Versione
24 ottobre 1989
24 ottobre 1989
>
Versione
25 marzo 2001
25 marzo 2001
Art. 106. Incompatibilita' della difesa di piu' imputati nello stesso procedimento 1. (( salva la disposizione del comma 4-bis )) la difesa di piu' imputati puo' essere assunta da un difensore comune, purche' le diverse posizioni non siano tra loro incompatibili.
2. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.
(( 4. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. ))
2. L'autorita' giudiziaria, se rileva una situazione di incompatibilita', la indica e ne espone i motivi, fissando un termine per rimuoverla.
3. Qualora l'incompatibilita' non sia rimossa, il giudice la dichiara con ordinanza provvedendo alle necessarie sostituzioni a norma dell'articolo 97.
(( 4. Se l'incompatibilita' e' rilevata nel corso delle indagini preliminari, il giudice su richiesta del pubblico ministero o di taluna delle parti private e sentite le parti interessate, provvede a norma del comma 3.
4-bis. Non puo' essere assunta da uno stesso difensore la difesa di piu' imputati che abbiano reso dichiarazioni concernenti la responsabilita' di altro imputato nel medesimo procedimento o in procedimento connesso ai sensi dell'articolo 12 o collegato ai sensi dell'articolo 371, comma 2, lettera b). Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3 e 4. ))
Commentari • 112
- 1. Difensore indagato e conflitto di interessi: i limiti dell’art. 106 c.p.p.Accesso limitatoAnna Larussa · https://www.altalex.com/ · 29 settembre 2026 · 165.15775
Giurisprudenza • 180
- 1. Cass. pen., sez. II, sentenza 15/03/2023, n. 11111Provvedimento: […] La ricorrente lamenta, con l'unico motivo di impugnazione, la violazione dell'art. 106 cod. proc. pen. e la conseguente nullità di entrambe le sentenze di merito. […]Leggi di più...
- inammissibilità ricorso·
- spese processuali·
- violazione art. 106 cod. proc. pen.·
- incompatibilità difensore·
- diritto di difesa·
- nullità sentenza·
- condanna Cassa delle Ammende