Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 52094
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Sentenza 30 settembre 2014

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In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., concernente l'illecito finanziamento di attività economiche, ha natura oggettiva ed è, pertanto, riferibile all'attività dell'associazione in quanto tale; ne consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori.

Nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare deve tenersi conto delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena è autonomamente individuata dalla legge (Fattispecie concernente le circostanze aggravanti di cui agli art. 416 bis, commi 4 e 6, relative alla disponibilità delle armi e alla destinazione dei profitti).

Anche in sede cautelare, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall'art. 416 bis commi 4 e 6, cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 52094
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 52094
    Data del deposito : 30 settembre 2014

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