Sentenza 30 settembre 2014
Massime • 3
In tema di associazione per delinquere di tipo mafioso, la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., concernente l'illecito finanziamento di attività economiche, ha natura oggettiva ed è, pertanto, riferibile all'attività dell'associazione in quanto tale; ne consegue che essa è valutabile, anche in difetto di formale contestazione, a carico di tutti i componenti del sodalizio mafioso, ed anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della predetta aggravante o che per colpa li ignori.
Nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare deve tenersi conto delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena è autonomamente individuata dalla legge (Fattispecie concernente le circostanze aggravanti di cui agli art. 416 bis, commi 4 e 6, relative alla disponibilità delle armi e alla destinazione dei profitti).
Anche in sede cautelare, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dall'art. 416 bis commi 4 e 6, cod. pen., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63, comma quarto, cod. pen., bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui all'art. 416 bis, comma sesto, cod. pen., che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2014, n. 52094 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 52094 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BEVERE Antonio - Presidente - del 30/09/2014
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 1250
Dott. PISTORELLI Luca - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - N. 24072/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
SP ZI ER N. IL 20/06/1959;
avverso l'ordinanza n. 1216/2013 TRIB. LIBERTÀ di REGGIO CALABRIA, del 16/04/2014;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. POSITANO GABRIELE;
Il Procuratore generale della Corte di Cassazione, Dott. PINELLI Mario, conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Per il ricorrente sono presenti l'Avvocato Autru Ryolo Carlo e Di Pietro Vittorio, come da atto nomina dell'11 settembre 2014, i quali chiedono l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di AR CU RI propone ricorso per cassazione contro l'ordinanza del 16 aprile 2014, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria, decidendo in sede di appello ai sensi dell'articolo 310 del codice di rito, ha rigettato il gravame avverso l'ordinanza del 13 novembre 2013, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria aveva rigettato la richiesta di immediata scarcerazione dell'imputato per decorrenza dei termini di fase.
2. Con ordinanza del 18 dicembre 2010 il Gip presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva la custodia cautelare in carcere nei confronti del ricorrente, in quanto raggiunto da gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati di concorso esterno in associazione mafiosa e corruzione continuata, per atti contrari doveri dell'ufficio di Capitano dell'Arma dei Carabinieri, aggravata ai sensi della L. n. 203 del 1991, art. 7, per avere concretamente contribuito al rafforzamento degli scopi dell'associazione mafiosa denominata "'ndrangheta", e, in particolare, della cosca Lo Giudice.
3. Sulla base di questi elementi il Tribunale ha ritenuto che la fattispecie giuridica plurisoggettiva, eventualmente ascrivibile al concorso esterno in associazione mafiosa, comporta l'integrale rinvio recettizio all'associazione in argomento, anche con riferimento alle aggravanti contestate, indipendentemente dalla qualifica di mero concorrente esterno attribuita all'appellante in imputazione. Conseguentemente, tenuto conto dell'aggravante della disponibilità delle armi e della destinazione dei profitti, nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare occorrerà tenere conto anche di tali circostanze aggravanti oggettive. Sulla base di tali elementi, ha rigettato l'atto di gravame con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di rito.
4. Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione lamentando:
- violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto di applicare il maggior termine di fase ai sensi dell'art. 303, comma 1, lett. b) n. 3, piuttosto che quello di cui al n. 2, lett. b), comma 1;
- violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale del Riesame non ha applicato, in materia di determinazione della pena ai fini cautelari, l'art. 63 c.p.;
- violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui il Tribunale, ai fini del computo della pena in sede cautelare, ha ritenuto, di computare l'aumento delle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, equiparate a quelle ad effetto speciale, in deroga al citato art. 63 c.p.. CONSIDERATO IN DIRITTO
L'ordinanza impugnata non merita censura.
1. I motivi possono essere trattati congiuntamente coinvolgendo il tema del computo dei termini massimi di fase in ambito cautelare, anche nell'ipotesi di concorrente esterno di associazione mafiosa, con riferimento alle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6, della disponibilità delle armi e della destinazione dei profitti.
2. Quanto alla questione relativa alla determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare, va rilevato che, come è noto, soltanto nel 1984 con la L. 31 luglio 1984, n. 400, art. 5, si è pervenuti all'attuale formulazione dell'art. 63 c.p. con il quale venne introdotta la nozione, fino ad allora non prevista nel codice penale, di "circostanza ad effetto speciale".
La norma ha ricompresso esplicitamente tra le aggravanti ad effetto speciale quelle già definite "autonome" e, quindi, quelle comportanti la pena di specie diversa da quella del reato base (multa, reclusione ergastolo) e quelle comportanti l'aumento sanzionatorio oltre il terzo, ma nulla ha detto in ordine alle circostanze ed "indipendenti", quelle appunto che determinano la pena del reato aggravato in modo indipendente dal reato base, come accade nel caso in esame tra l'associazione per delinquere di cui all'art. 416 bis c.p., comma 1, ed associazione di cui all'art. 416 bis aggravata dalla disponibilità delle armi e della destinazione dei profitti nei termini di cui al comma 4 e 6.
3. Si pone, pertanto, la questione giuridica se le aggravanti ed indipendenti siano o meno ricomprese nella disciplina di cui all'art. 63 c.p., comma 3. 4. Va condivisa la tesi assolutamente maggioritaria richiamata dal giudice a quo secondo cui le ipotesi tipiche contemplate all'art. 416- bis c.p., comma 4 e 6, integrino fattispecie aggravate ad effetto speciale, perché è contemplata una pena determinata in modo indipendente dalla pena del reato base.
5. Infatti, l'aggravante ed indipendente, allorché determina l'applicazione di una pena diversa e necessariamente più grave di quella riferita al reato base, comporta in astratto la possibilità per il decidente di sanzionare la condotta giudicata come aggravata in termini quantitativi superiori al terzo rispetto alla pena che avrebbe potuto infliggere nell'ipotesi di insussistenza dell'aggravante detta (Cass., Sez. 1^, 24.3.2009, n. 29770, rv. 244460 e Cass. Sez. 6^, 24.10.2007, n. 41233, rv. 237671, la quale ultima motiva l'assunto rilevando che "quelle contemplate dall'ari. 416 bis c.p., commi 2, 4 e 6 sono tutte circostanze aggravanti "ad effetto speciale" - art. 63 c.p., comma 3, ult. Periodo- perché da esse, rispetto al livello edittale su cui interagiscono, deriva un aumento di pena "superiore ad un terzo", vuoi attraverso la previsione edittale autonoma -commi 2 e 4- vuoi attraverso una previsione edittale autonoma proporzionale - comma 6). Pertanto, va ribadito che nella determinazione della pena ai fini del computo dei termini massimi di custodia cautelare deve tenersi conto delle circostanze aggravanti c.d. indipendenti, ossia di quelle per le quali la pena è autonomamente individuata dalla legge (Sez. 1^, n. 6302 del 19/01/2012 - dep. 16/02/2012, Sangiorgio, Rv. 252212).
6. Da ciò discende che, nell'ipotesi di concorso tra le circostanze aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di partecipazione ad associazione di tipo mafioso dai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p., ai fini del calcolo degli aumenti di pena irrogabili, non si applica la regola generale prevista dall'art. 63 c.p., comma 4, bensì l'autonoma disciplina derogatoria di cui al citato sesto comma dell'art. 416 bis, che prevede l'aumento da un terzo alla metà della pena già aggravata (Sez. 6^, n. 7916 del 13/12/2011 - dep. 29/02/2012, P.G., La Franca e altri, Rv. 252069) e tale disciplina opera anche nella fase cautelare (in motivazione, Sez. 2^, n. 7995 del 16/11/2010 - dep. 02/03/2011, Cassia, Rv. 249914).
7. Riguardo alla seconda questione, relativa all'estensione degli effetti delle aggravanti oggettive, non contestate al singolo concorrente esterno o compartecipe, il Tribunale ha correttamente richiamato il condivisibile principio secondo cui l'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p.p., comma 6, ha natura oggettiva e va riferita all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, sicché essa è valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio di tipo mafioso (Sez. U, Sentenza n. 25191 del 27/02/2014 Cc. (dep. 13/06/2014 ) Rv. 259589). Infatti, le due aggravanti, che appartengono al novero di quelle speciali, hanno natura oggettiva (art. 70 c.p.), poiché costituiscono una connotazione obiettiva dell'associazione e ne qualificano la pericolosità. In coerenza con tale natura dell'aggravante esse vanno riferite all'attività dell'associazione in quanto tale e non necessariamente alla condotta del singolo partecipe (Sez. 5^, n. 12251 del 25/01/2012, Monti, Rv. 252172; Sez. 6^, n. 6547 del 10/10/2011, Panzeca, Rv. 252114; Sez. 6^, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci, Rv. 244904; Sez. 6^, n. 17249 del 26/01/2004, Rv. 228111; Sez. 2^, n. 5343 del 28/01/2000, Oliveri, Rv. 215908).
Ne consegue che non è necessario che il singolo associato s'interessi personalmente di finanziare, con i proventi dei delitti, le attività economiche, di cui i partecipi dell'associazione mafiosa intendano assumere o mantenere il controllo o che l'uso delle armi riguardi specificamente l'associato o il concorrente esterno (Sez. 1^, n. 4375 del 25/06/1996, Trupiano, Rv. 205497).
8. La natura oggettiva della circostanza aggravante comporta, in applicazione di quanto stabilito dall'art. 59 c.p., comma 2, (introdotto dalla L. 7 febbraio 1990, n. 19), art. 7, che essa sia valutabile a carico di tutti i componenti del sodalizio, sempre che essi siano stati a conoscenza dell'avvenuto reimpiego di profitti delittuosi, ovvero l'abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa. Tale ultimo profilo non è stato oggetto di contestazione. Infine, tali circostanze devono ritenersi applicabili anche al concorrente esterno consapevole dei fatti oggetto della medesima aggravante o che per colpa li ignori (Sez. 6^, n. 42385 del 15/10/2009, Ganci;
Sez. 6^, n. 6547 del 10/10/2011 - dep. 17/02/2012, Panzeca e altri, Rv. 252114).
9. Il difensore ha segnalato in udienza la questione rimessa alla decisione delle Sezioni Unite, ai sensi dell'art. 618 c.p.p., con ordinanza del 27 giugno 2014 n. 32419 relativa alla determinazione della pena agli effetti dell'applicazione delle misure cautelari e, di conseguenza, dei termini di durata, al fine di stabilire "se si debba tenere conto - ai sensi dell'art. 63 c.p., comma 4, - in caso di concorso di più circostanze aggravanti ad effetto speciale, non solo della pena stabilita per la circostanza più grave ma anche dell'aumento complessivo di un terzo per tutte le altre circostanze globalmente considerate". La questione non è rilevante poiché la tematica riguardava fattispecie diverse da quella in oggetto (i delitti previsti dell'art. 629 c.p., comma 2, in relazione all'art. 628 c.p., comma 2, n. 1) e L. n. 203 del 1991, art. 7), mentre nel caso di specie ciò che rileva è la specialità della norma prevista dall'art. 416 bis c.p.. 10. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter.
Così deciso in Roma, il 30 settembre 2014.
Depositato in Cancelleria il 15 dicembre 2014