Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 32530
CASS
Sentenza 6 maggio 2010

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime2

In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione.

La sanzione processuale dell'inutilizzabilità non rientra tra le questioni lasciate nella disponibilità esclusiva delle parti, essendo sempre rilevabile d'ufficio. (In applicazione di tale principio la Corte ha annullato la decisione di rigetto dell'eccezione di inutilizzabilità di intercettazioni telefoniche effettuate in altro procedimento penale sulla base del ritenuto valore sanante della richiesta di trascrizione).

Commentari2

  • 1La trappola della genericità: l’errore nella lista testimoniale e le sue conseguenze (Cass. Pen. n. 7912/22)
    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

    L'articolo 468 del Codice di Procedura Penale disciplina il deposito della lista testimoniale, imponendo alle parti l'obbligo di indicare non solo i nominativi dei testimoni, ma anche le circostanze su cui dovrà vertere l'esame. La sentenza della Cassazione Penale, Sez. I, 21 gennaio 2022, n. 7912 offre un'importante riflessione su un tema dibattuto: la genericità della lista testimoniale e le conseguenze che ne derivano. Il caso in esame ha visto la dichiarazione di inammissibilità di una lista testi difensiva a causa della mancata specificazione delle circostanze su cui i testimoni avrebbero dovuto deporre. Questo articolo analizza il principio emerso dalla pronuncia della Suprema …

     Leggi di più…

  • 2Indicazione generica delle circostanze in lista testi: inammissibile (Cass. 7912/22)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 20 marzo 2023

    In tema di lista testimoniale, l'onere dell'indicazione delle circostanze di esame è soddisfatto anche con il semplice riferimento ai "fatti del processo" a condizione che si versi nell'ipotesi di un'unica contestazione di reato per fatti storicamente semplici, non valendo invece ciò ove la vicenda processuale sia complessa, gli imputati siano più di uno e molteplici siano i capi di imputazione. La finalità dell'articolo 468 c.p.p., è quella di impedire la introduzione di prove a sorpresa consentendo alle altre parti la tempestiva predisposizione di proprie controdeduzioni: peraltro, la presenza di una leale discovery, costituita dalla tempestiva e precisa indicazione delle circostanze …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 06/05/2010, n. 32530
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 32530
Data del deposito : 6 maggio 2010

Testo completo