Sentenza 3 aprile 2017
Massime • 1
In tema di chiamata di correo, l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, a condizione che: non sussista un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti; l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante; sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio, con riferimento alla complessità dei fatti, al tempo trascorso dal loro accadimento o alla scelta di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara - in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante.
Commentari • 6
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/04/2017, n. 25266 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25266 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2017 |
Testo completo
2526 6 -1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA Composta da Presidente - Sent. n. sez.560 CE Ippolito NZ Rotundo UP - 03/04/2017 Giacomo AOni R.G.N. 5586/2017 Orlando Villoni Gaetano De Amicis Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da OL NI, nato il [...] a [...], nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 06/07/2016 della Corte di appello di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Gaetano De Amicis;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Perla Lori, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dei ricorrenti, Avvocato CE Calabrese, per il OL, e Avvocato Giacomo Iaria, per il DI, che hanno insistito per l'accoglimento dei rispettivi ricorsi;
udito il difensore delle parti civili, Avvocato Italo Maria Palmara, rispettivamente in proprio ed in sostituzione dell'Avvocato Alfredo Foti, per il Comune di Reggio Calabria e per l'Amministrazione Provinciale di Reggio Calabria, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi. lie RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 6 luglio 2016 la Corte d'appello di Reggio Calabria ha parzialmente riformato quella di primo grado, assolvendo IL IU DI dal reato di associazione mafiosa ascrittogli sub E) per non avere commesso il fatto e, previa esclusione delle aggravanti di cui all'art. 629, comma 2, cod. pen., ha rideterminato la pena in ordine al reato di estorsione aggravata di cui al capo sub F) in anni otto e mesi due di reclusione ed euro 1.700,00 di multa. Ha inoltre rideterminato la pena irrogata ad NI OL in anni dieci e mesi sei di reclusione per il reato di associazione mafiosa di cui al capo sub A), confermando nel resto la sentenza impugnata con la condanna di entrambi gli appellanti alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
2. Avverso la su indicata decisione ha proposto ricorso per cassazione il difensore di OL NI, deducendo quattro motivi il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Con il primo motivo si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 129, 414, 191 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello erroneamente rigettato l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale, ritenendo gli atti di indagine utilizzabili sebbene fosse stato emesso, in data 16 aprile 2009, un decreto di archiviazione in relazione ad analoga fattispecie associativa contestata all'imputato per il medesimo arco temporale, senza indicare il termine di cessazione della permanenza (ossia, con formulazione "aperta" a dar data dal 1° gennaio 1999 ed iscrizione della relativa notitia criminis il 5 luglio 2001), con la logica conseguenza che la stessa avrebbe dovuto individuarsi proprio nella data dell'intervenuta archiviazione e che per tutto il periodo ricompreso fra il gennaio 1999 ed il 16 aprile 2009 l'azione penale non avrebbe potuto essere esercitata. Si pone in evidenza, al riguardo, il fatto che, non avendo il P.M. richiesto alcun provvedimento di autorizzazione alla riapertura delle indagini (riavviate nel caso di specie sulla base di una nuova iscrizione nel registro degli indagati), gli elementi indiziari emersi prima di quella data non avrebbero potuto essere valorizzati a sostegno dell'accusa, in quanto tale possibilità doveva ritenersi preclusa dal decreto di archiviazione precedentemente emesso in relazione alla medesima imputazione di associazione mafiosa. I Giudici di merito, dunque, hanno erroneamente individuato il limite temporale sino al quale gli atti non potevano essere utilizzati per la carenza di un decreto di riapertura delle indagini preliminari in quello di materiale scadenza del termine di durata delle stesse (ossia il 29 maggio 2004), anziché nella su lie 1 indicata data del provvedimento di archiviazione, ponendosi in tal modo in contrasto con la giurisprudenza di legittimità, poiché la contestazione per la quale era intervenuto il decreto di archiviazione era formulata in modo "aperto" (dal 1999 in permanenza) senza alcuna interruzione di sorta. Ciò che rileva, infatti, ai fini della determinazione del momento interruttivo della permanenza, è un evento legato ad un accertamento di tipo giurisdizionale e non investigativo - di regola individuato nella sentenza di primo grado che chiuda la fase dell'accertamento precludendo la possibilità di una protrazione temporale: nel caso di specie, il OL è rimasto ancora sottoposto ad indagine per una contestazione senza alcuna data di cessazione formale, la cui interruzione si è pertanto verificata solo nel momento in cui è intervenuto il decreto di archiviazione. In ogni caso, anche a voler aderire alla tesi seguita dalla sentenza impugnata, il ricorrente sottolinea il fatto che non sarebbe stato possibile valorizzare le dichiarazioni accusatorie dei collaboratori NN, FI e AN, avendo gli stessi riferito fatti basati su cognizioni risalenti a dieci anni prima della loro escussione in dibattimento, con la conseguente irrilevanza probatoria dei relativi elementi conoscitivi ai fini dell'accertamento della condotta ricompresa nello spazio temporale delineato nella contestazione.
2.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 192, 195 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., per avere la Corte d'appello valorizzato, punto di affermazione della responsabilità per la ritenuta partecipazione del ricorrente alla cosca EG, le generiche dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, ed in particolare dal OI, cognato del OL ed intraneo al sodalizio criminale in esame, sebbene da tali dichiarazioni non siano emersi atti o fatti specifici diversi da un mero richiamo a vicende delittuose pregresse ed ormai definite, inerenti a fatti neppure individuati nella contestazione. Neanche le affermazioni rese da UD IC nella conversazione captata in carcere in data 22 febbraio 2011 Iove egli si lamentava per il fatto che OL non fosse stato arrestato nonostante la gravità delle accuse mossegli dal OI hanno trovato specifico riscontro in atti, non essendo stata effettuata alcuna verifica sul contenuto delle sue affermazioni, ed in particolare sulla sussistenza di eventuali dazioni illecite di somme di denaro al OL. Sono stati valorizzati, in particolare, eventi di vita quotidiana (rapporti familiari, rapporti di frequentazione con AO CH, collegamenti fra i correi) che nessun rilievo sintomatico potevano avere sul piano dinamico-funzionale della partecipazione ad un'associazione mafiosa. ли 2 La principale fonte di prova a carico del OL individuata nella chiamata di correità effettuata dal collaboratore OI - risulta generica ai fini dell'accertamento del ruolo che l'imputato avrebbe assunto all'interno del sodalizio, né i Giudici di merito hanno risolto il problema della sua attendibilità intrinseca, soggettiva ed oggettiva, tenuto conto, in particolare, sia del fatto che egli ha deciso di collaborare successivamente all'avvio del procedimento penale a suo carico dunque, conoscendo gli esiti del procedimento penale e delle accuse - rivoltegli, con la possibilità di avvalorarle al fine di fruire dei benefici di natura penitenziaria sia dei possibili sentimenti di rancore ed astio maturati nei - confronti di coloro che egli riteneva essere responsabili delle proprie sfortune di carattere economico, oltre che di una possibile azione omicidiaria intentata nei suoi confronti da parte di congiunti che avevano scoperto le sue pregresse attività di confidente delle forze dell'ordine per fare in modo che, già nel lontano 2004, venisse catturato lo zio VA EG. Nonostante il predetto che nessuno, peraltro, ha mai indicato quale soggetto intraneocollaboratore - alla cosca abbia ammesso di aver fatto parte del sodalizio da epoca assai risalente e di essere legato da rapporti familiari con i suoi capi, nessun episodio concreto e rilevante a fini conoscitivi è stato da lui indicato in merito alla estrinsecazione delle attività illecite di tale organizzazione criminale sul territorio. Analoghe considerazioni vengono espresse riguardo alle dichiarazioni rese dagli altri collaboratori di giustizia, evidenziando il fatto che AT NI ha qualificato il OL come "killer spietato", mentre la sua fonte di riferimento, Antonino Lo IC, non ha riferito affatto tale circostanza, avendolo diversamente qualificato come persona che prendeva il "pizzo" per conto della cosca, senza peraltro delineare con precisione i contorni delle vicende estorsive in cui l'imputato sarebbe rimasto coinvolto. Generiche, riferite ad epoche assai risalenti e non giustificate sotto il profilo dell'attendibilità soggettiva risultano, altresì, le dichiarazioni rese da EG RI, il cui contributo narrativo non mette in risalto alcuno specifico episodio di rilievo criminale, e da NN AO, che ha ricordato solo vagamente il soprannome dell'imputato, mentre un altro collaboratore, AN IO AT, ha riferito della consegna, su incarico dei EG, di somme di denaro di presunta matrice estorsiva ai suoi familiari, senza tuttavia essere a conoscenza dell'affiliazione del OL alla consorteria dei EG e del ruolo che vi avrebbe ricoperto, in ciò confermando le dichiarazioni del FI, che lo riteneva esclusivamente legato da naturali vincoli familiari a EG NI. Parimenti inattendibili e generiche, infine, devono ritenersi le dichiarazioni di Lo IC Antonino con riferimento all'indiretto interessamento del OL in vicende estorsive che non hanno trovato alcun riscontro nelle dichiarazioni delle persone che a quelle vicende avrebbero la 3 personalmente partecipato (l'albergatore SA NZ e Lo IC NI), a ciò dovendosi aggiungere l'ulteriore dato di fatto, anch'esso rilevante ai fini della valutazione della sua credibilità, legato alla sottrazione del Lo IC al programma di protezione ed all'invio di un memoriale in cui egli ritrattava le accuse formulate: memoriale di cui invano è stata chiesta in sede di gravame l'acquisizione ai sensi dell'art. 603 cod. proc. pen.
2.3. Con il terzo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento all'art. 416-bis, commi 4 e 5, cod. pen., non risultando in alcun modo dimostrata la circostanza aggravante relativa alla disponibilità di armi da parte del ricorrente ovvero in capo all'intero sodalizio.
2.4. Con il quarto motivo, infine, si lamentano violazioni di legge e vizi della motivazione riguardo alla mancata concessione delle attenuanti generiche ed al mancato contenimento della pena, per non avere la Corte di merito rispettato i criteri direttivi posti dall'art. 133 cod. pen. e per non aver tenuto conto dei rilievi difensivi mossi alla sentenza di primo grado.
3. Il difensore di DI IL IU ha proposto ricorso per cassazione deducendo i motivi di seguito indicati.
3.1. Con il primo motivo si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento agli artt. 629 cod. pen., 192, comma 3 e 238-bis cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello ritenuto non rilevante nel procedimento de quo il giudicato assolutorio (sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20 giugno 2014) intervenuto, per la medesima vicenda estorsiva, nei confronti dei coimputati del ricorrente (AB IE e AB CE), muovendo dall'erroneo presupposto che il reato di cui all'art. 629 cod. pen. non costituisce, diversamente da quello associativo, una fattispecie a concorso necessario, e in tal modo omettendo di considerare la descrizione del fatto contenuta nell'imputazione, che contestava invece al DI di aver proceduto alla riscossione delle tangenti nell'interesse dei AB, ossia sulla base di un accordo in forza del quale egli agiva per conto dei primi. Di tale accordo, tuttavia, la su menzionata pronuncia della locale Corte d'appello ha negato l'esistenza con riferimento alla posizione dei due AB, mentre la sentenza impugnata l'ha affermata in relazione alla specifica posizione del DI, senza confutare il ragionamento probatorio svolto nella sentenza di assoluzione. Non sono state spiegate, inoltre, le ragioni per cui la ritenuta inattendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore OI - smentite nella diversa pronunzia -non abbia inciso anche assolutoria con riferimento alla posizione dei AB sulla attendibilità delle sue dichiarazioni nei confronti del ricorrente, non 4 potendosi consentire un immotivato ricorso al principio della frazionabilità della valutazione della chiamata, senza affrontare e risolvere la questione della complessiva credibilità soggettiva del medesimo in ordine al fatto da provare ed alle posizioni dei singoli chiamati in correità. Al riguardo, in particolare, si sottolinea che, pur richiamando la giurisprudenza della S.C., la sentenza impugnata non ne ha fatto corretta applicazione là dove ha omesso di risolvere il preliminare profilo problematico attinente alla ricorrenza nel caso di specie di una interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa o inattendibile e le parti rimanenti. Rilevano, a tal fine, le seguenti circostanze: a) il forte risentimento personale nutrito dal OI nei confronti dei AB (della cui cosca asseriva partecipazione del DI), tanto da aver taciuto di un litigio con gli stessi intervenuto;
b) l'obiettiva tenuta logica del contestato fatto estorsivo, avuto riguardo all'assoluzione dei principali destinatari della tangente;
c) il fatto che il collaboratore abbia posto all'origine della pretesa estorsiva dei AB il presunto accordo che uno di essi IE AB aveva raggiunto con AO CH, - - elemento di spicco della cosca EG, prima della scomparsa di quest'ultimo (avvenuta nel 2008), senza considerare, tuttavia, il dato di fatto che IE AB all'epoca, e sino al 2009, si trovava in stato di restrizione carceraria. Si censura, infine, la illogicità della sentenza impugnata là dove ha ritenuto formata la prova d'accusa alla stregua di riscontri privi di efficacia individualizzante (ossia le dichiarazioni rese dai testimoni IM e RI), ancor prima di argomentare sulla credibilità soggettiva delle dichiarazioni accusatorie del OI: aspetto, questo, del tutto trascurato, nonostante la evidente inattendibilità delle sue dichiarazioni circa un punto fondamentale, quello del preteso accordo AB-CH, in tal modo ponendosi in palese contrasto con il complesso delle emergenze probatorie. Le dichiarazioni rese da IM e RI, peraltro, nulla di significativo aggiungono sul piano di una diversa valutazione logica della posizione del DI rispetto a quella dei AB.
3.2. Con il secondo motivo, inoltre, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991, dalla Corte di merito ritenuta autoevidente, in assenza di elementi concreti e significativi, suscettibili di dimostrare la presenza di condotte connotate dal metodo mafioso.
3.3. Con il terzo motivo, infine, si deducono violazioni di legge e vizi della motivazione con riferimento al diniego delle invocate attenuanti generiche. ли CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi sono fondati e vanno accolti nei termini di seguito esposti e precisati.
2. In ordine al ricorso di NI OL deve essere preliminarmente esaminato il motivo inerente l'eccezione di inutilizzabilità degli atti di indagine, dal ricorrente incentrato (v., in narrativa, il par. 2.1.) sull'efficacia preclusiva di un decreto di archiviazione adottato il 16 aprile 2009 (in accoglimento di una richiesta dal P.M. avanzata il 27 aprile 2007, che a sua volta faceva riferimento ad un termine di scadenza delle indagini risalente al 29 maggio 2004) e non seguito da alcun provvedimento di riapertura delle indagini, mentre la condotta associativa oggetto del tema d'accusa delineato nel presente procedimento gli è stata contestata in permanenza sino al 22 marzo 2011 (sovrapponendosi, in tal modo, alla medesima collocazione temporale della condotta oggetto dell'analoga contestazione precedentemente enucleata con formula "aperta" a far data dal 1 gennaio 1999).
2.1. Giova richiamare, al riguardo, la linea interpretativa tracciata da questa Corte in merito alla natura ed alla portata del decreto di autorizzazione alla riapertura delle indagini ex art. 414, comma 1, cod. proc. pen., il cui difetto non solo determina l'inutilizzabilità degli atti di indagine eventualmente compiuti dopo il provvedimento di archiviazione, ma preclude l'esercizio dell'azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del pubblico ministero, essendo, quest'ultima, espressione di una scelta che l'organo titolare dell'azione penale può compiere soltanto all'esito di una data attività d'indagine (Sez. U, n. 33885 del 24/06/2010, Giuliani, Rv. 247834, che richiama un principio già espresso, limitatamente al tema dell'applicazione di misure cautelari, da Sez. U, n. 9 del 22/03/2000, Finocchiaro, Rv. 216004). Tale efficacia preclusiva del decreto di archiviazione, peraltro, non può estendersi a fatti oggettivamente diversi da quelli cui si riferisca il provvedimento (Sez. 1, n. 11576 del 17/02/2006, Vecchione, Rv. 233793; Sez. 6, n. 3156 del 05/08/1997, Audino, Rv. 208863), rendendosi necessaria la previa autorizzazione del G.i.p. alla riapertura delle indagini unicamente quando la nuova azione penale riguardi il medesimo fatto oggetto del procedimento archiviato, non invece qualora la notitia criminis riguardi fatti diversi o un soggetto diverso (Sez. 1, n. 4717 del 06/07/1999, Montalbano, Rv. 214099; Sez. 1, n. 2948 del 02/05/1996, Carfora, Rv. 205136). ли 6 Con specifico riguardo alle ipotesi di reato permanente, inoltre, questa Corte ha avuto modo di precisare che il fatto integrativo del delitto associativo di stampo mafioso può essere scisso in vari "segmenti temporali", con il logico corollario che l'archiviazione pronunciata rispetto ad un determinato "segmento", cui non si accompagni il decreto autorizzativo di cui al su citato art. 414, comma 1, non preclude lo svolgimento di nuove indagini e, quindi, l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a "segmenti temporali" successivi alla emissione del provvedimento di archiviazione (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca, Rv. 252113; nello stesso senso v. Sez. 5, n. 17380 del 18/01/2005, Sorce, Rv. 231780). La sussistenza dei fatti da ultimo indicati, che configurano, stante la diversità del "segmento temporale" preso in considerazione, una diversa notitia criminis, consente pertanto di valutare anche quelle porzioni delle condotte integrative sviluppatesi nel periodo cui si riferisca il precedente provvedimento di archiviazione, le quali vengono, per così dire, "attratte" dal "segmento" successivo del fatto associativo, in quanto mirano alla dimostrazione di esso e non di quel segmento per il quale sia già intervenuta l'archiviazione medesima. Ne discende: a) che, nell'ipotesi di reato permanente, l'efficacia preclusiva del decreto emesso dal G.i.p., non seguito dall'autorizzazione alla riapertura delle indagini, non impedisce lo svolgimento di nuove investigazioni e l'esercizio dell'azione penale in relazione a fatti e comportamenti atti a dimostrare la consumazione dell'illecito limitatamente a segmenti temporali successivi all'archiviazione (Sez. 2, n. 26762 del 17/03/2015, Sciascia, Rv. 264222; v., inoltre, Sez. 2, n. 46677 del 25/11/2011, Lombardo, Rv. 252056), ma esercita un effetto preclusivo soltanto per i fatti compresi nel segmento temporale già preso in considerazione dal decreto;
b) che la sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine (Sez. 5, n. 43663 del 14/05/2015, Caponera, Rv. 264923).
2.2. Erroneamente intese devono ritenersi, dunque, le implicazioni legate all'insegnamento ricavabile dal su citato precedente giurisprudenziale (Sez. 6, n. 6547 del 10/10/2011, dep. 2012, Panzeca), secondo cui, in assenza di un provvedimento di riapertura delle indagini, l'azione investigativa non può proseguire sulle frazioni temporali della condotta illecita precedentemente vagliate e sfociate nell'archiviazione, non rimanendo invece interdetta "in presenza di nuovi fatti o epifenomeni indicativi di una condotta criminosa 7 (permanente) del soggetto agente della stessa natura di quella archiviata", le cui "tracce probatorie" ben possono rinvenirsi anche nella condotta anteatta dell'agente, poiché proprio la struttura ontologica del reato permanente consente di apprezzare i segmenti di condotta sviluppatisi nel quadro della pregressa vicenda processuale "come sintomatico corollario della complessiva condotta di partecipazione associativa criminosa riferibile all'imputato". La preclusione che scaturisce da un provvedimento di archiviazione attiene, infatti, alla possibilità di procedere nuovamente per lo stesso fatto a carico del medesimo imputato, ma non rende in alcun modo invalidi o inutilizzabili gli atti d'indagine espletati ritualmente prima dell'archiviazione. Ciò è reso esplicito, come osservato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 27 del 12 gennaio 1995, proprio dall'art. 414 cod. proc. pen., in base al quale, dopo l'archiviazione, l'inizio di un nuovo procedimento è subordinato ad un provvedimento autorizzativo del giudice, che "ha dunque l'effetto di rendere possibile il riaprirsi di un procedimento per il fatto già archiviato e, all'esito di esso, l'eventuale esercizio dell'azione penale, che, in difetto dell'autorizzazione, sarebbe precluso". L'effetto preclusivo concerne dunque l'azione, non le prove, e come non impedisce di utilizzare in altri procedimenti gli atti d'indagine validamente assunti nel procedimento archiviato prima dell'archiviazione, così non è d'ostacolo alla utilizzazione di quegli stessi elementi nel processo riaperto a seguito di provvedimento emesso dal IC per le indagini preliminari (v., in motivazione, Sez. 1, n. 29670 del 25/03/2010, Buffardeci). Non v'è dubbio che, allorquando una condotta delittuosa a carattere permanente prosegua oltre l'accertamento giudiziale, ancorché non irrevocabile, tale ulteriore attività è idonea a configurare un fatto diverso, autonomamente giudicabile (Sez. U, n. 11021 del 13/07/1998, Montanari, Rv. 211385; Sez. 3, n. 43952 del 28/09/2004, Israel Rodriguez, Rv. 230334), giacché l'intervento della pronuncia giudiziale segna la chiusura temporale della condotta oggetto d'esame, così determinandone la cesura, anche nell'ipotesi in cui la contestazione si presenti, formalmente, come "aperta" (arg. ex Sez. 5, n. 4380 del 10/10/1997, Latella, Rv. 208825; Sez. U, n. 11930 del 11/11/1994, Polizzi, Rv. 199171). Ciò avviene, tuttavia, non perché in quel momento cessi o si interrompa naturalisticamente la condotta stessa, ma perché le regole del processo non ammettono che possa formare oggetto di contestazione, di accertamento giudiziale e di sanzione una realtà fenomenica successiva alla sentenza, pur se legata a quella giudicata da un nesso inscindibile per la genesi comune, l'omogeneità e l'assenza di soluzione di continuità, la quale potrà essere eventualmente oggetto di una nuova contestazione (Sez. 6, n. 10621 del lie 8 04/07/2000, Calafato, Rv. 217099; Sez. 5, n. 44106 del 09/11/2007, Mezzatesta, non mass.).
2.3. Frutto di un'erronea impostazione, inoltre, devono ritenersi, al fine qui considerato, gli argomenti utilizzati dal primo IC e dalla stessa Corte distrettuale richiamati e condivisi nella motivazione della sentenza impugnata per collocare il limite temporale della preclusione non già al momento della emissione del decreto di archiviazione ma, ancor prima, all'atto della scadenza del termine di durata delle indagini preliminari (29 maggio 2004), sì da inferirne una diversa individuazione del termine di cessazione della permanenza e la conseguente utilizzabilità di tutti gli elementi di prova raccolti nella fase temporale successiva: un'opzione interpretativa, questa, che tralascia di considerare la necessità di un accertamento giudiziale in ordine alla delimitazione temporale della permanenza del reato, ed il cui accoglimento determinerebbe, sotto altro profilo, una sostanziale elusione dello specifico meccanismo di autorizzazione delineato dall'art. 414 cod. proc. pen., incentrato proprio sulla indispensabilità di un vaglio delibativo in merito alla richiesta del P.M. avente ad oggetto l'esigenza di nuove investigazioni, sul presupposto di un accertamento che si assume fondato su fatti diversi da quelli valutati nel precedente provvedimento di archiviazione. Fondata, dunque, deve ritenersi la prima censura dal ricorrente dedotta, ove si consideri, alla luce del su esposto quadro di principii, che nessun effetto espansivo dell'azione penale può ipotizzarsi, in caso di mancata riapertura delle indagini, relativamente alle frazioni temporali precedenti l'archiviazione, ossia alle porzioni di condotta sulle quali si dispiega l'effetto preclusivo derivante dal decreto non rimosso. Sotto altro, ma connesso, profilo ermeneutico deve tuttavia rilevarsi che l'esistenza di una pronuncia, sia pure di ridotta stabilità, sul precedente segmento della condotta delittuosa non è in linea teorica di ostacolo alla utilizzazione, a fini probatori, degli elementi anteriormente raccolti, ben potendo le acquisizioni investigative relative alle precedenti condotte (pur "coperte", ai fini della procedibilità, dalla adozione del decreto di archiviazione) offrire pieno supporto dimostrativo ai fini della prova di fatti e comportamenti successivi all'accertamento giudiziale (in quanto unitariamente apprezzabili nella prospettiva della permanenza del reato associativo).
3. Parzialmente fondati devono ritenersi i profili di doglianza oggetto del secondo motivo di ricorso del OL. Al riguardo questa Corte ha affermato che, sul piano probatorio, la partecipazione ad una associazione di tipo mafioso può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti 9 propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza del soggetto al sodalizio, purché si tratti di indizi gravi e precisi, come, ad esempio, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti-scopo, oltre a molteplici e significativi facta concludentia, idonei senza alcun automatismo probatorio a dare la sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico lasso temporale considerato dall'imputazione (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670; Sez. 1, n. 1470 del 11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238839). Entro tale prospettiva si è inoltre precisato (da ultimo, v. Sez. 6, n. 9185 del 25/01/2012, Biondo, Rv. 252281; Sez. 2, n. 6272 del 19/01/2017, Corigliano, Rv. 269294) che la mera frequentazione di soggetti affiliati al sodalizio criminale per motivi di parentela, amicizia o rapporti d'affari, ovvero la presenza di occasionali o sporadici contatti in occasione di eventi pubblici e in contesti territoriali ristretti non costituiscono elementi di per sé sintomatici dell'appartenenza all'associazione, ma possono essere utilizzati come riscontri da valutare ai sensi dell'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. quando risultino qualificati da una abituale o significativa reiterazione e connotati dal necessario carattere individualizzante. Occorre altresì considerare che la messa a disposizione dell'organizzazione criminale, rilevante ai fini della prova dell'adesione, non può risolversi nella mera disponibilità eventualmente manifestata nei confronti di singoli associati, quand'anche di livello apicale, al servizio di loro interessi particolari, ma deve essere incondizionatamente rivolta al sodalizio, ed essere di natura ed ampiezza tali da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio (Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011, Nucera, Rv. 250670).
3.1. Sulla base di tali coordinate ermeneutiche deve rilevarsi come i Giudici di merito abbiano concordemente individuato il ruolo ricoperto dal OL all'interno del contestato sodalizio criminale muovendo, essenzialmente, dal contenuto delle dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore di giustizia (nonchè cognato del ricorrente) OI RO, che lo ha descritto come persona da subito coinvolta, nonostante la giovanissima età, nell'incarico di diffondere tra le diverse famiglie "ndranghetiste" dell'intera provincia reggina la notizia della fine dei gravissimi contrasti che le avevano viste contrapposte sul territorio fino al 1991. Pur non prendendo parte ad azioni violente nel corso del conflitto verificatosi tra le opposte fazioni, egli è stato utilizzato all'interno della cosca dei EG non soltanto in ragione dei legami familiari con i suoi esponenti apicali, ma per portare messaggi fra gli associati e svolgere altre mansioni di supporto, 10 come in occasione della riferita partecipazione del OL ad un incontro tenutosi, dopo la fine dei su indicati contrasti, fra i massimi esponenti delle famiglie dei EG e dei ND (incontro cui tutti i partecipanti si presentarono armati). I profili involgenti la ritenuta appartenenza del OL all'associazione de qua sono stati dai Giudici di merito evidenziati sulla base del preciso riferimento dal predetto dichiarante operato alla circostanza che l'imputato era in possesso di notizie riservate sul ruolo di alcuni suoi componenti e sulle vicende relative alle sue dinamiche interne (come, ad es., le ragioni della scomparsa di un suo esponente di spicco, AO CH, avvenuta nel 2008): aspetti, questi, che hanno costituito oggetto di specifici riscontri sulla base degli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria attraverso attività di pedinamento e controllo dei movimenti di autovetture sulle quali si trovava il ricorrente, in quanto resosi disponibile a svolgere un ruolo di "staffetta" in coincidenza con gli spostamenti dello stesso CH. I Giudici di merito, inoltre, hanno preso in esame e motivatamente disatteso, con argomenti logicamente esposti ed immuni da vizi in questa Sede rilevabili, le obiezioni dalla difesa mosse riguardo all'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni sul punto rese dal predetto collaboratore di giustizia, ritenendolo pienamente a conoscenza delle notizie relative alle dinamiche dell'organizzazione, in quanto militante all'interno della stessa consorteria e legato da un rapporto di affinità all'imputato: in tal senso essi hanno escluso la presenza di motivi di astio o intenti calunniosi ed hanno altresì evidenziato i decisivi aspetti di genuinità, spontaneità e precisione del contributo narrativo in relazione alle vicende oggetto del tema d'accusa, facendo corretta applicazione dei principii stabiliti da questa Corte (Sez. 6, n. 46483 del 30/10/2013, Scognamiglio, Rv. 257389), secondo cui l'indagine sulla credibilità del collaboratore deve essere compiuta non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona e quindi sulla genuinità del suo pentimento - quanto sulle ragioni che possono averlo indotto alla collaborazione e sulla valutazione dei suoi rapporti con i chiamati in correità, oltre che sulla precisione, coerenza, costanza e spontaneità delle dichiarazioni.
3.2. A sostegno della chiamata in correità effettuata dal OI la sentenza impugnata ha poi richiamato un insieme di elementi di riscontro desunti dal contenuto delle dichiarazioni rese da altri collaboratori di giustizia (in particolare, dai su menzionati AN, EG e Lo IC), la cui rilevanza è stata già positivamente vagliata all'esito del primo giudizio. In tal senso, sulla base del contributo narrativo offerto dal AN (le cui cognizioni, peraltro, sembrano risalire a condotte temporalmente collocabili nel 11 1989), i Giudici di merito hanno posto in rilievo il fatto che il OL, sin da giovane, ha provveduto a distribuire e recapitare somme di denaro ai familiari degli associati latitanti (ivi compresi i congiunti dello stesso collaboratore). Dalle dichiarazioni rese dal EG, inoltre, la decisione impugnata ha ricavato conferma del costante contributo dal OL offerto al mantenimento del vincolo associativo, evidenziandone un intervento risolutivo nella composizione di un contrasto insorto fra lo stesso collaboratore ed un assessore comunale, intervento la cui concreta efficacia manifestatasi nei confronti di - persone che si erano presentate al predetto collaboratore per reclamarne le scuse in favore dell'assessore è stata dalla Corte d'appello direttamente ricollegata alla riconosciuta rilevanza della posizione dall'imputato ricoperta nel sodalizio criminale.
3.3. Al riguardo emergono, tuttavia, alcuni aspetti problematici nella successione dei passaggi argomentativi delineati dalla sentenza impugnata, che ne incrinano la complessiva tenuta della motivazione e la coerenza logica delle relative conclusioni. V'è anzitutto da osservare che, in tema di prova dei reati associativi, il "thema decidendum" riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio, sicchè le dichiarazioni rese dai collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012, D'Ambrogio, Rv. 253221; Sez. 5, n. 17081 del 26/11/2014, dep. 2015, Bruni, Rv. 263699; in motivazione v., inoltre, Sez. 1, n. 10734 del 23/01/2013, Marrone, Rv. 254885). Ne consegue che la conferma dell'attendibilità di un'accusa mossa da un collaboratore di giustizia ben può essere costituita dalla dichiarazione di un altro collaboratore avente ad oggetto un fatto diverso, ma comunque indicativo della partecipazione all'associazione, a nulla rilevando la circostanza che il riscontro attenga ad un accadimento collocabile in un diverso contesto temporale, sempre che quest'ultimo sia comunque ricompreso nel periodo di contestazione del reato (cfr. Sez. 5, n. 21562 del 03/02/2015, Fiorisi, Rv. 263704). Vanno poi considerate le implicazioni sottese ai criteri direttivi già sopra evidenziati (nel par. 3.1.) con specifico riferimento alla posizione di altro dichiarante che questa Suprema Corte ha dettato ai fini dello svolgimento della necessaria indagine sulla credibilità soggettiva dei collaboratori.
3.4. Delle indicazioni emergenti da tale quadro di principii, tuttavia, la sentenza impugnata non ha fatto piena applicazione, né ha fatto buono governo ли 12 delle regole richiamate nell'ambito delle considerazioni sopra esposte in ordine alla natura permanente del reato in contestazione ed agli effetti preclusivi derivanti dalla mancata riapertura delle indagini per il periodo antecedente il provvedimento di archiviazione del 16 aprile 2009 (v., supra, il par. 2.3.). Non è stata effettuata, in particolare, una complessiva rivalutazione della consistenza dell'intero compendio probatorio al fine di precisare: a) il momento in cui sono state rese le dichiarazioni dei predetti collaboratori;
b) il periodo della contestazione cui si riferiscono i fatti che ne costituiscono l'oggetto e soprattutto - qualora quelle dichiarazioni siano state acquisite in epoca precedente l'adozione del su citato decreto di archiviazione la incidenza dimostrativa del loro contenuto in relazione agli elementi di prova acquisiti riguardo ai successivi segmenti della condotta, giacchè, nonostante l'identità "naturalistica" del reato, le condotte posteriori prosecutive dell'azione delittuosa devono considerarsi come autonome, non già meri elementi "qualificativi o circostanziali del delitto precedentemente considerato nei suoi termini temporali” (v., in motivazione, Sez. 6, n. 7958 del 12/12/2003, dep. 2004, Parisi). I passaggi di tale procedimento valutativo, infatti, non emergono dalla motivazione della sentenza impugnata, che ha riprodotto il percorso argomentativo seguito dalla prima decisione, senza chiarire quale sia la valenza dimostrativa degli elementi raccolti per la porzione di condotta associativa cronologicamente definita per effetto della disposta archiviazione, né provvedere alla verifica della consistenza del materiale probatorio specificamente acquisito per l'accertamento dell'analoga condotta temporalmente collocabile nel periodo successivo, ove si consideri la genericità degli elementi tratti dalle affermazioni oggetto del colloquio in carcere del UD in data 22 febbraio 2011: non sono stati chiaramente indicati, al riguardo, i profili sintomatici nè, soprattutto, i motivi del collegamento che si pretende di ravvisare fra il contenuto di tali affermazioni che sembrano piuttosto manifestare, per come riferite, un risentimento frutto di una personale valutazione comparativa della posizione del OL rispetto alla propria condizione di arrestato e le note modali della - condotta di partecipazione associativa oggetto della contestazione delineata nel presente procedimento, risultando solo assertivamente enunciato, in parte de qua, il nesso fra le somme di denaro che si troverebbero nella disponibilità del OL e i proventi delle varie attività illecite del sodalizio criminoso. Né, peraltro, sono stati sciolti i nodi problematici relativi ai profili, pur evidenziati in sede di gravame, dell'attendibilità soggettiva di ciascuno dei collaboratori indicati a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del OI: valutazione, questa, che deve essere positivamente effettuata, in particolare, sulla base dei criteri direttivi della specificità, della coerenza, della costanza e ли 13 della spontaneità (v. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255143). Ulteriori vizi di illogicità della motivazione investono, in particolare, l'apprezzamento delle dichiarazioni accusatorie rese dal su citato collaboratore Lo IC Antonino in merito all'intervento che egli su richiesta del fratello NI Lo IC avrebbe posto in essere per bloccare il tentativo di - estorsione dal OL perpetrato in danno di un imprenditore: la stessa sentenza impugnata riconosce la mancata conferma di tali dichiarazioni da parte delle fonti di riferimento del collaboratore (ossia il fratello e lo stesso imprenditore), senza risolvere preliminarmente il problema della sua credibilità soggettiva (puntualmente contestata dalla difesa anche alla luce di un memoriale non acquisito dalla Corte d'appello ex art. 603 cod. proc. pen), limitandosi ad estrarre dall'insieme delle sue dichiarazioni alcuni aspetti di contorno lo stretto - legame di amicizia tra l'imprenditore ed il fratello del collaboratore, nonché l'effettivo espletamento dei lavori di ristrutturazione di un albergo che avrebbero stimolato l'interesse del OL che a loro volta comproverebbero - l'attendibilità delle dichiarazioni del OI, senza chiarire, con adeguate ed esaustive argomentazioni, le ragioni giustificative della rilevanza apoditticamente attribuita a siffatti residui "dati di riscontro" della affermata "verosimiglianza" della ricostruzione fornita dal Lo IC.
4. S'impone conseguentemente, in relazione ai profili da ultimo evidenziati (nei parr. 3.2., 3.3. e 3.4.), l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che dovrà eliminare i vizi di motivazione sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principii in questa Sede stabiliti. Logicamente assorbiti, allo stato, devono ritenersi i residui motivi di doglianza enucleati nel terzo e nel quarto motivo di ricorso del OL, dovendosi preliminarmente risolvere le questioni inerenti alla corretta individuazione dei riscontri dai Giudici di merito indicati a sostegno della sua partecipazione al contestato sodalizio criminale.
5. Fondato deve ritenersi il primo motivo di ricorso proposto da DI IL IU, che la Corte distrettuale ha assolto dal reato associativo di cui al capo sub e), giungendo a diversa conclusione per il reato di estorsione contestatogli nel capo f), sul rilievo che alcuna efficacia preclusiva potrebbe derivare dal giudicato assolutorio al riguardo intervenuto, per effetto di altra sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria del 20 giugno 2014, nei confronti dei coimputati IE AB e CE AB, in quanto: a) il reato di estorsione non costituisce una fattispecie a concorso necessario;
b) la lu 14 insufficiente attendibilità del collaboratore OI, da quella pronunzia ritenuta con riferimento alle accuse da lui rivolte nei confronti dei predetti coimputati, non riverbera effetti negativi sulla posizione del DI, dovendosi al riguardo richiamare il principio della valutazione frazionata della chiamata in correità, tenuto conto del fatto che il suo contributo narrativo si è rivelato fondamentale per far emergere le responsabilità degli appartenenti alla "cosca EG" in merito ad una vicenda estorsiva (realizzatasi in danno della medesima società New Labor) prodromica rispetto a quella in esame e per la quale la colpevolezza dei soggetti da lui accusati è stata accertata con efficacia di giudicato;
c) le dichiarazioni del predetto collaboratore circa il concorso del DI nel reato in contestazione e la promozione in ambito lavorativo che quest'ultimo avrebbe ottenuto grazie all'intercessione del primo hanno trovato preciso riscontro nelle dichiarazioni dei rappresentanti della società vittima della condotta estorsiva (ossia di NI IM e CO RI, rispettivamente amministratore e responsabile territoriale della stessa per la zona reggina); d) non può escludersi che l'accordo raggiunto fra IE AB - rimasto in carcere dal 1999 sino al 2009 e AO CH elemento di spicco della "cosca EG" scomparso nel 2008 -, accordo del quale il OI era venuto a conoscenza per bocca dello stesso AB, non sia avvenuto attraverso un incontro personale tra i due, bensì per il tramite di altri esponenti della "cosca AB". Nella sentenza impugnata, inoltre, si afferma, richiamando il contenuto delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore unitamente ai correlativi elementi di riscontro desunti dalle dichiarazioni dei su citati testi IM e RI: a) che gli accordi raggiunti fra le due consorterie prevedevano sia la divisione a metà delle somme di denaro che la su indicata società già versava ai EG, sia l'assegnazione (all'interno dell'organigramma lavorativo aziendale) di un posto di caposquadra al DI (che almeno in una occasione, peraltro, avrebbe percepito una parte della quota mensile di denaro oggetto della condotta estorsiva); b) che il DI, inoltre, non si limitò a riscuotere parte della somma prevista, ma si spinse fino ad esercitare direttamente l'intimidazione nei confronti del responsabile territoriale della società, presentandosi insieme al OI (addirittura in posizione di preminenza rispetto a quest'ultimo) per esigere l'intero adempimento del "debito".
5.1. Ciò posto, deve anzitutto rilevarsi come la sentenza impugnata presenti un andamento incerto e contradditorio nei passaggi della motivazione ove, richiamando l'ampio contenuto del tema d'accusa formulato nel capo sub f), riconosce che le propalazioni del OI riguardo alla posizione del DI si riferiscono non solo al ruolo da questi ricoperto nella vicenda estorsiva per aver agevolato i contatti volti alla spartizione degli illeciti proventi fra i componenti ли 15 apicali delle due cosche mettendo a disposizione, a tal fine, la propria abitazione-ma anche al fatto di aver provveduto, almeno in una circostanza, a riscuotere la somma di denaro destinata alla "cosca AB". L'epilogo decisorio, tuttavia, poggia su una prospettazione della vicenda storico-fattuale in termini non pienamente collimanti con gli elementi descrittivi della contestazione, concludendo la decisione impugnata nel senso di un'attività intimidatoria che il DI avrebbe direttamente esercitato nei confronti del responsabile territoriale della società su menzionata, sia pure avvalendosi al contempo della collaborazione del OI, assieme al quale egli, agendo in "posizione di preminenza" rispetto a quest'ultimo, si sarebbe presentato dal RI per esigere l'intero adempimento delle somme di denaro mancanti. Occorre altresì considerare che questa Corte, con la sentenza n. 24995 del 14 maggio 2015, ha rigettato i ricorsi proposti avverso la su citata sentenza assolutoria della Corte d'appello, avallandone la correttezza delle argomentazioni utilizzate a sostegno della valutazione di parziale inattendibilità delle dichiarazioni del OI, le quali sono state ritenute, in merito alle accuse da lui rivolte ai fratelli AB, imprecise, contraddittorie e in alcuni punti negativamente riscontrate, oltre che sprovviste dei riscontri individualizzanti necessari per giungere alla formulazione di un giudizio di responsabilità nei loro confronti. V'è poi da osservare, anche alla luce delle pronunzie or ora indicate, che nessuna base probatoria sembra sorreggere l'evocato accordo che sarebbe stato preventivamente raggiunto fra lo CH e IE AB, assumendo un rilievo solo congetturale le apodittiche asserzioni circa l'ipotetica conclusione cui pure - si fa cenno in motivazione di un'intesa avvenuta per il tramite di altri, non - meglio individuati, esponenti della "cosca AB".
5.2. La Corte d'appello ha cercato di superare il problema evocando il principio di frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie del predetto collaboratore, le quali, pur considerate parzialmente inattendibili per i fratelli AB, riguardo al DI sono state ritenute ampiamente confermate da altri elementi di riscontro offerti dalle dichiarazioni dei soggetti passivi dell'estorsione. Della sostanza di tale principio, tuttavia, la sentenza impugnata non fatto corretta applicazione. Devono al riguardo richiamarsi le linee direttrici da questa Suprema Corte tracciate in tema di valutazione probatoria della chiamata di correo, poiché se è vero che l'esclusione dell'attendibilità per una parte del racconto non implica, per il principio della cosiddetta "frazionabilità" della valutazione, un giudizio di inattendibilità con riferimento alle altre parti intrinsecamente attendibili e adeguatamente riscontrate, è pur vero che il IC di merito deve anzitutto ли 16 escludere il pericolo di un'interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti, verificando al contempo se l'inattendibilità non sia talmente macroscopica, per conclamato contrasto con altre sicure emergenze probatorie, da compromettere la stessa credibilità del dichiarante (Sez. 6, n. 35327 del 18/07/2013, Arena, Rv. 256097; Sez. 6, n. 6221 del 20/04/2005, dep. 2006, Aglieri, Rv. 233095). E' dunque legittima una valutazione frazionata della dichiarazione, a condizione, però, che alla parte ritenuta attendibile possa essere riconosciuta una sua autonomia (nel senso che non sia strettamente interconnessa, sul piano fattuale e logico con quella ritenuta falsa o, comunque, non credibile) e soprattutto che sia data una spiegazione alla parte della narrazione risultata smentita - per esempio con la difficoltà di mettere a fuoco un ricordo lontano;
con la complessità dei fatti e la possibile confusione degli stessi e persino con la scelta del dichiarante di non coinvolgere un prossimo congiunto o una persona a lui cara in modo che possa, comunque, formularsi un giudizio positivo sull'attendibilità soggettiva del dichiarante (Sez. 1, n. 40000 del 10/07/2013, Pompita, Rv. 256917; v., inoltre, Sez. 6, n. 20037 del 19/03/2014, L., Rv. 260160). Ora, la Corte di merito ha fornito, sia pure sinteticamente, una spiegazione delle ragioni per le quali l'inattendibilità di un'altra parte del contributo narrativo del OI non ne intaccava complessivamente la credibilità soggettiva (atteso il decisivo contributo del propalante nel far emergere le responsabilità dei suoi sodali, appartenenti alla cosca EG, con riferimento ad una vicenda storico- fattuale prodromica a quella presa in esame nell'ambito del presente procedimento), ma non ha adeguatamente affrontato e risolto, in via preliminare, il nodo problematico delle implicazioni sottese alla evidente interferenza logica e fattuale fra le parti delle dichiarazioni rese dal predetto collaboratore: la condotta posta in essere dal DI sembra inserirsi, infatti, in un contesto estorsivo più ampio, fortemente connotato dalla contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 della legge n. 203/1991 e dallo stesso collaboratore causalmente inquadrato nell'ambito di un preliminare accordo di spartizione intervenuto fra le cosche dei AB e dei EG, ove rilevano direttamente proprio gli interessi e le finalità della "cosca AB", per conto della quale il predetto imputato avrebbe agito, lucrandone di conseguenza un miglioramento della posizione lavorativa e retributiva all'interno della società rimasta vittima della condotta estorsiva. Ulteriori profili di illogicità, infine, investono i passaggi della motivazione in cui vengono analizzate le dichiarazioni rese dai testimoni IM e RI, inferendone elementi di conferma del contributo narrativo del OI senza ли 17 sviluppare, tuttavia, il necessario confronto critico-argomentativo con le diverse valutazioni espresse, riguardo alla ricostruzione della medesima vicenda e di altre ad essa collegate, nella motivazione della su menzionata sentenza assolutoria della Corte d'appello di Reggio Calabria, ove si è fatto invece riferimento: a) ad una richiesta, proveniente dal OI, di un avanzamento lavorativo proposto nell'interesse del DI (le cui ragioni, secondo quanto affermato dal RI, non sarebbero state tuttavia precisate dal OI, che, interpellato al riguardo, sarebbe rimasto "alquanto evasivo"); b) alla ulteriore circostanza che il teste NI IM ebbe a smentire quanto affermato dal OI circa la individuazione delle ragioni effettivamente sottostanti ad una richiesta di assunzione del figlio (avanzatagli dal OI stesso, nel suo esclusivo interesse, in occasione di una visita avvenuta in Milano).
6. Sulla base delle su esposte considerazioni s'impone, conclusivamente, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, per un nuovo giudizio che dovrà eliminare i vizi di motivazione sopra indicati, uniformandosi al quadro dei principii da questa Suprema Corte stabiliti. Logicamente assorbiti, allo stato, devono ritenersi i residui motivi di doglianza articolati nel ricorso del DI.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d'appello di Reggio Calabria. Così deciso il 3 aprile 2017 Il Componente estensore Il Presidente CE Ippolito t Gaetano De Amicis oppe DEPOSITATO IN CANCELLERIA) L 19 MAC 207 IL FORTNARY CUDIZIARIO: E T A C O 18