Sentenza 19 gennaio 2017
Massime • 1
Nell'ipotesi di reato permanente (nella specie quello di associazione di stampo mafioso) l'archiviazione non seguita dalla autorizzazione alla riapertura delle indagini non preclude lo svolgimento di nuove investigazioni in merito al medesimo illecito con riferimento ai comportamenti successivi a quelli oggetto del provvedimento di archiviazione, con eventuale applicazione di una misura cautelare per tali fatti ulteriori; ne consegue che l'eventuale riapertura delle indagini in ordine alle condotte precedenti, intervenuta successivamente alla disposta misura, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare il giudicato cautelare formatosi rispetto all'oggetto della misura già emessa.
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- 1. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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- 3. Art. 414 - Riapertura delle indaginihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/01/2017, n. 14777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14777 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2017 |
Testo completo
14777-1 7 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE CAMERA DI CONSIGLIO DEL 19/01/2017 Composta da: Sent. n. sez. 120/2017 PIERCAMILLO DAVIGO Presidente REGISTRO GENERALE IGNAZIO PARDO N.46036/2016 LUCIA AIELLI GIUSEPPE COSCIONI VINCENZO TUTINELLI - Rel. Consigliere - Motivazione Semplificata ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CA CO nato il [...] a [...] avverso l'ordinanza del 18/07/2016 del TRIB. LIBERTA' di REGGIO CALABRIA sentita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO TUTINELLI;
lette/sentite le conclusioni del PG LUIGI CUOMO in conclu to chucolich dideasars inamminibil it reasso Udit i difensor Avv. Fianc e Calabres del Pr. d. Reggin праваћ a mehn d- neers Салабые сви 2 j gimento chuedendime tacco RITENUTO IN FATTO. Con ordinanza resa all'esito dell'udienza camerale 21 aprile 2016, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice dell'appello cautelare, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'odierno ricorrente, CA RA, condannandolo al pagamento delle spese del procedimento. Oggetto del giudizio era un'istanza volta ad ottenere la revoca della custodia cautelare in carcere fondata su elementi indiziari inutilizzabili secondo la - prospettazione del ricorrente a causa della violazione del disposto dell'articolo 414 cod proc pen. La contestazione riguardava la partecipazione a una associazione a delinquere di stampo mafioso. Avverso tale provvedimento propone ricorso per cassazione l'indagato articolando i seguenti motivi:
1. Violazione dell'articolo 414 del codice cod proc pen in relazione anche all'articolo 416 bis del codice penale. In particolare, il ricorrente afferma che sugli stessi fatti sarebbe in precedenza intervenuta una archiviazione mai revocata, il che determinerebbe sia l'inutilizzabilità degli atti sia l'improcedibilità dell'azione penale. In conseguenza di ciò, lamenta che nessun argomento appare sviluppato al fine di chiarire le ragioni per cui, da una parte, si sia ritenuto che il fatto per cui si procede in questa sede sia successivo ed ulteriore rispetto a quello oggetto di archiviazione e, dall'altra, il Pubblico Ministero abbia ritenuto di chiedere (e il GIP abbia disposto), solo successivamente alla disposta misura, la riapertura delle indagini in ordine a tali fatti. Per altro verso, il ricorrente ritiene che le argomentazioni prospettate dalla Corte sarebbero viziate da illogicità nella parte in cui si afferma la irrilevanza della riapertura delle indagini valutando poi i fatti successivi alla contestazione per cui è intervenuta archiviazione, affermando in particolare che vi sarebbe una confusione tra inutilizzabilità degli atti d'indagine e protrazione della condotta, fermo restando che le ulteriori dichiarazioni dei collaboratori di giustizia sono state raccolte successivamente al decreto di archiviazione senza che fosse stato emesso alcun provvedimento di riapertura delle indagini. CONSIDERATO IN DIRITTO.
1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato e quindi inammissibile.
2. Questa Corte ha già evidenziato che, nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. non preclude la possibilità di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all'archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall'imputato (Sez. 5, G 2 Sentenza n. 43663 del 14/05/2015 Rv. 264923; Sez. 2, Sentenza n. 26762 del 17/03/2015 Rv. 264222; Sez. 6, Sentenza n. 6547 del 10/10/2011 - dep. 17/02/2012 - Rv. 252113). Il provvedimento impugnato si è conformato a tale principio di diritto.
3. Peraltro, deve rilevarsi che questa Corte ha già avallato la prospettazione seguita dai giudici del merito con la Sent. 43663 del 14 maggio 2015. In tale provvedimento si osservava in particolare che, anche a voler condividere i dubbi espressi dal ricorrente sulla eterogeneità dell'associazione per il solo fatto che risultano individuati come partecipi soggetti ulteriori rispetto a coloro che sono stati individuati nel procedimento oggetto di archiviazione, quello che appare decisivo al fine di ritenere non preclusivo l'intervenuto decreto di archiviazione è la circostanza che il reato associativo oggetto del presente procedimento abbraccia, comunque, un'epoca successiva ("fino al 9.12.2014"), sicchè il segmento temporale posteriore, non compreso nella precedente contestazione ben può essere attribuito all'indagato sulla base delle ulteriori emergenze acquisite. Nella fattispecie, infatti, come si evidenzierà innanzi, le dichiarazioni dei collaboratori poste a fondamento dell'ordinanza impugnata sono intervenute nel 2014, successivamente al decreto di archiviazione relativo al procedimento n.7826/2011, che cristallizzava la condotta associativa ascritta, al Caponera al 2011, circa (Sez. 5, Sentenza n. 43663 del 14/05/2015 Rv. 264923 imp. Caponera) . Le medesime considerazioni possono e devono essere riproposte nel caso di specie.
4. Tra l'altro, erra la difesa nel ritenere che l'intervenuto provvedimento di riapertura delle indagini, emesso in data 3 dicembre 2014, possa essere considerato quale elemento di novità idoneo ad escludere la sussistenza di un giudicato cautelare posto che, nel caso di specie, il punto controverso espressamente contestato dal ricorrente già in sede di riesame e su cui si è pronunciata questa Corte risulta essere la sussistenza o meno di una identità imputazione e di un effetto preclusivo conseguente alla precedente archiviazione. Il successivo intervento di un decreto di riapertura delle indagini ha senz'altro rilevanza in ordine alla possibilità di contestare anche i fatti precedenti al 2012 ma non determina alcuna in mutazione dell'oggetto della misura già emessa.
5. In sostanza, quando la Corte di cassazione si sia pronunciata sulla questione relativa alla estensione del precedente decreto di archiviazione e alla possibilità che, con successivo provvedimento, possa essere disposta nuova misura relativamente ai fatti successivi, non costituisce elemento nuovo idoneo a scardinare l'intervenuto giudicato cautelare la richiesta di riapertura delle indagini in ordine a fatti precedenti. Ө 6. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in € 1.500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di millecinquecento euro a favore della Cassa delle ammende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 co. 1 ter disp att cod proc pen. Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2017 Il Consigliere estensore Il Presidente (Vincenzo Tutinelli) (Piercamino Davigo ) DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE 24 MAR 2017 H Cancellere MA DI CANCELLIERĘ E R P Claudia Pianell U