Sentenza 2 dicembre 2003
Massime • 1
Qualora più associazioni criminose raggiungano un accordo dal quale scaturisce una struttura operativa ed organizzata, finalizzata stabilmente alla commissione di delitti mediante l'apporto specializzato di ciascuna delle stesse associazioni, prende vita un autonomo ente criminoso, diverso da quelli che hanno concorso alla relativa formazione, l'appartenenza al quale comporta per gli interessati una responsabilità concorrente con quella relativa all'organizzazione di provenienza. (Fattispecie relativa ad una organizzazione per il narcotraffico nata dall'accordo tra gruppi di diversa matrice territoriale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 02/12/2003, n. 11814 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11814 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato - Presidente - del 2/12/2003
Dott. DERIU Luciano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MANNINO Saverio F. - Consigliere - N. 1950
Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 35653/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU TO VI, nato il [...] a [...];
avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria 18 giugno 2003, con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria 30 aprile 2003 che gli ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. VI MONETO, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Giuseppe ODDO, il quale ne ha chiesto l'accoglimento;
Osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Reggio Calabria 18 giugno 2003 - con la quale è stata confermata l'ordinanza del G.I.P. del Tribunale di Reggio Calabria 30 aprile 2003 che gli ha applicato la misura coercitiva della custodia cautelare in carcere - TO VI LO ha proposto ricorso per Cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 273, 192, 292, 309 c.a c.p.p. e 74 D.P.R. n. 309/90 (art. 606 c. 1 lett. b), c) ed e) c.p.p.) perché, a fronte di un procedimento risultante dalla sovrapposizione di indagini diverse, eseguite dalla Procura della Repubblica di Palermo e da quella di Reggio Calabria, il Tribunale avrebbe dovuto rivedere l'intera materia per verificare che i comportamenti delittuosi dei singoli partecipi, soggetti di estrazione territoriale e criminale diversa, non prefigurassero momenti di concorso di persone, ma i tratti di un'associazione criminosa;
in particolare, l'ordinanza impugnata, in presenza di tre gruppi autonomi facenti capo rispettivamente a RT NU, alle famiglie AN e a siciliani quanto meno vicini a Cosa Nostra, avrebbe dovuto chiarire come fossero confluiti nell'unica associazione contestata;
b) infine, con specifico riguardo all'odierno ricorrente, il Tribunale avrebbe dovuto avvertire il contrasto tra l'affermata esistenza di elementi distintivi della condotta di partecipazione e l'assenza dai fatti di causa di condotte significative del LO, il quale molto di rado è interlocutore diretto nelle telefonate intercettate, mentre il suo ruolo effettivo nel sodalizio criminoso non appare e, inoltre, non risulta certa ed è, anzi, contestata la sua identificazione con un tale indicato col soprannome di CO, identificazione operata senza considerare il consistente periodo di tempo intercorso fra l'enunciata possibilità di convincere il CO a recarsi dal NU e il viaggio del LO in Spagna;
la possibilità che il CO si trovasse già in Spagna sia pure in luogo diverso da quello del NU;
l'assenza di qualsiasi prova di un contatto fra il Climi e il LO in vista del viaggio di quest'ultimo; la possibilità che il CO, volendo nascondere il suo viaggio in Spagna e l'incontro col NU, avesse usato un nome diverso dal proprio o seguito un percorso diretto, confondendosi con le centinaia di altri viaggiatori;
e, finalmente, l'impossibilità d'identificare il LO, che era scapolo, col CO che il 28 dicembre 2000 ricevette in Spagna la visita della GL;
2. violazione dell'art. 274 c.p.p. e difetto di motivazione (art. 606 c.1 lett. c) ed e) c.p.p.) perché ai fini del pericolo di fuga non è esaustivo il richiamo alla possibile severità della pena e manca di concretezza il riferimento allo stato di latitanza degli altri coindagati, mentre si sarebbe dovuto rilevare che, nonostante il sequestro subito nel febbraio del 2002, il LO non ha posto in essere alcun comportamento che potesse far sospettare la sua intenzione di darsi alla fuga;
inoltre, riguardo al pericolo di reiterazione il Tribunale non ha considerato che il LO è estraneo alla commissione dei reati-fine e che la presunta associazione criminosa è stata definitivamente scompaginata dagli arresti. L'impugnazione è infondata.
Il Tribunale di riesame ha motivato analiticamente e approfonditamente la propria decisione, dando atto dell'avvio e dello svolgimento delle indagini, che hanno portato alla scoperta di un affollato e potente sodalizio associativo, finalizzato alla sistematica importazione in Italia mediante compravendita da narcotrafficanti generalmente colombiani di ingentissimi quantitativi di cocaina destinati al mercato nazionale.
L'associazione criminosa era la risultante della convergenza di tre gruppi, facenti capo rispettivamente a RT NU e EF De AL, al gruppo 'ndranghetistico dei AN e a un gruppo siciliano vicino a Cosa Nostra, capeggiato da TO EL.
Il provvedimento impugnato ha esaminato dettagliatamente la struttura, la composizione e l'attivita' dell'associazione, indicando le fonti di prova e gli elementi di natura indiziaria specificamente raccolti e mostrando come i tre gruppi avessero costituito l'organizzazione unitaria fornendo le componenti di natura organizzativa necessarie per il funzionamento del nuovo organismo. Le indagini svolte non lasciano dubbi circa la natura associativa del nuovo complesso organizzato, la cui operatività sul piano internazionale giustifica la confluenza di spezzoni organizzativi forniti da gruppi criminali diversi in vaste aree territoriali. La complessità dell'organizzazione, l'ampiezza dell'attività associativa e l'importanza e la stabilità dei collegamenti internazionali e degli obiettivi di mercato non consentono incertezze sul fatto che ci si trovi di fronte a una fattispecie associativa e non di mero concorso di persone.
D'altronde, l'accordo di associazioni preesistenti per la costituzione di un organismo associativo ulteriore e autonomo, formato da componenti specializzate fornite da ciascuna delle associazioni che partecipa all'accordo, non costituisce un fenomeno anomalo ne' sotto il profilo dell'esperienza concreta ne' per l'aspetto giuridico, in quanto il nuovo complesso organizzato, nella misura in cui è dotato di una propria struttura e di una propria operatività, costituisce un'associazione indipendente, dando luogo a una fattispecie di reato associativo diversa da quelle che hanno concorso a formarla e con quelle concorrente.
Pertanto la violazione di legge eccepita nella prima parte (lett. a) del primo motivo di ricorso appare manifestamente destituita di fondamento.
Quanto alle questioni poste con la seconda parte (lett. b) del secondo motivo si osserva come sia la stessa ordinanza impugnata a rilevare che il LO era raramente interlocutore diretto nelle telefonate intercettate, ma che nonostante questo egli era una figura centrale nella nuova struttura organizzata, in quanto, legato in partenza al gruppo siciliano e in particolare al EL, era uomo di fiducia del NU e del De AL, elemento di cerniera tra i gruppi malavitosi convergenti (la famiglia AN e i Siciliani) e strumento di contatto con i fornitori colombiani. L'ordinanza elenca le vicende operative in cui il LO era stato sicuramente presente con funzioni dirigenziali, a partire dalla prima operazione (quella della nave Mirage 2) che prevedeva lo sbarco dello stupefacente sulle coste siciliane, nella quale egli aveva svolto una presenza più rilevante di quella dello stesso EL. Verso la fine del 2000 - riferisce ancora il provvedimento impugnato - nel corso di una sua prolungata presenza in Spagna presso il NU, lo aveva coadiuvato ed anche sostituito nei suoi frequenti viaggi in Columbia, stando nella sua abitazione madrilena, assicurando i contatti tra quello e gli altri associati. Inoltre il LO era stato preso in considerazione dal De AL per l'importante incarico connesso con le operazioni di trasporto di un ingentissimo quantitativo di stupefacente da importare in Italia dalla Colombia attraverso la Grecia.
Per quanto riguarda l'identificazione del LO come CO l'ordinanza di riesame fornisce una versione dettagliata, fondata su conversazioni intercettate, riscontrate da un viaggio in Spagna del LO.
In particolare, nella conversazione telefonica del 14 dicembre 2000, ore 19,15, tra TO RI, affiliato al gruppo del EL, e il NU il primo comunica al secondo d'aver proposto al CO di recarsi da lui in Spagna per un paio di giorni.
La comunicazione è stata riscontrata dalla constatazione che il 20 dicembre 2000 il LO si era effettivamente recato in Spagna, con un volo Alitalia da Palermo a Madrid, via Roma-Fiumicino, nel quale, a scanso di possibili omonimie, il LO risultava l'unico passeggero con nome italiano.
Ulteriori riscontri si hanno in due conversazioni del successivo 25 dicembre,ore 14,35 e ore 22,49.
Nella prima, intercorsa tra RT NU e il De AL, il primo passa al secondo una persona dall'accento siciliano;
nella seconda, in cui lo stesso NU parla col RI e gli dice, fra l'altro, di essere in compagnia dell'altro amico: l'accento siciliano del primo interlocutore e l'accenno del NU al comune amico che entrambi sanno essere in Spagna, considerati insieme e in rapporto alla presenza a Madrid del LO, dove si era recato cinque giorni prima, convincono che sia lui la persona che parla e di cui si parla. E ancora, il 28 dicembre 2000, alle ore 19,45 RT NU, conversando col RI, gli dice che il LO si trovava in Spagna con la GL. Anche questa telefonata costituisce un riscontro, perché conferma ancora una volta la presenza del LO in Spagna e, pertanto, che a lui si riferisca il soprannome sopra indicato. Il fatto che quella che lo ha raggiunto sia realmente la GL o persona a lui altrimenti legata, essendo lui celibe secondo l'allegazione difensiva, non ha alcun valore indiziario perché non contribuisce a identificarlo in quanto l'identificazione è avvenuta attraverso il riscontro fra le conversazioni intercettate e la prova del viaggio.
D'altra parte la GL non è individuata per questo suo rapporto personale col LO, ma ha una precisa identità, risultando dalle telefonate registrate indicata con lo pseudonimo di SS o AR e coinvolta direttamente nel traffico. Inoltre dalle telefonate stesse emerge che il LO attraversa traversie sentimentali, che risultano avere ripercussioni sulla sua attività associativa, e questo influisce sulla possibilità che egli sia stato raggiunto in Spagna da questa o da altra persona a lui comunque sentimentalmente legata.
Infine, agli effetti dell'identificazione del LO come CO e soprattutto della sua individuazione come l'affiliato cui si riferiscono la funzione e l'attività associativa descritte valgono gli elementi desunti anche dalle altre conversazioni telefoniche, le cui risultanze appaiono strettamente collegate con quelle direttamente rilevanti sicché ne emerge lo svolgimento di un rapporto associativo organico, nel quale appaiono evidenti la partecipazione e il ruolo associativo dell'attuale ricorrente. In conclusione, il quadro indiziario descritto nell'ordinanza di riesame appare univoco e grave, per cui le violazioni eccepite dal ricorrente si rivelano prive di fondamento.
Quanto alle esigenze cautelari, contestate dal ricorrente nel secondo motivo di ricorso, si osserva che il pericolo di fuga si individua con riferimento a tutte le circostanze della fattispecie reale (cfr. Cass., Sez. U., 11 luglio 2001 n. 34537, ric. Litteri e altri;
Sez. 6^, 12 marzo 2002 n. 11154, ric. Corbu), ivi compresi due aspetti essenziali, quello della disponibilità di un'adeguata base di sostegno alla latitanza (Cass., Sez. 1^, 9 gennaio 2001 n. 12966, ric. Terminio) e quello dell'incentivo alla scelta della latitanza stessa, rappresentato da un interesse dell'indagato di sottrarsi al processo, legato alta gravità dei fatti addebitati e alla rilevanza delle prove a carico ed alla conseguente prospettiva della dichiarazione di colpevolezza e della gravita della pena (cfr. Cass., Sez. 1^, 26 febbraio 1998 n. 6989, ric. Macrì). Pertanto il pericolo di fuga è stato adeguatamente motivato sia col riferimento all'interesse del LO, gravemente pregiudicato, a sottrarsi al processo, evidentemente per la prospettiva di una condanna in relazione ai gravissimi fatti addebitatigli e di una pena severa;
sia in ragione dei suoi collegamenti anche a livello internazionale con ambienti malavitosi, dai quali - anche a tenore delle conversazioni telefoniche intercettate - potrebbe essergli assicurato un valido supporto a un'eventuale latitanza. Il pericolo di reiterazione è stato correttamente ritenuto dal Tribunale in relazione alla gravita del fatto, consistente nell'adesione a una grossa organizzazione criminale e allo stabile collegamento cui questa da luogo anche con riferimento ai reati che ne costituiscono lo scopo, nonché alla personalità dell'indagato, caratterizzata da numerosi precedenti penali, per cui il giudizio prognostico negativo del Tribunale risulta esente dai vizi di violazione di legge e di difetto di motivazione eccepiti. La misura cautelare applicata risulta giustificata con adeguata motivazione sotto il profilo dell'adeguatezza e della proporzionalità, sicché pure per questo aspetto i vizi eccepiti appaiono insussistenti.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94-1 ter Disp. Att. c.p.p..
Così deciso in Roma il, 2 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2004