Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2017, n. 18889
CASS
Sentenza 28 febbraio 2017

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Nel giudizio di impugnazione, il giudice, nel dichiarare estinto per prescrizione il reato per il quale è intervenuta condanna, deve decidere sull'impugnazione agli effetti delle disposizioni dei capi della sentenza che concernono gli interessi civili, non essendo sufficiente, ai fini della conferma della condanna al risarcimento del danno, dare atto della insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 129, comma secondo, cod. proc. pen.

La questione dell'inutilizzabilità delle dichiarazioni rese senza le necessarie garanzie difensive da chi sin dall'inizio doveva essere sentito in qualità di imputato o indagato non può essere proposta per la prima volta in sede di legittimità se richiede valutazioni di fatto su cui è necessario il previo vaglio, in contraddittorio, da parte del giudice di merito.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2017, n. 18889
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18889
Data del deposito : 28 febbraio 2017

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