Sentenza 10 ottobre 2011
Massime • 2
Nell'ipotesi di reato permanente, l'archiviazione non seguita dalla riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 cod. proc. pen. non preclude la possibilità di valutare i comportamenti ed i fatti successivi all'archiviazione, che valgano a dimostrare la consumazione del reato anche alla luce delle condotte pregresse poste in essere dall'imputato. (Fattispecie in tema di partecipazione ad associazione mafiosa, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale).
La circostanza aggravante del reato di associazione di tipo mafioso, consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione.
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Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 10/10/2011, n. 6547 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6547 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ Antonio S. - Presidente - del 10/10/2011
Dott. SERPICO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 1494
Dott. PAOLONI Giacomo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CALVANESE Ersilia - Consigliere - N. 19196/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. PA PE, nato a [...] il [...];
2. CI OR, nato a [...] il [...];
3. CO RA, nato a [...] il [...] deceduto il 19.06.2011;
avverso la sentenza emessa il 15/12/2008 dalla Corte di Appello di PA;
letti i ricorsi e la sentenza impugnata ed esaminati gli atti;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale dott. IACOVIELLO RA Mauro, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti dello OR per morte dell'imputato e per il rigetto dei ricorsi del ZE e del CI;
uditi i difensori dei ricorrenti:
avv. Giovanni Di Benedetto, associatosi - per OR - alla richiesta del P.G.;
avv. Lamacchia Roberto per l'imputato ZE, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso;
avv. Raffaele Bonsignore per gli imputati ZE e CI, che ha insistito per l'accoglimento dei ricorsi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. All'esito di articolata istruttoria dibattimentale in un giudizio cumulativo per fatti di criminalità mafiosa (p.p.
contro
LO PE + 20) il Tribunale di Termini Imerese con sentenza pronunciata il 21.7.2004 ha dichiarato gli imputati ZE PE, OR CI e RA OR colpevoli del delitto di partecipazione all'associazione mafiosa pluriaggravata denominata Cosa Nostra, quali esponenti i primi due della propaggine territoriale o "famiglia" mafiosa di CA e il terzo della "famiglia" mafiosa di Trabia, inserita nel "mandamento" di CA. Per l'effetto, esclusa per il ZE l'aggravante del ruolo direttivo del sodalizio e circoscritta raffermata responsabilità del CI ai fatti successivi al 3.12.1992 (data del decreto di archiviazione adottato per anteriori omologhi contegni), il Tribunale ha condannato tutti e tre gli imputati alla pena di dieci anni di reclusione ciascuno.
Adita dall'impugnazione dei tre imputati e del p.m. per la posizione del CI, la Corte di Appello di PA con la sentenza in data 15.12.2008, richiamata in epigrafe, ha confermato il giudizio di penale responsabilità associativa dei tre appellanti, condividendo - all'esito di una autonoma e selettiva analisi delle complessive fonti di prova - le conclusioni ricostruttive e valutative degli specifici comportamenti attribuiti a ciascun imputato. La Corte di Appello ha ritenuto unicamente di poter ridurre la pena inflitta al ZE, che ha determinato in sette anni e sei mesi di reclusione, mantenendo ferma l'entità delle pene inflitte al CI e allo OR.
2. Le due conformi sentenze di merito hanno ritenuto raggiunti elementi probatori rappresentativi della penale rilevanza delle condotte concorsuali assoriative di matrice mafiosa riferite ad ognuno dei tre imputati. Ciò sia con riguardo alla rilevata sussistenza delle componenti strutturali, organizzative e operative, del configurato sodalizio criminoso nella sua articolazione territoriale nel mandamento di CA (comprendente l'omonima famiglia e le famiglie di Termini Imerese, Trabia, DA, RA Friddi e dei comuni contigui). Sia con riguardo alla stabilità spazio-temporale delle aggregazioni mafiose territoriali e del loro inquadramento nel più esteso contesto criminale dell'organizzazione Cosa Nostra.
2.1. In particolare la sentenza di appello, per quel che attiene agli odierni ricorsi, ha - da un lato - puntualizzato la genesi del procedimento e delle attività investigative che lo hanno costellato, innescate dalle dichiarazioni collaborative rese nel 1993 dall'esponente mafioso NO IM, cui hanno fatto seguito i contributi informativi di molti altri collaboratori di giustizia, l'ultimo dei quali è stato AN IU, coimputato nell'odierno processo nel corso del quale, dopo la sua cattura, ha iniziato il proprio percorso di collaborazione con la giustizia. Da un altro lato la Corte di Appello ha, in via preliminare, definito i parametri della partecipazione associativa mafiosa penalmente "significativa" (p. 14: "... la condotta del partecipe può risultare variegata, differenziata ovvero assumere connotazioni diverse, indipendenti da un formale atto di inserimento nel sodalizio...partecipante è colui che viene accolto e accettato dall'associazione e che non si limita ad una adesione ideologica o espressa in termini di mera vicinanza o disponibilità, ma tiene un comportamento omogeneo agli scopi del sodalizio, cui viene fornito un contributo concreto, protratto nel tempo fino al momento della eventuale dissociazione") e i criteri di valutazione della prova ai fini della dimostrazione dell'appartenenza associativa mafiosa, rappresentati in preminente luogo dal disposto degli artt. 192 e 195 c.p.p. in tema di prova dichiarativa, il compendio probatorio più
rilevante nel presente giudizio essendo costituito dalle dichiarazioni di numerosi collaboratori di giustizia, chiamanti in reità o in correità, apprezzabili nel loro convergere e nella loro intrinseca attendibilità secondo i canoni ermeneutici fissati dalla giurisprudenza di legittimità.
2.2. La Corte di Appello ha altresì affrontato in limine l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale sollevata dalle difese del ricorrente imputato CI e del coimputato IE GU (non ricorrente), secondo cui la condotta associativa di entrambi, già sottoposta ad indagini, è stata oggetto di decreto di archiviazione in data 2.12.1992, cui non ha fatto seguito un rituale provvedimento di riapertura delle indagini ai sensi dell'art. 414 c.p.p. Con l'effetto che, trattandosi del medesimo fatto reato, le indagini non avrebbero potuto essere riattivate per autonoma iniziativa del p.m. e comunque non avrebbero potuto essere utilizzati come dati probatori gli elementi raccolti nelle precedenti indagini archiviate. I giudici di secondo grado hanno rigettato l'eccezione (già proposta nel giudizio di primo grado e respinta dal Tribunale con ordinanza del 19.1.1999), deducendo la non operatività della preclusione processuale del decreto di archiviazione non scandito da autorizzazione all'espletamento di nuove indagini nei reati permanenti, per i quali siffatta evenienza processuale non inibisce la prosecuzione delle indagini in presenza di nuovi elementi di conoscenza su manifestazioni successive e diverse della stessa fattispecie associativa. L'unico limite segnato dal decreto di archiviazione cui non si connetta la formale riapertura delle indagini investirebbe la sola inutilizzabilità delle prove già acquisite. La sentenza impugnata ha aggiunto che, ad ogni buon conto, il Tribunale, pur avendo respinto l'eccezione difensiva, ha poi proceduto "come se l'avesse accolta", tant'è che ha circoscritto l'affermata responsabilità del CI (e del GU) ai contegni posteriori alla data del decreto di archiviazione del 2.12.1992.
3. La descritta sentenza di secondo grado è stata impugnata per cassazione dal ZE, dal CI e dallo OR con ricorsi che hanno dedotto plurimi vizi di legittimità della decisione riconducibili alla duplice tipologia della violazione di legge (processuale o sostanziale) e della insufficienza, contraddittorietà o illogicità della motivazione. Per gli effetti di cui all'art. 173 disp. att. c.p.p., comma 1 le censure dei ricorrenti sono riassunte nei termini seguenti.
4. Ricorso di RA OR.
Con il ricorso si adducono l'erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. in rapporto alla valutazione dei contributi conoscitivi offerti dai vari collaboratori di giustizia e difetto e contraddittorietà della motivazione della sentenza di appello, che non ha rilevato tutta una serie di discrasie individuabili nella narrazione dei pentiti e segnatamente di quella di IU AN sul ruolo di "uomo d'onore" ricoperto dall'imputato in seno alla famiglia mafiosa di Trabia.
Una più dettagliata disamina delle critiche esposte in ricorso è preclusa dal sopravvenuto decesso, nelle more del presente giudizio di legittimità, del ricorrente (è stato acquisito il certificato di morte dello OR verificatasi il 9.6.2011). Tale evenienza impone la declaratoria di improcedibilità, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., comma 1, con l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato ascritto all'imputato estinto per morte dello stesso. La perenzione in tal modo prodottasi del sottostante rapporto processuale assorbe e impedisce ogni possibile verifica della presenza di eventuali coeve cause di proscioglimento nel merito dell'imputato ex art. 129 c.p.p., comma 2, atteso che le due conformi decisioni di condanna pronunciate dai giudici di merito nei confronti del ricorrente escludono in radice l'indispensabile evidenza di simili situazioni dotate di potenziali effetti liberatori.
5. Ricorso di PE ZE.
Nell'interesse dell'imputato sono stati presentati due autonomi ricorsi.
1^. Primo ricorso (avv. Lamacchia).
1. Violazione di legge (art. 192 c.p.p.) e contradclittorietà della motivazione.
La Corte di Appello non ha approfondito un tema dirimente della posizione processuale del ZE costituito dalla verifica dell'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie del c.d.g. OR GA, dalle quali trae origine il coinvolgimento del ZE in un contesto associativo mafioso. Le gravi accuse di reati specifici enunciate dal GA (anche di fatti omicidiari) sono tutte cadute nel corso delle indagini e lo stesso c.d.g. AN IU ha chiarito che l'imputato non è mai stato "consacrato" come "uomo d'onore". La sentenza impugnata contraddice la propria premessa metodologica sui criteri di riconoscimento di una partecipazione "significativa" ad un sodalizio mafioso. L'imputato è certamente stato in rapporto con esponenti mafiosi, ma unicamente per ragioni legate al suo lavoro di imprenditore edile e gli stessi presunti "aiuti" che in tale ambito lavorativo egli avrebbe ricevuto non sono inquadrabili in un ambito di natura mafiosa.
2. Violazione dell'art. 378 c.p., comma 2. La Corte territoriale non ha aderito alla prospettata derubricazione del reato associativo in quello di favoreggiamento personale ascrivibile all'imputato in ragione dell'isolato aiuto dallo stesso offerto al IU durante la sua latitanza. Condotta in cui si è esaurito l'intero contributo mafioso riferibile al ZE, che non ha mai aderito a Cosa Nostra ne' alla sua aggregazione di CA.
3. Erronea applicazione degli artt. 157 e 158 c.p. e illogicità di coltivazione.
I giudici di appello non hanno accolto il rilievo sulla cessata permanenza della condotta associativa contestata al ZE, sostenendo che il reato ex art. 416 bis c.p., proprio in quanto permanente, si protrae fino allo scioglimento della consorteria o per effetto di un palese recesso volontario dell'imputato, di cui non vi sarebbe traccia. Ma il ZE, arrestato nel 1995, è stato scarcerato più volte, trascorrendo anche lunghi periodi di libertà senza che gli sia mai stato contestato di aver continuato a far parte della famiglia mafiosa di CA. È un dato di fatto, trascurato dalla sentenza di secondo grado, che l'imputato ha subito un irreversibile tracollo economico e il fallimento delle sue imprese. Ciò in palese contrasto con la sua pretesa "mafiosità", poiché - se davvero avesse fatto parte del sodalizio mafioso- sarebbe stato "aiutato" ricevendo solidarietà e sostegno economico dal gruppo criminale.
4 Erronea applicazione dell'art. 438 c.p.p. e difetto di motivazione. A fronte della originaria richiesta di giudizio abbreviato avanzata dall'imputato, cui non ha prestato consenso il p.m. (secondo la disciplina vigente al momento della richiesta di rinvio a giudizio degli imputati), il Tribunale all'esito del dibattimento avrebbe dovuto riconoscere al ZE la diminuente ex art. 442 c.p.p., valutando non giustificato il dissenso del p.m. fondato unicamente sulla necessità di una verifica dibattimentale delle prove dichiarative, sebbene il quadro di riferimento dell'accusa fosse già ampiamente definito dalle risultanze delle indagini preliminari. La rinnovata eccezione di applicabilità dell'art. 442 c.p.p. formulata con l'appello è stata respinta dai giudici di secondo grado con la mera riproduzione dei rilievi del Tribunale in merito alla apodittica non definibilità del processo allo stato degli atti.
5. Ingiustificato e contraddittorio diniego delle circostanze attenuanti generiche. Impropriamente la Corte di Appello ha attribuito un surrogatorio valore premiale alla esclusione della aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 2 contestata al ZE (ruolo direttivo e organizzativo del sodalizio), ritenendosi esentata dal valutare la concedibilità delle attenuanti innominate, avuto riguardo alla condotta dell'imputato successiva al reato e al suo stato di incensuratezza.
Il Secondo ricorso (impugnazione personale dell'imputato ZE).
1. Violazione degli artt. 192 e 416 bis c.p. e illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata ha applicato una erronea metodica di analisi delle fonti di prova, effettuando un esame confermativo della responsabilità dell'imputato basato sull'addizione delle diverse dichiarazioni accusatorie (collaboratori di giustizia), il più delle volte apprezzate secondo un canone di valutazione frazionata, omettendo sia di procedere ad una disamina comparativa delle asserzioni dei "pentiti", sia di tenere conto degli esiti antinomia di molte di tali asserzioni, in particolare trascurando le propalazioni di più testimoni che hanno escluso l'appartenenza a Cosa Nostra dell'imputato.
I primi quattro motivi o, meglio, paragrafi del primo motivo del ricorso personale, prospettano una estesa rilettura delle dichiarazioni dibattimentali dei collaboranti (e dello stesso coimputato IU) coinvolgenti la posizione del ZE, di cui sono evidenziate le carenze o discrasie rappresentative, che si ipotizzano ignorate dalla Corte di Appello. Rilettura di dati fattuali che, impregiudicato il vaglio di coerenza della disamina delle ridette dichiarazioni compiuta dalla sentenza di appello, non è possibile sintetizzare in questa sede.
2. Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., comma 6 e mancanza di motivazione.
La motivazione della sentenza di appello non chiarisce in qual misura sia ravvisabile per l'imputato la contestata aggravante dell'essere stata la sua attività economica finanziata in tutto o in parte con il prezzo, il prodotto o i profitti di delitti. Circostanza aggravante indimostrata ed, anzi, smentita da altre risultanze processuali. In ogni caso la sentenza non precisa, come sarebbe stato doveroso, le ragioni per cui la rideterminata pena base applicata all'imputato (cinque anni di reclusione) sia stata incrementata nella misura massima (metà della pena base) prevista da tale aggravante.
3. I motivi terzo e quarto del ricorso personale riprendono gli omologhi motivi secondo e quarto del primo ricorso (omessa applicazione degli artt. 438 e 442 c.p.p.; mancata derubricazione del reato associativo in quello di favoreggiamento personale a beneficio di AN IU).
6. Ricorso di OR CI.
1. Violazione dell'art. 414 c.p.p. e illogicità della motivazione. La Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il reato.
La contestazione del reato associativa è stata formulata dal p.m. nei confronti del CI (e degli altri imputati) senza indicazione della data di inizio della partecipazione criminosa ("... fino alla data odierna") e, quindi, con riferimento ad un periodo anteriore alla richiesta di rinvio a giudizio. CI è già stato sottoposto ad indagini per il reato di appartenenza a Cosa Nostra in un separato procedimento penale, in cui la sua posizione è stata definita con decreto di archiviazione del 2.12.1992. Il p.m. ha, tuttavia, proseguito le indagini nei confronti del CI senza la previa autorizzazione alla loro riapertura ai sensi dell'art. 414 c.p.p. in palese inosservanza del dictum della Corte Costituzionale (sentenza n. 27/1995) e delle Sezioni Unite della S.C. (Cass. S.U., 23.2.2000 n. 8, Romeo, rv. 215412 in materia cautelare) sugli effetti preclusivi dell'esercizio dell'azione afferente ad uno stesso fatto reato oggetto di archiviazione, cui non abbia fatto seguito rituale autorizzazione del giudice alla riapertura delle indagini. Il p.m. ha proseguito le indagini, interrogando più volte alcuni pentiti (in particolare GA e IM) al fine di dimostrare l'appartenenza del CI a Cosa Nostra "senza alcun limite temporale". La soluzione del Tribunale, fatta propria dalla Corte di Appello, che ha respinto l'eccezione di improcedibilità, sostenendo che l'effetto preclusivo opererebbe per le sole condotte precedenti l'archiviazione (2.12.1992), data a decorrere dalla quale è stata affermata la responsabilità penale del CI, elude il dettato normativo per la parte in cui i giudici di merito hanno tenuto conto dei contegni precedenti (e archiviati) dell'imputato.
2. Violazione dell'art. 192 c.p.p., art. 195 c.p.p., comma 7 e illogicità della motivazione.
La sentenza impugnata ha considerato provata la partecipazione associativa mafiosa dell'imputato senza l'osservanza dei criteri di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori. In tale prospettiva è incorsa in alcuni fondamentali errori, perché ha utilizzato:
- le dichiarazioni de relato di OR GA, benché costui non sia stato in grado di indicare la fonte da cui avrebbe appreso della condizione di "uomo d'onore" di CI (art. 195 c.p.p., comma 7);
- le dichiarazioni di NO IM, benché questi abbia affermato di aver intrattenuto rapporti con l'imputato nel solo 1991, cioè in un periodo precedente il 2.12.1992, "coperto" dall'intervenuta archiviazione;
- le dichiarazioni dei citati GA e IM e di IU AN, senza procedere a rigorosa verifica dell'attendibilità generale di tali collaboratori e delle loro specifiche dichiarazioni accusatorie (ignorando, tra l'altro, le verosimili ragioni di risentimento del IU verso CI e suoi congiunti, sospettati di aver rivelato la localizzazione del suo covo agli inquirenti);
- le dichiarazioni del GA e del IM, che qualificherebbero CI come "uomo d'onore", prive di adeguati riscontri individualizzanti, tralasciando di precisare e indicare gli elementi di fatto idonei a chiarire il concreto ruolo associativo mafioso svolto dall'imputato in seno a Cosa Nostra.
3. Erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p., comma 6 e mancanza di motivazione.
La sussistenza dell'aggravante contestata all'imputato non è stata dimostrata dalla Corte di Appello. La sentenza di secondo grado non offre contezza di un reimpiego di proventi derivanti da reato nel normale circuito produttivo, quale forma di finanziamento di attività economiche formalmente lecite. In ogni caso nessuna prova positiva è indicata (ai sensi dell'art. 59 c.p., comma 2) che l'imputato abbia avuto consapevolezza di partecipare o di contribuire con il proprio contegno ad ipotetiche operazioni di riciclaggio di denaro "sporco".
4. Ingiustificato e illogico diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Sul punto la sentenza impugnata ricorre a mere formule di stile, finendo per sostenere in sostanza l'inapplicabilità delle attenuanti innominate in relazione alla affermata responsabilità per il reato di associazione per delinquere di matrice mafiosa.
5. Violazione dell'art. 442 c.p.p. e difetto di motivazione. All'imputato avrebbe dovuto riconoscersi la diminuente per il rito abbreviato, richiesto all'udienza preliminare ma al quale si era opposto il p.m. (come la legge all'epoca vigente gli consentiva), atteso che gli esiti del dibattimento hanno reso chiaro che il processo era decidibile allo stato degli atti, sulla base degli elementi già raccolti dal p.m. Il successivo dibattimento non ha arricchito gli elementi di prova, prospettando - se mai - elementi favorevoli alla tesi difensiva dell'imputato.
7. I ricorsi di PE ZE e OR CI sono fondati con riferimento alle censure mosse alla valutazione e concludenza delle fonti di prova accusatoria valorizzate dalla decisione di appello, nel cui percorso giustificativo della confermata responsabilità dei due imputati vengono in luce lacune e contraddizioni, che meritano di essere riesaminate in un nuovo giudizio sorto il profilo della loro efficacia rappresentativa di una persuasiva adesione dei due imputati alla compagine mafiosa. Conclusione cui il collegio decidente perviene non attraverso una esegetica rilettura dei dati probatori e dei contenuti e riferimenti delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, diversa o ulteriore rispetto a quella operatane dai giudici di merito, ma mantenendo il sindacato di legittimità rigorosamente ancorato alla verifica che la pronuncia impugnata non sia scandita da argomenti viziati da palesi errori logici e da non superabili incongruenze. Il controllo di legittimità rimane legato alla coerenza strutturale interna della decisione, di cui accerta la tenuta sotto il profilo logico e argomentativo, ed al limite della "testualità" del vizio di motivazione connaturato all'ambito di cognizione del giudice di legittimità, il cui controllo è appunto circoscritto alla motivazione e non alla decisione. Osservazioni che valgono in special modo per le critiche mosse dai ricorrenti alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia, di cui i due ricorsi delineano una parafrastica rivisitazione. Il sindacato di legittimità sulle valutazioni delle chiamate in reità o in correità compiute dai giudici del merito non permette un controllo semantico del significato fattuale di ciascuna dichiarazione e dei relativi dati di riscontro, perché una simile analisi si tradurrebbe in una indebita sovrapposizione di giudizio invasiva della cognizione del giudice di merito, dovendosi in sede di legittimità unicamente controllare la coerenza dei passaggi e degli argomenti attraverso i quali l'impugnata sentenza di appello ha ritenuto dimostrata la valenza accusatoria delle diverse fonti di prova dichiarativa. È soltanto sotto questo peculiare profilo, quindi, che l'odierno giudizio si risolve nella delineata esigenza di un rinnovato esame delle risultanze probatorie (cfr.: Cass. Sez. 4, 10.12.2004 n. 5821/05, Alfieri, rv. 231302; Cass. Sez. 5, 17.9.2009 n. 2086/10, Lucchese, rv. 245729).
8. Occorre in via preliminare esaminare i motivi di censura di carattere processuale e taluni motivi di valenza generale comuni ai due ricorrenti.
8.1. Il primo motivo di ricorso del CI, deducente violazione dell'art. 414 c.p.p. in relazione al principio del divieto del ne bis in idem, è infondato.
La motivazione, già prima sintetizzata (antea, 2.2), con cui la sentenza di appello ha respinto l'eccepita eccezione di improcedibilità dell'azione penale per mancata autorizzazione alla riapertura delle indagini dopo l'avvenuta archiviazione di quelle già svolte nei confronti dell'imputato è giuridicamente corretta. Nel rilevare che il Tribunale, pur rigettando l'eccezione, ne ha in realtà applicato i referenti, giacché ha limitato la condanna del CI per la partecipazione al sodalizio mafioso ai contegni successivi al decreto di archiviazione per il reato ex art. 416 bis c.p. in un anteriore procedimento, la Corte territoriale ha puntualmente osservato che con riguardo ad un reato permanente a consumazione diacronica e protratta l'intervenuta archiviazione non corredata dall'autorizzata riapertura delle indagini ex art. 414 c.p.p. non preclude l'apprezzabilità di comportamenti e fatti successivi che valgano a dimostrare la consumazione del reato e dei suoi segmenti temporali successivi all'archiviazione (cfr.: Cass. Sez. 3, 28.9.2004 n. 43952, Rodriguez, rv. 230334; Cass. Sez. 5, 18.1.2005 n. 17380, Sorce, rv. 231780; Cass. Sez. 6,7.10.2008 n. 38865, Magri, rv. 241751). In vero in ipotesi di reati permanenti l'efficacia preclusiva dell'archiviazione, intesa come inutilizzabilità delle antecedenti acquisizioni conoscitive, impedisce soltanto che - in caso di mancata riapertura delle indagini - l'azione investigativa prosegua sulle frazioni temporali della condotta illecita già considerate in precedenza e sfociate nella archiviazione. Di tal che non soltanto non è interdetto lo svolgimento di indagini in presenza di nuovi fatti o epifenomeni indicativi di una condotta criminosa (permanente) del soggetto agente della stessa natura di quella archiviata, ma è altresì possibile e logico che, proprio in funzionale connessione con la struttura ontologica del reato permanente, anche i segmenti di condotta sviluppatisi nel quadro della pregressa vicenda processuale siano apprezzati come sintomatico corollario della complessiva condotta di partecipazione associativa criminosa riferibile all'imputato. Il reato permanente è connotato, infatti, da una struttura unitaria i cui momenti attuativi sono unificati, nella loro sequenziale e non scomponibile pluralità, da un unitario e perdurante proposito antigiuridico, atteso che detto reato, quale quello di associazione per delinquere, per definizione si protrae nel tempo a causa del persistere della volontaria condotta illecita dell'agente e del coevo protrarsi dell'offesa al bene giuridico tutelato dalla norma incriminatrice. Donde la logica inferenza che la decretata archiviazione per una parte cronologicamente definita dell'ipotizzata condotta associativa non vale ad impedire che l'analoga condotta successiva, espressa da nuove manifestazioni e notitiae criminis che ne offrano nuova dimostrazione o - se si preferisce - ne rivitalizzino l'atttualità, rinvenga significative tracce probatorie anche nella anteatta condotta dell'agente e, per restare al caso oggetto di ricorso, della "mafiosità" dell'imputato. Alle esposte osservazioni non fanno velo le statuizioni di una recente decisione delle Sezioni Unite che ha affrontato il tema delle preclusioni processuali derivanti dall'inosservanza dell'art. 414 c.p.p. (Cass. S.U. 24.6.2010 n. 33885, Giuliani, rv. 247834), non prendendo in esame la peculiare problematica dei reati permanenti.
8.2. Manifestamente infondate vanno considerate le censure comuni ai due ricorrenti in punto di mancato riconoscimento della diminuzione della pena ex art. 442 c.p.p. in ragione della mancanza di giustificazione, venuta in luce all'esito del dibattimento di primo grado, del dissenso opposto dal p.m. alla definizione della regiudicanda nelle forme del rito abbreviato nell'udienza preliminare. Il dibattimento ad avviso dei ricorrenti ha dimostrato l'anteriore decidibilità del processo per i due imputati allo stato degli arti acquisiti al termine delle indagini preliminari. La sentenza di appello ha argomentato, con trattazione che - sebbene focalizzata nell'esame della posizione dell'imputato ZE - è per la sua ampiezza estensibile alla generalità degli imputati (e, quindi, anche del CI), la adeguatezza dei motivi addotti dal p.m. a sostegno della necessità di procedersi al dibattimento con riguardo al numero degli imputati e dei testimoni da esaminare. Adeguatezza che correttamente la Corte di Appello ha osservato potersi valutare soltanto in virtù di un giudizio ex ante e non sulla base delle postume concrete emergenze dibattimentali (sentenza, p. 47: "...la celebrazione del giudizio ordinario si presentava non solo utile, ma addirittura indispensabile, ai fini della più corretta acquisizione della prova...assoluta necessità di provvedere ad una compiuta verifica giudiziale della prova specifica, particolarmente complessa e laboriosa").
È perfino superfluo aggiungere che la definibilità del processo allo stato degli atti, opponibile dal p.m., secondo la disciplina vigente all'epoca della celebrata udienza preliminare, deve (doveva) essere valutata appunto ex ante, cioè in relazione al momento della richiesta dell'imputato, la fondatezza dell'eventuale dissenso del p.m. essendo apprezzabile non con riguardo alla presenza o alla mancanza di elementi di novità emersi dall'istruzione dibattimentale, ma con riguardo alle prospettive di sviluppo che la situazione probatoria faceva prevedere al momento in cui il p.m. ha espresso il proprio parere negativo. È ovvio che un tale giudizio implica una valutazione di fatto, che - tanto più se coerentemente formulata, come nel caso della sentenza impugnata - diviene insindacabile in sede di legittimità.
83. Benché i motivi di censura espressi da entrambi i ricorrenti in ordine alla ritenuta e confermata sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 6 (finanziamento delle attività economiche controllate dal sodalizio criminoso con il provento di delitti), investano in linea generale anche un profilo subordinato della regiudicanda, quello del trattamento sanzionatorio, che può considerarsi assorbito dall'accoglimento dei ricorsi del ZE e del CI in punto di confermata responsabilità associativa, appare opportuno evidenziare l'infondatezza dei rilievi enunciati dai due imputati sull'indicata aggravante per l'incidenza del tema sulla estensione e qualificazione della contestata associazione delinquenziale mafiosa.
La congiunta lettura delle due conformi decisioni di merito consente di rilevare come la qualificazione aggravata del sodalizio criminoso non risulti affatto trascurata dalle motivazioni delle due decisioni e in particolare dalla decisione di secondo grado ed altresì come sia impropriamente evocata nel ricorso del CI la regola dettata dall'art. 59 c.p., comma 2 sulla asserita indimostrata consapevolezza dell'imputato di aderire ad una organizzazione qualificata dal suo perpetuarsi per mezzo di autofinanziamento da commissione dei reati fine del sodalizio. I giudici di merito menzionano l'attività di raccolta del "pizzo" da parte di più imputati (taglieggiamenti estorsivi in danno di imprenditori) e, richiamando le dichiarazioni collaborative dell'ing. OR AL, sul sistema del controllo degli appalti instaurato nel mandamento mafioso di CA riconducibile, tra i suoi principali strumenti operativi, alla Calcestruzzi Termini SpA, gestita dallo zio e "padrino" del ZE e al cui operare anche l'odierno ricorrente sarebbe stato interessato, secondo le propalazioni di più collaboratori.
Mette conto osservare che l'aggravante di cui all'art. 416 bis c.p., comma 6 ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività
dell'associazione nel suo insieme e non al contegno del singolo partecipe, che ne risponde per il solo fatto della partecipazione, atteso che, appartenendo al risalente patrimonio conoscitivo comune (id est fatto notorio) che Cosa Nostra opera nel settore economico utilizzando e investendo i profitti e i proventi dei delitti che commette in esecuzione del suo programma delinquenziale, una ipotetica ignoranza al riguardo in capo ad un soggetto che a tale organizzazione aderisca anche nella cd. forma esterna o ad essa sia affiliato non è seriamente pensabile (Cass. Sez. 2, 28.1.2000 n. 5343, Oliveri, rv. 215908; Cass. Sez. 6,15.10.2009 n. 42385, Ganci, rv. 244904).
9. Posizione di PE ZE.
La valutazione della confermata responsabilità dell'imputato sviluppata dalla Corte territoriale non è coerente con la pur pertinente ed ineccepibile premessa metodologica enunciata dalla sentenza sugli elementi sintomatici di una "significativa" partecipazione ad una aggregazione mafiosa.
La decisione impugnata, tralasciando di vagliare o vagliandoli in modo sommario e riduttivo i motivi di appello dell'imputato e di confutarne la concludenza, ha confermato il giudizio di colpevolezza dell'imputato, ritenendo sufficiente privilegiare il profilo quantitativo, se così può dirsi, dei contribuiti conoscitivi di natura dichiarativa offerti sulla contestata mafiosità del ZE, piuttosto che verificarne la singola credibilità e operare una corretta applicazione dei criteri di apprezzamento frazionato delle propalazioni dei collaboranti nonché di reciprocità dei riscontri anche secondo lo schema della cd. convergenza del molteplice evocato dalla sentenza di primo grado. Ma, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte regolatrice, la valutazione della prova indiziaria e dell'intero compendio probatorio non può esaurirsi nella mera sommatoria dei dati indiziari, senza controllarne le singole valenze qualitative sotto i congiunti aspetti della precisione, della serietà e della non contraddittorietà (Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Marmino, rv. 231678). La sentenza elenca tutti i riferimenti forniti dai collaboranti che hanno assicurato l'adesione o "appartenenza" mafiosa (famiglia di Cosa Nostra di CA) del ZE in un esteso arco temporale (RA Di RL: ZE presentatogli come uomo d'onore dal vecchio capo-famiglia LO Di GE alla presenza di GU IE;
fratelli CC MI e NO, asseveranti il ruolo di intermediario assunto da ZE tra il loro fratello IU SI e AN assurto ai vertici del mandamento di CA;
NO IM: conosce ZE come uomo d'onore) o ne hanno attestato un ruolo interpositivo nella gestione degli appalti di opere pubbliche commesse dagli enti pubblici territoriali del mandamento di CA (OR GA, già uomo di fiducia del Di GE: ZE gestore occulto della società Calcestruzzi Termini, addetto anche alla riscossione del pizzo imposto agli imprenditori locali;
GE NO, autorevole referente di Cosa Nostra per il settore degli appalti: ZE imprenditore interessato al settore;
OR AL: le imprese del ZE "lavorano" intensamente con il verosimile appoggio o l'implicita autorizzazione del NO). La sintesi delle chiamate in reità o in correità del ricorrente è individuata dalla Corte di Appello nelle dichiarazioni del collaborante IU AN, valutate senz'altro credibili, che assicura l'adesione del ZE alla famiglia di CA (l'imputato sarebbe stato accreditato, come sostiene anche il c.d.g. NO, dall'anziano zio Di GE), tanto da ricordare di averne ricevuto un personale aiuto logistico durante la sua stessa latitanza.
Senonché l'apparente esaustiva analisi delle dichiarazioni accusatorie che attingono la persona del ZE, più descrittiva delle singole dichiarazioni che valutativa del loro peso conoscitivo, presta il fianco alla esposta generale censura di erronea applicazione dei criteri fissati dall'art. 192 c.p.p. e di mancata disamina dei rilievi enunciati nell'appello avverso la decisione di primo grado. Nè è paradossale che il punto di criticità della coerenza e logicità del giudizio di colpevolezza dell'imputato è introdotto proprio dalle dichiarazioni del IU, nella parte in cui questi precisa non risultargli che il ZE, che pure rivestirebbe una posizione eminente nell'ambito della famiglia mafiosa di CA (anche come referente degli imprenditori locali che vogliono "lavorare" nella zona), sia mai stato formalmente affiliato ("consacrato") come uomo d'onore e nella parte in cui delinea una limitata affidabilità esterna dello stesso ZE, tanto da indurlo a preferirgli - per mantenere i contatti di "lavoro" con NO o altri - il socio in affari AN PR (cfr. sentenza Tribunale, p. 392 retro). Non v'è dubbio che il dato di per sè non è dirimente ai fini della concreta appartenenza del ZE all'associazione per delinquere. Ma lo stesso finisce per assumere rilievo proprio in rapporto alla oscillante ricostruzione delle condotte poste in essere dall'imputato e suffraganti tale sua adesione che emerge dalla sentenza di appello.
Per un verso il ruolo del ZE appare ricomposto, nella sua veste di imprenditore edile operante nella zona di CA, più come quello, in tesi, di un concorrente "esterno" del gruppo mafioso, che non di un volontario aderente strido sensu alla associazione. Il ZE è sicuramente in contatto con esponenti mafiosi locali, come non si disconosce nello stesso ricorso e come attestano i tabulati telefonici menzionati dai giudici di appello, ma in quali specifici fatti di ascendenza mafiosa si sia espresso il contegno personale e soprattutto professionale (come imprenditore) dell'imputato non è dato arguire dalla sentenza impugnata. E pure l'appello dell'imputato aveva in buona sostanza sollevato il problema dell'esatto inquadramento della condotta del prevenuto, sebbene sotto la non calzante forma dell'addotta violazione del principio di correlazione, evidenziando tra l'altro che il Tribunale, dopo aver a ragione escluso il contestato ruolo direttivo dell'imputato, ha avuto difficoltà a definirne la posizione in seno all'associazione mafiosa. La sentenza di appello ha sbrigativamente respinto l'eccezione (letta appunto come mera violazione, insussistente, dell'art. 521 c.p.p.), ma in realtà ha eluso la questione posta dalla difesa in merito alla definizione della concreta attività associativa svolta dal ZE, al di fuori dell'episodio di ausilio specifico al IU ospitato durante la latitanza in un immobile del ZE (donde il congiunto rilievo difensivo sulla configurabilità del solo reato di favoreggiamento personale in luogo di quello di partecipazione all'associazione mafiosa). La Corte di Appello risponde indirettamente, richiamando la citata sentenza Mannino delle Sezioni Unite, secondo cui la partecipazione criminosa ex art. 416 bis c.p. può essere desunta da "indicatori fattuali" che, in base alle regole di esperienza attinenti al fenomeno della criminalità mafiosa, facciano inferire l'appartenenza di un soggetto al sodalizio. Ma quali siano i "facta condudentia" qualificanti la posizione di ZE non è detto dai giudici di appello, che si limitano a profilare assunti apodittici o di non piena decifrabilità (sentenza, p 44: "per quanto riguarda il tema della prova specifica dell'appartenenza all'associazione, la ricostruzione della rete dei rapporti personali, dei contatti, delle cointeressenze e delle frequentazioni assume rilevanza ai fini della dimostrazione della affectio societatis, anche se non attinente alla condotta associativa delineata dalla norma e, a maggior ragione, se non ad uno dei reati scopo del sodalizio"). La sentenza, quale che sia il ruolo associativo del ricorrente (interno o esterno), non chiarisce in qual modo e con quali atti il ZE abbia interagito, in modo organico e stabile, con i consociati e la struttura organizzativa del sodalizio criminoso (cfr.: Cass. Sez. 1, 22.11.2006 n. 1073, Alfano, rv. 235855; Cass. Sez. 6,26.11.2009 n. 2533, Gariffo, rv. 245703). Per altro verso la sentenza di appello si appaga del profluvio delle propalazioni collaborative concernenti il ZE, ma non compie le necessarie verifiche di efficacia rappresentativa delle indicazioni accusatorie dei pentiti che, a prima vista convergenti nell'attestare la contiguità mafiosa o l'organico inserimento "familiare" dell'imputato, non sono esaminate sotto il profilo della coincidenza temporale e storica nonché dell'effettivo ruolo conferito al ricorrente e da questi sviluppato (cfr.: Cass. Sez. 1, 11.12.2007 n. 1470/08, P.G. in proc. Addante, rv. 238838-238839; Cass. Sez. 6,10.5.2007 n. 542/08, Contrada, rv. 238242). In tale ambito si inscrivono i pertinenti rilievi di incongruenza valutativa espressi nel ricorso con riguardo, ad esempio e tra gli altri collaboranti, alle dichiarazioni rilasciate da OR GA, che la sentenza appare valorizzare con specifico riferimento alla non definita attività mafiosa imprenditoriale dell'imputato. Ciò sebbene la sentenza del Tribunale proprio con riguardo al GA abbia segnalato la limitata affidabilità delle dichiarazioni del collaborante, recuperando la solidità della prova a carico del ZE alla luce del canone della convergenza delle fonti dichiarative, non sorretto però da una previa analisi di validità e congruenza di ciascuna fonte (v. sentenza Tribunale, p. 327: "... quello dell'attendibilità dello stesso GA resta un problema aperto e di non facile soluzione, ma tutto sommato poco rilevante nel presente processo, ove la convergenza delle singole e molteplici fonti accusatorie costituisce la vera prova della responsabilità degli imputati").
Traendo le conclusioni, deve convenirsi che la sentenza di appello non chiarisce esaurientemente le reali interrelazioni, spazio- temporali ed esecutive esistenti tra gli assunti accusatori dei collaboratori di giustizia e le emergenze processuali valorizzate dalla difesa del ricorrente, in uno ai profili di incompletezza o reciproca discrasia in ipotesi ravvisabili nelle dichiarazioni collaborative secondo l'interpretazione offertane dai giudici di secondo grado. Diviene indispensabile, quindi, una nuova e più penetrante analisi delle emergenze processuali integranti la trama degli indizi o elementi probatori connotanti la condotta associativa criminosa riferita al ZE.
10. Posizione di OR CI.
Valutazioni non dissimili si impongono nei confronti della meno articolata, anche nella elaborazione della sentenza di appello (sentenza, pp. 22-24) rispetto ad altri coimputati, posizione del ricorrente CI.
La confermata responsabilità dell'imputato è incentrata sulle dichiarazioni accusatorie dei tre collaboranti GA OR, NO IM e AN IU. Tali "plurime" (come le definisce la sentenza di appello) chiamate in reità e in correità presentano, per i giudici di appello, significativi "reciproci punti di riscontro", venendo suffragate anche dalle deposizioni testimoniali degli ufficiali di p.g. operanti. Tutti e tre i pentiti accreditano il ruolo di uomo d'onore ricoperto da OR CI in uno al fratello OR.
Tuttavia la motivazione della sentenza impugnata si rivela carente, se posta in correlazione con i puntuali rilievi espressi nell'odierno ricorso, segnatamente laddove richiamano motivi di doglianza enunciati con l'atto di appello contro la prima decisione, che non hanno ricevuto sufficiente (se non nessuna) risposta da parte dei giudici del gravame, ed altresì con i contenuti valutativi della stessa sentenza del Tribunale, di cui si sono appena rimarcati gli scarsi connotati di credibilità attribuiti alle propalazioni del pentito GA. Sicché divengono rilevanti le critiche mosse al complessivo quadro di riferimento probatorio su cui la Corte di Appello ha edificato la conferma del giudizio di responsabilità del ricorrente.
Senza scivolare nella disamina semiologica delle espressioni attribuite al c.d.g. GA (quando riferisce che CI gli sarebbe stato "presentato" o soltanto "indicato" come uomo d'onore), è un fatto che costui, dopo aver affermato di aver comunque appreso da ZE della qualità di mafioso della famiglia di CA ricoperta dal CI, riferisce di non essere più sicuro di tale indicazione del ZE e di non saper dire chi effettivamente glielo abbia segnalato come mafioso. Nel ricorso si deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del GA per violazione del disposto dell'art. 195 c.p.p., comma 7 in tema di testimonianza indiretta. La violazione del divieto di utilizzazione non è ravvisabile proprio perché il collaborante non è stato in grado di indicare da quale persona abbia ricevuto l'indicazione sulla appartenenza del CI alla famiglia mafiosa di CA (v.: Cass. Sez. 3, 3.7.2008 n. 35426, Belmonte, rv. 240758; Cass. Sez. 3, 2.3.2010 n. 12916, Hoxha, rv. 246611). Nondimeno l'evenienza ripropone, allora, in tutta la sua importanza la necessità, negletta dalla sentenza di appello, di una accurata verifica della intrinseca attendibilità del propalante, tanto più quando si tenga conto delle ragioni di perplessità sollevate a tale specifico riguardo dalla sentenza di primo grado.
Per le ragioni esposte nel valutare l'infondatezza delle doglianze del ricorrente in tema di improcedibilità dell'azione penale per difetto di autorizzazione alla riapertura delle indagini, le dichiarazioni accusatorie provenienti dal c.d.g. NO IM non sono inutilizzabili (allorché riferiscono fatti ed episodi risalenti al 1991, cioè anteriori all'archiviazione delle prime indagini svolte nei confronti del CI), ben potendo le stesse inserirsi nella piattaforma valutativa della commissione del reato permanente di associazione mafiosa contestato al ricorrente. Rimane, però, la necessità di dissolvere le ragioni di incertezza sulla veridicità o verosimiglianza delle asserzioni del IM sui suoi rapporti con l'esponente mafioso di CA IE GU (coimputato nel presente processo), indicato - tra gli altri - come possibile fonte della sua conoscenza della mafiosità del CI. Ragioni di dubbio rese evidenti, come segnala il ricorso, dal palese contrasto emergente con le rivelazioni di AN IU (della cui attendibilità entrambe le sentenze di merito sono convinte), quando costui riferisce della "condanna a morte" mafiosa del IM decretata dai vertici dell'organizzazione e dallo stesso GU proprio nel periodo di tempo riferito dal IM, in cui nessun rapporto può esservi stato con il citato GU. Su tale emergenza, pur segnalata nell'appello proposto dal CI, la sentenza di appello tace. Così come minimizza la possibile confusione soggettiva dello stesso IM (anch'essa evidenziata nell'atto di appello) nel designare il ricorrente CI come macellaio esercente a CA (la gestione della macelleria della famiglia CI è curata dal fratello del ricorrente MI, che - secondo la sentenza di appello - l'odierno imputato avrebbe aiutato).
Ne consegue che l'unica coerente fonte di prova di univoco segno accusatorio a carico dell'imputato è formata dalle dichiarazioni di AN IU, che non incorre in alcun errore identificativo nel riferire dell'appartenenza mafiosa di OR CI. È ben evidente, allora, senza sottacere che - come per l'esaminata posizione dell'altro ricorrente ZE le due decisioni di merito non individuano specifici atti o episodi dimostrativi o sintomatici della adesione mafiosa del ricorrente CI, la chiamata in correità del IU, apprezzata dopo il limitato valore di riscontri indiziari non pienamente individualizzanti riconoscibile alle dichiarazioni del IM e del GA, avrebbero meritato - quanto meno - una più approfondita verifica di intrinseca attendibilità, la cui omissione si censura con il ricorso, collegata ai dati critici pur esposti dall'appellante CI (motivi nuovi di appello dell'avv. Bonsignore) in rapporto alle supposte ragioni di risentimento coltivate dal IU nei confronti dell'imputato OR CI e dei suoi familiari, in ipotesi risalenti al suo pregresso stato di latitanza. La sentenza impugnata ha ignorato le deduzioni critiche sviluppate con l'appello dell'imputato. Ne discende che anche per la posizione del ricorrente CI si rende necessaria un rinnovato esame delle emergenze probatorie. Una più meditata analisi - dunque - da condursi, previo annullamento della sentenza impugnata, a cura della Corte di Appello di PA (in diversa composizione) con riferimento, per gli effetti di cui all'art. 627 c.p.p., comma 3, e art. 173 disp. att c.p.p., comma 2 agli indicati profili concernenti il giudizio di congruenza e convergenza delle fonti di prova che attingono le posizioni processuali del ZE e del CI in correlazione alle prospettazioni difensive dei due ricorrenti. Una complessiva rivalutazione, per tanto, del materiale probatorio riferibile alle accuse elevate nei confronti del ZE e del CI che colmi le descritte lacune valutative. L'accoglimento dei motivi principali dei ricorsi dei due imputati assorbe ogni ulteriore subordinato profilo di censura (trattamento sanzionatorio ed altro).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di OR RA perché il reato è estinto per morte del ricorrente. Annulla la medesima sentenza nei confronti del ZE e del CI e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di PA.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2011.
Depositato in Cancelleria il 17 febbraio 2012