Sentenza 16 luglio 2014
Massime • 1
L' aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen., benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica all'ipotesi specifica prevista dall'art. 416 bis cod. pen., in quanto l'associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo.
Commentario • 1
- 1. Art. 112 - Circostanze aggravantihttps://www.filodiritto.com/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/07/2014, n. 39923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39923 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AGRÒ ON - Presidente - del 16/07/2014
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - N. 1378
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PATERNÒ RADDUSA B. - rel. Consigliere - N. 11014/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
VE UD N. IL 18/10/1982;
UG AS N. IL 26/05/1983;
IE EL N. IL 14/02/1978;
NE NI N. IL 26/06/1985;
PA SE N. IL 23/10/1986;
PA NA N. IL 21/06/1974;
RE NI ET N. IL 17/03/1980;
avverso la sentenza n. 2428/2012 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 05/07/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/07/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. BENEDETTO PATERNÒ RADDUSA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Policastro Aldo che ha concluso per:
- annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio e rigetto nel resto per VE, PA SE, PA DO;
- annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio per il comma 5 e rigetto nel resto per UG e NE;
- rigetto per IE e RE.
Uditi gli avvocati della difesa Chiodo per UG;
Trunci per UG e PA US;
udito il difensore avv. Rotundo per IE;
IG per RE e PA DO;
difensori che si sono tutti richiamati ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. VE AU, UG UA, IE ME, NE AU, PA US, PA DO, RE ON impugnano per Cassazione la sentenza della Corte di Appello di Catanzaro con la quale, a parziale modifica della decisione di primo grado assunta dal GUP del Tribunale di Catanzaro. - VE è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 21, sanzionato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
- al UG ed al NE, ferme le rispettive responsabilità per i reati di cui ai capi 22 e 24, sanzionati ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, è stata ridotta la pena inflitta in primo grado;
- IE, rispetto alle originarie imputazioni, è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1 (ex art. 416 bis c.p., aggravato ex commi 4 e 5, oltre che per il numero dei partecipi, superiore a cinque) oltre che del reato di cui al capo 23, sanzionato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
- PA US, rispetto alle originarie imputazioni, è stato ritenuto responsabile del reato di cui al capo 1 (riqualificato ai sensi dell'art. 416 bis c.p., comma 1, aggravato nei termini già riferiti per IE) nonché del reato di cui al capo 24, sanzionato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73;
- PA DO è stato ritenuto responsabile solo per l'imputazione di cui al capo di imputazione sub 24, sanzionato ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. - RE ON è stato ritenuto responsabile solo dell'associazione di cui al capo 1 (aggravata per il riconoscimento del ruolo di vertice nonché per le altre ipotesi già indicate per gli altri sodali).
2. La sentenza impugnata ha per il resto confermato la decisione di primo grado avuto riguardo in particolare alle statuizioni risarcitorie nei confronti di IE, PA US e RE, condannati per il reato associativo, in favore delle costituite parti civili.
3. I singoli ricorsi.
3.1. VE AU, ricorso a firma dell'avvocato Mario Prato. Due i motivi di ricorso. Si adduce:
violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al giudizio di responsabilità D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73: le conversazioni richiamate a supporto della decisione non danno conto di un materiale probatorio utile a giustificare il giudizio di responsabilità perché tralasciano il dato in forza al quale il ricorrente è tossicodipendente mentre i contatti riguardavano parenti o conoscenti gravitanti nell'ambiente della tossicodipendenza. Tutto da leggere nell'ottica del consumo personale e della modestia della sostanza trattata in occasione dei contatti stessi così che l'ipotesi di reato contestata andava ricondotta dentro i canoni del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, con pena da applicare in aggiunta e continuazione rispetto a quella già sancita dal Tribunale di Torino per i fatti del 24 aprile 2009, dato pretermesso nel motivare malgrado apposito motivo in tal senso articolato;
violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo alla denegata concessione delle generiche siccome prevalenti sulle altre circostanze contestate: si lamenta difetto di motivazione in ordine al giudizio di subvalenza delle attenuanti e si contesta la mancanza di motivazione a fronte della chiesta applicazione della condanna nel minimo.
3.2. Ricorsi nell'interesse di UG UA. Due i ricorsi.
3.2.1 Ricorso a firma dell'avvocato Truncè Romualdo. Con un unico motivo si contesta esclusivamente la mancata concessione del comma V dell'art 73 DPr 309/90 sul presupposto, ritenuto non adeguato, della mera continuità delle condotte, non incompatibile con la diminuente invocata.
3.2.2 Ricorso a firma congiunta dell'avvocato Truncè e dell'avvocato Pietro Chiodo.
Si adduce violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo al giudizio di responsabilità ed alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 in ragione della travisata lettura delle conversazioni poste a fondamento della ritenuta responsabilità che, al più, davano conto di una connivenza non punibile (riguardo l'acquisto da parte del PU RA, assolto in primo grado, di sostanza poi rivelatasi fasulla); di acquisti di sostanza stupefacente non necessariamente destinata allo spaccio;
di fatti che comunque non potevano essere letti nell'ottica del ravvisato traffico di sostanze stupefacenti (ci si riferisce alla telefonata con il TI nel quale alla richiesta di fornitura il ricorrente risponde che il PU era andato a fare la spesa, termine questo ne' criptico ne' equivoco;
o quella nella quale si fa riferimento alla fornitura di un Don Perignon, termine non necessariamente incompatibile con la ricostruzione difensiva, essendo il fatto riferito al 31 dicembre).
Si ribadisce poi il difetto di motivazione in ordine alla mancata applicazione del Comma V.
3.3 NE ON, ricorso personalmente proposto.
3.3.1. Tre i motivi di ricorso. Si adduce:
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La Corte non ascrive il giusto peso alla decisione della Cassazione con la quale venne annullata la ordinanza di custodia cautelare emessa ai danni del ricorrente anche con riferimento alle singole ipotesi delittuose ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 oltre che per l'ipotesi associativa. E, a fronte di una mancata specificazione in primo grado dell'effettivo tenore dei rapporti occorsi con il PA US, la Corte si sarebbe limitata ad un pedissequo richiamo alle fonti probatorie (le intercettazioni) che non consentono una piena individuazione degli elementi costitutivi del reato contestato, ricostruendosi il ruolo illecito ascritto a ricorrente più guardando ai contegni del PA che a comportamenti immediatamente ascrivibili al NE. Tra le intercettazioni richiamate, quella del 16 febbraio 2009, la nr 10973, appare poi palesemente inconducente perché non consente di comprendere secondo quali esiti investigativi l'interlocutore (che a cornetta alzata, parla con il PA US mentre questi si accinge a fare una telefonata) sia il ricorrente;
e si tralascia il contenuto del colloqui laddove il PA si rivolge al NE in termini talmente dispregiativi che difficilmente consentono di ritenere lo stesso come un suo collaboratore fidato;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta non applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. La Corte ha omesso di rispondere alle censure prospettate sul punto con l'appello. L'incertezza sulla frequenza delle cessioni, della quantità ceduta e la sua minore valenza ponderale nella catena di distribuzione che portava alla cessione avrebbe dovuto portare, in uno al circoscritto ambito temporale e territoriale delle condotte, ad una valutazione di segno diverso sulla effettiva e modesta portata del commercio illecito riscontrato;
- violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla ritenuta applicabilità del disposto di cui all'art. 114 c.p.. L'inconfutabile asimmetria di posizione nel concorso con il PA US e la chiara marginalità della figura del ricorrente, destinata a spegnersi nell'ambito dell'agire illecito una volta arrestato il PA, imponevano una soluzione diversa, non adeguatamente motivata dal riferimento ad un ruolo ritenuto non marginale, in contrasto con i dati fattuali e logici emersi.
3.4. IE ME, ricorso proposto tramite l'avvocato Sergio Rotundo. Tre i motivi di ricorso. Si adduce:
- violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e vizio di motivazione in punto alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità per l'associazione di cui al capo 1. Le dichiarazioni dei collaboranti, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte territoriale, non erano convergenti, essendosi limitati, i tre popolanti, a riferire un dato neutro, quello della vicinanza dello IE alla famiglia RE, senza precisare quale sia il ruolo ascritto al ricorrente e indicare condotte dimostrative di una partecipazione associativa disgiunte da una mera disponibilità mostrata in favore dei componenti del citato nucleo familiare. Nè, del resto, possono ritenersi momenti di riscontro, esterni ed individualizzanti, alle suddette dichiarazioni gli ulteriori dati richiamati in sentenza (relazioni di servizio e intercettazioni), trattandosi di materiale in sè sopravvalutato, al pari di quanto deve ritenersi anche per il favoreggiamento prestato in favore della latitanza del RE ON, tratto da captazioni alterate nella lettura offertane dalla Corte;
- violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio di motivazione in punto alla valutazione degli elementi posti a fondamento della ritenuta responsabilità per le cessioni di cui al capo 23, sanzionate ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La genericità del capo di imputazione e lo stesso tenore della sentenza non hanno consentito di fare chiarezza in punto a qualità, quantità ed effettiva offensività delle condotte di cessione oggetto di imputazione. Incertezza che, ancor più radicalmente, avrebbe dovuto portare alla applicazione dell'attenuante di cui alla citata norma, comma 5. - violazione degli artt. 81 e 133 c.p. e mancanza assoluta di motivazione. Malgrado l'apposito motivo di appello, manca in sentenza, anche in occasione della rideterminazione della pena, ogni riferimento ai criteri ex art. 133 c.p. che hanno portato all'applicazione di una pena base (9 anni di reclusione) evidentemente distante dai minimi edittali.
3.5 PA US, ricorso proposto tramite il difensore fiduciario avvocato Truncè. Due i motivi. Si adduce:
- violazione di legge e vizio di motivazione avuto riguardo all'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis c.p. e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73.
Venute meno tutte le imputazioni legate ai reati fine, la partecipazione associativa è stata la ascritta solo in forza delle dichiarazioni accusatorie del MA - che ha mostrato di non conoscere il ricorrente così da doversi ritenere de relato - non adeguatamente supportate dagli elementi chiamati ad integrazione, tutti peraltro in contrasto con gli accertamenti che hanno portato all'assoluzione del ricorrente dai reati satellite e prove di utile valenza nella indicazione di condotte partecipative ascritte al ricorrente. La motivazione è poi illogica con riferimento al capo 24 perché esclusivamente fondata sull'intercettazione nr 564 del 2.4.99 nella quale apoditticamente, per non esservi altri indagati chiamati con tale appellativo, si afferma che il Pino cui si riferiscono IE e RE ON sarebbe il ricorrente. Nel resto la motivazione poggia solo sugli esiti dell'arresto del PA, già coperta da precedente giudicato.
3.6 PA DO, ricorso proposto dal fiduciario avvocato Annamaria Domanico.
3.6.1. Quattro motivi di ricorso. Si adduce:
- con il primo motivo la nullità della sentenza di primo grado per l'assenza assoluta di motivazione che avrebbe dovuto portare il Giudice dell'appello non a colmare i vuoti argomentativi della decisione di primo grado ma ad annullare la decisione impugnata. E si solleva questione di costituzionalità in relazione agli artt. 3 e 111 Cost., dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 179 c.p.p., comma 2 e art. 604 c.p.p. nella misura in cui viene sancita la nullità assoluta della sentenza di primo grado priva di motivazione ne' l'obbligo del giudice di appello di rimettere il processo innanzi al Giudice di prime cure in ipotesi di assenza della motivazione;
- con il secondo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione in punto alla ritenuta responsabilità ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Il dato captativo non offre univoche indicazioni su natura quantità e qualità della sostanza stupefacente assertivamente commercializzata con il concorso del ricorrente;
ne' definisce il grado di consapevole coinvolgimento e la effettiva sussistenza delle ipotizzate cessioni. In particolare non sono determinanti al fine ne' l'utilizzo del termine "imbasciate" ne' il riferimento al dato quantitativo di qualcosa rimasta imprecisata per definire la effettiva sussistenza del reato contestato. Sul piano logico, poi, il concorso riscontrato stride con l'estraneità ascritta del ricorrente all'intera vicenda in fatto che ha portato all'arresto del PA US, del quale, secondo l'assunto accusatorio, il ricorrente era uno stretto collaboratore;
- con il terzo motivo, violazione di legge e difetto di motivazione riferiti al mancato riconoscimento della diminuente del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. L'estraneità del ricorrente a tutte le fattispecie di reato diverse da quelle di cui al capo 24 di imputazione, prima tra tute quella associativa ex art. 74; la modestia numerica degli episodi contestati e la natura della sostanza trattata, in gran parte droga leggera;
l'estraneità alla vicenda che ha portato all'arresto del PA US, dovevano portare ad una valutazione di segno opposto rispetto alla ritenuta professionalità dell'agire.
- con il quarto motivo si adduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla generiche, la cui valutazione è stata pretermessa, e in punto alla misura della pena;
il tutto peraltro, deciso in termini distonici rispetto al coimputato NE, cui le generiche sono state accordate e per il quale si è partiti dalla medesima pena base, malgrado il minor rilievo ponderale da ascrivere al ricorrente nel concorso contestato.
3.7 RE ON. Ricorso a firma dell'avvocato IG.
3.7.1 Con un unico motivo si contesta l'art. 416 bis c.p., commi 4 e 5 per il contrasto logico immediatamente ricavabile dalla assoluzione dei sodali dai reati inerenti la disciplina di armi;
si contesta ancora l'aggravante legata al numero di partecipi perché la stessa non può che riferirsi all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, incompatibile con i reati associativi in ragione della presenza dell'art. 416 c.p., comma 5 e perché i condannati per l'associazione sono in numero inferiore a cinque.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Ricorso dell'imputato VE.
La sentenza va annullata solo in punto di determinazione della pena e per ragioni, rilevabili d'ufficio, diverse da quelle sottese al ricorso.
1.2 La sentenza ancora la decisione al tenore dei colloqui captati tramite le intercettazioni;
colloqui il cui contenuto, per come puntualmente evidenziato dalla Corte territoriale, non lascia dubbi in ordine all'attività illecita resa dal ricorrente, definitivamente conclamata - anche nell'ottica della relativa chiave di lettura da fornire al dato captato ed al pacifico coinvolgimento del ricorrente nell'ambito legato alla commercializzazione di sostanze stupefacenti - dai fatti di cui all'arresto del 24 aprile, separatamente giudicati. Il tutto a fronte di una contestazione, quella sollevata in appello, già manchevole per la genericità del contrasto sollevato avverso la decisione di primo grado in punto ai profili di responsabilità ascritti al VE rispetto alla imputazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Genericità che colora, parimenti, l'odierno ricorso, caratterizzato, peraltro, da una tardiva e comunque altrettanto inammissibile, in questa sede, lettura alternativa del dato captato, non consentita in assenza di una puntuale contestazione in ordine alla interpretazione fornita dai giudici del merito sotto il versante della logicità del relativo argomentare. Ed a tali profili di inammissibilità va anche aggiunto l'ulteriore dato della assoluta novità dei temi legati alla applicabilità alla specie della ipotesi di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 ed alla invocata continuazione dei fatti in processo rispetto alla condanna resa con sentenza del Tribunale di Torino legati ai fatti del 24 aprile 2009, non fatti oggetto di specifico rilievo in sede di appello e dunque non rilevabili per la prima volta in Cassazione.
1.3 Non meno generica la contestazione caduta sul giudizio di subvalenza delle generiche, non essendo indicati i motivi, assertivamente segnalati in appello e pretermessi nel valutare della Corte, volti a contrastare la valutazione in tal senso resa in primo grado dal GUP e confermata dalla decisione impugnata.
1.4 Le questioni legate al trattamento sanzionatorio risultano poi assorbite dal tema - non espressamente sollevato con il gravame perché successivo alla proposizione dello stesso ma immediatamente legato ai profili di doglianza sollevati con il secondo motivo di ricorso e comunque rilevabile d'ufficio per la illegalità della pena inflitta - inerente gli effetti prodotti dalla declaratoria di incostituzionalità disposta dal Giudice delle leggi con sentenza nr 32/14.
1.4.1. Giova evidenziare come l'imputazione mossa al ricorrente non precisa quale sia la natura della sostanza stupefacente commercializzata dal ricorrente. In diversi punti della motivazione, le intercettazioni richiamate a sostegno del giudizio di responsabilità lasciano peraltro coerentemente pensare al fatto che gli episodi in contestazione riguardavano la detenzione a fini di spaccio e la cessione di droghe leggere (nel caso marijuana). A tale di tipo di sostanze dunque va ancorato, in assenza di altri elementi di segno diverso, il relativo giudizio di responsabilità.
1.4.2. Tanto premesso, va poi segnalato che con la sentenza n. 32 del 2014 la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 30 dicembre 2005, n. 272, artt. 4 bis e 4 vicies ter, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2006, n. 49, art. 1, comma 1; norma quest'ultima con la quale era stato a sua volta novellato il previgente disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. Per effetto di siffatta declaratoria, cosi come evidenziato nel corpo della motivazione dalla Corte stessa "riprende applicazione il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 nel testo anteriore alle modifiche con queste apportate", con conseguente sostanziale retroattività degli effetti della pronuncia d'incostituzionalità.
Risulta dunque ripristinato il previgente, alla norma dichiarata incostituzionale, dato normativo con conseguente distinzione giuridica e di pena tra droghe pesanti e leggere. In particolare, in esito all'intervento demolitorio adottato dalla Corte, per quel che qui immediatamente interessa, si è reintrodotto un regime sanzionatorio dotato di maggiore favore per le cosiddette "droghe leggere" essendo prevista la pena della reclusione da due a sei anni, oltre la multa da Euro 5.146 a Euro 77.468 (la norma dichiarata incostituzionale, nella indistinta valutazione tra droghe leggere e pesanti, vedeva in sei anni la pena base di riferimento). Gli effetti della decisione della Corte Costituzionale, per come chiarito da questa Corte, si applicano ai giudizi pendenti in sede di legittimità prescindendo dalla stessa presenza di un motivo in tal senso articolato ove sia stata applicata una pena oggi illegale in virtù della declaratoria di incostituzionalità (cfr da ultimo Sezione sesta 12727/14). E, in particolare, occorre considerare che nel caso la pena inflitta è stata determinata prendendo quale riferimento una pena detentiva (anni sette e mesi sei di reclusione) coerente con la disciplina dichiarata incostituzionale ma superiore al massimo oggi previsto dalla disciplina normativa tornata in vigore, sicché appare evidente l'illegalità della sanzione adottata.
Si rende, dunque, necessario rimettere il nuovo giudizio alla Corte di merito affinché la stessa, muovendo dai diversi limiti edittali previsti oggi per la tipologia di stupefacente oggetto di imputazione, provveda nuovamente alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
2. Ricorso relativo all'imputato UG UA.
2.1 Anche con riferimento a siffatta posizione si lamenta una erronea lettura del dato captato. L'interpretazione dei colloqui intercettati siccome offerta dai giudici del merito in termini conformi in entrambi i gradi del giudizio non si rivela, per contro, affetta da manifeste incongruenze logiche. Il dato captato, letto nel suo complessivo tenore (riportato nella sentenza di primo grado dal fl. 452) rende inequivoco il coinvolgimento del UG nei fatti di detenzione e cessione imputati al capo 22 (relativi a droga pesante:
si vedano i riferimenti, tra gli altri, contenuti alle pagine 453, 454, 456).
Per contro, i rilievi critici articolati dalla difesa non colgono nel segno.
In particolare, quelli afferenti l'acquisto operato dal PU RA della sostanza di cui alla conversazione nr 5793 del 2010, uniti ai rilievi logici correlati alla diversa soluzione assunta rispetto al PU stesso, mandato assolto in primo grado, sono radicalmente inammissibili perché estranei alle contestazioni sollevate con l'appello, così da non poter essere dedotti per la prima volta in sede di legittimità.
Gli ulteriori profili di doglianza, poi, sono meramente reiterativi delle contestazioni sollevate con l'appello e puntualmente superate dalla valutazioni rese dalla Corte, immuni da censure. Deve infatti ritenersi corretto e coerente il significato ascritto al termine "spesa" utilizzato nei dialoghi intercettati, visto nell'ottica complessiva degli stessi e non procedendo alla frammentazione del dato captato suggerita dalla difesa;
ancora, si legge in coerenza alla prospettazione accusatoria il riferimento al "don perignon" unito alla richiesta della solita fornitura rivolta al UG, dato quest'ultimo che rende palesemente recessiva sul piano logico la interpretazione suggerita dalla difesa, suggestiva (il colloquio intercettato era datato 31/12/09) ma non tale da destrutturare il portato della valutazione argomentata sul punto spesa dalla Corte territoriale.
Da qui la infondatezza dei rilievi sollevati in ordine al giudizio di responsabilità ascritto al UG.
2.2 Ad una soluzione diversa si perviene con riferimento alle doglianze sollevate, con i due ricorsi, in punto alla mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Sul punto è evidente il difetto di motivazione a fronte dei rilievi sollevati in appello.
La decisione impugnata nega il riconoscimento della ipotesi attenuata attraverso un sintetico riferimento alle modalità operative ed alla sistematicità delle cessioni riscontrate. Ora, i due dati, letti congiuntamente, ben possono giustificare il mancato riconoscimento della invocata ipotesi attenuata. Dei due, tuttavia, assume un rilievo fondamentale quello afferente le modalità operative. Mentre, infatti, la continuatività delle condotte di cessione, se afferenti a modeste quantità di sostanza, non si pone in inconciliabile contrasto logico con la configurazione dei fatti suggerita dalla difesa, per contro, il riferimento alle modalità operative, quale sintomo della professionalità dell'agire illecito specifico, assegna alla sistematicità delle cessioni, pur di modesta entità singola, un significato ben delineato nell'ottica della non lieve entità delle condotte e rappresenta in coerenza un dato utile a supportare la reiezione della richiesta volta a ricondurre le condotte contestate all'egida del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. In questa ottica occorreva tuttavia precisare i termini di siffatta professionalità attraverso una puntuale esplicitazione dei contegni riferibili al UG utili a supportare il tenore della decisione assunta. E per tali motivi la sentenza va annullata sul punto con rinvio alla Corte territoriale per colmare tale vuoto argomentativo.
3. Ricorso dell'imputato NE ON.
Sono infondati i motivi legati al giudizio di responsabilità ed alla mancata applicazione della diminuente ex art. 114 c.p.. 3.1. Osserva preliminarmente la Corte come sia non determinante e si riveli comunque errato il riferimento alla decisione assunta in sede di legittimità avverso il provvedimento cautelare emesso nei confronti del ricorrente nel processo in esame, trattandosi di valutazione, quella richiamata nel gravame, comunque non vincolante e in ogni caso limitata, nel negare la gravità indiziaria, ai soli risvolti associativi della contestazione originariamente mossa. Giova piuttosto ribadire come, dei diversi momenti probatori utili a supportare la contestazione, indicati in primo grado siccome ricavati dalle intercettazioni dei colloqui captati, la Corte territoriale ne segnala alcuni dai quali correttamente e con puntualità logica finisce per cristallizzare la responsabilità del ricorrente. Tale analisi non risulta sottoposta in ricorso ad una effettiva critica, risultando la doglianza all'uopo articolata destinata ad assumere specificità solo con riferimento ad un' unica intercettazione. E tale ultima contestazione assume inammissibilmente i toni tipici della lettura alternativa del dato rispetto alla interpretazione offerta dai giudici del merito, non altrimenti contrastata con adeguata specificità sul versante della relativa linearità logica;
in ogni caso, poi, isolatamente presa, anche seguendo pedissequamente i rilievi critici che la connotano, appare indifferente al fine perché non inficia il portato complessivo del quadro stagliato dalle due decisioni di merito.
3.2 Piuttosto, le intercettazioni richiamate danno conto del ruolo, di certo non marginale, assunto nella collaborazione prestata dal NE agli altri correi, nella rendicontazione dei proventi, nell'acquisizione della sostanza da cedere, nella collocazione della stessa sul mercato risultando così palesemente smentita, con valutazione immune da incongruenze logiche e coerente al dato normativo trattato, l'invocata applicazione alla specie del disposto di cui all'art. 114 c.p.. 3.3 La decisione impugnata, per contro, alla stregua di quanto già rilevato guardando alla posizione del UG, si rivela carente quanto alla compiutezza dell'argomentazione tracciata per negare la ricorrenza nella specie del disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Anche in parte qua, il richiamo alla professionalità dell'agire ed alla continuatività dell'azione illecita, non altrimenti specificati avuto riguardo in particolare al primo dei due versanti, impongono l'annullamento con rinvio per dettagliare con precisione i singoli momenti della condotta che possano giustificare, sul piano della professionalità della condotta di spaccio, il mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata invocata dal ricorrente.
4. Ricorso dell'imputato IE ME.
4.1 È manifestamente infondato il primo motivo legato alla imputazione associativa ex art. 416 bis c.p. di cui al capo 1. La sentenza legittima il giudizio di responsabilità reso in primo grado grazie, in primo luogo, alle plurime, convergenti e attendibili dichiarazioni rese, con riferimento al ricorrente, dai collaboranti MA VI, EN IG e BA EN. Tutti i propalanti descrivono il ricorrente come soggetto intraneo al gruppo RE per essere uomo di fiducia dei vertici del gruppo, RE US e RE NO. Gli vengono ascritti in particolare ruoli specifici all'interno della associazione, immediatamente legati al traffico degli stupefacenti ed alla custodia delle armi (puntuale sul punto il richiamo contenuto in sentenza alle dichiarazioni del MA e del BA che si danno reciproco riscontro avuto riguardo in particolare all'episodio del trasporto di un fucile da Roma a Crotone). E tanto già poteva ritenersi sufficiente per confermare il giudizio di intraneità reso in primo grado giacché alla descritta vicinanza ad ambiti apicali del gruppo vengono dai collaboranti indicati singoli specifici ruoli assunti dal ricorrente all'interno dell'associazione. A tale quadro probatorio viene poi aggiunto l'esito delle ulteriori attività di indagine che, in termini di evidente continuità rispetto ai profili di partecipazione segnalati dai collaboranti (relativi ad un ambito temporale coperto sino al 2007), danno conto inequivoco e non altrimenti contestato, se non del tutto genericamente, dei sistematici contatti con gli altri appartenenti al medesimo gruppo criminale (dati confortati dalle relazioni di servizio richiamate) nonché del ruolo, assunto dal ricorrente, di cassiere del gruppo (inequivoche le intercettazioni richiamate al fl. 46 della sentenza). Chiude definitivamente il cerchio il favoreggiamento di cui al capo 15, assorbito nella condotta associativa nel ritenere della Corte territoriale, concretato nell'aver reperito una macchina per consentire al RE NO di recarsi dal padre latitante, inammissibilmente contestato in ricorso attraverso una non consentita lettura alternativa del dato captato a fronte della linearità logica della interpretazione del dato offerta dai Giudici del merito.
4.2 Non meno infondato il secondo motivo in punto alla ritenuta responsabilità per i contestati episodi di cessione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. La sentenza contiene inequivoci richiami alle diverse intercettazioni che danno conto delle diverse cessioni operate dal ricorrente di sostanza stupefacente (prevalentemente eroina, grazie al riferimento spesso rivenuto al termine "pietra"). Determinanti al fine i colloqui con l'avvocato Lucenti (cui il ricorrente era solito cedere sostanza della quale il primo ero consumatore abituale, non sempre pagandola); con PA US;
con RE NO;
tutti dati puntualmente riportati dalla motivazione contrastata.
La difesa, con il gravame, pone peraltro in discussione il tema della offensività in concreto della condotta, non adeguatamente riscontrata dal mancato approfondimento del principio attivo, superiore alla soglia drogante, delle singole dosi oggetto delle rispettive cessioni. La questione, tuttavia, non pare ammissibile perché, considerata l'assoluta genericità del medesimo rilievo sollevato in appello, finisce per introdurre in sede di legittimità una valutazione in fatto incompatibile con il Giudizio di Cassazione.
4.3. Anche con riferimento allo IE la sentenza si mostra carente in punto al mancato riconoscimento del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. Nel caso, a differenza dei precedenti, malgrado l'apposito rilievo in tal senso articolato in appello, l'argomento viene integralmente pretermesso dalla Corte territoriale. Va dunque disposto l'annullamento con rinvio per colmare tale vuoto argomentativo;
annullamento che finisce per assorbire gli ulteriori temi di ricorso in ordine alla completezza della motivazione sulla determinazione finale della pena, destinati ad assumere attualità solo in esito alla compiuta argomentazione della decisione da assumere sul punto della applicabilità alla specie del disposto di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5. 5. Ricorso dell'imputato PA US.
5.1 Il ricorso è fondato laddove si contesta la motivazione adottata in punto alla ritenuta partecipazione associativa di cui al capo 1. 5.1.1 Al PA sono stati originariamente contestati, oltre alla citata partecipazione associativa al gruppo RE, alcuni reati satelliti rispetto al capo sub 1, segnatamente le estorsioni di cui al capo 7 e le diverse ipotesi di violazione della disciplina sulle armi, tratteggiate ai capi 8 e da 11 a 13; il favoreggiamento della latitanza del RE US di cui al capo 15; la partecipazione all'associazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, di cui al capo 16 e i singoli episodi sanzionati ex art. 73 stesso decreto di cui al capo 24.
Fatti tutti aggravati ex L. n. 203 del 1991, art.
7. In primo grado, il ricorrente è stato mandato assolto dall'imputazione di cui ai capi sub 11 e 15 per non aver commesso il fatto;
in appello, con la medesima formula, per i capi 7, 8, 12 e 16 e perché il fatto non sussiste per il capo 13.
5.1.2. Ciò precisato, in linea di principio è certo che il giudizio sulla intraneità del ricorrente non è di certo ostacolato dal venir meno, tra il primo ed il secondo grado di giudizio, dei reati satellite correlati alla contestazione associativa originariamente contestati. La condotta in contestazione non presuppone infatti, a ben vedere, la dimostrazione di specifici atti esecutivi ricompresi nel programma dell'associazione mafiosa, potendo il contributo del partecipe essere costituito anche dalla sola dichiarata adesione all'associazione, prestando al fine la propria disponibilità ad agire quale "uomo d'onore"; disponibilità intesa quale permanente ed incondizionata offerta di contributo, anche materiale, in favore del gruppo associativo, con messa a disposizione di ogni energia e risorsa personale per qualsiasi impiego criminale richiesto così da rafforzare il proposito criminoso degli altri associati ed accrescere le potenzialità operative e la complessiva capacità di intimidazione ed infiltrazione nel tessuto sociale del sodalizio (cfr Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012 - dep. 14/06/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253222; Sez. 1, n. 26331 del 07/06/2011 - dep. 06/07/2011, Nucera, Rv. 250670).
5.1.3 È di tutta evidenza, tuttavia, che il venir meno delle condotte specifiche originariamente correlate alle finalità dell'associazione (tutte le imputazioni erano aggravate ex L. n. 203 del 1991, art. 7) imponeva nella specie uno sforzo argomentativo particolarmente improntato a rigore nel delineare gli ambiti della partecipazione ascrivibile al ricorrente.
Sforzo che nel caso non pare riscontrato.
5.1.4 La sentenza fa un immediato riferimento alle dichiarazioni del collaborante MA. Le stesse, tuttavia, appaiono colorate da una evidente genericità. Non vi sono dubbi, come puntualmente evidenziato dalla Corte, in ordine alla riferibilità delle stesse al ricorrente, considerati i cenni individualizzanti che le connotano (come riferito dal collaborante il ricorrente è il cognato di RE NO).
Ma la propalazione, nel tratto trascritto, segnala genericamente la contiguità al gruppo senza ulteriori dettagli.
Gli ulteriori elementi indicati a supporto della decisione, così come segnalati, anche letti secondo una visione non frazionata ma complessiva dei rispettivi dati, non forniscono adeguato riscontro alle dichiarazioni del propalante e non sono utili a riempire di contenuti la generica indicazione del collaborante. In alcuni momenti si pongono inoltre in insanabile contrasto logico con altri momenti decisionali resi nei confronti del ricorrente.
E così, le frequentazioni, riscontrate dalle relazioni di servizio, con altri sodali, non altrimenti dettagliate, finiscono per rimanere evanescenti;
del pari i contatti intercettati con il RE NO ed il AM AT (citati al fl. 55, capoversi 3, 4, 5) si legano a non meglio precisate iniziative criminali comuni, non dettagliate peraltro con riferimento al necessario sfondo associativo comune che dovrebbe caratterizzarle.
Assume un rilievo centrale, anche di riscontro ponderale, nel tenore della motivazione adottata, la condotta legata al favoreggiamento legato alla latitanza del RE US;
ma tanto si pone in immediato contrasto logico con l'intervenuta assoluzione del ricorrente dalla relativa imputazione per non avere commesso il fatto resa in primo grado (capo sub 15).
Ci si richiama infine a diverse conversazioni telefoniche intercettate relative a colloqui con altri sodali dalla quale emergerebbe la attività resa dal ricorrente in funzione della compagine;
ma, per quanto sopra anticipato, quelle citate a sostegno non assumono il necessario rilievo utile a supportare la decisione assunta.
Così motivata, dunque, la decisione non regge il peso delle critiche sollevate dal ricorrente e si rende necessario, alla luce dei principi generali sopra segnalati, l'annullamento con rinvio perché si proceda ad una nuova valutazione del materiale probatorio a disposizione utile a definire con la necessaria compiutezza il tema afferente la responsabilità per l'imputazione di cui al capo sub 1. 5.2 Pacificamente infondato il motivo legato alla imputazione afferente la contestazione ex D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73. In sentenza, oltre alla specifica conversazione oggetto di immediato rilievo nel corpo del gravame, vengono richiamati al fine diversi colloqui captati con PA DO, RE ON e NE ON, che cristallizzano inequivocabilmente il coinvolgimento del ricorrente nel traffico legato agli stupefacenti del ricorrente. Tratti argomentativi che il ricorso tralascia integralmente di considerare. Del resto, limitandosi all'unica doglianza specifica del gravame sul punto, non è manifestamente illogico il riferimento al "Pino" siccome ascritto alla persona del ricorrente ritenuto in sentenza con riferimento alla conversazione intercorsa tra IE ME e RE ON del 2.4.2009 (la nr 564): tanto considerando il tenore complessivo delle molteplici telefonate laddove il suddetto viene cosi identificato nel corso delle indagini sicché, come segnalato puntualmente in sentenza, in assenza di altri soggetti coinvolti con il medesimo appellativo, non sembra discutibile l'interpretazione offerta in parte qua dalla Corte.
5.4. L'imprecisata natura della sostanza stupefacente ceduta dal ricorrente ed oggetto della imputazione allo stesso mossa, non immediatamente emergente ne' dal capo di imputazione ne', a differenza di altre posizioni, dal tenore della decisione impone, alla stregua di quanto già disposto per il VE ed in ragione degli effetti derivanti dalla sentenza nr 32/14 della Corte Costituzionale, l'annullamento della decisione impugnata anche con riferimento alla determinazione della pena con riferimento al capo sub 24, da adeguare ai limiti edittali dettati, per le droghe leggere, dalla normativa attualmente vigente una volta dichiarata incostituzionale quella all'epoca della decisione in vigore. Il tutto ferma restando la valutazione, di esclusiva pertinenza della Corte di merito, in punto alla individuazione del possibile reato più grave ex art. 81 cpv. c.p. in ipotesi di confermata sussistenza della responsabilità per l'ipotesi di reato imputata al capo sub 1. 6. Ricorso dell'imputato PA DO.
6.1 Sul primo motivo, è manifestamente infondata sia l'eccezione di nullità che la eccepita incostituzionalità.
La mancanza assoluta della motivazione, così come adotta dalla difesa, non rientra infatti tra i casi, tassativamente previsti dall'art. 604 c.p.p.. nei quali il giudice di appello deve dichiarare la nullità della sentenza appellata e disporre la trasmissione degli atti al giudice di primo grado. Piuttosto, in siffatte ipotesi si verifica nullità ai sensi dell'art. 125 c.p.p., comma 3, alla quale il giudice di appello può rimediare in forza dei poteri di piena cognizione e valutazione del fatto assegnatigli dalla legge. Nè può ritenersi fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata con il medesimo motivo di ricorso, indefettibilmente legata alla garanzia del doppio grado di giurisdizione di merito che non risulta tuttavia ricompresa tra i principi del giusto processo e che appare dunque sfornita di copertura costituzionale generalizzata.
6.2 Sul secondo motivo di ricorso osserva la Corte come la sentenza impugnata contenga diversi elementi tratti dai colloqui captati in forza delle intercettazioni che definiscono in termini inequivoci la collaborazione occorsa con il PA US in punto alla continuativa e sistematica attività di cessione resa lungo un arco temporale tutt'altro che indifferente. Viene rimarcata la continua sistematica disponibilità mostrata al PA US per favorire le cessioni in favore di terzi diversi acquirenti;
e sono segnalati come non equivoci i riferimenti alla droga (carmurè);
all'incombente della cessione (le imbasciate); ai soldi da percepire in corrispettivo (giammardi), tutti tratti dalla lettura complessiva dei dialoghi.
Da qui la manifesta infondatezza del gravame in ordine al ritenuto giudizio di responsabilità.
6.3 Il terzo e il quarto motivo, quest'ultimo nella parte relativa alle generiche, sono inammissibili. Il terzo, afferente la mancata applicazione del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, trattandosi di tema non addotto con l'appello e non suscettibile di rilievo per la prima in questa sede. Il quarto motivo, nella parte legata alle generiche, perché la motivazione resa dalla Corte appare adeguatamente motivata guardando alle modalità del fatto ed al precedente specifico dell'imputato, elemento quest'ultimo che non solo rende compiuto l'onere argomentativo imposto sul punto alla Corte ma che distingue peraltro la posizione del ricorrente da quella del coimputato NE avuto riguardo alle generiche ed all'asserito differente trattamento garantito dalla Corte sul tema.
6.4. Gli ulteriori profili di doglianza sono assorbiti dalle rifluenze prodotte sulla posizione del ricorrente, al pari di quelle del UG e del PA US, dagli effetti della declaratoria di incostituzionalità resa con sentenza nr 32/14, in ragione della imprecisata natura della sostanza oggetto delle cessioni contestate. In parte qua, la statuizione assume lo stesso tenore di quella resa con riferimento al PA US, cui ci si richiama pedissequamente.
7. Ricorso dell'imputato RE NO.
L'unico motivo di ricorso è parzialmente fondato.
7.1 Non coglie nel segno la contestazione legata all'aggravante ex art. 416 bis c.p., comma 5. In linea con quanto osservato in sentenza dalla Corte territoriale, non possono confondersi le specifiche contestazioni inerenti le ipotesi di reato legate alla detenzione e porto di armi singolarmente mosse nei confronti dei diversi sodali (imputazioni dalle quali gli stessi sono stati mandati assolti) con la generica disponibilità di armi in capo all'associazione, nel caso riscontrata dalle dichiarazioni dei collaboranti (puntuale il riferimento in sentenza all'episodio del trasporto di un fucile da Roma a Crotone, valutato nel considerare la posizione dello IE, per come riferito dai collaboranti). La disponibilità di armi legata all'aggravante non risulta dunque circoscritta e contestualizzata ai singoli episodi oggetto di imputazione nei confronti di alcuni dei sodali quanto alla violazione della disciplina sulle armi;
con la conseguenza che le assoluzioni intervenute in ordine a siffatte imputazioni finiscono per risultare indifferenti rispetto alla contestata aggravante.
7.2 Coglie nel segno, per contro, il rilievo legato alla aggravante del numero dei partecipi, nel caso contestato e ritenuto, nelle due sentenze di merito, superiore a cinque. Osserva sul punto la Corte come in assenza di ulteriore precisazione la aggravante in questione va ricondotta, per il tenore letterale che ne connota l'imputazione, all'ipotesi di cui all'art. 112 c.p., comma 1, n. 1; vero è che in appello la configurabilità, in linea di principio, della aggravante in questione non è stata oggetto di rilievo specifico ma trattandosi di questione involgente una ipotesi di violazione di legge, la stessa poteva essere comunque sollevata d'ufficio da questa Corte ex art. 609 c.p.p., comma 2, così da rendere indifferente il tenore dell'appello sul punto;
l'associazione di tipo mafioso, caratterizzata dalla forza di intimidazione, di assoggettamento e di omertà descritti dall'art. 416 bis c.p., comma 3, dalla radicata e invasiva presenza sul territorio ed all'interno dei relativi cicli produttivi di tipo economico, presuppone, già sul piano logico, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo tanto da prescindere, quanto alla gravità della relativa ipotesi di reato, dal dato numerico dei singoli sodali (fatto salvo, ovviamente, il minimo legale, ipotesi, per il vero, piuttosto inverosimile) tant'è che non a caso, il rilevante numero dei partecipi viene esplicitamente considerato, sul versante delle aggravanti, solo in quei fenomeni associativi criminali (si veda l'art. 416 c.p., comma 5; il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 3) dove la presenza di un numero ingente di associati finisce effettivamente per rendere più grave il reato contestato;
in coerenza, l'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 c.p., n. 1, tipicamente dettata in materia di concorso, pur se già ritenuta compatibile da questa Corte con le ipotesi, quale quella di specie, di reato a concorso necessario (cfr Sez. 6, n. 16737 del 20/11/2003 - dep. 08/04/2004, Scucchia ed altri, Rv. 229656 che si riferiva tuttavia ad una ipotesi ai associazione semplice) mal si attaglia alla ipotesi specifica dell'associazione di tipo mafioso ex art. 416 bis c.p.. In ragione di tanto va annullata la sentenza impugnata in punto alla considerazione, nella determinazione della pena inflitta al RE, della citata aggravante (in particolare nel giudizio di comparazione con le altre aggravanti e le generiche, chiuso dalla Corte territoriale con la ritenuta equivalenza) e va disposto il rinvio alla Corte territoriale perché provveda in coerenza. E l'annullamento finisce per produrre effetti, giusta l'art. 587 c.p.p., comma 1, anche sulle posizioni dei ricorrenti IE (cui è
stata confermata la responsabilità per il capo 1, eventualmente destinata ad assumere specifico rilievo, in sede di rinvio, nell'ottica dell'art. 81 c.p. una volta che si definisca il tema afferente il possibile riconoscimento dell'ipotesi attenuata di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5, inerente il capo 23, originariamente ritenuto fatto più grave) e PA US (sempre che il giudizio di rinvio ne confermi i profili di responsabilità ex art. 416 bis c.p. e tenuto conto della rideterminazione della pena inflitta per il capo 24 in esito alla sentenza della Corte Costituzionale nr 32/14).
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di:
PA US limitatamente al capo sub 1 ed alla rideterminazione della pena al capo 24;
OV AU limitatamente alla determinazione della pena;
UG UA limitatamente alla applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
- IE ME limitatamente alla applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5 e dell'art. 112 c.p., comma 1, n. 1 e alla relativa determinazione della pena;
- NE ON limitatamente alla applicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73, comma 5;
- PA DO limitatamente alla determinazione della pena;
- RE ON limitatamente alla applicabilità dell'art. 112 c.p., comma 1, n. 1, ed alla relativa determinazione della pena e rinvia in relazione a tali punti e capi per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 16 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 26 settembre 2014