Sentenza 26 febbraio 2014
Massime • 2
Nel caso di detenzione di più armi di differente tipologia, si configura, per ciascun gruppo di armi appartenenti alla medesima categoria, non un'ipotesi di continuazione, ma un unico reato. (Fattispecie in cui l'imputato veniva trovato in possesso di più armi da guerra, armi comuni da sparo, armi clandestine).
Il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della matricola, che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110, essendo chiaramente finalizzata ad impedirne l'identificazione, dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza della provenienza illecita dell'arma.
Commentario • 1
- 1. Detenzione arma clandestina: ultime sentenzeRedazione · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2014, n. 39223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39223 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2014 |
Testo completo
39223/ 14 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 26/02/2014 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA N248/2014- - Presidente Dott. UMBERTO GIORDANO - rel. Consigliere Dott. ANGELA TARDIO -Consigliere REG. GENERALE Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere N. 32918/2013 Dott. PIERA MARIA SEVERINA CAPRIOGLIO - Consigliere Dott. GIACOMO ROCCHI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IG SA, nato il [...] avverso la sentenza n. 1207/2012 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA del 21/02/2013; visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in pubblica udienza del 26/02/2014 la relazione fatta dal Consigliere dott. Angela Tardio;
udito il Procuratore Generale in persona del dott. Francesco Salzano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
preso atto che nessuno è comparso per il ricorrente. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 7 marzo 2012 il G.u.p. del Tribunale di Palmi, all'esito del giudizio abbreviato, ha dichiarato LI RE responsabile dei reati di illegale detenzione di parti di armi da guerra e munizioni da guerra e di parti di armi comuni da sparo, sotterrate all'interno di tre secchi per pittura, avvolti dal cellophane e protetti da capannina di paletti di legno e lamiera nel giardino retrostante e pertinenziale alla sua abitazione, e di un lanciarazzi controcarro, pure arma da guerra, e di armi comuni da sparo occultate in agrumeto posto di fronte alla stessa abitazione, sotterrate tra gli alberi all'interno di un grosso tubo avvolto in cellophane nero, chiuso con coperchi a vite e sigillato (capi A e B), dei reati di porto illegale del lanciarazzi controcarro (capo C) e delle già indicate armi comuni da sparo (capo D) e di ricettazione delle stesse, provento del delitto di cui all'art. 23, comma 4, legge n. 110 del 1975 (capo F), e del reato di illecita detenzione di dieci cartucce a pallettoni cal. 12 (capo G). Con la stessa sentenza il G.u.p., ritenuta la recidiva come contestata per i singoli reati, unificate le condotte indicate in ciascun capo di imputazione, ritenuta la continuazione esterna tra i singoli capi e operata la diminuzione per la scelta del rito, ha condannato l'imputato alla pena di anni dieci di reclusione ed euro quattromila di multa.
2. La Corte di appello di Reggio Calabria con sentenza del 21 febbraio 2013, in parziale riforma della sentenza di primo grado, che ha confermato nel resto, ha assolto l'imputato dai reati di cui ai capi C) e D) e dal porto di armi contestato al capo E), e ha rideterminato la pena per i residui reati in anni sette di reclusione ed euro tremila di multa.
3. La Corte, che riprendeva l'analitica ricostruzione della vicenda contenuta nella sentenza di primo grado, riferiva in ordine alla perquisizione eseguita il 2 ottobre 2009 presso l'abitazione dell'imputato e del coniuge, IL RI IA, che, arrestata in flagranza, era stata poi assolta in primo grado dai reati ascrittile, e al rinvenimento del materiale indicato nei capi di imputazione nei luoghi e con le modalità di conservazione in essi descritti;
indicava le ragioni della confermata diretta disponibilità di tutte le armi da parte dell'imputato, ritenendo condivisibile la valutazione giudiziale già svolta circa la valenza indiziaria delle circostanze valorizzate e diffusamente ripercorse;
riteneva che le condotte di porto delle armi comuni da sparo e del lanciarazzi, di cui ai capi C), D) ed E), non potevano essere automaticamente attribuite all'imputato, perché, non conoscendosi le circostanze e i soggetti che avevano collocato dette armi nei 2 luoghi indicati, l'imputato poteva essere stato solo incaricato della loro custodia;
sottolineava che la diversità delle contestazioni elevate per ogni tipologia di fattispecie criminosa (detenzione di arma da guerra, di arma comune da sparo e di arma clandestina) era giustificata per avere le stesse a oggetto beni giuridici diversi;
riteneva il riconoscimento delle attenuanti generiche precluso dal precedente per truffa e dalla gravità della condotta anche successiva al reato, caratterizzata da una latitanza di sette mesi;
escludeva l'accoglibilità del motivo di appello afferente alla chiesta esclusione della recidiva, attesa la obbligatorietà della sua applicazione in dipendenza della condanna per il delitto di detenzione di armi da guerra;
rideterminava la pena partendo dalla pena base per il reato più grave, costituito dalla ricettazione di cui al capo F), nella misura di anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro duemilaottocento di multa, che aumentava per la recidiva, per i reati di cui ai capi A), B), G) e per la sola detenzione di cui al capo E) fino ad anni dieci e mesi sei di reclusione ed euro quattromilacinquecento di multa, che riduceva, per la scelta del rito, alla pena finale di anni sette di reclusione ed euro tremila di multa 4. Avverso la sentenza di appello l'imputato ha presentato in termini due atti di ricorso per cassazione, per mezzo del suo difensore avv. Mario Santambrogio, chiedendone l'annullamento.
5. Con il primo atto di ricorso sono articolati quattro motivi.
5.1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 193, 533, comma 1, cod. proc. pen. e 648 cod. pen. Secondo il ricorrente, la Corte di appello, che ha rilevato un deficit probatorio che non ha consentito di ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la circostanza che egli avesse trasportato e sotterrato nei luoghi descritti nel capo di imputazione le armi rinvenute e ha fatto apparire altamente probabile che egli avesse ricoperto, nella vicenda criminosa, il mero ruolo di custode, non poteva confermare, una volta esclusa la prova della sua diretta visione delle armi, il giudizio di responsabilità per il reato di ricettazione, che richiede, sotto il profilo soggettivo, la consapevolezza della provenienza illecita delle armi e della loro clandestinità. Né la Corte ha dato un minimo di motivazione sul punto.
5.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 2 legge n. 895 del 1967. Secondo il ricorrente, alla detenzione simultanea di tutto il materiale balistico rinvenuto doveva conseguire, alla luce dei principi fissati da questa 3 Corte, la configurazione di un singolo reato e non di un reato continuato, poiché il bene oggetto di tutela resta invariato e cambia, in relazione alla potenzialità del tipo di arma detenuta, solo la risposta sanzionatoria, mentre la Corte di appello ha fondato la sua decisione su un concetto giuridico erroneo, discostandosi con rilievi generici dall'orientamento giurisprudenziale di legittimità.
5.3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 2 legge n. 895 del 1967 e 697, comma 1, cod. pen., dolendosi che la Corte di appello, come già fatto dal G.u.p., abbia ritenuto integrata l'autonoma fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 697 cod. pen. per la detenzione di dieci cartucce a pallettoni calibro 12, rinvenute nello stesso luogo di rinvenimento dei cinque fucili calibro 12, compatibili con questo tipo di munizionamento.
5.4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 62-bis, 133 e 648 cod. pen. Secondo il ricorrente, il diniego delle attenuanti generiche è fondato su affermazioni del tutto congetturali, in difetto della prova di suoi rapporti con la criminalità organizzata e tenuto conto della risalenza al 2001 dell'unico precedente per truffa. La pena base irrogata per il delitto di ricettazione fissata in anni sei e mesi quattro di reclusione, inoltre, è distonica rispetto ai parametri di legge e alla rilevata condotta di mera disponibilità a custodire le armi.
6. Con il secondo atto di ricorso il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., in relazione all'art. 99, comma 6, cod. pen. Secondo il ricorrente, il G.u.p., nella determinazione della pena, non poteva, dopo aver aumentato di un anno per la recidiva la pena base per il delitto di ricettazione, applicare per la detenzione delle armi da guerra aggravata dalla recidiva un aumento di un anno e mesi quattro, eccedendo il limite massimo di legge. Tale illegittimo calcolo è stato ripetuto nella sentenza di appello, essendosi mantenute le stesse entità delle rispettive pene. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso, infondato o manifestamente infondato o inammissibile nelle sue deduzioni, osservazioni e censure, deve essere rigettato.
2. Il primo motivo del primo ricorso, che attiene alla contestata conferma dell'affermazione della responsabilità penale del ricorrente per il reato di ricettazione, ascritto al capo F) della imputazione, è inammissibile.
2.1. La doglianza è, infatti, preclusa ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. U, n. 15 del 30/06/1999, dep. 15/09/1999, Piepoli, Rv. 213981; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, dep. 16/12/1999, Spina, Rv. 214793), non avendo formato oggetto dei motivi di appello avverso la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato l'imputato colpevole anche di detto reato, contestato solo con riguardo alle armi clandestine, coerentemente richiamando il pertinente principio di diritto, affermato in questa sede (Sez. 2, n. 33581 del 28/05/2009, dep. 01/09/2009, Carboni, Rv. 245229), alla cui stregua il possesso di un'arma clandestina integra di per sé la prova del delitto di ricettazione, poiché l'abrasione della IC (che priva l'arma medesima di numero e dei contrassegni di cui all'art. 11 legge 18 aprile 1975, n. 110) è chiaramente finalizzata a impedirne l'identificazione e dimostra, in mancanza di elementi contrari, il proposito di occultamento del possessore e la consapevolezza dello stesso della provenienza illecita dell'arma.
2.2. I rilievi svolti sono, in ogni caso, inammissibili anche quanto alla eccepita carenza di coerente valutazione delle emergenze probatorie, che, ritenute non sufficienti dalla Corte di merito per l'attribuzione delle condotte di porto di armi al ricorrente, assolto, per l'effetto, dai reati contestati ai capi C), D) e, per il solo porto, E), non potevano, secondo la difesa, essere apprezzate come dimostrative di una "detenzione diretta" delle armi, conseguita al loro trasporto e interramento e dimostrativa della loro visione diretta e della conseguita contezza della loro clandestinità. Si tratta di deduzioni generiche, prive di correlazione con il più articolato, e non criticato, contesto argomentativo della decisione, riferito, in coerente risposta alle censure difensive fatte oggetto dei motivi di appello, all'ampia disamina degli elementi dimostrativi della piena disponibilità dell'intero materiale balistico sequestrato in capo al ricorrente, e alla ritenuta non possibile automatica attribuzione allo stesso della condotta di porto, oltre a quella di detenzione, "poiché non si conoscono le circostanze e i soggetti che ebbero a collocare le armi in quei luoghi", e posto a fondamento delle valutazioni conclusive di conferma del giudizio di responsabilità del predetto quanto alla sola detenzione, ritenuta oggettivamente e soggettivamente integrata.
3. Le censure svolte con il secondo motivo del primo atto di ricorso, riguardanti la contestata omessa configurazione di un solo reato di detenzione di armi e non di più reati avvinti dal vincolo della continuazione, sono prive di fondatezza. 5 3.1. La Corte di appello ha condiviso, per la sua correttezza, la decisione di primo grado, che, condividendo, a sua volta, la scelta del Pubblico Ministero di contestare all'imputato, alla stregua di un unico delitto, la detenzione delle armi della medesima specie rinvenute nei due diversi luoghi occultamento, aveva ritenuto che la detenzione delle armi integrasse un unico delitto per ciascuna categoria di materiale balistico, rimarcando la corretta elevazione di "contestazioni diverse per ogni fattispecie criminosa (detenzione di arma da guerra, di arma comune da sparo e di arma clandestina), trattandosi di ipotesi che hanno ad oggetto beni giuridici diversi e che, pertanto, vanno considerate reati distinti".
3.2. Tale valutazione, congrua ai dati fattuali disponibili e utilizzati, è corretta in diritto, poiché coerente con la diversità dei beni giuridici tutelati dalle rispettive norme incriminatrici (art. 2 legge 895 del 1967, quanto alle armi o parti di arma e munizioni da guerra, artt. 2 e 7 legge 895 del 1967, quanto alle armi comuni o parti di esse, e art. 23, commi 3 e 4, legge 110 del 1975 per le armi comuni da sparo clandestine) e con i principi di diritto affermati dalla giurisprudenza di questa Corte, contrariamente a quanto opposto dal ricorrente che ha eccepito sotto tale profilo la incorsa violazione di legge. Questa Corte, invero, affermando che la detenzione illegale di più armi in un unico contesto di tempo e di luogo integra non un reato continuato ma un singolo reato, potendo il numero delle armi rilevare solo ai fini della determinazione della pena, ha considerato la irrilevanza della circostanza fattuale del numero delle armi, in quanto idonea a caratterizzare la condotta, ai fini della integrazione della ipotesi tipica del reato, avendo riguardo, come risulta dalla motivazione delle sentenze oggetto di massimazione, al rappresentato riferimento operato dalla norma incriminatrice, di cui all'art. 2 legge n. 895 del 1967, alla detenzione di "armi" e all'uso del plurale indeterminativo per indicare che il reato può avere ad oggetto, indifferentemente, una sola o più armi e alla considerazione rivolta alle sole armi comuni oggetto di contestazione (Sez. 1, n. 4353 del 17/01/2006, dep. 02/02/2006, P.G. in proc. Ciervo, Rv. 233437; Sez. 1, n. 19411 del 22/04/2008, dep. 15/05/2008, Liotta, Rv. 240180; Sez. 6, n. 44420 del 13/11/2008, dep. 28/11/2008, Reghenzi, Rv. 241659; Sez. 1, n. 44066 del 25/11/2010, dep. 15/12/2010, Di Rosolini, Rv. 249053).
3.3. L'indicata lettura dei "precedenti" giurisprudenziali è del tutto in linea con la interpretazione della disciplina sulle armi operata da questa Corte, che ha non solo puntualizzato che, in tema di armi, l'art. 7 legge n. 895 del 1967 (come modificato dall'art. 14 legge n. 497 del 1974) non prevede una circostanza attenuante rispetto ai delitti di cui ai precedenti articoli da 1 a 4, ma configura altrettanti autonomi reati, caratterizzati dalla diversità dell'oggetto, corrispondendo a tale natura l'autonomia, altresì, della relativa sanzione (tra le 6 altre, Sez. 1, n. 9731 del 12/05/1998, dep. 11/09/1998, Totaro, Rv. 211324; Sez. 1, n. 12919 del 12/01/2001, dep. 02/04/2001, Drisaldi e altro, Rv. 218345; Sez. 1, n. 28626 del 21/10/2010, dep. 03/11/2010, Romeo, Rv. 248664), ma ha anche costantemente affermato che non vi può essere assorbimento dei reati di detenzione e porto di arma comune da sparo in quelli di detenzione e porto di arma clandestina, essendo diversa sia la condotta dell'agente sia l'interesse tutelato dalle rispettive norme incriminatici (tra le altre, Sez. 1, n. 1833 del 04/11/1993, dep. 14/02/1994, Marini, Rv. 196516; Sez. 1, n. 4436 del 22/06/1999, dep. 22/07/1999, P.G. in proc. Lobina, Rv. 214026; Sez. 1, n. 14624 del 06/03/2008, dep. 08/04/2008, Vespa, Rv. 239904; Sez. 1, n. 5567 del 28/09/2011, dep. 14/02/2012, Deragna, Rv. 251821; Sez. 6, n. 45903 del 16/10/2013, dep. 14/11/2013, Iengo, Rv. 257386).
4. La censura di violazione di legge, oggetto del terzo motivo del primo atto di ricorso, riferita alla contestata autonoma considerazione al capo G), quale fattispecie contravvenzionale ai sensi dell'art. 697 cod. pen., della detenzione di dieci cartucce, che doveva, invece, essere ritenuta assorbita nella fattispecie delittuosa della detenzione dei cinque fucili, ascritta al capo B), non risulta sottoposta all'esame della Corte di appello con i motivi ritualmente proposti. Consegue, non trattandosi di deduzione di pura legittimità o di questione di puro diritto insorta dopo il giudizio di secondo grado in forza di ius superveniens o di modificazione della disposizione normativa di riferimento conseguente all'intervento demolitorio o additivo della Corte costituzionale (tra le altre, Sez. 1, n. 2378 del 14/11/1983, dep. 17/03/1984, Guner Cuma, Rv. 163151; Sez. 5, n. 4911 del 21/07/1998, dep. 19/08/1998, Rillo B., Rv. 211822; Sez. 4, n. 4853 del 03/12/2003, dep. 06/02/2004, Criscuolo e altri, Rv. 229373), la inammissibilità del motivo ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
5. Manifestamente infondato è il quarto motivo del secondo ricorso, che riguarda il trattamento sanzionatorio nella parte relativa alla quantificazione della pena base inflitta per il delitto di ricettazione e al diniego delle attenuanti generiche.
5.1. La sentenza impugnata ha, infatti, esplicitato, dopo le determinazioni in punto responsabilità, le ragioni che giustificavano la scelta giudiziale, e, in particolare, quanto alla entità della pena base, determinata in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro duemilaottocento di multa, ha richiamato la particolare gravità della condotta, avente a oggetto numerose armi, alcune delle quali classificate da guerra e altre clandestine, e, quanto alla confermata esclusione delle attenuanti generiche, ha richiamato il precedente penale per truffa e ha ribadito la gravità della condotta dell'imputato, apprezzata anche con 7 riguardo al suo carattere sintomatico di vicinanza ad ambienti di criminalità organizzata e alla successiva non breve latitanza, a sua volta indicativa di possibile fruizione da parte del medesimo di efficace protratta assistenza da parte di terzi soggetti.
5.2. Tale valutazione, attinente ad aspetti che rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito, esercitato congruamente, logicamente e anche coerentemente al principio di diritto secondo il quale l'onere motivazionale da soddisfare non richiede necessariamente, né in tema di attenuanti generiche (Sez. 1, n. 33506 del 07/07/2010, dep. 13/09/2010, P.G. in proc. Biancofiore, Rv.247959), né in materia di determinazione della pena (Sez. 2, n. 36425 del 26/06/2009, dep. 18/09/2009, Denaro, Rv. 245596), l'esame di tutti i parametri fissati dall'art. 133 cod. pen., si sottrae alle censure mosse, che sono prive di alcuna fondatezza laddove oppongono il mancato rispetto dei parametri di legge e insussistenti contraddizioni argomentative e corrispondono a valutazioni alternative di merito, non traducibili in censure di legittimità, laddove reclamano la rilettura in fatto degli elementi attinenti alla condotta ascritta e una diversa valutazione delle ragioni che sorreggono la decisione, neppure indicando quali elementi di positivo apprezzamento siano stati pretermessi. 6. È destituito di fondamento, infine, l'unico motivo del secondo atto di ricorso, che censura, per violazione di legge e vizio di motivazione, i disposti aumenti per recidiva, perché applicati sia con riguardo alla pena base per la ricettazione nella misura di un anno di reclusione sia con riguardo alla pena per il reato satellite di cui al capo A), fissata dal primo Giudice per il reato ivi ascritto aggravato dalla recidiva in anno uno e mesi quattro di reclusione ed euro cinquecento di multa e in tale misura mantenuta dal Giudice di appello, pur senza espressamente indicare l'aumento per la recidiva.
6.1. Il G.u.p., che ha rilevato, sulla base delle risultanze del certificato del casellario in atti, la già intervenuta condanna dell'imputato, irrevocabile il 4 dicembre 2008, alla pena di anno uno di reclusione ed euro mille di multa, ha dichiarato la recidiva infraquinquennale con riguardo a tutte le fattispecie in contestazione, commesse nel termine quinquennale decorrente dalla data di definitività di tale precedente condanna, ha ritenuto la recidiva anche specifica rispetto al delitto di ricettazione, trattandosi in entrambi i casi di delitti contro il patrimonio, e, fissata la pena base per il delitto di ricettazione in anni sei e mesi otto di reclusione ed euro duemilaottocento di multa, ha determinato l'aumento per la recidiva specifica infraquinquennale in un anno di reclusione ed euro trecento di multa, "tenuto conto del limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 99 c.p., norma di chiusura, da ritenersi prevalente rispetto a quanto previsto dal comma quinto del medesimo articolo", e ha indicato i singoli aumenti per le altre 8 condotte ascritte, unificate alla prima per continuazione, enunciando quanto al capo A) che la detenzione delle armi da guerra era aggravata dalla recidiva. La Corte di appello, che ha rideterminato la pena base per la ricettazione in anni sei e mesi quattro di reclusione ed euro duemilaottocento di multa, ha confermato l'aumento per la recidiva di un anno di reclusione ed euro trecento di multa, tenuto conto del limite previsto dall'ultimo comma dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., e ha indicato i singoli aumenti per le altre condotte contestate, per le quali ha confermato la responsabilità, unificate alla prima per continuazione, espressamente sottolineando l'obbligatorietà dell'applicazione della recidiva per la detenzione di armi da guerra, ai sensi del combinato disposto degli artt. 99, comma 5, cod. pen. e 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen.
6.2. Tale decisione è esente da vizi logici e giuridici. La Corte di appello ha, in particolare, fatto corretta applicazione della previsione normativa dell'art. 99, ultimo comma, cod. pen., secondo cui "in nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo delitto non colposo", confermando la decisione del primo Giudice, che aveva specificamente richiamato la precedente condanna riportata dal ricorrente e indicato la pena con la stessa inflitta (anno uno di reclusione ed euro mille di multa), nei cui limiti aveva mantenuto l'aumento per la recidiva (anno uno di reclusione ed euro trecento di multa), e aveva correttamente ritenuto detti limiti, operando per tutti i tipi di recidiva (in tal senso, da ultimo, Sez. 2, n. 43768 del 08/10/2013, dep. 25/10/2013, Bacio Terracino e altro, Rv. 257665), prevalenti rispetto alla previsione del diverso aumento di pena previsto per la recidiva con riguardo ai delitti di cui all'art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen., dopo aver dichiarato la recidiva infraquinquennale dell'imputato con riguardo a tutte le fattispecie in contestazione. Alla luce di tali confermate statuizioni, della dichiarata recidiva per tutti i reati e della operatività dello sbarramento quantitativo previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen., pur relativo alla pena per ciascuno dei reati, ai fini della determinazione della pena per il reato più grave, rispetto al quale soltanto deve irrogarsi l'aumento di pena in dipendenza della recidiva (Sez. 1, n. 14868 del 05/10/1977, dep. 21/11/1977, Papa, Rv. 137320), è coerente e ragionevole la decisione della Corte di calcolare l'aumento per la recidiva, e nei limiti di legge, solo per il reato più grave di ricettazione, e determinare gli aumenti di pena per i reati in continuazione nelle indicate misure non eccedenti quelle fissate dal primo Giudice. La tesi difensiva che il G.u.p. ha determinato l'aumento di pena per il reato satellite di cui al capo A) considerando l'aggravante della recidiva, che invece 9 non avrebbe dovuto calcolare per essere i suoi effetti "già, in precedenza, sprigionati entro il perimetro estremo indicato dall'ultimo comma dell'art. 99 c.p.", e che la Corte ha confermato detta erronea pena, pur eliminando formalmente l'aumento per la recidiva, è priva di fondatezza ed è tale da sfociare nell'aspecificità in mancanza di correlazione con le decisioni che contesta, poiché non considera che la recidiva infraquinquennale è stata dichiarata dal G.u.p. e confermata dalla Corte di appello per tutti i reati e l'aumento di pena per il reato di cui al capo A), indicato dal primo Giudice come "detenzione armi da guerra aggravato dalla recidiva", ha riguardato detto reato rispetto al quale è stata dichiarata la recidiva (come per gli altri reati) obbligatoria, ex artt. 99, comma 5, cod. pen. e art. 407, comma 2, lett. a), n. 5, cod. proc. pen. (tra le altre, Sez. 2 n. 45326 del 17/07/2013, dep. 11/11/2013, Alosi e altri, Rv. 257516), come rimarcato dalla Corte di appello, ma ritenuta subvalente in entrambi i gradi del merito rispetto al limite previsto dall'art. 99, ultimo comma, cod. pen.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2014 Il Consigliere estensore Il Presidente dott. Angela Tardio dott Umberto Giordano Angela Partie DEPOSITATA IN CANCELLERIA 24 SET 2014 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA 10