Articolo 628 del Codice di procedura penale
Articolo 656Articolo 656
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
16 giugno 2023
Art. 628. Impugnabilita' della sentenza del giudice di rinvio 1. La sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata con ricorso per cassazione se pronunciata in grado di appello e col mezzo previsto dalla legge se pronunciata in primo grado.
2. In ogni caso la sentenza del giudice di rinvio puo' essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti gia' decisi dalla corte di cassazione ovvero per inosservanza della disposizione dell'articolo 627 comma 3.
Entrata in vigore il 16 giugno 2023
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