Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 38303
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Sentenza 23 settembre 2005

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L'aberratio ictus bioffensiva (art. 82, comma secondo, cod. pen.), che si realizza allorché l'autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto nè rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Ne consegue che l'accertamento del giudice deve essere volto a verificare che la condotta esecutiva si sia rivelata in concreto idonea a produrre il risultato offensivo perseguito e cioè integri gli estremi del tentativo del reato rappresentatosi.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 38303
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 38303
    Data del deposito : 23 settembre 2005

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