Sentenza 23 settembre 2005
Massime • 1
L'aberratio ictus bioffensiva (art. 82, comma secondo, cod. pen.), che si realizza allorché l'autore abbia arrecato offesa alla persona diversa e anche a quella cui originariamente era diretta la sua azione, attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluta a titolo di dolo mediante una traslazione normativa del dolo dal fatto per il quale vi è stata rappresentazione e volontà al fatto ulteriore non voluto nè rappresentato, giacché il soggetto si è posto consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli presi di mira. Ne consegue che l'accertamento del giudice deve essere volto a verificare che la condotta esecutiva si sia rivelata in concreto idonea a produrre il risultato offensivo perseguito e cioè integri gli estremi del tentativo del reato rappresentatosi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/09/2005, n. 38303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38303 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SOSSI Mario - Presidente - del 23/09/2005
Dott. FABBRI Gianvittore - Consigliere - SENTENZA
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Consigliere - N. 924
Dott. PEPINO Livio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 017460/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) LE ME N. IL 13/05/1956;
avverso SENTENZA del 10/12/2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. CASSANO MARGHERITA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. MARTUSCIELLO V. che ha concluso per l'annullamento senza rinvio limitatamente alla determinazione della pena con l'eliminazione, ex art. 620 lett. E c.p.p. della pena relativa all'aberratio ictus.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 7 maggio 2004 il g.i.p. del Tribunale di Roma, all'esito di giudizio abbreviato, dichiarava RM OL responsabile dei delitti di tentato omicidio in danno di AO e di BU, nonché di detenzione e porto aggravato di un'arma comune da sparo e, previa concessione delle attenuanti generiche e riconoscimento della continuazione tra i reati, lo condannava alla pena di anni sei di reclusione.
Il 10.12.2004, la Corte d'appello di Roma, sezione prima penale, investita dell'impugnazione proposta dall'imputato, riformava la pronunzia di primo grado, inquadrando l'episodio in danno della BU nell'ipotesi di cui all'art. 82, comma 2, c.p. e non in quella di tentato omicidio e, per l'effetto, riduceva ad anni quattro di reclusione la pena inflitta in primo grado.
Da entrambe le pronunzie di merito risulta che il 17.1.2004, intorno alle ore 19,30, tra OL e AO scoppiava un litigio, motivato dalla rottura della relazione sentimentale tra il figlio di OL e la BU, che si era poi legata affettivamente a AO, nipote dell'imputato. Nel corso del diverbio i due venivano alle mani. A distanza di circa un'ora AO tornava sul luogo dell'accaduto in compagnia della BU per cercare il cinturino dell'orologio, ritenendo di averlo perso nel corso della discussione. In questa occasione incontrava nuovamente OL, il quale, mentre AO si accingeva a risalire a bordo dell'auto, estraeva dalla parte posteriore della cintura dei pantaloni una pistola ed esplodeva in rapida successione, da una distanza di tre - quattro metri, in direzione del bacino - basso ventre di AO, due colpi d'arma da fuoco. Uno di essi veniva schivato da AO, il quale si buttava prontamente per terra e si conficcava nello sportello lato guidatore in corrispondenza del sedile su cui si trovava in attesa la BU. I giudici escludevano la sussistenza della provocazione, invocata dalla difesa, ritenendo sfornite di prova le allegazioni difensive dell'imputato in merito alle condotte persecutorie e prevaricatrici del nipote e valutando non attendibili le dichiarazioni rese al riguardo da ON e BO, i quali, a distanza di due mesi, si erano spontaneamente presentati ai Carabinieri per riferire quanto a loro conoscenza e avevano fornito versioni dei fatti smentite dagli accertamenti balistici e dalle altre testimonianze acquisite. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, tramite il difensore di fiducia, OL, il quale lamenta: a) violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato di tentato omicidio alla luce del contenuto divergente e contraddittorio delle testimonianze e della inconciliabilità delle stesse con i rilievi tecnici espletati dalla polizia giudiziaria nell'immediatezza del fatto e per erronea omessa valutazione delle deposizioni di ON e BO, favorevoli all'imputato; b) violazione degli artt. 546, comma 1 lett. e) e 192 c.p.p. per omessa indicazione dei criteri di valutazione delle prove e omessa specificazione dell'iter logico argomentativo adottato ai fini dell'attribuzione di rilevanza di alcune prove a scapito di altre;
c) erronea applicazione dell'art. 82, comma 2, c.p. e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'applicazione della disciplina dell'aberratio ictus plurioffensiva in assenza di un'effettiva lesione materiale dell'integrità fisica della BU con conseguente impossibilità di un'interpretazione analogica dell'art. 82, comma 2, c.p. e necessità di ritenere assorbito il fatto nel tentativo ai danni di AO.
OSSERVA IN DIRITTO
I primi due motivi di ricorso non sono fondati.
1. Il più stretto nesso psichico fra l'agente e il fatto è espresso dall'elemento del dolo, che secondo l'art. 42, comma 2, c.p., costituisce l'archetipo dell'imputazione soggettiva per l'attribuzione della responsabilità nella configurazione delle singole fattispecie incriminatrici.
Dalla definizione che di esso offre il successivo art. 43, comma 1, c.p. si evince che la struttura del dolo risulta normativamente caratterizzata non solo dall'elemento di natura intellettiva della previsione/rappresentazione, ma anche dall'ulteriore dato della volizione dell'evento.
Per quanto riguarda in particolare l'aspetto della condotta, si avverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo è la condotta specificamente descritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera - e cioè nelle fattispecie casualmente orientate - in cui il legislatore pone l'accento con espressioni come "cagionare", "determinare" e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo di risultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che sia effettiva la volontà dell'ultimo atto causalmente idoneo a produrre l'evento.
Che la rappresentazione e la volizione debbano in realtà avere ad oggetto tutti gli elementi costitutivi della fattispecie tipica - condotta, evento inteso in senso naturalistico e nesso di causalità materiale - e non il solo evento causalmente dipendente dalla condotta lo si desume chiaramente, d'altra parte, dalla disciplina dell'errore sul fatto costituente reato contenuta nel primo comma dell'art. 47 c.p., secondo cui siffatto errore, facendo venire meno il dolo sotto il profilo della indispensabile consapevolezza degli elementi essenziali della fattispecie, esclude la responsabilità dolosa e la punibilità dell'agente.
Costituisce, invero, consolidata affermazione nella giurisprudenza di legittimità (cfr., da ultimo, Cass., Sez. 1^, 19.11.1999, Denaro, riv. 215521; Sez. 1^, 11.2.1998, Andreotti, riv. 211534; Sez. 1^, 20.10.1997, Trovato, riv. 208933; Sez. 6^, 10.5.1994, Nannarini, riv. 200940) quella secondo cui, in tema di delitti omicidiari, deve qualificarsi "diretta" e non "eventuale" la particolare manifestazione di volontà dolosa definita dolo "alternativo", che sussiste allorquando l'agente, al momento della realizzazione dell'elemento oggettivo del reato, si rappresenta e vuole indifferentemente e alternativamente che si verifichi l'uno o l'altro degli eventi causalmente ricollegabili alla sua condotta cosciente e volontaria, sicché, attesa la sostanziale equivalenza dell'uno o dell'altro evento, egli risponde per quello effettivamente realizzato.
Il dolo eventuale, invece, è caratterizzato dal fatto che chi agisce non ha il proposito di cagionare l'evento delittuoso, ma si rappresenta la probabilità - o anche la semplice possibilità - che esso si verifichi e ne accetta il rischio.
2. La prova del dolo di omicidio o di tentato omicidio deve essere desunta attraverso un procedimento inferenziale, analogo a quello utilizzabile nel procedimento indiziario, da fatti esterni e certi, aventi un sicuro valore sintomatico, che, con l'ausilio di appropriate massime di esperienza, consentano di inferire l'esistenza del dolo.
Pertanto, per stabilire se il colpevole abbia effettivamente voluto la morte del soggetto passivo, è necessario affidarsi ad una serie di regole di esperienza, la conformità alle quali - quando non sussistano circostanze di fatto che lascino ragionevolmente supporre che le cose sono andate diversamente da come vanno le cose materiali ed umane - è sufficiente per dimostrare VA EC (Cass., 27.11.1991, ric. Terranova). La valutazione circa l'esistenza o meno dell'IM EC - che rifiuta ogni presunzione che, oltre a contrastare con al personalità della responsabilità penale, non si concilierebbe con l'essenza del dolo - costituisce il risultato di un'indagine di fatto, rimessa all'apprezzamento del giudice di merito, a base della quale può essere posto qualsiasi dato probatorio acquisito al processo, che appaia rilevante per tale profilo.
In mancanza di attendibile confessione, la prova del dolo omicida è normalmente e prevalentemente affidata alle peculiarità estrinseche dell'azione criminosa, aventi valore sintomatico in base alle comuni regole di esperienza, quali il comportamento antecedente e susseguente al reato, la natura del mezzo usato, le parti del corpo della vittima attinte, la reiterazione dei colpi, nonché tutti quei dati che, secondo l'id quod plerumque accidit, abbiano un valore sintomatico.
3. La sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione di questi principi, in quanto, con riferimento al tentato omicidio in danno di AO, ha, in particolare, valorizzato, con motivazione compiuta e logica, quali elementi sintomatici della volontà omicidiaria, il numero dei colpi esplosi in rapida successione senza soluzione di continuità, la loro traiettoria (in direzione del bacino-basso ventre di AO), la qualità dell'arma utilizzata, le parti del corpo della vittima attinte dagli spari, la distanza reciproca tra sparatore e vittima (tre-quattro metri di distanza).
4. Per quanto concerne gli ulteriori rilievi difensivi, si osserva che le corti del merito (entrambe le decisioni di primo e di secondo grado concordano nella puntigliosa analisi e nella scrupolosa valutazione degli elementi probatori e la struttura motivazionale della sentenza di appello si salda con quella precedente per formare un unico complesso corpo argomentativo:
Cass., Sez. Un., 4.2.1992, Musumeci, riv. 191229) hanno efficacemente valorizzato il complessivo materiale probatorio, costituito dalle deposizioni di AO e della BU, dalla testimonianza di LA, dal sequestro dei bossoli riconducibili ai colpi esplosi dall'arma in disponibilità di OL, dalle risultanze delle attività di sopralluogo e sequestro, dagli esiti degli accertamenti medico-legali e balistici.
Inoltre i giudici hanno vagliato criticamente il complesso di questi elementi alla luce della versione difensiva fornita dal ricorrente e delle dichiarazioni rese da ON e BO e hanno diffusamente illustrato le ragioni per le quali le loro testimonianze spontanee, rese a due mesi dall'accaduto, sono incompatibili con gli altri dati oggettivi raccolti, così rendendo esplicito il percorso logico- argomentativo seguito, fondato sull'analisi delle emergenze processuali.
Quanto sin qui riportato sulla complessiva struttura della sentenza impugnata consente di affermare che la motivazione della pronuncia si sottrae alla censura relativa alla violazione dell'art. 192, comma, 3 c.p.p., oltre che a quella di manifesta illogicità, secondo quanto meglio precisato di seguito.
Da un lato, quindi, la decisione ha rappresentato, in forma logicamente ordinata e senza evidenti incongruenze, le ragioni per cui le deposizioni di AO, BU e LA sono state ritenute credibili, fornendo conseguentemente una ricostruzione logica e non contraddittoria della responsabilità del ricorrente sia in ordine al delitto di tentato omicidio in danno di AO che ai connessi reati in materia di armi.
Dall'altro lato la valutazione critica ed il riscontro di ciascuna delle suddette testimonianze attraverso gli omogenei e convergenti elementi costituiti dagli esiti degli accertamenti medico - legali e balistici, dai sequestri operati e dagli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati nell'immediatezza dei fatti consente di ritenere rispettato il canone dettato dall'art. 192 c.p.p.. 5. Quanto al vizio di carenza e manifesta illogicità della motivazione, la Corte, nel richiamare le considerazioni in precedenza svolte al paragrafo 4, evidenzia che le doglianze non meritano accoglimento.
L'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione essere limitato, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni. Allorché sia denunciato con ricorso per cassazione vizio di motivazione del provvedimento impugnato, a questa Corte spetta, quindi, il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni poste a fondamento della decisione adottata, controllando la congruenza della motivazione, riguardante la valutazione degli elementi apprezzati rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano la valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.5.2000, n. 11, riv. 215828). Il controllo della Corte di legittimità non concerne ne' la ricostruzione dei fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, essendo inammissibile in sede di legittimità la prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: 1) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
2) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Sez. 6^, 1.2.1999, n. 3529, riv. 212565; Sez. 6^, 24.10.1996, n. 2050, riv. 206104). Esula, pertanto, dai poteri della Corte di Cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un. 2.7.1997, n. 0 6402, ric. Dessimone ed altri, riv. 207944; Sez. Un. 12.12. 1994, n. 19, riv. 199391).
Il vizio di mancanza e/o illogicità della motivazione non può essere sindacato da questa Corte, quando non risulti prima facie dal testo del provvedimento impugnato, restando ad essa estranea la verifica della sufficienza e della razionalità della motivazione sulle questioni di fatto (Sez. 1^, 4.5.1998, n. 1700, riv. 210566). L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento (Sez. Un. 16.12.1999, n. 000 24, ric. Spina, riv. 214794).
Dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. Un.22.10.1996, n. 000 16, ric. Di Francesco, riv. 205621).
hi sede di legittimità sono, quindi, rilevabili esclusivamente i vizi argomentativi che incidano sui requisiti minimi di esistenza e di logicità del discorso motivazionale svolto nel provvedimento e non sul contenuto della decisione (Sez. 1^, 14.3.1998, n. 1083, riv. 210019).
In altri termini il controllo di questa Corte è diretto semplicemente ad accertare che a base della pronuncia esista un concreto apprezzamento delle risultanze e che la motivazione non sia puramente assertiva o palesemente affetta da errori logico-giuridici;
restano escluse da tale sindacato le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza dei fatti, la valutazione comparativa della loro rilevanza, la scelta di quelli determinanti.
Nel caso in esame la sentenza impugnata, con motivazione esente da vizi logici e giuridici ha diffusamente spiegato, con riguardo alle posizioni del ricorrente, gli elementi su cui ha fondato l'affermazione di penale responsabilità in ordine ai delitti di tentato omicidio in danno di AO e in materia di armi. Essi sono costituiti dagli accertamenti di polizia giudiziaria effettuati nell'immediatezza dei fatti, dal sequestro dei bossoli, dagli esiti degli accertamenti medico-legali e balistici, dalle deposizioni di AO, BU e LA.
Il provvedimento impugnato, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha diffusamente illustrato il percorso logico- argomentativo seguito in rapporto ai reati contestati al ricorrente e agli elementi di prova che consentono di affermare la sussistenza degli elementi costitutivi dei singoli delitti e la loro riconducibilità soggettiva.
In questo contesto non possono trovare accoglimento le prospettazioni difensive, volte a impegnare la Corte o in una ricostruzione alternativa dei fatti o in una rilettura nel merito delle singole circostanze , laddove, invece, come già chiarito, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato è - per espressa disposizione legislativa - rigorosamente circoscritto a verificare che la pronuncia sia sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica, non fondate su dati contrastanti con il "senso della realtà" degli appartenenti alla collettività ed infine esenti da vistose ed insormontabili incongruenze tra di loro.
Quindi - in aderenza alla previsione normativa che attribuisce rilievo solo al vizio della motivazione che risulti "dal testo del provvedimento impugnato" - il controllo di legittimità di questo Collegio, appuntato esclusivamente sulla coerenza strutturale "interna" della sentenza, di cui ha saggiato la oggettiva "tenuta" sotto il profilo logico-argomentativo e, per tale via, anche l'accettabilità da parte di un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento e da osservatori disinteressati della vicenda processuale, non ha consentito di riscontrare l'esistenza dei vizi denunciati.
È, inoltre, preclusa a questo giudice di legittimità - in sede di controllo sulla motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, sollecitata nel ricorso, o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente e plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, pure sollecitata dalla difese del ricorrente.
Queste operazioni trasformerebbero infatti la Corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard minimo di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione.
Le argomentazioni svolte dalla difesa del ricorrente attengono pressocché esclusivamente a profili di fatto e mirano a suggerire di volta in volta una diversa interpretazione di singole risultanze processuali o una possibile lettura alternativa delle vicende di cui è processo, ma non valgono ad inficiare l'impianto logico della sentenza impugnata ora per la loro intrinseca debolezza ora per la loro genericità e per la carente individuazione dei passaggi della motivazione della decisione impugnata asseritamente contraddittori o viziati da manifesta illogicità oppure inidonei a svolgere la funzione esplicativa di quanto deciso.
6. Il terzo motivo di ricorso è fondato.
61. L'aberratio ictus è regolata dall'art. 82 c.p. nelle due diverse ipotesi dell'aberratio monoffensiva e di quella bioffensiva. L'aberratio ictus bioffensiva è disciplinata dall'art. 82, comma 2, c.p., il quale stabilisce che, qualora oltre alla persona diversa sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave aumentata fino alla metà.
La diversità tra quanto voluto e quanto realizzato è essenziale, poiché è evidente che rispetto all'uccisione o al ferimento della persona diversa non esiste il dolo dell'agente. In base ai principi generali in tema di responsabilità dolosa, quindi, il soggetto dovrebbe teoricamente rispondere del solo fatto doloso voluto e realizzato nei confronti della persona avuta di mira ed inoltre - sussistendone gli estremi - del fatto colposo realizzato nei confronti della persona estranea.
Invece, l'art. 82, comma 2, c.p. attribuisce la responsabilità per la parte di fatto non voluto non solo prescindendo dall'accertamento della colpa, ma considerandolo come se fosse doloso, sia pure con un trattamento sanzionatone più blando rispetto alla normale ipotesi del concorso di due reati entrambi dolosi.
Si può, quindi, affermare che la disciplina dell'art. 82, comma 2, c.p. comporta una sorta di "estensione" del dolo da un fatto rispetto al quale c'è rappresentazione e volontà ad un fatto ulteriore - omogeneo al primo, relativo ad una vittima ulteriore - non voluto ne' rappresentato, ma verificatosi a causa di un errore di esecuzione (Sez. 1^, 27.4.1994, n. 7469, ric. Fuggetti ed altri, riv. 198361). Queste deroghe alle regole generali sull'elemento soggettivo nascono evidentemente dal fatto che l'ordinamento, nonostante la mancata integrale convergenza tra la rappresentazione e la realizzazione, non rimane del tutto indifferente alla duplice peculiarità che la rappresentazione ha pur sempre ad oggetto un fatto criminoso e che l'agente ha realizzato il fatto (diverso) proprio nell'esecuzione dei quella deliberazione criminosa.
Nelle ipotesi di aberratio, infatti, il soggetto pone in essere una condotta che il successivo svolgimento della vicenda mostra come fosse aperta a sviluppi offensivi ulteriori;
il soggetto, pertanto, si pone consapevolmente in una situazione di illiceità potenzialmente aperta a sviluppi diversi e ulteriori rispetto a quelli direttamente presi di mira.
6.2. La disciplina delle ipotesi di aberratio in deroga alle regole generali deve essere, in ogni caso, interpretata e applicata in modo coerente alla sua ratio. In particolare è necessario che la condotta esecutiva si riveli in concreto almeno idonea a produrre il risultato offensivo perseguito dall'autore, che cioè integri gli estremi del tentativo del reato da lui rappresentatosi. In effetti, la disciplina delle ipotesi di aberratio si fonda proprio sulla circostanza - già precedentemente accennata - che il soggetto tiene consapevolmente una condotta pericolosamente aperta a plurimi sviluppi offensivi. Il concetto di "offesa" deve essere inteso nel senso di lesione del bene giuridico tutelato dalla norma.
6.3. Alla stregua dei principi sinora esposti, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di secondo grado, non si verte in un'ipotesi riconducibile alla previsione dell'art. 82, comma 2, c.p. per un duplice ordine di ragioni: a) manca il requisito dell'offesa arrecata ad una persona diversa da quella contro cui era diretta l'azione dell'agente, non essendosi in concreto verificata alcuna lesione della sfera giuridica della BU e non essendo stata posta in essere in suo danno alcuna condotta concretamente idonea a produrre il risultato offensivo perseguito dall'autore del fatto in danno di persona diversa;
b) il soggetto agente ha commesso atti idonei diretto in modo non equivoco a cagionare il risultato da lui direttamente voluto e perseguito in danno di AO, che non si è verificato per cause indipendenti dalla sua volontà, mentre non ha creato nemmeno il pericolo di quello non voluto.
Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio limitatamente all'applicazione della disposizione di cui all'art. 82, comma 2, c.p.. Per l'effetto dalla pena di anni quattro di reclusione, inflitta in secondo grado, deve essere eliminata, ai sensi dell'art. 620 lett. I) c.p.p., la relativa pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione. La residua pena complessiva viene così a essere rideterminata in anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alle disposizioni di cui all'art. 82, comma 2, c.p. e, per l'effetto, elimina la relativa pena di mesi quattro e giorni venti di reclusione, rideterminando la residua pena complessiva in anni tre, mesi sette e giorni dieci di reclusione.
Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 23 settembre 2005. Depositato in Cancelleria il 19 ottobre 2005