Sentenza 7 aprile 2016
Massime • 1
L'interesse richiesto dall'art. 568, comma quarto, cod. proc. pen., quale condizione di ammissibilità di qualsiasi impugnazione, deve essere correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se il gravame sia idoneo a costituire, attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante. (Fattispecie relativa a ricorso per cassazione proposto dall'imputato, condannato per il reato di cui all'art. 388 cod. pen. per essersi appropriato in qualità di custode di cose sottoposte a vincolo, deducendo la mancanza del dolo specifico di aver favorito il proprietario. In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso, osservando che, attesa la natura pubblicistica dell'incarico di custode, la commissione del fatto con dolo generico avrebbe comportato la configurabilità del più grave delitto di peculato).
Commentario • 1
- 1. Pinza dimenticata nell'addome del paziente: il chirurgo non può difendersi dicendo che la conta spettava agli infermieri (Cass. Pen. n. 17678/24)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 13 giugno 2026
1. La Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di N.C. e D.C.G. (rispettivamente alla pena sospesa di anni uno di reclusione per il primo ed mesi otto di reclusione per il secondo), riconosciute ad entrambi le generiche, per il reato di cui agli artt. 113 e 589 c.p., per avere cagionato, in qualità di medici dell'Ospedale (OMISSIS) (più precisamente in qualità di primo e secondo chirurgo dell'equipe che ha effettuato, in data (OMISSIS), l'intervento di rimozione di adenocarcinoma del grosso intestino e di medici in servizio durante il successivo ricovero della paziente in data 15 febbraio 2013), il decesso di O.N., in data (OMISSIS), ore 21,00, non avvedendosi, nel corso …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/04/2016, n. 17686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17686 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2016 |
Testo completo
1 7 6 8 6/ 1 6 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 07/04/2016 Composta da: Sent. n. sez. 642/2016 -Presidente - GIACOMO PAOLONI REGISTRO GENERALE N.43056/2015 MAURIZIO GIANESINI ANNA CRISCUOLO - Rel. Consigliere - EMANUELE DI SALVO LAURA SCALIA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NT LF nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 18/05/2015 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso udito in PUBBLICA UDIENZA del 07/04/2016, la relazione svolta dal Consigliere EMANUELE DI SALVO Udito il Procuratore Generale in persona del Sost. Proc. Gen. DELIA CARDIA che ha concluso per il rigetto del ricorso Udit i difensor Avv.; RITENUTO IN FATTO CO LF ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata, con la quale è stata confermata, in punto di responsabilità, la sentenza di condanna emessa in primo grado, in ordine al delitto di cui all'art. 388 cod. pen.
2.Il ricorrente deduce, con il primo motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, poiché erroneamente la Corte d'appello ha ritenuto che, per la configurabilità del delitto in contestazione, sia sufficiente il dolo generico. Ciò è vero soltanto relativamente al custode che sia anche proprietario dei beni sottoposti a vincolo. L'imputato non era però il proprietario dei beni ma soltanto il custode: di qui la necessità del dolo specifico, consistente nella finalità di favorire il proprietario. Quest'ultima non può essere ravvisata in capo al CO,che era solo un barman e non aveva alcun interesse a favorire il proprietario, tale DO RA, onde non è ravvisabile il dolo specifico,necessario per l'integrazione degli estremi del reato in esame.
2.1. Con il secondo motivo, si deduce prescrizione del reato, poiché la sospensione del processo per concomitante impegno professionale del difensore va calcolata per soli 60 giorni, trattandosi di un legittimo impedimento,conformemente all'insegnamento delle Sezioni unite. Si chiede pertanto annullamento della sentenza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Relativamente al primo motivo, occorre osservare come l'imputato non abbia interesse a sollevare la questione. Come è noto, l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. costituisce requisito di ammissibilità di qualsiasi impugnazione. Esso è correlato agli effetti primari e diretti del provvedimento oggetto dell'impugnazione e sussiste solo se i gravame sia idoneo a costituire,attraverso l'eliminazione del predetto provvedimento, una situazione pratica più vantaggiosa per l'impugnante (ex plurimis, Sez. U. 13-12- 1995, Timpani, Rv. 203093; Sez. 1, n. 47496 del 17-10-2003). Viceversa, nel caso di specie, l'accoglimento del ricorso non apporterebbe alla sfera giuridica del ricorrente alcun vantaggio concreto ed attuale ma comporterebbe anzi un aggravamento della posizione processuale dell'imputato. Ove infatti, in accoglimento della tesi sostenuta dal ricorrente, dovesse essere ritenuta l'insussistenza del dolo specifico, si profilerebbero, a carico del CO, gli estremi del reato di peculato. L'appropriazione delle cose sottoposte a vincolo,commessa dal custode con dolo generico, e cioè senza la finalità di favorire il 1 proprietario, integra infatti, in considerazione della natura pubblicistica dell'incarico di custode, gli estremi del delitto di peculato (Sez. 6, n. 43474 del 16/10/2012, Rv. 253996; Sez. 6, n. 26812 del 15/06/2011, Rv. 250741). Pur non potendo essere aggravata la pena, a ciò ostando il divieto di reformatio in peius, l'accoglimento della tesi sostenuta dall'impugnante, comporterebbe dunque, per quest'ultimo, l'effetto deteriore consistente nella più grave qualificazione giuridica del fatto, ragion per cui difetta il requisito di cui all'art. 568, comma 4, cod. proc. pen.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il reato è stato infatti commesso il 18/12/2007. Il termine prescrizionale massimo, applicabile nel caso in esame, attesa l'emanazione, nel corso del processo, di atti interruttivi, è perciò maturato il 18 giugno 2015. Non può però tenersi conto del periodo successivo all'emissione della sentenza d'appello, in data 18 maggio 2015,dovendosi ritenere, conformemente ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'inammissibilità del ricorso, ravvisabile nel caso di specie,precluda ogni possibilità di far valere l'estinzione del reato per prescrizione (Sez. U. 22-3-2005, Bracale, Rv. 231164). Ragion per cui,indipendentemente da ogni problematica relativa alle sospensioni del procedimento, il reato non è prescritto.
3. Il ricorso va dunque dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento, determinata secondo equità, in favore della Cassa delle ammende.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, all 'udienza del 7-4-2016. residente Consigliere estensoreLuvale (Schulte Il P DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 APR 2016 L 2 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO M E R Fiera Esposito W O N