Sentenza 27 aprile 2016
Massime • 2
I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza e minaccia alle persone e quello di estorsione si distinguono tra loro in relazione non già alla sussistenza o meno di una legittima pretesa creditoria alla base della condotta, bensì con riferimento alle modalità oggettive della richiesta, configurandosi il reato di estorsione in tutti i casi nei quali l'azione delittuosa è posta in essere non direttamente dal titolare del diritto, ma da soggetti terzi, che perseguono propri fini - di qualsiasi natura - che si sovrappongono a quelli del creditore, ovvero con modalità esecutive che esorbitano dalla esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa creditoria, assumendo di per sè il carattere di ingiustizia. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistere il reato di estorsione nella pretesa avanzata per conto dell'avente diritto da esponenti di un gruppo camorristico).
Integrano il delitto di di cui all'art. 12 quinquies D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. in l. 7 agosto 1992, n. 356, sia la condotta di chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a terzi, al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniale, sia quella di chi, non essendo titolare delle quote, si adoperi in qualsiasi modo - eventualmente nella veste di amministratore di fatto o di diritto - per favorire la realizzazione della condotta elusiva. (In motivazione, la Corte ha ritenuto comportamenti comunque elusivi quelli di chi scelga le persone alle quali fittiziamente intestare le quote sociali, ovvero provveda alla realizzazione dei trasferimenti delle quote stesse ovvero, ancora, tenga i contatti con i professionisti che devono realizzarle oppure scelga amministratori fittizi che coprano il reale titolare delle quote).
Commentari • 5
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Quesito con risposta a cura di Mariarosaria Cristofaro e Alessandra Muscatiello La lettera della legge, pur interpretata nel senso estensivo indicato dalla giurisprudenza, nondimeno restringe l'area di tutela e delimita il perimetro operativo della fattispecie di cui all'art. 353 c.p. alle sole procedure indette per la cessione di un bene ovvero per l'affidamento all'esterno della esecuzione di un'opera o della gestione di un servizio. Dunque, non vi è nessun riferimento ai concorsi per il reclutamento del personale. – Cass. VI, 24 maggio 2023, n. 38127. Nel caso di specie la Suprema Corte è stata chiamata a valutare la condotta di un Segretario comunale, nonché Presidente della …
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Sintesi: questo articolo analizza il reato denominato, nel Codice Penale italiano, “ esercizio arbitrario delle proprie ragioni “. Si tratta di una fattispecie molto interessante, in tanto in quanto la propria struttura differisce solo lievemente dal delitto di estorsione. L' analisi s' incentra, per l' appunto, sulle differenze tra gli atti estorsivi in senso stretto e, dall' altro lato, gli atti che danno luogo ad un meno grave e socialmente accettato esercizio arbitrario delle proprie ragioni. Il nodo problematico della questione consiste nel rinvenire criteri differenziativi sia sotto il profilo giuridico, sia dal punto di vista dell' accettazione o, viceversa, della non accettazione …
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Il reato di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e quello di estorsione si differenziano tra loro in relazione all'elemento psicologico, da accertarsi secondo le ordinarie regole probatorie. Ai fini della distinzione tra i reati di cui agli artt. 393 e 629 c.p. assume decisivo rilievo l'esistenza o meno di una pretesa in astratto ragionevolmente suscettibile di essere giudizialmente tutelata: nel primo, il soggetto agisce con la coscienza e la volontà di attuare un proprio diritto, a nulla rilevando che il diritto stesso sussista o non sussista, purché l'agente, in buona fede e ragionevolmente, ritenga di poterlo legittimamente realizzare; …
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(Riferimenti normativi: Cod. pen., artt. 392; 393) (Ricorsi rigettati) Il fatto La Corte d'appello di Potenza confermava integralmente una sentenza con la quale il GUP del Tribunale di Potenza aveva dichiarato gli imputati colpevoli di concorso in tentata estorsione aggravata, commessa da più persone riunite e con metodo mafioso, condannandoli alle pene per ciascuno ritenute di giustizia. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso la predetta decisione, proponevano ricorso per Cassazione i difensori degli imputati. Per quello che rileva in questa sede, tutti i ricorsi erano accomunati dal fatto che, tramite queste impugnazioni, ci si doleva dell'erronea qualificazione giuridica …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 27/04/2016, n. 41433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41433 |
| Data del deposito : | 27 aprile 2016 |
Testo completo
ACR 4 1 4 3 3 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 27/04/2016 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA - Presidente - N. 1103/2016 Dott. FRANCO FIANDANESE - Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. UGO DE CRESCIENZO - Consigliere - N. 47973/2015 Dott. GIOVANNA VERGA Dott. IGNAZIO PARDO - Consigliere - Dott. VA ARIOLLI - Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CO IO N. IL 06/02/1956 AN EN N. IL 04/07/1955 MB BE N. IL 04/09/1964 EN US N. IL 12/04/1961 CA EN N. IL 22/02/1959 CI IO N. IL 01/06/1956 FA EN N. IL 11/05/1969 TU SC N. IL 22/05/1970 DA AT N. IL 19/02/1967 PA AR N. IL 07/07/1972 AN IO N. IL 01/01/1966 SS VA N. IL 06/11/1955 avverso la sentenza n. 7683/2014 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 26/01/2015 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 27/04/2016 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per Per le parti civili Avv.to Alfonso Minichini per il Comune di Ottaviano Avv.to Lorenzo Contucci in sostituzione dell'avv.to IU Granata per la F.A.I. Per gli imputati Avv.to NN Aricò per CO IA e AT CE Avv.to Erasmo Fuschiello per CO IA Avv.to RA Coppi per AN OM Avv.to AR Terraciano per AB AR Avv.to Sabato Saviano per CO OM Avv.to IU Gianzi per IO MB Avv.to IU Tomeo, in sostituzione dell'avv.to NI Tomeo, per AN SI, Avv.to Enrico AN per AL IU, IO MB, CA OM, GA NN 1 10) n.13 ruolo RG.47973/2015 ID R- CO IO ID R AN EN - ID-R MB BE ID R EN US ID R CA EN ID R CI IO IL R FA EN ID R TU SC Pagina 3 di 6 ID R DA AT IL R -PA AR IA R AN IO ID R - SS VA PC N COMUNE SAN US VESUVIANO PC N- ON AO PC N- COMUNE DI OTTAVIANO PC N S.O.S. IMPRESA A.L.I.L.A.C.C.O. - -PC N COORDINAMENTO NAPOLETANO ASS.NE ANTIRACKET REL. DE CRESCIENZO UGO 1) E' presente l'avvocato MINICHINI ALFONSO del foro di NOLA in difesa di: COMUNE DI OTTAVIANO 2)E' presente l'avvocato COPPI FRANCO CARLO del foro di ROMA in difesa di: AN EN 3)E' presente l'avvocato TOMEO ANTONIO del foro di NOLA - in sostituzione dell'avv. US TOMEO -come da nomina a sostituto processuale che deposita- in difesa di: AN IO TU SC 4)E' presente l'avvocato LORENZO CONTUCCI del foro di ROMA- in sostituzione dell'avv. US GRANATA -come da nomina a sostituto processuale che deposita- în difesa di: F.A.I. 5)E' presente l'avvocato SAVIANO SABATO del foro di NOLA in difesa di: FA EN 6)E' presente l'avvocato AN ENRICO del foro di NOLA in difesa di: MB BE EN US CA EN PA AR 7)E' presente l'avvocato ARICO' VA del foro di ROMA in difesa di: CO IO TU SC 8)E' presente l'avvocato TERRACCIANO IO del foro di NAPOLI in difesa di: CI IO 9)E' presente l'avvocato FUSCHILLO ERASMO del foro di NOLA in difesa di: CO IO 10)E' presente l'avvocato GIANZI US del foro di ROMA - come da nomina che deposita in data odierna in difesa di: MB BE IL PROC. GEN. CONCLUDE PER L'INAMMISSIBILITA' DEL RICORSO PER DA;
IL PROC. GEN. CONCLUDE PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIO LIMITATAMENTE AL REATO SUB A) PER MB E AN;
RIGETTO NEL RESTO. CONCLUDE PER IL RIGETTO PER TUTTI GLI ALTRI RICORRENTI. L'AVV.MINICHINI ALFONSO PER LA P.C. COMUNE DI OTTAVIANO DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE ALLE QUALI SI RIPORTA. L'AVV.LORENZO CONTUCCI IN SOST.DELL'AVV.GRANATA US PER LA P.C. F.A.I. DEPOSITA CONCLUSIONI E NOTA SPESE ALLE QUALI SI RIPORTA. L'AVV. FUSCHIELLO ERASMO PER CO CONCLUDE PER L'ACCOGLIMENTO DEL Pagina 4 di 6 RICORSO. L'AVV. TERRACCIANO PER CI IO INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEI MOTIVI DI RICORSO. L'AVV. SABATO SAVIANO PER FA EN INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. ALLE ORE 14,30 L'UDIENZA VIENE SOSPESA PER UNA BREVE PAUSA. SI RIPRENDE ALLE ORE 15,25. L'AVV.COPPI PER AN SI RIPORTA AI MOTIVI DI RICORSO ED INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO. L'AVV.ANTONIO TOMEO PER AN IO INSISTE NELL'ACCOGLIMENTO E CHIEDE L'ANNULLAMENTO SENZA RINVIO IN ORDINE AL REATO DI 416 BIS. PER LA POSIZIONE DI TU SC -IN SOSTITUZIONE DELL'AVV.US TOMEO - DEPOSITA SENTENZA DELLA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI VI SEZIONE - NULLA OPPONENDO IL PROC.GEN..CHIEDE L'ANNULLAMENTO PER I CAPI F)-H)-G).SI RIPORTA AI MOTIVI PER LA CONFISCA DEI BENI. L'AVV.ARICO' CONCLUDE PER L'ANNULLAMENTO CON RINVIO PER ENTRAMI E SI ASSOCIA ALLE ARGOMENTAZIONI DELL'AVV.FUSCHILLO PER LA POSIZIONE DI CO. L'AVV.AN PER CA SI RIPORTA AI MOTIVI NUOVI DELL'AVV.MAORI E AI MOTIVI DI RICORSO. PER EN E PA. L'AVV.GI SI RIPORTA.SEPPE GIANZI PER MB DEDUCE L'INSUSSISTENZA DELL'AGGRAVANTE DI CUI ALL'ART.7 E INSISTE PER L'ACCOGLIMENTO DEL RICORSO. MOTIVI DELLA DECISIONE MB MB, CO IA, EN IU, CA OM, + AN OM, CI AR, FA OM, TU CE, DA AL, PA NN, AN SI, SS NN tramite i rispettivi difensori, con separati atti ricorrono per NE avverso la sentenza 26.1.2015 con la quale la Corte d'Appello di Napoli, a seguito di giudizio abbreviato, li ha dichiarati responsabili per tutti i reati loro rispettivamente ascritti condannandoli a pene detentive come da dispositivo in atti. Le difese ricorrenti chiedono l'annullamento della decisione impugnata per le dedotte ragioni dedotte riassunte entro i limiti ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. MB MB §1) ex art. 606 comma 1 lett. b), e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione, travisamento delle risultanze istruttorie e violazione dell'art. 12 I. 356/1992 circa i capi AA), BB), EE), FF), GG), HH), II) (pp. 88-98 della sentenza di appello), perché con motivazione erronea sono state ritenute sovrapponibili le figure "amministratore di fatto" (funzione in vero rivestita dall'imputato) e di "intestatario fittizio" delle partecipazioni societarie riferite, in assenza di prove, al CO IA. In dettaglio la difesa sostiene che: - circa la ON GN CA S.r.l., la Corte territoriale ha travisato il fatto, ritenendo che il CO LU (detto "muzzcarell") sia il figlio del CO IA. - circa la DE AR MO S.r.l.: a) irrilevante che l'imputato sia stato un amministratore di fatto della società; b) è erronea la ricostruzione dell'operazione di aumento del capitale sociale, perché i capitali sono stati apportati da ND TR con fideiussione della FINCOMPANY. La circostanza smentisce l'affermazione che l'operazione sia stata un reinvestimento di somme di illecita provenienza. - circa la FASHION PROJECT VIP Srl: la società è stata finanziata dall'MB con un mutuo della finanziaria FOCALGO. La circostanza smentisce che la l'operazione finanziaria sia stata realizzata con somme di provenienza illecita. - circa la LABORATORIO del GUSTO Srl: la società è stata finanziata attraverso un prestito dell' UNICREDIT, garantito da cambiali sottoscritte dallo stesso MB;
circa la FAVILLE 2 Srl: il CO è stato assunto in veste di dipendente della suddetta società, quindi in una posizione incompatibile con quella di amministratore;
circa la R.G. di CO LU s.a.s. e e EA MO S.r.l.: sono state ignorate le argomentazioni svolte dalla difesa. L'attribuzione dell'entità economica al CO IA poggia su una situazione fattuale ritenuta analoga a quella delle precedenti società, ma in assenza di prove specifiche. 2 §2) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen: vizio di motivazione e violazione di legge in ordine al delitto di cui all'art. 416 bis. cod. pen. di cui al capo A); la difesa sostiene che: a) la decisione della Corte territoriale è una semplice "rivalutazione" delle prove già esaminate dal Tribunale, senza la dimostrazione di errori contenuti nella decisione di primo grado;
b) la sentenza è in contrasto con i principi affermati da CASS. sez. 3 1.3.2014 n. 52025, mancando l'indicazione delle prove della "stabile partecipazione" dell'MB al sodalizio criminale con individuazione di specifiche condotte dimostrative dell'agire nell'interesse dell'organizzazione; c) la condotta del ricorrente si è svolta ad esclusivo vantaggio personale del CO IA. §3) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991: manca la prova del "dolo specifico" nella forma della consapevolezza dell'agevolazione dell'associazione criminale. CO IA [ricorso avv.to Aricò] §1) Violazione dell'art. 416 bis cod. pen. (capo A) e vizio di motivazione. La difesa sostiene che manca la prova: a) della continuità operativa del sodalizio denominato "Clan CI"; b) di un concreto contributo causale offerto dal CO IA alla commissione del reato;
c) il collaboratore di giustizia AL IA non ha attribuito alcun ruolo al CO nell'ambito del clan CI;
d) il CO non è coinvolto nei plurimi fatti specifici contestati ad altri;
e) la Corte territoriale non ha esaminato i motivi di appello;
la sentenza riferisce fatti generici;
f) all'imputato è stato attribuito il ruolo di reggente sulla scorta del solo contenuto delle intercettazioni. §2) vizio di motivazione e violazione dell'art. 12 quinquies 1. 203/92. La difesa sostiene che la Corte d'Appello non ha valutato i motivi di gravame e che talune delle intestazioni ritenute fittizie sono riferibili ai figli del ricorrente. §3) Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 7 l. 203/91 non ricorrendone gli estremi costitutivi. [ricorso avv.to Fuschillo] §1) vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. La difesa, ripercorrendo il contenuto delle conversazioni intercettate utilizzate ai fini dell'affermazione della penale responsabilità, sostiene che la Corte territoriale non ha tenuto conto delle considerazioni svolte dalla difesa, conducenti ad una diversa lettura di quelle intercettazioni e di quella di cui al numero 4995. §2) Vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale, perchè la Corte territoriale nella determinazione della pena irrogata ha violato il principio di divieto di reformatio in pejus. 3 EN IU §1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. La difesa sostiene che l'affermazione della responsabilità per il delitto di cui al capo Q (turbativa d'asta) è sul contenuto di intercettazioni dalle quali non è possibile desumere con fondata certezza che l'imputato ha commesso il reato. Dalle anzidette intercettazioni emerge invece l'interesse del AL (e del Sasso) di far credere ai mandanti del delitto di essersi attivati, contro il vero, al solo fine di conseguire un compenso. La difesa afferma che dal contenuto delle intercettazioni telefoniche si desume che il reale interessato alla vicenda era il AN §2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. violazione dell'art. 629 cod. pen. aggravato. La difesa sostiene che: a) la decisione accoglie un' inammissibile impugnazione fatta dal Pubblico Ministero con violazione dell'art. 443 cod. pen.; b) l'imputato è stato condannato per un reato diverso da quello originariamente contestato;
c) non sono integrati gli elementi costitutivi della fattispecie, perché la "mancata partecipazione" all'asta da parte dei terzi partecipanti non integra |""ingiusto profitto" previsto dalla fattispecie astratta. CA OM [ricorso avv.to AN] §1) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cp. La difesa sostiene che la Corte territoriale si è limitata ad esaminare gli aspetti di responsabilità connessi con i reati fine, senza considerare i motivi di impugnazione;
in tale modo la Corte Napoletana non avrebbe risposto in merito all'eccepita diversa valutazione dei medesimi elementi fattuali compiuta dal Tribunale del riesame con l'ordinanza di revoca della misura cautelare. La difesa sostiene inoltre che le intercettazioni telefoniche e/o ambientali da un lato, e la consumazione del reato di cui al capo B), dall'altro, non hanno comunque alcuna valenza dimostrativa della violazione dell'art. 416 bis da parte dell'imputato. §2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione al reato di cui al capo B), violazione ed erronea applicazione degli artt. 629, 393 cod. pen. e dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991. (pp. 66 e 67 della sentenza). Secondo la difesa la decisione della Corte territoriale si fonda sulla valutazione di intercettazioni telefoniche senza tenere conto delle argomentazioni (pure riportate dalla difesa nell'atto di gravame) con le quali il Tribunale del riesame aveva ricondotto il fatto alla violazione dell'art. 393 cod. pen. §3) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 133 cod. pen. e 27 Cost. La difesa si duole che la motivazione, con la quale è stata giustificata la pena irrogata all'imputato in misura superiore al minimo edittale, riproduce la formula 4 astratta dettata dall'art. 133 cod. pen., senza alcuna valutazione dettagliata del caso concreto, con cattivo governo del potere discrezionale conferito al giudice di merito dalla citata disposizione. [ricorso avv.to MAORI] §4) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in ordine alla condanna per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. La difesa sostiene che il contenuto della conversazione intercettata n. 4995 ha un significato diverso da quello attribuito dai giudici di appello;
in particolare la difesa argomenta che se il CA avesse avuto una posizione di rilievo nella organizzazione, non avrebbe senso che lo stesso abbia dovuto apprendere dal AN le decisioni del CO sulla riorganizzazione del clan criminale. La difesa denuncia inoltre la mancanza di prove concrete della "partecipazione" del CA nell'associazione e in ciò richiamando il contenuto della decisione del Tribunale del riesame 25.2.2013 [pag. 7/8 del ricorso] §5) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione e violazione di legge in riferimento al delitto di estorsione di cui al capo b) da riqualificarsi in violazione dell'art. 393 cod. pen.; la difesa, richiamando la diversa valutazione espressa dal giudice della cautela, afferma che: a) il CA, su sollecitazione del FA ha prestato i propri uffici per la riscossione di un credito vantato nei confronti del ON;
b) manca l'elemento oggettivo della minaccia;
c) i giudici di merito hanno travisato il contenuto delle conversazioni intercettate, perché le frasi minatorie non sono state dette al ON, ma solo riferite al FA a titolo di enfasi del discorso. §6) Violazione dell'art. 7 1. 203/1991 e vizio di motivazione. Secondo la difesa non è stata accertata l'effettiva finalizzazione della condotta agevolativa dell'associazione mafiosa, in assenza della prova del dolo specifico. §7) Violazione degli artt. 133 cod. pen. e 27 cost. La difesa afferma che la Corte d'Appello non ha fornito motivazione adeguata circa la determinazione della pena che è di gran lunga superiore al minimo edittale ed è giustificata da motivazione che si limita a riprendere il semplice contenuto dell'art. 133 cod. pen. attraverso un generico richiamo alla "gravità del fatto" [Motivi aggiunti avv.to MAORI depositati in data 8.4.2016 presso la Cancelleria della seconda sezione penale.] §8) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione relativamente alla partecipazione del CA OM all'associazione di cui al capo A) dell'imputazione. La difesa pone in evidenza che la Corte territoriale non ha specificato quale sarebbe stato il ruolo del CA all'interno della associazione criminale, nè la natura dei rapporti con gli altri 5 associati o la prova in ordine alla consapevolezza dell'imputato di "partecipare" ad un'associazione criminale. La natura dei rapporti intercorrenti tra il CA e il AN (suo prossimo congiunto) e il coinvolgimento nella vicenda estorsiva di cui al capo B), secondo la difesa, non sono elementi sufficienti a dimostrare né l'elemento materiale della "partecipazione" all'organizzazione criminale, né l'elemento psicologico del delitto contestato, perché manca comunque la prova di un vincolo stabile tra l'imputato e il clan nonché il suo contributo causale al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione. La difesa sostiene ancora: 1) l'illogicità della valutazione della conversazione intercettata n. 4995 ed in particolare;
2) che l'imputato è un ascoltatore passivo delle confidenze del AN;
3) che il ruolo rivestito dall'imputato nella vicenda della riscossione del credito nei confronti del ON, non dimostra che l'illecito rientrasse fra gli scopi dell'organizzazione alla luce anche dei nuovi assetti organizzativi e delle finalità esplicitate nel corso della conversazione di cui all'intercettazione n. 4995. §9.) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; la difesa mette in evidenza la carenza di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo B) sostenendo che: il compendio probatorio della telefonate intercettate è stato travisato, non emerge alcuna minaccia verso il ON, l'intervento del CA è stato finalizzato esclusivamente ad esortare l'MO (altro creditore del ON) a posticipare le proprie richieste rispetto a quelle del FA. AN OM §1.) Ex art 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e vizio di motivazione circa gli elementi costitutivi della fattispecie contestata. La difesa afferma che: a) non è provata l'esistenza di rapporti associativi tra il AN e il CO al di là di un'amicizia risalente nel tempo;
b) non è provata l'esistenza di rapporti fra il AN e altri coimputati;
c) Il AN è estraneo ai reati fine loro contestati, tanto da avere avuto la revoca anticipata della misura di prevenzione della libertà vigilata;
d) i colloqui telefonici e le frequentazioni per rapporti di amicizia con uno solo dei coimputati, in assenza di ulteriori elementi, non dimostrano né l'esistenza di un vincolo associativo stabile, né un'attività di "reggenza" del clan, non essendo stato chiarito cosa l'imputato abbia fatto nell'interesse dell'organizzazione, stante un' evidente diversità con la posizione del CO delegato ristrutturazione della organizzazione §2) Vizio di motivazione in relazione all'affermata persistenza dell'associazione mafiosa a seguito del precedente accertamento giudiziale e travisamento probatorio;
secondo la difesa la decisione poggia su una carente valutazione critica del materiale probatorio aspecifico, e della sentenza del 596/2000 che, a sua volta, non dimostra il permanere dell'associazione criminale in epoca successiva all'anno 2000. La difesa inoltre rileva l'incongruenza dell'asserita partecipazione del AN nel novembre del 2004 6 ad un summit del clan CI nel novembre del 2004, perché in quel periodo il AN si trovava agli arresti domiciliari (perdurati fino al Gennaio 2005); sul punto la difesa sostiene che l'affermazione (contenuta nella decisione della Corte territoriale) della possibile violazione del regime detentivo da parte dell'imputato è apodittica e priva di riscontri. La difesa sottolinea che nella sentenza con la quale il Tribunale di NOLA (3.12.2009) ha ritenuto accertato il fatto, il AN non è annoverato fra gli imputati. La difesa afferma che la Corte territoriale non ha fornito alcuna argomentazione sulla valutazione alternativa dell'intercettazione 4995 nella quale (come già affermato dal Tribunale del riesame) non emergono prove di un' adesione del AN al clan CI, pur ritenuta l'esistenza di questo anche se diversamente strutturato. La difesa mette in rilevo che: a) quanto affermato dal collaboratore IA AL, si colloca, temporalmente fuori del periodo in contestazione;
b) la Corte territoriale non ha preso in considerazione l'esito del giudizio cautelare (che per due volte ha annullato l'imputazione per il reato associativo). La difesa critica il riferimento all'interrogatorio di DEL GIUDICE Vincenzo del 30.5.2013, perché frutto di travisamento, posto che il dichiarante ha affermato di avere speso il nome del AN, inventando di sana pianta il coinvolgimento della sua famiglia. §3) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione al significato da attribuire alle intercettazioni telefoniche e vizio di omessa motivazione sulla diversa interpretazione del contenuto delle intercettazioni fornita dalla difesa con conseguente travisamento del dato probatorio. Secondo la difesa la conversazione n. 4995 del 26.6.2007 dimostra solo una "presa d'atto" da parte del AN circa mutato l'assetto organizzativo del clan, ma non l'adesione dell'imputato a quella riorganizzazione. §4) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in ordine all'affermata attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia IA AL che: a) ha descritto i rapporti indiretti intercorsi tra la Nuova Famiglia e il Clan CI, per la cui definizione avrebbe avuto un incontro con AN OM;
b) riferisce dell'interessamento del Clan CI al settore dell'edilizia e dell'abbigliamento quando il GUP di Roma in data 19.10.2009 ha assolto lo stesso AN siccome privo di ruoli primari all'interno del Clan CI. Secodno la difesa la motivazione della sentenza sarebbe contraddittoria e non esprime un giudizio esaustivo sulla credibilità e attendibilità del collaboratore. §5) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 629 cod. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla qualificazione giuridica del fatto di cui al capo B) da ricondursi alla fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen. La difesa ricorrente sostiene che la pretesa vantata da RO verso ON NI si fonda su un credito reale e riconosciuto dal debitore, che ha escluso di essersi sentito vittima di minacce o violenze. 7 §6) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 110 cod. pen. e vizio della motivazione. Secondo la difesa i giudici di merito non hanno indicato il contributo causale prestato dall'imputato alla consumazione del delitto di cui al capo B): la responsabilità del AN è desunta dalla sola spendita del suo nome da parte del CA nel corso dei colloqui avuti con il ON NI. §7) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 7 1. 203/1991 e vizio della motivazione. La difesa sostiene che la contestazione dell'aggravante è fondata su presupposti errati in diritto e non adeguatamente giustificati sul piano della motivazione che, a sua volta, si adatta esclusivamente per la circostanza di cui all'art. 628 comma 3 n. 3 cod. pen. CI AR §1) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione alla condanna per il delitto di cui al capo A). La difesa sottolinea che: a) la decisione della Corte d'Appello, è dissonante con quanto affermato dal Tribunale del riesame di Napoli in sede di valutazione degli indizi ex art. 273 cod. proc. pen., e da quanto ritenuto dal Tribunale di merito che ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen.; b) la decisione è priva di un' adeguata motivazione "rafforzata" idonea a giustificare la diversa pronuncia. Nell'ambito di questo motivo la difesa sostiene che manca la prova dell'esistenza di una continuità fra il Clan CI AR (classe 43) e la successiva organizzazione [pag. 14 del ricorso] riferibile al CO IA §2) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in relazione alla valutazione delle prove e all'apprezzamento del contenuto delle intercettazioni telefoniche. La difesa sostiene che la Corte: a) non avrebbe rispettato la sequenza logico- giuridica segnata dettata dall'art. 192 cod. proc. pen., per la quale si deve prima procedere alla valutazione di ogni singolo indizio al fine di valutarne la consistenza sotto il profilo del dato probatorio in esso contenuto e solo successivamente ad una lettura globale degli indizi verificandone la convergenza;
b) la Corte Napoletana territoriale ha fondato il proprio convincimento su prove inesistenti nel patrimonio istruttorio o su prove i cui risultati sono diversi da quelli ritenuti dal giudice dell'appello. Attraverso la lettura delle singole intercettazioni la difesa sostiene che non esiste più alcun gruppo camorristico riferibile al "Clan CI", poiché al suo interno "ognuno sarebbe libero di agire" nel modo più opportuno. [v. conv. 4995 pag. 27 del ricorso;
conv. 5502 pag. 31], sicché non è possibile che il CI AR (classe 56) abbia fatto parte di detto gruppo, anche se considerato in una nuova forma di tipo confederativo. La difesa sottolinea che dal complesso delle intercettazioni emerge la irrilevanza di qualsivoglia ruolo dell'imputato che sarebbe stato oggetto, tra l'altro, di "rimproveri" ricorrendo contrasti fra gli associati [pag. 32 del ricorso]. 008 La difesa sostiene che i contenuti delle intercettazioni complessivamente valutate rende evidente l'incompatibilità della posizione dell'imputato con le logiche associative e con una sua partecipazione ad esse, posto che anche l'interessamento manifestato dall'imputato per la scarcerazione del IA CO avrebbe un valore "neutro" [conversazioni 107 e 108 pag. 35 ricorso]. La difesa sostiene il travisamento del dato probatorio in assenza di un riscontro individualizzante sia circa l'appuntamento del AR CI con altri partecipi dell'organizzazione criminale che in ordine al suo appellativo di "don" (posto che l'imputato è sempre individuato, nelle conversazioni, con il nome di UZ). Sono irrilevanti e non correttamente interpretate le conversazioni intercettate [pag. 38/39 del ricorso], perché [conv. 607/608 pag. 40] il CO esclude qualsiasi riferimento al AR CI (classe 1943) in quanto ergastolano e al UZ (AR classe 56) cui non sono riferiti fatti o affari o reati specificiCI- §3) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. La difesa osserva che: a) le pronunce del Tribunale del riesame e quella di primo grado hanno escluso l'esistenza di prove di una partecipazione (quale stabile inserimento) del AR CI (classe 56) ad sodalizio camorristico;
b) l'elemento oggettivo del reato non riscontabile nel singolo intervento operato a tutela del familiare IU LE;
c) nulla prova il fatto che l'imputato abbia subito condanne per reato associativo risalente all'anno 2000, o che abbia svolto la funzione di paciere fra partecipanti dell'organizzazione. §4) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod proc. pen.: vizio di motivazione, violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. in ordine: a) alla valutazione della sentenza di condanna per fatti estorsivi in danno di NU AR EL avvenuti nella primavera del 2004; b) alla valutazione della sentenza di condanna per i fatti estorsivi del 2007. La difesa sostiene che: a1) vi è autonomia tra i reati aggravati ex art. 7 I. 203/1990 e il delitto associativo;
b1) è errato (sotto il profilo cronologico) il riferimento del NU AR EL al AR CI (classe 43); c1) il ruolo di esattore rivestito dal AR CI (classe 56) è vicenda che si colloca fuori dal periodo contestato in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. [pag. 46 ricorso]; d1) l'inattendibilità (ritenuta dalla difesa) del NU AR EL è confermata dalla deposizione del fratello di questi NU CE [pag. 47 del ricorso]. La difesa afferma l'irrilevanza della sentenza del Tribunale di NOLA del 3.1.2009 n. 1825/09 ai fini della dimostrazione della persistente appartenenza del AR CI al clan camorristico ponendo a confronto la suddetta decisione con altra del Tribunale di NOLA 24.6.2009 n. 1067/09 dell'8.7.2009 portata all'attenzione della Corte d'Appello dalla quale si evince che il ricorrente è stato assolto dalla contestazione della violazione dell'art. 12 quinquies I. 356/92 (anno 2007) per prescrizione, sì che non è 9 possibile inferire alcun collegamento tra il CI AR (anno 56) e l'organizzazione camorristica anche in forma federata. §5) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia UO NI. La difesa mette in evidenza che nessuno dei collaboratori di giustizia si riferisce al AR CI (classe 56) e che quanto riferito dal UO risale a fatti del 2001. FA OM §1) Ex art. 606 comma 1 lett. b) e d e) cod. proc. pen.: violazione ed erronea applicazione degli artt. 393 e 629 cod. pen., vizio di motivazione in riferimento ai fatti di cui al capo B) dell'imputazione. La difesa, richiamati i principi di diritto sui differenti elementi distintivi del delitto di estorsione e di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, mette in evidenza come in atti sia provata la reale esistenza del credito vantato dall'imputato nei confronti del ON, che, a sua volta, ha affermato di non essersi sentito minacciato dal fatto che le richieste fossero state avanzate da CA quale membro dell'associazione facente capo al AN. La difesa sostiene che nessuna ulteriore somma era dovuta dal FA al AN. §2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione ed erronea applicazione dell'art. 7 1. 203/1991. La difesa sostiene che la circostanza aggravante suppone l'esistenza di forme di intimidazione evocative dell'organizzazione di stampo mafioso e comunque idonee a determinare una condizione di assoggettamento ed omertà, aspetto che nel caso di specie sarebbe del tutto mancante. TU CE §1) ex art. 606 comma 1 lett. c) cod. proc. pen. violazione dell'art. 546 cod. proc. pen. vizio di motivazione apparente in ordine ai reati contestati, al provvedimento di confisca dei beni e alla determinazione della pena, perché la decisione non riporta in modo compiuto le ragioni per le quali andavano disattese le argomentazioni difensive che non sono state prese in considerazione §2) ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione in relazione al capo A) in riferimento al secondo motivo di appello (pp. 7-36) con il quale veniva richiesta l'assoluzione dell'imputato. In particolare la difesa sostiene che il Tribunale ha omesso la valutazione di circostanze dotate del requisito della decisività relativamente all'insussistenza della partecipazione del ricorrente all'associazione criminosa. La difesa afferma che la Corte territoriale dopo avere risposto, pag. 47 della sentenza, all'eccezione relativa al difetto di motivazione della sentenza di primo grado, trattando la posizione del TU, non ha risposto alle censure mosse;
la difesa afferma che manca la prova della partecipazione all'associazione mettendo in evidenza che: 1) l'imputato è 10 già stato assolto da altro procedimento penale per analoga accusa;
2) tutti i processi relativi al clan CI non hanno mai riguardato il ricorrente;
3) non sono state valutate le possibili ricostruzioni alternative al significato delle telefonate intercettate [vv. pp. 10-14 del ricorso]. §3) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione e travisamento della prova in relazione al capo F) della rubrica, perché la Corte territoriale non ha preso in considerazione le doglianze specifiche mosse dalla difesa con l'atto di appello. §4) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in ordine alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 e all'elemento soggettivo dell'illecito di cui al al capo H). La difesa sostiene che: 1) la vicenda (estorsiva) relativa al "cambio assegni" imposto all'TO, vede il coinvolgimento del TU esclusivamente nell'anno 1998, ma non in periodi successivi;
2) le operazioni sono state tutte regolari;
3) manca la prova coinvolgimento del TU in riferimento al capo I) della rubrica. §5) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in ordine alle confische disposte dal Tribunale. §6) Ex art. 606 comma 1 lett. e) Violazione dell'art. 133 cod. pen. in ordine alla irrogazione della sanzione. La difesa dopo avere messo in evidenza l'insufficiente motivazione in ordine alla gravità del fatto, denuncia: a) un eccessivo aumento della pena per effetto della continuazione (tale da elidere i benefici della scelta del rito); b) un erroneo calcolo della pena tale da elidere gli effetti delle riconosciute attenuanti generiche;
c) la Corte d'Appello, senza tenere conto del tempus commissi delicti ha preso in considerazione i precedenti dell'imputato, compresi un reato consumato a titolo colposo;
DA AT §1) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione e violazione dell'art. 192 codice di rito circa la valutazione della portata delle dichiarazioni della persona offesa (erroneamente dichiarata attendibile) relativamente ai reati di cui ai capi H) ed I). La difesa sostiene (dolendosi di una specifica risposta da parte della Corte d'Appello), la mancanza della prova della coartazione della volontà della persona offesa e la diversa qualificazione del mancato pagamento dell'ultimo titolo di credito in violazone dell'art. 640 cod. pen. §2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen. in relazione al delitto di cui al capo F). La difesa sostiene che: a) l'imputato non ha fornito alcun contributo causale alla commissione dell'illecito; b) l'imputato ha svolto il ruolo di "corriere" senza neppure 11 conoscere le reali intenzioni del SS;
c) la Corte territoriale ha recepito acriticamente la sentenza decisione del Tribunale senza esaminare i motivi di gravame. §3) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 7 l. 203/1991. La difesa denuncia l'erroneo riconoscimento dell'aggravante, siccome fondata non su elementi oggettivi, ma sulle "percezioni" soggettive delle persone offese. §4) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. La difesa censura la decisione della Corte d'Appello nel punto in cui ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per genericità della motivazione in ordine all'indicazione della prova degli elementi costitutivi del reato. Il ricorrente sostiene che: 1) l'affermata partecipazione dell'imputato a condotte estorsive aggravate ex art. 7 I. 203/1991 non ha valenza dimostrativa della partecipazione all'associazione; 2) non si rinvengono elementi di prova conclusivi nelle intercettazioni telefoniche, posto si riscontra un unico contatto telefonico (n. 343 del 22.1.2007) privo di capacità dimostrativa;
3) nessuno dei collaboratori di giustizia ha riferito dell'appartenenza del ricorrente al sodalizio;
4) non vi è riscontro di frequentazioni dell'imputati con soggetti gravitanti con l'organizzazione: l'unica frequentazione registrata è un isolato incontro con il EN con il quale è stata intrattenuta una conversazione priva di significato accusatorio. §5) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al capo G). La difesa sostiene che la decisione si fonda su un'erronea valutazione della credibilità della persona offesa ON PA, le cui dichiarazioni necessiterebbero di riscontri, siccome costituitasi parte civile. §6) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 132 e 133 cod. pen. Il ricorrente si duole del trattamento sanzionatorio;
perché privo di adeguata motivazione che doveva tenere conto del riconoscimento delle attenuanti generiche ritenute prevalenti. PA NN §1) ex art. 606 comma lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione. Secondo la difesa la Corte territoriale avrebbe disatteso le argomentazioni sviluppate nell'atto di gravame, con particolare riferimento al ruolo (mero esecutore materiale inconsapevole di più ampi disegni) in concreto svolto dall'imputato nella vicenda;
secondo la difesa manca la prova certa della consapevolezza del PA circa la proposizione di istanza di fallimento della società OLTRE OCEANO MO S.r.l. 12 AN SI §1) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione in ordine al capo A). La difesa, dopo avere evidenziato che l'imputato aveva vista revocata la misura cautelare per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. (decisione confermata dalla Corte di NE a seguito di rigetto del ricorso del Pubblico Ministero) e che lo stesso in primo grado era stato assolto dall'accusa di violazione dell'art. 416 bis cod. pen., si duole della diversa pronuncia di condanna della Corte d'Appello, che si sarebbe limitata ad una mera rivisitazione degli elementi probatori già presi in considerazione nella precedente decisione di merito, così evitando di assolvere all'obbligo di "motivazione rafforzata" richiesta dalla giurisprudenza di legittimità, nel caso in cui ad un'assoluzione consegua una diversa decisione di condanna in sede di appello. §2) Ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: vizio di motivazione ed erronea applicazione degli artt. 12 quinquies e dell'art. 7 I. 203/1991. In ordine al reato di interposizione fittizia di quote societarie appartenenti al IA CO, la difesa sottolinea l'inidoneità sostanziale delle condotte al perseguimento della condotta elusiva. In ordine all'aggravante la difesa mette in rilievo la mancanza, del c.d. "metodo mafioso" e della agevolazione del clan, posto che la funzione svolta dall'imputato nell'ambito delle società del CO è fondata su un rapporto esclusivamente personale. SS NN §1) ex art. 606 comma 1 lett. b) ed e) cod. proc. pen.: violazione dell'art. 629 cod. pen. La difesa sostiene che la decisione è errata in relazione alla contestazione del delitto di estorsione (capi Q ed R) per il quale è intervenuta assoluzione con la sentenza del Tribunale che aveva ritenuto di ascrivere il fatto alla sola ipotesi di cui all'art. 353 cod. pen. (turbativa degli incanti) in assenza della prova che la minaccia fosse indirizzata anche al conseguimento di un "ingiusto profitto con altrui danno" propria del delitto di cui all'art. 629 cod. pen. 2) Ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle richieste attenuanti generiche, negate sulla base di una motivazione per relationem che non soddisfa quanto dedotto dalla difesa. RITENUTO IN DIRITTO La disamina delle singole posizioni impone a livello di premessa generale, la definizione dei limiti del giudizio di legittimità entro i cui ambiti verranno esaminati i motivi retro illustrati.
1. In tema di sindacato del vizio della motivazione ex art. 606 I^ comma lett. e) c.p.p., si deve rammentare che, nell'apprezzamento delle fonti di prova, il compito del giudice di legittimità non è di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di 13 merito, ma solo di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, fornendo una corretta interpretazione di essi, con esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, applicando le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre [v. Cass. SU 13.12.1995 n. 930; Cass. Sez. VI 5.11.1996 n. 10751; Cass. Sez. I 6.6.1997 n. 7113; Cass. 10.2.1998 n. 803; Cass. Sez. I 17.12.1998 n. 1507; Cass. Sez. VI 10.3.1999 n. 863]. Dall'affermazione di questo principio (costante nel panorama giurisprudenziale, discende che: a) esula dai poteri della NE (nell'ambito del controllo della motivazione del provvedimento impugnato) la formulazione di una nuova e diversa valutazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, giacché tale attività è riservata esclusivamente al giudice di merito, infatti il giudizio di legittimità comporta solo la verifica dell'"iter" argomentativo di tale giudice, accertando se abbia o meno dato conto adeguatamente delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione [Cass. Sez. VI 14.4.1998 n. 1354]; b) la specificità della disposizione di cui all'art. 606 lett. e) c.p.p. esclude che la norma possa essere dilatata per effetto di regole processuali concernenti la motivazione stessa, utilizzando la diversa ipotesi di cui alla lett. c) dell'art. 606 c.p.p; l'espediente non è consentito: sia per i ristretti limiti nei quali la disposizione ora citata prevede la deducibilità per NE delle violazioni di norme processuali (considerate solo se stabilite "a pena di nullità, di inutilizzabilità, di inammissibilità o di decadenza"), sia perché la puntuale indicazione contenuta nella lettera e) (riferita al "testo del provvedimento impugnato"), collega, in via esclusiva e specifica, al limite predetto qualsiasi vizio motivazionale. Tantomeno può costituire motivo di ricorso sotto il profilo dell'omessa motivazione il mancato riferimento a dati probatori acquisiti. Se è vero che tale vizio è ravvisabile non solo quando manca completamente la parte motiva della sentenza, ma anche quando non sia stato considerato un argomento fondamentale per la decisione espressamente sottoposto all'analisi del giudice, il concetto di mancanza di motivazione non può essere tanto esteso a tal punto da includere ogni omissione concernente l'analisi di determinati elementi probatori. Invero, un elemento probatorio estrapolato dal contesto in cui esso si inserisce, non posto a raffronto con il complesso probatorio, può acquisire un significato molto superiore a una valutazione completa del quadro delle prove acquisite. Ritenere "vizio di motivazione" l'omessa menzione di un tale elemento nella sentenza, comporterebbe il rischio di annullamento di decisioni logiche, e ben correlate alla sostanza degli elementi istruttori disponibili. Per ovviare ad un tale rischio, la Corte di legittimità dovrebbe valutare la portata dell'elemento additato dalla difesa nel contesto probatorio acquisito, con una sovrapposizione argomentativa che sconfinerebbe nei compiti riservati al giudice di merito [Cass. Sez. I 11.11.1998 n. 13528]; c) il giudice dell'appello non è tenuto a prendere in considerazione ogni argomentazione proposta dalle parti, essendo sufficiente che egli indichi le ragioni che sorreggono la decisione 14 . adottata, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo;
ne' l'ipotizzabilità di una diversa valutazione delle medesime risultanze processuali costituisce vizio di motivazione, valutabile in sede di legittimità [Cass. Sez. V 6.5.1999 n. 7588].
1.1 Circa il "vizio di manifesta illogicità" della motivazione, deve osservarsi che il controllo va esercitato esclusivamente sul fronte della coordinazione delle proposizioni e dei passaggi attraverso i quali si sviluppa il tessuto argomentativo del provvedimento impugnato, senza la possibilità, per il giudice di legittimità, di verificare se i risultati dell'interpretazione delle prove siano effettivamente corrispondenti alle acquisizioni probatorie risultanti dagli atti del processo;
di qui discende che nella verifica della fondatezza (o meno) del motivo di ricorso ex art. 606, comma primo, lett. e) c.p.p., il compito della Corte di NE non consiste nell'accertare la plausibilità e l'intrinseca adeguatezza dei risultati dell'interpretazione delle prove, coessenziale al giudizio di merito, ma quello, ben diverso, di stabilire se i giudici di merito: a) abbiano esaminato tutti gli elementi a loro disposizione;
b) abbiano dato esauriente risposta alle deduzioni delle parti;
c) nell'interpretazione delle prove abbiano esattamente applicato le regole della logica, le massime di comune esperienza e i criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, così da fornire la giustificazione razionale della scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre. Ne consegue che, ai fini della denuncia del vizio in esame, è indispensabile dimostrare che il testo del provvedimento sia manifestamente carente di motivazione e/o di logica, per cui non può essere ritenuto legittimo l'opporre alla valutazione dei fatti contenuta nel provvedimento impugnato una diversa ricostruzione degli stessi, magari altrettanto logica, dato che in quest'ultima ipotesi verrebbe inevitabilmente invasa l'area degli apprezzamenti riservati al giudice di merito [Cass. SU 30.4.1997 n. 6402; Cass. Sez. I 21.9.1999 n. 12496; Cass. Sez IV 2.12.2003 n. 4842]. Infatti il controllo di legittimità operato dalla Corte di NE non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento [Cass. 30.11.1999 n. 1004; Cass. Sez. IV 2.12.2003 n. 4842]. Va da ultimo osservato che la denunzia di minime incongruenze argomentative o l'omessa esposizione di elementi di valutazione, che il ricorrente ritenga tali da determinare una diversa decisione (ma che non siano inequivocabilmente muniti di un chiaro carattere di decisività), non possono dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non costituisce vizio della motivazione qualunque omissione valutativa che riguardi singoli dati estrapolati dal contesto. Al contrario, è solo l'esame del complesso probatorio entro il quale ogni elemento sia contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi, oppure la loro ininfluenza ai fini della 15 compattezza logica dell'impianto argomentativo della motivazione [Cass. Sez. II 22.4.2008 n. 18163].
1.2 Passando al tema del "travisamento" va osservato che, a seguito delle modifiche dell'art. 606, comma primo, lett. e) ad opera dell'art. 8 della L. n. 46 del 2006, mentre non è consentito dedurre il "travisamento del fatto" [Cass. Sez. VI 14.2.2012 n. 25255], stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, è invece consentita la deduzione del "travisamento della prova", che ricorre nel caso in cui il giudice di merito abbia fondato il proprio convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale, considerato che, in tal caso, non si tratta di reinterpretare gli elementi di prova valutati dal giudice di merito ai fini della decisione, ma di verificare se detti elementi sussistano [Cass. Sez. II 23.5.2007 n. 23419; Cass. Sez. IV 10.7.2007 n. 35683; Cass. Sez. 5, 25.7.2007 n. 39048]. Sul tema va ancora precisato che la novella codicistica (ex lege 46/2006), nel riconoscere la deducibilità del vizio di motivazione in relazione anche ad "atti processuali" (da indicarsi in modo specifico nel rispetto del principio di autosufficienza del ricorso), non ha comunque mutato la natura del giudizio di NE, che rimane pur sempre un giudizio di legittimità, sicché gli atti eventualmente indicati devono contenere elementi processualmente acquisiti, di natura certa ed obiettivamente incontrovertibili, che possano essere considerati decisivi in rapporto esclusivo alla motivazione del provvedimento impugnato e nell'ambito di una valutazione unitaria, e devono essere tali da inficiare la struttura logica del provvedimento stesso. [Cass. Sez. II 11.1.2007 n. 7380]. In consonanza con quanto fin qui richiamato, va ancora osservato che qualora la prova che si assume essere stata travisata provenga da una fonte dichiarativa (deposizione testimoniale, dichiarazione di un collaboratore di giustizia per es.), l'oggetto della stessa deve essere del tutto definito o attenere alla proposizione di un dato storico semplice e non opinabile [in tal senso Cass. sez. IV 12.2.2008 In ced Cass. rv 239533].
1.3 In tema di valutazione della prova costituita da risultati derivanti da intercettazioni telefoniche o ambientali va infine osservato che l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità [Cass. SU 26.2.2015 n. 22471, Sebbar, in Ced Cass. Rv. 263715] 2. Il secondo tema generale (perché richiamato in plurimi ricorsi) attiene all'interferenza della motivazione delle ordinanze con le quali il Tribunale del riesame ha messo in discussione la valenza dimostrativa delle prove della partecipazione dei singoli imputati alla associazione criminale denominata "Clan CI" e il contenuto della decisione del giudizio di merito (di primo e di secondo grado). 16 616 2.1 In linea di principio va affermata l'assoluta indipendenza delle sentenze di merito rispetto i provvedimenti incidentali resi in materia cautelare, con la conseguenza che le argomentazioni adottate in questi ultimi non generano alcun automatismo condizionante le decisioni di merito, sicché nessuna censura di "vizio di motivazione" o di "travisamento" del dato probatorio può essere presa in considerazione in riferimento alla sentenza di merito, perché divergente, nelle valutazioni conclusive rispetto ai provvedimenti del giudizio cautelare. Le censure mosse dalle difese, lungi dall'avere fondamento nel ricollegare la lettura sinottica delle ordinanze del riesame e delle sentenze dibattimentali, hanno valenza argomentativa esclusivamente sul piano del possibile vizio di motivazione che può avere rilievo nei soli ed esclusivi limiti previsti dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.
3. Il terzo argomento generale attiene al rapporto di mutua integrazione delle due sentenze di merito. La decisione della Corte d'Appello si discosta da quella del Tribunale per le sole posizioni processuali di MB, AN, CI, mentre per le restanti posizioni le due decisioni si sovrappongono convergendo nelle conclusioni. La sentenza di appello inoltre, fa costantemente riferimento alla decisione di primo grado ripetutamente richiamata per relationem, con la conseguenza che le due pronunce (eccezion fatta per le sole posizioni processuali valutate diversamente) possono ritenersi un unico corpo decisionale valutabile unitariamente in sede di legittimità, risultando conformi nelle due decisioni i criteri di valutazione della prova adottati. MB MB L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A); nonché dei delitti di concorso in bancarotta fraudolenta aggravata ex art. 7 l. 203/1991 (capi X, Y, CC) e dei reati di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 12 quinquies I. 356/92, art. 7 1. 203/91 (capi AA, BB, EE, FF, GG, HH, II, JJ), 110, 61 n. 2, 367 cod. pen. (capo KK). Con sentenza 14.3.2014, il Tribunale di Napoli ha assolto l'imputato dal capo A) "per non avere commesso il fatto", condannandolo, per i restanti fatti, alla complessiva pena di anni sette e mesi quattro di reclusione. La difesa dell'imputato ha proposto appello chiedendo l'assoluzione per i reati di cui ai capi AA), BB), EE), DD) FF), GG), HH), II) [vv. pp. 25 - 27 della sentenza di appello] e l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/91. Avverso la medesima decisione ha proposto appello anche l'Ufficio del Pubblico Ministero insistendo per la condanna per il delitto di cui al capo A). La Corte Napoletana, rigettando il gravame della difesa ed, accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero, ha condannato l'IO anche per reato associativo, così rideterminando la pena in anni nove, mesi quattro di reclusione con applicazione della 17 misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno ex art. 417 cod. pen. e delle ulteriori pene accessorie previste dalla legge. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso in questa sede per i motivi indicati nell'epigrafe. Invertendo l'ordine degli argomenti proposti dalla difesa, appare opportuno esaminare il secondo motivo di ricorso riguardante la condanna per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen. Il Tribunale (pag. 232 della sentenza di primo grado), nel valutare la responsabilità dell'MB per il capo A), ha affermato che: a) CO IA (reggente del clan camorristico) è titolare di un apprezzabile patrimonio imprenditoriale conferito in diverse società; b) le società conferitarie del detto patrimonio sono state gestite da "mere teste di legno"; c) l'MB, intestatario anche di quote di dette società, ha gestito le attività di impresa nella piena consapevolezza della reale titolarità delle stesse, seguendo le direttive impartite dal CO IA;
d) la condotta dell'IO è stata finalizzata allo scopo di permettere al CO l'elusione delle norme dettate in materia di misure di prevenzione consentendogli una occulta gestione "sostanziale" delle attività riconducibili alle società fiduciariamente amministrate. Sulla base dei suddetti elementi il Tribunale, pronunciando la condanna per la violazione dell'art. 12 quinquies I. 356/1992 ha assolto l'imputato dal delitto di cui al capo A) per carenza di prova di una partecipazione stabile, consapevole e continuativo all'organizzazione criminale capeggiata dallo stesso CO. La Corte d'Appello, riprendendo l'esame del materiale probatorio già illustrato dal Tribunale [v. pp. 99 e ss. della sentenza di appello], ha soffermato l'attenzione nel punto in cui il giudice di primo grado [pag. 255 della sentenza] sostiene che la condotta dell'IO MB presenterebbe gli "elementi tipici della condotta di partecipazione al sodalizio di tipo mafioso"; la Corte Napoletana, inoltre, ha sottolineato un aspetto ritenuto pretermesso dallo stesso Tribunale, consistente nel fatto che l'imputato ha fornito un apprezzabile sostegno al CO IA attraverso la stipulazione di un contratto di lavoro dipendente (presso una delle società appartenenti allo stesso CO e amministrate dallo stesso IO) così consentendo al "capo clan" di lasciare la casa lavoro di Saliceto San GI ove era internato dal 24.6.2008. Di qui la Corte d'Appello, sottolineando l'aspetto della contraddittorietà della decisione di primo grado ha ritenuto che la condotta dell'MB debba essere letta in chiave di partecipazione al "Clan CI" La motivazione della decisione di appello è carente su aspetti essenziali ai fini della condanna. In linea generale si osserva che il delitto di associazione di stampo mafioso si consuma con la "partecipazione" del soggetto agente ad un'organizzazione che presenti le particolari caratteristiche oggettive descritte dal comma 1 dell'art. 416 bis. cod. pen;
sul piano probatorio, l'atto del partecipare deve essere desumibile da indicatori fattuali dai 18 quali (sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti più propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso) può logicamente inferirsi l'appartenenza di un soggetto ad un sodalizio criminale. Secondo la costante giurisprudenza di legittimità tale appartenenza è desumibile da indizi gravi e precisi quali, ad esempio: i "comportamenti" del reo tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova", l'affiliazione rituale, l'investitura della qualifica di "uomo d'onore", la commissione di delitti scopo oltre a molteplici e significativi "facta concludentia" idonei, senza alcun automatismo probatorio, a dare sicura dimostrazione della costante permanenza del vincolo [v. Cass. n. 1470 del 11.12.2007, Addante e altri, in Ced Cass. Rv 238839]. Esclusa l'esistenza della prova che l'MB sia stato formalmente affiliato al clan camorristico, o elevato a rango di "uomo d'onore", o sottoposto a "prova" od "osservazione", non rimane che la valutazione del residuo elemento indiziante costituito dalla commissione di reati fine. Il catalogo delle imputazioni mosse all'MB richiama la reiterata violazione dell'art. 12 quinquies I. 356/1992 per i casi in cui il ricorrente è stato ritenuto fittizio intestatario di quote di società riferibili al CO IA, gestendole vuoi per fini personali, vuoi nell'interesse dell'associazione criminale diretta dal medesimo CO. L'attività dell'MB, sulla base degli elementi di fatto evidenziati nelle due sentenze di merito si è concretata esclusivamente nell'aiuto e nella collaborazione prestata nella gestione e amministrazione delle società, secondo le direttive del CO IA, di cui I'MB conosceva la caratura criminale. Il Tribunale ha messo in rilievo che la suddetta circostanza presenta aspetti di ambiguità sfocianti in una loro oggettiva insufficienza di capacità dimostrativa della violazione dell'art. 416 bis cod. pen. sia nella forma della partecipazione diretta al sodalizio criminale, sia in quella del concorso esterno ex art. 110 cod. pen. La sentenza di appello, ha preso in considerazione l'identico materiale probatorio già esaminato dal Tribunale, lo ha diversamente valutato mettendo in evidenza la contraddittorietà della motivazione della sentenza del Tribunale, là ove afferma che la condotta dell'IO implica una consapevole partecipazione al sodalizio criminale;
in tal modo la Corte territoriale è pervenuta all'affermazione della responsabilità dell'MB anche per il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. La motivazione della Corte d'Appello è carente ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., perché non fornisce un apparato argomentativo "rafforzato" idoneo a giustificare una diversa pronuncia rispetto a quella di primo grado. Premesso che ai fini della prova dell'adesione ad un clan di stampo mafioso, non è sufficiente una manifestazione di disponibilità a favore di singoli associati, (quand'anche di livello apicale) per loro particolari interessi, va ribadito che deve essere provata una disponibilità incondizionatamente rivolta al sodalizio criminale di natura ed ampiezza tali da dimostrare l'adesione permanente e volontaria ad esso per ogni fine illecito suo proprio 19 [v. Cass. sez. 1 n. 26331 del 7.6.2011, Nucera, in Ced Cass. Rv 250670; Cass. sez. 5]. Su questo punto specifico la motivazione della sentenza di appello è carente e non supera le oggettive riserve già formulate dal Tribunale sulla capacità dimostrativa delle prove acquisite in ordine all'adesione dell'imputato all'associazione camorristica "clan AB". Va infatti rammentato che nel giudizio di appello, per la riforma di una sentenza assolutoria (in mancanza di elementi sopravvenuti) occorre che la motivazione, in ordine ad una diversa valutazione del materiale probatorio, già acquisito in primo grado e ivi ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza, esprima una forza persuasiva maggiore tale da far venire meno ogni ragionevole dubbio [Cass. sez 3 n. 6817 del 27.11.2014, S., in Ced Cass. Rv. 262524]: nel caso in esame la Corte d'Appello, al di là dell'inconsistente richiamo ad una contraddittoria motivazione resa dal Tribunale (essendo di tutta evidenza che trattasi di refuso contenuto nella motivazione di primo grado), non ha indicato specifici elementi di fatto che, erroneamente apprezzati dal giudice di primo grado, avrebbero avuto la capacità di dimostrare che la sistematica violazione dell'art. 12 I. 356/92 fosse prova di "partecipazione" dell'IO al clan camorristico e non la soddisfazione di interessi propri di una persona al vertice dell'organizzazione. La critica mossa dalla Corte d'Appello circa la coerenza interna della decisione di primo grado si fonda sul fatto che il Tribunale, assolvendolo, non avrebbe tenuto conto che l'imputato aveva dato la propria diponibilità al CO favorendone lo status libertatis con conseguente perseguimento degli interessi del sodalizio. L'argomento (spendibile ai fini della valutazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991), non colma il vuoto probatorio circa la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e già evidenziato dal Tribunale: la condotta segnalata, in assenza di ulteriori elementi dirimenti sul piano accusatorio, non è univocamente probante del ben più pregnante e diverso ruolo di "partecipazione" all'associazione camorristica rispetto al perseguimento di interessi personali propri del capo dell'Associazione. Per la suddetta ragione il secondo motivo di ricorso va accolto e la sentenza di condanna dell'MB per il delitto di cui al capo A) deve essere annullata senza rinvio, non rilevandosi spazi per ulteriori o diverse deliberazioni, siccome è già stato sondato ogni aspetto fattuale acquisito agli atti. Quale conseguenza della suddetta decisione, deve essere annullata anche la parte della decisione riguardante il trattamento sanzionatorio dell'imputato, che dovrà essere oggetto di nuovo giudizio di merito implicando aspetti che non possono essere esaminati in questa sede. Il primo e il terzo motivo devono invece essere rigettati. La Corte d'Appello, superando le censure di vizio della motivazione della decisione del Tribunale ha messo in evidenza plurimi elementi di prova della violazione del delitto di cui all'art. 12 quinquies I. 356/92. 2 20 0 L'incipit della decisione della Corte territoriale poggia su due punti: a) l'imputato, a cagione della sua condizione economica di impossidente, non aveva alcuna possibilità di acquisire le partecipazioni nelle società indicate nei motivi di gravame;
b) dal complessivo esame delle conversazioni intercettate emerge che dominus e proprietario sostanziale delle quote delle società era il solo IA CO. L'affermazione sub b) trova riscontro nello stesso comportamento imprenditoriale dell'MB, il quale (vuoi nella funzione di amministratore formale, vuoi in quella di amministratore di fatto) nell'assenza del CO (siccome in stato di arresto) è ricorso a direttive impartite dai prossimi congiunti (cognato e moglie) del CO. Tale modo di agire, secondo i rilievi dei giudici di merito, è la dimostrazione della mancanza di qualsiasi potere decisionale autonomo dell'MB, e del suo ruolo di interposto fittizio rispetto al reale titolare delle imprese. Sulla base di questa piattaforma fattuale, il successivo passaggio valutativo fatto dalla Corte territoriale circa la condotta dell'IO non si pone in termini di manifesta illogicità. Infatti sono state considerate significative le operazioni relative all'intestazione delle quote delle società anche a soggetti terzi (diversi dall'IO) o alla scelta di colui che sul piano formale doveva ricoprire la carica di amministratore di singole società essendo stato messo in evidenza che il regista occulto di tutte le questioni amministrative delle società era sempre l'MB, che in tal modo garantiva da un lato la continuità della gestione delle attività di impresa da parte del CO IA e dall'altro la segretezza della riconducibilità delle imprese a quest'ultimo. La descrizione della situazione fattuale desunta dalle decisioni di primo e di secondo grado porta ad escludere che le sentenze di merito siano connotate da un'erronea applicazione dell'art. 12 quinquies 1. 356/1992 così come sostenuto dalla difesa. La condotta illecita tipica prevista dall'art. 12 quinquies I. 356/1992 consiste nella fittizia attribuzione di beni a soggetti terzi. Nel caso di società la condotta si consuma di regola con l'intestazione delle quote sociali a persone diverse dai reali quotisti. Dal testo letterale della disposizione, si dovrebbe concludere (come sottolinea la difesa) che l'attribuzione della carica di amministratore (di fatto o di diritto della società) non varrebbe di per sé ad integrare la fattispecie incriminatrice, non realizzandone la condotta tipica. Va peraltro evidenziato che dalla lettura delle sentenze di merito si evince che l'IO è stato ritenuto responsabile del reato contestato, non tanto come amministratore, a qualsivoglia titolo, delle società riferibili al CO, ma, in particolare, per il diverso fatto di essere stato intestatario diretto di quote sociali (v. società LA FASHION PROJECT VIP s.r.l. pag. 278 sentenza di primo grado) o per avere agito come persona interessata ad eseguire o far eseguire operazioni di falsa intestazione di quote sociali a soggetti terzi (v. per esempio le vicende amministrative delle società ON GN CA' s.r.l. - p. 270 sentenza di primo grado;
DE AR MO S.r.l. p. 272 sentenza di primo - 21 grado) così mantenendo saldamente in mano la gestione delle società sotto le direttive del CO, ed in ciò realizzando, in forma più raffinata, la condotta tipica del reato contestato. Va pertanto affermato che risponde del delitto di cui all'art. 12 quinquies I. 356/1992 non solo chi, titolare di quote di società, le intesti direttamente a soggetti terzi, al fine di realizzare gli scopi elusivi previsti dalla legge, ma anche chi (non titolare delle quote sociali) si adoperi in qualsivoglia modo (anche nella sua veste di amministratore di fatto o di diritto) a favorire la realizzazione della condotta elusiva descritta dalla norma incriminatrice: scegliendo le persone cui intestare le quote sociali, provvedendo alla realizzazione dei trasferimenti di esse, tenendo i contatti con i professionisti, scegliendo amministratori di diritto che (con la loro gestione, puramente formale) prestino comunque aiuto a mantenere nella sostanza la copertura del reale titolare delle quote derivante dalla falsa intestazione. La descrizione dell'attività svolta dall'MB contenuta nelle decisioni di merito rende conto in modo adeguato del suo coinvolgimento nell'illecita condotta contestata. L'articolata rassegna di censure formulata dalla difesa in riferimento alle singole società, per ognuna delle quali viene ricercata una possibile alternativa ricostruzione del fatto al fine di escludere la commissione dell'illecito, riconduce sempre a valutazioni di merito il cui apprezzamento è precluso, come già visto, in questa sede. Peraltro talune delle censure mosse, al di là della loro maggiore o minore fondatezza (v. per esempio l'esatta identità del BU LU che non sarebbe figlio del CO IA -, o - l'individuazione delle fonti di approvvigionamento dei finanziamenti), non valgono ad incrinare la validità della motivazione, perché, in fatto, non superano e non eliminano il coinvolgimento dell'MB nell'attività della creazione di una situazione di interposizione fittizia a favore del CO IA, al fine di eludere iniziative dell'Autorità Giudiziaria volte all'applicazione di misure di prevenzione patrimoniale, concretamente prevedibili dallo stesso MB che (secondo le decisioni di merito) ben conosceva le caratteristiche soggettive del proprio mandatario. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La Corte territoriale ha correttamente spiegato le ragioni poste a base del riconoscimento della circostanza aggravante in parola (pag. 108 della sentenza) riconducibile al consapevole aiuto prestato al sodalizio criminale sia con il favorire gli interessi del capo clan e, attraverso questi, anche quelli del sodalizio, posto che il compendio di società riferibili nella sostanza al CO IA, costituisce nel contempo patrimonio di quest'ultimo, ma anche strumento operativo attivo sul territorio idoneo ad aiutare l'affermazione dello stesso sodalizio criminale, in un reciproco rapporto sinergico. Per le suddette ragioni il primo e il terzo motivo di ricorso vanno rigettati. 22 CO IA L'imputato è accusato della violazione dell'art. 416 bis cod. pen. (capo A), e dei delitti di cui agli artt. 110, 81 cpv. cod. pen., 12 quinquies I. 356/1991 e 7 l. 203/1991 di cui ai capi W), AA), BB), EE), FF), GG), HH), II) e, riconosciuta la continuazione fra tutti i delitti e l'aggravante, veniva condannato dal Tribunale di Napoli alla pena di anni 13, mesi quattro di reclusione. La difesa appellava la decisione denunciando la carenza della prova del delitto associativo ed in particolare del ruolo di reggenza ricoperto dall'imputato deponendo in tal senso: a) l'irrilevanza della prova desunta dalle intercettazioni telefoniche, b) il difetto della contestazione di reati fine;
c) il difetto di contestazione dei reati derivanti dalla gestione delle società successivamente dichiarate fallite;
d) il non corretto apprezzamento della portata delle dichiarazioni rese dal collaboratore AL GI;
e) l'irrilevanza delle intercettazioni n. 14427 e n. 4995; f) il non corretto apprezzamento delle dichiarazioni del collaboratore NU AR. Con riferimento ai reati di cui all'art. 12 quinquies I. 356/1991 la difesa metteva in evidenza l'assenza di atti di gestione delle società riferibili all'imputato, l'assenza della prova che l'MB agisse in nome e per conto del CO. Da ultimo la difesa si doleva del trattamento sanzionatorio siccome errato nel suo calcolo e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche. La Corte Napoletana, accogliendo l'appello limitatamente all'aspetto relativo al trattamento sanzionatorio derivante dalle modalità di conteggio dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, riduceva la pena ad anni 12 di reclusione, rigettando tutti i restanti motivi siccome infondati. La difesa dell'imputato ricorre per NE avverso quest'ultima decisione per i motivi retro indicati che sono infondati e vanno rigettati per le ragioni che seguono. Il primo motivo di ricorso dell'avv.to Aricò e di quello dell'avv.to FUSCHILLO possono essere esaminati congiuntamente vertendo entrambi sul tema relativo alla responsabilità per la violazione dell'art. 416 cod. pen. Entrambi i motivi sono infondati. La censura relativa ad una possibile alternativa lettura della conversazione n. 4995 dalla quale i giudici di merito hanno tratto l'indizio in base al quale può affermarsi che l'imputato, in una posizione di dirigente del clan, ha riorganizzato e ristrutturato il sodalizio criminale, è questione di fatto che non dimostra gli asseriti vizi della motivazione del provvedimento impugnato. Il ruolo dell'imputato è illustrato attraverso la lettura del complessivo materiale indiziario acquisito e costituito, nel suo impianto principale, dal complesso delle intercettazioni (telefoniche e ambientali) effettuate nel corso delle indagini preliminari. Da questo materiale probatorio, emerge, attraverso una lettura incrociata delle varie conversazioni, che il CO impartisce disposizioni ai componenti dell'organizzazione, svolge il ruolo di paciere nel caso di conflitti interni (vicenda CA - AN), impone che i proventi sovvenienti da attività dei singoli componenti dell'organizzazione siano riversati in una 23 cassa comune (vicenda AN), autorizza o vieta il compimento di estorsioni (vicenda Mancini-Iovino), impone il rispetto verso AR CI (classe '43) per il suo passato camorristico. Il materiale intercettivo costituisce riscontro alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, sicché le decisioni di merito, fra loro convergenti nelle valutazioni delineano un quadro probatorio completo. Parimenti infondati, per le medesime ragioni sono il secondo e il terzo motivo di impugnazione del ricorso dell'avv.to Aricò relativi alla contestazione della violazione dell'art. 12 quinquies I. 356/1992 e della circostanza aggravante di cui all'art. 207/1991. Anche per questa parte la decisione della Corte d'Appello riprende quella di primo grado, con questa integrandosi. Le valutazioni espresse dalla Corte territoriale si fondano sulle prove costituite dalle conversazioni intercettate. Da queste si evince la natura della relazione intercorrente con l'MB e il AN e la titolarità delle attività di impresa gestite dalle suddette persone. Anche per questa parte la motivazione è adeguata e sfugge alle censure mosse che appaiono del tutto generiche. Le censure mosse con il terzo motivo del ricorso dell'avv.to Aricò sono inammissibili, perché riguardano valutazioni di merito di un oggettivo dato probatorio costituito dal fatto che il AN, nella sua veste di alter ego del CO IA, provvedeva a riversare parte dei proventi delle attività ai componenti dell'organizzazione. L'apprezzamento del fatto è valutazione di merito che sfugge al giudizio di legittimità, né può affermarsi che essa sia manifestamente illogica. La condotta del CO di riversare proventi in una cassa comune dell'organizzazione è del tutto conforme alla condotta imposta dallo stesso CO anche al AN. Con l'ultimo motivo di ricorso la difesa lamenta la violazione del principio del divieto della reformatio in pejus nella determinazione della sanzione applicata. Dalla lettura della sentenza di primo grado si evince che il Tribunale ha irrogato la pena complessiva di anni tredici e mesi quattro di reclusione così determinata: pena base anni dodici di reclusione per il delitto di cui al capo A), aumentata per la contestata circostanza aggravante ad effetto speciale di cui all'art. 7 1. 203/1991 alla pena di anni sedici di reclusione, aumentata ancora per effetto della continuazione con tutti gli altri capi per i quali risponde il CO, alla pena di anni venti di reclusione, ridotta di un terzo per effetto del rito. Giustamente la difesa ha messo in evidenza l'erroneità dell'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 in relazione al delitto di cui all'art. 416 bis. cod. pen.; la Corte d'Appello, altrettanto correttamente, ha posto in rilievo l'errore commesso dal Tribunale, per non avere calcolato in modo corretto la circostanza aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 da ritenersi esclusivamente in relazione ai soli reati posti in continuazione e da conteggiarsi solo in riferimento alla pena di questi ultimi e non già con riferimento alla sanzione stabilita per il reato principale. La Corte d'Appello, emendando l'errore del Tribunale, ha tenuto conto della ritenuta (e non esclusa) circostanza aggravante in riferimento al segmento di sanzione stabilita per i 24 reati fine, così pervenendo ad una riduzione della sanzione complessivamente stabilita dal Tribunale. Sotto questo profilo la decisione non si pone in contrasto con l'art. 597 cod. proc. pen., essendo la pena finale del giudizio di appello inferiore rispetto a quella del Tribunale. I ricorsi vanno pertanto rigettati e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese. EN IU L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere della violazione degli artt. 81 cpv., 110, 353, 629 comma 2 in relazione all'art. 628 comma 3 cod. pen. e art. 7 I. 203/1991 [capo Q dell'imputazione]. Dalla lettura del capo di imputazione si evince che EN IU, in concorso con SS NN, su richiesta di DAL GIUDICE Vincenzo, dietro compenso, intervenendo presso ER IU e D'OS CE, con atti di intimidazione ha costretto questi ultimi a desistere dal partecipare alla vendita all'incanto e alla successiva aggiudicazione di beni ricaduti nell'attivo del fallimento della società CARVES S.r.I., società amministrata dallo stesso DAL Giudice. Il Tribunale ha condannato l'imputato per la sola violazione dell'art. 353 cod. pen. aggravato ex art. 7 1 203/1991 e lo ha assolto dal reato di estorsione aggravata. Avverso suddetta decisione la difesa proponevano appello: 1) la difesa, chiedendo l'assoluzione dal reato di turbativa d'asta aggravata o, in subordine, l'esclusione dell'aggravante; 2) la Pubblica accusa chiedendo la condanna dell'imputato per la violazione dell'art. 629 cod. pen. La Corte d'Appello, respinto il gravame della difesa, ha accolto quello del Pubblico Ministero, e riformando la decisione di primo grado, ha condannando il EN per entrambi i reati come originariamente contestati. La difesa sostiene che: la conferma della condanna per la violazione dell'art. 353 cod. pen. sarebbe illegittima, perché: a) la Corte non avrebbe tenuto conto delle argomentazioni contenute nell'atto di gravame;
b) l'affermazione della responsabilità è fondata su un'erronea valutazione del contenuto delle conversazioni intercettate, essendo evidente che il AN ha arbitrariamente rivendicato l'attività di pressione sulle persone offese (in contrasto con il dato reale), al solo fine di riscuotere un compenso dal mandante. La doglianza della difesa è manifestamente infondata, perché deduce in modo generico (con violazione dell'art. 581 comma 1 lett. c cod. proc. pen.) questioni in fatto che esulano dai limiti previsti dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen.; la difesa non indica gli specifici motivi che, dedotti con l'atto di impugnazione non sarebbero stati presi in considerazione dalla Corte territoriale, né indica specifiche conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche che sarebbero state interpretate o valutate dalla Corte Napoletana in modo manifestamente illogico, così pervenendosi ad una motivazione 25 carente o illogica. La censura presenta pertanto aspetti di genericità di contenuto conducenti all'inammissibilità prevista dall'art. 591 cod. proc. pen. La difesa denuncia con il secondo motivo la violazione dell'art. 443 cod. proc. pen., perché con riferimento al delitto di estorsione l'impugnazione del Pubblico Ministero sarebbe inammissibile. La doglianza è manifestamente infondata, perché basata su una lettura dell'art. 443 cod. proc. pen. secondo il testo antecedente alla sentenza n. 320 del 20.7.2007 con la quale la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2 1. 20.2.2006 n. 46 nella parte in cui, modificando il comma 1 dell'art. 443 cod. proc. pen. aveva escluso che il Pubblico Ministero potesse appellare le sentenze di proscioglimento emesse seguito di giudizio abbreviato. L'intervento correttivo della Corte Costituzionale sul testo dell'art. 443 cod. proc. pen. rende legittima l'iniziativa del Pubblico Ministero e la censura della difesa è inammissibile. Con il terzo motivo la difesa denuncia l' erronea applicazione dell'art. 629 cod. pen., perché la Corte territoriale avrebbe ravvisato il reato di estorsione aggravata in assenza di un danno patrimoniale per la persona offesa. La censura è infondata, infatti nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, ivi compresa la frustrazione di aspettative e "chance" future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi [Cass. sez. 2 del 12.7.2013 n. 43769, Ventimiglia, in Ced Cass. Rv 257303]. Nel caso sottoposto all'esame della Corte territoriale appare di tutta evidenza che le persone offese, già aggiudicatarie della prima fase di vendita giudiziaria con incanto, hanno subito la delusione della "chance" di consolidamento dei propri interessi, quale conseguenza dell'azione dell'imputato in concorso con altri. La sentenza sul punto è adeguatamente motivata in fatto ed è corretta in diritto: il ricorso va rigettato. CA OM L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di partecipazione ad associazione camorristica (Capo A), di estorsione (Capo B), detenzione e porto di armi (capo V). Il Tribunale ha dichiarato l'imputato responsabile di tutti i reati e lo ha condannato alla pena di anni otto di reclusione ed € 2.000,00 di multa. La difesa ha proposto appello e, richiedendo l'assoluzione per il reato di cui all'art. 416 bis cod. pen., la riqualificazione del reato di cui al capo B) in violazione dell'art. 393 cod. pen. con esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991, l'assoluzione dal reato di cui al capo V) e comunque l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 I. 203/1991 con la conseguente riduzione della pena. 262 6 La Corte d'Appello assolvendo l'imputato dal delitto di cui al capo V), confermando nel resto la decisione impugnata, ha rideterminato la pena in anni 7, mesi quattro di reclusione ed € 800,00 di multa. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per i motivi indicati in epigrafe che sono infondati e vanno rigettati per le seguenti ragioni. Il primo, il quarto e l'ottavo motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente vertendo tutti sul tema relativo alla responsabilità per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. La difesa sviluppa quattro diverse linee argomentative: 1) l'erronea valutazione (nella forma del travisamento) del contenuto e della portata dell'intercettazione telefonica di cui al n. 4995 del 26.6.2007, ove (in tesi della difesa) l'imputato sarebbe stato semplice ascoltatore di quanto riferito dall'interlocutore AN circa il previsto riassetto organizzativo del clan enunciato secondo le volontà del CO IA;
2) l'assenza di prove specifiche che dimostrino: l'adesione partecipativa del CA all'organizzazione e il contributo causale prestato per la realizzazione degli scopi associativi;
3) l'irrilevanza sostanziale della partecipazione alla commissione del reato di cui al capo B) quale elemento sintomatico di adesione al sodalizio criminale;
4) l'irragionevolezza della condanna alla luce del diverso giudizio espresso dal Tribunale del riesame (confermato in sede di legittimità) circa l'insufficienza del materiale probatorio ai fini dell'applicazione della misura cautelare per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen.; sul punto la difesa sottolinea l'identità del materiale probatorio sottoposto all'esame del Tribunale della cautela e di quello utilizzato nel giudizio abbreviato con conseguente contraddittorietà o carenza di motivazione. I temi proposti dalla difesa riprendono gli argomenti già spesi nell'atto di appello sicché le censure mosse in questa sede non sono altro che una riproposizione di quelle già formulate ed alle quali la Corte territoriale ha dato comunque risposta con motivazione adeguata basata su valutazioni di merito che non sono sindacabili in questa sede. Di qui deriva che le doglianze espresse con i motivi in esame rasentano il limite dell'inammissibilità, posto che non vengono espresse censure che costituiscano aspetti di novità rispetto al gravame di merito. Va comunque ancora osservato quanto segue. Nel confermare la responsabilità per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen., la Corte territoriale incentra la sua attenzione sul contenuto dell'intercettazione n. 4995 del 26.6.2007 ove è riportato un colloquio intercorso tra AN OM e CA OM nel corso della quale il primo riferisce al secondo i nuovi assetti programmatici dell'organizzazione criminale decisi dal CO IA. Dal contenuto dell'intercettazione citata e di altre (pure prese in considerazione), la Corte d'Appello ha tratto la prova che il CA fa parte dell'organizzazione criminale. La valutazione espressa dalla Corte territoriale nella complessiva motivazione [vv. pp. 113 114 della sentenza di appello] non è manifestamente illogica, infatti: a) è di intuitiva evidenza che il AN nel corso della conversazione n. 4995 riferisca in tutta tranquillità al CA, aspetti delicati 27 relativi all'organizzazione criminale nel presupposto di parlare con persona riservata che di detta associazione faccia parte;
b) il CA assume iniziative esecutive nella vicenda estorsiva relativa alla riscossione del credito vantato nei confronti del ON NI, solo per volontà del AN. Gli elementi di fatto dianzi indicati dimostrano (secondo l'apprezzamento della Corte d'Appello) la partecipazione del CA al clan CI, vuoi per la natura e i contenuti del colloquio di cui all'intercettazione 4995, vuoi per la partecipazione ad uno dei reati che risultano essere stati commessi dall'organizzazione, anche al fine di affermare il proprio ruolo egemonico sul territorio. Entrambi gli elementi, per i giudici di merito sono sintomatici del livello di partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica. La decisione (insindacabile nel merito) è corretta in diritto. Infatti, contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte d'Appello, superando la censura di carenza di motivazione, ha indicato l'elemento probante del rapporto organico tra il CA e l'organizzazione, dato dalla già richiamata conversazione n. 4995 e ha descritto il ruolo dell'imputato all'interno dell'organizzazione stessa: "braccio operativo e uomo di stretta fiducia di AN OM", così delineando la funzione ricoperta e la natura della relazione intersoggettiva con uno dei vertici dell'organizzazione. La diversa valutazione proposta dalla difesa sulla scorta di una segmentazione delle singole prove (così evitando la loro visione complessiva, con perdita di significanza) non può essere accolta: le argomentazioni spese dalla difesa non dimostrano alcun vizio riconducibile nell'alveo dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. e costituiscono solo un diverso apprezzamento in fatto insuscettibile di considerazione in questa sede. Completano il quadro probatorio delineato dai giudici di merito, le numerose intercettazioni telefoniche e ambientali riportate nella decisione di primo grado, richiamate in quella della Corte d'Appello, fra le quali sono state considerate: n. 14427 del 30.5.2007 che dimostra il livello di conoscenza del CA dell'organizzazione; n. 4995 del 26.6.2007 nel corso della quale l'imputato non è un ascoltatore indifferente e passivo come sostiene la difesa, mostrando di condividere quanto asserito dal AN [pag. 10 della sentenza del Tribunale]; n. 5501 del 2.7.2007; n. 5502 del 2.7.2007; n. 5038 del 7.7.2007; nn. 990-991 del 17.10.2007; n. 992 del 17.10.2007; n. 993 del 17.10.2007; n. 994 del 17.10.2007; n. 655 del 10.10.2007, i cui contenuti complessivamente considerati supportano in modo adeguato la valutazione di intraneità e del ruolo partecipativo del CA nell'ambito dell'organizzazione, la sua conoscenza delle dinamiche intersoggettive interne e il livello di confidenza con i vertici dell'organizzazione (CO e AN). In diritto va ancora rilevato che non può essere presa in considerazione la doglianza della difesa fondata sul diverso giudizio formulato nel corso della fase cautelare, per le ragioni indicate nelle premesse di carattere generale, né può essere accolta la denuncia del vizio di travisamento relativamente al contenuto delle conversazioni intercettate. Il vizio da 28 ultimo denunciato, nella sua formulazione, esorbita i limiti fissati dalla giurisprudenza di legittimità (già indicati nella parte generale) e sfocia in un'inammissibile censura sulla valutazione della prova. Il secondo, il quinto e il nono motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente vertendo tutti, con argomenti fra loro sovrapponibili, sul delitto di estorsione di cui al capo B). La difesa muove le proprie censure su due distinti piani. Da un lato si duole della mancata derubricazione del reato in termini di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, dall'altro insiste nell'affermare che difettano i requisiti della minaccia estorsiva rammentando che il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza cautelare relativamente al capo B) riqualificando il fatto in termini di sola violazione dell'art. 393 cod. pen., escludendo l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, sul presupposto che la condotta intimidatoria non era stata particolarmente grave. La difesa ripropone i medesimi argomenti già spesi nel gravame di merito [v. pag. 29 della sentenza di appello]. La ricostruzione storica della vicenda è del tutto pacifica, tanto che la stessa difesa sul punto non muove obbiezioni ed è così riassumibile. Su sollecitazione di FA OM (imprenditore), il CA si proponeva come incaricato della riscossione di un credito dal primo vantato nei confronti di ON NI (detto NI "a'Bebbera"); il CA per il tramite di una comune conoscenza (MO UD) con richieste insistenti, accompagnate da minacce implicite, contattava il ON NI, costringendolo, nonostante le sue gravi difficoltà economiche, ad effettuare pagamenti parziali, rammentandogli in particolare che dietro le richieste di pagamento del debito verso il FA, vi era l'interesse del AN OM, circostanza quest'ultima chiaramente percepita dalla vittima (v. telefonata n. 1970 del 15.2.2007 p. 97 della - sentenza di primo grado). Nel corso delle indagini preliminari, il Tribunale del riesame del provvedimento cautelare, qualificava il fatto addebitato all'imputato nei termini di violazione dell'art. 393 cod. pen., escludendo la fattispecie dell'estorsione, nonché la aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991. Il Tribunale e la Corte d'Appello sono pervenute ad una diverso giudizio sottoposto a critica dalla difesa sotto i due aspetti di diritto: 1) mancanza della prova di minacce;
2) erronea qualificazione giuridica del fatto. La prima doglianza è infondata. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa il CA ha fatto ricorso allo strumento della pressione intimidatoria nei confronti del ON, sia attraverso i messaggi inviati per il tramite dell'MO UD, sia in modo diretto svelando e rammentando alla vittima i nomi delle persone che realmente si muovevano dietro il FA. La Corte, che ha basato il suo giudizio sulla scorta della concatenazione delle conversazioni intercettate e del loro contenuto espressivo, ha ritenuto che il fatto integri una forma implicita di intimidazione quale elemento costitutivo del reato contestato. La 29 valutazione espressa alla luce del compendio probatorio non è manifestamente illogica e la motivazione non presenta carenze o contraddizioni desumibili dal testo del provvedimento impugnato. La difesa ha formulato sul punto censure in fatto fondate su una diversa valutazione del materiale probatorio, giustificate dalla generica doglianza che il Tribunale e la Corte di merito avrebbero travisato i fatti. Il motivo di ricorso, esula dal perimetro del giudizio di legittimità come delineato nelle premesse, sicché esso deve essere rigettato. La seconda doglianza, più strettamente connessa alla questione di diritto relativa alla individuazione della linea di demarcazione tra il reato di estorsione e quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, è infondata. La difesa, facendo ricorso al criterio dell'esistenza del diritto di credito, sostiene che il fatto estorsivo dovrebbe essere diversamente qualificato in esercizio arbitrario delle proprie ragioni. La tesi della difesa non può essere accolta. Ai fini della distinzione tra la fattispecie di cui all'art. 629 cod. pen. e quella di cui all'art. 393 cod. pen. si deve avere riguardo alla coesistenza di due diversi aspetti: a) l'esistenza del diritto tutelato che escluderebbe l'estremo della volontà di conseguire un ingiusto profitto (elemento proprio dell'art. 629 cod. pen.); b) la modalità esecutiva della condotta che potrebbe essere dimostrativa di una volontà di sopraffazione superando così il limite del perseguimento della tutela del diritto, pervenendo alla realizzazione di ulteriori interessi, in tal modo integrando una condotta estorsiva. Nel caso in esame, seguendo la linea indicata dalla difesa (in un'interpretazione limitata della vicenda), si dovrebbe concludere che il credito vantato dal FA verso il ON è vero e reale, (anche se dagli atti emerge incertezza circa il suo reale ammontare e soprattutto nulla viene detto in relazione alla azionabilità in sede giudiziaria del diritto di credito vantato dal FA punti sui quali la difesa nulla dice), con la conseguenza che la fondatezza della pretesa creditoria, eliminerebbe la violazione dell'art. 629 cod. pen. con rifluenza della condotta del soggetto agente nella meno grave previsione dell'art. 393 cod. pen. La valutazione espressa dalla difesa non può essere accolta. Nel corso del tempo la giurisprudenza ha messo in risalto, ai fini di una più corretta demarcazione tra le due fattispecie, l'elemento oggettivo della condotta con la quale viene arbitrariamente esercitata la pretesa creditoria, giungendo a ravvisare gli estremi del delitto di estorsione quando le modalità minatorie o violente esorbitano i limiti della ragionevolezza relativa al diritto controverso, così sfociando in veri e propri arbitrii dimostrativi del perseguimento di finalità che superano la sola volontà di realizzare il diritto leso. Tale linea giurisprudenziale, sostanzialmente seguita dal Tribunale è stata oggetto di revisione critica in alcune decisioni [v. Cass. sez.2 30.9.2015 n. 44674, Bonacorso, in Ced Cass. Rv 265190] di questa Corte che, attestandosi esclusivamente sull'aspetto della legittimità della pretesa creditoria, segnano una linea giurisprudenziale 30 di assoluta minoranza a fronte di ulteriori e successive pronunce che hanno ripreso in considerazione anche l'aspetto della condotta intimidatoria che deve essere contenuta negli stretti limiti funzionali alla (ancorché illegittima) tutela di un diritto altrimenti azionabile in sede giudiziaria [v. Cass. sez. 2 del 18.12.2015 n. 1921, Li., in Ced Cass. Rv 265643]. Sotto questo aspetto al fine di ancorare la valutazione della modalità della richiesta, ad un più oggettivo giudizio va osservato che il dato testuale della norma spinge a ritenere che l'esercizio (arbitrario) del diritto deve essere realizzata direttamente dal suo titolare: la legge, nel descrivere la condotta nell'art. 393 cod. pen. adopera l'espressione "....si fa arbitrariamente ragione da sè medesimo...", inciso che accentua il carattere personalistico della condotta sottolineato con le parole "si fa", "da sé" e "medesimo", sicché la condotta illecita (minaccia o violenza), perché sia integrata la fattispecie in esame, deve promanare dal titolare del diritto e non già da soggetti terzi privi di qualsivoglia titolarità della pretesa creditoria e che perseguono propri fini che si sovrappongono e trascendono quelli del creditore. L'ulteriore aspetto oggettivo che viene 4. in rilievo attiene al rapporto funzionale tra la minaccia o la violenza esercitate e il preteso 1: diritto, sicché se le modalità esecutive esorbitano dall'esclusiva finalità dell'esercizio della pretesa e sono rivolte alla realizzazione di ulteriori e diversi interessi (di qualsivoglia natura), non ricorre più la fattispecie di cui all'art. 393 cod. pen., ma la diversa ipotesi di reato di cui all'art. 629 cod. pen. [v. Cass. sez. 2 3.11.2015 n. 46628, Stradi e altro, in ced Cass. Rv. 256214 ove: I delitti di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza o minaccia alle persone e di estorsione si distinguono in relazione all'elemento psicologico, poiché nel primo, l'agente persegue il conseguimento di un profitto nella convinzione ragionevole, anche se infondata, di esercitare un suo diritto, nel secondo, invece, egli persegue il conseguimento di un profitto nella consapevolezza della sua ingiustizia;
ne deriva che integra gli estremi del delitto di estorsione la condotta del terzo estraneo al rapporto obbligatorio, estrinsecantesi nell'evocazione dell'appartenenza ad una organizzazione criminale volta a realizzare profitti mediante il recupero, con modalità criminose, di crediti altrui. (In motivazione, la S.C. ha precisato che in tal modo l'agente esercita una forza intimidatoria indice del fine di procurarsi un profitto ingiusto, esorbitante rispetto a quello di recupero di somme di denaro sulla base di un preteso " diritto)"]. Nel caso in esame, la Corte territoriale, con valutazione di merito non sindacabile, ha ritenuto che il credito originariamente vantato dal FA, è stato assunto in gestione dal gruppo criminale e che il debitore doveva versare mensilmente somme di denaro, parte delle quali trattenute dall'organizzazione e parte consegnate al creditore FA [v. pag. 66 della sentenza della Corte d'Appello]. La Corte di merito ha ritenuto che le modalità esecutive della riscossione della pretesa creditoria esulino dagli stretti limiti previsti dall'art. 393 cod. pen.: il diritto credito (incerto nella sua quantità e nella sua azionabilità) è stato esercitato dal FA non già personalmente secondo la stretta 31 lettera della norma, ma attraverso l'aiuto di soggetti terzi, a loro volta espressione di un clan camorristico imperante nella zona, gravante sull'ambiente imprenditoriale, e teso ad imporre il proprio predominio anche ai fini della regolamentazione dei rapporti commerciali. La condotta realizzata dagli imputati ricade pertanto sotto la sfera dell'art. 629 cod. pen.: l'esercizio dell'attività di recupero crediti svolta da persone appartenenti ad un clan camorristico esula dall'ambito dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, perché le modalità esecutive dell'illecito (violenza e minaccia) sono sottese anche all'affermazione e al rafforzamento del gruppo camorristico nell'ambito territoriale con evidente perseguimento di fini ulteriori rispetto al più limitato aspetto recuperatorio credito. La decisione impugnata, insindacabile nelle sue valutazioni di merito probatorio è corretta in diritto. Circa infine la contestata aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991, va osservato che la Corte territoriale (pp. 108 e 109 della sentenza) ha indicato le ragioni per le quali ne ha ritenuto la sussistenza. Ancorché con indicazioni di carattere generale, i giudici dell'appello hanno distinto con criteri chiari ed obbiettivi i casi nei quali è da ritenersi l'aggravante nella forma oggettiva e quelli in cui essa presenta aspetti soggettivi. La motivazione è adeguata, corretta in diritto e non sindacabile nel merito. Passando all'esame del terzo e del settimo motivo di ricorso, integrato dalle argomentazioni contenute nell'ultima memoria 8.4.2016 con la quale la difesa si lamenta della modesta riduzione della pena a seguito dell'assoluzione per delitto di cui al capo V), di gran lunga più contenuta rispetto alla riduzione di pena riconosciuta al AN, il collegio osserva quanto segue. La doglianza non pone in evidenza aspetti di violazione di legge, e può essere riguardata nei soli limiti del vizio di motivazione, che nel caso di specie non si ravvisano. La motivazione (p. 114 della sentenza) in ordine ai criteri adottati per la determinazione del trattamento sanzionatorio è adeguata avendo la Corte territoriale indicato i parametri dell'articolo 133 cod. pen. ai quali ha inteso fare riferimento (gravità dei fatti, contesto in cui sono stati commessi, protrazione nel tempo). Si tratta di valutazioni di merito che permettono di verificare come la decisione sia ancorata ad una giustificazione che per la sua non manifesta illogicità, porta ad escludere che sia frutto di mero arbitrio. Nessuna censura può essere accolta in relazione all'entità della riduzione della pena irrogata per il reato di cui al capo V) per il quale è intervenuta assoluzione. La Corte d'Appello in questo caso, escludendo la violazione dei reati di cui al suddetto capo, si è limitata ad escludere la relativa pena già determinata in via di continuazione dal Tribunale. Per tutte le suddette ragioni il ricorso va rigettato e l'imputato condannato alle spese come nella parte dispositiva. 32 AN OM Ritenuto colpevole dal Tribunale dei reati di cui ai capi A) e B), la Corte d'Appello ha confermato la penale responsabilità dell'imputato condannandolo alla pena finale complessiva di anni otto, mesi dieci di reclusione [v. p. 113 della sentenza di appello] I primi quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente vertendo, tutti, sotto diversi profili, ed attraverso la segmentazione degli elementi di accusa, sul tema della prova dell'appartenenza del AN al clan CI e del ruolo in esso rivestito. Gli argomenti spesi dalla difesa sono sviluppati su tre diversi piani: a) insufficienza ex se degli elementi indizianti costituiti: dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia AL GI, dall'interpretazione dell'intercettazione n. 4995 relativa al colloquio intercorso tra il AN e il CI e dall'intercettazione n. 14427 del 30.5.2007, nella parte in cui è riferito il commento di CA OM;
b) mancanza di motivazione in relazione alla possibile diversa ed alternativa lettura del contenuto della conversazione n. 4995, e alla denunciata mancanza di contatti con soggetti diversi dal CA che risulta essere l'unico interlocutore dell'imputato; c) ingiustificata ed illogica divergente valutazione delle prove rispetto alla motivazione all'ordinanza con la quale il Tribunale del riesame di Napoli aveva affermato l'insufficienza ex art. 273 cod. proc. pen. degli indizi a carico dell'imputato. La doglianza è infondata. Il motivo §1.sub a) è contraddetto dalla lettura della sentenza di primo grado in toto richiamata da quella di appello. Dal complesso delle intercettazioni telefoniche e ambientali i giudici di merito rilevano che il AN ha nel CA il proprio interlocutore privilegiato, e la circostanza trova una sua logica giustificazione nel fatto che il secondo rappresenta un costante punto di riferimento del primo (v. pag. 48 della decisione di primo grado) sicché è logico ritenere che l'imputato intrattenesse i F rapporti con altri componenti dell'organizzazione prevalentemente per il tramite dello stesso CA, anche se dalla lettura attenta del contenuto delle conversazioni intercettate emergono tracce di rapporti diretti tra il AN e altri componenti dell'organizzazione medesima. Di qui deriva che l'argomento dell'esistenza dell'esclusiva relazione intercorrente tra il AN e il CA (provata attraverso le intercettazioni dei colloqui intercorsi fra queste due persone) è privo di rilievo tenuto conto del tenore delle conversazioni intercorrenti tra l'imputato e il CA che fanno costante riferimento a fatti relativi all'organizzazione o a persone a questa facenti parte. La difesa sostiene che manca la prova dell'esistenza di rapporti tra il AN e il CO. La considerazione è superata, anche in questo caso dal contenuto delle decisioni di merito. Secondo i giudici di merito, sono prova che il AN ha avuto rapporti con il CO non per mera amicizia, le intercettazioni: n. 14427 del 30.5.2007 (pag. 7 della sentenza di primo grado) ove AN è definito il braccio destro di CO;
n. 4995 del 26.6.2007 ove il AN riferisce al CA il 33 contenuto delle direttive impartite dal CO, segno evidente di un pregresso incontro fra le due persone (pag. 7 e ss. della sentenza di primo grado) oltre ad esporre la situazione dei rapporti intercorrenti tra CO e EN, affiliato al clan e a libro paga dello stesso CO (pag. 9 della sentenza di primo grado) e del AN;
n. 5501 del 2.7.2007 (pag. 17 della sentenza di primo grado) dalla quale si evince che il AN ha fatto ricorso al CO IA nella sua veste di pacificatore per appianare una disputa insorta all'interno dell'organizzazione; n. 5038 del 7.7.2007 dalla quale si evince essere intercorso un incontro tra il AN OM e il CO vertente sull'opportunità che i proventi derivanti dalle attività del primo venissero ripartiti fra gli appartenenti all'organizzazione; nn. 990, 991, 994 dimostrative della natura del rapporto intercorrente fra i due in occasione dell'arresto del CO perché trovato in possesso di un'arma (pp. 24 e ss. della sentenza di primo grado), la conversazione citata dimostra non solo il livello del rapporto intercorrente tra l'imputato e il CO IA ma è indizio univoco della partecipazione del AN al clan CI;
n. 4995 del 26.6.2007 (pag. 77 della sentenza di primo grado) nella quale il AN OM riferisce che, unitamente al CO IA, ha curato l'estorsione in danno di una ditta neo-affidataria dell'appalto per la raccolta rifiuti in San IU Vesuviano. Il complesso delle intercettazioni richiamate e la loro lettura costituiscono prova, non illogicamente valutata, dell'appartenenza del AN al clan criminale, avendo rapporti con gli altri affiliati, ricorrendo al giudizio arbitrale del capo clan per dirimere aspetti controversi con altri appartenenti dell'organizzazione, esercitando le proprie direttive in reati di interesse dell'organizzazione, venendo invitato a dividere i proventi dell'attività con gli altri appartenenti dell'organizzazione. Parimenti non può essere accolta la tesi della difesa per la quale il AN non avrebbe avuto rapporti con altri coimputati: l'affermazione difensiva è superata dal contenuto della conversazione registrata di cui al n. 5501 del 2.7.2007, cui si aggiunge quella di cui al n. 5038 del 7.7.2007 (pag. 22 della sentenza di primo grado) dalle quali si evince esattamente il contrario, in relazione ad un contrasto insorto tra IU LE e EN IU cui è seguito un intervento dei figli dell'imputato con conseguente rischio di grave contrasto con il CI AR (alias MA classe 56). La conclusione della vicenda ha visto l'intervento pacificatore del CO IA. Sul piano logico la vicenda dimostra come il AN OM avesse relazioni con diversi soggetti riconducibili all'organizzazione, sicché neppure questo aspetto della critica difensiva può essere accolto. Neppure può essere infine condivisa l'argomentazione per la quale l'imputato sarebbe estraneo ai reati fine contestati agli altri imputati: depone in senso contrario il reato di cui al capo B) e la registrazione della conversazione n. 7283 (v. pag. 108 della sentenza di primo grado) nel corso della quale il CA OM riferisce al AN l'andamento della vicenda estorsiva rivolta ai danni di NI a "Bebbera" (Carbone NI) e dei provvedimenti da assumere nei 34 confronti di questi anche attraverso l'utilizzazione della forza fisica. Tale elemento di fatto costituisce conferma dell'attendibilità delle dichiarazioni del CA quando riferisce al debitore che dietro l'operazione di riscossione del credito vantato vi è proprio il AN OM (pag. 67 della sentenza di appello). Dal complesso degli elementi riportati nelle sentenze di merito e qui brevemente richiamati emerge che il AN, sebbene in posizione sottoposta al CO IA, riveste pur sempre una funzione di direzione esercitata per il tramite del CA con il quale intrattiene colloqui in via prevalente ancorché non esclusiva. L'analisi degli elementi di fatto tratti dalla lettura delle decisioni di merito consente di affermare la infondatezza degli argomenti difensivi anche per gli ulteriori aspetti riportati e consente di affermare che la decisione della Corte territoriale (che si rifà a quella di primo grado, integrandosi con la stessa) è priva di vizi riconducibili alla fattispecie di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. In particolare, va poi osservato che il persistente richiamo ad una contraddittorietà intercorrente tra le decisioni di merito e quella del Tribunale del riesame è infondata. Ribadito il principio per il quale il giudice di merito nella valutazione del materiale probatorio messo a sua disposizione non subisce alcun vincolo pregiudiziale da una diversa decisione resa dal Tribunale del riesame (si veda il caso inverso in cui il giudice di merito, valuta con esito favorevole all'imputato gli elementi di prova ritenuti sufficienti ex art. 273 cod. proc. pen. dal Tribunale del riesame), vanno qui messe in rilievo le seguenti ulteriori considerazioni. La difesa in modo diligente, a sostegno della propria tesi, ha allegato in toto il testo del provvedimento del Tribunale del riesame relativo alla posizione del AN OM. Va peraltro sottolineato che non rientra fra i compiti di questo Collegio procedere ad una nuova valutazione del provvedimento del Tribunale del riesame del 21.6.2013, né quello di procedere ad una valutazione comparativa fra la suddetta decisione e quelle del Tribunale e della Corte di Appello che hanno definito il giudizio. Infatti, ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. l'ambito di valutazione di questo giudice della legittimità è segnato esclusivamente dal contenuto delle due decisioni di merito (primo e secondo grado) unitariamente considerate per le ragioni in epigrafe indicate, sicché lo scrutinio della tenuta motivazionale è da esercitarsi esclusivamente entro il suddetto ambito secondo le regole già indicate nelle premesse. Di qui deriva che l'invocazione ad ordinanze emesse dal Tribunale del riesame nel corso delle indagini preliminari è fuor di luogo ai fini di una valutazione di vizi della motivazione della decisione impugnata, posto che ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. i detti vizi devono essere desumibili dal testo del provvedimento impugnato. Se è vero poi che, per effetto delle riforme, la citata valutazione può essere condotta anche in riferimento ad altri atti del procedimento, viene qui in evidenza che non ricorre alcuna ipotesi di vizio della motivazione della decisione impugnata, trattandosi di diversa valutazione dei fatti e delle prove, rispetto a quella resa da altro giudice nel corso delle indagini preliminari, ed 35 in una prospettiva del tutto parziale e comunque più limitata rispetto a quella della cognizione piena. L'argomentazione difensiva non può neppure essere presa in considerazione sotto il profilo del vizio del travisamento. La difesa non ha provato che il Tribunale o la Corte territoriale abbiano travisato un atto processuale, ma ha dimostrato solo la divergenza di valutazioni tra la sentenza che definisce il merito e l'ordinanza del Tribunale del riesame, esaltando l'aspetto della carenza di motivazione che connoterebbe la decisione della Corte territoriale nel non avere speso argomenti volti al superamento della ordinanza del Tribunale del riesame. La tesi, acuta nel suo argomentare, non può essere accolta. L'ordinanza del Tribunale del riesame, all'evidenza della sua lettura, pecca di carenza argomentativa se comparata alle due decisioni di merito. Infatti, dopo l'analisi critica delle dichiarazioni del collaboratore IA AL, del contenuto dell'intercettazione n. 14427 del 30.5.2007, constatata la non riferibilità al AN dei numerosi fatti illeciti attribuiti ai componenti del clan, il Tribunale del riesame si sofferma esclusivamente sul contenuto della conversazione n. 4995 intercorsa tra l'imputato e il CA, fornendone una delle possibili chiavi di interpretazione che, nella specie, non tiene conto del complesso di tutte le altre conversazioni registrate che secondo i giudici di merito consentono una diversa e più approfondita valutazione dell'intercettazione in parola. La dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. formulata dal Tribunale e confermata dal giudice dell'appello è pertanto corroborata da motivazione adeguata, all'evidenza non contraddittoria, ancorata a specifici ed indicati dati probatori, con la conseguenza che non può essere oggetto di sindacato in questa sede, né può essere accolta in questi termini la denuncia di carenza di motivazione su una questione dedotta dalla difesa, quando alla doglianza il Giudice dell'appello abbia comunque risposto attraverso il richiamo ad atti processuali che, nel complesso valutati, superano il contenuto dell'argomento speso. Va infine posto in rilievo che le dichiarazioni rese dal AT IA non possono essere considerate irrilevanti ai fini del giudizio come pretende la difesa sulla scorta della valutazione espressa dal Tribunale del riesame. Nella sentenza di primo grado il Tribunale ha affermato che le dichiarazioni del collaboratore esponevano fatti estranei all'imputazione, siccome ad essa antecedenti;
peraltro, con approccio soddisfacente sul piano logico - giuridico, il Tribunale e la Corte d'Appello hanno dato un peso specifico a quelle dichiarazioni, perché idonee a dimostrare la continuità dell'attività e della presenza sul territorio (in San IU Vesuviano e zone limitrofe) del clan CI, anche dopo l'arresto del suo capo storico (CI AR classe '43), proprio grazie al contributo del AN che si pone come uno egli anelli di congiunzione tra passato e presente nella dinamica evolutiva dell'organizzazione. Le valutazioni sull'attendibilità e sulla credibilità del dichiarante sono state puntualmente prese considerazione dalla Corte territoriale con la conseguenza che anche questo aspetto di doglianza deve ritenersi superato. Va infine osservato che la difesa ha messo 36 in evidenza che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione il fatto che l'imputato non avrebbe incontrato altri affiliati, con la conseguenza che vi sarebbe da dubitare della "partecipazione" del AN al clan criminale. Si tratta nella specie di una valutazione in fatto che non è suscettibile di considerazione in questa sede, oltretutto priva di capacità dimostrativa risolutiva se confrontata con il contenuto delle conversazioni registrate. Il quinto il sesto e il settimo motivo, a loro volta, possono essere esaminati congiuntamente vertendo tutti sul capo B) dell'imputazione. I motivi sono infondati. Per quanto attiene alla ricostruzione storica del fatto (peraltro non contestata dalla difesa) e la sua qualificazione giuridica si rinvia alla motivazione già resa sul punto esaminando la posizione del CA OM. Per quanto attiene all'aspetto del concorso del AN nel delitto di estorsione, la considerazione svolta dalla difesa in ordine al fatto che non vi è prova che l'imputato abbia fornito un contributo causale alla commissione dell'illecito, è smentita dalle circostanze esposte nelle sentenze di merito. In particolare, se è pacificamente ammesso che non risultano dalle intercettazioni incontri diretti tra il AN e il ON, appare evidente l'interesse concreto dell'imputato alla vicenda estorsiva dalle parole del CA. La circostanza, come sostiene la difesa, potrebbe avere valore squisitamente indiziario e non risolutivo, senonché si rinvengono due intercettazioni che costituiscono supporto alla motivazione della decisione di merito. La prima è la n. 7283 del 23.7.2007 ove si riporta il colloquio intercorso tra il CA e il AN proprio sul tema della riscossione del credito vantato nei confronti del ON;
essa costituisce la prova che il AN è l'istigatore delle illecite condotte esercitate nei confronti del ON stesso. Con giusta attenzione i giudici di merito hanno messo in rilievo che nella conversazione ambientale intercettata viene presa in considerazione dal CA, con tacito assenso del suo interlocutore, l'opzione di demandare al figlio di questi (di nome OC) il compito di esercitare un'aggressione fisica nei confronti del debitore riottoso nel pagare. La seconda intercettazione è la n. 2508 del 20.2.2007 dalla quale si evince come il ON (per sua stessa ammissione) abbia cercato un contatto diretto con il AN, avendo un abboccamento con i figli di questi (v. pag. 101 della sentenza di primo grado). *F Vale la pena di considerare che il richiamo della circostanza messa in evidenza dai giudici di merito si salda con il fatto che il OC, unitamente al fratello LE appare persona pronta a prendere parte alle vicende del milieu paterno, come si evince a pag. 17 della sentenza di primo grado ove è illustrato il contrasto tra EN e IU e che segna l'intervento del OC e del LE AN in favore del primo, con manifestazione di minaccia di fare ricorso all'uso delle armi;
di qui discende la manifesta logicità della motivazione che è fondata su una lettura coordinata di plurimi elementi di fatto ordinati secondo un criterio logico non censurabile nel merito. Gli elementi di prova suddetti reggono la motivazione che supera le censure mosse. Ad colorandum va notato 37 che lo stesso CO (tramite la sua difesa v. pag. 31 della sentenza di appello) sostiene di avere manifestato il proprio disagio di creditore insoddisfatto al AN che gli avrebbe offerto la sua disponibilità, in quanto conoscente del debitore (ON NI) per sollecitargli il pagamento tramite il suo amico CA OM: la tesi pertanto della totale estraneità dell'imputato dalla vicenda di cui al capo B) e della illogicità della decisione sul punto appare manifestamente infondata. Per quanto attiene alle circostanze aggravanti, va osservato che la Corte territoriale alle pp. 108 110 ha reso ampia motivazione dei criteri adottati nella verifica della - sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991. In particolare la Corte di merito ha affermato che tutte le condotte estorsive, i reati di turbativa d'asta, l'usura (addebitata al solo SS) sono state poste in essere da persone appartenenti alla associazione camorristica CI con chiaro "metodo mafioso". Ad esplicitazione del concetto la Corte Napoletana ha messo in evidenza che le condotte hanno avuto, per tipologia della minaccia, la sua reiterazione e la progressione della gravità dell'aggressione alla parte lesa, capacità dimostrativa della forza dell'associazione nel controllare il territorio, e che le suddette condotte sono state percepite dalle parti offese come provenienti dall'organizzazione camorristica clan CI. In relazione a tale ultimo aspetto, al di là dell'affermazione della vittima che ha negato di essersi sentito minacciato (all'evidenza scarsamente creduta dai giudici di merito con valutazione implicita non sindacabile nel merito) vengono in rilievo l'intercettazione n. 1970 del 14.2.2007 (pag. 97 della sentenza di primo grado), dalla quale si evince che il ON ha pienamente compreso l'ambiente dal quale proviene la richiesta di pagare le somme di denaro e quella n. 2508 del 20.2.2007 (pag. 101 della sentenza di primo grado) nella quale si assiste all'atto di sottomissione della vittima che dichiara di essere sempre "a disposizione". La sequenza delle telefonate, e le espressioni adoperate permettono di ritenere che la motivazione della decisione superi ampiamente le censure mosse, trovando logica giustificazione l'affermazione che i concorrenti nel delitto di cui al capo B) hanno adoperato un metodo mafioso. Per tutte le suddette ragioni il ricorso va rigettato e l'imputato condannato al pagamento delle spese processuali. CI AR (classe '56) L'imputato è stato tratto a giudizio per la violazione dell'art. 416 bis cod. pen. Il Tribunale, ricalcando il percorso argomentativo seguito dal Tribunale del riesame che aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare per mancanza di indizi ex art. 273 cod. proc. pen., ha assolto l'imputato. Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza assolutoria affermando che il Tribunale non aveva tenuto conto di tutto il materiale probatorio a disposizione, sì da pervenire ad 38 una lettura distorta e parziale degli indizi a disposizione. La Corte Napoletana, riformando la decisione di primo grado, in accoglimento del gravame, ha dichiarato la penale responsabilità dell'imputato per il delitto ascritto e lo ha condannato alla pena di anni tre di reclusione e 500,00 € di multa quale aumento in continuazione con i fatti di cui alla sentenza 10.3.2011 della Corte d'Appello di Napoli, passata in giudicato il 10.5.2012. Avverso tale decisione la difesa ha proposto ricorso per NE per i motivi in epigrafe indicati. Il ricorso è infondato per le seguenti ragioni. Il Tribunale ha assolto l'imputato dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. avendo ritenuto del tutto insufficienti O comunque privi di forza dimostrativa di una partecipazione del CI AR (classe '56 - cugino del CI AR, classe '43 capo originario dell'omonimo clan e sottoposto a detenzione a seguito di condanna per violazione dell'art. 416 bis cod. pen. e altro): a) la vicenda dell'intervento effettuato dal CI AR a favore di IU LE nell'ambito della controversia insorta con EN, b) la conversazione intercorsa tra l'imputato e il CO CE avente ad oggetto la vicenda relativa agli arresti di CI AN e di CO IA;
c) la conversazione fra TU CE e CO CE nel corso della quale avrebbero indicato il CI AR con l'appellativo "don". Sulla scorta dell'impugnazione della Pubblica accusa, la Corte d'Appello, rivalutando il complessivo quadro indiziario riguardante l'imputato, ha preso in considerazione i seguenti ulteriori elementi : [pag. 60 della sentenza]: 1) il rapporto di parentela tra il CI AR (classe 56) e l'omonimo cugino (classe 43) indiscusso capo storico del clan;
2) la sentenza di condanna n. 596/2000 con la quale il Tribunale di NOLA ha dichiarato l'appartenenza del CI AR (classe 56) all'omonimo clan;
3) la sentenza 3.12.2009 con la quale il Tribunale di NOLA il 3.12.2009 ha condannato il 지 CI per il delitto di estorsione consumata in danno di UO GE che nella sua veste di titolare della ditta CO.GE. è stato costretto ad acquistare cemento dalla società "LA FORTUNA" appartenente all'imputato e al IU, nonché a prestarsi ad operazioni di "cambio assegni" post-datati per un complessivo importo di 30.000,00 €; 4) la vicenda relativa all'estorsione consumata in danno di NU AR EL indotto, a seguito dell'intervento dell'imputato e della successiva pressione esercitata da OV IU, a versare la somma di 10/15 mila euro.; 5) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia UO NI. La Corte territoriale, sulla scorta dei suddetti elementi, ha ritenuto di poter giustificare una diversa lettura degli originari elementi di accusa ai quali ha aggiunto anche il richiamo alle telefonate e ai colloqui intercettati di cui ai n. 4394 del 20.3.2008 (intercorsa tra TU e SS), nn. 1027, 1028, 1029 del 28.4.2008 intercorse tra MB MB e AN SI. La difesa, svolgendo ampi ed approfonditi richiami della più recente giurisprudenza, ha criticato la motivazione della decisione impugnata su due distinti e convergenti piani. Da 39 9 3 un lato la difesa denuncia un difetto di motivazione per violazione del principio di "motivazione rafforzata" cui deve attenersi il giudice dell'appello quando, riformando una precedente sentenza assolutoria pervenga ad una pronuncia di condanna;
dall'altro denuncia vizi di motivazione (fino al limite del travisamento) in ordine alla lettura dei singoli elementi presi in considerazione dalla Corte territoriale e utilizzati a sostegno della diversa decisione. La motivazione della decisione della Corte territoriale supera la censura relativa all'aspetto dell'insufficienza argomentativa con conseguente mancato rispetto del principio della motivazione rafforzata. La decisione rispetta il principio per il quale il giudice di appello, riformando totalmente la sentenza di primo grado, ha l'obbligo di delineare le linee portanti del proprio, alternativo, ragionamento probatorio confutando specificamente i più rilevanti argomenti della motivazione della prima sentenza, dando 19 conto delle ragioni della relativa incompletezza o incoerenza e non potendo limitarsi ad imporre la propria valutazione del compendio probatorio, perché preferibile a quella coltivata nel provvedimento impugnato [v. in tal senso Cass. sez. 6 20.1.2015 n. 10130 in Ced Cass. Rv n. 262907]. Nel caso in esame la Corte territoriale ha indicato in modo specifico il materiale probatorio vagliato dal primo giudice e ha illustrato l'ulteriore materiale probatorio che, non considerato nella precedente fase processuale, è conducente ad una diversa valutazione di merito;
in tal modo è stato anche assolto l'onere del confronto argomentativo con la precedente decisione, così evitandosi il vizio di motivazione derivante da una semplice rilettura di materiale già esaminato nel precedente grado di giudizio. superamento delle censure contenute nel primo motivo di ricorso impone l'esame delle ragioni poste a fondamento del secondo motivo di ricorso che può essere apprezzato entro i limiti previsti dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., secondo i principi già enunciati nella parte generale di questa decisione. La difesa, dopo avere richiamato i principi giurisprudenziali relativi all'applicazione dell'art. 192 cod. proc. pen. (pp. 19-26 ** del ricorso) sviluppa una prima serie di argomentazioni tese ad affermare l'insufficienza $4 indiziaria dell'esistenza di un "gruppo unitario" quale espressione di associazione di stampo camorristico. In tale ambito la difesa ha ripreso l'esame della già richiamata intercettazione n. 4995, ne ripropone una diversa lettura (pp. 26 - 32 del ricorso). Le considerazioni svolte dalla difesa sul punto non possono essere accolte: esse si traducono in una diversa valutazione del materiale probatorio esaminato dalla Corte territoriale e dallo stesso Tribunale e non dimostrano vizi della motivazione della sentenza d'appello riconducibili allo schema dell'art. 606 cod. proc. pen. Sotto tale profilo il motivo è pertanto inammissibile. Con una seconda serie di sotto-argomenti la difesa sostiene la tesi della mancanza di riscontri all'affermazione dell'esistenza di indizi di partecipazione del CI al clan camorristico, sostenendo l'irrilevanza dell'interessamento dell'imputato nel contrasto 40 insorto tra il EN e il IU, vicenda comunque dimostrativa dell'estraneità dell'imputato stesso alle logiche criminali del gruppo (in ciò richiamando la valutazione espressa dal Tribunale). L'argomento della difesa non può essere accolto. Secondo principi di stretto di diritto va osservato che anche questa argomentazione della difesa si sviluppa attraverso considerazioni di mero fatto, a loro volta rivalutative di elementi di prova utilizzati dalla Corte territoriale in senso contrario ed inidonee alla dimostrazione di un'insufficienza della prova o ad una sua illogicità manifesta. Ed invero la logica lettura della complessiva vicenda dello scontro EN IU, il suo sviluppo (attraverso l'intervento violento dei figli del AN) e la sua conclusione (intervento del CO IA per appianare la questione fra persone dello stesso clan) dimostrano, senza alcuna manifesta illogicità, la rilevanza della posizione del CI AR (classe 56) in seno al clan, seppure (per effetto della sua trasformazione evolutiva) diversamente articolato. Il riscontro della lettura data all'episodio dalla Corte territoriale si rinviene nelle trascrizioni delle intercettazioni delle conversazioni del AN quando questi mette in rilievo l'inopportunità dell'intervento dei propri intemperanti figli e il rischio di una pericolosa degenerazione della vicenda proprio per i personaggi interessati (CI AR - classe '56) con i quali il AN vuole ad ogni costo evitare uno scontro, in definitiva scongiurato dall'intervento del CO quale paciere in veste di capo del clan. La argomentazione difensiva, pertanto non dimostra l'illogicità della motivazione della Corte territoriale ed è smentita nel punto relativo all'assenza di riscontri: il motivo va quindi rigettato. Con un terzo ordine di argomenti (pag. 35 del ricorso) la difesa sostiene l'irrilevanza probatoria della conversazione 14.12.2007 intercorsa tra il CO RA e il AR CI circa l'arresto del IA CO (cognato del primo) e di AN CI (fratello del secondo). La conversazione (di cui ai nn. 107 e 108 del 14.2.2007) definita (dalla difesa) come mero sfogo confidenziale fra persone che hanno propri congiunti in stato di arresto, secondo il ricorrente, avrebbe un contenuto neutro, dimostrando solo lo stato di conoscenza e frequentazione fra due persone che reciprocamente si confidano le loro pene. Sul punto va osservato che la Corte territoriale ha messo in evidenza che dalla conversazione si devono ritrarre argomenti in senso opposto a quelli espressi dalla difesa. La Corte Napoletana mette in rilievo che dell'intera intercettazione è stata data una lettura solo parziale, e che l'intero testo dimostrerebbe l'esistenza del collegamento tra il CI e l'organizzazione diretta dal CO;
tale aspetto (richiamo solo parziale del contenuto della intercettazione) non è affrontato dalla difesa, con la conseguenza che la doglianza appare incompleta e non prova che l'interpretazione del colloquio sia frutto di manifesta illogicità o travisamento. 41 Con il quarto sub argomento (pag. 36) la difesa mette in evidenza il travisamento del dato probatorio circa l'assenza di riscontro individualizzante relativo ad un presunto appuntamento di AR CI alla data del 14.2.2007 e nell'indicazione dello stesso con l'appellativo "don". Si tratta di aspetto indiziario sul quale si era originariamente soffermata la accusa e che era stato considerato privo di rilevanza dal Tribunale: la Corte d'Appello non ha ripreso l'aspetto valutativo, sicché la doglianza della difesa non porta ad ulteriori valutazioni su aspetti che neppure sono stati presi in considerazione dalla Corte territoriale. Analoga considerazione deve essere fatta con riferimento al quinto (pag. 38) e al sesto (pag. 39) sotto-argomento del secondo motivo di ricorso. La ritenuta irrilevanza di tali ultimi aspetti peraltro non incrina sotto il profilo della tenuta logica la motivazione della decisione, che supera le critiche mosse. Con il terzo motivo di ricorso la difesa denuncia il vizio di travisamento della prova e di erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. per essere assente ogni indicazione circa un contributo partecipativo del CI (classe 56) al sodalizio criminale. L'argomentazione della difesa si sviluppa nella rassegna della giurisprudenza (pp. 41 - 46) ed è volta ad escludere che l'intervento dell'imputato a favore del IU, le sue precedenti condanne possano essere indicative, sul piano della prova, di una partecipazione ad un gruppo mafioso, in assenza di ulteriori e diversi elementi che possano costituire, senza alcun automatismo probatorio, "facta concludentia" della prova di un'adesione dell'imputato ad un'associazione di stampo mafioso. Per completezza (ai fini di una più corretta valutazione del contenuto del ricorso) vanno presi contestualmente in considerazione anche il quinto e il sesto motivo di ricorso che riconducono ad una lettura critica della decisione della Corte territoriale in ordine alle valutazioni espresse circa la vicenda di estorsione commessa in danno del NU AR EL, la sentenza 1852/2009 del Tribunale di Nola, e le dichiarazioni rese dal UO NI. La critica della difesa (con i motivi richiamati) trova un suo oggettivo limite costituito da una valutazione atomistica degli indizi, in contrasto con i principi di valutazione della prova affermati da questa Corte di legittimità in plurime decisioni [v. da ultimo Cass. sez 1 del 12.4.2016 n. 20461, P.C. in proc. GRAZIADEI, in Ced Cass. Rv 266941] e seguiti dalla Corte territoriale. In particolare va osservato che la motivazione della Corte territoriale, ancorché sintetica (pur sempre rispettosa dei limiti previsti dall'art. 546 cod. proc. pen.), fornisce una lettura storica della attività del CI AR (classe '56), attraverso la quale si coglie la genesi criminale dell'imputato, la sua adesione (accertata) al clan camorristico diretto dall'omonimo cugino, la persistenza partecipativa al clan criminale nei periodi in cui l'imputato non era detenuto, la sua attuale adesione al clan nella sua nuova e diversa organizzazione, quale federazione di famiglie adesive, pur nella loro possibile reciproca autonomia, ad una direzione coordinata. 42 W I passaggi di siffatta motivazione si colgono dall'esposizione dei cinque punti illustrati dalla Corte territoriale (v. pp. 58 - 64 della sentenza) che poggiano su fatti storici ben precisi, alcuni dei quali sono indubitabilmente riferibili a periodi storici antecedenti a quello di cui all'imputazione, ma ciò nondimeno rilevanti: a) ai fini della dimostrazione della tesi della continuità dell'originario vincolo associativo;
b) ai fini dell'acquisizione di una univoca chiave di lettura degli elementi indizianti emersi in relazione al periodo oggetto dell'imputazione. In tal senso e a tal fine vanno lette le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia UO NI al Pubblico Ministero in data 29.4.2013, nello stesso senso valutato il fatto estorsivo oggetto della sentenza GUP Napoli dell'8.4.2013. Si tratta, per entrambi i casi, del richiamo a fatti storici sicuramente antecedenti all'ottobre del 2004 (periodo interessato ai fini dell'attuale imputazione), ma che sono richiamati dalla Corte Territoriale proprio al fine di percepire e verificare quella persistente "continuità" di appartenenza associativa camorristica già affermata dalla sentenza n. 596/2000 del Tribunale di Nola. Il tratto cronologico successivo, è segnato dalla Corte territoriale con il richiamo alla decisione 3.12.2009 del Tribunale di Nola avente ad oggetto fatti di estorsione commessi tra il gennaio e l'ottobre del 2007 (in costanza del tempus commissi delicti per il reato contestato in questo processo) in concorso con IU LE in danno dell'imprenditore UO LO. Il dato di ritenuta rilevanza da parte della Corte territoriale è segnato dalla descrizione delle circostanze aggravanti riferite nel capo di imputazione integralmente riportato in sentenza e dalla quale si evince la specifica contestazione mossa al CI AR "....di avere commesso il fatto in più persone riunite ed avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p. ovvero per agevolare le attività della associazione camorristica denominata clan AB operante in San NN Vesuviano, Palma Campania, Ottaviano, San IU Vesuviano...". Su questo stesso tema, vale la pena di rilevare che la Corte territoriale ha richiamato anche il contenuto (di analogo tenore) della circostanza aggravante contestata in relazione alla vicenda estorsiva commessa in danno del NU AR EL, collocata temporalmente nella primavera del 2004, oggetto della sentenza 8.4.2013 del Tribunale di Napoli;
è evidente lo scopo di motivare efficacemente le ragioni della ritenuta persistenza dell'adesione del CI all'organizzazione criminale, circa la quale la difesa non ha dimostrato alcun fatto concreto che indichi una manifestata dissociazione del CI. Sulla base di queste premesse, sul piano logico della motivazione, trova piena giustificazione la rivalutazione degli elementi di prova originariamente contestati e il richiamo fatto dalla Corte territoriale al contenuto delle conversazioni 1027, 1028, 1029 intercorse tra IO MB e AN SI nel corso delle quali il secondo comunicava di essersi rivolto proprio al CI, per risolvere le questioni derivanti dal mancato pagamento delle somme dovute dalla OS NI. 43 3 3 1 Per le suddette ragioni la complessiva motivazione della Corte territoriale appare adeguata, supera le critiche mosse avendo indicato elementi che non sono stati presi in considerazione dal Tribunale utili a giustificare la diversa lettura data agli ulteriori elementi attraverso una lettura globale. Dalla motivazione della decisione della Corte d'Appello si ritraggono elementi concreti di partecipazione al clan, derivanti dalla esistenza di rapporti personali tra il CI e altri aderenti all'associazione, il ricorso al capo del clan per dirimere aspetti di controversia conflittuale con altri aderenti al clan (vicenda IU), l'adesione ad iniziative e necessità di appartenenti al clan quale per esempio la attività del recupero del credito vantato da imprese riconducibili al capo clan e richiesta dall'amministratore delle società, fittizio interponente del CO, la commissione di reati fine (estorsioni aggravate dalla finalità di agevolare il clan CI) dell'organizzazione. Sulla base dei suddetti elementi il ricorso va pertanto rigettato e l'imputato condannato alla ulteriori spese di giudizio. FA EN L'imputato, tratto a giudizio per rispondere del delitto di concorso in estorsione aggravata di cui alla lettera B) dell'imputazione, è stato condannato dal Tribunale alla pena di anni quattro di reclusione e 1.000,00 € di multa. La difesa ha appellato la decisione sostenendo che la condanna sarebbe fondata su una lettura unilaterale di prove di carattere indiziario costituite dalle sole intercettazioni telefoniche;
la difesa sostiene anche il difetto dell'elemento soggettivo del reato contestato. La difesa ha affermato inoltre che l'imputato non ha dato mandato alcuno al AN per la riscossione del credito e che quest'ultimo si sarebbe reso autore di iniziative del tutto autonome. Infine la difesa ha messo in evidenza che il fatto doveva al più essere qualificato come ipotesi di esercizio arbitrario delle proprie ragioni, rilevando il difetto dell'estremo oggettivo della intimidazione o della violenza. La Corte d'Appello ha rigetto i motivi di gravame e ha confermato la decisione del tribunale. La difesa ricorre in questa sede per le ragioni indicate nell'epigrafe della presente decisione. Il ricorso è infondato. Per quanto attiene all'aspetto della denuncia di violazione di legge, per errata qualificazione giuridica del fatto, per brevità si rinvia alla motivazione resa in relazione all'esame della posizione del concorrente OM CA. Per quanto attiene alla valutazione degli aspetti di fatto, nonché al denunciato travisamento della prova costituita dalle intercettazioni telefoniche alla luce della diversa valutazione espressa dal Tribunale del riesame di Napoli che ha annullato il provvedimento di custodia cautelare (pag. 6 e 7 del ricorso) il Collegio, richiamando quanto già affermato nella parte generale di questa decisione, giudica insussistente la violazione denunciata. Nella specie non ricorre sotto un profilo tecnico giuridico il 44 travisamento di un atto processuale: la difesa ha illustrato esclusivamente la divergente valutazione fra due distinti atti processuali: l'ordinanza del Tribunale del riesame e la sentenza della Corte d'Appello che conferma quella di primo grado. Sotto questo profilo la censura della difesa non può essere presa in considerazione non ricorrendo i presupposti del "travisamento", così come delineato nelle premesse di carattere generale. La censura della difesa non è neppure riconducibile ad alcuna delle altre ipotesi descritte dall'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., posto che la difesa non ha indicato uno specifico vizio della motivazione che sia desumibile dal testo del provvedimento impugnato. In ordine al residuo aspetto di cui all'art. 7 I. 203/1991 si fa rinvio al contenuto della motivazione riferita sul punto nell'esame della posizione dell'imputato AN Il ricorso va pertanto rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. TU CE L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere dei reati di cui ai capi A) (partecipazione ad associazione di stampo camorristico), F) (estorsione commessa in concorso con SS NN e DA AL in danno di DA LO), H) (estorsione commessa in concorso con DA AL in danno di TO CI). Il Tribunale ha ritenuto l'imputato responsabile di tutti i reati ascritti condannandolo alla complessiva pena di anni otto e mesi otto di reclusione. Avverso la suddetta decisione ha interposto appello la difesa per i motivi indicati nella sentenza (vv. pp. 32-37) della Corte territoriale che ha rigettato l'impugnazione, così confermando la decisione di primo grado. Avverso tale ultima decisione la difesa ha interposto ricorso in questa sede per i motivi indicati in epigrafe. Il primo motivo di ricorso è infondato sino ai limiti dell'inammissibilità. La difesa lamenta il totale difetto di motivazione in relazione al capo A) e il vizio di motivazione apparente in relazione ai capi F), H) e al punto relativo alla confisca dei beni. La difesa denuncia infine l'omessa motivazione circa le censure relative al calcolo della sanzione. Con eccezione per la parte relativa al difetto di motivazione attinente al trattamento sanzionatorio e al calcolo della pena (per la quale si fa rinvio allo specifico punto), va osservato che contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa la decisione della Corte d'Appello è giustificata da motivazione specifica, sì che non ricorre la nullità di cui all'art. 125 cod. proc. pen., nè sotto la forma della "assenza di motivazione", nè sotto quella della c.d. "motivazione apparente". Infatti ricorre la citata nullità (ex l'art. 125 cod. proc. pen.) solo nel caso in cui sia del tutto assente, nella sua veste grafica, l'apparato giustificativo della decisione, o la motivazione si riduca a formule generiche o di mero stile prive di specifiche indicazioni riferibili all'imputato o ai fatti oggetto di contestazione o ai motivi di gravame. La sentenza impugnata sfugge alla censura mossa. In essa è 45 riportato un apparato motivazionale specificatamente riferito all'imputato, ai fatti a lui contestati e alle doglianze mosse con l'atto di gravame: alle pp. 67-74 sono state trattate le questioni relative alle imputazioni di cui ai capi F) ed H); alle pp. 117 e 118 è trattata la posizione dell'imputato con riferimento al suo rapporto con l'associazione camorristica facente capo al CO IA e, attraverso il richiamo alle prove costituite dalle intercettazioni riportate nella sentenza di primo grado (che si salda come già affermato - in un unico corpo motivazionale con quella di appello), la Corte di merito ha fornito la propria valutazione circa la rilevanza della posizione dell'imputato quale supplente del CO al momento dell'arresto di quest'ultimo; alle pp. 125 - 127 la Corte ha motivato le ragioni della confisca dei beni sequestrati. L'unico punto sul quale può rilevarsi un vizio di motivazione attiene alle doglianze relative alla modalità di determinazione della sanzione, che per altro sono infondate per le ragioni di cui infra. Il secondo motivo di ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità. La difesa censura la decisione sottolineando l'irrilevanza sostanziale delle intercettazioni n. 227 del 16.6.2009 e n. 364 del 15.7.2007, ai fini della dimostrazione della affectio sceleris societatis (con il richiamo della telefonata n. 2416 del 28.1.2009), la difesa lamenta ancora la mancata esclusione dell'aggravante di cui al comma 5 dell'art. 416 bis cod. pen. Detta ultima aggravante è già stata esclusa dal Tribunale nelle considerazioni conclusive し relative al capo A) (come si evince dalla lettura di pag. 56 della relativa sentenza), né è dimostrato che a tale valutazione sia seguita una decisione di contenuto diverso in danno dell'imputato, sì che la doglianza appare inammissibile;
con riferimento ai restanti punti il Collegio osserva ancora quanto segue. La difesa si limita a prendere in considerazione il materiale probatorio in modo generico e parziale, offrendo, relativamente ad esso, una propria soggettiva valutazione senza addurre specifici argomenti che mettano in rilievo vizi specifici della motivazione o la manifesta illogicità dell'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate. Con riferimento alla conversazione n. 227 (oggetto di valutazione da parte del Tribunale a p. 58 del sentenza ed integralmente riportata da p. 59 a pag. 63) intercorsa tra il TU (investito della qualifica di portavoce del clan) e il SS, va notato che: a) TU riferisce in ordine agli incontri che ha avuto con esponenti della criminalità organizzata napoletana e in particolare con quella operante in Secondagliano e San Pietro a Patierno;
b) il TU riferisce in relazione ad un incontro nel corso del quale, accompagnato da EN IU, avrebbe dovuto ritirare la somma di 600.000,00 Euro nell'interesse di LO SC;
c) il TU e il SS discutono delle modalità di suddivisione fra tutti i componenti del clan di proventi di attività ed iniziative realizzate dal TU con il SS;
d) il TU riferisce in ordine ad una tangente pagata dal titolare del "MULINO ROSSO" al CO IA;
e) il TU riferisce in ordine alla tangente richiesta al DA;
f) il TU commenta 46 con il SS della posizione processuale del capo storico AR CI (classe '43) e del progetto per la sua evasione. Si tratta di un complesso di argomenti che superano le più limitate considerazioni svolte dalla difesa in riferimento alla natura degli interessi commerciali dei fratelli SC e segnano la misura dei coinvolgimento dell'imputato nel sodalizio criminale. Con riferimento alla intercettazione n. 364 del 15.7.2009 va osservato che la censura della difesa costituisce una valutazione di merito che non dimostra aspetti di manifesta illogicità dell'interpretazione del tenore della conversazione. Il giudizio pertanto espresso dalla Corte napoletana alle pp. 117 e 118 in relazione all'appartenenza e al ruolo del TU all'interno del sodalizio criminale è adeguatamente motivato e giustificato, dovendosi tenere in ulteriore conto che le estorsioni di cui ai capi F) ed H) sono state ritenute una realizzazione delle finalità proprie dell'associazione (dalla intercettazione 227 si evince che TU dovrà rendere conto al CO IA dell'estorsione commessa in danno del DA LO), con la conseguenza che anche tali fatti costituiscono prova dell'adesione dell'imputato all'organizzazione criminale. Le affermazioni della difesa relative al fatto che l'imputato è già stato assolto molti anni orsono da analogo reato e che i collaboratori di giustizia non hanno fatto il suo nome (aspetti ai quali la Corte non avrebbe dato alcun rilievo), sono circostanze del tutto ininfluenti rispetto al restante compendio probatorio messo in evidenza, sicché la mancata disamina degli stessi da parte dei giudici di merito perde di qualsiasi rilievo attesa la mancata dimostrazione della loro idoneità a svuotare di contenuto le prove prese in considerazione dal Tribunale e dalla Corte d'Appello. Il terzo motivo di ricorso è infondato. La difesa lamenta che la Corte territoriale non avrebbe preso in considerazione le doglianze specifiche mosse dalla difesa con l'atto di appello, incorrendo nel travisamento del contenuto di specifici atti processuali e significativamente della dichiarazioni rese dal DA LO alla polizia giudiziaria in data 8.5.2009. La difesa mette in rilievo che dalle dichiarazioni della persona non si evince che questa abbia avuto incontri diretti con il TU e che l'affermazione riportata nella sentenza del Tribunale e in quella della Corte d'Appello circa una visita fatta dal TU (unitamente ad altri imputati) al DA è frutto di travisamento. Sul punto la difesa ha ragione nei termini che seguono. La lettura delle dichiarazioni rese dal IO non consentono di affermare che il TU si sia recato personalmente presso la parte offesa, ma l'evidente travisamento dell'atto (specificatamente individuato e prodotto) astrattamente riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. non vale comunque ad inficiare il ragionamento probatorio del Tribunale e della Corte Napoletana. Per i giudici di merito il coinvolgimento del TU nella vicenda di cui al capo F) poggia su due elementi: 1) dichiarazioni del DA che riferisce il nome del TU come persona dalla quale si sarebbe dovuto recare a seguito di convocazione riferita dal CO;
2) colloquio n. 227 del 16.6.2009 intercorso tra 47 SS NN e TU CE nel corso del quale si fa riferimento all'estorsione in esame e su quanto dovrà dichiarare lo stesso imputato TU al CO IA. Entrambi i fatti probatori che fra loro si integrano e si completano, consentono di ritenere ampiamente superato il suddetto travisamento, posto che la catena probatoria utilizzata dalla Corte territoriale, non risente dell'effetto derivante dall'eliminazione della prova travisata. Alle suddette prove va aggiunta ancora la conversazione registrata di cui al n. 131 del 22.5.2009 tra SS NN e EN IU. La difesa non ha fornito la dimostrazione che il "travisamento" denunciato abbia pregiudicato il quadro probatorio complessivo, con la conseguenza che la censura se pur fondata sul piano storico è generica, poiché la motivazione della decisione vince la c.d. "prova di resistenza". Le ulteriori considerazioni formulate dalla difesa (pp. 17- 22) contengono soggettive valutazioni del materiale probatorio che non valgono a costituire validi vizi di motivazione. La difesa ha quindi denunciato vizio di motivazione in ordine alla contestazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 e all'elemento soggettivo dell'illecito di cui al capo H) (estorsione in danno di TO CIRO). La difesa sostiene che: 1) la vicenda (estorsiva) relativa al "cambio assegni" imposto all'TO, vede il coinvolgimento del TU esclusivamente nel 1998, ma non in epoca successiva;
2) le operazioni di "cambio assegni, sono state tutte regolari;
3) manca la prova coinvolgimento del TU in riferimento al capo I) della rubrica. Va premesso che la considerazione formulata dalla difesa sub 3) non ha rilevanza alcuna poiché trattasi di fatto non contestato all'imputato. Le argomentazioni sub 1) e 2) sono manifestamente infondate. Dal tenore della deposizione della vittima, integralmente riportata nel corpo della sentenza qui impugnata, la Corte territoriale, in piena consonanza con il giudizio espresso dal Tribunale, ha ritenuto che il rapporto di cambio assegni sia durato per un periodo ben più lungo rispetto a quanto sostenuto dalla difesa con considerazioni di mero fatto che non valgono a censurare validamente in diritto la decisione impugnata. La Corte territoriale ha ritenuto pienamente credibile la persona offesa anche in riferimento all'errore commesso nell'individuazione dell'ultimo assegno, peraltro tempestivamente rettificato proprio per iniziativa della stessa persona offesa. Il giudizio della Corte Napoletana è l'espressione dell'apprezzamento dell'attendibilità del dichiarante e può pertanto affermarsi che il giudice dell'Appello ha valutato in fatto la bontà della prova, ha dato una spiegazione logica e plausibile delle imprecisioni riscontrabili nel dichiarato ed ha espresso un giudizio tranquillante sulla bontà della prova stessa, la cui valutazione non può essere pertanto oggetto di censura. La valutazione del fatto (imposizione dello "sconto titoli", con consegna immediata del denaro da parte della vittima e riscossione eventuale del titolo successivamente da parte di quest'ultima) sul piano del diritto (in termini di estorsione) è corretta. La sentenza è 48 adeguatamente motivata. Infine, la segnalata illogicità della sentenza per non essere stata spiegata la ragione per la quale la vittima sarebbe rimasta soggiogata ai voleri dell'imputato è considerazione di puro merito, posto che dalla motivazione della decisione impugnata e segnatamente dalla stessa dichiarazione della parte offesa si evince quest'ultima aveva ben percepito l'ambiente dal quale promanava la richiesta estorsiva. Il quinto motivo di ricorso è manifestamente infondato. La Corte d'Appello rispondendo alle censure mosse dalla difesa in ordine alla mancanza di motivazione nella sentenza del Tribunale circa le disposte confische, ha indicato le ragioni che hanno giustificato l'adozione di siffatto provvedimento. In particolare, la Corte Napoletana, fatto il corretto inquadramento dei presupposti di diritto per l'applicazione della confisca ex art. 12 sexies I. 356/1992, ha esaminato gli atti e i documenti prodotti dalla difesa traendo il motivato convincimento della mancanza di giustificazione delle acquisizioni patrimoniali attribuite all'imputato (direttamente o indirettamente per il tramite dei suoi familiari), mettendo in evidenza le ragioni per le quali non ha ritenuto sufficientemente provato l'impiego delle somme asseritamente acquisite (secondo le affermazioni difensive) in modo legittimo (risarcimento ricevuto per la morte del fratello, redditi derivanti da lavoro dipendente, vincita presso le lotterie nazionali telematiche). La motivazione è adeguata e supera le critiche mosse che consistono in una nuova esposizione degli elementi di fatto già sottoposti all'esame della Corte territoriale, senza mettere in evidenza vizi specifici della motivazione con particolare riguardo alle "entrate" rappresentate dalla vincita al lotto e dal risarcimento per il decesso del fratello. Il sesto motivo di ricorso è infondato per le seguenti ragioni. La difesa dopo avere messo in evidenza l'insufficiente motivazione in ordine alla gravità del fatto, denuncia: a) un eccessivo aumento della pena per effetto della continuazione, tale da elidere i benefici della scelta del rito;
b) un erroneo calcolo della pena tale da elidere gli effetti delle riconosciute attenuanti generiche;
c) la valutazione dei precedenti dell'imputato senza tenere conto dell'epoca di commissione degli stessi e che uno di essi è un reato colposo. Circa l'eccessività dell'aumento di pena per la continuazione, va osservato che si tratta di censura attinente ad aspetti di merito, perché non mette in evidenza specifici errori di diritto o vizi della motivazione. L'aumento per la pena (anni quattro), in assenza di specificazioni va distribuita nella misura di anni due rispettivamente per le imputazioni di partecipazione ad associazione mafiosa, e di estorsione: la difesa non ha messo in evidenza ragioni che possano far ritenere la decisione arbitraria o manifestamente illogica, dovendosi tenere conto della natura e della gravità e della durata dei reati nel tempo. Il fatto che l'aumento di pena irrogato per la continuazione elida gli effetti del beneficio per il rito scelto è considerazione di puro merito priva di qualsivoglia rilevanza in questa sede. Circa la doglianza relativa ad un errato calcolo della sanzione in relazione alla incidenza delle riconosciute attenuanti generiche vanno fatte le seguenti osservazioni. La Corte 49 "" d'Appello con i motivi di gravame è stata investita della questione relativa ad un'erronea determinazione della pena da parte del Tribunale perché, riconosciute le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti non sarebbe stata effettuata alcuna riduzione ex art. 62 bis cod. pen. dopo l'aumento per la aggravante ex art. 7 l. 203/1991. Sul punto la Corte territoriale ha sottolineato che il Tribunale ha riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti nonostante la latitanza dell'imputato nel corso del procedimento, i precedenti penali di cui lo stesso è gravato e il ruolo in concreto rivestito dall'imputato, concludendo che la sanzione irrogata è adeguata tenuto conto della estrema gravità dei fatti, del contesto in cui sono stati commessi, della durata nel tempo degli stessi. La decisione della Corte territoriale è corretta nelle sue conclusioni ma sorretta da motivazione errata in diritto che va conseguentemente corretta nei seguenti termini. Dalla lettura del dispositivo della sentenza del Tribunale si rileva un generale riconoscimento di prevalenza delle attenuanti generiche a tutti gli imputati ritenuti comunque meritevoli del beneficio. Il dispositivo della sentenza del Tribunale si pone in palese contrasto con la retrostante motivazione (pagg. 330 e 331). Infatti dalla motivazione si evince che solo in taluni casi il Tribunale ha espressamente riconosciuto la prevalenza delle riconosciute attenuanti rispetto alla aggravanti contestate, mentre per altre posizioni tale dichiarazione è omessa;
in tal senso sono per esempio le decisioni Hei riguardanti le posizioni degli imputati CA e FA per i quali il Tribunale ha espressamente dichiarato la prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. rispetto alle aggravanti. Per quanto attiene il TU il Tribunale, pur riconoscendo le attenuanti generiche, non ha dichiarato la loro prevalenza rispetto alle aggravanti contestate. Tale oggettiva constatazione porta a concludere che per la posizione in esame il Tribunale ha ritenuto le attenuanti generiche in misura solo equivalente alle aggravanti contestate. Suffragano la considerazione anzidetta altri due elementi: a) il fatto che il Tribunale non ha indicato la misura della prevalenza dell'attenuante ex art. 62 bis cod. pen. altrimenti da riferirsi proprio per dare conto dell'entità della sua incidenza;
b) il modo con il quale è stata determinata la pena che è perfettamente coerente in diritto solo con un ritenuto giudizio di equivalenza fra le contrapposte circostanze. Appare quindi evidente l'esistenza di una divergenza fra il dispositivo e la motivazione della sentenza di primo grado che, nel caso in esame, prevale sul dispositivo nel punto in cui dichiara erroneamente in modo generalizzato la prevalenza delle attenuanti di cui all'art. 62 bis cod. pen. sulle aggravanti senza operare la distinzione fra le posizioni degli imputati come appare dall'inequivoca volontà manifestata dal giudicante nella motivazione. Infatti la sentenza, come atto (processuale) unitariamente inteso, va valutata nella sua coerenza in tutte le sue parti globalmente considerate;
di qui discende che la regola della prevalenza del dispositivo della sentenza è pertanto da ritenersi in termini relativi, con conseguente prevalenza del contenuto della motivazione della 50 decisione quando da quest'ultima sia evidente in modo univoco l'effettiva volontà del decidente e si rilevi la erroneità del dispositivo. Si deve pertanto concludere che la motivazione della sentenza di primo grado debba prevalere rispetto al contenuto del dispositivo (supinamente recepito dalla Corte d'Appello) che contiene un evidente errore materiale nel punto in cui in modo del tutto generico ed indifferenziato è stata dichiarata, per gli imputati nominativamente individuati, la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto e alle aggravanti, siccome in contrasto con la motivazione ove tale aspetto è differenziato in relazione alle singole posizioni. La decisione della Corte d'Appello pertanto, in punto conferma della pena del TU, è da ritenersi corretta anche se è diverso il percorso giustificativo da seguire [in ordine alla prevalenza della motivazione rispetto al dispositivo v.: Cass. sez 5 n. 8363 del 17.10.2013, Rimbano, in Ced Cass. Rv 54820; Cass. sez. F. n. 35516 del 19.8.2013, Liuni e altri, in Ced Cass. Rv. 257203; Cass. sez.5 n. 7427 del 26.9.2013, Rallo e altri, in Ced Cass. Rv 259029; Cass. sez. 2 n. 3186 del 28.11.2013, Fu Fenglu, in Ced Cass. Rv 258533; Cass. sez. F n. 47576 del 9.9.2014, Savini, in Ced Cass. Rv 261402; Cass. sez 5 n. 44867 del 14.9.2015, Magri, in Ced Cass. Rv 265873; Cass. sez. 4 n. 43419 del 29.9.2015, Forte, in Ced Cass. Rv ri, 264909]. Per le suddette ragioni deve quindi affermarsi che è erronea la motivazione della sentenza della Corte d'Appello nel punto in cui afferma essere stata ritenuta la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alle aggravanti, essendo evidente dalla motivazione della sentenza di primo grado che il Tribunale ha riconosciuto al TU le attenuanti generiche in misura solo equivalente alle aggravanti. La censura infine relativa alla valutazione espressa circa i precedenti del TU è infondata. La Corte d'Appello ha espressamente apprezzato la diversa natura dei due precedenti giudiziari del TU. La considerazione svolta dalla Corte territoriale ha la evidente funzione di dare conto delle qualità soggettive del TU che, all'evidenza, non appare incensurato così come erroneamente ritenuto dal Tribunale al momento del riconoscimento delle attenuanti generiche. Trattasi di oggettiva considerazione formulata dalla Corte territoriale, nell'ambito del legittimo apprezzamento dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen. ai fini della valutazione della congruità della pena. Per le suddette ragioni il ricorso va rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. DA AL L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere dei delitti di cui ai capi A) (associazione per delinquere di stampo mafioso), F), G), H, I) (delitti di estorsione aggravati ex art. 7 I. 203/1991). Giudicato responsabile per tutti i capi, l'imputato, tramite la difesa ha impugnato la decisione del tribunale deducendo: 1) l'erronea 51 141 ..l valutazione dell'attendibilità delle persone offese;
2) la mancanza della prova degli elementi costitutivi delle fattispecie di estorsione, vuoi per la mancanza dell'elemento della minaccia, vuoi per la mancanza dell'estremo oggettivo del perseguimento di un illecito profitto, vuoi infine (in riferimento al capo F) per la mancanza di una condotta idonea e tale da far ritenere che l'imputato abbia dato un oggettivo contributo causale alla consumazione del reato;
3) la mancanza di prove in ordine alla partecipazione al reato associativo;
4) la mancanza di prove in ordine all'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991; 5) l'eccessività del trattamento sanzionatorio. La Corte d'Appello, rispondendo alle questioni poste dalla difesa, ha rigettato l'impugnazione confermando la decisione di primo grado;
la difesa pertanto ha proposto ricorso avverso quest'ultima decisione per i motivi in epigrafe indicati. Il primo, il secondo e il quinto motivo di ricorso possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti, in relazione ai singoli reati di estorsione ascritti al prevenuto, ai temi: dell'attendibilità delle persone offese, della mancanza degli elementi costitutivi propri del delitto di estorsione, della mancanza di idonea motivazione nella sentenza della Corte d'Appello che non avrebbe risposto alle specifiche doglianze formulate dalla difesa con l'atto di gravame. Tutti i punti dedotti sono infondati e al limite dell'inammissibilità, perché deducono argomenti che spingono questa Corte di legittimità a valutazione di merito sulle prove senza che sia dedotto un valido motivo di diritto. La Corte d'Appello, al fine di verificare le critiche mosse dalla difesa: a) ha richiamato le dichiarazioni rese da DA LO (in relazione al capo F) e ha verificato il loro riscontro nelle intercettazioni delle conversazioni intercorse fra gli imputati vertenti proprio sul tema della richiesta estorsiva formulata nei confronti dell'amministratore della società Fratelli DA s.r.l.. ; b) ha esaminato le dichiarazioni rese dal ON (capo G) e le ha confrontate con il restante materiale probatorio (intercettazioni, sequestro effettuato presso l'abitazione del CO) e il contenuto della sentenza di condanna del CO, pervenendo alla conclusione che la parte lesa è precisa e costante nelle proprie dichiarazioni (rese rispettivamente il 13 e il 17.4.2008 alla Polizia Giudiziaria); c) le dichiarazioni di TO CI sono state ritenute attendibili sulla base del complessivo contenuto delle intercettazioni delle conversazioni dalle quali risulta accertato che il beneficiario finale delle somme derivanti dal "cambio assegni" era il TU AL e sulla base degli accertamenti di Polizia giudiziaria in ordine all'imposizione dell'acquisto di gadgets dalla società GRUPPO EN-J s.r.l. le cui quote sono risultate intestate alla moglie e alla figlia di MB RA (a sua volta esponente del clan AB, condannato dal Tribunale di Nola con sentenza 596/2000). Anche in questo caso la Corte territoriale ha valutato gli aspetti di confusione rinvenibili nelle dichiarazioni del testimone, ne ha dato una spiegazione, e ha riscontrato la sua credibilità attraverso i risultati indagini della polizia giudiziaria. In tutti i casi si deve 52 affermare che contrariamente a quanto riferito dalla difesa, la Corte territoriale ha preso in considerazione gli aspetti evidenziati dalla difesa con i motivi di gravame, sicché deve ritenersi insussistente il vizio di carenza di motivazione e nel contempo si deve rilevare il : rispetto dei principi fissati in tema di valutazione delle dichiarazioni dei testimoni, vittime di reato ed costituite parte civile. Sotto il profilo dell'elemento materiale del delitto di estorsione, va osservato che la Corte d'Appello, ha verificato la sussistenza degli estremi oggettivi dei reati chiarendo i punti controversi con motivazione che si salda a quella di primo grado. In fatto, va osservato che (in relazione all'estremo della minaccia) in tutti gli episodi contestati: è stata accertata la presenza dell'imputato che ha agito per conto del TU o di altra persona legata al clan CI;
in tutti gli episodi l'imputato ha manifestato, attraverso l'atteggiamento, intimidazione nei confronti delle vittime o attraverso l'esibizione di un'arma alla cintola (vicenda ON - Capo G), o perché "convocate" senza ulteriori spiegazioni avanti a persone di nota fama criminale: v. dichiarazioni DA LO ("...in effetti, conoscendo la caratura criminale delle persone che mi avevano convocato....") e TO CI ("....pagai senza obbiettare perchè sapevo, per essermi informato, che le persone che operavano nella ditta STEFANINI agivano in nome e per conto di AR CI...."). La decisione della Corte territoriale, conformandosi a quella di primo grado, si fonda su precise circostanze di fatto la cui valutazione rispetta i canoni del diritto. Circa la doglianza per la quale la Corte d'Appello non avrebbe preso in considerazione la tesi alternativa della consumazione di una truffa in danno dell'TO CI, in luogo della ritenuta estorsione, va osservato che il giudice di merito, nel momento in cui ha verificato la sussistenza degli elementi costitutivi di una determinata fattispecie di reato, non è tenuto, ai fini della completezza della motivazione stessa, a prendere in considerazione tutte le diverse possibili ed alternative ipotesi di diversa qualificazione del fatto al fine di escluderle. Nel caso in esame la difesa formula inoltre una doglianza di contenuto generico, perché non mette in evidenza gli elementi fattuali che il Tribunale e la Corte Napoletana avrebbero omesso di considerare e deponenti per l'assenza degli elementi costitutivi della estorsione e per la sussistenza di quelli della truffa, non indicando neppure quali ++ sarebbero state le condotte "artificiose" poste in essere dall'imputato, in luogo delle minacce implicite. Per le suddette ragioni vanno quindi rigettati i motivi esaminati e va anche rigettato il • terzo motivo di ricorso riguardante la dedotta erronea applicazione dell'art. 7 1. 203/1991. Contrariamente a quanto sostenuto dalla difesa, la Corte territoriale (pp. 109 e ss.) ha indicato i criteri in forza dei quali ha ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991 in relazione alla posizione di DA AL e degli altri imputati, previo 53 un richiamo ai principi generali segnati dalle pronunce della Corte di NE. La Corte territoriale ha ritenuto che le condotte illecite riguardanti i reati di estorsione sono state realizzate con il "metodo mafioso", per la tipologia di minaccia, la sua reiterazione e la progressione della gravità dell'aggressione nei confronti della persona offesa, siccome dimostrative della capacità dell'organizzazione di controllare il territorio. La Corte territoriale ha messo in evidenza la circostanza che la forza dell'organizzazione (individuata come clan CI) è conosciuta dalle persone offese che individuano e riconoscono i propri interlocutori come sicuramente inseriti nell'organizzazione e non osano reagire alla loro riconosciuta autorevolezza. La valutazione di merito delle condotte esaminate non è manifestamente illogica in relazione al materiale probatorio a disposizione (nel caso di specie si vedano per esempio le dichiarazioni espresse dal TO CI e dal LO DA integralmente riportate in atti) della Corte - territoriale, rinvenendosi in esso gli agganci fattuali riscontranti la valutazione espressa. La motivazione non presenta vizi riconducibili all'alveo segnato dalla lettera e) dell'art. 606 cod. proc. pen. e sul piano del diritto essa è conforme ai principi segnati dalla Gurisprudenza. E' infondato il quarto motivo. Anche in questo caso la Corte territoriale ha indicato le ragioni per le quali ha ritenuto consumato il reato da parte dell'imputato; infatti la Corte Napoletana dopo avere analizzato le condotte specifiche riferibili al DA, ha tratto le conseguenti conclusioni affermando che la suddetta persona non ha rivestito un ruolo di contorno dell'organizzazione, ma è stato un soggetto che si è attivato fattivamente per la sopravvivenza del clan, ha curato numerose attività estorsive che per numero e durata offrono la prova della natura stabile e duratura ed efficiente dell'apporto fornito alla associazione. La Corte ha da ultimo messo in evidenza i continui e frequenti rapporti fra l'imputato e altri compartecipi dell'organizzazione che costituiscono ulteriore prova dell'esistenza degli elementi costitutivi della fattispecie di cui all'art. 416 bis cod. pen. La motivazione è congrua, specifica, immune da vizi che la possano inficiare ed esprime una valutazione di merito (in se non sindacabile) che trova la propria giustificazione nel materiale probatorio indicato ed esaminato nel corso della sentenza. In diritto la valutazione è conforme ai principi segnati da questa Corte in ordine alla prova necessaria per ritenere consumato il delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. La doglianza va quindi rigettata, perchè esprime valutazioni in merito non sindacabili in questa sede e non sempre precise. Infatti non risponde al vero che non vi sia riscontro di frequentazione dell'imputato con soggetti gravitanti nell'ambito dell'organizzazione. Infatti a parte la conoscenza con il EN, ammessa peraltro dalla stessa difesa, appare provata la frequentazione con TU e con SS, entrambi elementi di spicco dell'organizzazione. La circostanza che nessuno dei collaboratori di giustizia abbia fatto il nome del DA, in sé non ha alcuna significato sul piano della prova, perché non vale ad elidere le prove positive che costituiscono la base del giudizio di colpevolezza. 54 Il sesto motivo di ricorso è infondato al limite dell'inammissibilità. La Corte territoriale ha esaminato le ragioni poste a base della pena (v. p. 119 della sentenza), ha dato atto che il Tribunale ha irrogato una sanzione per il reato ritenuto più grave, in misura che si discosta dal minimo edittale e ha espresso il giudizio di adeguatezza in relazione ai fatti e alla personalità dell'imputato. La Corte territoriale ha pertanto preso come elemento di riferimento i parametri della gravità del fatto e della personalità del reo così richiamando specifici criteri di valutazione previsti dall'art. 133 cod. pen. La motivazione è adeguata, scevra da vizi anche in relazione alla valutazione dell'entità degli aumenti di pena. Il ricorso va rigettato e il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali. PA NN E' imputato dei delitti di concorso in bancarotta fraudolenta documentale relativamente alla società OLTRE OCEANO MO S.r.l. di cui era il formale amministratore (capo KK), (amministrata nella sostanza dall'MB) e di simulazione di reato (capo JJ) avendo denunciata la falsa sottrazione dell'autovettura sulla quale era custodita la documentazione contabile della suddetta società ed è stato condannato dal Tribunale a pena che è stata ridotta dalla Corte d'Appello, in accoglimento parziale del gravame di appello per esclusione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991. La vicenda, in fatto è descritta dalla pag. 292 alla pag. 306 della sentenza di primo grado e alle pagine 107 - 108 di quella di appello;
l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni confessorie rese dall'MB MB e dal contenuto delle intercettazioni telefoniche. Come riferito nelle premesse di carattere generale, la valutazione delle prove (peraltro neppure specificatamente criticata dalla difesa) non è suscettibile di sindacato di merito in questa sede, ed è comunque rispondente ai canoni della logica e della completezza. In diritto, si deve rilevare che l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato si fonda su una corretta applicazione delle norme penali: l'amministratore formale di una società, in virtù della posizione ricoperta, è comunque responsabile della tenuta e della conservazione della documentazione contabile, sicché il compimento di qualsiasi atto volto alla distruzione od all'occultamento della suddetta documentazione in costanza di apertura di una procedura concorsuale non può che configurare la consumazione del reato proprio previsto dal combinato disposto degli artt. 216 e 223 L. Fall. La condizione di inconsapevolezza del PA circa l'esistenza di un'istanza di fallimento nei confronti della società da lui amministrata, secondo la tesi della difesa, riconduce alla prospettazione di un'ipotesi alternativa in fatto, non sindacabile nella presente sede, ma è peraltro smentita dal contenuto delle intercettazioni telefoniche dalle quali siche 55 evince come il PA, nella sua qualità di amministratore della società avesse ricevuto la notificazione dell'istanza di fallimento e la avesse respinta, sicché non può affermarsi che l'imputato non fosse a conoscenza dell'esistenza di un procedimento volto alla dichiarazione dei fallimento della società. Le doglianze prospettate dalla difesa sono generiche nel contenuto, non mettono in evidenza vizi specifici della motivazione riconducibili al paradigma normativa previsto dagli artt. 581 lett. c) e 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen. Il ricorso va quindi rigettato e l'imputato va condannato al pagamento delle spese. AN SI L'imputato è stato tratto a giudizio per rispondere del delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. (capo A) e del delitto di cui all'art. 12 I. 356/1992 nella forma aggravata dall'art. 7 1. 203/1991 (capo AA) in relazione alla società A.M. MO s.r.l. sostanzialmente riconducibile a CO IA. Assolto dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, l'imputato è stato condannato dal Tribunale per il solo capo AA) alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione. Avverso la suddetta decisione proponevano appello il Pubblico Ministero in relazione alla pronunciata assoluzione dal delitto di partecipazione ad associazione mafiosa, mentre altro gravame veniva proposto dalla difesa in relazione al solo delitto di cui al capo AA). La Corte d'Appello accoglieva l'impugnazione della Pubblica Accusa, rigettava quella della difesa e, affermata la penale responsabilità dell'imputato per tutti i reati originariamente ascrittigli (compreso il delitto di partecipazione ad associazione mafiosa), lo condannava alla pena di anni sei, mesi quattro di reclusione. Avverso tale ultima decisione ricorre la difesa in questa sede per le ragioni in epigrafe indicate. Con riferimento al primo motivo, appare del tutto pacifico (peraltro, in fatto neppure contestato dalla difesa, se non con i limiti di cui al successivo motivo di doglianza) che l'imputato sia stato un consapevole prestanome del CO IA nella gestione della società A.M. MO agendo nell'interesse di persona che si colloca al vertice di organizzazione camorristica. Il fatto, se pacificamente idoneo (in quanto ampiamente W provato da numerose intercettazioni telefoniche ed ambientali) a far ritenere integrata la fattispecie di cui all'art. 12 I. 356/1992, ancorché accompagnato dalla circostanza aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, non è stato considerato dal Tribunale del riesame (in sede di valutazione dei sufficienti indizi ex art. 273 cod. proc. pen.) né da quello della cognizione, connotato di capacità dimostrativa dell'ulteriore delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. Sul punto il Tribunale, valutando la posizione del AN (in uno con quella dell'MB), afferma che l'imputato gode indubitabilmente della fiducia del vertice del clan, ma che è, e rimane, un semplice prestanome di quest'ultimo e non avendo 56 dato alcun contributo consapevole e concreto allo scopo di fondo del clan criminale, essendosi limitato ad agire per proprio ed esclusivo vantaggio personale in un ambito di relazione con IA CO, senza dare contributo alla organizzazione criminale. Con puntuale precisione il Tribunale ha passato in rassegna (riportandole in atti) le numerose intercettazioni di conversazioni (telefoniche e ambientali) intercorse tra il AN e le altre persone comunque in qualche modo ritenute interessate (CO RA e NU) alla gestione delle società riconducibile al CO, pervenendo a convincente (siccome non manifestamente illogica) conclusione dell'assenza di prove atte a dimostrare che l'imputato, percettore di uno stipendio per l'attività svolta (v. pag. 244 della sentenza del Tribunale), privo di specifica competenza nel settore commerciale operativo della società, amministrata peraltro in modo non soddisfacente per il committente (v. pag. 246, 249 della sentenza di primo grado) possa ritenersi un "partecipe" del clan CI, in ciò sottolineando (come per l'MB) la mancanza una prova di un contributo all'organizzazione accompagnato da un "animus societatis". La Corte d'Appello, a sua volta, accogliendo l'impugnazione del Pubblico Ministero ha ribaltato il giudizio assolutorio dal delitto di cui all'art. 416 bis cod. pen. mettendo in rilievo che il giudice di primo grado non avrebbe tenuto nella debita considerazione: a) il ruolo del CO nell'associazione criminale e nella gestione delle società; b) il ruolo del CO RA nel dare direttive nel momento dell'assenza del CO;
c) il tenore delle conversazioni intercorse tra il AN e il CO e di cui alle intercettazioni 2252, 2259, 2260 dell'1.2.2009; d) il ricorso alla forza dell'associazione per risolvere le questioni relative al recupero dei crediti;
e) la consapevolezza dell'imputato di amministrare società fornitrici di denaro all'associazione, avendo infatti contatti con tutti i principali appartenenti alla associazione medesima. La motivazione della Corte territoriale per intrinseca carenza, rilevante ex art. 606 comma 1 lett. e) cod. proc. pen., è inidonea a giustificare il ribaltamento della valutazione di merito fatta dal Tribunale nell'assolvere l'imputato; la motivazione della Corte territoriale è frutto, infatti, di un'interpretazione alternativa del materiale probatorio già esaminato dal Tribunale, ed è priva di forza persuasiva che, a sua volta, deve fondarsi: o su specifici aspetti di fatto non considerati e completamente pretermessi dal giudice di primo grado o sul rilievo di una manifesta erronea ed irragionevole valutazione degli elementi di fatto considerati nel primo giudizio. Analizzando i vari punti evidenziati dalla Corte d'Appello alla luce del perimetro segnato, il Collegio osserva ancora quanto segue. I punti a), b), d) ed e) sono stati tutti presi in considerazione dal Tribunale che li ha diversamente apprezzati nella loro portata, sicché essi sono elementi solo diversamente valutati dalla Corte d'Appello, senza alcun ulteriore apporto probatorio od argomentativo che dimostri la manifesta illogicità del loro apprezzamento da parte del Tribunale. 57 9 4 Il punto c) (non preso in considerazione dal Tribunale) deve essere ritenuto "neutro" per il contenuto della conversazione intercorsa tra il CO e il AN il quale appare semplice ascoltatore delle confidenze del primo, né la Corte d'Appello ha sviluppato sul piano giustificativo una motivazione dalla quale possa comprendersi che i colloqui confidenziali del CO siano prova della "partecipazione" dell'imputato alla associazione criminale. Né maggiore pregio può essere riconosciuto al fatto che l'imputato abbia fatto ricorso al CO o al CI AR (classe '56) per risolvere le questioni di credito commerciale della società amministrata. La circostanza in fatto, pure illustrata in primo grado, non dimostra ancora che l'imputato faccia parte dell'organizzazione criminale capeggiata dal CO, potendo essere oggetto di valutazione diametralmente opposta, nel senso che il AN, proprio perché non fa parte del clan CI, in assenza del CO, non ha alcuna capacità di persuasione verso i debitori che si dimostrano riottosi all'adempimento dei pagamenti dovuti, perché sollecitati da chi di quella associazione non faccia parte. Pertanto anche sotto questo profilo la sentenza non ha assolto all'onere di sviluppare una motivazione "rafforzata" che si impone ogni qualvolta il giudice dell'appello ritenga di pervenire a condanna dell'imputato ribaltando la decisione di primo grado. Per le suddette ragioni la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio con riferimento alla pronuncia di condanna per il capo A), non residuando aspetti che possano essere ulteriormente presi in considerazione dalla Corte territoriale e con rinvio, in relazione al trattamento sanzionatorio, che dovrà essere riesaminato dalla Corte territoriale alla luce dell'eliminazione dell'imputazione di cui al capo A). Il secondo motivo di ricorso investe due aspetti: a) la sussistenza della violazione dell'art. 12 quinquies I. 356/1992 in ordine alla quale la difesa mette in evidenza l'assenza di qualsiasi intento elusivo e l'inidoneità della condotta a raggiungere fine fraudolento;
b) la legittimità e il fondamento dell'aggravante di cui all'art. 7 l. 203/1991 contestata nella forma dell'agevolazione all'organizzazione mafiosa. Entrambi gli aspetti trattati dalla difesa sono infondati. La questione sub a) da un lato si traduce in una valutazione di merito di elementi di prova di un fatto indiscusso sul piano storico-fattuale. Il AN ha svolto pacificamente l'attività di presta-nome del CO, acquisendo la titolarità delle quote societarie dell'A.M. MO s.r.l., provvedendo alla scelta degli intestatari delle stesse secondo le direttive ricevute e provvedendo ancora alla gestione amministrativa e commerciale della società medesima, ancorché sotto lo stretto controllo del reale titolare della stessa. L'affermazione che tale attività sia stata realizzata dal AN in assenza di un preciso intento elusivo della normativa antimafia, è una considerazione di puro merito, priva di prova o comunque di indicazioni di elementi di fatto specifici deponenti nel senso indicato. L'affermazione poi che l'attività svolta dal AN non avrebbe avuto comunque un'oggettiva idoneità al raggiungimento dello scopo elusivo sanzionato dall'art. 12 I. 356/92 si fonda su una non 58 corretta interpretazione della richiamata norma giuridica. Questa punisce ex se la condotta di fittizia intestazione di beni che appartengono a persona che è nelle condizioni di essere sottoposta alla misura di prevenzione patrimoniale e comunque al fine di agevolare la attività di associazione previste dall'art. 416 bis cod. pen. La condotta illecita prevista, consiste nel solo fatto della fittizia intestazione e non richiede che questa sia valutata sul piano dell'idoneità (astratta o concreta) al raggiungimento dello scopo elusivo;
di qui deriva che la tesi formulata dalla difesa (insussistenza dello illecito attesa la mancata realizzazione di un efficace strumento elusivo) non può essere accolta siccome priva di fondamento in diritto. In ordine al profilo relativo alla legittimità della contestazione dell'aggravante di cui all'art. 7 1. 203/1991, va infine osservato che il Tribunale e la Corte d'Appello, in una convergenza di valutazioni hanno indicato le ragioni poste a fondamento della succitata aggravante. La motivazione è adeguata, essendo esplicitate le ragioni per le quali è stato ritenuto il realizzato intento agevolativo dell'organizzazione mafiosa: il AN con la propria condotta ha consapevolmente gestito una società che rientrava fra le disponibilità economiche del CO IA, persona in posizione di vertice di un'organizzazione camorristica;
l'imputato ha altresì amministrato le disponibilità liquide della suddetta società anche nell'interesse di persone partecipanti all'organizzazione, sia corrispondendo somme di denaro, sia effettuando lo "sconto" di assegni, in tal modo erogando credito così anticipato con le liquidità della società, in tal modo rafforzando anche l'immagine e l'attività dell'organizzazione criminale alla quale l'imputato faceva ricorso al fine di tutelare i crediti sociali, in ciò seguendo le direttive anche dei prossimi congiunti del reale titolare dell'impresa. Per i suddetti motivi non si riscontrano le violazioni di legge denunciate né vizi della motivazione che è adeguata superando le censure mosse. Il ricorso va pertanto accolto con riferimento esclusivamente al primo motivo e conseguentemente la sentenza va annullata senza rinvio in ordine alla dichiarazione di penale responsabilità per il delitto di cui al capo A) con conseguente annullamento della parte relativa alla determinazione del trattamento sanzionatorio, sicché si deve disporre il contestuale il rinvio alla Corte d'Appello di Napoli per quanto attiene ad un nuovo giudizio limitatamente al suddetto trattamento sanzionatorio. Ex art. 624 cod. proc. pen. va invece dichiarato il passaggio in giudicato dell'affermazione della penale responsabilità per i restanti reati. SS NN La suddetta persona è imputata dei reati di cui ai capi A, C, F, J, K, L, P, Q, R, U ed è stato condannata dal Tribunale per tutti i reati, eccezion fatta per il delitto di cui all'art. 629 cod. pen. relativamente alle estorsioni contestate ai capi Q) d R), alla complessiva pena di anni dieci di reclusione ed € 2.000,00 di multa. La difesa impugnava la decisione per tutti i delitti contestati, richiedendo l'esclusione dell'aggravante di cui 9 59 5 all'art. 7 1. 203/1991 e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Relativamente a questo imputato, presentava impugnazione anche il Pubblico Ministero in riferimento all'assoluzione per il reato di cui all'art. 629 cod. pen. di cui ai capi Q) ed R). Dalla lettura della decisione impugnata si evince che l'imputato nel corso del giudizio di appello ha rinunciato a tutti i motivi di merito con eccezione di quello relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, alla riduzione della pena e dell'aumento per la continuazione, con l'effetto che la decisione di primo grado, sia in ordine alla sussistenza dei reati di cui ai fatti per i quali è intervenuta la condanna, sia in ordine alla riferibilità degli stessi all'imputato è stata ritenuta dalla Corte napoletana passata in giudicato [Pag. 51 della sentenza di appello]. Nel valutare la posizione dell'imputato la Corte territoriale ha preso pertanto in considerazione i soli aspetti riguardanti il trattamento sanzionatorio e quanto oggetto di impugnazione del Pubblico Ministero e, respingendo la richiesta della difesa circa l'attenuante di cui all'art. 62 bis cod. pen., ha accolto i gravami: a) della pubblica accusa dichiarando il SS responsabile dei reati di estorsione di cui ai capi Q) ed R); b) quello della difesa relativamente agli aumenti di pena, ritenuti eccessivi, per la riconosciuta continuazione. La Corte di merito ha pertanto condannato l'imputato alla pena di anni dieci di reclusione ed € 2.000,00 di multa, così confermando nella sua entità la pena già irrogata dal Tribunale, ma nella sostanza, tenendo conto della pena connessa ai delitti di estorsione e del minore aumento per la continuazione, escludendo il riconoscimento delle attenuanti generiche. Con il primo motivo di ricorso la difesa denuncia il vizio di contraddittorietà della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza dell'estorsione di cui ai capi Q) ed R) a seguito dell'accoglimento dell'appello del Pubblico Ministero, perché mancherebbe la prova che sia stato cagionato alle persone offese un danno idoneo a giustificare oltre al delitto di turbata libertà degli incanti anche quello di estorsione. Il ricorso sul punto è infondato. Infatti, al di là della ricostruzione della vicenda in fatto peraltro non confutata, in diritto va osservato che, incontestata la possibilità del concorso formale tra le due fattispecie delittuose di cui agli artt. 353 e 629 cod. pen. [v. Cass. sez. 2 del 27.2.2008 n. 12266], nella nozione di danno nel reato di estorsione rientra qualsiasi situazione che possa incidere negativamente sull'assetto economico di un soggetto, comprese la delusione di aspettative e "chance" future di arricchimento o di consolidamento di propri interessi [Cass. sez.2 12.7.2013 n. 43769, Ventimiglia, in Ced Cass. Rv. 257303]; secondo il giudizio della Corte d'Appello la condotta dell'imputato ha frustrato, in riferimento al fatto di cui al capo R) la possibilità della persona offesa di consolidare il proprio interesse, essendo già pervenuto all'aggiudicazione del bene, non avendo potuto partecipare alla successiva gara (essendo stato presentato l'aumento del sesto da parte di colui che intendeva aggiudicarsi i beni con estromissione di qualsiasi altro partecipante), a seguito di atti dissuasivi posti in essere dall'imputato e, con 6 60 0 riferimento al capo Q), ha ritenuto che sia stata comunque coartata la volontà degli LI al fine di non farli partecipare all'incanto dei beni dell'Annunziata NN, con conseguente frustrazione delle aspettative e perdita di chance. La decisione è corretta in diritto e va esente dalle critiche mosse essendo provato l'estremo dell'ingiusto profitto conseguito. Il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il Tribunale ha indicato il criterio al quale ha deciso di attenersi ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche valorizzando in particolar modo la condizione di incensuratezza dei giudicandi. La Corte territoriale, a sua volta ha indicato (v. pag. 110) i criteri ai quali ha inteso ancorare il riconoscimento delle attenuanti in questione: quali l'età dell'imputato, il ristoro dei danni, le condizioni di emarginazione sociale e culturale, lo svolgimento di regolare attività lavorativa, la buona condotta familiare e sociale, i precedenti penali: in altri termini elementi positivamente valutabili nell'ambito dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. Nel determinare la sanzione [pp. 119-120 della sentenza], la Corte Napoletana ha messo in evidenza che l'imputato ha precedenti reiterati e specifici, con il ché indicando le ragioni per le quali non ha ritenuto di accordare le invocate attenuanti. Sotto questo profilo la censura della difesa che denuncia un vizio di motivazione, è del tutto infondata, né d'altro canto la stessa difesa è stata in grado di indicare elementi di fatto positivi che ex art. 133 cod. pen. avrebbero dovuto indurre la Corte territoriale ad un ripensamento della decisione sul punto. Il ricorso va pertanto rigettato e l'imputato va condannato al pagamento delle spese. Conclusivamente vanno accolti i ricorsi di MB MB e AN SI limitatamente al delitto di cui al capo A (416 bis cod. pen.) e la relativa condanna va 小 quindi annullata senza rinvio, mentre vanno rigettati i restanti motivi, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli limitatamente alla determinazione della pena per i residui reati, in relazione ai quali è dichiara l'irrevocabilità della sentenza impugnata. Vanno rigettati i ricorsi di CO IA, AN OM, EN IU, CA OM, CI AR, FA OM, TU CE, DA AL, PA NN, SS NN che devono essere condannati condanna delle spese processuali, nonché (ad esclusione di PA NN) alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili Comune di OTTAVIANO, F.A.I. che liquida in € 3.000,00 ciascuno oltre spese forfettarie nella misura del 15% Cpa ed Iva. Con riferimento alla parte civile F.A.I. Antiracket Coordinamento Campania le spese vanno liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P. Q. M.
61 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di MB MB e AN SI limitatamente al delitto di cui al capo A (416 bis cod. pen.) e, rigettati i restanti motivi, con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli limitatamente alla determinazione della pena per i residui reati, in relazione ai quali dichiara irrevocabile la sentenza impugnata in punto di responsabilità Rigetta i ricorsi di CO IA, AN OM, EN IU, CA OM, CI AR, FA OM, TU CE, DA AL, PA NN, SS NN che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché (ad esclusione di PA NN) alla rifusione in solido delle spese sostenute dalle parti civili Comune di OTTAVIANO, F.A.I. Antiracket Coordinamento Campania che liquida in € 3.000,00 ciascuno oltre spese forfettarie nella misura del 15% Cpa ed Iva. Con riferimento alla parte civile F.A.I. le spese vengono liquidate in favore del difensore dichiaratosi antistatario. Così deciso in Roma 27.4.2016 Il giudice estensore il Presidente dr. Ugo De Crescienzo Cons. RA FIANDANESE francs fandary DEPOSITATO IN CANCELLERIA 4 OTT. 2016 Oggi. IL CANCELLIERE Deniele Colapintr 6 62 2