Sentenza 10 ottobre 2013
Massime • 1
La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di lottizzazione abusiva oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento di archiviazione relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi.
Commentari • 2
- 1. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sommario: 1. Premessa - 2. Disciplina espressamente dettata dal codice penale e dal codice di procedura penale - 3. Evoluzione giurisprudenziale - 4. Iscrizione nel registro degli indagati del reato permanente e contestazione aperta o chiusa - 5. Termini di scadenza delle indagini preliminari - 6. Art. 414 c.p.p.: Riapertura delle indagini - 7. L'imputazione: art. 407 bis c.p.p. inizio dell'azione penale e art. 516 c.p.p.: modifica dell'imputazione nel corso del dibattimento - 8. Considerazioni conclusive. 1. Premessa Il reato permanente si caratterizza per il fatto che l'offesa al bene giuridico tutelato dall'ordinamento si protrae nel tempo, in virtù di una condotta persistente e …
Leggi di più… - 2. Il reato permanente: profili processuali ed evoluzione giurisprudenziale. Di Maria Teresa OrlandoMaria Teresa Orlando · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/10/2013, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 10 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 10/10/2013
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 1983
Dott. TADDEI Margherita B. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DIOTALLEVI Giovanni - rel. Consigliere - N. 21884/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PP n. a Melito di Napoli il 24/02/1950;
avverso l'ordinanza n. 1591/2012 Tribunale della Libertà di Napoli in data 12 novembre 2012;
Sentita la relazione fatta dal consigliere dott. Giovanni Diotallevi;
sentite le conclusioni del P.G. in persona del Sostituto Procuratore Generale dott.ssa Giuseppina Maria Fodaroni, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentito l'avv.to Giulia De Lemma. Del foro di Napoli in sostituzione dell'avv.to Furgiuele Alfonso di fiducia, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
AN PP ha proposto ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del tribunale di Napoli, sezione di Riesame, in data 12 novembre 2012 con la quale è stato confermata l'ordinanza del G.i.p. del Tribunale di Napoli in data 20 ottobre 2011, con la quale è stata rigettata la richiesta diretta al dissequestro, tra l'altro, della sua quota del 50% del capitale dell'Immobiliare Melitese s.r.l..
A sostegno dell'impugnazione ha dedotto i seguenti motivi:
a) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in relazione all'art. 407 c.p.p., comma 3;
Premesso che l'odierna ordinanza è stata emessa a seguito dell'annullamento della prima ordinanza del TDL di Napoli, che aveva accolto l'impugnazione avverso il provvedimento di sequestro, e che è stata successivamente annullata dalla Corte di cassazione, con l'indicazione al TDL di Napoli di rivalutare la vicenda cautelare onde verificare l'utilizzabilità dei risultati investigativi offerta dal p.m. "tenendo conto delle dedotte nuove iscrizioni nel registro delle notizie di reato", ha impugnato il nuovo provvedimento lamentando il completo fraintendimento del "dictum" della Suprema Corte, operato dal Tribunale che avrebbe interpretato la pronuncia nel senso che la postuma iscrizione di nuova notizia di reato avrebbe reso probatoriamente utilizzabili risultati investigativi viziati per essere stati raccolti con modalità non rispettose della previsione normativa, notevole tempo dopo la scadenza dei termini di durata delle indagini preliminari, quando i reati sarebbero ormai prescritti. Nè, secondo il ricorrente, il TDL avrebbe verificato se dopo l'iscrizione della nuova notizia di reato, in data 9 maggio 2011, fossero stati raccolti ulteriori elementi di prova. Il ricorrente lamenta dunque la violazione dell'art. 407, comma 3 in quanto la decisione del TDL sarebbe fondata esclusivamente su elementi raccolti anteriormente all'iscrizione della nuova notizia di reato, senza aggiungere alcuna emergenza probatoria relativa alla lottizzazione asseritamente abusiva, in ordine alla quale è stato disposto il sequestro preventivo.
b) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c) in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3; inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), per violazione di legge,omessa, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente lamenta che il sequestro sia stato adottato in assenza delle condizioni di legge;
in particolare non sarebbe stata considerata la circostanza della presenza della sentenza di n.d.p. del Gup di Napoli, pronunciata in relazione alle stesse fattispecie di reato oggetto del presente procedimento penale, contestate nel'ambito delle stesse particelle catastali, ancorché a carico di persone fisiche diverse. Il ricorrente lamenta che il TDL non abbia risposto alla censura relativa alla dedotta inconfigurabilità della fattispecie prevista dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c), nell'ipotesi in cui le opere edili e i frazionamenti in contestazione siano avvenuti in area edificabile, già diffusamente edificata ed urbanizzata.
c) Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), in relazione all'art. 125 c.p.p., comma 3; inosservanza ed erronea applicazione del D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, comma 1, lett. c) e art. 157 c.p. estinzione dei reati per prescrizione. Il ricorrente lamenta il fatto che il provvedimento cautelare sia stato adottato nonostante tutti i reati fossero ormai estinti per intervenuta prescrizione. Non solo per i reati a carattere istantaneo, falsità ideologica in atto pubblico, abuso d'ufficio e truffa, ma anche per il reato di lottizzazione abusiva, in ordine al quale il TDL non avrebbe ritenuto l'avvenuta maturazione della prescrizione in considerazione della sua natura di reato permanente. In realtà tale conclusione sarebbe erronea in quanto avrebbe pretermesso di considerare che l'Immobiliare Militese completò tutte le opere in contestazione entro il 15 dicembre 2005 ed alienò le costruzioni realizzate entro la fine dell'anno successivo. Tali risultanze non sarebbero poste in discussione dai risultati delle indagini svolte nel 2009 e nel 2010, in cui i verbali di sopralluogo della P.G. avrebbero evidenziato l'esecuzione di lavori in corso. Allo stesso modo sarebbe erronea la deduzione della permanenza del reato di lottizzazione abusiva, sino agli anni 2009-2010, a seguito del riscontro operato dalla P.G. di opere conseguenti al mutamento di destinazione d'uso di diverse unità immobiliari ed all'esecuzione di opere di miglioria degli immobili esistenti. Tali attività, seppur esistenti, non avrebbero potuto aggravare l'originario reato di lottizzazione abusiva ma costituire eventualmente autonome modeste violazioni edilizie, eventualmente collegate al reato originario sotto il vincolo della continuazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Preliminarmente osserva la corte che appare corretta la valutazione operata dal TDL in ordine alla utilizzabilità delle precedenti acquisizioni probatorie quali fonte per la nuova iscrizione del reato di lottizzazione abusiva. In realtà nel caso in esame il TDL ha dato atto che sono stati posti a base del provvedimento adottato fatti diversi e successivi al segmento temporale in ordine al quale, peraltro per soggetti diversi e con imputazione diverse, come da atto la stessa difesa, era stata emessa sentenza di n.l.p..
Premesso che è stato dunque contestato un reato permanente quale la lottizzazione abusiva, la formulazione dell'accusa poggia su elementi e su risultanze probatorie acquisite autonomamente in epoca successiva al provvedimento con cui è stato adottato il primo dissequestro degli immobili ed è stata pronunciata la sentenza ricordata, anche se l'attuale provvedimento di sequestro preventivo è relativo a fatti collegati con quelli oggetto della precedente indagine. E la giurisprudenza ha affermato che, tra l'altro, in caso di reati permanenti, come nel caso di specie, non è necessario richiedere il decreto di apertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi successivi. La sanzione di inutilizzabilità derivante dalla violazione dell'art. 414 cod. proc. pen. colpisce solo gli atti che riguardano lo stesso fatto oggetto dell'indagine conclusa con il provvedimento di archiviazione, (o altro equivalente per quanto interessa) e non anche fatti diversi o successivi, benché collegati con i fatti oggetto della precedente indagine. Tale principio vale anche per i reati permanenti - come quello di lottizzazione abusiva oggetto del caso di specie - in relazione ai quali il provvedimento relativo ad indagini concernenti fatti od elementi temporalmente definiti non impone di richiedere il decreto di riapertura delle indagini, se queste riguardano fatti o elementi diversi o successivi, (v. anche Sez. 3, n. 43952 del 28/09/2004 - dep. 11/11/2004, Israel Rodriguez, Rv. 230334). Pertanto l'iscrizione del nominativo della persona indagata in relazione allo specifico reato, da cui decorre il nuovo termine per il computo della durata massima delle indagini preliminari, non pone peraltro alcun limite all'utilizzazione di elementi emersi prima della detta iscrizione nel corso di accertamenti relativi ad altri fatti, che costituiscono una nuova realtà processuale (Sez. 2, n. 150 del 18/10/2012 - dep. 04/01/2013, Andreicik e altri, Rv. 254676; Sez. 1, n. 22969 del 20/06/2006 - dep. 04/07/2006, Veneziano Broccia, Rv. 235244).
3. Nel merito occorre sottolineare che, nel caso di specie, il ricorso può essere proposto esclusivamente per violazione di legge. Nel caso in esame il giudice del riesame ha evidenziato con chiarezza e precisione i termini della questione e le ragioni sottostanti alla necessità della apposizione del vincolo del sequestro preventivo, prodromico e strumentale alla successiva confisca degli immobili oggetto della lottizzazione abusiva, una volta accertata in via giudiziale, anche nei confronti del terzo acquirente, qualora egli non abbia assunto, deliberatamente o per trascuratezza, tutte le necessarie informazioni sulla sussistenza di un titolo abilitativo, nonché sulla compatibilità dell'immobile con gli strumenti urbanistici(Sez. 3, n. 15987 del 06/03/2013 - dep. 08/04/2013, P.G. in proc. Parisi, Rv. 255416; Cass.,Sez. 6, n. 45492 del 23/11/2010 - dep. 27/12/2010, Murolo, Rv. 249215) e per evitare, in ogni caso che il reato, in base agli accertamenti effettuati, venga portato ad ulteriori conseguenze. La commistione di interessi tra la società e il singolo ricorrente giustifica il sequestro disposto delle quote societarie riferibile allo stesso, in quanto costituisce lo strumento utilizzato per commettere il reato di lottizzazione abusiva. Sono stati inoltre evidenziati gli elementi (v. l'analitica ricostruzione dell'iter amministrativo relativo al rilascio delle concessioni e la dimostrazione della realizzazione ancora in itinere della lottizzazione abusiva, in particolare da pag. 7 a 14 del provvedimento del TDL, con l'evidente esclusione di qualsiasi maturazione dei termini di prescrizione del reato, proprio perché la consumazione dello stesso è ampiamente in itinere) che rendono concreta l'esistenza del fumus commissi delicti, che, peraltro, non deve investire la concreta fondatezza della pretesa punitiva, ma limitarsi all'astratta possibilità di sussumere il fatto attribuito ad un determinato soggetto in una specifica ipotesi di reato (Cass., 22 marzo 2007, n. 13639). Correttamente, nel caso in esame, e ciò dimostra l'infondatezza di tutti i motivi, che peraltro trovano adeguata risposta nell'ordinanza impugnata, è stato ritenuto dunque che sussistano gli elementi per la configurazione del reato di cui al D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44 contestato.
4. Alla luce delle suesposte considerazioni, pertanto, il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2013.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2014