Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2008, n. 22614
CASS
Sentenza 19 febbraio 2008

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In tema di disastro aviatorio colposo, non è possibile desumere la sussistenza in capo al direttore di aeroporto, in quanto tale, di una posizione di garanzia comportante l'obbligo di regolare e vigilare sui movimenti degli aeromobili nell'aeroporto, né può ritenersi che, in ragione dell'inserimento organico di quest'ultimo nell'ENAC ed in mancanza invece di una espressa previsione normativa in tal senso, allo stesso direttore sia attribuito l'obbligo di rendere statuizioni impositive nei confronti dell'ENAV ovvero di sostituirsi al medesimo in caso di inadempienza o ritardo da parte di tale ente nella predisposizione dei presidi necessari per la gestione in sicurezza del traffico aereo a terra. (Principio affermato con riferimento a fattispecie verificatisi nel periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 250 del 1997, il quale ha trasferito i compiti in precedenza assegnati al direttore di aeroporto dall'art. 719 cod. nav. all'ENAV e all'ENAC, ma precedente all'intervento del D.Lgs. n. 96 del 2005, che ne ha definitivamente eliminato la figura).

La circostanza aggravante comune della violazione di doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un pubblico servizio è configurabile anche in riferimento ai delitti di disastro colposo, omicidio colposo e lesioni colpose, atteso che la suddetta violazione non è elemento costitutivo necessario delle relative fattispecie.

In tema di rapporto di causalità nel reato omissivo improprio, non può parlarsi di affidamento quando colui che si affida sia in colpa per aver violato determinate norme precauzionali o per aver omesso determinate condotte, confidando che altri rimuova o neutralizzi la situazione di pericolo o adotti dei comportamenti idonei a prevenirlo, atteso che in tali casi il mancato intervento del terzo non si configura come fatto eccezionale ed imprevedibile sopravvenuto da solo sufficiente a produrre l'evento.

Nei reati colposi omissivi impropri, l'addebito della responsabilità presuppone l'individuazione di una posizione di garanzia da cui discenda l'obbligo giuridico di impedire l'evento, il quale si caratterizza rispetto agli altri obblighi di agire in ragione della previa attribuzione al garante degli adeguati poteri di impedire accadimenti offensivi di beni altrui. (Nella fattispecie relativa al reato di disastro aviatorio colposo la Corte ha escluso la titolarità in capo al direttore dell'aeroporto di una posizione di garanzia in ordine alla regolamentazione e alla vigilanza sulla sicurezza dei movimenti degli aeromobili nello scalo aeroportuale in mancanza, per il periodo successivo all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 250 del 1997, di una norma attribuitiva al medesimo di specifici poteri in materia).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/02/2008, n. 22614
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 22614
    Data del deposito : 19 febbraio 2008

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