Sentenza 25 ottobre 2001
Massime • 1
In tema di procedimento abbreviato, è abnorme la sentenza con la quale contemporaneamente sono giudicati più imputati nei confronti dei quali erano stati adottati riti diversi, l'uno ordinario e l'altro speciale, in quanto tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova un ostacolo insormontabile nella differente struttura di ciascuno dei procedimenti previsti dal titolo VI cod.proc.pen. che ne rende incompatibile una gestione congiunta con quello ordinario (Nella specie la Corte, nell'annullare il provvedimento impugnato, ha ritenuto irrilevante la distinzione operata dal giudice delle prove utilizzabili per il giudizio abbreviato da quelle raccolte nel corso del dibattimento).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/10/2001, n. 45586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 45586 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PASQUALE TROIANO - Presidente - del 25/10/2001
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Consigliere - N. 1199
Dott. GIORGIO COLLA - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. GIOVANNI CONTI - Consigliere - N. 20345/2001
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dai difensori,
avv. Alberto Simeone, di LA GI, nato a [...] il [...]; avv. RL Massa, di AR RL, nato a [...] il [...]; avv. Antonio Orso, di Museo LA, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza 26.1.2001 della Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Gianfranco Ciani, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del Museo e il rigetto dei ricorsi di LA e AR;
Uditi i difensori avv.ti Raffaello Capurso per LA e RL Massa per LA, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Corte d'appello di Napoli con sentenza 26.1.2001 riformava la sentenza 11.2.2000 dei Tribunale di Benevento nei confronti di AR RL riducendo la pena ad anni 5 e mesi 8 di reclusione e lire 34.000.000 di multa e di SC LA riducendo la pena ad anni 3 e mesi 4 di reclusione e lire 28.000.000 di multa;
confermava la condanna di LA GI alla pena di anni 10 di reclusione e lire 60.000.000 di multa (tutti imputati del reato di cui all'art.73 d.p.r. 309/90). La sentenza impugnata ravvisa la responsabilità del LA essenzialmente in base a intercettazioni ambientali effettuate all'interno dell'autovettura di alcuni tossicodipendenti e sulla deposizione testimoniale del maresciallo dei carabinieri Di Biase e sui riscontri relativi ad alcune circostanze;
non ravvisa la circostanza attenuante di cui al o. 5 dell'art. 73 d.p.r. 309/90 stante l'abitualità delle forniture di stupefacenti;
esclude la continuazione con altri analoghi episodi in assenza di prova del passaggio in giudicato della relativa sentenza.
Quanto al AR respinge l'eccezione di incompatibilità del giudice di primo grado che aveva, in un unico contesto, pronunciato la sentenza nei confronti di imputati del medesimo fatto giudicati con rito diverso (il AR con rito abbreviato, il LA con rito ordinario) con utilizzo delle medesime prove, in quanto non tempestivamente sollevata;
nel merito fonda la decisione sulle intercettazioni ambientali, sulle deposizioni testimoniali dei carabinieri e relativi riscontri.
Quanto al SC ravvisa la responsabilità sulla base delle intercettazioni e delle testimonianze.
Ricorrono le difese degli imputati e in particolare per:
- LA contestando l'adeguatezza degli elementi probatori costituiti dalle intercettazioni ambientali e il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui al c. 5 dell'art.73 d.p.r. 309/90;
- AR per violazione di legge essendo state utilizzate prove raccolte in dibattimento pur essendo stato l'imputato (sia pure in un unico contesto con altri coimputati giudicati con rito ordinario) giudicato con il rito abbreviato;
per avere uno dei componenti del collegio della Corte d'appello deliberato in tema di libertà personale dell'imputato; per non essere stata riconosciuta la circostanza attenuante di cui all'art. 73, c. 5, d.p.r. 309/90 pur in assenza di sequestro di sostanza stupefacente;
- SC per mancanza di motivazione in ordine alla sua responsabilità.
La difesa del AR con successive note difensive ribadisce in particolare la decisione unitaria su procedimenti condotti sulla base di riti diversi, che in quanto tale doveva considerarsi abnorme. La difesa del LA aderiva a tale eccezione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il giudice monocratico del Tribunale di Benevento ha giudicato congiuntamente, pronunciando un'unica sentenza, alcuni imputati con il rito ordinario (tra i quali il LA) e altri imputati con il rito abbreviato (tra i quali il AR e il SC).
Questo modo di operare, la cui "singolarità" viene evidenziata dalla stessa sentenza di primo grado, ha trovato giustificazione in esigenze di economia processuale, fatte proprie anche dalla sentenza di secondo grado, con la precisazione che le prove raccolte in sede dibattimentale non hanno influito sulla decisione relativa ai coimputati per cui si è proceduto con il rito abbreviato, così come le prove già esistenti in atti e non utilizzabili per il procedimento ordinario non hanno influito sulla decisione relativa ai coimputati per cui si è proceduto con quest'ultimo rito.
2. Lo sforzo, pur apprezzabile, della decisione impugnata di distinguere nell'ambito delle prove quelle esistenti allo stato degli atti che consentivano il giudizio abbreviato per alcuni imputati, da quelle raccolte nel dibattimento che venivano utilizzate per la decisione con il rito ordinario per altri imputati, non appare tale da poter sanare il vizio di fondo, denunciato con particolare vigore dalla difesa del AR.
Non si tratta, infatti, di verificare la sussistenza di singoli atti probatori eventualmente invalidi nell'ambito dell'uno piuttosto che dell'altro rito, o se l'uno piuttosto che l'altro atto siano stati effettivamente utilizzati dal giudice nella decisione. Ciò, tra l'altro, comporterebbe una indagine di merito che è preclusa a questa Corte di legittimità.
3. La questione appare, invece, di carattere generale e concerne la possibilità in concreto da parte di un giudice di celebrare un processo cumulativo nei confronti di vari coimputati adottando una pluralità di riti, l'uno ordinario, l'altro "speciale" quale il giudizio abbreviato, così appunto definito dal libro 6^ del codice di procedura penale. Tale possibilità, sebbene non espressamente vietata da specifiche norme processuali, trova tuttavia un ostacolo insormontabile nella stessa struttura del codice del processo, che ha nettamente differenziato i procedimenti speciali rispetto a quello ordinario a cominciare dai presupposti stessi in base ai quali essi sono consentiti.
Peraltro la giurisprudenza della Corte costituzionale e quella di questa Suprema Corte hanno evidenziato una serie di incompatibilità in capo allo stesso giudicante, che si concretano nell'astensione o nella ricusazione, quando, pur procedendo separatamente nei confronti di più coimputati con diversi riti, la decisione su di uno di essi pronunciata a seguito dell'adozione di un rito abbia comportato la valutazione della posizione di un altro per cui si procede con diverso rito, così pregiudicando la terzietà del giudice.
4. Nel caso in esame vi è di più in quanto si pretende che uno stesso giudice, che ha contestualmente a disposizione un materiale probatorio eterogeneo circa i modi della sua formazione (prove esistenti allo stato degli atti e prove raccolte in sede dibattimentale), al termine del giudizio operi una selezione all'interno di tale materiale, utilizzandolo diversamente a seconda del rito con cui ha ritenuto di procedere. L'incongruità è manifesta e non è sorretta neppure dall'apparente motivazione delle esigenze di economia processuale, essendo per definizione il rito abbreviato un rito ispirato alla celerità, con assunzione meramente eventuale e minima - dopo le recenti riforme - di prove.
5. La struttura ontologicamente diversa del rito ordinario e del rito abbreviato sono tali da non consentire il processo cumulativo nei confronti di più coimputati con l'abbinamento dei riti stessi, e ciò anche a monte della considerazione che il giudice può essere influenzato nelle diverse decisioni assunte con un'unica sentenza da prove acquisite (anche se in concreto non utilizzate nell'una o nell'altra decisione a seconda del rito) in un contesto unitario La specialità dei riti preveduti dal titolo 6^ del codice processuale comporta l'autonomia di ciascuno dei procedimenti rispetto a quello ordinario ed è tale, quindi, da escludere la compatibilità di una loro gestione congiunta.
A maggior ragione deve sussistere l'autonomia delle sentenze emesse al termine dei singoli procedimenti, non potendosi unificare in una sola sentenza procedimenti che devono avere un diverso svolgimento e che presentano caratterizzazioni obiettivamente diverse. Il che è rilevante anche sotto il profilo delle possibili impugnazioni, che non necessariamente obbediscono alle stesse regole.
6. Il vizio di abnormità denunciato dalla difesa appare, alla luce delle considerazioni che precedono, del tutto fondato, in quanto si è in presenza di una situazione non soltanto non prevista dall'ordinamento, ma che si pone in contrasto con i criteri posti a base della differenziazione dei riti e della specialità di alcuni (nella specie il giudizio abbreviato) rispetto al procedimento ordinario.
Consegue l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti del LA e del AR, nonché della sentenza 11.4.2000 del Tribunale di Benevento emessa al termine del procedimento il cui vizio si è rilevato, con rinvio a quest'ultimo Tribunale per il giudizio.
Per l'effetto estensivo di cui all'art. 587 c.p.p. il medesimo annullamento va dichiarato nei confronti del SC. La decisione è assorbente di tutti gli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
annulla nei confronti di LA GI e di AR RL e per l'effetto estensivo nei confronti di SC LA la sentenza impugnata, nonché la sentenza 11.4.2000 emessa dal Tribunale di Benevento nei confronti dei medesimi e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Benevento.
Così deciso in Roma, il 25 ottobre 2001.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2001