Sentenza 22 giugno 2000
Massime • 1
In materia di infortuni sul lavoro, gli obblighi di prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono essere delegati, con conseguente subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa capo al datore di lavoro. Tuttavia, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, e deve investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, (fermo comunque restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive). Va escluso, di conseguenza, che la delega possa essere inespressa o implicita, e che si possa presumerla solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa stessa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/06/2000, n. 9343 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9343 |
| Data del deposito : | 22 giugno 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
1)Dott. Bruno FRANGINI - Presidente del 22.06.2000
2)Dott. Francesco LISCIOTTO - Consigliere SENTENZA
3)Dott. Mauro Domenico LOSAPIO - Consigliere N. 1478
4)Dott. Renato OLIVIERI - Consigliere REGISTRO GENERALE
5)Dott. Francesco MARZANO - Consigliere rel. N. 07479/00
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da HE ER, n. in Villa Carcina il 20.12.1928;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia, in data 14 dicembre 1999. Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Francesco Marzano;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Mario Iannelli, che ha concluso per il rigetto dei ricorso;
Udito il difensore del ricorrente, avv. Massimo Bonvicini, in sostituzione dell'avv. Giuseppe Figo, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso;
Osserva:
1. Il 14 dicembre 1999 la Corte di Appello di Brescia confermava la sentenza in data 28 maggio 1998 del Pretore di Brescia - Sezione Distaccata di Breno - con la quale HE ER, riconosciutegli le attenuanti generiche, era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per imputazione di cui all'art. 590, cpv., c.p. (fatto del 16 luglio 1994). Si contestava a tale imputato, quale legale rappresentante della "S.p.a. Nuova Manifattura" di Breno, di aver cagionato lesioni a OM ND, dipendente di tale società, per colpa generica e specifica, in particolare per aver consentito che una macchina legatrice, con la quale il OM operava, venisse usata ancorché non dotata di idonea protezione dell'organo mobile e di idoneo comando di arresto, omettendo altresì di impedire che gli organi e gli elementi in moto di tale macchina venissero puliti durante le fasi della lavorazione, in violazione del disposto degli artt. 2087 c.c., 48 D.P.R. n. 547/1955 e delle norme UNI EN 292/1992 ed EN 349/1994: era avvenuto che quel giorno il OM, tentando di rimuovere dal vano di legatura della macchina una matassina di cotone, era rimasto impigliato con la mano destra negli organi in movimento, riportando lesioni che avevano determinato la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per circa 140 giorni. Nel pervenire alla resa confermativa statuizione di condanna i giudici del merito rilevavano: che era emerso dalla istruttoria svolta nel giudizio di primo grado che "il pulsante (ovverosia il c.d. fungo di emergenza) posto nell'immediata disponibilità dell'operatore non aveva l'attitudine ad arrestare del tutto la pressa, dal momento che, se 'arrestava comunque la marcia di avanzamento della macchina', per contro, 'pur premuto consentiva che la lancia arrivasse fino al suo fine corsa, giungendo cosi' comunque ad occupare il vano di legatura... "; che, peraltro, "quando si introduceva in tale vano (di legatura) la stessa lancia lasciava uno spazio libero, intorno a sè, di circa due centimetri e mezzo,... senz'altro insufficiente ed inadeguato (non consentendo di fatto all'operatore di muovere la mano con la necessaria libertà) e non rispondente alle indicazioni contenute nella normativa UNI EN 349/1994 in ordine alla necessità di uno spazio libero intorno all'organo in movimento di almeno mm. 100"; che non era rimasto accertato che l'HE, nella predetta qualità, avesse conferito ad altri (Paolo Agosti, direttore di stabilimento, Angelo Mazzoli, responsabile di produzione, e Angelo Mastaglia, assistente di reparto) apposita delega in materia di obblighi di prevenzione antinfortunistica incombenti sul datore di lavoro, atteso anche che la ripartizione interna delle specifiche competenze non poteva da sola esonerare l'imprenditore dall'osservanza degli obblighi derivantigli dall'art. 4 del D.P.R. n. 547/1955; che dovevano ritenersi accertate le violazioni delle disposizioni di cui alle normative UNI suindicate;
che non era affatto imprevedibile la manovra nella circostanza posta in essere dal OM;
che congruo ed adeguato, infine, doveva ritenersi il trattamento sanzionatorio operato dal primo giudice (L. 700.000 di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante).
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, denunziando:
a) vizi di violazione di legge e di motivazione. Deduce al riguardo che i giudici del merito avrebbero "mancato di prendere in considerazione nel suo corretto significato il principio di personalità della responsabilità penale... "; l'istituto della delega di funzioni - si assume - "deve essere inteso non necessariamente come atto formale, bensì quale attribuzione di compiti (e dei necessari mezzi per adempiervi) da cui può scaturire (in presenza di particolare requisiti di fatto, puntualmente individuati dalla giurisprudenza) il trasferimento della responsabilità penale dal delegante al delegato", non essendo al riguardo necessario un atto scritto, sicché, "in presenza... della prova dell'attribuzione di fatto di compiti nella materia de qua, ci si trova di fronte alla figura della delega implicita, che produce gli stessi effetti di trasferimento della responsabilità della delega formale". Aggiunge che, "ai fini della distribuzione dei compiti e delle correlative responsabilità nell'ambito di organizzazioni complesse, la mancanza di un modesto dispositivo, che possa essere realizzato internamente all'unità produttiva e che non incida in alcun modo sul funzionamento della macchina e sul ciclo produttivo, non può essere assimilata ad un intervento che comporti, invece, un rilevante impegno economico e una significativa modifica di una o più fasi di produzione... ", circostanza, questa, che la impugnata sentenza avrebbe dei tutto omesso di considerare, illogicamente anche ritenendo "non essere emerso che soggetti diversi dall'imputato HE fossero dotati 'di poteri di intervento in relazione alle caratteristiche strutturali della macchina'"", mancando così "del tutto di considerare il fattore della portata o entità degli interventi strutturali, ed assimilando sotto un unico genus inadempimenti che, invece, pur avendo in comune la connotazione impiantistica, possono far capo a persone munite di diversi poteri e compiti nell'ambito di una organizza ione complessa";
b) gli stessi vizi di violazione di legge e di motivazione, sotto altro profilo, che, cioè, erroneamente sarebbe stato ritenuto il rapporto di causalità "tra la presunta violazione della norma cautelare di cui all'art.
1.2.4. UNI EN 292/92 (inidoneità del pulsante di emergenza) e l'infortunio, nonostante si sia accertato che l'infortunato non abbia premuto il pulsante di emergenza"; si assume, in sostanza, che "non avendo il OM premuto il pulsante di emergenza in occasione dell'infortunio, quest'ultimo non sarebbe stato evitato anche qualora la macchina fosse stata dotata di un fungo di emergenza che consentisse l'arresto immediato della stessa".
3.0 Il ricorso è infondato.
Quanto, invero, al primo motivo di censura, deve considerarsi che, ai sensi dell'art. 4 della L. n. 547/1955, il datore di lavoro è il primo e principale destinatario degli obblighi di assicurazione, osservanza e sorveglianza delle misure e dei presidi di prevenzione antinfortunistica contemplate in quel disposto normativo e negli altri che a quello fanno riferimento (e tra tali obblighi rientra certamente quello, fondamentale ed ineludibile, di fornire al lavoratore macchine ed attrezzature in regola con le prescrizioni antinfortunistiche). Tale precipuo obbligo del datore di lavoro può essere ad altri delegato, ossia trasferito, con conseguente sostituzione e subentro del delegato nella posizione di garanzia che fa originariamente capo al datore di lavoro. Ma, tanto comportando una dismissione da parte del datore di lavoro - specifico e principale, ancorché non esclusivo, destinatario della norma -, di tali obblighi assegnatigli dalla legge ed un loro contestuale trasferimento ad altri, il relativo atto di delega deve essere espresso, inequivoco e certo, dovendo inoltre investire persona tecnicamente capace, dotata delle necessarie cognizioni tecniche e dei relativi poteri decisionali e di intervento, che abbia accettato lo specifico incarico, fermo restando l'obbligo per il datore di lavoro di vigilare e controllare che il delegato usi, poi, concretamente la delega, secondo quanto la legge prescrive. Deve, perciò, escludersi che una siffatta delega possa essere inespressa o implicita, presumendola solo dalla ripartizione interna all'azienda dei compiti assegnati ad altri dipendenti o dalle dimensioni dell'impresa stessa.
Nella specie, i giudici del merito hanno dato atto che "non è affatto risultato" che una siffatta delega sia stata conferita al direttore dello stabilimento, al responsabile di produzione o all'assistente di reparto, giacché "non risulta in alcun modo enucleabile dall'istruttoria svolta che all'inserimento dei tre soggetti predetti nell'organigramma aziendale si accompagnasse, perché chiaramente operata, una specifica attribuzione ai medesimi dei compiti istituzionalmente assegnati all'imprenditore in tema di adozione di macchine in linea con le prescrizioni di cui alla normativa antinfortunistica, così come pure non risulta provato che una siffatta eventuale attribuzione fosse altresì accompagnata da un potere di gestione e da una disponibilità finanziaria, senza autorizzazione preventiva, tali da consentire ai predetti di intervenire in via autonoma... ". Ed a tale conclusione sono pervenuti dopo aver dato atto che, anche alla stregua di quella "giurisprudenza... secondo cui la delega in parola non deve necessariamente risultare da atto scritto, ma può emergere anche da acquisizioni processuali... ", tanto non esime, tuttavia, "da una siffatta attività di verifica", sicché, in sostanza, essi hanno ritenuto che, non soltanto mancasse un atto scritto in tal senso, ma che, comunque ed assorbentemente, una siffatta delega non potesse affatto desumersi, con i richiesti requisiti della certezza ed univocità, dagli atti processualmente assunti (d'altra parte, anche nella addotta ritenuta insussistenza della necessità di un atto scritto, è pur sempre necessario che la delega sia, comunque, comprovata, certa, inequivoca, nella sua esistenza fattuale, con la contestuale connessa accettazione del delegato, nella sua dimensione oggettiva e nel suo riferimento soggettivo). E non ha mancato la sentenza impugnata anche di pertinentemente rilevare che le violazioni contestate concernevano `non già le modalità di utilizzo di attrezzature e/o macchinari e l'esecuzione di lavori, quanto invece l'adozione proprio di attrezzature e macchinari dotati di tutti i necessari accorgimenti per preservare l'incolumità dei lavoratori", compito, questo, che precipuamente spetta, appunto, al datore di lavoro. Non si trattava, quindi, della "mancanza di un modesto dispositivo... che non incida in alcun modo sul funzionamento della macchina", come assume il ricorrente, ma della mancanza di un fondamentale requisito della macchina stessa ad assolvere alle esigenze di prevenzione antinfortunistica, che comportava non un banale intervento facilmente attuabile "internamente all'unità produttiva", ma la modifica della macchina per la dotazione dei richiesto meccanismo di tutela dei lavoratori alla stessa addetti, o, in caso di impossibilità di tale modifica, la sostituzione della stessa.
3.1 Quanto al secondo motivo di censura, per intanto non si appalesa manifestamente illogico presumere - come hanno fatto i giudici del merito - che il lavoratore non abbia pigiato affatto il "comando di emergenza nella consapevolezza proprio dell'inutilità di un siffatto gesto", tenuto anche conto - può ulteriormente considerarsi - dell'obbligo della previa istruzione che deve esser data ai lavoratori sui rischi cui sono esposti e, quindi, anche circa il funzionamento della macchina, del quale, perciò, il lavoratore deve, evidentemente, essere stato reso previamente cognito. In ogni caso, e comunque, non può escludersi il nesso di causalità tra la accertata colposa condotta dell'agente (nei termini contestati) e l'evento prodottosi per non avere il lavoratore azionato, o tentato di azionare, un dispositivo assolutamente inidoneo a raggiungere alcun positivo risultato quanto al conseguimento della tutela preventiva dei lavoratore medesimo dai rischi del proprio operare con siffatta macchina;
la esclusione del nesso di causalità tra condotta ed evento, invero, postula pur sempre il positivo accertamento che l'evento si sarebbe egualmente verificato ove l'agente avesse posto in essere la condotta diligente e conforme alla legge ed ai regolamenti richiestagli;
nella specie, se per un verso è stato accertato in sede di merito che l'evento si determinò essenzialmente per la mancanza del dispositivo di protezione al riguardo, che proprio per la sua mancanza non avrebbe potuto giammai essere proficuamente azionato, per altro verso il datore di lavoro, in tanto può invocare una condotta determinativa dell'evento, in via esclusiva o concorrente, del lavoratore, in quanto egli abbia, dal canto suo, assolto ai compiti tutti impostigli dalla legge in materia di sicurezza sul lavoro;
e può imputarsi al lavoratore una condotta disattenta o negligente solo se a sua disposizione siano stati posti gli strumenti da utilizzare per la prevenzione degli infortuni, non già se un idoneo strumento non sia stato affatto approntato.
4. Il ricorso va, dunque, rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 giugno 2000.
Depositato in Cancelleria il 25 agosto 2000