Articolo 726 del Codice della navigazione
Articolo 725Articolo 727
Versione
21 aprile 1942
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Versione
21 ottobre 2005
Art. 726.
(Impiego di mezzi per urgenti necessita').

Il ((ENAC)) puo', in caso di urgente necessita' di servizio, ordinare che gli aeromobili e ogni altro mezzo di trasporto, i quali si trovino nell'aeroporto, siano messi a sua disposizione con il relativo personale. Puo' parimenti ordinare che sia messo a sua disposizione ogni altro mezzo che ritenga necessario.
Entrata in vigore il 21 ottobre 2005
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