Articolo 3 della Legge 21 dicembre 1996, n. 665
Articolo 2Articolo 4
Versione
14 gennaio 1997
Art. 3. (Organi dell'Ente) 1. Sono organi dell'Ente:
a) il presidente;
b) il consiglio di amministrazione;
c) Il collegio dei revisori dei conti;
d) il direttore generale.
2. Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, sovrintende al suo funzionamento e svolge i compiti che gli sono attribuiti dallo statuto; e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione, ed e' scelto tra soggetti aventi particolari capacita' ed esperienza riferite al trasporto aereo e all'aviazione. Sono sentite le Commissioni parlamentari competenti per materia ai sensi della legge 24 gennaio 1978, n. 14 .
3. Il consiglio di amministrazione e' composto dal presidente e da sei consiglieri scelti tra persone di comprovata cultura amministrativa, tecnica ed economica nel settore dei trasporti o di particolare capacita' nell'organizzazione e nella gestione di aziende, enti e societa', che non siano dipendenti dell'Ente.
4. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione; restano in carica tre anni e possono essere confermati per una sola volta.
5. Il presidente ed i membri del consiglio di amministrazione sono scelti tra soggetti che non prestino e che non abbiano prestato servizio alle dipendenze dell'AAAVTAG nel corso dei cinque anni antecedenti la data di entrata in vigore della presente legge. Con i decreti di nomina sono stabiliti i rispettivi emolumenti, sentito il Ministro del tesoro.
6. Sui decreti di nomina e di determinazione degli emolumenti le Commissioni parlamentari competenti per materia esprimono il loro parere.
7. Il collegio dei revisori dei conti esplica il controllo sull'attivita' dell'Ente, a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile ; e' composto da tre membri effettivi e tre supplenti, nominati per tre anni con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, che determina anche, sentito il Ministro del tesoro, il compenso spettante ai singoli componenti. Il presidente e' designato dal Ministro del tesoro.
8. Il direttore generale e' nominato con le stesse procedure del consiglio di amministrazione ed e' scelto tra i dirigenti dell'Ente o tra persone aventi specifiche capacita' tecnico-economiche nel settore dei trasporti. Il dipendente della pubblica amministrazione o dell'Ente nominato direttore generale e' collocato in aspettativa per tutta la durata del mandato; ha diritto alla conservazione del posto nella qualifica maturata al momento della nomina, salve le progressioni automatiche previste dai contratti di lavoro. Il direttore generale partecipa con voto consultivo alle riunioni del consiglio di amministrazione, al quale propone l'emanazione dei provvedimenti che ritiene necessari; cura l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio stesso; sovrintende all'attivita' di tutti gli uffici assicurando il coordinamento operativo dei servizi, delle articolazioni territoriali e delle strutture speciali e l'unita' di indirizzo tecnico-amministrativo; esegue ogni altro compito che gli sia attribuito dal consiglio di amministrazione. Il direttore generale adotta, in caso di urgenza, i provvedimenti indifferibili necessari a garantire la continuita' e la sicurezza dei servizi di assistenza al volo. Tali provvedimenti debbono essere sottoposti alla ratifica del consiglio di amministrazione nella prima seduta utile. Il direttore generale e' coadiuvato da un vice direttore generale. Le relative funzioni sono attribuite dal consiglio di amministrazione, su proposta del presidente, sentito il direttore generale.
Note all' art. 3:
- La legge 24 gennaio 1978, n. 14 , reca: "Norme per il controllo parlamentare sulle nomine negli enti pubblici".
- Gli articoli da 2397 a 2409 del codice civile recano la disciplina del collegio sindacale delle societa' per azioni.
Entrata in vigore il 14 gennaio 1997
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