Articolo 243 del Codice di procedura penale
Articolo 224 bisArticolo 224 bis
Versione
24 ottobre 1989
Art. 243. Rilascio di copie 1. Quando dispone l'acquisizione di un documento che non deve rimanere segreto, il giudice, a richiesta di chi ne abbia interesse, puo' autorizzare la cancelleria a rilasciare copia autentica a norma dell'articolo 116.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1989
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