Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40651
CASS
Sentenza 8 novembre 2006

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Massime1

L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. - nella specie per avere pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e successivamente giudicato con rito abbreviato uno dei coimputati - non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen..

Commentario1

  • 1Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40651
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 40651
Data del deposito : 8 novembre 2006

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