Sentenza 8 novembre 2006
Massime • 1
L'esistenza di cause di incompatibilità ex art. 34 cod. proc. pen. - nella specie per avere pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. e successivamente giudicato con rito abbreviato uno dei coimputati - non incidendo sulla capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione, che deve essere fatto valere tempestivamente con la procedura di cui all'art. 37 cod. proc. pen..
Commentario • 1
- 1. Ingiusta detenzione estradizionale, quale colpa? (Cass. 2678/09)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 9 novembre 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 08/11/2006, n. 40651 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40651 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 08/11/2006
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARINI Pierfrancesco - Consigliere - N. 1902
Dott. NAPPI Aniello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 044071/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ON RI, N. IL 28/06/1939;
avverso sentenza del 22/06/2005 CORTE APPELLO di TRIESTE;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il P.G. in persona del Sost. Proc. Gen. Dr. V. D'Ambrosio, il quale ha chiesto dichiararsi manifestamente infondata la dedotta eccezione di incostituzionalità e rigettarsi nel resto il ricorso. OSSERVA
NC TT è stato condannato dal Tribunale di Udine perché ritenuto colpevole del delitto di bancarotta fraudolenta (patrimoniale e documentale) in relazione al fallimento della s.n.c. IL LUME, della quale era amministratore di fatto. La Corte di appello di Trieste, con sentenza 22.6.2005, ha confermato la pronunzia di primo grado.
Ricorre per Cassazione il difensore di NC e deduce: 1) illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., nella parte in cui non dispone la incompatibilità tra il giudice che ha emesso sentenza ex art. 444 c.p.p., e quello che successivamente ha giudicato con rito abbreviato uno dei coimputati;
2) violazione di legge e carenze motivazionali, perché i giudici del merito, pur fondando il loro convincimento sulle parole del curatore, hanno pretermesso parte della sua deposizione favorevole all'imputato, ne' hanno chiarito in sentenza la ragione di tale arbitraria selezione;
3) violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3^, e art. 546 c.p.p., lett. e) e carenze motivazionali. Con specifico riferimento alla distrazione di L. 500 mln a mezzo cambiali rilasciate alla S.G., pur in assenza di sottostante rapporto commerciale, la Corte di appello omette di considerare che i titoli recavano il timbro IL LUME, il che, a tutto voler concedere, può far ipotizzare la sussistenza di bancarotta preferenziale;
4) ancora violazione dei due predetti articoli e carenza di motivazione, atteso che se, come si sostiene in sentenza è stato possibile accertare la esistenza di un saldo contabile di L. 630 mln, allora non si vede come si possa parlare di bancarotta documentale. Per quanto riguarda poi l'importo di L. 500 mln, è vero che tale cifra non risulta dalla contabilità, ma è anche vero che il curatore può avvalersi di qualsiasi documentazione (e quindi anche delle cambiali consegnate proprio da NC). Tale elemento non è preso in considerazione dalla sentenza che quindi pecca, sul punto, di omessa motivazione. Inoltre, sulla base delle prove acquisite, a tutto voler concedere, nella condotta dell'imputato si potrebbero ravvisare gli estremi del delitto L. Fall., ex art. 217, 5) carenze motivazionali in ordine al trattamento sanzionatorio. Privo di reale motivazione è il diniego di concessione di attenuanti generiche;
il precedente ricordato dai giudici di merito e talmente risalente (25 anni fa) da essere privo di qualsiasi rilievo. Manca un'analisi, quoad poenam per quel che riguarda la condotta addebitabile a NC.
Il 26.4.2006 è stata depositata memoria L. n. 46 del 2006, ex art.10 e art. 585 c.p.p., con la quale si ribadiscono le censure sub 2) e
3).
La prima censura (e la connessa eccezione di legittimità costituzionale) non è ammissibile, atteso che l'esistenza di cause di incompatibilità, non incidendo sui requisiti di capacità del giudice, non determina la nullità del provvedimento adottato dal giudice ritenuto incompatibile, ma costituisce esclusivamente motivo di ricusazione (cfr. S.U. sent. n. 5 del 1996, ric. D'Avino, RV 204464, SU sent. n. 23 del 2000, ric. Scrudato, RV 215097). Ebbene nessuna dichiarazione di ricusazione - come leggesi nella sentenza di appello e come non contestato dal ricorrente - fu avanzata. È del tutto evidente poi che quella sarebbe stata la sede per proporre eventuale eccezione di legittimità costituzionale, la quale, ad ogni buon conto, deve ritenersi priva di fondamento. Invero, dopo la sentenza 371/96 (con la quale la Corte costituzionale ebbe a dichiarare illegittimo l'art. 34 c.p.p., comma 2^, nella parte in cui non prevede che non possa partecipare al giudizio nei confronti dell'imputato il giudice che abbia deliberato o concorso a deliberare nei riguardi di altri soggetti una sentenza in cui la posizione di quell'imputato in ordine alla responsabilità penale sia stata già comunque valutata), è intervenuta la sentenza 308/97, con la quale il giudice delle leggi ha chiarito che l'incompatibilità si configura solo ove si tratti di reati a concorso necessario o in presenza di una espressa valutazione di merito in ordine alla posizione del concorrente estraneo al procedimento. Conseguentemente questa Corte ha ritenuto (ASN 199703894 - RV 209211) manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p., comma 2 (nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice del dibattimento che abbia in precedenza pronunciato, in separato procedimento, sentenza di patteggiamento nei confronti di concorrente nel reato), quando si tratti di un concorrente solo eventuale nei cui riguardi non sia stata espressa alcuna valutazione di responsabilità. Insomma si è ritenuto (ASN 200332424 - RV 226511) che il predetto giudice non diviene "automaticamente" incompatibile nel giudizio sugli altri concorrenti che non abbiano patteggiato la pena, rappresentando ciò una mera eventualità che si verifica quando la sentenza di patteggiamento contenga una valutazione nei confronti dei coimputati non patteggianti che costituisca una vera e propria anticipazione di giudizio riscontrabile nella fattispecie concreta. La seconda e la terza censura sono manifestamente infondate. Il ricorrente pretende, sulla base di parole estrapolate dalla intera deposizione del curatore, di contrastare concetti compiuti e fatti circostanziati dallo stesso espressi (per quel che si legge nelle sentenze di primo e secondo grado). L'ammanco della somma di L. 630 mln e l'emissione di titoli cambiari per un controvalore di L. 500 mln sono dati riportati dal curatore e che, al di là delle valutazioni che lo stesso possa avere espresso, costituiscono circostanze rilevanti ai fini della costruzione della ipotesi di accusa formulata a carico di NC. Il fatto poi che sulle cambiali figuri il timbro "IL LUME" non è atto, di per sè, a far configurare la ipotesi di bancarotta preferenziale in luogo di quella contestata. Sul punto la censura nulla aggiunge ed essa, per tanto, va considerata, oltre che manifestamente infondata, anche aspecifica. La quarta censura è infondata. Nel delitto di bancarotta fraudolenta documentale l'interesse tutelato non è circoscritto ad una mera informazione sulle vicende patrimoniali e contabili della impresa, ma concerne una loro conoscenza documentata e giuridicamente utile;
ne consegue che il predetto delitto sussiste, non solo quando la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari del fallito si renda impossibile per il modo in cui le scritture contabili sono state tenute, ma anche quando gli accertamenti, da parte degli organi fallimentari, siano stati ostacolati da difficoltà superabili solo con particolare diligenza (ASN 200010423 - RV 218383). Orbene, non è dubbio, nel caso in esame (e lo stesso ricorrente formula un invito in tal senso), che l'interprete avrebbe dovuto, per la ricostruzione, fare capo a fonti di documentazione "esterne" ai documenti contabili e societari (es. le cambiali) e comunque applicarsi a "rintracciare" documentazione giustificativa del ricordato ammanco di L. 630 mln. Quanto infine al trattamento sanzionatorio, è da notare, innanzitutto, che il giudice di secondo grado ha giustificato il diniego di attenuanti generiche. Non ignora infatti il giudicante il fatto che la precedente condanna è riferibile a non pochi anni addietro, ma valorizza il fatto che essa intervenne per reato della medesima specie e pone tale circostanza in relazione alla pluralità e gravità dei fatti sottoposti alla sua attenzione, nonché alla mancanza di qualsiasi sintomo di resipiscenza da parte dell'imputato. In ordine alla pena base, poi, rileva come essa sia stata determinata dal primo giudice nel minimo edittale, sul quale sono stati operati aumenti in considerazione delle aggravanti contestate e riscontrate sussistenti.
Tale ultima censura è pertanto infondata.
Consegue rigetto del ricorso e condanna alle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 8 novembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 12 dicembre 2006