Sentenza 9 maggio 2005
Massime • 3
In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Nella specie, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. in quanto il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato attraverso le procedure delle nuove contestazioni).
In materia di dichiarazioni dibattimentali etero-accusatorie, alle persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, primo comma lett. a) cod. proc. pen. in quanto ricomprese ai sensi dell'art. 197, comma primo lett. a) cod. proc. pen., nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio del testimone, non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo lett. c) cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti nei confronti di terzi in relazione a reati commessi in concorso con gli stessi chiamanti in correità).
La riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4-ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in L. 5 giugno 2000, n. 144, non è causa di abnormità nè di nullità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2005, n. 40984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 40984 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 09/05/2005
Dott. RO RA - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI EL - Consigliere - N. 729
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARCANO EN - Consigliere - N. 17478/2004
riuniti in camera di consiglio;
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore generale presso la Corte d'appeLO di NZ;
nei confronti di:
OL ET NO;
nonché dai seguenti imputati:
AL IA, n. Grassano 18/09/1957;
NC AN, n. TE 14/10/1951;
TO OV, n. Toronto (Canada) 11/06/1970;
TO TO DO, n. Toronto (Canada) 07/03/1963;
IO IN NA, n. TE 29/09/1969;
LD OV, n. TE 23/10/1976;
LL RI, n. CA 30/07/1969;
IT NA, n. TE 23/12/1974;
IA PP, n. TE 13/09/1971;
DE SA CE, n. CA 01/10/1955;
DE SE GI, n. Bari 29/06/1961;
DE UC CA RM, n. TE 13/11/1970;
DI EC LE, n. TE 29/11/1971;
DI IO OL SA, n. TE 30/04/1962;
DI PE LE, n. TE 26/07/1962;
FAVA US, n. TE 06/03/1960;
GR TO, n. Winterthur (Svizzera) 15/02/1968;
IA EL, n. TE 21/03/1961;
RG NA MA, n. TE 05/12/1949;
LU OL, n. TE 26/03/1962;
OL ET NO, n. CA 27/09/1950;
MI OL, n. ON 30/09/1968;
IE DO, n. TE 14/04/1973;
GN LE, n. Bari 29/03/1941;
RO EL, n. TE 11/02/1972;
CI AL, n. NT 11/07/1967;
RO AN, n. TE 21/07/1970;
RO RA, n. TE 11/03/1966;
RO GI, n. TE 05/09/1967;
RO ZI, n. TE 06/11/1972;
RO TO, n. TE 24/01/1965;
RO CO, n. TE 29/02/1964;
ZI GI, n. CA 10/03/1961;
ZI ON, n. CA 03/05/1969;
DO OV, n. TE 16/03/1964;
PA IA, n. CA 12/04/1962;
NO EN, n. TE 04/04/1959;
MO RA OL, n. TE 19/04/1961;
AF GI, n. TE, 13/10/1960;
EN EL, n. TE 04/09/1952;
nei confronti della sentenza della Corte d'appeLO di NZ del 16 aprile 2003;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giorgio Colla;
udito il Procuratore generale nella persona del sostituto Dott. MONETTI TO, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso del P.G. nei confronti di ET MA;
Per il rigetto dei ricorsi di AN IA;
AN AN, TO TO DO, UC IN;
DI OV;
HI NA;
De CE CE, Di EC LE;
Di AR OL;
Di ED LE;
CO TO;
EL EL;
LA NA MA;
LU OL;
AN LE;
RO EL;
SC AL;
OL AN;
OL RA;
OL GI;
OL ZI;
OL TO;
OL CO;
ZI GI;
ZI ON;
MP IA;
LI RA OL;
IE GI e NE EL. Per l'inammissibilità dei ricorsi di MA ET NO;
TO OV;
TA RI;
LA PP;
FA US e RT EN;
Per l'annullamento con rinvio per il reato concernente le armi e rigetto nel resto relativamente a De LU IO RM;
per l'annullamento con rinvio nei confronti di IC OL in relazione alla rapina e rigetto nel resto;
per l'annullamento con rinvio nei confronti di IE DO in relazione alla sospensione della pena e inammissibilità nel resto;
per l'annullamento con rinvio per l'omicidio ES per SI OV e rigetto nel resto.
uditi i difensori LLudienza del 15 aprile 2005: per la parte civile AN HE, avv. Ruggi, quale sostituto processuale dell'avv. Vitale Isabella;
per la parte civile LI TO, avv. Ruggi;
per gli imputati: avv. Perchinunno per De IA;
avv. Cataldo per SC;
avv. Aricò per TO OV e SI;
avv. Epifani e Gaito per MA;
avv. Gaito per TO TO;
avv. Finto per AN, RO e NE;
avv. Auletta per IC;
avv. Ciola per Di EC e FA US;
LLudienza del 27 aprile 2005: avv. Robiony per OL AN;
avv. CalcuLL e avv. Gianzi per Di AR;
avv. Di Terlizzi per SI e HI;
avv. NardeLL per OL RA, OL GI e OL ZI;
avv. Ambrosini per LU e Di ED;
avv. Pantaleo per RT;
avv. Lupis per MP IA e ZI AT;
avv. Porcari per ZI ON, MP, De CE;
LLudienza del 9 maggio 2005: avv. Aliani per ZI GI, quale sostituto processuale dell'avv. Vendola per AN e quale sostituto processuale dell'avv. Gurrado per LI. FATTO E DIRITTO
1.- Premessa.
1.1 - Con l'impugnata sentenza, la Corte d'assise d'appeLO di NZ ha parzialmente riformato le due diverse decisioni emesse dalla Corte d'assise di NZ (procedimenti 1/2000 e 6/2000) che avevano concluso un processo di particolare impegno e complessità sia per il numero degli imputati, sia per la quantità degli stessi imputati (non tutti oggi ricorrenti) e delle imputazioni, sia ancora per le questioni processuali dibattute sia infine per la peculiarità della scissione del giudizio di primo grado in due diversi procedimenti, poi riuniti in sede di appeLO. Si dirà presto delle ragioni che hanno condotto a questa ultima particolarità e sui problemi di natura processuale che ha sollevato.
2. - I reati contestati.
2.1. - I reati contestati nei due procedimenti sono: di associazione mafiosa, di associazione finalizzata aLO spaccio di stupefacenti, di omicidio e tentato omicidio, di illecita detenzione acquisto cessione e porto in luogo pubblico di armi ed esplosivi, di attentati con esplosivi per fini di estorsione, di rapina, di incendio, furto, estorsione e tentata estorsione. I capi di imputazione sono contrassegnati nel procedimento 1/2000 con numeri arabi;
nel procedimento 6/2000 sono indicati con lettere maiuscole. Di tutti tali reati si dirà nell'esame delle singole posizioni, secondo lo schema contenuto nella sentenza di primo grado.
3. - La posizione dei singoli imputati.
La sentenza di appeLO, per le posizioni che ancora interessano gli odierni ricorrenti: - in riforma della sentenza di primo grado nel procedimento n. 1/2000:
3.1. - ha applicato a PP IA, sull'accordo delle parti, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la già ravvisata continuazione, la pena di anni sette di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6); porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
3.2. - ha applicato ad US FAVA, sull'accordo delle parti, con la già concessa diminuente L. n. 203 del 1991, ex art. 8, con le attenuanti generiche reputate prevalenti sulle contestate aggravanti e con la già ritenuta continuazione, la pena di anni quattro di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9);
ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
3.3. - ha ridotto la pena inflitta a IA AL, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la già ritenuta continuazione, ad anni tre di reclusione ed Euro 400 di multa per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
3.4. - ha assolto AN NC per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) per non aver commesso il fatto e, per P effetto, ha rideterminato la pena al AN inflitta, in relazione ai residui reati a suo carico ritenuti di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capi 6 e 8); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), con la già ravvisata continuazione e la già riconosciuta diminuente ex art. 442 c.p.p., in anni otto e mesi otto di reclusione;
ha rideterminato la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata applicata al AN in anni uno;
3.5. - ha assolto OV LD dal reato di incendio al carro della MA della UN (capo 73) per non aver commesso il fatto e, per lo effetto, ha rideterminato la pena al LD inflitta, avuto riguardo al residuo reato a suo carico ritenuto di partecipazione alla associazione mafiosa (capo 1), in anni tre di reclusione;
3.6. - ha ridotto la pena inflitta a CE DE SA, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la già riconosciuta continuazione, per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6), ad anni sette e mesi sei di reclusione;
3.7. - ha assolto CA RM DE UC dai reati ascrittigli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5) e di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6) per non aver commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti del medesimo in ordine al reato di danneggiamento per l'attentato dinamitardo alla chiesa di S. SE (capo 61), previa correzione dell'errore materiale ivi contenuto, nel senso che, in rubrica, laddove si legge "in TE il 17/05/1995" deve leggersi "in TE il 17/05/1994", per essere tale reato estinto per prescrizione;
ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, riconosciuta la continuazione fra i residui reati a suo carico ritenuti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10); di attentato dinamitardo alla chiesa di S. SE (capo 62), in anni cinque e mesi nove di reclusione;
ha rideterminato la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata in anni uno;
3.8 - ha assolto LE DI PE dai reati ascrittigli di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), per non aver commesso il fatto;
ha confermato la pena inflitta al medesimo di anni cinque e mesi quattro di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di tentato omicidio di GI IE (capo 24); di detenzione e porto abusivi di armi in relazione a tale reato (capo 25);
3.9. - ha assolto TO GR dai reati ascrittigli di porto e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ha rideterminato la pena al CO inflitta, riconosciuta la continuazione fra i residui reati a suo carico ritenuti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di tentato omicidio degli appartenenti LLArma dei carabinieri LE Picerno e Cosimo Giudice (capo 37); di detenzione e porto delle armi relative (capo 38), in anni tredici e mesi sei di reclusione;
3.10. - ha ridotto la pena inflitta a EL IA, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti e con la già ravvisata continuazione fra i reati a suo carico ritenuti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1);
di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9), ad anni sei ed euro 900 di multa;
3.11. - ha assolto OL LU dai reati ascrittigli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), per non aver commesso il fatto e, per lo effetto, ha rideterminato la pena al predetto inflitta, con la già riconosciuta continuazione fra i residui reati a suo carico ritenuti, di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di tentato omicidio di GI IE (capo 24); di detenzione e porto abusivi di armi in relazione a tale reato (capo 25), in anni sette e mesi quattro di reclusione;
3.12. - ha assolto ET NO OL dal reato ascrittogli di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), per non aver commesso il fatto;
3.13. - ha assolto OL MI dai reati di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5) e di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6), per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ha rideterminato la pena aLO stesso inflitta, in relazione ai residui reati a suo carico ritenuti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di rapina LLufficio postale di ON (capo 67); di detenzione e porto delle relative armi (capo 68), fra essi ravvisata la continuazione, in anni sette di reclusione;
ha rideterminato la durata della misura di sicurezza della libertà vigilata in anni uno;
3.14. - ha assolto DO IE dal reato di incendio del carro della MA della UN (capo 73) per non aver commesso il fatto e, per lo effetto, ha rideterminato la pena aLO stesso inflitta, in relazione al residuo reato a suo carico ritenuto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e la già riconosciuta diminuente ex art. 442 c.p.p., in anni uno e mesi dieci di reclusione;
3.15. - ha assolto EL RO dai reati ascrittigli di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9) e di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), e per l'effetto, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e con la già riconosciuta continuazione;
avuto riguardo ai residui reati a carico del RO ritenuti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1) e di attentato dinamitardo alla concessionaria Fiat dei f.LL AF (capo 48), ha rideterminato la pena al predetto inflitta in anni due e mesi quattro di reclusione;
3.16. - ha ridotto la pena inflitta a AL CI ad anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per i reati di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9) e ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
3.17. - ha assolto RA RO dai reati ascrittigli di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), per non aver commesso il fatto e, per lo effetto, ha rideterminato la pena al medesimo inflitta, avuto riguardo al residuo reato a suo carico ritenuto di furto in danno della concessionaria Calatili (capo 41), in anni uno ed euro 400 di multa;
ha revocato le pene accessorie e la misura di sicurezza applicate;
3.18. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di CO RO in ordine ai reati ascrittigli ai capi 45, 49, 51, 61 e 63 della rubrica oggetto della sentenza impugnata, perché tali reati sono estinti per prescrizione (danneggiamenti conseguenti a detenzione e porto di ordigni esplosivi per attentati dinamitardi);
ha ritenuto CO RO, colpevole dei reati ascrittigli di direzione di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio di stupefacenti (capi 6 e 8); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10); di porto di armi e detenzione di armi (due pistole) (capo 11); di ricettazione di esse (capo 12); di detenzione e porto di armi (una pistola) (capo 13), di ricettazione di essa (capo 14), di tentato omicidio di TO LI e detenzione e porto delle relative armi (capi 15 e 16); di omicidio di IA e AP e detenzione e porto delle relative armi (capi 17 e 18); di omicidio di FI ES e di detenzione e porto delle relative armi (capi 22 e 23); di tentato omicidio di GI IE e detenzione e porto del relativo esplosivo (capi 24 e 25), di tentato omicidio di NZ RI, di detenzione e porto delle armi relative e di furto dell'automezzo usato (capi 26, 27 e 28); di furto di automobili ai danni di TO LE IA (capo 29); di tentato omicidio di NA MA LA e di detenzione e porto delle relative armi (capi 30 e 31); di rapina in danno di AN SE e GI VO ed esplosione di un colpo di arma da fuoco in danno di TO LL (capi 39 e 40); di furto di quattro autovetture, accessori per auto, e computer in danno della concessionaria NC di RA CalcuLL (capo 41); di tentata estorsione in danno di CO RA (capo 42), di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo alla concessionaria MO (capo 44); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo alla concessionaria SAAB dei fili CI (capo 46); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo alla concessionaria Fiat F.LL AF (capo 48); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo al ristorante "Casino del diavolo" di LA (capo 50); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo alla concessionaria Rover di UZ (capo 52); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo alla pizzeria "CoLOdi" (capo 54); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo ai Magazzini UP (capo 56); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo al bar "LI" (capo 58); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo alla cartoleria CO (capo 60), di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo alla chiesa di S. SE (capo 62); di detenzione e porto in luogo pubblico di ordigno esplosivo per attentato dinamitardo al bar "Via Dante" (capo 64); di rapina LLUfficio postale di ON e porto delle relative armi (capi 67 e 68); di sequestro di persona in danno di OV OL, rapina di una pistola del predetto e detenzione e porto delle relative armi (capi 69, 70 e 71); di incendio del carro della MA della UN (capo 73); di estorsione in danno di AN HE (capo 76), e, unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 17, con la diminuente L. n. 203 del 1991, art. 8, gli ha applicato la pena di anni trenta di reclusione.
3.19. - ha assolto GI ZI dal reato ascrittogli di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ha rideterminato la pena, in relazione ai residui reati a suo carico ritenuti di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), fra essi ravvisata la continuazione, con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti, in anni due mesi sei di reclusione ed euro 258 di multa;
ha revocato la misura di sicurezza della libertà vigilata per la durata di anni uno applicata aLO stesso;
3.20. - ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di ON ZI in ordine ai reati di danneggiamento per gli attentati dinamitardi ascrittigli della concessionaria SAAB dei frateLL CI (capo 45); del ristorante "Casino del diavolo" di LA RA (capo 49); della chiesa di S. SE (capo 61); del bar "Via Dante" di ER AR (capo 63), perché tali reati sono estinti per prescrizione. È stato ritenuto responsabile dei reati di associazione mafiosa (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio (capi 5, 6 e 8);
di detenzione illegale e porto di armi e ricettazione (capi 9 e 10);
degli omicidi di IA e AP e relative armi (capi 17 e 18);
dell'omicidio di AN e relative armi (capi 19, 20 e 21);
dell'omicidio di ES FI e relative armi (capi 22 e 23); del tentato omicidio di GI IE e detenzione e porto de relativo ordigno esplosivo (capi 24 e 25); del tentato omicidio di NZ RI, relative armi e furto dell'automobile utilizzata (capi 26, 27 e 28); del tentato omicidio di MA NA LA e relative armi (capi 30 e 31); del tentato omicidio degli appartenenti LLArma dei carabinieri SC e PP e relative armi (capi 34 e 35); del tentato omicidio degli appartenenti LLArma dei carabinieri LE Picerno e Cosimo Giudice e relative armi (capi 37 e 38);
degli attentati dinamitardi nei confronti della MO, della concessionaria SAAB dei F.LL CI, della Concessionaria Fiat dei frateLL AF, del ristorante "Casino del Diavolo" di LA RA, della concessionaria Rover di UZ, dei magazzini UPIM, della cartoleria CO, della Chiesa di S. SE, del Bar "Via Dante" di ER (capi 44, 46, 48, 50, 52, 56, 60, 62 e 64), della tentata estorsione in danno di AB (capi 74 e 75);
- in riforma della sentenza di primo grado nel procedimento n. 6/2000:
3.21. - ha assolto OV DO dal reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B) della rubrica della sentenza impugnata per non aver commesso il fatto e, per l'effetto, ha rideterminato la pena LLDO inflitta, in relazione ai residui reati a suo carico ritenuti di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A); di spaccio continuato e aggravato di stupefacenti (capo C); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo D); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo E);
dell'omicidio di FE FI (capo F) e reati connessi di armi (capo G); di tentato omicidio di IE NZ (capo H) e reati connessi di armi (capo I); di furto dell'automezzo usato per tale delitto (capo L), fra essi ravvisata la continuazione, con le già concesse attenuanti generiche reputate equivalenti alle contestate aggravanti, in anni ventisette di reclusione;
3.22. - ha ridotto la pena inflitta a IA PA ad anni 16 e mesi quattro di reclusione per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A); associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B); spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo C); porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo D); ricettazione aggravata dei medesimi (capo E);
3.23. - ha assolto EN NO dal reato di partecipazione ad associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A) e ha confermato la condanna del medesimo alla pena di anni quattro e nove mesi di reclusione ed euro 774 di multa per il reato di rapina e porto e detenzione delle relative armi (capi M ed N);
3.24. - ha assolto RA OL MO dai reati ascrittigli di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo D), di ricettazione aggravata dei medesimi (capo E), per non aver commesso il fatto e per lo effetto, ha rideterminato la pena al MO inflitta, in relazione al residuo reato a suo carico ritenuto di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A), con le già concesse attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante, in anni tre di reclusione;
ha disposto l'interdizione dai pubblici uffici del medesimo per la durata di anni cinque;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena applicata LLimputato in primo grado;
3.25. - ha assolto GI AF dai reati ascrittigli di porto e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo D); ricettazione aggravata dei medesimi (capo E) della rubrica della sentenza impugnata per non aver commesso il fatto;
ha dichiarato non doversi procedere nei confronti deLO AF in ordine al reato ascrittogli di danneggiamento conseguente LLattentato dinamitardo alla chiesa di S. SE (capo O) della rubrica della sentenza impugnata previa correzione dell'errore materiale ivi contenuto, nel senso che laddove si legge "in TE il 17/05/1995" deve leggersi "in TE il 17/05/1994", per essere tale reato estinto per prescrizione e, per l'effetto, ha rideterminato la pena aLO AF inflitta, in relazione ai residui reati a suo carico ritenuti, di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A) e di porto e detenzione di esplosivi per l'attentato dinamitardo alla chiesa di S. SE (capo P), fra essi ravvisata la continuazione, in anni quattro mesi sei di reclusione ed euro 700,00 di multa;
ha disposto l'interdizione deLO AF dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
ha revocato la pena accessoria dell'interdizione legale per la durata della pena applicata LLimputato in primo grado;
3.26. - ha ridotto la pena inflitta a EL EN ad anni quattro e mesi sette di reclusione ed euro 1506 di multa per i reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo A); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo D); ricettazione aggravata dei medesimi (capo E); ha disposto l'interdizione del EN dai pubblici uffici per la durata di anni cinque;
ha revocato la pena accessoria della interdizione legale per la durata della pena applicata LLimputato in primo grado.
- La stessa sentenza ha confermato le statuizioni di condanna del Giudice di primo grado nel processo 1/2000 come segue:
3.27. - OV TO, alle pene di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 700.000 di multa, perché colpevole dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante teleologica, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 9;
3.28 - TO DO TO, alla pena di anni ventidue di reclusione, perché colpevole dei reati di direzione di associazione mafiosa (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
di estorsione in danno da RI AB e porto e detenzione delle armi relative (capi 74 e 75), unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 5;
3.29. IN NA IO, alle pene di anni sette di reclusione e lire 4.000.000 di multa perché colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10); di estorsione in danno di HE (capo 76), con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante di cui LLart. 112, n. 1 c.p., unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 76;
3.30. - RI LL, alla pena di anni tredici di reclusione perché colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1);
di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6), di spaccio continuato dei medesimi (capo 7); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 5;
3.31. - NA IT, alle pene di anni tre e mesi sei di reclusione e lire 700.000 di multa, perché colpevole dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), con le attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante teleologia, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 9;
3.32. - GI DE SE, alla pena di anni uno e mesi sei di reclusione, perché colpevole del reato di favoreggiamento ex art. 378, comma 2, c.p. - così modificata l'originaria imputazione di cui al capo 2 - nonché del reato di rivelazione di notizie di ufficio coperte da segreto (capo 4), con le attenuanti generiche prevalenti sulla predetta aggravante del secondo comma dell'art. 378 c.p., unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 2;
3.33. - LE DI EC, alla pena di anni diciotto di reclusione, perché colpevole dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
dell'omicidio di ES FI e di porto e detenzione delle relative armi (capi 22 e 23); di tentativo di omicidio di NZ RI, di detenzione e porto delle relative armi e di furto dell'automobile utilizzata (capi 26, 27, 28); di tentativo di omicidio di NA MA LA e di detenzione e porto delle relative armi (capi 30 e 31); di detenzione e porto di ordigno esplosivo per l'attentato alla concessionaria Fiat dei F.LL AF (capo 48); di sequestro di persona in danno di OV OL, di rapina di una pistola del predetto e detenzione e porto delle relative armi (capi 69, 70 e 71);
di estorsione in danno di AN HE (capo 76), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 22, con la diminuente della L. n. 203 del 1991, art. 8 e la diminuente del rito;
3.34. - OL DI IO, anni tre di reclusione, perché colpevole del reato di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante;
3.35. - NA MA RG, alla pena di anni quindici di reclusione, perché colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio continuato e aggravato dei medesimi (capo 6); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10);
detenzione e porto di ordigno esplosivo per l'attentato dinamitardo al bar "LI" (capo 58), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 5;
3.36. - LE GN, alla pena di anni uno di reclusione, perché colpevole di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9), esclusa l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, con le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante teleologia e la diminuente del rito;
3.37. AN RO, alle pene di anni cinque e mesi quattro di reclusione e di lire 1.000.000 di multa, perché colpevole dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10); di estorsione in danno di AN HE (capo 76), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 76, con la diminuente della L. n. 203 del 1991, art. 8 e la diminuente del rito;
3.38. - ZI RO, alla pena di anni quattordici di reclusione, perché colpevole di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1);
di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10), di tentato omicidio di NZ RI, di detenzione e porto delle relative armi e di furto dell'autovettura utilizzata (capi 26, 27, 28); di furto di autovetture ai danni di TO LE IA (capo 29);
di detenzione e porto di ordigno esplosivo per l'attentato dinamitardo in danno della UT (capo 44); di porto e detenzione di ordigno esplosivo per l'attentato dinamitardo alla concessionaria Rover di UZ (capo 52); di incendio del carro della MA della UN (capo 73); di estorsione ai danni di AN HE (capo 76), con le attenuanti generiche prevalenti, unificati i reati nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 26;
3.39. - TO RO, alla pena di anni dodici di reclusione, perché colpevole dei reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di spaccio di stupefacenti (capo 6); di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10); di tentato omicidio di TO LI e detenzione e porto delle relative armi (capi 15 e 16); di tentativo di omicidio di NA MA LA e di detenzione e porto delle relative armi (capi 30 e 31), unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 30, con la diminuente della L. n. 203 del 1991, art. 8;
3.40. - GI RO alla pena di anni quattro di reclusione e di lire 800.000 di multa perché colpevole dei reati di partecipazione ad associazione mafiosa (capo 1), di porto di armi e detenzione di armi ed esplosivi aggravati (capo 9); di ricettazione aggravata dei medesimi (capo 10) unificati gli stessi nel vincolo della continuazione sotto la più grave violazione di cui al capo 9. 4. - Le statuizioni civili.
4.1. - Quanto alle statuizioni civili, la Corte d'assise d'appeLO ha confermato la condanna di OL CO e OL TO, quali responsabili del tentato omicidio in danno di LI TO, e di OL CO, OL AN, OL ZI, UC IN NA, Di EC LE e EL EL quali responsabili dell'estorsione ai danni di AN HE, danni, tutti, da liquidarsi in separata sede civile.
5. - Piano della trattazione.
5.1. - Per una migliore comprensione del quadro di insieme, pare opportuno sintetizzare, in via generale, preliminarmente LLesame dei singoli motivi di ricorso riguardanti ciascun imputato, da un lato, i tratti con i quali la Corte d'assise d'appeLO ha delineato l'associazione per delinquere di stampo mafioso, quella finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacente, i reati concernenti le armi a disposizione dei membri della associazione e relativa ricettazione, dLLaltro, la soluzione data dal Giudice a quo su una nutrita serie di eccezioni processuali sollevate dai ricorrenti, eccezioni poi riproposte con i motivi di ricorso per Cassazione. 6. - L'associazione mafiosa.
6.1. - La decisione impugnata descrive, anzitutto, con una approfondita analisi, i caratteri della associazione di tipo mafioso e indica ampi riferimenti fattuali che attestano come nella specie si trattasse di vera e propria associazione di tal tipo. Descrive, quindi, la nascita e la evoluzione della compagine associativa. La pronuncia muove dalla sentenza del Tribunale di TE emessa il 17 gennaio - 16 maggio 1995, passata in giudicato, nel processo c.d. "Isola Felice", nella quale si era posto in luce che, fin dagli anni '80, operavano, in CA e nelle campagne limitrofe, alcuni soggetti malavitosi, quali ON ZI, MA Di NT, DO D'IA e i figli GI e RA.
6.2. - Successivamente si stabilivano nelle campagne di CA i frateLL OD, pericolosi latitanti originari di NT, che avevano fissato in quel Comune il loro rifugio, procurato da RO ZZ (originario di Ginosa), persona di fiducia dei OD. Tale gruppo si univa con i personaggi malavitosi originari di CA, in particolare con ZI (quest'ultimo munito di autonomo carisma) e D'IA, seppure costoro avessero subito, più che voluto, tale fusione da cui nasceva la costituzione di una vera e propria associazione di tipo mafioso, dedita a estorsioni, traffico di stupefacenti, armi ed esplosivi. 6.3. - Tra gli aggregati spiccava il ZZ, che i OD avevano delegato, in quel territorio, al settore delle estorsioni. L'equilibrio non durava a lungo perché ZI e D'IA volevano riacquistare la loro autonomia. In tale loro intento erano stati agevolati dalla cattura dei frateLL OD e dai primi periodi di detenzione di ZZ (anno 1990). Nascevano così due gruppi contrapposti facenti capo uno al ZZ e l'altro aLO ZI e al D'IA, i quali avevano dato vita a una vera e propria lotta di mafia protrattasi negli anni seguenti con vittime in entrambi gli schieramenti avversari. Risale a tale periodo l'attentato al ZZ, mentre si trovava nella pizzeria "Peccati di gola", attentato nel quale quest'ultimo era rimasto solamente ferito (in questo periodo si erano contati ben diciannove omicidi). ZI e D'IA si erano dati alla irreperibilità, sino a quando i carabinieri non erano riusciti a notificare loro provvedimenti che li sottoponevano a sorveglianza speciale. Alla irreperibilità era subentrata la latitanza (nei confronti di ZI era già stata emessa ordinanza di custodia cautelare - nel 1993 - nel processo "Isola felice"). Nel 1992 veniva catturato il D'IA, mentre lo ZI sarebbe stato catturato solo nel 1995, ma la sua latitanza non aveva arrestato la attività criminale dell'organizzazione a lui facente capo, tanto che continuava a fruire dei proventi della attività stessa.
6.4. - Nel 1993 veniva, quindi, coLOcato l'inizio della attività del clan mafioso capeggiato daLO ZI. Costui si avvaleva, in TE, della attività criminosa di CO OL e del suo gruppo. Tra i due gruppi (montese e materano), secondo i Giudici di merito, si verificava una vera e propria osmosi o fusione;
in forza di tale fusione veniva compiuta una lunga serie di delitti, da parte del gruppo unificato, molti dei quali fanno parte del presente giudizio. Tale fusione, contestata da molti degli odierni ricorrenti, era comprovata principalmente dalle dichiarazione dei collaboranti confortate da alcune intercettazioni. In particolare: a) dal possesso di carte di identità contraffatte rinvenute in occasione dell'arresto di ON ZI e TO CO, provento di furto in danno del Comune di TE, perpetrato da CO OL e OL LU;
b) dal rinvenimento, presso un locale nella disponibilità di CO OL, di appunti manoscritti quasi uguali a queLL in possesso di ZI quando era stato arrestato, appunti redatti con la stessa caLLgrafia e contenenti gli stessi dati riguardanti le frequenze radio delle forze dell'ordine e altre notizie utili per conoscere gli spostamenti e le operazioni di dette forze;
c) dalla intensità dei rapporti tra i due capi, dimostrata dai reati contestati nel presente giudizio, e anche dagli assidui incontri fra CO OL, quando ZI era NT e, anche dopo l'arresto deLO ZI, tra sua moglie IA MP e CO OL, neLO studio degli avvocati Di AR e MA, incontri nei quali lo ZI impartiva veri e propri ordini tramite la moglie;
d) dal trasferimento delle armi di ZI da CA a TE nel nascondiglio dei OL nella disponibilità della associazione;
e) dalla consegna di un giubbotto antiproiettile dalla MP a CO OL per l'attentato, da parte di costui, alla vita di GE TO (fratellastro deLO ZI): il TO aveva iniziato a sospettare, come era vero, che l'uccisione del figlio GI risalisse alla volontà proprio deLO ZI;
e) dal riferimento al "dottore", uno dei soprannomi di ZI, in molte intercettazioni ambientali da parte dei componenti del gruppo dei OL;
f) dalla analogia fra gli esplosivi utilizzati negli attentati dinamitardi di TE e in queLL di CA;
g) dalla mediazione che TO DO TO, uomo di ZI, era stato da quest'ultimo incaricato di svolgere in occasione di profondi dissidi insorti fra componenti del gruppo (LA e CO OL). 6.5. - CO OL, in un primo tempo, aveva fatto il doppio gioco nel senso che, pur legato a ZI, apparentemente era rimasto vicino ad appartenenti del suo gruppo, cioè RA IA (per conto del quale aveva compiuto l'attentato alla vita di TO LI: capi 21 e 22 del presente giudizio) e DO AP. Però il gruppo montese, comandato da ZI, non si accordava con IA, anche se lo ZI continuava a espandersi in TE: risalgono a questo periodo, e sono attribuiti al gruppo di ZI, gli attentati dinamitardi ai danni dei magazzini UP e della cartoleria CO (capi 56 - 57 e 59 - 60) della rubrica, attentati che provocavano il risentimento di IA, il quale non capiva chi fossero gli autori di tali attentati.
6.6. - Agli inizi del 1993, si verificava l'omicidio di IA e AP per mano di CO OL (capi 17 e 18) che si schierava definitivamente con lo ZI. Nel giugno deLO stesso anno la stessa sorte capitava a OL AN (capi 19, 20 e 21), che, uscito dal carcere, tentava di riorganizzare il gruppo antagonista a queLO di ZI e OL. NeLO stesso quadro di questi ultimi omicidi veniva inserito anche il tentato omicidio di GI IE (capi 24 e 25).
6.7. - Nel corso dell'anno 1993 aveva luogo a TE una lunga serie di attentati dinamitardi, preparatori di successive estorsioni, e finalizzati anche ad allentare la pressione delle forze dell'ordine nella ricerca del NT ZI nella zona di CA:
attentati tutti risalenti alla stessa mano in considerazione del tipo di miccia, di confezionamento degli ordigni e del tipo di esplosivo utilizzato anche per alcuni analoghi episodi che si erano verificati nella zona di CA.
6.8. - Gli anni fra il 1993 e il 1995 rappresentano il periodo di maggiore attività del gruppo criminale. Si verificavano, tra l'altro, un attentato a una pattuglia dei carabinieri (capi 34, 35 e 36), uno scontro a fuoco con i militi impegnati nelle ricerche di ZI (capi 37 e 38) (episodi per i quali è stato contestato il tentato omicidio), gli omicidi di ES FI (capi 22 e 23) e GI TO (reato separatamente giudicato con sentenza divenuta definitiva), l'attentato
contro
NZ RI (capi 26, 27 e 28). Risale a questo periodo il progettato attentato al magistrato dott. RA AU, che aveva sostenuto la pubblica accusa nel processo "Isola felice", e della figlia (l'episodio però non è stato contestato nel presente giudizio). In tale occasione si era venuti a scoprire che CO OL aveva a disposizione fogli manoscritti su cui erano indicati le frequenze radio delle forze dell'ordine, la denominazione del servizio di scorta ("Impegno Squalo"), nonché il tipo, il colore e la targa dell'autovettura del magistrato. ALO stesso periodo risale il progettato attentato dinamitardo al maresciaLO TE (anche questo episodio non è contestato nel presente giudizio), di cui si aveva conoscenza da un modulo in uso presso uffici pubblici, poi sequestrato, in cui erano stati rinvenuti nome, indirizzo, modeLO dell'auto e targa del maresciaLO: particolarmente inquietante, e comprovante il liveLO di invasività della associazione era il fatto che la richiesta per risalire alla targa dell'auto dell'appartenente LLArma proveniva da un terminale dell'ufficio dei vigili urbani del Comune di TE. 6.9. - Dopo l'arresto di ZI, l'epicentro della attività della associazione si stabiliva in TE dove CO OL svolgeva la sua preminente attività criminale coadiuvato dai frateLL, seguendo le direttive di ZI, come si è accennato tramite la moglie, coadiuvata da TO DO TO, approfittando della disponibilità dei due professionisti anzidetti Di AR e MA, che permettevano che nel loro studio si svolgessero gli incontri tra la MP e CO OL. In particolare il nucleo materano del clan era incentrato su CO OL, che risiedeva nel quartiere Sassi, oltre che sul frateLO TO e LE Di EC, inseparabili tra loro. A questi tempi risaliva anche l'attrito che si era vendicato fra NA LA MA, componente della associazione e ZI, attrito occasionato dal fatto che quest'ultimo aveva impartito l'ordine di uccidere i Di EC, spacciatori di droga concorrenti. LA aveva preso le distanze dal vertice e la sua estraneazione si concretava in una violenta lite tra quest'ultimo e CO OL nel corso della quale OL aveva colpito il LA sulla testa con il calcio di una pistola. In seguito i due si riappacificavano ma solo apparentemente e lo ZI continuava ad avere l'intento di fare assassinare il LA. 6.10. - In questa situazione di tregua apparente interveniva il primo fatto che dava inizio al declino della organizzazione, cioè il ritrovamento e il sequestro di un vero e proprio arsenale di armi ed esplosivi il 6 febbraio 1996 in un locale di pertinenza dei frateLL OL (occasione nella quale venivano trovate anche carte di identità rubate e timbri per la loro compilazione). CO OL riusciva a darsi alla fuga;
veniva arrestato nell'occasione altro appartenente al gruppo OV SI, il quale quattro giorni prima aveva dato al OL una cassetta contenente le attrezzature per la ricarica di munizioni, poi trovata nell'arsenale, e acquistata per conto del OL. Il giorno 8 febbraio 1996, RA OL veniva fatto oggetto di colpi di arma da fuoco (capi 32 e 33). Il giorno 10 febbraio avveniva il tentato omicidio di LA (capi 30 e 31), che il gruppo sospettava essere autore della "soffiata" che aveva consentito l'irruzione nell'arsenale della associazione. L'attentato era seguito, il giorno 13 successivo, dalla sparizione di FI Di EC, del quale era stato poi ritrovato il cadavere: tali episodi di tentato omicidio del LA e dell'omicidio Di EC venivano ricostruiti dai Giudici di merito come fatti risalenti LLattacco al gruppo dei OL e come esecuzione del progetto di morte di ZI nei confronti dei De EC. OL CO veniva poi arrestato il successivo 9 marzo.
6.11. - Il fatto che si trattasse di una vera e propria associazione mafiosa era poi attestato - sempre secondo la sentenza di appeLO -:
a) dalle finalità del gruppo di assumere il controLO delle attività delinquenziali, in TE, CA e territori limitrofi, in modo cioè da escludere soggetti provenienti da altre zone o comunque di qualsiasi persona che tentasse di spezzare il monopolio di tali attività criminali dell'associazione in quella parte del territorio;
in particolare, tutto il quartiere Sassi di TE era sotto il dominio dei OL che espellevano con minacce gli abitanti del quartiere stesso - i quali non avevano il coraggio di opporsi - occupando successivamente gli immobili lasciati;
b) dalla enorme quantità di armi a disposizione del gruppo;
c) dalla perpetrazione di reati tipici di un sodalizio criminoso mafioso, quali queLL di estorsione preceduti da attentati dinamitardi o incendiari;
d) dalla strategia di escludere dal territorio l'insediamento di attività commerciali concorrenziali;
e) dai progetti di attentati a esponenti delle istituzioni (magistrati e appartenenti LLArma dei carabinieri); f) dalla violenza usata nei confronti di coloro che osavano lasciare il gruppo;
g) dalla imposizione, attraverso la minaccia e la violenza, di condizioni di omertà interna ed esterna alla associazione;
h) dalla tutela della segretezza del vincolo associativo;
i) dal rilievo che l'associazione provvedeva ai bisogni dei familiari dei ristretti in carcere;
l) dalla presenza nella associazione di persone insospettabili quali noti professionisti forensi;
m) dalla struttura piramidale del gruppo;
n) dal carattere largamente familistico del gruppo criminale (sulla numerosa congerie di esemplificazioni data a ciascuno di tali requisiti si vedano le chiare e incisive pagine della sentenza di secondo grado da 64 a 76, cui si rimanda e di cui si parlerà nell'esame dei singoli ricorsi).
7. - L'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 7.1. - Dopo aver ricordato come tale reato possa concorrere con queLO di associazione mafiosa, tutelando le rispettive norme incriminatrici beni diversi, e che, ove il soggetto sia ritenuto appartenete alla associazione mafiosa non debba ritenersi automaticamente partecipe anche della seconda associazione (come si vedrà particolarmente per le posizioni di SI, AN e LI), e, ancora, dopo aver ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (per l'eccessiva pena edittale), sollevata da un difensore,
anche attraverso il richiamo in proposito di alcune sentenza di questa Corte, che avevano già affrontato la relativa questione (v. recentemente Cass., Sez. 6^, dep. 8 febbraio 2005, n. 4445, Messaoudi), la Corte rispondeva a taluni motivi di appeLO di carattere generale, rilevando in primo luogo che tale associazione era stata contestata solo per gli anni 1995 e 1996 e che, quindi, le condotte addebitate ai singoli potevano rientrare nella contestazione se coLOcabili in tale periodo di tempo. Secondariamente, a fronte della eccezione secondo cui nel processo si parlava solo di droga virtuale, non essendo stato sequestrato alcunché, la Corte stessa precisava che non è necessario disporre del corpus delicti per ritenere la sussistenza dei reati in questione (sia associativi sia reati scopo), essendo sufficiente la prova dell'accordo per realizzare i delitti relativi, e che, comunque, alcuni sequestri erano avvenuti, quali queLO eseguito in occasione dell'arresto di TO TO DO in TE nel 1995 e queLO a carico di tale ET Di EC (non imputato in questo processo, in cui è imputato il concorrente TA); ricordava, inoltre, la Corte il sequestro avvenuto in un locale sito fra le abitazioni di CO e TO OL, di RA OL e del bar del LA, costituente sicuramente un indizio, anche se della droga sequestrata in quest'ultimo caso non si era riusciti a stabilire il vero possessore. Infine, la Corte riteneva l'inapplicabilità del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, comma 6, non potendo ritenersi la minima offensività
della condotta, sia per l'arco temporale considerato, sia per i diversi canali di approvvigionamento e la varietà delle sostanze trattate, sia per le espressioni usate nelle intercettazioni in casa della MP, in cui si parlava di denaro raccolto (v. posizione De CE) e di "panetti" (intercettazioni 2 aprile 1995, 23 luglio 1995 e 25 settembre 1995). 7.2. - Secondo la Corte di merito, i proventi della droga erano sostanzialmente destinati al mantenimento in vita della struttura delinquenziale mafiosa e soprattutto a procurare agli associati il necessario per la vita. Anche tale struttura comunque faceva capo a ZI e CO OL, prevedeva la distribuzione di ruoli e mansioni e si avvaleva di una rete di spacciatori.
8. - I delitti di detenzione di armi e di ricettazione delle stesse. 8.1. - Le armi della associazione sono state rinvenute in tre distinte e separate operazioni. La prima è quella del 6 febbraio 1996, di cui si è fatto cenno;
la seconda è del 9 marzo 1996 (due pistole in occasione dell'arresto di OL); la terza, risalente LL8 settembre 1997, conseguente LLinizio della collaborazione di CO OL. L'elenco di tutte tali armi è riportato nei capi 9) e 10). Si trattava di un vero e proprio arsenale comprendente fucili anche a canne mozze, fucili mitragliatori kalashnikov, pistole, relative munizioni, esplosivi (25 Kg. di polvere pirica), detonatori (59), un ordigno esplosivo di undici Kg., una bomba a mano, bombe carta già confezionate, micce di varie misure e dimensioni, materiale per il confezionamento di bombe. Secondo la deposizione del LL IN, si trattava di armi in gran parte di provenienza delittuosa, molte rubate nelle province di EC, Bari e NT, altre rubate a uno spedizioniere di CA nel 1992. Tutte le armi erano funzionanti tranne due pistole. Molte avevano la matricola abrasa. Alcune erano le armi utilizzate per gli omicidi o tentati omicidi attribuiti a componenti del gruppo, quali l'omicidio di IA e AP, il tentato omicidio di NA LA, il tentato omicidio di RI e l'omicidio ES.
8.2. - Secondo le dichiarazioni dei collaboranti tali armi erano della associazione e a disposizione degli associati, anche se parte erano deLO ZI (quelle trasferite da CA a TE) e parte di CO OL. In base ai criteri di attribuzione del reato associativo e dei reati relativi a tali armi e alla ricettazione di esse, la Corte ha formulato le seguenti proposizioni. A) L'associazione è armata ai sensi dell'art. 416 bis, commi 4 e 5 - e la circostanza è posta a carico di tutti i componenti della associazione - anche se il possesso delle armi sia accertato nei confronti solo di taluno dei partecipi, purché il concorrente che non ne abbia detto possesso sia consapevole deLO stesso in capo ad altri o lo abbia ignorato per colpa.
B) Il reato di illegale porto e detenzione delle armi e degli esplosivi può ben concorrere con il reato di associazione armata ex art. 416 bis c.p., sia perché le armi della associazione possono anche essere detenute legalmente, sia perché i concetti di disponibilità ed effettiva detenzione e porto sono distinti. C) Alla obiezione sollevata da molti, secondo cui quelle armi erano custodite in un locale di cui il solo CO OL aveva le chiavi, onde non si poteva addebitare agli altri imputati la detenzione, il porto illegale e la ricettazione (anche perché CO OL e TO OL avevano dichiarato che per prendere le armi occorreva l'autorizzazione di uno dei due), la Corte rispondeva nel senso che per la configurazione di tali reati non è necessario un rapporto di immediato possesso con l'arma, nel senso che l'arma debba sempre essere portata con sè, ma è sufficiente la materiale disponibilità della stessa da parte del singolo come nel caso di specie, in cui si poteva ipotizzare che "riguardo alle armi sussistesse una vera e propria comunione".
9. - Gli altri delitti.
9.1. - Dopo la descrizione generale relativa ai reati associativi e a queLL concernenti le armi, la Corte passa a esaminare, partitamente e in sequenza, i vari reati contro la persona, con una breve descrizione che individua il fatto e talvolta gli autori, il movente e le prove;
quindi i reati contro il patrimonio (rapine, furti ed estorsioni) e i vari attentati dinamitardi. Di essi si darà conto trattando le singole posizioni.
10. - Le questioni processuali. Le soluzioni della Corte d'assise d'appeLO.
10.1. - Incompetenza territoriale ex art. 11 della Corte d'appeLO di NZ.
10.1.1. - Era emerso dagli atti processuali che l'organizzazione aveva progettato un attentato ai danni del Dott. AU, magistrato in TE, e alla figlia;
il Giudice era stato anche minacciato. Molti appellanti avevano sollevato la questione della incompetenza (per alcuni territoriale, per altri funzionale) della Corte d'assise in favore di quella di Salerno. La Corte d'assise d'appeLO ha rigettato queste argomentazioni perché il reato ex 416 bis c.p. non offende una singola persona ma l'ordine pubblico, perché nessuna notizia criminis era mai stata iscritta ex art. 335 c.p.p. (nè poteva giammai parlarsi di una archiviazione implicita da parte del pubblico ministero, perché queLO di archiviazione è un procedimento formale), perché, infine, la Cassazione (Cass., Sez. 1^, dep. 21 giugno 2002, n. 31829, TO), nel procedimento relativo alla uccisione di GI TO, separato dal presente giudizio e in qualche modo connesso al presente, poiché molti imputati in quel processo sono anche imputati in questo, si è pronunciata in senso negativo sulla eccezione di incompetenza della Corte d'assise di NZ per la causale in argomento, anche ricordando la eccezionalità e l'impossibilità di estensione analogica dell'art. 11 c.p.p. oltre i casi previsti. 10.1.2. - Tale questione è riproposta in questa fase del giudizio di cassazione con maggiore o minore analisi dai ricorrenti AN, V. L. TO, UC, Di EC, Di AR, RO, A. OL, R. OL, V. OL, F. OL, G. OL, N. OL, NE e LI.
10.2. - Dedotti vizi di costituzione e composizione delle Corti d'assise di primo grado.
10.2.1 - A causa di una serie di incompatibilità dei magistrati del Tribunale di NZ, il Presidente della Corte d'appeLO della città aveva designato, avvalendosi dell'istituto della supplenza esterna, il Dott. NN, consigliere della Corte d'appeLO di NZ, addetto alla sezione penale. Il Dott. NN, poiché aveva partecipato a procedimenti in grado di appeLO in cui erano state applicate misure di prevenzione a carico di alcuni imputati nel presente giudizio, si asteneva. Il Presidente della Corte d'appeLO accoglieva l'istanza parzialmente (procedimento n. 1/2000), e provvedeva a nominare altro magistrato per presiedere diverso Collegio della Corte d'assise limitatamente a tali imputati (dando così luogo al procedimento n. 6/2000 nei confronti degli imputati per i quali erano stati ritenuti sussistenti i motivi per l'astensione, cioè SI, MP, RT, LI, IE, NE). Quindi, la Corte presieduta dal Dott. NN disponeva lo stralcio della posizione di tali imputati. 10.2.2. - Di qui i due processi di primo grado davanti a due diverse Corti di assise che emettevano due sentenze (i procedimenti venivano poi riuniti davanti alla Corte d'assise d'appeLO), la Corte d'assise d'appeLO riteneva che nessuna irregolarità o nuLLtà fosse derivata da tale situazione a fronte di numerose eccezioni di vari difensori che avevano prospettato: a) la violazione del procedimento di nomina dei giudici della Corte d'assise della L. 10 aprile 1951, art. 8, n. 87: alcuni ricorrenti (M. Di EC e V. OL) proponevano questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis dell'O.G. nella parte in cui consente al Presidente della Corte d'appeLO di nominare i Giudici della Corte d'assise prescindendo dai criteri previsti da tale norma, per violazione dell'art. 25 cosi;
b) la violazione della normativa (art. 36, comma 3, c.p.p.) che prevede la competenza funzionale a provvedere sulla domanda di astensione da parte del Presidente del Tribunale e non del Presidente della Corte d'appeLO, appartenendo il Presidente della Corte d'assise al Tribunale;
c) l'invalidità del provvedimento di stralcio emesso dalla Corte presieduta dal Dott. NN, sia perché nei suoi confronti era stata proposta un'istanza di ricusazione (poi disattesa), sia perché era stata accolta (parzialmente) la sua richiesta di astensione.
10.2.3. - Sotto il primo profilo osservava la Corte d'assise d'appeLO che nessuna violazione del principio del giudice naturale poteva riscontrarsi, perché il Giudice naturale, precostituito per legge, è l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza preventivamente stabiliti, rispetto a fattispecie astratte, dLLordinamento processuale (Corte Cost., 18 maggio 1989, n. 271): gli imputati non erano stati sottratti al giudizio della Corte d'assise. Non si prospettava un fenomeno di duplicazione della. Corte di assise con sezione unica, fenomeno che si verifica solo quando vi sia contestualità di convocazione e funzionamento della stessa unica Corte di assise (Cass., Sez. 1^, dep. 13 giugno 1991, n. 6692, Serianni). 10.2.4. - In ogni caso il criterio guida nella materia de qua doveva ritenersi queLO stabilito dLLart. 33, comma 2, c.p.p., che esclude dalle cause di nuLLtà, per non attenere alla capacità del giudice, le disposizioni sulla destinazione dei magistrati agli uffici giudiziari e alle sezioni, sulla formazione dei collegi, e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici, onde non si determina alcuna nuLLtà assoluta (Corte Cost., 23 dicembre 1998, n. 419). Nè sarebbe stato più necessario il decreto presidenziale per la nomina dei giudici della Corte d'assise perché il D.P.R. 22 settembre 1988, art. 3, n. 449 ha introdotto nel D.P.R. n. 12 del 1941, l'art. 7 bis, che ha implicitamente abrogato della L. 10 aprile 1951, n. 287, l'art. 8, comma 1.
10.2.5. - Sotto il secondo profilo, la Corte rilevava che conservava una sua autonomia della L. n. 287 del 1951, l'art. 31, comma 3, che regola, in via autonoma, il procedimento di astensione e ricusazione del Presidente della Corte d'assise, con prevalenza sulla norma dell'art. 36, comma 3, c.p.p.. In ogni caso il Dr. NN non si era astenuto dal processo ma dalla supplenza cui era stato nominato dal Presidente della corte d'appeLO. Infine le norme sul procedimento di astensione non determinano alcuna nuLLtà, giacché si tratta di norme relative alla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici e dunque assoggettate LLart. 33, comma 2, c.p.p.. Per di più si tratta di norme ordinatorie di natura amministrativa non soggette a impugnazione.
10.2.6. - Sotto il terzo profilo ricordava la Corte di merito che l'art. 41, comma 2, c.p.p. prevede che l'istanza di ricusazione non sospende il processo, mentre, con riferimento al provvedimento di stralcio dopo l'accoglimento della astensione, rilevava che si tratta di un provvedimento ordinatorio, che non riguarda il merito ma consente semplicemente al processo di proseguire. Il provvedimento di stralcio, in altri termini, non è atto soggetto LLart. 42, comma 1, c.p.p.. 10.2.7. - Le questioni sul difetto di costituzione della Corte di assise sono riproposte da: AN, Di EC, RO, V. OL, NE, DI, De CE, De UC, Di ED, CO, EL, LU, LA, F. OL;
G. OL;
N. OL, LI, MP, Di AR e De IA, i quali rilevano, con argomentazioni più o meno simili e con diverse sfumature: a) la sottrazione degli imputati al loro giudice naturale, sia per lo smembramento del processo di primo grado in due tronconi, sia perché non sarebbero stati rispettati i criteri di nomina dei magistrati della Corte di assise e in particolare le procedure della L. n. 287 del 1951, ex art. 8 e/o dell'art. 7 bis O.G.. In proposito un difensore rinnova la questione di legittimità costituzionale di questa ultima norma per violazione dell'art. 25 Cost.; b) l'abrogazione dell'art. 31 di tale legge con l'entrata in vigore del nuovo codice di procedura penale e della relativa riforma dell'ordinamento giudiziario con la conseguenza che sulla istanza di astensione avrebbe dovuto decidere il Presidente del Tribunale e non il Presidente della Corte di appeLO;
c) la illegittimità (o abnormità) del provvedimento di stralcio emesso dal Presidente di tale Corte dopo l'accoglimento di parziale astensione del doti NN, in quanto carente di qualsiasi potere;
d) Di AR sottolinea ancora la incompatibilità del Dott. NN che non avrebbe potuto presiedere la Corte d'assise in quanto già conosceva i fatti del processo per aver partecipato ai processi c.d. "Isola Felice" e "Operazione tuono".
10.3. - Incompatibilità dei Giudici della Corte di primo grado per diniego del rito abbreviato (nel proc. 1/2000).
10.3.1 - Già in sede di appeLO era stato eccepito da molti difensori che la Corte aveva letto gli atti del fascicolo ex art. 443 c.p.p., in quanto alcuni imputati avevano chiesto il rito abbreviato che era stato negato, sicché non si trovava più in posizione di terzietà. I Giudici di appeLO rilevavano sul punto che le questioni di incompatibilità devono essere dedotte con la ricusazione: ne' poteva ritenersi fondata l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. per violazione dell'art. 111 Cost., nella parte in cui non prevede che il giudice che non abbia accolto la richiesta di rito abbreviato non possa poi giudicare altri coimputati. Su tale questione la Corte costituzionale si era già pronunciata sia prima (Corte Cost., 22 aprile 1992, n. 186) sia dopo la riforma del rito abbreviato (Corte Cost., ord. 10 aprile 2002, n. 101), affermando che la conoscenza da parte del Giudice degli atti del fascicolo del pubblico ministero, ai fini della decisione sulla ammissione al rito abbreviato, non è idonea a radicare alcuna incompatibilità, non implicando alcuna decisione sul merito;
incompatibilità che non ricorre neppure a causa della mera conoscenza degli atti da parte del giudice.
10.3.2 - Ripropongono la questione in questa fase del giudizio di cassazione: AN;
UC; RO;
A. OL;
R. OL, F. OL, G. OL, N. OL, NE.
10.4. - NuLLtà del dibattimento (proc. 1/2000) e della sentenza di primo grado per violazioni di legge.
10.4.1. - La difesa di TO OL e LE Di EC aveva eccepito che, quando il difensore svolgeva la sua discussione, non erano presenti gli altri difensori. Su tale questione la difesa stessa afferma che la Corte d'appeLO non avrebbe dato alcuna risposta. 10.4.2. - V.L. TO (proc. 1/2000) e LI (proc. 6/2000), entrambi difesi in appeLO dLLavv. Gurrado, avevano eccepito che in tutti e due i procedimenti si era proceduto alla sola registrazione della requisitoria del P.M. e non delle arringhe difensive. Su tale questione la difesa afferma che la Corte d'appeLO non aveva dato risposta.
10.4.3. - Inoltre, la stessa difesa censurava che l'ordinanza 20 dicembre 2000, sulla richiesta di revoca dell'ordinanza di stralcio del 15 dicembre 2000 (nel proc. 1/2000), era stata pronunciata dal solo presidente senza ritiro in camera di consiglio. Anche su tale questione la difesa sostiene che la Corte d'appeLO non avrebbe dato risposta.
10.4.4. - La sola difesa di LI aveva dedotto che la sentenza 17 gennaio 2002 era sottoscritta dal solo presidente estensore e non dal giudice a latere. Quindi doveva ritenersi nulla. 10.4.5. - Relativamente al primo problema la Corte d'assise d'appeLO ha replicato richiamando il precedente di questa stessa Corte (Cass., sez. 1^, dep. 20 dicembre 1996, n. 10930, Licciardi), secondo cui la mancata presenza del difensore può dar luogo a nuLLtà solo se si verifica nel corso di udienza di trattazione (esclusa quindi l'udienza di discussione) ove si siano svolte attività destinate ad avere effetti sulle successive udienze di trattazione. 10.4.6. - Sulla seconda questione, invece, la Corte aveva affermato che le nuLLtà del verbale, ex art. 142 c.p.p., sono tassative e comunque relative.
10.4.7. - Sulla questione della pronuncia dell'ordinanza di revoca, La Corte aveva osservato che, ammesso che la pronuncia da parte del solo Presidente comportasse nuLLtà, il Dr. NN non aveva concorso a pronunciare la sentenza 6/2000. E ancora: se si voleva sostenere l'incompatibilità del Dott. NN, la Corte ricordava che le incompatibilità non sono causa di nuLLtà.
10.4.8. - Sul motivo relativo alla sottoscrizione della firma da parte del solo presidente, la Corte osservava che l'eccezione presupponeva che la L. n. 287 del 1951, art. 41 comma 4, fosse ancora vigente (la norma prescrive la firma del presidente, giudice estensore e canceLLere). Così non è perché la L. n. 532 del 1977 artt. 6 e 7 c.p.p., che hanno sostituito dell'art. 132 c.p.c. l'ultimo comma, statuendo che se la sentenza è stata redatta dal solo presidente è sufficiente la sua firma, hanno testualmente esteso il principio anche alla materia penale (Insomma, l'art. 546, comma 2, recepirebbe - implicitamente - la normativa del 1977 anche nei giudizi davanti alla Corte d'assise).
10.4.9. - La sola questione della nuLLtà per l'assenza degli altri difensori quando la difesa di Di EC e V. OL aveva svolto la discussione è stata riproposta dal difensore di tali imputati. Le altre questione sono riproposte dalla difesa di LI. Tutte le questioni di cui al presente paragrafo vengono riproposte da F. OL, G. OL e N. OL.
10.5. - Questioni in tema di rito abbreviato.
10.5.1. - Agli imputati che avevano chiesto il rito abbreviato, a tutti negato, è stata concessa la diminuente di 1/3: secondo il Giudice a quo mancherebbe, su tale punto, l'interesse a ricorrere. In ogni caso, sulle singole questioni, la Corte d'assise d'appeLO ha ritenuto quanto segue, a) Nei confronti della richiesta di abbreviato secco il giudice non ha perso il potere di non aderire alla stessa se ritiene necessaria una integrazione probatoria, come nel caso è stato motivato (ord. 16 dicembre 2000); b) la nuLLtà della sentenza per contemporanea celebrazione del rito abbreviato e ordinario non esiste perché non si è verificata tale ipotesi;
c) non è vero che elementi probatori potrebbero rimanere confinati e inadeguati per un giudizio di colpevolezza, perché in tale giudizio sarebbe acquisibile materiale probatorio la cui assunzione sarebbe inibita in dibattimento;
d) la lungaggine del rito ordinario è connaturata al processo cumulativo.
10.5.2. - Rinnovano l'eccezione di mancanza del potere del giudice di negare l'ammissione al rito abbreviato "secco", a seguito della riforme di tale tipo di giudizio, Di EC e AN. 10.6. - Questioni relative alla assunzione della prova. 10.6.1. - CO OL, TO OL, AN OL, LE Di EC, IN UC, US FA e GI IF (i primi sei coimputati neLO stesso procedimento;
l'ultima imputata in procedimento connesso e sentita ex art. 210 c.p.p.), nella vigenza della L. 63 del 2001, erano stati sentiti tutti quali collaboranti senza il prescritto avviso ex art. 64, comma 2 bis, c.p.p.. Molti imputati avevano eccepito la illegittimità di tale situazione. 10.6.2. - La Corte, premesso che nessuno degli imputati rivestiva la qualità di testimone assistito, ha ritenuto che la nuova norma si applicasse agli interrogatori degli imputati e non agli esami dibattimentali. Infatti, nell'art. 208 c.p.p. (esame dibattimentale dell'imputato) non v'è richiamo LLart. 64, comma 3, c.p.p., richiamo che esiste solo nell'art. 210 c.p.p. (esame di imputati in procedimento connesso): poiché la norma prevede la sanzione della inutilizzabilità, e le disposizioni che prevedono la inutilizzabilità hanno natura eccezionale, la disposizione non potrebbe estendersi a casi non previsti. Il problema, comunque, non si poneva per gli esaminati ex art. 210 c.p.p., perché per la MP (imputata nel procedimento 6/2000 e ascoltata nel procedimento 1/2000) e per CO OL, TO OL e LE Di EC (imputati nel procedimento 1/2000 e ascoltati nel procedimento 6/2000), l'esame era stato condotto come prescrive la nuova disposizione. Per gli altri imputati di reato connesso (ZE GE EL, AB LI e SC GI esaminati il 30 marzo 2001 e per RU CE e Di EC NZ esaminati il 2 aprile 2001), la nuova norma non era ancora entrata in vigore. 10.6.3. - Si era anche sostenuto che, dato che i collaboranti di giustizia avevano la posizione di dichiaranti su fatto altrui, gli stessi avrebbero dovuto essere citati ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. Poiché il pubblico ministero non aveva fatto richiesta in ordine alla loro audizione ai sensi di quest'ultima norma, e non erano stati citati con tali forme, le loro dichiarazioni non avrebbero potuto essere utilizzate.
10.6.4. - L'eccezione - osservava la Corte di secondo grado - traeva il suo fondamento dalla sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 che aveva dichiarato la illegittimità costituzionale della norma dell'art. 210 c.p.p., per contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui non ne era prevista l'applicabilità anche alle dichiarazioni di coimputati neLO stesso procedimento. Però - sempre secondo la Corte d'assise d'appeLO - la sentenza della Corte costituzionale non aveva inteso dettare alcuna meccanica trasposizione della disciplina dell'art. 210 c.p.p. al "dichiarante su fatto altrui" anche se imputato nel simultaneus processus. Infatti, la sentenza della Corte costituzionale andava letta nel senso che le regole dell'art. 210 c.p.p. andavano estese ai dichiaranti contra LI sui presupposti che l'imputato nel simultaneus processus non fosse comparso per rendere l'esame dibattimentale, così da consentirne l'obbligatoria presenza anche mediante accompagnamento coattivo: ma, nel caso, i collaboranti coimputati che avevano reso dichiarazioni contra LI erano comparsi, si erano sottoposti a esame e non si erano avvalsi della facoltà di non rispondere;
non vi era, quindi, alcun motivo perché si dovesse procedere alla loro citazione ex art. 468 c.p.p.. In ogni caso, rilevava ancora la Corte, la giurisprudenza di legittimità aveva affermato che la citazione della persona imputata in procedimento connesso ex art. 210 c.p.p., può essere fatta qualora la citazione stessa appaia necessaria al giudice, così sottraendo la citazione dei coimputati di reato connesso alle regole della prova testimoniale (Cass., sez. 2^, dep. 5 febbraio 1993, n. 1067, Sgreccia;
Cass., sez. 4^, dep. 24 settembre 1997, n. 8552, Di Vita). E ancora, anche a voler ammettere che la giurisprudenza citata è anteriore alla L. n. 497 del 1999 c.p.p., che ha modificato l'art. 468 c.p.p. con l'introduzione delle parole "delle persone indicate nell'art. 210 c.p.p.", rimarrebbe pur sempre il riferimento soggettivo LLimputato in separato giudizio. Comunque, l'inammissibilità ex art. 468 c.p.p. costituisce una regola tassativa e non è applicabile analogicamente a casi non espressamente previsti. Infine, la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 avrebbe perso ogni attualità a seguito della entrata in vigore della L. n. 63 del 2001, che ha ridisegnato il diritto al silenzio attraverso la creazione della figura del testimone assistito, così coniugando il diritto dell'imputato in procedimento connesso di tacere e il diritto al controesame dell'imputato destinatario della prova a carico. 10.6.5. - In tale sede sono riproposte le stesse questioni e in particolare quella della mancata osservanza dell'art. 64, comma 3 bis, da AN, V. L. TO, De UC, AN, RO, SC, F. OL, G. OL, N. OL e NE e quella sull'art. 468 c.p.p. da AN, DI, De CE, De UC, V. L. TO,
CO, EL, LA, AN, RO, NE, SC. F. OL G. OL e N. OL Questi ultimi tre hanno affermato che i collaboranti avrebbero assunto la veste di testimoni assistiti. 10.7. - Eccezioni ex art. 45/2001 (nuova legge sui collaboranti). 10.7.1 - Le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero inutilizzabili, in quanto non precedute dal verbale illustrativo della collaborazione L. n. 82 del 1991 ex art. 16 quater (introdotto dalla legge sopra citata) e comunque sarebbero inutilizzabili quelle in cui i collaboranti sono stati difesi da un unico difensore, norma di immediata applicazione (art. 106 c.p.p. nuova formulazione). La Corte ha respinto tali eccezioni perché entrambe le disposizioni si applicherebbero alle collaborazioni iniziate dopo la entrata in vigore della legge (sulla prima questione cita Cass., sez. 1^, 22 gennaio 2002, n. 10648) che bene può estendersi anche alla norma sui difensori, anche per gli altri argomenti logici desumibili dalla ratio legis (evitare il pericolo di mancanza di autonomia). 10.7.2 - La sola questione di cui LLart. 106 c.p.p. è stata riproposta da SC e Di AR. Entrambe le questioni sono riproposte da F. OL, G. OL e N. OL.
10.8. - Questione sulla videoconferenza.
10.8.1. - La difesa di SC ha sostenuto che non sarebbe stato competente il Presidente ma il Collegio a disporre, in udienza, la videoconferenza di GI IF. La Corte ha replicato che la norma la quale disciplina la fattispecie non è quella dell'art. 146 bis comma 2 disp. att. c.p.p., ma quella dell'art. 147 bis disp. att. c.p.p., commi 2 e 3, lett. c), che attribuisce al giudice o al presidente, a seconda che si tratti di giudice monocratico o collegiale, il potere di disporre la videoconferenza. Inoltre, tale potere può essere ricondotto ai poteri presidenziali di disciplina dell'udienza e comunque non è prevista alcuna ipotesi di nuLLtà. 10.8.2. - La questione è riproposta da SC con specifico riferimento alla videoconferenza disposta per la IF con provvedimento del solo Presidente, mentre si tratterebbe di provvedimento collegiale. La stessa questione ripropongono F. OL, G. OL e N. OL, senza riferimento a individuati dichiaranti. 10.9. - L'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini adoperati per le contestazioni agli imputati. 10.9.1. - La Corte ha illegittimamente acquisito ex art. 500 c.p.p. i verbali utilizzati per le contestazioni a fini della prova dei fatti. La stessa Corte ha replicato che l'eccezione è infondata perché rivolta nei confronti di persone cui è applicabile l'art. 503 c.p.p. ("Esame delle parti private"), trattandosi di imputati che si sono sottoposti LLesame: si applicherebbe il comma quinto di tale norma che si limita a distinguere tra dichiarazioni cui l'imputato aveva diritto di assistere e dichiarazioni cui non aveva diritto di assistere. Le prime possono essere acquisite se utilizzate per le contestazioni. La norma non distingue tra dichiarazioni contra se o dichiarazioni contra LI. L'art. 503, al comma 4 al c.p.p., richiama solo il comma secondo dell'art. 500 c.p.p.. 10.9.2. - La questione è riproposta in questa fase da: AN, DI, De CE, De UC, CO, EL, LA, RO, F. OL, G. OL, N. OL, NE, Di AR.
10.10. - Le questioni sulle intercettazioni telefoniche e ambientali. 10.10.1 - Molti appellanti avevano sollevato la questione di inutilizzabilità delle tante intercettazioni ambientali eseguite nel procedimento, non solo ex art. 266 c.p.p. in casi in cui si assumeva che dette intercettazioni erano state disposte senza la sussistenza del requisito riguardante il fondato motivo per cui era possibile ritenere che nel luogo si stesse svolgendo attività criminosa, ma soprattutto ex art. 268, comma 3, c.p.p., secondo il quale numerosi decreti esecutivi del pubblico ministero avevano autorizzato le intercettazioni (e ne avevano disposto la proroga) mediante apparecchiature della polizia giudiziaria al di fuori dei casi di insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la procura e della eccezionale urgenza.
10.10.2. - La difesa di HI e SI, avevano sollevato la questione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in casa di CO OL dal 23 gennaio 1996 perché il giudice aveva omesso di autorizzare la proroga delle intercettazioni fra presenti autorizzando solo le telefoniche (per dimenticanza);
l'inutilizzabilità si sarebbe estesa anche alle due proroghe successive in erano state autorizzate di nuovo anche le ambientali;
anche il difensore di AN e NE aveva sollevato una eccezione secondo cui le intercettazioni erano rimaste prive di autorizzazione per un determinato periodo di tempo a causa di vuoti temporali dei decreti con cui erano state autorizzate.
10.10.3. - Alcuni difensori avevano sollevato anche la questione del mancato deposito verbali ex art. 89 disp. att. c.p.p.. 10.10.4. - Per altri difensori alcune intercettazioni ambientali erano state autorizzate presso istituti penitenziari (case circondariali di Secondigliano e di NT), senza indicazione del termine di efficacia del decreto autorizzativo, avendo il magistrato consentito la captazione in relazione a un determinato numero di coLOqui.
10.10.5. - Un difensore (di AN e NE) aveva eccepito la inutilizzabilità delle ambientali in casa di CO OL perché il P.M. nel proc. 6/2000 non aveva chiesto l'ammissione di queste nell'indicare le prove delle quali intendeva avvalersi. 10.10.6. - Di AR aveva eccepito la inutilizzabilità della ambientali nella autovettura di Di EC, perché eseguite dopo la scadenza del termine di autorizzazione.
10.10.7. - La Corte d'appeLO aveva superato, con motivazioni diverse, tutti i motivi di gravame sulle intercettazioni telefoniche e ambientali.
10.10.8. - Le questioni in tema di intercettazioni ambientali sotto il primo profilo sono riproposte da: Di ED, AN, LU, RO, NE, LI relativamente alle captazioni in casa di CO OL;
AN, NE e RO sottolineano anche, come accennato, una scopertura per mancanza di autorizzazione in ordine al periodo 11 ottobre - 16 novembre;
HI e SI - come pure accennato - sottolineano una scopertura di tali intercettazioni dal 22 gennaio 1996 per mancanza di autorizzazione;
questi ultimi due ricorrenti chiedono anche la rimessione alle sezioni unite o, in subordine, alla Corte costituzionale sotto il profilo che la inidoneità degli impianti della procura ricomprenderebbe - secondo l'interpretazione che si sta consolidando - anche la inidoneità per motivi funzionali- investigativi e non già solo la inidoneità tecnica (con particolare riferimento alle intercettazioni in casa OL e presso la Casa circondariale di NT); tali ricorrenti si dolgono anche della mancata presenza agli atti del processo dei verbali di intercettazione ex art. 89 disp. att. c.p.p. (anche di tale questione si è fatto cenno); altri imputati si dolgono solo con riferimento alle intercettazioni ambientali delle intercettazioni in casa OL, in casa MP, a quelle presso la casa circondariale di Secondigliano e a quelle presso l'ospedale di Bari (De CE, CO, EL); F. OL, G. OL e N. OL si dolgono con riferimento a tutte le intercettazioni ambientali. Di AR con riguardo a quelle in casa OL e nelle Case circondariali di Secondigliano e di NT.
10.11. - Questioni relative alla vantazione della prova (chiamate in correità).
10.11.1. - Le chiamate in correità o in reità costituiscono la principale fonte probatoria del processo. Esse sono spesso riscontrate da intercettazioni eseguite prima delle chiamate dei principali collaboranti. La Corte ha compiuto un breve excursus sui principi cui si sarebbe attenuta nella valutazione di tali fonti probatorie (riportandosi alla nota sentenza delle SS.UU. "Marino");
ha quindi ricordato che la perizia fonica non è stata svolta, potendosi effettuare aliunde e in base a criteri diversi. Inoltre ha precisato che l'attendibilità dell'identificazione dei coLOquianti, accertata in altro processo con sentenza passata in giudicato, è rimessa al libero apprezzamento del giudice, anche se quest'ultimo non può prescindere dagli elementi di prova già acquisiti nel procedimento esaurito (Cass., sez. 5^, dep. 11 novembre 1995, n. 11084, Alfano), ciò che si è verificato per due dei principali collaboranti di questo processo, CO OL e TO OL con la sentenza 4/2001 della stessa Corte d'assise d'appeLO (sull'omicidio TO) passata in giudicato. Fatte tali premesse, la sentenza impugnata passa in rassegna le maggiori contestazioni sulla attendibilità dei chiamanti. 1) Prima e fondamentale è l'obiezione secondo cui la grande maggioranza delle chiamate proviene da uno stesso nucleo familiare: OL CO e sua moglie IN UC, TO OL e sua moglie IF, AN OL, cui si aggiunge LE Di EC, inseparabile sodale dei OL. 2) Vi sarebbero state intese fra i vari collaboranti volte a concordare accuse false o a tener fuori dalle chiamate alcune persone piuttosto che altre, come dimostrato, per esempio, da una frase di AN OL al Procuratore della Repubblica (utilizzata per le contestazioni) in cui aveva detto (non si sa, dalla sentenza, rivolto a chi): "Gli ho detto più volte di collaborare per il fatto che aveva fatto l'omicidio di FIne"; alla domanda successiva del Procuratore che gli aveva chiesto: "questo gli ha mai promesso che non l'avrebbe tirato in baLO?", AN OL risponde che l'interlocutore gli aveva promesso che non l'avrebbe tirato in baLO, al che lo stesso AN OL avrebbe detto rivolto LLaltro coLOquiante: "Poi al Tribunale dovevo aggiustare tutto, che io andai reo confesso LLomicidio Di EC". Altro elemento utilizzato dalle difese per dimostrare le intese, è il fatto che LE Di EC ha passato un comune periodo di detenzione a NT con TO OL. 3) CO OL e LE Di EC, LLinizio della loro collaborazione, hanno lanciato false e calunniose accuse nei confronti di FI e NZ Di EC (estranei al presente giudizio e il primo deceduto), poi ritrattate, in ordine LLomicidio di FI ES;
inoltre, CO OL ha falsamente coinvolto il TA (imputato nel presente procedimento), nell'omicidio di FI Di EC (per il quale si è proceduto in separato processo), nonché il IC (anche lui imputato nel presente procedimento) nel tentativo di omicidio a carico di NA LA, (pure imputato nel presente procedimento), ritrattando poi anche tali accuse: di qui un procedimento per calunnia a carico di CO OL e di Di EC. 4) Molti dei chiamanti avrebbero avuto motivi di rancore nei confronti di alcuni accusati. 5) TO OL ha iniziato la sua collaborazione dopo aver ricevuto l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, potendo così calibrare le sue accuse su quelle degli altri collaboranti.
10.11.2. - Sulla prima questione la Corte rileva che l'argomento della quasi scontata circolarità della prova è smentito dagli atti processuali, soprattutto perché la lunga intercettazione ambientale nella casa di CO OL ha permesso di appurare che tra quest'ultimo e i vari imputati vi era un nutritissimo scambio e circolazione di fatti e notizie, onde non potrebbe dirsi unica la fonte. Inoltre, le stesse intercettazioni dimostravano che molti fatti erano notori nel gruppo: ciò fa sì che i dichiaranti non avessero saputo riferire la fonte di determinate notizie. 10.11.3. - Sulla questione secondo cui i collaboranti appartenenti al medesimo gruppo familiare avrebbero concordato un progetto di collaborazione, la Corte replica che: a) le dichiarazioni dei collaboranti sono avvenute a distanza di un consistente lasso di tempo le une dalle altre: sarebbe ben strana tale circostanza se fosse vera la tesi dell'accordo, in quanto l'inizio della collaborazione in tempi diversi li avrebbe sicuramente esposti a contraddizioni, b) Inoltre vi sono molti altri collaboranti nel presente processo che non appartenevano aLO stesso nucleo familiare (ET TT, EN TT, US FA e GI SC) c) Alcune frasi intercettate nella casa circondariale di NT dimostrerebbero proprio il contrario sull'accordo per un progetto collaborativo. Così, nel coLOquio del 19 settembre 1996 la IF invita il marito TO OL a collaborare:
quest'ultimo afferma: "Dobbiamo essere presi per infamoni?" e ancora, nella ambientale del 28 novembre 1996 lo stesso TO OL, appreso dalla moglie e dalla cognata UC che CO OL stava iniziando una collaborazione, manifesta la sua posizione e racconta della pesante vita in carcere dei collaboranti di giustizia: conclude mandando a dire al frateLO CO di non fare il "coglione" e raccomanda alle due donne di riferire al frateLO CO di stare calmo e farsi la galera perché potrebbero essere accusati per il solo fatto delle armi (sequestrate) mentre per gli altri reati l'antimafia non avrebbe avuto prove, così come gli avrebbero riferito "queLL di sopra...che hanno avuto 30 - 40 anni", tanto che gli investigatori stanno aspettando che qualcuno "canti". È vero che da tale ultima intercettazione risulta anche che OL CO ha mandato dei fogli al frateLO TO con degli elenchi contenenti "verosimilmente i nomi degli appartenenti alla sua organizzazione" ma è anche vero che lo stesso TO ha detto di avere strappato quei fogli. Non vi sono invece prove di corrispondenza che i collaboranti si sarebbero scambiati. In argomento, infine, la Corte ricorda che in data 28 novembre 1996 è stata intercettata un'ambientale nel carcere di NT in cui si legge (dalla sentenza non si capisce bene chi parla): "lo ho detto LLamico: - dì a LE...metti subito a MA - cioè con uno che lo ha incontrato, a LE, lo le ho strappate tutte quante quelle lettere. Qui le leggono". Se il LE facilmente si identifica con il Di EC, questa intercettazione confermerebbe proprio che TO OL e LE Di EC non potevano incontrarsi in carcere;
ne' potrebbe pensarsi che una collaborazione così ampia possa essere stata fatta di messaggi clandestini inevitabilmente radi e brevi.
10.11.4. - Sulla questione delle originarie calunniose accuse ritrattate (sulla quale rinvia alla sentenza di primo grado), la Corte ricorda il principio della frazionabilità delle dichiarazioni e afferma che, comunque, chiarita la ragione delle originarie accuse false, le dichiarazioni di LE Di EC e di CO OL sarebbero coerenti, ferme, costanti e lineari.
10.11.5. - Quanto alla collaborazione di TO OL dopo la lettura della ordinanza cautelare, la sentenza afferma che la credibilità di un collaborante non può essere esclusa solo per avere costui conosciuto le dichiarazione di altri. Ricorda che nell'esame di TO OL dell'11 giugno 2001 è possibile individuare ventiquattro letture-contestazione; mentre nell'esame del 15 giugno 2001 è possibile individuare quindici letture-contestazione: non sembrano quindi esami di un collaboratore che si sia appiattito sulle dichiarazioni rese in precedenza, e quindi era da pensare, anche ricordando la fiera opposizione a che CO OL iniziasse a collaborare, che TO OL, resosi conto che la sua posizione era ormai compromessa, avesse deciso di collaborare con la giustizia. 10.11.6. - La questione della attendibilità in generale delle dichiarazioni dei collaboranti sono riproposte da AN, DI;
De UC;
RO; F. OL, G. OL e N. OL, P. ZI e NE i quali ripropongono anche la questione della circolarità della prova e della mancanza di riscontri individualizzanti posizione per posizione e fatto per fatto.
10.12. - Questioni in rito nel giudizio di secondo grado. 10.12.1. - Il Presidente della Corte d'assise d'appeLO, Dott. Pavone, si era astenuto e, sulla istanza di astensione, aveva deciso negativamente il Presidente della Corte d'appeLO: tale questione era risolta nel senso della inoppugnabilità dei provvedimenti relativi al procedimento di astensione.
10.12.2. - La questione è stata riproposta in questa sede, con apposito motivo, dai ricorrenti Di ED, LU e Di AR i quali rilevano che il Presidente della Corte d'assise d'appeLO, dott. Pavone, era anche Presidente facente funzioni della Corte d'appeLO. Sostengono che il dott. Pavone aveva revocato l'istanza di astensione e si era riconfermato Presidente della Corte d'assise d'appeLO: Di ED e LU affermano che l'istanza di astensione avrebbe dovuto essere rivolta al Presidente della Cassazione.
10.12.3. - Non è stata riproposta in questa sede la questione della investitura del Giudice a latere della Corte d'assise d'appeLO. 10.12.4. - È invece stata riproposta in questa sede da ON ZI e MP (sottoposti al regime di cui LLart. 41 bis O.P.) la questione della loro audizione in videoconferenza, sostenendosi che il mancato accesso LLaula d'udienza avrebbe comportato una nuLLtà del dibattimento di primo e secondo grado nei loro confronti per violazione degli artt. 5 e 6 della Convenzione europea sulla salvaguardia dei diritti dell'uomo introdotta con L. n. 848 del 1955. La Corte aveva rilevato che la disciplina dell'audizione in videoconferenza (artt. 45 bis disp. att. c.p.p. e 146 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. e L. 7 gennaio 1998, n. 11) è stata ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale (Cass., sez. 2^, dep. 16 dicembre 2002, n. 42158, BeLO;
Corte Cost. 22 luglio 1999, n. 342). 10.12.5. - La difesa di LI ripropone il motivo concernente la nuLLtà della sentenza di primo grado perché sottoscritta dal solo presidente estensore. La questione è proposta anche da N. OL, F. OL e G. OL.
11. - Questioni relative al giudizio di appeLO proposte per la prima volta in cassazione.
11.1. - Oltre alle questioni processuali proposte nei gradi di merito di cui si è detto, sono state proposte altre questioni relative al procedimento di appeLO. Esse si riferiscono anzitutto alla firma della sentenza di secondo grado da parte del Presidente e del giudice a latere come "coestensori" (difesa LI);
11.2. - Viene poi contestato il provvedimento di riunione emesso dalla Corte d'appeLO: da tale provvedimento sarebbe derivato che la Corte d'assise d'appeLO avrebbe utilizzato prove acquisite nei giudizi separati senza che i difensori dell'uno abbiano partecipato alla assunzione dei mezzi di prova nell'altro processo;
tale questione è proposta da DI, De CE, De UC, CO, EL, LA, Di ED, LU, Di AR;
alcuni di costoro deducono che in sede di appeLO si sarebbe dovuto provvedere a una totale rinnovazione del dibattimento e sottolineano come il provvedimento di riunione sia stato preso immediatamente, senza sentire i difensori, prima della sollevazione e trattazione di ogni altra questione (questa eccezione però non riguarderebbe l'assunzione delle dichiarazioni della MP che è stata sentita anche nel procedimento 1/6000 e quelle di CO OL, TO OL e LE di EC, i quali sono stati ascoltati anche nel procedimento 6/2000).
12. - La posizione dei singoli ricorrenti e i motivi di ricorso. 12.1 - AN IA (ricorso avv. DO Pinto).
12.1.1. - La condanna inflitta LLimputata in primo grado alla pena di quattro anni di reclusione e lire ottocentomila di multa è stata ridotta dai Giudici di appeLO a quella di tre anni di reclusione ed euro quattrocento di multa, con le attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti e unificati i reati con il vincolo della continuazione, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1); porto e detenzione illegale di armi (capo 9) e ricettazione (capo 10). La responsabilità in ordine al primo reato è stata affermata in base a due elementi: il primo, per le minacce, in concorso con il marito, EL NE, alla madre di LE Di EC, GR ER, estese al padre di quest'ultimo, quando era cominciata a diffondersi la voce della collaborazione del Di EC, minacce provate dalla deposizione della GR e dell'Ispettore IT;
il secondo per avere partecipato, insieme con il marito, LLacquisto di polvere da sparo presso un'armeria di VI e al trasporto e alla consegna della stessa a CO OL, come confermato dal chiamante in correità TO OL e dalla deposizione dell'Ispettore LL e da alcune intercettazioni ambientali in casa OL dell'8 dicembre 1995, del 15 dicembre 1995 e del 16 dicembre 1995. Era disatteso il motivo di appeLO concernente la nuLLtà del decreto che dispone il giudizio perché non sarebbero stati contestati reati fine, e nel capo 1) non sarebbe stata descritta la specifica condotta. Venivano disattese anche le doglianze concernenti il rigetto della richiesta di rito abbreviato, formulata da altri imputati, per carenza di interesse, non potendo ritenersi tutelato queLO LLallungamento dei tempi del processo ordinario, nonché queLO riguardante la contemporanea celebrazione, da parte deLO stesso giudice, del rito ordinario e del rito abbreviato e la connessa questione della incompatibilità ex art. 34 c.p.p., perché tale ipotesi non si era verificata. Sul reato associativo, a parte il fatto che la AN frequentava la casa di CO OL, perché madrina di battesimo, valevano le intercettazioni ambientali del 24 novembre 1995, in cui CO OL parlava alla imputata delle ricerche vane che aveva effettuato per trovare NZ ER, che doveva essere oggetto di un attentato;
del 25 ottobre 1995, nella quale l'AN parlava con la UC di NA MA LA, concordando che costui (poi oggetto di un tentato omicidio) doveva essere eliminato prima che desse fastidio a loro ("a questo lo dobbiamo eliminare se no"); del 22 novembre 1995, in cui EL NE, marito della AN, alla presenza di quest'ultima, affermava che: "QueLO lo dobbiamo uccidere", parlando di persona non identificata. Discorsi che indubbiamente dimostravano la intraneità della donna al gruppo.
12.1.2. - Propone ricorso per cassazione la AN, per mezzo del difensore, che deduce undici motivi. 1) NuLLtà del decreto di rinvio a giudizio per le ragioni già sopra dette. 2) Difetto di motivazione in ordine a tale questione. 3) Incompetenza territoriale del Giudice di primo grado, ex art. 11 c.p.p., perché dagli atti emergeva che il gruppo aveva progettato un attentato al giudice dott. AU. 4) Illegittima composizione della Corte d'assise presieduta dal dott. NN in relazione aLO stralcio della posizione di alcuni imputati, che venivano così sottratti al loro giudice naturale, dando vita al separato giudizio di cui si è detto. 5) Violazione e falsa applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. per acquisizione della sentenza del Tribunale di TE 16 maggio 1995 relativa al processo "Isola Felice", perché non utilizzabile nei confronti dell'AN, in quanto non era imputata in quel giudizio. 6) Violazione delle norme che disciplinano il processo ordinario e abbreviato per contemporanea trattazione dei due riti per imputati diversi. 7) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali nella casa di CO OL per violazione degli artt. 267, 268, e 271 c.p.p.;
violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p.. L'11 settembre 1995 il P.M. aveva emesso un decreto col quale disponeva le intercettazioni: il Gip in pari data emetteva l'autorizzazione relativa senza indicare la durata, quindi per un periodo superiore a quindici giorni;
inoltre le captazioni sarebbero dovute avvenire tramite microspie: "Ciò in palese violazione dell'art. 268 c.p.p., che prevede tassativamente la indicazione degli impianti da utilizzare con provvedimento motivato", non emesso nella specie. Dai successivi provvedimenti di proroga, che violavano tutti il termine di quindici giorni, risultava che le intercettazioni erano state eseguite senza autorizzazione per i periodi 11-30 ottobre 1995 e 31 ottobre - 16 novembre 1995. Inoltre, vi era stata violazione dell'art. 268, comma 6, c.p.p. perché aveva avuto notizia delle intercettazioni solo attraverso l'ordinanza di custodia cautelare. Per di più, dalla deposizione del teste LL in sede di controesame si ricavava che costui non aveva indicato: "...il tipo di strumento utilizzato per le intercettazioni ambientali;
le modalità di esecuzione delle stesse;
eventuali altri addetti alle operazioni;
le persone fisicamente presenti nella casa di OL CO al momento delle captazioni", pur avendo precisato che quasi tutte le intercettazioni erano state eseguite nella sala della Questura di TE. Quindi alcune di dette intercettazioni -non erano indicate quali - erano state effettuate da luoghi e con impianti sconosciuti. Pertanto, le intercettazioni erano state utilizzate illegittimamente. 8) Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia e di imputati che avevano reso dichiarazioni contra LI. il pubblico ministero aveva omesso di chiedere l'esame secondo la disciplina degli artt. 468 e 210 c.p.p. Infatti, secondo l'art. 64 c.p.p., l'imputato che rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assume l'ufficio di testimone. Tali inosservanze avrebbero comportato la violazione della condizione di parità in danno dell'istante e la violazione del principio del contraddicono. "I collaboratori di giustizia sono stati sentiti senza il vincolo dell'obbligo di dire la verità". 9) Violazione degli artt. 500 e 526 c.p.p. perché nel corso del dibattimento erano stati acquisiti i verbali utilizzati per le contestazioni, con la conseguenza della loro inutilizzabilità. 10) Inutilizzabilità delle chiamate in correità per mancato rispetto dei tradizionali canoni di valutazione di tali chiamate. In particolare CO OL e LE Di EC, LLinizio della loro collaborazione, avevano riferito false accuse anche in merito LLomicidio ES poi ritrattate, con conseguente procedimento per calunnia. Inoltre TO OL aveva iniziato a collaborare dopo l'emissione a suo carico della ordinanza di custodia cautelare, così conoscendo i fatti da tale documento. 11) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine a tutti i reati contestati, mancandone la prova.
12.2. - AN AN (ricorso personale).
12.2.1. - È stato assolto in sede di appeLO dal reato di associazione mafiosa, mentre è stata confermata la sua condanna per i reati di associazione finalizzata aLO spaccio di stupefacenti (capo 5); di spaccio di stupefacenti (capi 6 e 8), per i reati relativi alle armi della associazione e di ricettazione delle stesse (capi 9 e 10). La sentenza afferma che le chiamate in correità di CO OL e IN UC, pur non essendo idonee a concretare la responsabilità dell'imputato per il capo 1), lo sarebbero, invece, per affermare la responsabilità del AN in ordine alla associazione finalizzata aLO spaccio di droga e ai reati di spaccio. La stessa sentenza, poi, rimanda "per brevità" alla sentenza di primo grado (pagg. 259, 268, 271, 275), affermando che su tali reati "sussiste tutta una serie di chiamate di correo debitamente confermate e di altre prove non confutabili oltre che intercettazioni ambientali" e precisando che "non è il caso di aggiungere altro" alla "motivazione del giudizio di responsabilità che questa Corte condivide dopo avere esaminato gli atti e le ragioni del gravame. Quanto ai reati relativi alle armi, la Corte afferma in sentenza che vi sono le chiamate in correità di CO OL, AN OL, TO OL e LE Di EC, le quali si riscontrano a vicenda, e che dimostrano l'attività del AN per l'approvvigionamento delle armi a favore dei detti coimputati e, in particolare, di CO OL. Si rimanda anche qui alle pagg. 230 - 231 e 245 della sentenza di primo grado (dove si parla della fornitura di AN a CO OL di una cassetta contenente Kalashnikov, pistole e munizioni).
12.2.2. - Il ricorso del AN si incentra sulla insussistenza di tutti i reati contestati. Si rileva il vizio di motivazione e di violazione di legge sostanziale (D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 e art. 192 c.p.p.) in relazione al reato di cui al capo 5), mancando la motivazione in relazione alle specifiche censure contenute nell'atto di appeLO sulla attendibilità di LE Di EC (che avrebbe pronunciato il nome di AN solo su sollecitazione), sulla inconcludenza delle chiamate di OL AN (che avrebbe escluso che AN lavorasse la droga per conto della associazione) e di US FA, nonché sulla dimostrazione della sussistenza dei requisiti della associazione e della partecipazione ad essa. Si duole degli stessi vizi in ordine ai reati scopo (d.p.r. n. 309 del 1990 artt. 73 e 80). Afferma che mancherebbe addirittura una motivazione per relationem sul ritenuto acquisto di sostanze stupefacenti e sul preteso ruolo di raccordo con gli spacciatori: con l'appeLO si erano anche poste in evidenza la mancanza di veridicità e la genericità dei chiamanti CO e AN OL sulle partite di droga trattate dal ricorrente e mai a lui giunte, senza riferimenti di date. Sul capo 8) chiarisce che ci si era doluti anche della mancanza di riscontri. Le stesse violazioni sussisterebbero anche in ordine ai reati in materia di armi. Nell'appeLO si era messa in evidenza la mancanza di identità fra le armi ritrovate appartenenti alla associazione mafiosa e quelle asseritamente cedute dal AN al OL (cassetta contenente kalashnikov ed altro), senza considerare che l'imputato era stato assolto dal reato di associazione mafiosa, ciò che renderebbe impossibile ritenere lo stesso detentore diretto o mediato delle armi dell'associazione. Sulla ricettazione di armi si richiama quanto detto. Si rileva comunque che nessuna delle armi rinvenute nei sequestri del 9 marzo 1996 e 8 settembre 1997 presentava la matricola abrasa e quindi, non essendo armi clandestine, non poteva essere addebitata la ricettazione. 12.3. - TO OV (ricorso avv. OV Aricò). 12.3.1. - A tale imputato sono stati attribuiti i reati di cui ai capi 1 (associazione), 9 (armi) e 10 (ricettazione) ed è stato condannato alla pena di anni tre e mesi sei e di lire 700.000 di multa. È una figura minore, in quanto faceva da portaordini e teneva i contatti tra ZI ON e TO TO DO, ruolo comunque assai importante per l'associazione perché ZI era NT (dichiarazioni di CO OL e UC), consentendo l'efficacia operativa del gruppo.
12.3.2. - Propone ricorso per cassazione e deduce i seguenti motivi:
1) mancanza e manifesta iLOgicità della motivazione sulla partecipazione alla associazione mafiosa. Non si direbbe niente sul dolo, cioè se intendesse favorire lo zio ZI ON o il gruppo. Non ha commesso reati fine. 2) Mancanza e manifesta iLOgicità della motivazione sui capi 9) e 10) della rubrica:
proprio dalla intercettazione telefonica 20 dicembre 1995 (CO dice a TO che RI vuole una pistola;
TO dice che RI si deve rivolgere alla moglie di ZI e che la moglie di D'IA si sarebbe dovuta rivolgere a lui stesso - TO -), si comprende che TO aveva la consapevolezza della esistenza delle armi ma non la disponibilità (dovendo chiedere ad altri l'autorizzazione), il che dimostra proprio la insussistenza dei reati sub 9) e 10). 12.4. - TO TO DO (ricorso avv. Alfredo Gaito). 12.4.1. - È stato condannato alla pena di anni ventidue di reclusione, confermata in appeLO, per i reati di dirigente della associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 5); di detenzione per fini di spaccio di stupefacenti (capo 6); di detenzione di armi ed esplosivi (capo 9); di ricettazione delle armi (capo 10); di tentata estorsione ai danni di RI AB (capo 74) e porto delle armi per tale reato (capo 75). È considerato un personaggio di spicco di entrambe le associazioni, con ruolo di promotore e organizzatore, nipote del capo ON ZI, e suo uomo di fiducia. È chiamato in correità da LE Di EC, CO OL, AN OL, TO OL, US FA. Sui reati in tema di stupefacenti, in particolare, oltre alle dichiarazioni di LE Di EC, TO e CO OL, vi sono numerose intercettazioni ambientali in casa della MP che confermano la sua intraneità alla associazione e al traffico di stupefacenti. L'episodio estorsivo per il quale l'imputato è stato condannato insieme con ON ZI si riferisce a una richiesta di quindici milioni fatta daLO ZI LLAB, che era stato portato al cospetto del primo, in automobile, mentre era NT, da TO DO TO, perché lo ZI voleva essere risarcito del fatto che il frateLO dell'AB, LI, nel processo "Isola felice", aveva riferito che il capo della associazione aveva il soprannome di "maestro": (in dialetto "mest" o "mastr"): l'AB avrebbe dovuto consegnare i soldi al TO: La prova del reato è data dalla testimonianza deLO stesso AB.
12.4.2. - Propone ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi. 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà, in particolare dell'art. 11 c.p.p. perché, essendo emerso che era stato progettato un attentato in danno del Dott. AU in servizio a TE, la Corte di assise di NZ non era territorialmente competente, in quanto il magistrato stesso era persona offesa del reato associativo o quanto meno danneggiato. 2) Inosservanza di norme processuali. Gli esami dei chiamanti in correità non erano stati preceduti dagli avvisi prescritti dLLart. 64 c.p.p.. Tutti erano stati sentiti dopo l'entrata in vigore della
L. n. 63 del 2001. Come ha affermato la Corte costituzionale con ordinanza del 23 maggio 2003, n. 191, la norma si applica anche LListituto dell'esame. 3) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul ruolo rivestito in ambito associativo:
impugna la motivazione in ordine agli elementi da cui la Corte ha ritenuto tale ruolo e argomenta in base a vari altri elementi che dimostrerebbero che lo stesso non svolgeva affatto un ruolo direttivo. Tali elementi sono i seguenti, a) La precedente sentenza di questa Corte di annullamento con rinvio, poi passata in giudicato con la conferma della condanna per l'omicidio di RA TO, affermerebbe che TO DO TO non prendeva nessuna decisione senza ZI;
b) la stessa sentenza di rinvio preciserebbe che l'imputato era succube della personalità preponderante deLO zio;
c) la inconsistenza del dato che TO DO TO fosse nipote di ON ZI e che fosse esperto in materia di armi e in grado di tenerle in efficienza;
d) la sua funzione di mero contabile in relazione al reato associativo per droga. 4) Erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione sul diniego di attenuanti generiche e sulla applicazione di una pena eccessivamente elevata. 12.5. - UC IN NA (avv. LE Arditi di Castelvetere).
12.5.1. - Nel ricorso per cassazione la ricorrente si duole, con ampie argomentazioni in diritto sui concetti di notitia criminis e di archiviazione, della violazione dell'art. 11 c.p.p. per il fatto che non sia stata comunque dichiarata l'incompetenza della Corte d'assise di NZ ai sensi della citata norma (che stabilisce un criterio di competenza funzionale e non territoriale), nonostante l'inerzia del pubblico ministero nel promovimento della azione penale in relazione al progettato attentato nei confronti del magistrato Dott. AU. 2) Censura poi la sentenza per violazione dell'art. 34 c.p.p. in riferimento dell'art. 606 alle lett. b), c), ed e) c.p.p. perché, nonostante il diniego del rito abbreviato agli imputati che lo avevano richiesto, i Giudici avevano esaminato gli atti del fascicolo del pubblico ministero, prima e dopo la richiesta, ai fini della concessa diminuente. 3) Censura, inoltre la pronuncia per violazione della L. n. 203 del 1991, art. 8, lett. b), avendo la Corte negato l'applicazione della attenuante nella estensione massima. Non sussisterebbe sul punto una motivazione adeguata. 4) Si duole, altresì, della mancata concessione delle attenuanti generiche, non essendosi tenuto nel minimo conto del comportamento processuale. 12.6. - DI OV (ricorso personale e ricorso avv. LE Porcari).
12.6.1. - La Corte d'assise d'appeLO ha rideterminato la pena per tale imputato in tre anni di reclusione per il solo reato associativo di cui LLart. 416 bis (capo 1), escludendo la responsabilità per il reato di cui al capo 73 (incendio al carro della MA della UN). È considerato un personaggio "minore" del gruppo. La sua responsabilità è stata affermata sulla scorta delle chiamate in correità di LE Di EC, AN OL e TO OL. Riscontri sono dati dLLarresto del DI presso la pizzeria del HE per estorsione (reato per il quale è intervenuta sentenza di patteggiamento), dalle lettere del DI indirizzate ai frateLL OL, dai rapporti di frequentazione dell'appellante coi predetti frateLL, dalla sua partecipazione LLincendio del carro della MA della UN (da cui peraltro è stato assolto in sede di appeLO).
12.6.2. - Propone ricorso per cassazione personalmente l'imputato deducendo i seguenti motivi. 1) Violazione degli artt. 33, 36, 42 c.p.p. e L. n. 285 del 1951, artt. 8 - 31. Non è stata osservata la procedura di nomina dei componenti della Corte di cui LLart.
8. L'istanza di astensione del Presidente della Corte d'assise, Dott. NN, era stata accolta dal Presidente della Corte d'appeLO. La competenza spettava al Presidente del Tribunale, in quanto con l'entrata in vigore del nuovo codice processuale e delle relative modifiche in tema di ordinamento giudiziario, la Corte d'assise è stata equiparata a una sezione del Tribunale ordinario ex art. 36, comma 3 c.p.p.. La nuova normativa ha implicitamente abrogato della
L. n. 287 del 1951, l'art. 31. Ciò è causa di nuLLtà di ogni atto del giudizio (compreso il provvedimento di stralcio) per incapacità del giudice. 2) violazione degli artt. 17 e 526 c.p.p.. La riunione dei due processi disposta dalla Corte d'assise d'appeLO ha comportato l'utilizzazione di prove assunte nel procedimento 6/2000, definito con sentenza del 17 gennaio 2002 nel procedimento 1/2000 definito con sentenza 27 novembre 2001: i difensori di questo procedimento non avevano partecipato LLaltro, "con conseguente illegittimità della sentenza emessa". 3) Violazione dell'art. 468 c.p.p.. La sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 ha equiparato alla figura del testimone quella dell'imputato in procedimento connesso, nonché, a questa, la figura del coimputato nel medesimo processo che ha reso dichiarazioni contra LI. Tali soggetti non sono stati indicati nella lista testi del P.M. ex art. 468 c.p.p.. 4) Violazione dell'art. 195 c.p.p.. Illegittima
utilizzazione delle dichiarazioni rese dal maresciaLO RO (il 9 febbraio 2001) e del HE (il 16 marzo 2001). La modifica introdotta con la L. n. 63 del 2001, secondo cui gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria non possono deporre su circostanze apprese da testimoni, si applica anche ai procedimenti in corso. La deposizione del HE è de relato e non sono stati chiamati a testimoniare i soggetti cui il teste ha fatto riferimento. 5) Violazione dell'art. 192 c.p.p.. La sentenza non si attiene ai criteri di ricerca e di utilizzazione di validi riscontri delle chiamate in correità, essendo state utilizzate come riscontri esterni testimonianze de relato senza assunzione della fonte diretta. 6) Difetto e iLOgicità della motivazione. La Corte ha erroneamente ritenuto che la sentenza di patteggiamento (per estorsione al HE, proprietario del ristorante in cui l'imputato si recava a mangiare gratuitamente, dichiarando di portare i saluti dei frateLL OL), posta a riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti, potesse costituire prova della responsabilità in ordine ai fatti accertati.
12.6.3. - Con il ricorso del difensore avv. Porcari il patrono si duole del fatto che le dichiarazioni dei collaboranti sono certamente concordate: di ciò vi sarebbe la prova in una intercettazione ambientale nel carcere di NT del 28 novembre 1996 nel corso della quale TO OL afferma testualmente: "A parte che non sappiamo niente noi ... che dobbiamo fare le cose false?". Pende, inoltre, giudizio per calunnia a carico di CO OL e LE Di EC. Le dichiarazioni, comunque, non sono convergenti e non rappresentano un riscontro a catena. La sentenza non sarebbe motivata sulla partecipazione alla associazione. Si ribadisce che è errata la motivazione della sentenza che pretenderebbe trarre la prova della estorsione dalla pronuncia con la quale l'imputato ha patteggiato in ordine a tale reato. Le deposizioni del teste LL RO non sarebbero utilizzabili ex art. 195, comma 4, c.p.p. come pure quelle del teste HE perché de relato, senza che siano state sentite le fonti dirette. Neppure sarebbe sufficiente la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche.
12.7. - TA RI.
Dopo la dichiarazione di ricorso fatta nel carcere di NZ il 7 aprile 2004, ha fatto pervenire rinuncia in data 28 aprile 2004 con le stesse modalità.
12.8. - HI NA (ricorso avv. EN Di Terlizzi). 12.8.1. - La Corte d'assise d'appeLO ha confermato la sentenza di primo grado con la quale l'imputato era stato condannato alla pena di tre anni e sei mesi di reclusione e di lire settecentomila di multa per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e di detenzione di armi e ricettazione di esse (capi 9 e 10). Il reato associativo gli è attribuito in base alle convergenti dichiarazioni di AN OL, CO OL, TO OL e LE Di EC (CO OL e TO OL lo indicano come persona addetta al compimento di attentati dinamitardi). Le chiamate in correità sono corroborate da intercettazioni ambientali in casa di CO OL e presso la Casa circondariale di NT I reati relativi alla detenzione di armi sono confermati dalle intercettazioni ambientali in casa di CO OL in data 17 gennaio 1996 e del 7 febbraio 1996 in cui HI parla di armi rispettivamente con CO OL e con la UC.
12.8.2. - Nel ricorso per cassazione dell'imputato si deducono i seguenti motivi. 1) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali nella casa di CO OL per violazione dell'art. 271, comma 1, c.p., art. 267, comma 3, c.p. e art. 268, comma 3, c.p.p..
Il ricorrente sottolinea, in particolare, come l'inidoneità tecnica degli impianti della procura della Repubblica per l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni ambientali con impianti della polizia giudiziaria sia la sola prevista dal legislatore;
non sarebbe contemplata dalla norma anche quella funzionale-investigativa. Sul punto chiede che sia rimessa la questione alle sezioni unite o, subordinatamente, alla Corte costituzionale per violazione dell'art. 15 Cost.. Si sofferma anche il difensore, in particolare, sulla inutilizzabilità delle intercettazioni successivamente al 22 gennaio 1996 (con riverberazioni anche sui decreti di proroga del 6 febbraio 1996 e del 23 febbraio 1996), perché in tale data il G.i.p. ha autorizzato solo la proroga delle intercettazioni telefoniche. Non può avere alcuna validità la sanatoria ex tunc operata dal G.i.p. col successivo decreto di proroga in cui si dà atto che la mancata autorizzazione delle intercettazioni ambientali era dovuta a una mera svista. Errata, poi, sarebbe la motivazione della sentenza impugnata che afferma che nell'ordinanza non vi sarebbe (ex lege) una differenza tra motivazione e dispositivo e che dal tenore dell'atto si ricaverebbe la volontà di prorogare anche le intercettazioni ambientali con il richiamo alla permanenza dei presupposti delle intercettazioni. 2) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali presso la Casa circondariale di NT. In questo caso non vi sarebbe alcuna motivazione, neppure sulla necessità investigativa, relativamente al requisito della inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica di TE per poter derogare alla normale esecuzione della intercettazione. Ciò sia nel decreto di richiesta di autorizzazione sia nella autorizzazione del G.i.p., sia nel decreto esecutivo. La Corte d'assise d'appeLO inammissibilmente si sostituisce agli organi che avrebbero dovuto motivare e recupera la necessità investigativa (coLOcazione delle microspie al momento dei coLOqui e conoscenza dei locali in cui essi si tengono, necessità della presenza di una persona in carcere), peraltro con una motivazione errata, perché anche la captazione ambientale avviene mediante linee telefoniche tanto che nella specie è avvenuta mediante impianti fissi della P.G. di TE e non si tratta di un problema di coLOcazione della fonte captativa. Peraltro, relativamente a tali intercettazioni ambientali è rilevabile anche un'altra ragione di inutilizzabilità, in quanto il G.i.p ha autorizzato l'intercettazione per cinque coLOqui e non per il periodo di tempo previsto dalla legge (nella specie quaranta giorni). Non è valida la giustificazione data dalla Corte di assise d'appeLO che afferma che tale modalità di autorizzazione è legittima purché effettuata nell'arco di quaranta giorni. Vuole il caso che proprio l'intercettazione del 29 agosto 1996, utilizzata come riscontro, è priva di autorizzazione. 3) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali per mancanza dei verbali delle operazioni. La Corte ha riconosciuto che non vi sono i verbali, ma ha affermato che l'art. 89 disp. att. c.p.p. non è richiamato dLLart. 271 c.p.p.: tale argomento è però errato perché l'art. 271 c.p.p.
richiama l'art. 268 c.p.p., il quale stabilisce che delle operazioni è redatto verbale. 4) Quanto alla partecipazione al reato associativo il ricorrente lamenta che la Corte di merito non ha risposto alle censure che sono state mosse sul contenuto di quelle che dovrebbero essere le chiamate in correità, giacché tutti i chiamanti avevano mancato di riferire episodi specifici che comprovassero l'asserita partecipazione al gruppo. La motivazione di risposta ai motivi di appeLO sarebbe carente anche in tema di riscontri estrinseci individualizzanti perché, se la sentenza offre una interpretazione della intercettazione ambientale nella casa circondariale di NT del 29 agosto 1996, principalmente utilizzata come riscontro, non contiene alcuna motivazione alternativa sulla interpretazione data dLLappellante alla stessa intercettazione (secondo la Corte, l'SI aveva "pestato di botte" MartuLL per fagli ritrattare le dichiarazioni indizianti che aveva reso a carico di CO OL in ordine LLomicidio di FI Di EC: quindi il padre di MartuLL aveva fermato il HI lamentandosi del pestaggio subito dal figlio - pestaggio al quale, in base alle dichiarazioni di CO OL, aveva partecipato anche il HI -). Infine, circa i reati relativi alla detenzione di armi, la mancata risposta ai motivi di appeLO si concreterebbe nel fatto che nulla si è detto sulla immediata e diretta disponibilità delle armi.
12.9. - LL PP (ricorso personale).
12.9.1. - L'imputata ha patteggiato in appeLO la pena ex art. 599 c.p.p.. Ha proposto ricorso per Cassazione senza depositare i motivi.
12.10. - De CE CE (ricorso avv. LE Porcari). 12.10.1. - È stato condannato alla pena di nove anni di reclusione in primo grado e in sede d'appeLO la condanna è stata confermata in ordine ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di associazione finalizzata aLO spaccio di stupefacenti (capo 5) e di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti (capo 6). Le fonti di accusa sono date dalle dichiarazioni di TO OL che indica espressamente l'imputato quale addetto alla vendita di stupefacenti per conto di ZI e aggiunge di avere avuto incontri con lui sull'argomento. Conferma di dette dichiarazioni proviene da CO OL, il quale ha affermato che De CE si occupava deLO spaccio di droga per conto di ZI e che era costui o De CE a dare la droga al AN: ciò che aveva saputo daLO stesso De CE. Anche IN UC ha affermato di avere conosciuto il De CE, essendosi recata nella sua abitazione con TO DO TO e una volta anche con AN AN, e di avere capito dai coLOqui che De CE era uomo di ZI. Le accuse sarebbero confermate da una intercettazione ambientale in casa della MP in data 2 aprile 1995 tra la donna e TO DO TO, occasione nella quale il TO consegna alla MP i soldi "raccolti" da CE De CE nel traffico di fumo. Non avrebbe importanza il fatto che il 2 aprile 1995 De CE fosse detenuto, perché lo stesso è stato arrestato il giorno medesimo e ben potrebbe avere consegnato i soldi a TO prima dell'arresto. È negata l'attenuante del fatto di lieve entità perché la parola "raccolto" è indicativa di un'attività di raccolta dei proventi deLO spaccio prolungata nel tempo, attività incompatibile con l'attenuante.
12.10.2. - Formula i seguenti motivi di ricorso:
1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà. 1.1. - Violazione degli artt. 177 e 178 c.p.p. e art. 179, comma 1, c.p.p. in relazione LLart. 42, comma 1, c.p. e art. 185, comma 1, c.p.p.. Il Dott. NN, una volta accolta l'istanza di astensione,
non avrebbe potuto più compiere alcun atto e quindi non avrebbe potuto pronunciare la separazione dei giudizi che è un atto giurisdizionale.
1.2. - Violazione degli artt. 33, 36 e 42 c.p.p. e L. n. 287 del 1951, artt. 8 e 31. Le norme concernenti la destinazione e la supplenza dei giudici incidono sulla capacità del giudice. Ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la violazione comporta la nuLLtà assoluta. Sulla istanza di astensione aveva deciso il Presidente della Corte di assise anziché il Presidente del Tribunale. Infatti la L. n. 287 del 1951, art. 31, è stato implicitamente abrogato dLLart. 36, comma 3, c.p.p..
1.3. Violazione degli artt. 17 e 526 c.p.p.. Con la riunione dei due procedimenti svoltisi separatamente sono state poste alla base della decisione nel procedimento principale (1/2000) prove acquisite nel procedimento nei confronti di sei imputati (6/2001), alla cui formazione non avevano assistito i difensori e che quindi erano inutilizzabili.
1.4. -Violazione dell'art. 468 c.p.p.. L'assunzione di "imputato connesso" non rientra nell'audizione delle parti private, e, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998 LLimputato connesso è stato equiparato il coimputato neLO stesso processo:
tutti avrebbero dovuto essere indicati nella lista del P.M. che ne avrebbe dovuto chiedere l'ammissione e avrebbero dovuto essere citati ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. 1.5. - Violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. delle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione di CO OL e della MP, nonché presso il carcere di Secondigliano e presso l'Ospedale di Bari;
Violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. delle stesse intercettazioni;
conseguente inutilizzabilità. Tutte tali intercettazioni non avrebbero rispettato i canoni dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. in tema di urgenza e di insufficienza/inidoneità. Con riguardo alle intercettazioni MP, manca la motivazione, nel decreto del g.i.p. del 15 febbraio 1995, circa l'esistenza "di sufficienti indizi di reato" e circa la "necessità". Le stesse considerazioni devono farsi per tutti i decreti di proroga.
1.6. - L'art. 503, comma 5, c.p.p. sarebbe applicabile alle sole dichiarazioni dell'imputato che riguardano la sua persona. Ai coimputati e agli imputati di reato connesso, dopo la riforma introdotta dalla L. n. 63 del 2001, sarebbe applicabile l'art. 500 c.p.p.. Pertanto, non sarebbero stati acquisiti i verbali in cui gli imputati avevano reso dichiarazioni contra LI.
12.10.3. - In particolare si duole del fatto che le dichiarazioni dei OL (TO e CO) sono assolutamente generiche. Nessun elemento riscontrerebbe la condotta di spaccio. L'unica conferma sarebbe data dalla intercettazione telefonica non solo labile, ma addirittura inutilizzabile per le questioni di cui si è detto.
12.10.4 - Il De CE deposita memoria con la quale contesta la affermazione di responsabilità in ordine alla associazione mafiosa rilevando che l'accusa sarebbe data dalle dichiarazioni di TO OL, di IN UC e di CO OL, sostenendo la loro inattendibilità per interesse personale volto ad ottenere benefici premiali, per le incongruenze e falsità (non specificate) di CO OL nelle dichiarazioni del 24 luglio 1997, per contraddizione delle varie dichiarazioni e per essere state le stesse concordate. Con riferimento ai reati relativi alla droga (capi 5 e 6) si duole della genericità della chiamata in correità di CO OL e del fatto che i collaboratori lo chiamerebbero con il nome di "FI" che non è il suo. Richiama alcuni motivi relativi a vizi processuali di carattere generale già indicati dal difensore.
12.11. - De IA GI (ricorso avv. RaffaeLO Pignatari e NZ Perchinunno).
Carabiniere in servizio LLepoca dei fatti del nucleo radiomobile di TE, è stato condannato in primo grado per i reati di favoreggiamento (così riqualificata l'originaria imputazione di partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1) e di violazione di segreto di ufficio (capo 4), per avere fornito agli appartenenti alla associazione mafiosa, e in particolare a CO OL, notizie preventive sulle operazioni di p.g. programmate aLO scopo di eludere le investigazioni, nonché - scritte su appunti ritrovati in occasione degli arresti sia di ZI sia di CO OL - notizie che dovevano rimanere segrete quali la comunicazione di frequenze radio utilizzate dalle forze dell'ordine, numeri in codice indicativi delle "auto-civetta" dei carabinieri, sigle, termini in linguaggio cifrato adoperati dai militi per le loro comunicazioni interne e soprattutto le diciture "Impegno Squalo" e "Impegno CavaLO", le quali, come poi chiarito - secondo il Collegio - dal LL IN, si riferivano ai servizi di scorta del Dott. AU e deLO stesso LL IN. Sono poste a fondamento della affermazione di responsabilità le dichiarazioni di CO OL, il quale ha detto che l'imputato lo teneva informato di quanto avveniva nelle forze dell'ordine quando era sottoposto alla sorveglianza speciale e il De IA eseguiva i controLL, nonché della UC, la quale ha confermato che il De IA frequentava la sua abitazione. Sono tenute in considerazione anche le deposizioni dei testi maresciaLO IN e SC, nonché del teste HE. Riscontro essenziale è dato da due intercettazioni del 12 novembre 1995 e specialmente da quella del 12 novembre 1995 ore 2,00 aLOrquando viene captata una conversazione del OL con un carabiniere e, dai fogli del servizio dell'arma, risultava che quella notte si erano recati a controllare il OL il De IA e il carabiniere SC.
12.11.1. - Propone ricorso per cassazione l'imputato che deduce i seguenti motivi. Violazione del R.D. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 7 bis. 1) Dopo l'astensione del magistrato della Corte d'assise, si sarebbe dovuta sperimentare la esistenza della possibilità della sua sostituzione con magistrati disponibili nell'ambito del Tribunale, eventualmente procedendosi alla variazione tabellare (Cass., sez. 1^, 14 febbraio 1997, n. 1109). 2) Mancanza o manifesta iLOgicità della motivazione. I Giudici di appeLO avrebbero omesso di motivare sulle numerose eccezioni sollevate nei confronti della sentenza di primo grado, confermandola. Tanto relativamente alle seguenti circostanze:
a) CO OL era in possesso di informazioni sbagliate sulla permanenza di alcuni servizi o su specifici servizi segnalati: ciò avrebbe confermato che le notizie non erano uscite da appartenenti LLArma ma OL le aveva acquisite (male) tramite uno scanner che è stato trovato in suo possesso. b) OL sarebbe il chiamante in correità dell'imputato, ma lo stesso OL ha attribuito tali informazioni LLimputato in concorso con il carabiniere CAmagno che nel periodo di riferimento non prestava più servizio in CAnia. c) La dichiarazioni del M.LO AL, secondo cui l'imputato sarebbe stato mandato per punizione presso la NC d'TA (episodio poi ridimensionato in minaccia di trasferimento punitivo) non avrebbe alcun significato. d) Non è vero che il carabiniere SC (sentito come teste) avrebbe mai chiesto di non fare servizi con l'imputato. Si tratta di una mera voce e per di più falsa. e) A nessuna logica conclusione potrebbe condurre la circostanza che l'imputato era stato tenuto distante dalla grande operazione del 6 febbraio 1995. f) Che le armi non fossero state trovate grazie al comportamento del De IA è in contrasto con la circostanza che erano rimaste per lunghissimo tempo neLO stesso locale sprangato con porta blindata. g) Le confidenze che il HE avrebbe fatto con molti poliziotti e carabinieri non dimostrava che tali confidenze sarebbero poi state riferite dal De IA: la difesa aveva evidenziato dubbi, in quanto era rimasto provato che alcune confidenze provenivano da un dipendente del HE e che quest'ultimo, di cui era emersa la qualità di mandante in attentati dinamitardi, aveva interesse ad accusare il De IA e ad apparire come vittima di estorsioni. h) La prova dell'aiuto fornito dLLimputato a CO OL era tratta da un'intercettazione telefonica del 23 novembre 1995; ma la ricostruzione operata in sentenza dei controLL fittizi operati nei confronti del OL era rimasta smentita dal teste SC (controLL che erano preceduti da un fischio dopo il quale il De IA si intratteneva cordialmente a parlare col OL di progetti criminosi, tanto da essere richiamato dal collega spazientito che attendeva al di fuori). Tale teste aveva smentito, in quella occasione, i fischi del De IA al OL e la lunghezza del coLOquio dei due, e aveva confermato il fatto che il controLO era stato fatto alle 2,50 (come risultava dalla annotazione di servizio, confermata da SC) e non alle 2,00, segno che la persona entrata in casa del OL non era l'imputato. 3) Violazione dell'art. 192 c.p.p. e vizio logico di motivazione. La Corte d'assise d'appeLO aveva dimenticato di fornire spiegazioni sulla grave falsità in ordine al carabiniere CAmagno. Di EC ha affermato di non sapere nulla sulla esistenza di carabinieri amici su cui poter fare affidamento, proprio lui che è valutato spessissimo non solo come chiamante attendibile, ma spesso autore di dichiarazioni considerate valido riscontro in numerose chiamate in correità di tanti altri imputati, mostrando di sapere tutto sulla associazione. Le dichiarazioni di TO OL, pur considerato braccio destro del frateLO, secondo cui costui non era al corrente delle circostanze in esame, sono giudicate inidonee a suffragare le dichiarazioni di CO OL. Veramente singolare sarebbe poi il richiamo alle dichiarazioni della moglie di quest'ultimo che avrebbe confermato le dichiarazioni del marito, persona le cui affermazioni non possono non destare dubbi dato l'interesse a confermare la collaborazione del marito. 4) Mancata assunzione di una prova decisiva (perizia fonica) che avrebbe chiarito ogni dubbio sulla intercettazione ambientale sopra richiamata, senza una specifica motivazione sul rigetto di tale richiesta. 5) I reati sarebbero comunque entrambi prescritti. L'arresto di OL è avvenuto il 9 marzo 1996, giorno dal quale deve computarsi il decorso del termine.
12.12. - De UC CA RM (ricorso personale). 12.12.1. - L'imputato ha visto ridimensionata in buona misura la sua pena in sede di appeLO, ridotta da anni dodici di reclusione ad anni cinque e mesi nove di reclusione, essendo stato assolto per i reati di cui al D.P.R. n. 309 del 1990, artt. 73 e 74, ed essendo stato dichiarato estinto per prescrizione il reato di danneggiamento (capo 61) in relazione LLattentato dinamitardo alla chiesta di S. SE, ferma restando la sua responsabilità per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), detenzione di armi (capo 9), ricettazione di esse (capo 10) e di detenzione e impiego dell'esplosivo per l'attentato dinamitardo alla Chiesa di S. SE (capo 62) perché il parroco, impegnato nella lotta antiusura, lanciava invettive contro questa criminalità (è stata dichiarata l'estinzione per prescrizione del reato di danneggiamento). La sua responsabilità è stata affermata in base alle chiamate in correità di CO OL, TO OL e AN OL, il quale ultimo afferma che l'imputato era persona specializzata in attentati dinamitardi (con riscontro del M.LO IN). È stata inoltre affermata in base ai rapporti di frequentazione dell'imputato con il LA, come riferito da AN OL e dal LL IN, nonché alle dichiarazioni de relato di LE Di EC, che dice di avere appreso da CO OL della partecipazione al gruppo del De UC.
12.12.2. - Propone ricorso per cassazione il De UC che deduce i seguenti motivi. 1) Violazione degli artt. 33, 36, 42 c.p.p. e della L. n. 285 del 1951 n. 8 - 31. Non è stata osservata la procedura di nomina dei componenti di cui LLart. 8 c.p.. L'istanza di astensione del Presidente della Corte d'assise, Dott. NN, è stata accolta dal Presidente della Corte d'appeLO. La competenza spettava al Presidente del Tribunale, in quanto, con l'entrata in vigore del nuovo codice processuale e delle relative modifiche in tema di ordinamento giudiziario, la Corte d'assise è stata equiparata a una sezione del Tribunale ordinario ex art. 36, comma 3, c.p.p.. La nuova normativa ha implicitamente abrogato della L. n. 287 del 1951, l'art. 31. Ciò è causa di nuLLtà di ogni atto del giudizio (compreso il provvedimento di stralcio) per incapacità del Giudice. 2) Violazione degli artt. 17 e 526 c.p.p.. La riunione dei due processi disposta dalla Corte d'assise d'appeLO ha comportato l'utilizzazione di prove assunte nel procedimento 6/2000, definito con sentenza del 17 gennaio 2002 nel procedimento 1/2000 definito con sentenza 27 novembre 2001:
i difensori di questo procedimento non avevano partecipato LLaltro, "con conseguente illegittimità della sentenza emessa". 3) Violazione dell'art. 468 c.p.p. La sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998 ha equiparato alla figura del testimone quella dell'imputato in procedimento connesso, nonché, a questa, la figura del coimputato nel medesimo processo che ha reso dichiarazioni contra LI. Tali soggetti non sono stati indicati nella lista testi del Pubblico Ministero ex art. 468 c.p.p.. 4) "Violazione dell'art. 500 c.p.p.. A seguito delle contestazioni si è consentita l'introduzione in dibattimento delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti alla polizia giudiziaria, incidendo sul principio della formazione dibattimentale della prova, violando in tal modo l'art. 111 c.p.p.". 5) Violazione dell'art. 192 c.p.p. la sentenza non si attiene ai criteri generali di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, con particolare riguardo alla ricerca e LLimpiego di validi riscontri esterni delle chiamate in correità, e alla utilizzazione di chiamate de relato senza assunzione della fonte diretta. Sul punto si eccepisce l'illegittimità costituzionale degli artt. 192 e 195 c.p.p., per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui non prevedono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni accusatorie de relato, rese da collaboranti o testimoni in genere. 6) Si dice ancora: le dichiarazioni dei OL e del De CA sono concordate: la prova risulterebbe da una intercettazione nel carcere di TO OL che dice "A parte che non sappiamo niente noi...che dobbiamo fare le cose false?". Vi è pendente un giudizio per calunnia e a nulla serve l'affermazione della sentenza secondo cui la questione non riguarda il ricorrente, perché invece, attiene alla attendibilità dei collaboranti. Non vi è prova della partecipazione alla associazione ex art. 416 bis. Non c'è prova che sia stato fatto il suo nome nelle intercettazioni. Ripete che le chiamate dei OL non sono concludenti e comunque sono concordate. Comunque non sono provati i fatti costitutivi del reato associativo in relazione alla specifica posizione. Circa le armi, non ne è stata provata la disponibilità e tanto meno l'elemento soggettivo del reato. Egli poteva al massimo essere ritenuto responsabile delle armi rinvenute a ON (dove viveva). Tali armi non erano da guerra (un fucile e una pistola cal. 7,65) e quindi errata la relativa contestazione. Sulla ricettazione è mal contestata l'aggravante di cui al D.L. n. 152 del 1991, art.
7. In ogni caso non può essere contestata tale aggravante a chi è
contestato il reato associativo. Deve essere esclusa l'aggravante ex art. 112 c.p. perché manca il presupposto numerico. Quanto al reato di cui al capo 62 le chiamate in correità dei soliti non sarebbero convergenti e sono inattendibili. Non vi è quindi prova e tanto meno vi è la prova della finalità di agevolare l'associazione. In ogni caso, il reato, considerata la data di consumazione accertata dalla Corte del 7 aprile 1994 e non 1995, deve essere considerato prescritto "tenuto conto della pena irrogata con la sentenza di condanna". Si duole infine della mancanza di adeguata motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio.
12.13. - Di EC LE (avv. PA Ciola).
12.13.1. Il collaborante di giustizia LE Di EC è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1), 9), 10), 22), 23), 26), 27), 28), 30), 31), 48), 69), 70) e 76) ed è stato condannato, con l'attenuante di cui alla L. 306 del 1991, art. 8 alla pena di diciotto anni di reclusione (p.b. 20 anni di reclusione), confermata in sede di appeLO.
12.13.2. - Propone ricorso per cassazione per mezzo del difensore, che deduce i seguenti motivi. 1) Sarebbero state violate, nella specie, le norme che prevedono il procedimento di nomina dei magistrati della Corte di assise di cui alla L. n. 287 del 1951, art. 8, comma terzo, e relative norme collegate dell'ordinamento giudiziario e, in particolare, del D.P.R. n. 12 del 1941, art. 7 e art. 7 ter commi 2 e 3 bis, che prevedono i procedimenti di applicazione e sostituzione per la applicazione e per la supplenza dei magistrati anche in caso di astensione, ricusazione o impedimento. In particolare sostiene che non sarebbero state rispettate le tabelle infradistrettuali di cui al D.P.R. n. 12 del 1941, art. 7 ter comma 3 bis. In via gradata eccepisce la illegittimità costituzionale della norma di cui LLart. 7 bis cit. come introdotto dal D.P.R. n. 449 del 1998 nella parte in cui, avendo abrogato implicitamente della L. n. 287 del 1951, l'art. 8, consente al Presidente della Corte di appeLO di individuare i magistrati che devono far parte della Corte di assise a prescindere da criteri predeterminati (il parametro costituzionale sarebbe l'art. 25 sul giudice naturale). Non sarebbe corretta l'interpretazione data dal Giudice di appeLO, secondo cui il principio del giudice naturale verrebbe violato solo nel caso in cui l'imputato venga sottratto al giudice competente territorialmente. Nell'ambito di tale motivo si sottolinea anche che sarebbe stata violata la norma sul giudice naturale col provvedimento col quale si è stralciata la posizione di sei imputati dal procedimento 1/2000 per dar luogo al procedimento 6/2000. 2) Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 11 c.p.p., in quanto dagli atti era emerso che l'associazione a delinquere aveva minacciato il OT AU, magistrato in servizio a TE: il procedimento avrebbe dovuto essere celebrato in altra sede distrettuale: si tratta di violazione di un criterio di competenza funzionale. Si verteva in ipotesi di una precisa notitia criminis che si sarebbe dovuta iscrivere nel registro delle notizie di reato, quanto meno nel registro di cui a mod. 45. Comunque, il potere di agire o non agire del pubblico ministero non implica che si possa non applicare l'art. 11 c.p.p.. Vi sarebbe dunque nuLLtà dell'intero procedimento anche per tale motivo. 3) Altra doglianza di violazione di legge riguarda l'art. 438, comma 4, e l'art. 441, comma 5; attiene, in particolare, alla questione del diniego della richiesta di rito abbreviato formulata dLLimputato a seguito della riforma introdotta con la c.d. legge "Carotti". La scelta del rito abbreviato "secco", come nel caso di specie, costituisce un diritto dell'imputato: non sono più possibili giudizi prognostici suLO stato degli atti. Il giudice deve ammettere l'imputato al rito abbreviato anche se poi potrà assumere gli elementi necessari se ritiene di non poter decidere aLO stato degli atti. 4) Con ulteriore motivo deduce la violazione di legge sostanziale e processuale per la mancata concessione delle attenuanti generiche che non potevano ritenersi rimesse alla scelta discrezionale e immotivata del giudice, una volta che si era riconosciuto il rilevantissimo contributo dell'imputato LLaccertamento dei fatti. 5) Con altro motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla norma della L. n. 203 del 1991, art.
8. La Corte d'assise d'appeLO avrebbe dovuto applicare l'attenuante nella sua massima estensione per il considerevolissimo contributo fornito alla scoperta di reati. 6) Con l'ultimo motivo ripropone la questione di nuLLtà del dibattimento e della sentenza per violazione della norma che prescrive la presenza di tutti i difensori a ogni udienza: al momento della discussione della difesa del Di EC nessuno dei difensori era presente. La categoria della nuLLtà innocua non esiste come, invece, ritenuto dalla d'assise Corte d'appeLO. Le norme devono essere sempre rispettate. Oltretutto non sono stati messi a verbale gli aLOntanamenti dalla udienza delle persone che si sono assentate. 12.14. - Di AR OL (ricorsi avv. GI Gianzi e avv. Tommaso CalcuLL).
12.14.1. - È stato condannato per il reato associativo di cui al capo 1) alla pena di tre anni di reclusione e alla pena accessoria della interdizione temporanea dalla professione forense. La Corte d'appeLO, dopo aver rigettato le eccezioni processuali nel procedimento 1/2000 riguardanti la nuLLtà della sentenza per incapacità/incompatibilità del Presidente della Corte d'assise, per incompetenza territoriale della Corte d'assise di NZ, per avere pronunciato sentenza nei confronti di imputati con rito abbreviato e con rito ordinario, per inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali, ha rigettato l'appeLO nel merito con motivazione per relationem alla sentenza di primo grado, dando per condiviso tutto quanto dedotto dalla Corte di assise, affermando che le deduzioni dell'appellante non erano ne' logiche ne' verosimili ed erano in contrasto con la obiettiva realtà di fatti e circostanze accertate nel precedente grado e, quindi, infondate. Affermava ancora la Corte che l'avv. Di AR faceva parte deLO studio MA - Di AR e che su quest'ultimo gravavano seri dubbi di coinvolgimento nei fatti contestati, aveva la disponibilità deLO studio, era pienamente consapevole degli incontri di alcuni accoliti della associazione criminale ... talvolta sollecitati LLoccorrenza, presso lo studio stesso, prendeva decisioni da solo o con costoro per porre rimedio a situazioni negative per la struttura associativa o per paralizzare iniziative di terzi perniciose per quest'ultima (v. ad es. episodio Di EC pagg. 203-209; episodio della consegna dell'assegno pagg. 210 e segg. sentenza primo grado): dava, in definitiva, un contributo causale per il raggiungimento delle finalità del clan malavitoso specialmente per condotte di supporto, facilitando gli incontri di alcuni associati da lui difesi di nascosto alle forze dell'ordine ed anche - e non marginalmente - per altri interventi indubbiamente utili e talvolta necessari per la struttura facente capo aLO ZI ON e ai OL, dispensando consigli che spesso esulavano dalla pura sfera professionale, sfociando non già in scorrettezze puramente deontologiche ma in vero e proprio ausilio agli associati. Il tutto come risultante dalla ricchezza del quadro probatorio e dalle plurime riscontrate chiamate in correità.
12.14.2. Dalla analisi della sentenza di primo grado si ricava che l'avv. Di AR è stato ritenuto responsabile del reato di partecipazione alla associazione, almeno come concorrente esterno, per avere messo a disposizione degli associati una stanza deLO studio per contatti tra i componenti del clan sia nel periodo in cui gli stessi erano in stato di libertà sia nel periodo successivo LLarresto di ZI, nel quale la moglie MP continuava a trasmettere ordini deLO ZI soprattutto a CO OL e TO OL. Sovente era lo stesso avvocato a convocare presso lo studio i correi che dovevano parlare tra loro. Spesso tale attività avveniva anche in violazione dell'art. 106 c.p.p. e serviva per acquisizione illegittima di notizie riservate da trasmettere a coimputati in conflitto di interessi (episodio SI - CO OL). Tale opera di sostegno del clan aveva anche per oggetto lo scambio di messaggi e informazioni tra componenti del sodalizio in stato di detenzione e componenti in stato di libertà o anche tra componenti in stato di detenzione (ad esempio ZI e TO OL), assolvendo in tal modo il Di AR una funzione di corriere. Al Di AR sono stati addebitati anche episodi di inquinamento probatorio in favore della associazione o di suoi componenti, così: 1) nel caso della perquisizione domiciliare in casa di TO DO TO, accusato di cessione di stupefacenti dal giovane OS, perquisizione nella quale era intervenuto anche il Di AR che aveva suggerito ai parenti dell'arrestato TO di prendere contatti con "quel ragazzo"; 2) nel caso MartuLL - Di EC in cui il MartuLL aveva rivelato i nomi degli assassini di FI Di EC - indicandoli nelle persone di Di EC e dei OL - nei confronti dei quali fu emessa ordinanza di custodia cautelare: il Di AR aveva avuto incarico dal gruppo di invitare il MartuLL a tacere (e ritrattare) e a farlo aLOntanare da TE: il Di AR aveva poi riferito a CO OL di aver eseguito l'incarico; 3) o ancora, in occasione dell'invito fatto dal Di AR ad AN OL di astenersi dal rispondere alle domande del pubblico ministero sull'omicidio Di EC, con velate minacce relative alla sorte della sua ex ragazza e di sua figlia;
4) o, infine, nell'episodio in cui il Di AR aveva parlato con GE TO, che sospettava che il gruppo fosse responsabile della morte del figlio RA, cercando di persuadere il TO che il gruppo OL - ZI fosse estraneo alla uccisione, che era, invece, da attribuire ad alcune persone di VI. Ancor più gravi - secondo quanto si legge nella sentenza di primo grado - erano i comportamenti tenuti dal Di AR che aveva concordato un piano con i OL per attirare il Di EC in un agguato: il Di AR avrebbe dovuto convocare quest'ultimo presso il suo studio: il Di EC sarebbe stato ucciso dai OL mentre vi si recava. Il Di AR aveva tentato più volte tale convocazione senza riuscire a far avvicinare al suo studio il Di EC, e aveva anche aderito a un progetto di uccisione dell'avv. Buccico, particolarmente inviso LLavv. MA. Altro episodio su cui la sentenza di primo grado si soffermava particolarmente era queLO dell'iniziativa assunta dal Di AR, per scopo di lucro personale, di mediare tra CO OL e Di EC, quest'ultimo alla ricerca del cadavere del proprio figlio, affinché il Di EC corrispondesse al OL la somma di 50 - 60 milioni in cambio della notizia sul luogo in cui il cadavere si trovava. Su tutti tali fatti costituivano fonti di accusa le chiamate in correità di CO, TO e AN OL, nonché della UC e della IF, confortate da chiamate in reità di altri collaboranti (come il RU) e riscontrate da una nutrita serie di intercettazioni telefoniche in casa di CO OL e presso le Case circondariali di NT e di Secondigliano.
12.14.3. - Il Di AR, per mezzo del difensore avv. Gianzi, propone ricorso per cassazione, deducendo, con unico motivo, la "Violazione dell'art. 606 lett. c) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 546 e 605 c.p.p.". La Corte nel motivare per relationem, avrebbe dovuto confutare i motivi di appeLO. In particolare, nell'ultima parte della sentenza si enunciavano le fonti di prova e il contenuto degli addebiti, senza vagliarne l'attendibilità e l'idoneità alla luce delle argomentazioni svolte dLLappellante. La difesa aveva svolto censure sulla inutilizzabilità e sulla non credibilità delle fonti e degli elementi di accusa utilizzati dalla sentenza di primo grado, sulla inidoneità probatoria degli elementi di cui sopra e sulla loro scarsa consistenza e logicità, nonché, infine, sulla mancanza di qualsiasi elemento idoneo a costituire prova in ordine alla associazione criminosa e alla partecipazione dell'imputato. 12.14.4. - Dal suo canto l'avv. CalcuLL deduce quanto segue. 1) Violazione dell'art. 34 c.p.p. in relazione LLart. 178 lett. a) c.p.p.. L'organo competente a decidere sulla istanza di astensione del dottor NN era il Presidente del Tribunale e non il Presidente della Corte di appeLO. Il provvedimento di accoglimento parziale della richiesta di astensione era abnorme, implicante separazione dei processi per la quale il Presidente del Tribunale non era competente. La separazione ha comportato violazione dell'art. 238, comma 2 bis, c.p.p. in quanto alcune prove raccolte nel processo stralciato, senza la presenza del difensore del Di AR, erano poi confluite nel processo di appeLO e utilizzate dalla Corte d'assise d'appeLO (es. teste IN che aveva reso dichiarazioni a carico di Di AR nel processo stralciato;
es. teste IT che aveva fatto dichiarazioni a carico di Di AR nel processo stralciato poi utilizzate in sede di appeLO - v. pag. 81 della sentenza di appeLO -. L'anomalia derivata dalla separazione dei due processi avrebbe avuto riflessi anche in tema di intercettazioni telefoniche, perché il P.M., nel processo stralciato, aveva rinunciato a servirsi delle intercettazioni telefoniche, le quali, poi, sono confluite nel processo di appeLO. Nel processo principale sono stati giudicati contemporaneamente imputati col rito ordinario e imputati col rito abbreviato, con conoscenza, quindi, degli atti del fascicolo del pubblico ministero da parte dei Giudici. Ancora, il Presidente NN non avrebbe potuto presiedere il processo principale, avendo già conosciuto i fatti dai processi "Isola felice" e "Operazione tuono". Altra situazione di incompatibilità si era verificata per il Dott. Pavone nel processo d'appeLO. Egli si era, in un primo tempo, astenuto perché aveva partecipato al processo per l'omicidio di GI TO (la cui sentenza è più volte richiamata nel presente giudizio): la relativa istanza era stata poi revocata. 2) Il difensore dichiara poi di impugnare le ordinanza istruttorie del 15 ottobre 2001 per il rigetto delle richieste istruttorie, in violazione degli artt. 507 e 195 c.p.p.; del 18 maggio 2001 per avere consentito la difesa di più collaboranti da parte di un medesimo difensore in violazione della L. n. 45 del 2001, art. 16; tutte le ordinanze dibattimentali con cui erano state acquisite ex art. 500 c.p.p. le dichiarazioni rese dai collaboranti nella fase delle indagini. 3) Inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche eseguite nella abitazione di CO OL e nella Casa circondariale di NT perché i decreti esecutivi del pubblico ministero sono stati emessi in violazione dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. 4) È inutilizzabile l'intercettazione ambientale fra di EC e Di AR in data 1 aprile 2001. L'intercettazione era stata autorizzata dal G.i.p. per quindici giorni in data 12 marzo 2001 e la proroga recava la data del 6 aprile 2001. Tali intercettazioni sarebbero state autorizzate anche in violazione dell'art. 103, comma 5, c.p.p., perché in quel periodo Di EC era cliente dell'avv. Di AR per numerosi procedimenti. 5) Mancata assunzione di prove decisive quali i testi avv. Buccico e Dott. AU (a proposito del quale solleva anche la questione della incompetenza della Corte di assise di NZ ex art. 11 c.p.p.). 6) Deduce, infine, il vizio di motivazione della sentenza ritenendo la mancanza di essa su aspetti fondamentali, riproducendo la stessa doglianza del precedente difensore su una motivazione interamente per relationem. Si sofferma sugli episodi che dimostrerebbero il coinvolgimento dell'imputato, nel reato associativo, sostenendo l'erronea interpretazione o la mancanza delle prove o la mancata valutazione di prove che avrebbero dimostrato la sua innocenza.
12.14.5. - Il difensore trascrive nel ricorso tutti i trenta capitoli di prova e indica tutti i testi indicati e queLL che la Corte ha ammesso.
12.14.6. - Il ricorrente deposita motivi aggiunti con i quali si illustrano e si definiscono meglio i profili fattuali e giuridici del ricorso.
12.15. Di ED LE (ricorso avv. LE Ambrosini). 12.15.1. - L'imputato ricorrente ha riportato condanna in primo grado alla pena di cinque anni e quattro mesi di reclusione, confermata in sede di appeLO, per i reati di associazione mafiosa (capo 1), nonché per il tentato omicidio di GI IE (capi 24 e 25), sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti LE Di EC, CO OL, TO OL e AN OL, i quali tutti hanno affermato la sua stretta vicinanza aLO ZI. Per il tentato omicidio di GI IE i chiamanti in correità sono LE Di EC e TO OL. Tale fatto è inquadrato nella lotta originaria tra i clan ZI e ZZ (ne è stato accertato il concorso con ON ZI, CO OL e OL LU). Il tentativo è stato eseguito mediante una carica esplosiva collegata alla accensione dell'automobile della vittima. L'attentato non era riuscito perché il IE si era accorto in tempo della coLOcazione dell'ordigno. Di ED è stato assolto in appeLO dai reati relativi alle armi della associazione (capi 9 e 10). 12.15.2. - La difesa si duole della sentenza impugnata per i seguenti motivi. A) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà. 1) artt. 177, 178 lett. a) c.p.p.. L'accoglimento parziale della istanza di astensione del OT NN da parte del Presidente della Corte d'appeLO si sarebbe risolto in un provvedimento di separazione dei processi, provvedimento che è stato emesso in mancanza di potere. 2) Stessa violazione in relazione agli artt. 33, 34 e 36 c.p.p.: il Presidente della Corte di assise di appeLO Dott. Pavone aveva formulato istanza di astensione (perché aveva fatto parte del collegio relativo LLomicidio TO) al Presidente della Corte d'appeLO di cui faceva le funzioni, così, in sostanza, facendo una istanza a se stesso;
poi "era lo stesso Magistrato, quale facente funzioni di Presidente della Corte d'appeLO che autorevocava la propria richiesta di astensione e si autoriconfermava Presidente di quella Corte d'Assise di appeLO", che giudicava sui due processi separatamente svoltisi davanti alla Corte d'assise e poi riuniti in appeLO. Si sostiene che il Dott. Pavone avrebbe dovuto proporre istanza di astensione al Presidente della Corte di cassazione ai sensi della L. 287 del 1951, art. 31. 3) Stessa violazione in riferimento LLart. 491, primo comma, c.p.p. e art. 45 c.p.p.. La Corte d'appeLO provvedeva alla immediata riunione dei due processi prima di esaminare le questioni preliminari. Inoltre la Corte d'assise di appeLO non ha sospeso il procedimento, pur essendo state presentate da vari imputati istanze di rimessione dei procedimenti. 4) Stessa violazione in relazione LLart. 238, 2 bis, c.p.p. e art. 603, comma 2, c.p.p.. La trattazione separata di due processi davanti a due Corte di assise avrebbe imposto la necessità di una rinnovazione dell'intero dibattimento in appeLO (ai sensi dell'art. 603, comma 2, e non ai sensi dell'art. 603, comma 1, come ritenuto dai Giudici di appeLO), perché le prove assunte davanti a ciascun Collegio non erano utilizzabili nell'altro processo in quanto i difensori degli imputati nel proprio processo non erano stati presenti nell'altro. 5) Stessa violazione in relazione LLart. 191 c.p.p. e con riferimento alla violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., e art 271 c.p.p., perché il provvedimento esecutivo delle intercettazioni ambientali nella abitazione di CO OL con impianti esterni alla Procura non era motivato sui requisiti della inidoneità/insufficienza e delle eccezionali ragioni di urgenza, nonostante il contrario avviso della Corte d'assise d'appeLO. B) Mancata assunzione di prove decisive. 1) e 2) La Corte di Assise di appeLO aveva omesso di prendere in considerazione una nuova prova (o meglio controprova a favore dell'imputato), perché tardiva, ma violando l'art. 603, comma 1, consistente "nella acquisizione di una cassetta videoregistrata sulle dichiarazioni della teste ... Schifano sulle modalità con cui la stessa, così come altri pentiti, sarebbero stati condizionati nelle loro deposizioni". C) Mancanza e manifesta iLOgicità della motivazione. 1) La motivazione per relationem costituisce un modo di eludere l'esame dei motivi di appeLO. 2) La sentenza non esamina compiutamente l'attendibilità delle chiamate in correità, cosa che avrebbe dovuto essere fatta con rigore sia perché in molti casi si trattava di chiamate in reità o di chiamate de relato. 3) Non è motivato esaurientemente il rigetto della istanza di acquisizione della cassetta.
12.15.3. - La difesa deposita "Motivi aggiunti", che in realtà costituiscono una memoria, con cui illustra, con citazioni giurisprudenziali, il motivo concernente la mancata assunzione della prova decisiva (videocassetta) sopra indicata. Deduce, quindi, la mancanza dei verbali delle intercettazioni in casa OL, con la conseguenza che anche sotto questo aspetto le intercettazioni dovrebbero essere inutilizzabili (con particolare riferimento a quelle del 9 dicembre 1995 e del 22 gennaio 1996).
12.16. - FA US (ricorso personale).
12.16.1. - Il ricorrente ha patteggiato la pena in sede di appeLO. Propone ricorso per cassazione deducendo l'erroneità della qualificazione giuridica dei fatti, la mancanza degli elementi di fatto e di diritto sui quali si fonda la decisione che si riporta per relationem alla sentenza di primo grado.
12.17. - CO TO (ricorso avv. LE Porcari). 12.17.1. - La sua responsabilità è confermata dalla Corte d'assise d'appeLO in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1) e di tentato omicidio dei carabinieri LE Picerno e Cosimo Giudice (capi 37 e 38), i quali erano in servizio di appostamento per la ricerca dell'imputato e di ZI: questi ultimi avevano sparato almeno 5 colpi di kalashnikov e pistola LLindirizzo dei carabinieri che gli avevano intimato l'alt (l'episodio è avvenuto mentre i carabinieri si erano appostati nei pressi della casa colonica di proprietà di ZI GI ma in uso a ON. L'imputato è stato assolto in appeLO dai reati di cui ai capi 9) e 10) (armi e ricettazione) e la pena è stata rideterminata in anni tredici e mesi sei di reclusione. È ritenuto dai Giudici di merito la persona che ha condiviso a lungo la latitanza con lo ZI ed era di costui tra i più fidati collaboratori, tanto da essere presente alle riunioni strategiche, che il capo teneva da NT (eliminazione del IA;
eliminazione del LA;
attentato contro una pattuglia dei carabinieri in CA). Le fonti di accusa sono le dichiarazioni dei collaboranti CO OL, che aveva fornito aLO ZI e al CO false carte di identità, e TO OL. 12.17.2. - Formula i seguenti motivi di ricorso. 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà. 1.1. - Violazione degli artt. 177, 178 c.p.p., e art. 179, comma 1, c.p.p. in relazione LLart. 42, comma 1, c.p.p. e 185, comma primo, c.p.p.. Il dott. NN, una volta accolta l'istanza di astensione, non avrebbe potuto più compiere alcun atto e quindi non avrebbe potuto pronunciare la separazione dei giudizio che è un atto giurisdizionale. 1.2. - Violazione degli artt. 33, 36 e 42 c.p.p., e della L. n. 287 del 1951, artt. 8 e 31. Le norme concernenti la destinazione e la supplenza dei giudici incidono sulla capacità del giudice. Ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la violazione comporta la nuLLtà assoluta. Sulla istanza di astensione del Presidente della Corte di assise aveva deciso il Presidente della Corte di appeLO anziché il Presidente del Tribunale. Infatti della L. 287 del 1951, art. 31, è stato implicitamente abrogato dLLart. 36, comma terzo c.p.p.. 1.3. Violazione degli artt. 17 e 526 c.p.p.. Per effetto della riunione dei due procedimenti svoltisi separatamente sono state poste alla base della decisione nel procedimento principale (1/2000) prove acquisite nel procedimento secondario (6/2001), alla cui formazione non avevano assistito i difensori e che quindi erano inutilizzabili.
1.4. Violazione dell'art. 468 c.p.p.. L'assunzione di "imputato connesso" non rientra nell'audizione delle parti private, e, ai sensi della sentenza della Corte Cost. LLimputato connesso è stato equiparato il coimputato neLO stesso processo: tutti avrebbero dovuto essere indicati nella lista del pubblico ministero che ne avrebbe dovuto chiedere l'ammissione e avrebbero dovuto essere citati ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. 1.5. Violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. in ordine alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dei OL e della MP, nonché presso il carcere di Secondigliano e presso l'Ospedale di Bari;
Violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. delle stesse intercettazioni;
conseguente inutilizzabilità. Tutte tali intercettazioni non avrebbero rispettato i canoni dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. in tema di urgenza e di insufficienza/inidoneità. Con riguardo alle intercettazioni MP, sarebbe mancata la motivazione, nel decreto del g.i.p. del 15 febbraio 1995, circa l'esistenza "di sufficienti indizi di reato" e circa la "necessità". Le stesse considerazioni devono farsi per tutti i decreti di proroga.
1.5. L'art. 503, comma 5, c.p.p. sarebbe applicabile alle sole dichiarazioni dell'imputato che riguardano la sua persona. Ai coimputati e agli imputati di reato connesso, dopo la riforma introdotta dalla L. n. 63 del 2001, sarebbe applicabile l'art. 500 c.p.p.. Pertanto, non sarebbero stati acquisitali i verbali in cui gli imputati avevano fatto dichiarazioni contra LI. 12.7.3. - Sulla posizione di tale imputato, senza nulla dire sul capo 1, la difesa precisa che la sentenza non avrebbe motivato sulla qualificazione giuridica del reato di tentato omicidio contro i carabinieri (capi 37 e 38) e sulla direzione (non accertata) dei colpi sparati, assumendo assiomaticamente la volontà omicida. Incerta sarebbe anche l'identità delle persone che hanno sparato. 12.18. - EL EL (ricorso avv. LE Porcari). 12.18.1 - Sono addebitati LLimputato i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di detenzione delle armi (capo 9), di ricettazione delle stesse (capo 10), di estorsione ai danni di AN HE (capo 76), titolare del ristorante cui il gruppo aveva imposto una tangente di due milioni mensili, e presso il quale molti dei coimputati andavano sovente a mangiare senza pagare il conto. Ha beneficiato di una riduzione di pena in sede di appeLO che ha rideterminato la condanna in anni sei di reclusione ed euro 900 di multa. Le chiamate in correità provengono da IF GI, TO OL e LE Di EC, i quali lo indicano come appartenente alla associazione con il ruolo di persona che aveva il compito di curare e sorvegliare le armi. Riscontro alle chiamate in correità sono date da intercettazioni ambientali captate nella casa di CO OL nelle quali l'imputato parlava di armi, munizioni ed esplosivi vari con CO OL. Anche da tali intercettazioni si ricavava la sua responsabilità per l'estorsione HE.
12.18.2. - Formula i seguenti motivi di ricorso. 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà. 1.1. - Violazione degli artt. 177, 178, c.p.p., e 179, comma 1, c.p.p. in relazione agli artt. 42, comma 1, e 185, comma 1, c.p.p.. Il dott. NN, una volta accolta l'istanza di astensione, non avrebbe potuto più compiere alcun atto e quindi non avrebbe potuto pronunciare la separazione dei giudizio che è un atto giurisdizionale. 1.2. - Violazione degli artt. 33, 36 e 42 c.p.p. e della L. n. 287 del 1951, artt. 8 e 31. Le norme concernenti la destinazione e la supplenza dei giudici incidono sulla capacità del giudice. Ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la violazione comporta la nuLLtà assoluta. Sulla istanza di astensione del Presidente della Corte di assise aveva deciso il Presidente della Corte d'appeLO anziché il Presidente del Tribunale. Infatti la L. n. 287 del 1951, LLart. 31 è stato implicitamente abrogato dLLart. 36, comma terzo c.p.p.. 1.3. - Violazione degli artt. 17 e 526 c.p.p.. Per effetto della riunione dei due procedimenti svoltisi separatamente sono state così poste alla base della decisione nel procedimento principale (1/2000) prove acquisite nel procedimento minore (6/2001), alla cui formazione non avevano assistito i difensori e che quindi erano inutilizzabili. 1.4. - Violazione dell'art. 468 c.p.p.. L'assunzione di "imputato connesso" non rientra nell'audizione delle parti private, e, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale LLimputato connesso è stato equiparato il coimputato neLO stesso processo: tutti avrebbero dovuto essere indicati nella lista del pubblico ministero che ne avrebbe dovuto chiedere l'ammissione e avrebbe dovuto provvedere per la citazione ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. 1.5. - Violazione dell'art. 268, comma terzo, c.p.p. in ordine alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dei OL e della MP, nonché presso il carcere di Secondigliano e presso l'Ospedale di Bari;
Violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. delle stesse intercettazioni;
conseguente inutilizzabilità. Tutte tali intercettazioni non avrebbero rispettato i canoni dell'art. 268, comma 3, c.p.p. in tema di urgenza e di insufficienza/inidoneità.
Con riguardo alle intercettazioni MP, manca la motivazione, nel decreto del g.i.p. del 15 febbraio 1995, circa l'esistenza "di sufficienti indizi di reato" e circa la "necessità". Le stesse considerazioni devono farsi per tutti i decreti di proroga. 1.6. - Violazione di norme processuale perché l'art. 503, al comma 5, c.p.p. sarebbe applicabile alle sole dichiarazioni dell'imputato che riguardano la sua persona. Ai coimputati e agli imputati di reato connesso, dopo la riforma introdotta dalla L. n. 63 del 2001, sarebbe applicabile l'art. 500 c.p.p.. Pertanto, non sarebbero stati acquisibili i verbali in cui gli imputati avevano fatto dichiarazioni contra LI.
12.18.3 - Per quanto riguarda la responsabilità in ordine ai reati contestati si assume che le chiamate in correità sono vaghe e assumono qualche consistenza in base alle intercettazioni che però devono ritenersi inutilizzabili.
12.19. LA NA MA (ricorso avv. LE Porcari). 12.19.1. - In primo grado era stato ritenuto responsabile e condannato alla pena di quindici anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di associazione finalizzata aLO spaccio di stupefacenti e di detenzione per fini di spaccio (capi 5 e 6), di detenzione delle armi (capo 9), di ricettazione delle stesse (capo 10), della detenzione e del porto dell'esplosivo per l'attentato dinamitardo ai danni del locale (bar) di AN LI (capo 58). La pena è stata confermata in sede di appeLO. La sentenza è in larga parte motivata per relationem alla sentenza di primo grado di cui vengono richiamate le singole pagine. La Corte d'assise d'appeLO precisa di avere ritenuto di confermare le argomentazioni di detta sentenza dopo aver vagliato i motivi di appeLO. Il reato associativo di cui LLart. 416 bis è ritenuto sussistente in base alle dichiarazioni dei collaboranti che descrivono l'imputato come integrato nella associazione con rilevante contributo causale. Sui reati in tema di stupefacenti, al LA è attribuito il ruolo di raccordo fra i grossi rifornitori e i capi della associazione (ZI - CO OL). Per tali reati le dichiarazioni di collaborazione provengono dal coimputato FA che agiva spesso in contatto con l'imputato, dichiarazioni riscontrate da quelle di altri chiamanti in correità: ET TT, TO OL e AN OL. Sui delitti relativi alle armi la prova è data dalle dichiarazioni del collaborante ET TT. Per quanto riguarda l'attentato dinamitardo, il cui movente è individuato nella volontà del LA di eliminare un concorrente che stava per aprire un esercizio di bar-ristorante che avrebbe fatto concorrenza a queLO dell'imputato (unico nel quartiere Sassi), le dichiarazioni accusatorie provengono da AN OL e LE Di EC (La sentenza impugnata fa rinvio alla sentenza di primo grado alle pagg. 117 - 120 per il reato associativo mafioso;
alle pagg. 261 - 264 per il reato associativo finalizzato al traffico di stupefacenti;
alle pagg. 247 e 248 per i reati concernenti le armi;
alle pagg. 347 e 350 per l'attentato in danno del locale del LI).
12.19.2. - Formula i seguenti motivi di ricorso. 1) Inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà. 1.1. - Violazione degli artt. 177, 178, c.p.p., e art. 179, comma 1, c.p.p. in relazione LLart. 42, comma 1, c.p.p. e art. 185, comma 1, c.p.p.. Il dott. NN, una volta accolta l'istanza di astensione, non avrebbe potuto più compiere alcun atto e quindi non avrebbe potuto pronunciare la separazione dei giudizio che è un atto giurisdizionale. 1.2. - Violazione degli artt. 33, 36 e 42 c.p.p. e della L. 287 del 1951 artt. 8 e 31. Le norme concernenti la destinazione e la supplenza dei giudici incidono sulla capacità del giudice. Ai sensi dell'art. 185 c.p.p. la violazione comporta la nuLLtà assoluta. Sulla istanza di astensione del Presidente della Corte di assise aveva deciso il Presidente della Corte di appeLO anziché il Presidente del Tribunale. Infatti la L. n. 287 del 1951, LLart. 31 è stato implicitamente abrogato dLLart. 36, comma terzo, c.p.p.. 1.3. - Violazione degli artt. 17 e 526 c.p.p.. Per
effetto della riunione dei due procedimenti svoltisi separatamente sono state poste alla base della pronuncia nel procedimento principale (1/2000) prove acquisite nel procedimento minore (6/2001), alla cui formazione non avevano assistito i difensori e che quindi erano inutilizzabili. 1.4. - Violazione dell'art. 468 c.p.p.. L'assunzione di "imputato connesso" non rientra nell'audizione delle parti private, e, ai sensi della sentenza della Corte costituzionale richiamata dalla Corte d'assise d'appeLO, LLimputato connesso è stato equiparato il coimputato neLO stesso processo: tutti avrebbero dovuto essere indicati nella lista del pubblico ministero che ne avrebbe dovuto chiedere l'ammissione e avrebbe dovuto provvedere alla loro citazione ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. 1.5. - Violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. in relazione alle intercettazioni ambientali eseguite presso l'abitazione dei OL e della MP, nonché presso il carcere di Secondigliano e presso l'Ospedale di Bari;
Violazione degli artt. 266 e 267 c.p.p. in ordine intercettazioni;
conseguente inutilizzabilità. Tutte tali intercettazioni non avrebbero rispettato i canoni dell'art. 268, comma 3, c.p.p. in tema di urgenza e di insufficienza/inidoneità.
Con riguardo alle intercettazioni MP, manca la motivazione, nel decreto del g.i.p. del 15 febbraio 1995, circa l'esistenza "di sufficienti indizi di reato" e circa la "necessità". Le stesse considerazioni devono farsi per tutti i decreti di proroga.
1.6. Il comma quinto dell'art. 503 c.p.p. sarebbe applicabile alle sole dichiarazioni dell'imputato che riguardano la sua persona. Ai coimputati e agli imputati di reato connesso, dopo la riforma introdotta dalla L. n. 63 del 2001, sarebbe applicabile l'art. 500 c.p.p. dichiarazioni contra LI.
12.19.3. - Deduce ancora il difensore che non sono state documentate le dichiarazioni dei collaboranti di giustizia in stato di detenzione con riproduzione fonografica o audiovisiva a norma dell'art. 141 bis c.p.p.. Vi sarebbe anche carenza di motivazione sulla assunzione di una prova decisiva (testi RB GI e DE GI che avrebbero potuto confermare o meno la attendibilità del "pentito" TT e del coimputato FA US). La motivazione per relationem - rileva ancora il difensore - è contraria ai principi che regolano l'appeLO, i cui motivi devono essere esplicitamente esaminati: un breve riassunto della posizione dell'imputato non risponde a tale esigenza. Le dichiarazioni dei collaboranti devono essere riscontrate in ogni singola dichiarazione e con riferimento a ogni singolo imputato. Lo stesso deve dirsi per i testimoni. A carico del LA non esisterebbe alcuna prova: intercettazione, perizia, consulenza, perquisizione, sequestro o altri atti di polizia giudiziaria. Per dimostrare la partecipazione alla associazione gli vengono attribuiti reati che non ha commesso e non gli sono stati contestati (estorsioni HE e ricezione dei proventi della estorsione in danno del comitato per i festeggiamenti della MA della UN). Le dichiarazioni dei frateLL TT sono generiche, contraddittorie, vacue e false.
Sulla attendibilità di FA, non v'è nessuna risposta alle deduzioni difensive sul fatto che si tratti di dichiarazioni menzognere. Vengono, poi, precisati alcuni elementi che attesterebbero l'estraneità dell'imputato LLattentato dinamitardo attribuitogli.
12.20. LU OL (ricorso avv. LE Ambrosini). 12.20.1. - Il ricorrente ha visto fortemente ridimensionata in appeLO la condanna riportata in primo grado di dodici anni di reclusione ad anni sette e mesi quattro di reclusione per i soli reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo 1) e di tentato omicidio di GI IE, essendo stato assolto dai reati concernenti gli stupefacenti (capi 5 e 6) e di armi (capi 9 e 10). Il reato associativo gli è stato attribuito sulla scorta delle dichiarazioni dei collaboranti AN OL, TO OL, LE Di EC e CO OL, riscontrate da intercettazioni telefoniche in casa di CO OL, mentre il tentato omicidio del IE gli è stato addebitato sulla scorta delle chiamate in correità di CO OL e TO OL. Come già detto per il coimputato Di ED, tale fatto è inquadrato nella lotta originaria tra i clan ZI e ZZ (ne è stato accertato anche il concorso di ZI ON, CO OL e Di ED); il tentativo è stato eseguito mediante un ordigno esplosivo collegato alla accensione dell'automobile. L'attentato non era riuscito perché la vittima si era accorta in tempo della coLOcazione dell'ordigno.
12.20.2. - La difesa si duole della sentenza impugnata per i seguenti motivi. A) Violazione di norme processuali stabilite a pena di nuLLtà. 1) artt. 177, 178 lett. a) c.p.p. L'accoglimento parziale della istanza di astensione del OT NN da parte del Presidente della Corte d'appeLO si risolverebbe in un provvedimento di separazione dei processi, provvedimento che è stato emesso in mancanza di potere. 2) Stessa violazione in relazione agli artt. 33, 34 e 36, c.p.p.: il Presidente della Corte di assise di appeLO Dott. Pavone aveva fatto istanza di astensione (perché aveva fatto parte del processo relativo LLomicidio TO) al Presidente della Corte d'appeLO di cui faceva le funzioni, così, in sostanza, facendo una istanza a se stesso;
poi "era lo stesso Magistrato, quale facente funzioni di Presidente della Corte d'appeLO che autorevocava la propria richiesta di astensione e si autoriconfermava Presidente di quella Corte d'Assise di appeLO", che giudicava sui due processi separatamente svoltisi davanti alla Corte d'assise e poi riuniti in appeLO. Sostiene che il dott. Pavone avrebbe dovuto proporre istanza di astensione al Presidente della Corte di cassazione ai sensi della L. n. 287 del 1951, art. 31. 3) Stessa violazione in riferimento LLart. 491, comma 1, c.p.p. e art. 45 c.p.p.. La Corte d'appeLO provvedeva alla immediata riunione dei due processi prima di esaminare le questioni preliminari. Inoltre la Corte d'assise di appeLO non ha sospeso il procedimento, pur essendo state presentate da vari imputati istanze di remissione dei procedimenti. 4) Stessa violazione in relazione LLart. 238, 2 bis, c.p.p. e art. 603, comma 2 c.p.p.. La trattazione separata di due processi davanti a due Corte
di assise avrebbe imposto la necessità di una rinnovazione dell'intero dibattimento in appeLO (ai sensi dell'art. 603, comma 2, c.p.p. e non dell'art. 603, comma 1, come ritenuto dai Giudici di appeLO), perché le prove assunte davanti a ciascun Collegio non erano utilizzabili nell'altro processo perché i difensori degli imputati nel proprio processo non erano presenti nell'altro. 5) Stessa violazione in relazione LLart. 191 c.p.p. e con riferimento alla violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p., e art. 271 c.p.p. perché il provvedimento esecutivo delle intercettazioni ambientali nella abitazione di CO OL con impianti esterni alla Procura non era motivato sui requisiti della inidoneità/insufficienza e delle eccezionali ragioni di urgenza, nonostante il contrario avviso della Corte d'assise d'appeLO. B) Mancata assunzione di prove decisive. 1) e 2) La Corte di Assise di appeLO aveva omesso di prendere in considerazione una nuova prova (o meglio controprova a favore dell'imputato), perché tardiva, ma violando l'art. 603, comma 1, consistente "nella acquisizione di una cassetta videoregistrata sulle dichiarazioni della teste ... Schifano sulle modalità con cui la stessa, così come altri pentiti, sarebbero stati condizionati nelle loro deposizioni"). C) Mancanza e manifesta iLOgicità della motivazione: 1) La motivazione per relationem costituisce un modo di eludere l'esame dei motivi di appeLO. 2) La sentenza non esamina compiutamente l'attendibilità delle chiamate in correità, cosa che avrebbe dovuto essere fatta con rigore sia perché in molti casi si tratta di chiamate in reità o di chiamate de relato. 3) Non è motivato esaurientemente il rigetto della istanza di acquisizione della cassetta.
12.20.3. - La difesa deposita "Motivi aggiunti" che in realtà costituiscono una memoria con la quale si illustra, con citazioni giurisprudenziali, il motivo concernente la mancata assunzione della prova decisiva (videocassetta) sopra indicata. Deduce quindi la mancanza dei verbali delle intercettazioni in casa OL, con la conseguenza che anche sotto questo aspetto le intercettazioni dovrebbero essere ritenute inutilizzabili (con particolare riferimento a quelle del 9 dicembre 1995 e del 22 gennaio 1996). 12.21.1. - MA ET NO (avv. TO Epifani) - ricorrente anche il Procuratore Generale.
12.21.2. Il professionista è stato assolto dal reato di partecipazione alla associazione mafiosa (capo 1) in sede di appeLO per non avere commesso il fatto, ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p.. La sentenza ha enucleato dal materiale probatorio acquisito cinque indizi che la Corte d'appeLO definisce maggiormente significativi, escludendo altri elementi che non si sarebbero prestati a una valutazione tranquiLLzzante in quanto l'origine è del tutto incerta ovvero si fonda su voci circolanti nell'ambiente del gruppo malavitoso, come si esprime la Corte. Gli indizi sono i seguenti. 1) Le parole di CO OL nella intercettazione ambientale del 14 dicembre 1995 in cui si rivolge al frateLO TO dicendogli "ora ho detto LLavv. MA come viene la moglie avvisami, telefonami". 2) TO OL ha detto che l'avv. MA consegnò al frateLO CO una copia dell'interrogatorio di garanzia dell'imputato SI per fargli sapere cosa avesse detto. 3) La collaborante IF (moglie di TO OL) ha riferito di avere appreso dLLavv. Di AR, collega di studio del MA, che quest'ultimo avrebbe parlato al MartuLL e che tutto era a posto, con riferimento alla circostanza di far tacere il MartuLL: l'avv. MA avrebbe incaricato l'avv. Di AR al fine di far aLOntanare il MartuLL da TE (quest'ultimo era stato oggetto di altri inviti - vedi posizioni IE e UC - perché ritrattasse le dichiarazioni rese in ordine LLomicidio di FI Di EC, come riferito da UC IN NA). 4) Da altra intercettazione in casa di CO OL si apprende che uno dei carabinieri stava sempre davanti aLO studio dell'avvocato e qualcuno dice: "eh, non credo che l'avv. MA". 5) OL CO afferma che l'avv. Di AR e l'avv. MA stavano nel gruppo e ci aiutavano perché erano avvocati. A fronte di tali indizi a carico ve ne erano - secondo la Corte - numerosi a discarico tra i quali principalmente: la IF aveva detto di avere sempre parlato con l'avv. Di AR;
TO OL aveva escluso che gli incontri neLO studio fossero organizzati dLLavv. MA;
sempre la IF aveva dichiarato che agli incontri tra ZI (durante la sua latitanza) e CO OL si verificavano presso lo studio dell'avv. Di AR, precisando che si incontravano alle 20,30 perché non c'era l'avv. MA e la segretaria lasciava lo studio alle 19,30: Di AR diceva anche: fate presto che tra un po' arriva l'avv. MA;
CO OL riferisce: che "LLavv. MA si camuffavano i processi...si trovavano scuse... non facevamo capire niente LLavv. MA"; ancora CO OL ha anche affermato di avere conosciuto la MP neLO studio legale, ma che in tale sede non erano mai state dette cose riguardanti l'attività criminosa in quanto aveva avuto con lei "un coLOquio molto privato che riguardò il problema del fratellastro"; Di EC ha riferito che l'avv. MA veniva tenuto da parte e che l'avvocato usava solo la legge;
GI IF, IN UC e AN OL avevano escluso che il MA fungesse da messaggero nell'ambito del clan.
12.21.2. - Avverso tale decisione propongono ricorso il Procuratore generale e l'avv. MA. Il primo elenca la serie di indizi a carico dell'imputato e deduce che la Corte di merito non avrebbe dato alcuna motivazione sulla svalutazione di tali indizi e sul perché abbia considerato solo i cinque elementi a carico sopra elencati, scartandone altri con la giustificazione che sarebbero di origine incerta o frutto di semplici voci. D'altra parte, gli argomenti portati per svalutare gli elementi a carico presi in considerazione non sono affatto convincenti ma anzi apodittici. In particolare la Corte non spiegherebbe per quali motivi ha liquidato con una frase generica la questione di GE TO, nella quale il MA avrebbe profuso i suoi sforzi per convincere il TO che l'uccisione del figlio GI non era opera del gruppo ZI- OL, trascurando intercettazioni telefoniche in casa di CO OL che davano conto del fatto che proprio neLO studio MA CO OL aveva ricevuto l'ordine di ZI, tramite la MP, di uccidere GE TO e aveva ricevuto dalla donna un giubbotto antiproiettile. Nessuna parola poi la Corte avrebbe speso sulle dichiarazioni etero accusatorie dell'avv. Di AR che pure si è soffermato sul ruolo attivo e tutt'altro che inconsapevole del MA.
12.21.3. - Quest'ultimo, dal suo canto, si duole della formula assolutoria ex art. 530, comma 2, c.p.p.. Esamina uno ad uno i cinque indizi a carico ritenuti significativi dalla Corte di merito per dimostrare la loro mancanza di rilevanza. Deduce inoltre la inutilizzabilità delle dichiarazioni dell'avv. Di AR acquisite ai sensi dell'art. 513 comma primo c.p.p., senza il consenso del MA (ma la Corte non le utilizza nella sua sintesi conclusiva) e conclude per l'annullamento senza rinvio della sentenza. 12.21.4. - L'avv. MA deposita due memorie di cui una dell'avv. Epifani con documenti allegati e una dell'avv. Gaito. Entrambe si incentrano fondamentalmente sulla inammissibilità del ricorso del Procuratore generale perché generico e concernente questioni di merito.
12.22. - IC OL (ricorso avv. RA AN Auletta).
12.22.1. - È stato assolto in sede di appeLO dalle imputazioni concernenti gli stupefacenti (capi 5 e 6) mentre è stata confermata la sua responsabilità per i reati di cui ai capi 1), 9), 10), 67) e 68), concernenti l'associazione mafiosa, le armi della associazione e la loro ricettazione, nonché la rapina LLufficio postale di ON, con rideterminazione della pena in anni sette di reclusione. La responsabilità in ordine alla partecipazione alla associazione mafiosa e ai reati relativi alle armi era ritenuta in base a due intercettazioni ambientali del 30 gennaio 1996 e del 22 gennaio 1996 in casa di CO OL. Nella prima certo TE parla con CO OL e dice che fuori vi è il IC ad attenderlo. Nella seconda, AN OL dice di essere in attesa del IC che deve portare "un coso a TO". Il Di EC e la UC avevano detto, il primo che IC era fornitore di armi dei OL, la seconda, che aveva sentito parlare il marito con il IC, udendo che quest'ultimo aveva armi nascoste a ON. CO OL aveva affermato che il IC deteneva armi a ON per conto f dell'organizzazione. La responsabilità per la rapina è stata affermata sulla base delle dichiarazioni di LE Di EC, TO OL, CO OL, i quali hanno affermato che la rapina sarebbe stata commessa da OL IC, GI TO e OV EN (quest'ultimo reo confesso del reato e chiamante in correità: il relativo verbale era stato acquisito ex art. 513, comma 1, c.p.p.). Dei testi a discarico, RA OL PA, secondo la Corte, aveva detto cose irrilevanti, LI era ritenuto scarsamente affidabile per avere ricordato con troppa precisione gli orari.
12.22.2. - La difesa del IC OL deduce, con il primo motivo di ricorso, la nuLLtà della richiesta di rinvio a giudizio per inosservanza di norme processuali artt. 416 e 415 bis c.p.p., in relazione LLart. 375, comma 3, c.p.p., (invito a presentarsi), art. 178 lett. c), c.p.p. e art. 180 c.p.p.) e violazione del diritto di difesa. L'eccezione era stata sollevata sia dinanzi al G.u.p. sia dinanzi alle Corti di merito e traeva fondamento dal fatto che era stata dichiarata la nuLLtà dell'interrogatorio di garanzia per mancanza del difensore, onde egli non aveva più avuto alcun contatto con il magistrato nel corso delle indagini. La Corte d'assise d'appeLO aveva ritenuto erroneamente che non era stata dichiarata la nuLLtà della ordinanza di custodia cautelare, ma solo dell'interrogatorio e che tale ordinanza poteva considerarsi un equipollente. Aveva ritenuto erroneamente altresì che la legge equipara tutti gli interrogatori previsti dal codice. Tale considerazione non teneva conto del fatto che l'ordinanza non è un interrogatorio. Con un secondo motivo censura la sentenza per mancata assunzione di una prova decisiva in ordine alla rapina (erano stati ammessi solo due testimoni), cioè l'acquisizione di informative dei carabinieri di ON, con la motivazione che si sarebbe trattato di assumere atti delle indagini preliminari: il ricorrente rileva che tale rapina era stata consumata prima dell'inizio delle indagini. La prova avrebbe fornito la dimostrazione della estraneità dell'imputato alla rapina e ai reati di armi, della falsità delle dichiarazioni del reo confesso imputato EN, e dell'alibi di IC, a mezzo dei carabinieri Giacomo Cipriano e DO Miccoli, i quali avrebbero potuto dire che l'imputato si trovava in Piazza nel bar Oriente quando era stata consumata la rapina. Sarebbero, cioè, state smentite le dichiarazioni di CO OL e del EN. Con altro motivo deduce la violazione dell'art. 513 c.p.p. con riferimento alle dichiarazioni di EN: costui si era sempre rifiutato in primo e in secondo grado di sottoporsi ad esame: le dichiarazioni non potevano essere utilizzate nei confronti di IC. Con un quarto motivo deduce la mancanza, contraddittorietà e iLOgicità della motivazione in ordine a tutti i reati ascritti. Contesta in particolare la motivazione sulla attendibilità di CO OL. Quest'ultimo sarebbe stato dichiarato inattendibile in relazione ai reati concernenti stupefacenti per i quali è stato assolto. Rileva, quanto alla rapina, che nel capo di imputazione EN è indicato come mandante;
tutti i collaboranti hanno indicato EN quale esecutore materiale e lo stesso ha dichiarato di avere eseguito la rapina. Con l'ultimo motivo deduce la violazione ed erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto i Giudici di merito non si sarebbero attenuti ai criteri stabiliti da questa Corte in ordine alle chiamate in correità. In specie sulla partecipazione al reato associativo, relativamente alla quale non era stato sequestrato alcunché, non era provata la frequentazione con altri esponenti della associazione, ne' la consumazione di reati. 12.23. - IE DO.
12.23.1. - La Corte d'appeLO confermava la responsabilità di tale imputato in relazione al solo reato (capo 1) di cui LLart. 416 bis c.p., (escludendo la sua partecipazione al reato di incendio del carro della MA della UN - capo 73 -, aggravato dalla finalità mafiosa). In sostanza sono confermati gli elementi da cui il primo giudice aveva tratto la sua responsabilità, vale a dire: la chiamata in correità del Di EC LE, che lo aveva indicato quale membro della organizzazione, per conto della quale, non di rado, coLOcava ordigni esplosivi;
la sua partecipazione a talune rapine insieme con AN OL e al Di EC;
la sua partecipazione ai proventi della estorsione ai danni del Comitato promotore per i festeggiamenti della MA della UN, come riferito dai chiamanti AN OL e TO OL;
le pressioni svolte sulla persona di MartuLL perché ritrattasse le dichiarazioni rese in ordine LLomicidio di FI Di EC, come riferito da UC IN NA;
la sua assidua frequentazione della pizzeria di HE, luogo di ritrovo abituale degli accoliti. 12.23.2. - Propone ricorso per cassazione personalmente il IE che deduce, con un primo motivo, la "Violazione dell'art. 606 lett. b) ed e) con riferimento LLart. 416 bis C.P. nonché LLart. 192 c.p.p. in relazione al capo 1 della rubrica". Si duole della mancanza di specificità del dato riguardante la frequentazione della pizzeria;
del travisamento del fatto relativo al verbale d'udienza circa l'indicazione del suo nome da parte di OL CO;
del fatto che la Corte non si sia posta il problema della "circolante della prova" sui proventi della citata estorsione, definendo precise e concordanti le dichiarazioni di AN e TO OL;
la iLOgicità della motivazione, secondo cui quella che dovrebbe essere una minaccia al fine di far ritrattare il MartuLL sia stata fatta nella pubblica via e alla presenza della UC asseritamente per evitare sospetti da parte delle forze dell'ordine (era stato lo stesso MartuLL a volere la presenza della donna al momento del coLOquio proprio per evitare tali sospetti); del fatto che la Corte abbia ritenuto importante riscontro del racconto della UC il coLOquio intercettato nel carcere di NT, laddove appare chiaro dal tenore del coLOquio tra TO OL, la IF e la UC che si trattava più di un consiglio di non parlare, dato il coinvolgimento nell'episodio di omicidio sia del MartuLL che di lui stesso;
la mancanza di qualsiasi motivazione sull'elemento soggettivo del reato. Con un secondo motivo si duole della mancata concessione della sospensione condizionale della pena, che sarebbe stata permessa dalla rideterminazione della pena a seguito della assoluzione per il capo 73.
12.24. - AN LE (ricorso avv. Rino Vendola). 12.24.1. - L'imputato è stato assolto in primo grado dai reati di cui ai capi 1) e 10) e condannato alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui al capo 9). È il gestore di un'armeria sita a VI che ha fornito (illecitamente) polvere da sparo al gruppo (la polvere venduta dal AN è stata rinvenuta in occasione del sequestro del 6 febbraio 1996 di tutte le armi nel deposito dell'associazione): l'acquisto della polvere è stato effettuato dalla AN e dal NE: v. relative posizioni). CO OL e TO OL hanno confermato l'acquisto di polvere in VI (unica armeria in tale posto era quella del AN). Il rifornimento di polvere a VI è confermato da intercettazioni ambientali in casa di CO OL, in particolare da quelle dell'8 dicembre 1995 e del 17 gennaio 1996 in cui si fa un esplicito riferimento LLarmeria di VI per l'acquisto di polvere.
12.24.2. - Nel ricorso l'imputato censura la sentenza impugnata per i seguenti motivi. 1) Violazione di legge perché illegittimamente, in primo grado, era stata rigettata la richiesta di procedere con il rito abbreviato "secco" con la motivazione che non era possibile decidere aLO stato degli atti, in violazione della normativa che ha modificato i presupposti per l'adozione di tale rito, rendendo il giudizio abbreviato un vero e proprio diritto per l'imputato. Le ordinanze di diniego del rito abbreviato (anche relative ad altri imputati) sono del 16 dicembre e del 22 dicembre 2000. Tale decisione riverbererebbe i suoi effetti sulla sentenza che sarebbe nulla. 2) Violazione di legge in quanto i collaboranti di giustizia sono stati sentiti dopo l'entrata in vigore della L. n. 63 del 2001 senza che siano stati fatti gli avvertimenti di cui LLart. 64 c.p.p. nuova formulazione;
vi sarebbe stata anche violazione dell'art. 468 c.p.p., non essendo stata richiesta dal p.m. la loro citazione. 3) Violazione dell'art. 125, comma 3, c.p.p.. Vi sarebbe un errore di interpretazione della intercettazione ambientale: in essa è nominato tale "Zio NO, persona su cui non è stata fatta alcuna indagine. La polvere sarebbe stata acquistata da tale persona e la vendita da parte del AN avrebbe anche potuto essere lecita in quanto fatta a persona eventualmente munita di porto di armi. La AN e il NE non sarebbero mai entrati nell'armeria.
12.25. - RO EL (ricorso Avv. DO Pinto). 12.25.1. - Il ricorrente è stato ritenuto responsabile dei reati di partecipazione alla associazione mafiosa (capo 1) e di uso di esplosivo nell'attentato alla concessionaria Fiat AF (capo 48). La pena è stata ridotta in appeLO a quella di anni due e mesi quattro di reclusione per l'assoluzione riportata in ordine ai reati di cui ai capi 9) e 10). La sua responsabilità si fonda sulle chiamate in correità di CO OL e TO OL. Anche Di EC ha riferito che l'imputato frequentava spesso CO OL, che lo aveva incaricato di riferire LLSI, che era stato arrestato, di stare zitto in carcere. Riscontro è dato dal Maggiore CA il quale afferma che anche il RO faceva parte dell'organizzazione anche se non ricordava bene. Altro riscontro è dato dalla intercettazione ambientale in casa di CO OL del 7 febbraio 1996 in cui si fa ripetutamente riferimento al RO (Skipper) che risulta persona immediatamente informata dell'arresto di SI (per il ritrovamento delle armi nei Sassi) e come soggetto cui ci si può contare e rivolgere seppure invano, per nascondere qualcosa di compromettente nel suo scantinato. LE di EC si è dichiarato autore dell'attentato dinamitardo insieme con EL RO, con specifico riguardo alla coLOcazione dell'ordigno esplosivo confezionato da CO OL. Anche TO OL ha indicato nel Di EC e nel RO le persone che avevano coLOcato l'ordigno esplosivo. La prova d'alibi fornita dal ricorrente, secondo cui tutto il giorno e la sera era stato col padre (commerciante in ortofrutticoli), poi, tutta la notte, in discoteca, era faLLta, in quanto la documentazione prodotta (bolla d'accompagnamento di un trasporto fatto quel giorno appunto con il padre) e la deposizione del teste CO non erano affatto incompatibili con la presenza sul luogo dell'attentato LLora del fatto.
12.25.2. - Propone ricorso per cassazione il RO, per mezzo del difensore, che formula nove motivi di ricorso. 1) Incompetenza territoriale del Giudice di primo grado ex art. 11 c.p.p., perché dagli atti emergeva che il gruppo aveva progettato un attentato al giudice dott. AU. 2) Illegittima composizione della Corte d'assise presieduta dal Dott. NN in relazione ad alcuni imputati, che venivano così sottratti al loro giudice naturale, dando vita al separato giudizio di cui si è detto. 3) Violazione e falsa applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. per acquisizione della sentenza del Tribunale di TE 16 maggio 1995 relativa al processo "Isola Felice", perché non utilizzabile nei suoi confronti, in quanto non era imputato in quel giudizio. 4) Violazione delle norme che disciplinano il processo ordinario e abbreviato per contemporanea trattazione dei due riti per imputati diversi. 5) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali nella casa di CO OL per violazione degli artt. 267, 268, e 271 c.p.p.; violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p.. L'11 settembre 1995 il P.M. aveva emesso un decreto col quale disponeva le intercettazioni: il Gip in pari data emetteva autorizzazione "a disporre le operazioni delle anzidette intercettazioni", senza indicare la durata, quindi per un periodo superiore a quindici giorni;
inoltre le captazioni sarebbero dovute avvenire tramite microspie, "ciò in palese violazione dell'art. 268 c.p.p., che prevede tassativamente la indicazione degli impianti da utilizzare con provvedimento motivato" non emesso nella specie. Dai successivi provvedimenti di proroga, che violavano tutti il termine di quindici giorni, risultava che le intercettazioni erano state eseguite senza autorizzazione per i periodi 11-30 ottobre 1995 e 31 ottobre - 16 novembre 1995. Inoltre vi era stata violazione dell'art. 268, comma 6, c.p.p. perché aveva avuto notizia delle intercettazioni solo attraverso l'ordinanza di custodia cautelare. Per di più, dalla deposizione del teste LL in sede di controesame si ricava che costui non aveva indicato: "...il tipo di strumento utilizzato per le intercettazioni ambientali;
le modalità di esecuzione delle stesse;
eventuali altri addetti alle operazioni;
le persone fisicamente presenti nella casa di OL CO al momento delle captazioni", pur avendo precisato che quasi tutte le intercettazioni erano state eseguite nella sala della Questura di TE. Quindi alcune di dette intercettazioni - non si indicavano quali - erano state effettuate da luoghi e con impianti sconosciuti. Pertanto le intercettazioni erano state utilizzate illegittimamente. 6) Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia e di imputati che avevano reso dichiarazioni contra LI. Il P.M. aveva omesso di chiedere l'esame secondo la disciplina degli artt. 468 e 210 c.p.p.. Infatti, secondo l'art. 64 c.p.p. l'imputato che rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assume l'ufficio di testimone. Tali inosservanze avrebbero comportato la violazione della condizione di parità in danno dell'istante e la violazione del principio del contraddicono. "I collaboratori di giustizia sono stati sentiti senza il vincolo dell'obbligo di dire la verità". 7) Violazione degli artt. 500 e 526 c.p.p. perché nel corso del dibattimento erano stati acquisiti i verbali utilizzati per le contestazioni, con la conseguenza della loro inutilizzabilità. 8) Inutilizzabilità delle chiamate in correità per mancato rispetto dei tradizionali canoni di valutazione di tali chiamate. In particolare OL CO e Di EC LE, LLinizio della loro collaborazione, avevano riferito false accuse, anche in merito LLomicidio ES, poi ritrattate, con conseguente procedimento per calunnia. Inoltre TO OL aveva iniziato a collaborare dopo l'emissione a suo carico della ordinanza di custodia cautelare, così conoscendo i fatti da tale documento. 9) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine a tutti i reati contestati, difettandone la prova. La prova dell'operante CA era stata erroneamente valutata. Era stata trascurata completamente la prova d'alibi.
12.26. - SC AL (ricorso avv. OL Cataldo). 12.26.1. - ALO SC sono stati attribuiti i soli reati di cui ai capi 9) e 10). La Corte d'appeLO ha ridotto la pena ad anni tre di reclusione e ad euro mille di multa. Le accuse provengono da CO OL e AN OL, i quali lo descrivono come una sorta di fornitore di armi al gruppo ZI-OL. In particolare la sentenza parla di un'arma descritta anche da TO OL come di un'arma che sembrava un mitra ma che in realtà sparava colpi singoli. Riscontro è dato dalle dichiarazioni di GI SC che conferma che CO OL e AL SC si conoscevano e si scambiavano armi. Inoltre dalle convergenti dichiarazioni di CO OL e di TO OL risultava che i due attribuiscono aLO SC la consegna di un kalashnikov, e tra le armi ritrovate il 6 febbraio 1996 e il 7 settembre 1997, vi erano mitragliatoti di questo tipo. 12.26.2. - Con il ricorso, l'imputato formula i seguenti motivi. 1) Circa l'assunzione dibattimentale dei collaboranti di giustizia è mancato l'avviso ex art. 64, comma terzo, c.p.p. con conseguente inutilizzabilità degli atti. Inoltre il collaboranti non sono stati citati ai sensi dell'art. 468 c.p.p.. Erroneamente la Corte d'assise d'appeLO ha ritenuto che costoro avrebbero potuto essere sentiti ex art. 210 c.p.p. ed erroneamente avrebbe affermato che l'equiparazione del dichiarante contra LI nel procedimento connesso e neLO stesso procedimento a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 361/1998 sarebbe stata fatta solo a determinati fini, e che comunque quella sentenza non sarebbe più applicabile perché superata dalla L. n. 63 del 2001. Sottolinea ancora il ricorrente come anche la Corte costituzionale abbia equiparato l'interrogatorio LLesame con la recente ordinanza 191 del 2003. 2) Altro elemento non condivisibile riguardava la decisione del solo Presidente in udienza, e senza avere sentito i difensori, sulla ammissione della videoconferenza della IF: la competenza era del Collegio e sono stati violati i diritti della difesa. Le dichiarazioni della IF sarebbero quindi inutilizzabili. 3) Di immediata applicazione doveva ritenersi la norma dell'art. 106, comma quarto, c.p.p., introdotta dalla L. n. 45 del 2001, secondo cui i dichiaranti contra LI, imputati neLO stesso procedimento o in procedimento connesso, non possono essere difesi daLO stesso patrono. 4) GI SC sarebbe rimasto in stato di detenzione ininterrottamente dal 1990 al 1998 e non si vede come potrebbe aver riferito attendibilmente sui fatti contestati quale collaborante, riferendosi la contestazione agli anni 1991-1996. La sentenza è contraddittoria perché prima parla di arma che sparava un colpo singolo e poi di kalashnikov. Comunque si parla in sentenza di una sola arma. Le armi presuntivamente cedute da SC non sono state ritrovate ne' risulta che siano mai state utilizzate per commettere i reati-fine. Vi sarebbe anche violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza (art. 521 c.p.p.) perché l'imputazione parla di commercio di armi che dovevano servire per commettere i reati associativi, mentre la sentenza parla di una sola arma che SC avrebbe acquistato in proprio.
12.26.3. - Deposita atto denominato "Motivi aggiunti" col quale deduce la nuLLtà della sentenza per mancanza e iLOgicità della motivazione e la prescrizione del reato concernente le armi. 12.27. - OL AN (avv. LE Arditi di Castelvetere). 12.27.1. - Nel ricorso per cassazione il ricorrente si duole, con ampie argomentazioni in diritto sui concetti di notitia criminis e di archiviazione: 1) della violazione dell'art. 11 c.p.p. per il fatto che non sia stata comunque dichiarata l'incompetenza della Corte d'assise di NZ (norma che stabilisce un criterio di competenza funzionale e non territoriale) nonostante l'inerzia del pubblico ministero nel promovimento della azione penale in relazione al progettato attentato nei confronti del magistrato Dott. AU. 2) Censura, poi, la sentenza per violazione dell'art. 34 c.p.p. in riferimento LLart. 606, lett. b), c) ed e) c.p.p.. perché, nonostante il diniego del rito abbreviato agli imputati che lo avevano richiesto, i Giudici avevano esaminato gli atti del fascicolo del pubblico ministero, prima e dopo la richiesta, ai fini della concessa diminuente. 3) Censura, inoltre, la pronuncia per violazione della L. n. 203 del 1991, art. 8, lett. b), avendo negato l'applicazione della attenuante nella estensione massima della pena (12 anni di reclusione) e anzi avendo applicato la pena base nel massimo consentito di venti anni. Non sussisterebbe sul punto una motivazione adeguata. 4) Si duole, altresì, della mancata concessione delle attenuanti generiche, non tenendo la sentenza nel minimo conto del comportamento processuale.
12.28. OL RA (ricorso avv. Ciro NardeLL). 12.28.1. - RA OL è stato assolto dalla Corte d'assise d'appeLO in relazione ai reati di cui ai capi 1), 9) e 10), mentre è stato ritenuto responsabile per il solo reato di furto di cui al capo 41) (di quattro automobili nella concessionaria NC di RA CalcuLL) in relazione al quale l'imputato è confesso. È stato, quindi, condannato alla pena di un anno di reclusione e di euro quattrocentomila. È stato ritenuto estraneo ai fatti associativi e anche ai reati in tema di armi.
12.28.2. - L'avv. NardeLL, che difende anche GI OL e ZI OL, ha presentato un unico ricorso che contiene trentadue motivi. Alcuni si riferiscono a tutti e tre gli imputati, altri ai soli GI e ZI OL, altri al solo ZI OL. Tali motivi sono qui enunciati "a scalare", con esposizione prima di queLL comuni ai tre coimputati sotto la posizione di RA OL (sotto tale posizione sono enunciati anche queLL riguardanti solo quest'ultimo imputato), poi queLL comuni ai coimputati GI e ZI OL sotto la posizione di GI OL, quindi queLL relativi al solo ZI OL sotto la sua posizione. NeLO stesso ordine saranno trattati nella motivazione in diritto. 12.28.3. - Il primo gruppo di censure di natura processuale, comuni anche ai frateLL GI e ZI, sono le seguenti. A) Inosservanza (ex art. 606, lett. "c" c.p.p.) di norme previste a pena di nuLLtà (o di inutilizzabilità). (Mot. 1) Violazione della L. n. 287 del 1951, art. 8 e art. 25 Cost.. Ai sensi del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449, art. 3, la formazione dei collegi è
stabilita con decreto del Presidente della Repubblica ogni biennio:
la nomina del Presidente della Corte d'assise in primo grado, dottor NN, non è avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica e il magistrato non faceva parte dei Giudici tabellarmente previsti. Si tratterebbe di norme che attengono alla capacità del Giudice, incidendo sulla composizione dell'ufficio. (Mot. 2) Mancata decisione sulla istanza di astensione del Presidente NN. Tale decisione deve ritenersi tamquam non esset perché resa dal Presidente della Corte d'appeLO e non dal Presidente del Tribunale. 3) (Mot. 3) Duplicazione delle Corti di assise. L'astensione parziale sarebbe atto abnorme. È altresì affetto da vizio di abnormità il provvedimento di stralcio emesso dal Dott. NN che non aveva più alcun potere dopo l'accoglimento della istanza di astensione. Inoltre, la richiesta revoca di tale ordinanza è stata emessa de plano dalla Corte, senza che sia entrata in camera di consiglio e con violazione del principio del contraddittorio. (Mot. 4) La Corte d'assise di NZ era incompetente a decidere per violazione dell'art. 11 c.p.p., in quanto il magistrato Dott. AU era persona offesa dal reato (si tratterebbe di incompetenza funzionale e non territoriale). (Mot. 5) Sono nuLL i decreti autorizzativi delle intercettazioni ambientali e dei relativi decreti di proroga per mancanza di motivazione ai sensi dell'art. 267, c.p.p., e dell'art. 268, comma 3, c.p.p. e dell'art. 271 c.p.p.: l'eccezione è estesa anche ai decreti esecutivi del P.m. sui requisiti della eccezionale urgenza e della inidoneità/insufficienza della esecuzione per mezzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria. (Mot. 6) NuLLtà delle audizioni di CO OL TO OL, AN OL, US FA, IN UC. Tali soggetti avrebbero dovuto assumere la qualità di testimoni assistiti e pertanto il P.m. avrebbe dovuto inserirli nelle liste testimoniali ex art. 468 c.p.p.: ciò ai sensi della novella della L. n. 63 del 2001 in vigore dal 6 aprile 2001, che ha modificato gli artt. 64 e 210 c.p.p. e ha introdotto l'art. 197 bis c.p.p. (Mot. 7). Inutilizzabilità delle chiamate di correo.
La Corte d'assise d'appeLO non si sarebbe attenuta ai principi elaborati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione in tema di valutazione delle chiamate in correità. Una chiamata di correo non può essere riscontrata da altra chiamata di correo a meno che siano verificabili l'autonomia e la indipendenza dei chiamanti. I riscontri devono essere individualizzanti. In caso di chiamata di più persone ovvero di chiamata per più fatti, quando sono individuati i riscontri in relazione a una posizione o a un fatto, il giudice non può ritenersi esonerato dalla ricerca di riscontri anche sulle altre posizioni o fatti. Le chiamate non possono essere "circolari". Nel caso, le chiamate a carico di RA OL (come pure quelle di GI e di ZI OL) sulle principali accuse provengono dagli altri tre frateLL OL e dalle mogli di CO e di TO, UC IN e IF GI e hanno il carattere della circolarità, provenendo daLO stesso gruppo familiare. Comunque tutti i chiamanti erano a conoscenza della ordinanza custodiate quando hanno iniziato la loro collaborazione. OL AN è stato denunciato per calunnia. (Mot. 8) Incompatibilità ex art. 34 c.p.p. per avere il Giudice del merito conosciuto gli atti del fascicolo del pubblico ministero in occasione del rigetto delle istanze di alcuni imputati per lo svolgimento del processo con rito abbreviato. (Mot. 9) Il difensore di TO OL e LE Di EC aveva eccepito che, mentre egli era impegnato nella discussione, non erano presenti gli altri difensori. (Mot. 10) Mentre è stata registrata la requisitoria del pubblico ministero non sono state registrate le arringhe dei difensori. (Mot. 11) Stesso motivo sub 3 con riferimento al rifiuto di pronunciarsi sulla istanza di revoca (questa volta il difensore però afferma che il Presidente ha agito da solo quale giudice monocratico) in violazione del diritto di difesa. (Mot. 12) La sentenza di primo grado è nulla perché sottoscritta dal solo presidente estensore. (Mot. 13) Violazioni della L. n. 45 del 2001 c.p.p., perché non è stato redatto il verbale illustrativo delle collaborazioni e perché inoltre l'art. 4 (sulla incompatibilità nella difesa di più di un collaboratore) è di immediata applicazione. (Mot. 14) Il provvedimento che dispone la videoconferenza è collegiale e non poteva essere adottato dal solo Presidente (D.Lgs. 271 del 1989, art. 146 bis, comma 2,). (Mot. 15) In violazione degli artt. 500 c.p.p. e alle disposizioni della L. n. 63 del 2001 e LLart. 500 e 526 c.p.p. sono stati acquisiti i verbali utilizzati per le contestazioni. (Mot. 16) Incompatibilità del Dott. NN ex art. 34 c.p.p. dal momento in cui ha presentato l'istanza di astensione. (Mot. 17) La violazione delle norme dell'art. 7 bis e dell'art. 97 O.G. con riferimento alla investitura del giudice a latere. (Mot. 18) La videoconferenza disposta per ZI ON viola i più elementari diritti di difesa con riferimento alla L. 7 gennaio 1998, n. 11, legge che poi ha subito modifiche e che è stata inserita nel testo delle dd. aa. del codice processuale. B) Altro motivo di ricorso (Mot. 19) riguarda la mancata assunzione di una prova decisiva (art. 606 lett. d c.p.p.) in relazione al rigetto delle richieste di perizia fonica prima ex art. 507 c.p.p. e poi ex art. 603 c.p.p. in ordine alle intercettazioni ambientali per la individuazione dei coLOquianti. Si tratterebbe di violazione al diritto alla controprova. C) (Mot. 20, 27 e 28) Violazione di legge e difetto di motivazione (ex art. 606 lett. b ed e). In ordine alla estorsione HE e in ordine alla sussistenza stessa del reato associativo mafioso. Erroneamente la sentenza individua nella associazione mafiosa la stessa associazione ritenuta nel processo "Isola Felice", perché in quel processo era stata esclusa la natura mafiosa. Comunque erra la sentenza nell'individuare una societas scelerum tra i gruppi di CO OL e queLL di ON ZI, anche con riferimento LLelemento del programma delittuoso. Circa le armi, vi sarebbe un mero riferimento in sentenza sulla disponibilità del locale dove esse erano custodite. La sentenza non prenderebbe in esame una frase utile a dimostrare l'inattendibilità di CO OL secondo cui avrebbe detto: "Adesso che sono pentito dico che le armi sono mie. Prima... dicevo che non erano le mie". Violazione di legge e difetto di motivazione. La sentenza traviserebbe le dichiarazioni di OL CO che aveva detto che GI e RA erano fuori dLLassociazione. La sentenza non motiverebbe su caratteri di mafiosità della associazione e sulla formazione tramite fusione dei gruppi ZI e OL. Con riferimento al solo RA OL. (Mot. 31) Non basterebbe la sola confessione per affermarne la responsabilità. (Mot. 32) Non vi sarebbe motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche, sulla irrogazione della pena base oltre il minimo edittale, sull'aumento per la continuazione. 12.29. - OL GI (ricorso avv. Ciro NardeLL). 12.29.1. - La Corte d'assise d'appeLO ha confermato integralmente la sentenza di primo grado che aveva condannato GI OL alla pena di quattro anni di reclusione per i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capi 1) e di detenzione e ricettazione delle armi (capi 9 e 10). La responsabilità è stata affermata sulla scorta delle sole intercettazioni telefoniche del 5 novembre 1995, 14 dicembre 1995, 30 dicembre 1995, 17 gennaio 1996 e 7 febbraio 1996, nonostante CO OL, TO OL e AN OL, nonché IN UC abbiano escluso la sua partecipazione al gruppo. Sono ritenute particolarmente significative le conversazioni del dicembre. Nella prima GI discute col frateLO CO delle armi prelevate da CA e trasferite a TE e di nuovo nascoste: i due notano la mancanza di alcuni pezzi tanto da pensare che non tutto l'arsenale fosse stato prelevato. Nella seconda CO OL, tornato daLO studio Di AR - MA, dove si era incontrato con la MP, racconta al frateLO GI quanto la donna gli aveva detto suLO scontro ormai aperto fra GE TO, padre di GI TO, e gli altri familiari;
in tale occasione la MP aveva aggiunto: "sapete come vi dovete regolare". A questo punto GI chiede a CO quali siano le intenzioni del "dottore" cioè, di ZI, così dimostrando un pieno inserimento nella struttura.
12.29.2. - Il ricorso di GI OL contiene, come già accennato, oltre che le censure comuni sopra richiamate relativamente alla posizione del frateLO RA, i seguenti motivi, uno dei quali riguarda il solo GI OL, mentre gli altri sono comuni al frateLO ZI. (Mot. 28) Il primo attiene alla violazione di legge e al difetto di motivazione. La sentenza traviserebbe le dichiarazioni di CO OL il quale aveva detto che GI era fuori dLLassociazione. La sentenza non motiverebbe su caratteri di mafiosità della associazione e sulla formazione tramite fusione dei gruppi ZI e OL. Gli altri riguardano GI e ZI i quali - si sostiene - non conoscevano ZI e non rispondevano di fatti di sangue: la motivazione della sentenza desumerebbe il carattere mafioso dalla consumazione di delitti di sangue come si ricaverebbe dagli attentati dinamitardi che non sono loro attribuiti. Vi sarebbe travisamento dei fatti sulla associazione armata con riferimento al sequestro delle armi (ma non si spiegano i motivi). A ZI e a GI non sono attribuiti reati fine. Il motivo comprende altre deduzioni sulla mancanza di requisiti della associazione che non sarebbero specificati (occorrerebbe la prova di un ruolo;
di cespiti;
di un'affiliazione e altro).
12.30. OL ZI (ricorso avv. Ciro NardeLL).
12.30.1. -La sentenza di primo grado, nei confronti di tale imputato, è stata integralmente confermata dalla Corte d'assise d'appeLO. La responsabilità del medesimo è stata affermata in relazione ai reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 1), di detenzione e ricettazione delle armi (capi 9 e 10), di tentato omicidio di NZ RI (capi 26, 27 e 28), del furto ai danni di LE AN (capo 29), degli attentati dinamitardi in danno della UT (capo 44) e della concessionaria Rover di GI UZ (capo 52), di incendio del carro allegorico predisposto per i festeggiamenti della MA della UN (capo 73), di estorsione in danno di AN HE, titolare dell'esercizio commerciale di ristorante (capo 76). Il movente del tentato omicidio del RI era rinvenuto nella volontà di eliminare il direttore dell'istituto di vigilanza, eliminazione da cui sarebbe derivata l'attribuzione della carica LLSI (che lavorava nell'istituto), con la conseguenza che il gruppo avrebbe avuto il controLO dell'istituto stesso. Il furto ai danni di AN ha ad oggetto due autovetture e una motocicletta che sarebbero servite per l'attentato a RI. Le chiamate in correità sono di volta in volta attribuite a CO OL, TO OL, AN OL, De CA, IF, UC, cui si aggiunge anche FA. Sono ritenute in tutti i casi, e in relazione ai singoli episodi contestati, convergenti sul fatto e sulla responsabilità. Esse trovano il riscontro di numerose intercettazioni ambientali eseguite nella casa di CO OL. 12.30.2. - Con i motivi di ricorso, oltre a queLL comuni ai due frateLL (GI e ZI), sono proposti i seguenti motivi. (Mot. 21) Violazione di legge e vizio di motivazione sulla partecipazione al reato associativo. La partecipazione è affermata sulla base delle dichiarazioni di collaboranti in relazione alle quali non è stato rispettato l'art. 192, comma terzo. Le intercettazioni telefoniche non sono utilizzabili. Inoltre non è stata espletata una perizia fonica. (Mot. 22) Stessi vizi in ordine al reato di detenzione delle armi. La violazione riguarderebbe la norma dell'art. 110 sul concorso: non è stata fatta una indagine sul dolo e la detenzione sarebbe attribuita solo per la sua condizione di frateLO di CO OL. (Mot. 23) Stessa censura sul tentato omicidio di ER. Non si spiega il movente e non si motiva su queLO che sarebbe stato il movente per la difesa. Le chiamate di correo sono generiche, imprecise non sovrapponibili, e sfornite di riscontri, con particolare riguardo alla chiamata di CO OL, sul luogo dell'attentato e sul ruolo avuto dLLimputato. Le intercettazioni non sono utilizzabili. (Mot. 24, 25 e 26) Col primo motivo (furto ai danni di TO LE IA) si deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni;
col secondo (attentato dinamitardo in danno della UT) la doglianza attiene al fatto che la responsabilità di ZI è affermata sulla sola chiamata di CO OL, priva di riscontri;
col terzo (incendio del carro della MA della UN), vi sono solo le chiamate di CO OL e LE Di EC (entrambe de relato). (Mot. 27) Con riferimento alla estorsione di HE, oltre ai motivi comuni, si sostiene che vi sarebbe travisamento delle prove, perché si dice che ZI avrebbe fatto da esattore, mentre CO dice di non avere dato mai soldi a ZI. Il reato in danno di HE sarebbe, in realtà, un reato di usura e non di estorsione (ma per tale affermazione non viene esposto alcun argomento).
12.31. - OL TO (ricorso avv. PA Ciola).
12.31.1. - OL TO, tra i principali collaboranti di giustizia, è stato riconosciuto colpevole dei reati di cui ai capi 1), 5), 6), 9), 10), 15), 16), 30) e 31), riguardanti l'associazione mafiosa, l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e di spaccio degli stessi, i reati di detenzione e ricettazione delle armi, il tentato omicidio di TO LI (che era stato commissionato da IA a TO OL e a CO OL quando questi ultimi facevano ancora parte del gruppo di IA: il movente era dato dal rifiuto di apertura di un conto corrente in banca al IA da parte del LI), il tentato omicidio di LA NA MA (che risale al tentativo di scissione del LA dal gruppo ZI OL). È stato condannato alla pena di dodici anni di reclusione con l'attenuante della L. n. 306 del 1991, art. 8, confermata in sede di appeLO. 12.31.2. - Propone ricorso per cassazione l'imputato per mezzo del difensore che deduce i seguenti motivi. 1) Sarebbero state violate nella specie le norme che prevedono il procedimento di nomina dei magistrati della Corte di assise di cui alla L. n. 287 del 1951, art. 8, comma 3, e relative norme collegate dell'ordinamento giudiziario e in particolare del D.P.R. n. 12 del 1941, art. 7 e art. 7 ter commi 2 e 3 bis, che prevedono i procedimenti per la applicazione e per la supplenza dei magistrati anche in caso di astensione, ricusazione o impedimento. In particolare sostiene che non sarebbero state rispettate le tabelle infradistrettuali di cui al citato comma 3 bis. In via gradata si eccepisce la illegittimità costituzionale della norma di cui al D.P.R. n. 12 del 1941, art. 7 bis, come introdotto dal D.P.R. n. 449 del 1998 nella parte in cui, avendo abrogato implicitamente della L. n. 287 del 195, l'art. 8, consente al Presidente della Corte di appeLO di individuare i magistrati che devono far parte della Corte di assise a prescindere da criteri predeterminati (il parametro costituzionale sarebbe l'art. 25 sul giudice naturale). Non sarebbe corretta l'interpretazione data dai Giudici d'appeLO, secondo cui il principio del giudice naturale sarebbe violato solo nel caso in cui l'imputato venga sottratto al giudice competente territorialmente. Nell'ambito di tale motivo si sottolinea anche che sarebbe stata violata la norma sul giudice naturale col provvedimento col quale si è stralciata la posizione di sei imputati dal procedimento 1/2000 per dar luogo al procedimento 6/2000. 2) Con un secondo motivo deduce la violazione dell'art. 11 c.p.p., in quanto dagli atti era emerso che l'associazione a delinquere aveva minacciato il OT AU, magistrato in servizio a TE: il procedimento avrebbe dovuto essere celebrato in altra sede distrettuale: si tratta di violazione di un criterio di competenza funzionale. Vi era in atti una precisa notitia criminis che si sarebbe dovuta iscrivere nel registro delle notizie di reato, quanto meno nel registro di cui a mod. 45. Comunque il potere di agire o non agire del P.m. non implica che si possa non applicare l'art. 11 c.p.p.. Vi sarebbe dunque nuLLtà dell'intero procedimento anche per tale motivo. 3) Con ulteriore motivo si deduce la violazione di legge sostanziale e processuale per la mancata concessione delle attenuanti generiche che non potevano ritenersi rimesse alla scelta discrezionale e immotivata del giudice una volta che si era riconosciuto il rilevantissimo contributo dell'imputato LLaccertamento dei fatti. 4) Con altro motivo di ricorso si deduce la violazione di legge in relazione alla norma della L. 203 del 1991, art.
8. La Corte d'assise d'appeLO avrebbe dovuto applicare l'attenuante nella sua massima estensione per il considerevolissimo contributo fornito alla scoperta di reati. 5) Con l'ultimo motivo ripropone la questione di nuLLtà del dibattimento e della sentenza per violazione della norma che prescrive la presenza di tutti i difensori a ogni udienza: al momento della discussione della difesa dell'imputato nessuno dei difensori era presente. La categoria della nuLLtà innocua non esiste come ritenuto dalla d'assise Corte d'appeLO. Le norme devono essere sempre rispettate. Oltretutto, non sono stati messi a verbale gli aLOntanamenti dalla udienza delle persone che si sono assentate.
12.32. - OL CO (ricorso avv. LE Arditi di Castelvetere). 12.32.1. - È stato ritenuto responsabile di tutti i reati ascrittigli. Concessa l'attenuante della collaborazione di cui alla L. n. 306 del 1991, art. 8 e, negategli le attenuanti generiche, è stato condannato alla pena di trenta anni di reclusione in primo grado e la condanna è stata confermata in sede di appeLO tenuto conto del limite di cui LLart. 78 c.p. norma, che ha impedito una diminuzione di pena per l'intervenuta declaratoria di estinzione per prescrizione dei reati di cui agli artt. 45, 49, 61 e 63. 12.32.2 - Nel ricorso per cassazione il ricorrente si duole, con ampie argomentazioni in diritto sui concetti di notitia criminis e di archiviazione, della violazione dell'art. 11 c.p.p. per il fatto che non sia stata comunque dichiarata l'incompetenza della Corte d'assise di NZ (la norma stabilisce un criterio di competenza funzionale e non territoriale) nonostante l'inerzia del pubblico ministero nel promovimento della azione penale in relazione al progettato attentato nei confronti del magistrato Dott. AU. Censura, poi, la sentenza per violazione dell'art. 34 c.p.p. in riferimento LLart. 606, lett. b), c), ed e), c.p.p., perché, nonostante il diniego del rito abbreviato agli imputati che lo avevano richiesto, i Giudici avevano esaminato gli atti del fascicolo del pubblico ministero, prima e dopo la richiesta, ai fini della concessa diminuente. Censura, inoltre la pronuncia per violazione della L. n. 203 del 1991, art. 8, lett. b), avendo la Corte negato l'applicazione della attenuante nella estensione massima della pena (12 anni di reclusione) e anzi avendo applicato la pena base nel massimo consentito di venti anni. Non sussisterebbe sul punto una motivazione adeguata;
si duole altresì della mancata concessione delle attenuanti generiche, non tenendo la sentenza nel minimo conto del comportamento processuale. Lamenta inoltre la mancata riduzione della pena per effetto della dichiarata prescrizione.
12.33. - ZI GI.
12.33.1. - FrateLO di ON ZI, è stato assolto in sede di appeLO dal reato associativo ex art. 416 bis c.p.p., perché ritenuto estraneo al gruppo criminale, ma si è visto confermare la condanna a suo danno per i reati relativi alle armi (capo 9) e alla ricettazione di esse (capo 10) con rideterminazione della pena. La sentenza ritiene responsabile l'imputato per il solo episodio del trasferimento delle armi e della ricettazione. Le fonti di prova in relazione a questi ultimi due reati sono date dalle dichiarazioni di TO e CO OL, ritenute convergenti sul nucleo essenziale, cioè sul fatto che, intervenuta la cattura di ON ZI, si erano volute trasferire le armi del gruppo, per ordine di quest'ultimo, da CA a TE, e a tale trasferimento l'imputato aveva partecipato con i due OL ora detti, nonché con ZI OL. Riscontri sono rinvenuti in intercettazioni ambientali.
12.33.2. - Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo due motivi: con il primo si duole della iLOgicità della motivazione che aveva seguito acriticamente le dichiarazioni dei collaboranti. Con il secondo motivo assume che aveva chiesto il rito abbreviato che gli era stato negato e non gli era stata computata la diminuente. 12.34. - ZI ON (ricorsi avv. GI Lupis e avv. LE Porcari).
12.34.1. - ZI ON è stato condannato LLergastolo in primo grado e la condanna è stata confermata in appeLO. Egli è considerato il promotore e il capo sia dell'associazione per delinquere di stampo mafioso, coadiuvato con ruoli direttivi da CO OL, TO CO (per quest'ultimo è stato escluso il ruolo direttivo), TO DO TO e IA MP, sia dell'associazione finalizzata aLO spaccio di stupefacenti, questa seconda, insieme con TO DO TO, AN AN, NE ZU e OL IC. È stato ritenuto responsabile dei reati di associazione mafiosa (capi 1); di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e reati scopo (capi 5, 6 e 8); di detenzione illegale e porto di armi e ricettazione (capi 9 e 10);
degli omicidi di IA e AP (capi 17 e 18); dell'omicidio di AN (capi 19, 20 e 21); dell'omicidio di ES FI (capi 22 e 23) del tentato omicidio di GI IE (capi 24 e 25);
del tentato omicidio di RI NZ (capi 26, 27 e 28); del tentato omicidio di LA NA MA (capi 30 e 31); del tentato omicidio degli appartenenti LLArma dei carabinieri SC e PP (capi 34 e 35); del tentato omicidio degli appartenenti LLArma dei carabinieri LE Picerno e Cosimo Giudice (capi 37 e 38); degli attentati dinamitardi nei confronti della UT, della concessionaria SAAB dei F.LL CI, della Concessionaria Fiat dei frateLL AF, del ristorante "Casino del Diavolo" di LA RA, della concessionaria Rover di UZ, dei magazzini UPIM, della cartoleria CO, della Chiesa di S. SE, del Bar "Via Dante" di ER (capi 44, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 56, 60, 61, 62, 63 e 64), della tentata estorsione in danno di AB (capi 74 e 75). La sentenza impugnata rinvia alla parte generale per la trattazione delle due associazioni (cap. 4^, B1 e B2). Nella parte relativa aLO ZI, la pronuncia si sofferma sui reati contro la persona (solo per il tentato omicidio dei carabinieri del 17 marzo 1995, in occasione di uno scontro a fuoco, si rinvia alla posizione di TO CO), sui reati contro il patrimonio e sugli attentati dinamitardi ascritti LLimputato.
12.34.2. - Con il ricorso dell'avv. Lupis ci si duole della gravata sentenza per i seguenti motivi. 1) NuLLtà del procedimento perché aLO ZI era stato impedito l'accesso LLaula di udienza nel corso del giudizio di primo grado in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dell'art. 111 Cost., diritto non sostituibile con la partecipazione attraverso videoconferenza (come si è verificato). Il giudice si sarebbe comportato come esecutore di mandato del ministro della giustizia, in quanto ZI e la moglie erano sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P.. Con ciò il Giudice avrebbe perso il requisito della indipendenza e imparzialità. Di qui l'eccepita nuLLtà delle sentenze. Si chiede per questo che la decisione venga sottoposta alle sezioni unite. 2) Le intercettazioni telefoniche ed ambientali sarebbero "state poste in essere al di fuori del rispetto delle norme che ne garantiscono la sicura riconducibilità a provvedimenti legittimi e della redazione dei verbali che consentano di verificarne il rispetto, nell'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche;
e di applicazione delle microspie trasmittenti e della registrazione". 3) Circa il duplice omicidio di RA IA e di DO AP, il cui esecutore materiale è stato CO OL, la difesa si duole del fatto che ZI sia stato condannato sulla base delle chiamate in correità del OL. Critica la sentenza nella parte in cui le dichiarazioni di CO OL - secondo le quali dopo l'omicidio sarebbe tornato nei Sassi dove lo attendevano lo ZI e il CO, informandoli che l'azione omicidiaria era stata condotta a termine - sono contrarie a quelle della IF (tale circostanza è riferita nella trattazione della posizione OL), la quale aveva detto che, dopo l'omicidio, CO OL era andato a farsi una doccia a casa di OL per pulirsi del sangue, senza prendere in considerazione che il OL non aveva fatto alcuna menzione di tale circostanza e anzi lo stesso CO OL aveva fatto dichiarazioni diverse sulla fase successiva LLomicidio (come descritto nella sentenza nella parte dedicata alla posizione di LE OL, egli si sarebbe recato sul posto di lavoro per prelevare, con una scusa, la figlia del suo datore di lavoro per procurarsi un alibi). 4) Circa l'omicidio di OL AN (e connessi reati) si duole del fatto che l'episodio era stato addebitato aLO ZI sulla base delle dichiarazioni dei OL, che lo indicavano come mandante. Che l'omicidio fosse proprio opera dei OL sarebbe stato confermato dalle dichiarazioni di AN AN che ha narrato di avere saputo dal frateLO della vittima, NZ AN, che il frateLO era andato a minacciare i OL con la pistola affinché se ne andassero da TE. L'omicidio del frateLO era quindi una vendetta dei OL in relazione a tali minacce. Ciò dimostrerebbe, ad avviso del ricorrente, che l'omicidio era un fatto dei OL e sarebbe una conferma che non vi era mai stata una fusione tra lo ZI e il clan OL. La sentenza si contraddirebbe quando non riconosce che le dettagliate dichiarazioni sulle modalità dell'omicidio, che erano emerse dalle intercettazioni in casa OL, confermerebbero proprio che la responsabilità era dei OL. 5) Circa il tentato omicidio di IE, basato sempre sulla chiamata in correità di CO OL, questi ha riferito che il delitto era stato deciso e programmato con ZI perché il IE apparteneva al gruppo rivale del ZZ. Erroneamente la sentenza troverebbe una conferma in una intercettazione ambientale nel carcere tra TO OL e la moglie IF, nella quale il primo riferisce, parlando del IE, che queLO è "un infamone" che non merita nemmeno il saluto, invitando la moglie a toglierli il saluto e dicendo che quando uscirà dal carcere queLO non lo vedrà più. Osserva il difensore che tale coLOquio non avrebbe rappresentato un riscontro circa il coinvolgimento di ZI. 6) Tentato omicidio dei carabinieri GI SC e Gaetano PP. Il coinvolgimento deLO ZI era dato dal fatto che LE Di EC aveva confermato di avere fatto una rivendicazione su incarico di ZI, attraverso CO OL (il quale aveva confermato), che gli aveva consegnato anche un foglietto, con telefonate a due emittenti locali, con le quali si affermava che l'attentato era una risposta alle ricerche che i carabinieri stavano facendo per catturare ZI. "Di tutto sono capaci di far credere i OL", afferma il difensore. 7) Sugli attentati dinamitardi non vi sarebbe prova alcuna della responsabilità, prova che non può essere desunta dal fatto che uno degli ordigni rimasto inesploso era identico, nella sua costruzione, a uno di queLL trovati a CA (dove il materiale esplosivo e le armi si trovavano originariamente nella disponibilità di ZI, n.d.e.) e tanto meno dal fatto che gli esplosivi usati erano quasi tutti uguali. Ancora una volta afferma che l'unione del gruppo ZI OL non era mai esistita e che si trattava di false accuse dovute al "teorema OL". 8) La Corte non avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l'appeLO di ZI in relazione al reato di tentata estorsione in danno di RI AB perché con l'atto si deduceva che la responsabilità di ZI era desunta dal "teorema OL": si trattava del pregiudizio che, nel caso, aveva portato a valorizzare oltremodo l'accusa proveniente da AB.
12.34.3. - Con il ricorso dell'avv. Porcari le doglianze investono, oltre che i profili di diritto già enunciati per i ricorrenti difesi daLO stesso patrono, i seguenti aspetti. 1) Anzitutto si sostiene la violazione dell'art. 192 c.p.p., in quanto le chiamate in correità non sarebbero state valutate secondo i principi tradizionali della credibilità del dichiarante, della consistenza intrinseca delle dichiarazioni e della verifica attraverso riscontri esterni individualizzanti. 2) in secondo luogo ci si duole del mancato rilievo della inattendibilità assoluta dei chiamanti in correità CO OL, TO OL e LE Di EC: costoro avrebbero concordato la versione dei fatti. La prova del previo concerto è colta in una dichiarazione di TO OL captata nelle intercettazioni ambientali presso il carcere di NT in cui costui afferma "A parte che non sappiamo niente noi...che dobbiamo fare le cose false ?": si riporta, poi, l'interrogatorio di AN OL in cui questi riconosce di avere scritto lettere ad AN Di EC invitandolo a collaborare. Inoltre TO OL inizia a collaborare dopo la lettura della ordinanza di custodia cautelare notificatagli. A carico di CO OL pende procedimento per calunnia in relazione alle accuse mosse
contro
Di EC (di cui non si discute nel presente procedimento). Con riferimento, poi, ad alcuni omicidi (IA e AP, capi 17 e 18; AN, capi 19, 20 e 21; ES FI, capi 22 e 23) e tentati omicidi (GG NZ, capi 27 e 28) e LA NA MA capi 30 e 31) si contesta la ricostruzione operata in sentenza di una associazione tra i gruppi di ZI e dei OL, e si afferma la completa separazione dei gruppi stessi e la calunniosità delle accuse mosse a ZI dai frateLL OL e da AN Di EC, che pretendono di farlo apparire come mandante. 12.35. - SI OV (ricorso avv. EN Di Terlizzi). 12.35.1. - In sede di appeLO è stata confermata la responsabilità di OV SI in ordine ai reati di associazione mafiosa (capo A); di detenzione di armi e di ricettazione delle stesse (capi D ed E); di omicidio di FI ES e reato connesso di detenzione e porto di armi (capi F e G), di tentato omicidio di NZ GG e reati connessi di detenzione e porto di armi e di furto di un'automobile (capi H, I ed L). L'imputato è stato assolto dal reato di associazione finalizzata aLO spaccio di stupefacenti (capo B) e conseguentemente la pena è stata rideterminata in ventisette anni di reclusione. Per il tentato omicidio di NZ RI, la responsabilità è stata affermata in base alle chiamate in correità di CO OL, TO OL e LE Di EC, quest'ultimo esecutore materiale unitamente LLimputato. Il movente è ravvisato nell'intento di far si che l'SI, che lavorava presso l'istituto di Vigilanza Lazazzera, di cui era titolare il RI, prendesse il posto di quest'ultimo e così dirigesse l'istituto medesimo: ciò avrebbe generato maggiori profitti per l'organizzazione che avrebbe potuto direttamente e più facilmente governare il "mercato" delle estorsioni. Inoltre l'SI avrebbe commesso il reato per il comportamento tenuto dal RI nel processo a carico di tale SA per l'omicidio di HI PA, la cui vedova sarebbe poi divenuta la compagna dell'SI. La responsabilità dell'imputato in ordine LLomicidio di FI ES è stata affermata sulla base delle chiamate in correità di LE Di EC e di CO OL, riscontrate dLLesistenza di un movente endo-associativo, dalla perizia autoptica e dalle dichiarazioni di altri collaboranti. Mandante dell'omicidio era stato CO OL ed esecutori materiali erano stati Di EC e SI. Il movente dell'omicidio, secondo la ricostruzione dei fatti dei Giudici di merito, era queLO di punire il ES perché si era aLOntanato dal gruppo associativo facente capo aLO ZI.
12.35.2. - Nel ricorso per cassazione dell'imputato si deducono i seguenti motivi. 1) inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali nella casa di CO OL per violazione dell'art. 271, comma 1, c.p.p., art. 267, comma 3, c.p.p., e art. 268, comma 3, c.p.p.. Il ricorrente sottolinea in particolare come l'inidoneità
tecnica per l'autorizzazione ad eseguire le intercettazioni ambientali sia la sola prevista dal legislatore e non anche quella investigativa. Sul punto chiede che sia rimessa la questione alle sezioni unite o subordinatamente alla Corte costituzionale per violazione della Cost., art. 15. Si sofferma anche, in particolare, sulla inutilizzabilità delle intercettazioni successivamente al 22 gennaio 1996 (con riflessi anche sui decreti di proroga del 6 febbraio 1996 e del 23 febbraio 1996), perché in tale data il Gip ha autorizzato la proroga solo delle intercettazioni telefoniche. Non può avere alcuna validità la sanatoria ex tunc operata dal G.i.p. col successivo decreto di proroga in cui si da atto che la mancata autorizzazione delle intercettazioni ambientali era dovuta a una mera svista. Errata poi sarebbe la motivazione della sentenza impugnata che afferma che nell'ordinanza non vi sarebbe (ex lege) una differenza tra motivazione e dispositivo e che dal tenore dell'atto si ricaverebbe la volontà di prorogare anche le intercettazioni ambientali con il richiamo alla permanenza dei presupposti delle intercettazioni. 2) Mancata assunzione di una prova decisiva: la testimonianza di ET TI che avrebbe emesso una "fattura accompagnatoria" della sua ditta il 23 giugno 1995 alle ore 2,00, ciò che avrebbe dimostrato che a quell'ora il ricorrente si trovava a Napoli per quell'acquisto: tale orario non è compatibile con queLO della consumazione dell'omicidio ES (alle ore 23,00 del giorno precedente in TE, cioè tre ore prima). 3) Sulla motivazione si rileva, in generale, la mancata risposta a quanto dedotto con l'appeLO sul fatto che sia CO OL che LE Di EC avevano motivi di risentimento nei confronti dell'imputato. Sempre in generale, si osserva che manca addirittura la motivazione su alcuni reati contestati: si rinviene infatti una stringata motivazione solo sull'omicidio ES e sul tentato omicidio RI. Non v'è alcuna motivazione, in particolare, sul reato associativo nonostante in appeLO si fosse dedotto che la partecipazione alla associazione era ricavata solo dalla consumazione dei reati fine e che, secondo le dichiarazioni deLO stesso CO OL, l'SI era entrato a far parte del gruppo nel febbraio 1996 (epoca in cui aveva consegnato a CO OL la cassetta per la ricarica delle munizioni), laddove l'associazione risaliva al 1993 (gli omicidi sono del 95). Nessuna risposta in sede di appeLO si è data alla deduzione in forza della quale nessun rapporto è provato con il capo indiscusso del clan, ON ZI. Circa il reato di detenzione delle armi, non si è risposto alla osservazione dedotta con l'appeLO sulla mancanza di qualsiasi prova che l'SI avesse la disponibilità immediata e diretta delle armi. Quanto, poi, LLomicidio ES, la sentenza si limita a motivare, peraltro in modo del tutto iLOgico, sulla mancanza di concordanza tra le dichiarazioni di Di EC e la perizia autoptica. Il Di EC ha affermato che aveva esploso i colpi di fucile quando il ES si trovava di fronte a lui, mentre la perizia autoptica ha chiarito inequivocabilmente che i colpi erano stati sparati quando la vittima dava le spalle LLomicida perché era stato colpito prima alla nuca e alla parte alta della schiena: la Corte avrebbe preso atto di tale realtà e avrebbe cercato di spiegare tale discrasia in modo del tutto iLOgico e incomprensibile. Inoltre, sempre su tale omicidio, la Corte d'assise d'appeLO non ha dato la minima risposta a quella che la difesa aveva prospettato come tesi alternativa, cioè che l'omicidio era stato commesso da FI e NZ Di EC come riferito (in altro processo) da RO ZZ, collaborante di giustizia, il quale aveva dichiarato di avere ricevuto in carcere le loro confessioni: si noti che in un primo momento gli stessi OL e Di EC avevano dichiarato che il vero mandante era stato NZ Di EC, poi ripiegando sulla tesi definitivamente sostenuta. Nessuna risposta vi è poi in ordine alla circolarità della prova a carico dell'imputato (il riferimento è alle indicazioni che i collaboranti si sarebbero scambiati prima dei loro interrogatori) e alla molteplicità dei moventi riferiti dai collaboranti che avrebbero indotto ZI e OL CO a eliminare il ES. Singolare inoltre è la mancanza di qualsiasi intercettazione di commento di tale omicidio in casa OL. Infine, per quanto concerne il tentato omicidio di RI, la sentenza non da alcuna risposta alle doglianze riportate nell'appeLO sulle contraddizioni dei chiamanti e sulla evanescenza dei moventi individuati, a fronte di una diversa possibile ricostruzione fattuale che avrebbe potuto far pensare alla accanita resistenza della vittima che aveva opposto rifiuto a qualsiasi richiesta di tangente.
12.36. - IA MP (ricorsi avv. GI Lupis e avv. LE Porcari).
12.36.1. - OG di ON ZI, è stata ritenuta responsabile dei reati di associazione per delinquere di stampo mafioso (capo A), di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (capo B) di detenzione per fini di spaccio di stupefacenti (eroina, cocaina, hashish) (capo C) di detenzione di armi da fuoco comuni e da guerra (capo D) di ricettazione di dette armi (capo E) ed è stata condannata alla pena di ventidue anni di reclusione. 12.36.2. - Il primo difensore si duole della gravata sentenza per i seguenti motivi. 1) Alla imputata è stato impedito l'accesso LLaula di udienza nel corso del giudizio di primo grado in violazione dell'art. 6 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e della Cost., art. 111, diritto non sostituibile con la partecipazione attraverso videoconferenza (come si è verificato). Il Giudice si sarebbe comportato come esecutore di mandato del ministro della giustizia, in quanto lui e la moglie erano sottoposti al regime dell'art. 41 bis O.P.. Con ciò il Giudice avrebbe perso il requisito della indipendenza e imparzialità. Di qui l'eccepita nuLLtà delle sentenze. Si chiede per questo che la decisione venga sottoposta alle sezioni unite. 2) Le intercettazioni telefoniche ed ambientali sarebbero "state poste in essere al di fuori del rispetto delle norme che ne garantiscono la sicura riconducibilità a provvedimenti legittimi e della redazione dei verbali che consentano di verificarne il rispetto, nell'attività di intercettazione delle conversazioni telefoniche;
e di applicazione delle microspie trasmittenti e della registrazione" (entrambi i motivi sono comuni al marito dell'imputata ON ZI). 3) Il Presidente della Corte di assise si era astenuto (limitatamente ad alcuni imputati) e la astensione era stata accolta: su di essa si è pronunciato indebitamente il Presidente della Corte d'appeLO e non già queLO del Tribunale. Il dott. NN, quando già era stata accolta l'istanza di astensione, ha indebitamente pronunciato l'ordinanza di stralcio del processo nei confronti dei sei imputati giudicati da altra Corte d'assise. 4) La sentenza non terrebbe conto del fatto come la incriminazione della imputata fosse frutto della strategia dei OL che hanno accusato ZI, la moglie e l'avv. MA per tornare immediatamente in libertà. In particolare, la responsabilità per i reati concernenti gli stupefacenti è stata affermata senza alcuna prova che non fosse quella delle dichiarazioni dei collaboranti OL, "prive di valore intrinseco ed estrinseco" (come la dichiarazione di TO OL che afferma che la droga sequestrata il 21 ottobre 1995 a ET Di EC era destinata alla MP). 5) La sentenza ritiene che ZI, attraverso la moglie, continuava dal carcere ad esercitare i poteri di capo della organizzazione, incontrando CO OL neLO studio dell'avv. MA e ritenendo che tali incontri non fossero casuali ma si riferissero al raccordo fra OL e ZI per la prosecuzione della attività criminale. Tuttavia tale affermazione è basata sulla sola deposizione dell'Ispettore IT che non ha mai detto di aver visto i due neLO studio ma solo di avervi visto entrare il OL e di aver visto parcheggiata LLesterno l'autovettura della MP. Se incontri fra i due vi erano stati - sostiene la ricorrente - erano del tutto occasionali. A nulla vale la circostanza che anche GI IF, moglie di TO OL, abbia parlato di incontri avuti dal marito con la MP. 6) La conversazione intercettata nel carcere di NT del 19 settembre 1996 in cui GI IF, che era andata a un coLOquio con il marito TO OL, rassicura quest'ultimo sul fatto che lo ZI non "aveva cantato", non dimostra nulla circa i pretesi rapporti criminali fra OL e ZI, ma dimostra solo la paura della MP per la caratura criminale dei OL. Nulla prova, perché proveniente dai OL, l'asserita consegna di in giubbotto antiproiettile da parte della MP. La conversazione intercettata nel carcere di Secondigliano il 30 dicembre 1995 tra ZI e la moglie, che dimostrerebbe - secondo la sentenza - la funzione vicaria assunta da costei anche nel traffico di droga - perché in essa lo ZI da consigli alla imputata di non parlare in strada per il pericolo di essere vista e di andare presso lo studio - non dimostrerebbe nulla ne' in merito alla droga (solo perché si capisce tale parola) ne' in merito agli altri reati ascritti alla ricorrente. Ancora. L'altra conversazione intercettata nel carcere di Secondigliano il 10 ottobre 1995 in cui la donna dice: "Ora comando io" non potrebbe essere interpretata come comando del gruppo criminale, ma sarebbero lo sfogo di una donna che è rimasta sola per essere il marito in carcere. E l'altra, del 16 gennaio 1996, che la Corte ha interpretato in danno dell'imputata, in cui ZI ha detto "... tutta la famiglia ha detto e lui non si mette paura ... aLOra... uccidere, uccidere, dobbiamo uccidere..." non dimostrerebbe nulla perché incomprensibile. (Secondo la sentenza non sarebbero le sole dichiarazioni dei OL a convincere della responsabilità dell'imputata).
12.36.3. - L'avv. Porcari deduce anche per tale ricorrente le questioni processuali di carattere generale già enunciate in occasione dei precedenti ricorsi. Sottolinea, poi, in particolare, la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali eseguite nella abitazione dell'imputata. Tutta la motivazione della sentenza è basata su tali intercettazioni tanto che eliminando i risultati delle intercettazione la motivazione stessa verrebbe a cadere. In ogni caso rileva la mancanza di motivazione per l'affermazione della responsabilità per relationem alla sentenza di primo grado. 12.37. - RT EN (ricorso avv. NO Cosimo Pantaleo). 12.37.1. - L'imputato è stato condannato alla pena di anni quattro e mesi nove di reclusione e di 774 euro di multa per il reato di rapina, risalente al 1986, in una fabbrica di salotti di tale Nicoletti, nonché per il relativo reato di porto e detenzione di armi. In occasione della rapina fu esploso anche un colpo di arma da fuoco che aveva raggiunto TO LL LLinguine. Si tratta di un reato estraneo ai fatti associativi, tanto che il RT è stato assolto dal reato di cui LLart. 416 bis, c.p.p.. La condanna è stata confermata in sede di appeLO ed è basata sulla chiamata in correità di CO OL e sulla chiamata in reità (de relato) di LE Di EC, che ha riferito di avere appreso della rapina daLO stesso RT in un periodo di detenzione comune. I riscontri alla chiamata di CO OL sono dati dalle circostanze che il giorno della rapina erano in pagamento gli stipendi, che i rapinatori si introdussero da una finestra del bagno, che i rapinatori erano di statura differente, che il teste VO ha confermato che uno dei malviventi gli aveva puntato contro la pistola;
dal fatto che l'imputato non aveva contestato il periodo di detenzione comune con il Di EC. La Corte d'appeLO ha escluso qualsiasi intento calunniatorio e qualunque ipotesi di accordo tra i chiamanti. 12.37.2. - Nel ricorso per cassazione RT, per mezzo del difensore, deduce il vizio di motivazione e queLO di violazione dell'art. 192 c.p.p.. Sostiene che la sentenza non risponderebbe ai motivi di appeLO o risponderebbe iLOgicamente. La sentenza afferma che sarebbe irrilevante la contraddizione di OL su chi avesse sparato il colpo in due diversi interrogatori (la versione finale è che aveva sparato RT). Peraltro a sparare, secondo i testi, era stata la persona meno alta di statura, cioè OL, secondo il ricorrente. Si sostiene inoltre che mancherebbe la motivazione su intenti calunniatori e motivi di rancore (si afferma che il OL voleva uccidere l'imputato). Si rileva, poi, che la sentenza non motiverebbe sulla credibilità dei dichiaranti, tenuto conto soprattutto del fatto che i due chiamanti erano legati da rapporti criminali e amicali. Mancherebbero comunque i riscontri esterni di carattere individualizzante sulla persona dell'imputato, perché, al più, i riscontri avrebbero potuto confermare il fatto. Nel caso, inoltre, gli indizi non sarebbero gravi precisi e concordanti. Si ritiene rilevante il fatto che secondo il racconto di CO OL, lo stesso ON ZI non aveva voluto aderire al progetto perché la rapina era priva di un'adeguata preparazione. 12.37.3. - Deposita memoria con la quale sostiene la prescrizione dei reati contestati.
12.38. - LI RA OL (ricorso avv. Temistocle Gurrado). 12.38.1. - LI è stato assolto in sede di appeLO dal reato di associazione volta al traffico di stupefacenti (capo B) nonché dai capi riguardanti le armi della associazione e dalla relativa ricettazione. Ferma restando la condanna inflitta in primo grado per l'associazione di stampo mafioso (capo A), la pena è stata rideterminata in quella di anni tre di reclusione. A carico del predetto sono poste le chiamate in correità di CO OL, TO OL e LE Di EC. Da tali chiamate in correità emerge che il LI offriva ospitalità a ZI ON NT in una masseria in contrada Timmari di TE. Di tale ospitalità parla anche l'altro collaborante US FA (verbale del procedimento 1/2000 acquisito sull'accordo delle parti nel procedimento 6/2000). In tale masseria avvenivano incontri tra lo ZI e altri appartenenti al clan, quali CO OL, NA LA, FI ES;
circostanza che veniva apprezzata non come condotta di favoreggiamento ma di contributo causale alla associazione consistente nel permettere che il gruppo non avesse vuoti di gestione. Riscontri a tali chiamate erano rinvenuti nell'ambientale 5 novembre 1995 in casa di CO OL, in cui quest'ultimo riferiva al LI che Di EC era stato arrestato con una partita di droga (ma dai reati in materia di droga LI è assolto) e soprattutto quella del 28 novembre 1996 nel carcere di NT, in cui TO OL, parlando con la moglie GI IF dice che il dottore (ZI) è stato arrestato e si mostra stupito del fatto che il LI non sia stato ancora arrestato.
12.38.2. - La difesa, con un primo motivo, si duole della nuLLtà delle sentenze di primo e di secondo grado: la prima per essere stata sottoscritta dal solo Presidente estensore;
la seconda dal Presidente e dal giudice a latere come coestensori. Con un secondo motivo censura la sentenza impugnata per nuLLtà, essendosi provveduto sulla richiesta di astensione del Presidente della Corte d'assise da parte del Presidente della Corte d'appeLO anziché dal Presidente del Tribunale;
per l'assunzione, inoltre, del provvedimento di stralcio dopo l'accoglimento della istanza di astensione;
per la decisione del solo Presidente in udienza anziché dal Collegio in camera di consiglio della istanza di revoca della ordinanza relativa. 3) Con altro motivo lamenta l'incompetenza della Corte d'assise di NZ per essere risultato dal processo che l'associazione progettava un attentato in danno del Dott. AU, magistrato della Procura di TE, e della figlia;
4) con altra doglianza deduce la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in casa di CO OL dal 16 gennaio 1996 o successiva al 23 febbraio 1996. Inoltre, deduce le questioni di mancanza di motivazione dei decreti esecutivi del pubblico ministero con riferimento a quanto contenuto nelle sentenze delle sezioni unite Primavera, AS e TT. 5) Ancora, con un quinto motivo, si duole della decisione della Corte di merito con la quale si era affermato che non produce nuLLtà del verbale, perché non prevista, la circostanza che risulti registrata la sola requisitoria del pubblici ministero e non anche le arringhe dei difensori. 6) Con l'ultimo motivo si duole della genericità delle chiamate in correità e della conseguente mancanza di prova sul ruolo del LI e, in definitiva, della mancanza di motivazione. 12.39. - IE GI (ricorso avv. LE Porcari). 12.39.1. - È stato condannato alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione e 700 euro di multa per i reati di partecipazione alla associazione mafiosa (capo A) e di esecuzione dell'attentato dinamitardo alla chiesa di S. SE, pena così rideterminata in appeLO a seguito della assoluzione per il reato di detenzione di armi e di ricettazione delle stesse (capi D ed E).
12.40. - NE EL (ricorso avv. ET Longo). 12.40.1. - Con la sentenza oggi impugnata è stata confermata la condanna inflitta LLimputato in primo grado, ma i Giudici di appeLO hanno ridotto la pena di sette anni di reclusione ed euro 774 di multa, ritenuta eccessiva, a quella di quattro anni e tre mesi di reclusione ed euro 1.300 di multa, per i reati di associazione per delinquere di tipo mafioso (capo A) di porto e detenzione illegale di armi (capo D) e di ricettazione (capo E).
12.40.2. - La posizione di tale imputato è simmetrica a quella della moglie IA AN (sub 12.1): egli si è recato a VI per acquistare polvere da Sparo dal AN, poi consegnata a CO OL e poi rinvenuta in occasione del sequestro eseguito il 6 febbraio 1996 nei Sassi di TE in un locale nella disponibilità del OL;
inoltre, con la moglie si è recato a casa di ER GR, madre di LE Di EC, quando era cominciata a spargersi la voce di una sua collaborazione, formulando minacce esplicite aventi a oggetto il figlio del Di EC e nipote della GR. Sul primo episodio le fonti di prova sono le intercettazioni ambientali già citate per l'AN e le dichiarazioni di CO e TO OL, come pure quelle già indicate per l'AN sul secondo episodio. Quanto al reato associativo, mentre AN OL aveva detto che NE frequentava la casa del frateLO CO perché compari, Di EC ha affermato che il NE sapeva "tante cose" e aveva precisato che era persona di un certo spessore criminale, mentre, molto più significativamente, TO OL aveva detto che il NE sapeva dell'esistenza del gruppo criminale e del possesso di armi da parte di CO OL;
quest'ultimo dal suo canto aveva affermato che dinanzi al NE si parlava liberamente delle attività del sodalizio - "non è che dovevamo far capire" -. Viene poi richiamata l'intercettazione ambientale del 24 novembre 1995 sulle ricerche del RI che doveva essere eliminato dal gruppo: questo veniva considerato elemento di particolare spessore probatorio, in quanto il OL non si sarebbe espresso in termini così espliciti se il NE non fosse considerato intraneo al gruppo. Viene altresì richiamata l'altra intercettazione del 22 novembre 1995 in cui NE esprime l'opinione che una determinata persona doveva essere uccisa.
12.40.3. - Propone ricorso per cassazione il NE, per mezzo del difensore, che deduce undici motivi di ricorso. 1) NuLLtà del decreto di rinvio a giudizio per le ragioni già sopra dette. 2) Difetto di motivazione in ordine a tale questione. 3) incompetenza territoriale del Giudice di primo grado ex art. 11 c.p.p., perché dagli atti emergeva che il gruppo aveva f progettato un attentato al giudice Dott. AU. 4) Violazione e falsa applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. per acquisizione della sentenza del Tribunale di TE 16 maggio 1995 relativa al processo "Isola Felice", perché non utilizzabile nei suoi confronti perché non era imputata in quel giudizio. 5) Inutilizzabilità delle dichiarazioni di CO OL per violazione dell'art. 191 c.p.p. perché il pubblico ministero aveva omesso di chiedere ex art. 493 c.p.p. l'acquisizione delle trascrizioni effettuate presso la casa di CO OL. 6) Inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali nella casa di CO OL per violazione degli artt. 267, 268, e 271 c.p.p.;
violazione e falsa applicazione dell'art. 192 c.p.p.. L'11 settembre 1995 il pubblico ministero aveva emesso un decreto col quale disponeva le intercettazioni: il Gip in pari data emetteva autorizzazione "a disporre le operazioni delle anzidette intercettazioni", senza indicare la durata, quindi per un periodo superiore a quindici giorni;
inoltre le captazioni sarebbero dovute avvenire tramite microspie;
"Ciò in palese violazione dell'art. 268 c.p.p., che prevede tassativamente la indicazione degli impianti da utilizzare con provvedimento motivato" non emesso nella specie. Dai successivi provvedimenti di proroga, che violavano tutti il termine di quindici giorni, risultava che le intercettazioni erano state eseguite senza autorizzazione per i periodi 11-30 ottobre 1995 e 31 ottobre - 16 novembre 1995. Inoltre vi era stata violazione dell'art. 268, comma 6, perché aveva avuto notizia delle intercettazioni solo attraverso l'ordinanza di custodia cautelare. Per di più, il teste LL, in sede di controesame, non aveva indicato: "...il tipo di strumento utilizzato per le intercettazioni ambientali;
le modalità di esecuzione delle stesse;
eventuali altri addetti alle operazioni;
le persone fisicamente presenti nella casa di OL CO al momento delle captazioni", pur avendo precisato che quasi tutte le intercettazioni erano state eseguite nella sala della Questura di TE. Quindi alcune di dette intercettazioni - non si indicano quali - sono state effettuate da luoghi e con impianti sconosciuti. Pertanto le intercettazioni erano state utilizzate illegittimamente. 7) Inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia e di imputati che hanno reso dichiarazioni contra LI. Il pubblico ministero aveva omesso di chiedere l'esame secondo la disciplina degli artt. 468 e 210 c.p.p.. Infatti, secondo l'art. 64 c.p.p. l'imputato che rende dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri assume l'ufficio di testimone. Tali inosservanze avrebbero comportato la violazione della condizione di parità in danno dell'istante e la violazione del principio del contraddittorio. "I collaboratori di giustizia sono stati sentiti senza il vincolo dell'obbligo di dire la verità". 8) Violazione degli artt. 500 e 526 c.p.p., perché nel corso del dibattimento erano stati acquisiti i verbali utilizzati per le contestazioni, con la conseguenza della loro inutilizzabilità. 9) Inutilizzabilità delle chiamate in correità per mancato rispetto dei tradizionali canoni di valutazione di tali chiamate. In particolare OL CO e Di EC LE, LLinizio della loro collaborazione hanno riferito false accuse, anche in merito LLomicidio ES poi ritrattate, con conseguente procedimento per calunnia, Inoltre TO OL aveva iniziato a collaborare dopo remissione a suo carico della ordinanza di custodia cautelare, così conoscendo i fatti da tale documento. 10) Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine a tutti i reati contestati, difettandone la prova. 11) Con ordinanza 14 dicembre 2000 era stata disposta la scarcerazione per il decorso del termine di durata massima ed erano state applicate le misure cautelari dell'obbligo di presentazione, di divieto di uscire dal territorio nazionale e dell'obbligo di dimora, misure che si sovrapponevano alla misura della sorveglianza speciale applicata con provvedimento del Tribunale di TE. Con le sentenze di primo e secondo grado non era stata revocata la misura cautelare imposta con la "predetta ordinanza del 31.1.2001". 13. L'esame delle questioni processuali.
13.1. - Incompetenza territoriale ex art. 11 della Corte d'appeLO di NZ.
13.1.1. - I ricorsi per cassazione non hanno portato, sostanzialmente, argomenti nuovi rispetto al dibattito che si è già svolto in primo e secondo grado sull'argomento. Va qui ribadito l'esatto presupposto da cui è partita la Corte d'assise d'appeLO secondo cui, affinché possa sorgere un obbligo del giudice del dibattimento di pronunciarsi (pure sulle questioni di competenza, ancorché funzionale), deve esistere un reato iscritto nel registro delle notizie di reato ex art. 335 e 405 c.p.p., che pervenga alla cognizione del giudice attraverso il modo previsto, di norma, dLLordinamento giuridico, cioè a seguito dell'esercizio della azione penale, eventualmente ai sensi dell'art. 518 c.p.p., esercizio dell'azione di competenza esclusiva e inalienabile del pubblico ministero, vigendo anche nell'ordinamento processuale penale il canone ne procedat iudex ex officio. È infondata la tesi di quanti hanno sostenuto e sostengono che il Giudice del dibattimento avrebbe dovuto pronunciarsi sulla questione della competenza, declinandola, anche nella inerzia del pubblico ministero, il quale non ha mai contestato alcun reato in danno del magistrato. L'inquirente ha assunto (e assume) la piena responsabilità delle sue strategie processuali (ciò che, peraltro non esclude che, mancando un formale decreto di archiviazione, siano ancora in corso indagini da parte del P.M. sui possibili reati commessi in danno del dott. AU). 13.1.3. - Ciò, in altri termini, significa che la qualità di imputato, persona offesa, o persona danneggiata del magistrato, affinché diventi operante l'art. 11 c.p.p., deve essere una qualità formale assunta nella sede procedimentale, attraverso le iniziative formali previste dLLordinamento giuridico spettanti LLorgano del pubblico ministero.
13.1.4. - Il Dott. AU e i suoi familiari non hanno mai assunto nel processo una delle qualifiche formali anzidette, e ciò vale sia per il "progetto di attentato" in suo danno, progetto che, va osservato incidentalmente, neppure risulta avere raggiunto - almeno attraverso la lettura delle sentenza di merito - la soglia del reato tentato (a nulla valendo che al Dott. AU sia stata assegnata una scorta), sia per il reato di minacce (nelle sentenze sempre definite anonime), ancorché emerse nella sede dibattimentale (come precisato nel ricorso di Di EC e TO OL), non essendo fondata la tesi del difensore in forza della quale il reato di minaccia dovrebbe ritenersi "formalmente e sostanzialmente" contestato, perché nel processo penale esistono solo strumenti formali per contestare un fatto-reato (attraverso il decreto che dispone il giudizio se il fatto risulti sin dalle indagini, ovvero attraverso le procedure delle "nuove contestazioni" ex artt. 516 - 521 c.p.p., che prevedono sempre l'iniziativa del pubblico ministero).
13.1.5. - Nè, infine, va detto, il dott. AU potrebbe ritenersi persona offesa o danneggiata dal reato di associazione per delinquere di stampo mafioso, contestato nel giudizio, perché il reato - inserito nel titolo quinto del libero secondo, denominato "Dei delitti contro l'ordine pubblico" - non offende interessi individuali.
13.2. - La pretesa irregolarità della costituzione della Corte di assise di primo grado.
13.2.1. - Come si è detto nella parte iniziale della esposizione in fatto, in numerosi motivi di ricorso sono state avanzate una pluralità di doglianze sotto l'aspetto della regolarità della costituzione del giudice di primo grado con riflessi di (asserita) nuLLtà della sentenza.
13.2.2. - Si è dedotto che lo "smembramento" di un unico processo in due separati giudizi a causa della astensione parziale (provvedimento di per sè - secondo assunto - illegittimo) del Presidente designato dott. NN, avrebbe, in ogni caso, comportato la sottrazione di alcuni imputati (queLL giudicati nel procedimento 6/2000, nei confronti dei quali esisteva una causa di incompatibilità del predetto magistrato) al loro giudice naturale;
la sottrazione al giudice naturale sarebbe, comunque, derivata dalla stessa procedura di nomina del dott. NN, perché si trattava di magistrato della Corte d'appeLO nominato per mezzo dell'istituto della supplenza esterna (anche per questo con conseguente - pretesa - nuLLtà della sentenza per difetto di capacità del giudice, ex art. 178, lett. a, c.p.p.). La procedura di nomina del dott. NN doveva ritenersi viziata anche sotto altro profilo, in quanto, a seguito della entrata in vigore della nuova normativa sull'ordinamento giudiziario, con particolare riguardo alla introduzione dell'art. 7 bis, che ha abrogato della L. n. 287 del 1951, l'art. 31, sulla istanza di astensione avrebbe dovuto decidere il Presidente del Tribunale di NZ e non il Presidente della Corte d'appeLO. Infine, comunque, il dott. NN, dopo l'accoglimento della istanza di astensione parziale, non avrebbe potuto emettere alcun provvedimento e quindi neppure il provvedimento di stralcio del processo relativamente ai sei imputati per i quali si era riscontrata una causa di incompatibilità, ne' avrebbe potuto decidere nel presente processo perché già conosceva i fatti del processo per avere partecipato ai precedenti giudizi cc.dd. "Isola Felice" e "Operazione Tuono". 13.2.3. - Si deve affermare in primo luogo la piena legittimità - in sè - del provvedimento di astensione parziale del magistrato in conformità di un consolidato orientamento giurisprudenziale di questa Corte che ne ha messo in luce la ratio. "...Infatti, da un lato un'astensione parziale non è preclusa da alcuna norma, ma costituisce statuizione obbligata dell'organo decidente, poiché l'accoglimento della istanza di astensione non può che essere riferita alla prospettata causa di incompatibilità, nei suoi limiti soggettivo e oggettivo, senza la possibilità di prendere in esame "ex officio" situazioni diverse da quella denunciata... (Cass., sez. 6^ dep. 22 dicembre 1998, n. 2823, Andò; Cass., sez. 6^, dep. 28 ottobre 2000, n. 3774, Rosmini). 13.2.4. - Secondo alcuni difensori, il modo di composizione della Corte d'assise di primo grado sarebbe stato di per sè comunque capace di determinare la nuLLtà della sentenza per violazione delle norme dell'ordinamento giudiziario, con riflessi sulla capacità del giudice ex art. 178, lett. a, c.p.p.. 13.2.5. - La questione si è posta anzitutto sotto il profilo della violazione del principio del giudice naturale di cui LLart. 25 Cost.. Essa è dedotta e sviluppata nei vari motivi di ricorso sotto due aspetti: 1) nel senso che gli atti e le operazioni svolte per la composizione del collegio nel caso di specie (proc. 1/2000) sarebbe avvenuta in violazione del predetto principio costituzionale;
in relazione a tale aspetto si è anche sollevata dal difensore di Di EC e TO OL la questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario in relazione LLart. 25 Cost. 2); nel senso che l'assegnazione del processo relativo alle sei posizioni stralciate (proc. 6/2000) avrebbe di per sè sottratto i sei imputati alla garanzia di cui LLart. 25 Cost.. 13.2.6. - Partendo dal primo aspetto del problema, va osservato che la norma che disciplina la capacità del giudice è quella dell'art. 33 c.p.p., il quale, dopo avere previsto al primo comma che le condizioni di capacità del giudice necessarie per costituire i collegi sono stabiliti dLLordinamento giudiziario, prevede, nel secondo comma, che non attengono alla capacità del giudice le disposizioni sulla destinazione dei giudici agli uffici giudiziari, sulla formazione dei collegi e sulla assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. La norma è chiarissima ed è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il difetto di capacità del giudice va inteso come mancanza dei requisiti occorrenti per l'esercizio delle funzioni giurisdizionali e non anche come difetto delle condizioni specifiche per l'esercizio di tale funzione in un determinato procedimento. (Cass., sez. 1^, dep. 17 febbraio 1996, n. 0 1907, Gregorian). La più recente elaborazione giurisprudenziale sul punto trova alla base della sua evoluzione Corte Cost., 23 dicembre 1998, n. 419, secondo cui la violazione dei criteri di assegnazione degli affari, benché priva di riflessi sulla capacità del giudice, non può restare priva di un rilievo esterno;
passaggio che la dottrina ha inteso nel senso di un invito al legislatore a predisporre rimedi quando la violazione della disciplina tabellare vulneri il principio del giudice naturale di cui LLart. 25 Cost. e che invece la giurisprudenza di questa Corte ha percepito come una concreta possibilità di ritenere una nuLLtà assoluta quando la violazione dei principi avvenga al di fuori di ogni previsione tabellare, situazione che si verifica quando l'assegnazione sia diretta alla violazione del principio della preordinazione del giudice con la costituzione di un giudice ad hoc - ciò che nella specie non si è assolutamente verificato, come si dirà tra breve, esaminando la questione di legittimità costituzionale - e non già in ogni ipotesi di violazione tabellare (Cass., sez. 1^, dep. 12 aprile 2005, n. 13445, Perronace, e già in precedenza Cass., sez. 1^, dep. 20 giugno 2003, n. 27055, Solito). 13.2.7. - La questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis dell'ordinamento giudiziario è manifestamente infondata. Anzitutto è errata la interpretazione che il difensore ora ricordato da della norma messa a presupposto della questione di legittimità, cioè che l'art. 7 bis, secondo cui le sostituzioni potrebbero essere fatte dal presidente della Corte d'appeLO a prescindere da criteri predeterminati. Infatti, questa Corte (Cass., sez. 1^, 14 febbraio 1997, n. 1109, GriLO) ha avuto occasione di rilevare che, in caso di accoglimento della dichiarazione da parte del presidente del tribunale della dichiarazione di astensione di un giudice facente parte della Corte d'assise, deve procedersi alla sostituzione attraverso la designazione di altro magistrato deLO stesso ufficio indicato in via d'urgenza con provvedimento di variazione tabellare immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 2, comma 7 bis dell'ordinamento giudiziario. La norma, quindi, secondo il diritto vivente, prevede, in caso di astensione e ricusazione dei giudici, criteri predeterminati per la sostituzione.
13.2.8. - E va rilevato che la possibilità di nominare, nel caso, un giudice del Tribunale di NZ è stata evidentemente sperimentata ma inutilmente, perché nella sentenza impugnata si da atto (pag. 154) che a "causa di una serie di incompatibilità determinatesi per i magistrati del Tribunale di NZ il Presidente della Corte d'appeLO designava, utilizzando l'istituto delle supplenza esterna...il Dott. NN".
13.2.9. - Può accadere, dunque, come nella specie è accaduto, che non sia possibile nominare altro magistrato deLO stesso ufficio giudiziario. In tal caso, anche per la corte d'assise, ben può farsi legittimamente ricorso LListituto della supplenza (distrettuale), che anche esso è stato ridisciplinato legislativamente a seguito della entrata in vigore del D.P.R. 22 settembre 1988, n. 449. L'art. 97, comma 2 dell'ordinamento giudiziario, dopo la riforma ad opera dell'art. 25 del dell'ordinamento giudiziario, stabilisce, infatti, che il presidente della corte d'appeLO, in caso di mancanza o impedimento di altri magistrati, provvede alla sostituzione, mediante supplenza, dei magistrati che compongono le corti d'assise d'appeLO, corti di assise e i tribunali regionali delle acque pubbliche. 13.2.10. Sul tema della supplenza, già la Corte costituzionale ha avuto modo di esprimersi con numerose sentenze significative e conformi anche se le decisioni che constano sono anteriori alla citata riforma dell'art. 97 O.G., senza che, peraltro, ciò influisca sulla sostanza del problema e sulla persistente attualità dei principi stabiliti.
13.2.11. - Può prendersi, ad esempio, la sentenza n. 52/1977 della Corte costituzionale in cui si legge quanto segue. "Già nella sentenza n. 156 del 1963, questa Corte, occupandosi dell'analogo problema relativo al pretore mancante o impedito (r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, art. 101) avvertiva come la garanzia prevista dLLart. 25 della Costituzione non esclude che a vuoti - permanenti o temporanei - determinatisi negli organi giudiziali si faccia fronte di volta in volta e man mano che se ne determini l'esigenza, a seconda dei casi in via permanente, mediante l'assegnazione di nuovi magistrati, o in via contingente e temporanea, mediante destinazioni, applicazioni o, appunto, supplenze. Tanto, da un lato, al fine di soddisfare l'esigenza - pure costituzionalmente rilevante - della continuità e della prontezza delle funzioni giurisdizionali e d'altro lato in quanto il principio della precostituzione per legge del giudice naturale vieta che la costituzione degli organi giudicanti abbia luogo in vista del singolo processo, ma non impedisce che in via preventiva e generale sia disposto un sistema di sostituzioni di giudici, i quali, per ciò solo, risultano "precostituiti per legge". Gli stessi argomenti valgono per il caso degli artt. 97 e 105 dell'ordinamento giudiziario, relativi alle supplenze nelle sezioni del tribunale, che, attribuendo il relativo potere al presidente, ne determinano i presupposti ed indicano le categorie dei possibili supplenti.
13.2.12. - Prosegue la sentenza rilevando che: "Eventuali abusi nell'applicazione di questa normativa non si ripercuotono sulla sua legittimità costituzionale, potendo essere repressi attraverso i controLL indicati nelle sentenze n. 173 del 1970 e n. 245 del 1974 di questa Corte". Ciò a ribadire quanto si è sopra osservato. 13.2.13. - Si deve, in definitiva, concludere sul punto nel senso che la norma dell'art. 7 bis O.G., non viola affatto l'art. 25 Cost., sia dando alla espressione "giudice naturale precostituito per legge" il significato offerto dalla Corte d'assise d'appeLO, secondo cui il giudice naturale precostituito per legge è l'ufficio giudiziario individuabile secondo i criteri di competenza previamente stabiliti dLLordinamento processuale (Corte Cost. 18 maggio 1989, n. 271) sia anche dando alla espressione il suo significato più lato in forza del quale giudice naturale precostituito per legge sia anche il collegio che risulti comunque definito secondo la legge e non sia appositamente costituito per decidere su reato già commesso, sempre che la discrezionalità dell'organo giurisdizionale, ove sussista, sia ancorata a imprescindibili esigenze di servizio. 13.2.14. - Relativamente al secondo aspetto sotto il quale si è sollevata la questione della sottrazione di alcuni imputati al giudice naturale, a causa, cioè, della celebrazione di due diversi procedimenti per la astensione parziale del Presidente della Corte d'assise, si deve osservare che può ritenersi l'interesse a sollevare la eccezione solo dei ricorrenti che hanno partecipato al "processo stralciato", cioè di MP, LI e NE, i quali soli hanno prospettato tale doglianza.
13.2.15. - Orbene, appare ictu oculi chiaro che, risolvendosi la garanzia dell'art. 25 Cost. nel principio - che realizza finalità di imparzialità ed indipendenza del giudice nell'esercizio della giurisdizione - secondo il quale l'imputato deve essere giudicato dal giudice giurisdizionalmente competente precostituito per legge, non può ravvisarsi alcun vulnus di tale principio, vulnus che non si verifica neppure se sia successivamente designato altro giudice, dopo che la competenza giurisdizionale di queLO originariamente indicato sia venuta meno in applicazione di norme di legge ed in contemplazione di obiettive esigenze processuali (Corte Cost. 18 maggio 1989, n. 271 richiamata dalla stessa sentenza impugnata). 13.2.16. - Semmai potrebbe essere rilevato un illegittimo fenomeno di duplicazione della Corte di assise in una sede giudiziaria in cui è prevista una sola corte di assise. Ma tale problema, nel caso di specie, non può neppure porsi, come già ha correttamente deciso la Corte d'assise d'appeLO, giacché tale situazione si verifica, infatti, soltanto nel caso di contestualità di convocazione e funzionamento della stessa unica Corte, che verrebbe in tal modo illegittimamente sdoppiata, ma non quando la costituzione e la convocazione di un secondo collegio con giudici supplenti intervenga successivamente, quando cioè l'unica Corte d'assise non possa funzionare per esigenze di servizio, in quanto occupata nella trattazione di altro processo (arg. ex Cass., sez. 1^, dep. 13 giugno 1991, n. 0 6692, CO). 13.2.17. - Per quanto riguarda, poi, in particolare, i motivi di ricorso con i quali si deduce la questione della irregolarità, anzi invalidità, della procedura relativa alla astensione del Presidente nominato della Corte di assise, con riflessi addirittura sulla validità della sentenza pronunciata LLesito del giudizio, va ricordato che i provvedimenti adottati nel procedimento di astensione non sono impugnabili dalle parti per nessuna ragione, trattandosi di provvedimenti interni LLufficio di natura amministrativa, ordinatoria e organizzativa, e non giurisdizionale. Il principio è compendiato nella seguente massima: "Il decreto presidenziale che decide senza formalità sulla dichiarazione di astensione è sottratto ad ogni mezzo di impugnazione sia in virtù del principio di tassatività delle impugnazioni sia perché si tratta di provvedimento meramente ordinatorio di natura amministrativa e non giurisdizionale, i cui effetti restano limitati LLambito dell'ufficio... Tale regime non menoma i diritti della difesa, potendo la parte proporre tempestivamente dichiarazione di ricusazione, la cui decisione è emessa LLesito di una procedura in contraddittorio ed è impugnabile mediante ricorso per cassazione ex art. 127 cod. proc. pen." (Cass., sez. 6^, dep. 7 luglio 1998, n. 776 Berlusconi;
Cass., sez. 2^, dep. 23 marzo 2000, n. 734 Zara). 13.2.18. - Il principio è stato applicato a ogni atto del procedimento di astensione anche nei casi di provvedimento pronunciato da giudice incompetente. In tale ottica si è deciso che il provvedimento con cui il presidente di sezione decide - invece del presidente del tribunale, competente ex art. 36, comma 3, cod. proc. pen. - in ordine alla dichiarazione di astensione presentata da un giudice della sezione, ha natura meramente ordinatoria e organizzativa e, pertanto, non incide sulla capacità del giudice ed è altresì sottratto ad ogni mezzo d'impugnazione, in applicazione del principio di tassatività fissato dLLart. 568 cod. proc. pen." (Cass., sez. 3^, dep. 7 febbraio 2002, n. 4750, PA). Senza che sussista una sola massima discorde, sempre in tale linea, con particolare riferimento alla mancanza di qualsiasi riflesso sulla validità della sentenza, può vedersi anche Cass., sez. 4^, dep. 16 gennaio 2002, n. 1589, Ozdemir, secondo cui "In tema di capacità del giudice, non da luogo alla nuLLtà prevista dLLart. 178 lett. a) cod. proc. pen. l'inosservanza delle norme riguardanti la procedura per la sostituzione del giudice astenuto, atteso che l'art. 33, comma 2, cod. proc. pen. stabilisce che non si considerano attinenti alla capacità del giudice le disposizioni sull'assegnazione dei processi a sezioni, collegi e giudici. (Principio affermato con riguardo alla decisione di designazione del nuovo giudice adottata dal presidente di sezione anziché dal presidente del tribunale).
13.2.19. - Nessuna conseguenza può dunque ritenersi derivata sulla pronuncia di 1^ grado per il fatto che sulla richiesta di astensione abbia deciso il Presidente della Corte d'appeLO, anziché il Presidente del Tribunale.
13.2.20. - Del tutto infondato è poi il motivo di ricorso con cui si è ipotizzata una invalidità del provvedimento di stralcio adottato dal Presidente NN. Una tale prospettazione è irragionevole perché tenderebbe ad affermare che il processo sarebbe dovuto rimanere indefinitamente in stato di paralisi. La norma che esclude che il giudice astenuto non possa compiere ulteriori atti, si riferisce ad atti decisori del giudizio e non a provvedimenti ordinatori, quale appunto il provvedimento di stralcio che consente al procedimento di proseguire e LLorgano competente a emettere i provvedimenti per cui possa iniziare il procedimento stralciato. 13.2.21. Infine, sulla questione sollevata dal difensore di Di AR, secondo cui il dott. NN non poteva svolgere le sue funzioni nel presente giudizio perché aveva fatto parte di collegi giudicanti per avere partecipato ad altri processi nei quali erano contestate imputazioni analoghe alle a quelle del presente giudizio, non può che rispondersi, con la giurisprudenza dominante, che le cause di incompatibilità devono essere dedotte con la ricusazione e non possono avere alcun rilievo le questioni relative sulla validità della sentenza (fra le numerosissime conformi, v. Cass., sez. 1^, dep. 11 aprile 1996, n. 3918 Matrella). 13.2.22. - Tutti i motivi ora esaminati sono infondati e vanno rigettati. Va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità sopra richiamata.
13.3. - Incompatibilità dei Giudici della Corte di primo grado in relazione alla questione dell'esame degli atti necessario per le valutazioni sul rito abbreviato anche per gli imputati che tale tipo di giudizio non avevano f richiesto (nel proc. 1/2000). 13.3.1. - Sulla regolarità del giudizio di primo e secondo grado per effetto del diniego agli imputati che avevano richiesto la celebrazione del processo con il rito abbreviato e sul conseguente esame da parte dei Giudici di primo grado di atti che nel giudizio ordinario non avrebbero potuto essere esaminati, alcuni imputati che tale rito non avevano richiesto si sono doluti del fatto che la loro posizione ne sarebbe rimasta pregiudicata, essendosi avvalsi i Giudici della Corte di assise di un patrimonio conoscitivo, formatosi per effetto delle decisioni sulla ammissione a tale rito, che nei loro riguardi non poteva essere utilizzato. Ciò avrebbe comportato la nuLLtà se non l'abnormità della sentenza.
13.3.2. - A tale riguardo la Corte d'assise d'appeLO ha obiettato preliminarmente (v. pagg. 169-170 sub b) che nessuna posizione è stata, nella specie, trattata con il rito abbreviato, perché il giudizio abbreviato è stato negato a tutti i richiedenti, ai quali - pur tuttavia - LLesito del giudizio, è stata riconosciuta la diminuente di 1/3 della pena. Nessuna questione, quindi, avrebbe potuto essere proposta sotto il profilo in esame. A parte le doglianze formulate da coloro che si sono visti negare il rito abbreviato (che saranno esaminate subito dopo in quanto riproposte in questa sede), siffatta argomentazione della Corte d'assise d'appeLO non è condivisa da questa Corte, perché improntata a mero formalismo. Ciò di cui si dolgono i ricorrenti che non hanno chiesto il rito abbreviato è il fatto che i Giudici di primo grado abbiano esaminato, prima in occasione del diniego del rito, e poi in occasione della concessione della diminuente, atti non utilizzabili nei loro confronti, nonostante l'escamotage adottato. Il problema quindi resta in tutta la dimensione che i ricorrenti hanno sottolineato.
13.3.3. Con un maggiore fondamento la Corte d'assise d'appeLO ha richiamato principi dell'ordinamento e sentenze e ordinanze della Corte costituzionale, osservando, da un lato, che l'incompatibilità avrebbe dovuto comunque essere dedotta con lo strumento della ricusazione, e dLLaltro che le pronunce della Corte costituzionale richiamate nella sentenza impugnata hanno deciso che in ipotesi del genere non si verifica alcuna incompatibilità del giudice (anche se tali decisioni del Giudice delle leggi non hanno mancato di suscitare perplessità in dottrina).
13.3.4. - Tutti i ricorrenti che con i motivi di ricorso hanno riproposto la questione di cui si sta discutendo non hanno svolto, in questa sede, precise critiche alla sentenza impugnata sotto i profili da ultimo evidenziati: non hanno cioè specificato in concreto come la posizione di ciascuno ne sia rimasta pregiudicata;
nessuno ha indicato, infatti, un sola prova che abbia loro nuociuto in modo irreparabile, tenendo anche conto delle altre prove assunte. 13.3.5. - Ma, a parte ciò, ritiene la Corte che la questione sollevata vada disattesa anche per altro e decisivo motivo. La tesi dei ricorrenti porterebbe alla conclusione che, in caso di processo cumulativo, dovrebbe operarsi lo stralcio delle posizioni degli imputati che hanno fatto richiesta di celebrazione del processo col rito abbreviato di modo che il giudice non vanga a cadere in una situazione di incompatibilità.
13.3.6. Tuttavia va osservato che la più recente normativa transitoria in tema di riforma del rito abbreviato (D.L. 7 aprile 2000, n. 82, convertito in L. 5 giugno 2000, n. 144) ha consentito il processo cumulativo in caso di imputati per i quali si procede con rito abbreviato e queLL per i quali si procede con rito ordinario per tutti quei processi in cui alla data di entrata in vigore della legge da ultimo citata non era ancora iniziata l'istruttoria dibattimentale, quale queLO di specie (la legge è stata pubblicata in G.U. 7 maggio 2000 n. 131; l'istruzione dibattimentale è iniziata, nel caso, il 17 gennaio 2001: v. sentenza di primo grado pag. 51). Si è, infatti, consentito con detta legge di promuovere in tali giudizi la richiesta di celebrazione del processo con il rito abbreviato ancorché fosse scaduto il termine per tale richiesta (art. 4 ter comma 1). La norma - che non opera alcuna distinzione tra processi cumulativi o con un solo imputato ovvero tra processi in cui solo alcuni o tutti gli imputati facciano richiesta di procedere con il rito abbreviato - non prevede alcun obbligo di stralcio ma solo la acquisizione del fascicolo di cui LLart. 416, comma 2, c.p.p. consentendo di utilizzare anche le prove assunte in precedenza (commi quinto e sesto). Si tratta di norma transitoria dettata a evidenti fini deflattivi, la quale permette la contestuale celebrazione dei processi con il rito ordinario e con queLO abbreviato senza che ne possano sorgere le conseguenze prospettate della difese (nuLLtà;
abnormità).
13.3.7. - Emerge dalla pag. 163 della sentenza impugnata che il difensore di alcuni imputati (TO DO TO, OV TO e DO IE) avevano sollevato questione di legittimità costituzionale, implicitamente disattesa, di tale norma, questione che tuttavia non è stata riproposta in questa sede. Non si ritiene di sollevare d'ufficio la questione, trattandosi di norma transitoria ed essendo noto l'indirizzo della Corte costituzionale secondo cui il legislatore ha una discrezionalità praticamente iLLmitata nel dettare le norme di passaggio da un regime LLaltro in caso di riforma di istituti giuridici o di interi corpi normativi. 13.3.8. - Tutte le questioni sollevate sotto il profilo ora esaminato devono, pertanto, essere rigettate.
13.4. - Su talune eccepite nuLLtà del dibattimento (proc. 1/2000) e della sentenza di primo grado.
13.4.1. - La sentenza impugnata nelle pagine 165-167 affronta alcune questioni di nuLLtà del dibattimento nel proc. 1/2000 e di nuLLtà delle sentenza di primo grado nel proc. 6/2000 sollevate da alcuni difensori. Si tratta della questione sollevata dal difensore di Di EC e di TO OL sulla assenza di tutti i difensori degli alti imputati nel momento in cui svolgeva le sue arringhe;
di quella riguardante la nuLLtà dei verbali e della sentenza perché era stata fonoregistrata la sola requisitoria del P.M. e non le arringhe dei difensori;
quella della nuLLtà della ordinanza 20 dicembre 2000 nel proc. 1/2000 in cui il Presidente aveva da solo deciso la questione della richiesta di revoca della ordinanza con cui era stato disposto lo stralcio della posizione dei sei imputati poi giudicati separatamente, senza ascoltare i componenti del Collegio, con conseguente nuLLtà del processo a far data dal 20 dicembre 2000. La Corte d'assise d'appeLO ha rigettato tutte tali questioni che sono state riproposte in questa sede.
13.4.2. - La prima questione è stata correttamente risolta dalla Corte d'appeLO che si è riportata alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale se il dibattimento si protrae per più udienze e l'assenza del difensore è riferibile soltanto nei confronti di una di esse, ove non siano svolte attività di trattazione aventi effetto sulle successive, non si verifica la nuLLtà prevista dLLart. 179, comma 1. Di conseguenza se l'assenza dei difensori si verifichi nella udienza di discussione la nuLLtà non è ipotizzabile (Cass., sez. 5^, dep. 20 dicembre 1996, n. 10940, Licciardi). 13.4.3. - Anche la seconda questione non è fondata per il principio di tassatività delle nuLLtà, non essendo prevista tale sanzione ove vengano fonoregistrate soltanto alcune parti della udienza e non altre: le nuLLtà del verbale sono previste dLLart. 142 c.p.p. e non v'è traccia di tale ipotesi.
13.4.4. - Infine, non è fondata la terza questione. La richiesta di revoca è, in sostanza, una richiesta di separazione dei giudizi. I provvedimenti di separazione e di riunione, come queLL di diniego, sono sempre stati ritenuti non impugnabili da questa Corte di cassazione e dalla maggioranza della dottrina, vertendosi in tema di improponibilità oggettiva di mezzi di gravame (Cass., sez. 6^, dep. 27 gennaio 1998, n. 5193, MoLLca;
Cass., sez. 6^, dep. 23 marzo 1994, n. 446, Boccafusca). 13.5. - Questioni in tema di abbreviato.
13.5.1. - Sotto tale paragrafo (pagg. 168 - 171) la sentenza impugnata affronta anche le doglianze di coloro che hanno richiesto il rito abbreviato senza che ne sia seguita l'ammissione con la motivazione che al giudice, anche dopo la riforma di tale tipo di procedimento, sarebbe consentito di rifiutare il giudizio abbreviato non condizionato. La questione è riproposta in questa sede dai difensori di Di EC e AN. Pur essendo la questione fondata, in quanto oggi la celebrazione del rito abbreviato costituisce un vero e proprio diritto dell'imputato, se ne deve dichiarare l'inammissibilità per difetto di interesse perché entrambi tali ricorrenti hanno comunque ottenuto la diminuente di un terzo e il diniego del rito non ha comportato riflessi sulla decisione finale. 13.5.2. - Il solo AN ha sostenuto anche che dalla mancata trattazione della sua posizione con il rito abbreviato gli sarebbe derivato comunque un pregiudizio in relazione alle prove utilizzate. La questione sarà esaminata nella trattazione della posizione di tale ricorrente.
13.6. - Questioni relativi alla assunzione della prova. 13.6.1. - Molti ricorrenti avevano eccepito nei giudizi di merito che, essendo state assunte le dichiarazioni dibattimentali, in sede di esame, degli imputati CO OL, TO OL, AN OL, LE Di EC, IN UC, US FA e GI IF (quest'ultima peraltro sentita ex art. 210 c.p.p., quale imputata in procedimento connesso), i risultati delle loro dichiarazioni sarebbero inutilizzabili ai sensi dell'art. 64, comma 3, lett. c, con la conseguente sanzione della inammissibilità delle dichiarazioni rese erga LI (la questione è stata sollevata da AN, TO DO TO, AN, RO, SC, RA, GI e ZI OL). Sulla questione, la Corte d'assise ha ritenuto - considerata la coLOcazione della disposizione operata dal legislatore dalla L. 63 del 2001 - che la norma non sia applicabile agli esami degli imputati resi nel dibattimento, ma solo agli interrogatori nella fase delle indagini preliminari. Tale ragionamento non è condiviso da questa Corte di Cassazione. È esatta la affermazione della Corte d'assise d'appeLO quale ritiene che l'unica cosa esatta affermata sul punto secondo cui nessun imputato ha assunto nel presente procedimento la qualifica di testimone assistito. È pure esatto quanto rilevato da alcuni difensori che hanno messo in luce che la Corte costituzionale con ordinanza n. 191 del 2003, dopo aver rilevato una serie di affinità tra gli istituti dell'interrogatorio e dell'esame, ha ritenuto che la norma sia applicabile estensivamente agli esami dibattimentali. Questa Corte, peraltro, pur prendendo atto della decisione della Corte costituzionale ora ricordata, ritiene che la soluzione del problema sia la stessa data dal Giudice a quo ma per altra ragione. E invero, premesso che le disposizioni della "novella" le quali concernono i chiamanti in correità che rendono dichiarazioni nei confronti di terzi, sono quelle dell'art. 64, comma 3, lett. c) e art. 64, comma 3 bis, seconda parte, tutte le questioni sollevate dai ricorrenti al riguardo, a parte una certa genericità dei vari motivi, non tengono conto del fatto che tutti i coimputati i quali hanno chiamato in causa i vari soggetti che hanno svolto la doglianza in esame non si sono addentrati nella fondamentale differenza di natura tra la chiamata in correità ex art. 64 c.p.p. di persone imputate deLO stesso reato e le altre ipotesi di connessione;
nella ipotesi cioè di connessione tra reati di cui LLart. 12, lett. a) c.p.p. da tutte le altre ipotesi di connessione previste dalla norma.
Posto che tutti i collaboranti sopra indicati sono soggetti che hanno chiamato terzi a rispondere di reati commessi in concorso con gli stessi chiamanti in correità, appare di tutta evidenza che tali persone non potranno mai essere sentiti come testimoni assistiti, perché non potranno mai assumere la qualità di testimone ex art. 197, comma 1, lett. a), c.p.p.. L'ipotesi di connessione ex art. 12
lett. a), definibile di "connessione forte", avvince i coimputati del medesimo reato commesso in concorso da un nesso inscindibile per cui il collaborante, parlando del "suo" reato, non può non parlarne in tutti i suoi aspetti, coinvolgendo necessariamente i correi neLO stesso fatto. Si deve quindi concludere nel senso che a tutti i predetti chiamanti in correità non doveva essere dato l'avvertimento ex art. 64, lett. c). (Sul punto, v. Cass., sez. 1^ dep. 20 gennaio 2005, n. 1603, Pepe). 13.6.2. - L'argomento ora affrontato introduce al diverso motivo di impugnazione ex art. 468 c.p.p. La sentenza affronta una lunga, dotta e suggestiva lettura in ordine agli interventi legislativi e di queLL del Giudice delle leggi degli ultimi anni sugli artt. 210, 513, 500 c.p.p., materia che nel corso dei tempi recenti ha dato luogo a sterminati dibattiti e divergenze giurisprudenziali, soprattutto per quel che attiene alle dichiarazioni rese dal coimputato in separato processo e dal coimputato neLO stesso processo. La Corte di secondo grado ha offerto le proprie soluzioni sulla mancanza di validità (nel senso di attualità) dei principi affermati con la sentenza della Corte costituzionale n. 361 del 1998. A parte tale opinione e ogni diversa opinione sull'argomento, oggi deve essere chiaro che, a seguito della normativa succeduta alla sentenza ora richiamata, le propalazioni delle persone le quali rendono notizie sui fatti che concernono la propria responsabilità, inserendo nel loro narrato evenienze che hanno a oggetto la responsabilità di altri, hanno la medesima natura sostanziale di testimonianza indipendentemente se le rendano neLO stesso processo in cui è imputato anche il chiamato in causa, ovvero in un procedimento diverso che veda il chiamante in correità giudicato in un distinto processo. Ma se il fatto, del tutto estrinseco, della celebrazione nei confronti di due imputati nel medesimo o in diverso processo, non fa mutare natura alle dichiarazioni rese erga LI (che hanno sempre e inevitabilmente la natura di dichiarazioni testimoniali), non può disconoscersi che la "formalità" del giudizio unico o diverso può dar luogo a normative differenziate ai fini della disciplina di determinati istituti processuali, ove sia opportuno o necessario. Non è, quindi, un caso se fra le persone che rendono dichiarazioni su fatto altrui, debbono essere citate ex art. 468 c.p.p. solo quelle che hanno reso dichiarazioni ex art. 210 c.p.p. (cioè in separato processo), come emerge dal palese tenore dell'art. 468 c.p.p., a pena di inammissibilità ove non inserite nelle liste del pubblico ministero da depositarsi nel previsto termine di decadenza;
e neppure è un caso che, anche per tali soggetti, debbono essere indicate le circostanze su cui deve vertere l'esame: si tratta di perone che hanno reso dichiarazioni in un separato e diverso procedimento, onde tali dichiarazioni possono essere del tutto oscure LLimputato chiamato in correità e alla difesa (che non ha partecipato al separato giudizio) le circostanze sulle quali si svolgerà l'esame; di modo che una difesa adeguata potrà essere assicurata sole se a tali persone vengano fatte conoscere in anticipo le circostanze sulle quali l'imputato in separato giudizio dovrà rispondere. Invece, resta incontestabile il fatto che il coimputato nel medesimo procedimento è anzitutto imputato, anche se rende dichiarazioni erga LI e le regole per la sua citazione sono previste dLLart. 467 c.p.p.. È dunque del tutto logico che per i fatti che concernono la sua responsabilità sarà sottoposto a un esame come imputato ex art. 503 c.p.p.. Se parlerà sulla responsabilità d'altri, ben potrà farlo, ma essendo già in giudizio, non dovrà ricevere anche una citazione come testimone (e non dovrà conseguentemente essere inserito nella lista testi da presentare entro precisi termini a pena di decadenza) per i fatti che riguardano la responsabilità di altri su cui sarà chiamato a rispondere. Il cerchio si chiude con la considerazione finale che in queste ultime ipotesi non vi sarà alcuna lesione del diritto di difesa perché, trattandosi di soggetti che già hanno reso dichiarazioni in precedenza neLO stesso processo, anche a seguito della avvenuta discovery degli atti processuali, i coimputati neLO stesso processo non potranno certo avere dubbi sulle circostanze sulle quali dovranno essere sentiti. Tali considerazioni non escludono, poi, l'ulteriore argomento secondo cui, essendo la citazione prevista a pena di inammissibilità ex art. 468 c.p.p., la sanzione processuale sarebbe inestensibile a casi non previsti in considerazione della sua natura eccezionale. Vanno, dunque, disattesi i motivi sulla violazione dell'art. 468 c.p.p. proposti dai ricorrenti (quella da) AN, DI, De CE, De UC, TO DO TO, CO, EL, LA, AN, RO, NE, SC, F. OL, G. OL e N. OL.
13.7. Eccezioni ex art. 45 del 2001 (nuova legge sui collaboranti). 13.7.1. - La giurisprudenza di questa Corte si è già espressa in modo del tutto condivisibile sulle propalazioni di collaboranti non precedute dal verbale illustrativo della collaborazione L. n. 82 del 1991, ex art. 16 quater. Ad avviso di questo Collegio non v'è
ragione di mutare orientamento trattandosi, di norma che non può essere retroattiva e non può che applicarsi a collaborazioni che hanno inizio dopo l'entrata in vigore della legge di riforma (Cass., sez. 6^, dep. 31 luglio 2003, n. 10648, Torrisi). NeLO stesso modo deve risolversi il problema dell'art. 106 c.p.p.. A parte la considerazione pratica del giudice di merito secondo la quale, ove la norma non dovesse ritenersi operante solo nei confronti di nuovi incarichi defensionali si introdurrebbe un rimedio quando il danno sarebbe, in ipotesi, già dispiegato (possibile contaminazione delle dichiarazioni di due o più collaboranti, attraverso l'intervento del difensore), sembra che l'accento della norma non cada sul rapporto difensore-collaborante nella sua evoluzione dinamica ma sulla "assunzione della difesa" che si conferisce con mandato e che quindi si esaurisce con unico atto;
ciò fa preferire la tesi secondo cui la norma abbia ad oggetto non la "difesa" ma l'"assunzione della difesa" un atto cioè che si perfeziona istantaneamente: la disposizione quindi non può che riguardare mandati conferiti dopo l'entrata in vigore della legge e non può produrre la interruzione immediata ex tunc del rapporto imputato-difensore, che potrebbe ipotizzarsi solo se la disposizione si riferisse alla "difesa" in genere, ritenendo la norma caratterizzata da una implicita retroattività. Le questioni sollevate su tali punti sono infondate.
13.8. Questione sulla videoconferenza.
13.8.1. - A parte il fatto che AL SC, ZI OL, GI OL e RA OL non hanno alcun interesse a dolersi della videoconferenza disposta per l'audizione della IF, in quanto nessuno di tali imputati è stato attinto dalle dichiarazioni etero-accusatorie della stessa, coimputata in procedimento connesso e collaborante di giustizia (e comunque dalle sentenze di primo e secondo grado si evince che le dichiarazioni della IF non risultano utilizzate per la prova della responsabilità dei ricorrenti che hanno proposto tale motivo), correttamente il Tribunale ha rilevato che, trattandosi di esame di imputata di reato connesso è applicabile alla specie l'art. 147 bis, comma 2, e non l'art. 146 bis, comma 2, delle disposizioni di attuazione, norma che prevede che il provvedimento con cui è disposta l'audizione in videoconferenza deve essere adottato dal presidente ove proceda un organo collegiale. Le doglianze vanno rigettate.
13.9. - L'utilizzabilità delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini adoperate per le contestazioni agli imputati. 13.9.1. - Tale questione è certamente infondata. È vero che essa trae origine da una impostazione della sentenza di secondo grado, anche essa sicuramente infondata, nella parte in cui afferma che le dichiarazioni erga LI rese in sede di esame dagli imputati sono disciplinate dLLart. 503 c.p.p. e non dLLart. 500 c.p.p., perché la prima delle citate disposizione regola le dichiarazione rese dLLimputato per i fatti che lo riguardano e non le disposizioni etero-accusatorie rese daLO stesso. Peraltro, il problema della acquisizione dei verbali delle dichiarazioni rese dai collaboranti nella fase delle indagini preliminari è del tutto nominalistico e frutto di equivoco. Infatti, in ogni passo della sentenza o dei ricorsi in cui si parla di contestazioni fatte ora a questo ora a quell'altro collaborante, si tratta sempre e comunque di dichiarazioni rese in risposta LLinterrogante per sollecitare i ricordi degli stessi collaboranti nella parte in cui apparivano confuse, ambigue o contraddittorie. Tutti i collaboranti, a quel che consta, hanno risposto confermando quanto detto nella sede delle indagini. Ma ciò facendo è di tutta evidenza che non sono state utilizzate dai Giudici di merito le dichiarazioni rese nella fase delle investigazioni, ma sono state utilizzate le dichiarazioni rese in dibattimento alla presenza dei difensori, in quanto tutti i collaboranti si sono presentati e hanno risposto a ogni domanda, confermando - si ripete - in caso di contestazione, ciò che avevano detto nella fase delle indagini. Sembra quasi ovvio ricordare che in ipotesi siffatte le contestazioni sono state fatte regolarmente e le risposte sono state utilizzate legittimamente. In tutte le posizioni processuali trattate non vi è un solo caso in cui sia stata fatta una contestazione e poi i Giudici abbiano disatteso la risposta data in dibattimento ed abbiano dato credito alle diverse dichiarazioni rese nella fase investigativa. Per lo meno, se si sia verificata una tale ipotesi non è stata individuata e specificamente denunciata. In tale situazione, l'acquisizione dei verbali resi nelle investigazioni è un fatto del tutto innocuo, superfluo e marginale, che non da luogo ad alcuna inutilizzabilità perché si tratta sempre di utilizzazione di dichiarazioni rese in dibattimento alla presenza dei difensori. I motivi in tal senso proposti dai vari ricorrenti vanno rigettati.
13.10. - Il problema della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e ambientali.
13.10.1 - Numerose sono le questioni dibattute su tale argomento nei giudizi di merito e riproposte in questa fase con i motivi di ricorso per cassazione.
13.10.2. - Prima di affrontare i vari motivi occorre procedere ad alcune considerazioni di carattere generale.
13.10.3. Anzitutto, la mole di problemi sollevati ha indotto questa Corte a richiedere agli uffici di merito tutti i decreti concernenti le intercettazioni telefoniche e soprattutto quelle ambientali relativi a tutte le intercettazioni eseguite con i relativi verbali. 13.10.4 - Va poi premesso che oggi, dopo i ripetuti e noti interventi delle sezioni unite di questa Corte si dispone di un quadro quasi completamente esaustivo della soluzione delle problematiche che hanno fatto maggiormente discutere sulla normativa di riferimento, con particolare riguardo LLart. 268, comma 3, c.p.p. cui si riferiscono la grandissima parte dei motivi di ricorso (si allude alle sentenze Cass., sez. un., dep. 21 settembre 2000, n. 17 Primavera;
Cass., sez. un., dep 28 novembre 2001, n. 42792, AS;
Cass., sez. un., dep. 19 gennaio 2004, n. 919, TT). 13.10.5. - Anteriormente a tali interventi, regnava sovrano il caos interpretativo soprattutto sui problemi della motivazione dei vari tipi di decreti in base ai quali le intercettazioni possono essere ritenute legittime, e del tipo di situazioni e di condizioni che permettono di ricorrere per le intercettazioni telefoniche e, soprattutto per quelle ambientali, a impianti non installati nelle procure della Repubblica (addirittura, prima degli interventi delle sezioni unite, la giurisprudenza prevalente affermava che l'art. 268, comma 3, c.p.p. non era applicabile alle intercettazioni ambientali).
Questa premessa ha lo scopo di stabilire come valutare le motivazioni dei decreti pronunciati anteriormente ai richiamati interventi delle sezioni unite, soprattutto perché un difensore si è doluto del fatto che la Corte d'assise d'appeLO avrebbe sviluppato lei la motivazione di provvedimenti emessi in questo processo, motivazione che non esisteva nel decreto. Tale osservazione appare non fondata per la semplicissima considerazione che quasi tutti i provvedimenti emessi prima dell'anno 2000 non contenevano una articolata e ragionata motivazione caratterizzata da una precisa e lineare trama argomentativa che potesse soddisfare a tutti i requisiti che aLOra non erano stati ancora evidenziati. Questo non vuoi dire che tutti i decreti emessi prima delle tre sentenze richiamate possono oggi essere valutati senza tenere conto di una motivazione dei requisiti voluti dalla legge, come interpretata dal diritto vivente: vuoi solo dire che appare legittima un'opera "ricostruttiva", da parte dei giudici che si occupano del processo nei diversi gradi, della motivazione dei provvedimenti emessi nel corso di indagini anteriori al 2000, opera da svolgere, ovviamente, sul presupposto della esistenza, almeno in nuce, dei requisiti richiesti anche se non coordinati logicamente in una motivazione che non poteva essere, per le ragioni dette, organica.
13.10.6. - Una seconda considerazione di carattere generale riguarda il tema della motivazione, in particolare, dei provvedimenti del pubblico ministero esecutivi delle intercettazioni ambientali e più specificamente dei provvedimenti autorizzativi della polizia giudiziaria a eseguire le captazioni tra presenti con impianti propri, cioè non installati nelle procure. Il punto centrale dei motivi di ricorso e degli interventi dei difensori riguarda, una volta accertato che il pubblico ministero non abbia attestato la indisponibilità degli impianti (requisito sufficiente per escludere qualsiasi altro tipo di motivazione o certificazione: v. sentenza "TT" cit.), quale motivazione occorra sui requisiti della insufficienza e specialmente della inidoneità degli impianti delle procure.
13.10.7. Sul requisito della inidoneità, alcune difese hanno sostenuto che si deve trattare (per legittimare l'autorizzazione LLuso di impianti della polizia giudiziaria) di inidoneità tecnica, nel senso che la inidoneità si deve riferire alla apparecchiatura, e che giammai potrebbe essere fornita una legittima motivazione che riconduca la inidoneità alla maggiore efficacia o proficuità della attività investigativa attraverso gli impianti della polizia giudiziaria. Si è sollecitata per questo la rimessione della questione alle sezioni unite, o addirittura, in ipotesi subordinata, alla Corte costituzionale perché si dica, definitivamente, se la inidoneità di cui LLart. 268, comma 3, c.p.p. sia non solo la inidoneità tecnica ma anche quella investigativa o funzionale, quella cioè che consente alla polizia giudiziaria di intervenire più prontamente - attraverso il coordinamento tra attività captativa e attività operativa, agendo sull'una e sull'altra, anche con l'avvicinamento del posto di ascolto alla fonte - di quanto non consentirebbe l'ascolto nella sala della procura, di modo che sia possibile ottenere un risultato di maggiore efficacia della azione di indagine (in definitiva una maggiore efficacia della lotta alla criminalità).
13.10.8. - In proposito questa Corte deve osservare prima di tutto, in linea generale, che la tesi della irrilevanza della inidoneità funzionale non convince pienamente. L'apparecchiatura non è fine a se stessa ma ha la funzione di ricerca della prova del delitto e della sua repressione (non si dimentichi la coLOcazione codicistica delle norme relative alle intercettazioni), onde l'affidamento alla polizia giudiziaria da parte del magistrato di un'attività che con maggiore probabilità possa portare ai risultati di efficace contrasto alla criminalità non sembra possa ritenersi inibito e non ricompreso nella previsione legislativa.
13.10.9. - In secondo luogo non si ritiene di rimettere la questione alle sezioni unite, in quanto un'attenta lettura della sentenza "TT" consente di affermare che il problema è stato già affrontato e risolto nel senso che qui si intende confermare. 13.10.10. Vanno richiamati i passi della motivazione della sentenza "TT" secondo cui, nel passare in rassegna la sentenza della sez. 4^, 13 maggio 2003, Pronestì, si precisa che la inidoneità o insufficienza possono dipendere "da inconvenienti tecnici (ad esempio inagibilità dei locali delle procura;
postazioni tutte già impegnate in altre intercettazioni) e che assumono eguale rilevanza - anche se ovviamente di tipo diverso - l'insufficienza o l'inadeguatezza degli impianti della procura rispetto alla specifica indagine probatoria, ed alla necessità di acquisire con sollecitudine eventuali altri elementi utili perle indagini", e, più avanti, che "il pubblico ministero (...) può attestare fatti che rientrano nell'ambito dei propri poteri di cognizione diretta ma non situazioni, come l'insufficienza o l'inidoneità, che costituiscono il frutto di una qualificazione incontrollabile, se non si conoscono i fatti che l'hanno giustificata;
fatti che ad esempio non possono essere taciuti nei casi, come queLL delle citate sentenze Sez. 4^, 13 maggio 2003. Pronestì (...) in cui l'idoneità viene fatta dipendere non dalle condizioni materiali degli impianti ma da particolari esigenze investigative". Questi due passi attestano inequivocabilmente che, secondo le sezioni unite, le "esigenze investigative" ben possono dare luogo a una corretta motivazione del decreto, ex art. 268, comma 3, c.p.p., con riferimento al requisito della inidoneità, purché dette esigenze non siano taciute, siano, cioè, rese manifeste nel provvedimento.
13.10.11. - Infine va detto sul punto che non appare fondata la questione di legittimità costituzionale, sia perché in definitiva l'interpretazione della legge è rimessa alla autorità giudiziaria ordinaria, sia perché si richiederebbe alla Corte costituzionale un intervento additivo non consentito.
13.10.12. - Prima di passare alle svariate eccezioni sollevate con i motivi di ricorso rispetto ai fondamentali interventi di intercettazione ambientale svolti nel processo, si devono, una volta per tutte, richiamare, i seguenti principi di diritto stabiliti dalle sezioni unite, sui quali non si tornerà in seguito, salvo quanto si dirà subito dopo.
13.10.13. - Il primo attiene alla possibilità di una motivazione per relationem anche dei provvedimenti in materia di intercettazioni telefoniche. In proposito le sezioni unite di questa Corte si sono espresse nel senso che "La motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando: 1)- faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto LLesigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione;
2)- fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la sua decisione;
3)- l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dLLinteressato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed, eventualmente, di gravame e, conseguentemente, di controLO dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Fattispecie concernente provvedimenti di autorizzazione LLintercettazione di conversazioni e di proroga delle originarie autorizzazioni, in relazione ai quali la S.C. ha affermato che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di motivazione, è sufficiente che dalla lettura del provvedimento si possa dedurre l'iter cognitivo e valutativo seguito dal giudice e se ne possano conoscere i risultati, che devono essere conformi alle prescrizioni di legge, con la precisazione ulteriore, per i provvedimenti di proroga, che essi possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa)". (Cass., sez. un., dep. 21 settembre 2000, n. 17 Primavera).
13.10.14. Sulla eventuale carenza dei presupposti richiamati in tale principio, relativamente alle intercettazioni eseguite nel presente processo, si tratterà nelle singole posizioni solo se e in quanto sia dedotta una specifica doglianza su uno o più dei tre punti sopra richiamati.
13.10.15. Il secondo tema riguarda la non necessità di una particolare motivazione dei decreti di proroga (essendo sufficiente l'attestazione della permanenza delle condizioni per cui è stata concessa l'autorizzazione v. Sez. U., ult. cit.) e della non necessità di un nuovo decreto esecutivo del P.M. Anche su tali punti si sono espresse le sezione unite nei termini che seguono. "In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del g.i.p. di proroga della durata delle operazioni non comporta, di per sè, il venir meno delle condizioni legittimanti il ricorso ad apparati diversi da queLL esistenti presso la Procura della Repubblica, e pertanto non è necessaria, neanche nelle ipotesi in cui l'attività di captazione sia effettuata mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, l'adozione, da parte del P.M., di un ulteriore provvedimento esecutivo delle operazioni medesime, che si limiterebbe solo a confermare quanto già precedentemente disposto in ordine alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, LLimpiego di apparecchiature alternative". (Cass., sez. un., dep. 28 novembre 2001, 42792, AS). 13.10.16. - Ovvero, "... I provvedimenti di proroga ... possono scontare un minore impegno motivazionale quanto ai presupposti, se accertati come ancora sussistenti, ma devono ugualmente dar conto della ragione di persistenza dell'esigenza captativa" (sent. Primavera, cit.).
13.10.17. - Passando LLesame delle questioni sollevate in ordine ai gruppi di intercettazioni ambientali utilizzate dai giudici di merito va osservato quanto segue, anche in relazione alla pretesa violazione, dedotta da alcuni ricorrenti in relazione agli artt. 266 e 267 c.p.p.. 13.10.18. - Come ha posto in luce la sentenza impugnata, le intercettazioni sono utilizzabili sotto il profilo del rispetto dell'art. 266, comma 2, art. 267, comma 1 e art. 268, comma 3, anche sulla scorta delle integrazioni che seguono.
13.10.19. - Intercettazioni nella abitazione di CO OL. 13.10.19.1. - La richiesta di autorizzazione del P.m. dell'8 settembre 1995, pervenuta LLufficio G.i.p. il giorno successivo è fondata sulla esistenza in atto di una organizzazione criminosa facente capo agli indagati dedita alla consumazione di reati di cui LLart. 51 comma 3 bis;
sulla assoluta indispensabilità ai fini della acquisizione di ulteriori elementi di prova in ordine alla prosecuzione dell'attività criminosa dell'associazione capeggiata da ON ZI: assoluta indispensabilità in quanto dalla nota della Questura di TE emerge che nella abitazione del OL avviene l'incontro deLO stesso con altri pregiudicati per la organizzazione delle estorsioni e deLO spaccio di stupefacenti in TE.
13.10.19.2. - L'autorizzazione del G.i.p. dell'11 settembre 1995 afferma che si è in presenza "...di gravi indizi evidenziati dalla P.G. di cui si è tenuto conto ai fini di precedenti provvedimenti emessi da questo ufficio ex art. 266 e 267 c.p.p. nell'ambito deLO stesso procedimento relativo alle attività di un sodalizio criminale operante a CA e nel metapontino di cui fa parte il OL ed in presenza degli ulteriori presupposti di legge, giacché LLinterno della abitazione del predetto hanno luogo incontri fra i partecipanti alla associazione illecita, aLO scopo di concordare le modalità del traffico di stupefacenti e delle attività estorsive in corso ... (che) le intercettazioni sono indispensabili ai fini delle indagini.
13.10.19.3. - Il decreto esecutivo del P.m. emesso l'11 settembre 1995, richiamato il decreto di autorizzazione e ovviamente la propria richiesta, autorizza l'esecuzione delle intercettazioni ambientali "/n considerazione della contestualità delle intercettazioni fra presenti e di quelle telefoniche e della prevedibile necessità di intervento del personale di p.g. adibito LLascolto". Tale motivazione comprende sia il requisito della eccezionale urgenza sia queLO della inidonetà degli impianti della Procura della Repubblica nel senso sopra precisato di inidoneità funzionale e di maggiore facilità che l'attività investigativa abbia successo per la prontezza di intervento del personale addetto LLascolto. Sono pienamente rispettate le prescrizioni di cui LLart. 268, comma 3, c.p.p.. 13.10.20. - Intercettazioni nella abitazione di IA MP. 13.10.20.1. - La istanza di autorizzazione del P.m. in data 10 febbraio 1995 richiama la richiesta avanzata dalla Criminalpol Puglia - Basilicata in data 3 febbraio 1995 che si allega (nella quale si fa presente che sono in corso indagini a carico del NT ON ZI e che in base alle già autorizzate intercettazioni telefoniche era emerso che lo stesso era in contatto con la propria moglie); è basata sul presupposto che si stanno svolgendo indagini per reati ex art. 629 c.p. e art. 51, comma 3 bis c.p.p., essendo in atto un'organizzazione criminosa facente capo appunto a ON ZI;
fa presente che è necessario per la prosecuzione delle indagini sottoporre a intercettazione ambientale l'abitazione di IA MP e che tale autorizzazione è altresì necessaria per prevenire eventuali ulteriori atti criminosi e per pervenire alla cattura degli indagati latitanti.
13.10.20.2. - L'autorizzazione del G.i.p. interviene in data 15 febbraio 1995 e fa riferimento integralmente alla richiesta del P.M., richiamando i gravi indizi di reato ed esplicitamente sottolineando la indispensabilità di conseguire elementi di prova "non altrimenti conseguibili".
13.10.20.3. - In pari data viene emesso decreto esecutivo in cui, richiamati i precedenti atti, si dispone l'esecuzione delle intercettazioni della abitazione della MP con idonee apparecchiature della Criminalpol e si autorizza la polizia giudiziaria a servirsi di postazioni mobili. Tutti tali atti, tra loro concatenati, fanno emergere non solo la eccezionale urgenza di procedere alla intercettazione per la cattura del NT al fine di impedire la prosecuzione della attività criminosa di ZI e della sua accolita, ma, contemporaneamente, la inidoneità delle apparecchiature della Procura, dovendo essere eseguita l'intercettazione ambientale con apparecchiature mobili con il fine evidente di poter spostare la postazione di ascolto, e quindi consentire una più sicura riuscita delle indagini.
13.10.21. - Intercettazione di coLOqui nella casa circondariale di Secondigliano.
13.10.21.1. - La richiesta del pubblico ministero in data 8 settembre 1995 contiene il richiamo della istanza di intercettazione della Squadra mobile della Questura di TE del 19 giugno 1995 in base al quale si ricava: a) che le indagini erano giunte a un punto in cui si era appurato che la MP era divenuto il trait d'union fra il (prima NT e poi) detenuto marito ZI ON e il resto della associazione: quest'ultimo si serviva della moglie per continuare a impartire ordini dal carcere;
b) che le indagini riguardavano reati di tentata estorsione di cui LLart. 51, comma 3 bis;
c) che le indagini sarebbero state effettuate con l'ausilio di attrezzature fornite dal Servizio dalla polizia scientifica;
d) che solo attraverso le intercettazioni di coLOqui era possibile ottenere notizie per la prosecuzione delle indagini.
13.10.21.2. - Il decreto autorizzativo del G.i.p. del 19 settembre 1995 fa riferimento alle indagini per reati di cui LLart. 51, comma 3 bis, c.p.p.; al fatto che ZI si serviva della moglie per tenere i contatti con gli altri sodali;
alla indispensabilità di ascoltare i coLOqui tra i due, dato che era già emerso che in quella sede la moglie riceveva ordini dal marito da trasmettere agli associati. 13.10.21.3. - Il decreto esecutivo del P.m. dell'11 settembre 1995 dispone l'intercettazione per n. 3 coLOqui (in date ovviamente indeterminate) e fa riferimento alle apparecchiature che saranno fornite dalla polizia scientifica. È di tutta evidenza la contemporanea sussistenza delle esigenze di eccezionale urgenza e di inidoneità (questa volta tecnica e funzionale) degli impianti della procura, sia per gli impianti utilizzati sia per il miglior coordinamento tra predisposizione degli impianti nei giorni in cui si verificava il coLOquio e gli ascoltatori, non senza considerare le più rapide possibilità di intervento in caso di necessità per interrompere l'attività criminosa.
13.10.22. - Intercettazione di coLOqui nella casa circondariale di NT.
13.10.22.1. - La prima richiesta del P.m. di intercettazioni tra il detenuto TO OL e altri (la moglie GI IF, la cognata IN UC e altri parenti) è del 30 luglio 1996 e richiama la nota della Questura di TE 24 luglio 1996 che fa riferimento alle indagini per il ritrovamento del cadavere di FI Di EC, vittima di "lupara bianca" di cui erano indiziati fortemente TO OL e i suoi germani per conoscere notizie per lo sviluppo delle indagini ai fini di individuare il luogo in cui era seppeLLto il cadavere (si noti che la completa luce su tale omicidio sarà, insieme ad altri fatti, l'occasione per l'inizio del percorso di collaborazione di CO OL e poi di TO OL, percorso che comporterà il termine delle attività criminose di tutta l'associazione criminosa n.d.e.). Con la stessa richiesta si prevede già che le intercettazioni avverranno, implicitamente autorizzandole, come domandato con la citata nota 24 luglio della Questura. Le ragioni di urgenza e la inidoneità degli impianti sono quelle richiamate sopra, a eccezione della natura delle apparecchiature utilizzate.
13.10.22.2 - Il decreto autorizzativo del G.i.p. del 30 luglio 1996, nel rilevare che si tratta di reato di cui LLart. 51 comma 3 bis perché solo attraverso tale mezzo è possibile acquisire elementi utili per il ritrovamento del cadavere e quindi consentire uno sviluppo delle investigazioni in corso, provvede a concedere l'autorizzazione per cinque coLOqui.
13.10.23. - In base a quanto sopra, emerge con chiarezza che sono pienamente rispettate le prescrizioni dell'art. 266, comma 2, con adeguata motivazione sul fondato motivo di ritenere che nei luoghi delle intercettazioni costituenti abitazioni private si stia svolgendo l'attività criminosa e le intercettazioni sono necessarie per la prosecuzione delle indagini;
dell'art. 267, comma 1: il G.i.p. ha motivato sulla esistenza dei gravi indizi di reato e sulla indispensabilità della intercettazione ai fini della prosecuzione delle indagini;
dell'art. 268, comma 3, esistendo motivazione sulla eccezionale urgenza aLO scopo di interrompere la prosecuzione dei reati in corso di perpetrazione nonché sulla inidoneità, intesa in senso funzionale e di migliore possibilità di conseguimento delle finalità delle indagini (o, in un caso, anche tecnica). 13.10.24. - Si deve ora esaminare la questione della redazione dei verbali delle intercettazioni di cui LLart. 268, comma 1, disp. att. c.p.p. e 89 disp. att. c.p.p. che pure ha formato oggetto di motivi di ricorso (assumendosene la mancanza). Per le intercettazioni nella casa di CO OL e nella casa circondariale di Secondigliano esistono negli atti inviati, e sono rispettivamente datati 8 marzo 1996 e 8 febbraio 1996, dei veri e propri atti denominati "verbali di intercettazione" con le indicazioni di cui LLart. 89. Per quanto riguarda le intercettazioni presso la casa della MP e la Casa circondariale di NT, non sono stati inviati atti espressamente denominati "verbali di intercettazione". Va, tuttavia, rilevato che nei relativi fascicoli si trovano una serie di note della Questura con le quali, nel chiedere proroghe delle intercettazioni, si da conto del procedimento cui le operazioni si riferiscono e delle attività svolte, note tutte sottoscritte da persone che per la qualità rivestita ha evidentemente coordinato le operazioni di intercettazione. Si tratta indubbiamente di atti equipollenti ai verbali veri e propri, contenenti gli elementi tipici di un verbale. In ogni caso deve rilevarsi che se la mancanza del verbale comporta la inutilizzabilità della intercettazione, la mancanza nei verbali (o in atti equipollenti) di alcuno dei dati di cui sopra o la loro imprecisione non da luogo ad alcuna nuLLtà per il principio di tassatività.
13.10.25. - Sull'argomento va, infine, detto che alcuni ricorrenti si sono doluti del fatto che qualcuno dei gruppi di intercettazioni ora esaminati abbia avuto delle interruzioni nelle autorizzazioni (c.d. "finestre"). Di tali questioni si dirà in occasione dell'esame delle posizioni dei ricorrenti che hanno sollevato le relative questioni. 13.11. Questioni relative alla valutazione della prova (chiamate in correità).
Quanto si è esposto LLinizio quale sintesi della motivazione offerta dai Giudici & appeLO sull'attendibilità dei collaboranti in generale (cui si rimanda), questa Corte condivide in ogni sua parte le affermazioni del Collegio di secondo grado che appaiono,, congrue e prive di vizi di logicità manifesta. Esse infatti hanno tenuto conto di tutte le eccezioni sollevate da vari ricorrenti, con una motivazione ineccepibile. Molti ricorrenti hanno svolto con i ricorsi motivi specifici di inattendibilità dei quali si tratterà nell'esame delle singole posizioni.
13.12. Questioni in rito nel giudizio di secondo grado. 13.12.1. - Come si è già avuto occasione di rilevare, si deve ribadire che i provvedimenti adottati nel procedimento di astensione - nella specie del Presidente della Corte d'appeLO - non sono impugnabili dalle parti per nessuna ragione, trattandosi di provvedimenti interni LLufficio di natura amministrativa, ordinatoria e organizzativa, e non giurisdizionale. Si richiama la giurisprudenza sopra riportata.
13.12.2. - Per quel che attiene alla audizione degli imputati ON ZI e IA MP, non può che ribadirsi quanto rilevato dalla Corte di merito, cioè che la disciplina dell'audizione di imputati in videoconferenza (art. 146 bis, comma 1 bis, disp. att. c.p.p. e L. 7 gennaio 1998, n. 11) è stata ritenuta legittima anche dalla Corte costituzionale (Corte Cost. 22 luglio 1999, n. 342). Tali osservazioni e statuizioni sono ineccepibili ne' sono state sollevate con i motivi di ricorso profili diversi in ordine alla questione proposta. Anche tali motivi devono essere disattesi.
13.12.3. Circa la questione nuovamente sottoposta LLesame di questa Corte dalla difesa di LI relativamente alla nuLLtà della sentenza di primo grado perché sottoscritta dal solo presiedente estensore (questione ora riproposta anche da ZI OL, RA OL e GI OL), va ancora una volta ribadita la costante giurisprudenza di questa Corte di Cassazione, secondo cui: "In tema di requisiti della sentenza, qualora il presidente di un collegio giudicante abbia provveduto personalmente a redigere la motivazione della sentenza, è sufficiente la sola firma deLO stesso per ritenere rispettato il disposto dell'art. 546 cod. proc. pen." (Cass., sez. 3^, dep. 28 marzo 2001, n. 12308 Minieri). Non vi sono ragioni per dissentire da tale orientamento, onde i motivi relativi vanno rigettati.
13.13. Questioni relative al giudizio di appeLO proposte per la prima volta in cassazione.
13.13.1. - La questione secondo cui la sentenza di appeLO è stata sottoscritta dal Presidente e dal Giudice estensore nella qualità di "coestensori", non può portare alle conseguenze di nuLLtà prospetta dal ricorrente LI. In processi complessi quali queLO di specie è ben possibile che i magistrati ripartiscano tra loro la stesura della sentenza. D'altra parte, in tema di nuLLtà vige il principio di tassatività. L'invalidità di carattere formale che possono inficiare la sentenza sono previste dLLart. 546 c.p.p. il quale, in tema di sottoscrizione del giudice, contempla la nuLLtà della sentenza nel solo caso di mancanza della sottoscrizione. La contestuale sottoscrizione del Presidente e del giudice relatore come coestensori della decisione non può dar luogo al vizio della sentenza ne' il ricorrente che ha proposto il ricorso indica quale sarebbe la norma violata e tanto meno indica per quale ragione mai dovrebbero essere individuate le pagine (o i passi) scritti dLLuno e dLLaltro magistrato, profilo in relazione al quale il ricorrente è carente di interesse.
13.13.2. - Per quanto riguarda la questione del provvedimento di riunione in appeLO dei due processi separatamente trattati e giudicati, va osservato che la peculiarità del caso può indubbiamente dare luogo alla utilizzazione di prove assunte in ciascuno dei due separati giudizi anche nell'altro al quale non ha partecipato il difensore. Va però considerato che tale inconveniente non può certo prospettarsi per gli esami della TO e di CO OL, TO OL e LE di EC, i quali sono stati sottoposti a esame in entrambi i giudizi. Certamente tale precisazione non esaurisce il tema proposto, ma è anche vero che la trattazione separata non può costituire di per sè una causa di nuLLtà della sentenza impugnata. Sarebbe stato preciso onere dei ricorrenti che tale questione hanno prospettato con motivo di ricorso per cassazione, individuare e indicare alla Corte i punti della decisione - e, in particolare, le fonti di prova a ciascuno di essi relative -. Non solo ma anche specificare come le prove assunte nel separato giudizio senza l'assistenza del difensore abbiano potuto avere nella decisione un riflesso negativo sulla posizione dei singoli sotto il profilo della utilizzazione delle prove stesse. In difetto, i motivi dedotti sul punto sono inammissibili per mancanza di specificità (art. 581, comma 1, lett. c). Non v'era dunque nessuna ragione che imponesse una generale rinnovazione del dibattimento in sede di appeLO, perché i ricorrenti avevano i mezzi previsti dLLordinamento, sopra indicati, per eventualmente far valere le loro ragioni.
14. - L'esame dei ricorsi 14.1. - AN PO.
14.1.1. - Il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Come ha già rilevato il giudice a quo, con motivazione congrua e immune da censure logiche, non occorre che siano contestati reati fine per poter ritenere sussistente il reato associativo in capo a un determinato partecipe, ne' rileva la circostanza che la condotta nella quale si sostanzia il reato associativo sia descritta analiticamente nella imputazione per ciascun accolito, essendo sufficiente che venga dimostrata la partecipazione alla associazione, anche desumendola dalle condotte attribuite di volta in volta a ciascuno dei sodali, senza necessità che venga riscontrato un preciso ruolo, meno che meno un ruolo iterativo.
14.1.2. - Per quel che riguarda i motivi di ricorso contraddistinti con i numeri 3), 4), 6), 7), 8), 9) 10), concernenti,
rispettivamente, le questioni della incompetenza territoriale, della composizione della Corte d'assise presieduta dal Dott. NN, della violazione delle norme che disciplinano la contemporanea celebrazione del processo con rito ordinario e con rito abbreviato, della inutilizzabilità, in generale, delle intercettazioni telefoniche presso l'abitazione di CO OL, della violazione delle norme che disciplinano la citazione in dibattimento dei collaboranti, delle dichiarazioni preliminari LLesame, dell'acquisizione dei verbali dei soggetti che hanno reso dichiarazioni contra LI e della loro utilizzabilità (artt. 64, 468, 500, 526 c.p.p.), nonché, infine, della valutazione generale delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, si rimanda LLesame delle questioni di carattere processuale svolto nella parte iniziale delle considerazioni in diritto.
14.1.3. - Necessitano di una specifica risposta i residui motivi. Per ciò che attiene alla violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 238 bis in relazione alla acquisizione della sentenza resa nel processo "Isola Felice" (n. 5), se ne deve rilevare la inammissibilità per mancanza di specificità, in quanto la ricorrente non ha chiarito nel ricorso quale parte della sentenza sia stata utilizzata nei suoi confronti e con quale pregiudizio per la sua posizione, sentenza che non è citata in alcun passo della pronuncia definitiva in sede di appeLO nei confronti della ricorrente.
14.1.4. - Per quel che concerne in particolare alcune delle intercettazioni telefoniche pregiudizievoli per la posizione della AN relative ai periodi 11-30 ottobre e 31 ottobre - 16 novembre 1995, la ricorrente ha lamentato una scopertura delle autorizzazione delle intercettazioni, ma tale scopertura non sussiste affatto. Posto che gli atti relativi alle intercettazioni sono stati acquisiti ed esaminati da questa Corte, vertendosi in ipotesi di denuncia di errores in procedendo, e che si tratta delle intercettazioni ambientali in casa di CO OL, il periodo contestato dalla ricorrente è coperto dalla autorizzazione dell'11 settembre 1995, data in cui è stato emesso anche il decreto di esecuzione del P.M. per un periodo di venti giorni. Le intercettazioni sono iniziate l'11 ottobre 1995 (come chiarito dalla stessa ricorrente nel ricorso), con scadenza, quindi, al 31 ottobre 1995. Il giorno 27 ottobre il pubblico ministero ha chiesto la relativa proroga che il G.i.p. ha concesso per altri 20 giorni, cioè fino al 20 novembre 1995. Tutto il periodo è quindi coperto da autorizzazioni del G.i.p.. 14.1.5. - Per quanto attiene, infine, alla questione della violazione dell'art. 268, comma 6, c.p.p., la questione stessa è posta inammissibilmente in modo generico, in quanto non si specifica quale disposizione di tale comma sarebbe stata violata, mentre appare del tutto normale che l'indagato venga a conoscere del compimento di intercettazioni a suo carico con l'ordinanza di custodia cautelare, quando le trascrizioni non siano state depositate per non essere state ancora completate le operazioni di trascrizione. 14.1.6. - Circa il motivo n. 11) col quale si denuncia il difetto di motivazione con riferimento ai reati di cui ai capi e 9) e 10), si rileva che la sentenza ha offerto una motivazione congrua e logica basata sulle chiamate in correità dei collaboranti CO OL e TO OL, sulle intercettazioni ambientali e sulle deposizioni dei testi Ispettori IT e LL. Il primo elemento da cui è ricavata la partecipazione al sodalizio è dato dalle minacce rivolte a ER Di EC, madre di LE Di EC, quando l'AN si era recata, insieme con il marito NE, in casa di costei, aLOrché si era iniziata a spargere la voce della collaborazione di LE Di EC, minacce implicitamente estese anche al figlio di quest'ultimo in tenera età (v. pag. 219 e 221 della sentenza impugnata che richiama le deposizioni della stessa CO e dell'Ispettore IT). Il secondo episodio riguarda l'acquisto in VI di Puglia di polvere da sparo da parte della AN, insieme con il marito NE, presso l'armeria del coimputato AN, per conto di OL CO, al quale veniva consegnata e dal quale era inserita nell'arsenale di cui lo stesso OL era il detentore (la polvere da sparo è stata trovata in occasione del sequestro del 6 febbraio 1996: v. pag. 223 che richiama la deposizione dell'Ispettore IT): acquisto desunto dalla deposizione dell'Ispettore LL e confermato dai due frateLL OL sopra richiamati. Si aggiungano le intercettazioni telefoniche dell'8 dicembre 1995, del 15 dicembre, del 16 dicembre e del 17 gennaio 1996, in cui vari esponenti della consorteria parlano di questo episodio e di altri acquisti di polvere e di proiettili da effettuare dLLarmiere di VI di Puglia, presenti anche l'AN e il marito NE. Del resto, l'intraneità della ricorrente al sodalizio, nonostante CO OL escluda che la donna fosse un'associata, è definitivamente scolpita nelle intercettazioni ambientali del 24 novembre 1995 in cui CO OL manifesta alla AN il progetto della associazione di uccidere NZ RI (OL non avrebbe mai parlato così liberamente se l'AN non fosse al corrente della associazione e dei suoi progetti) e del 25 ottobre 1995 in cui la UC e l'AN parlano di NA MA LA, convenendo sulla necessità della sua eliminazione prima che lo stesso desse fastidio a loro. L'AN - si noti - parla al plurale e dice: "...a questo lo dobbiamo eliminare". Su tali questioni la ricorrente non ha svolto alcuna specifica osservazione.
14.1.7. - In considerazione di quanto sopra il ricorso della AN deve essere rigettato.
14.2. - AN AN.
14.2.1. - Il ricorso di AN è infondato.
14.2.2. - La sentenza utilizza una motivazione per relationem alla decisione di primo grado del tutto legittima e convincente. Non si comprende anzitutto il motivo di ricorso col quale si esprime stupore per il fatto che i Giudici di merito hanno assolto il AN dal reato di associazione mafiosa ma lo hanno condannato per il reato di associazione relativa al traffico di stupefacenti, essendo del tutto chiaro che diverse sono le finalità delle due associazioni ed avendo raggiunto gli stessi Giudici, attraverso l'apprezzamento delle prove, il convincimento circa responsabilità del AN per il solo reato associativo di cui al capo 5) (oltre a queLL di cui ai capi 6 e 8). 14.2.3. - La decisione di primo grado, dopo aver delineato il carattere della associazione di cui al capo 5) ed aver rilevato la posizione apicale deLO ZI, esclude che il AN, pur intervenuto in numerose occasioni di approvvigionamento di droga per il gruppo, potesse essere classificato tra i promotori, fondatori, dirigente o finanziatore e organizzatore della associazione (pagg. 258 e 259). Nelle pagg. 268 - 272 si indicano le prove della esistenza della associazione e della partecipazione del AN, prove consistenti nelle chiamate in correità di CO OL che ha affermato che riceveva droga da AN e la portava a ZI. L'accusa è ribadita dLLaltro collaborante LE Di EC (che il ricorrente dice essere stato "imbeccato" in sede dibattimentale, senza dire da chi e senza che ciò risulti dalla sentenza, questione di cui non può tenersi conto, essendo noto che la Corte di cassazione non può accedere ai verbali del processo). US FA ha, poi, dichiarato di essere fornitore di cocaina del AN. Il AN è chiamato in correità anche da AN OL che lo ha indicato a un tempo come persona dedita aLO spaccio in TE (in nessun passo della sentenza si legge che, secondo AN OL il AN spacciasse autonomamente e non per l'associazione) e come persona che si approvvigionava di droga da RT RicciareLL di NT da NO CI di Milano e da operatori (ancorché non identificati) venezuelani, dai quali il AN aveva fatto pervenire un quantitativo di cocaina). Anche TO OL ha indicato il AN come spacciatore di cocaina per conto di ZI, circostanza confermata pure da IN UC.
14.2.4. - Da tale abbondante messe di chiamate in correità si ricava la reiterazione degli episodi di traffico illecito di stupefacenti e la stabilità di tale imputato nella partecipazione alla associazione criminosa con dolo tipico - come ben chiarito nella sentenza di primo grado -, sia con funzioni, da un lato, di rifornimento del gruppo, e dLLaltro di spaccio per conto del gruppo stesso: ruoli che non si escludono tra loro ma che anzi indicano quanto ampio fosse il coinvolgimento del AN nel traffico di droga in TE per conto della associazione comandata daLO ZI e poi dalla MP (il coinvolgimento del AN è risultato anche dalia intercettazione ambientale nel carcere di Secondigliano del 30 dicembre 1995, in cui ZI fa espressamente riferimento a un coLOquio tra la moglie e il AN avvenuto - avventatamente ad avviso del detenuto - per strada, e per questo rimproverata dLLavv. MA: v. la relativa posizione e quella daLO stesso ZI). In tale coLOquio la MP parlava col AN di "droga e cose".
14.2.5. - È anche infondata la specifica doglianza sulla mancanza di motivazione in ordine alla responsabilità per il reato di spaccio di cui al capo 6), perché tale responsabilità è comprovata dalla esposizione degli elementi costitutivi del reato associativo, esposizione che comprende anche i singoli episodi di approvvigionamento e di detenzione della droga. Il periodo di riferimento della contestazione è queLO contenuto nel capo di imputazione (anni 1995 e 1996) e non è necessaria una maggiore specificazione. La mancata individuazione dei quantitativi di droga trattata può ricavarsi, anche ai fini del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, dalla mole consistente degli interventi dell'imputato nel settore specifico anche se non sono stati individuati con esattezza i quantitativi in ordine ai vari episodi di detenzione. Non è vero poi che relativamente al reato di cui al capo 8) non si conosca il quantitativo preciso perché la sentenza lo determina in 20 - 30 Kg. (di hashish).
14.2.6. Circa i reati di detenzione delle armi e della relativa ricettazione, si deve anzitutto escludere che la mancata condanna per il reato associativo avrebbe dovuto comportare l'automatica assoluzione per i reati sub 9) e 10). Tale ragionamento è infondato perché non tiene conto che il AN è stato condannato per il reato di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti con la aggravante, tra le altre, del comma quarto, cioè della associazione armata, e le armi erano a disposizione non solo dei partecipi alla associazione mafiosa, ma anche di queLL cui è stata contestata l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. 14.2.7. Sempre in ordine a tali reati - come già rilevato - la sentenza afferma che l'imputato è stato raggiunto dalle chiamate in correità di CO OL, AN OL, TO OL e LE Di EC, le quali si riscontrano a vicenda, e che dimostrano l'attività del AN per l'approvvigionamento delle armi a favore dei detti coimputati e, in particolare, di CO OL. La pronuncia d'appeLO rimanda, anche per tali reati, alle pagg. 230 - 231 e 245 della sentenza di primo grado, dove si da conto della fornitura di AN a CO OL di una cassetta contenente kalashnikov, pistole e munizioni.
14.2.8. - Il ricorrente si duole della mancata risposta ai motivi di appeLO, ma il Giudice di secondo grado ha il dovere di rispondere ai motivi significativi e non a qualsiasi profilo del ricorso anche se manifestamente infondato. Inoltre, si deve tenere conto del fatto che il sindacato di legittimità sulla motivazione deve essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e dovendosi considerare disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento (Cass., sez. un., dep. 16 dicembre 1999, n. 24 Spina). Così, è chiaro che non può avere alcuna rilevanza il fatto che sia mancato il riscontro fra le armi che i chiamanti in correità hanno affermato essere state cedute dal AN a CO OL e quelle ritrovate nei sequestri, perché le prime potrebbero essere state a loro volta cedute o fatte sparire: il mancato ritrovamento della cassetta di kalashnikov in occasione del sequestro non ha alcun valore probatorio. E ancora, non si tratta di stabilire solo la consapevolezza della provenienza delittuosa dei kalashnikov: questi vanno annoverati sicuramente tra le armi da guerra di cui è vietata la detenzione e non si vede come possa contestarsi la sussistenza del reato di ricettazione di armi di cui sono assolutamente vietata la detenzione e il commercio. Tanto basterebbe per la affermazione della responsabilità dei reati in parola. Ma occorre, poi, nel relativo giudizio tener conto di tutte le armi clandestine facenti parte dell'arsenale nella materiale disponibilità di CO OL, ma virtuale di tutti i componenti delle due associazioni: la stragrande maggioranza di tali armi recava la matricola abrasa e si trattava quindi di armi clandestine, onde, anche per tal via, il giudizio di responsabilità in ordine ai capi 9) e 10) appare certamente corretto. Non si comprende poi come possa dolersi il ricorrente per quel che attiene alla contestazione della aggravante di cui alla L. 2 luglio 1991 n. 203, art. 7, là dove appare del tutto evidente la cessione delle armi ricettate e cedute per agevolare l'attività della associazione mafiosa anche se dal relativo reato il AN è stato assolto, ma anche della associazione di cui il AN è stato ritenuto responsabile. 14.2.9. - Il ricorso deve essere quindi rigettato.
14.3. - TO OV.
14.3.1. - Per quanto riguarda l'attività di collegamento svolta dLLimputato tra lo ZI ON e TO DO TO con gli altri componenti del gruppo, non è esatto affermare che la sentenza sia silente sul dolo dell'imputato, non precisandosi nella motivazione se egli intendesse favorire lo ZI (NT) o dare un contributo alla associazione, in quanto la Corte d'assise d'appeLO si pone molto bene il problema di una possibile derubricazione dal reato associativo a quella di favoreggiamento, escludendo tale secondo reato (e implicitamente affermando il dolo del reato associativo) perché il TO era coinvolto a pieno titolo nella attività del gruppo al quale dava un contributo rilevante, sottolineando, a conferma, come la attività di latore di messaggi (di cui non poteva certo sfuggire il contenuto) con altri componenti del gruppo non solo si riferiva alla persona deLO ZI, ma anche a quella di TO DO TO. La partecipazione del TO alla associazione si desume anche dalla intercettazione ambientale del 20 dicembre 1995, di cui si dirà subito, dalla quale emerge con chiarezza la consapevolezza di tale partecipazione. 14.3.2. Infatti, in tale intercettazione (che la sentenza in modo del tutto logico utilizza anche per la attribuzione soggettiva dei reati relativi alle armi del gruppo), alla affermazione di CO OL che riferiva al TO che certo RI voleva una pistola, TO rispondeva che RI doveva fare tale richiesta alla moglie di ZI e la moglie di D'IA doveva chiedere a lui (TO); e la sentenza aggiunge subito che questa seconda affermazione dimostrava come fosse lo stesso TO a decidere se consegnare o meno l'arma. La cosa non è certo di poco peso, da un lato, per decidere sulla esistenza del reato associativo con dolo di partecipazione e, dLLaltro, per affermare come il TO non si dovesse affatto rivolgere ad altri per dispensare le armi del gruppo, in quanto, almeno per quel che riguarda la moglie di D'IA, era lui la persona che poteva decidere sulla assegnazione (non importa se non si coglie appieno il senso di tale ripartizione di competenze). Non può la difesa soffermarsi solo sulla prima parte della frase captata per escludere i rapporti del TO con le armi del gruppo.
14.3.3. - Si deve concludere quindi per il rigetto del ricorso del TO.
14.4. - TO TO DO.
14.4.1. - Per quanto riguarda i motivi 1) e 2) del ricorso, concernenti le questioni della incompetenza territoriale ai sensi dell'art. 11 c.p.p. e le dichiarazioni preliminari LLesame (ex art. 64 c.p.p. dei collaboranti di giustizia), si rinvia alla trattazione delle questioni processuali cui si è risposto nella parte generale relativa LLesame di tali questioni.
14.4.2. - Dato atto che il ricorrente non contesta la responsabilità dei reati che gli sono stati attribuiti, va osservato che i fatti posti dalla motivazione della sentenza impugnata a fondamento della qualità di dirigente sono fondamentalmente: 1) l'uccisione, dopo interrogatorio, di GI TO con la contestazione di avere sottratto armi droga e denaro da un bidone e di avere contribuito alla cattura di ON ZI (sentenza sulla uccisione dei TO divenuta definitiva e acquisita ex art. 238 c.p.p.); 2) la sua competenza in materia di armi di cui assicurava il funzionamento (intercettazione casa OL 14 dicembre 1995); 3) il fatto narrato da FA sul tentativo di mediazione OL-LA; 4) La parentela con ZI (nipote). Di contro la difesa, per ridimensionare il ruolo contestato nella imputazione, tende a sottolineare: 1) che la sentenza della cassazione sull'omicidio di RA TO (annullamento con rinvio) afferma che TO DO TO non prendeva nessuna decisione senza ZI;
2) che la sentenza di rinvio afferma che l'imputato era succube della personalità preponderante deLO zio;
3) che, quanto al reato associativo per droga, aveva una funzione di contabile. 4) che, con riguardo alla tentata estorsione AB la stessa vittima si era limitata a dire: mi pare che TO aveva detto che i soldi li dovevo dare a lui. Sulla questione della "dirigenza", cioè di un ruolo preponderante nella associazione ex art. 416 bis ovvero nella associazione, D.P.R. n. 309 del 1990, ex art. 74, comma 1, il ricorrente insiste sulla posizione subalterna o di sudditanza al capo del quale sarebbe stato addirittura succube:
difficile quindi definirlo "dirigente" in quanto palesemente privo di autonomia decisionale.
14.4.3. - Tuttavia tali osservazioni non sembra possano cogliere nel segno, perché il criterio della autonomia decisionale rispetto al capo nelle associazioni criminali mafiose o in quelle finalizzate al traffico di stupefacenti ha una funzione certamente sussidiaria. O meglio, il criterio della autonomia decisionale del dirigente di una associazione criminale non sembra in grado di caratterizzare adeguatamente la qualifica, trattandosi di strutture verticistiche e strettamente accentrate da un punto di vista gerarchico, alle quali non si addicono figure con poteri decisionali diversi da queLL del capo e magari in conflitto con costui. Un criterio che meglio si presta per individuare la figura di siffatto dirigente appare queLO della fiducia che la persona gode da parte del capo, fiducia che si esprime e concretizza attraverso l'affidamento di incarichi delicati e soprattutto al criterio della capacità che il dirigente abbia di porsi quale momento di snodo tra il capo e i semplici partecipi del gruppo, della capacità cioè di saper far rispettare ai sottoposti il volere del capo.
14.4.4. - In tale ottica la qualifica attribuita a TO DO TO si attaglia sicuramente al personaggio. La sentenza impugnata e quella di primo grado offrono un gran numero di elementi dai quali inferire agevolmente la sussistenza dell'aggravante contestata in entrambe le associazioni. Sotto il primo profilo si ricordano l'agghiacciante e spietata esecuzione di RA TO, persona che aveva colpito il "cuore" della associazione contribuendo alla cattura di ZI (la sentenza su tale omicidio è in atti ed è richiamata dalla sentenza impugnata); la partecipazione ai preparativi per l'omicidio del IA, momento strategico della vita della associazione (anche se il delitto è stato poi commesso da CO OL); la cura dei contatti tra ZI (NT) e CO OL, in momenti particolarmente difficili per la "gestione" associativa;
la sua qualità di persona addetta alla tenuta, alla cura e al funzionamento delle armi di CA, poi riversate nell'arsenale di TE (non si può sminuire - come pretenderebbe la difesa - il ruolo di responsabile della efficienza delle armi in un organizzazione criminale del tipo di quelle di cui ci si occupa); la missione affidatagli daLO ZI (narrata da FA) di mediatore per cercare di sedare i contrasti insorti fra CO OL e NA LA, poi sfociati nel tentato omicidio di quest'ultimo. Sul ruolo rivestito in seno alla associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, non può farsi a meno di ricordare che, come emerge dalla intercettazione ambientale del 2 aprile 1995 in casa MP, il TO non era affatto un mero contabile ma era l'uomo investito dalla fiducia di ZI e della MP al punto di maneggiare il denaro incassato dagli spacciatori. Da tutto quanto sopra consegue l'esattezza della decisione della Corte d'appeLO sul ruolo associativo rivestito dLLimputato, desunto da massime di esperienza esatte e consolidate.
14.4.5. - Non sono, infine, fondati i motivi sul trattamento sanzionatorio. Il fatto che alla base del diniego delle attenuanti generiche sia posta anche la particolare efferatezza dell'omicidio di RA TO (separatamente giudicato) - oltre alla gravità, pluralità e qualità dei reati commessi e l'essere stato sottoposto a sorveglianza speciale - non può destare stupore, perché si tratta di fatto capace di caratterizzare in senso fortemente negativo la personalità dell'imputato, personalità che è tra i principali elementi su cui basare il giudizio.
14.4.6. - La misura della pena è stata determinata nel minimo edittale per il reato più grave di partecipazione con ruolo dirigenziale della associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. Gli aumenti per i reati posti in continuazione sono stati contenuti in misura modesta e tale da non richiedere una particolare motivazione.
14.4.7. - Il ricorso va in conclusione rigettato.
14.5. - UC IN NA.
14.5.1. - I motivi contraddistinti con i nn. 1) e 2) riguardanti la incompetenza territoriale e i vizi di costituzione della Corte d'assise sono trattati nella parte generale alla quale si rimanda. 14.5.2. - Quanto alla mancata concessione dell'attenuante di cui alla L. n. 203 del 91, art. 8, appare veramente eccessivo affermare che la Corte d'assise d'appeLO non abbia fornito una motivazione, posto che tale motivazione prende le pagine da 265 a 270 ed è perfettamente articolata in diritto e in fatto con una pregevole ricostruzione storica e una stringente analisi sul diniego che non lascia spazio a critiche. La sentenza ha cura di individuare la natura della attenuante: la premiante introdotta con la norma in esame non incide più sul meccanismo retribuivo tramite l'autoemenda, ma introduce un meccanismo transattivo attraverso il quale lo sconto sulla pena viene a rappresentare un contratto: a fronte di una collaborazione che ha dato concreti risultati nella lotta alla criminalità lo Stato garantisce la rinuncia a far valere la pretesa punitiva in termini quantitativi rispetto LLordinario;
inoltre la dissociazione deve impedire che l'attività criminosa sia portata a conseguenze ulteriori e l'aiuto alla autorità deve condurre alla raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per la (per la individuazione o la cattura degli autori dei reati: infine, il soggetto che ha commesso reati, deve dissociarsi dal vincolo, spezzando il legame ex art. 416 bis c.p.p. che lo aveva legato ai suoi sodali. La UC, come chiaramente emerge dalla sentenza impugnata, ha dichiarato di non avere mai commesso reati, ma ha anche cercato di ridimensionare la sua partecipazione alle vicende del presente processo. La ricorrente dunque non ha preso le distanze dalla associazione ma si è dichiarata estranea ad essa, atteggiandosi a semplice testimone di delitti commessi da altri:
prospettazione smentita da tutte le risultanze contro di lei acquisite (la responsabilità non è neppure contestata nel ricorso per cassazione) e perfettamente, anche se sinteticamente, descritte nelle pagg. 257 - 258 della sentenza.
14.5.3. - Le attenuanti generiche sono state concesse, dichiarate prevalenti sulle contestate aggravanti, ed applicate nella massima estensione (salvo qualche lira per arrotondamento per quanto riguarda la pena pecuniaria. (v. conteggio a pag. 40 della sentenza di appeLO).
14.5.4. - Il ricorso deve essere quindi rigettato.
14.6. - DI OV.
14.6.1. - I motivi di ricorso che concernono le questioni processuali di carattere generale sono esaminati nella parte iniziale della motivazione in diritto. Si rimanda a tale parte della sentenza per la risposta relativa ai motivi 1), 2), 3), 5), concernenti, rispettivamente, le questioni della composizione della Corte d'assise presieduta dal Dott. NN;
della contemporanea celebrazione di due processi in primo grado e della loro riunione in sede di appeLO con conseguente pretesa "illegittimità" della sentenza emessa perché i difensori che avevano partecipato a uno dei processi non aveva presenziato al dibattimento e alla assunzione delle prove nell'altro processo;
della violazione delle norme che disciplinano la citazione in dibattimento dei collaboranti (artt. 468, 500, 526 c.p.p.), nonché, infine, della valutazione generale delle dichiarazioni dei chiamanti in correità.
14.6.2. - Sono fondati, per quanto di ragione, i motivi di ricorso sub) 4 e 6), concernenti la condanna per la partecipazione al reato associativo. I contenuti delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia appaiono generici (e in parte smentiti dalla stessa sentenza), e si stenta, così come riportati nella decisione, a vederli formare un compendio indiziario consistente. TO OL e LE Di EC hanno affermato che l'imputato avrebbe partecipato LLincendio del carro per la festa della MA della UN, ma da tale reato DI è assolto dalla sentenza di secondo grado. Di EC ha affermato anche che DI era associato "in un piccolo contesto", mentre OL AN ha detto che compiva "attività illecite" per conto del gruppo, ma non sapeva dire quali. I riscontri delle frequentazioni con i OL e il contenuto delle lettere scritte a CO OL sono di scarso peso ed abbastanza evanescenti, perché non danno conto dei contenuti criminali dell'attività di tale imputato (non risulta dalla lettura dei testi delle sentenze di primo grado e di secondo grado che siano riportati i contenuti di tali lettere). Resta l'episodio delle cene nella pizzeria HE senza pagare, per il quale il ricorrente ha patteggiato la pena in ordine al reato di estorsione. A parte la questione sul fatto che, come correttamente ha osservato la difesa, la sentenza di patteggiamento non è prova di responsabilità e che HE ha deposto de telato, resterebbe, per provare il fatto, la deposizione del maresciaLO RO (è infondata l'eccezione di inutilizzabilità di tale deposizione perché è anteriore alla entrata in vigore della L. 1 marzo 2001, n. 63 in G.U. 22 marzo 2001, n. 68), art. 4;
tuttavia la deposizione stessa contiene la descrizione di un fatto che va maggiormente approfondito, perché, alla luce di quanto si è detto, ha un peso diverso da queLO che gli è stato attribuito unitamente agli altri elementi di prova sopra richiamati: il giudice del rinvio dovrà valutare se la deposizione in argomento, da sola o unitamente ad eventuali altri dati risultanti dagli atti, possa costituire prova della responsabilità.
14.6.3. - La sentenza va annullata con rinvio ad altra Corte d'assise d'appeLO per nuovo giudizio.
14.7. - TA RI.
14.7.1. - Il ricorrente, che ha patteggiato la pena ex art. 599, comma 4, c.p.p., dopo la presentazione del ricorso nel carcere di
NZ il 7 aprile 2004, ha fatto pervenire rinuncia in data 28 aprile 2004 con le stesse modalità. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile per rinuncia.
14.8. - HI EN.
14.8.1. - Anche per tale ricorrente i problemi di carattere processuale generale sono stati trattati nella parte relativa LLesame delle questioni processuali, alla quale si rimanda. 14.8.2. - Occorre in questa sede completare l'analisi di due problemi concernenti le intercettazioni ambientali nella casa di CO OL e nella casa Circondariale di NT.
14.8.3. - Il problema della "finestra temporale" nell'arco delle intercettazioni ambientali in casa OL nasce dal fatto che il giudice delle indagini preliminari, con il provvedimento del 16 gennaio 1996, ha autorizzato solo la proroga delle intercettazioni telefoniche e non di quelle ambientali. Che si tratti di una palese svista o dimenticanza non v'è dubbio perché tutti i provvedimenti anteriori e posteriori decretano la proroga sia delle intercettazioni telefoniche sia di quelle ambientali. È vero che la motivazione della sentenza impugnata, che al riguardo cerca in ogni modo di salvare la dimenticanza e quindi affermare la continuità delle intercettazioni non è corretta, in quanto non si vede cosa possa entrare nella soluzione della questione il richiamo alle norme del codice civile sulla interpretazione dei contratti, ovvero delle norme penali per cui la parte motiva e quella dispositiva di un provvedimento del giudice che non sia una sentenza sono graficamente indifferenziate. Il vuoto, dunque, esiste e non è sanato (perché non sanabile) dal provvedimento successivo del giudice che ha autorizzato "ora per aLOra" le intercettazioni ambientali. Tuttavia il problema si dimostra privo di riflessi pratici perché ciò che non è assolutamente condivisibile della impostazione difensiva è il fatto che l'omissione abbia comportato la invalidità anche dei successivi provvedimenti di proroga del 6 febbraio e del 23 febbraio, con cui nuovamente il giudice ha autorizzato sia le intercettazioni telefoniche sia quelle ambientali. Ove non si voglia arrivare a ritenere che la continuità con i precedenti provvedimenti di proroga sia ripresa regolarmente, si dovrà, pur sempre, ammettere che il 6 febbraio 1996 è stato emesso un nuovo provvedimento autorizzativo di intercettazioni ambientali con motivazione implicitamente ma inequivocabilmente per relationem al primigenio provvedimento. Orbene, le intercettazioni ambientali sono state eseguite senza autorizzazione dal 18 gennaio 1996 (data di scadenza del precedente decreto di proroga del 28 dicembre 1995) al 6 febbraio 1996, perché il 7 febbraio 1996 è stato emesso il nuovo decreto di proroga sia delle intercettazioni ambientali sia di quelle telefoniche. L'intercettazione del 7 febbraio 1996, che - come subito si dirà - particolarmente pregiudica la posizione del HI, è, dunque, eseguita in presenza di un valido provvedimento autorizzativo. 14.8.4. È anche priva di riflessi pratici la sollevata questione della mancanza di autorizzazione delle intercettazioni telefoniche nella Casa circondariale di NT nel periodo in cui cade l'intercettazione del 29 agosto 1996, anch'essa particolarmente pregiudizievole per la posizione del HI, come pure subito di dirà. Non ritiene, infatti, fondata la Corte la questione sollevata dalla difesa secondo la quale un provvedimento autorizzativo per "numero di coLOqui" intercettati e non per un "periodo di tempo delimitato" sarebbe invalido e renderebbe inutilizzabili le intercettazioni. La durata temporale dei provvedimenti di intercettazione è fissata dalla legge. Se il giudice non fissa un termine esso è stabilito in relazione al termine massimo di durata previsto, che, per i reati contestati nel presente giudizio, è di giorni quaranta con proroghe successive di giorni venti (L. 12 luglio 1991, n. 203, art. 13 comma 1,). Se gli interrogatori (nel numero autorizzato dal giudice) rientrano nei periodi di tempo sopra indicati le intercettazioni sono perfettamente valide e utilizzabili. Ciò è avvenuto nel caso di specie, come ha correttamente motivato il Giudice a quo. Il primo decreto autorizzativo di coLOqui nella Casa circondariale di NT è datato 30 luglio 1996. Anche a voler considerare che l'inizio del periodo di efficacia sia iniziato neLO stesso giorno, è venuto a scadenza dopo quaranta giorni, cioè il 6 settembre 1996. Rientra pienamente in tale periodo l'intercettazione ambientale contestata, avvenuta il 29 agosto 1996.
14.8.5. - Per quanto attiene agli elementi di prova riguardanti la responsabilità in ordine ai reati contestati, non è vero che la sentenza non risponda ai motivi di appeLO. Essa utilizza, per ciò che attiene al reato associativo mafioso, le chiamate in correità di AN OL CO OL, TO OL e LE Di EC e precisa che CO e TO OL indicano il HI come esecutore di attentati dinamitardi e AN OL lo indica come esecutore di estorsioni. A ben vedere tali chiamate sono convergenti, perché gli attentati dinamitardi preludono a estorsioni. Che poi i collaboranti non indichino episodi specifici o che, nel presente processo, non sia contestato al HI alcuno di tali reati, non ha un grande peso perché il processo celebrato non ha la pretesa di esaurire la persecuzione della totalità dei reati consumati dal gruppo criminale. In ogni caso, sulla questione della pretesa mancanza di risposta sui riscontri da parte della sentenza impugnata, va rilevato che correttamente la sentenza replica che i riscontri ben possono trovarsi nell'incrocio delle dichiarazioni dei collaboranti. 14.8.6. - Comunque, un valore decisivo sulla partecipazione alla associazione da parte del HI, secondo il condivisibile ragionamento della Corte d'assise d'appeLO, ha l'episodio risultante dalla intercettazione ambientale nella Casa circondariale e dLLinterpretazione autentica di tale intercettazione data da CO OL;
elementi dai quali si ricava che HI aveva dato un prova importante della sua caratura mafiosa quando aveva riempito "di botte", insieme con l'SI, GI MartuLL (che aveva fatto i nomi dei OL in occasione dell'omicidio di FI De EC) e aveva avvicinato il padre del MartuLL al fine di far ritrattare il figlio. La doglianza secondo cui la Corte d'assise d'appeLO non avrebbe dato conto della interpretazione dalla difesa della intercettazione in argomento è infondata perché l'iLOgicità della motivazione, come vizio denunciarle, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Cass., sez. un, 24 novembre 1999, n. 24, Spina). 14.8.7. - Infine, l'impugnata sentenza correttamente rileva, come ulteriore conferma del reato associativo e come prova dei reati relativi alle armi, le intercettazioni telefoniche in casa di CO OL del 17 gennaio 1996 e del 7 febbraio 1996. In esse, rispettivamente, il HI parla di alcune armi con CO OL in loro possesso e partecipa e assiste ai commenti dei coLOquianti che si svolgono in occasione di un servizio televisivo che da notizia del ritrovamento delle armi del gruppo, circostanza che correttamente è utilizzata a un tempo dal Giudice a quo come conferma della intraneità del HI al gruppo (che altrimenti non sarebbe stato ammesso a una riunione del genere) e come prova della partecipazione ai reati concernenti le armi. Neppure, infine, è vero, come dedotto dalla difesa, che la Corte d'appeLO non abbia risposto sulla disponibilità delle armi da parte dell'imputato. La risposta si trova nella parte generale della sentenza (pagg. 96 e 97) nella quale si evidenzia come i collaboranti abbiano affermato concordemente che le armi erano a disposizione di tutti. Non ha alcun significato il fatto che essere fossero rinchiuse in un deposito le cui chiavi erano tenute da CO OL, perché per il reato di detenzione illegale di armi sussiste in ogni caso in cui l'imputato ha la disponibilità, non essendo necessario che l'agente abbia permanentemente il possesso dell'arma, cioè un costante collegamento materiale e spaziale con la stessa.
14.8.8. - Per tutte le suesposte ragioni il ricorso di HI va rigettato.
14.9. - LA PP.
14.9.1. - L'imputata ha patteggiato in appeLO la pena ex art. 599 c.p.p.. Ha proposto ricorso per cassazione senza depositare i motivi.
Il ricorso va dichiarato inammissibile per mancanza di motivi. 14.10. - De CE CE.
14.10.1. - Anche per tale ricorrente i motivi generali di natura processuale sono trattati nella parte iniziale della esposizione in diritto alla quale si rimanda (si tratta dei motivi 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 e 1.5, che riguardano le violazioni concernenti: la pronuncia del provvedimento di stralcio del processo emesso dalla Corte d'assise dopo l'accoglimento parziale di astensione da parte del Dott. NN;
le norme sulla composizione della Corte d'assise e sulla astensione dei magistrati riflettentisi, secondo il ricorrente, sulla capacità del giudice;
la utilizzazione delle prove assunte nei due separati procedimenti per ciascuno degli imputati relativamente al giudizio cui non aveva partecipato;
le norme sulla citazione in giudizio degli imputati che avevano reso dichiarazioni erga LI;
le norme sulle intercettazioni ambientali stabilite a pena di inutilizzabilità). Quanto al resto, va rilevato, anzitutto, che il De CE non ha proposto motivi di ricorso per il reato associativo di tipo mafioso e che pertanto al riguardo non possono supplire le deduzioni formulate nella memoria sia per tardività (la memoria è pervenuta l'11 aprile 2005) del deposito (ex art. 585, comma 4, c.p.p.) sia perché i motivi nuovi non possono essere diversi da queLL dedotti col ricorso, ma solo sviluppo di essi, dovendo avere ad oggetto i capi o i punti della decisione impugnata che sono stati enunciati nell'originario atto di gravame ai sensi dell'art. 581, lett. a), cod. proc. pen. (Cass., sez. un., 25 febbraio 1998, n. 4683, Bono).
I residui motivi di ricorso sono infondati.
14.10.2. - La sentenza impugnata, infatti, offre una motivazione congrua e sicuramente immune da censure logiche. Le chiamate in correità sui reati di cui ai capi di imputazione nn. 5) e 6) sono tre: due in particolare si riferiscono specificamente a tali imputazioni e sono quelle di TO e CO OL (se quest'ultima è chiamata de relato essa ha un particolare valore probatorio per avere affermato il OL che era stato lo stesso De CE a riferirgli che si occupava deLO spaccio di droga per conto di ZI e che era lo ZI o lo stesso De CE a dare la droga al AN (questioni di identificazione del De CE come la persona indicata dai collaboranti non sono state dedotte con il ricorso per cassazione). Di particolare significato confermativo e di riscontro è la intercettazione ambientale in casa MP del 2 aprile 1995 dalla quale emerge il coinvolgimento del De CE sia nel reato associativo sia nel reato di spaccio: risulta da tale intercettazione che TO DO TO ha consegnato alla MP i soldi "raccolti" daLO spaccio di droga svolto dal De CE, il che non solo da conto della consumazione da parte dell'imputato del reato di spaccio, ma anche della partecipazione al reato associativo perché l'attività di "raccolta" richiama comportamenti ripetuti nel tempo. 14.10.3. - Le questioni contenute nella memoria sono in parte generiche e in parte assorbite nella trattazione di cui sopra. 14.10.4. Il ricorso di De CE va quindi rigettato. 14.11. - De IA GI.
14.11.1. - I motivi di ricorso sono inammissibili. Il primo motivo è manifestamente infondato. Non solo nella sentenza si da atto (pag. 154) che a "causa di una serie di incompatibilità determinatesi per i magistrati del Tribunale di NZ, il Presidente della Corte d'appeLO designava, utilizzando l'istituto delle supplenza esterna...il Dott. NN", ma la norma dell'art. 33, comma 2, è chiarissima neLO stabilire che le disposizioni, fra le altre, sulla formazione dei collegi, non attengono alla capacità del giudice, e non possono quindi dar luogo alla nuLLtà di cui LLart. 178 lett. a) e a nessun altro tipo di nuLLtà degli atti. Tali provvedimenti non possono essere oggetto di impugnazioni delle parti. 14.11.2. - Quanto al secondo motivo, il ricorrente deduce una serie di questioni concernenti la ricostruzione dei fatti e l'apprezzamento delle prove, materia riservata al giudice di merito, sulle quali la Corte d'assise d'appeLO ha dato una risposta non iLOgica, e tanto meno manifestamente iLOgica, nella amplissima motivazione che riguarda la posizione del De IA, non solo sulle informazioni segrete relative alla attività di polizia in possesso di OL e ZI, sulle dichiarazioni dei maresciaLL IN e AL (pagg. 305 e 306), anche relative alle operazioni di polizia alla ricerca delle armi del gruppo, sulle dichiarazioni di HE (pag. 308), ma, infine, anche sul clamoroso faLLmento dell'alibi che sarebbe dovuto risultare dalle dichiarazioni del teste SC (pagg. 308-310). 14.11.3. - Il terzo motivo è inammissibile perché con esso si prospettano considerazioni sulla attendibilità dei dichiaranti,e quindi sul merito,sulle quali la Corte d'assise d'appeLO ha motivato, congruamente e logicamente, sia nella parte generale (pagg. 199 - 209) sia nella parte relativa alla posizione del De IA nella quale ha richiamato le dichiarazioni dei chiamanti in correità AN OL e soprattutto CO OL e UC IN (pag. 296 e 307-308). Non ha alcuna rilevanza il fatto che altri collaboranti non abbiano parlato del carabiniere De IA e comunque anche su ciò vi è logica spiegazione in sentenza nelle due ultime pagine citate. La circostanza che CO OL avrebbe affermato che il De IA e il CAmagno gli avevano fornito insieme (in concorso) notizie non si trova scritta in nessun passo delle due sentenze di merito e anzi è smentita da quanto riportato a pag. 225 della sentenza di primo grado in cui si afferma che: "OL CO narra che non solo il De IA, ma anche CAmagno OV, sia pure in tempi diversi, lo teneva al corrente delle possibili iniziative di indagine nei suoi confronti". La questione non era stata neppure sollevata con l'appeLO, nel quale si legge (pag. 4): "Lo stesso OL CO nel corso dell'udienza dibattimentale dichiarò come le frequenze fossero state integralmente fornite dal CAmagno", ma non si afferma che CO OL abbia detto di aver ricevuto tali informazioni dal CAmagno neLO stesso periodo di servizio del De IA.
14.11.4. - Anche il quarto motivo è manifestamente infondato perché il mancato espletamento di una perizia fonica non costituisce omessa assunzione di una prova decisiva, perché le prove decisive di cui LLart. 606, comma primo, lett. d) c.p.p., sono quelle indicate nell'art. 495, comma secondo, c.p.p., vale a dire le prove addotte dLLimputato a discarico su fatti oggetto delle prova a carico, mentre la perizia fonica è un semplice mezzo di valutazione delle prove, rappresentate esclusivamente dalla registrazione delle conversazioni (Cass., sez. 1^, dep. 31 agosto 1994, n. 9370, Morabito;
Cass., sez. 6^, dep. 17 gennaio 1997, n. 275 Tornabene) come, pure già rilevato dalla Corte di merito (pagg. 310-311). Infine il quinto motivo non può essere accolto perché la declaratoria di inammissibilità originaria del ricorso preclude quella di prescrizione (Cass., sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, De CA).
14.12. - De UC RM (ricorso personale).
14.12.1. - I motivi di ricorso che concernono le questioni processuali di carattere generale sono esaminati nella parte iniziale della motivazione in diritto. Si rimanda a tale parte della sentenza per quel che riguarda le censure di cui ai nn. 1), 2), 3), 4) e 5), concernenti, rispettivamente, le questioni della composizione della Corte d'assise presieduta dal Dott. NN;
della contemporanea celebrazione di due processi in primo grado e della loro riunione in sede di appeLO e della conseguente "illegittimità" della sentenza emessa perché i difensori che avevano partecipato a uno dei processi non aveva presenziato al dibattimento e alla assunzione delle prove nell'altro processo;
della violazione delle norme che disciplinano la citazione in dibattimento dei collaboranti e dei modi di assunzione e valutazione (artt. 468, 500 e 526 c.p.p.), nonché, infine, della valutazione generale delle dichiarazioni dei chiamanti in correità. 14.12.2. - Per quanto riguarda i residui motivi, va dichiarata senz'altro inammissibile, perché irrilevante, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 192 e 195 c.p.p. sulle chiamate in correità o dichiarazioni testimoniali de relato. Sul punto, l'unica chiamata in correità de relato è quella di LE Di EC che è inutilizzabile perché questa sì, veramente "circolare", in quanto Di EC afferma di avere saputo da CO OL della partecipazione del De UC al gruppo.
14.12.3. - Sulla responsabilità dei reati contestati, la sentenza impugnata afferma corretti principi in diritto e offre una motivazione completa e immune da censure di logicità. La partecipazione del De UC al reato associativo è ritenuta sulla base delle dichiarazioni di CO, TO e AN OL, convergenti sul nucleo essenziale, e confermate dalla deposizione testimoniale (diretta) del LL IN, i quali indicano l'imputato come il personaggio addetto agli attentati dinamitardi del gruppo, tanto che il De UC si è costituto.
14.12.4. - La sua partecipazione LLattentato dinamitardo alla Chiesa di S. SE è affermata dalle dichiarazioni degli stessi collaboranti cui si aggiungono quelle di US FA. Spiega la sentenza impugnata che l'attentato è stato compiuto proprio per intimidire ON VA, che aveva intrapreso una campagna di lotta alla criminalità in generale e in particolare a quella in materia di usura: il gruppo voleva intimidire il religioso e la finalità mafiosa è eclatante.
14.12.5. - Per quel che attiene alle altre deduzioni difensive, si osserva che è ormai giurisprudenza consolidata che le chiamate di correo plurime si riscontrano reciprocamente. Le dichiarazioni calunniose dei collaboranti sono state ritrattate e comunque non riguardano la posizione del De UC. Non ha alcuna rilevanza il fatto che il nome di quest'ultimo non compaia nelle intercettazioni. 14.12.6. Quanto, poi, ai reati concernenti le armi, si legge nella sentenza impugnata, che tra le armi rinvenute a ON (che erano della associazione e di cui l'imputato ne era il diretto detentore), vi erano sicuramente armi di provenienza delittuosa e clandestine (matricola abrasa, fucile a canne mozze), circostanze di cui l'imputato non poteva non essere a conoscenza. Nè rileva, come pure si legge nella sentenza impugnata, che le armi erano state rinvenute quando l'imputato era detenuto, perché erano occultate, e nessuna rilevanza ha il rapporto tra i reati in questione e lo status libertatis dell'imputato. È errata la tesi che non può essere ritenuto il concorso tra reato di associazione armata e di illegittima detenzione o porto delle armi della associazione, sia perché la disponibilità delle armi della associazione può non corrispondere agli attuali ed effettivi detenzione o porto, sia perché possono essere armi della associazione anche armi legalmente detenute o portate.
14.12.7. - Il reato pluriaggravato di detenzione e porto abusivo dell'esplosivo per l'attentato di cui al capo 62, nonostante l'anticipazione della data fissata nella sentenza impugnata in quella del 7 maggio 1994, non è prescritto ai sensi dell'art. 157 e 160 c.p.. 14.12.8. - Il motivo concernente la esclusione dell'aggravante di cui LLart. 112 c.p. non è stata sollevata in appeLO ma per la prima volta davanti a questa Corte. Il motivo è pertanto inammissibile. 14.12.9. - Sul trattamento sanzionatorio la sentenza contiene una scarna ma sufficiente motivazione sui criteri adottati e non merita censura.
14.12.10. - Per tutte le suesposte considerazioni il ricorso va rigettato.
14.13. - Di EC LE.
14.3.1. - Anche il collaborante LE Di EC ha proposto numerose questioni processuali. Si tratta dei motivi di ricorso formulati con i nn. 1), 2), 3) e 6), relativi al mancato rispetto del procedimento di nomina dei componenti della Corte d'assise e del conseguente difetto di composizione della stessa, al mancato rilievo della incompetenza territoriale di cui LLart. 11 c.p.p., al diniego di celebrazione del processo col rito abbreviato, alla mancata presenza dei difensori al momento della discussione da parte dell'avv. Ciola. Sull'esame delle questioni si rimanda a quanto detto nella parte generale.
14.3.2. - Con riferimento ai motivi 4) e 5) del ricorso, le motivazioni con le quali la sentenza impugnata ha definito adeguati i criteri adottati per la determinazione della pena da parte del giudice di primo grado sono congrue e assolutamente logiche. Se, infatti, si ha riguardo alla natura dei reati commessi (puniti anche con l'ergastolo) alla gravità e al numero di essi appare giustificata la mancata concessione delle attenuanti generiche e la fissazione della pena base nella misura di venti anni di reclusione. 14.3.3. Il ricorso di Di EC deve essere rigettato. 14.14. - Di AR OL (ricorsi avv. CalcuLL e Gianzi). 14.14.1. - Sono stati proposti per tale ricorrente due ricorsi uno a firma dell'avv. Tommaso CalcuLL e dLLavv. GI Gianzi, l'altro a firma del solo avv. Gianzi.
14.14.2. - In ordine a tale posizione il principale motivo di doglianza dei difensori riguarda la carenza di motivazione da parte dei Giudici di appeLO che si sono riportati quasi totalmente alla motivazione della sentenza di primo grado, confermandola, dopo aver dichiarato di aver preso in esame i motivi di appeLO, e dopo aver dichiarato di concordare completamente con essi. Ora, se è vero che la motivazione della sentenza di appeLO è stringata, si deve pur ricordare che la giurisprudenza di questa corte ha più volte affermato l'ammissibilità della motivazione per relationem della sentenza di appeLO a quella di primo grado e si deve anche ricordare l'ulteriore principio, anch'esso più volte ribadito, secondo cui la sentenza di appeLO e quella di primo grado, se conformi, come sono conformi nella specie, si integrano vicendevolmente. In tale quadro le condizioni per la validità della pronuncia impugnata con ricorso per cassazione sono state individuate nella esposizione delle ragioni del convincimento su tutti i punti toccati con l'appeLO (anche con riferimento alla sentenza di primo grado, nel caso richiamata) di modo che l'esame va condotto valutando se alcuni motivi, richieste o argomentazioni restino senza una risposta, tenendo conto - si ripete - anche della motivazione della sentenza di primo grado. 14.14.3. - Iniziando dLLesame del primo, del secondo del terzo e del quarto motivo di ricorso (tutti attinenti a doglianze concernenti aspetti processuali), si osserva che numerose questioni sollevate da tale ricorrente sono state proposte da vari altri imputati ed esse sono state tutte esaminate e decise trattando in generale le questioni processuali. Si rimanda quindi per tali questioni al 13 (si tratta delle questioni relative LLorgano competente a decidere sulla istanza di astensione del dott. NN;
LLaccoglimento parziale della istanza di astensione del predetto magistrato e alla conseguente separazione dei giudizi;
alla trattazione del processo con rito ordinario e con rito abbreviato;
alla partecipazione del Presidente NN ai processi "Isola Felice" e "Operazione Tuono" e della conseguente conoscenza di molti fatti trattati nel presente giudizio;
alla difesa da parte di un unico patrono di più collaboranti;
della acquisizione dei verbali di dichiarazioni di collaboranti ex art. 500 c.p.p.; alla intercettazione ambientali nella casa di CO OL e nella Casa circondariale di NT. Tutte tali questioni sono state già ritenute infondate). 14.14.4. - Questioni processuali non trattate nella parte generale riguardano il fatto che alcune prove testimoniali raccolte nel processo 6/2000 (testi NO e IT), senza quindi la presenza del difensore, sono confluite, a seguito della riunione, nel processo principale;
che nel processo stralciato il pubblico ministero non aveva chiesto di servirsi delle intercettazioni;
che dovevano ritenersi inutilizzabili le intercettazioni ambientali nella autovettura di Di EC, che era mancata l'assunzione di prove decisive richieste quali quelle dell'avv. Buccico e del magistrato dott. AU;
che non era stato acquisito il registro dei coLOqui investigativi.
14.14.5. - Le intercettazioni ambientali confluite nel processo principale - si chiarisce nel ricorso (pagg. 2 e 3) - sono quelle eseguite nell'ottobre 1998 in casa di EN RT. Lo stesso ricorrente precisa subito dopo che sono ininfluenti sulla posizione del suo assistito. Tale motivo è quindi inammissibile per mancanza di interesse. Sempre in tema di intercettazioni (e qui sembra che il difensore voglia riferirsi a quelle diverse da quelle eseguite in casa (Di) RT) il ricorrente osserva che il pubblico ministero, nel processo 6/2000, non aveva fatto richiesta di servirsene. Anche tale motivo è inammissibile per mancanza di specificità, perché non si indica di quali intercettazioni si tratti, ma anche per manifesta infondatezza, perché il Giudice che abbia negli atti del procedimento a seguito di riunione intercettazioni telefoniche o ambientali ben può esaminarle e utilizzarle, indipendente dalle opinioni e dalle richieste del pubblico ministero. È anche inammissibile la doglianza che il ricorrente ha mosso in ordine alla ordinanza 18 maggio 2001 sul diniego di acquisizione dei coLOqui investigativi. Non si chiarisce infatti l'interesse alla base della richiesta stessa ne' a quali coLOqui l'imputato fosse interessato. Si tratta LLevidenza di una richiesta fatta ad explorandum e come tale non ammissibile.
14.14.6. - Sulla questione di inutilizzabilità delle deposizioni dei testi NO e IT raccolte nel procedimento 6/2000 il ricorrente non ha indicato quali parti delle deposizioni provengono da detto procedimento. Poiché i due testi anzidetti hanno reso moltissime dichiarazioni anche e soprattutto nel procedimento 1/2000, il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Per quel che attiene alla intercettazione 1 aprile 2001, il motivo è inammissibile per manifesta infondatezza. Come si legge nella sentenza impugnata, le intercettazioni sono iniziate il 22 marzo 2001 per una durata di quindici giorni. Poiché il termine iniziale dei quindici giorni va fatto decorrere dalla data di inizio delle intercettazioni e non dalla data del provvedimento autorizzativo, come ritenuto dal ricorrente, l'intercettazione in parola è pienamente utilizzabile. 14.14.7. - Il quinto motivo è infondato. Dei trenta capitoli tutti riportati nel ricorso, i Giudici di merito ne hanno ammessi una parte nell'ambito del loro potere discrezionale. Qui si deve solo esaminare se i capitoli residui hanno il carattere di prova decisiva ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p., domanda alla quale non v'è che da dare una immediata risposta negativa: se si consideri che il carattere della decisività della prova richiesto dalla lett. d) va riservato esclusivamente alla prova a discarico che abbia la forza di escludere automaticamente la prova a carico, vertendo le prove testimoniali ammesse sulla personalità del Di AR e sui suoi comportamenti familiari e sulle sue capacità e abitudini lavorative. Affermare poi che fossero prove decisive le deposizioni dell'avv. Buccico e del Dott. AU è circostanza del tutto infondata anche alla luce della nozione di prova decisiva di cui si è detto in quanto è da escludere che costoro potessero sapere delle intenzioni del Di AR di attentare alla loro vita.
14.14.8. - Con il sesto motivo il ricorrente si addentra nella motivazione delle sentenze, ma sorvola e non spreca una parola su tutte le gravissime accuse che gli sono state contestate (sulla base delle dichiarazioni di CO OL, della IF, di TO OL, AN OL e LE Di EC) di partecipazione LLassociazione per avere messo a disposizione degli associati una stanza deLO studio legale per i contatti e i coLOqui riservati tra i componenti del clan (prevalentemente ZI - MP, da un lato e CO e TO OL dLLaltro) sia nel periodo in cui ZI era ancora libero sia addirittura nel periodo in cui era divenuto NT e la moglie MP aveva assunto un ruolo vicario ai vertici della associazione, come tace sul fatto che talvolta era lo stesso Di AR a convocare presso lo studio i correi per permettere loro di coLOquiare. Tanto basterebbe per riconoscergli un ruolo di vero e proprio partecipe della associazione mafiosa, per avere contribuito al raggiungimento dei suoi scopi con un contributo causale determinante.
14.14.9. - Il ricorrente passa, poi, ad esaminare due gravi episodi in cui, nell'interesse del clan, ha tentato di sviare le indagini ufficiali o ufficiose che le forze dell'ordine o i parenti delle vittime del clan, i quali stavano svolgendo un'attività investigativa privata. Si tratta dei casi MartuLL e OS (v. per la descrizione degli episodi il 12.14.2.). In entrambi i casi offre versioni alternative a quelle risultanti dalle dichiarazioni dei collaboranti ma la Corte non può seguire la strada di vagliare versioni alternative in quanto non le compete una ricostruzione dei fatti diversa da quella fornita dai giudici di merito, per di più quando i testi a discarico sono stati sentiti e le loro dichiarazioni non sono state ritenute probanti nella valutazione dei Giudici di merito (v. teste RI RG per l'episodio MartuLL) oppure quando non si è mai chiesta la prova a discarico (v. testi GI e RI TO di cui non risulta sia stata chiesta l'escussione per l'episodio OS: v. capitoli di prova e lista testi alle pagg. 12 e 13 del ricorso).
14.14.10. - Per quel che riguarda tutti gli altri episodi indicati nel 12.14.2. (progetto omicidiario avv. Buccico, strenuo difensore della legalità; progetto di omicidio di NZ di EC;
comportamento del Di AR quale latore di messaggi scritti o orali fra detenuti appartenenti alla associazione ovvero tra detenuti e componenti liberi della associazione;
tentativo di depistaggio nei confronti di GE TO volto a sviare i sospetti che l'uomo nutriva sugli assassini del figlio e tendenti a far credere al TO che l'omicidio non era addebitabile al gruppo ZI OL ma ad alcuni personaggi di VI;
il tentativo di non far rispondere AN OL al giudice che avrebbe dovuto interrogarlo sull'omicidio di Di EC;
il grave episodio in cui il ricorrente propone di sua iniziativa a NZ Di EC di rendersi intermediario con CO OL, perché costui gli avrebbe fatto ritrovare cadavere del figlio morto in cambio della somma di cinquanta milioni, progetto non andato in porto solo per la denuncia fatta dal Di EC ai carabinieri), il ricorrente si limita a una pervicace negatoria delle reiterate accuse dei collaboranti sottoponendo costantemente a questa Corte versioni alternative dei fatti e inviti a leggere gli atti del processo che, come è noto a tutti, in caso di pretesi errores in judicando, il Giudice di legittimità non può esaminare, dovendo attenersi alle risultanze ufficiali delle sentenze di primo e secondo grado. Su tutti tali episodi sussiste una motivazione logica e adeguata (comprensiva dell'esame critico delle versioni date dLLimputato) che non si presta a censure, basata sulle diverse chiamate in correità dei collaboranti dei quali si è data una motivazione sulla attendibilità intrinseca ed estrinseca nella parte generale della motivazione e nei cui confronti la difesa non ha nemmeno profilato una sola ragione per cui dovesse pensarsi a vendette calunniatorie dei collaboranti stessi.
14.14.11. - Ora, se è vero che i progetti omicidiari non sono reati, resta che si è trattato, in tutti gli episodi toccati, di fatti capaci di fornire un contributo concreto alla associazione mafiosa, reato che appare completo in tutti i suoi elementi soggettivi e oggettivi.
14.14.12. - Le questioni trattate nella memoria a firma dell'avv. CalcuLL o sono ripetitive di argomenti già trattati con il ricorso o sono irrilevanti.
14.14.13. - Il ricorso dell'avv. Gianzi ha un contenuto estremamente generico e sotto il profilo del vizio di motivazione non affronta in concreto neanche uno degli aspetti che, sia pure in modo sintetico, ma con dichiarato rinvio per relationem della sentenza di appeLO alla motivazione della sentenza di primo grado, sono affrontati dai giudici del merito.
14.14.13.1 ricorsi vanno entrambi rigettati.
14.15. - Di ED LE.
14.15.1. - I motivi con cui si deducono vizi di violazione della legge processuale, riportati nella parte espositiva sub 1), 2), 3), 4) e 5), riguardano: l'inammissibilità di un provvedimento di accoglimento parziale della istanza di astensione del OT NN da parte del Presidente della Corte d'appeLO che si sarebbe risolto in un provvedimento di separazione dei processi emesso in mancanza di potere;
l'inammissibilità del comportamento del Presidente della Corte di assise di appeLO dott. Pavone che aveva proposto istanza (poi revocata) di astensione (perché aveva fatto parte del collegio relativo LLomicidio TO) al Presidente della Corte d'appeLO di cui faceva le funzioni, così, in sostanza, facendo una istanza a se stesso, mentre avrebbe dovuto rivolgere la richiesta al Presidente della Corte di cassazione;
la violazione dell'art. 491, comma 1, in quanto la Corte d'appeLO provvedeva alla immediata riunione dei due processi prima di esaminare le questioni preliminari;
la violazione dell'art. 238, comma 2 bis, c.p.p. e art. 603, comma 2, perché la trattazione separata di due processi davanti a due Corte di assise avrebbe imposto la necessità di una rinnovazione dell'intero dibattimento in appeLO (ai sensi del secondo comma dell'art. 603 c.p.p. e non del primo comma, come ritenuto dai Giudici di appeLO),
perché le prove assunte davanti a ciascun Collegio non erano utilizzabili nell'altro processo;
la violazione dell'art. 45 c.p.p. per mancata sospensione del procedimento da parte della Corte d'assise di appeLO, pur essendo state presentate da vari imputati istanze di remissione dei procedimenti;
la violazione dell'art. 191 c.p.p. con riferimento alla violazione dell'art. 268, comma 3, e art. 271 c.p.p. perché il provvedimento esecutivo delle intercettazioni ambientali nella abitazione di CO OL con impianti esterni alla Procura non era motivato sui requisiti della inidoneità/insufficienza e delle eccezionali ragioni di urgenza, nonostante il contrario avviso della Corte d'assise d'appeLO; la mancata redazione dei verbali delle intercettazioni. 14.15.2. - Per le questioni processuali specifiche non rientranti fra quelle esaminate nella parte generale si rileva che: è inammissibile per difetto di specificità la questione della violazione dell'art. 238, comma 2 bis, e dell'art. 603, comma 2, perché il ricorrente non deduce neppure quali sarebbero le prove irregolarmente assunte nel separato processo, produttive, in concreto, di una lesione dei suoi diritti;
che è inammissibile per genericità anche la questione della mancata sospensione a seguito di istanze di rimessione perché rientra nel potere discrezionale del giudice di merito sospendere il processo per effetto della sola proposizione della istanza di sospensione, ne' il ricorrente ha dedotto motivi in forza dei quali la Corte d'assise d'appeLO non avrebbe fatto buon uso del suo potere discrezionale. Il ricorrente afferma nel ricorso che sulle istanze di rimessione erano state fissate udienze per la decisione in camera di consiglio, ma neppure tale incombente obbligava il Giudice di merito a sospendere la decisione, ben potendo esservi ancora la possibilità di una declaratoria di inammissibilità, poi puntualmente verificatasi (le sentenze di inammissibilità sono della 1^ sezione), sia pure nella udienza in camera di consiglio e non de plano;
non è deducibile, poi, in questa sede, ed è quindi inammissibile il motivo concernente la nuLLtà del provvedimento di riunione dei due processi separatamente svoltisi in primo grado, emesso prima della trattazione delle questioni preliminari: si è già detto in altra sede che i provvedimenti di riunione e di separazione dei giudizi sono ritenuti dalla costante giurisprudenza di legittimità oggettivamente non impugnabili.
14.15.3. - Quanto alla cassetta che il Di ED assume di avere depositato (v. l'analoga posizione del coimputato LU) si rimanda LLesame della posizione LU nel punto in cui si rigetta il motivo di ricorso concernente la mancata assunzione di una prova decisiva. 14.15.4. - I motivi di cui al punto C) del ricorso sono inammissibili per mancanza di specificità, non essendo state indicate le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono le relative richieste (art. 591, comma 1, lett. c).
14.15.5. - Il ricorso di Di ED va rigettato nel suo complesso. 14.16. - FA US.
14.6.1. - Per quanto attiene a tale ricorso, osserva il Collegio che lo stesso, chiaramente destituito di specificità, appare anche per altro verso inammissibile, atteso che il giudice di appeLO, nell'accogliere la richiesta avanzata a norma dell'art. 599, comma 4 c.p.p., non è tenuto a motivare circa la insussistenza dei presupposti per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p., in quanto, in forza dell'effetto devolutivo, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di impugnazione, la cognizione del giudice di appeLO si concentra esclusivamente sui motivi non rinunciati, quale, nella specie, queLO attinente alla pena (Cass., sez. 7^, dep. 15 novembre 2001, n. 40767 Pugliese). 14.17. - CO TO.
14.17.1. Il ricorso entra a far parte del gravame cumulativo proposto dal difensore avvocato Porcari. Esso comprende motivi di ordine processuale e sostanziale.
14.17.2. - I motivi di ricorso che concernono le questioni processuali di carattere generale sono gli stessi della posizione De CE: motivi sub 1.1), 1.2), 1.3), 1.4) e 1.5). Essi sono esaminati nella parte iniziale della motivazione in diritto. Si rimanda a tale parte della sentenza.
14.17.3. - Gli aspetti del ricorso diversi da queLL processuali sono trattati nella pag. 41 del ricorso stesso e riguardano il solo tentato omicidio dei carabinieri LE Picerno e Cosimo Giudice. Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, la responsabilità per il reato di tentato omicidio è sostenuta da una motivazione adeguata e immune da censure logiche anche in punto di qualificazione giuridica. La sentenza spiega, infatti, molto chiaramente che il LL Giudice era munito di visore notturno e che grazie a tale strumento la pattuglia aveva potuto benissimo riconoscere i latitanti CO e ZI quando erano a una distanza di dieci metri (sulla identificazione si vedano anche gli altri dettagli riportati alle pagg. 344-346): i due, fuggendo, avevano iniziato a sparare verso gli appartenenti LLArma, uno dei quali (maresciaLO Giudice), ha esattamente riferito che i colpi erano sparati proprio al loro indirizzo senza riuscire a colpirli. Non è plausibile quindi, come sostenuto dalla difesa, che i colpi fossero stati sparati in aria o in direzione diversa: comunque il teste ha riferito esattamente il contrario.
14.17.4. Il ricorso del CO deve quindi essere rigettato. 14.18. EL EL (avv. LE Porcari). 14.18.1. - Per quanto riguarda la questioni processuali si tratta delle stesse prospettate per i coimputati De CE e CO alle quali si rimanda anche per i rinvii in esse contenuti. 14.18.1. - Nella parte riservata in dettaglio alle posizioni dei singoli ricorrenti quella deLO EL è riportata nella pag. 41 del ricorso e consta di sette righe in cui si ripete sostanzialmente e genericamente che le chiamate in correità sono inattendibili e scarne e che senza il sostegno delle inutilizzabili intercettazioni telefoniche sono del tutto prive di qualunque possibilità di riscontro. Tale motivo è inammissibile per mancanza di specificità. 14.18.2. - Il ricorso va complessivamente rigettato. 14.19. LA NA MA.
14.19.1. - La quasi totalità delle questioni processuali sono state esaminate nella parte iniziale di questa sentenza e ad esse si rimanda per le soluzione date in ordine alla loro infondatezza e alla inammissibilità. LA propone però altra questione processuale ex art. 141 bis c.p.p. - secondo cui ogni interrogatorio di collaborante di giustizia che non si svolga in udienza deve essere documentato con mezzi di riproduzione fonografica o audiovisiva, ciò che nel caso non si sarebbe verificato -. Anche tale eccezione deve essere dichiarata inammissibile. Il ricorrente avrebbe dovuto indicare quali collaboranti avrebbero fatto dichiarazioni in stato di detenzione a seguito di interrogatorio non svolto in udienza, individuare le parti della motivazione della sentenza impugnata che si sarebbero dovute espungere per tale causa di inammissibilità e dimostrare che senza quelle parti i giudici di appeLO non sarebbero potuti giungere a una affermazione della colpevolezza dell'imputato. In mancanza, la sanzione processuale è quella della inammissibilità del motivo. 14.19.2. - Il ricorso di LA mette in primo piano una questione di attendibilità di due dei numerosi collaboranti che lo hanno accusato dei reati contestatigli, vale a dire di ET TT e di CO OL, senza specificare, in ordine al primo, quali sarebbero state le circostanze su cui avrebbe dovuto essere stato sentito e che avrebbero dovuto far giungere a un giudizio di inattendibilità deLO stesso, e, relativamente al secondo, in ordine a quale tentativo di estorsione il OL avrebbe dovuto essere sentito (a parte il fatto che OL è stato ampiamente sentito al dibattimento). Un siffatto modo di proposizione di un motivo di ricorso per cassazione è inammissibile, vigendo nell'ordinamento il principio di autonomia del ricorso e non potendo la Corte aderire ai ripetuti inviti dell'imputato di andare a leggere gli atti processuali. Non senza considerare che motivi di ricorso sulla attendibilità del collaborante non possono essere considerati censure ex art. 606 lett. d), c.p.p., perché non si tratta affatto di "prove decisive" (cioè,
prove a discarico capaci da. condurre automaticamente - ex se - alla esclusione della responsabilità dell'imputato, neutralizzando le prove a carico), ma di prove che possono introdurre nel processo un elemento di valutazione. Oltretutto i collaboranti che accusano LA sono ben più dei due ora menzionati.
14.19.3. - La motivazione della sentenza di appeLO per relationem a quella di primo grado - altra doglianza del ricorrente - è perfettamente ammissibile come più volte affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, sempre che risulti confermato, come nella specie risulta, che il Giudice di appeLO abbia vagliato i motivi di gravame e li abbia fatti propri. Il giudice di secondo grado, inoltre, non deve motivare su qualsiasi argomentazione dell'imputato ma sulle parti salienti, cioè sui nuclei essenziali dei motivi di appeLO e non su queLL di contorno che siano palesemente inammissibile o infondati. D'altra parte, gli argomenti defensionali che contrastano con soluzioni adottate nella motivazione (anche di quella richiamata per relationem) si devono ritenere implicitamente disattesi (si veda la sentenza "Spina" delle sezioni unite già richiamata in altra parte della presente sentenza). 14.19.4. - Sul reato associativo la sentenza di primo grado è limpidissima (pagg. 117-120) e si riporta alle chiamate in correità di CO OL, TO OL, AN OL, US FA e ET TT. Tali chiamate sono concordi sul nucleo fondamentale della partecipazione del LA alla associazione. Esse basterebbero da sole a costituire reciproco riscontro. Ma la richiamata sentenza di primo grado si rifà anche alle deposizioni del maresciaLO NO, del LL AL, del maresciaLO RO, dell'ispettore IT e dai testimoni IA Quarto, Patrizia Fiorentino, IA (fidanzata di IA), AT, Massimo Schiuma e AN HE, persone che hanno riferito su contatti del LA con gli altri malavitosi del gruppo. Il diverbio tra CO OL e LA (pag. 118 sent. primo grado) e, ancor di più, il tentato omicidio dell'imputato a opera di CO OL, TO OL e LE Di EC (autori materiali accertati con giudicato interno formatosi sul punto) da una spiegazione più che esauriente sui rapporti, divenuti tesi e contrastati (a causa della situazione conflittuale che si era venuta a creare LLinterno del gruppo) tra il LA e gli altri appartenenti alla associazione. La stessa sentenza di primo grado da ampiamente conto della inconsistenza della tesi alternativa del LA (conflitto per una questione di distacco della corrente elettrica) sui dissidi venutisi a creare tra CO OL e il LA stesso. 14.19.5. - Sempre sulla associazione, appare poi sicuramente frutto di un equivoco l'affermazione defensionale secondo cui la motivazione della sentenza attribuirebbe al LA due reati che neppure gli sarebbero stati contestati (partecipazione proventi estorsione HE ed estorsione al comitato festeggiamenti della Madonna Bruna). Al LA viene attribuita la ricezione di parte del ricavato di tali estorsioni il che conferma ancora una volta che si trattava di spartizioni di denaro tra personaggi della stessa associazione ed è ulteriore elemento di notevole spessore per la attribuzione del reato in esame.
14.19.6. - Sui reati concernenti la droga, la responsabilità è basata sulle dichiarazioni dei collaboranti TO OL, AN OL, ET TT e US FA (sulla attendibilità del quale vi sono ampi motivi: v. riconoscimento in udienza di LU: pag. 262 della sentenza di primo grado), dalle quali risulta l'importante ruolo di raccordo fra i fornitori e gli spacciatori tramite lo ZI che era rifornito appunto dal LA (e da FI ES). Premesso che anche qui la Corte non può leggere i verbali del processo di merito, la ricostruzione della sentenza di primo grado (pagg. 261 - 264) è ineccepibile perché congrua e logicamente motivata. Oltre alle dichiarazioni dei elaboranti vi sono, infatti, le deposizioni testimoniali sulle strette frequentazioni fra gli associati. Non ha, infine, il benché minimo rilievo il fatto che nel processo non vi siano intercettazioni ambientali o telefoniche compromettenti la sua posizione.
14.19.7. - Circa i reati concernenti le armi, le sentenze di primo e secondo grado fanno riferimento alla chiamata in correità di TT ET - ritenuta dai Giudici di primo grado "precisa serena, scevra da moventi calunniatori" - il quale deteneva, per il tramite di FA, armi e granate di ON ZI. Tale chiamata in correità è pienamente riscontrata da US FA che non ha negato di avere curato affari illeciti in tema di spaccio di stupefacenti e di armi con MA NA LA. FA sarebbe inattendibile, secondo la tesi del ricorrente, perché avrebbe affermato falsamente di essere stato affiliato da ET TT il 10 settembre 1983 nella sua casa in VI di Puglia, quando, invece, il TT in quella data era ristretto in carcere. Ma a parte il fatto che la detenzione del TT non risulta dal testo delle sentenze di merito, è certo che si può equivocare sulle date quando si tratta di ricordare fatti ed episodi risalenti a circa un ventennio prima.
14.19.8. - Resta da dire della inammissibilità anche del motivo di gravame che concerne l'attribuzione del reato di attentato dinamitardo al locale bar del LI, trattandosi di doglianza che si riferisce a circostanze di fatto e non a un vizio di logicità della motivazione. Non si comprendono le doglianze di puro merito su tale episodio quando il LA è indicato come mandante sia nel capo di imputazione, sia nella sentenza unitamente a OL CO. Nella imputazione è indicata come esecutore materiale una terza persona non nominata, persona che viene individuata nel corso del processo in AN OL, come daLO stesso confessato. Non si riesce francamente a comprendere la iLOgicità di tale situazione, come non si riesce a comprendere il fatto che il bar del LI, secondo CO OL, faceva molti affari mentre il bar era ancora in ristrutturazione e ancora doveva essere aperto: la frase di OL può ben riferirsi a una previsione di futuri guadagni il giorno in cui fosse iniziata la attività. Le motivazioni esistono e sono pienamente logiche onde il motivo è inammissibile.
14.19.9. - Il ricorso di LA è dunque complessivamente infondato e va rigettato.
14.20. - LU OL.
14.20.1. - Il ricorrente ha proposto un ricorso identico a queLO del correo LE Di ED (v. sub 14.15). Si rimanda a quanto sopra esposto sui motivi di ricorso.
14.20.2. - Va qui esaminata la questione che si sarebbe dovuta considerare una prova decisiva, che sarebbe consistita in una ripresa audio e video filmata di un coLOquio che il LU avrebbe avuto con la IF, nella quale costei gli avrebbe confidato di avere subito pressioni da parte del pubblico ministero perché formulasse false accuse contro di lui, giacché la credibilità dei OL stava vacillando. La questione così come dedotta è inammissibile. Anzitutto la Corte osserva che la Corte d'assise d'appeLO non ha ammesso la prova per tardività e il ricorrente non propone nessuna doglianza sul contenuto della ordinanza di rigetto, limitandosi a dire nel ricorso che tale decisione sarebbe stata presa troppo sbrigativamente senza nemmeno esaminare il contenuto della cassetta. Se la richiesta di prova è tardiva non si vede come il giudice avrebbe potuto esaminare la casetta e poi ammettere la prova. Inoltre, va rilevato che la Corte d'appeLO ha giustamente rilevato che tale prova era comunque inammissibile perché non vi era alcuna garanzia di certezza sulle circostanze di tempo e di luogo nelle quali la video cassetta era stata registrata. Si tratta di motivazioni del tutto appropriate e, ancora una volta, comunque, il ricorrente non mette in condizioni la Corte di valutare la decisività della prova descrivendone con precisione il contenuto. Il motivo di ricorso deve quindi ritenersi inammissibile. 14.20.3. - Il ricorso del LU va quindi rigettato.
14.21. - MA ET NO.
14.21.1. - Il ricorso di tale imputato è inammissibile. È giurisprudenza costante, avallata anche dalla sezioni unite di questa Corte (Cass., sez. un., dep. 23 febbraio 1996, n. 2110 Fachini), quella compendiata nella massima secondo cui l'imputato assolto ai sensi dell'art. 530, comma 2, non può avere interesse a che siano rimosse dalla motivazione della sentenza tutte quelle parti che possono apparire pregiudizievoli, perché esplicative di una perplessità sull'innocenza dell'imputato. L'interesse si configura come interesse di mero fatto non apprezzabile dLLordinamento giuridico.
14.21.2. - È, invece, fondato il ricorso del Procuratore generale sulla scorta di una giurisprudenza consolidata di questa Corte, secondo cui: "La decisione del giudice di appeLO, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell'incompletezza o della non correttezza ovvero dell'incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente dimostrazione che, sovrapponendosi in toto a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. Ne consegue che il giudice di appeLO, aLOrché prospetti ipotesi ricostruttive del fatto alternative a quelle ritenute dal giudice di prima istanza, non può limitarsi a formulare una mera possibilità, come esercitazione astratta del ragionamento disancorata dalla realtà processuale, mal riferirsi a concreti elementi processualmente acquisiti, posti a fondamento di un iter logico che conduca, senza affermazioni apodittiche, a soluzioni divergenti da quelle prospettate da altro giudice di merito". (Cass., sez. 2^, dep. 12 dicembre 2002, Contrada;
Cass., sez. 1^, dep. 10 febbraio 1995 n. 01381, Felice). 14.21.3. - La sentenza di appeLO è carente al riguardo sotto un duplice profilo, il primo dei quali concerne la incompletezza degli elementi presi in considerazione a carico dell'imputato, risultanti dalla sentenza di primo grado, mentre il secondo attiene alla motivazione solo apparente che sostiene alcuni indizi valutati a discarico dell'imputato.
14.21.4. - Sotto il primo aspetto, si rileva che la sentenza di appeLO non prende in considerazione le seguenti circostanze. 1) Il fatto che è stato proprio l'avv. MA a dire a CO OL di appartarsi con la MP offrendo a entrambi una stanza del proprio studio che non era la sala di aspetto del professionista (pag. 165 della sentenza primo grado). 2) La IF ha affermato (e tali affermazioni non hanno a che vedere con la questione MartuLL) di avere avuto un incontro con la MP presso lo studio dell'avv. MA, alla presenza di quest'ultimo; in tale occasione vi fu un coLOquio con ZI (NT) e CO e TO OL (pag. 165 della sentenza primo grado). Lo stesso CO OL ha affermato che l'avv. MA gli aveva riferito messaggi della stessa MP quando non riusciva a parlarle direttamente (pag. 167 della sentenza di primo grado). 3) CO OL ha anche affermato che l'avv. MA, presso il suo studio, ha visto parlare la MP con lui e la stessa cosa ha riferito anche TO OL con riferimento alla sua persona (pag. 167 della sentenza di primo grado): si noti che la sentenza di primo grado precisa, molto chiaramente e pertinentemente, che il problema non era queLO del contenuto dei coLOqui, ma era queLO di consentire i coLOqui nel proprio studio, talvolta, peraltro, interloquendo;
sottolinea ancora la sentenza di primo grado (ibidem) che anche di EC ha affermato che avvenivano incontri tra la MP e CO OL, che era accompagnato dal Di EC, e che proprio da una intercettazione ambientale del 30 dicembre 1995 si ha conferma che a seguito di un incontro tra la MP e CO OL costui aveva appreso l'ordine di eliminare GE TO. Appropriato in tal senso appare il ragionamento della Corte d'assise secondo cui i OL e la MP non riferissero tutto LLavv. MA e che costui sapeva meno cose di Di AR (pag. 169 della sentenza di primo grado). 4) La sentenza impugnata ha omesso completamente di esaminare la deposizione di CE RU il quale ha riferito che i due avvocati (MA e Di AR) venivano nominati da vari componenti della organizzazione solo per il coLOquio (dopo di che il mandato veniva revocato), nomina che veniva fatta proprio per far circolare notizie tra le persone che affidavano il mandato: tanto riguardava anche il MA (pag. 179 della sentenza di primo grado). Tale modus procedendi del difensore è confermato anche dLLepisodio TA (pag. 180). 5) Neppure è considerato l'episodio in cui l'avv. MA in occasione di un processo a carico di AL SC, ingannando la scorta, e dicendo che OL era parente di SC, aveva fatto in modo da far avvicinare OL aLO SC: in questo frangente OL consegnò a SC una chiave per manette;
e se è vero che la sentenza di primo grado da atto che MA non sapeva di tale passaggio di chiave, l'episodio non può essere trascurato in un processo in cui il MA è imputato di associazione mafiosa e non di violazione delle norme di deontologia professionale (pag. 181 della sentenza di primo grado). 6) Nell'ambito di tale imputazione, va verificato anche il comportamento che l'imputato ebbe nell'occasione dell'episodio relativo al locale Arcipicchia: non essendo riuscito l'avv. MA a far smettere le immissioni rumorose provenienti da tale locale posto nelle immediate vicinanze del suo studio, fece intervenire i OL che con la loro capacità di intimidazione riuscirono a ottenere ciò che il MA non era riuscito a ottenere. 7) L'episodio in cui è stata coinvolta la dott.ssa Inciso (pagg. 199 della sentenza di primo grado), analiticamente descritto nella sentenza di primo grado, in cui l'avv. MA trasmise alla giornalista un biglietto di ZI: elemento che conferma che anche tale professionista si faceva latore di messaggi da parte di appartenenti al clan che si trovavano in carcere. 8) Va al riguardo ricordato anche l'invito fatto aLO ZI dLLavv. MA, che aveva visto la MP e il AN conversare per strada su questioni relative al traffico di stupefacenti, di dire alla moglie che era opportuno che tali conversazioni avvenissero nel proprio studio. 9) Infine deve essere valutato anche l'episodio di prevaricazione che ha visto coinvolti i praticanti di studio AR e AR, che si rifiutarono di firmare una dichiarazione testimoniale predisposta dal MA ai sensi dell'abrogato art. 38 disp. att. c.p.p., come dichiarazioni assunte dal difensore che non era presente.
14.21.5. - Su tutti tali profili la sentenza di secondo grado afferma che si tratta di elementi indiziari che "non si prestano a una serena valutazione in quanto l'origine è del tutto incerta ovvero si fonda su voci circolanti nell'ambiente del gruppo malavitoso". La frase è sicuramente sibiLLna e in un sol colpo cancella vari elementi indiziari, senza specificazioni sul significato stesso della frase (sentenza di secondo grado, pag. 462).
Sotto il profilo degli indizi a carico non può farsi a meno di rilevare come la sentenza sminuisca episodi di una certa gravità meritevoli di un maggior approfondimento. A) Si tratta, anzitutto, dell'episodio in cui era rimasto coinvolto GE TO, che doveva essere ucciso perché sospettava da tempo che la morte del figlio RA fosse opera del gruppo ZI-OL. L'ordine della eliminazione di GE TO era stato dato dalla MP proprio neLO studio dell'avv. MA;
in tale occasione la MP consegnò a CO OL un giubbotto antiproiettile. Il difensore non era stato certamente messo al corrente di tali fatti. Non si comprende, però, come si possa affermare (v. sentenza impugnata pag. 463) che le dichiarazioni di TO GE "non offrono spunti seri di riflessione e di accusa nei confronti dell'imputato in questione", senza considerare ciò che il TO aveva dichiarato, cioè di essere stato convocato presso lo studio dell'avv. MA, da parte deLO stesso, il quale aveva tentato di sviare le indagini private che il TO stesso stava svolgendo, cercando di convincere quest'ultimo che gli autori dell'omicidio del figlio dovevano ricercarsi in un gruppo di malavitosi di VI e non, come in effetti era, nel gruppo ZI-OL (su tale tentativo di sviamento e depistaggio v. la sentenza di primo grado pagg. 191- 197, che si dilungano in una approfondita analisi, svalutata dalla apodittica frase contenuta nella sentenza d'appeLO e sopra riportata). B) In secondo luogo appare grave la vicenda SI:
OL CO ha dichiarato che dopo l'arresto di SI, fu nominato l'avv. MA quale difensore di tale imputato al solo scopo di sapere quali cose l'SI avesse detto ai Giudici ai danni del OL stesso. OL si era rivolto alla convivente dell'SI per dirle di nominare l'avv. MA, tranquiLLzzandola sui soldi per l'onorario. In effetti l'SI aveva poi nominato l'avv. MA, sostituendo il difensore cui aveva già conferito il mandato. L'avv. MA aveva poi portato al OL una copia delle dichiarazioni rese dLLSI che aveva accusato il primo, riferendo che aveva acquistato le armi. Si noti che i fatti sono descritti neLO stesso modo nelle sentenze di primo e di secondo grado (rispettivamente pagg. 178 e 462). A fronte di così grave comportamento che, ovviamente trascende i limiti delle mera responsabilità disciplinare, la sentenza di secondo grado chiude l'episodio, in modo a dir poco disarmante, affermando che tutto sommato le difese del MA "non appaiono affatto peregrine", senza spiegare quali fossero tali difese e perché dovessero ritenersi non peregrine. C) Infine la stessa "Vicenda MartuLL" (secondo cui, in sintesi, gli avvocati di AR e MA avrebbero dovuto istruire il MartuLL - che aveva fatto dichiarazioni a carico del gruppo OL sulla morte di Di EC, provocando l'arresto di molti dei OL -sul come ritrattare) contiene un'analisi monca, perché se è vero che la sentenza di secondo grado asserisce che la IF avrebbe ritrattato, chiarendo che tutti i rapporti per la losca vicenda li aveva intrattenuti con l'avv. Di AR, sul punto non vi sono solo le dichiarazioni di IF, ma anche quelle di CO OL (sentenza di primo grado pag. 184 in fondo), il quale afferma che entrambi gli avvocati dissero di aver parlato con il MartuLL istruendolo sulle cose da dire e su quelle da non dire;
e vi sono da approfondire in proposito i rapporti tra l'avv. MA con il padre del defunto Di EC. In sintesi non ritiene la Corte che la posizione dell'avv. MA sia stata approfondita sotto ogni aspetto rilevante per cui la sentenza merita di essere annullata relativamente a tale imputato per un nuovo esame che tenga conto di tutti i profili evidenziati. 14.22. IC OL.
14.22.1. Il primo motivo di IC non è fondato per le ragioni esattamente spiegate prima dalla Corte d'assise e poi dalla Corte d'assise d'appeLO. La nuLLtà dell'interrogatorio non rende nulla l'ordinanza di custodia cautelare (nella specie emessa nei riguardi del IC e contenente la contestazione dei reati), ma semplicemente inefficace il provvedimento stesso, con la conseguenza che, essendo l'atto non viziato geneticamente, esso ben può ritenersi un valido equipollente dell'invito a comparire previsto dal vigente art. 375 c.p.p.. La modifica del testo dell'art. 416 c.p. per effetto della L. n. 234 del 1997, art. 2, con la quale si prevedeva la nuLLtà della richiesta di rinvio a giudizio in caso di mancato inoltro LLindagato da parte del P.M. dell'invito a comparire per rendere l'interrogatorio, aveva lo scopo di evitare che le indagini preliminari venissero svolte ed esaurite senza che l'indagato stesso avesse mai avuto contatto con gli uffici deputati ai singoli atti e senza che fosse messo in condizioni di interloquire prima della richiesta di rinvio a giudizio. Si trattava, dunque, di portare a conoscenza dell'indagato l'esistenza di un procedimento penale a suo carico con le relative contestazioni e di metterlo in condizioni di essere interrogato dal P.m. sulle stesse. È chiaro che nei casi in cui veniva emessa ordinanza di custodia cautelare (ancorché poi divenuta inefficace per le più disparate ragioni), l'imputato veniva a sapere della esistenza del processo e delle imputazioni e aveva la possibilità, chiedendolo, di avere un contatto col pubblico ministero, possibilità che il IC non ha mai perduto, neppure a seguito della inefficacia della ordinanza di custodia cautelare per nuLLtà dell'interrogatorio di garanzia, perché, nonostante tale nuLLtà, egli, dopo avere conosciuto le contestazioni, è comunque sempre rimasto in grado di chiedere di essere sentito dal P.m. in qualunque momento delle indagini, cosa che non ha ritenuto di fare. Il senso della disposizione così come ora ricostruito è oggi del tutto palese a seguito della riforma dell'art. 416, comma 1, c.p.p. che vuole la nuLLtà della richiesta di rinvio a giudizio solo se l'interrogatorio sia stato richiesto dLLindagato e non sia stato svolto entro il termine dell'art. 415 bis c.p.p.. 14.22.2. - Quanto alla doglianza di mancata assunzione di una prova decisiva, va osservato che, come si legge nell'atto di appeLO, la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento riguardava solamente l'acquisizione delle informative dei carabinieri di ON del 9 febbraio 1996 e del 31 maggio 1995. Tanto è sufficiente per affermare che il motivo di ricorso è (ed era in sede di appeLO) inammissibile perché non si era fatta istanza alcuna per l'assunzione di testimonianze dei carabinieri Giacomo Cipriano e DO Miccoli, e, tanto meno, del comandante della stazione dei carabinieri di ON. Quanto alle prove sulla responsabilità in ordine ai reati di cui ai capi 9) e 10), la sentenza ha posto a base della affermazione di colpevolezza le dichiarazioni dei collaboranti TO OL, IN UC e LE Di EC, confortate dalle intercettazioni ambientali del 22 gennaio 1996, del 25 gennaio 1996 e del 30 gennaio 1996, le quali danno conto del fatto che IC era fornitore di armi del gruppo e detentore (o codetentore, se si vuole) di quelle di ON (di tutto ciò si da ampiamente conto nelle pagg. 470-472 della sentenza impugnata). In ordine, invece, al reato di rapina dell'Ufficio postale di ON, sono state utilizzate, come meglio si dirà nel paragrafo che segue, le chiamate di CO OL, TO OL e LE Di EC. Ciò precisato va rilevato che la documentazione giacente presso i carabinieri di ON sopra richiamata è stata ritenuta non necessaria già nei giudizio di primo grado, tanto che l'acquisizione non è stata ammessa ex art. 507 c.p. (v. pag. 10 dell'atto di appeLO). Questo sembra avere un preciso fondamento leggendo le pagg. 248 e 357 della sentenza di primo grado dalle quali si ricava che rappresentanti dell'Arma erano stati sentiti come testi sia in relazione ai reati concernenti le armi (teste app. Licciardi) sia in ordine al reato di rapina (teste LL IN). Ora, a parte l'affermazione poco felice che si legge a pag. 472 della sentenza per cui l'acquisizione di informative dai c.c. sarebbe stata impedita dal fatto che non si sarebbero potuti assumere atti delle indagini preliminari, affermazione che comunque non incide, anche trascurandola, sulla motivazione complessiva della sentenza, è chiaro che sul diniego di acquisizione anche i Giudici di secondo grado hanno ritenuto del tutto sufficienti le prove assunte e non necessaria tale acquisizione. Tutto l'impianto motivazionale su tali questioni (integrato dai contenuti della sentenza di primo grado) da contezza delle ragioni per le quali non si è provveduto alla riapertura della istruzione e per le quali si è ritenuta la completezza delle prove acquisite sul punto, sufficienti, comunque, sia per l'affermazione di responsabilità per i reati di cui ai capi 9) e 10), sia per il reato di rapina.
14.22.3. - Passando LLesame dei motivi terzo, quarto e quinto, va osservato, in relazione al reato di cui si è detto da ultimo, che, pur ammessa l'inutilizzabilità delle dichiarazioni erga LI di EN, il cui verbale di dichiarazioni sarebbe stato acquisito senza il consenso della difesa ex art. 513 c.p.p., restano puntuali e convergenti le dichiarazioni sul fatto di CO OL, TO OL e LE Di EC, che hanno indicato come autori della rapina OV EN (che per le dichiarazioni rese contra se resta pur sempre un valido riscontro), GI TO e OL IC. Non risulta affatto, poi, che CO OL sia stato dichiarato inattendibile in relazione ai reati in materia di stupefacenti originariamente contestati LLimputato, perché IC è stato assolto da tali reati solo perché la chiamata in correità di CO OL è rimasta isolata e priva di riscontri. Del resto, sempre in ordine alla rapina, non può destare sorpresa il fatto che nel capo di imputazione il EN sia indicato come mandante e i collaboranti lo indichino come esecutore (lo stesso EN, con dichiarazioni contra se, ha confermato di esserne stato esecutore). Ciò sia sotto il profilo della attendibilità dei chiamanti (che anzi ne esce rafforzata) sia sotto il profilo della corrispondenza tra reato contestato e reato ritenuto in sentenza.
14.22.4. - Quanto, poi, alla mancata valutazione di attendibilità dei chiamanti in correità in generale, si rimanda alla parte relativa in cui si esaminano le questioni processuali. Per ciò che attiene alla inattendibilità di CO OL con riferimento alla persona di IC per un antico e acuto rancore serbato dal primo nei confronti del secondo e risalente al periodo in cui i due erano insieme in carcere (per una lite - di cui da nessun punto del processo si ricavano i contenuti e l'importanza - e per cui CO OL avrebbe detto che avrebbe chiamato il IC in correità ove avesse deciso di collaborare con la giustizia), si osserva che la Corte di merito da una spiegazione plausibile e logica nel senso che un anno dopo tale lite, avvenuta nel 1994, OL CO e OL IC erano stati controllati insieme, in un bar, dai carabinieri, tra loro in perfetta tranquiLLtà, circostanza che trova conferma nella intercettazione in casa OL del 22 gennaio 1996, in cui IC era in casa OL.
14.22.5. - E infine, per quel che attiene alla doglianza secondo cui la sentenza impugnata non conterrebbe alcuna motivazione sul reato associativo e in particolare sulla affectio societatis, può ricordarsi come una motivazione sufficientemente adeguata si rinviene nella sentenza di primo grado - che notoriamente integra quella d'appeLO - nella quale si parla con maggiore precisione dei frequenti contatti che il IC, insieme, con il TE, aveva con i componenti del gruppo OL: ma già quanto si è detto innanzi circa i reati scopo, e specialmente queLL concernenti le armi, da piena prova su un legame del IC con i vertici del gruppo, legame che non lascia dubbi anche sulla perpetrazione del reato di partecipazione ad associazione mafiosa.
14.22.6. - Il ricorso di IC deve essere rigettato per tutte le considerazioni suesposte.
14.23. IE DO.
14.23.1. - Il ricorso è infondato posto che la Corte d'assise d'appeLO ha adottato una motivazione congrua e immune da censure logiche su tutti gli aspetti dedotti a motivi della impugnazione, e che non è consentita in questa sede di legittimità una diversa ricostruzione dei fatti e un diverso apprezzamento delle prove;
ne' possono rilevare pretesi travisamenti dei fatti non risultanti dalia sentenza impugnata. Si è, infatti, sottolineato, da parte di Giudici di appeLO che: le indicazioni del Di EC non sono affatto generiche, perché non solo il collaborante ha affermato che l'imputato faceva parte della associazione, ma ha precisato che commetteva, per conto di essa, attentati dinamitardi e rapine;
che OL CO, capo riconosciuto della organizzazione, aveva parlato del IE, riferendo che LLinterno del gruppo c'era un disaccordo con l'imputato; che, comunque, non occorre, per far parte di una associazione mafiosa, che il partecipe ponga in essere attività di tipo mafioso, ma che è sufficiente la sua aggregazione a una organizzazione che abbia le caratteristiche della associazione mafiosa;
che le chiamate in correità trovavano pieno riscontro nell'episodio, riferito dalla UC, dell'avvertimento al MartuLL per la ritrattazione delle dichiarazioni dell'omicidio Di EC, nella intercettazione ambientale del 28 settembre 1996 nella Casa circondariale di NT, nella quale TO OL, GI IF;
NA UC IN parlano tra loro e la IF riferisce agli altri che DO (IE) ha detto al MartuLL che "se canta si mette nei guai pure lui" e che la protezione sarebbe stata assicurata dal gruppo OL;
che, infine, l'affidamento di un compito così importante, quale queLO di proteggere CO OL dalla accusa dell'omicidio Di EC attraverso la dissuasione del MartuLL dal rendere dichiarazioni che avrebbero danneggiato l'omicida, delinea il liveLO di coinvolgimento nella associazione del IE, come sottolineato anche da AN OL: elementi che, sia pure per implicito, attestano in modo inequivocabile la consapevolezza e volontà dell'imputato di operare per (e LLinterno di) un'associazione mafiosa. Sulla mancata concessione della sospensione condizionale, va rilevato che essa rientra tra i poteri discrezionali del giudice e, se non richiesta, il giudice non è tenuto a motivare (nè dal ricorso ne' dalla sentenza si desume che vi sia stata una esplicita richiesta in tal senso).
14.23.2. - Il ricorso va rigettato.
14.24. - AN LE.
14.24.1. - Il primo motivo di ricorso non è fondato. Se è vero che la motivazione dell'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta difensiva di procedere col rito abbreviato non è condivisibile, perché dopo la riforma di tale rito dottrina e giurisprudenza hanno affermato convincentemente che la richiesta di rito abbreviato non condizionato rappresenta un diritto dell'imputato, è pure vero che l'ordinanza in sè non ha riflessi sulla sentenza, in quanto al AN è stato comunque concessa la diminuente di un terzo.
Poiché non si ravvisano altri interessi giuridici lesi dalla statuizione di rigetto della richiesta, il motivo va dichiarato inammissibile per difetto di interesse. L'argomentazione difensiva secondo cui le prove esistenti "aLO stato degli atti" potrebbero rimanere del tutto insufficienti per giungere a una condanna (nel che si potrebbe ravvisare l'incidenza dell'errore della ordinanza sulla sentenza) è del tutto neutralizzata dalla previsione legislativa del quinto comma dell'art. 441 c.p.p., secondo cui il giudice, se ritiene di non poter decidere aLO stato degli atti, può assumere, anche di ufficio, gli elementi necessari, ai fini della decisione. In tal senso va rettificata la motivazione della sentenza impugnata. 14.24.2. - Per quanto riguarda la questione dedotta con il secondo motivo ci si riporta a quanto esposto nell'esame delle questioni processuali.
14.24.3. - Il terzo motivo, infine, è inammissibile in quanto implicante questioni non deducibili nel giudizio di cassazione. Non solo si censura una erronea interpretazione delle intercettazioni telefoniche, la cui "lettura", come è noto, è rimessa LLapprezzamento del giudice di merito, ma la si censura addirittura attraverso una lettura alternativa del tutto congetturale (l'acquisto della polvere sarebbe stato fatto da "zio NO, semplicemente nominato nella intercettazione): in sintesi, si richiede alla Corte di legittimità una diversa ricostruzione e valutazione dei fatti e della prove da sovrapporre a quella del giudice di merito del tutto logica.
14.24.4. - Il ricorso del AN va rigettato nel suo complesso. 14.25. - RO EL.
14.25.1. - La difesa di tale imputato, comune a quella di PO AN e di EL NE, ha proposto molti motivi di natura processuale, sotto i numeri 1), 2), 3) 4), 5), 6), 7) e 8), identici a queLL sollevati per l'AN sotto i numeri 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9) e 10), concernenti, cioè, le questioni della incompetenza territoriale, della composizione della Corte d'assise presieduta dal Dott. NN, della violazione dell'art. 238 bis per l'acquisizione della sentenza conclusiva del processo "Isola Felice", della violazione delle norme che disciplinano la contemporanea celebrazione del processo con rito ordinario e con rito abbreviato, della inutilizzabilità, in generale, delle intercettazioni telefoniche presso l'abitazione di CO OL (e delle relative pretese "finestre" temporali prive di autorizzazione del G.i.p.), della violazione delle norme che disciplinano la citazione in dibattimento dei collaboranti, delle dichiarazioni preliminari LLesame, dell'acquisizione dei verbali dei soggetti che hanno reso dichiarazioni contra LI e della loro utilizzabilità (artt. 68, 468, 500 e 526 c.p.p.), nonché, infine, della valutazione generale della attendibilità dei chiamanti in correità. Per tutte tali questioni si rimanda alla trattazione degli stessi motivi relativi alla posizione di AN PO, compresi i motivi relativi la cui trattazione è rimandata ai motivi di carattere generale processuale svolti nella parte iniziale dell'esame delle questioni processuali. 14.25.2. Per quanto riguarda il motivo n. 9), La Corte d'assise d'appeLO ha fornito un motivazione più che adeguata e, nella sostanza, di logica stringente. Se può convenirsi su una certa volatilità del riscontro delle dichiarazioni dei chiamanti in correità CO e TO OL e LE Di EC per ciò che riguarda la deposizione CA, va anzitutto considerato che le chiamate di correo si riscontrano reciprocamente e che, secondariamente, un riscontro esterno inequivocabile sulla partecipazione alla associazione si ricava dalla richiamata intercettazione telefonica in casa OL del 7 febbraio 1996. Quanto LLattentato dinamitardo contestato sotto il capo n. 48, nel ricordare anche qui le chiamate in correità degli stessi collaboranti, va rilevato che il Giudice a quo ha correttamente ritenuto come l'alibi sia stato clamorosamente smentito, perché le bolle d'accompagnamento della merce non indicavano alcuna ora del viaggio del padre dell'imputato e soprattutto non indicavano se col padre dell'imputato vi fosse anche altra persona. Il teste CO, d'altra parte, ha detto di aver visto verso le 22,15 o 22,30 (si trattava della domenica del 5 settembre 1993) l'imputato alla guida del camion a Serra Rifusa (dove era il deposito di prodotti ortofrutticoli dei RO), luogo non distante più di 4-500 metri dal luogo dell'attentato, e di aver visto arrivare in quel posto il RO circa quindici-trenta minuti dopo aver udito la deflagrazione:
tutto il tempo, dunque, per salire sul camion del padre e andare al deposito di Serra Rifusa. Può, poi, considerarsi una notazione di non primaria importanza quella della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui rileva che, da quanto detto dai testi, il RO non avrebbe avuto il tempo per dormire nell'arco di ventiquattro ore.
14.25.3. Il ricorso del RO deve essere rigettato. 14.26. - SC AL.
14.26.1. - Il ricorso è infondato. Anzitutto si rinvia alla parte generale per l'esame delle questioni processuali concernenti i motivi 1), 2) e 3) riguardanti le questioni della violazione delle norme che disciplinano la citazione in dibattimento dei collaboranti, le dichiarazioni preliminari LLesame, l'audizione in videoconferenza dell'imputata; di reato connesso IF, la difesa dei collaboranti di giustizia con riguardo alla nuova formulazione dell'art. 106 c.p.p.. 14.26.2. - Parimenti infondato è il quarto motivo di ricorso. Che il collaborante di giustizia GI SC, frateLO dell'imputato, sia rimasto in stato di detenzione dal 1990 al 1998 è cosa di peso non proprio rilevante, perché lo stato di detenzione ben potrebbe non avergli impedito di conoscere i fatti su cui ha prestato la sua collaborazione. Comunque, pur ammettendo che tali fatti avrebbe appreso da altri (ma i rapporti di scambio di armi tra SC e i OL potrebbero risalire anche a epoca anteriore aLO stato di detenzione) ed avrebbe quindi parlato de relato, restano pure sempre le chiamate in correità di CO OL e TO OL, nonché quelle sia pure de relato di AN OL che lo descrivono come persona che riforniva di armi il gruppo ZI-OL, come ha puntualmente rilevato il Giudice a quo.
14.26.3. - Neppure ha fondamento la pretesa contraddittorietà della sentenza perché, nel descrivere l'arma data a TO OL, ricorda che lo stesso ha precisato che sembrava "un mitra...ma sparava singoli colpi", laddove, poi, la sentenza stessa parla di un kalashnikov che, notoriamente, spara a raffica: in nessun punto delle due sentenze si ricava che si parli della stessa arma (anzi nella pag. 245 della sentenza di primo grado è chiarissima la differenza);
una cosa è l'arma di cui si parla nel secondo capoverso di pag. 496, altra cosa è la consegna di un kalashnikov di cui si dice nel quarto capoverso della stessa pagina in cui si riferisce delle armi sequestrate e si afferma che tra di esse erano stati rinvenuti anche i mitragliatori da ultimo precisati. Non è, quindi, neppure esatto ciò che si dice in ricorso, secondo cui le armi la cui consegna ai OL è attribuita aLO SC non sarebbero state ritrovate;
e non ha alcun rilievo che non sia dimostrato che con tali armi siano stati commessi reati-scopo. Neppure è esatto, infine, che la sentenza sarebbe viziata da mancanza di corrispondenza tra contestazione e accusa, perché, come si è detto, nella decisione impugnata e in quella di primo grado, non si parla di una sola arma, ma di più armi cedute separatamente ai OL.
14.26.4.- Per quanto attiene ai motivi aggiunti, è inammissibile queLO concernente la mancata descrizione dei fatti e la mancanza di motivazione ex art. 546 c.p.p., perché manifestamente infondato e perché non dedotto con i motivi principali. Non è fondato il motivo sulla prescrizione del reato perché il capo di accusa prende in considerazione i fatti dal 1993, epoca cui risale l'inizio della attività associativa, al 1997.
14.26.5. - Il ricorso va pertanto rigettato.
14.27. - OL AN.
14.27.1. - Per i motivi 1) e 2), rispettivamente riguardanti le questioni processuali di competenza e quella dei vizi di composizione della Corte d'assise, si rimanda alla parte generale della esposizione in diritto. I due residui motivi sono infondati. Quanto al motivo sub 3), la motivazione sulla applicazione della pena è adeguata e, sia pur stringata, è di sicura efficacia;
non è dato cogliere in essa aspetti di incongruità ne' di manifesta iLOgicità con riguardo alla applicazione della pena base in anni sei di reclusione e lire 1.500.000 di multa per il reato ritenuto più grave (estorsione sub capo 76) ridotta per l'attenuante di cui alla L. 203 del 1991, art. 8, aumentata per la continuazione, ed applicata,
infine, la diminuente per il rito: con essa chiaramente si precisa che "se è vero che AN OL ha fornito un rilevante contributo probatorio in questo procedimento, non si può ignorare la particolare gravità dei delitti da lui commessi ne' si può ignorare la carriera criminale che ha alle spalle, quale attestata dal suo certificato penale. Ed è proprio ove si tenga conto di tali elementi che il primo giudice ha fatto buon governo dei poteri ex art. 132 e 133 c.p.p. nel quantificare la riduzione di pena ai sensi della L. 203 del 1991, art. 8". Correttamente è stata applicata la pena base
(nella misura sopra indicata) e su tale pena sono stati calcolati gli aumenti per la continuazione nei modi ordinari ed infine è stata applicata la diminuente per il rito. Da ultimo va osservato che anche per ciò che concerne la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la sentenza non merita censure. Il giudice ha in proposito un ampio potere discrezionale che ovviamente deve trovare riscontro in una adeguata motivazione. Tuttavia, nel motivare, non è tenuto a passare in rassegna tutti i criteri di cui LLart. 133 c.p.p. dando ragione della mancata applicazione degli elementi non considerati adatti al caso di specie, ma è semplicemente tenuto a indicare il criterio che, in tale apprezzamento, è prevalso perché ritenuto maggiormente adeguato alla personalità dell'indagato, con riferimento alla vicenda processuale nel suo complesso: nel caso il criterio prevalso è queLO "della carriera criminale di OL AN, quale attestata dal certificato penale, e la pluralità e gravità dei fatti commessi...tali da precludere la concessione delle attenuanti in discorso": criterio che ha evidentemente fatto aggio su ogni altro elemento possibile compreso il comportamento processuale. 14.27.2. - Il ricorso va perciò rigettato.
14.28. OL RA.
14.28.1. - Anche per tale ricorrente si rinvia alla parte generale della motivazione in diritto per quanto riguarda le questioni processuali, vale a dire per i motivi riguardanti: 1) la violazione delle norme sulla composizione della Corte d'assise; 2) la decisione sulla astensione del Presidente della Corte d'assise Dott. NN, in violazione delle norme vigenti;
3) la duplicazione della Corti di assise in conseguenza dell'accoglimento parziale della istanza di astensione del Presidente, l'emissione da parte sua del provvedimento di stralcio, la pronuncia de plano sulla istanza di revoca del provvedimento di stralcio emesso dalla Corte, non ritiratasi in camera di consiglio, in violazione del principio del contraddicono;
4) l'incompetenza territoriale ex art. 11 c.p.p. 5) l'inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e dei relativi decreti di proroga, nonché dei decreti esecutivi del P.M. in violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268, comma 3, c.p.p., e art. 271 c.p.p.; 6) la mancata citazione dei collaboranti di giustizia ex art. 468 c.p.p. e il mancato avvertimento di cui LLart. 64 c.p.p.;
7) la inutilizzabilità delle chiamate di correo per il mancato rispetto dei principi in materia;
8) la incompatibilità dei Giudici ex art. 34 c.p.p., per avere avuto cognizione di tutti gli atti del fascicolo del P.M. in relazione LLesame delle istanze di quanti avevano chiesto il rito abbreviato;
9) La mancata presenza degli altri difensori quando svolgeva la sua arringa il difensore di TO OL e di LE Di EC;
10) la registrazione della requisitoria del pubblico ministero e la mancata registrazione della requisitoria dei difensori;
11) La adozione da parte del solo Presidente del provvedimento di rigetto della istanza di revoca di cui al punto 7); 12) la nuLLtà della sentenza di primo grado per sottoscrizione da parte del solo Presidente estensore;
13) la violazione della nuova normativa in tema di collaboranti di giustizia sia per la mancanza del verbale illustrativo delle dichiarazioni sia per la immediata applicabilità della norma sulla incompatibilità dei difensori;
14) per la adozione da parte di organo non competente del provvedimento che ha disposto la videoconferenza;
15) l'acquisizione dei verbali utilizzati per le contestazioni in violazione delle norme degli artt. 500 e 526 c.p.p.;
16) l'incompatibilità ex art. 34 c.p.p. del Dott. NN;
17) la violazione degli artt. 7 bis e 97 O.G. per irregolare investitura del giudice a latere della Corte d'assise d'appeLO; 18) la violazione della L. 7 gennaio 1988 n. 11 per l'audizione in videoconferenza del coimputato ON ZI.
14.28.2. - Le doglianze in ordine al reato associativo, alle armi e alla estorsione HE (Mot. 27 e 28) sono inammissibili, per la parte in cui si riferiscono a RA OL, in quanto dal delitto di partecipazione alla associazione l'imputato è stato assolto in sede di appeLO, mentre l'estorsione HE non gli è mai stata contestata.
14.28.3. - Circa la confessione di RA OL in ordine al furto di automobili presso la concessionaria NC di RA CalcuLL (Mot. 31), non è vero che i Giudici di merito non si siano posti il problema della veridicità della confessione, perché la sentenza di primo grado (pag. 336) ha rilevato che non sono emersi motivi autocalunniatori, sinteticamente compendiando una valutazione sulla confessione medesima ritenuta autentica e veritiera. 14.28.4. - Sono, infine, prive di fondamento le doglianze contenute nell'ultimo motivo di ricorso (Mot. 32). Il diniego di attenuanti generiche è congruamente motivato con i plurimi precedenti penali, anche specifici. Trattandosi di furto aggravato, al ricorrente è stato applicato il minimo della pena detentiva ex art. 624 c.p.p., e art. 625, comma 1, c.p.. La continuazione interna non è stata neppure contestata. Non si vede di cosa possa dolersi RA OL su tali punti.
14.28.5. - Il ricorso va rigettato.
14.29. - OL GI.
14.29.1. - Sui motivi comuni a RA OL si rimanda a quanto esposto nella precedente posizione e ai rinvii in essa contenuti (Mot. 1-18).
14.29.2. - Si è accennato nella esposizione in fatto, cui si rimanda, sulle ragioni in base alle quali GI OL è stato ritenuto intraneo alla associazione (Mot. 20, 27, 28 e 30). Le intercettazioni, il cui contenuto è stato ivi riportato, come ritenuto dalla Corte d'assise d'appeLO, sono sicuramente significative della partecipazione di GI OL alla associazione criminosa di natura mafiosa. La valutazione dei Giudici di merito appare insindacabile, perché adeguatamente motivata. 14.29.3. - Sulla partecipazione alla associazione mafiosa va qui esaminato anche il motivo riguardante la circostanza che CO OL avrebbe detto che GI non faceva parte della associazione. La sentenza impugnata motiva congruamente e logicamente sul punto, osservando che in questo caso le dichiarazioni di CO OL sono inattendibili, in quanto volte a tenere fuori della associazione il frateLO GI, il quale è, invece, ritenuto responsabile della partecipazione alla associazione, come si è detto, sulla scorta delle sole intercettazioni ambientali, che la Corte non può interpretare diversamente da quanto fatto dal giudice di merito, quando siano sorrette, come nel caso, da una adeguata motivazione (v. in particolare la intercettazione in cui ZI OL interroga il frateLO CO, dopo aver saputo, tramite la MP, della volontà di ZI di eliminare GE TO, come il frateLO doveva comportarsi), che da conto della intraneità di GI OL alla associazione.
14.29.4. - Con riguardo alla associazione ex art. 416 bis c.p., va qui ancora detto che la sentenza impugnata dedica una motivazione di particolare pregio nelle pagg. da 53 a 64 alla ricostruzione della nascita ed evoluzione della societas sceleris;
nelle pagg. da 64 a 76, alla spiegazione analitica e dettagliata, con l'arricchimento di richiami giurisprudenziali del tutto pertinenti, del carattere mafioso del gruppo, ricavandolo da ben trentuno indizi;
alla risultante del gruppo mafioso dalla fusione dei clan di ZI e di OL, che è argomentata puntualmente e riccamente nella pagg. da 76 a 87. A fronte della imponente mole di fatti, di dati, di argomenti e di richiami giurisprudenziali i due ricorrenti (GI OL e ZI OL), con motivi stringati, affermano che l'associazione non avrebbe carattere mafioso;
che vi sarebbe violazione di legge circa la sussistenza del vincolo di natura associativa tra i gruppi ZI e OL;
che dalle dichiarazioni dei collaboranti si ricaverebbe la mancanza della affectio societatis;
che vi sarebbe vizio motivazionale e di violazione di legge sull'aggravante della associazione armata, addirittura dedita ad attentati dinamitardi, perché nella sentenza vi sarebbe un solo riferimento alla disponibilità del locale ove furono rinvenute le armi, affermando, a tale proposito, che la sentenza stessa sarebbe incorsa in travisamento dei fatti. Un tale modo di proporre motivi di ricorso per cassazione non può che condurre alla inammissibilità degli stessi (art. 581, comma 1, lett. c, c.p.p.), non indicandosi un solo fatto o una sola ragione per cui la sentenza incorrerebbe in vizio di mancanza o iLOgicità della motivazione, senza contestare neppure uno dei numerosissimi rilievi e argomenti di fatto e di diritto contenuti nella decisione.
14.29.5. - Nè è vero che GI e ZI OL sarebbero stati ritenuti partecipi al gruppo per i fatti di sangue o per gli attentati dinamitardi, che non avrebbero commesso. A parte il fatto che ZI OL è stato ritenuto colpevole del tentato omicidio RI, è del tutto fuori dalla realtà l'equazione reati di mafia = reati di sangue o attentati dinamitardi. Anche del tutto insignificante è il fatto che GI e ZI OL non conoscessero lo ZI, perché non è per nulla essenziale, per perfezionare il reato di partecipazione alla associazione mafiosa, la conoscenza dei partecipi del sodalizio. Neppure è necessario -la difesa ha sostenuto anche questo - l'essere sottoposti a particolari atti di affiliazione ne' l'attribuzione di un ruolo preciso e immutabile.
14.29.6. - Le questioni della natura e della ricorrenza della aggravante di cui LLart. 416 bis, comma 4, c.p.p., della attribuzione di tale attenuante ai partecipi alla associazione e del rapporto esistente fra la contestazione del comma 4 e i reati di detenzione delle armi sono state correttamente esaminate in fatto e in diritto nella motivazione contenuta nella parte iniziale della sentenza impugnata alla quale si rimanda (pagg. 92 - 98, con particolare riferimento alle pagg. 97 e 98).
14.29.7. - Tanto meno ha fondamento, ai fini di escludere GI e ZI OL dai reati concernenti le armi, e quindi dal concorso nei medesimi reati, il fatto della non appartenenza a loro dei locali in cui erano custodite le armi: come ha chiarito bene la sentenza impugnata ciò che conta ai fini in argomento è la disponibilità, anche indiretta delle armi, unitamente alla consapevolezza delle loro esistenza.
14.29.8. - Per ciò che attiene alla mancata disposizione di una perizia fonica (Mot. 19), si rimanda a quanto scritto in ordine alla posizione De IA, a confutazione deLO stesso motivo. 14.29.9. - Sul trattamento sanzionatorio si osserva che per il più grave reato di cui al capo 9) è stata applicata la pena base nel minimo (L. n. 895 del 1967, art. 4, come modificato dalla L. n. 497 del 1974, art. 12). La motivazione sulla mancata concessione delle attenuanti generiche si ricava a contrario dalla sussistenza di precedenti penali non modesti (come si legge alla pag. 380 della sentenza di primo grado, la Corte d'assise ha seguito il criterio di concedere le attenuanti generiche solo nei casi di incensuratezza o "modestia" dei precedenti penali). Gli aumenti per la continuazione non sono eccessivi e tali da richiedere una particolare motivazione. 14.29.10. - Il ricorso di GI OL va rigettato. 14.30. - OL ZI.
14.30.1. - Per i motivi da 1 a 18 si rimanda a quanto detto per gli imputati RA e GI OL e ai rinvii contenuto nella trattazione della loro posizione.
14.30.2. - A differenza del frateLO GI, ZI OL è stato ritenuto responsabile dei reati contestatigli sulla scorta delle chiamate in correità di volta in volta attribuite a CO OL, TO OL, AN OL, LE Di EC, GI IF e IN UC, cui si aggiunge anche US FA. Sono ritenute in tutti i casi, e in relazione ai singoli episodi contestati, convergenti sul fatto e sulla responsabilità. Esse trovano il riscontro di numerose intercettazioni ambientali eseguite nella casa di CO OL.
14.30.3.- Sul reato associativo e sui reati concernenti le armi (Mot. 20, 21, 22, 27, 28 e 29) vanno fatte alcune precisazioni sui chiamanti in correità (che indicano ZI OL come la persona particolarmente esperta negli attentati dinamitardi). La difesa definisce tali chiamate inattendibili e non riscontrate, senza peraltro accentrare le censure su punti specifici. Si rimanda, anzitutto, alla parte generale della sentenza della Corte d'assise d'appeLO sulla ritenuta attendibilità dei collaboranti, salvo i casi in cui la narrazione di alcuni fatti e il coinvolgimento di alcune persone, non è stata ritenuta attendibile, in base al principio della frazionabilità delle dichiarazioni. Non è vero, poi, che le chiamate non siano riscontrate, perché, come è noto, esse si riscontrano reciprocamente quando siano convergenti, come nella specie lo sono, sul nucleo essenziale, e perché trovano ampi riscontri nelle intercettazioni ambientali in casa OL (si vedano le intercettazioni indicate a pag. 538 della sentenza impugnata). D'altra parte lo stesso ZI OL ha dichiarato che non vi era alcun motivo di rancore con i frateLL CO, TO e AN. Sui reati di cui ai capi 9) e 10) vi sono le convergenti dichiarazioni di Di EC, UC e IF, la quale ultima ha addirittura aggiunto di avere visto ZI entrare nel locale dove le armi erano custodite: su tale fatto si vedano, in particolare, le intercettazioni ambientali del 12 ottobre, 13 dicembre, 16 dicembre 1995 e 7 febbraio 1996, le quali confermano la consapevolezza della esistenza delle armi (pagg. 538 - 539 e 550 - 551, su queste e su altre circostanze significative sui reati relativi alle armi). 14.30.4. - Quanto al resto, si rinvia alla posizione di GI OL per quel che attiene ai motivi comuni in ordine ai reati associativo e in materia di armi.
14.30.5.- Relativamente alla partecipazione al tentato omicidio RI (Mot. 23), il motivo è inammissibile nella parte in cui rinnova le generiche contestazioni sulle chiamate in correità per mancanza di specificità, non andando oltre alla denuncia priva di fatti e ragioni esplicite sulla genericità, imprecisione, mancanza di coLLmanza non sovrapponibilità e mancanza di riscontri sia sull'evento sia sul luogo sia sulle modalità del delitto sia sul ruolo di ZI. Le uniche censure che si salvano dal difetto di specificità sono quelle secondo cui mancherebbe la motivazione sul movente e sul fatto che CO OL non avrebbe potuto riferire che de relato sul fatto, perché detenuto. Sul movente va rilevato che in questa, come in altre occasioni in cui la motivazione della sentenza impugnata si occupa di tale tentato omicidio, la causale è individuata in quella di "impadronirsi" dell'istituto di Vigilanza Lazzazera di cui il RI era titolare in favore del coimputato SI, su mandato di costui e di CO OL, ciò che avrebbe permesso alla associazione di controllare e gestire con maggior efficacia il settore delle estorsioni. La questione deLO stato di detenzione di CO OL non trova conferma nella parte in cui si tratta la posizione di ZI OL. Comunque va rilevato che l'agguato al RI si è snodato in vari tentativi rimasti senza successo, ed essendo CO OL la mente del reato, non si vede come le sue propalazioni potrebbero essere messe in dubbio anche ove fosse dimostrato (ma non lo è) il fatto della detenzione per tutto il periodo di tempo dalla ideazione del delitto alla sua esecuzione, trattandosi di soggetto che si è autoaccusato di tale grave reato. Comunque principale collaborante sui fatti è LE Di EC le cui dichiarazioni sono riscontrate, per quel che si è detto, da CO OL (oltre che dalla dichiarazioni della UC e di TO OL), tutte ritenute concordanti sul nucleo essenziale, e anche da numerose intercettazioni telefoniche in casa OL (v. in particolare pagg. 540 e 541) di cui particolarmente significative sono quelle in cui CO OL, LE di EC e ZI OL parlano dell'attentato e dei suoi preparativi.
14.30.6. I motivi di ricorso n. 24 (furto IA), n. 25 (porto di esplosivo per danneggiamento sede MO) e n. 26 (incendio carro della MA della UN) devono essere rigettati. Per il motivo 24 va ripetuto che le intercettazioni telefoniche sono utilizzabili;
per il motivo 25 va detto che non è vero che vi sia la sola chiamata in correità di CO OL perché vi è anche quella di TO OL e GI IF (v. sentenza di primo grado pagg. 337 - 338); per il motivo 26 le chiamate in correità o in reità sono dirette e provengono oltre che da CO OL anche da TO OL e IN UC (v. pag. 364 della sentenza di primo grado).
14.30.7. - È esposto in modo assiomatico, mancando la indicazione dei fatti e delle ragioni a sostegno della censura e quindi è inammissibile (art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.), il motivo di cui al n. 27, per ciò che attiene alla qualificazione giuridica, al concorso nella estorsione HE e alle contraddizioni fra le dichiarazioni di CO OL e HE, neppure enunciate nei contenuti. Quanto al resto, pur prescindendo dalla circostanza che non sono deducibili in sede di legittimità questioni di merito, nessuna discrasia è riscontrabile nel fatto specifico che CO OL abbia detto, su quest'ultimo reato, di non aver mai dato soldi suoi a ZI e il fatto che quest'ultimo abbia avuto talvolta la funzione di esattore della tangente.
14.30.8. - Sul trattamento sanzionatorio va osservato che l'imputato ha beneficiato delle attenuanti generiche prevalenti sulle contestate aggravanti. Il giudizio della Corte d'assise d'appeLO, che richiama la motivazione del giudice di primo grado, appare equilibrato e giustificato dai non buoni precedenti penali che hanno precluso la concessione di una pena più mite. La riduzione di pena tra il minimo e il massimo e non nel massimo per il tentativo di omicidio di RI (anni dodici), nonché l'aumento di pena di sei mesi per ciascun reato sateLLte rispetto alla pena di anni dieci e mesi otto di reclusione (risultante dai precedenti conteggi) non necessitano di una particolare motivazione.
14.30.9. - Per tutte le suesposte ragioni il ricorso va rigettato. 14.31. - OL TO.
14.31.1. Come di desume dalla esposizione in fatto, il difensore ha dedotto motivi in tutto analoghi a queLL proposti dal ricorrente LE Di EC, salvo il motivo relativo alla violazione della normativa sul rito abbreviato che TO OL non ha richiesto. 14.31.2. - Per i motivi di natura processuale di cui ai nn. 1), 2) e 5) non può che rinviarsi alla posizione di Di EC e LLesame delle questioni processuali: ciò in relazione alla pretesa violazione delle norme concernenti la composizione della Corte d'assise di primo grado, alla questione della incompetenza territoriale ex art. 11 c.p.p. e alla questione della "nuLLtà innocua", come definita nella sentenza impugnata, relativa alla mancata presenza dei difensori degli altri imputati mentre era in corso la discussione in difesa di TO OL.
14.31.3. - Sui residui motivi di cui ai nn. 3) e 4) non può farsi a meno di rilevare la loro infondatezza. Quanto al motivo sub 3), la motivazione della sentenza impugnata sulla applicazione della pena è adeguata e, sia pur stringata, è esaustiva;
non è dato cogliere in essa aspetti di incongruità ne' di manifesta iLOgicità con riguardo alla applicazione della pena base in anni quattordici di reclusione per il reato ritenuto più grave (tentato omicidio in danno di NA MA LA (capo 30) aumentata per la continuazione e ridotta per l'attenuante di cui alla L. 203 del 1991, art. 8: in detta motivazione chiaramente si precisa che "se è vero che TO OL ha fornito un rilevante contributo probatorio in questo procedimento, non si può ignorare che, in ogni caso si è macchiato di delitti anche gravi. Ed è proprio ove si tenga conto di tali elementi che il primo giudice ha fatto buon governo dei poteri ex art. 132 e 133 c.p. nel quantificare la riduzione di pena ai sensi della L. 203 del 1991, art. 8". Correttamente è stata applicata la pena base (nella misura sopra indicata) e su tale pena sono stati calcolati gli aumenti per la continuazione nei modi ordinari ed infine è stata applicata la diminuente. Da ultimo va osservato che anche per ciò che concerne la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la sentenza non merita censure. Il giudice ha in proposito un ampio potere discrezionale che ovviamente deve essere espresso in una adeguata motivazione. Tuttavia, nel motivare non è tenuto a passare in rassegna tutti i criteri di cui LLart. 133 c.p.p. dando ragione della mancata applicazione degli elementi non considerati adatti al caso di specie, ma è semplicemente tenuto a indicare il criterio che, in tale apprezzamento, è prevalso perché ritenuto maggiormente adeguato alla personalità dell'indagato, con riferimento alla vicenda processuale nel suo complesso: nel caso il criterio ritenuto prevalente è queLO "della pluralità, gravità e pericolosi dei fatti commessi, che non hanno risparmiato, si può dire, nessuno dei diritti fondamentale della persona e la carriera criminale dell'imputato, quale attestata dal certificato penale", elementi che hanno avuto un peso maggiore del comportamento processuale.
14.31.4. Il ricorso va quindi rigettato.
14.32. - OL CO.
14.32.1. - Il ricorrente ha proposto un atto di impugnazione identico a quelle di AN OL, salvo il quinto motivo concernente il mancato riconoscimento della prescrizione per alcuni reati (di danneggiamento).
14.32.2. - Anche per tale ricorrente deve aLOra dirsi che per i motivi 1) e 2), rispettivamente riguardanti le questioni processuali di competenza e quella dei vizi di composizione della Corte d'assise, si rimanda alla parte generale dell'esame delle questioni processuali. I due residui motivi sono infondati. Quanto al motivo sub 3), la motivazione sulla applicazione della pena è adeguata e, sia pur stringata, è completa;
non è dato cogliere aspetti di incongruità ne' di manifesta iLOgicità nella applicazione della pena base in anni venti di reclusione in sostituzione di quella dell'ergastolo per effetto della L. n. 203 del 1991, art. 8 per il reato ritenuto più grave (omicidio di IA e AP sub capo 17), aumentata per la continuazione per gli altri cinquantadue reati contestati, nelle misure indicate a pag. 46 della sentenza impugnata, con il limite di anni trenta di reclusione ex art. 78, comma 1, c.p.p.: nella motivazione chiaramente si precisa che, se è vero che
OL CO ha fornito un rilevante contributo probatorio in questo procedimento, non si può ignorare di quali e quanti delitti si sia macchiato ne' si può ignorare la carriera criminale che ha alle spalle, quale attestata dal suo certificato penale. Ed ove si tenga conto di tali elementi, si ha conferma che il primo giudice ha fatto buon governo dei poteri ex art. 132 e 133 c.p.p. nel quantificare la riduzione di pena ai sensi della L. 203 del 1991, art. 8". Correttamente è stata applicata la pena base (nella misura sopra indicata) e su tale pena sono stati calcolati gli aumenti per la continuazione nei modi ordinali. Sul motivo sub 4), va osservato che anche per ciò che concerne la motivazione sul mancato riconoscimento delle attenuanti generiche la sentenza non merita censure. Il giudice ha in proposito un ampio potere discrezionale che ovviamente deve trovare rispondenza in una adeguata motivazione. Tuttavia, nel motivare non è tenuto a passare in rassegna tutti i criteri di cui LLart. 133 c.p. dando ragione della mancata applicazione degli elementi non considerati adatti al caso di specie, ma è semplicemente tenuto a indicare il criterio che, in tale apprezzamento, è prevalso perché ritenuto maggiormente adeguato alla personalità dell'imputato, con riferimento alla vicenda processuale nel suo complesso: nel caso il criterio prevalso è queLO "della carriera criminale di OL CO, quale attestata dal certificato penale, e la pluralità e gravità dei fatti commessi...tali da precludere la concessione delle attenuanti in discorso": criterio che ha evidentemente fatto aggio su ogni altro elemento possibile, compreso il comportamento processuale. Circa il quinto motivo va, infine, rilevato che la Corte di merito ha dichiarato la prescrizione per i quattro delitti di danneggiamento (capi 45, 49, 61 e 63) senza che ciò potesse incidere sulla pena in quanto determinata ex art. 78 comma primo c.p.p.. 14.32.3. - Anche il ricorso di CO OL deve essere pertanto rigettato.
14.33. - ZI GI.
14.33.1. - Il ricorso è infondato. La Corte d'assise d'appeLO ha ritenuto, con corretta e logica motivazione, che GI ZI sia la persona che ha concorso nel trasferimento delle armi e munizioni da CA a TE, in maniera consapevole e volontaria, sulla base delle dichiarazioni di CO e TO OL, convergenti sul nucleo essenziale delle dichiarazioni. Esattamente la sentenza impugnata supera il contrasto esistente tra le dichiarazioni di TO OL e CO OL (il primo ha affermato nella fase delle indagini che ZI GI li aspettava a TE, mentre CO OL aveva sempre detto che tutto il gruppo, formato da quattro persone, era partito da TE), sia per il fatto che il contrasto delle dichiarazioni di TO OL si è comunque composto, perché in dibattimento TO OL ha finito per aderire alla versione del frateLO, sia perché a fini probatori, è comunque decisivo il fatto che le dichiarazioni coLLmino sul nucleo essenziale (partecipazione di GI ZI al trasferimento delle anni della associazione). 14.33.2. - Le dichiarazioni dei collaboranti sono confermate da intercettazioni ambientali, interpretate dai Giudici di merito in modo non sindacabile in questa sede perché sorretto da motivazione adeguata. La prima del 17 luglio 1995, in casa della MP, in cui si registra la seguente frase: "PINUCCIO - A GI chi è che è andato a menarlo RISPOSTA - QueLO che andammo da là a prendere le cose", la seconda in casa di CO OL, del 30 dicembre 1995, in cui si fa riferimento a "il frateLO". La sentenza esclude che la parola "frateLO" possa" riferirsi al fratellastro GE TO, perché, dato che è certo, da altra ambientale, che il trasferimento delle armi avvenne non prima del 17 luglio 1995, ON ZI non avrebbe mai affidato il trasferimento stesso al fratellastro, in quanto, dopo quella data, i rapporti (con) tra ON ZI e GE TO si erano irrimediabilmente compromessi, dato che GE sospettava che a ON ZI fosse attribuibile la morte di suo figlio.
14.33.3. - Il ricorrente, infine, lamenta che nonostante la sua richiesta di rito abbreviato non gli sia stata concessa la diminuente relativa, come per tutti gli altri coimputati nella stessa posizione. Va in proposito osservato che dalle sentenza non risulta che GI ZI abbia fatto una richiesta di rito abbreviato. Nella sentenza di primo grado si riportano le conclusioni di tutti i ricorrenti e tra quelle di GI ZI (pag. 43) non figura la richiesta di rito abbreviato. Alla successiva pag. 50 viene fatto un elenco degli imputati che hanno fatto richiesta di tale rito e non vi figura GI ZI (l'elenco comprende: AN OL, LE Di EC, AN AN, LE AN e ET Di EC). Altro elenco dei richiedenti il rito abbreviato si rinviene a pag. 52 e ancora una volta non figura GI ZI. Ugualmente si legge nella sentenza di secondo grado alla pag. 34 In cui si precisa che le richieste di rito abbreviato sono state fatte da AN OL, LE Di EC, AN AN, LE AN e ET Di EC. E ancora alla pag. 36 si legge che: "Alla udienza del 15/1/01 la difesa di OL AN rinnovava la richiesta di rito abbreviato, ulteriormente ribadita in sede di conclusioni;
tale istanza veniva reiterata in sede di conclusioni anche da IE DO (che già l'aveva presentata LLudienza preliminare), AN AN, EN OV, Di EC ET (per Di EC LE è rimasta l'istanza già in precedenza proposta)". Come si vede non figura mai il nome di GI ZI. Nè la difesa ha allegato come avrebbe potuto copia del verbale attestante la sua richiesta. In mancanza, anche tale motivo di ricorso deve essere disatteso. 14.33.4. - Il ricorso di GI ZI deve essere rigettato. 14.34.- ZI ON.
14.34.1. - Sulle questioni processuali sollevate con il ricorso dell'avv. Lupis (motivi 1 e 2) si rimanda alla parte generale in cui esse sono trattate. Esse vanno tutte disattese.
14.34.2. - Per quel che attiene agli ulteriori motivi del difensore, va rilevato che si prescinderà dal riscontrare di volta in volta queLO (reiteratamente esposto in tutto il ricorso) concernente la separatezza dei gruppi di ZI e di OL. Anche qui si rimanda alla parte generale della sentenza in cui si sono esposte le ragioni per cui si sono condivise le soluzioni che i Giudici di merito hanno illustrato per affermare la fusione dei due clan, con la conseguenza della creazione di un'unica associazione criminale basata sulla sinergie di risorse personali e materiali. Si prescinderà, altresì, dal confutare la più volte affermata inattendibilità di CO OL per le ragioni pure illustrate nella parte generale: CO OL ha permesso la ricostruzione di tutta la storia della vita e della fine della associazione, dando più volte dimostrazione della sua credibilità: si esamineranno quindi solo le questioni specifiche sollevate in relazione a singoli fatti di cui non si è trattano nella parte generale.
14.34.3. - Circa la questione delle dichiarazioni di CO OL su quel che avrebbe fatto dopo l'omicidio di IA e AP, dichiarazioni che sarebbero divergenti quelle della IF (di ciò si tratterebbe - a tutt'altro fine - nell'esame della posizione OL, imputato di favoreggiamento nei riguardi di OL e assolto in sede di appeLO), si tratta di argomento apportato per la prima volta in questa fase del giudizio di cassazione, non essendovene traccia nella sentenza di appeLO nella trattazione della posizione di ON ZI ne' nell'appeLO dell'avv. Porcari. Sotto tale profilo il motivo deve ritenersi inammissibile. In ogni caso il motivo è anche manifestamente infondato sia perché le dichiarazioni sono tutt'altro che in contrasto, mancando qualsiasi indicazione temporale sul post factum: CO OL potrebbe aver fatto sia le cose da lui dette, sia le cose riferite dalla IF. In ogni caso, il OL ben potrebbe avere saltato un passaggio di secondo ordine sulle cose da lui fatte nell'occasione. Di più: non si capisce che rilievo possa avere tale questione col coinvolgimento di ZI nel duplice omicidio.
14.34.4. - Per quel che riguarda l'omicidio di OL AN, il motivo di ricorso si risolve in una petizione di principio: poiché i OL non avevano a che fare con ZI e con il suo gruppo, l'omicidio non può che essere affare dei OL. Si è già detto che è ampiamente dimostrata nelle sentenze di merito la sinergia delle forze dei due sodalizi, tanto da fondersi in uno solo con a capo lo ZI. Il motivo, così come proposto, è manifestamente infondato. Nessuna contraddizione si rileva nella sentenza per le ragioni dedotte nel motivo stesso, posto che nelle intercettazioni in casa OL emerge chiaramente che i OL non erano stati gli esecutori materiali dell'omicidio ("queLL lo fecero") eppure conoscevano perfettamente le modalità di esecuzione dell'omicidio descrivendolo in modo esattamente coLLmante con la prova generica (perizia Strada). La sentenza, dunque, correttamente afferma che i OL, per sapere tanti dettagli, non potevano esse stati informati se non da chi aveva eseguito l'omicidio o da chi ne era stato il mandante.
14.34.5. - Passando al motivo di ricorso concernente il tentato omicidio IE, va subito osservato che, anche qui, la chiamata in correità di ZI proviene da CO OL, che narra come tale omicidio sia stato programmato in comune da lui stesso e da ON ZI. Se è vero che il riscontro alle dichiarazioni di CO OL richiamato nella sentenza d'appeLO (coLOquio TO OL - IF) non appare decisivo, di ben altro spessore sono i riscontri che si sono esposti nella sentenza di primo grado:
l'episodio porta un marchio, cioè la qualità dell'esplosivo identica a quella per gli attentati alle concessionarie Fiat AF e MO, ascrivibili senza dubbio al gruppo ZI-OL. Inoltre, i giudici di primo grado hanno accertato che l'episodio si coLOca nell'ambito della lotta col clan di ZZ - tradizionale rivale di ZI -, cui apparteneva IE. Anche tale motivo va pertanto disatteso.
14.34.6. - QueLO che vorrebbe essere un motivo di ricorso nei riguardi della condanna riportata daLO ZI per il tentato omicidio dei carabinieri GI SC e Gaetano PP, in realtà non lo è, perché non si contesta l'incarico dato da ZI a LE Di EC e CO OL di rivendicare il reato, ma ci si limita ancora a sottolineare l'inattendibilità dei collaboranti. 14.34.7. - Circa gli attentati dinamitardi, la prova è correttamente desunta dal fatto che uno degli ordigni rimasto inesploso era identico, nella sua costruzione, a uno di queLL trovati a CA (dove il materiale esplosivo e le armi si trovavano originariamente nella disponibilità di ZI, n.d.e.) e dal fatto che gli esplosivi usati erano quasi tutti uguali. Sugli attentati dinamitardi la sentenza utilizza in modo corretto anche un argomento logico: dando per scontato che era stata provata l'esistenza del clan ZI - OL di cui ZI era il capo, al medesimo dovevano essere note tutte le scelte strategiche. Peraltro TO OL afferma espressamente che il programma era stato concordato con ZI se non ideato da lui. Circostanza riferita anche dalla moglie di TO OL.
14.34.8. - Correttamente infine è stato ritenuto inammissibile il motivo di ricorso per quanto attiene LLestorsione AB, perché in esso si afferma che non può continuarsi a credere alle affermazioni di "OL e famiglia", quando la prova è data dalla testimonianza dell'AB.
14.34.9. - Il ricorso dell'avv. Lupis per ZI deve essere rigettato. 14.34.10. - Per quanto riguarda il ricorso dell'avv. Porcari, si osserva quanto segue. Per quel che attiene ai vari profili processuali, si è già detto, in occasione dell'esame del ricorso del precedente difensore, che si deve rimandare alla trattazione generale di tali profili (v. 13), trattazione in relazione alla quale si conclude per il rigetto di essi. Circa il primo motivo, si osserva che le questioni relative alla credibilità estrinseca e a quella intrinseca sono state anch'esse esaminate (v. p. 10.11. ss. e p. 13.11.). I requisiti generali cui devono rispondere le chiamate in correità non devono essere ripetuti ogni volta quando siano stati sviscerati, in via generale, tutti gli elementi a favore e contro la tesi della credibilità dei dichiaranti e della circolante della prova, e, dopo che tali elementi siano stati soppesati, si concluda, una volta per tutte, nel senso della credibilità dei dichiaranti stessi, salvo le parti delle dichiarazioni in cui si ritenga la mancanza di attendibilità, in virtù del principio della frazionabilità delle dichiarazioni. Con riferimento al secondo motivo di ricorso, mentre si richiama quanto si è detto circa l'accurata motivazione data dalla sentenza di appeLO, sempre nella parte generale, sulla fusione dei gruppi di OL e di ZI in un'unica consorteria criminale (v. p.
6.4. in particolare), si ricorda anche che, nella stessa parte generale, si è considerata la originaria accusa calunniosa sull'omicidio ES nei confronti di Di EC da parte di CO OL e LE Di EC (v p. 10.11. ss. e p. 13.11.). Tali accuse calunniose sono state ritrattate e gli stessi collaboranti hanno precisato quali sono stati i motivi della calunnia, dopo di che ogni discussione e perplessità sono venute a cadere e i due hanno mantenuto una totale linea di fermezza. 14.34.11. - Anche questo secondo ricorso deLO ZI va rigettato. 14.35. - SI OV.
14.35.1. - Si rimanda per le questioni processuali già trattate in via generale alla parte iniziale della esposizione delle questioni processuali, mentre per le c.d. "finestre temporali", relative alle intercettazioni ambientali, si rinvia a quanto si è detto nel trattare la posizione HI.
14.35.2. - Ciò premesso, va ricordato, come già detto nell'esame di altre posizioni, che il Giudice di appeLO non deve rispondere a ogni argomentazione della difesa comprese quelle manifestamente infondate o irrilevanti, ma deve vagliare i tratti fondamentali del ricorso motivando sugli argomenti che sostengono il nucleo essenziale del mezzo di gravame. E ancora, va ricordato che, anche senza un espresso richiamo da parte della sentenza di appeLO, le pronunce (conformi) di primo e secondo grado si integrano vicendevolmente, anche in mancanza di un rinvio per relationem da parte del Giudice d'appeLO (che peraltro nella specie sussiste) e che si devono considerare disattese le deduzioni difensive le quali, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate, in modo logico e adeguato, le ragioni del convincimento.
14.35.3. - Per quel che attiene al motivo concernente la mancata assunzione di una prova decisiva, va osservato che nell'ordinanza 16 dicembre 2002, in cui era stata formulata la richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento, la Corte si è riservata di decidere "unitamente al merito, anche al fine di considerarne la rilevanza e la pertinenza ai fini della decisione nell'ambito della disamina dell'intero quadro probatorio". Nella decisione definitiva (pag. 595), la stessa Corte, dopo aver rilevato il carattere della definitiva credibilità delle dichiarazioni del Di EC, per essersi anche autoaccusato di un delitto implicante la pena dell'ergastolo, precisa che la parola del Di EC è avvalorata dalle dichiarazioni di correità espresse da CO OL, TO OL e da altri imputati nei confronti dell'SI e conclude affermando che:
"l'impianto probatorio a carico di quest'ultimo è compiutamente definito, articolato e dotato di estremo rigore". Può dirsi dunque che la Corte ha valutato le prove offerte in sede di richiesta di riapertura del dibattimento e ne ha ritenuto la inammissibilità per i motivi esposti nella ordinanza. D'altra parte, va richiamata la giurisprudenza di questa Corte che ha affermato che anche ove ricorra l'ipotesi di richiesta di riapertura del dibattimento di cui al secondo comma dell'art. 603 c.p.p., il Giudice non perde il potere- dovere di valutare la legittimità, la rilevanza e la pertinenza della prova (Cass., sez. 6^, dep. 1 settembre 1995, n. 9303, Toscano;
Cass., sez. 5^, dep. 27 settembre 1993, Locane;
Cass., sez. 6^, dep. 25 gennaio 1993, n. 550 Cocimano).
14.35.4. - Sulla questione rubricata sotto il motivo "vizi motivazionali in ordine al merito della causa" relativa alla mancanza di risposta da parte della Corte d'assise d'appeLO sulle ragioni di rancore dei due collaboranti (CO OL e LE Di EC) che hanno accusato l'SI dei reati contestati, si osserva quanto segue. I presunti motivi di rancore del Di EC non sono indicati nell'atto di appeLO e neppure nel ricorso per cassazione. Per tal parte il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. Per quel che attiene ai dichiarati motivi di risentimento di CO OL, ravvisabili nella sua chiamata in correità in occasione del sequestro della "cassetta completo" per ricarica dei bossoli delle armi, acquistato da SI per conto del OL, la sentenza di appeLO afferma che non fu questa la ragione che ha dato inizio al declino della organizzazione, ma l'arresto del OL per l'omicidio Di EC. Accanto a tale motivazione v'è quella, più significativa, del Giudice di primo grado che sottolinea che: "l'accertato malanimo non ha impedito al predetto collaboratore di accusarlo (l'SI)... per fatti a suo carico del tutto veritieri, nei termini riscontrati... di natura oggettiva, dotati di autonoma efficienza probatoria (ad es. l'episodio del tentato omicidio di IE NZ ovvero ... il suo coinvolgimento nei reati associativi...) sicché in concreto...è agevole dedurne come tale dato sia risultato "neutro", ossia non incidente sull'affidabilità del dichiarante". Il che è del tutto esatto come si dirà subito dopo sugli episodi contestati LLimputato.
14.35.5. - Sull'ulteriore aspetto del profilato vizio di motivazione va osservato quanto segue. Ogni profilo del motivo ha una risposta nella sentenza di primo grado cui quella d'appeLO rimanda, in modo tale che ciascuna doglianza ha una sua motivata replica, il più delle volte esplicita e in qualche caso implicita.
14.35.6. - Così, per quanto riguarda la mancanza di motivazione sui delitti che non siano l'omicidio ES o il tentato omicidio RI, si osserva innanzitutto che la partecipazione al sodalizio criminoso è desunta dai due reati scopo ora citati (pagg. 109 ss. sentenza di primo grado). Si tratta di una motivazione sulla partecipazione al sodalizio per facta concludentia, uno dei modi attraverso i quali detta partecipazione può essere provata - come da costante giurisprudenza di questa Corte -. È importante sottolineare come la sentenza di primo grado, e nulla di più poteva dire la Corte d'assise d'appeLO, metta in luce che si tratta di reati che sono manifestazioni tipiche ed esemplari di illeciti penali commessi da un associato per difendere gli interessi della associazione mafiosa o per attuarne gli scopi. L'omicidio ES non è altro che una punizione per chi voleva uscire dalla associazione;
il tentato omicidio RI è motivato dai Giudici di merito con il movente del tentativo di ascesa dell'SI al fine di assumere il controLO della gestione della "polizia privata" dell'Istituto Lazzazera, ciò che avrebbe potenziato le possibilità estorsive e di controLO delle attività economiche locali da parte del gruppo criminale. Non solo, ma di pieno valore probatorio del reato associativo è l'acquisto - effettuato il 2 febbraio 1996 da parte dell'SI, per conto di CO OL, presso un'armeria di TE - di una cassetta contenente tutte le attrezzature necessarie per la ricarica di munizioni, proiettili e bossoli: l'SI, che era munito di porto d'armi, era l'unico partecipe del gruppo che poteva effettuare tale acquisto. Ma non basta, perché nella sentenza di primo grado si afferma con ogni esattezza che è provata la spartizione di parte dei proventi della attività associativa: queLL ricavati cioè dalla estorsione in danno del comitato organizzatore dei festeggiamenti della MA della UN, porzione di reddito criminale sulla quale molti degli accoliti hanno attinto, come riferito da LE Di EC e confermato da intercettazione ambientale in casa di CO OL. Si deve aggiungere che quasi tutti i collaboranti di giustizia che hanno avuto un ruolo primario neLO stesso processo hanno affermato che SI "era uno del gruppo" (CO OL, LE Di EC, TO OL, AN OL e US FA). A nulla serve affermare che SI non abbia mai conosciuto ON ZI e IA MP, capi della associazione, circostanza acutamente spiegata dalla sentenza di primo grado con il fatto che l'imputato era persona dotata di una "legittimazione sociale" in forza di un lavoro "onesto" cioè l'inserimento nell'Istituto di vigilanza La Zazzera: e risponde a massime consolidate di comune esperienza che è bene che tali soggetti non acquistino nei rapporti esterni eccessiva conoscibilità della appartenenza mafiosa, conoscibilità che potrebbe risolversi in danno della organizzazione. Infine, a tutti tali elementi, chiaramente espressivi della partecipazione al sodalizio dell'SI vi sono alcune sicure manifestazioni di frequentazioni con membri della organizzazione, come risultante dalle deposizioni testimoniali del maresciaLO RO, dell'appuntato SI e del maresciaLO MA. Tanto basta per delineare la partecipazione dell'imputato alla associazione criminosa. Va, infine, detto che il ricorrente ritorna sull'argomento della dichiarazione di CO OL secondo cui l'SI sarebbe entrato a far parte della associazione solo nel febbraio del 1996 (cioè proprio quando l'associazione (inizia) ha iniziato a "sfaldarsi"). La difesa, in nessuno dei suoi scritti, cita il passo in cui esisterebbe tale dichiarazione (che comunque questa Corte non potrebbe andare a verificare). Nessuna delle due sentenza di merito fa riferimento a tale dichiarazione. Ammesso che esista, il contenuto di essa farebbe parte delle argomentazioni implicitamente disattese, come risulta dal fatto che i due fondamentali episodi che danno conto della partecipazione associativa dell'SI rientrano appieno nel periodo di contestazione del reato associativo.
14.35.7. - Anche la questione della mancanza della motivazione sui reati concernenti le armi non è idonea a superare quanto è scritto nella richiamata sentenza di primo grado (pag. 156 e ss.). La consapevolezza della conoscenza dell'arsenale dei OL è attestata dalle dichiarazioni dei collaboranti TO OL e AN OL. Non si dimentichi che SI aveva avuto anche occasione di usare le armi del gruppo nell'omicidio di ES e nel tentato omicidio di RI, avendole ricevute, insieme con il Di EC, da CO OL, che ha personalmente confermato il fatto (quest'ultimo ha anche ricordato che una volta si recò in Altamura con SI per prelevare un kalashnikov). Anche US FA ha confermato l'acquisto di armi da parte dell'SI nella Puglia. L'episodio eclatante, che non si vede come non possa essere considerato decisivo ai fini del coinvolgimento dell'SI nei reati concernenti le armi, è l'acquisto della cassetta, per conto di CO OL, di cui si è già parlato.
14.35.8. - Per quanto riguarda l'omicidio di FI ES, la difesa ha messo principalmente in luce la discrasia che si riscontrerebbe fra le dichiarazioni del Di EC sulla dinamica dell'omicidio e le risultanze della perizia autoptica. Quest'ultima ha chiarito che gli spari nei confronti della vittima furono quattro (con fucile cal. 12 a canne mozze e con cartucce caricate a panettoni), esplosi da una distanza di due-tre metri;
i primi due nella schiena nella parte vicino alla nuca con direzione dal basso verso l'alto; un terzo, non penetrante, ha attinto la vittima di rimbalzo sul braccio destro;
il quarto, con direzione sempre dal basso verso l'alto, aveva devastato il volto e il cranio del ES. Questo colpo fu sparato per ultimo quando la vittima era già caduta in terra. Il Di EC, che ha confessato di essere stato l'autore materiale dell'omicidio insieme con l'SI e su mandato di CO OL, aveva riferito di aver visto la vittima scendere dal camion, passare dalla parte anteriore per raggiungere lo sporteLO lato guida che aveva aperto per prelevare delle buste contenenti uova;
quindi il ES si era avviato verso la parte posteriore del camion per inserire l'antifurto del differenziale. A questo punto il narrato del Di EC è nei seguenti esatti termini: "Appena ha chiuso lo sporteLO e si è avviato per scendere, sono uscito dal cassone del camion e l'ho sparato da una distanza di un paio di metri". La descrizione del Di EC contrasterebbe, quindi, secondo la difesa, con la prova generica, che ha precisato che i primi colpi furono queLL sparati nella parte posteriore del corpo della vittima. Ma la Corte di secondo grado ha correttamente affermato che il contrasto è solamente apparente. Il racconto di Di EC è riportato testualmente in nota alla pag. 203 della sentenza di primo grado ed è nei precisi termini di cui sopra. Va osservato: che di EC è del tutto generico e non ha indicato una sequenza dei colpi: appare quindi esatta la risposta che la sentenza d'appeLO da al quesito sottoposto dalla difesa, affermando:
"Ed evidentemente il Di EC vide il ES portarsi nella parte posteriore dell'autocarro e quindi potè vedere di fronte o quasi (non "quali", come erroneamente scritto, n.d.r.) ma gli sparò quando la vittima si stava o si era già chinata in avanti per azionare l'antifurto al differenziale". Si noti che il discorso del Di EC è del tutto mancante di specificità su quei drammatici momenti ed è compatibile con la circostanza che egli potè vedere la vittima di fronte senza essere visto (il Di EC era nascosto dietro al cassone del camion).
14.35.9. - Una cosa deve essere comunque chiara: Di EC si è autoaccusato di un delitto efferato comportante la pena dell'ergastolo: appare inutile sottilizzare su possibili discrasie del suo racconto con la prova generica (che la sentenza di primo grado ha riconosciuto esservi state ma che il Giudice di secondo grado, come detto, ha escluso): è del tutto inverosimile - secondo evidenti e consolidate massime di esperienza inconfutabili - che egli abbia fatto ciò solo per coinvolgere nell'episodio l'SI, come chiarito acutamente nella sentenza di primo grado. Nessuna discrasia, ammesso che ve ne sia stata una sulla dinamica del delitto, riuscirà mai a convincere che il gruppo dei collaboranti, tante volte additati come inattendibili, non abbia saputo inventare un casteLO di chiamate di correo tali da coinvolgere l'SI, risparmiando il Di EC.
14.35.10 - Le stesse considerazioni giovano, in parte, per tenere indenne la sentenza di appeLO, effettivamente mancante di motivazione su quella che sarebbe stata la tesi alternativa, secondo cui autori dell'omicidio sarebbero stati NZ e FI Di EC, in base alle dichiarazioni di RO ZZ come riferitogli dagli stessi in un periodo di comune detenzione carceraria. Una precisa risposta è data nella sentenza di primo grado e ad essa si è riportata quella d'appeLO. I primi Giudici, in modo del tutto logico, hanno affermato, non solo che tale tesi è totalmente mancante di riscontri, ma non spiega, anzitutto, quanto si è già rilevato al paragrafo che precede, sulla necessità di CO OL e Di EC di autoaccusarsi di un gravissimo crimine per coinvolgervi l'SI e, soprattutto, non spiega perché mai CO OL e LE Di EC si sarebbero autoaccusati per l'inverosimile fine di tenere indenne i Di EC, loro nemici giurati e avversali del clan. E se è vero che gli stessi CO OL e LE Di EC avevano in un primo tempo concertato di accusare il NZ Di EC dell'omicidio ES, gli stessi collaboranti hanno poi chiarito le ragioni per le quali si erano accordati per accusare il Di EC e si sono definitivamente orientati per chiarire la verità del tutto coerente con il complessivo quadro probatorio.
14.35.11. - Ulteriore doglianza della difesa sull'omicidio ES riguarda la ricostruzione, da parte dei Giudici di merito, di una "molteplicità dei moventi" dell'omicidio. Si tratta di una censura totalmente infondata, perché il movente è unico: il contrasto in cui il ES si era posto con i vertici del clan ZI-OL, il rifiuto di ubbidienza, la manifestazione di tendenze centrifughe rispetto agli obiettivi della associazione. Tutti gli episodi di contrasto che la sentenza ha individuato, nessuno escluso, sono tessere di un unico mosaico riconducibili alla volontà di autonomia del ES rispetto al volere del gruppo di vertice.
14.35.12. - Va, infine, osservato per completezza di motivazione che, sulla circolante della prova a carico dell'imputato, valgono le considerazione fatte nella parte generale sulla attendibilità dei collaboranti, mentre è priva di ogni spessore la mancanza di qualsiasi intercettazione di commento dell'omicidio ES in casa OL.
14.35.13. Quanto, infine, LLepisodio del tentato omicidio di RI, il ricorrente lamenta che la Corte d'assise d'appeLO non abbia individuato e analizzato i moventi alternativi a queLO ufficialmente ritenuto con la sentenza di primo grado. Il motivo è infondato. Secondo la sentenza di primo grado il movente si innesta in un quadro di forte rancore tra RI e SI sia perché il primo era stato ritenuto determinante dal secondo ai fini della conclusione (con una sanzione troppo bassa) di un processo per la morte di GE HI, la cui moglie divenne poi la compagna dell'SI, sia perché vi erano stati frequenti ragioni di dissapori sul lavoro LLinterno dell'Istituto Lazzazera;
nel contempo SI voleva fare carriera LLinterno dell'Istituto. In tale quadro di riferimenti si innestano gli appetiti della associazione mafiosa che avrebbe voluto che l'SI, uomo del clan, prendesse il posto del RI per gestire al meglio l'attività criminale nel settore delle estorsioni. Questo obiettivo associativo è riferito da tutti i collaboranti di giustizia (LE Di EC, AN OL, TO OL e CO OL e US FA) ed è confermato dalle intercettazioni ambientali in casa di CO OL, anteriori e successive al tentato omicidio. Ciò spiega in modo adeguato e logico il significato della frase captata con le intercettazioni ambientali nella casa di TO OL in data 7 febbraio 1996, secondo cui "abbiamo fatto il fatto di NE: il quadro si salda e si compendia in una frase che viene interpretata correttamente dalla Corte d'assise d'appeLO che attribuisce alla stessa il significato: "lo abbiamo aiutato (l'SI) a cercare di sbarazzarsi di RI NZ con riferimento ai moventi di tale delitto". Il subentro di DO al RI era preventivato dal gruppo ma come si legge nella sentenza di primo grado si trattava di personaggio addomesticabile. Infine va osservato che le pretese discrasie dei collaboranti sulla esecuzione di un precedente attentato non hanno alcun rilievo (a parte il fatto che lo stesso ricorrente riconosce che le dichiarazioni concordano sul nucleo essenziale delle dichiarazioni). Le doglianze sui riscontri esterni non hanno senso anche per l'abbondante messe di dichiarazioni dei collaboranti sopra richiamate le quali si riscontrano tra loro;
formidabile conforto delle dichiarazioni è comunque dato dalle intercettazioni ambientali. In conclusione nulla di più avrebbe dovuto dire la Corte d'assise d'appeLO: non sui moventi alternativi una volta selezionato queLO sul quale si era raggiunto il convincimento, non sulle discordanze del precedente attentato, non infine sulla interpretazione della frase sopra riportata per esteso:
nè tale compito potrebbe espletato da questa Corte: esso si risolverebbe in una inammissibile rivalutazione dei fatti. 14.35.14. - Anche il ricorso di SI deve essere pertanto rigettato.
14.36. - MP IA.
14.36.1. - Per quanto riguarda i primi tre motivi del ricorso dell'avv. Lupis si rimanda alla parte generale sulle questioni processuali laddove sono trattati i problemi relativi alla videoconferenza, alle intercettazioni telefoniche, alla composizione della Corte e alla assunzione da parte del presidente del provvedimento di separazione dei due giudizi. I motivi quarto e quinto si fondano su una ipotesi ricostruttiva delle dichiarazioni dei collaboranti del tutto personale e apodittica, senza che la stessa sia sorretta da un minimo argomento, fattuale o giuridico. Sostenere che i collaboranti abbiano inventato le loro dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputata per uscire dal carcere, senza fornire giustificazione a sostegno di tale ipotesi, appare argomento ictu oculi infondato che si smentisce da solo ove si pensi che i principali collaboranti hanno subito pesanti condanne autoaccusandosi di crimini gravissimi. D'altra parte l'aspirazione del collaborante a ottenere benefici premiali è pienamente legittima nel suo significato pieno, giacché i detti benefici sono previsti dalla legge, e l'aspirazione a ottenerli non rende automaticamente inattendibili i chiamanti in correità o le loro dichiarazioni false o calunniose. Sulla attendibilità in generale dei collaboranti si rimanda alla parte generale della sentenza impugnata (alle pagg. 199 - 209) che questa Corte ha già dichiarato di condividere. Motivi peculiari di rancore tra i collaboranti e la MP non sono stati mai dedotti nel giudizio di appeLO ne' dopo. D'altra parte, una nutrita serie di intercettazioni ambientali rafforzano le dichiarazioni dei collaboranti. Il sesto motivo è inammissibile. L'interpretazione data alle parole captate con le intercettazioni ambientali non può essere rielaborata dalla Corte di cassazione per pervenire a un risultato favorevole LLimputata. Trattasi di questione attinente alla valutazione prove e quindi di stretta competenza del giudice di merito. L'interpretazione data dalla Corte d'assise d'appeLO è pienamente congrua e logica. Il ricorso va quindi rigettato.
14.36.2. - Per quanto riguarda i motivi di ricorso dell'avv. Porcari, si rimanda, per le questioni processuali, alla parte generale sulla trattazione di dette questioni. Il motivo di ricorso per cassazione si basa quasi esclusivamente sulla inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali. Ritenuta la regolarità e la utilizzabilità delle intercettazioni ambientali il motivo cade automaticamente, onde l'intero ricorso deve essere rigettato. L'ulteriore profilato vizio di mancanza di motivazione solo perché i Giudici di appeLO si sono avvalsi, in parte, di un rinvio per relationem alla pag. 606 e 607 della sentenza di primo grado non sussiste, essendo pienamente legittimo tale tipo di motivazione;
ne' d'altra parte il difensore si duole del fatto che il compendio risultante dalle sentenza di primo e di secondo grado non risponda, esplicitamente o implicitamente, alle doglianze formulate in sede di giudizio di secondo grado.
14.36.3. - I ricorsi devono essere rigettati.
14.37. - RT EN.
14.37.1. - Per quanto riguarda la memoria presentata dal ricorrente, va, in primo luogo, chiarito che, in sede di discussione, il difensore ha affermato che i reati attribuiti al RT sarebbero prescritti. Ciò sulla base del presupposto che i reati stessi sarebbero stati commessi nel 1986, come si rileva dalla sentenza di secondo grado e non nel 1996 come erroneamente riportato nel capo di imputazione.
14.37.2. - Osserva la Corte che pur dando atto dell'errore contenuto nella imputazione, i reati non sono prescritti. Il RT non ha ottenuto nessun tipo di attenuante e il reato di rapina pluriaggravata e di detenzione e porto abusivo di armi in luogo pubblico aggravato fanno rientrare i delitti contestati nella fascia prescrizionale di cui LLart. 157 n. 2, con la conseguenza che i reati stessi, tenuto conto degli atti interruttivi si prescrivono con il decorso di ventidue anni e sei mesi non ancora decorsi. 14.37.3. - Il ricorso è infondato.
14.37.4. - La sentenza impugnata risponde in modo congruo e tutt'altro che iLOgico a tutte le doglianze, poi riprodotte con il ricorso per cassazione. Non si ravvisano invero vizi motivazionali nel fatto che CO OL, complice nella rapina, possa avere equivocato nel ricordo della persona che aveva sparato il colpo che aveva attinto uno dei presenti, in considerazione delle circostanze che la dichiarazione si riferiva a dieci anni dal fatto e proveniva da persona che aveva preso parte a una imponente mole di delitti, cosicché la memoria poteva essersi affievolita sul punto. Non è vero che non sussistono riscontri esterni, anche individualizzanti, alle dichiarazioni dei collaboranti ne' è vero che non sussiste motivazione sulla attendibilità dei chiamanti in correità (o in reità). A parte il fatto che la sentenza mette correttamente suLO stesso piano le due chiamate (nell'evidente presupposto della particolare attendibilità del Di EC che, pur riferendo afe relato, ha appreso i fatti daLO stesso imputato) le quali si riscontrano reciprocamente in modo individualizzante sulla persona, la decisione impugnata non manca di enunciare anche i riscontri esterni sul fatto, come la circostanza che il giorno dell'evento erano in pagamento gli stipendi presso il salottificio, che i rapinatori si introdussero dalla finestra del bagno, che erano di differente statura;
vi è anche l'episodio narrato dai teste VO, che coincide con la narrazione di CO OL: il teste ha ricordato che uno dei due rapinatori, puntandogli la pistola contro, lo invitò a sdraiarsi per terra. Quanto LLattendibilità va ricordato che la sentenza dedica alla credibilità dei chiamanti in correità, da un punto di vista generale, un'ampia motivazione nella parte iniziale. Si aggiunga che nel trattare la posizione in esame la motivazione chiarisce anche che, nel caso, le dichiarazioni non sono affatto sovrapponibili (ipotesi che avrebbe confortato la tesi della calunnia e dell'autocalunnia), sia perché il Di EC non è preciso sulla data e sul tipo di attività della azienda in cui si svolse la rapina, laddove un accordo antecedente fra i due collaboranti avrebbe portato a una maggiore precisione. Non senza sottovalutare l'ulteriore considerazione che molte volte, in questo processo, Di EC ha riferito fatti per averli appresi da CO OL, mentre nell'episodio in esame riferisce di avere saputo della rapina daLO stesso RT. Sulla particolare questione della inimicizia tra CO OL e il RT, appare del tutto logica la considerazione che se CO OL avesse voluto vendicarsi nei confronti del RT lo avrebbe coinvolto nei reati associativi anziché ricercare un episodio di reato risalente a molti anni prima del periodo di operatività delle associazioni criminose. Irrilevante poi appare il fatto che alla rapina non aveva voluto partecipare lo ZI e altre persone perché a loro giudizio il delitto non era stato adeguatamente programmato.
14.37.5. - Il ricorso, per i motivi suesposti, va rigettato. 14.38. - LI RA OL.
14.38.1. - Con i motivi da 1 a 5 vengono sollevate le questioni processuali concernenti: la violazione di legge per essere stata sottoscritta la sentenza di primo grado dal solo Presidente estensore e quella d'appeLO dal Presidente e dal giudice a latere come coestensori;
la violazione di legge per avere deciso,sull'astensione del Presidente della Corte d'assise, il Presidente della Corte d'appeLO anziché il Presidente del Tribunale, per l'assunzione del provvedimento di stralcio dopo l'accoglimento della istanza di astensione, per la decisione del solo Presidente in udienza, anziché dal Collegio in camera di consiglio, sulla istanza di revoca della ordinanza relativa;
la violazione di legge per l'incompetenza della Corte d'assise di NZ ex art. 11 c.p.p.; la inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali in casa di CO OL dal 16 gennaio 1996 o successiva al 23 febbraio 1996 e per la mancanza di motivazione dei decreti esecutivi del P.M. ex art. 268, comma 3; la violazione di legge per la circostanza che è stata registrata la sola requisitoria del P.M. e non anche le arringhe dei difensori. Per l'esame e la trattazione di tali motivi si rimanda alla parte generale della motivazione in diritto in cui vengono sviluppate le questioni relative;
per la questione delle "finestre temporali" delle intercettazioni in casa di CO OL, si veda la posizione del HI (p. 14.8.3.).
14.38.2. - Quanto al motivo attinente al reato di partecipazione alla associazione mafiosa, la sentenza mette adeguatamente in luce, in modo congruo e immune da censure logiche, che il LI non si limitava a ospitare nella sua casa il NT ZI, ma la metteva praticamente a disposizione della consorteria per le riunioni dei partecipi come da chiamate in correità di CO OL, TO OL e LE Di EC, convergenti e prive di qualsiasi intento calunniatorio. Sottolinea logicamente la sentenza che tale disponibilità dell'imputato ad accogliere gli ospiti del calibro criminale di CO OL, di NA LA e di FI ES, insieme con ON ZI e il fido TO CO, favoriva in modo determinante il mantenimento operativo dell'associazione quando lo ZI era stato arrestato: e la "fratellanza criminale" di CO OL con il LI, come definita dal collaborante stesso, dà a tali riunioni una connotazione decisiva per la dimostrazione della consapevolezza da parte del LI sul tipo di rapporti che intercorrevano con i suoi ospiti e quindi sul contributo che lo stesso offriva al sodalizio criminoso.
14.38.3. Il ricorso va rigettato.
14.39. - IE GI.
14.39.1. - Il nome di tale ricorrente si trova inserito nel ricorso cumulativo dell'avv. LE Porcari. Come si è visto per le altre posizioni trattate daLO stesso difensore, sono enunciati una serie di motivi concernenti questioni processuali pregiudiziali e successivamente, per ogni imputato, vengono esposti motivi, più o meno elaborati, relativi alla posizione dei singoli relativamente ai reati contestati. Per IE non sono esposti motivi relativi ai reati contestati e deve quindi ritenersi che la difesa abbia voluto contenere le doglianze nei limiti dei motivi processuali. Si rimanda per questi ultimi motivi alle posizioni degli altri imputati assistiti daLO stesso difensore e ai rinvii contenuti alla parte generale ove le questioni sollevate sono trattate.
14.39.2. - Il ricorso deve quindi essere rigettato.
14.40. - NE EL.
14.40.1. - il primo e il secondo motivo di ricorso sono infondati. Come ha già rilevato il giudice a quo, con motivazione congrua e immune da censure logiche, non occorre che siano contestati reati fine per poter ritenere sussistente il reato associativo in capo a un determinato soggetto, ne' rileva la circostanza che la condotta nella quale si sostanzia il reato associativo sia descritta analiticamente per ciascun partecipe, essendo sufficiente che venga dimostrata la partecipazione alla associazione che può inferirsi dalle condotte attribuite di volta in volta a ciascuno dei partecipi, senza necessità che venga riscontrato un preciso ruolo, meno che meno un ruolo iterativo.
14.40.2. - Con riguardo ai motivi contraddistinti con i numeri 3), 6), 7), 8) e 9) concernenti, rispettivamente, le questioni della incompetenza territoriale, della inutilizzabilità, in generale, delle intercettazioni telefoniche presso l'abitazione di CO OL, della violazione delle norme che disciplinano la citazione in dibattimento dei collaboranti, le dichiarazioni preliminari LLesame, l'acquisizione dei verbali dei soggetti che hanno reso dichiarazioni contra LI e la loro utilizzabilità (artt. 68, 468, 500 e 526 c.p.p.), nonché, infine, della valutazione generale delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, si rimanda LLesame delle questioni di carattere processuale svolto nella parte iniziale delle considerazioni in diritto.
14.40.3. - Vanno ora esaminati i residui motivi. Per ciò che attiene alla violazione e falsa applicazione della norma dell'art. 238 bis in relazione alla acquisizione della sentenza resa nel processo "Isola Felice" (n. 4), se ne deve rilevare la inammissibilità per mancanza di specificità, in quanto il ricorrente non ha chiarito nel ricorso quale parte della sentenza sia stata utilizzata nei suoi confronti e con quale pregiudizio per la sua posizione, sentenza che non è citata in alcun passo della pronuncia di appeLO che lo riguardi. 14.40.4. - Con riferimento alla pretese scoperture nelle autorizzazioni relative alle intercettazioni ambientali nella abitazione di CO OL relativamente ai periodi 11-30 ottobre e 31 ottobre - 16 novembre 1995, si rimanda a quanto scritto in relazione alla posizione di PO AN.
14.40.5. - Per quel che attiene alla pretesa inutilizzabilità delle intercettazione nella abitazione di CO OL sotto il profilo che il pubblico ministero avrebbe omesso di chiedere, nel procedimento 6/2000, l'acquisizione delle trascrizioni ex art. 493 c.p.p. (n. 5), la questione è già stata sottoposta e correttamente risolta dalla Corte d'assise d'appeLO, non solo in base LLintervenuto accordo tra le parti per l'acquisizione delle trascrizioni delle intercettazioni eseguite nel procedimento 2000/1 anche nel procedimento 2000/6, ma soprattutto in base al richiamo dei poteri del giudice di cui LLart. 507 c.p.p. Il giudice di questo secondo procedimento si è trovato a disposizione, come materiale probatorio le trascrizioni anche delle intercettazioni ambientali nella casa di CO OL e bene ha esercitato il suo potere di ufficio di integrazione probatoria per colmare le lacune lasciate dalle acquisizioni processuali ad opera delle parti;
egli, infatti, ritenendolo necessario ha completato le acquisizioni emerse nella istruzione dibattimentale: è vero, infatti, che il giudice, come pure rilevato nella sentenza impugnata, può superare l'inerzia delle parti le quali, in caso di inadempienza dell'onere di formulare le loro richieste probatorie, sono esposte alla decisione discrezionale del giudice che può esercitare i suoi poteri suppletivi (oltre alla giurisprudenza citata alla pag. 199 della sentenza impugnata, può anche vedersi Cass., sez. 6^, 16 ottobre 1995, Pulvirenti). 14.40.6. - Con il motivo n. 10) il NE ha proposto un mezzo analogo a queLO sub n. 11) della moglie PO AN, al cui esame può rimandarsi per le parti comuni in ordine ai pretesi vizi di motivazione relativamente ai reati contestati. Per le residue parti si fa riferimento a quanto richiamato nella esposizione in fatto relativamente alla posizione del NE in cui sono sintetizzati i fatti salienti e le prove che attestano un coinvolgimento ancor più pregnante della moglie nella realtà associativa.
14.40.7. - Il motivo n. 11 del NE è inammissibile perché generico in quanto non esprime le ragioni per cui dovesse essere revocata la misura cautelare in presenza della adozione delle misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza. 14.14.8. Il ricorso del NE va rigettato.
15. - Sintesi delle statuizioni penali.
15.1. - Va annullata la sentenza impugnata nei confronti di DI OV e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, nei confronti di MA ET NO, con rinvio alla Corte d'assise d'appeLO di Salerno per nuovo giudizio.
15.2. - Vanno rigettati i ricorsi di: AN IA, AN AN, TO OV, TO TO DO, UC IN NA, HI NA, De CE CE, De UC CA RM, Di EC LE, Di AR OL SA, Di ED LE, CO TO, EL EL, LA NA MA, LU OL, IC OL, IE DO, AN LE, RO EL, SC AL, OL AN, OL RA, OL GI, OL ZI, OL TO, OL CO, ZI GI, ZI ON, SI OV, MP IA, RT EN, LI RA OL, IE GI e NE EL;
15.3. - Vanno dichiarati inammissibili i ricorsi di: TA RI, LA PP, De IA GI, FA US e MA ET NO con la condanna di ciascuno di costoro al pagamento della somma di euro 500,00= in favore della cassa delle ammende.
15.4. - Vanno condannati in solido al pagamento delle spese processuali tutti gli imputati ricorrenti, ad eccezione di DI OV.
16. - Le statuizioni civili.
16.1. - Le statuizioni civili devono essere confermate. Conseguentemente: va pronunciata la condanna, in solido, di OL CO e OL TO a rifondere in favore della parte civile costituita, LI TO, le spese di questa fase che si liquidano in complessivi Euro 2500,00= di cui euro 2000,00= per onorari, oltre Iva e CPA;
16.2. - Va, inoltre pronunciata la condanna, in solido, di OL CO, OL AN, OL ZI, UC IN NA, Di EC LE e EL EL a rifondere in favore della parte civile costituita, HE AN, le spese di questa fase che si liquidano in complessivi Euro 2500,00= di cui euro 2000,00= per onorari, oltre Iva e CPA.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di DI OV e, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale, nei confronti di MA ET NO e rinvia alla Corte d' assise d'appeLO di Salerno per nuovo giudizio;
Rigetta i ricorsi di:
AN IA, AN AN, TO OV, TO TO DO, UC IN NA, HI NA, De CE CE, De UC CA RM, Di EC LE, Di AR OL SA, Di ED LE, CO TO, EL EL, LA NA MA, LU OL, IC OL, IE DO, AN LE, RO EL, SC AL, OL AN, OL RA, OL GI, OL ZI, OL TO, OL CO, ZI GI, ZI ON, SI OV, MP IA, RT EN, LI RA OL, IE GI e NE EL;
Dichiara inammissibili i ricorsi di:
TA RI, LA PP, De IA GI, FA US e MA ET NO e condanna ciascuno al pagamento della somma di euro 500,00= in favore della cassa delle ammende;
Condanna in solido al pagamento delle spese processuali tutti gli imputati ricorrenti, ad eccezione di DI OV;
Condanna, in solido, OL CO e OL TO a rifondere in favore della parte civile costituita, LI TO, le spese di questa fase che si liquidano in complessivi Euro 2500,00= di cui euro 2000,00= per onorari, oltre Iva e CPA;
Condanna, in solido, OL CO, OL AN, OL ZI, UC IN NA, Di EC LE e EL EL a rifondere in favore della parte civile costituita, HE AN, le spese di questa fase che si liquidano in complessivi Euro 2500, 00= di cui euro 2000,00= per onorari, oltre Iva e CPA. Così deciso in Roma, il 9 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2005