Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2005, n. 40984
CASS
Sentenza 9 maggio 2005

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In tema di competenza per i procedimenti riguardanti i magistrati, l'operatività dell'art. 11 cod. proc. pen. è subordinata alla condizione che il magistrato, nel procedimento penale, assuma formalmente la qualità di imputato ovvero di persona offesa o danneggiata dal reato. (Nella specie, la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 11 cod. proc. pen. in quanto il reato di minaccia nei confronti del magistrato, emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, non risultava essere stato contestato attraverso le procedure delle nuove contestazioni).

In materia di dichiarazioni dibattimentali etero-accusatorie, alle persone imputate in un procedimento connesso ex art. 12, primo comma lett. a) cod. proc. pen. in quanto ricomprese ai sensi dell'art. 197, comma primo lett. a) cod. proc. pen., nel novero dei soggetti radicalmente incompatibili con l'ufficio del testimone, non va dato l'ulteriore avvertimento previsto dall'art. 64, comma terzo lett. c) cod. proc. pen. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni accusatorie rese dai collaboranti nei confronti di terzi in relazione a reati commessi in concorso con gli stessi chiamanti in correità).

La riunione e la decisione cumulativa con un'unica sentenza del giudizio ordinario e del giudizio abbreviato richiesto soltanto da alcuni imputati, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4-ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, conv. in L. 5 giugno 2000, n. 144, non è causa di abnormità nè di nullità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 09/05/2005, n. 40984
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 40984
    Data del deposito : 9 maggio 2005

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