Sentenza 20 giugno 1994
Massime • 4
È inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen. l'impugnazione redatta in lingua straniera e priva della traduzione.
Ai sensi dell'art. 63, cod. proc. pen., l'assenza del difensore determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni pregiudizievoli al soggetto che viene sentito solo nei confronti di quest'ultimo, non nei confronti dei terzi.
In virtù dell'art. 21 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha modificato l'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., è esclusa la sospensione in periodo feriale di qualunque termine processuale relativamente a qualsiasi tipo di procedimento concernente reati di criminalità organizzata, che sia in corso durante la fase delle indagini preliminari e non per le sole indagini stesse.
Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva ed operano per tutti i rapporti processuali non esauriti, ossia con la sola eccezione dei rapporti nei quali siano formati - in tutto o in parte - statuizioni irrevocabili. (Fattispecie nella quale, sulla scorta del principio suindicato, è stata respinta la tesi difensiva secondo cui la sentenza n. 254/1992 Corte Costituzionale, in tema di art. 513, secondo comma cod. proc. pen. (letture nel dibattimento delle dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari delle persone indicate nell'art. 210), non troverebbe applicazione in quanto successiva ai fatti oggetto della vicenda processuale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/1994, n. 10775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10775 |
| Data del deposito : | 20 giugno 1994 |
Testo completo
5 7 7 0 RE PUBB L ICA ITALIANA
1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUP REMA D I CASSAZ I ONE
Udienza pubblica SEZIONE VI PENALE
del 20.6.1994 Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. GIUSEPPE di GENNARO Presidente
1. 11 GIORGIO BUOGO Consigliere Sentenza
2. "PASQUALE TROIANO n. 1411/94
3. " NI AT "
4. " RT "ALBAMONTE Reg. Gen.
ha pronunciato la seguente n. 36897/93
S E NT ENZA
CORTE SUPPENA CASSAZIONE sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE della Repubblica presso la P
21
16000 Corte di Appello di Milano nei confronti di: per
1994 1) ZA NI, nato in [...] il [...] IL IE
(pure ricorrente),
2) OT IG, nato in Gioia Tauro il LIRE 1000
22.11.1949 (pure ricorrente),
3) AR AN, nato in [...] il 2518.1962,
4) SI MZ alias KG EM, nato in
Monastir il 9.8.1941,
C105310
5) OR NI AN IE, nato in [...]
C105319 il 24.4.1944 (pure ricorrente), نات
C105324 6) LA RA, nato in [...] 1'8.10.1957
ذیل
7) RA AV, nato in [...] il [...],
8) TS NE alias SK MU, nato a [...]
Tekirdag il 14.10.1935 (pure ricorrente),
9) SE RA, nato a [...] il [...]; avverso la sentenza della Corte di Appello di
Milano Sez. IV- in data 25.3.1993.
Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricor-
So,
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal
Consigliere dott. Giorgio Buogo.
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostitu-
to Procuratore Generale dott. Albano che ha conclu-
SO per disporsi la traduzione del ricorso dello
EV, inscindibile dalla posizione dei coimpu-
tati; in subordine ed in accoglimento del ricorso del P.G. annullamento della sentenza impugnata limitatamente agli imputati RA, SI e
ER; rigetto nel resto. Rigettarsi i ricorsi
degli imputati.
Uditi i difensori avv. Armando Salaroli;
avv. Giampà; avv. F. Lupis;
avv. C. Taormina;
avv. G.
Aricò; avv. Sinopoli.
FATTO
Il 28.7.1989 la polizia giudiziaria traeva in arresto cinque persone fra le quali i sedicenti
OL UM, (poi identificato in YK KE) e
KA MU, (poi identificato in EV NE)
contestualmente sequestrando denaro e circa 10 kg.
di eroina.
Giudicati dal Tribunale di Brescia il
14.3.1990 per tali fatti il YK e lo Yurtsev
erano condannati a pene, ridotte per entrambi dalla
Corte di Appello di Brescia il 17.12.1990 a 10 anni di reclusione e lire cento milioni di multa ciascu-
no.
Dolendosi di una ingiustizia ravvisata
nell'avere patito condanna eguale a quella del suo capo, lo Yurtsev, vero padrone dell'eroina seque-
strata, il YK scriveva al Procuratore della
Repubblica di Brescia, poi iniziando a collaborare nelle indagini su di una organizzazione criminale che ogni mese vendeva in Italia notevoli quantita-
tivi di eroina e di morfina.
Infatti il YK rendeva al Procuratore
della Repubblica di Brescia alcune dichiarazioni
3 contenenti chiamate in correità e, poi, spediva un memoriale che sviluppava ed integrava tali dichia-
razioni, ribadite al P.M. di Milano investito della cognizione di quei fatti per competenza territoria-
le, posti a base dei capi di imputazione mossi a
carico di 15 persone, fra le quali gli odierni ricorrenti, per violazione agli articoli 75 e 71-74
legge 22.12.1975 n. 685 ed 81 c.p. variamente ascritti ed articolati in relazione a singoli episodi di traffico delle sostanze stupefacenti.
La posizione del YK, per gli ulteriori fatti confessati, è stata definita dal G.I.P. del
Tribunale di Milano con sentenza emessa il
18.10.1991 a termine di rito abbreviato, con la quale i fatti stessi sono stati ritenuti in conti- nuazione di quelli giudicati dal Tribunale di
applicazione solo dellaBrescia eppertanto con
differente pena.
Secondo quanto hanno ritenuto i giudici del merito nel presente procedimento le contesta-
zioni sono correlate alle seguenti vicende:
1) quella convenzionalmente definita
vicenda del gruppo LA, riguardante tre cessio-
ni di eroina per circa 26 kg nei pressi di Tortona,
per circa 33 kg. nei pressi di Prato, per circa 37
4 kg. lungo il tratto autostradale Bologna-Firenze;
fatti avvenuti tra il giugno-luglio 1986 ed il marzo 1987. Di essi continuano a rispondere, per quanto qui interessa, il LA, il ZZ ed il TI, incolpati di avere ricevuto, detenuto e quindi ceduto a terzi l'eroina suddetta (capo E
della originaria rubrica).
2) quella convenzionalmente definita come ulteriore vicenda LA, concernente la cessione di circa 28 kg. di eroina, avvenuta in Milano e
Trieste, luogo di materiale consegna in data 3
febbraio 1988.
E' stata contestata anche allo EV per cessionela detenzione, importazione e successiva
al LA ed al ZZ (capo G) mentre que-
st'ultimi due sono imputati (capo F) per la rice-
zione, detenzione e successiva cessione a terzi della stessa eroina. Per questa partita il LA
risponde limitatamente a circa 6/8 kg. di eroina
ceduta a terzi non identificati prima del suo
arresto, mentre si è proceduto a suo carico in
separata sede per i circa 20 kg. residuatigli e sequestrati in occasione del suo arresto;
3) quella convenzionalmente definita
vicenda del gruppo RA riguardante la cessione
5 di oltre 70 kg. di eroina, in Milano e Corsico
zone limitrofe in epoca antecedente e prossima al
marzo 1988.
Il fatto è stato addebitato a tali Sonmez
e Faruk per la detenzione, importazione e cessione agli odierni ricorrenti RA, ER e SI i quali ne rispondono (capo M ) per avere ricevuto,
detenuto e quindi ceduto a terzi la detta eroina.
4) quella convenzionalmente definita vicenda ES riguarda tre cessioni di eroina avvenute, per un kg in Desenzano sul Garda, per 5
kg. circa nella zona di Sirmione e per 10 kg. circa in Sirmione, in epoca antecedente e prossima al 28
luglio 1989.
I fatti sono stati contestati allo EV
nel capo H) della rubrica ma con esclusione della cessione relativa ai 10 kg., giudicata dal Tribuna-
le di Brescia, per la detenzione, importazione e cessione della sostanza stupefacente al ES
ed al SA i quali a loro volta ne sono stati
incolpati (capo I) per la corrispondente ricezione,
detenzione e cessione a terzi.
In tale contesto si inserisce la ulteriore cessione di gr. 500 di eroina di cui è imputato lo
EV (capo H).
6 Oltre ai singoli fatti di importazione-
detenzione, cessione, sono stati contestati delitti di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a 4 stranieri che qui non interessano
(capo A), al LA, al ZZ ed al TI
(capo D) nonché al RA, al ER ed al SI
(capo L), tutti in concorso con altre persone non potute identificare.
A seguito di quanto ritenuto in relazione ai fatti sopra rappresentati, con sentenza del
2.4.1992 il Tribunale di Milano dichiarava gli i odierni ricorrenti, ed altri, colpevoli dei reato loro rispettivamente ascritti ai sensi degli arti-
coli 81 c.p., 71-74 e 75 legge n. 685/1975, inflig-
gendo le seguenti pene, in reclusione e multa, a:
- ZZ NI 20 anni e lire 180 milioni,
- TI IG 13 anni e lire 110 milioni,
SI AN 12 anni e lire 100 milioni, Turkuresin Hamza alias KG Adem 16 anni e
-
lire 150 milioni,
:Cortassa Giovanni Hans Dieter 16 anni e lire 150
milioni,
LA RA 23 anni e lire 370 milioni,
-
RA AV 24 anni e lire 380 milioni,
-
EV NE 19 anni e lire 150 milioni,
-
7 -· ER RA 24 anni e lire 380 milioni,
oltre a pene accessorie e misure di sicurezza.
Tale pronuncia, fondata sulle dichiarazio-
ni del YK, ritenute attendibili intrinsecamente ed estrinsecamente perché coerenti, logiche e
circostanziate nonché confortate da numerosi ele-
menti di riscontro e da autonomi elementi di prove, era impugnata da 10 fra gli imputati, com-
presi gli odierni ricorrenti, passando invece in
giudicato nei confronti di altri cinque imputati che qui non interessano.
Con sentenza del 25.3.1993 la IV Sezione
della Corte di Appello di Milano, dopo avere supe-
rato preliminari questioni sollevate in ordine alla competenza territoriale, alla inutilizzabilità ed alla invalidità del memoriale nonché delle numerose dichiarazioni rese dal YK alla P.G. nonché ai
P.M. di Brescia e di Milano, alla impossibilità di
loro lettura, alla denunciata nullità del procedi-
mento di primo grado ex articolo 178 lettera c)
c.p.p. per dedotta violazione del diritto di difesa non essendo stati gli interrogatori del YK resi in presenza del di lui difensore di fiducia, alla inutilizzabilità degli atti di ricognizione foto-
grafica dal suddetto compiuti al fine di individua-
8 re le persone da lui chiamate, alla acquisizione della relazione di servizio concernente la indivi-
duazione dei luoghi in Milano da parte dello stesso
YK, e dopo avere ritenuto che le chiamate in
correità formulate da costui costituissero la struttura portante su cui probatoriamente erano fondate le affermazioni di responsabilità degli altri imputati, ne riconosceva l'attendibilità intrinseca ed estrinseca passando poi all'esame delle posizioni di ogni singolo imputato, correlate agli episodi concernenti ognuna delle contestazioni e conclusivamente ritenendo la loro sufficienza a supportare l'affermazione di penale responsabilità
degli imputati stessi in ordine ai reati di cui ai capi D-E-F-G-H-I-P anche per la ravvisata presen-
za di riscontri esterni specificatamente indicati.
Riteneva invece di minore attendibilità le dichiarazioni del YK ed insufficienti gli elementi di riscontro esterni relativi agli addebi-
ti mossi nei capi L) (associazione qualificata) ed
M) (acquisto, detenzione e vendita di circa 70 kg.
di eroina) a AV RA, RA ER ed
AN SI che conseguentemente assolveva per non aver commesso tali fatti.
Escludeva, poi, la posizione di vertice
9 nell'associazione contestata al LA. Concedeva
al ZZ attenuanti generiche ritenute equiva-
lenti -come per il TI- alle aggravanti conte-
state, negando le stesse attenuanti al LA,
allo EV, al ES ed al SA;
confer-
mava infine l'aggravante della ingente quantità
prevista dall'articolo 74 legge n. 685/1975. Dispo-
neva per il LA la separazione del procedimento concernente la imputazione sub F).
Determinava quindi le pene complessive relativamente agli odierni ricorrenti nelle seguen-
ti misure, in reclusione e multa, correlandole a quelle inflitte al coimputato AL RA a cui carico si era proceduto separatamente:
-al LA anni 13 e lire cento milioni,
-al ZZ anni 14 e lire centoventi milioni,
-al TI anni 11 e lire novanta milioni,
-allo EV anni 13 e lire centodieci milioni,
-al ES anni 9 e lire ottanta milioni,
-al SA anni 9 e lire ottanta milioni.
Avverso tale sentenza sono stati presenta-
ti ricorsi a questa Corte da o nello interesse di
ZZ NI, Sottile IG, Cortassa
NI, LA RA, EV NE nonché
dal Procuratore Generale nei confronti degli stessi
10
+ e di SI AN, ES MZ, RA
AV e ER RA.
Il Procuratore Generale si duole anzi-
tutto dell'assoluzione di AV RA, France-
sco ER ed AN SI evidenziando la con-
traddittorietà logica fra le ragioni poste a base dell'affermazione di attendibilità del chiamante
YK, quando è stata esaminata la quasi totalità
delle imputazioni ed invece quelle in base alle quali sono state ritenute di più attenuata consi-
stenza probatoria le dichiarazioni dello stesso
YK allorquando ha trattato le vicende relative al gruppo RA che avevano portato alle conte- stazioni a carico di AV RA, del ER e del SI.
Evidenzia altresì la manifesta illogicità
della motivazione nelle sottolineature negative opposte all'attendibilità del YK in ordine alle vicende cui non aveva preso parte personalmente.
Si duole per la separazione del procedi-
mento nei confronti del LA nella parte concer-
nente la contestazione di cui al capo F) limitata per questo imputato al quantitativo (6-8 kg.)
eccedente quello sequestrato (kg. 20) nella sua
abitazione in Milano, così incorrendo la Corte
11 milanese -secondo il P.G.- in una vera e propria omissione di pronuncia, esorbitandosi dalle ipotesi dell'invocato articolo 18 lettera e) c.p.p.
Il P.G. si duole ancora che per la imputa- zione di cui alla lettera D) (associazione fina-
lizzata) sia stata esclusa la posizione del LA
al vertice associativo con motivazione meramente apparente e con la ulteriore conseguenza di una
rideterminazione della pena, individuando nel reato di cui al capo E) (acquisto e cessione di 37 kg. di eroina sull'Al BO-FI) il reato base, aumentando poi la pena per continuazione interna con gli altri due menzionati nello stesso capo e con laepisodi continuazione con il capo D) (associazione finaliz-
zata) in base al criterio di «giustizia domestica»,
che è estranea alla individuazione della pena sia base che per continuazione ed applicando criterii di giustizia retributiva del tutto personali ed
opinabili.
Nei confronti del ZZ 10 stesso
P.G. esprime censura per la concessione di atte-
nuanti generiche e per la determinazione della pena sia base che per continuazione oltre che per l'omissione di un qualsiasi giudizio di comparazio-
ne fra circostanze di segno opposto.
12 Anche per il TI esprime censure in
ordine ai criterii seguiti nella individuazione
della pena, simili a quelli applicati contradditto-
riamente per il LA.
Eguali censure vengono infine rivolte dal
P.G. alla sentenza impugnata avverso i criterii di ragione posti a base della determinazione delle pene irrogate, definiti illogici nei confronti
dello EV, del ES e del SA.
L'imputato EV NE ha personalmente presentato ricorso redigendo direttamente motivi in lingua verosimilmente turca.
Per ZZ NI si deduce:
1) la violazione degli articoli 197, 210 e
513 c.p.p. in ordine alla acquisizione «de plano>>
delle dichiarazioni del chiamante in correità che ha inteso sottrarsi al contraddittorio, senza considerare che costui, al tempo in cui era chiama-
to a deporre, era stato già condannato definitiva-
mente, anche per gli stessi fatti ritenuti sussi-
stenti con le decisioni di merito nel processo de quo, nel quale egli non era più coimputato.
2) la violazione degli articoli 189, 210,
361 e 513 c.p.p. in ordine all'acquisizione, senza il consenso delle parti, al fascicolo del dibatti-
:
13 mento, delle individuazioni fotografiche effettuate dall'accusatore nel corso delle indagini prelimina-
ri, finalizzate «ex lege» al perseguimento delle stesse che nella specie non hanno avuto alcun
seguito dopo l'atto di individuazione, espressamen-
te escluso dalla legge quale atto avente valore o destinato ad avere valore di prova.
3) la violazione degli articoli 192, III°
comma, 530, 533 c.p.p. in ordine all'errata consi-
derazione che la decisione impugnata, come quella del Tribunale, ha fatto in relazione alla formazio-
ne delle prove che non può esaurirsi col mero dire,
-peraltro soltanto genericamente confermato-, di un chiamante in correità sprovvisto di riscontri esterni specificamente riferibili alla persona del
ZZ e per ogni singolo fatto-reato.
4) la violazione dell'articolo 192, III°
comma, c.p.p., in relazione agli articoli 71, 74 e
75 legge n. 685/1975 per insussistenza di «altri elementi di prova⟫> idonei a rendere provata la
dichiarazione del «chiamante» e dunque sussistenti i fatti ascritti.
5) la violazione degli articoli 190, 194,
196, 505, 603 c.p.p. in ordine alla prova «a disca-
rico»>, offerta, valutata assiomaticamente senza
14 verifica alcuna dei fatti oggetto delle dichiara- zioni rese dai testimoni, nonostante la specifica richiesta in tema, avanzata con l'appello.
6) la violazione dell'articolo 75 legge
685/1975, per insussistenza «comunque dell'associa-
zione ritenuta, per mancanza di motivazione, per sostanziale inesistenza ovvero per apparenza e per omesso esame di circostanze decisive al giudizio sulla sussistenza «in concreto» dell'ipotesi delit-
tuosa di cui all'articolo 75 cit. nelle forme ritenute nonché per il mero richiamo del giudizio espresso dall'accusatore sull'esistenza di un
«gruppo>> e per l'omesso esame dell'insussistenza,
nel caso, della fattispecie pure ritenuta».
7) la violazione degli articoli 71 e 74
legge 685/1975 per la insussistenza di ipotesi ex articolo 71 concorrenti, per insussistenza della
«ingente quantità», riferibile a ciascuno degli episodi e non alla somma di essi, nonchè del numero delle persone, in rapporto alla ritenuta sussisten- dell'associazione qualificata, oltre che perza mancanza di motivazione sostanzialmente insussi-
stente su tali questioni.
8) la violazione degli artt. 81 c.p., 71 e
15 fattispecie ritenute e del reato «più grave>> tra
quelli pure ricompresi nel medesimo capo di imputa-
zione, ritenuti in continuazione.
9) la violazione degli artt. 69, 132, 133
c.p. in relazione agli artt. 62 bis c.p. e 74 legge
685/1975 circa il giudizio di equivalenza fra
circostanze disomogenee, ritenuta con mancanza, sul
punto, di una motivazione in effetti solo apparen-
te.
10) la violazione degli artt. 81, II°
comma, 132 e 133 c.p. nelle determinazioni della pena, tanto nella misura di base», quanto in
ordine all'aumento per continuazione.
Per il TI IG il difensore denun-
cia:
1) la violazione dello articolo 606 lette-
ra c) c.p.p. in riferimento agli artt. 65, 238, 363
e 513 c.p.p. avvenuta con la utilizzazione del cosiddetto «memoriale >> del YK, imputato in procedimento connesso, impedita del fatto che
costui aveva ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere, sicché il memoriale non era assimi-
labile all'interrogatorio previsto dagli artt. 65 e
363 c.p.p. né acquisibile al fascicolo del dibatti-
mento perché formato al di fuori del processo.
16 Deduce inoltre la nullità ed inutilizzabilità degli atti di ricognizione fotografica -come effetto automatico dell'acquisizione degli interrogatori che li contengono-, nonché dell'acquisizione della
-
relazione di servizio concernente la individuazione di luoghi in Milano da parte del YK, peraltro effettuata in assenza di difensore, e che poteva servire unicamente per la immediata prosecuzione delle indagini, non come prova in sé, trattandosi,
inoltre, di attività ripetibile.
2) la manifesta illogicità della motiva- zione con riferimento alla chiamata in correità,
la inattendibilità del chiamante YK, nonché la mancanza, la insufficienza e la contraddittorietà
della motivazione riferibile alla valutazione di credibilità, oltre che l'erronea interpretazione della sentenza 3 giugno 1992 n. 254 della Corte
Costituzionale.
Viene espressa doglianza, inoltre, per la contraddittorietà della motivazione, non sussisten- do in tesi- riscontro neppure soggettivo ad inte-
grazione di un'unica e collettiva chiamata di
correo, non individualizzata e carente di riscontri estrinseci.
Del resto, secondo il ricorrente, la
17 mancata credibilità del YK per le vicende del gruppo RA è fondata su ragioni che travolgono l'intiero impianto di tutte le sue dichiarazioni,
anche quelle antecedenti, il memoriale e le rico-
gnizioni, fotografiche e dei luoghi.
In particolare, per quanto concerne il
seppure alcune imprecisioni sono state TI, ritenute superabili dalla descrizione generale della persona e degli occhiali da vista, tuttavia l'omessa rilevazione della vistosa zoppia che lo
affligge e certificata peritalmente è spiegata dal giudice di merito in maniera illogica e con riferi-
mento a particolari -ma ipotetiche- contingenze.
Il che diveniva rilevante perché, invece,
sul conto del SA, il YK era stato capace di precisare che costui aveva una gamba offesa e
camminava piano.
3) l'erronea affermazione della sussisten-
za di un'associazione per delinquere ex articolo 75
legge 685/1975 pur mancando un minimo di struttura organizzativa in un gruppo>>> (così definito dal che
YK) al limite numerico minimo e senza risul-
tasse né la consapevolezza del TI di parteci-
pare a sodalizio criminoso con la volontà di attua-
re un comune programma, né la certezza di un suo
18 collegamento con gli altri due.
La di lui eventuale partecipazione ad un
solo reato non legittimava il giudizio di sua
aderenza all'associazione in assenza dell'affectio societatis scelerum, ancor più per la differenza tra l'associazione per delinquere e la comparteci-
pazione criminosa, al di là della quale qui non si poteva andare.
Ciò era riprovato dal fatto che quando il
LA era stato arrestato nel marzo 1987, succes-
sivamente, alla ulteriore fornitura avevano parte-
cipato le persone che erano col LA in prece-
denza, ma non il TI.
Nell'interesse di SA NI AN
IE il difensore denuncia:
1) la inutilizzabilità degli interrogatori resi al P.M. da KE YK ed illegittimamente acquisiti dal giudice di primo grado, dopo il di lui rifiuto di rispondere in dibattimento, quando ancora non era intervenuta la sentenza della Corte
Costituzionale 254/1992 sull'articolo 513 c.p.p.,
anticipata dal giudice di merito facendo uso di
analogie in materia vietata, laddove, invece,
ricorrevano gli estremi previsti dalla legge per addivenire all'incidente probatorio, sussistendo
19 minacce ed offerte di denaro dello EV per indurre il YK a deporre il falso;
2) la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese nel cosiddetto memoriale consegnato dal YK
all'Autorità Giudiziaria;
3) la inutilizzabilità degli atti di
Polizia e segnatamente della relazione 22-28
giugno 1990;
4) la illogicità e la mancanza di motiva-
zione in ordine alla credibilità del suddetto
YK e di EV NE;
5) la mancanza e la illogicità della
motivazione in ordine alla compartecipazione del
SA al fatto addebitatogli nonché la illogici-
tà della motivazione circa la sussistenza dei ri-
previsti dall'articolo 192, comma III', scontri c.p.p.
Nell'interesse di LA RA sono
presentate dichiarazioni di ricorso con state motivi sia personali che del difensore.
Quelli personali denunciano la sentenza :
impugnata per carenza di motivazione, inoltre
contraddittoria, incoerente ed illogica, con
travisamento dei fatti e mancata valutazione di quelli decisivi.
for ༤
20 Sostengono che negli atti processuali c'era la prova della inesistenza dei reati pei quali esso LA è stato ingiustamente condannato in questo processo. Quelli spiegati dal difensore denunciano:
1) la violazione dell'articolo 606 lettera c) in relazione agli artt. 526, 514 e 513 comma II'
c.p.p., per avere la sentenza impugnata affermato la penale responsabilità del LA in ordine ai reati contestatigli, sulla base di prove illegitti-
acquisite nel dibattimento, costituite damamente
dichiarazioni rese innanzi al P.M. da imputato di reato connesso il quale, comparso nel dibattimento,
si era rifiutato di rispondere.
In proposito segnala la necessità di un
intervento chiarificatore della Corte Costituziona- le diretto a saggiare la corrispondenza della interpretazione dell'articolo 513, II° comma c.p.p., prospettata nella sentenza n. 254 emessa il
3 giugno 1992 dalla stessa Corte Costituzionale, in relazione alla necessità di assicurare la effetti-
vità della difesa oltre che nella sede naturale di formazione della prova, e cioè nel dibattimento,
anche nella fase procedimentale stricto sensu e
quindi nella realizzazione del contraddittorio sin
21 dal momento originario di formazione dell'atto leggibile nel dibattimento ai sensi dell'articolo
24, II' comma Cost., nel caso in cui il giudice,
sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle dichiarazioni di cui al 1° comma del medesimo articolo, rese in separato procedimento dalle
persone indicate nell'articolo 210 in assenza del difensore dei chiamati in correità, qualora le
dette persone si avvalgano della facoltà di non
rispondere, laddove sarebbe stata possibile la loro precedente assunzione nel corso di indagini preli-
minari a mezzo di incidente probatorio.
Deduce altresì l'inutilizzabilità delle asserzioni del YK contenute nel cosiddetto memoriale da costui inviato al P.M. presso il
Tribunale di Brescia, degli atti di individuazione di persone e luoghi compiuti nel corso delle inda-
gini preliminari, e delle dichiarazioni rese alla
polizia giudiziaria dalla persona sottoposta alle indagini in assenza del difensore, affette da
nullità non sanabili con rinnovazione mediante semplice conferma.
2) la violazione dell'articolo 606 c.p. in relazione all'articolo 259 comma 2° disp. att.
c.p.p. per avere la sentenza impugnata disposto la
22 separazione della parte del procedimento relativo al capo F) (acquisto e detenzione di 28 kg. di eroina, dei quali 6-8 già venduti dal LA a
terzi e kg. 20 sequestratigli in Milano), impedito dalla disposizione di attuazione perché i due
procedimenti erano trattati l'uno col vecchio rito e l'altro (quello qui pendente) con le norme del
nuovo codice e non era possibile la loro riunione in appello, come prefigurato dai giudici di II °
grado.
Postula quindi l'assoluzione dell'imputato perché il fatto non costituisce reato.
Sottolinea la nullità della sentenza impugnata per violazione delle norme sulla compe-
tenza.
3) la violazione dell'articolo 606, comma
1°, lettera E) in relazione all'articolo 192, comma
3°, c.p.p. per avere la sentenza impugnata afferma- to la responsabilità del LA e violato la
disciplina concernente la valutazione della chiama-
ta di correo attraverso motivazione apparente nella quale non si era dato conto delle risultanze fat-
tuali, dei criterii di valutazione delle stesse e
che appariva viziata anche da manifesta illogicità.
4) la violazione dell'art. 606, comma 1°
23 lett. B) in relazione agli articoli 71, comma 1° e
75 legge n. 685/1975 per avere la sentenza ritenuto sussistente il reato associativo nonostante la mancanza di un vincolo predeterminato e diretto
alla consumazione dei reati-fine.
5) la violazione dell'articolo 606, comma
1° lettera B) anche in relazione all'articolo 133
c.p. per omessa motivazione in ordine alla quantità
della pena irrogata ed in relazione alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
In udienza perviene telegramma dell'avvo-
cato Armando Salaroli che eccepisce la inammissibi-
lità del ricorso del P.G. in quanto tardivamente proposto, non operando la sospensione dei termini processuali nei processi con criminalità organizza-
ta.
DIRITTO
L'eccezione -sollevata dalla difesa- di inammissibilità del ricorso del P.G. perché tardivo deve essere respinta per inesatta interpretazione dell'articolo 240 bis disp. att. c.p.p., ancorché
riferita a sentenza di altra Sezione di questa stessa suprema Corte.
Detta norma, aggiunta dal D.L.vo 20 luglio
24 Lo stesso testo quindi prosegue con parti-
colari disposizioni di salvaguardia in tema di
prescrizione dei reati, di scadenza dei termini di custodia cautelare, di atti urgenti, di loro assun-
zione -quando non rinviabili- mediante incidente probatorio oppure nel corso di dibattimento la cui prosecuzione incappi nel periodo feriale.
Quelle che qui interessano sono le dispo-
sizioni dei primi due comma, facendo il secondo un richiamo al primo.
Quest'ultimo consente, su esplicita rinun-
cia del difensore o dell'imputato, la prosecuzione del processo e del procedimento (e quindi in qua-
lunque fase, tant'è che la disposizione del prefato 1° comma testualmente indica i termini «compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preli-
minari»), e prevede che la detta sospensione ope-
rante in via generale, invece, non operi quando vi sia istanza di parte detenuta cautelarmente o del
suo difensore.
Il secondo comma, che considera i procedi-
menti aventi ad oggetto i reati di criminalità
organizzata, privilegia invece le pubbliche esigen-
ze, in considerazione della particolare pericolosi-
tà che i detti reati comportano per l'ordine e la
26 sospensione dei termini processuali in materia
penale, durante il periodo feriale, nuova rispetto all'originario articolo 2 legge 7 ottobre 1969 n.
742, mirato ad assicurare all'operatore del dirit-
to-avvocato le ferie garantite a tutti i lavoratori dall'articolo 36, III' comma della Costituzione, in modo da contemperarle con le pubbliche esigenze all'assolvimento dei compiti di giustizia e ai
diritti di libertà, è stata in ultimo modificata attraverso l'inserimento del 2° comma ad opera dell'articolo 21 bis D.L. 8 giugno 1992 n. 306 che
ha tenuto in particolare conto le esigenze pubbli-
che colpite dai reati della criminalità organizzata e che è stato convertito nella legge 7 agosto 1992
n. 356.
Il testo di risulta prevede che :
«In materia penale la sospensione dei
termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di
custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini.
La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei
procedimenti per reati di criminalità organizzata».
25 sicurezza pubblica, non vincolando la possibilità
di sospensione dei termini alla volontà delle parti né di chi processualmente ne rappresenta gli inte-
ressi, ma escludendola ope legis.
Epperò la differente formulazione dei due comma, nel primo dei quali si fa richiamo alla
generalità delle fasi procedimentali, con specifi-
cazione della loro riferibilità anche a quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari,
mentre nel secondo si fa esplicito richiamo solo ai preliminari», evidenziatermini delle indagini come l'insuscettibilità di sospensione dei termini per reati di criminalità organizzata sia limitata dal secondo comma alla fase delle indagini prelimi-
nari, ma non sia riferibile alle altre fasi nelle quali la regola ordinaria della sospensione dei termini riprende vigore e può essere derogata su
istanza dell'imputato in custodia cautelare o del
suo difensore.
Non è possibile addivenire alla interpre-
tazione della difesa secondo cui il richiamo opera- to dal 2° comma al primo implicherebbe che tutti i processuali, anche quelli decorrenti intermini fase diversa da quella delle indagini preliminari,
non patiscono sospensione quando si giudichi sui
27 reati di criminalità organizzata.
Una siffatta interpretazione urta anzitut-
to con la differenziazione letterale che si coglie fra i due comma, in precedenza evidenziata, e che spiegherebbe le ragioni della limitazione posta dal secondo comma con la menzione della sola fase delle indagini preliminari.
Inoltre è da osservare che il richiamo non èoperato ai termini «di cui al primo comma»
rivolto a tutti i termini di qualunque fase, bensì
ai «termini procedurali», come specifica, il primo comma, ossia ai termini che decorrono sia nel corso del processo che di qualsivoglia procedimento,
posto che il nuovo codice di rito ha voluto eviden-
ziare la differenza tra processo e procedimento. E,
d'altra parte, se i termini «di cui al primo comma⟫>
fossero quelli che comprendono i termini «stabiliti per la fase delle indagini preliminari» e qualsiasi altra fase, la ripetizione della loro indicazione nel secondo comma introdurrebbe un'aporia insita ripetizione della menzione nell'ingiustificata indagini preliminari e nella della fase delle conseguenziale illogicità connotata da contraddi-
zione fra le due disposizioni.
Il detto secondo comma deve essere quindi
28 interpretato nel senso che è esclusa la sospensione di qualunque termine processuale, in periodo feria-
le, per qualsiasi tipo di procedimento penale con-
cernente reati di criminalità organizzata, che sia in corso durante la fase delle indagini preliminari e non per le sole vere e proprie indagini suddette.
La ratio di siffatta differenza è agevol-
mente desumibile dalla necessità di proseguire le indagini volte ad acclarare fatti e ad individuare possibili mezzi di prove, particolarmente eludibili criminali,od alterabili dalle organizzazioni nonché assicurare la prosecuzione di qualsiasi procedimento ad esse connesso, in modo da privile-
giare le pubbliche ed impellenti esigenze che ne derivano, come peraltro è confermato dal contenuto del 4°, 6° e 7° comma i quali consentono od addi-
rittura escludono la sospensione anche per reati comuni, non di criminalità organizzata, quando appaiano necessarii atti urgenti o l'assunzione di vere e proprie prove.
Anche la lettura sistematica, oltre che quella testuale, porta quindi a limitare, nei
processi per reati di criminalità organizzata, la esclusione -ex officio- della sospensione dei
termini procedurali alla sola fase delle indagini
29 3 preliminari laddove, nel prosieguo, il contempera-
mento fra le varie esigenze è meno condizionato dal peso di quelle pubbliche.
Nel caso in esame è da constatare che:
-seppure il processo riguarda fatti di
criminalità organizzata al fine di commettere reati concernenti le sostanze stupefacenti, tuttavia la fase processuale di appello aveva abbondantemente
superato quella delle indagini preliminari;
-non risulta, e non viene neppure dedotto da alcuno, che fosse stata operata la rinuncia alla sospensione dei termini procedurali;
sicché ripren-
deva pieno vigore la disposizione dell'articolo 1
legge n. 742/1969 e la conseguenziale sospensione dei termini nel periodo feriale.
Risulta inoltre che il visto sull'avviso di deposito della sentenza di appello è stato
apposto dal P.G. di Milano il 20 luglio 1993,
mentre i motivi di ricorso figurano depositati
1'8.9.1993. Se si tiene presente che la sospensione feriale dei termini opera dal 1° agosto al 15
settembre è facile rilevare che in pratica il P.G.
ha qui fruito, per depositare i motivi di impugna-
zione, solo di 11 dei 45 giorni previsti dall'arti-
30 眇 colo 585, comma 1° lettera c) in relazione all'ar-
ticolo 544 comma 3° c.p.p. (essendo stato fissato il termine di 90 giorni per il deposito della sen-
tenza di appello).
Il ricorso del P.G. è quindi tempestivo e va pertanto respinta l'eccezione di sua inammissi-
bilità per violazione degli articoli 585 e 591
c.p.p.
Passando conseguentemente all'esame di
tale impugnativa nella parte in cui censura l'asso-
luzione di AV RA, ER RA e
SI AN dalle imputazioni di cui alle lette-
re L) (associazione a delinquere finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti) ed M) (acquisto, detenzione e vendita di 70 kg. di eroina) dalle quali sono stati assolti in appello con la formula dell'insussistenza del fatto ai sensi del 2° comma dell'articolo 530 C.P.P. , non essendo stata rite-
nuta raggiunta la prova certa in ordine alla loro penale responsabilità, è necessario richiamare
quanto ha formato oggetto della specifica motiva- zione sulla quale hanno indugiato i giudici di
secondo grado.
Costoro, infatti, pur ribadendo le ragioni della generale attendibilità attribuita alle di-
ی
ی
د
د
م
31 chiarazioni del YK (ben undici oltre al memo-
riale) hanno rilevato che quelle a carico dei tre predetti imputati si rivelavano «dotate di una
consistenza probatoria più attenuata rispetto a
quelle aventi ad oggetto le vicende esaminate in precedenza» ossia a quelle relative ai coimputati e per le quali è intervenuta l'affermazione di re-
sponsabilità.
Ne hanno quindi spiegato le ragioni anzi-
tutto sul rilievo della carenza di riscontro ester-
no, richiamando (correttamente, alla stregua del dettato dell'articolo 192, 3° comma il quale ri-
chiede non solo l'attendibilità del chiamante ma
anche la presenza di «altri elementi di prova che ne confermino l'attendibili quella giurispru-
denza di questa Suprema Corte la quale, per il
definitivo giudizio di responsabilità, non è soddi-
sfatta dalla sola attendibilità intrinseca delle dall'imputato dichiarazioni rese dal coimputato o in procedimento connesso, ma postula, come ritiene questo Collegio, la presenza di ulteriori elementi di riscontro estrinseco, di qualsiasi tipo e non
necessariamente oggettivo, i quali in tal modo
risultano posti come limite (al di sotto del quale non si può andare) al principio del libero convin-
817 32 cimento, ancorché non introducano criteri di mate-
matiche sommatorie dei singoli elementi, induttive di prove legali, ma lascino comunque al noumeno
giudicante la valutazione sullo spessore della
sinergia probatoria raggiunta e sulla certezza
acquisita -0 meno- circa la responsabilità del chiamato, in termini che escludano la possibilità
di soluzione diversa.
Ferma, quindi, lasciando «la globale credibilità del YK e l'attendibilità intrinseca delle sue dichiarazioni»> i giudici dell'appello hanno evidenziato che quelle relative ai suddetti tre imputati si collocavano su di un piano diverso per il tempo successivo a quello delle prime, ripe-
tute dichiarazioni e del memoriale, i quali già
apparivano esaustivi di quanto si riteneva fosse a sua conoscenza, per la casualità di tali ulteriori dichiarazioni che, questa volta, a differenza delle precedenti, seguivano e non anticipavano le identi-
ficazioni fotografiche, per la motivata inattendi-
bilità delle spiegazioni fornite dai primi giudici nello screditare le prospettazioni difensive, per la particolarità delle identificazioni e la «imper-
fetta linearità delle cadenze di sviluppo delle successive puntualizzazioni»>, per la esposizione
33 delle notizie alla rinfusa, per il minore rigore narrativo, per le incongruenze che le accompagnava- no, perché i fatti narrati a carico del gruppo
RA erano avvenuti senza la partecipazione del
YK che ne aveva avuto notizia da altri, ancor-
ché in occasione di perfezionamento degli accordi di pagamento delle forniture già effettuate, ma
comunque non erano stati vissuti dallo stesso Bay-
kal, per l'assoluta impossibilità di una precisa collocazione cronologica delle cessioni di stupefa-
cente nonché per la particolarità delle numerose
visite ricevuta in carcere dal YK poco prima di dichiarazioni e,intraprendere queste ulteriori poi, a cavallo di esse, da parte di funzionari
della Questura di Milano e dello stesso Alto Com-
missario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
Secondo quei giudici, la non del tutto
rassicurante consistenza intrinseca della chiamata in correità (rectius: in reità, dato che il YK
non aveva partecipato ai fatti che coinvolgevano il gruppo RA) avrebbe richiesto riscontri ester-
ni più incisivi e confortanti rispetto ai preceden- ti mentre invece mancavano inequivoci elementi di riferimento.
34 Ciò premesso, e tenuto conto che ben può
il giudice di merito dare credito solo a parte delle chiamate in correità od in reità e non 2.
tutto il blocco, semprecché, ravvisata l'attendibi-
soggettiva del chiamante, spieghi poi le lità
ragioni del diverso metro di valutazione, qui il ragionamento dei giudici di appello non soffre
censure né sul piano giuridico né su quello logico,
ancorpiù quando, come nel caso in esame, le chiama-
te accusatorie spiegate a carico del RA, del
SI e del ER trovino fondamento non su ciò
che il chiamante ha direttamente percepito o cui
abbia direttamente partecipato, ma su notizie
ricevute; relativamente alle quali non risulta
riferito nè invocato che, sia stato sentito il primo referente del chiamante. Peraltro anche la prolungata, completa disamina dei fatti e dei particolari sui quali aveva il Tribunale fondato il proprio giudizio,
considerati pure dalla Corte di Appello ma con
critici opposti, non consente di rinve- risultati nire né mancanza di motivazione né vizio logico argomentativo sicché, ove non si voglia accreditare al P.G. ricorrente la intenzione di chiedere a
questa Suprema Corte una rivalutazione od una
35 riconsiderazione delle valenze e dei legami logici tra i fatti, implicanti un dissenso ed un apprezza-
mento di merito che esula dal sindacato esperibile da questa Suprema Corte, come tale inammissibile,
va respinto il ricorso del Procuratore Generale di
Milano per la parte in cui censura l'assoluzione
di AV RA, di AN SI e di France-
sco ER.
Il secondo motivo di ricorso del P.G. è
speculare al secondo svolto dalla difesa del Cala-
brò, ambedue avversanti -con opposte argomentazio-
ni- la separazione dal processo, per il solo Cala-
brò, della imputazione di cui al capo F), per lui qui limitata agli 8 kg. di eroina esuberanti i 20
kg. sequestratigli in Milano e per i quali pende altro procedimento presso la Quinta Sezione del
Tribunale di Milano, ma ricompresi nel maggiore quantitativo di 28 kg. formante unica partita, per i quali qui è intervenuta condanna a carico di
NI ZZ.
La separazione è stata disposta sul rilie-
il vo che si tratta di un unico fatto reato per uno innanzi quale sono pendenti due procedimenti,
al Tribunale e l'altro è quello di cui si discute,
ed appare necessaria la riunione dei due procedi- menti in appello onde evitare la possibile forma-
zione di giudicati contrastanti.
In ordine alle censure svolte dal P.G. è
da sottolineare che seppure la opportunità di
processi rapidi, incompatibile con la separazione ed i rinvii procedimentali, è stata accentuata nel nuovo codice sotto diversi profili, i più incisivi dei quali sono costituiti dalla fissazione di
termini entro cui svolgere le indagini preliminari e dalla introduzione di procedimenti speciali
(giudizio abbreviato ed applicazione di pena su
richiesta delle parti) mirati appunto ad una più
sollecita deflazione del carico penale, tuttavia una loro auspicabile celerità, soprattutto nell'in- teresse del giudicabile, non costituisce regola cogente sanzionata da nullità, dovendo essere
contemperata con altre esigenze processuali, fra le quali rientra quella mirata ad evitare pluralità di giudicati sullo stesso fatto, in ispecie difformi tra loro.
Varii sono i rimedi a tale scopo appronta-
ti dal codice di rito e risultano modulati, nel caso di pluralità di procedimenti per lo stesso
fatto, a secondo delle peculiarità che li connota-
no.
37 Sicché, quando i procedimenti sono in
itinere, i rimedi sono costituiti, onde conseguire il simultaneus processus, dalla riunione dei più
processi concernenti un unico fatto (ove siano
pendenti presso lo stesso ufficio), o dalla risolu- zione dei conflitti positivi di competenze che affidano ad un unico giudice la cognizione dell'identico fatto in duplicato processuale presso giudici diversi. Se i processi sono pendenti in grado diverso, spetta al giudice che tratta quello in istato più avanzato ritardarne la trattazione in modo da giudicarli entrambi, contemporaneamente, attraverso la riunione, nello stesso grado, sem-
precché vi sia stata unicità di competenza territo-
riale.
Nel caso di pluralità di procedimenti, dei quali l'uno definito e l'altro pendente, l'autorità
del primo giudicato impedisce la prosecuzione del secondo giudizio (art. 649 c.p.p.) mentre, se si sono formati più giudizi definitivi sullo stesso
fatto sarà applicata solo la sentenza più favore-
vole all'imputato (articolo 669 c.p.p.).
Nella specie la Corte di Appello di Mila-
ritenendo unico il fatto per il quale pende no,
38 attualmente processo contro il LA presso il
Tribunale di Milano e per il quale è stata qui mossa la contestazione di cui al capo F), ha rite-
nuto di dovere evitare giudicati contrastanti e di poterli prevenire attraverso la riunione processua-
le mediante la separazione ed il rinvio di questa parte del procedimento in esame, ritardandone la
soluzione fino all'arrivo dell'altro procedimento,
in applicazione dello indirizzo giurisprudenziale formatosi già nella vigenza del codice precedente e di cui s'è fatto cenno.
Si oppone dal ricorrente che ciò facendo si sarebbe violata la disposizione dell'articolo
259, II' comma disp. att. c.p.p. (del 1988) perché
i due procedimenti si svolgono con riti diversi,
essendo quello presente regolato dalle norme del
nuovo codice di rito mentre quello pendente presso il Tribunale di Milano si svolge secondo le regole del precedente codice, sicché i due procedimenti non possono essere riuniti. Rileva sul punto questo Collegio che, a
parte la carenza in questa sede di elementi asseve-
ranti la diversità di regole processuali regolanti i due procedimenti, l'obiezione non appare
fondata perchë nel presente giudizio è stata
39 disposta solo la separazione, ma non la riunione
dei procedimenti coltivati con riti diversi cosic- ché non risulta ancora violata la disposizione dell'articolo 249, II' comma predetto;
sarà possi-
bile rimediare ad eventuali e futuri errori solo allorquando essi saranno realizzati, attraverso violazioni di legge induttive di nullità, in sepa-
rata e competente sede.
Ciò stante, ma soprattutto perché i prov-
vedimenti che dispongono la separazione o la riu-
nione dei procedimenti hanno carattere discreziona-
le e natura ordinatoria, ancorché inseriti nel corpo di una sentenza, ma non decisoria, neppure per via mediata in quanto non partecipano al conte-
nuto della pronuncia conclusiva della fase, essi
sono sottratti a qualsiasi tipo di impugnazione in base al principio di tassatività dei mezzi che le prevedono (art. 568, comma 1° c.p.p.).
Il correlato motivo di ricorso svolto dal P.G. e dalla difesa del LA deve quindi essere ritenuto inammissibile perché proposto al di fuori dei casi consentiti (articolo 606 comma III°
c.p.p.).
Risulta invece manifestamente infondato (e quindi parimenti inammissibile) il motivo dell'im-
40 putato quando, per la stessa ragione a carattere
esclusivamente processuale, postula una conseguente pronuncia di merito conclusiva di assoluzione perché il fatto non costituisce reato, del tutto
incongrua rispetto alle premesse svolte, od allor-
quando deduce violazione delle norme sulla compe-
tenza, dato che la separazione dei processi è
disposta con provvedimento col quale il giudice momentaneamente evita qualsiasi pronuncia sulla res iudicanda, anche in tema di competenza.
Altro motivo di ricorso del P.G. censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che il LA operasse in posizione di vertice e
quindi ha ravvisato per lui la minore ipotesi criminosa della semplice partecipazione di cui al secondo comma dell'articolo 75 legge 685/1975, così
derubricando quella contestatagli ai sensi del
primo comma stessa norma, nella lettera D) della rubrica.
A sostegno della censura il P.G. richiama i fatti evidenziati dal Tribunale per affermare, invece, il ruolo esponenziale del LA e criti-
ca le argomentazioni del giudice di appello che ne ha sminuito i significati. Ciò sta a dimostrare che l'apprezzamento
41 sulla posizione di un membro di associazione per delinquere implica, necessariamente, l'esame e la
valutazione dei fatti storici sintomatici del ruolo svolto da quel soggetto all'interno del sodalizio o nel fondarlo o finanziarlo, dato che la diversa e più grave configurazione delittuosa prevista nel 1°
comma, equiparata nella pena per coloro che svolgo-
no le funzioni di capo (III' comma), è riservata a quelli che promuovono, organizzano, costituiscono o finanziano l'associazione finalizzata alla commis-
sione di reati aventi ad oggetto le sostanze stupe-
facenti O psicotrope (articolo 75 legge n.
685/1975).
Il giudizio sul ruolo rivestito, sull'at-
tività svolta dal sodalo in rapporto alla promozio- ne, costituzione, organizzazione, finanziamento O
nel comando dell'organizzazione, presuppone quindi
-ed anzitutto- una valutazione su quei fatti dai quali è lecito desumere quella particolare posizio-
ne di maggiore pericolosità sociale.
Ne deriva che ove la motivazione sul punto spiegata non sia mancante o manifestamente illogica
(articolo 606 comma 1' lettera c) c.p.p.) o non sia viziata da errore di diritto, vien meno il sindaca-
to esperibile da questa Suprema Corte sul solo
42 piano della legittimità.
Esclusa -perché nemmeno dedotta- che vi sia stata erronea qualificazione giuridica dell'at-
tività svolta concretamente dall'imputato nel sussunzione in una sodalizio ai fini della sua delle categorie di condotte riconducibile alle fattispecie previste nel 1° e 3° comma dell'artico- lo 75 suddetto, residuano le menzionate ipotesi afferenti alla motivazione, dal P.G. ritenuta viziata da manifesta illogicità.
Senonché la diversità di apprezzamento о
di interpretazione dei dati storici sui quali si è
basata la Corte di Appello nel ritenere non rag-
giunta la prova sul ruolo apicale del LA non costituisce di certo mancanza di motivazione né la vizia di manifesta illogicità quando viene espres-
come nel caso in esame, con dignità argomenta-sa,
tiva.
Il motivo di ricorso, che a tal uopo ripercorre le strade per una rivisitazione dei dati
ștorici, si rivela quindi inammissibile perché
implica una non consentita rivalutazione del meri-
to.
L'esuberanza dialettica del P.G., già non troppo rispettosa del ruolo super partes (anche nei
43 confronti di quelle pubbliche) affidato dalla legge al giudice, ha avuto occasione di manifestarsi nei confronti del giudice di appello specie nello
svolgimento dell'ulteriore motivo di ricorso che riguarda la misura della pena base, degli aumenti per continuazione nei confronti degli imputati
LA, ZZ, (nei riguardi di quest'ultimo si duole anche per la concessione di attenuanti generiche e per l'omissione del giudizio comparati-
vo di valenza con le riconosciute circostanze aggravanti) nonché di EV, ES e Cor-
tessa.
Va subito rilevata in proposito la manife-
sta infondatezza del rilievo sulla mancata formula- zione del giudizio comparativo di valenza tra
circostanze disomogenee, nei confronti di Bruzzani-
ti, risultando al contrario -da apposita aggiunta a penna- (fl.54) la formulazione del giudizio di
equivalenza, il quale non può restare condizionato dalla preponderanza del numero di talune circostan-
ze rispetto al numero delle opposte.
Per tale giudizio, come per la individua-
zione della pena base irroganda, di quella per gli aumenti da circostanze aggravanti o da continuazio-
ne, per la concessione delle attenuanti generiche
Op 44 (c.d. innominate perchè il giudice può utilizzare qualsiasi elemento apprezzabile, concernente la
condotta e/o la personalità del reo) sembra neces-
sario ricordare che implicano, tutte, valutazioni del giudice di merito impregnate da discrezionalità
(art. 132 c.p.) mirata ad assicurare la motivata
osservanza dei criteri di adeguatezza al fatto in esame ed alla personalità dell'imputato, secondo i generali parametri elencati nell'art. 133 c.p. La motivazione spiegata dai giudici dell'appello, che hanno sul punto esplicitamente richiamato detta norma, è rispettosa di quella
«concisa esposizione» richiesta dall'art. 546 comma
1 lett. c) C.P.P. e serve a dare ragione del fonda-
mento del giudizio afferente alla determinazione
della pena in ogni suo passaggio, rispetto alla quale è da notare che quella base, non minima, è
già sufficiente a dimostrare che il giudice del merito nel determinismo sanzionatorio ha anche tenuto conto dell'entità dei fatti per i quali ha disposto condanna.
Il limite alla possibilità di trascendere nello arbitrio è posto dall'obbligo della motiva-
zione che qui, ancorchè concisa, non può essere definita mancante nè viziata da illogicità manife-
45 sta perchè risulta pure commisurata a criterii di equità e di equiparazione con la posizione di coimputati giudicati separatamente.
Non è sufficiente a dimostrarne il suo vizio logico l'accusa di «giustizia domestica»> nè
di «operazione che offende il comune senso di
giustizia», perchè tali concetti esprimono soltanto la diversa opinione dell'impugnante, parte nel
processo, rispetto alla quale si sovrappone la
decisiva spiegazione del giudice del merito, al
quale soltanto è dalla legge affidato il compito della valutazione discrezionale;
e le stesse accu-
se, postulando una rielaborazione dello spessore degli elementi influenti sulla determinazione della sanzione, finiscono col postulare ancora una volta
quella rivalutazione di merito, specie in un campo in cui massimamente si manifesta la facoltatività
cui è estraneo il dei poteri giurisdizionali,
sindacato istituzionalmente attribuito a questa
Suprema Corte.
Tutto il ricorso del P.G., ancorchè ammis- :
sibile, deve essere conseguentemente respinto.
Il P.G. di udienza ha formulato richiesta per la traduzione del ricorso dello EV, inte-
gralmente scritto in lingua straniera (probabilmen-
46 te turca), e qui pervenuto senza traduzione, la cui posizione processuale ha ritenuto inscindibile da quella dei coimputati.
Ritiene il Collegio che le suddette ri-
chieste del P.G. nei confronti dello EV non possano essere soddisfatte.
Va rilevato invero che, nella specie, il ricorso è in partenza viziato da inammissibilità
originaria (classificazione applicabile anche alle impugnazioni proposte secondo il nuovo codice di
rito penale) perchè contraddistinto da un requisito inerente alla ontologica sua formulazione nel
momento stesso del suo deposito, in violazione al disposto dell'art. 109, 1° co., c.p.p. secondo cui
gli atti del procedimento penale devono essere
redatti in lingua italiana, per essere anzitutto
comprensibili dal giudice, cui è rivolto il gravame e dal quale con esso si attende risposta sostituti-
o modificativa del provvedimento impugnato, nei va limiti in cui è specificata l'impugnativa, parzial-
mente devolutiva della cognizione, sicchè una tal forma in lingua straniera determina la carenza totale di tutti gli estremi indicati, a pena di
inammissibilità, dell'art. 581 c.p.p..
E' certamente vero che la sentenza della
47 Corte Costituzionale in data 12-19 gennaio 1993, n. 10 ha contribuito ad una corretta interpretazione costituzionalizzata dell'art. 143 c.p.p. secondo il quale l'imputato che non conosce la lingua italiana
(e lo EV risulta avere fruito di interprete sino al giudizio di appello) ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere comprendere l'accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui parteci-
pa; norma che dalla Corte Costituzionale è stata ritenuta come costitutiva di un diritto soggettivo perfetto, direttamente azionabile, la cui garanzia esprime un contenuto di valore implicito nel rico-
noscimento costituzionale, a favore di ogni uomo,
cittadino о straniero, del diritto alla difesa affermato dall'art. 24, II' co. della Costituzione
e dalla comunità internazionale.
Da tale intrinseca connessione fra il diritto alla difesa (nel quale va ricompreso l'espletamento dell'interrogatorio) ed il diritto a conoscere nella propria lingua gli atti processuali che lo riguardano non può trarsi la conseguenza che eguale principio assiste i doveri che incombono sul soggetto passivo dell'azione penale, perchè tali doveri attengono alle facoltà ed alle scelte di
48 costui, esercitabili nei modi ritenuti più opportu-
ni e quindi secondo suoi criterii discrezionali ma che in sè stessi non pregiudicano la difesa, anzi concretandone i modi della sua manifestazione.
D'altra parte non sembra nemmeno applica-
bile nel procedimento in esame, il 2° comma
dell'art. 143 c.p.p. che prevede la nomina di
interprete quando per l'autorità procedente sorga l'esigenza di «tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelle-
gibile ovvero quando la persona che vuole о deve
fare una dichiarazione non conosce la lingua ita-
liana» perchè occorre coordinare fra loro le diver- se disposizioni del codice di rito in modo da
assicurare l'osservanza delle norme specificamente riguardanti i requisiti indispensabili per l'impu-
gnazione e che derogano dalle altre norme a carat-
tere generale con esse incompatibili.
Cosicchè l'imputato straniero appellante e che non conosce la lingua italiana ha certamente
-
ḍiritto di farsi assistere da interprete nell'in-
terrogatorio e durante lo svolgimento del processo per comprendere il compimento degli atti cui parte-
cipa, ha diritto a ricevere tradotti nella propria lingua tutti gli atti processuali recettizi, ma non
49 ha diritto ad eguale assistenza allorquando manife-
sta facoltà discrezionali, come avviene con la impugnazione, la cui compilazione in lingua italia-
na, diretta od a mezzo di interprete, incombe alle
109, 1° CO., sue cure per il disposto dell'art.
c.p.p., tutelato dalla nullità sancita nel 4° comma dello stesso articolo.
Le ipotesi contemplate nel 2° comma
dell'art. 143 c.p.p. sono pertanto diverse da
quelle che concernono gli atti di impugnazione o di opposizione e quindi non radicano il diritto del
ricorrente straniero che non conosce la lingua italiana a farsi tradurre in questa lingua i suoi atti, essendo il diritto all'interprete previsto per assicurare la conoscenza degli atti in lingua italiana, volti a farli comprendere nella lingua dell'imputato, ma non in senso contrario (cioè
dalla lingua straniera in quella italiana).
Quanto sopra garantisce adeguata difesa allo straniero ed al cittadino italiano appartenen-
te a minoranze linguistiche (salve le speciali disposizioni previste per queste ultime) quando non conoscono la lingua italiana, ponendoli in grado di conoscere il contenuto degli atti processuali che li riguardano, fra i quali tuttavia non possono
50 essere ricompresi gli atti con cui sono essi stessi ad eccitare una pronuncia giurisdizionale, civile,
penale od amministrativa, sia introduttiva di un
giudizio che propositiva dei successivi gradi,
attraverso le impugnazioni, perchè adire il giudice implica la necessità che costui conosca ciò che gli viene richiesto ed il thema decidendum, nella lingua ufficiale imposta dall'art. 109 c.p.p..
A tali considerazioni da formulare in
linea di diritto è poi da aggiungere, comunque, che
la nozione di non conoscenza della lingua italiana,
costituente presupposto per l'applicazione dell'art. 143, 1° CO., c.p.p. e per la nomina dell'interprete, in quanto l'ignoranza della lingua suddetta impedirebbe l'esercizio concreto di ade-
guata difesa nel processo penale, non si riferisce alla capacità culturale di pieno possesso della lingua italiana.
Essa riguarda, infatti, una situazione che non consente al soggetto di comprendere appieno il valore ed il contenuto degli atti processuali che lo riguardano nè di fare giungere all'autorità
giudiziaria l'espressione della sua volontà.
La condizione di "non conoscenza", con riferimento alla esigenza di traduzione degli atti,
51 deve essere di grado tale da non consentire al
soggetto la necessaria percezione del significato dello scritto italiano nè quel minimo di attività
indispensabile per fare pervenire all'autorità
giudiziaria la manifestazione della sua volontà.
La valutazione del grado di "non conoscen-
za" deve essere fatta tenendo conto anche del contesto della vita di relazione del soggetto in questione. Le condizioni di vita dello EV, al
momento in cui ha vergato il ricorso, erano tali da non integrare la surriferita nozione di "non cono-
scenza".
Infatti egli aveva avuto frequenti periodi di prolungata permanenza in Italia ed aveva durante essi intrattenuto una fitta rete di rapporti con soggetti italiani nell'espletamento delle sue
attività criminali, prima e, poi, nella sua non
breve detenzione.
La gestione di quei traffici postulanti diffidenza ed estrema cautela nonchè di quei rap-
porti non poteva avvenire senza conoscere la lingua italiana;
egli era in condizioni, quindi, quanto meno di rivolgersi a chi poteva fornirgli la neces-
saria assistenza (amichevole e/o professionale) per
52 il compimento dell'atto di impugnazione, adempiendo al requisito di legge che impone l'uso della lingua italiana nella redazione di un ricorso.
A tale giudizio può pervenire anche questa
Corte di legittimità senza decampare in valutazioni di merito perchè ad essa compete la verifica pure delle norme processuali e delladell'osservanza sussistenza dei presupposti di fatto che ne condi-
zionano la disciplina nello specifico procedimento sottoposto al suo controllo.
Anche per questo motivo deve essere evi-
denziata l'inammissibilità del ricorso avanzato
dallo EV in lingua straniera.
E poichè si tratta di inammissibilità
originaria che impedisce il sorgere del rapporto di impugnazione, in radice, non può questa Corte
prendere in considerazione alcun altro problema ancorchè pur esso di natura processuale.
I ricorsi del ZZ, del TI, del
SA e del LA censurano anzitutto la utilizzazione delle plurime dichiarazioni rese a
P.M. ed a polizia giudiziaria dal YK, delle sue ispezioni di luoghi con polizia giudiziaria e delle identificazioni fotografiche, tutte generica-sue
mente confermate dal YK in dibattimento imme-
217 53 diatamente prima che rifiutasse di fare qualsiasi altra dichiarazione e di rispondere, dato che
quelle dichiarazioni hanno costituito il fondamen- tale dato probatorio sulla cui scorta è stato basato il giudizio di responsabilità degli odierni ricorrenti.
Alle predette censure può quindi darsi
cumulativa risposta che deve intendersi assorbente di ogni questione o problematica sollevata dalle parti.
Diversamente da quanto ritiene la difesa del ZZ ed in aderenza a quanto sostenuto dalla difesa del LA, il YK non poteva essere ritenuto testimone, nè obbligato a risponde-
re nel dibattimento, e le sue dichiarazioni non
come testimonianze, potevano essere qualificate tenendo conto che il YK aveva subito condanna,
per le suddette dichiarazioni e per gli stessi
fatti per cui si procede a carico degli odierni ricorrenti, con sentenza ormat definitiva del
G.I.P. del Tribunale di Milano in data 18.10.1991,
laddove il ZZ e gli altri sono stati poi condannati dal Tribunale di Milano con sentenza del
2 aprile 1992 e dalla Corte di Appello con la
sentenza qui impugnata emessa il 25.3.1993; cosic-
54 chè alla data di queste due ultime sentenze la posizione processuale del YK era ormai staggi-
ta da sentenza passata in giudicato sugli stessi fatti nei quali aveva coinvolto ZZ e compa-
gni.
Che il YK non potesse assumere la
qualità di testimone e quindi non fosse obbligato a rispondere (idest: potesse astenersi dal rispondere ai sensi dell'art. 210, co. 4° c.p.p.) lo si evince dall'art. 197 c.p.p. nel quale è prevista l'incom-
patibilità con l'ufficio di testimone.
Poichè quella della capacità di testimo-
niare da parte di chiunque (art. 196 co. 1 c.p.p.)
costituisce un principio generale, i limiti posti a tale capacità e le eccezioni a tali limiti vanno
rigorosamente e tassativamente applicati, senza possibilità nè di analogia nè di interpretazione estensiva.
Ne consegue che, difformemente da quanto potrebbe ritenersi da una lettura della relazione preliminare al codice, non basta al coimputato del medesimo reato od alla persona imputata in un
procedimento connesso a norma dell'art. 12 c.p.p.
il semplice fatto di essere stato giudicato in ordine ai medesimi reati od ai reati connessi, per
55 potere ritenere cessata quella sua veste processua-
le ed acquistare la figura di testimone, perchè ciò
può avvenire solo in presenza di due condizioni,
fra loro cumulate, costituite dallo intervenuto suo e dalla irrevocabilità di tale proscioglimento pronuncia.
Se invece per quei fatti il coimputato o l'imputato in procedimento connesso, viene condan-
nato, ancorchè con sentenza definitiva, mantiene sempre l'interesse a non effettuare alcuna dichia-
razione al fine di evitare la possibilità di aprire una propria posizione processuale in conseguenza di nuove notizie a sè pregiudizievoli. Di guisa che il coimputato condannato
definitivamente (come il YK) non può riacqui-
stare la capacità di testimoniare e permane la sua incompatibilità ex art. 197 c.p.p..
Il che resta confermato dalla formulazione dell'art. 210 c.p.p. secondo cui le persone contro cui si procede o si è proceduto fidest: con proce-
dimento conclusosi definitivamente) possono essere esaminate separatamente, avendo l'obbligo di pre-
sentarsi al giudice, previa citazione eguale a
quella dei testimoni (comma 2°), ma devono essere
assistite da difensore (comma 3) e con avvertenza
56 che hanno la facoltà di non rispondere (comma 4°).
Se la stessa persona ha reso in precedenza dichiarazioni al pubblico ministero od al giudice nel corso delle indagini preliminari o nell'udienza preliminare, il giudice, a richiesta di parte, può
disporre l'accompagnamento coattivo. Se non è
possibile ottenere la presenza del dichiarante, il giudice, sentite le parti, dispone la lettura dei verbali contenenti le suddette dichiarazioni (art. 513, comma 2° c.p.p.).
Quest'ultima disposizione stata, con sentenza della Corte Costituzionale in data 3
giugno 1992 n. 254 dichiarata illegittima nella parte in cui non prevede che il giudice, sentite le parti, disponga la lettura dei verbali delle di-
chiarazioni suddette rese dalle persone indicate nell'art. 210 qualora queste si avvalgano della facoltà di non rispondere.
Con tale pronuncia il giudice delle leggi
è pervenuto alle dette conclusioni sul rilievo che appare sfornita di ragionevole giustificazione la letterale diversità del 2° comma rispetto al primo comma dell'art. 513 in forza del quale il giudice, se l'imputato è contumace od assente ovvero si rifiuta di rispondere, dispone la lettura delle
57 dichiarazioni precedentemente rese, attribuendo il
legislatore ad esse il rango di prove, sia pure soggette a particolari criteri di valutazione ai sensi del terzo e quarto comma dell'art. 192
c.p.p.
..
In particolare, rilevando che tali persone hanno la possibilità di sottrarsi in tutto о in
parte all'esame, si è tenuto conto del fatto che in tal modo, ove avessero reso precedenti dichiarazio-
ni e poi si fossero in dibattimento avvalse della facoltà di non rispondere -tipica dell'imputato-,
avrebbero determinato una situazione qualificabile
(secondo le intenzioni del legislatore delegato)
come ipotesi di impossibilità sopravvenuta di ripetizione dell'atto, con evidente irragionevole discrasia a seconda che si procedesse in un unico processo cumulativo ovvero separatamente.
Pertanto, «in tutti i casi in cui si è in presenza di procedimenti che -per le relazioni
esistenti tra i reati contestati- la legge qualifi-
ca connessi o collegati, e quindi potenzialmente soggetti a trattazione cumulativa, la circostanza che al simultaneus processus non si addivenga per qualsiasi causa non può ragionevolmente mutare il regime di leggibilità in dibattimento (e quindi di
58 utilizzabilità ai fini della decisione) delle dichiarazioni rese durante le indagini preliminari dagli imputati di detti procedimenti. E ciò vale
anche nella ipotesi in cui.... la trattazione
separata dei processi è imposta dalla legge, ma per finalità che nulla hanno a che vedere col regime delle prove.
Vale la pena di sottolineare, infine, come già accennato in precedenza, che le dichiarazioni in esame sono soggette a canone valutativo partico-
lare (debbono essere infatti "valutate unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità": art. 192, terzo e quarto comma '
del codice di procedura penale), il quale nel
momento in cui circonda di cautele tali mezzi di prova, evidenzia al tempo stesso ancora più l'irra-
gionevolezza di ipotesi, quale quella in esame, di assoluta inacquisibilità dei medesimi ai fini della decisione».
E' parso opportuno riferire testualmente parte della citata sentenza della Corte Costituzio-
nale per evidenziare anzitutto l'identicità del problema sollevato in questo procedimento, avendo il YK, separatamente giudicato con rito specia-
le, reso dichiarazioni fonte del presente giudizio
59 al P.M. e, chiamato in dibattimento innanzi al
Tribunale per questo processo, dopo averle confer-
mate si è chiuso nella facoltà di non rispondere.
Il che sta anche a comprovare, come già
rilevato dalla Corte di Appello, la utilizzabilità
di quelle dichiarazioni e la correttezza delle
ragioni in virtù delle quali il Tribunale, in prime cure, aveva addirittura anticipato (il 2.4.92) la sentenza 3.6.92 n. 254 C.C.
Anche di questo si dolgono i difensori
rilevando che qui v'era stata violazione dell'art. 24 Cost. perchè le dichiarazioni del YK erano state rese in assenza di difensore; e poichè una tale violazione dell'art. 24 Cost. non era stata decisa dalla precedente sentenza della Corte Costi-
tuzionale che non aveva quindi risolto un tale problema, peraltro con pronuncia che -in quanto additiva poteva avere effetto solo successivamente alla sua emanazione sicchè P.M. e Tribunale avreb-
bero dovuto osservare il precedente testo dell'art. 513, IIˆ co., -quale era prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale- il difensore del
LA ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 513, II' co., c.p.p. in
relazione all'art. 24, comma II Costituzione,
60 evidenziando che nella specie, non solo si era violato il fondamentale indirizzo del nuovo codice di rito in virtù del quale le prove devono essere formate nel dibattimento ed in contraddittorio, ma anche non si era tenuto conto della possibilità di assunzione del YK nel corso delle indagini preliminari, a mezzo di incidente probatorio, sicchè non ricorreva l'ipotesi di impossibilità
sopravvenuta di ripetizione dell'esame dell'imputa-
to in procedimento connesso, già sentito nel corso delle indagini preliminari.
Premesso che l'interrogatorio reso al P.M.
è mirato allo svolgimento delle indagini nonchè
indirettamenteall'accertamento dei fatti e solo alla difesa dell'indagato, sicchè in quella sede la presenza del difensore, è un diritto dell'indagato
(art. 364, co. 4°, c.p.p.) ma non un obbligo, come dall'ultimo comma (quando assiste al ribadito compimento degli atti, il difensore... ) sicchè è
solo necessario dare al difensore il preavviso di tale interrogatorio per soddisfare le esigenze di difesa, anche se poi il difensore non vi partecipa,
e premesso pure che qui non si contesta quanto rilevato dai giudici di merito in ordine all'avver-
timento sempre dato al difensore di fiducia, prima
61 del compimento dell'interrogatorio pur quando poi non fosse intervenuto o si fosse allontanato, deve ritenersi che le obiezioni siano riferibili alla mancanza di avviso e di partecipazione del difenso-
re agli atti di identificazione di persone e dei luoghi con la polizia giudiziaria compiuti dal
YK.
Si tratterebbe di atti inutilizzabili in
via generale che sono però ripetibili nel rispetto delle regole di rito.
E qui, comparendo col proprio difensore al dibattimento, riconfermando i precedenti interroga-
tori e le dichiarazioni rese in occasione di quelle identificazioni, oltre che il memoriale, il YK
ritualmente nel processo quelle ha reintrodotto identificazioni ex novo e nel dichiarazioni ed rispetto delle regole di rito che tutelano l'inter-
vento della difesa.
Ma soprattutto è da osservare che l'assen-
za di difensore determina la inutilizzabilità delle dichiarazioni pregiudizievoli al soggetto che viene sentito solo contro la persona che le rende (art. 63, 1° co., c.p.p.) non contro i terzi, sicchè non
è di tale eventuale assenza che gli odierni ricor-
renti possono avere interesse a dolersi;
laddove
62 poi sarebbe non ravvisabile la stessa inutilizzabi-
lità in conseguenza della assenza dei difensori degli incolpati dal soggetto interrogato non solo
per lo stesso principio ma, in pratica, perchè non può il P.M. prevedere quali saranno le persone incolpate dal soggetto che va ad interrogare, nè se ve ne saranno. Alla predetta assenza del difensore
ricorrenti collegano uno degli argomenti posti a
sostegno della dedotta questione di legittimità
costituzionale, in tesi non preclusa dalla sentenza 254/1992 della Corte Costituzionale perchè non
esaminata.
Rileva in proposito questo Collegio che, a parte quanto di più incisivo dovrà in appresso rilevarsi sulla questione suddetta, ed a parte la già rilevata carenza di interesse degli odierni ricorrenti a dolersi dell'assenza del difensore del
YK quando li chiamava in correità, in qualunque delle forme con cui ciò avveniva, va sottolineato
-
che in occasione della citata pronuncia del giudice delle leggi questi ha tenuto conto pure di altri parametri costituzionali cui veniva rapportata la disposizione dell'art. 513, II° co., C.P.P. e, fra
essi, risulta menzionato pure l'art. 24 della
63 钞 Costituzione, come gli altri ritenuto assorbito dal profilo di illegittimità costituzionale già eviden-
ziato.
Ne deriva l'inammissibilità della questio-
ne oggi dedotta sotto questo profilo perchè già era stata tenuta presente dalla Corte Costituzionale
nella sua sentenza 254/1992 e non è possibile sollevare eccezioni di illegittimità costituzionale in relazione a norme della Costituzione che sono state già considerate dal giudice delle leggi,
perchè sarebbe un modo indiretto per chiedere non consentite riforme o revoche della precedente sta-
tuizione.
Il che va rilevato pure in relazione alla deduzione concernente la possibilità di addivenire all'esame del YK, mediante incidente probato-
rio, nel contraddittorio dei difensori degli impu-
tati di questo processo, ossia attraverso un proce-
dimento incidentale che -in radice- non essendo imprevedibile il rifiuto dibattimentale del YK
a rispondere, dimostrava l'insussistenza di una
impossibilità sopravvenuta (come definita nell'art. 512 c.p.p.) al di lui esame, in contraddittorio fra le. parti.
La tesi non può avere ingresso perchè la
紗 64 riconducibilità di quel rifiuto alla ipotesi di impossibilità sopravvenuta all'esame del coindaga-
to, dalla quale derivava la utilizzabilità delle precedenti dichiarazioni da costui rese al P.M.,
stata testualmente rilevata dalla Corte Costituzio-
nale, quando ha asserito che quei soggetti (persone nei confronti delle quali si procede o si è proce-
duto separatamente ovvero imputate di reato proba-
toriamente collegato) «come l'imputato, hanno la
possibilità di sottrarsi in tutto о in parte,
all'esame, così determinando, nel caso in cui avessero reso precedenti dichiarazioni, quel tipo di situazione che lo stesso legislatore ha inteso qualificare come un'ipotesi di impossibilità SO-
pravvenuta di ripetizione dell'atto».
La questione deve quindi essere risolta
nell'ambito della definizione data dalla Corte
Costituzionale con la prefata sentenza dato che
nella evenienza della possibilità di plurime inter-
pretazioni è corretta solo quella rispettosa dei parametri costituzionali: e nessuno, più di quella
Corte, è qualificato ad indicarli. Gli esaminati profili, in definitiva,
stanno ad evidenziare che i ricorrenti, a fronte dello sbarramento posto dalla sentenza 254/1992
65 alla dedotta tesi di inutilizzabilità degli atti del YK, hanno mirato a conseguire, attraverso la questione sollevata, una nuova ma diversa pro-
nuncia del giudice delle leggi sul secondo comma
dell'art. 513 c.p.p.
Il che concreterebbe una non prevista nè
consentita impugnativa di quella sentenza od una
sua revoca sicchè, in conformità alla formula adottata dalla Corte Costituzionale negli infre-
quenti casi in cui ciò si è già verificato, deve darsi atto della inammissibilità della questione di legittimità costituzionale oggi sollevata.
Onde ovviarvi la difesa ha cercato di superare l'ostacolo deducendo l'inapplicabilità
della citata sentenza, perchè additiva, operante ex nunc e successiva ai fatti dai quali s'è tratto argomento per sollevare nuovamente la questione.
Va sul punto rilevato che la cessazione di efficacia di una norma dalla data della sentenza che ne ha dichiarato la illegittimità costituziona-
le (e quindi anche per i casi di sentenze cosiddet-
te additive), riferentesi alle situazioni future,
(com'è dato desumere dal 3° comma dell'art. 30
legge 87/1953 il quale specifica che «le norme
dichiarate incostituzionali non possono avere
欢 66 "applicazione" dal giorno successivo alla pubblica-
zione della decisione, così chiarendo la portata dell'art. 136 Cost. -secondo cui la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo- dopo che la legge 2 febbraio 1948 n. 1 aveva reso di difficile applicazione il sistema conseguente al richiamato art. 136 Cost.); è cosa diversa dalla retroattività
degli effetti di una pronuncia costituzionale di illegittimità di una norma, ancorchè processuale ed in antitesi al principio del tempus regit actum,
perchè quella norma non può più regolare i rapporti tuttora pendenti dato che l'essenzialità del vizio inficiante -in radice e quindi ab initio-, la norma stessa è quella che ne ha provocato la declaratoria di incostituzionalità. E cio è riferibile anche alle sentenze additive. E' per tale motivo che questo collegio ritiene di condividere il principio della efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento emesse dalla Corte Costituzionale, operante per tutti i rapporti processuali non esauriti e cioè con la
sola eccezione dei rapporti nei quali siansi forma-
te, -in tutto o in parte- statuizioni irrevocabili e, come tali, insuscettibili di subire l'influenza del giudicato costituzionale..
67 20 A conforto del criterio della efficacia retroattiva delle sentenze di accoglimento su tutti i rapporti processuali pendenti, tranne le parti contenenti statuizioni ormai definitive, sta la considerazione in base alla quale, in opposta allaipotesi, si dovrebbe non dare attuazione
pronuncia di accoglimento della Corte Costituziona-
le proprio nel procedimento che ha dato occasione alla eccezione di incostituzionalità, di tal che, a priori, dovrebbesi dare atto della irrilevanza della questione dedotta rispetto alla decisione
finale da adottare nel procedimento principale e,
quindi, dichiarare la inammissibilità, per manife-
sta irrilevanza (art. 24 legge 87/1953), anzi tutto di tutte le questioni fondatamente sollevate.
L'antinomia, rispetto alle ragioni istitu-
tive della Corte Costituzionale, le cui funzioni
resterebbero svuotate di contenuto e scopo è troppo evidențe perchè possa seguirsi il principio della irretroattività della efficacia delle sentenze di accoglimento emesse dalla Corte Costituzionale. La deduzione di inapplicabilità della
sentenza n. 254/1992 della Corte Costituzionale nel caso in esame è quindi da respingere.
Appare inconducente, infine, sostenere che
68 una siffatta applicazione delle norme concernenti
la utilizzabilità degli atti formati nel corso
delle indagini preliminari sarebbe in insanabile
contrasto con la fondamentale caratteristica di un codice di rito del tipo accusatorio, nel quale le prove devono essere formate nel dibattimento e,
le parti, qui comunque, nel contraddittorio fra eluso, perchè in questo processo la suddetta appli-
cabilità deriva dalla verifica costituzionale e
dalla illegittimità di una lettura delle disposi-
Costituzione, zioni di legge non conforme alla
"fisiologica" possibilità perchè è ben nota la
della successione delle leggi nel tempo, nella quale l'ultima è idonea a modificare o cancellare
la precedente onde adeguare gli strumenti legisla-
tivi alle necessità pubbliche, correggendo eventua-
li errori che dovessero nel tempo emergere O mi-
gliorandone la efficacia in una prospettiva di più
concreta adeguatezza alle esigenze del corpo socia-
le cui vanno applicati, attraverso una scelta
politica dei metodi e degli indirizzi ritenuti più -
opportuni, alla quale il giudice deve dare specifi-
applicazione nei singoli casi, specie quando,ca
come nella ipotesi qui concretamente adottata e
com'è stato autorevolmente osservato, le disposi-
69 zioni in esame sono frutto di una scelta legislati- va «in linea con il criterio, rinvenibile in varie disposizioni del codice, tendente a contemperare il dell'oralità con l'esigenza diprincipio-guida evitare nei limiti ed alle condizioni di volta in volta indicate- la "perdita", ai fini della deci-
sione, di quanto acquisito prima del dibattimento e che sia irripetibile in questa sede».
Del resto, ulteriore e cospicuo esempio di un tale indirizzo è rinvenibile nella legge 7
agosto 1992 n. 356 che ha maggiormente aperto la possibilità di recupero degli atti formati O dei
mezzi acquisiti prima del dibattimento, senza che,
con ciò, possa adombrarsi questione di legittimità
costituzionale solo perchè successive e più appro-
fondite considerazioni suggeriscono al legislatore correttivi anche ai principi informatori di un
codice di rito. Va infine rilevata l'infondatezza della doglianza per l'utilizzazione di quegli atti senza il consenso delle parti, perchè l'art. 513
II˚ co. C.P.P. impone solo il parere delle stesse parti ma non prescrive che questo sia pure vinco-
lante. (il giudice, sentite le parti...).
Così superata ogni problematica inerente alla utilizzabilità delle dichiarazioni del YK, in esse recepite le identificazioni di luoghi e di persone, nonchè il contenuto del memoriale, e dovendosi ritenere nelle suesposte considerazioni assorbite tutte le problematiche sollevate dalle parti in ordine agli stessi punti, devesi verifica- re se sia stato osservato dai giudici del merito il criterio, peraltro enunciato pure nella richiamata sentenza della Corte Costituzionale, della conse-
guenziale osservanza della norma di cui all'art.
192, III° CO., C.P.P. nella valutazione degli elementi forniti dal YK.
La risposta deve essere positiva.
Si è già rilevata specificatamente, a
proposito del ricorso del P.G. di Milano, la pro-
lungata indagine sull'attendibilità soggettiva del
YK, spiegata con motivazione che, per la rife-
ribilità a concreti elementi di fatto, per la
esaustività degli aspetti considerati, per l'assen- za di vizi logici, non può essere censurata da
questa Corte di mera legittimità il cui compito è
peraltro limitato alla verifica dell'assenza di
1° lett. e) "manifesta" illogicità (art. 606, CO
C.P.P., escludente l'accoglibilità di tesi in merito semplicemente diverse.
La minore attendibilità conferita alle
71 successive dichiarazioni con le quali il YK
aveva coinvolto il SI, il ER e Morabito Saverio e la diversificata soluzione adottata per costoro costituisce riprova dell'attenzione posta dai giudici di appello al problema della verifica della credibilità non solo estrinseca ma anzitutto intrinseca del chiamante -comunque in buona fede- e non lascia spazio a consensi di questa Suprema
Corte per critiche incentrate sulla diversità di opinione o di collegamenti probatori o di ontologi-
ca valutazione espressa dai ricorrenti in senso
opposto anche perchè, come già più volte puntualiz-
zato da questa Suprema Corte, non basta l'interesse del chiamante a conseguire effetti premiali dalla sua collaborazione, per inficiare di inattendibili-
tà le sue dichiarazioni allorquando esse, riferendo pure il contributo criminoso del chiamante, siano foriere di negativi effetti sanzionatorii per lui e quando siano, per ciò stesso, sottoposte a più
penetrante e generale oltre che particolareggiata verifica, come nel caso in esame.
Per quanto riguarda, inoltre, la verifica sugli "altri elementi di prova che ne confermino
l'attendibilità", è da rilevare che il giudice di appello, adeguandosi a criteri già espressi da
72 questa Suprema Corte (Cass. Sez. I 8.4.1991; Sez.
Un. 21.10.92) ha adottato criteri di ragione,
esplicitamente richiamati, volti al controllo della sussistenza di personalizzati riscontri esterni
relativi ad ogni singolo fatto-reato ed alla sua
ascrivibilità ad ogni singolo imputato, sicchè di tali criteri, improntati a corretta cautela nella valutazione della chiamata del coimputato о
dell'imputato in procedimento connesso, non possono dolersi i ricorrenti.
Infatti è da rilevare che in ordine ad ogni contestazione i giudici del merito, dopo la precedente, ampia verifica sulla credibilità sog-
gettiva del chiamante, hanno proceduto alla ricerca individuazione degli elementi di riscontroed
esterni, menzionandoli in motivazione e che, come
noto, possono essere di qualunque tipo, ivi compre-
si quelli di natura indiziaria, semprechè, in tale evenienza, il loro coacervo, formato da un insieme di indizi gravi, precisi e concordanti, escludenti la possibilità di una soluzione diversa da quella conclusivamente adottata dal giudice del merito,
rispecchi e rispetti la disposizione dell'art. 192
- II' co., C.P.P.
E' per tale motivo che i cosidetti riscon-
73 tri esterni non devono necessariamente avere natura oggettiva anche se, indubbiamente, la maggiore valenza probatoria di siffatto tipo di riscontro,
conferisce maggiore peso al complesso dei mezzi di prova.
Su tale argomento le argomentazioni difen-
nell'avversare gli elementi utilizzati dai sive,
giudici del merito, hanno più volte negato la loro capacità di conferire riscontro alle chiamate del
YK, anzi sostenendo che la comprovata loro
erroneità o falsità dimostrava la inattendibilità e la infondatezza delle accuse.
Tenuto conto del fatto che gli elementi esterni comprovanti i rapporti di conoscenza e/o di frequenza del YK con i chiamati o fra costoro
attengono alla sfera delle loro relazioni in quanto spiegano la possibilità di sapere notizie sul loro conto e quindi valgono ad attribuire credibilità al fatto che il chiamante sia in effettivo grado di riferirne, cosicchè ineriscono alla cosidetta attendibilità soggettiva od intrinseca, ma nulla
apportano sulla conoscenza del fatto-reato e della loro attribuibilità al soggetto incolpato, è da riconoscere che non raramente i giudici del merito quì sono incorsi nell'errore di scambiare per
74 riscontri esterni elementi che invece andavano ricondotti nel novero di quelli convalidanti la
soggettiva credibilità del chiamante.
Epperò, quelle volte in cui ciò è avvenu- to, devesi pure dare atto che la pluralità, il numero e la consistenza degli altri elementi di
riscontro esterno inerenti al fatto storico od alla sua paternità, elencati dagli stessi giudici del merito, ha mantenuto compatto quel coacervo di
elementi supportanti la chiamata in correità, di guisa che l'errore in precedenza notato non ha
avuto effetto deviante rispetto alla logica di base ed alla correttezza della soluzione adottata. Anche quando (come nel cosidetto
episodio di Prato di cui alla lettera E della
rubrica ascritta al ZZ, al LA ed al
TI) gli stessi giudici del merito hanno rico-
nosciuto qualche errore nelle notizie fornite dal
YK, hanno tuttavia indugiato sulla eziologia dell'errore e sulla sua spiegabilità in ragione di causale individuata, tale da non scalfire nè la credibilità del chiamante (peraltro confortata da altri elementi plurimi) riconducibilitàně la
nell'ambito deldella notizia, nonostante tutto,
riscontro esterno.
75 Se si tiene conto che in tale modo la motivazione spiegata dai giudici del merito, oltre a non trascurare i rilievi mossi, palesa una sua
razionabilità che non incorre nella manifesta infondatezza e che invece questo è il limite posto со. lett. e) C.P.P. al sindacatodall'art. 606
esperibile da questa Suprema Corte, le censure sul punto mosse dai ricorrenti non possono essere qui accolte senza una diversa interpretazione e valuta-
zione dei dati storici, inammissibile in questa sede.
Proprio l'imputazione di cui al capo E, articolata su tre episodi di traffico (a Tortona 2
per 26 Kg. di eroina, su di un'area di servizio
dell'autostrada Bologna-Firenze per Kg. 37 ed alla stazione di Prato (o di Firenze) per Kg. 33) e le critiche mosse avverso la dichiarazione di respon-
sabilità dei tre imputati fanno puntualizzare che la consegna di sostanza stupefacente o psicotropa,
all'accordo di cessionequando non contestuale costituisce un post-factum esecutivo del patto criminoso stipulato in precedenza e che già integra tutti gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 71 legge 22.12.1975 n. 685, perfezionan-
dosi il negozio di compravendita sin dall'incontro
76 dell volontà, rispetto al quale la traditio assume l'aspetto della sua realizzazione concreta.
Seppure il raggiungimento di prove sulla consegna è già sufficiente a dimostrare l'accordo,
poco importa se concomitante o preesistente, perchè
comunque è un suo necessario presupposto, tuttavia allorquando -come nel caso in esame- le consegne avvengano in attuazione di accordi о di incontri avvenuti nei giorni precedenti, non basta scalfire
gli elementi relativi all'esecuzione di taluna
delle fasi del contratto (qui: di talune delle tre consegne di cui al capo E) ove restino ferme le
acquisizioni probatorie relative alla partecipazio-
ne dei soggetti agli accordi.
Per quanto sopra e per la puntuale appli-
cazione fatta dai giudici del merito alla richiama-
ta disposizione di cui all'art. 192 co. 3° C.P.P., di cui s'è data dimostrazione personalizzata per ogni capo di imputazione concernente gli episodi di cessione di eroina, attraverso motivazione giuridi-
camente corretta e della cui logica s'è già eviden-
incensurabilità in questa sede di mera ziata la legittimità, tutte le critiche mosse nell'interesse degli imputati ricorrenti avverso il giudizio di loro responsabilità per i fatti contestati nei capi
77 E, F, G, H, I devono essere respinte.
ZZ, LA e TI si dolgono altresì dell'affermazione di loro colpevolezza in ordine al delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti deducendo, oltre alle già esaminate critiche sul conto del YK
(ed anche -pro parte- dello EV), che non s'era fatta distinzione con la ipotesi di concorso di
persone in più episodi di cessione di sostanze
stupefacenti.
E' quindi necessario premettere che sulla violazione all'art. 75 legge 685/1975 la Corte di
Appello ha prima enunciato i principi di diritto in base ai quali può sostenersi la presenza di un'as-
sociazione per delinquere finalizzata al traffico delle sostanze stupefacenti, rilevando la necessità
di un accordo col fine specifico suddetto, di
un'organizzazione ancorchè rudimentale con predi-
sposizione di mezzi al fine, la consapevolezza del vincolo associativo da parte di ogni socio, l'ef- fettivo innesto del contributo del singolo nella struttura associativa.
La stessa Corte, dopo avere evidenziato la insufficienza di taluni elementi ad escludere il sodalizio criminoso (come la mancata consumazione
78 dei reati-fine, le mancate prove sui rispettivi ruoli, la diversità di sede operativa dei singoli soci) ha pure puntualizzato che la detta organizza-
zione sussiste, quando, al di là del numero dei
reati-fine consumati, od anche se non consumati,
permane la costanza dei rapporti associativi.
Ha quindi indicato gli elementi fattuali da cui ha desunto la presenza di un gruppo organiz-
zato in Italia, speculare a quello che provvedeva ad esportare l'eroina dalla Turchia, i cui rispet-
tivi componenti trattavano in parità di condizioni.
Ciò stante, rileva questa Corte la giuri-
dica correttezza dei principi di diritto enunciati,
cui andavano ad adeguarsi gli accertamenti probato-
ri acquisiti soprattutto attraverso la già esamina- ta credibilità soggettiva del YK, in taluni
dapunti confermata, seppure involontariamente,
affermazioni dello EV rese a propria discolpa e per limitare la propria responsabilità. На formato apposito oggetto di indagine pure la sussistenza di un'apposita organizzazione sulla quale la motivazione spiegata non soffre
censura anche per il rilievo conclusivo che il frequente acquisto di così rilevanti partite di eroina necessitava di tutta una permanente organiz-
79 zazione dedita alla capillare commercializzazione della sostanza stupefacente, rilievo da ritenere non solo del tutto congruo, ma anche logico e
dimostrativo dell'assunto, in aggiunta a tutti gli altri elementi già di per sè dimostrativi del
sodalizio organizzato.
Nè si può dire che non sia stata esaminata la differenza tra la commissione concorsuale di più
reati della stessa specie, aventi lo stesso ogget-
to, e la consumazione degli stessi reati in esecu-
zione di un preesistente e generalizzato accordo criminoso che continuava a legare i sodali all'or-
ganizzazione pur dopo la commissione dei singoli
له
reati di acquisto e detenzione di sostanza stupefa-
cente.
Infine la partecipazione dei tre suddetti imputati e di altri ignoti al sodalizio è stata
registrata sia attraverso la reiterata commissione di quei reati-fine sia attraverso le modalità di contatto ed il tipo di rapporti mantenuti col
gruppo di trafficanti turchi.
Com'è dato rilevare, quindi, alla corret-
tezza giuridica dei principi di diritto enunciati ed applicati in tema di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti s'è accompagnata
80 una interpretazione dei dati sintomatici e di
rilievo, cosicchè la relativa motivazione dimostra-
tiva di quel sodalizio e della partecipazione ad essa dei tre suddetti imputati non può essere
censurata da questa Corte senza esorbitanza dai
limiti di legittimità proprii della sua giurisdi-
zione.
Anche le censure avversanti la loro con-
danna per violazione all'art. 71 legge 685/1975 non possono quindi essere accolte.
Vanno del pari disattese le doglianze per il riconoscimento dell'aggravante dell'ingente quantità di cui all'art. 74 comma 2° legge 685/75
perchè tale deve essere ritenuta quella che, per il notevolissimo numero di dosi ricavabili, è in grado di arrecare pericolo per la salute e la incolumità
pubblica su scala territoriale diffusa;
e non si
può negare che, tenuto conto della ricavabilità di ben 10.000 dosi da ogni chilogrammo di eroina pura,
la entità dei chilogrammi commerciati nei singoli episodi (Kg. 26, 33, 37, 28) era capace di arrecare
--ciascuno quel pericolo, anche quando la purezza si aggirava sul 49%. Pari sorte deve avere la doglianza per l'aggravante di cui all'art. 74, comma 1 n. 2 della
81 legge ove si consideri la ricorrenza del numero di persone (tre come minimo) condannate per gli episo-
di di acquisto, detenzione e spaccio di eroina.
Le ulteriori censure mosse per la ritenuta equivalenza fra circostanze di segno opposto
(ZZ) sono da respingere perchè la discre-
zionale facoltà del giudice di merito nel valutare globalmente le circostanze disomogenee, ancorchè
non necessariamente condizionata dal numero preva- lente -o meno di quella avente segno uguale, qui risulta spiegata col riferimento alla suddetta,
doverosamente globale valutazione sicchè il giudice di appello risulta avere dato ragione dell'eserci-
zio delle sue facoltà in modo da rendere comprensi-
bile il fondamento di quella valutazione. La do-
glianza quindi attenta al merito di quell'esercizio e non può trovare ingresso in questa sede.
Quanto alle pene irrogate, per le quali anche il P.G. ha espresso censure ma in segno opposto, devesi dare atto che l'esercizio del
potere discrezionale di cui all'art. 132.c.p.
esplicitamente parametrato ai criteririsulta
elencati nell'art. 133 c.p., al minore disvalore sociale di quelle attività criminose svolte nella vigenza della legge 685/1975, che disponeva minore
82 carico sanzionatorio rispetto alle successive disposizioni del D.L. 309/1990, alla esigenza che le pene fossero perequate a quelle irrogate ad
altri coimputati giudicati separatamente. Anche tali censure non possono quindi trovare ingresso, neanche allorquando criticano il carico di maggiorazione apportata per la continua-
zione fra i reati, dato che le misure applicate,
assolutamente ben lungi dalla possibilità di tri-
plicazione di quella irrogata per il reato base
(che figura indicato), prevista nell'art. 81 C.P.,
costituiscono arra dell'esercizio di giurisdizione e non di arbitrio.
Già quanto finora esposto consente la
reiezione dei ricorsi del ZZ, del TI,
del SA e del LA cui va fatto carico, in solido fra loro e con lo EV, delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 presente c.p.p.; la stessa norma impone altresì la condanna dello EV anche al pagamento di una somma in
favore della cassa delle ammende, qui equitativa-
mente fissata in lire un milione, essendo il di lui ricorso inammissibile.
Vale solo aggiungere alcune notazioni:
per il TI in relazione alla incredibilità
83 del YK sostenuta dal ricorrente perchè il chiamante non aveva segnalato, come invece aveva fatto per il Cortassa, la vistosa zoppia che lo affligge, dato che sul punto è stata spiega-
ta apposita motivazione del giudice di merito le cui argomentazioni, anche se fossero in astratto
non condivisibili, tuttavia qui non possono essere censurate perchè non assurgono alla illogicità
manifesta mentre la loro concreta. disattenzione implicherebbe un non consentito riapprezzamento dei dati storici.
Inoltre la partecipazione accertata per uno solo degli episodi di acquisto di eroina non è
sufficiente ad escludere la partecipazione anche all'associazione per delinquere quando i rapporti con i sodali ed i vincoli col sodalizio siano aliunde desumibili, come è doveroso accertare in
considerazione dell'autonomia del delitto di asso-
ciazione rispetto ai reati-scopo;
- per il SA che la di lui partecipazione al pranzo del ristorante Telli di Zelo Buon Persico,
nel quale vennero dai partecipanti trattati argo-
menti inerenti al traffico dell'eroina ed ivi avvenne il pagamento di lire 120.000 milioni per i
5 Kg. di quella sostanza stupefacente consegnata in Sirmione in periodo compreso fra il 22 ed il
28/7/89, risulta consacrato dall'accertamento degli agenti di P.G. appostati che scattavano le foto.
E, seppure non risulti consacrata anche la consegna del danaro, tuttavia l'oggetto delle
conversazioni circa i garanti delle operazioni, non estensibile a soggetti estrani, appare razionalmen-
te collegato alla partecipazione al traffico, ond'è
che la valutazione in proposito esperita, peraltro a conferma delle dichiarazioni del YK sul punto collimate da quelle dello EV, appare fondata su elementi di fatto non reversibili dal giudice della legittimità;
- per il LA in relazione al rifiuto di atte-
nuanti generiche, risulta spiegata apposita motiva-
zione che, seppure riferita anche allo EV, al
ES ed al SA, tuttavia lega il rigetto della relativa richiesta alla presenza di preceden-
ti penali anche specifici (pag. 53). La sussistenza di tali precedenti non
viene in ricorso contestata sicchè deve qui essere tenuta ferma, con la conseguenza che essendo i precedenti penali elencati nel 2° comma dell'art.
133 c.p., il quale disciplina l'esercizio di ogni potere discrezionale da parte del giudice, ed
85 essendo la concessione di circostanze attenuanti generiche facoltativa (art. 62 bis
,C.P. il giudice.... può.....) il rifiuto risulta spiegato in maniera giuridicamente corretta.
Il prevalere di quell'elemento negativa-
connotante la personalità del Cortassa ri- mente spetto ad ogni altro evidenziato dalla parte,
implica quella valutazione di merito nella quale non può penetrare il giudice della legittimità.
Neanche può essere esaminato alcun dedotto travisamento del fatto perchè espunto dal nuovo
codice di rito penale.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile la sollevata que-
stione di legittimità costituzionale.
Dichiara inammissibile il ricorso di
EV NE.
Rigetta il ricorso del procuratore Genera-
le di Milano.
Rigetta i ricorsi di ZZ NI,
TI IG, SA NI e LA Fran-
cesco che condanna, unitamente allo EV, al pagamento in solido delle spese del procedimento,
nonchè il solo EV al pagamento della somma di lire un milione alla cassa delle ammende.
Pingo kok 86 Roma 20 giugno 1994
(Dr.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE
(Dr. Giorgio BUOGO)
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
Udle Scalia
IL PRESIDENTE
Giuseppe GENNARO)
Depositato in Cancelleris DTT 1994 oggi,
Il Collaboratore d. Cancellaria
O N E
87 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
74 legge 685/1975 per omessa individuazione delle 1990 n. 993 che introduceva una disciplina della
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