Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/1994, n. 10775
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Sentenza 20 giugno 1994

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È inammissibile per difetto dei requisiti di cui all'art. 581 cod. proc. pen. l'impugnazione redatta in lingua straniera e priva della traduzione.

Ai sensi dell'art. 63, cod. proc. pen., l'assenza del difensore determina l'inutilizzabilità delle dichiarazioni pregiudizievoli al soggetto che viene sentito solo nei confronti di quest'ultimo, non nei confronti dei terzi.

In virtù dell'art. 21 bis del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella legge 7 agosto 1992, n. 356, che ha modificato l'art. 240 bis disp. att. cod. proc. pen., è esclusa la sospensione in periodo feriale di qualunque termine processuale relativamente a qualsiasi tipo di procedimento concernente reati di criminalità organizzata, che sia in corso durante la fase delle indagini preliminari e non per le sole indagini stesse.

Le sentenze di accoglimento della Corte Costituzionale hanno efficacia retroattiva ed operano per tutti i rapporti processuali non esauriti, ossia con la sola eccezione dei rapporti nei quali siano formati - in tutto o in parte - statuizioni irrevocabili. (Fattispecie nella quale, sulla scorta del principio suindicato, è stata respinta la tesi difensiva secondo cui la sentenza n. 254/1992 Corte Costituzionale, in tema di art. 513, secondo comma cod. proc. pen. (letture nel dibattimento delle dichiarazioni nel corso delle indagini preliminari delle persone indicate nell'art. 210), non troverebbe applicazione in quanto successiva ai fatti oggetto della vicenda processuale).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/06/1994, n. 10775
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10775
    Data del deposito : 20 giugno 1994

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