Sentenza 6 febbraio 2007
Massime • 1
In materia di violazione della normativa antinfortunistica, la sussistenza di una delega di funzioni idonea a mandare esente da responsabilità il datore di lavoro può essere, in effetti, desunta dalle dimensioni della struttura aziendale, ma, a tal fine, si richiede, non solo che si sia in presenza di un'organizzazione altamente complessa in senso proprio, ma anche che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive; a ciò dovendosi comunque aggiungere che tale delega implicita non può esonerare da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto in ordine alla organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. (In applicazione di tali principi la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza di assoluzione del datore di lavoro fondata dalla Corte di merito sull'asserito trasferimento della posizione di garanzia del datore di lavoro ad altro soggetto degli obblighi di prevenzione e sorveglianza in azienda di grandi dimensioni senza accertare l'esistenza in concreto di una di una organizzazione aziendale realmente altamente complessa e di un articolato sistema di gerarchia di livello dirigenziale ed intermedio e senza verificare l'estraneità dell'evento letale alle essenziali scelte aziendali in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro).
Commentario • 1
- 1. La responsabilità penale del datore di lavoroAndrea Saia · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/ · 4 aprile 2017
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 06/02/2007, n. 12794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12794 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DE GRAZIA Benito Romano V. - Presidente - del 06/02/2007
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. IACOPINO Silvana NN - Consigliere - N. 155
Dott. NOVARESE ES - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BLAIOTTA Rocco Marco - Consigliere - N. 018205/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE APPELLO di MESSINA;
nei confronti di:
1) IS VA, N. IL 16/11/1945;
2) CO AL, N. IL 08/03/1954;
avverso SENTENZA del 22/11/2005 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BLAIOTTA Rocco Marco;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IANNELLI Mario, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della pronunzia nei confronti del Chiarafisi, in accoglimento del ricorso del Procuratore generale;
rigetto del ricorso del OL;
udito, per la parte civile, l'Avv. Raspaolo Carmelo, del foro di Messina, che si riporta alle conclusioni scritte che deposita;
udito il difensore Avv. Mititi Valter del foro di Messina per OL che chiede l'accoglimento del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Barcellona Pozza di Gotto ha affermato la penale responsabilità di CH GI e OL AL in ordine ad alcune contravvenzioni inerenti alla disciplina antinfortunistica ed al delitto di cui all'art. 589 c.p. È stata altresì pronunziata condanna al risarcimento del danno nei confronti delle costituite parti civili, nonché al pagamento di una provvisionale di Euro 40.000 per ciascuna di esse. L'imputazione delittuosa è afferente alla morte di BA ES all'interno di un'officina in cui avvenivano lavorazioni meccaniche, rimasto schiacciato dalla caduta di una pesante tramoggia alla quale stava lavorando, senza che fossero stati adottati gli accorgimenti per renderla stabile e senza che fossero stata fornita istruzione specifica in ordine ai rischi della lavorazione.
L'accusa è stata elevata nei confronti del CH, legale rappresentante dell'azienda, per aver fatto eseguire la lavorazione in questione consentendo l'imbracatura della tramoggia in questione senza adottare gli accorgimenti idonei ad evitare il suo sbilanciamento e non esigendo il puntellamento;
e per non aver inoltre riservato a lavoratori particolarmente informati dei rischi l'uso del carroponte. Analoga imputazione è stata elevata nei confronti del OL nella sua qualità di capo officina, per non aver esercitato la dovuta vigilanza affinché il BA, prima di iniziare il lavoro sulla tramoggia posta in verticale e senza imbracatura, la puntellasse in modo da evitarne la caduta;
nonché per non aver riservato a lavoratori particolarmente informati dei rischi l'uso del carroponte.
La pronunzia è stata parzialmente riformata dalla Corte d'Appello di Messina, che ha assolto il CH per non aver commesso il fatto;
ha confermato la condanna nei confronti del OL ed ha ridotto l'importo delle provvisionali a Euro 25.000. Ricorrono per cassazione il Procuratore generale ed il difensore del OL.
Il primo deduce mancanza di motivazione in ordine all'assenza del profilo di colpa a carico del CH delineato dal primo giudice e consistente nell'aver consentito ritmi di lavoro eccessivamente serrati, tali da comportare il continuo impiego dell'unico carro-ponte che veniva spostato continuamente al fine di consentire la contemporanea e pertanto più veloce lavorazione di più tramogge. La sentenza, inoltre non dimostra l'assunto secondo cui il puntellamene delle tramogge, in luogo della loro imbracatura, fosse praticabile senza alcun aggravio per la speditezza delle lavorazioni e parimenti idonea ad escludere il rischio per il lavoratore. In realtà la contemporanea lavorazione di più tramogge impediva il ricorso all'unico carro ponte in funzione di imbracamento ed inibiva altresì la presenza del OL a ciascuna operazione, cui avrebbe dovuto assistere con ruolo di vigilanza per assicurare corretto e sicuro svolgimento del lavoro.
L'assenza di motivazione si pone in stridente contrasto con le conclusioni di segno contrario raggiunte in modo argomentato dal primo giudice. Si richiede in conseguenza l'annullamento con rinvio della pronunzia impugnata.
Il difensore del OL deduce vizio della motivazione in ordine all'assunta pericolosità del processo lavorativo in cui era impegnato il BA. In realtà l'imbracamento o in alternativa il puntellamelo non presentavano specifica pericolosità sicché non poteva esigersi che l'imputato dovesse imporne e verificarne l'attuazione. Semplicemente, il OL confidò che il lavoratore, nell'esecuzione del lavoro, rispettasse le istruzioni sicché erroneamente si è colto un contenuto confessorio nella dichiarazione di non essere stato presente alla lavorazione compiuta dalla vittima. Si era infatti in presenza di istruzioni sempre osservate e mai disattese. Il datore di lavoro ha il diritto di fare affidamento sull'esatto adempimento da parte del lavoratore del proprio dovere. Dunque, anche a non voler considerare abnorme il comportamento del BA, non può ritenersi l'esistenza di una violazione del dovere di diligenza, non essendovi dovere di sovrintendere o sorvegliare la fase lavorativa del puntellamelo. Il OL, al contrario, eseguiva personalmente l'unica fase realmente pericolosa della lavorazione, consistente nel ribaltamento della tramoggia costituente carpenteria metallica del peso di diverse tonnellate, per poi impartire le istruzioni sul prosieguo degli interventi sul pezzo. Il lavoratore è rimasto quindi vittima dell'incidente solo per aver disatteso gli ordini ricevuti. D'altra parte, la liberazione della tramoggia doli 'imbracatura al carro ponte era solo un'eventualita' e non una necessità. Si deduce altresì vizio della motivazione in ordine all'esistenza in azienda di serrati ritmi di lavorazione con sacrificio della sicurezza dei lavoratori. La procedura di lavorazione prevedeva la puntellatura della tramoggia prima di togliere l'imbracatura, in modo da consentire l'utilizzo del carro-ponte, quando occorresse, per le altre attività all'interno dell'officina. Tale accorgimento, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo e secondo grado, non determinava un abbassamento del livello delle cautele per la prevenzione degli infortuni. Tale valutazione è errata, poiché lo sgancio del pezzo dal carroponte era accompagnato dal suo puntellamento che assicurava la sicurezza delle lavorazioni. L'organizzazione delle lavorazioni era quindi corretta, anche perché gli operai avevano ricevuto istruzioni relative alla puntellatura delle tramogge ed avevano partecipato ad incontri di formazione in tema di sicurezza del lavoro. L'incidente era quindi dovuto non ad un rischio calcolato da parte del lavoratore alfine di velocizzare il lavoro, ma ad un'iniziativa autonoma ed imprevedibile del lavoratore assunta in spregio alle direttive aziendali.
Si deduce infine violazione di legge: la Corte ha ravvisato profili di colpa del lavoratore omettendo di valutarli alfine di stabilire se essi diano luogo ad un comportamento abnorme ed esorbitante dai processi lavorativi e quindi idoneo ad interrompere il nesso causale;
o comunque di ponderali ai fini della determinazione della misura della responsabilità. La pronunzia è immune dai vizi dedotti dal difensore del OL. Essa pone in luce che l'incidente mortale è avvenuto nel corso delle lavorazioni di una tramoggia, pezzo metallico di cospicue dimensioni che, in alcune fasi del trattamento, andava posto in posizione verticale, con la base più larga in alto e quella più stretta in basso. Essa, in tale instabile posizione, in assenza di imbracatura o di puntellamento, tendeva ad oscillare ed a spostarsi con rischio di abbattersi al suolo. Da ciò la necessità che un tale carico fosse agganciato con un sistema di brache al carro-ponte, oppure puntellato con pali di sostegno. Si ravvisa in tale fase il momento critico della lavorazione. In conseguenza gravava sul OL, cui in quel momento spettava assicurare l'osservanza delle misure di sicurezza sul lavoro, di predisporre il sistema di protezione (imbracatura o puntellamene) o quantomeno di imporne e verificarne l'attuazione. Costui, al contrario, era distante dal luogo dell'incidente ed ha ammesso di trovarsi all'esterno del capannone nei pressi di altra tramoggia;
di aver personalmente compiuto la manovra di spostamento della tramoggia oggetto dell'incidente collocandola in posizione verticale con la base più piccola in basso;
di essersi allontanato confidando sul fatto che le lavorazioni sul pezzo, consistenti nella sua smerigliatura, sarebbero state precedute dal puntellamento, nel caso si fosse reso necessario rimuovere le brache agganciate all'unico carro-ponte che veniva utilizzato da qualunque operaio ne avesse bisogno. Il Cozzolino, dunque, nel momento critico della lavorazione era assente. La semplice raccomandazione agli operai di puntellare il pezzo prima di eliminare l'imbracatura non costituisce una forma d'intervento sufficiente ai fini del rispetto dell'obbligo di vigilanza che incombeva in ordine alla corretta esecuzione della delicata operazione in questione. Oltretutto il BA lavorò sulla tramoggia non puntellata per almeno un quarto d'ora mentre altri colleghi utilizzavano il carro ponte;
e non è giustificabile che il responsabile della sicurezza non si sia accorto della situazione pericolosa in atto.
Tale analisi della vicenda si fonda su una coerente esposizione delle emergenze probatorie ed è immune da vizi logici. Appare, in particolare, del tutto corretta l'individuazione di un momento di particolare criticità nella fase in cui la tramoggia ridetta si trovava instabilmente deposta sul lato più piccolo, in assenza dell'imbracatura. Era infatti prevedibile che in quel frangente, il pezzo potesse oscillare ed abbattersi al suolo, come in effetti tragicamente accaduto. In conseguenza, l'imputato, nella veste di preposto, era tenuto a vigilare personalmente affinché tale criticità venisse superata con un appropriata azione di puntellamene. La mancanza di vigilanza adeguata viene correttamente desunta, tra l'altro, dal fatto che la vittima lavorò sul pezzo in assenza del necessario puntellamene per un non breve lasso di tempo, senza che il OL intervenisse. Con argomentazione altrettanto persuasiva la Corte non ravvisa nel comportamento del BA una condotta esorbitante completamente dalla lavorazione, tale da interrompere il nesso causale. Si osserva che la possibilità di un comportamento del genere di quello tenuto era tanto prevedibile che l'imputato si premurò di dare istruzioni intese a scongiurarlo. La pronunzia conclude richiamando opportunamente il noto principio giurisprudenziale secondo cui le norme dettate per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dirette a tutelare il lavoratore non solo dagli incidenti derivanti dalla di lui disattenzione, ma anche quelli ascrivibili a negligenza, imprudenza, imperizia;
ed osservando che in casi del genere di quello oggetto del processo v'è
responsabilità anche quando si accerti che l'agente non vigili e accerti che il lavoratore faccia effettivamente uso delle idonee misure preventive adottate.
Il ricorso del OL deve essere quindi rigettato. Non altrettanto persuasiva appare la sentenza per ciò che attiene alla posizione del FA. Essa non regge alle puntuali critiche esposte nell'impugnazione del Procuratore generale. La Corte osserva che non risulta che l'azienda presentasse carenze strutturali inerenti alla sicurezza delle lavorazioni o che gli operai non fossero stati adeguatamente resi edotti sui corretti metodi di lavorazione. Le misure alternativamente previste, l'imbracatura ed il puntellamelo, erano ambedue idonee ad assicurare la sicurezza delle lavorazioni. L'imputato, d'altra parte, non era presente nello stabilimento ed il controllo della sicurezza era affidato al OL di cui non è stata posta in discussione l'idoneità o la preparazione a ricoprire il compito. Il primo giudice ha fondato la responsabilità solo sulla posizione di garanzia assunta dalla figura del datore di lavoro e sul fatto che il capo officina OL non era dotato di delega specifica liberatoria che gli conferisse autonomia nell'organizzazione. Il giudice d'appello ritiene però di tener conto dell'orientamento giurisprudenziale di questa Corte suprema secondo cui il principio in forza del quale il datore di lavoro può trasferire la propria posizione di garanzia circa gli obblighi di prevenzione e sorveglianza imposti dalla normativa antinfortunistica solo attraverso un provvedimento formale di delega ad altro soggetto subentrante con esplicita indicazione delle funzioni ed esplicita accettazione, va contemperato, quando si sia in presenza di un 'azienda di grandi dimensioni, con la necessita' di accertare in concreto l'effettiva situazione della gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, così da verificare la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale (Cass. IV, 9 luglio 2003, n. 37470 Cass. pen. 2004, p. 2126). La pronunzia è affetta da due errori. Il primo, di tipo logico- argomentativo, si risolve nel travisamento del contenuto della sentenza del primo giudice. Il secondo, di carattere giuridico, riguarda la definizione della sfera di responsabilità del datore di lavoro e la sua delegabilità.
Quanto al primo errore, occorre considerare che il Tribunale descrive una situazione di gestione delle lavorazioni altamente pericolosa: la contemporanea lavorazione di almeno tre tramogge all'interno, un'altra all'esterno; il conseguente continuo spostamento dell'unico carro ponte;
un capo cantiere costretto a seguire contemporaneamente numerose lavorazioni. "L'immagine che ne esce fuori è quella di una grande confusione, di un ritmo di lavoro intenso, di una corsa nelle lavorazioni delle tramogge in cui il carro ponte fluttua da un punto all'altro del capannone, di un'attività di lavoro che sfugge al controllo del capo officina ..e in questo quadro non meraviglia il fatto che si potesse operare su una tramoggia in assenza di sicurezza. La mancanza di puntellamento della tramoggia appare quindi la conseguenza di questa disorganizzazione". E ancora... "Il BA non è vittima della sua disattenzione ma di questa organizzazione". I ritmi delle lavorazioni, la necessità di utilizzare continuamente l'unico carro-ponte per diverse lavorazioni rendevano necessario sganciare le tramogge dallo stesso carro, prima che venissero puntellate.
La stessa pronunzia subito dopo constata la sussistenza di tutte le violazioni contravvenzionali contestate;
rileva che esse sono indirizzate sia al datore di lavoro che al preposto;
che il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare la rispondenza dei mezzi usati ai dettami della normativa antinfortunistica nonché la sicurezza del lavoro. In particolare all'imprenditore spettava predisporre lavorazioni che non contemplassero che i pezzi potessero liberamente oscillare. Si configura quindi, ad avviso del Tribunale, la violazione del D.Lgs. n. 547 del 1955, artt. 4 e 181 a carico del CH. Nè il preposto, d'altra parte, era stato dotato di una delega che consentisse il potere di spesa connesso ad una differente organizzazione delle lavorazioni. In conclusione, per ciò che concerne il datore di lavoro, si evidenzia un definito profilo di colpa, potendosi attendere un comportamento improntato alla migliore predisposizione dei mezzi di lavoro e dei sistemi di sicurezza ed una condotta rispettosa della normativa antinfortunistica. La pronunzia, infine, analizza la rilevanza causale delle plurime deficienze organizzative riscontrate.
A fronte di una così compiuta (ancorché discutibile nella sede di merito) definizione dei differenti profili di colpa e dei ruoli di garanzia assunti sia dal datore di lavoro che dal preposto, la pronunzia d'appello reca, come si è accennato, un travisamento del contenuto della pronunzia, quando afferma che il giudizio di responsabilità nei confronti del CH si fonda solo sull'attribuzione del ruolo di garante, senza definire specifiche condotte colpose.
La pronunzia d'appello appare pure censurabile per ciò che attiene ai ruoli di garanzia ed alle connesse responsabilità; e particolarmente alla delegabilità dei poteri e delle responsabilità del datore di lavoro. Occorre in proposito rammentare che il sistema normativo di tutela della sicurezza del lavoro prevede un articolato apparato di garanzia volto ad assicurare condizioni atte ad eliminare o comunque minimizzare i rischi. La disciplina è volta a prevenire anche i rischi connessi ai comportamenti imprudenti o comunque non appropriati del lavoratore. Tale sistema viene attuato tra l'altro prevedendo alcune figure tipiche di garanti: il datore di lavoro, il dirigente, il preposto. D'altra parte, l'accertamento della qualità di destinatario delle norme antinfortunistiche deve essere in ogni caso effettuato in concreto con riferimento alla singola impresa, alle mansioni svolte, alla specifica sfera di responsabilità gestionale attribuita. Ciò che rileva, quindi, non è solo e non tanto la qualifica astratta, ma anche e soprattutto la funzione assegnata e svolta (Così ades. Cass.
7.7.1999 RV 215065; Cass. 21.12. 1995, RV 204972). Tali figure, ai diversi livelli di responsabilità sono tenute ad adottare le iniziative volte a prevedere ed attuare in concreto le misure di sicurezza appropriate, e ad assicurarsi che esse siano costantemente applicate.
Nel caso di specie, come correttamente posto in luce dal ricorso del Procuratore generale, il nucleo dell'indagine per ciò che attiene al datore di lavoro CH concerne l'esistenza o meno di un sistema di lavorazione caratterizzato secondo l'assunto accusatorio - da ritmi di lavoro serrati, dall'indisponibilità di un numero di carri in grado di assicurare l'ancoraggio del pezzi nei momenti cruciali e comunque durante le eventuali operazioni di puntellamelo. Si tratta, con tutta evidenza, di un livello di dispiegamento del sistema di potere-dovere in ordine alla sicurezza che riguarda le complessive scelta aziendali inerenti all'organizzazione delle lavorazioni e che, quindi, coinvolge appieno la sfera di responsabilità del datore di lavoro. A tale ultimo riguardo, appare frutto di un fraintendimento il richiamo della pronunzia d'appello alla giurisprudenza di questa Corte in ordine alle modalità della delega che consente al datore di lavoro di trasferire la propria posizione di garanzia circa gli obblighi di prevenzione e sorveglianza ad altro soggetto quando si sia in presenza di un'azienda di grandi dimensioni;
dovendosi accertare in concreto l'effettiva situazione di gerarchia delle responsabilità all'interno delle posizioni di vertice, così da verificare la predisposizione da parte del datore di lavoro di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale.
Tale giurisprudenza è in effetti consolidata;
ma ne va rettamente inteso il senso. L'esistenza di una delega può esser in effetti desunta dalla struttura aziendale;
ma si richiede in primo luogo che si sia in presenza di organizzazioni altamente complesse in senso proprio;
e che esista una comprovata ed appropriata strutturazione della gerarchia delle responsabilità al livello delle posizioni di vertice e di quelle esecutive. Tale delega implicita poi, di regola, non esonera da responsabilità per ciò che attiene alle scelte aziendali di livello più alto. Il senso della richiamata giurisprudenza emerge con chiarezza da un caso in cui questa Corte ha affermato il principio che in materia di infortuni sul lavoro, le responsabilità del datore di lavoro relative a società di rilevanti dimensioni, possono concernere solo i profili organizzativi nell'ambito dei quali sono da comprendere anche la predisposizione di adeguato organigramma dirigenziale ed esecutivo il cui corretto funzionamento esonera l'imprenditore da responsabilità di livello intermedio e finale. È da rimarcare, quindi che un appropriato sistema di gerarchia esonera l'imprenditore sia dai livelli di responsabilità intermedio e finale. Non a caso tale principio è stato affermato in un caso in cui è stata esclusa la responsabilità del Presidente del consiglio di amministrazione di una società di rilevanti dimensioni, in ordine ad infortunio mortale occorso ad un operaio, addebitatogli senza che vi fossero censure in ordine all'organizzazione del lavoro ed essendo l'infortunio stesso avvenuto all'interno di uno stabilimento diretto da funzionario idoneo e capace (Cass. sez. IV, 27 marzo 2001, Rv. 219842). Nel caso di specie la Corte d'appello, pur evocando la giurisprudenza in questione, non ha fornito la dimostrazione ne' dell'esistenza di un'organizzazione aziendale realmente altamente complessa;
ne' dell'esistenza di una articolato sistema di gerarchia di livello dirigenziale ed intermedio;
ne', infine, della estraneità dell'evento alle essenziali scelte aziendali in ordine all'organizzazione delle lavorazioni che attingono direttamente la sfera di responsabilità del datore di lavoro. In conseguenza, la pronunzia deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. La Corte dovrà riesaminare il tema della responsabilità del datore di lavoro alla luce dei principi enunciati. In particolare sarà necessario determinare se sussista la posizione di garanzia dell'imputato, idonea a consentire l'imputazione oggettiva dell'evento ai sensi dell'art.40 c.p., cpv.; se siano configurabili i profili di colpa ritenuti dal primo giudice, inerenti, come si è visto, a scelte di organizzazione del lavoro non appropriate e pericolose;
nell'affermativa, infine, se tali condotte rimproverabili abbiano avuto rilievo causale in ordine alla produzione dell'evento letale, alla luce dei noti principio in tema di causalità espressi dalle Sezioni unite di questa Corte (Sez. un Franzese). Dalla reiezione del ricorso del OL discende ex lege la condanna al pagamento delle spese processuali;
nonché al pagamento delle spese delle parti civili che si liquidano in complessivi Euro 2.500, di cui Euro 500 per spese, oltre ad IVA e CPA. Sulle spese delle stesse parti civili per ciò che attiene alla posizione dell'imputato CH provvedere la Corte d'appello cui il processo viene rinviato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di HI GI con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria. Rigetta il ricorso di OL AL che condanna al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili UN NN e BA ES, che liquida in complessivi Euro 2.500 di cui Euro 500 per spese, oltre ad IVA e CPA.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2007.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2007