Versione
1 luglio 1931
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12 luglio 1973
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15 luglio 1976
15 luglio 1976
Art. 169.
(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta. ((75))
(57)
------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso il beneficio. ------------- AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.
(Perdono giudiziale per i minori degli anni diciotto)
Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, la legge stabilisce una pena restrittiva della liberta' personale non superiore nel massimo a due anni, ovvero una pena pecuniaria non superiore nel massimo a lire diecimila, anche se congiunta a detta pena, il giudice puo' astenersi dal pronunciare il rinvio al giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterra' dal commettere ulteriori reati.
Qualora si proceda al giudizio, il giudice puo', nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.
Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1° del primo capoverso dell'articolo 164.
Il perdono giudiziale non puo' essere conceduto piu' di una volta. ((75))
(57)
------------- AGGIORNAMENTO (57)
La Corte Costituzionale con sentenza 26 giugno - 5 luglio 1973, n. 108 (in G.U. 1ª s.s. 11/7/1973, n. 176) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo nella parte in cui non consente che possa estendersi il perdono giudiziale ad altri reati che si legano col vincolo della continuazione a quelli per i quali e' stato concesso il beneficio. ------------- AGGIORNAMENTO (75)
La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 7 luglio 1976, n. 154 (in G.U. 1ª s.s. 14/07/1976, n. 184) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del quarto comma del presente articolo nella parte in cui esclude che possa concedersi un nuovo perdono giudiziale nel caso di condanna per delitto commesso anteriormente alla prima sentenza di perdono, a pena che, cumulata con quella precedente, non superi i limiti per l'applicabilita' del beneficio.
Commentari • 91
- 1. Il perdono giudiziale del minorehttps://www.giuridicamente.com/attualita-news-diritto/ · 197.30667
[…] Il perdono giudiziale è previsto e disciplinato dall' art. 169 del Codice Penale, ha natura giuridica di causa estintiva del reato ed è applicabile solo ed esclusivamente al minore di età ossia colui che, nel momento della commissione del fatto, […] I presupposti per la concessione del perdono giudiziale, ai sensi dell'articolo 169 c.p., sono così delineati: reato "bagattelare" commesso dal minore, ovvero un reato che dall'ordinamento giuridico non è considerato particolarmente grave; […] Come prescrive l'ultimo capoverso dell'art. 169 comma 1 c.p. ".. il giudice può astenersi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostante indicate nell'art. 133, […]
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Giurisprudenza • 353
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 30/09/2013, n. 573Provvedimento: […] Come già segnalato in appello, erano presenti, nel caso di specie, tutti i requisiti richiesti dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 108 del 1973 e in quella n. 154 del 1976, emesse a seguito del vaglio di legittimità dell'art. 169 c.p.. In altri termini, il reato in esame poteva dirsi unificato nel vincolo della continuazione ad altro reato - quello di danneggiamento, commesso dallo stesso imputato un mese prima - ed inoltre può dirsi esistente anche l'ulteriore ipotesi prevista dal giudice delle leggi e cioè quella della commissione di altro reato, antecedentemente al provvedimento che ha disposto il perdono giudiziale, quando le relative pene non superino i limiti di applicabilità del beneficio.Leggi di più...
- condizioni·
- diniego del perdono giudiziale e concessione della sospensione condizionale della pena·
- legittimità·
- provvedimenti·
- tribunale per i minorenni·
- udienza preliminare