Sentenza 25 febbraio 2004
Massime • 1
In tema di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi elementi essenziali il capo d'imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa. (Nella fattispecie la Corte, ha rilevato come l'imputato, proprio sulla base delle contestazioni contenute nel decreto, avesse articolato puntuali prove testimoniali).
Commentario • 1
- 1. Esposizione all'amianto: anche gli enti di fatto possono richiedere i danni moraliAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 29 novembre 2010
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/02/2004, n. 34289 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 34289 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO Giovanni Presidente del 25/02/2004
Dott. BATTISTI Mariano rel. Consigliere SENTENZA
Dott. TUCCIO Giuseppe Consigliere N. 305
Dott. PERNA LA TORRE Ernesto Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe Consigliere N. 009210/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) YE OB N. IL 10/07/1951;
avverso SENTENZA del 01/10/2002 CORTE APPELLO di VENEZIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Giuseppe Febbraro che ha concluso per l'annullamento con rinvio al g. civile limitatamente alle spese liquidate alla p.c. ed il rigetto nel resto. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - La Corte di appello di Venezia, con sentenza dell'1 ottobre 2002, confermava la sentenza, in data 8 ottobre 2001, del tribunale di Belluria. il quale aveva affermato la penale responsabilità di ER MA per il reato di lesioni, colpose in danno del dipendente AE VI, oltre che per imprudenza, negligenza e imperizia, per violazione dell'art. 115 del D.P.R. n. 547 del 1955:
in Ponte delle Alpi il 12 settembre 1996.
2 - Il tribunale aveva accertato che, quel giorno, il VI stava lavorando ad una rete paramassi con una pressa, lavoro che prevedeva la chiusura della rete mediante un bocchettone inserito con la pressa, dotata di un pistoncino che scendeva sul bocchettone stesso. Il meccanismo della pressa, che, aveva due pulsanti, consentiva al lavoratore di avere una mano libera: il VI, sbadatamente, aveva abbassato il pistoncino quando aveva la ma no sotto la pressa riportando l'amputazione di un dito.
3 - La Corte, nel rigettare l'appello, osservava:
- che "l'imputato aveva avuto la più ampia possibilità di difendersi dall'imputazione ascrittagli, che gli era, stato contestato di avere violato l'art. 115 del D.P.R. n. 547 del 1955 ed era pacifico in causa che l'infortunio si era verificato perché la pressa era priva di ripari o di dispositivi atti, ad evitare che le macchine o altre parti del corpo dei lavoratori fossero offesi dal punzone o da altri organi lavoratori". sicché doveva rigettarsi la censura di nullità del decreto che dispone il giudizio 'per mancanza ovvero insufficienza dell'enunciazione in forma chiara e precisa del fatto contestato'";
che "l'imputato aveva chiesto l'ammissione di tre testi e il giudice di primo grado aveva ridotto la lista ammettendone due soltanto ritenendo il terzo superfluo perché indicato sulle stesse circostanze: la difesa nulla aveva avuto da obiettare e l'ammissione del teste escluso non era stata sollecitata neppure allorché il giudice aveva deciso di ascoltare un teste avvalendosi dei poteri conferitigli, dall'art. 507 c.p.p.:
- che "la versione dei testi della difesa secondo i quali la pressa usata dal VI era dotata di tre pulsanti era inattendibile, sia perché uno dei tasti era incorso in contraddizioni a reticenze;
sia perché l'altro teste aveva rilasciato dichiarazioni che contrastavano con quelle del teste ZU chiamato;
un mese dopo l'infortunio, ad intervenire sulle presi irregolari: il teste della difesa aveva dichiarato che le presse regolari, con tre pulsanti;
arano quattro a che su una di queste lavorava il VI, mentre il tasta ZU aveva dichiarato che i pulsanti montati arano tre e non due - circostanza che risultava, del resto, dalla fattura prodotta dalla difesa - ragion per cui la modifica aveva riguardato non solo la due presse di scorta, ma anche una della quattro in uso quotidiano agli operai, che non poteva che essere la pressa in uso al VI, il quale aveva sempre dichiarato che i pulsanti di quella pressa erano due al momento dell'incidente";
- che, "a prescindere dall'esame delle risultanze di causa che conducevano a questa conclusione, la versione dai fatti data dai tasti a difesa contrastava con un dato oggettivamente insuperabile:
"se al momento del fatto vi fossero stati tre pulsanti adeguatamente collocati sulla pressa, il lavoratore avrebbe dovuto impugnare l'attrezzo con entrambe le mani e, pertanto, la lesione non a-vrebbe mai potuto verificarsi, in quanto il dito non sarebbe venuto, in nessun caso, a contatto con l'organo in movimento";
che "le attenuanti generiche correttamente non erano state concesse dal primo giudica: l'imputato non solo non aveva insegnato o fatto insegnare al dipendente, da poco assunto con contratto a termine, il corretto uso della pressa, ma, addirittura, dopo l'infortunio, si era affrettato a modificare la pressa, tacendo il fatto all'operatore dello Spisal, prospettandogli così una situazione difforme dal vero;
solo in un secondo tempo, infatti, parlando con l'infortunato, l'operatore ha potuto rendersi conto della cosa e risalire al Mazzucoo, autore della modifica";
- che "il non avere l'imputato provveduto a risarcire, il danno, neppure parzialmente, nonostante la evidente responsabilità, a distanza di sei anni dall'incidente, costringendo, cosi, la parte offesa a costituirsi parte civile anche in questa fase del giudizio, era comportamento valutabile sia per negare la attenuanti generi che, sia per il diniego del beneficio della non menzione";
che le spese andavano rifuse alla parte civile nella misura di 1.200.000,00 euro.
4 - Il difensore ricorre per Cassazione denunciando:
a - "violazione o falsa applicazione dell'art. 429, comma 1, lett. c), c.p.p. in relazione a quanto statuito dall'art. 429, comma 2, c.p.p. e mancanza e manifesta illogicità della motivazione",
deducendo che "la carenza di specificazione del fatto non può essere colmata con superficialità affermandosi, come fa la corte, che l'avere violato l'art. 115 del D.P.R. n. 547 del 1955 significhi pur sempre e comunque che erano stati omessi i necessari ripari, piuttosto che gli stessi, non fossero insufficienti, ovvero fossero stati neutralizzati, ovvero, ancora, non fossero efficienti e così, via discorrendo, il che in altre parole sta a dire che non sempre la violazione del predetto articolo implica una condotta omissiva univoca ben potendo la predetta norma essere violata con una condotta commissiva ovvero emissiva e in quest'ultimo caso le condotte emissive integranti la violazione potrebbero essere molteplici". b - "violazione e/o falsa applicazione degli artt. 495, 190, 507 c.p.p. e mancanza e/o illogicità della motivazione", deducendo,
quanto all'ordinanza del giudice di primo grado che ha ridotto la lista dai testi indicati dalla difesa escludendone uno, che "erroneamente la corte di appello imputa alla difesa un presunto comportamento passivo, a dispetto di elementari regole processuali che non consentono, se non con l'impugnazione, di discutere o di 'obiettarè sulle decisioni già assunte con ordinanza dal decidente, e che altrettanto arbitrariamente la stessa corte rimprovera il disinteresse della difesa per la prova negata sol perché non richiesta ai sensi dell'art. 507 c.p.p.";
c - "mancata, e/o manifesta illogicità della motivazione", deducendo che non è assolutamente vero quanto affermato dalla corte in ordine al fatto che la versione dei testi della difesa sarebbe manifestamente inattendibile e contrastante con un dato oggettivo insuperabile, posto che non è stato chiarito nel corso dell'istruttoria dibattimentale quali, siano state la causa e la dinamica dell'infortunio, permanendo il dubbio che l'infortunato al momento del fatto stesse utilizzando scorrettamente la macchina, mentre è stato ampiamente dimostrato come fosse necessario l'uso di entrambe le mani per far discendere il pistoncino";
d - "violazione e/o falsa applicazione dell'"art. 133 c.p. in relazione all'art. 62 bis c.p. e all'art. 175 c.p.", deducendo che "non si comprendono le ragioni della mancata concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante alla luce della incensuratezza dell'imputato e dell'essere lo stesso conosciuto nell'ambito dall'azienda quale persona sensibile alla salute degli operai a tal punto da pretendere spesso l'intervento dei tecnici per la sistemazione e la messa in sicurezza dei macchinari e altrettanto oscura appare la motivazione della mancata concessione del beneficio della non menzione: se un imputato ritiene di doversi difendere, dalla attivazione della difesa non possono discendere conseguenze negative quali quelle specificate dalla corte di appello nel negare le attenuanti generiche e il benefico della non menzione";
e - "violazione o falsa applicazione dell'art. 54 c.p. e mancanza e/o manifesta illogicità della motivazione", deducendo che privo di qualsiasi fondamento e palesemente frutto di errore deve ritenersi la condanna alla rifusione delle spese della parte civile quantificate nella astronomica cifra di euro 1.200.000,00 senza alcuna giustificazione".
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I primi quattro motivi di ricorso sono infondati, mentre è fondato il quinto motivo.
È da premettere all'esame dei motivi che la sintesi che ne è stata fatta pocanzi tiene esclusivamente conto delle novità dei motivi di ricorso rispetto ai motivi di appello, essendo sufficiente una pur fugace lettura comparata delle due impugnazioni per cogliere che i primi tre motivi di appello constano di 18 pagine e che di 20 pagine constano i corrispondenti motivi di ricorso, pagine del tutto identiche, essendo i tre motivi di ricorso la fotocopia dei corrispondenti motivi di appello, fatta eccezione per le due pagine in più che si sono dianzi riassunte.
Ed è superfluo ricordare, che è giurisprudenza costante della Corte di Cassazione, ribadita anche nella vigenza dell'attuale codice di rito, che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato sui motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi, considerare non specifici, che la mancanza di specificità deve essere apprezzata non solo par la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate della decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c, c.p.p. all'inammissibilità" (Cass. 3 maggio
2000, n. 5191, rv. 216473, 8 agosto 2003, n. 49. rv. 223217; 8 gennaio 1997, n. 12, rv. 206507; 18 novembre 1992, n. 11126, rv. 192556).
L'esame, quindi, verterà esclusivamente su quanto dianzi sintetizzato, trattandosi di ciò che di nuovo, alla luce della sentenza impugnata, è presente nei primi tre motivi di ricorso rispetto ai primi tre motivi di appello.
Nuovo è, invece, il quarto motivo, nel senso che, in questo, il ricorrente censura la sentenza per aver risposto in determinati, termini, non condivisi, sui temi, delle attenuanti generiche e del beneficio della non menzione;
e assolutamente nuovo è il quinto motivo con il quale si denuncia la sentenza impugnata per avera immotivatamente liquidato, in favore della parte civile, a titolo di spese e di onorari, la somma di euro 1.200.000,00.
1 - Il primo motivo è infondato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sull'obbligo di formulare la contestazione in modo chiaro, preciso e completo sotto il profilo materiale e soggettivo, ha avuto modo di puntualizzare che, "in terna di requisiti del decreto di citazione a giudizio, ai fini di ritenere completo nei suoi, elementi essenziali, il capo di imputazione, è sufficiente che il fatto sia contestato in modo da consentire la difesa in relazione ad ogni elemento di accusa (Cass. 17 dicembre 1994, n. 12474; rv. 199892).
La contestazione in forma chiara, precisa e completa è, dunque, - e non potrebbe essere altrimenti - in funzione dell'esercizio del diritto di difesa, nel senso che il destinatario del decreto che dispone il giudizio deve sapere quali, sia la condotta che gli viene contestata e, ove si tratti di reati di evento, quale l'evento, la conseguenza, cioè, di quella condotta.
E la Corte di appello ha posto chiaramente in evidenza che al MA era stata contestata, oltre che la colpa generica, la violazione dell'art. 115 del D.P.R. n. 547 del 1955 - il quale prevede che "le presse, le trance e le macchine simili debbono essere munite di ripari, o dispositivi, atti ad evitare che le mani o altre parti del corpo dai lavoratori siamo offese dal punzone o da altri organi mobili lavoratori" - che aveva avuto come conseguenza le lesioni, guarite in giorni 70, riportata da AE VI, il che vuoi dire, come la corte ha sottolineato, che "l'imputazione riguardava la colposa omissione dei ripari sulla pressa cui ara addetto il VI, il quale aveva riportato lesioni proprio a causa di questa carenza".
" E questo addebito - ha proseguito la corte era pacifico in causa ed era stato evidenziato sia nel decreto penale di condanna, sia nel successivo decreto di citazione a giudizio".
Il legale rappresentante della ditta DD, il AY - che, essendo il principale destinatario delle norme antinfortunistiche. dovendone garantire, più di ogni altro, il rispetto, per un verso non poteva non avere, dimestichezza con quel fondamentale precetto, la cui violazione gli era stata contestata, e, per altro verso, sapeva perfettamente chi era AE VI e che cosa gli fosse successo quel giorno, come la Corte ha dimostrato - non può non avere compreso, quindi, che quella violazione era in relazione a quel dato incidente verificatasi quel certo giorno e in un certo modo in danno di un suo dipendente, sicché può dirsi, con la Corte, che è innegabile che il AY sia stato in grado di difendersi in relazione ad ogni elemento di accusa, sia stato in grado di comprendere che gli si contestava di avere omesso quei ripari che, se la presa ne fossa stata dotata, avrebbero evitato il sinistro.
Può senz'altro convenirsi che la formulazione del capo di imputazione è particolarmente sintetica.
Ma, negare che il destinatario dalla stessa non sia stato in grado di rendersi conto di che cosa si trattasse e di difendersi adeguatamente significherebbe negare l'evidenza, come la corte di merito non ha mancato di mettere in rilievo.
Per convincersene definitivamente, è sufficiente riflettere che l'imputato, ricevuto il decreto con la data del l'udienza) è stato nelle condizioni di articolare prove testimoniali dimostrando di avere ben presente quale fosse il thema decidendum e quali le tesi da opporre alla ricostruzione dei fatti proposta dall'accusa; è davvero difficile porre in dubbio la chiarezza, la completezza, la specificità del decreto che dispone il giudizio quando l'imputato, prima dell'apertura del dibattimento, abbia articolato puntuali prove testimoniali per difendersi da quanto gli è stato contestato.
2 - Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia la sentenza impugnata per avere ritenuto correttamente motivata l'ordinanza che aveva ridotto la lista dei testi escludendo uno dei tre testi, proposti dalla difesa, è infondato.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione è, sul punto, nel senso che "il diritto alla prova riconosciuto alle parti dall'art. 190, comma. 1, c.p.p.) implica la corrispondente attribuzione del potere di escludere la prove manifestamente superflue ed irrilevanti, secondo una verifica di esclusiva competenza del giudice di merito e che sfugge al sindacato di legittimità quando abbia formato oggetto di apposita motivazione che abbia dato conto del provvedimento adottato attraverso una spiegazione immune da vizi logici e giuridici" (Cass., 1 giugno 1994. n. 6422, rv. 197868). E ancora: "il giudice di merito può negare l'ammissione di una prova, più specificamente di una testimonianza" quando appare evidente la sua irrilevanza per superfluità, scarsa o mancata attinenza con il tema del processo ovvero per altre ragioni obiettivamente risultanti prima che la prova o la testimonianza siano assunte" (Cass. 16 maggio 1996, n. 4966 3 rv. 204589). Ebbene, la Corte di appello ha rilevato che la difesa aveva chiesto l'ammissione di tra testi senza indicare alcun ordine di preferenza e che il tribunale ne aveva ammessi due, "essendo indotti tutti sulle stesse circostanze".
Date queste premesse di fatto - testi indicati senza alcun ordine di preferenza e tutti sulle stesse circostanze - l'ordinanza del primo giudice sfugge certamente al controllo di legittimità.
3 - Il terzo motivo, con il quale si censura la fondatezza dell'argomento di chiusura indicato dalla sentenza impugnata per dimostrare la sicura inattendibilità dei testi, della difesa - se, al momento dal fatto, la pressa avesse avuto tre pulsanti, il sinistro non si sarebbe verificato perché il dito non sarebbe venuto, in nessun caso, a contatto con l'organo in movimento - è infondato.
Non è affatto vero che, come afferma il ricorrente, permangano dubbi sulla causa e sulla dinamica dell'infortunio, avendo la corta di appello dimostrato, con una diffusa valutazione critica delle prove assolutamente immune da vizi logico-giuridici, che la pressa aveva soltanto due e non tre pulsanti e avendo avuto cura di sottolineare, in questa dimostrazione, che i due pulsanti, soltanto dei quali era dotata la pressa usata dal VI, erano azionabili con una sola mano "data la loro col locazione ravvicinata" e che anche il VI aveva dichiarato che i due pulsanti si potevano premere con una sola mano.
Non v'è alcun dubbio, dunque, che anche per i giudici di merito fosse necessario l'uso di entrambe le mani par far discendere il pistoncino, ma alla condizione che la pressa fosse dotata di tre pulsanti tanto è vero che successivamente è stata munita del terzo pulsante -, che i due pulsanti presenti nella pressa adoperata dal VI erano a distanza tale da poter essere agevolmente e pericolosamente azionati con una sola mano,
È superfluo, poi, osservare che, volendo ammettere che il VI abbia utilizzato la macchina scorrettamente, come ipotizza il ricorrente, non per questo il AY sarebbe esente da responsabilità, una volta accertato che la macchina doveva essere munita di un terzo pulsante.
L'imprudenza del lavoratore nell'eseguire il lavoro che gli è stato affidato non è, invero, causa successiva che faccia venire meno il rapporto di causalità tra la condotta e l'evento, ma al più una concausa di quest'ultimo, avendo previsto il legislatore le norme antinfortunistiche ed esigendone il rispetto avendo presente anche la possibile imprudenza del lavoratore.
4 - Il quarto motivo è infondato.
La Corte di merito, nel negare la attenuanti generiche e il beneficio della non menzione, ha posto in evidenza, anzitutto, - e il rilievo ha il suo innegabile peso -, che il datore di lavoro aveva omesso di insegnare o di fare insegnare al dipendente, appena assunto, il corretto uso della pressa a che, successivamente al fatto, aveva taciuto di avere, fatto modificare la pressa all'operatore della Sipsal prospettandogli una situazione difforme dal vero ed ha aggiunto che il comportamento processuale non ara stato esemplare, che, a fronte della chiara responsabilità, l'imputato non aveva ritenuto, a distanza di sei anni dal fatto, di risarcire, sia pure parzialmente, il danno.
La Corte altro non ha fatto, quindi, che mettere in risalto la gravità della colpa e il comportamento processuale dell'imputato, il quale può difendersi come crede ma non può pretendere che il giudice non tenga conto del comportamento processuale e che lo valuti negativamente: è la legge che, nell'art. 133 c.p., consente al giudice di ancorarsi ai parametri della gravità della condotta e del comportamento processuale ai fini della determinazione della pena, della concessione delle attenuanti generiche e ai fini dell'esercizio di altri, poteri discrezionali, quale anche il potere di concedere il beneficio della non menzione.
5 - Il quinto motivo è fondato, non avendo speso la corte di merito una parola per dimostrare che l'impegno profuso dalla parte civile in grado di appello meritasse un corrispettivo pari ad euro 1.200.000,00, pari, cioè, a circa ben oltre due miliardi di lire.
2 - La sentenza impugnata va, pertanto, annullata, limitatamente alla liquidazione delle spese i n favore della parte civile, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello;
il ricorso va rigettato nel resto.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla liquidazione delle spese di costituzione della parte civile e rinvia sul punto al giudice civile competente per valore in grado di appello;
rigetta il ricorso nel resto.
Così deciso in Roma, il 25 febbraio 2004.
Depositato in Cancelleria il 11 agosto 2004