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1 luglio 1931
1 luglio 1931
Art. 387.
(Colpa del custode)
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.
Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
(Colpa del custode)
Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.
Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
Commentari • 23
- 1. Maltrattamenti in famiglia e misure cautelarihttps://www.osservatoriofamiglia.it/ · 188.07057
per visualizzare l'allegato è necessario autenticarsi Integra il delitto di cui all'art. 387-bis c.p. la condotta dell'imputato che, consapevole di essere sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alla persona offesa e ai luoghi da questa frequentati, si rechi presso l'abitazione della medesima, a nulla rilevando, quanto alla sussistenza del dolo generico, il consenso o il perdono della vittima, la remissione di querela o il "clima sereno" riscontrato dagli operanti, poiché le misure cautelari non sono nella disponibilità né dell'autore né della persona offesa e sono poste a presidio di un interesse pubblico alla sicurezza e alla tutela effettiva della vittima. Rif. Leg. Artt. 572 e 387-bis c.p. e 283-ter c.p.p.
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Giurisprudenza • 56
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/01/2026, n. 1133Provvedimento: […] 2.1. Violazione di legge e difetto di motivazione in ordine all'individuazione della pena per il reato di cui agli artt. 81-387-bis cod. pen., in quanto la Corte di appello ha omesso di quantificare la pena base, prima di individuare l'aumento operato a titolo di continuazione interna, attesa la pluralità di violazioni contestate nel periodo compreso tra l'anno 2019 e l'anno 2021. 2.2. Violazione di legge in riferimento all'art. 387-bis cod. pen. e al divieto di retroattività della legge penale sfavorevole di cui agli artt. 25 Cost. e 7 CEDU, in relazione al reato di cui all'art. 387-bis cod. pen., limitatamente alle condotte contestate fino alla data del 9 agosto 2019 (data di entrata in vigore della legge n. 69/2019).Leggi di più...
- art. 570-bis cod. pen.·
- art. 81 cod. pen.·
- inammissibilità ricorso·
- art. 25 Cost.·
- giurisdizione penale·
- travisamento prova·
- recidiva·
- art. 624 cod. proc. pen.·
- divieto di retroattività legge penale·
- art. 7 CEDU·
- art. 387-bis cod. pen.·
- art. 606 cod. proc. pen.·
- annullamento con rinvio·
- art. 99 cod. pen.·
- obblighi assistenza familiare