Articolo 387 del Codice penale
Articolo 353 bisArticolo 336
Versione
1 luglio 1931
Art. 387.

(Colpa del custode)

Chiunque, preposto per ragione del suo ufficio alla custodia, anche temporanea, di una persona arrestata o detenuta per un reato, ne cagiona, per colpa, l'evasione, e' punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire mille a diecimila.

Il colpevole non e' punibile se nel termine di tre mesi dall'evasione procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei all'Autorita'.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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