Versione
21 aprile 1942
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26 novembre 2024
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Art. 792.
(Deposito del prezzo).
L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto ((nonche')) il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti. ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
(Deposito del prezzo).
L'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di volere liberare l'immobile acquistato dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per la espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto. Il presidente provvede con decreto.
Se non sono state fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notificazione della dichiarazione al precedente proprietario e ai creditori iscritti, l'acquirente, nel termine perentorio di sessanta giorni dalla notificazione, deve depositare nei modi prescritti dal presidente del tribunale il prezzo offerto ((nonche')) il certificato del deposito, il titolo d'acquisto col certificato di trascrizione, un estratto autentico dello stato ipotecario e l'originale dell'atto notificato al precedente proprietario e ai creditori iscritti. ((178)) --------------- AGGIORNAMENTO (178)
Il D.Lgs. 31 ottobre 2024, n. 164 ha disposto (con l'art. 7, comma 1) che "Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023".
Commentari • 47
- 1. Del modo di liberare i beni dalle ipotechehttps://www.brocardi.it/ · 23.946531
[…] Non era più dato esigere l'iscrizione di tale ipoteca, poiché, per il disposto dell'art. 792 del nuovo codice di procedura civile, l'acquirente che ha dichiarato al precedente proprietario e ai creditori iscritti di voler liberare l'immobile dalle ipoteche deve chiedere, con ricorso al presidente del tribunale competente per l'espropriazione, la determinazione dei modi per il deposito del prezzo offerto e, qualora non siano fatte richieste di espropriazione nei quaranta giorni successivi alla notifica dell'anzidetta dichiarazione, deve, nei modi prescritti dal presidente del tribunale, depositare il prezzo medesimo. […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • 95
- 1. Cass. civ., sez. III, sentenza 15/05/2012, n. 7525Provvedimento: […] avverso il provvedimento impugnato, adottato nel corso di procedimento di liberazione di immobile da ipoteca (artt. 792 - 795 c.p.c.). […] come pronunciato con gli stessi effetti dell'art. 794 c.p.c.. 3.3. In realtà, il procedimento di cui all'art. 792 c.p.c., è fisiologicamente procedimento concernente un diritto soggettivo dell'acquirente, […] sia pure dopo la pronuncia del provvedimento positivo o negativo sulla liberazione, della cognizione piena non poteva essere intesa come significativa dell'intenzione del legislatore del Codice di chiudere lo svolgimento della tutela giurisdizionale con il provvedimento adottato a seguito del procedimento sommario regolato dagli artt. 792 e 795 c.p.c.. […]Leggi di più...
- natura·
- definitività·
- sussistenza·
- esclusione·
- provvedimento positivo o negativo emesso all'esito del procedimento·
- procedimento di liberazione di immobile da ipoteca·
- conseguenze·
- configurabilità·
- carattere decisorio·
- fattispecie relativa ad ordinanza di accoglimento dell'istanza di liberazione di immobile da ipoteca·
- ricorso per cassazione ex art. 111 cost·
- inammissibilità·
- cause di prelazione·
- responsabilità patrimoniale·
- ipoteca