Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 725.
(Prelevamenti).
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.
(Prelevamenti).
Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono debiti da imputare alla quota di un erede a norma del secondo comma dell'articolo precedente, gli altri eredi prelevano dalla massa ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote.
I prelevamenti, per quanto e' possibile, si formano con oggetti della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti in natura.
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- 1. Cassazione civile n. 20041/2016https://www.brocardi.it/ · 29.445824
[…] nell'asse ereditario, di beni della stessa natura di quelli che sono stati così conferiti dagli eredi donatari non esclude il diritto degli eredi non donatari al prelevamento, che si attua, ex art. 725 c.c., solo per quanto possibile, con oggetti della stessa natura e qualità di quelli non conferiti in natura. (massima n. 2) In tema di scioglimento della comunione ereditaria, la collazione per imputazione di un immobile che, […]
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Giurisprudenza • 449
- 1. Trib. Udine, sentenza 22/07/2021, n. 719Provvedimento: […] Ritiene, invece, il Giudice che effettivamente sia oggetto di collazione - con corrispondente diritto degli altri coeredi al prelevamento ex art. 725 c.c. - la donazione dd. […]Leggi di più...
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- prova simulazione·
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- comunione legale·
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- diritto di superficie·
- art. 1417 c.c.·
- donazioni indirette·
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