(Vendita degli immobili).
I patti e le condizioni della vendita degli immobili, qualora non siano concordati dai condividenti, sono stabiliti dall'autorita' giudiziaria.
Estradizione Titolo II ESTRADIZIONE Capo I ESTRADIZIONE PER L'ESTERO Sezione I Procedimento Art. 697. Estradizione e poteri del Ministro della giustizia 1. Salvo che sia diversamente stabilito, la consegna a uno stato estero di una persona per l'esecuzione di una sentenza straniera di condanna a pena detentiva o di altro provvedimento restrittivo della liberta' personale puo' aver luogo soltanto mediante estradizione. 1-bis. Il Ministro della giustizia non da' corso alla domanda di estradizione quando questa puo' compromettere la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato. 1-ter. Fermo quanto previsto dal comma 1-bis, quando un accordo internazionale prevede il …
Leggi di più…Discipline preventive nei servizi di investimento: Le sezioni unite e la notte (degli investitori) in cui tutte le vacche sono nere Pubblicato il 11/03/08 02:00 [Articolo 721]
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