Sentenza 7 luglio 2006
Massime • 1
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 415 bis e 416 cod. proc. pen., in riferimento agli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost., per la parte in cui consentirebbero al pubblico ministero di estrapolare alcuni atti dal fascicolo da depositare non sanzionando detto comportamento con la nullità d'ordine generale per violazione dei diritti di difesa, dal momento che la previsione della inutilizzabilità dell'atto non depositato costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/07/2006, n. 29573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29573 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. NARDI Domenico - Presidente - del 07/07/2006
Dott. MORGIGNI Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 747
Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MONASTERO CE - Consigliere - N. 5570/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AM OM TO, n. 07/01/1965 Marsala;
2) AM AS TO, n. 13/03/1966 Marsala;
3) NA AL, n. 08/04/1969 Marsala;
4) AR IG, n. 04/02/1971 Marsala;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Antonio Morgigni;
udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. GALASSO Aurelio, che ha chiesto il rigetto dei ricorsi proposti da AR e NA;
l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per il capo B dell'imputazione nei confronti di AM OM e AM AS e il rigetto nel resto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il 29 aprile 2004 il Tribunale di Marsala ha condannato: AM AC LV e MA LV AM alla pena di undici anni di reclusione ed Euro 1.300,00 di multa in relazione ai delitti di cui ai capi:
2) artt. 81 e 110 c.p. e L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, in Marsala e Mazara del Vallo fino alla data d'esecuzione delle misure cautelari personali e reali;
3) artt. 56 e 110 c.p., art. 61 c.p., n. 6 e art. 629 c.p. ed D.L. n. 152 del 1991, art. 7, convertito in L. n. 203 del 1991, in Trapani e
Marsala in epoca prossima al gennaio 2000;
4) art. 110 c.p., art. 61 c.p., n. 6 e art. 629 c.p. e citato D.L., art. 7, in Marsala in epoca prossima al 22.1.2000;
nonché alla pena di un anno di reclusione per il delitto di cui al capo 13) art. 416 bis c.p., comma 1, 2, 3, 4, 5, in Marsala e zone limitrofe fino alla data odierna in continuazione con il medesimo delitto definito con sentenza della Corte d'Assise di Trapani divenuta irrevocabile il 26/01/2004. Ha, altresì, condannato NA LE alla pena di quattordici anni e dieci mesi di reclusione e Euro 3.000,00 di multa per i reati di cui ai capi 5) art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e citata legge, art. 7, in Marsala in epoca prossima al mese di luglio 2000;
6) artt. 56, 81 e 110 c.p., art. 112 c.p., n. 1, art. 629 c.p., comma 2, e art. 7 citato, in Marsala fino al maggio 2000;
7) L. n. 895 del 1967, art. 61, nn. 2 e 5, art. 112 comma 1 e 2, n. 1 e 4 e successive modifiche e citato art. 7 limitatamente al porto illegale d'esplosivo, in Marsala nella notte tra l'undici ed il 12 maggio 2000;
8) art. 110 c.p., art. 629 c.p., comma 2 e art. 7 citato, in Marsala in epoca prossima al giugno 2000;
9) artt. 56 e 629 c.p. e art. 7 citato, in Marsala in epoca prossima al 5 giugno 2000;
12) art. 61 c.p., nn. 5 e 7, art. 423 cod. pen. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in Marsala nella notte tra il 13 ed il 14 settembre
2001;
Ha, inoltre, condannato GN AR alla pena di dodici anni di reclusione ed Euro 2.500,00 di multa per i reati di cui ai capi 6, 7, 8, 12, 13 già indicati innanzi e 14 relativo al reato di cui all'art. 697 c.p. e D.L. n. 152 del 1991, art. 7, in Marsala acc. il 2 marzo 2002. Ha applicato anche la misura di sicurezza dell'assegnazione ad una casa di lavoro per la durata minima di due anni nei confronti di AC e MA AM nonché di NA LE e di un anno nei confronti di AR. I predetti venivano parimenti condannati al risarcimento del danno morale - quantificato in Euro 125.000,00 e 50.000,00 - in favore del Comune di Marsala e dell'Associazione Antiracket Onlus ed alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili.
Il 18 luglio 2005 la Corte d'Appello di Palermo ha riformato la sentenza di cui sopra, applicando a AR la diminuente per il rito abbreviato e riducendo la pena a lui inflitta ad otto anni ed Euro 1666,66 di multa, confermando nel resto la menzionata pronunzia e condannando gli stessi al pagamento in solido delle spese del giudizio in favore delle parti civili costituite e AR anche a quelle sostenute da altra parte civile la s.r.l. Sicilfert. Ricorrono i difensori.
1) AM OM espone due motivi.
1.1) Con il primo evidenzia la violazione dell'art. 192 c.p.p., comma 3 e art. 416 bis c.p., nonché manifesta illogicità della motivazione. Assume che l'affermazione della sua responsabilità si fonderebbe soltanto sui precedenti penali specifici e sulle dichiarazioni, di dubbia certezza, del collaborante NC. La valutazione di tali propalazioni non sarebbe stata eseguita secondo i criteri stabiliti dal menzionato art. 192 c.p.p.. Menziona talune decisioni delle Sezioni Unite in tema d'apprezzamento della personalità dei collaboratori, dei rapporti tra loro intercorsi, degli interessi e dei moventi che possono averli mossi e di credibilità, tenendo presente anche le condizioni socio- economiche e familiari, il passato e la genesi della risoluzione alla confessione.
Precisa che occorre anche verificare l'intrinseca consistenza delle dichiarazioni sotto il profilo della coerenza, costanza e spontaneità; aggiunge che, chiariti questi aspetti, si devono individuare i riscontri c.d. esterni.
Espone che il collaboratore NC: non ha descritto la struttura associativa;
ha ammesso di avere letto l'ordinanza di custodia cautelare, prima di rendere le asserzioni accusatorie;
non ha indicato alcun contatto degli AT con "uomini d'onore". Evidenzia che nessun altro collaboratore indica il ricorrente come "vicino" a Cosa Nostra.
Le conclusioni, cui sono pervenuti i giudici palermitani, sarebbero, pertanto, erronee ed apodittiche: non potrebbe ritenersi un'appartenenza mafiosa in assenza di accertamento dell'effettiva volontà degli associati d'inserire il soggetto accusato nell'organizzazione, per compiere singole fattispecie criminose. Nella specie, assume, il collaboratore ha riferito di non avere mai appreso della qualifica di "uomo d'onore" ma di averlo dedotto. In ogni caso - afferma - la partecipazione ad un delitto fine non sarebbe sufficiente per ipotizzare la compenetrazione con il sodalizio criminale: per configurare un caso di partecipazione, afferma, il soggetto deve essere stabilmente incardinato nel sodalizio con compiti determinati e continui. Non è sufficiente - e sul punto menziona la sentenza Carnevale delle Sezioni Unite ud. 30/10/2003 - una condivisione meramente psicologica del programma criminale e delle relative metodiche ma deve sussistere la concreta assunzione di un ruolo materiale nella struttura, manifestato in un impegno reciproco e costante;
il partecipe deve cooperare alla permanenza dell'organizzazione e non soltanto all'attuazione di taluni dei fini specifici.
Il ricorrente richiama ancora altro indirizzo delle Sezioni Unite (ud. 25/02/1998 ric. Gerina), secondo cui il momento rilevante, ai fini della decisione, è quello della valutazione della prova e non quello della sua formazione.
In particolare assume che sarebbe censurabile il giudizio della Corte territoriale in ordine all'intestazione fittizia del Caffè Del Franco s.n.c., non tenendo conto della decisione del Tribunale del Riesame, il quale aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare emessa nei suoi confronti per carenza della prova circa l'utilizzo di capitali a lui riconducibili. Osserva che la Corte palermitana si è discostata da questa pronunzia, costatando che all'epoca il menzionato Tribunale non disponeva delle dichiarazioni rese dal collaboratore TO. Quel giudice - asserisce in contrario - non avrebbe considerato che le dichiarazioni di quest'ultimo non sarebbero confermate da riscontri esterni e non assurgerebbero a fonte di prova. Espone che la motivazione della sentenza impugnata è stata redatta "a strati" e, cioè, in distinti capitoli di trattazione, che farebbero perdere l'unitarietà di lettura sulla responsabilità dell'imputato.
In particolare la colpevolezza a proposito dell'"estorsione US" sarebbe fondata soltanto sul ritrovamento di alcuni "pizzini" - messaggi contenenti ordini o comunicazioni tra gli aderenti ad un gruppo criminale - senza il supporto di altri elementi. Si tratterebbe di semplici indizi singoli privi di carattere probatorio. Mancherebbe la prova dell'attività estorsiva, ove si consideri che la persona offesa ha negato di avere subito estorsioni. Aggiunge che sarebbe assente la motivazione sulla configurabilità di un tentativo non punibile, essendo stati posti in essere soltanto atti preliminari non idonei a dare la certezza sulla possibilità del perseguimento del disegno criminoso. Sulla vicenda dell'estorsione allo stabilimento balneare IL, l'unico elemento sarebbe rappresentato del pari dai c.d. "pizzini", non sussistendo corrispondenza tra la somma sequestrata nell'abitazione del ricorrente e quella indicata nel biglietto. Le propalazioni di NC, poi, non riguarderebbero circostanze apprese personalmente dal collaboratore ma a lui riferite dai fratelli AT. Tali dichiarazioni non sarebbero, quindi, frutto di un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati del sodalizio, ma sarebbero de relato e, come tali, utilizzabili soltanto attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 c.p.p., nella specie non applicabile, poiché la fonte primaria di conoscenza è costituita dalle parole degli stessi imputati.
1.2) Con il secondo motivo rappresenta la nullità della sentenza per violazione dell'art. 649 cod. proc. pen.. In relazione al delitto associativo la Corte ha negato l'improcedibilita per precedente giudicato, motivando in modo asfittico.
La sentenza, inoltre, sarebbe incorsa in contraddizione, nel negare la continuazione tra questo reato e quelli fine "temporalmente" idonei ad essere compresi nell'ampio programma criminoso: a tale conclusione il giudice siciliano sarebbe pervenuto, attribuendo rilevanza all'antica partecipazione associativa del ricorrente. In contrario osserva che tale presupposto non sarebbe motivo idoneo, non rilevando le condotte antecedenti al passaggio in giudicato della sentenza del 1997.
2) AM AS;
Deduce due motivi.
2.1) Con il primo motivo rappresenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) e), in relazione all'art. 415 bis c.p.p., art. 416 c.p.p., comma 2 e art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c).
Lamenta il mancato accoglimento della richiesta di declaratoria della nullità dell'avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p., nonché degli atti conseguenti.
Tale nullità, nella specie, deriverebbe dal mancato inserimento, sia nel fascicolo depositato presso la segreteria del pubblico ministero, a seguito dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, sia nel fascicolo trasmesso con la richiesta di rinvio a giudizio, di tutti i verbali di interrogatorio resi da TO AN e relativi all'odierno imputato ed ai fatti-reato per cui era stata presentata la richiesta di rinvio a giudizio. Assume che, la norma de qua garantisce la partecipazione attiva dell'indagato in questa fase e corrisponde all'esigenza di anticipare il contraddittorio e la c.d. "discovery" tra le parti, con il conseguente obbligo del Pubblico Ministero di depositare tutti gli atti di indagine compiuti. In proposito ricorda la sentenza n. 145 del 5 aprile 1991 della Corte costituzionale. Il ricorrente sostiene che detta inclusione sarebbe prescritta a pena di nullità assoluta, ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c), per l'asserito collegamento esistente tra questo deposito e la conoscibilità dei relativi atti da parte del difensore. Nè sarebbe ravvisabile l'inutilizzabilità, poiché l'art. 191 c.p.p., prevede che il divieto deve essere espresso e va ricollegato indissolubilmente al presupposto normativo che condiziona la legittimità intrinseca del potere formativo ed acquisitivo della prova. Esso, così delimitato, nella specie, è tecnicamente inoperante, atteso che non si discute del potere del P.M. di interrogare un indagato ma del diverso profilo (formale) di deposito dell'atto ai contro interessati. D'altro canto, in fase d'indagine, è prevista l'inutilizzabilità (espressa) dell'atto che è assunto e compiuto dopo la scadenza dei termini ex art. 407 c.p.p., comma 3 (appunto in carenza di potere), norma speciale inoperante nella specie, atteso che i verbali in questione sono stati invece redatti nell'ambito dell'indagine e nella piena esistenza del potere investigativo. Sarebbe diverso il profilo dell'inutilizzabilità (del contenuto dell'atto) quale effetto della rilevata nullità.
L'obbligo posto a carico del P.M. dall'art. 416 c.p.p., comma 2, sarebbe stabilito non solo e non tanto per assicurare una corretta pronuncia del giudice sulla domanda, quanto per consentire l'esercizio, da parte dell'imputato, di alcune facoltà relative al diritto di difesa: in tal senso la relazione al progetto preliminare del codice precisava che "solo prendendo visione di tutti gli elementi di prova acquisiti nelle indagini preliminari l'imputato è in grado di stabilire se sia conveniente, ai fini della sua difesa, rinunciare all'udienza preliminare, richiedere il giudizio abbreviato ovvero chiedere l'applicazione della pena".
Ne deriverebbe la nullità dell'avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p., nonché di tutti gli atti conseguenti. Infine,
nell'eventualità in cui questa Corte ritenesse non configurabile l'evidenziata nullità, eccepisce l'incostituzionalità degli art. 415 bis c.p.p. e art. 416 c.p.p., comma 2, nella parte in cui consentirebbero al Pubblico Ministero l'estrapolazione di alcuni atti dal fascicolo da depositare presso la segreteria del Pubblico Ministero o da trasmettere con la richiesta di rinvio a giudizio, per violazione:
a) dell'art. 24 Cost. perché tale omissione inciderebbe sulla scelta di un rito alternativo da parte dell'imputato, che non conoscerebbe tutti gli elementi a proprio carico e discarico emersi nel corso delle indagini preliminari;
b) degli artt. 101 e 102 Cost., poiché il potere del P.M. di negare la trasmissione di alcuni atti processuali limiterebbe la cognizione del giudice in modo incompatibile con le attribuzioni proprie dell'organo giudicante, dal momento che lo stesso giudice si troverebbe nelle condizioni di assumere delle decisioni (ad es. sul rinvio a giudizio, sulla libertà personale, sui riti alternativi), senza la certezza di aver valutato tutto il materiale raccolto eventualmente utile alla questione stessa;
c) dell'art. 111 Cost., comma 3, in quanto limiterebbero il diritto della persona accusata di un reato di essere, "nel più breve tempo possibile, informata della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico" e di "disporre delle condizioni necessarie per preparare la sua difesa".
2.2) Con il secondo motivo assume la violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c) ed e), in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, art. 629 c.p., comma 2, e art. 416 bis c.p.: la
Corte territoriale avrebbe omesso l'esame delle specifiche doglianze formulate con i motivi d'appello e dotate del requisito della decisività.
Con riferimento al reato di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contestato al capo 2), la Corte palermitana sarebbe pervenuta all'affermazione di responsabilità, senza considerare le censure difensive, secondo le quali dalle scritture attribuibili alla grafia di MA AT - ossia quelle apposte sui documenti repertati con i numeri 19 e 22 - non sarebbe possibile trarre la prova della riconducibilità agli AT dei capitali utilizzati nella società "Caffè del Franco" (società, peraltro, costituita in data 18 febbraio 2000 e, quindi, solo successivamente al loro arresto)". Trascrive, poi, le pagine 9 ed 11 dei motivi d'appello ed afferma che i nominativi indicati nei reperti suddetti non sarebbero stati identificati.
In relazione al reperto contraddistinto dal n. 22, il ricorrente ricorda che sono state svolte indagini per l'identificazione dei nominativi in esso riportati e trascrive l'esito degli accertamenti ("che hanno consentito di identificare Santo OM indicato in Santo OM SE, cognato di IG ZO, titolare dal 1987 del bar denominato "Le Caravelle" sito in contrada Strafatti di Marsala. All'epoca dell'accertamento il Santo gestiva il "Caffè del centro" a Marsala. Quanto all'ulteriore dicitura contenuta nel reperto "Caffè Aeronautica", la polizia giudiziaria ha evidenziato che potrebbe indicare il bar ubicato all'interno dell'aeroporto militare di Birgi, gestito dal 1999 al 2001 dalla s.r.l. "Il Piolo" di Trapani, amministrata da CI GN").
Aggiunge che, tuttavia, il teste RU LE, amministratore giudiziario della "Caffè del Franco", ha precisato che tali esercizi commerciali non rientrano nell'elenco dei clienti della società. Conclude sul tema, sostenendo che nulla, di là da una mera congettura, consentirebbe un collegamento tra le annotazioni in questione e la supposta ingerenza degli AT nella società "Caffè del Franco di EN PI e BA CE s.n.c.". Asserisce che la Corte territoriale ha omesso del tutto l'esame di tali osservazioni.
Rileva, inoltre, una contraddittorietà, poiché da un lato il Giudice d'appello enfatizza le "dichiarazioni rese da TO in dibattimento - secondo le quali gli AT già da tempo investivano denaro proveniente dal traffico di sostanze stupefacenti nell'attività commerciale di BA - e dall'altro, nell'esaminare la posizione di altro imputato, conclude che alle propalazioni rese da TO in ordine all'intestazione fittizia della società "Caffè del Franco" - che, sottolinea il Giudice di appello, "non sono frutto di conoscenza diretta, ma invece la risultanza di informazioni a lui fornite dagli interessati" - "non può conferirsi valenza di veridicità".
In relazione al reato di tentata estorsione ai danni di US contestato al capo 3), la Corte territoriale avrebbe omesso l'esame delle censure mosse dalla difesa alla sentenza di primo grado e volte ad evidenziare che mancano, nella specie, indizi gravi, precisi e concordanti idonei ad attestare, sotto un profilo obiettivo, il passaggio da una fase ideativa del crimine alla concreta attuazione di esso. Osserva che in senso contrario al perfezionamento del reato, anche nella forma tentata, sarebbe significativo il rinvenimento, in occasione dell'arresto dei due fratelli AT, di un biglietto che riportava la seguente dicitura: "digli per favore a don AR che manda un messaggio al suo amico molto lungo per il fatto di US perché zio TP mi ha sollecitato questa cosa e dovrei dargli una risposta". Ne deriverebbe che dalla mancata consegna del biglietto per l'intervenuto arresto degli AT sarebbe possibile desumere che, alla data del suddetto rinvenimento, l'amico molto lungo - che avrebbe dovuto dare il necessario "benestare" o comunque seguire il fatto di US - non era ancora stato messo al corrente della vicenda e che, pertanto, la persona offesa non sarebbe stata ancora contattata per la "richiesta indebita di pagamento". A conferma di quest'assunto precisa che il 20 febbraio 2001 (oltre un anno dopo), in occasione dell'arresto di ZO RG, è stato rinvenuto un biglietto, ritenuto attribuibile alla sua grafia, recante la dicitura "SISTEMARE LAVORO RUSSELLO" (reperto n. 2)".
Sull'argomento sussisterebbe carenza di motivazione. In ordine al reato di cui al capo 4) critica la motivazione della sentenza di secondo grado che considera "satisfattive" le considerazioni della decisione del Tribunale, che, con riferimento all'estorsione ai danni dello stabilimento balneare, ha ritenuto essere l'assegno di L. 70 milioni (che TO ha solo detto di avere visto) non necessariamente parte del compendio dell'estorsione, ma emesso (essendo postdatato) a garanzia della somma che IL (gestore dello stabilimento stesso) ha sostenuto di avere pagato in più soluzioni. La Corte siciliana ha affermato che "in quest'ultima verosimile ipotesi il fatto che il titolo sia passato dalle mani degli AT rappresenta una ulteriore prova dell'opera di intermediazione svolta da costoro". In contrario il ricorrente reputa che quest'assunto sarebbe manifestamente illogico. Non si comprenderebbe come l'assegno di L. 70 milioni rappresenti prova della responsabilità penale di MA AT in ordine all'estorsione de qua. La Corte territoriale, inoltre, avrebbe ignorato che - come precisato nell'atto d'appello - le dichiarazioni del collaboratore, contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice di primo grado, non sarebbero "pienamente convergenti con le risultanze processuali", in quanto sarebbero state riscontrate negativamente dagli accertamenti compiuti dalla polizia giudiziaria e dalla deposizione dello stesso UR IL.
A proposito del delitto ascritto al capo 13), poi, la mancanza di motivazione relativa ai reati di cui ai capi 2), 3), e 4) si rifletterebbe - secondo la prospettazione difensiva - anche sulla ritenuta responsabilità per questo illecito.
3);
AR IG espone due motivi:
3.1) Il primo è identico all'omologo motivo evidenziato da AT MA.
3. 2) Con il secondo si duole della violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1 lett. b), c), e), in relazione agli art. 629 c.p., comma 2, e
L. n. 152 del 1991, art. 7 della e art. 416 bis c.p.. La Corte territoriale non avrebbe esaminato i motivi d'appello dotati del requisito della decisività. Erroneamente sarebbe stata ritenuta la colpevolezza in ordine ai reati di cui ai capi 6), 7), sulla base della considerazione che lo stesso sarebbe andato a visionare la villa dell'imprenditore" il 27 marzo ed il 4 aprile "per un fine che non poteva essere diverso da quello di ben conoscere i luoghi per meglio attuare l'atto intimidatorio finalizzato all'estorsione". Asserisce che mancherebbe nella specie il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco alla perpetrazione del delitto, poiché vi sarebbe un rilevante distacco temporale tra la condotta posta in essere da BA (risalente al 4 aprile 2000), la collocazione dell'ordigno esplosivo (rinvenuto la sera tra l'undici ed il dodici maggio 2000) e la telefonata intimidatoria (pervenuta quella stessa sera sull'utenza telefonica fissa dell'abitazione di CH. Riguardo al reato di porto abusivo in luogo pubblico di ordigno esplosivo (capo 7), precisa di avere evidenziato nell'atto d'appello che le indagini di polizia giudiziaria non avevano consentito l'identificazione degli autori della collocazione di questo materiale nei pressi della villa del predetto (trascrive il testo della deposizione di Gus). Aggiunge che sul tema non soccorrono neppure le propalazioni di TO, che si era limitato a dichiarare che la collocazione era avvenuta ad opera "loro".
Sussisterebbe, quindi, mancanza di motivazione.
La Corte territoriale, inoltre, non avrebbe spiegato la ragione per la quale BA "informato del sopralluogo del 27 marzo, partecipe di quello del 4 aprile" possa essere ritenuto "concorrente, almeno morale, sia del proposito estorsivo che della strumentale collocazione dell'esplosivo".
In relazione al reato di cui al capo 8) afferma, poi, che in modo parimenti erroneo, il Giudice d'appello l'avrebbe ritenuto colpevole, ravvisando la prova della sua responsabilità nella conversazione avvenuta in data 4 aprile 2000.
Asserisce il ricorrente di avere evidenziato nei motivi d'appello che da questa conversazione emergeva la sua estraneità alla minaccia ed all'induzione della parte offesa alla consegna del denaro richiesto. Trascrive il brano in cui il ricorrente parlando con l'interlocutore riferisce il colloquio avuto con la parte offesa, alla quale aveva chiesto la ragione per cui si era rivolto ad esso BA per chiedere protezione. Da ciò si desumerebbe che non avrebbe arrecato alcun contributo al rafforzamento del proposito criminoso. Sul tema mancherebbe la motivazione.
Riconosciuta la sua estraneità alla tentata estorsione in danno di CH, ne conseguirebbe anche la sua assenza di partecipazione al sodalizio criminoso.
4) NA AL deduce tre motivi.
4.1) Il primo motivo è identico a quello prospettato da AT MA e da BA.
4.2) Con il secondo motivo evidenzia la violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c), e), in relazione agli artt. 110, 112, 423 e 629 c.p.; L. n. 895 del 1967, art. 4 e art. 7 più volte citato.
Trascrive il motivo d'appello sulla richiesta d'assoluzione per non avere commesso il fatto;
conclude che "il giudice d'appello ha eluso gli imponenti temi devoluti al suo esame".
Asserisce altresì che mancherebbe la motivazione con specifico riferimento all'art. 110 c.p., ed alla ravvisata attività concorsuale.
4.3).
Con il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), c), e) in relazione all'art. 81 cod. pen.. Trascrive il relativo motivo d'appello ed il passo della motivazione della sentenza di secondo grado sul tema.
Afferma che quest'ultimo giudice, pur avendo indicato una regola astrattamente corretta, non avrebbe tenuto conto della peculiarità della sua posizione non diversa da quella degli altri imputati, ai quali è stata applicata la continuazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso di AM AS va rigettato.
Il primo motivo è infondato.
Questa Corte con numerose sentenze tutte conformi (delle quali si cita solo la prima con i dati completi e le altre soltanto con il numero di massima: sez. 1^, n. c.c. del 02/03/2005 dep. 12/04/2005 rv. 231504; conf. 227012, 226346, 211000, 213025) ha ritenuto che nell'ipotesi in cui il Pubblico Ministero abbia omesso di depositare, unitamente alla richiesta di rinvio a giudizio, alcuni atti delle indagini preliminari non è configurabile alcuna nullità della richiesta stessa e del conseguente decreto che dispone il giudizio, perché tale declaratoria determinerebbe un'indebita regressione del procedimento.
La nullità, d'altronde, non è prevista dall'art. 415 bis c.p., art. 416 e 429 c.p.p.. Nè è configurabile come nullità assoluta di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c). Infatti, non incide per nulla sul diritto di difesa, poiché i documenti non depositati non soltanto non sono in atti ma non possono neppure essere presi in considerazione dal giudice di merito, proprio per l'omesso deposito.
In tal senso va chiarita l'espressione "inutilizzabilità" esistente in talune massime ufficiali.
La dedotta questione di costituzionalità dell'art. 415 bis c.p.p., e art. 416 c.p.p., per violazione degli artt. 24, 101, 102 e 111 Cost. è manifestamente infondata.
Il ricorrente assume che la mancata trasmissione dell'atto d'indagine determinerebbe un grave pregiudizio all'imputato in relazione alla scelta del rito abbreviato, poiché le determinazioni difensive sarebbero limitate dall'impossibilità di conoscere tutto il materiale probatorio.
Il collegio reputa che la violazione dell'art. 415 bis c.p.p., nel comportare - come innanzi evidenziato - l'obbligo del giudice di non utilizzare gli atti depositati in ritardo costituisce adeguata sanzione a tutela dei diritti della difesa.
L'incidenza che tale omissione avrebbe sulla scelta del rito non determina una violazione dei fondamentali diritti della difesa, poiché è onere dell'imputato consapevole della sua eventuale colpevolezza improntare la linea difensiva a soluzioni dettate da una corretta condotta processuale, implicante la selezione delle possibilità offerte dal codice di rito.
Tale soluzione non è scalfita dalle ulteriori acquisizioni probatorie avvenute in dibattimento (come nella specie), alle quali non possono conseguire effetti retroattivi di favore, per consentire l'esercizio tardivo di una facoltà non tempestivamente esercitata. Quest'orientamento interpretativo è, d'altronde, imposto da ovvie ragioni di speditezza processuale, che non possono consentire il mutamento del rito ogniqualvolta nel corso del dibattimento intervenga un mutamento delle acquisizioni probatorie, che è sempre possibile (ad esempio l'individuazione di un teste oculare, le cui generalità erano precedentemente ignote). In definitiva l'imputato deve ascrivere a se stesso la mancata scelta del rito abbreviato e la rinunzia sostanziale alla relativa riduzione di pena. La stessa Corte Costituzionale con la recente ordinanza n. 236 del 2005 ha escluso la violazione del diritto di difesa nel caso in cui è intervenuto in dibattimento la modifica della stessa imputazione da parte del Pubblico Ministero, perché il principio costituzionale della ragionevole durata del processo impedisce una restituzione nel termine ed il regredire del procedimento alla fase dell'udienza preliminare. È evidente che, esclusa siffatta possibilità, non può essere vietato un nuovo esame del dichiarante (o eventualmente del teste) nel contraddittorio delle parti tramite il legittimo esercizio del potere-dovere di acquisizione probatoria, che non trova limitazione nell'eventuale nullità o inutilizzabilità dell'atto compiuto dal Pubblico Ministero in fase d'indagini preliminari. Non v'è contrasto neppure con gli artt. 101 e 102 Cost., poiché il giudice non è affatto condizionato nelle sue decisioni, in quanto queste vanno assunte proprio allo stato degli atti trasmessi dalla Parte Pubblica o depositati da quelle Private, senza tenere conto comunque di prove illegittime anche per tardiva esibizione. Nè v'è contrasto con l'art. 111 Cost., perché non v'è alcun'incidenza sulla conoscenza dei motivi dell'accusa e sulle condizioni per esercitare la difesa, che non può ritenersi pregiudicata dall'attività d'acquisizione probatoria svolta in dibattimento nel pieno e libero contraddittorio tra le parti, assistite dai propri difensori.
La Carta Fondamentale con la disposizione de qua assicura parità tra le parti ed espletamento dell'attività processuale nella pienezza del contraddittorio e della dialettica processuale. Il secondo motivo è parimenti infondato.
Il giudice non ha l'obbligo di esaminare tutte le censure difensive, quando le conclusioni alle quali perviene siano logiche e coerenti rispetto alle prove acquisite e complete nel resto della loro disamina, in quanto implicitamente risolvono i quesiti posti con i motivi d'impugnazione.
In particolare, come riconosce lo stesso ricorrente, la Corte territoriale, per confermare la colpevolezza in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, si è fondata sulle medesime argomentazioni del giudice di primo grado, apparentemente aggiungendo un'osservazione ulteriore relativa al carattere estremamente indicativo del possesso del carteggio, relativo all'utilizzazione di capitali, da parte dei fratelli AT. In realtà tale considerazione non è per nulla nuova, poiché il Tribunale nella sua monumentale sentenza aveva attentamente vagliato i documenti de quibus alle pagine 187/189. I rilievi difensivi non contengono alcun elemento di novità o di decisività, poiché, da un lato, dal provvedimento di primo grado, cui quello d'appello integralmente si richiama, i documenti menzionati nel ricorso sono citati in modo completo e conforme alla stessa esposizione difensiva, che si limita a rilevare il carattere di "mera congettura" del collegamento tra le annotazioni e l'ingerenza degli AT nella società "Caffè del Franco". La notazione del ricorrente è, quindi, del tutto irrilevante, poiché le due sentenze di merito non pongono questi dati a base della pronunzia di condanna, ma li utilizzano proprio nel senso voluto dalla difesa, cioè, marginalmente come vaglio logico delle prove raccolte. Un fatto è certamente innegabile, malgrado tutti gli espedienti, i documenti erano in possesso degli imputati ed il loro contenuto è indicativo sotto il profilo della logica, non estraneo certamente alla formazione legittima del convincimento del giudice, di un interessamento agli esercizi commerciali ivi indicati. Comunque il giudizio di colpevolezza non utilizza solo questo estremo, ma si basa sulle dichiarazioni di AN TO, che correttamente sono state "enfatizzate" (termine usato dal ricorrente), poiché di assoluto rilievo, in quanto riscontrate finanche da conversazioni registrate (pagine 193, 194 e 195 della sentenza di primo grado), dalla deposizione del teste RU e dal rinvenimento dei preventivi relativi ai macchinari per la torrefazione del caffè: da questo coacervo di elementi si desume con chiarezza l'investimento, operato dagli AT, del denaro proveniente dal traffico di stupefacenti nell'attività commerciale del coimputato BA. Nè esiste l'asserita contraddittorietà della motivazione sull'attendibilità di TO. Il brano della sentenza d'appello indicato dal ricorrente non è stato fedelmente riportato, poiché la Corte territoriale a pagina 27 afferma che "le propalazioni del TO sul punto cioè sul tema della responsabilità dell'altro coimputato EN (aspetto non valutabile per l'assenza d'impugnazione da parte del Pubblico Ministero) non hanno "valenza di veridicità, in mancanza di riscontri". Estrapolare quest'assunto riferito ad altra specifica posizione e significativamente considerato nella sua assenza di riscontri, per generalizzare l'inattendibilità complessiva del dichiarante è operazione logico-giuridica abilmente suggestiva, ma priva di reale fondatezza, solo ove si esamini questo passaggio della motivazione nell'intero contesto del documento. Ne deriva che non è censurabile la sentenza per mancanza di motivazione sul tema esposto dall'appellante, poiché l'argomento addotto è ininfluente ai fini del decidere per la consistenza degli altri elementi d'accusa indicati dai giudici di merito, le cui argomentazioni s'integrano sul tema della ricostruzione del fatto e dei dati probatori. Analoghe considerazioni vanno formulate in relazione al reato di tentata estorsione ai danni di US contestato al capo 3). Il ricorrente precisa che, per dimostrare il mancato inizio della condotta esecutiva del tentativo di estorsione in danno di US, nell'atto d'appello aveva richiamato un biglietto - rinvenuto in occasione dell'arresto dei fratelli AT - del Seguente Contenuto "digli per favore a don AR che manda un messaggio al suo amico molto lungo per il fatto di US perché zio TP mi ha sollecitato questa cosa e dovrei dargli una risposta". Costata il collegio che si tratta del reperto n. 5, menzionato dai giudici di primo grado (richiamato per relationem dalla Corte d'Appello) alla pagina 55 della sentenza.
L'osservazione difensiva sulla sua rilevanza è del tutto pretestuosa, poiché dal tenore di quest'atto si desume soltanto un interessamento degli AT alla vicenda estorsiva e non anche il mancato inizio del tentativo, potendo esso costituire anzi la formulazione di un invito pressante di "zio TP" ad eseguire l'estorsione, passando dal tentativo alla sua realizzazione. In ogni caso, poiché il documento è privo di valenza difensiva e da esso i giudici del territorio non hanno desunto alcuna conseguenza sul piano probatorio, l'argomento correttamente non è stato approfondito dalla Curia Palermitana. Ve anzi da considerare che proprio il documento - contenente l'espressione "sistemare lavoro US - rinvenuto al momento dell'arresto di RG è la prova che il "lavoro" era in corso (l'espressione usata in quell'ambiente è "fare il suo dovere" pagina 59 sentenza di primo grado) ed occorreva "sistemarlo" (antecedente pagina 56).
Deve, dunque, concludersi che la motivazione esiste, poiché, essendo formulata per relationem, è integrata da quella di primo grado che, su questo tema sollevato nell'appello ma assolutamente superfluo per le ragioni esposte, fornisce ampie e dettagliate spiegazioni. In ordine all'estorsione "ai danni dello stabilimento balneare Lido Signorino" di proprietà di tal NE ma di fatto gestito da UR IL, i giudici di merito hanno evidenziato che la colpevolezza emerge con chiarezza dal dato di fatto, costituito dal rinvenimento nel rifugio degli AT della somma di L. 22.356.000 e del pizzino relativo alla riscossione della non dovuta percentuale, incassata dai due latitanti (tali erano all'epoca i fratelli AT) sul prezzo di cessione della gestione del lido, confermata sia dalle indagini di polizia giudiziaria, che hanno acclarato la successione tra NE e IL, sia dalle dichiarazioni di TO.
Ne deriva ancora una volta l'ininfluenza della questione prospettata in appello dall'imputato relativa all'assegno di settanta milioni, poiché, escluso che dal rilievo critico possa desumersi un elemento a favore dell'accusato, l'affermazione di responsabilità è argomentata in modo pieno e coerente.
Privo di specificità è l'assunto relativo alla pretesa mancanza di motivazione relativa al delitto associativo;
carenza asseritamene derivante dalla mancanza inerente ai delitti fine.
Il ricorso di OM AM va rigettato.
La prima parte del primo motivo di ricorso è per un verso priva di specificità e per altro manifestamente infondata.
È certamente vero che i giudici territoriali hanno apprezzato sia i precedenti penali specifici in tema di associazione di tipo mafioso sia le dichiarazioni di TO AN, ma non corrisponde alla realtà processuale l'assunto secondo cui la responsabilità di AC AT sia stata affermata solo sulla base di una prevenzione e delle dichiarazioni di un collaboratore, prive di riscontri. È, invece, vero che i giudici del territorio hanno innanzi tutto esaminato la condotta antecedente tenuta dal ricorrente, che è stato condannato con sentenze definitive per il delitto de quo con riferimento a comportamenti tenuti fino al 24 dicembre 1994. Tali fatti non sono ovviamente privi di rilevanza e non costituiscono mera prevenzione teorica, ma apprezzamento di aspetti di vita che possono chiarire ed illuminare - pur senza costituire prova - episodi successivi posti in essere dall'imputato.
Le dichiarazioni di TO, che sono state ampiamente apprezzate dai giudici di merito in relazione all'attendibilità intrinseca ed a quell'estrinseca con dovizia di argomentazioni non censurate puntualmente dal ricorrente, hanno valenza confermativa, perché i giudici territoriali hanno evidenziato che le sue propalazioni rappresentano riscontro di altri fatti di gravità e di significato indiscutibile. Così hanno considerato la deposizione del teste LE RU, amministratore giudiziario del "Caffè del Franco", il quale ha ricordato che nella società vi erano stati investimenti diversi, coincidenti con quelli indicati da TO, e che avevano determinato un incremento degli affari.
Correttamente la Corte territoriale ha rilevato che non poteva adeguarsi alla decisione con cui il Tribunale del riesame aveva annullato l'ordinanza di custodia cautelare in ordine al reato di cui all'art. 12 quinquies citato contestato al ricorrente, perché rispetto a quel provvedimento erano sopravvenuti elementi non disponibili all'epoca da parte del giudice della libertà. È manifestamente infondata ed assolutamente irrilevante sotto il profilo dei motivi proponibili in sede di legittimità l'inconsueta osservazione relativa al metodo di redazione della sentenza impugnata, divisa in distinti capitoli di trattazione, che farebbero perdere l'unitarietà di lettura della trattazione sulla responsabilità dell'imputato. È, anzi, apprezzabile tale sistema di compilazione del documento, perché l'esposizione diventa più organica e chiara.
In ordine alla colpevolezza relativa alla tentata estorsione nei confronti dell'imprenditore US e sulla vicenda dell'estorsione allo stabilimento balneare IL occorre richiamare le considerazioni già svolte innanzi con riferimento all'imputato MA AT.
Qui va soltanto esaminata la doglianza del ricorrente in ordine alle dichiarazioni di TO, che non sarebbero utilizzabili in quanto, essendo de relato, non sarebbero assoggettabili alla procedura di cui all'art. 195 c.p.p.. Al riguardo è sufficiente ricordare che sul tema questa Corte già si è più volte pronunziata (sez. 5 sentenza n. 552 del 2003 rv. 227021; conf. mass. 211594) ed ha affermato che in tema di testimonianza indiretta, qualora il testimone si riferisca per la conoscenza dei fatti all'imputato del procedimento in cui siano assunte le sue dichiarazioni, non si applica - anche successivamente alla modifica dell'art. 111 Cost. ed all'introduzione delle norme sul giusto processo - la disciplina di cui all'art. 195 c.p.p., che prevede l'audizione delle fonti dirette, in quanto, in tal caso, la fonte non può essere chiamata a rendere dichiarazioni che possono pregiudicare la sua posizione.
Il secondo motivo di ricorso è in parte privo di specificità ed in parte manifestamente infondato.
È generico l'assunto secondo cui la motivazione sull'improcedibilità per precedente giudicato sarebbe "asfittica". La valutazione sull'insussistenza della continuazione è corretta sotto il profilo giuridico e logico. I giudici territoriali, nelle due sentenze di merito, hanno evidenziato che gli AT appartenevano al sodalizio mafioso almeno fin dai primi anni del 1990, epoca in cui i reati-fine non erano ancora delineati. Il rilievo difensivo sul passaggio in giudicato della precedente condanna e sull'ininfluenza delle condotte antecedenti non può essere accolto, poiché il dato relativo al tempo assolve, nella motivazione del provvedimento impugnato, al ruolo di sostegno logico per escludere l'unicità del disegno criminoso. Coerente, infatti, è l'osservazione sulla verosimiglianza dell'inserimento nel programma di massima dell'associazione mafiosa della perpetrazione di estorsioni, ma sull'inesistenza del riferimento del programma alle specifiche estorsioni per cui è processo.
Il ricorso di NA AL va rigettato.
Il primo motivo concernente la pretesa nullità dell'avviso di deposito ex art. 415 bis c.p.p., e art. 416 c.p.p. in relazione all'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. c) è identico a quello prospettato da MA AT e da BA ed è stato già trattato innanzi.
Il secondo motivo è privo di specificità e, quindi, inammissibile. Esso, infatti, consiste nella materiale trascrizione del motivo d'appello con l'asserzione finale, non corrispondente alla realtà processuale, secondo cui la Curia Palermitana non avrebbe affatto valutato gli "imponenti temi devoluti".
In realtà quel Giudice ha fornito un'articolata risposta ad ogni singolo tema prospettato ed è pervenuto alla formulazione del proprio convincimento, diverso da quello proposto dal ricorrente. Riproducendo interamente il motivo di gravame in questa sede il ricorrente non soltanto è venuto meno all'obbligo della specificità, ma intende conseguire il vietato risultato di sostituire il convincimento della Corte di Legittimità a quello correttamente conseguito dal Giudice del merito.
Tale soluzione è conforme al costante orientamento di questa Corte (per tutte Cass. sez. 5^ sent. n. 11933 del 27/01/2005 rv 231708 ed ivi citate), cosi formulato:
È inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che si risolvono nella ripetizione di quelli già dedotti in appello, motivatamente esaminati e disattesi dalla Corte di merito, dovendosi i motivi stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto non assolvono la funzione tipica di critica puntuale avverso la sentenza oggetto di ricorso
Il terzo motivo è del pari inammissibile.
Il ricorrente riconosce che la regola applicata dai giudici territoriali è astrattamente corretta, ma afferma che ad altri imputati nella sua stessa posizione processuale è stata applicata la continuazione.
Quest'assunto è chiaramente privo di specificità, perché il ricorrente ha omesso di indicare in dettaglio i soggetti ai quali si riferisce e di chiarire le pretese identità.
Il ricorso di AR IG va rigettato.
Sul primo motivo il collegio già ha argomentato con riferimento a quello identico esposto da MA AT.
Il secondo motivo deve essere rigettato, perché infondato. L'asserzione relativa all'omesso esame dei motivi d'appello dotati del requisito della decisività è priva di specificità. La colpevolezza dell'imputato in ordine ai delitti di tentata estorsione in danno di CH e di porto di esplosivo, contrariamente all'assunto difensivo, non è fondato soltanto sui sopralluoghi eseguiti alla villa dell'imprenditore ma anche sul contenuto delle intercettazioni. Va inoltre precisato che la minima distanza di tempo che secondo il ricorrente sarebbe tale da escludere la riferibilità dei fatti successivi alla sua partecipazione al tentativo d'estorsione è un dato non esaminabile in sede di legittimità, poiché la sua valutazione è compito riservato ai giudici di merito, che hanno svolto con completezza e coerenza il loro apprezzamento, al quale non può essere sostituito quello della Corte di Cassazione. Analoghe considerazioni vanno adottate con riferimento alla collocazione dell'ordigno esplosivo, che è manifestazione della condotta esecutiva del tentativo. L'asserzione secondo cui il ricorrente sarebbe stato soltanto informato del sopralluogo è apodittica, emergendo dal testo del provvedimento impugnato che egli avrebbe partecipato all'ispezione dei luoghi.
In ordine al delitto di estorsione in danno dell'imprenditore Bucaria il ricorrente si duole dell'erronea interpretazione, accolta dai giudici del territorio, della conversazione registrata il 4 aprile 2000 e fornisce una diversa lettura della stessa, rappresentando strumentalmente una pretesa mancata motivazione sul tema da parte della Corte d'Appello.
In realtà il Giudice palermitano la ha nuovamente esaminata, così dimostrando d'avere tenuto ben presente l'osservazione difensiva: è, però, pervenuto ad un convincimento, diverso da quello prospettato dall'imputato, ma incensurabile in sede di legittimità, perché non contraddittorio rispetto al dato oggettivo, così come indicato dallo stesso ricorrente.
Riconosciuta la sua partecipazione alla tentata estorsione in danno di CH, ne consegue la piena prova dell'adesione dell'imputato al sodalizio mafioso.
Consegue la condanna degli imputati in solido al pagamento delle spese processuali.
Consegue altresì la conferma delle statuizioni civili adottate nei confronti di TUTTI gli imputati in favore del Comune di Marsala e dell'Associazione Antiracket di Marsala Onlus e nei confronti di LE NA e di GN AR anche di quelle in favore della s.r.l. SICILFERT.
Condanna altresì i predetti alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio in favore delle parti civili innanzi menzionate, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara manifestamente infondata la dedotta questione di legittimità costituzionale;
rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento, in solido, delle spese processuali;
conferma le statuizioni civili e condanna i predetti al pagamento in solido delle spese sostenute dalla parte civile Comune di Marsala e liquida le stesse in Euro 9.080,00, oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge.
Condanna altresì BO LE e BA GN, in solido tra loro, anche al pagamento delle spese sostenute dalla s.r.l. Sicilfert nei presente grado di giudizio e liquida le stesse in Euro 6.070,00 (seimilasettanta/00) oltre I.V.A. e C.P.A. e rimborso forfetario come per legge.
Così deciso in Roma, il 7 luglio 2006.
Depositato in Cancelleria il 4 settembre 2006