Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1993, n. 3098
CASS
Sentenza 13 gennaio 1993

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È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 21 d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 (che sanziona penalmente la condotta di chi fornisce al consumo umano acque che non presentano i requisiti di qualità previsti dall'allegato I), sollevata in riferimento all'art. 76 Cost. ed ai principi e criteri direttivi stabiliti dall'art. 16, lett. c) n. 2 della legge delega 16 aprile 1987, n. 183, concernente il coordinamento delle politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee e l'adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi comunitari. Tale norma, invero, è rispettosa dei limiti individuati in base ai criteri ispiratori degli artt. 34 e 35 della legge 24 novembre 1981, n. 689, secondo il dettato della citata legge delegante. Da un canto, infatti, l'art. 34 cit. ha escluso dal novero delle depenalizzazioni, sancite con la stessa legge n. 689/1981, le violazioni della legge 10 maggio 1976, n. 319 sulla tutela delle acque dall'inquinamento, configurando un parametro selettivo (rispondente al rilievo sociale e giuridico di questa materia) agevolmente applicabile alle regole di tutela delle acque destinate al consumo umano; dall'altro l'assoggettamento a repressione penale di ogni violazione riguardante la fornitura al consumo umano di acque prive dei requisiti di qualità, senza distinzione tra carenze qualitative, risponde ad un criterio di apprezzamento discrezionale, riservato al legislatore delegato e conforme alla più recente politica legislativa, ispirata al concetto della particolare gravità delle violazioni di questo tipo.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, sesto comma e 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915, (smaltimento dei rifiuti tossici e nocivi) sollevata in relazione agli artt. 25, secondo comma, 70 e 77 Cost., sotto il profilo dell'eccesso di delega rispetto alla legge delegante 9 febbraio 1982, n. 42 e, attraverso questa, alle direttive comunitarie n. 75/442, 76/403 e 78/319 (di il citato decreto presidenziale costituisca attuazione). Ciò perché la legge delegante ha conferito al governo ampia autorizzante per l'emanazione delle norme necessarie per l'attuazione delle direttive stesse, e perciò anche la facoltà di dettare nell'ordinamento interno disposizioni più rigorose rispetto a quelle minimali previste dalla normativa comunitaria.

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, lett. g) del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 sollevata in riferimento all'art. 25 Cost. ed in relazione alla delibera 27 luglio 1984 del Comitato Interministeriale (concernente, fra l'altro, la determinazione delle quantità, delle concentrazioni ed in generale delle caratteristiche delle sostanze di cui all'allegato, che rendono i rifiuti che li contengono tossici e nocivi). Ciò perché il precetto penale risulta debitamente delineato alla stregua degli artt. 16 e 26 del d.P.R. cit., da considerare al riguardo come fonte primaria, e concerne la condotta di chi, senza la prescritta autorizzazione, effettua le fasi di smaltimento dei rifiuti tossico-nocivi, mentre alla valutazione discrezionalmente tecnica dell'autorità amministrativa è rimessa la sola individuazione della soglia di tossico-nocività, ossia delle quantità e delle concentrazioni che presentino pericolo per la salute e per l'ambiente, costituenti il mero presupposto di applicabilità del precetto penale.

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 cod. pen. si articola in due distinte ipotesi: l'una relativa all'abuso dei poteri, che implica la condotta dolosa dell'agente, l'altra riguardante la violazione dei doveri(inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio o alla qualità di ministro di un culto), che è integrata da qualsiasi comportamento, doloso o colposo, tenuto in contrasto con un dovere imposto dall'ordinamento giuridico. (Fattispecie ex art. 480 cod. pen., relativa a false attestazioni in certificati di analisi delle acque erogate da alcuni acquedotti, commesse dai chimici dipendenti da una U.S.L., nella quale è stato ritenuto sussistere la violazione dei doveri nella forma colposa).

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 26 del d.P.R. 10 settembre 1982, n. 915 (nella parte in cui, attraverso l'art. 4, rinvia al paragrafo 1.2 della delibera del Comitato Interministeriale in data 27 luglio 1984), sollevata in riferimento agli artt. 25, secondo comma e 3 Cost.. Ed infatti non sussiste alcun difetto di tassatività nella previsione classificatoria di cui al punto 2 del par. 1.2 della suddetta delibera, poiché essa concerne una certa gamma di rifiuti speciali, indicati nella susseguente tabella 1.3, singolarmente individuati e, quindi, di non dubbia identificazione, benché accomunati dalla provenienza da attività di produzione o servizi, nonché dalla presunzione relativa di pericolosità tossico-nociva per la salute e per l'ambiente, salvo prova contraria, da fornirsi dal soggetto obbligato, secondo le modalità tecniche e di classificazione dettate nel punto 1 dello stesso par. 1.2. Analogamente, non sussiste disparità di trattamento fra soggetti ugualmente obbligati, tutti tenuti, difatti, alla richiesta della prescritta autorizzazione, ricorrendone le condizioni, per lo smaltimento dei rifiuti nocivi, con la sola diversità dello specifico incombente probatorio nei confronti dei produttori di rifiuti di cui alla tabella 1.3, conseguenza, peraltro, di pericolosità fondata su cognizioni scientifiche di larga acquisizione.

In tema di violazione dell'art. 21 del d.P.R. 24 maggio 1988, n. 236, che sanziona la condotta di chi fornisce al consumo umano acque prive dei requisiti di qualità previsti dall'allegato I, è ammissibile la costituzione di parte civile degli utenti e dei Comuni consorziati. Il danno patrimoniale, infatti, è individuabile nella corresponsione del prezzo di un servizio erogato con modalità diverse da quelle prescritte o pattuite e, per i Comuni consorziati, nel mancato conseguimento delle finalità indicate nel relativo statuto. Il danno non patrimoniale, poi, è ravvisabile nel disagio collegato alla necessità di ricorrere a forme alternative di approvvigionamento idrico, più scomode e costose e, per i Comuni consorziati, nella caduta di immagine e nel conseguente discredito.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/01/1993, n. 3098
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3098
    Data del deposito : 13 gennaio 1993

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