Articolo 688 del Codice della navigazione
Articolo 687Articolo 689
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21 aprile 1942
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21 ottobre 2005
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29 maggio 2006
Art. 688.
(( (Competenze negli aeroporti all'interno di porti marittimi).)) ((Negli aeroporti situati all'interno di porti marittimi la vigilanza sulla sosta e sulla circolazione di navi, galleggianti e aeromobili e' esercitata, d'intesa, dall'ENAC e dall'autorita' marittima.))
Entrata in vigore il 29 maggio 2006
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