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1 luglio 1931
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25 luglio 1942
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30 novembre 1946
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22 novembre 1947
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19 dicembre 1984
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1 marzo 1998
1 marzo 1998
Art. 718.
(Esercizio di giuochi d'azzardo)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.
Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
(2) (9) (12) (102) ((157)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718 , 719 e 720 del Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso. ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947. -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948. ------------- AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez". -------------- AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
(Esercizio di giuochi d'azzardo)
Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, o in circoli privati di qualunque specie, tiene un giuoco d'azzardo o lo agevola e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire duemila.
Se il colpevole e' un contravventore abituale o professionale, alla liberta' vigilata puo' essere aggiunta la cauzione di buona condotta.
(2) (9) (12) (102) ((157)) ------------ AGGIORNAMENTO (2)
La L. 13 giugno 1942, n. 788 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le pene per i reati contemplati dagli articoli 718 , 719 e 720 del Codice penale sono triplicate".
Ha inoltre disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica ha efficacia durante l'attuale stato di guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione di esso. ------------ AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 20 novembre 1946, n. 340 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1947. -------------- AGGIORNAMENTO (12)
Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 26 ottobre 1947, n. 1252 nel modificare l' art. 2, comma 1 della L. 13 giugno 1942, n. 788 ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che l'efficacia della modifica di cui al presente articolo e' prorogata fino al 15 ottobre 1948. ------------- AGGIORNAMENTO (102)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 25, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi adibite a crociera durante il periodo di navigazione oltre lo Stretto di Gibilterra ed il Canale di Suez". -------------- AGGIORNAMENTO (157)
Il D.L. 30 dicembre 1997, n. 457 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 1998, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 3) che "Le disposizioni di cui agli articoli da 718 a 722 del codice penale e all' articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , non si applicano ai fatti commessi a bordo delle navi passeggeri iscritte nel Registro internazionale, durante il periodo di navigazione al di la' del mare territoriale".
Commentari • 44
- 1. Gioco delle tre carte: è truffa o gioco d’azzardo?Paolo Florio · https://www.laleggepertutti.it/ · 4 dicembre 2024 · 245.0239
[…] Quali sono le conseguenze per chi gestisce il gioco delle tre carte? Chi gestisce il gioco delle tre carte commette il reato di esercizio di giochi d'azzardo, punito dall'articolo 718 del Codice penale con l'arresto da tre mesi a un anno e con l'ammenda non inferiore a 206 euro. […] Quali sono le conseguenze per chi partecipa al gioco delle tre carte? Chi partecipa al gioco delle tre carte commette anch'egli un reato: non già quello previsto dall'art. 718 cod. pen. (“Esercizio di giochi di azzardo”) ma quello di cui all'art. 720 cod. pen., collegato cioè alla semplice partecipazione al suddetto gioco. […]
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Giurisprudenza • 361
- 1. Cass. pen., sez. III, sentenza 02/12/2024, n. 43873Provvedimento: […] KO RR ricorre per cassazione avverso la sentenza in epigrafe indicata con la quale la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la sentenza del giudice di primo grado di condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 718 cod. pen., per aver, in luogo pubblico e avendo allestito un banchetto, […] n.410, a carico di tre imputati che avevano predisposto un banchetto amovibile sul quale uno di loro esercitava il gioco delle "tre campanelle" e gli altri due inducevano altri soggetti a giocare allettandoli con la possibilità di conseguire un facile guadagno, essendo tale condotta al più riconducibile nell'ambito della contravvenzione di cui all'art.718 cod. pen.). 4.2.Nel caso in disamina, […]Leggi di più...
- assenza di artifici e raggiri·
- condanna spese processuali·
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- gioco d'azzardo·
- art. 718 cod. pen.