Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 8049
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Sentenza 11 gennaio 2007

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L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio: peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 8049
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 8049
    Data del deposito : 11 gennaio 2007

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