Sentenza 11 gennaio 2007
Massime • 1
L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio: peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 cod. proc. pen. - ancorché espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 11/01/2007, n. 8049 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8049 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. VITALONE Claudio - Presidente - del 11/01/2007
Dott. DE MAIO Guido - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - N. 00036
Dott. MARMO Margherita - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. IANNIELLO Antonio - Consigliere - N. 016003/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) TA RA, N. IL 26/03/1973;
avverso SENTENZA del 07/02/2006 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. DE MAIO GUIDO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. Meloni Vittorio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore avv. Signoretti Antonio (Roma).
MOTIVAZIONE
Con sentenza in data 7.2.2006 la Corte d'Appello di Napoli confermò la sentenza 30.8.2004 del Tribunale di quella città, con la quale AR AN era stata condannata alla pena di giustizia, oltre che al risarcimento dei danni in favore della costituita P.C., perché riconosciuta colpevole del reato di cui alla L. n. 675 del 1996, art. 35 ("perché, quale dipendente della sede Telecom Italia
Mobile di Napoli, al fine di recare a FR VI un danno, comunicava e diffondeva dati relativi al traffico telefonico sulle utenze radio mobili n. 339/17055760 e 339/1662121 in uso alla predetta parte lesa, in Napoli in data 3.8.2000").
Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso personalmente l'imputata, la quale denuncia con il primo motivo erronea applicazione dell'art. 552 c.p.p., lett. g, perché La Corte territoriale aveva rigettato l'eccezione difensiva di inutilizzabilità delle dichiarazioni di OV DA per violazione dell'art. 415 bis c.p.p., artt. 550 e 430 c.p.p. rilevando che tale ultima norma "attiene alle indagini successive alla emissione del decreto che dispone il giudizio all'esito dell'udienza preliminare", mentre nel caso in esame "vi è stata la citazione diretta a giudizio da parte del P.M. con un decreto contenente tra l'altro l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari era depositato nella segreteria (art. 552 c.p.p., lett. g)". Secondo la ricorrente, invece, "l'avviso di cui all'art. 552 c.p.p., lett. g, non può legittimare atti di indagine non depositati dal P.M. all'atto della notifica all'indagato e al suo difensore dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p.", in quanto "l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., comporta violazione del diritto di difesa che deve essere assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui la difesa non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito". Il motivo è infondato, dovendo ritenersi che la risposta data dalla Corte territoriale all'eccezione di inutilizzabilità è sostanzialmente esatta, pur necessitando di una qualche precisazione. L'interpretazione di questa Corte in merito all'omissione o ritardo del deposito di atti delle indagini preliminari è nel senso: a)che l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415 bis c.p.p., comporta l'inutilizzabilità degli atti stessi, ma non anche la nullità della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio, non esistendo la previsione di un'autonoma sanzione d'invalidità ai sensi dell'art.429 c.p.p., in conseguenza del mancato deposito degli atti indipendentemente dalla loro utilizzabilità o meno (sez. 3^, 15.10.2003 n. 44422, rv. 226346); 2) che, peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilità quando si tratti di attività integrativa di indagine a norma dell'art.430 c.p.p. - ancorché espletata, come può argomentarsi dal citato art. 430 c.p.p., comma 2, prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione dell'indagato, non essendo ravvisabile in tal caso alcuna violazione dei diritti di difesa (sez. 6^, 8. 6.1998 n.6753, rv. 211000). Nel caso in esame deve ritenersi che si versa, per l'appunto, nella sfera di operatività del citato art. 430 c.p.p., che consente - fatta eccezione degli atti per i quali è prevista la partecipazione dell'imputato o del difensore di questo- "attività integrativa di indagine" da parte, per quanto qui interessa, del PM anche successivamente all'emissione del decreto che dispone il giudizio;
relativamente a tale ipotesi, il secondo comma della norma dispone che la documentazione relativa deve essere immediatamente depositata nella segreteria del Pubblico Ministero. Ne deriva che, da un lato, il ricorrente erra nel riferire il deposito delle dichiarazioni del Buono a violazione dell'art. 415 bis c.p.p. (che qui non può rilevare, trattandosi, per definizione, di attività successiva e integrativa); dall'altro, che i giudici di merito hanno esattamente ritenuto fosse sufficiente a tutelare i diritti della difesa l'avviso contenuto nel decreto di citazione ex art. 552 c.p.p., lett. g). La difesa avrebbe potuto -ma non lo ha fatto- infirmare tale rilievo solo sostenendo, e provando, che l'avviso stesso era da ritenere inidoneo a garantire i diritti della difesa o per non essere il deposito degli atti stato immediato, così come richiesto dall'art.430 c.p.p., comma 2, o che si era fuori dell'ipotesi di cui alla norma stessa essendo gli atti di indagine incriminati in possesso del P.M. già prima dell'emissione dell'avviso ex art. 415 bis c.p.p.. Ciò non avendo fatto, deve ritenersi non pertinente l'ulteriore deduzione della ricorrente secondo cui, accogliendo la tesi della sentenza impugnata, "il P.M. potrebbe sempre scegliere quali atti depositare prima dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p. per poi inserire nel proprio fascicolo atti a sorpresa in ordine ai quali la difesa non avrebbe mai la possibilità di esercitare quanto consentitole dall'art. 415 bis c.p.p., attività difensive ben diverse da quelle meramente residuali previste dall'art. 552 c.p.p., lett. g) ".
Con il secondo motivo viene denunciata mancanza di motivazione, in quanto la Corte territoriale si era limitata a "un sintetico richiamo della sentenza di primo grado, omettendo del tutto di rispondere ai dettagliati rilievi critici formulati nell'atto di appello con il 4^ motivo d'impugnazione"; tali rilievi critici - secondo il ricorrente - "non sono superabili neanche attraverso un percorso di lettura della sentenza di primo grado". Il motivo è inammissibile per genericità, non essendo stato precisato dal ricorrente ne' la concreta entità dei "rilievi critici" contenuti nel quarto motivo d'appello, ne' la specifica rilevanza che la (eventuale) fondatezza degli stessi avrebbe avuto sulla decisione. Solo attraverso tali passaggi, infatti, si può dimostrare che la relatio della sentenza di appello a quella di primo grado sia imperfecta.
Con il terzo motivo viene denunciata inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, in quanto "pur essendo stato definito il procedimento con giudizio abbreviato, il dispositivo non dava contezza della diminuzione per il rito, ma esclusivamente della riduzione per la concessione delle attenuanti generiche". Anche tale motivo è inammissibile perché si limita a riproporre la censura già persuasivamente disattesa dai giudici di merito ed è comunque manifestamente infondato. Infatti, la Corte territoriale ha ineccepibilmente disatteso la censura in questione sulla base del rilievo che la pena indicata nel dispositivo era esattamente corrispondente a quella precisata in motivazione, con il calcolo "analiticamente riportato" (mesi quattro di reclusione partendo da una pena base di mesi 9, ridotta per le generiche a mesi 6 e ridotta di un terzo per la scelta del rito).
È evidente che, in siffatto contesto, a nulla rileva che, nel solo dispositivo letto in udienza, non sia stato precisato che la pena risultante era l'effetto della diminuzione operata anche per la scelta del rito.
Deve pertanto concludersi che, non essendo le censure mosse meritevoli di accoglimento, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente alle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.
Depositato in Cancelleria il 27 febbraio 2007