Sentenza 26 febbraio 2004
Massime • 5
In tema di capacità del giudice, qualora durante la celebrazione processo venga accolta la richiesta di astensione o ricusazione di uno dei componenti del collegio, l'organo chiamato a decidere resta immutato, pur in presenza della sostituzione della persona fisica del singolo giudice astenuto o ricusato con altro magistrato dello stesso ufficio, designato nel rispetto delle norme di ordinamento giudiziario. Tale principio è applicabile anche ai collegi delle Corti d'assise, sicché, in caso di sostituzione di un giudice astenuto o ricusato, rimane ferma la composizione originaria del collegio , anche se nel frattempo sia scaduta la sessione, atteso che - ai sensi dell'art. 7 della Legge 10.4.1951 n. 287, modificato dall'art. 33 d.P.R. 22.9.1988 n. 449 - i dibattimenti devono essere conclusi dallo stesso collegio costituito nel corso della sessione in cui sono iniziati.
In tema di capacità e costituzione del giudice, alla luce delle innovazioni introdotte dall'art. 3 d.P.R. 22.9.1988 n. 449 (sostitutivo dell'art. 8 della Legge 10.4.1951 n. 287) che ha eliminato, sotto il profilo organico, l'autonomia delle Corti d'assise rispetto all'ufficio di appartenenza, il decreto di nomina dei magistrati ad esse destinati non riveste natura costituiva della loro specifica capacità di esercizio della funzione giurisdizionale. Conseguentemente non integra una nullità di ordine generale ai sensi dell'art. 178 lett. a) cod.proc. pen. l'inosservanza delle norme in tema di destinazione dei magistrati alle Corti d'assise, per il profilo della partecipazione al collegio di un giudice del Tribunale o della Corte d'appello non ricompreso tra quelli che ne fanno parte ai sensi dell'art. 7 bis R.D. 30.1.1941 n. 12 (inserito dall'art. 3 del d.P.R. 22.1.1988 n. 449, contenente norme per l'adeguamento dell'ordinamento giudiziario al nuovo processo penale), nonché della sostituzione di un giudice con altri dello stesso ufficio giudiziario - anche fuori delle ipotesi previste - con modalità diverse da quelle consentite.
La rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale disposta dal giudice di secondo grado nell'ambito dei poteri officiosi previsti dall'art. 603 cod. proc. pen., non è inconciliabile con l'ammissione del giudizio abbreviato in appello, ai sensi della disciplina transitoria di cui all'art. 4 ter del D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito in legge 5.6.2000 n. 144, poiché l'esplicito rinvio all'art. 441 cod. proc. pen. rende applicabile il quinto comma della suddetta disposizione, che riconosce al giudice il potere di integrazione probatoria.
L'ammissibilità della testimonianza indiretta sulle dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato fuori del procedimento si desume a contrario dall'art. 62 cod. proc. pen., che vieta la deposizione sulle sole dichiarazioni rese nel corso del procedimento. Conseguentemente non è vietata la deposizione sulle dichiarazioni, aventi anche contenuto confessorio, rese al di fuori della specifica sede processuale a soggetti non preposti istituzionalmente a raccogliere in forma tipica le dichiarazioni degli indagati o imputati, che sono suscettibili di libero apprezzamento da parte del giudice di merito (nella specie, è stata ritenuta utilizzabile la testimonianza indiretta in ordine alle dichiarazioni rese dall'imputato al compagno di cella nel corso del dibattimento).
La coesistenza in fase d'appello, a seguito della disciplina transitoria dettata per il giudizio abbreviato dall'art. 4 ter del D.L. 7.4.2000 n. 82, convertito in Legge 5.6.2000 n. 144, del rito speciale con quello ordinario nei confronti degli imputati che non abbiano formulato alcuna istanza non è causa di abnormità del procedimento e, pur se non espressamente disciplinata dal legislatore, è desumibile dall'interpretazione letterale dell'art. 4 ter - in particolare del settimo comma nella parte in cui esclude la sede camerale per questa particolare forma di rito abbreviato - e dalla lettura sistematica di tale disposizione alla luce dell'intero impianto codicistico.
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- 2. Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 26/02/2004, n. 25096 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25096 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2004 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
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sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento