Provvedimento: […] Per i beni del demanio marittimo, la cosiddetta sdemanializzazione non può verificarsi tacitamente, ma richiede un espresso e formale provvedimento dell'autorità amministrativa, di carattere costitutivo, tanto sotto il vigore dell'attuale codice della navigazione (art. 35), quanto in base alla legislazione anteriore (art. 157 codice della marina mercantile del 1877); pertanto, in difetto di tale provvedimento, l'arenile non perde la propria qualità di bene demaniale, con la conseguenza che il possesso del medesimo da parte del privato è improduttivo di effetti nei rapporti con l'amministrazione (art. 690 c.c. del 1865 e 1145 comma 1 c.c. vigente), e, in particolare, è inidoneo all'acquisto della proprietà per usucapione (Cassazione civile, Sez. I, 6 maggio 1980 n. 2995).
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