Sentenza 2 marzo 2005
Massime • 1
È abnorme il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare dichiari la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del P.M., in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 02/03/2005, n. 13407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13407 |
| Data del deposito : | 2 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GEMELLI Torquato - Presidente - del 02/03/2005
Dott. GIORDANO Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. VANCHERI Angelo - Consigliere - N. 969
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere - N. 02760/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PUBBLICO MINISTERO PRESSO GIP TRIBUNALE DI PALERMO;
nei confronti di:
1) ON ES N. IL 10/09/1983;
2) ON PA N. IL 29/10/1961;
avverso ORDINANZA del 12/07/2004 GIP TRIBUNALE di PALERMO;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. CORRADINI GRAZIA;
lette le conclusioni del P.G. Dr. Mario Fraticelli che ha chiesto che la Corte annulli senza rinvio la ordinanza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con provvedimento in data 12.7.2004 il GUP del Tribunale di Palermo, investito della richiesta del Pubblico Ministero di rinvio a giudizio di TE CO, imputato del reato di omicidio aggravato e di porto e detenzione di arma clandestina e di TE OL, imputato di porto e detenzione di arma clandestina, su eccezione della difesa degli imputati, ha dichiarato la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, ai sensi dell'art. 416 C.P.P., per omesso deposito da parte del Pubblico Ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini, dell'esito degli accertamenti tecnici irripetibili compiuti anche con la presenza di soggetti diversi dagli imputati, non avendo gli imputati potuto difendersi pienamente a fronte di risultanze processuali ritenute determinanti, ed ha disposto la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Contro tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo lamentando violazione dell'art. 416 C.P.P., poiché tale norma stabiliva tassativamente i casi di nullità della richiesta di rinvio a giudizio, fra cui non era previsto quello di omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, di cui eventualmente poteva ritenersi la inutilizzabilità, e chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato in quanto abnorme perché determinante una illecita regressione del procedimento alla fase delle indagini. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso per l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. La giurisprudenza di questa Corte è nel senso che è abnorme il provvedimento con il quale il Tribunale dichiari la nullità del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del Pubblico Ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagine stesse, posto che detta omissione comporta solo la inutilizzabilità degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullità comporta l'indebita regressione del procedimento. La sanzione di nullità per l'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis C.P.P., non è infetti prevista ne' dall'art. 416 ne' dall'art. 429 del codice di rito, in quanto non comporta violazione del diritto di difesa dell'imputato, che è assicurato dalla inutilizzabilità delle risultanze di cui non ha potuto prendere cognizione per l'omesso deposito, per cui non può essere dichiarata dal giudice una nullità non prevista dalla legge (v. Cass. 26.2.2004 n. 8779; Cass. 20.11.2003 n. 44422). Si deve inconseguenza ritenere che il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Palermo abbia emesso un provvedimento abnorme al di fuori dei suoi poteri (v. Cass. Sez. Un. 16.12.1991 Di Stefeno) e cioè in assenza delle condizioni di legge;
il che comporta l'annullamento del provvedimento impugnato con conseguente restituzione degli atti al GUP del Tribunale di Palermo per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al GUP del Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, il 2 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2005