Sentenza 10 aprile 2002
Massime • 2
Non è abnorme il procedimento di appello nel quale, a seguito della disciplina transitoria dettata dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144 (che ha reso applicabile il rito abbreviato anche nei processi di appello a beneficio degli imputati che, secondo la normativa previgente, non avevano potuto formulare la relativa istanza), il rito speciale coesista con quello ordinario per gli imputati che non ne abbiano fatto richiesta. La mancata previsione da parte del legislatore della possibilità di una tale coesistenza non può essere intesa come espressione di volontà di esclusione, ma anzi può essere interpretata come ammissione di una possibile convivenza tra i due riti, anche alla luce della norma contenuta nel comma settimo del citato art. 4 ter, nella parte in cui esclude la forma camerale. La coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al momento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previsti per ciascuno di essi: sono utilizzabili, in entrambi, le prove già acquisite in precedenza (e per gli imputati ammessi al rito abbreviato anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, del codice di rito), ma non possono essere utilizzate per questi ultimi le prove acquisite al dibattimento in epoca successiva all'ammissione al nuovo rito, mentre per chi ha mantenuto il rito ordinario non sono, invece, utilizzabili le prove contenute nel fascicolo del P.M. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, dopo avere affermato che soltanto l'erronea applicazione dell'indicata disciplina delle prove può essere causa di annullamento della sentenza, ha rilevato che non risultava in atti, ne' era stato eccepito dalle parti, alcun errore nell'applicazione del regime probatorio).
In tema di dichiarazioni provenienti da collaboratore di giustizia che abbia militato all'interno di un'associazione mafiosa, occorre tenere distinte le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni "de relato", che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall'art. 195 cod.proc.pen., in quanto l'impossibilità di esperire, nel primo caso, l'anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sè a giustificare un'affermazione di colpevolezza; nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le propalazioni dei collaboratori di giustizia.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2002, n. 24711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24711 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2002 |
Testo completo
AL MASSIAR
M 247 1 1/0211/02 REPUBBLICA IIANA
IN NOME DEL POPOLO IIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 10/04/2002
SENTENZA
N. 1535 Composta dagli III.mi Sigg.:
Dott. MARRONE RA PRESIDENTE
1.Dott.PROVIDENTI FRANCESCO CONSIGLIERE REGISTRO GENERALE
2.Dott.LATTANZI IO "
N. 041408/2001
3.Dott SICA PP 64
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE 4.Dott.AMATO NS "
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio ha pronunciato la seguente dal Sig. BONADTO 1.
per drink 27.88 SENTENZA 1] 2 x .02 IL CANCELLIERE
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE ASSISE APPELLO
di REGGIO CALABRIA
Nei confronti di:
LO UA N. IL 24/09/1950
LV CO N. IL 05/12/1924
RA NT N. IL 25/04/1947
BA FRANCESCO N. IL 03/05/1927
AR PP N. IL 01/09/1951
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE OC MB N. IL 17/12/1937
UFFICIO COPIE LD PP N. IL 19/09/1938
Richiesta copia studio LAMONTE AL N. IL 07/05/1927 dal Sig. BARILLA RI CO N. IL 24/05/1934 per diniti € 27,88 OL AN N. IL 10/10/1937 40 LUG. 2002 TO PP CL.'34 N. IL 15/08/1934
IL CANCELLIERE NI NT N. IL 22/04/1919
EL NT N. IL 01/03/1932
IR PP N. IL 01/03/1921
NO PP ME N. IL 29/07/1951
-EG IO N. IL 8/11/1939
-IN IG N. IL 16/02/1933
E SUI RICORSI PROPOSTI DA:
1) LO UA N. IL 24/09/1950
2) NA VA N. IL 21/10/1957
3) RA NT N. IL 25/04/1947
4) TE AT N. IL 15/03/1939
5) BA ME N. IL 23/06/1948
6) RC AL N. IL 02/01/1959
7) AR ME N. IL 26/01/1940
8) AR PP N. IL 01/09/1951
9) RT UA N. IL 18/11/1957
10) RT NZ N. IL 01/10/1950
11) OR IO N. IL 17/01/1968
12) TT OS N. IL 11/02/1954
13) TT GE N. IL 20/01/1968.
14) DA UA N. IL 27/02/1956
15) DA NT N. IL 02/09/1944
16) OL NT N. IL 09/02/1929
17) CH EA N. IL 16/07/1965
18) NC AN N. IL 04/06/1937
19) LO CO CL. '56 N. IL 04/11/1956
20) LO CO CL.'72 N. IL 20/05/1972
21) LO UA JUNIOR N. IL 25/02/1963
2
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
LIRE 5000 dal Sig. SAMTALTI per diritti 27.89 CANCELLERIA
LA P JL CANCELLIERE
ASZ21014 CORTE SUPREMA DICASSAZIONE
UFFICIO ENPIE
Richiesta copia studio ки dal Sig. ROLO
$7,83.per diritti 44,89
30 LUG. 2003
Y
I
R
CANCELLIERE
LIRE 10000
CANCELLERIA
RES15562
AE515561 DIRIT
22) CO AT N. IL 23/08/1970
23) OL AN N. IL 11/06/1952 APG UVA 3
24) D'TI CO N. IL 03/10/1963
25) DE AE NZ N. IL 08/02/1938
26) DE ST RM N. IL 01/03/1968
27) DE ST IO N. IL 27/11/1948
28) DE ST PP N. IL 01/12/1969
29) DE ST AZ N. IL 11/02/1959
30) NO AN N. IL 30/01/1969
31) LD VA N. IL 10/09/1964
32) TA UA N. IL 12/12/1961
33) IC AN N. IL 10/07/1963 CANCELLERIA
34) IC IO N. IL 11/02/1962
35) IC NZ N. IL 25/02/1969
36) CA IO N. IL 24/08/1959
37) NA IO N. IL 13/05/1945
38) PA NO N. IL 03/06/1960 CANCELLERIA
39) PA IO TI N. IL 04/09/1963
CANCELLERIA CANCELLERIA 40) RA MI N. IL 07/11/1948
41) RA RO N. IL 11/12/1960
42) RA AN N. IL 18/01/1942
43) TT UA N. IL 07/06/1966
44) GA AN N. IL 29/07/1964
45) IU TO N. IL 05/11/1962 CANCELLERIA
46) OZ FRANCESCO N. IL 03/01/1957 CANCELLERIA
47) RN ID AR N. IL 26/03/1963 CANCELLERIA
48) CI VA N. IL 14/11/1970
49) AN PA N. IL 07/06/1964
50) ME AN N. IL 22/08/1946
51) ME IO N. IL 03/04/1958
52) AT AC N. IL 07/12/1956 CANCELLERIA
CANCELLERIA 53) AT PP N. IL 07/02/1941
54) AT NZ IP N. IL 09/11/1961 CANCELLERIA
55) UR AC BA N. IL 16/05/1942
56) UZ PP N. IL 22/11/1987
57) RI AN N. IL 09/05/1966
58) RI NT N. IL 20/09/1960 CANCELLERIA
59) RI CO N. IL 24/05/1934 CANCELLER
3 60) IC CC N. IL 04/03/1966
61) RD PP N. IL 15/06/1966
62) MA LE N. IL 14/05/1961
63) IA AN CL. '55 N. IL 26/10/1955
64) IA AN CL. '57 N. IL 22/04/1957
65) RA TR (RIC.CONIUGE) N. IL 24/09/1934
66) NO AT N. IL 27/05/1966
67) RI NO RI N. IL 25/07/1943
68) MO AN N. IL 03/07/1953
69) MO PP N. IL 04/01/1966
70) MO AZ AN N. IL 16/62/1967
71) MO NS N. IL 21/10/1957
72) MO IG N. IL 10/02/1964
73) TO RI N. IL 20/09/1963
74) TO CO N. IL 01/06/1958
75) TO PP CL. '65 N. IL 26/01/1965
76) TO PP CL.'69 N. IL 30/05/1969
77) TO LL NT N. IL 16/01/1964
78) UN MB N. IL 23/12/1966
79) NA ME AT N. IL 23/0 5/1964
80) ER NT N. IL 04/11/1957
81) OL AN N. IL 16/07/1952
82) RM ME N. IL 16/06/1959
83) PA RI N. IL 17/07/1949
84) AN NZ N. IL 26/05/1960
85) PA TR N. IL 25/12/1966
86) PE AR N. IL 26/05/1949
87) LA CO N. IL 02/01/1966
88) ER VA RL N. IL 07
/05/1946
89) RI AR N. IL 07/12/1962
90) DA AN .N. IL 05/09/1955
91) OM NU N. IL 04/12/1971
92) SM IE N. IL 03/04/1955
93) NO FRANCESCO N. IL 18/06/1949
94) NO NZ N. IL 08/05/1966
95) VO PP N. IL 01/08/1964
96) SC NT N. IL 27/05/1964
4
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio
NAJOdai Sig. per critti € 27.88 15.01 2002 IL CANCELLIERE
LIRE 000
CANCELLERIA
AE52004
AES20842
AS9176397 97) ER NT N. IL 22/04/1958
98) ER CO N. IL 08/01/1945
99) ER PP N. IL 11/05/1950
100) ER NZ N. IL 09/02/1948
101) ER PA N. IL 21/03/1942
102)RO RI N. IL 28/10/1946
103) SI TR N. IL 08/06/1951
104) IL CO N. IL 17/02/1962
105) IL AR NZ N. IL 05/12/1966
06) EG IO N. IL 08/11/1939
107) EG UA N. IL 14/01/1955
108) ST EL N. IL 20/10/1970
109) ST CO N. IL 16/09/1963
110) PO IO N. IL 07/08/1966
111) DA CO N. IL 22/01/1949
112) EN CO N. IL 29/03/1963
113) AN AN N. IL 18/02/1966
114) PP NC N. IL 15/03/1968
115) ZE ME N. IL 12/02/1958
116) ZE TU N. IL 02/04/1970
117) IN AN N. IL 31/05/1942
118) TO NZ N. IL 01/12/1958
avverso SENTENZA del 03/04/2001
CORTE ASSISE APPELLO di REGGIO CALABRIA
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
PROVIDENTI FRANCESCO
Udito il Procuratore Generale in perso nadel dott. IacovieLL che
1. OD UA e P.G. C/: rigetto del ricorso del P.G.; per il con rinvio per i capi b) 109-110 e d) 56. Rigetto nel resto.
2. P.G. C/ LV DO: rigetto del ricorso del P.G..
5
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. POSSI per diritti 23.64 11 NOV. 2002 IL CANCELLIERE
CONTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE.
:
Richiesta copia studio dal Sig. MAMA 27.88. per diritti
¡10 FEB. 2003 IL CANCELLIERE
ha concluso per ricorrente, annullamento
A 3. NA SA: annullamento con rinvio.
4. RA NT e P.G. C/: rigetto dei ricorsi del P.G. e del ricorrente.
5. TE AT: annullamento con rinvio.
6. BA EL: annullamento con rinvio per il capo a) 7; il rigetto nel resto.
7. P.G. C/BA NC: rigetto ricorso del P.G..
8. RC AT: rigetto:
9. AR EL: rigetto.
10. AR GI e P.G. C/: annullamento con rinvio per il ricorso del P.G. per i capi b) 15-16; rigetto nel resto.
11. P.G. C/ OC MB: rigetto del ricorso del P.G..
12. RT UA: annullamento con rinvio.
13. RT VI: rigetto.
14. OR IO: annullamento delle Sentenze di 1° e 2° grado e trasmissione atti al
DI di 1° grado. 15. TT OS: annullamento con rinvio per i capi b) 165-166; rigetto nel resto.
16. TT GE: rigetto.
17. DA UA: annullamento con rinvio.
18. DA NT: rigetto.
19. OL ON: rigetto.
20. P.G. C/ LD GI: rigetto del ricorso del P.G..
21. CH RE: annullamento con rinvio.
22. NC ON: rigetto.
23. LO DO (cl. '56): rigetto.
24. LO DO (cl. '72): rigetto.
25. LO UA JU: rigetto.
26. CO AT: annullamento con rinvio.
27. OL ON: annullamento con rinvio per i capi e) 22, 24 e 25; annullamento con rinvio per i capi b) 139 e 140 limitatamente all'omessa motivazione sull'eccezione di seminfermità di mente. Il rigetto nel resto.
28. D'TI DO: annullamento con rinvio.
29. DE AE VI: annullamento con rinvio.
30. DE ST NE: rigetto.
31. DE ST IO: rigetto.
32. DE ST GI: rigetto.
33. DE ST OR: rigetto.
34. NO ON: rigetto.
35. LD SA: rigetto.
36. TA UA: annullamento con rinvio.
37. IC ON: rigetto.
38. IC IO: rigetto.
39. IC VI: annullamento con rinvio.
40. CA IO: annullamento con rinvio.
41. NA IO: rigetto.
42. PA NO: rigetto.
43. PA IO TT: annullamento con rinvio per i capi b) 1 e 2; rigetto nel resto.
44. RA MI: rigetto.
45. RA ER: rigetto.
6
ی
ک 46. RA ON: annullamento con rinvio.
47. TT UA: rigetto.
48. GA ON: annullamento con rinvio.
49. IU FA: annullamento con rinvio per i capi b) 11 e 12; rigetto nel resto.
50. OZ NC: annullamento con rinvio.
51. RN AV IO: annullamento senza rinvio per prescrizione.
52. CI SA: rigetto.
53. P.G. ON AT: rigetto del ricorso del P.G..
54. AN OL: annullamento con rinvio per i capi b) 101 e 102; rigetto nel resto.
55. ME ON: annullamento con rinvio per i capi b) 61 e 62, d) 56-59-62-65-68-69-
70-71-72-73-74-75-76-78. Il rigetto nel resto.
56. ME IO: rigetto.
57. AT IA: annullamento con rinvio per i capi d) 5-6-27 e 45; rigetto nel resto.
58. AT GI: annullamento con rinvio.
59. AT VI PO: annullamento con rinvio.
60. UR IA UB: annullamento senza rinvio per la rideterminazione della pena.
61. UZ GI: annullamento con rinvio.
62. RI ON: annullamento con rinvio.
63. RI ON: rigetto.
64. RI DO e P.G. C/: rigetto del ricorso del P.G.; annullamento con rinvio per i capi b) 119 e 120; il rigetto nel resto.
65. IC OC: rigetto.
66. RD GI: inammissibilità del ricorso.
67. P.G. C/ OL ON: rigetto del ricorso del P.G..
68. MA ON: annullamento con rinvio.
69. IA ON (cl. '55): rigetto.
70. IA ON (cl. '57): annullamento con rinvio.
71. RA PI: inammissibilità del ricorso.
72. NO AT: annullamento con rinvio.
73. RI PE LI: annullamento con rinvio per i capi b) 135 e 136; rigetto nel resto.
74. MO ON: annullamento con rinvio.
75. MO GI: rigetto.
76. MO OR ON: annullamento con rinvio.
77. MO LF: rigetto.
78. MO IG: rigetto.
79. TO IO: inammissibilità del ricorso.
80. TO DO: rigetto.
81. TO GI (cl. '65): rigetto.
82. TO GI (cl. '69): rigetto.
83. P.G. C/ TO GI (cl. '34): rigetto del ricorso del P.G..
84. TO CE ON: rigetto.
85. UN MB: rigetto.
86. NA EL AT: rigetto.
87. ER NT: rigetto.
88. OL ON: annullamento con rinvio sul punto della mancata continuazione tra le ipotesi associative. Il rigetto nel resto.
89. P.G. C/ NI ON: rigetto del ricorso del P.G..
7
f 90. RM EL: rigetto.
91. PA IO: rigetto.
92. AN VI: rigetto.
93. P.G. C/ IA OC: rigetto del ricorso del P.G..
94. PA PI: annullamento con rinvio per i capi d) 11 e 15.
95. P.G. C/ EL ON: rigetto.
96. PE IO: inammissibilità del ricorso.
97. LA DO: rigetto.
98. P.G. C/ IR GI: rigetto del ricorso del P.G.
99. ER SA AR: annullamento con rinvio.
RI RO: inammissibilità del ricorso. 100.
DA ON: rigetto. 101.
OM UN: annullamento con rinvio. 102.
SM EG: rigetto. 103.
NO NC: annullamento con rinvio. 104.
P.G. C/ NO GI EL: annullamento con rinvio. 105.
NO VI: rigetto. 06.
VO GI: rigetto. 107.
SC ON: annullamento con rinvio. 108.
109. ER ON: annullamento con rinvio.
ER DO: rigetto. 110. 111. ER GI: annullamento con rinvio. ER ZO: annullamento con rinvio. 112.
ER OL: annullamento con rinvio per i capi b) 21 e 22; rigetto per il resto. 113.
RO IO: rigetto. 114.
SI PI: annullamento con rinvio. 115.
IL DO: rigetto. 116.
IL IO VI: rigetto. 117.
EG IO e P.G. C/: annullamento con rinvio per i capi b) 13 e 14; rigetto nel 118. resto. Rigetto del ricorso del P.G..
EG UA: rigetto. 119.
120. ST NG: annullamento con rinvio.
ST DO: annullamento con rinvio per i capi e) 23 e 31; annullamento senza
121. rinvio per i capi d) 8-14-45 e 50 per non aver commesso il fatto;
il rigetto nel resto. PO IO: rigetto.
122.
123. P.G. C/ IG: rigetto del ricorso del P.G.. DA DO: rigetto.
124.
125. EN DO: annullamento con rinvio. 126. AN ON: rigetto.
127. PP NC: rigetto.
128. ZE EL: annullamento con rinvio.
ZE UN: annullamento con rinvio per il capo e) 23; il rigetto nel resto. 129.
IN ON: rigetto. 130.
TO VI: annullamento con rinvio per i capi b) 139-140 e f) 13; il rigetto nel resto. 131.
8
i Per l'Avvocatura Generale deLL Stato, l'avv. RU IO per le Parti Civili Ministeri dell'Interno, della Giustizia e della Difesa, nonché per l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
Per gli imputati i difensori avvocati:
1. AS GI di Roma per FR IO TT.
2. FI GI di Reggio Calabria per RA GI.
3. ON NC di Catanzaro per AU UB IA.
4. AN TO di Reggio Calabria per De TE IO.
5. NE AR di Palmi per IE AV IO, MA ON (cl. '57) e
De TE IO.
6. AR NC di Reggio Calabria per LA VI.
7. PE NN IA di Villa San IO per IT GI (cl. '69).
8. GA RE di Roma per AR VI.
9. VA NZ di Reggio Calabria per RT IO e RO EG.
10. RE OV TT di Messina in sostituzione dell'avv. Oliviero Corrado di Roma nominato da PE ON come da atto depositato all'udienza del 10/4/02.
11. FA ND di Marina di IO Jonica per IB ON e LÀ DO.
12. NZ GI di Roma per IB ON.
13. NE RO di Torino per LI IG e CO ON.
14. AN NC di Roma per De TE OR e GI FA.
15. BA MB di Reggio Calabria per ON IO e IT GI (cl. '65).
16. MB IO di RN per FR ER, NN OL, IT DO, TA NG e PO IO.
17. IN ST di LI per IB DO.
18. D'CO VI di Reggio Calabria per EL UA, SI GI, CA VI, D'GO DO, AR IO, AM AT, CO
ON, AC NC, RA GI, RA OL e SG IO. 19. IT Basilio di Reggio Calabria per TO GE, AR ON, IA ON, GU SA, EL PE LI, ON IO, AR IO, UN MB, PE DO, ZE EL e IT GI.
20. NU GI di Reggio Calabria per AR NT, De TE NE, De TE GI, LA IA, RI ON, NO UA e GA UA.
21. FO GI di Reggio Calabria per RC AT, CA VI, CÀ IO, AN IO, GI FA, IB ON, RI GI, UC
VI, DÀ ON, AC GI EL, NO IO e ZE UN.
22. TO Emidio di Reggio Calabria per DO GI, De TE NE, De
TE GI, De TE IO, De TE OR, FR NO e UC VI.
23. RU UN di Reggio Calabria per UD UA, FA SA, TO ON, NO ON (cl. '57), RI OR ON, ER NT, PA OC, SE ON, LÀ DO, TO VI, AR AT, ZE
EL e CA UA.
- 9 24. LO MI di Reggio Calabria per OS AT, TT ON, GO NC, ZO GI, AR AT, AR ON, ER NT, MB IO, TO SA AR, PE DO, RA ZO, NO
DO, NO IO VI, TA NG, ZZ ON, TA DO e VO PI.
25. UR AR di Reggio Calabria per CH RE, EL DO (cl.'72),
CÀ IO, ZZ ON e ZA NC. 26. AZ EO di Roma per AC VI.
27. RI IO di Roma per EL PE LI, CA UA, TO VI, RT IO e AN OC.
28. TT LD per MB GI.
29. AN ON di Reggio Calabria per RC AT, AR EL, SI GI, TO OS, UD UA, UD NT, EL DO (cl..'56), EL DO (cl. '72), EL UA JU, IN ON, ST
UA, AR ON, AR VI, AN IO, FR IO TT, FR MI, RA ON, GO NC, NN OL, RT
ON, RT IO, LA GI, IB ON, IB DO, AN OC, MA ON (cl. '55), LI LF, IT DO, UR EL AT, MB IO, DÀ ON, RO UN, RO
EG, SE ON, RA DO, RA OL, CL PI, NO
UA, ND ON, FR ER, NO IO, LI IG, AR NC, EL MB, MM ON, NI ON e AC GI.
10 Con sentenza del 3 Aprile 2001 la Corte d'Assise d'AppeLL di Reggio
Calabria, decideva sugli appelli, proposti, dal P.M. e da 203 imputati, avverso la sentenza emessa in primo grado dalla Corte d'Assise di Reggio
Calabria 19-1-1999, nel procedimento penale EL UA+ 202, avente per oggetto numerosi reati, concernenti in particolare varie ipotesi di associazioni a delinquere di stampo mafioso (art. 416 bis c.p.) contestate di volta in volta a singoli gruppi di imputați, per essersi, da data imprecisata ma
+
comunque anteriore al 13-1-1986 e successivamente, associati tra loro. costituendo strutture armate di tipo mafioso al fine di acquisire indebitamente la gestione ed il controLL delle principali attività economiche nel territorio di rispettiva influenza, finanziando le associazioni medesime con i proventi di gravissimi delitti contro il patrimonio o ricorrendo al commercio di ingenti quantitativi di stupefacenti, acquisendo la disponibilità di armi da guerra e comuni e realizzando, così, varie forze militari impegnate a pieno titolo aLL scontro sanguinario della seconda guerra di mafia, sostanzialmente raggruppati in due schieramenti contrapposti tra loro, partecipando, pertanto, all'ideazione, programmazione ed esecuzione di numerosi fatti di sangue e concertando, infine, in epoca imprecisata dell'anno 1991, la cessazione delle ostilità accordandosi per la successiva spartizione incruenta delle illecite attività nelle zone di comune influenza.
La sentenza ha deciso inoltre su numerosi reati fine, commessi dalle varie consorterie o dai singoli imputati.
I reati associativi ascritti agli imputati si riferiscono alle cosche calabresi resesi protagoniste della guerra di mafia, riunite, come già evidenziato, in due cartelli contrapposti, comprensivi di 16 gruppi associativi, che esercitavano il loro potere, ciascuno su un particolare territorio. Trattasi, più specificamente.
11 G per lo HI MEANO (con uomo di riferimento RT
ON):
1) della SC LO ( reato associativo contestato al capo F1, come commesso in località Archi- RC- sede dell'associazione e territori viciniori)
NA- NO ( reato contestato al capo F2, come2) 66 66
commesso in località Archi-NE- LI- RC)
3) 66 66 ME ( reato contestato al capo F3, commesso in Villa San
+
IO(RC), sede dell'organizzazione e territori viciniori)
4) cosca IN ( delitto contestato al capo F4, come commesso in località CA (RC) sede dell'organizzazione e territori viciniori)
5) SC LO E- ( reato associativo contestato al capo F5, come commesso nel rione Santa Caterina di RC ,sede dell'organizzazione, e territori viciniori)
6) SC RA ( reato contestato al capo F6, commesSO in
SambateLL_RC- sede dell'organizzazione e territori viciniori) 66 65 SM (reato contestato al capo F7, come commesso in 7)
RC- sede dell'organizzazione e territori viciniori- più specificamente dalle dichiarazioni del collaboratore AU è emerso che il territorio oggetto d'influenza della SC in città sarebbe stato costituito dai rioni attraversati dalla via Pio XI sino a Piazza NE, dalla zona centro fino alla stazione centrale compresa la via Vecchio MaceLL e dalla zona Tremulini) 66 C ER ( delitto associativo contestato al capo F8, come 8) commesso in località Cardeto, Gambarie, NT TE d'Aspromonte, sede dell'organizzazione e territori viciniori)
per lo HI DESTEFANIANO
ی
م
12
; 9) 66 RI ( delitto associativo contestato al capo F9, come commesso in RC località Pavigliana, Vinco, Cannavò, Spirito NT) 66 66 DE ST-EG( delitto contestato al capo F10, come 10) commesso in RC- Archi- e territori viciniori)
11) 66 66 RA (reato contestato al capo F11, come commesso IT
Inferiore e IT Superiore- RC- e territori viciniori)
12) SC UC( reato contestato al capo F12, come commesso in località Condera- Pietrastorta)
In relazione a tale capo d'accusa, pare si trattasse di un gruppo a carattere familiare del quale la Corte d'AppeLL non si è dovuta occupare perché tutti i presunti componenti sono stati in precedenza prosciolti dal GUP e l'unico imputato IT NT è stato assolto in primo grado.
13) 66 66 TO-RT ( reato contestato al capo F13, commesso in
Villa San IO, RA di Muro e territori viciniori)
14) " ' AT (reato contestato al capo F15, come commesso in località Croce AL -RC- e territori viciniori-)
15) " 66 ER-QUATTRONE- capo F 16( luogo di contestazione del delitto Gallina- RC- e territori viciniori)
Le due sentenze di merito hanno disatteso l'originaria impostazione accusatoria relativa alla sussistenza di un'autonoma SC ER- TT, evidenziando la mancanza di autonomia di tale gruppo rispetto alla SC
IB ed hanno, quindi, condannato l'unico imputato, ER ON, quale semplice affiliato della SC IB.
16) 66 66 EC( reato contestato al capo F17, come commesso in località Pellaro- RC- e territori viciniori-
Inoltre, le due sentenze hanno escluso l'ipotesi accusatoria indicata ai capi di imputazione F18, F19 ed F20, in ordine alla sussistenza di un organismo decisionale verticistico, posto in essere a decorrere dall'estate 1991 (e, cioè, alla fine della guerra di mafia che ha insanguinato la città di RC per oltre cinque anni), attraverso la costituzione di un soggetto associativo unitario denominato Cosa Nuova, avente lo scopo di assumere le decisioni più importanti, di risolvere le più gravi controversie insorte tra i vari clan, di tenere i rapporti con altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con de Istituzioni.
+
Esaminando le associazioni delineati nei capi di imputazione da F1 ad F 17, i giudici di merito hanno fermato la loro attenzione sull'esistenza pluridecennale sul territorio del fenomeno mafioso, evidenziato da varie indagini giudiziarie, che hanno riscontrato, le attività di varie consorteria criminali associate dedite ad ogni tipo di reati e traffici illeciti, organizzate su basi territoriali in clan familiari tra loro generalmente collegati.
TAnte ed interrotta è stata, infatti, nel corso del tempo, la consumazione nella provincia di Reggio Calabria di numerosi e gravi delitti di natura tipicamente associativa, quali le estorsioni, i sequestri di persona, il commercio di sostanze stupefacenti, gli attentati dinamitardi, gli omicidi eseguiti con le tipiche modalità mafiose, l'illecito possesso di armi,
l'accaparramento monopolistico di attività imprenditoriali e commerciali.
Verificavano, inoltre, il dato pacificamente acquisito dagli annali giudiziari, secondo cui ogni famiglia della 'ndrangheta aspira al pieno controLL del territorio su cui vive ed al monopolio di ogni attività che ivi si svolge.
Passando dalle premesse sociologiche alla verifica probatoria, la sentenza impugnata, ha esaminato come fonti di prova, la preesistenza - nel territorio in questione di entità mafiose( c.d. mafia storica), in parte coincidenti con le
-
forme associative contestate, accertate da pregresse pronunzie giudiziarie (
14
. quali quella relativa al processo a carico di De TE OL + 59, definito con sentenza della Corte di AppeLL di RC del 23-7-1979; al processo contro
SE IO + 06- definito con sentenza della Corte di Assise di AppeLL di RC del 23-3-1991; al processo c.d. TA definito con sentenza della Corte di Assise di AppeLL di RC dell'8-6-94; al processo per l'omicidio di De TE OL- definito con sentenza della Corte di Assise di
AppeLL di RC del 11-6-93; al processo relativo ai c.d. fatti di VA definito con sentenza della Corte di Assise di RC del 29-12-1989; a queLL concernente l'omicidio dell'on. LI definito con sentenza della Corte di
Assise di AppeLL di RC del 13-3-98) con cui alcuni degli odierni imputati sono stati, dichiarati colpevoli del delitto di cui all'art. 416 bis CP ed in cui si affermava come esistente una situazione di ferreo controLL delle attività
criminali nonché, soprattutto, era già emersa la circostanza relativa alla sussistenza di una guerra di mafia posta in essere da gruppi contrapposti costituiti, da un lato, dalle famiglie De TE- NO- IB- LA e, dall'altro, dalle famiglie RT, EL, AN, AC, RO,
RA.
La Corte di merito dalle sentenze esaminate, e dalla evidente e rilevante entità di delitti di estorsione denunciati dalle parti offese nel corso dell'istruttoria, dagli omicidi, e dagli altri reati a matrice mafiosa, constatati sul territorio, ha ritenuto agevole evidenziare che, le dichiarazioni rese dai collaboratori in ordine all'asserita spartizione territoriale delle zone d'influenza mafiosa ed alla sussistenza delle consorterie in contestazione possano essere considerate credibili e oggettivamente confermate. Ha ritenuto cioè di poter affermare che gli elementi probatori dei reati-fine concorrono indubbiamente alla formazione della prova dell'associazione, rappresentando gli stessi la chiara dimostrazione dell'effettivo e concreto
+15 esercizio di intimidazione mafiosa. Ben distinte ovviamente sono le esigenze probatorie in ordine all'appartenenza dei singoli imputati alle consorterie mafiose. Infatti, ai fini dell'applicazione dell'art. 416 bis CP, non è sufficiente che sia dimostrata la generica appartenenza del singolo imputato alla mafia, intesa come intreccio di rapporti interpersonali, inseriti in un quadro di comportamenti tipici della subcultura e della tradizione parassitaria mafiosa, ma è necessaria la prova dell'adesione di ciascun imputato al programma criminoso e della 1 partecipazione alla vita del sodalizio.
Questo esame si intreccia ovviamente con queLL dei singoli reati ed opportunamente la sentenza impugnata ha preferito collegare la verifica delle appartenenze con la disamina delle imputazioni individuali.
Ai capi di imputazione A2, A4, A6, A7, ed A8, sono stati contestati gli omicidi commessi fino al 1984.
Ai capi di imputazione da B1 a B170, sono stati contestati gli omicidi ed i correlati delitti di detenzione e porto di armi della così detta seconda guerra di mafia, dal 1986 al 1991.
Ai capi di imputazione da C1 a C44, sono stati contestati reati per violazione della legge sulle armi (art. 9,10 e 12 legge 497/74) e della legge suLL spaccio di droga precedente al 1990 (art 71 legge 685/1975).
Ai Capi di imputazione da D1 a D111, sono stati contestati i reati di danneggiamento (art. 635 c.p.), di rapina ( art. 628), estorsione (art.629) e violenza privata (art 610 c.p.), ricettazione (art.648 c.p.) e violazione delle leggi sulla detenzione ed il porto delle armi, ad essi connessi .
Ai capi di imputazione da El a E 61 sono stati contestati i reati di violazione alla legge sulla compravendita di sostanze stupefacenti (art. 71 legge 685/75
16 ed art. 73 D.P.R. 309/90).
Ai capi di imputazione da F1 ad F20 per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso (art.416 bis c.p.).
Ai capi di imputazione da G1 a G34, sotto l'indicazione "Le devianze istituzionali", sono stati contestati reati commessi da pubblici impiegati o funzionari, consistenti in forme di concorso all'attività dell'associazione criminale (416 bis c.p.), di abuso di ufficio (art.323 c.p.), di corruzione (art. 319 e 321), di violazione di segreti di ufficio (art. 326 c.p.), e di
+ favoreggiamento personale (art. 378 c.p.) nonché i reati di detenzione e porto di armi collegati agli indicati delitti.
La Corte territoriale, ha premesso all'esame dei singoli reati una accurata ricognizione delle fonti di prova, e delle regole per la loro valutazione.
Tutti i ricorrenti, hanno affrontato il tema, spesso condividendo in via teorica i principi espressi dalla Corte di merito, ma divergendo in modo sostanziale sull'applicazione fatta alle singole imputazione esaminate.
I collaboratori di giustizia che hanno reso dichiarazioni in questo processo sono molto numerosi.
Trattasi più specificamente di ben 44 soggetti( AR PO, AU
IA, LF NE, EP IO, MB GI, EL
GI, UD OC, ER OL, MA RI, RA IO,
ST DO, Di NE TA, RI BI, Di ZO IG, SO
OC, GI IO, SC ON, NNcondia SA, SF
MI, LI NO, TA AN, ZZ RO, SP IG,
RD MI, DO UA, EC ON, NO ON,
NÒ GI, FE OS, FF NC, GA ON, CE
17 SA, SO NU, PA TE, AN DO, RA
DO, CR GI, UL ON, DÀ ON, SE
GI, NT NC, RA AS, IM SA ER e
IM VI).
Le loro dichiarazione sono state vagliate, secondo i criteri analiticamente esposti dalla Corte d'AppeLL, per integrare la prova in ordine all'attribuzione della responsabilità per i reati fine e per quanto concerne la partecipazione dei singoli imputati ai reati associativi.
+ leE' opportuno, prima di esaminare nel merito i singoli ricorsi, chiarire regole interpretative dell'articolo 192 comma 3 c.p.p., che questa Corte di legittimità ha già affermato con numerose precedenti sentenze, e che ritiene di dover riconfermare in questo giudizio, osservando che in gran parte esse :
sono state correttamente applicate dai giudici di merito.
1) Il primo elemento ( v. Cass. Sez. V 18-1-2000 n. 04888) che occorre verificare, nell'esame delle dichiarazioni rese dai coimputati del medesimo reato o da persona imputata in un procedimento connesso consiste nella attendibilità di tali dichiarazioni. E' un elemento che va valutato in base a dati e circostanze attinenti direttamente alla persona del collaboratore, quali il carattere, il temperamento, la vita anteatta ed i rapporti con l'accusato, la genesi ed i motivi della chiamata di correo.
Inoltre l'attendibilità intrinseca della chiamata di correo, va desunta da dati specifici e non esterni ad essa, quali la spontaneità, la verosimiglianza, la completezza della narrazione dei fatti, la concordanza 知 fra le dichiarazioni rese in tempi diversi, la logica interna delle dichiarazioni, la mancanza di interesse diretto all'accusa, l'assenza di contrasto con altre acquisizioni eclatanti o difficilmente superabili. Non può negarsi l'attendibilità delle dichiarazioni del collaboratore qualora,
18 nel corso delle indagini preliminari e/o in sede di dibattimento, abbia ampliato le sue originarie dichiarazioni fornendo ulteriori particolari giacché la chiamata in correità può, senza diventare inattendibile, attuarsi progressivamente ed arricchirsi nel tempo, specie quando i nuovi dati forniti costituiscano completamento ed integrazione dei precedenti.
2) Le dichiarazioni rese, per assumere valore di prova richiedono inoltre un riscontro che non deve necessariamente consistere in una prova distinta della colpevolezza dell'incolpato, essendo sufficienti elementi di fatto o logici che ne dimostrano per taluni effetti la veridicità o che integrandosi con esse, ne garantiscano l'attendibilità anche “ab estrinseco" (v. in tal senso Cass.Sez. 1°, 22-3-1999 n. 09531).
3) In tema di valutazione di plurime chiamate in correità provenienti dalla medesima persona nella stessa vicenda processuale non può ritenersi consentito, utilizzare gli elementi di riscontro, accertati nei confronti di un imputato a conforto delle accuse rivolte anche ad altri imputati. Pertanto se il dichiarante abbia chiamato in correità varie persone per verii reati e se dalle confessioni degli accusati o da altri elementi di prova, sia riscontrata la veridicità di alcune o della maggior parte delle accuse, ciò va considerato ai soli fini del giudizio di intrinseca attendibilità del dichiarante, ma non può valere come altro elemento di prova a conferma di chiamata in correità nei confronti di altro soggetto sprovvisto di riscontri propri, costituendo ciò, altrimenti, palese violazione del principio della valutazione della prova, a norma del terzo e quarto comma dell'art.
**
192 c.p.p. Conseguentemente deve essere attribuita piena attendibilità e valenza probatoria a tutte e soltanto quelle parti della dichiarazione accusatoria che risultano suffragate da idonei elementi di riscontro individualizzante. ( v. Cass. Sez. 2° 8-1-1997 n. 474). Ogni volta, invece,
Я 19 in cui la comparazione tra le dichiarazioni abbia dato esito negativo, dovendosi escludere l'esistenza stessa del riscontro, non potrà neppure attribuirsi valore alle dichiarazioni autonomamente considerate.
Coerentemente quindi, sul punto la Corte di merito, ha ritenuto che i riscontri esistenti in atti sulla sussistenza del fatto-reato non possono,
ritenersi riferiti a tutte le specifiche posizioni dei singoli imputati, dovendo, necessariamente, invece, gli stessi investire la partecipazione al fatto medesimo di ogni chiamato non potendo gli elementi di riscontro accertati in ordine a taluno dei coimputati ripercuotersi concettualmente nei confronti del chiamato non attinto da altri elementi.
4) Deve aggiungersi che le dichiarazioni accusatorie provenienti da soggetti diversi, rientranti nelle categorie di cui all'art. 192 commi 3 e 4 CPP,
1. costituiscono riscontro se collimano nei dati essenziali e nei nuclei fondamentali e se sussiste convergenza contenutistica fra di esse
(convergenza del molteplice). Le contraddizioni significative tra le varie dichiarazioni rilevano quindi, innanzitutto e soprattutto, come mancanza di riscontro, deve però tenersi conto che non è possibile pretendere che le medesime per costituire riscontro l'una dell'altra e per essere qualificate convergenti, siano totalmente e perfettamente sovrapponibili. Eventuali discrasie o inesattezze, soprattutto nell'ipotesi di narrazione relativa ad una serie vastissima di fatti criminosi, vanno considerate ininfluenti, aLLrquando risultino, comunque, salvaguardati i nuclei essenziali di verità. Questo elemento di giudizio è stato valutato dalla corte di merito sia al fine di attribuire alle dichiarazioni accusatorie non perfettamente concordanti, l'indicata limitata validità probatoria, sia per osservare che se i collaboranti si fossero "copiati" l'uno con l'altro la concordanza satrebbe stata assoluta. 5) Un altro elemento rilevante di giudizio è dato dal principio di
"frazionabilità” delle dichiarazioni rese dai collaboratori, nel senso che le affermazioni accusatorie, anche se denegate per una parte del racconto per mancanza di riscontri, non diventano inutilizzabili, ma assumono rilevanze per quelle parti e nei confronti di quegli indagati per i quali reggono alla verifica giudiziale del riscontro. La validità della dichiarazione è ammissibile aLLrché non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano 增 intrinsecamente attendibili ed adeguatamente riscontrate. Detta interferenza si verifica solo quando fra la prima parte e le altre vi sia un rapporto di causalità necessaria, ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra. ( v. in tal senso Cass. Sez 1°, 18-12-2000,
n.468).
6) In tema di attendibilità soggettiva si pone il problema delle dichiarazioni dirette (aLLrquando il soggetto riferisce su circostanze a lui note per sua scienza personale) e di quelle de relato( quando, invece, il dichiarante faccia riferimento a fatti appresi da altre persone). Queste ultime sono state considerate, correttamente dalla Corte d'AppeLL, anch'esse, perfettamente ammissibili. La norma di cui all'art. 195 CPP stabilisce che il giudice disponga, a richiesta di parte, l'audizione della persona a cui il dichiarante si riferisce quale fonte delle sue conoscenze. Eseguito tale adempimento, le dichiarazioni de relato costituiscono elementi valorizzabili nel complessivo quadro probatorio. Ove, poi, la persona alla quale il dichiarante de relato ha fatto riferimento abbia affermato la non veridicità di quanto dichiarato da quest'ultimo, nessun dubbio in ordine al fatto che il giudice possa valutare le dichiarazioni in questione e ritenere attendibili quelle de relato anziché quelle della fonte indicata. Deve però
21 comunque,osservarsi che quando la dichiarazione del chiamante si riferisce a circostanze non percepite da lui direttamente, non è sufficiente il controLL sulla sua mera attendibilità intrinseca, ma è necessario un più approfondito controLL del contenuto della dichiarazione, mediante la verifica, in particolare, sussistenza di riscontri esternidella individualizzanti. (v. in tal senso Cass. Sez. 1, 12-3-1998 n.1515).
7) Ha ritenuto inoltre la Corte di merito di poter attribuire una efficacia probatoria particolare a quelle dichiarazioni, che ha considerato, informazioni comuni agli appartenenti ad un sodalizio, che entrano a far parte del vissuto del dichiarante quali fatti conosciuti, appresi e maturati all'interno del circoscritto ambiente associativo. E le ha considerate,
sebbene non dirette in senso proprio, neppure però, genericamente de :
-> relato, apparendo particolarmente qualificate dal contesto di provenienza.
Ha basato la sua convinzione sul dato di esperienza, che in ogni gruppo, in ogni comunità si crea un flusso circolare di informazioni che si consolidano nel tempo, arricchendosi man mano di particolari. Ha precisato che non si tratta, in questo caso, ovviamente, di attribuire peso specifico elevatissimo di attendibilità a voci correnti né di effettuare alcuna nobilitazione probatoria del "si dice" ma di considerare che si verte in tema di un patrimonio conoscitivo deLL stesso genere di queLL che si produce di regola in ogni organizzazione associativa relativamente a fatti di comune interesse cui deve logicamente attribuirsi efficacia probatoria ben maggiore rispetto alla mera dichiarazione de relato.
Sembra che la Corte di merito abbia inteso inserire nell'ambito della prova indiretta, una categoria privilegiata, per la quale sarebbe possibile fare a meno del riscontro previsto dall'articolo 195 c.p.p. e neLL stesso tempo sarebbe attribuita particolare credibilità per una presunta obiettività
22 della notizia, data dalla costante diffusione e dalla provenienza
"collettiva". Questa Corte di legittimità, pur apprezzando l'intento costruttivo dei giudici di merito, e rilevando che esiste già qualche, sia pur parziale precedente, (v.Cass. sez.6° 2-11-1998 n.1472) ritiene di non poter condividere per intero il punto indicato. L'impossibilità di porre in essere la procedura prevista dall'articolo 195 c.p.p. non può essere considerato che un motivo di debolezza della prova. Viene a mancare infatti l'elemento fondamentale del riscontro probatorio che, consiste nella possibilità di porre l'originario autore dell'informazione accusatoria di fronte all'accusato. Anche se, in alcuni casi è facilmente prevedibile l'esito negativo dell'esperimento previsto dall'articolo 195 c.p.p., ciò non toglie che esso ha carattere essenziale, perché dà al giudice nuovi e diversi elementi di valutazione, consistenti nel contenuto del dinego, nelle sue modalità, nella valutazione dei rapporti fra collaboratore ed autore della notizia, sia attuali che al momento dell'informazione, ed alla stessa possibilità che l'informazione si sia potuta propagare dall'uno all'altro
(es. verifica di carcerazione neLL stesso stabilimento, o di attività svolte insieme nel periodo che viene indicato come data dell'informazione). Ciò non toglie però del tutto consistenza alla dichiarazione “de relato", priva della fonte di informazione, o meglio nella quale si indichi come fonte la
"piena e comune diffusione della stessa all'interno dell'associazione”. E'
però necessario che sia effettivamente accertato il fatto che la notizia costituisca patrimonio sociale, e non un comodo stratagemma per evitare il riscontro, con più riferimenti provenienti dal sodalizio indicato o da altre fonti, che attribuiscono il fatto criminoso a quel particolare gruppo.
Inoltre è importante valutare l'oggetto della notizia diffusa. Infatti
(v.Cass. sez V 22-9-1998 n.5121), è credibile l'accusa di appartenenza al
"23 sodalizio criminale, proveninte da un correo anch'egli associato, soprattutto allorchè l'accusato rivresta un grado rilevante nell'associazione e sia quindi conosciuto da tutti. Lo è di meno la presunta conoscenza della dinamica di un omicidio e dei suoi partecipanti, data la prevedibile riservatezza delle informazioni di maggior rilievo criminale.
Ma, sotto questo profilo è necessario ulteriormente distinguere, in base alla caratura criminale di origine del collaboratore, che deve presumersi abbia avuto maggiore probabilità di conoscere, proprio in ragione della rilevanza del grado associativo, la reale dinamica di svolgimento dei fatti- reato posti in essere all'interno del gruppo di cui faceva parte. Quindi, ritiene la Corte che, lungi dal considerare privilegiata la prova “de relato", con notizia originaria data dalla diffusa conoscenza sociale, rispetto alle altre prove indirette, essa può assumere rilevanza probatoria solo se supportata dagli elementi di verifica sopra indicati, in aggiunta ai riscontri normalmente previsti per le prove provenienti da dichiarazioni di collaboratori di giustizia.
8) Infine, questa Corte ritiene di dover precisare che il sindacato del giudice di legittimità sulla valutazione delle chiamate di correo operata dal giudice di merito, non può né deve investire la suddetta valutazione, ma limitarsi alla correttezza formale del provvedimento impugnato e quindi al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificare l'attendibilità dei collaboratori non solo per i requisiti intrinseci che rendono di per sé credibili le dichiarazioni accusatorie, ma anche sulla base di obiettivi riscontri esterni.(v. in tal senso Cass. Sez. 2° 1-3-2000 n.
1173). La logicità e la correttezza della motivazione in merito sarà quindi sufficiente ad esimere da ulteriori indagini la decisione impugnata.
24 A conclusione del dibattimento la Corte d'Assise d'AppeLL, ha deciso sulle impugnazioni del P.M. e di 203 imputati.
Avverso la sentenza della Corte d'Assise d'AppeLL ha proposto ricorso il
Procuratore Generale della Corte d'AppeLL di Reggio Calabria, su vari punti della decisione e nei confronti di 19 imputati.
In particolare ha censurato:
1) L'assoluzione dell'imputato IB DO (cl. 1934), per non aver commesso il fatto dai reati contestati ai capi di imputazione B87-B88, quale mandante degli omicidi eseguiti in Reggio Calabria il 9-12-1998, nei confronti di RI MO, RI OL e EL AS e dei tentati omicidi compiuti nella stessa occasione nei confronti di IA IO,
UA EN e MA ID.
Ha inoltre censurato l'assoluzione deLL stesso imputato dal delitto RG
IO(B97-B98), per il quale in primo grado era stata affermata la colpevolezza facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori GI,
UL e ER. Il P.G. ha considerato insufficiente lo stato di detenzione dell'imputato per escludere, che egli possa essere l'autore del mandato di morte.
Entrambe le censure proposte dal P.G. sono infondate.
Sul primo reato, è opportuno osservare che il IB all'epoca dell'esecuzione degli omicidi era in regime di arresti domiciliari lontano dalla Calabria.
Infatti era stato detenuto in carcere dall'11-10-1986 al 28-11-1998,
successivamente era stato ammesso agli arresti domiciliari fino all'evasione avvenuta il 2-6-1989. Le pur convergente dichiarazioni dei collaboratori
GI IO e RA IO, appaiono quindi, dissonanti rispetto
25 all'accertato stato del IB, costretto agli arresti domiciliari in una struttura sanitaria lontana dalla Calabria, da dove era certamente limitata la sua possibilità di conferire con altri associati e trasmettere il mandato di morte contestatogli. D'altra parte la Corte di merito ha osservato che la dichiarazione del collaboratore RA IB ha dato disposizione di portarglielo vivo", anzi può indurre a ritenere che l'imputato non abbia agito in prima persona ma che, nutrendo la ragionevole aspettativa di uscire dalle carceri, abbia reso manifesto il proprio odio verso il RI, che poi dalla SC da lui capeggiata sia stato interpretato come ordine di morte. Ciò però non può considerarsi sufficiente, dato che si tratta di una argomentazione di tipo sociologico inidonea a dare indicazioni sui canali utilizzati e sui modi e tempi del conferimento del mandato e non riesce, pertanto, a varcare la soglia della prova su cui il processo penale deve misurarsi e che nel caso di specie è insufficiente.
In ordine al delitto RG (capi B97-B98) la chianata in reità fatta da
GI e ER è stata smentita dal provato stato di detenzione di IB
DO alla data di consumazione dell'omicidio che rende problematico e dubbio l'accertamento in merito alle modalità di conferimento del mandato.
Il ricorso per la dobbia assoluzione di IB DO va pertanto rigettato.
2) I P.G. ha impugnato l'assoluzione di SI GI dai reati indicati ai capi B15-B16, relativi all'omicidio di GL NC, per iLLgicità e contraddizione della motivazione e per omesso esame di circostanze decisive
.*
del giudizio. Precisava che il SI era stato condannato in primo grado alla pena dell'ergastolo, unitamente ai computati, nei confronti dei quali la Corte
d'Assise d'AppeLL ha confermato la condanna. Il SI è stato invece assolto, benché sia stata provata la sua presenza alla riunione organizzativa
26 dell'omicidio, in quanto non occupando un ruolo dirigenziale nella SC, si è ritenuto il suo ruolo passivo. L'imputato in realtà non risultava neppure aver partecipato all'esecuzione del delitto o aver svolto una qualunque funzione di appoggio logistico. Il P.M., ha però rilevato che doveva tenersi conto del fatto che il SI era stato tra i fornitori delle armi alla SC RT, della quale faceva parte e che a distanza di appena un mese ebbe a partecipare ad un duplice tentato omicidio, per cui la stessa Corte lo ha condannato.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha desunto correttamente dalla partecipazione del BA ad una riunione organizzativa dell'omicidio un suo iniziale coinvolgimento, che però non pare sia stato proseguito ulteriormente. Anzi, appare logico e i convincente che in assenza di altri elementi, debba ritenersi, anche per il suo non rilevante grado nell'associazione che sia stato escluso dall'esecuzione del delitto e dagli altri momenti decisionali. D'altra parte il Procuratore ricorrente ha proposto elementi di prova inerenti a fatti diversi, assolutamente indifferenti in ordine al giudizio di responsabilità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3) Ha impugnato il P.M., ricorrente, anche l'assoluzione di AC
GI EL dai reati indicati ai capi di imputazione B51-B52, concernenti l'omicidio di NI GI commesso in località Matiniti
Superiore il 14-10-1987.
Anche in relazione a questa assoluzione è stato dedotto il vizio della motivazione sotto il profilo della iLLgicità. Il collegio ha ritenuto provato che il delitto andava ascritto alla SC RT e che venne deliberato ed organizzato nel corso di una riunione tenutasi in San PI di RA,
secondo le convergenti dichiarazioni dei collaboratori EL e UD.
27 Conseguentemente gli imputati RT ON, RT IO, DÀ
ON, SI EL, EL DO e lo stesso EL, nonché MA RI sono stai condannati nei due giudizi di merito, anche in relazione alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori sulla riferita riunione decisionale, oltre che per i riscontri relativi alla fase dell'esecuzione. Il ricorrente ha ritenuto quindi contraddittorio che pari valutazione non sia stata fatta nei confronti di AC GI EL, anch'egli indicato dalle convergenti dichiarazioni dei collaboratori quale partecipe alla riunione decisionale, ma escluso dalla fase esecutiva del delitto.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha motivato l'assoluzione sulla base delle dichiarazioni deLL EL che ha affermato che il EL aveva :
consigliato l'RT di non avvalersi del AC come killer perché "era troppo nervoso", e delle dichiarazioni di altri pentiti che avevano sostenuto la scarsa importanza del AC nel consorzio criminale, sostenendo che
“non contava niente, ogni tre giorni gli davano 50.000 lire, lo volevano cacciare". I giudici di merito da questi elementi hanno dedotto che l'imputato non ha partecipato alla fase esecutiva e che non risultava avesse i poteri di partecipare alla fase deliberativa del delitto.
Il contenuto della motivazione è certamente logico, coerente e rispettoso degli elementi di prova acquisiti, mentre il ricorso tende a sostituire la motivazione in fatto assunta dalla Corte di merito con altra di diverso tenore,
non ammissibile in sede di legittimità, soprattutto aLLrquando la motivazione appare rassicurante in ordine al pieno rispetto delle regole per la valutazione delle fonti di prova.
Il ricorso va pertanto rigettato.
28 4) Con il quarto punto dell'impugnazione il Procuratore Generale, ha proposto ricorso avverso l'assoluzione di : OC MB (cl. 37),
BA NC (cl. 27), IA AT (cl. 27), RA NT
(cl. 47), LD GI (cl. 38), IN IG (cl. 33), LV
DO (cl. 24), IR GI (cl. 21), IA OC (cl.
50), EL ON (cl. 32), TO GI (cl. 34), NI
ON (cl. 19), RI DO (cl. 34), EG IO (cl. 39),
OL ON (cl. 37), LO UA (cl. 50).
Imputati (capo F18), del delitto di cui all'art. 416 bis 1° e 3° comma c.p., per aver promosso, costituito e composto, tra loro associandosi, un organismo decisionale verticistico all'interno della associazione mafiosa denominata
"COSA NUOVA", avente il compito di assumere le decisioni più importanti nell'ambito della attività criminale di "COSA NUOVA", di risolvere le più gravi controversie insorte tra le varie cosche facenti parte della predetta, di tenere i rapporti con le altre organizzazioni criminali nazionali ed internazionali, con la massoneria e con le istituzioni, di gestire i più rilevanti affari di interesse per la associazione e, comunque, di conseguire profitti e vantaggi ingiusti, a tale scopo avvalendosi della forza intimidatrice che essi imputati mutuavano dalle cosche di appartenenza al cui vertice essi si trovavano, e delle conseguenti condizioni di assoggettamento e di omertà che ne derivano.
Nel territorio della provincia di Reggio Calabria, a decorrere dall'estate dell'anno 1991 e sino alla sentenza di primo grado.
Ha censurato il ricorrente la contraddittorietà della motivazione della sentenza perché mentre ha dato per acquisita la prova dell'esistenza di un
"organismo", che è estraneo alle singole cosche ed ad esse sovraordinato,
29 iLLgicamente ne ha contestato l'esistenza o quanto meno l'efficacia, considerando che nell'ultimo decennio in tutta la provincia di Reggio
Calabria nessuna cessazione del fenomeno in questione si era avuta e moļti fatti di sangue si erano verificati. Di contro il Procuratore ricorrente ha ritenuto, accertato in fatto in base a quanto risulta dagli atti, che in diverse c.d. faide indicate dai giudicanti, e dirette ad aggiudicare il predominio assoluto su un territorio, sono stati indicati dai collaboratori e sono emersi dalle intercettazioni interventi esterni e non dell'autorità deLL Stato, sui belligeranti per far cessare le ostilità. Il Procuratore Generale ha indicato le dichiarazioni di AU UB IA sulle fasi di pacificazione della guerra di mafia nella quale lo stesso è stato partecipe, quelle de relato di
AR PO, e la precisa indicazione organizzativa fatte da TA
AN. Ha aggiunto che dalle intercettazioni ambientali effettuate nel processo "Arminia", si evince la conferma della struttura di vertice, avviata dopo il raggiungimento della pace nel capoluogo, grazie all'intervento ed alla garanzia delle famiglie del Tirreno e deLL NI e probabilmente anche alle garanzie esterne della mafia palermitana e catanese.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata sul punto ha osservato che a differenza delle famiglie federate in Cosa Nostra siciliana, le cosche calabresi non sono riuscite a sviluppare un effettivo meccanismo di controLL e di regolamentazione dei conflitti interni. La faida ha continuato, all'interno della 'ndrangheta calabrese ad essere utilizzata con estrema ferocia per risolvere le controversie fra le varie cosche per l'affermazione del potere sul territorio e per la prevalenza negli interessi economici criminali.
Dalle intercettazioni ambientali sembrerebbe emergere un affievolimento della tradizionale conflittualità, e della vocazione aLL stretto controLL
30 ciascuno degli affari del proprio territorio, per far largo al tentativo di introduzione di un organismo unitario, con funzioni soprattutto di autodifesa.
L'organismo però appare privo di una identità, sia nelle funzioni, sia nelle effettive possibilità operative.
Non si tratterebbe, cioè di una organizzazione che fornisce impulso criminale esterno alle singole consorterie, non sarebbe neppure finalizzata a scopi economici, non si occuperebbe di strategie generali, né di omicidi eccellenti, ma costituirebbe un semplice organismo di controLL, in relazione al quale non vi è comunque, neanche prova in ordine all'effettivo espletamnento di alcuna forza. Anzi l'inefficacia, dell'organismo ipotizzato ha un suo evidente riscontro nel fatto che, nonostante l'asserita funzione di composizione delle controversie che gli sarebbe stata attribuita, nessun intervento concreto risulta esser stato posto in essere, aLLrquando le fibrillazioni ed i contrasti si sono verificati.
La motivazione della sentenza è certamente coerente con le risultanze probatorie, dato che in ogni caso non sarebbe stata costituita una "super associazione", formata soltanto dai capi delle singole cosche, ma, si sarebbero verificate, secondo le evidenti e convergenti dichiarazioni di tutti i collaboranti, nell'anno 1991, varii incontri formali ed informali, fra i capi delle contrapposte cosche, per raggiungere una pace concordata, e conclusa, con l'accordo per la divisione del territorio e la prosecuzione deLL sfruttamento mafioso, da parte delle singole cosche in piena autonomia, salvo il rispetto dell'accordo raggiunto.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Passando all'esame dei ricorsi presentati dai singoli imputati, è opportuno indicare in via preliminare alcune eccezioni proposte da più ricorrenti, sia pure sotto profili diversi. Esse possono così essere riassunte:
1) Nullità della sentenza per violazione degli articoli 178 comma 1, lett.c) e
179 c.p.p., proposta dall'imputato ON IO che ha lamentato la mancata traduzione all'udienza, senza che avesse rinunziato a comparire. La nullità si sarebbe verificata nel corso del giudizio di primo grado e avanzata con l'atto di appeLL. La stessa eccezione era stata proposta in appeLL oltre che da ON IO, anche da LI NO, ON DO,
NO DO e PO IO che avevano sostenuto la irregolare costituzione del rapporto processuale. In particolare il ON IO ha dedotto, che all'udienza del 14-5-1998 essendo, detenuto presso la casa circondariale di RC e non rinunziante, non era stato tradotto e che, nonostante ciò, il processo era stato celebrato.
La censura è infondata.
Dagli atti risulta che nel verbale d'udienza del 14-5-1998 ON IO
è stato indicato come rinunziante mentre la sua rinunzia a presenziare non è allegata all'elenco relativo inviato dalla Casa Circondariale. La Corte di merito ha osservato che, nell'ipotesi in cui l'imputato presente non compaia ad un'udienza successiva per assoluta impossibilità dovuta ad impedimento,
il giudice è tenuto a rinviare il dibattimento.
L'inosservanza di quest'obbligo determina una nullità di ordine generale,
disciplinata dall'art. 178 comma 1° lettera C) CPP.
Trattasi di nullità a regime intermedio deducibile in sede di impugnazione e
-
sottoposta al regime di cui all'art. 180 CPP( Cass. 6-9-1994 Di FR. Cedd-
Cass. n° 198814).
Ha aggiunto però che l'art. 183 CPP prevede e disciplina le cause di sanatoria delle nullità con l'effetto di escludere, una volta verificata la sanatoria, il
32 potere dovere del giudice di accertare e dichiarare la nullità anche se non siano stati elisi i termini previsti dall'art. 182 CPP. Ciò si sarebbe verificato nel caso, visto che il ricorrente è stato presente alle numerose udienze successive senza eccepire alcunché e che il difensore è stato presente anche all'udienza di trattazione nella quale l'imputato non era stato tradotto.
Il ragionamento in diritto effettuato dalla Corte d'AppeLL è pienamente conforme a legge, dovendosi ritenere che l'imputato che non abbia nell'udienza immeditamente successiva ed in quelle succedutesi, eccepito la nullità, deve ritensi che abbia deciso di non avvalenrsene, tanto più che nell'udienza in cui non è stato tradotto, non è stata effettuata alcuna attività
processuale, tale da incidere sulla sua difesa, e che comunque è stato presente il suo difensore di fiducia, che nulla ha a sua volta, eccepito. La nullità a regime intermedio, non ha quindi prodotto alcun pregiudizio, alla difesa dell'imputato, non può quindi essere dedotta, in tal senso, e non può determinare l'effetto dell'annullamento dell'intero processo. Infatti solatanto le nullità assolute possono essere dedotte in qualsiasi momento e producono la nullità degli atti ad essi successivi, mentre le altre nullità possono essere sanate dal comportamento delle parti, e dalla mancata efficacia in ordine alla validità del procedimento.
La censura va pertanto rigettata.
2) Inutilizzabilità dei verbali di interrogatorio resi dagli imputati di reato connesso in stato di detenzione nell'assunzione dei quali non sono stati rispettati i principi dettati dall'articolo 141 bis c.p.p..
L' eccezione, proposta da AR NT, RI ON, De TE
IO, De TE GI, De TE NE, De TE OR,
UC VI ed altri è stata formulata come nullità dei verbali di
33 interrogatorio di cui non sono state depositate le trascrizioni delle registrazioni ex art. 141 bis CPP utilizzati per le contestazioni e le letture, rilevandosi che il mancato deposito comporterebbe l'inutilizzabilità dell'atto, non essendosi provveduto alla riapertura del dibattimento per risentire, previa acquisizione di tutte le trascrizioni suindicate, gli imputati e gli imputati di reato connesso che all'epoca si trovavano in stato di detenzione che gli interrogatori in questione avevano reso. La Corte non avrebbe potuto di conseguenza, utilizzare contro gli imputati le dichiarazioni rese nel corso
+ delle indagini preliminari dai vari "collaboratori" ed utilizzate in sede di esame e di controesame degli stessi in dibattimento.
Analoga richiesta è stata formulata per i verbali di interrogatorio resi al PM dei quali sono stati depositati solo alcuni brani con omissis.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha rogettato l'eccezione, osservando che tutte le disposizioni contenute nell'art. 141 bis CPP in tema di formalità per l'effettuazione dell'interrogatorio di soggetti in stato di detenzione sono dirette a garantire i diritti dell'interrogato e non già di altri soggetti quali, in particolare, gli eventuali chiamati in correità, tanto è vero che le formalità che la norma prevede per l'interrogatorio non sono invece prescritte tassativamente per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati.
Questa Corte di legittimità, (v. Cass. Sez 1° 9-2-1996 n. 865) ha escluso la dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni in questione nei confronti dei chiamati in correità. In particolare è opportuno osservare che le formalità di cui all'articolo 141 bis c.p.p. non sono prescritte in modo tassativo per le deposizioni testimoniali, nonostante queste possano avere valore ben più determinante per i soggetti accusati, ciò comporta che la norma non ha inteso
34 ssaindicati, stabilire una inutilizzabilità generale ed assoluta d egli atti in e ma ha voluto limitare la sua efficacia al procedimento cui l'interrogatorio si riferisce, e nel quale sarrebbe stato possibile eccepire nelle forme e nei limiti stabiliti dalla legge processuale, l'eventuale nullità. D'altra parte i ricorrenti non hanno indicato analiticamente di quali atti si tratti, e quali fra gli adempimenti fissati dall'articolo 141 bis non sia stato effettuato.
Va inoltre condivisa la decisione della Corte di merito, aLLrchè ha ritenuto valida anche l'acquisizione, disposta in, primo grado su richiesta del PM, di tutte le relazioni di servizio elencate nella lista testimoniale, considerati atti irrepetibili, e comprovati in udienza dalle dichiarazioni dei responsabile dei settori di indagini, come atti provenienti dal loro ufficio e corrispondenti agli accertamenti in essi descritti.
La censura va pertanto rigettata
3) La terza eccezione, formulata da vari ricorrenti, fra cui FR NO,
RA GI, AR IO, UC VI, De TE
IO, De TE GI, De TE OR ed altri, riguarda l'acquisizione delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia AU
IA, con le modalità previste dall'articolo 513 c.p.p.. L'eccezione è stata proposta sia in ordine all'interferenza del regime transitorio stabilito dalla legge 7-8-1997 n.267, sia sotto il profilo della violazione degli articoli 468 e
500 del c.p.p., per non aver tenuto conto del fatto che il AU (imputato di reato connesso) dopo aver reso l'esame del Pubblico Ministero in sede di controesame delle difese degli imputati si sia avvalso della facoltà di non rispondere.
Hanno precisato i ricorrenti di aver dedotto nei motivi d'AppeLL in via preliminare che la Corte non avrebbe potuto acquisire le dichiarazioni suddette per evidente violazione di legge. Il AU infatti, nel corso del suo
35 esame dibattimentale di primo grado, dopo aver risposto alle domande del
Pubblico Ministero, ha inviato alla Procura della Repubblica una lettera, con la quale faceva presente che per ragioni personali e della sua famiglia non era più disponibile a rendere l'esame. La Corte d'Assise all'udienza del 9-5-1997, acquisiva le dichiarazioni rese dal AU IA nell'assenza deLL stesso collaborante. Si sarebbe così verificata la violazione dell'articolo 513 c.p.p., nella parte in cui stabilisce che "qualora il dichiarante rifiuti o comunque ometta in tutto o in parte di rispondere su fatti concernenti la responsabilità di altri, già oggetto delle sue precedenti dichiarazioni in mancanza dell'accordo delle parti si applica l'articolo 500 commi II bis e IV del c.p.p."
Non essendosi verificate le contestazioni, secondo i ricorrenti non potevano acquisirsi le dichiarazioni rese.
La nullità verificatasi in primo grado non sarebbe in alcun modo sanabile, sia per il principio "tempus regit actum", che comporta l'impossibilità di applicare norme precedenti o successive, sia perché la citazione del AU in secondo grado non poteva essere disposta non avendola richiesta il P.M. nel suo atto di appeLL e comunque non poteva avere rilievo per gli imputati che non la avevano richiesta e che non si sono avvalsi della facoltà di eseguire il contro interrogatorio.
Ha osservato la Corte d'AppeLL che le dichiarazioni in questione, erano state rese aLLrché era vigente il testo dell'art. 513 CPP anteriore alla formulazione di cui alla legge 7-8-1997 n° 267, e, su richiesta del PM ( e nella non opposizione delle altre parti), erano state inserite nel fascicolo del dibattimento per la sostanziale indisponibilità del collaboratore a proseguire l'esame condotto dall'Accusa.
La sentenza di primo grado aveva, al riguardo, richiamato la disposizione di cui all'art. 6 legge citata che, nel disciplinare l'ipotesi della già disposta
к 36 lettura in primo grado delle dichiarazioni, richiede, solo nel caso di mancato consenso delle parti alla lettura, la possibilità di ricitare il collaboratore ad istanza delle stesse. Hanno aggiunto i giudici della Corte d'Assise che anche a voler ritenere che la mancata opposizione all'acquisizione ed alla lettura verificatasi all'udienza del 9-5-1997 non equivalesse al consenso richiesto dalla legge ed a voler supporre che le parti avessero conservato il potere di richiedere la ricitazione del AU, nessuna di esse si era avvalsa di tale potere ( ad eccezione di un'unica richiesta, avanzata dal difensore
+ dell'imputato CO ON in seguito alla quale il AU, citato per tale limitato scopo, era comparso al'udienza del 12-5-1998 e si era avvalso della facoltà di non rispondere).
Quindi i giudici di primo grado avevano ritenuto che il mancato esercizio della prerogativa processuale di chiedere la citazione per il nuovo esame avesse comportato il consolidamento delle prove acquisite in atti, e ciò anche ai sensi della nuova formulazione dell'art. 513 CPP nel testo derivante dalla sentenza dichiarativa di illegittimità costituzionale del 26-10-1988.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha ritenuto di accogliere la richiesta di riapertura del dibattimento per citare il AU, proposta nei motivi di appeLL dalla difesa di AR NT e RI ON e dal AU medesimo ed all'udienza del 1-6-2000 il collaboratore, su domanda del PG, ha confermato tutte le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari ed è stato, quindi, sottoposto a controesame solo da alcuni dei difensori, non essendosi gli altri avvalsi della facoltà relativa.
Le censure formulate dai vari ricorrenti sono infondate.
La citazione del AU, è stata giustificata dalla Corte d'AppeLL anche a norma della disciplina transitoria di cui alla legge 7-8-1997 n° 267 che aveva, modificato gli artt. 238 e 513 CPP, introducendo, tra l'altro, una
37
E nuova ipotesi di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, prevedendo la citazione dell'imputato, o del coimputato in processo separato, che si fosse rifiutato di sottoporsi, nel primo grado di giudizio, all'esame e ciò al fine di rendere possibile che gli elementi di prova scaturenti dalle dichiarazioni di costoro entrassero nel patrimonio conoscitivo del giudice attraverso un meccanismo idoneo ad assicurare la garanzia del contraddittorio.
Ne ciò poteva ritenersi precluso perché, come indicato da molti ricorrenti, una presunta nullità si sarebbe consolidata in primo grado e non sarebbe altrimenti evitabile, se non attraverso l'accoglimento del relativo motivo di appeLL, con la conseguente dichiarazione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del AU. In realtà, anche a voler prescendire dal fatto che, come vedremo non vi era alcuna nullità nella procedura seguita in primo grado, deve considerarsi che la ragione essenziale della dichiarazione di incostituzionalità dell'articolo 513 c.p.p. consisteva nell'acquisizione di dichiarazioni, per le quali non era stato effettuato il confronto dibattimentale fra accusatore ed accusato, ne deriva che non può essere tacciata di illegittimità l'attività della Corte che attua l'integrazione dell'istruttoria dibattimentale, dando alla difesa la possibilità di confrontarsi con
l'accusatore. La presunta violazione del principio che stabilisce l'esatta corrispondenza fra quanto devoluto con i motivi d'appeLL con quanto giudicato dal giudice di secondo grado, non può ritenersi sussistente, perché avendo tutti gli appellanti devoluto la questione della validità degli atti compiuti in primo grado in ordine all'interrogatorio del AU, deve ritenersi
-' che la Corte sia stata investita anche della possibilità di risolvere la questione avvalendosi del potere di integrare l'istruttoria dibattimentale riaprendola.
Deve comunque osservarsi nel merito che il legislatore del 1997 nel considerare l'eventualità che il soggetto, convocato per sottoporsi all'esame
G
38 in precedenza rifiutato, avesse continuato ad avvalersi della facoltà di non rispondere, aveva stabilito che le dichiarazioni già rese ( vale a dire quelle raccolte dalla PG su delega del magistrato del PM, da quest'ultimo o dal giudice, nel corso delle indagini o nell'udienza preliminare, e acquisite, in conseguenza del rifiuto opposto alla richiesta di esame, al fascicolo per il dibattimento, in virtù del testo previgente dell'art. 513 CPP) potessero essere valutate come prova dei fatti in essi affermati, a condizione, però, che la loro attendibilità fosse stata confermata da elementi di prova, diversi da quelli desumibili da dichiarazioni deLL stesso tenore ( e, cioè, non tratti da da dichiarazioni che altre persone avessero reso alla PG delegata dal PM, a quest'ultimo o al giudice per le indagini preliminari o dell'udienza
÷ preliminare, di cui fosse stata data lettura ai sensi dell'art. 513 CPP, nel testo anteriormente vigente).
La regola sancita era, dunque, una precisa regola di esclusione probatoria in virtù della quale le dichiarazioni anzidette non avrebbero potuto trovare conferma di attendibilità in dichiarazioni deLL stesso genere. Le stesse, però, potevano, invece, certamente, essere corroborate, sul piano dell'attendibilità, da dichiarazioni testimoniali o da documenti.
દInoltre, l'art. 111 della Costituzione al quarto comma, recita testualmente "Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell'imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all'interrogatorio dell'imputato o del suo difensore".
Chiaramente complementari appaiono, quindi, nella nuova formulazione della norma costituzionale gli enunciati riguardanti il diritto dell'imputato a confrontarsi con l'accusatore davanti al giudice (di cui al terzo comma), la regola di esclusione probatoria (di cui al secondo periodo del quarto comma)
39 e la conseguente sanzione d'inutilizzabilità delle precedenti dichiarazioni accusatorie come prova della colpevolezza.
Di fronte all'impossibilità di varare le norme di attuazione prima del 7-1-
2000, data di entrata in vigore dei nuovi commi dell'art. 111 Costituzione, è stato approvato il decreto-legge 7-2-2000 n° 2 contenente le disposizioni transitorie destinate a regolare i processi in corso, convertito con modifiche nella legge 25-2-2000 n° 35.
La legge di conversione suddetta accoglieva come regola l'applicabilità a tutti i procedimenti in corso dei nuovi principi dell'art. 111, prevedendo, però, in via di eccezione, un regime particolare avente ad oggetto le dichiarazioni di chi si è sempre sottratto volontariamente al contraddittorio con l'imputato e stabilendo che le precedenti dichiarazioni di costui, se già acquisite al fascicolo del dibattimento, potessero essere utilizzate soltanto in presenza di elementi assunti o formati con diverse modalità.
Era riproposto, dunque, il divieto di riscontri incrociati tra dichiarazioni di soggetti che si sono sempre volontariamente sottratti al contraddittorio già contenuto, come si è visto, nell'art. 513 CPP come novellato nel 1997.
La legge attuativa della modifica costituzionale 1 Marzo 2001 n° 63 ha, infine, ribadito la possibilità di utilizzare le dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre sottratto all'esame, se acquisite ( come nel caso di specie) al fascicolo del dibattimento alla data del 25-2-2000 ( pur se con i limiti prima indicati) mentre ha escluso che le dichiarazioni in questione, se acquisite successivamente alla data anzidetta, possano essere utilizzate ai fini della deliberazione.
In applicazione delle regole suindicate, le dichiarazioni del AU avrebbero potuto (anche prima, cioè, che costui si fosse sottoposto ad esame in sede di riapertura del dibattimento) essere incrociate con quelle rese al dibattimento
40 da altri collaboratori, con le deposizioni testimoniali, con documenti etc...
Ma, poiché, il AU, si è nel corso di giudizio di secondo grado, sottoposto ad esame, il problema deve essere ritenuto superato, a nulla potendo valere in senso contrario il mancato esercizio del diritto di sottoporre il medesimo a controesame da parte di quasi tutti gli imputati, giacché nel caso in esame, non è stato il collaboratore a sottrarsi sempre" al contraddittorio ma, al 66
contrario, è stata posta in essere la rinuncia alla suindicata modalità di esercizio del diritto di difesa. Conseguentemente non sussiste alcuna
+ inutilizzabilità delle dichiarazioni del AU, che è stato regolarmente interrogato in dibattimento, senza che le difese, eccepissero alcunché sulle modalità dell'interrogatorio effettuato dal P.G.. Il AU ha confermato tutte le dichiarazioni precedentemente rese, ed ha risposto nel merito alle domande formulate da alcuni difensori. Con l'avvenuto esame del collaboratore,
quindi, è stato garantito a tutte le parti, indistintamente il diritto al contraddittorio nel pieno rispetto del vigente art. 111 Costituzione.
La censura va pertanto rigettata.
4) Con i motivi aggiunti IB AN ed altri 41 ricorrenti, e con memorie di udienza molti altri ricorrenti, hanno dedotto la nullità della sentenza per non aver la Corte, nell'ordinanza con la quale ha ammesso al rito abbreviato molti imputati che lo avevano richiesto, stralciato le relative posizioni, procedendo così al giudizio con una unica sentenza, di alcuni imputati con il rito ordinario ed altri ammessi al rito abbreviato. La nullità, affermata da una
*' recente sentenza di questa Corte di legittimità (v. Cass. Sez VI 25-10-2001
n.1199), consisterebbe nella abnormità della decisione, determinata dalla impossibilità ontologica di coesistenza dei due riti, contemporaneamente neLL stesso procedimento. Diverso è infatti il regime di utilizzazione delle
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フ prove, sicchè il giudice si troverebbe a dover utilizzare alcune prove per un imputato ed altre per un altro, a secondo del rito prescelto. Il giudice potrebbe quindi, essere influenzato nel giudizio formulato nei confronti di un imputato con regime probatorio meno ampio, dalle prove acquisite neLL stesso processo nei confronti di altri imputati cui si applica un regime più ampio, con la possibilità di una vera e propria incompatibilità. Da qui la necessità di separazione dei procedimenti. La sentenza impugnata sarebbe quindi viziata sotto questo profilo per abnormità.
La censura è infondata.
Secondo la costante interpretazione di questa Corte (v. Cass. Sez. U. 24-11-
1999 n.2000) un provvedimento giurisdizionale può essere definito abnorme quando risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, ovvero, quando pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale, inoltre può riguardare, tanto il profilo strutturale, aLLrché l'atto per la sua singolarità si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativo, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo.
La legge 5-giugno 2000 n. 144, all'articolo 4 ter ha previsto, in via transitoria la possibilità di applicare le nuove disposizioni sul rito abbreviato stabilite dalla legge 16-12-1999 n.479, anche ai processi nei quali, sia scaduto il termine per la proposizione della richiesta di giudizio abbreviato, in primo
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grado ed in appeLL, stabilendo i limiti entro i quali può essere validamente fatta la richiesta.
Il legislatore ha così introdotto la possibilità per i singoli imputati di avvalersi del rito abbreviato anche nei procedimenti già in grado di appeLL, ed ha
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A stabilito che il giudice disponga l'acquisizione del fascicolo di cui all'articolo
416 comma 2 del c.p.p., e che ai fini della decisione utilizzi, oltre agli atti contenuti nel predetto fascicolo, anche le prove assunte in precedenza. Inoltre ha escluso l'applicazione del rito camerale previsto dagli articoli 441 comma
3, e 442 c.p.p..
,
E' stata quindi prevista la possibilità di convivenza neLL stesso processo in tempi successivi del rito ordinario e del subentrante rito abbreviato, fissando le deroghe necessarie per salvaguardare gli atti istruttori già posti in essere e le prove acquisite in precedenza, aggiungendole agli atti provenienti dal fascicolo del P.M., e sacrificando il rito camerale, ormai inutile essendo il processo in stato di avanzata trattazione in dibattimento.
La legge non ha previsto il caso in cui neLL stesso procedimento vi siano" imputati che si avvalgono del rito abbreviato ed altri che proseguono con il rito ordinario. La mancata previsione, non può essere confusa con l'esclusione, anzi, può agevolmente ritenersi in base alle normali regole di ermeneutica che, non avendo il legislatore escluso la convivenza dei due riti la ha ammessa. D'altra parte con la norma contenuta al punto 7 dell'art. 4 ter della legge 5-6-2000 n.144, è stata indicata una via di convivenza fra i due riti, essendo stata esclusa la trasformazione del rito in "camerale". Resta il problema della coesistenza fra due diversi regimi di prova. Anche questo punto è stato attenuato consentendo l'utilizzabilità per tutti delle prove, in precedenza acquisite, con l'aggiunta di quelle contenute nel fascicolo di cui all'articolo 416 comma 2 c.p.p. per chi ha scelto il rito abbreviato.
+
Sulla base di questi elementi, non può nel caso parlarsi di abnormità poiché
l'applicazione del giudizio abbreviato in appeLL essendo stato previsto espressamente da una legge, non costituisce una procedura estranea all'ordinamento, né un istituto, che per la sua singolarità si ponga al di fuori
43 del sistema organico della legge processuale. Deve invece osservarsi che la convivenza dei due riti è stata, sia pur parzialmente regolata dal legislatore.
Resta da verificare quindi soltanto se sotto il profilo funzionale, la coesistenza dei due riti nel medesimo processo, sia tale da determinarne la stasi e l'impossibilità di proseguirlo.
Anche per questo ultimo profilo va esclusa l'abnormità denunciata dai ricorrenti. Infatti, la necessità che il giudice valuti materiale probatorio diverso (prove esistenti aLL stato degliatti e prove raccolte in dibattimento),
+
a secondo della scelta del rito effettuata dall'imputato, non costituisce né motivo di nullità, né impedimento ostativo alla regolarità degli atti. Essa invero, è stata attenuata dal legislatore che ha previsto, come già detto, anche per il rito abbreviato l'utilizzabilità delle prove precedentemente acquisite" con il rito ordinario, oltre a quelle dedotte dal fascicolo del P.M., e comunque non costituisce per il giudice motivo di incompatibilità di alcun genere, non essendo previsto dalla legge una competenza particolare ed esclusiva per il giudizio abbreviato. Vi è soltanto un diverso trattamento probatorio e soprattutto una diversa applicazione della pena fra gli imputati che hanno seguito i due riti. Ciò deriva, però, da una norma transitoria sorta dalla scelta del legislatore, che ha voluto consentire anche agli imputati che in
' precedenza non avevano potuto avvalersi del rito abbreviato, di esserne ammessi, usufruendo delle nuove norme che hanno modificato le regole per l'ammissibilità al predetto istituto, con un evidente ampliamento della possibilità di utilizzarlo. E' stato quindi attribuito al giudice del dibattimento ed in particolare a queLL d'appeLL, un compito maggiormente oneroso, ma che non contraddice con il sistema processuale vigente e non incide sul normale iter processuale. Il giudice deve valutare per ciascun imputato le prove a lui applicabili, con l'esclusione di quelle inutilizzabili, per chi ha
44 fatto la scelta del rito abbreviato, essendo state acquisite al dibattimento in epoca successiva all'ammissine al nuovo rito, e, per chi ha mantenuto il rito ordinario delle prove contenute nel fascicolo del P.M.. Soltanto la violazione nell'applicazione dell'indicato regime probatorio potrebbe determinare un vizio della procedura idoneo a consentire l'annullamento della sentenza. Ma nell'attuale, pur complesso procedimento, non si è verificato o quanto meno non è stato eccepito, alcun errore nell'applicazione del regime delle prove ai singoli imputati. Ciò dimostra che la convivenza dei due riti neLL stesso procedimento non costituisce un vizio funzionale tale da determinarne la stasi e l'impossibilità di proseguirlo.
L'eccezione va pertanto rigettata.
5) Molti ricorrenti hanno censurato la sentenza impugnata per difetto di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti dei motivi abbietti e della premeditazione, e per la mancata concessione delle attenuanti generiche.
In realtà i giudici d'AppeLL hanno motivato la loro scelta considerando che nel presente procedimento si tratta dell'attività delle associazioni criminali di tipo mafioso operanti nella provincia di Reggio Calabria, durante uno scontro militare fra loro intrapreso, denominato sul piano sociologico "seconda
'guerra di mafia". Si tratta di un periodo di tempo nel corso del quale le predette associazioni e tutti i loro affiliati, oltre all'attività criminale connessa con il loro oggetto sociale, tendente aLL sfruttamento illecito di tutte le risorse del territorio, hanno attuato, una vera e propria faida armata, compiendo un numero notevole di omicidi, deliberati con freddezza, ed attuati con efficienza organizzativa, e manifestazione di evidente disprezzo per il valore della vita umana. La premeditazione in tutti questi casi è talmente insita nei fatti, de essere pleonastico discuterne singolarmente, dato
45 che la scelta della vittima e la complicata organizzazione del crimine, nei confronti di una persona appartenente ad un gruppo parimenti armato e voglioso di uccidere, comporta una scelta ragionata, fredda e mantenuta nel tempo necessario per la preparazione del crimine e l'esecuzione, spesso realizzata attraverso killer professionali.
I motivi abietti sono costituiti dal fine che le organizzazioni criminali ed i singoli appartenenti si proponevano, consistenti nell'appropriazione violenta dei mercati dell'illecito e deLL sfruttamento delle risorse lecite,
+ taglieggiando, prevaricando e terrorizzando singoli cittadini, operatori commerciali, professionisti etc.. Tutto questo in un quadro di violenza particolarmente notevole, dato dal susseguirsi di continui omicidi, eseguiti per lo più in pubblico, sfidando l'omertà indotta dall'evidente stato di paura.
La scelta generalizzata di non concedere le attenanti generiche a tutti gli imputati di "delitti di sangue" e di reati associativi, è strettamente legata all'efferatezza dei crimini, alla disumana accettazione della logica dell'uccisione degli avversari, come strumento di lotta per il potere, e quindi alla partecipazione ad un disegno criminoso non meritevole di una attenuazione della pena. La scelta della Corte è stata comunque correttamente motivata in fatto e non può quindi essere riesaminata in sede di legittimità, tanto più che in alcuni casi con particolare e puntuale motivazione le predette attenuanti sono state concesse, dimostrando che la scelta è stata fatta in modo individualizzato, tenendo conto della partecipazione di ogni singolo associato alla vita dell'associazione ed in particolare alla lotta armata.
Pertanto le eccezioni relative alle due aggravanti ed alla mancata concessione delle attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p., devono considerarsi rigettate per tutte le singole posizione che saranno successivamente esaminate.
46 1) IC DI RM UC( capo A7)
Imputato e ricorrente: AR EL(cl.48)
Il 20-12-1984, alle 23 circa, RM UC, mentre stava rientrando nella sua abitazione sita in via MercateLL n° 5 del quartiere di Archi (RC), veniva attinto in modo grave alla regione temporale da un colpo di pistola cal.7,65.
+
Il RM, dopo una lunga degenza presso l'Ospedale Maggiore di Bologna, decedeva in RC il 9-6-1985.
In ordine a tale delitto si era assunta ogni responsabilità AR ND, convivente della vittima, che ne veniva dichiarata colpevole con sentenza emessa dalla Corte di Assise di RC in data 29-4-1987, parzialmente riformata, quanto all'entità della pena, dalla Corte d'Assise di AppeLL del
16-11-1987 divenuta irrevocabile in data 13-7-1988.
Con il processo in esame è stato contestato al AR di essersi, in concorso con la donna, reso autore materiale del delitto. Dall'accusa il AR è stato assolto in primo grado e dichiarato colpevole in secondo grado su impugnazione del PM.
In primo grado era stata adottata pronuncia liberatoria sostenendosi che i collaboratori EL(de relato da IO AN e da ON RT)
e PA (de relato da UA EL e DO NO)si erano limitati a far riferimento a voci correnti nel quartiere di Archi in ordine alla partecipazione dell'imputato al delitto in contestazione la cui causale era da ricondursi al rifiuto del RM di sposare l'AR( cognata del AR) con la quale intratteneva una relazione.
47
i Quanto, poi, alle dichiarazioni rese dal collaboratore AU, la Corte di primo grado aveva osservato che le stesse si erano palesate del tutto contrastanti con le risultanze della prova generica( avendo costui fatto riferimento ad una pistola cal. 38 quale arma utilizzata per l'omicidio, specificando che, comunque non si era trattato di un'arma piccola da donna, mentre il RM era stato attinto da un colpo di pistola cal.7,65) e che le dichiarazioni medesime erano state, anche, assolutamente imprecise in ordine alla circostanza relativa al matrimonio tra l'AR ed il RM che il AU aveva sostenuto essere stato celebrato mentre, in realtà, la vittima era legata alla donna da un rapporto di mera convivenza more uxorio.
Erano state, infine, qualificate come estremamente generiche ed imprecise anche le dichiarazioni rese dal collaboratore MB, il quale aveva affermato di aver appreso da RM EL, EL dell'ucciso, che l'imputato era stato, subito dopo l'esplosione dei colpi di arma da fuoco, visto fuggire da una non meglio identificata cognata o forse sorella della vittima. La Corte di secondo grado ha, ha ritenuto la responsabilità dell'imputato ed esclusa la premeditazione lo ha condannato alla pena di anni 16 di reclusione.
Ha proposto ricorso l'imputato per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione sostenendo che in presenza di una sentenza assolutoria al
DI d'AppeLL incombeva l'onere di motivare in ordine alla diversa interpretazione degli elementi probatori acquisiti al processo, ma in una certa misura anche queLL di dar conto delle ragioni che lo hanno indotto a disattendere le argomentazioni del giudice di primo grado (v. Cass sez V 20-
6-2001 n.25007). Ha quindi valutato erronea la decisione nella parte in cui scostandosi dalla sentenza passata in giudicato emessa nei confronti della
AR, quale unica protagonista del reato ed autrice materiale dell'omicidio,
48 ha ritenuto di poter considerare accertato, che il delitto era stato eseguito dal
AR con il concorso della donna. Così operando i giudici d'AppeLL avrebbero disatteso il giudicato formatosi sul fatto comprensivo di tutte le modalità accertate comprese quelle relative al concorso dell'imputato.
Inoltre non si sarebbe tenuto conto delle conclusioni assunte in primo grado secondo le quali, non reggerebbe neanche l'ipotesi del coinvolgimento di altre persone oltre alla AR. Le prove assunte a base della decisione sarebbero
"de relato" e generiche.
Infine il ricorrente ha lamentato il difetto di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato
La Corte di merito, applicando correttamente la norma contenuta nell'articolo
469 c.p.p. (v. Cass. Sez.6° 24-5-2000 n. 10790), ha evidenziato che la preclusione del giudicato formatosi nei confronti della AR non impediva di prendere in considerazione il fatto storico che ne ha costituito l'oggetto per valutarlo liberamente ai fini della prova concernente il delitto ascritto al
AR. E che, la res iudicanda in contestazione, seppur connessa, è, infatti, certamente diversa da quella giudicata e, pertanto, è certamente possibile operare una rinnovata valutazione delle risultanze probatorie acquisite nel processo ormai conclusosi.
Inoltre, poiché il giudicato non si forma sugli elementi logico- argomentativi riferiti a circostanze di fatto utilizzati ai fini della motivazione della decisione, deve escludersi, anche, che le opinioni e le considerazioni espresse
→ nella suindicata sentenza irrevocabile possano in alcun modo condizionare i giudici, chiamati a pronunciarsi su un reato diverso da queLL giudicato, in quanto ciò che è divenuto irretrattabile è la verità legale del fatto-reato ascritto alla AR e non quella reale del fatto storico.
49 Devine considerarsi quindi che il solo elemento indiscutibile perché definitivamente deciso con sentenza passata in giudicato sia costituito, dalla responsabilità dell'AR nella consumazione del reato, essendo possibile attraverso nuovi elementi di prova, pervenire ad una nuova ricostruzione della vicenda, che, ampli la responsabilità ad altro soggetto con lei compartecipe. Il giudice del merito può, quindi, avvalendosi di un nuovo e valido impianto probatorio riesaminare le risultanse del processo definito, pervenendo in fatto ad una diversa ricostruzione, purchè rispettosa della
+ responsabilità del soggetto per il quale è stata pronunciata sentenza definitiva.
Vanno pertanto ritenute infondate le eccezioni proposte dal ricorrente, tendenti ad escludere la possibilità di celebrare un nuovo processo nel quale sia posta in dubbio la verità accertata nei confronti dell'AR.
Nel merito, dopo aver esaminato i complessi e tormentati rapporti della AR con il RM, e la particolare posizione del AR, quale TO della
Aricò per averne sposato la sorella, ma soprattutto come superiore gerarchico del RM all'interno della SC, i giudici d'AppeLL hanno, hanno ritenuto non corrispondente con le rusltanze delle perizie balistiche e medico legali, le dichiarazioni confessorie rese dalla IG e dopo aver valutato le dichiarazioni rese dai collaboranti, ed averne verificato la credibilità
intrinseca e la corrispondenza con elementi obiettivamente rilevanti, hanno ricostruito la dinamica dei fatti giungendo alla conclusione che la AR ha concorso nell'omicidio del RM assicurando al killer la base per appostarsi nell'appartamento in cui conviveva con la vittima. Hanno quindi dato credito a quella parte delle dichiarazioni del PA in cui si affermava che ::"l'omicidio non era stato consumato dalla AR e che l'omicida che ha ucciso UC RM è stato EL AR..che non accettava questa
50 situazione, come era sapere di tutti, né accettava la prepotenza di UC
RM, il quale era effettivamente un ragazzo molto prepotente, aveva un suo ruolo stabilito all'interno della SC destefaniana e, quindi, era, rispetto a EL AR, TO della AR, un personaggio di pari liveLL, con funzioni diverse e EL AR era un attimo superiore a lui, perché
EL AR è stato sempre ritenuto, considerato l'ala armata del gruppo
De TE e, a questo punto, essendo proprio queLL abituato a sparare, non poteva sopportare che UC RM non ottemperasse a quelli che erano gli obblighi richiesti da tutti, cioè di sposare ND AR".
Sull'indicazione dell'imputato quale esecutore materiale del delitto convergono, poi, le dichiarazioni dei collaboratori AU IA EL
e MB .
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova, tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutica previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico.
Il ricorso va pertanto rigettato.
2) IC DI QU PA NO (capo A2) e lesioni personali in danno di AL EL
Imputati: AU IA, LÀ DO, SC ON e Di RO
AN( deceduto)
51
س
ک
ے Ricorrente: LÀ DO
In relazione a tale omicidio, verificatosi in data 23-5-1976 in VA Marina
presso l'abitazione di AL EL, al cui interno, in una stanza a piano terra, l'EQ era intento a giocare a carte in compagnia, oltre che deLL
AL anche di EZ ON, IGano EL, IL NT e Tuscano Leone, le due sentenze di merito hanno affermato la penale responsabilità, quale mandante, di IA DO- condannato alla pena
+ dell'ergastolo, e quella di primo grado di AU IA( reo confesso), non appellante e non ricorrente al quale, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, è stata inflitta la pena di anni 12 di reclusione..
Pronuncia liberatoria in primo grado, non impugnata dall'Accusa, è stata, invece, adottata nei confronti dell'imputato SC ON. i..
La Corte d'Assise d'AppeLL ha accertato la responsabilità del LÀ confermando la sentenza di primo grado
LÀ DO ha proposto ricorso censurando la sentenza impugnata per motivazione iLLgica e contraddittoria e comunque non rispettosa delle regole ermeneutiche in ordine alla raccolta delle prove ed alla verifica dell'attendibilità dei collaboranti.
In particolare la Corte di merito non avrebbe affrontato in alcun modo l'argomento concernente l'attendibilità intrinseca dei collaboranti AU
IA, RA DO e AR PO. Sarebbe inoltre insufficiente il riscontro delle dichiarazioni rese dal AU (presunto complice) con quelle del RA e quelle non chiaramente indicate del AR. In realtà fra le
་
dichiarazioni del AU e quelle del RA vi sarebbe soltanto qualche similitudine inidonea a far raggiungere valenza probatoria ai fatti riferiti dal collaborante. Non sarebbe inoltre chiara la causale del delitto e le ragioni del
52 contrasto fra il LÀ e l'QU. Infine la Corte avrebbe stranamente coLLcato il AU in posizione prevalente quale organizzatore dell'omicidio, ma poi avrebbe ammesso che egli non ne conoscesse profondamente le ragioni.
Il ricorso è infondato
I giudici di merito hanno raggiunto la piena convinzione della responsabilità del LÀ sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori AU IA,
RA DO e AR PO. Quest'ultimo ha sostenuto di aver appreso
+ da MI SC e daLL stesso imputato LÀ DO, che l'EQ era mal visto all'interno della 'ndrangheta che operava in VA
Marina capeggiata da CR SA, suocero del LÀ, precisando di non sapere chi avesse effettuato materialmente l'omicidio ma confermando che mandanti del medesimo erano stati, assieme al LÀ, altri soggetti appartenenti alla SC anzidetta, contigua alla SC De TE.
Il AU aveva, a propria volta, accusato se stesso, SC ON, il LÀ ed il deceduto Di RO AN del delitto in contestazione( udienza 13-12-
1996), affermando, che l'EQ, capo società della locale di VA
Superiore ed anche di VA Marina, era diventato scomodo per la SC capeggiata daLL CR, suocero del LÀ, perché rivendicava il predominio mafioso anche su VA Marina.
Aveva sostenuto, ancora, il collaboratore, che i killers erano stati reclutati a
Catania da tale ET su suo invito, essendone egli stato a propria volta incaricato da RO AT, giovane affiliato alla SC di VA Marina da lui, peraltro, utilizzato per effettuare una "gambizzazione" di certo MI
LI, dipendente degli Ospedali Riuniti di RC( fatto effettivamente verificatosi in data 28-10-1975 per come emerso dalla deposizione del rappresentante della polizia giudiziaria all'udienza udienza del 28-10-1996).
53 Aveva aggiunto che, poiché i sicari non conoscevano la vittima, si era trovato lo stratagemma di mettere dietro le spalle dell'EQ una persona che lo indicasse a costoro e, precisamente, l'imputato SC, il quale, sarebbe stato ultimo ad entrare, ed avrebbe lasciato aperto il canceLL d'ingresso.
L'affermata coLLcazione del SC alle spalle della vittima è stata ritenuta smentita dalle risultanze della prova testimoniale, avendo i testi concordemente sostenuto che l'imputato era posto a fianco dell'QU e che l'ultimo soggetto che aveva fatto ingresso all'interno dell'abitazione dove era stato consumato il delitto era stato LÀ NC( EL dell'imputato LÀ DO, cui era stato rimproverato di non aver chiuso il canceLL) che era andato via prima dell'arrivo dei killers.
Si è ritenuto, possibile che il progetto originario conosciuto dal AU avesse subito una modifica in fase esecutiva (di cui costui non era venuto a conoscenza) demandandosi a LÀ NC il compito prima affidato al
SC.)
Il collaboratore RA DO ( udienza 7-7-1997), ha dichiarato che l'EQ era stato ucciso perché, nell'ambito di VA Marina, non lasciava spazio a nessuno, tanto che tutti i più grossi esponenti della malavita bovese
(SA CR, LÀ DO, SA AT e SC MI) avevano subito abusi da parte sua e che l'omicidio era stato programmato in tutti i particolari dal LÀ, da SA AT, da IO IA e da
MI SC.
Ha aggiunto, inoltre, il collaboratore che all'uopo era stata organizzata una
"
partita a carte dal ZI nella villa di LL AL, alla quale avevano partecipato oltre la vittima, NT IL( fratellastro dell'EQ), SC
ON ed ON ZI e che, durante la partita si era sentito cigolare il canceLL d'ingresso ed era entrato LÀ NC( EL dell'imputato) il
54 quale lo aveva lasciato aperto. Dopo qualche minuto erano sopraggiunti due killers ed avevano cominciato a sparare contro l'EQ. I sicari si erano aLLntananti attraverso un tombino, distante circa 50 metri dal luogo dell'omicidio, che conduceva sulla strada statale.
Il collaboratore aveva precisato di aver appreso le notizie in suo possesso da
SC MI e daLL AT i quali gli avevano anche detto che LÀ
NC aveva avuto il compito di lasciare il canceLL e la porta aperti.
La motivazione della sentenza è il frutto diella disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella partė introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerenti e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
3) LI IC di IA OA e FAMILIARI
AN-
TENTATO IC di IA IO e NO NO (
capo A6)
Imputato e ricorrente: LÀ DO- classe 49-
Il 14-2-1983, alle ore 19 circa, giorno di Carnevale, nei pressi della Piazza
55 Stazione del centro abitato di VA Marina, un commando, armato di fucili e pistole, tendeva un agguato ai fratelli HI e IO AL. Il primo, ferito gravemente, moriva due giorni dopo all'Ospedale Civile di Melito
Porto Salvo, mentre il secondo, nonostante fosse stato colpito, riusciva a fuggire con un'autovettura in transito ed a ricoverarsi presso l'ospedale.
Nel corso della sparatoria anche LI ON e SC NO, anzidetto presenti casualmente sul posto, venivano attinti dai colpi esplosi, riportando il primo lesioni mortali ed il secondo, invece, alcune ferite al torace.
Con le due sentenze di merito in relazione a tali delitti è stata affermata la colpevolezza dell'imputato LÀ DO condannato alla pena
Il LÀ ha proposto ricorso eccependo la non utalizzabilità delle dell'ergastolo. dichiarazioni rese dal MaresciaLL AI, perché trattasi di testimonianza "de relato", nella quale il MaresciaLL non ha fatto immediatamente il nome del confidente, decidendosi a farlo soltanto all'udienza, quando il LA era già morto. Avrebbe così impedito il controLL della dichiarazione. Si tratterebbe quindi di una dichiarazione di un confidente non confermata e non riscontrata, parzialmente contraddetta dalla moglie del LA che avrebbe detto che la sera dell'omicidio il marito era in casa.
Anche la testimonianza del RA sarebbe stata imprecisa e parzialmente in contrasto con la ricostruzione fatta in sentenza. Lamenta la mancata integrazione dell'istruttoria dibattimentale in appeLL. Infine lamentava che non gli era stato notificato il decreto con il quale la Corte-d'Assise d'AppeLL aveva disposto la partecipazione a distanza dell'imputato con la conseguenza che la disposizione della Corte non conosciuta dall'imputato, ha pregiudicato il diritto della difesa.
56
f Il ricorso è infondato.
A fondamento dell'espresso convincimento di responsabilità dell'imputato è stato posto il contenuto delle deposizioni rese alle udienze del 15 e del 30 novembre 1996 dal m.LL dei CC AI ON e dal dott. Guarino nonché
queLL delle dichiarazioni rese dai collaboratori AU IA, RA
DO e AR PO.
Più precisamente, il teste AI( udienza 15-11-1996) aveva sostenuto che nel tardo pomeriggio, mentre si trovava presso il Comando Compagnia, gli
+ era giunta una telefonata da parte dei CC della Stazione con cui lo si avvisava che in VA Marina era stato commesso un omicidio;
iniziate le indagini, e recatosi sul luogo apprese che gli autori del delitto avevano usato delle maschere perché era la domenica di Carnevale. Identificò alcune
-
persone che erano presenti quel tardo pomeriggio innanzi al bar o dentro il bar e costoro dichiararono che era presente il LÀ. CO il 17 febbraio alle ore 20,10 si presentò presso il Commissariato di Condofuri e disse che siccome gli era già successa la disgrazia del suocero, aveva avuto paura e si era aLLntanato. In realtà il 18-4-1982 era stato ucciso con un'azione analoga
CR SA, sorvegliato speciale di PS che aveva dato in sposa una figlia al LÀ. Il teste AI ha continuato la sua testimonianza affermando che a distanza di pochi giorni dall'omicidio venne avvicinato da una persona, che gli disse che si trovava al bar, che aveva sentito tutto il trambusto e uscendo aveva visto che c'era una persona a terra e un'altra che chiedeva aiuto e che il
LÀ DO, aveva estratta una pistola e aveva fatto fuoco su questa
-' persona che chiedeva aiuto a terra. Ha quindi affermato il teste: questo 6
signore si chiama, se non vado errato, LA, abitava proprio di fronte alla caserma.. dall'abitazione del LA si vede una parte del bar ma il luogo dei fatti no.. LA mi disse che era fuori dal bar, dentro..non mi ricordo."
57 Il PM gli aveva contestato, quindi, che nelle dichiarazioni rese in data 6-10-
1994 aveva, invece, affermato che il LA aveva notato la scena dal 66
balcone della piazzetta”. Il teste aveva, quindi, confermato la circostanza " si era là lui affacciato ed ha visto tutto" cioè più che mi descrisse fu colpito " "
dall'imprecazione del LÀ e dal fatto che uscì la pistola e questo che chiedeva aiuto..vide uomini incappucciati..c'era confusione, c'erano mascherine...il LÀ era a volto scoperto, sparò con una pistola due colpi se non vado errato.."
+
Il collaboratore AU( udienza 13-12-1996) ha sostenuto di aver appreso dal
AL sopravvissuto, della partecipazione del LÀ all'azione di fuoco.
NN AL, in particolare avrebbe detto " di curnuti, cumpari 'ndi vinniru ravanti..non abbiamo avuto modo di capire e 'ndi spararu davanti a tutti"
Avrebbe quindi affermato che LÀ DO era nel gruppo di fuoco, ed aveva commentato che dopo la morte del suocero, era lui che comandava. Il collaboratore ha sottolineato che l'azione nella piazza affollata in un giorno di festa voleva dire a tutti che "è morto UR CR però suo figlio, c'era
PL, e suo genero IC LÀ e gli altri sono capaci di uccidere le persone in piena piazza e di fronte a tutti a viso scoperto..questi sono fatti di
'ndrangheta non è che sono fatti..E' queLL che è”.
Il collaboratore RA( udienza 7-7-1997) ha dichiarato di aver assistito al delitto e di aver visto il LÀ uscire dal bar e dare il colpo di grazia al AL che era accasciato a terra. Ha precisato: “quando si sono messi a sparare, chi scappava da una parte e chi scappava dall'altra, non è che io stavo lì a guardare chi sparavano e cose, c'era il AL che era dall'altra parte del bar..
AL HI....AL IO era dalla parte del marciapiede..di sopra al fotografo e vicino c'era questo gruppetto in cui c'era il LI che quando è stato dato il via a questi killers di entrare in azione gli hanno
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A descritto lo OR per il LI..cosa è successo..è successa una casualità che il LI..cioè..che lo OR andò via e il LI arrivò. Infatti il
LI è stato colpito alle spalle, non è stato colpito frontalmente, proprio...i killers si diressero tra il LI e il AL( IO).. AL
IO riuscì a scappare subito, è rimasto ferito ad una mano, così leggermente, lievemente, il HI AL era ferito abbastanza grave e,
" miserabili, debolazzi, levatemi mentre era a terra, si mise a gridare all'ospedale, levatemi all'ospedale". Presente lì c'era DO LÀ che,
a quel punto, quando ha visto che AL HI era vivo, estrasse la
+
pistola davanti a tutti e gli scaricò la pistola addosso...i killers erano a viso coperto tranne il LÀ...il LÀ si trovava dentro il bar nell'entrata centrale..è uscito fuori quando ha. sentito il AL che gridava..il LÀ non era insieme agli altri killers..diciamo stava lì più che altro per sincerarsi che tutto andava bene..perché si facesse un alibi che lui era lì presente..LÀ quando ha visto AL HI che gridava in quel modo, mise la mano al fianco, estrasse la pistola e gli scaricò la pistola addosso...i killers avevano usato fucili a canne mozze”. Il collaboratore AR ( udienza 30-9-97) aveva, infine, asserito di aver appreso daLL stesso LÀ ( nonché da MI AN e da IO
AN MA) della personale partecipazione di costui al fatto di sangue. La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni "rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una
59 ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerenti e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
La doglianza relativa alla partecipazione dell'imputato all'udienza mediante videoconferenza è chiaramente infondata dato che, non può essere considerata limitativa del diritto di difesa, in quanto sostituisce a tutti gli effetti per legge la partecipazione diretta del detenuto mediante traduzione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
4) IC LO CO FRANCESCO( capi B1-B2)
Imputati:
NO UA, NO IO, De TE OR, IB DO,
SE ON, FR IS ed il deceduto NO
DO.
Ricorrenti: NO UA, NO IO, IB DO e
FR OVbattista.
Il 13-1-1986, alle ore 16 circa EL DO NC veniva ucciso da due killers mediante colpi di arma da fuoco subito dopo esser uscito dalla
Casa Circondariale di RC dove si era recato a visitare il EL EL
UA ivi ristretto.
Nel corso dei rilievi di rito venivano rinvenuti dieci bossoli per pistola cal.
7,65 di cui sette risultavano essere stati esplosi da un'arma e tre da un'arma diversa.
60
ک
ے Sin dal corso delle prime indagini la causale del delitto veniva identificata nell'inizio del programma di ritorsione che i De TE- NO avevano deciso di attuare nei confronti del clan RT- EL -AN, a seguito dell'uccisione del loro capo storico De TE OL.
La vittima era, infatti, cugino dei tre fratelli EL, all'epoca ricercati per l'omicidio di quest'ultimo. In ordine al delitto di omicidio in contestazione ed a quelli connessi relativi alle armi, la Corte di primo grado è pervenuta all'affermazione di responsabilità degli imputati IB DO, De TE OR, NO
UA, NO IO e FR IS, condannando ciascuno di costoro alla penadell'ergastolo. Da tale ultima accusa è stato, invece, assolto, con statuizione non impugnata,
-
l'imputato SE ON.
La Corte di secondo grado ha accolto l'impugnazione di De TE OR, della responsabilità ritenendo insufficiente ai fini dell'affermazione dell'imputato affermare, così come avevano fatto i giudici di primo grado, essere difficile pensare che il De TE, EL del boss da vendicare, non sia stato espressamente interpellato". Ha ritenuto di doverla considerare una presunzione semplice che deve immancabilmente misurarsi sul terreno della prova e che, quindi, non assume alcun rilievo aLLrché non è convalidata da concreti elementi di prova in ordine alla partecipazione dell'imputato alla decisione del delitto. Ha considerato invece pienamente provata la responsabilità degli altri imputati. ed ha inflitto ai due NO ed al IB la pena dell'ergastolo ridotta, per ciascuno di essi, ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato, ed al FR quella dell'ergastolo.
Hanno proposto ricorso tutti gli imputati condannati.
61 Il IB DO ha censurato la sentenza impugnata sostenendo che avrebbe tratto da una serie di induzioni ed illazioni, vere e proprie affermazioni. In particolare dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia sarebbe possibile ricavare soltanto l'esistenza di uno scenario di guerra fra clan, nel quale IB DO avrebbe rivestito un ruolo come rappresentante di uno dei clan. Nulla si dice circa l'effettivo intervento dell'imputato nel processo deliberativo dell'omicidio.
Nei loro ricorsi NO IO e NO UA hanno censurato la
+ motivazione della sentenza per aver ritenuto provata la loro responsabilità sulla base della dichiarazione de relato di GI IO, che ha indicato come fonte quella squalificata di CC SE. Hanno inoltre lamentato che il riscontro è costituito da un teorema che pone i due NO in posizione apicale nella SC.
FR IO TT ha criticato la motivazione della sentenza considerando che le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia potrebbero essere considerate intrinsecamente attendibili, ma mancano dei riscontri esterni che consentano di valutarli come prova. Vi sarebbe poi contraddizione fra chi sostiene che il killer sarebbe stato il FR e chi ha indicato
TO OS. Anche i due collaboranti AU e GG hanno indicato come killer oltre al FR, uno il OR e l'altro CC SE, manifestando così un quadro probatorio incerto ed insufficiente.
Tutti i ricorrenti hanno lamentato la mancata motivazione della sentenza in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti, ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure proposte sono prevalentemente in fatto e comunque infondate.
Nella motivazione svolta in ordine alle operate affermazioni di responsabilità, la decisione gravata ha fatto riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori di
62 giustizia AU, GI, AR, UL e DÀ valutando quale riscontro imponente alle medesime la causale della guerra di mafia confermata da diverse pronunzie passate in giudicato( cfr. succitati proc. SE IO più altri e proc. denominato TA) da cui era emerso, come più volte già evidenziato, che i gruppi contrapposti erano costituiti appunto da un lato dalle cosche EL, RT, AN, AC, RO e RA e,
dall'altro, dalle cosche De TE, NO, IB e LA.
Alla luce di tale causale si è sostenuta, cioè, l'impossibilità logica di ritenere che gli esecutori materiali avessero agito di propria iniziativa, atteso che, dopo l'attentato all'RT dell'ottobre 1985 e la successiva quasi immediata eliminazione ( due giorni dopo) di OL De TE, l'uccisione di una vittima eccellente quale il EL non avrebbe potuto che essere stata autorizzata da una decisione partita dal vertice TE (di cui gli imputati accusati di essere stati i mandanti facevano parte) appunto perché
diretta a colpire al cuore lo schieramento avversario.
La Corte ha ritenuto quindi di convenire con le conclusioni cui erano giunti i
Giudici di primo grado nell'affermare la responsabilità dell'imputato
FR per aver partecipato all'esecuzione dell'omicidio, motivando sulle dichiarazioni del AU e del GI ritenute pienamente convergenti nonostante l'acclarata discordanza tra le indicazioni da costoro rese in ordine al nominativo dell'altro Killer.
La Corte è giunta a questa conclusione applicando il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori ritenendo la validità di alcune di esse, anche all'interno del complesso delle affermazioni concernenti un singolo episodio criminoso, ogniqualvolta non esista, come nel caso in esame, un'ineliminabile interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato non riscontrata soggettivamente e quella che ha, invece, retto alla
63 rigorosa verifica del riscontro individualizzante.( cfr. in tal senso Cass. I sez. penale 12-12-2000 n 468)
Ha ritenuto, in particolare che la concorde indicazione del FR quale esecutore materiale del delitto, non può essere, logicamente travolta dalla variabile menzione del nome dell'altro complice, essendo, comunque, stato accertato che a sparare sono state più armi. A ciò deve aggiungersi che le fonti di prova sono state valutate attendibile, per quanto di loro conoscenza, e convergenti nell'indicazione del nome del GA come autore materiale.
+
Quest'ultimo all'interno del clan aveva funzioni di killer, tanto che nell'attuale processo è stato condannato per altri omicidi, compiuti sempre, per conto delgruppo Destefaniano.
La sentenza impugnata ha, ritenuto anche, la responsabilità di IB
DO, NO IO e NO UA," quali mandanti dell'omicidio.
Infatti, ha considerato che, l'omicidio EL, costituendo di fatto l'apertura delle ostilità diretta a colpire al cuore lo schieramento avversario non poteva che essere stato autorizzato da una decisione partita da soggetti posti in posizione apicale, sostenendo anche che l'ipotesi già formulata dagli inquirenti dell'epoca nei confronti degli imputati aveva trovato conferma nelle dichiarazioni del collaboratore GI.
CO, infatti, aveva ( udienza 2-6-1997) asserito di aver appreso da ND
ON, TO OS, IB ON, CC SE ed LF
LI che l'eliminazione del EL era stata decisa dai NO e da
IB DO.
Anche il collaboratore AR, all'udienza del 3-10-1997, aveva affermato di aver saputo dal EL della vittima ( EL UA OR) che il delitto era addebitabile ai IB ed ai NO.
64 Ed anche AU( de relato da UA EL OR), aveva dichiarato che con l'omicidio in questione aveva avuto inizio la guerra di mafia. La dichiarazione del GI è riscontrata da quella del AR ed anche, sostanzialmente, da quella del AU.
Si è quindi realizzata una convergenza di molteplici dichiarazioni simili nel loro contenuto e tutte indicative della responsabilità degli imputati.
D'altra parte la posizione dei NO e di IB DO è da ritenere diversa, nonostante la comune causale della guerra di mafia, da quella del
+ coimputato De TE, per la pluralità delle dichiarazioni accusatorie mosse nei loro confronti dai collaboratori, per l'acclarata qualità di capi delle omonime rispettive consorterie nonchè, infine, per gli emersi rapporti con soggetti indicati quali esecutori materiali. Al riguardo, la Corte di merito ha opportunamente sottolineato i rapporti esistenti tra IO e UA
NO ed il FR( loro autista ed uomo di fiducia in possesso della
Golf blindata nera tg 263955 utilizzata da costoro).
L'intero sviluppo istruttorio ha segnalato, quindi in modo coerente e logico, in base all'insieme delle prove acquisite, la responsabilità diretta degli imputati, NO e IB quali autori di un mandato di morte, e del
GA quale autore materiale.
La motivazione della sentenza è il frutto diella disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed
65 argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
5) Omicidio NO FRANCESCO e tentato omicidio AC
NC e AC VI-( capi B11- B12)
Imputati: NO UA, NO IO, NO DO
(deceduto), GI FA, FR IS.
Ricorrenti: GI FA e FR AN
Il 15-4-1986, alle ore 7,50, ignoti killers uccidevano, nel rione di Archi, quartiere CEP, sotto la propria abitazione, NÒ, NC, ferendo, altresì, AC NC e AC VI.
Nelle immediate adiacenze del cadavere venivano rinvenuti 11 bossoli di cartuccia per pistola cal. 7,65 parabellum ed altri 9 del medesimo calibro erano reperiti disseminati tra la scala F ed il cortile interno del lotto 15 delle case popolari ivi ubicate. Inoltre, nel sottopassaggio veicolare tra le scale D ed E del lotto 14 era trovata una pistola cal. 7,65 marca Browning completa di caricatore ma priva di cartucce.
Dagli espletati accertamenti balistici si accertava che 13 bossoli erano stati sparati da un'unica arma mentre i rimanenti 7 con la pistola Browning
sequestrata.
La sentenza di primo grado ha affermato la penale responsabilità del GI e del FR quali esecutor materiali del delitto, condannando entrambi
(anche in relazione ai reati connessi concernenti le armi) alla pena dell'ergastolo ed ha, al contrario, mandato assolti gli imputati NO, cui era
66 E
; stato addebitato il ruolo di mandanti, ritenendo le dichiarazioni accusatorie de relato mosse nei confronti di costoro dal solo collaboratore GI inidonee, in mancanza di alcun tipo di riscontro individualizzante, a consentirne la declaratoria di colpevolezza.
La Corte di secondo grado ha accuratamente controllato le dichiarazione fatte anche dai collaboratori GI e MB, le ha confrontate con quelle del
AU, provenienti, secondo quanto da quest'ultimo affermato, da confidenze degli stessi AC ed ha concluso con il rigetto delle impugnazioni proposte da entrambi gli imputati.
Ha quindi, ritenuto la pena dell'ergastolo irrogata al FR ed al GI dai primi giudici corretta e proporzionata all'efferatezza dell'agguato e della causale di predominio mafioso. Nei confronti del GI ha però, ridotto la
.
pena ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Il ricorrente FR IO TT, ha censurato la sentenza, considerando insufficienti le sole dichiarazioni di AU IA e
MB GI. La Corte di merito soltanto con evidenti contorsioni motivazionali avrebbe superato le contraddizioni interne al narrato dei collaboratori e la mancanza di riscontri esterni o addirittura l'esistenza di riscontri negativi. Ha inoltre sottolineato la contraddizione fra quanto dichiarato da AU che aveva affermato che scappando uno dei fratelli
AC aveva sparato, ed il GI che aveva detto che uno dei AC aveva la pistola ma non la aveva usato. La motivazione sarebbe quindi contraddittoria e le dichiarazioni accusatorie prive di riscontri.
Ha lamentato inoltre l'omessa motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche. GI RO con il suo ricorso ha criticato la asserita credibilità dei collaboranti GI, AU e MB e la rilevanza delle loro dichiarazioni, in gran parte de relato e prive di un serio riscontro esterno. Non sarebbero state valutate con sufficiente obiettività le dichiarazioni dei familiari del
GI, aLLrché hanno dichiarato gli orari di presenza in officina del loro congiunto. Infine l'assoluzione dei NO come mandanti dell'omicidio avrebbe reso particolarmente arduo sostenere che il killer sarebbe stato
GI, visto anche che la contestazione di partecipazione ad associazione mafiosa è dal 28-6-1988, cioè in epoca successiva all'omicidio.嘈
I ricorsi sono infondati.
La Corte di merito ha ampiamente e logicamente motivato la sua decisione tenendo conto di tutte le prove acquisite. In particolare ha posto in rilievo oltre alle dichiarazioni rese da GI anche quelle dei collaboratori AU,
MB e ZA.
Più precisamente il AU, aveva, innanzi al Pm in data 24-9-1992-
dichiarato: NC NÒ faceva da portaordini per conto del nostro 66
gruppo e ci consentiva di mantenere i contatti. ...il suo omicidio è avvenuto così: i killers erano due, tale GI e FR IS e si erano nascosti nel sottoscala del portone d'ingresso della casa del NÒ. I
Saraceno bandera" erano saliti a chiamare il NÒ discendendo poi 66
tutti e tre assieme. Appena usciti dal portone, GI e FR gli uscirono da dietro ed iniziarono a far fuoco sul NÒ crivellandolo. I due
AC scapparono in direzioni opposte rispondendo al fuoco con una pistola cal.38. I due AC si salvarono e poi raccontarono tutti i particolari della vicenda ivi compreso il riconoscimento da parte loro dei killers in GI e FR che erano a viso scoperto”-
68 Nel corso delle dichiarazioni rese innanzi al PM il 10-2-1994, il collaboratore ha specificato di aver appreso dalla viva voce dei sopravvissuti", in "
presenza di NI AC, tutti ciò che aveva riferito. L'indicazione può considerarsi credibile anche perché contiene l'episodio relativo al tentativo di difesa con una pistola cal 38 che ha trovato riscontro nei dati della prova generica.
Anche il collaboratore MB( udienza 27-6-1997) ha, indicato come esecutori il GI ed il FR per averlo appreso dai sopravvissuti
AC riferendo, anche, di un particolare relativo all'inseguimento '
forsennato posto in essere nei confronti dei medesimi dal GI e di un malore che aveva colto quest'ultimo "Ad uccidere NÒ furono LL
GI e IO FR. Di questo fatto ne sono a conoscenza ..i due fratelli AC videro in faccia il FR e LL GI,... devo dire che quella volta scappando LL GI cadde per terra e svenne, non so cosa è successo e l'hanno preso al Cep poi lo abbiamo saputo successivamente noi perché aveva corso tantissimo per rincorrere un EL di questi AC ed è svenuto e l'hanno preso quelli della polleria, non mi ricordo come si chiamano.... comunque a sparare fu IO FR e
LL GI che poi hanno rincorso i fratelli AC..uno, mi sembra
IO è andato a rifugiarsi nel cortile della sua fidanzata, gli suonò sotto e la sua fidanzata aprì il portone e subito arrivò IO FR con la pistola e iniziò a sparare sul portone, ma lui si salvò perché si nascose..e poi quell'altro EL che aveva la pistola addosso che non usò per paura..non so che cosa gli è successo.... comunque non usò la pistola"
Le due deposizioni collimano su tutti i punti essenziali e realizzano piena convergenza del molteplice. Entrambi hanno dichiarato di aver conosciuto i
69 fatti dai due AC ed hanno descritto la fuga e l'inseguimente fatto dal
GI
A prescindere dalle manifestate incertezze mnemoniche, anche il AU ha, sin dalle prime dichiarazioni indicato entambi gli imputati come esecutori del delitto.
Il suo narrato, nella parte relativa all'affermata fuga dei AC in direzioni opposte risulta, oltre che logicamente attendibile in ragione della necessità avuta dalle parti offese di dividere gli inseguitori al fine di aumentare le
+ possibilità di sopravvivenza, è riscontrato positivamente dal racconto del
MB secondo cui i due fratelli erano stati inseguiti separatamente uno dal FR e l'altro dal GI.
La circostanza ha trovato, inoltre, ulteriore conferma nelle dichiarazioni della
ZA secondo la quale, uno soltanto dei AC aveva trovato riparo all'interno deLL stabile in cui la medesima abitava( probabilmente, in relazione a quanto riferito dalla stessa donna in merito alla localizzazione delle ferite notate, VI colpito, oltre che alla gamba destra come il EL NC, anche al torace).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati
70 6) Duplice omicidio LO NZ e TE
SAVERIO-
e tentato omicidio AN ME e DA UA( capi B13
e B14)
Imputati:
TO VI, NO UA, NO IO, NO DO e
VA SA( deceduti)
Ricorrenti: TO VI e NO IO
Il 7 luglio 1986, alle ore 20,30 circa, veniva teso un agguato ad RT
ON che si trovava a transitare, a bordo della propria autovettura blindata, sulla strada provinciale che da RA di Muro conduce a Villa
San IO, all'altezza della frazione San OC.
Nella circostanza, l'RT restava illeso, mentre coloro che lo accompagnavano, e, cioè, UD UA e EL VI venivano rispettivamente gravemente ferito il primo ed ucciso il secondo.
A seguito della feroce sparatoria perdeva la vita, anche, uno dei killers-
VA SA, verosimilmente colpito per errore dai suoi stessi compagni.
Con la sentenza di primo grado di tali delitti e di quelli connessi concernenti le armi sono stati dichiarati responsabili e conseguentemente condannati alla pena dell'ergastolo TO VI e NO IO.
NO UA è stato, invece assolto ai sensi dell'art. 530 II comma CPP,
e quest'ultima pronuncia non è stata impugnata dall'Accusa.
71 La Corte d'Assise d'AppeLL ha confermato il giudizio di colpevolezza nei confronti di NO IO e TO VI ed ha ritenuto corretta e proporzionata all'efferatezza dell'agguato e della causale di predominio mafioso, la pena dell'ergastolo loro irrogata dai primi giudici, ma la ha, nei confronti di entrambi, ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
NO IO ha proposto ricorso avverso la sentenza d'AppeLL per vizio della motivazione, valutata iLLgica e contraddittoria, nella valutazione delle prove. In particolare ha osservato che i giudici hanno attribuito validità alla dichiarazione del dichiarante AU, nella parte in cui ha riferito che era convinzione generalizzata, che il delitto era riferibile aLL schieramento "De
TE, NO, IB", senza tener conto che si trattava soltanto di una 1. deduzione. L'unica dichiarazione che potrebbe trovare la sua fonte all'interno del gruppo che avrebbe deliberato e consumato il delitto, sarebbe quella di
GI IO, ma trattasi di dichiarazione de relato, proveniente da
CC SE, che secondo il GI sarebbe stato uno dei killer, mentre in realtà è stato assolto in via definitiva con la sentenza di primo grado. Ha aggiunto il ricorrente che il riscontro alle indicazioni dei dichiaranti è desunto solo in via deduttiva da un presunto ruolo apicale del NO e dalla
• partecipazione del VA al delitto. In realtà la partecipazione del
VA è del tutto non dimostrata, così come non è dimostrata la coLLcazione deLL stesso neLL schieramento del NO.
TO VI ha proposto ricorso eccependo in via preliminare la non utilizzabilità delle dichiarazioni rese dal AU e dal GI de relato, non avendo il primo indicato la fonte, ed il secondo dato un riferimento inattendibile. Sia le dichiarazioni di AU sia quelle di GG sarebbero il frutto di deduzioni logiche. Ha quindi censurato la ricostruzione dei fatti
72 indicata in sentenza per non aver dato rilevanza alle contraddizioni esistenti fra i due dichiaranti e fra costoro e lo EL, e per aver risolto il problema del riscontro soltanto sul piano logico, violando l'indirizzo giurisprudenziale secondo il quale, nel caso di chiamate de relato, il riscontro deve essere specifico al fatto da provare, cioè al mandato omicidiario, oltre che individualizzante.
Le censure sono infondate.
A carico degli imputati condannati sono state poste dai giudici di merito, le
+
dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori AU, EL e GI ( de relato da SE ON) qualificate come convergenti in ordine alla descrizione dell'ambiente delinquenziale da cui era partito l'attentato.
Più precisamente il AU ha sostenuto di aver individuato il commando omicida sulla base di deduzioni dovute alla presenza del killer deceduto
(VA SA, appartenente al gruppo di fuoco TE), ed aveva indicato lo TO come mandante sulla SC della considerazione logica relativa al dominio mafioso del territorio in cui il fatto si era verificato,
territorio sottoposto al controLL della famiglia omonima senza il cui imprescindibile placet ed apporto logistico il delitto non avrebbe potuto esser messo in atto.
Ha specificato, inoltre, che nell'agguato erano state utilizzate molte armi automatiche tra cui un fucile SN ed un fucile mitragliatore
AL ed a riscontro di tale dichiarazione i giudici di merito hanno posto le deposizioni dei testi dr. Arena e m.LL Vizzari da cui era risultato che effettivamente nell'episodio delittuoso in contestazione erano stati adoperati tali tipi di arma e che negli articoli di stampa pubblicati nei giorni successivi al fatto non si era fatto riferimento ai medesimi." 7373
;
Z
F Ha sostenuto, ancora, il AU di aver appreso daLL stesso RT, da lui sollecitato ad usare maggiori precauzioni nei suoi spostamenti, che gli TO avevano fornito ampie assicurazioni al proposito e che, solo dopo l'agguato,
l'RT medesimo si era ricreduto della fiducia che aveva riposto in costoro, vendicandosi con il tentato omicidio di TO OC.
Il collaboratore EL aveva, da parte sua, affermato di essere stato presente nei pressi dei luoghi interessati dalla sparatoria, nel corso della quale l'RT era stato ferito da una paLLttala di kalashnikof.
Il collaboratore GI ha sostenuto, infine, di aver appreso da SE ON
(che all'udienza del 19-5-1998 aveva, invece, negato la circostanza), durante la detenzione del 1990, che costui aveva fatto parte del commando insieme a
UA CA e TO VI e che gli ultimi due erano stati anche mandanti insieme a VI CA ed ai fratelli NO.
La Corte d'AppeLL, ai fini dell'esame della vicenda in contestazione ha ritenuto di attribuire particolare rilevanza sul piano probatorio al munizionamento usato nell'agguato, costituito da armi da guerra ( e, quindi, non facilmente reperibile neppure nel mercato clandestino) ed affine a queLL ritrovato nelle adiacenze di casa NO e LI in data 24-11-1986 nonchè a queLL utilizzato negli omicidi di LI OS e di DÀ
IO(e precisamente le munizioni cal.9 parabellum di tipo GEL 82,
GFL79; PEC 66, quelle cal. 7,5 per 55 usate dall'esercito elvetico nonché quelle 7,62 per 39 mod. 1943 compatibili soltanto con arma Kalashinkov mod. A:k. 47 o A.K.M).
Ha osservato la Corte che l'attentato del 7-7-86 in RA costituisce, uno dei più gravi episodi verificațisi nel corso della guerra di mafia sia per il numero delle armi che per la loro potenzialità offensiva. Si è trattato di una vera e propria azione da commando. Risultano adoperate non meno di 5 armi:
74 un FAL Beretta BM 59, un fucile d'assalto kalashnikov( mod. AK 470
AKM), un mitra Sten verosimilmente MKII, una pistola semiautomatica colt mod. 1911 AI, un fucile cal 12 non automatico.
Dopo il battesimo della figlia, RT ON, in compagnia del TO
EL VI, si metteva a bordo dell'autovettura blindata Alfetta 2000
trg RC 342325 (intestata a AN Vincenza, condotta dal fidanzato di questa UD UA) dovendo recarsi presso la stazione CC di RA per firmare la c.d. carta precettiva.
Il commando lo attendeva ben nascosto dentro un ovile coLLcato sopra la strada percorsa dalla predetta autovettura.
I colpi esplosi furono 55 ed alcuni di essi riuscirono a penetrare all'interno dell'autovettura blindata uccidendo il EL. Il UD, anche lui rimasto gravemente ferito, e l'RT riuscivano a mettersi in salvo. Il primo raggiungeva l'ospedale attraverso una vettura Fiat 127 guidata da RT
DO mentre l'altro si dileguava facendo perdere le sue tracce definitivamente.
A questi elementi deve aggiungersi che, il VA, giovane killer del clan
De TE-NO (in contatto con altri adepti come LI IG e
LI NC, i quali nei rispettivi interrogatori non avevano potuto negare di conoscerlo), faceva parte del gruppo di assalto, come è stato facile stabilire sin dal primo momento, in relazione al luogo di rinvenimento del suo cadavere, al passamontagna con visiera che mascherava il viso, al giubbino antiproiettile da lui indossato (del tutto simile ad altro rinvenuto nei pressi dell'ovile), alle cartucce contenute dentro una delle tasche della tuta da meccanico con cui era vestito nonché, infine, all'esito netto e chiaro della perizia AR sul guanto di paraffina. CO è stato ucciso, sul campo, in
کے 75 una sorta di aberratio ictus. La presenza del sicario ucciso costituisce una conferma delle origini e della causale dell'agguato.
Evidente appare, inoltre, la concatenazione temporale tra il delitto in contestazione consumato in data 7-7-1986 e l'omicidio-avvenuto dopo soli pochi giorni ( il 15-7-86) di GL NC, socio di TO VI ed ancora il tentato omicidio di tale RT DO(colui che aveva aiutato
UD accompagnandolo in ospedale) consumato il 16-7-1986-
I giudici di appeLL a carico di IG IO, oltre all'imponente causale come sopra individuata, a suo carico, a riscontro della chiamata in reità del collaboratore GI, hanno indicato le circostanze relative:
1) alla sua qualità di capo deLL schieramento opposto a queLL cui apparteneva la designata vittima" eccellente", essendo stato l'agguato diretto contro l'RT posto in essere nonostante le prevedibili conseguenze in ordine a gravi ritorsioni poi effettivamente verificatesi
2) al rapporto con il killer VA. CO (cfr. dep. Dr. Longo udienza 21-
4-97) era stato, individuato e controllato come uno dei giovani legati al clan
De TE-NO e, durante una perquisizione in casa di GI
LI( EL di LF e IG), era stata rinvenuta una fotografia che lo ritraeva in compagnia di quest'ultimo
3) all'affinità del munizionamento rispetto a queLL rinvenuto nel terreno antistante casa LI- NO.
Per TO VI la Corte ha incrociato le dichiarazioni rese da GI, con quelle molto puntuali del AU che lo ha indicato come mandante, sostenendo, tra l'altro, che l'RT, da lui sollecitato ad usare maggiori precauzioni nei suoi spostamenti, gli aveva replicato di aver avuto ampie rassicurazioni dagli TO, aggiungendo, altresì, che, solo di fronte al fatto compiuto, l'RT si era ricreduto della fiducia che aveva riposto in costoro.
76
f A conferma degli elementi indicati, la Corte di merito ha osservato che, dopo quella data sul gruppo TO si è abbattuta una vera e propria tempesta di fuoco che ha colpito: GL NC( il 15 luglio), SS OL e RO
DO obiettivo TO OC 21 agosto), LA OC( 31 agosto), intervallata( 16 luglio) dall'attentato di Piazza del Popolo ai danni dei cugini
RT, legati all'RT.
Orbene, proprio la concatenazione temporale tra il delitto in contestazione ed il primo agguato ritorsivo ( perpetrato dopo solo una settimana da queLL per
+ cui si procede) ai danni del GL. e, soprattutto, il fatto che ancor prima di questa data TO VI si era aLLntanato da Villa San IO, rivelano la sua piena consapevolezza della particolare delicatezza del momento e spiegano le ragioni per le quali il 15 luglio la vendetta, nei suoi - confronti primariamente indirizzata, è stata rivolta, essendosi egli defilato, verso il GL anzidetto, suo amico, fidato autista della sua autovettura blindata e suo socio in affari.
In tale esplicito senso, d'altra parte, il collaboratore UD OC, ha, all'udienza del 16-5-1997, affermato che l'omicidio di GL è stato "❝
fatto perché GL era uomo di VI TO..era in società con
VI TO, aLLra NI RT lo voleva uccidere, non potendo prendere
VI TO che era latitante, aLLra si parlò di uccidere questo GL"
Tutte le dichiarazioni depongono per un ruolo di autorevole preminenza di
TO ed insieme con le altre risultanze processuale hanno consentito alla
Corte di merito di affermare con certezza che ha concorso aderendovi con pieno avaLL, alla decisione di schierarsi con i NO e di porre in essere il tentativo di uccidere l'RT
La motivazione della sentenza è il frutto diella disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle
77
i verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
7) Omicidio IG ES capi B 15 e B16-
;
Impu tati: RT ON, DÀ ON, EL DO cl.56,
UD OC, SI GI, EL GI, MB
ON(deceduto), AC VI, AN OC.
Ricorrenti: TI ON, EL DO, AC VI e
AN OC.
Il 15-7-1986, alle ore 09,15, i CC della Compagnia di Villa San IO, venivano informati che presso la locale clinica Caminiti era giunto cadavere
GL NC, che era stato lì trasportato perché attinto da numerosi colpi d'arma da fuoco.
Nel corso dei successivi accertamenti si acclarava che il GL era stato ucciso mentre si trovava all'interno della propria officina, sita in via
Nazionale n° 465 di Villa San IO.
Risultava, anche, che la vittima era socio in affari di TO VI( avendo costituito con costui una s.a.s denominata “Pneumatici Sud") e che per conto
78 deLL stesso svolgeva, anche, compiti di autista di fiducia nella guida di una
Fiat 131 blindata. A cagione di tali circostanze il delitto veniva inquadrato dagli inquirenti nel contesto deLL scontro in atto all'epoca tra gli RT e gli TO, momento del più ampio conflitto costituente la seconda guerra di mafia reggina.
Con la sentenza di primo grado, del reato in contestazione e di quelli connessi relativi alle armi, sono stati dichiarati colpevoli gli imputati RT ON cl. 46,EL DO cl. 56, SI GI, AC VI cl.
66 e AN OC - condannati tutti alla pena dell'ergastolo- mentre gli imputati EL GI e UD OC sono stati condannati alla pena di anni 15 di reclusione, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8
legge 203/91. I collaboratori hanno, in grado d'AppeLL, concordato la pena ex art. 599 CPP
e, pertanto, le relative posizioni sono state stralciate.
Pronuncia assolutoria è, invece, stata emessa nei confronti dell'imputato
DÀ ON. La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità dell'RT, del
EL, del AN e del AC;
ha ritenuto proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso la pena
· loro in flitta in primo grado dell'ergastolo che, nei confronti dell'RT, del
AN e del AC, è stata ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Ha assolto SI
GI per non aver commesso il fatto. TI ON ha proposto ricorso offrendo una diversa ricostruzione dei fatti, basata sulle dichiarazioni da lui rese, nelle quali indicava come autori
GA NC e PI UL con la complicità di UD OC che aveva
79 guidato la Renault 4, di UD UA che aveva fatto da battistrada e di
EL GI che era stato il mandante.
TI ON, EL DO e AN OC inoltre hanno censurato la sentenza per aver ritenuto che dalle dichiarazioni dei collaboratori EL, UD e MB si fosse realizzata quella convergenza del molteplice o per meglio dire, mutual corroboration, sufficiente a far ritenere integrata la prova della responsabilità dei ricorrenti.
In particolare lo EL non avrebbe mai indicato come presente alla riunione il AN, né al momento dell'organizzazione del delitto, né qundo il MB sarebbe ritornato per riferire sull'esecuzione deLL stesso. Egli avrebbe soltanto portato un vespone presso la Clinica Caminiti. La Corte non avrebbe dato sufficiente rilievo alla dichiarazione di MB che ha affermato che il vespone sarebbe stato ritirato da tale MA e consegnato ad ON TI. In ogni caso non vi sarebbe prova che il AN era stato edotto dell'uso cui era destinato il motoveicolo. I ricorrenti hanno infine lamentato la mancata motivazione della sentenza in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il AC ha eccepito il vizio della motivazione della sentenza per mancanza di validi riscontri alle dichiarazioni dei collaboratori, per omesso confronto incrociato fra le stesse. Ha sostenuto quindi il travisamento delle dichiarazioni su dette per quanto concerne la causale del reato, ed ha censurato Ha sentenza per omessa parziale riapertura del dibattimento in appeLL al fine di provare l'impedimento fisico che limitava alcuni suoi movimenti per effetto di un ferimento alla spina dorsale.
Le censure sono infondate. I giudici di merito hanno fondato la loro convinzione soprattutto sulle dichiarazioni rese dai due correi, collaboranti EL GI e UD
CA, e da MB. Il collaboratore EL GI ha così ricostruito i fatti;
” si decise a San PI di RA.... Erano presenti oltre a NI RT, DO EL, IO DÀ ed anche i paesani, cioè
OC UD, IO SI, EL SI.... oltre naturalmente a me, TÒ
MB e VI DE... il GL io avevo il compito di segnalarlo in quanto i killers, che erano il defunto TÒ MB e
VI DE..cioè lo chiamavano DE ma di cognome andava
AC, ..dovevano portare a compimento l'esecuzione.., io fui incaricato di mostrarlo ai killers ed aLLra siccome io ero proprietario di una Fiat blindata non potevo naturalmente portare i killers su Villa San IO perché destavo sospetti. ALLra fu incaricato, se non ricordo male, OC
UD di prelevare ..a nome De AN VI...l'autovettura la procurò
OC UD ..era una R4 di colore rosso... OC AN portò il vespone rubato affinchè i killers, che io accompagnai.. facessero rientro insieme con il vespone rubato e io dovevo fargli la ritirata.. avrebbero abbandonato il vespone e li avrei caricati sulla R4 e li avrei portati a San PI di
RA..cosa che non avvenne....ho indicato la vittima a TÒ MB
mentre VI DE ci attendeva con il vespone rubato...dovevano entrare nell'officina con una ruota per non far insospettire il GL che giustamente si guardavano.. avevano anche dentro l'officina un ufficio blindato...dopo un po' di tempo lui.. GL entrò con la Giulietta dentro l'officina io gli passai davanti cercando di mostrarlo al MB ma debbo dire la verità non si notava bene aLLra gli dissi senti è inutile che perdiamo tempo tanto questo non esce.. non ti puoi sbagliare non ci sono clienti.. è un tipo alto e biondino, ricciolino ..aLLra riportai TÒ MB dove ci
81 attendeva VI ND con il vespone e da lì partirono... dopo un po' udii un paio di colpi di pistola automatica susseguirsi e poi altri due colpi di pistola distinti, che poi seppi il perché..
Collaboratore UD ( udienza 16-5-97) "Il GL era uomo di VI
TO, era in società con VI TO, aLLra NI RT lo voleva uccidere..
non potendo prendere VI TO... si parlò di uccidere questo GL.. eravamo in un giardino vicino alla chiesa di San PI di RA, diciamo in un giardino di un tale Giglietta, dove eravamo io, NI RT, EL
+
DO e il TO non UA, SI GI, SI EL,
OC AN e VI AC detto ND e EL GI e c'era pure NT UD.. e aLLra gli esecutori materiali dovevano essere TÒ
MB e VI AC...lo stabili NI RT.. io e OC AN avevamo ilcompito di andare a casa di NT UD a Ferrito a prelevare il vespone e portarlo dietro la clinica Caminiti dove AC e MB si sono recati con EL a bordo di una Renault 4 di proprietà di De
AN VI e hanno prelevato il vespone.. poi sono andati sul posto ad uccidere GL..questo vespone lo procurammo io e OC AN a casa di NT UD, lo abbiamo lasciato nella piazzetta dietro la clinica ..lo abbiamo lasciato a EL e a TÒ MB e a VI AC.. poi
è arrivato con la macchina OC AN sul vespone alla guida si mise
AC e TÒ MB dietro.. io me ne sono andato subito...EL il ruolo era pure come mandante e in più diciamo è partito con i due esecutori materiali e li ha portati fino al vespone...sono arrivati sul posto VI
AC con il MB e aLLra MB facendo finta di avere una ruota del vespone bucata si avvicinò all'officina.. il GL ir quel momento mi pare si trovasse sulla macchina e'aLLra MB cominciò a fare fuoco con una 7,65 dopo un po' dice è arrivato il EL del GL e
82
i forse dice che ha sparato con una pistola di piccolo calibro que do loro già avevano commesso l'omicidio..il giorno dopo EL ci ha contato tutto.. lo ha raccontato diciamo EL e MB ..perché in un primo momento sono fuggiti verso CA con il vespone.. a un certo punto l'hanno abbandonato e poi si sono fermati da un parente e poi l'indomani è rientrato solo MB". Collaboratore MB ( udienza 27-6-97)" fu mio EL ON ad uccidere.. non mi ricordo il nome della vittima..mi sembra che era in un'officina..niente il vespone lo hanno preso da NT UD e lo ha preso
MA mi sembra questo vespone..lo diede a NI RT che poi si servirono mio EL e DE.. AC..i fatti me li raccontò mio EL ON e NT UD mi confermò la situazione...mi dissero che l'hanno sparato con delle pistole, che lo sparò mio EL, sulla macchina,
mi sembra, dentro un'officina, non mi ricordo".
Muovendo da queste dichiarazioni la Corte di merito, ha osservato che nessun dubbio può sussistere, in ordine all'individuazione della causale consistita nella reazione del clan RT all'attacco subito il 7 luglio. In tal senso, dunque, le dichiarazioni dei collaboratori UD e EL (che hanno, appunto, descritto il delitto come "risposta" deLL schieramento imertiano al clan TO, nel cui ambito la vittima gravitava, conseguente al tentato omicidio dell'RT ed alla coeva uccisione di EL VI
posti in essere pochi giorni prima) costituiscono, semplicemente, mera conferma di un avvenuto processo di ricostruzione logica della realtà.
Pertanto la Corte d'AppeLL ha accertato la responsabilità_come mandanti degli imputati RT ON e EL DO atteso che le univoche dichiarazioni accusatorie dei collaboratori EL e UD hanno trovato riscontro logico, oltre che nella qualità apicale rivestita da entrambi, nella
83 circostanza relativa al fatto che ambedue erano, altresì, portatori di una causale personale di vendetta nei confronti del clan TO( essendo stato l'attentato del 7 luglio rivolto non soltanto ai danni dell'RT medesimo ma anche del EL del EL ).
Parimenti concordanti sono state ritenute le dichiarazioni dei collaboratori in relazione alle indicazioni degli esecutori materiali ( EL, il deceduto
MB ON e AC VI) e degli altri complici che hanno avuto un ruolo di supporto logistico( AN OC).
Le dichiarazioni in questione, inoltre, nella parte relativa alla descrizione delle modalità esecutive e di contorno del fatto di sangue, di cui lo EL ed il UD hanno dettagliatamente parlato, vanno valutate come pienamente riscontrate dalle risultanze della perizia autoptica espletata dal prof. Aragona."
I collaboratori anzidetti hanno riferito, infatti, che contro il GL aveva sparato una pistola automatica cal. 7,65 e che un giovane, forse il EL della vittima, aveva reagito esplodendo dei colpi all'indirizzo del killer dei colpi con una pistola cal. 6,35 e la perizia autoptica ha dato atto del mancato rinvenimento sul corpo della vittima di alcun proiettile di tale ultimo tipo essendo state le lesioni mortali prodotte da colpi di arma da fuoco a canna "
corta cal. 7,65”.
' Il narrato dei collaboratori relativo all'uso di una Renault 4 di proprietà di tale De AN VI per trasportare i killers ed all'avvenuta consumazione del delitto all'interno dell'officina della vittima è risultato,
inoltre, riscontrato dal contenuto della deposizione resa dal сар. CC
Cristaudo da cui è emerso che effettivamente il De AN era risultato essere in possesso dell'autovettura in questione e che il GL è stato ucciso nel luogo indicato.
84
k Come riscontro ulteriore alle affermazioni rese oltre che daLL EL e dal
UD anche dal MB ( de relato dal EL deceduto) in ordine all'avvenuta utilizzazione di un vespone da parte dei killers va qualificata, inoltre, la dichiarazione resa al dibattimento( udienza 3-12-1996) dal EL della vittima GL DO, il quale ha riferito di aver visto, nell'immediatezza del delitto, due giovani fuggire a bordo di un vespino bianco. Ha osservato la Corte di merito che a detta deLL EL il vespone era stato messo a disposizione dal AN, mentre il collaboratore UD ha sostenuto di aver personalmente, insieme con quest'ultimo, prelevato il mezzo in questione da NT UD, ed il MB ha riferito che il vespone era stato fornito da quest'ultimo a tale MA.
Le divergenze evidenziate sono state però valutate assolutamente marginali perché, comunque, i collaboratori, hanno concordemente sostenuto che il
AN ha utilizzato il vespone, anche se a prelevarlo sia stato un altro.
E' stato inoltre considerata infondata in fatto, dai giudici di merito,
l'eccezione formulata dal CO secondo cui sarebbe stato officiato semplicemente di prelevare il vespone senza essere stato reso edotto dell'uso che ne sarebbe stato fatto, avendo essi ritenito di non potervi accedere logicamente perché chiaramente contrastante, con la comune esperienza.
Analogamente infondata è stata considerata, con con congrua motivazione di merito, l'eccezione formulata in via subordinata, dal medesimo imputato il quale ha asserito che, essendo il suo compito consistito, a dire degli stessi collaboratori, nel solo portare il vespone, non avrebbe potuto ritenersi sussistente a suo carico il nesso causale o, avrebbe, comunque, dovuto essergli riconosciuta l'attenuante della minima partecipazione.
85 Ed invero, come è evidente, essendo stato il reato programmato, la condotta posta in essere dall'appellante ha costituito uno dei tasselli determinanti ed indispensabili aLL svolgimento articolato della fase esecutiva del reato.
Quanto all'imputato AC, l'univoca indicazione del medesimo quale esecutore materiale effettuata dai collaboratori UD, EL e MB, non riesce ad essere superata dalla dedotta impossibilità materiale di commettere il delitto in cui egli si sarebbe trovato a cagione di un patito pregresso attentato subito in occasione dell'omicidio di NÒ NC
in data 15-4-1986.
La limitazione dei movimenti, che si vorrebbe documentata dall'avvenuta dispensa dall'attività lavorativa di cui il AC ha goduto nel corso del servizio militare in epoca successiva all'omicidio in contestazione, è stata qualificata dalla Corte d'AppeLL, con valutazione di fatto, come semplice pretesto utilizzato per evitare gli obblighi di leva e ciò in quanto il lasso di tempo trascorso tra i due fatti ( due mesi) non può non aver consentito la guarigione o, quanto meno, non può che aver attenuato le conseguenze fisiche riportate tanto da renderle non ostative alla configurabilità dell'ipotesi accusatoria.
La motivazione della sentenza è il frutto diella disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una to'
ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche. I ricorsi vanno pertanto rigettati.
8) Duplice tentato omicidio di ON OL e AR DO(
capi B19- B20)
Imputati: RT 'ON, SS GI, UD OC, EL,
DO cl. 56, RO VI, SI GI;
SI EL,
MB ON( deceduto). Ricorrenti: TI ON, EL DO, SI GI,
SI EL.
Il 21-8-1986, alle ore 10.00 circa, SS OL e RO DO,
mentre percorrevano la strada provinciale RA- Villa San IO a bordo di una Fiat 131 blindata, di proprietà della moglie di TO OC, erano fatti oggetto dell'esplosione di più colpi d'arma da fuoco. Il SS veniva ferito mentre il RO rimaneva illeso. Sul posto erano rinvenuti 5 bossoli per fucile cal. 12. Lo TO dichiarava di aver prestato l'auto, su loro richiesta, alle parti offese che dovevano recarsi a Villa San IO e di essersi, poi, avendo anch'egli necessità di recarsi in quel luogo, fatto accompagnare da una persona di San
ER, di cui non ricordava l'identità; di avere, pertanto, notato, mentre transitava sulla strada provinciale, quanto accaduto alla sua autovettura e di essersi, quindi, fermato per soccorrere i feriti.
87 La posizione processuale dell'imputato RO in ordine al delitto di tentato omicidio in esame ed a quelli connessi relativi alle armi è stata definita dalla
Corte di primo grado con pronuncia di NDP per precedente giudicato, avvenuto con la sentenza nel processo emesso
contro
SE IO + altri.
Nel procedimento suindicato, il collaborante De AR, aveva sostenuto che il piano programmato per l'uccisione deLL TO in Ambele di Cardeto prevedeva che un autocarro bloccasse l'auto a bordo della quale costui viaggiava;
che il suo passaggio avrebbe dovuto essere segnalato da una radioricetrasmittente;
che RO VI avrebbe dovuto incaricarsi di assoldare i killers e che a tal fine AC ON gli aveva consegnato un'ingente somma di denaro proveniente da un'estorsione; che, fallito lo attentato il AC aveva dato notizia al EL GI, il quale ultimo si era mostrato molto contrariato per il fatto che i sicari non avevano dato piena esecuzione al progetto elaborato che prevedeva l'utilizzazione di un autocarro per bloccare la vettura deLL TO.
Con la sentenza di primo grado, è stata affermata la penale responsabilità per i delitti in contestazione e per quelli connessi relativi alle armi di RT
ON cl. 46, di EL DO cl-56, di SI GI e di
SI EL, condannati il primo alla pena di 20 anni di reclusione e gli altri tre a quella rispettiva di anni 18 di reclusione.
Parimenti responsabili sono stati dichiarati gli imputati EL GI e
UD OC, che, previa concessione dell'attenuante della collaborazione, sono stati condannati alla pena di 10 anni di reclusione ciascuno.
La Corte d'AppeLL quindi, ha confermato le declaratorie di colpevolezza ed ha ritenuto proporzionate all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso le pene di 20 anni di reclusione per l'RT e quelle di anni 18 di reclusione per EL, SI EL e SI GI che
88 sono state ridotte nei confronti dell'RT ad anni 13 e mesi 4 di reclusione e nei confronti di SI EL e SI GI ad anni 12 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
RT ON, EL DO e SI EL hanno proposto ricorso sostenendo che erroneamente i giudici di merito hanno ritenuto che si fosse realizzato il controLL incrociato tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia EL GI e UD OC. In realtà, mentre lo EL aveva indicato come armi usate un fucile Spass caricato a palla, un fucile Şig-
+
SA, dei fucili cal. 12 ed una doppietta, dalla perizia balistica erano risultati impiegati solamente dei fucili da caccia. Inoltre un altro collaboratore, De AR GI, in forza alla cui dichiarazione erano state già condannate per lo stesso episodio, altre persone con sentenza passata in giudicato, aveva sempre affermato che la riunione organizzativa del delitto si era tenuta ad Ambele di Cardato e non a RA, per come sostenuto daLL
EL e dal UD. Secondo il De AR alla riunione tenutasi ad Ambele non erano presenti né l'RT, né EL DO, né SI EL.
La Corte in maniera del tutto iLLgica avrebbe superato le osservazioni difensive sostenendo che non aveva nessuna rilevanza che non erano state trovate tracce dei fucili Spass e Sig-SA, in quanto il collaboratore
EL aveva affermato che normalmente venivano apposti dei contenitori nelle armi al fine di raccogliere i bossoli.
SI GI ha proposto ricorso censurando la sentenza per iLLgicità e contraddittorietà della motivazione, ribadendo le differenze fra le
+' dichiarazioni rese da De AR e quelle di EL e UD, e considerando che quest'ultime dichiarazioni andavano considerate inattendibili perché prive di riscontro.
Le censure sono infondate
89 A motivazione delle statuizioni di condanna i giudici di merito hanno indicato, le dichiarazioni dei collaboratori EL, UD equelle del AU
( il quale, in data 15-10-1992 si era limitato ad indicare al PM il tipo di arma adoperata- un Sig 300 insieme ad altre armi, soprattutto fucili).
Lo EL, più precisamente, ( udienza 5-5-1997)ha riferito, che il delitto era stato preparato in una riunione svoltasi a San PI di RA di Muro
(cui avevano partecipato, oltre a lui stesso, l'RT, EL DO;
OC UD, GI SI, EL SI, RO VI, TÒ
MB ed altre persone). Per l'esecuzione come previsto UD OC faceva da vedetta. Sul posto di osservazione creato ad hoc da EL
SI si erano appostati NI RT- che aveva un Sig Saur, GI
SI armato di doppietta, lui- EL- con un fucile sovrapposto,
DO EL con un fucile automatico e TÒ MB con uno
Spass; sia il fucile del MB che queLL di DO EL erano caricati con delle munizioni, fornite da DO LI di Palmi, capaci di bucare una autovettura blindata. L'attentato era fallito perché, mentre la macchina passava, l'RT, che si era tolto le scarpe, aveva tardato a posizionarsi in tempo).
Le dichiarazioni di EL hanno carattere diretto, perché riferiscono fatti personalmente vissuti daLL stesso.
Il collaboratore UD ha, da parte sua, anch'egli affermato( udienza 16-5-
1997) che alla riunione preparatoria- tenutasi a San PI di RA- avevano partecipato tutti i soggetti già indicati daLL EL oltre che
OC AN;
quanto alla concreta esecuzione aveva asserito che egli aveva avuto il ruolo di segnalatore, EL SI queLL di rendere il posto idoneo a mimetizzare il commando di fuoco composto dall'RT, da
90 DO EL, da MB ON, da SI GI e da
EL GI. Aveva sostenuto, inoltre, di aver visto passare una BMW con a bordo OC
TO, SS e RO;
che l'agguato era fallito per la stessa circostanza indicata daLL EL;
che le armi usate erano un Sig, tre fucili cal. 12 ed uno Spass che lui stesso aveva prelevato ad Ambele di Cardeto, dai RA, insieme a AN OC ed a RO VI;
che tutte le armi che avevano sparato erano munite di un raccoglitore per i bossoli.
Anche il UD ha riferito fatti personalmente vissuti,
La Corte d'AppeLL ha ricostruito i fatti sostenendo, in conformità ai primi giudici, che quel giorno TO OC, dovendosi recare a Villa S.IO, si era fatto precedere in funzione di staffetta dalla propria autovettura Fiat 132.
Ed invero, non si spiegherebbe altrimenti la sua immediata presenza sui luoghi dell'attentato subito dal SS e dal RO, che erano, appunto, a bordo della Fiat 132 e che, per sua esplicita ammissione, egli ha soccorso accompagnando alla clinica Caminiti di Villa San IO a bordo di una
Fiat 127 di cui non ha inteso fornire i dati di identificazione.
Non è, infatti, assolutamente credibile che lo TO, il quale era munito di autovettura blindata e che dopo l'omicidio GL era divenuto particolarmente guardingo, si sia trovato a transitare casualmente sul posto avendo chiesto un passagggio ad uno sconosciuto automobilista.
La sua presenza in loco va, dunque, ritenuta certa, giacchè contro la autovettura da lui abitualmente usata è stata posta in essere l'azione dei sicari appostati(come da tradizionale iconografia mafiosa) dietro una siepe che fiancheggiava la strada con l'esplosione di cinque colpi di fucile cal 12.
Imponente, di conseguenza, la causale (consistita nella necessità deLL schieramento imertiano di organizzare la rappresaglia contro il clan TO a
91 pochi giorni di distanza dal tentato omicidio dell'RT posto in essere il 7-7-
1986) valutabile come riscontro logico alle concordi dichiarazioni accusatorie mosse dai collaboratori nei confronti di tutti gli imputati.
La differente indicazione in ordine alla riunione deliberativa del delitto ed al luogo in cui si è tenuta( San PI di RA- Ambele di Cardeto) non incide, secondo i giudici di merito, sul complessivo quadro probatorio configurabile a carico degli appellanti giacchè una riunione non esclude l'altra e, d'altra parte, non può omettersi di evidenziare che in modo '
estremamente sintomatico, entrambi i collaboratori hanno indicato come luogo di provenienza del fucile Spass proprio Ambele di Cardeto.
Dal raffronto delle dichiarazioni non è stato evidenziato, dunque, alcuna i differenza significatica nei nuclei essenziali dei narrati. Anche l'erronea indicazione della marca dell'auto deLL TO (BMW per UD), costituisce un errore, comprensibile data l'analoga dimenzione dell'auto rispetto alla Fiat
132. :
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche. ricorsi vanno pertanto rigettatì.
92 9) IC FF CO( capi B21-B22)
Imputati: AU IA UB, RA DO, RA OL,
AC ON cl. 42, DÀ ON cl. 55, AC GI
cl.51, ignoti
Ricorrente: RA OL
Il 10-10-1986, alle ore 9,50 circa, OF DO veniva ucciso a colpi di fucile cal. 12 e di pistola mentre si trovava unitamente ad altre persone davanti ad un bar ubicato al numero civico 85 della via San Sperato di RC. 嘈
Sul luogo dell'agguato venivano rinvenuti 8 bossoli cal.7,65, 9 bossoli cal.
7,65 parabellum, un ogiva presumibilmente cal.9 lungo e 5 bossoli di cartucce per fucile cal. 12.
Uno di questi ultimi veniva trovato all'interno di una casa disabitata( la cui porta d'ingresso era stata forzata) che aveva una finestra prospiciente sull'ingresso del bar;
nella stanza gli investigatori notavano, altresì, tre mozziconi di sigaretta ed uno scatolo vuoto, a conferma che uno dei killers si era appostato all'interno di detta abitazione.
Si accertava, inoltre, che a causa dell'intensa sparatoria, erano state danneggiate quattro auto posteggiate nelle vicinanze.
A conclusioni delle indagini la Squadra Mobile di RC ipotizzava che il delitto potesse esser maturato nel contesto dell'attività lavorativa della vittima, che operava nel settore dei pubblici appalti e che l'uccisione potesse ricollegarsi agli omicidi di tale PO ON- ucciso il 7-8-1984- e di tale ID
RE- assassinato 1'8-11-1985-
In relazione all'omicidio in esame ed ai delitti connessi relativi alle armi la sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità, quale mandante, del solo imputato OL RA che è stato condannato alla pena dell'ergastolo.
93 Sono, invece, stati assolti, con statuizione non impugnata, gli imputati
DO RA, AC ON, AC GI, DÀ ON
e AU IA.
Per quanto concerne la posizione di RA DO la pronuncia assolutoria è stata motivata facendo riferimento alla circostanza che egli era stato indicato come mandante unicamente dal collaboratore AU giacché il collaboratore DÀ aveva, invece, fatto il suo nome solo su contestazione del
PM( udienza 15-3-1997) ed a seguito della stessa contestazione aveva 1
chiarito che in fondo chi decideva era soltanto RA OL.
La Corte d'Assise d'AppeLL, ha ritenuto la colpevolezza del RA ed ha valutato proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, la pena dell'ergastolo che è stata ridotta ad anni 30 di :
reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso RA OL, censurando la sentenza impugnata per motivazione iLLgica e contraddittoria perché le accuse a carico del ricorrente sono costituite esclusivamente da chiamate in reità ed in correità de relato,
aventi cioè ad oggetto la rappresentazione di fatti noti al dichiarante non per sua conoscenza diretta ma perché appresi da terzi. Dette dichiarazioni non sarebbero inoltre riscontrate poiché anche se sussistono plurime chiamate di correità le divergenze in ordine alla narrazione dei fatti non consentono di considerarle tali. Inoltre ha sostenuto che il principio della frazionabilità delle dichiarazioni dei collaboratori è stato erroneamente applicato dalla Corte. La
Corte inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che la Corte Suprema di
Cassazione aveva a suo tempo annullato nei confronti di RA OL
l'ordinanza applicativa della custodia cautelare e che in sede di rinvio il
Tribunale della Libertà aveva revocato il provvedimento restrittivo. Infine
94 lamentava l'omessa motivazione sulle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti e sulle denegate attenuanti generiche.
Il tricorso è infondato.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha confermato la responsabilità del RA quale mandante dell'omicidio ritenendo applicabile alla vicenda in esame il principio della frazionabilità della chiamata in correità e considerando convergenti le dichiarazioni dei collaboratori in relazione alla posizione del
RA nonostante le stesse non siano risultate pienamente coincidenti sugli esecutori.
Ha correttamente ricordato che il principio della valutazione frazionata delle dichiarazioni dei collaboratori va, ritenuto valido anche all'interno del complesso delle affermazioni concernenti un singolo episodio criminoso ogniqualvolta non esista un'ineliminabile interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato non riscontrata soggettivamente e quella che ha, invece, retto alla rigorosa verifica del riscontro individualizzante.( cfr. in tal senso
Cass. I sez. penale 12-12-2000 n 468).
Giungere a conclusioni diverse significherebbe, sostanzialmente, dire che, ove più soggetti siano stati accusati di essersi resi autori di un determinato reato, la mancanza di riscontro individualizzante la colpevolezza di taluno dei medesimi, sia circostanza atta ad escludere anche l'accusa plurima e convergente nei confronti degli altri ( ed aLLra non di riscontro individualizzante dovrebbe parlarsi ma di riscontro collettivo che raggiunga, cioè, individualmente le posizioni processuali di tutti i soggetti coinvolti dalle dichiarazioni dei collaboratori nella medesima vicenda delittuosa).
La Corte dopo aver esaminato le dichiarazioni rese da AU, RI, DÀ,
UL, LI, ER e AR, ha osservato che il narrato dei collaboratori converge, quanto ai AC, solo nella parte relativa all'iniziale
ا
95 ک cointeressamento di costoro poiché, mentre a detta deLL ER, gli stessi non avevano, in seguito, effettivamente avuto più alcun ruolo nella vicenda portata a termine dal solo RA, secondo il AU, invece, costoro avrebbero continuato a concorrere con costui.
Sia AU che ER sono, però, perfettamente concordi nel menzionare costantemente l'imputato quale mandante dell'omicidio per cui si procede.
Le dichiarazioni del AU appaiono, poi, logicamente compatibili ( nel senso che non escludono la veridicità) con quelle rese dal collaboratore DÀ, il quale ha, anch'egli, asserito che il RA aveva deciso l'uccisione del
OF e che egli aveva ciò appreso da NT CO con cui aveva incontrato
NI TT e HI AR ai quali il CO medesimo aveva trasmesso l'incarico conferito dall'imputato.
All'evidente ed incontestabile convergenza delle indicazioni relative al ruolo di mandante dell'imputato fornite dai collaboratori anzidetti deve aggiungersi che anche il collaboratore GI, pur avendo sostenuto che il delitto era stato dal suo schieramento attribuito al RA sulla SC di una mera deduzione logica, ha indicato quale killer il TT.
Quanto alla causale dell'omicidio va ricordato che i collaboratori anzidetti ed anche il collaboratore AR PO( de relato dall'omonimo cugino) hanno univocamente riferito che la vittima, TO di LF LI, era inserito nella SC IB ed apparteneva aLL schieramento TE.
Infine deve osservarsi che non può ritenersi vi sia contrasto fra l'annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare, disposto, nella prima fase della procedura, e la decisone di merito, nella quale, soltanto è stato possibile esaminare compitamente, tutti gli elementi di prova acquisiti, collegarli fra di loro e valutarne l'attendibilità individuale e complessiva.
96 La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
;
10) IC TE ARCEL( capi B27-B28)
Imputati: RT ON cl. 46, RA IO, MA
NC( deceduto), TT ON( deceduto).
Ricorrente: RT ON
In data 1-4-1987, alle ore 08.00 circa, EL EL veniva ucciso a colpi di arma da fuoco mentre si trovava a bordo del proprio furgone Ford
Transit tg RC 134039, parcheggiato nei pressi della sua abitazione.
Gli inquirenti, sin dalle prime battute, ipotizzavano che l'azione omicida fosse stata rivolta verso i cognati dell'ucciso- CA UA e VI- ritenuti esponenti della SC TO, in quanto la vittima risultava del tutto estranea a frequentazioni mafiose o ad attività illecite di qualsivoglia genere.
Sentiti nel corso delle prime indagini, i fratelli CA riferivano di aver distintamente percepito le deflagrazioni prodotte da colpi esplosi da due diverse armi da fuoco(una corta ed una lunga).
97 L'esame autoptico del EL confermava l'assunto relativo all'avvenuta aggressione della vittima da parte di almeno due sicari.
Con la sentenza impugnata di tale delitto e di quelli connessi concernenti le armi sono stati dichiarati colpevoli entrambi gli imputati e mentre all'RT
è stata inflitta la pena dell'ergastolo, il RA, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 della legge 2303/91, è stato condannato alla pena di anni 15 di reclusione.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la colpevolezza dell'RT in ordine al delitto in contestazione ed ha valutato proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso la pena dell'ergastolo per l'RT che è stata ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso TI ON sostenendo che la Corte di merito avrebbe dovuto valutare più compiutamente la circostanza che il collaboratore AU aveva dichiarato che l'omicidio era stato programmato e voluto da NO NC detto "Ciccia u Monacu, capo zona di
CanniteLL. Ha sottolineato tutte le differenze fra le varie dichiarazioni dei collaboranti ed ha valutato iLLgica e contraddittoria la motivazione della sentenza. Ha lamentato infine la mancata motivazione sulle denegate attenuanti generiche e sulle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti.
Le censure sono infondate.
Le affermazioni di responsabilità sono state operate facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori AU (de relato dal deceduto NO
NC al PM il 14-5-1994), EL GI ( udienza 2-5-1997) e
UD OC( udienza 23-5-1997)- entrambi de relato da ON RT- nonché, infine, dai collaboratori RI MA( udienza 22-3-1997) e
98
i detto di procurare aLL scopo qualche ragazzo e che egli si era, pertanto, rivolto a OL RA ed a NT CO, i quali avevano fornito pure le armi (due carabine, una calibro 22 ed una calibro 30 marca HE presa a Gambarie da NI NT, genero del RA medesimo); che era stato mandato, quindi, ON TT con cui, per eseguire il delitto, egli si era appostato, per tutta la notte, in una casetta disabitata e che l'indomani, proprio a cagione della stanchezza della veglia, si era verificato l'errore di persona. Aveva confermato, ancora, il collaboratore il ruolo di supporto
+ logistico assunto nella vicenda da MA RI e da, GI
IT.
La Corte di merito ha osservato che sull'imputato RT convergono, univocamente le indicazioni accusatorie dei collaboratori NO,
EL e RA che hanno riferito del ruolo di mandante da lui assunto, in concorso con il deceduto MA NC, nella vicenda. Ha, ritenuto non veritiera l'affermazione fatta dal RA, nella parte in cui ha indicato la partecipazione del collaboratore EL e di RT ON cl.50 alla riunione deliberativa dell'omicidio svoltasi circa un mese prima del fatto delittuoso, perché smentita documentalmente dai certificati di detenzione di costoro, ma ha considerato irrilevante l'indicato errore, frutto di un cattivo ricordo ovvero del riferimento ad un altro incontro, considerato che le riunioni preparatorie possono essere state più di una ed in tempi diversi.
Si è verificata quindi la convergenza di più dichiarazioni, in ordine all'indicazione del mandante, delle quali alcune de relato, ma significativamente, quella del RI che ha confessato di aver commesso il delitto e di aver ricevuto l'ordine dall'RT e da MA NC.
L'indicata convergenza non è stata contraddetta da altri elementi e quindi può ritenersi prova valida ad affermare la responsabilità dell'imputato.
100 La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
11) IC LL TR( capi B29- B30)
Imputati: RA OL e RA DO
Ricorrente: RA OL
Il 21-5-1987 ZZ PI veniva ferito gravemente da colpi di arma da fuoco mentre stava salendo sulla Fiat 126 tg To R 95272- di proprietà della moglie AT NN- ferma davanti all'ingresso del vecchio stabile dei locali
OO.RR. Trasportato immediatamente al pronto soccorso vi giungeva cadavere.
Sul luogo del delitto erano rinvenuti 6 bossoli di cartuccia per pistola cal.
7,65
A conclusione delle prime indagini gli inquirenti ritenevano che l'omicidio, in ragione dei precedenti penali del ZZ e dei suoi legami di parentela con il defunto ND NC e con AR ON, andasse
101 inquadrato nella guerra di mafia che vedeva contrapposti i clans De TE-
IB ND agli RT- RA- EL.
In relazione a tale delitto ed a quelli connessi relativi alle armi la sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità come mandante di RA OL condannando costui alla pena dell'ergastolo mentre ha mandato assolto, con pronuncia non impugnata dall'Accusa, RA DO.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la colpevolezza di RA OL, in ordine al delitto in contestazione ed ha valutato proporzionata
+
all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, la pena dell'ergastolo che è stata ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso RA OL eccependo il vizio di motivazione della
W sentenza per erronea valutazione dei collaboranti e per non aver tenuto conto delle contraddizioni esistenti fra le loro dichiarazioni e del fatto che le accuse a carico del ricorrente sono costituite esclusivamente da chiamate in reità o in correità de relato. Avrebbe dovuto la Corte considerare particolarmente sospetta la chiamata in correità, qualora come fonte primaria della chiamata indiretta venga indicato lo stesso accusato. Infine ha censurato la sentenza per omessa motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti e delle denegate attenuanti generiche.
I giudici di merito hanno ritenuto pienamente convergenti le dichiarazioni accusatorie rese a carico di OL RA dai collaboratori AU ( al Pm il
18-11-1992 ed il 19-2-1994 ed all'udienza dibattimentale del 6-5-1997),
UD (udienza 16-5-1997) e ER( udienza del 1-7-1997).
Hanno valutato, le medesime come attendibili in ragione dell'intraneità dei collaboratori anzidetti al medesimo clan cui apparteneva l'imputato (ER) o a raggruppamenti criminali ( AU e UD) inseriti nel carteLL
102 antiTE durante la seconda guerra di mafia, sostenendo che le suindicate circostanze apparivano idonee a far venir meno ogni dubbio in ordine alla veridicità delle accuse formulate nonostante la loro natura de relato.
Il AU aveva, invero, indicato come fonte delle sue conoscenze ON
AC a propria volta resone edotto dagli stessi imputati.
Lo ER aveva, invece, sostenuto di aver appreso i fatti da OL RA, da
NT CO e da SA HI nonché dai killers SA CA e
+
UA EO ed aveva indicato come arma del delitto una pistola. A tale ultimo proposito i Giudici di merito hanno posto come riscontro il dato di generica relativo all'avvenuto uso di una pistola cal. 7,65
Il UD aveva, invece, asserito, che, qualche giorno prima del delitto, OL
RA e due suoi uomini( ON TT e ON AR) erano andati a trovare l'RT a San PI di RA, ove anche lui era presente;
che si era, quindi, svolta una riunione operativa, cui egli non aveva partecipato, nel corso della quale si erano programmati alcuni omicidi tra cui queLL del ZZ;
che aveva, quindi, saputo da RT che ad uccidere costui erano stati i due accompagnatori del RA.
Quanto al collaboratore UL( udienza del 31-5-1997) la sentenza di primo grado ha ricordato che lo stesso, dopo aver confermato la vicinanza della vittima agli ND- IB, aveva sostenuto di aver saputo in carcere da
AR HI e da HI SA, che i Killers erano stati
UA EO e SA CA( indicazione questa coincidente, come si è visto, con quella deLL ER).
La sentenza impugnata, dopo aver chiarito che tutti i dichiaranti (UD, ER
e UL) avevano fatto riferimento direttamente o indirettamente a OL
RA come mandante, ha dato una spiegazione alle discrasie esistenti fra
103 le indicazioni dei killer fatta da UD e quella concorde di ER e UL,
osservando che il primo aveva conosciuto il programma predisposto per l'omicidio, gli altri due invece avevano appreso la notizia dopo l'esecuzione.
E' quindi possibile che le direttive, precedentemente stabilite, siano state cambiate.
Assume rilievo inoltre il fatto che i soggetti indicati come killers daLL ER e dal UL sono stati a loro volta uccisi (il EO in data 9-6-1987 e, quindi circa venti giorni dopo l'omicidio per cui si procede e lo CA il 4-10-
1987). Sottolineata deve essere, altresì, la circostanza relativa al fatto che tutti coloro che sono stati indicati come sicari (TT, AR, EO e CA) erano, in ogni caso, soggetti tutti inseriti o vicini alla SC RA.
In diritto la Corte ha osservato che il contenuto della chiamate in reità
operata dal collaboratore ER non può qualificarsi come confessione extragiudiziale. Lo ER ha, infatti, riportato una dichiarazione resagli dall'imputato nel pieno svolgersi della vita associativa e, cioè, una mera confidenza (effettuata, peraltro, certamente senza l'intenzione di farne conoscere il contenuto all'AG o ad altra autorità che a questa abbia obbligo di riferirne) alla quale deve essere attribuito valore di fatto storico percepito dal collaboratore;
semplice rappresentazione di fatti di cui il dichiarante è stato reso edotto nell'ambiente criminale di appartenenza, dal RA cui era legato da rapporti di comune affiliazione mafiosa ed in ragione della medesima.
Ha ritenuto quindi che si tratti di dichiarazioni che vanno qualificate, de relato, e come tali da valutare attribuendo il valore probatorio che deriva dalla conoscenza direttamente dall'imputato (è, cioè, proprio dal soggetto meglio informato delle vicende che costituiscono oggetto del processo).
104
ے
ہ La causale del delitto è stata individuata dalla Corte di merito nella lotta di mafia fra le cosa che contrapposte, visto che il ZZ era, EL di
ZZ SA e di ZZ GI, imputati nel procedimento 66
SE IO+ 06" perché ritenuti appartenenti al clan IB e molto legati ai fratelli ND.
Singolare, in tal senso, la vicinanza della data dell'omicidio per cui si procede (21-5-1987)e quella dell'attentato a IB ON ( commesso il 28-
4-1987).
+
Pertanto i giudici di merito, considerato che le dichiarazioni, rese dai collaboratori, devono essere considerate attendibili fra loro convergenti, e che possono considerarsi quindi riscontrate, per l'indicata convergenza, per la causale del delitto, e per la provenienza delle notizie dall'interno della vita associativa criminale, nella quale i dichiaranti erano pienamente inseriti nella stessa SC capeggiata dall'imputato (collaboratori ER e UL)o di cosche federate neLL stesso carteLL( AU e UD).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato
105
i 13) TENTATO IC RT UA( capi B39-B40)
Imputati: RT ON, EL GI, RA IO, CÀ
IO, MA' RI, UL GI( deceduto).
Ricorrenti: TI ON, CÀ IO
Alle ore 16,30 del 28-7-1986, in Villa San IO, un killer solitario feriva,
a colpi di pistola, CA UA mentre lo stesso, da poco sopraggiunto a bordo dell'Alfetta blindata MI 20170D, si trovava sotto i portici del ritrovo
"G& B", sito in quella via Garibaldi, in compagnia di una donna. Nel corso del sopralluogo era rinvenuta un ogiva verosimilmente appartenente ad un proiettile cal. 38 special.
Al delitto aveva assistito l'agente EC EL, in servizio presso il commissariato Polstato Marittimo di Messina, il quale era stato soccorso,
unitamente al ferito, presso i locali OO.RR.
Escusso a verbale nell'immediatezza del fatto, il EC aveva dichiarato di aver notato, mentre si trovava seduto ad uno dei tavoli del bar insieme al suo amico EP ON, un giovane sconosciuto, dell'apparente età di 25 anni, che, nascosto tra le piante, aveva esploso alcuni colpi di arma da fuoco all'indirizzo del CA, seduto al tavolo accanto.
DeLL stesso tenore erano le dichiarazioni rese dal EP che forniva anche una sommaria descrizione fisiosomatiça del killer.
Il CA, che aveva sostenuto di essere stato ferito alla schiena, di non aver visto, quindi, la persona che aveva attentato alla sua vita e di non conoscere i motivi per i quali era stato fatto oggetto dell'agguato, veniva arrestato per favoreggiamento personale.
06 In ordine alla dinamica del delitto si accertava che il killer, che aveva agito a volto scoperto, aveva esploso quattro colpi di pistola, dei quali solo il primo era andato a segno, colpendo, in modo non grave, la vittima.
Dopo il fatto, il sicario, salito a bordo di una moto guidata da un altro complice, si era dileguato facendo perdere le proprie tracce.
In relazione a tale reato ed a quelli connessi relativi alle armi, con la sentenza di primo grado è stata affermata la responsabilità di RT ON, condannato alla pena di 20 anni di reclusione, di CÀ IO, condannato alla pena di anni 12 e mesi 6 di reclusione e dei collaboratori EL
GI, RA IO e MA RI cui è stata inflitta, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, la pena di anni 10 di reclusione ciascuno.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità di TI ON
e di CÀ IO ed ha valutato proporzionata alla causale di predominio mafioso, per il primo la pena di 20 anni di reclusione che è stata ridotta ad anni ad anni 13 e mesi 4 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato, e per il secondo quelladi anni 12 di reclusione.
Ha proposto ricorso TI ON, censurando la sentenza impugnata per erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti. In particolare il ricorrente indicava analiticamente tutte le divergenze esistenti fra le dichiarazioni di MA, EL e RA, e le valutava tali da non consentire la certa ricostruzione dei fatto. Chiedeva quindi l'annullamento della sentenza per insufficienza del quadro indiziario. Lamentava inoltre il difetto di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche.
CÀ IO ha proposto ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata: 1) per non aver rilevato la fondata possibilità che le dichiarazioni
107 dei pentiti fossero privi della mancanza del requisito dell'autonomia e dell'indipendenza delle singole dichiarazioni;
2) per non aver tenuto conto che dalle dichiarazioni di UD UA e di DO Lo FA è emerso in dibattimento altro fondato pericolo in ordine alla genuinità dell'accusa, atteso che è risultato dalla parola di questi due testi che il dichiarante EL nutriva da tempo un sentimento di rancore e di odio nei confronti di CÀ
IO al punto di esternare motivi di vendetta;
3) per aver erroneamente valorizzato la generica ed apodittica frase deLL EL ("incaricato FO di far vedere la vittima al killer); 4) per non aver tenuto conto che nella vicenda
+
delittuosa in esame, successivamente il ruolo di avvistatore della vittima fu svolto da MA RI;
5) per non aver fornito spiegazione sul perché una persona insospettabile avrebbe dovuto implicare la propria persona in un fatto delittuoso di tale rilievo, specie per favorire lo EL, con cui non aveva certamente un buon rapporto;
6) infine, per essere incorsi in palese contraddizione aLLrché non hanno tenuto conto che dagli stessic atti risulta che in tanti episodi ed anche in queLL in esame, l'apodittico assunto deLL
EL di essersi servito di una persona insospettabile, è decisamente smentito da fatti che comprovano che addirittura la SC si serviva dei propri adepti per individuare le vittime. Ha inoltre lamentato la mancata concessione delle attenuanti generiche e di quella della minima partecipazione di cui all'articolo 114 c.p..
Le censure sono tutte infondate.
La sentenza impugnata ha verificato che a carico di RT ON assumono rilevanza probatoria le dichiarazioni dei collaboratori MA,
RA e EL( udienze 22-3-1997, 5-5-1997 e 14-2-1998) pienamente convergenti nella dettagliata descrizione della dinamica di esecuzione del delitto ( l'uso di rivoltella cal.38, la fuga della vittima verso il
108 Commissariato, l'uso di una moto da parte dei killers), nell'indicazione del ruolo di mandante dell'RT nonchè nella puntualizzazione del ruolo assunto nella vicenda da ciascuno di loro stessi.
Le dichiarazioni anche se non perfettamente coincidenti sono state considerate fra loro, conciliabili in riferimento ad una successione di svolgimento dei fatti, avendo i collaboratori riferito di due diversi segmenti temporali della vicenda.
In particolare, è stata considerata irrilevante la differenza delle dichiarazioni rese daLL EL, il quale ha genericamente affermato che i killers dovevano partire dalle adiacenze della casa del RA, sita in via Acqua
Calda 10- frazione di Piale, rispetto al non lontano forte, indicato dagli altri collaboratori.
Irrilevante, è stata considerata anche, la non coincidenza sulla potenza della moto ( di cilindrata 500 o 125) usata dai killers, atteso che i collaboratori ne hanno, comunque, concordemente indicato la marca (Honda).
Solo apparente, ancora, il contrasto relativo all'indicazione del cognome del killer( SA CH o SA CA) poiché il MA non si è espresso in termini di certezza, avendone conosciuto solo il nome di battesimo.
Quanto, infine, alla circostanza relativa al riferimento operato dal solo
MA ad una riunione deliberativa dell'omicidio, si è osservato che vi è, in ogni caso, piena coincidenza nel nucleo essenziale delle dichiarazioni di tutti i collaboratori in ordine al mandato conferito dall'RT
I giudici di merito hanno osservato ancora, che la descrizione delle modalità esecutive del fatto effettuata dai collaboratori ha trovato conforto anche nelle affermazioni dei testi oculari EC EL e EP ON( che avevano parlato di una moto usata dai killers) e nel ritrovamento dell'ogiva di
109 proiettile cal. 38 special ( avendo i collaboratori indicato come arma usata nell'occasione appunto tale tipo di pistola).
E' stata evidenziata, infine, la rilevanza della causale costituita dalla guerra di mafia in corso tra la SC RT ( di cui l'imputato è capo) e la SC TO-
CA, acclarata con pronuncia definitiva dalla sentenza emessa dalla Corte
Assise AppeLL di RC del 22-3-1990 emessa nel più volte citato proc. a carico di SE IO +06) ed evidenziata, altresì, daLL stesso comportamento guardingo assunto dal CA, il quale, dopo l'omicidio del TO
EL EL, si era munito di autovettura blindata.
Può quindi ritenersi ampiamente provata da dichiarazioni convergenti e convalidate da riscontri esterni, l'esistenza di un mandato di morte emesso dall'RT ed organizzato dagli altri imputati.
CÀ IO secondo le concordanti dichiarazione dei collaboranti
MA, EL e RA, fu utilizzato per indicare ai killer chi fosse la vittima designata. In particolare ha affermato EL: -" io mi incaricai di trovare una persona insospettabile affinchè uno dei killers in macchina con lui girasse per Villa San IO affinchè mostrasse il UA CA, che, giustamente, i killers non conoscevano. Questa persona è a nome CÀ
IO, che io lo chiamai, si prese uno di questi killer e a bordo di un' auto Audi 80 girò nei pressi di Villa San IO, tanto che incontrò il
CA con la sua Alfetta blindata su un distributore di benzina, dopodichè
venne da me, si andò da RA, aLLra tutto è a posto, il killer l'aveva individuato bene”. La circostanza è stata confermata da RA che ha precisato che il killer cui il CÀ aveva indicato la vittima era CA
SA.
110 D'altra parte, non essendo l'imputato inserito organicamente nel clan RT, la scelta di avvalersi della sua opera al fine di far individuare al killer la vittima designata, appare perfettamente funzionale aLL scopo prefisso.
Ed infatti, il riferimento del collaboratore EL all'insospettabilità del
CÀ va chiaramente inteso nel senso che il CA, il quale non conosceva il killer proveniente da diverso contesto territoriale, non avrebbe avuto motivo di allertarsi vedendo costui in compagnia dell'appellante che non gli era noto quale intraneo avversario.
+
A ciò la Corte di merito ha aggiunto, che il non essere inserito organicamente e stabilmente nella SC non è dato concettuale incompatibile con il ruolo attribuito dai collaboratori al CÀ nel delitto in esame.
Ed invero, avuto riguardo all'ontologica differenza esistente tra il reato associativo ed i delitti-fine, anche ritenendo che il contributo prestato all'organizzazione criminale sia stato occasionale e soggettivamente non contraddistinto da certa consapevolezza e volontà di far parte del sodalizio, non può, in ogni caso, escludersi la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato per cui si procede.
Ma, soprattutto, aLL scopo di risolvere il problema del rapporto tra inesistente responsabilità associativa e responsabilità concorsuale del CÀ in merito al tentativo di omicidio di cui si discute appare determinante, la riflessione relativa al fatto che la condotta realizzata dall'imputato non è consistita nell'assunzione in termini generali di un ruolo necessariamente propedeutico rispetto ad un determinato tipo di delitto facente parte del programma criminoso ( quale potrebbe essere, ad esempio quello dell'affiliato cui sia affidato in via generale il compito di raccogliere
111
i informazioni atte ad individuare potenziali vittime di estorsioni e a conoscerne le potenzialità economiche).
La condotta realizzata dal CÀ inoltre non è stata connotata da carattere di ambivalenza, nel senso che non ha assunto contestualmente rilevanza sia come contributo fattivo e consapevole alla vita dell'Ente sia come contributo consapevole ed indispensabile alla realizzazione del delitto- scopo poi effettivamente realizzato ma si è caratterizzata solo in tali ultimi termini.
Per le considerazioni che precedono, deve ritenersi raggiunta la prova della responsabilità del CÀ, attraverso le convergenti ed univoche dichiarazioni dei collaboratori, la logicità delle stesse, e la funzionalità del comportamento dell'imputato in ordine al raggiungimento del fine. Deve aggiungersi che i motivi di ricorso, pur articolati, non indicano elementi idonei a dubitare dei fatti accertati, ma propongono diverse possibilità non sussistenti in atti.
Corretta appare anche la decisione di merito in ordine alla mancata concessione dell'attenuante di cui all'articolo 114 c.p., dato che il contributo del CÀ, nel contesto della funzionalità del disegno criminoso, appare necessario ed importante.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
112 14) TENTATO IC DI IO LF( capi B45- B46)
Imputati: RT ON cl. 46, MB ON( deceduto), UD
OC, MA RI, RC AT, EL GI, RA
+
IO
Ricorrenti TI ON e RC AT
Il 29-9-1987, alle ore 8,30 circa, in agro di CanniteLL, esattamente in via
PorticeLL di Villa San IO, LI LF veniva ferito alla spalla da colpi di fucile cal. 12 mentre si trovava all'interno di una Fiat 500.
Il sopralluogo, condotto nell'immediatezza dai CC, consentiva di accertare che gli ignoti sicari si erano appostati, in attesa della vittima, all'interno di un canneto dove venivano rinvenuti un fucile cal. 12 marca Breda con matricola abrasa e tre bossoli deLL stesso calibro.
In relazione a tale delitto ed a quelli connessi relativi alle armi la sentenza di primo grado ha affermato la responsabilità, quale mandante, dell'imputato
RT ON che è stato condannato alla pena di anni 20 di reclusione.
Parimenti colpevoli sono stati dichiarati gli imputati RC AT, condannato alla pena di anni 18 di reclusione ed i collaboratori EL,
RA, MA e UD ai quali, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91 è stata inflitta la peria di anni 10 di reclusione ciascuno.
113 La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la colpevolezza di RT
ON e RC AT, valutando proporzionate alla causale di predominio mafioso le pene di 20 anni di reclusione per l'RT e di anni 18 per il RC che sono state rispettivamente ridotte ad anni ad anni 13 e mesi 4 di reclusione e ad anni 12 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso RT ON sostenendo che la sentenza impugnata ha tentato di superare le contraddizioni dei collaboratori di giustizia, segmentando il loro racconto, ma sfociando necessariamente in una ricostruzione del tutto congetturale. La Corte in maniera del tutto iLLgica
avrebbe superato le massicce contestazioni difensive e non avrebbe tenuto conto neanche del fatto che il ricorrente nel suo memoriale difensivo aveva evidenziato che l'omicidio era da collegare all'omicidio RI GI del quale LO era amico. Infine ha lamentato l'omessa motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
RC AT ha proposto ricorso sostenendo che i giudici di merito hanno omesso di svolgere un approfondito esame in ordine alla chiamata in reità o in correità, omettendo di seguire un ben preciso ordine logico sulla attendibilità intrinseca del propalante, e di osservare le regole relative alla verifica della veridicità delle dichiarazioni. Ha poi sostenuto che andava verificata la possibilità di ritenere il RC non già concorrente nel reato, ma favoreggiatore. Lamentava infine il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione di cui all'articolo 114 c.p. e delle attenuanti
1 generiche.
Le censure sono infondate
E
114 Le pronunzie suindicate sono state motivate dai giudici di merito, facendo riferimento alle dichiarazioni rese dai collaboratori (MA- udienza 22-3-
1997, EL udienza 2-5-1997, UD udienza del 16-5-1997 e RA- udienza del 14-2-1998), ritenute pienamente convergenti nell'indicazione del ruolo di mandante svolto dall' RT, nella descrizione del ruolo di supporto logistico assunto dal RC(che aveva prelevato i killers dopo il fatto) nonchè nella descrizione del compito esplicato da ciascuno di loro stessi nella vicenda ( e, cioè, il MA queLL di segnalare la vittima, UD ed il deceduto MB queLL di sparare, il RA e lo EL queLL di portare le armi nel canneto la sera antecedente al delitto).
La sentenza impugnata ha, posto in rilievo che i collaboratori avevano reso dichiarazioni univoche anche nell'indicare il perché del fallimento dell'agguato (ricondotto all'imprevisto transitare di un uomo di età avanzata su una vespa rossa che aveva costretto i killers a spostare la traiettoria di tiro)
e nel riferire dell'avvenuta utilizzazione, da parte dei sicari, di una moto di grossa cilindrata per portarsi sul luogo.
I Giudici di merito hanno, altresì, evidenziato che le dichiarazioni medesime avevano trovato precisi riscontri in ordine alla riferita dinamica di
.svolgimento dei fatti, atteso che dalle deposizioni rese dai capitani CC
Pagliari e Cristaudo ( udienza del 19-4-1997) era emersa la veridicità dei particolari di dettaglio contenuti nel narrato dei dichiaranti, quali l'esistenza di un campo di calcio e dell'abitazione di tale SA nei pressi del luogo teatro del tentato omicidio o ancora la circostanza che il LI si era effettivamente trovato a bordo di una Fiat 500 ed era stato fatto segno di colpi di fucile cal. 12.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha osservato che tutte le dichiarazioni indicano in modo inequivoco quale mandante del delitto RT ON. In
115 particolare EL ha sostenuto di aver ricevuto mandato da parte di RT di organizzare il delitto e successivamente di aver, alla presenza dell'RT, ricevuto, dal MB e dal UD, incaricati dell'esecuzione il resoconto della dinamica di svolgimento dei fatti. Sempre secondo EL, il RC
"doveva fare la segnalazione" ed "aveva segnalato l'arrivo di LI". Anche quest'ultimo elemento è pienamente confermato da MA. Il RA, a sua volta, ha affermato che a decidere il delitto era stato l'RT e che esecutori erano stati UD e MB, che erano andati sul luogo con una moto fuoristrada Honda, e che il RC li aveva attesi sull'autostrada.
+
Quest'ultimo aveva la funzione di prelevare MB e UD dopo l'omicidio. Tale comportamento è stato considerato dai giudici di merito, il tasseLL terminale della fase esecutiva del delitto, essendo stato il reato i programmato ed essendo nel programma, ovviamente, compresa la fuga.
E' stato osservato, ancora, che il RC è stato, in via definitiva, assolto con sentenza emessa dalla Corte di AppeLL di RC in data 19-4-94 dall'accusa di aver fatto parte nell'associazione RT, addebito mossogli sino alla data del
18-2-1988 ( e, quindi, in relazione ad arco temporale comprendente il tempo di commissione del delitto per cui si procede).
La sentenza di primo grado ha, conseguentemente dichiarato di NDP ex art.649 CPP nei suoi confronti per il delitto associativo di cui al capo F3( con statuizione non impugnata dall'Ufficio di Procura) sulla SC della considerazione relativa alla mancata sussistenza di prova in ordine alla protrazione della condotta in epoca successiva al giudicato anzidetto conseguente al trasferimento in Bologna dell'imputato.
Dall'espletata istruzione dibattimentale è però risultato, che il RC ha, nel corso dell'esame reso in data 3-4-98, affermato di essersi trasferito a
Bologna sin dalla fine del 1987- inizio 1988; che il collaboratore EL ha
116 confermato tale assunto dichiarando che l'appellante, verso la metà della guerra di mafia, si era trasferito al Nord;
che dalla deposizione resa dall'isp.
SC all'udienza del 23-12-1997, è rimasto accalarato che egli era stato dipendente della ditta OL IO e Company general NT negli anni 89-90, e, quindi, successivamente al fatto criminoso in contestazione.
Hanno osservato i giudici di merito che, comunque, il non essere inserito organicamente e stabilmente nella SC non è dato concettuale incompatibile con il ruolo attribuito dai collaboratori al RC nel delitto in esame.
Per le considerazioni svolte, deve ritenersi accertata con elementi di prova provenienti da più collaboratori concordanti fra di loro e pienamente riscontrati, sia l'esistenza di un mandato ad uccidere emesso da RT
ON, sia della collaborazione del RC consistente in due importanti interventi, queLL di segnalare l'arrivo della vittima, (che è cosa diversa dal segnalare quale fosse la vittima, compito affidato al MA), e queLL di prelevare i killers dopo l'attentato ed assicurare la fuga. Quest'ultimo intervento, ha avuto certamente una rilenza essenziale ed importante nella programmazione del delitto, e quindi non può ritenersi estraneo ad esso
(favoreggiamento personale), né idoneo ad usufruire dell'attenuante di cui all'articolo 114 c.p..
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed
117 argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
15) IC AN EL ( CAPI B47- B48)
Imputati: RT ON cl. 46- MB ON( deceduto)- AN OC-
Ricorrenti: RT ON e AN OC.
Con la sentenza di primo grado di questo omicidio e dei reati connessi relativi alle armi sono stati dichiarati responsabili in primo grado, entrambi gli imputati che sono stati condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo.
La Corte d'Assise d'AppeLL, ha affermato la responsabilità degli imputati
RT ON cl.46 e AN OC ed ha valutato proporzionate all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso le pene dell' ergastolo per l'RT e per il AN che sono state rispettivamente ridotte ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Hanno proposto ricorso RT ON e AN OC, censurando la sentenza per vizio della motivazione per aver erroneamente valutato le risultanze processuali. Sarebbero state superate con eccessiva facilità le contraddizioni del collaborante EL ed i contrasti fra quanto ritenuto in questo processo e le dichiarazioni rese in altro processo dal collaborante De
AR AS. Non sarebbero state sufficientemente valutate le contraddizioni fra quanto affermato dal MB e le risultanze della perizia
118 autoptica. Lamentavano inoltre l'assenza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche. Il AN in particolare ha lamentato che la Corte di merito non ha valutato a sufficienza il fatto che comunque la sua condotta si sarebbe limitata solo a parcheggiare il vespone consegnatogli dal UD, e di conseguenza sarebbe incerta la coscienza e volontà di partecipazione al delitto. La Corte, anche tenendo conto del fatto che l'imputato si sarebbe dato alla fuga, avrebbe dovuto applicare la diminuente di cui all'articolo 114 c.p..
Le censure sono infondate.
Il delitto si è verificato il 3-10-1987, alle ore 19,45 circa, nella via Aschenez di Reggio Calabria, all'altezza dell'incrocio con via Giulia, mentre la vittima, all'interno dell'autovettura A112 di sua proprietà, sostava nei pressi del suo negozio di abbigliamento denominato "Forza 3”".
La contestuale reazione armata del carabiniere Luca AR, presente sul luogo del delitto, cagionava la morte di uno dei killers, MB ON, raggiunto da un proiettile esploso dal militare con la sua pistola d'ordinanza.
Poco distante dal luogo del delitto veniva rinvenuta la moto utilizzata dal
MB e dal suo complice per commettere l'omicidio, una Honda, mod.
VF 400 F, risultata di illecita provenienza.
Il killer ucciso era ricercato dalle forze dell'ordine per non aver fatto rientro presso la Casa Circondariale di RC, ove si trovava ristretto in regime di semilibertà.
Le affermazioni di responsabilità degli imputati RT ON e AN
OC sono state motivate dalla Corte di primo grado facendo richiamo alle dichiarazioni rese dai collaboratori AU ( al PM in data 19-11-1992 ed al dibattimento all'udienza del 6-5-1997), EL( udienza del 2-5-19979,
119 UD ( udienza 16-5-1997), MB GI, ( udienza 27-6-19979 e
RA IO ( udienza 14-2-1998).
La decisione impugnata ha posto in rilievo che la natura de relato delle dichiarazioni in questione non ne affievoliva l'attendibilità, atteso che i fatti riferiti erano stati appresi dai collaboratori nel vivo della vita associativa criminale di cui erano partecipi e che le stesse erano risultate pienamente riscontrate in ordine alle modalità esecutive della vicenda con riferimento particolare alla presenza in loco del killer ucciso.
I giudici di merito hanno evidenziato, infine, il valore unificante della causale ricondotta dai collaboratori alla vicinanza del AN agli TO, gruppo contrapposto alla SC RT, per come accertato dalla più volte citata sentenza, passata in giudicato, emessa dalla Corte di Assise di AppeLL di RC
÷
nel procedimento a carico di SE IO + 06.
La Corte d'Assise d'AppeLL, inoltre, dopo aver esaminato analiticamente le dichiarazioni dei collaboranti, ha considerato univoche e concordi le chiamate in reità nei confronti di entrambi gli imputati e l'indicazione del ruolo da ciascuno degli stessi svolto nella vicenda delittuosa ( RT cl.46 mandante e AN complice con funzioni di supporto logistico al killer deceduto MB ON).
Ed ha ritenuto del tutto apparenti le discrasie tra il narrato deLL EL e queLL del UD e perfettamente conciliabili le rispettive dichiarazioni.
Lo EL ha, infatti, affermato di non esser stato presente nel momento in cui l'incarico di eseguire l'omicidio era stato conferito dall'RT al
*
MB ed al AN;
di non esser, neppure, stato presente aLLrquando costoro, dopo il delitto, avevano fatto rientro in San PI di RA e non ha, infine, fatto riferimento alcuno alla presenza del UD in occasione del mandato dato dall'RT al RA e da costui non accettato ( circostanza
ی
ک
120 questa confermata anche dal RA medesimo che non ha neanche egli parlato della presenza del UD).
Quest'ultimo non ha, da parte sua, mai parlato della presenza deLL EL nè in occasione dell'assegnazione del mandato di morte al AN ed al
MB né aLLrquando era giunta la notizia dell'uccisione di costui.
I rispettivi racconti si riferiscono chiaramente a momenti temporali diversi e, pertanto, non si contraddicono, avendo, semplicemente, il UD e lo
EL riferito ognuno solo quanto di sua conoscenza.
In tal senso depone, inequivocamente, l'unico riferimento effettuato da entrambi i collaboratori ad un medesimo particolare, e cioè, al malanimo esternato da EL DO nei confronti del AN che si è, però, manifestato in ripetute e diverse occasioni( ed, infatti, mentre il UD si è riferito alla stessa sera dell'omicidio, lo EL ha parlato di quella successiva).
La chiamate in reità del UD va considerata diretta e così, in parte anche quella deLL EL, avendo costui dichiarato di aver personalmente assistito aLL sfogo d'ira del EL alla presenza dell'RT. Lo stesso deve dirsi per quella del RA(anche se solo per la parte concernente il pregresso incarico che l'RT aveva pensato di dargli), il quale ha sostenuto, anch'egli, di aver saputo che poiché "OC AN era scappato subito
..poi lo volevano ammazzare”.
De relato, seppur relative a fatti appresi nel vivo della vita associativa criminale di cui erano partecipi, invece, sono le dichiarazioni del AU e del
MB, le quali ultime coincidono con quelle del UD in ordine al motivo per il quale al AN fu" perdonato" il comportamento tenuto( e, cioè, il rapporto di affinità con il cugino dell'RT).
121 Inoltre, la causale del delitto è stata indicata nella vicinanza del AN agli
TO- gruppo contrapposto a queLL capeggiato dall'RT (cfr. in tal senso sentenza emessa dalla Corte di Assise di AppeLL di RC in data 23-1-1991 nel processo SE IO +06), e sulla base di essa è possibile attribuire un valore unificante alle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori. D'altra parte prova dell'ascrivibilità dell'omicidio alla SC RT- EL va,
circostanza relativa considerata la fondamentale all'uccisione di MB ON, killer utilizzato dal gruppo imertiano indubitabilmente, anche in altri episodi delittuosi per affermazione deLL stesso, EL
GI (quali ad esempio il tentato omicidio di LF LI e l'omicidio di
I giudici di merito hanno ritenuto ininfluenti i contrasti fra le dichiarazioni GL NC). rese dai collaboratori e quelle rese da De AR GI nell'ambito del procedimento SE IO +06. Effettivamente nel procedimento citato erano stati imputati dell'omicidio oggi in contestazione AC ON e LA GI che ne sono,
però, stati assolti con statuizione definitiva. L'accusa nei confronti di costoro era nata dalle dichiarazioni del De AR
secondo cui l'omicidio del AN, nel quadro di un più vasto piano diretto ad uccidere tutte le persone che erano con i De TE o collegate con loro", era stato programmato da AC ON in una riunione in casa 46
di LA GI a Pellaro di RC il 5 o il 6-10-1986 cui avevano presenziato lo stesso dichiarante GI De AR, il padre AS, il
LA ed il AC. Orbene, ha ritenuto la Corte che il contrasto evidenziato possa ragionevolmente esser risolto giacchè non è da escludere che in epoca
ہے 122 antecedente alla riunione programmatica del delitto ve ne sia stata una anteriore "di massima". Ma quand'anche così non fosse, a fronte della dichiarazione del De AR che non ha trovato riscontro alcuno ( tanto che i soggetti daLL stesso accusati sono stati assolti) si pone la convergenza di quattro collaboratori intranei, le cui dichiarazioni si riscontrano reciprocamente nel loro nucleo essenziale.
Sulla base delle considerazioni svolte, è stato consequenziale affermare la responsabilità dell'RT quale autore del mandato di morte e del AN, quale collaboratore del killer MB ON. Il fatto che quest'ultimo, essendo stato colpito il killer principale MB ON, invece di sparare a sua volta, ha preferito darsi a precipitosa fuga, non costituisce ovviamente "atto di desistenza”, ma semplice salvaguardia della propria vita, di fronte all'imprevista reazione del carabiniere, e non incide a diminuire in alcun modo la sua responsabilità. Non può essere applicata neanche l'attenuante di cui all'aticolo 114 c.p., dato che la sua partecipazione alla fase esecutiva del delitto era stata programmata come essenziale e rilevante.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
123 16) IC NI PP( capi B51-B52)
Imputati: RT ON cl. 46, EL GI, EL NC cl. 56,
DÀ ON cl. 55, RT IO, AC GI EL cl.
51; SI EL, MA' NC( deceduto); MA
RI, RC AT cl. 59.
Ricorrenti: TI ON, TI IO, EL DO, DÀ
ON e SI EL.
Il 14 ottobre 1987, alle ore 19 circa, in località Matiniti Superiore, comune di
Campo Calabro, NI GI veniva ucciso a colpi "fucile caricati a pallettoni mentre si trovava alla guida della propria autovettura Fiat 124 tg.
RC 90310 insieme al figlio DO di anni 9.
Con la sentenza di primo grado dell'omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi sono stati ritenuti responsabili tutti gli imputati.
Le condanne inflitte sono state quella di anni 15 di reclusione ciascuno per i collaboratori EL e MA( ai quali è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91) e quella dell'ergastolo per ognuno degli altri appellanti. La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità di RT ON,
RT IO, EL DO, DÀ ON e SI EL, ed ha valutato proporzionate all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, le pene dell' ergastolo che sono state rispettivamente ridotte ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Invece l'imputato RC AT è stato assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'articolo 530 comma II c.p.p. Hanno proposto ricorso gli imputati condannati, censurando la motivazione della sentenza per non aver tenuto conto delle contraddizioni, delle discrasie e delle incertezze contenute nelle dichiarazioni accusatorie. La Corte inoltre non avrebbe tenuto conto del fatto che RT IO e DÀ avrebbero desistito ad un certo punto dell'azione omicidiaria che sarebbe stata invece posta in essere dal solo RT ON. Avrebbe dovuto applicare la Corte di merito l'articolo 56 comma 3° c.p.. Infine hanno lamentato la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
Le operate declaratorie di colpevolezza sono state motivate dai Giudici di merito, facendo riferimento oltre che alle dichiarazioni rese dai collaboratori
( udienze del 22 e 24 Marzo 1997 e del 2-5-1997) anche a quelle di UD 5.
OC non imputato del delitto de quo- ( udienze del 16 e del 23 maggio-
1997). Più precisamente il collaboratore NO aveva riferito di aver avuto assegnato il compito di segnalare il passaggio della vittima ad ON
RT con una radiotrasmittente dopo aver a propria volta ricevuto la comunicazione di EL GI.
Aveva, anche, affermato il MA di essersi recato con la propria presso la autovettura Renault 19, su richiesta del cugino MA NC, stalla ove era custodita l'Alfa Sud grigia usata dai sicari per collegarne i cavi di avviamento e che a ciò aveva provveduto insieme con lo stesso MA
NC, alla presenza di OC UD e di RT ON, aggiungendo che nel delitto erano stati implicati anche AT RC, OC, IM e
NC UD e IO RT.
125 In sede di controesame al collaboratore era stato contestato che all'epoca dell'omicidio( anno 1987) egli non avrebbe potuto possedere una Renault 19 trattandosi di autovettura prodotta nel 1988 e commercializzata in Italia per la prima volta nel 1989. Tale circostanza è stata ritenuta dalla Corte di merito del tutto marginale, probabilmente frutto di mero errore mnemonico, in ordine al tipo o al modeLL di vettura e come tale ininfluente ai fini della ricostruzione dell'omicidio. Il collaboratore EL aveva, da parte sua, sostenuto che la decisione di uccidere lo NI era scaturita dall'essersi appreso che costui aveva ospitato il latitante OC TO nella sua abitazione e che la stessa era stata adottata nel corso di una riunione, tenutasi a San PI di RA, alla quale avevano
+
partecipato ON RT, GI AC, DO EL,
ON DÀ, i UD, EL SI e forse anche GI SI e
IO RT. Lo EL aveva, ancora, riferito che l'autovettura Alfa Sud era stata procurata dal defunto IO MA con il quale egli, IO RT,
IO DÀ e NI RT si erano incontrati alla presenza anche di
RI MA;
che, dopo aver pernottato in un torchio di proprietà del macellaio NE, l'indomani mattina aveva effettuato con RI MA dei giri di perlustrazione nella località ove era situata l'officina della vittima aLL scopo di provare le radiotrasmittenti;
che, poiché la radio era disturbata,
egli insieme con RC AT ( suo autista personale) si era appostato su un camion sulla via Nazionale in posizione tale da poter osservare attraverso gli specchietti retrovisori l'officina deLL NI e controllarne, quindi, l'uscita.
Aveva precisato, inoltre, che RI NO si sarebbe dovuto mettere più avanti " cioè, se falliva un tentativo di contatto lo riprendeva NO
126 più avanti", cosa che era effettivamente avvenuta giacché il contatto radio da lui attivato non era riuscito a differenza di queLL del MA.
Aveva, quindi, affermato che lo IA era uscito preceduto o seguito da una moto ape, aggiungendo di aver saputo daLL stesso ON RT che, quando la vittima era caduta a terra, il bambino che era con lui era sceso dalla macchina piangendo;
che ciò aveva provocato esitazione in IO RT tanto che NI RT gli aveva tolto il fucile finendo lo NI davanti al
! Lo EL aveva, poi, indicato come terzo killer i DÀ, scelto da figlio.
DO EL perché sparava meglio di GI AC e, in relazione alle arme usate per il delitto, aveva parlato di fucili cal. 12, precisando che il gruppo di fuoco aveva raggiunto la vittima con una Alfa
Il collaboratore UD aveva, anch'egli, confermato la propria adesione Sud.
all'impresa delittuosa ed il ruolo dei complici. L'eliminazione deLL NI, a suo dire, era stata decisa nel casolare di
EL SI a San PI di RA alla presenza sua, di RT
ON, EL DO, EL UA OR, DÀ ON,
AC GI, IO RT, SI GI e EL e forse i fratelli ON. Il mezzo adoperato era stato un'Alfa Sud, portata sul posto da AT RC.
Il commando era formato da lui stesso, IO RT, IO DÀ e NI
RT. A lui era stato anche assegnato il compito di portare la macchina dopo l'omicidio in un posto lontano, cosa che aveva fatto guidandola fino a
Aveva riferito, ancora, di aver ricevuto daLL EL la segnalazione della CA.
partenza della vittima;
che lo NI, una volta ferito, era sceso dalla macchina
127 seguito dal figlio;
che lui, IO RT e DÀ non si erano, pertanto, sentiti di sparare ulteriormente e che, invece, NI RT aveva preso il fucile al cugino IO ed aveva finito la vittima.
inerenti le modalità dell'azioneRiscontri di carattere oggettivo, inerenti delittuosa,alle dichiarazioni anzidette sono stati ritenuti:
1) l'avvenuto rinvenimento in agro del comune di CA di un'Alfa Sud tg
RC 269683 intestata a tale Berlingeri IO, rubata in Palmi nell'agosto
1986;
2) il contenuto delle deposizioni rese all'udienza del 7-1-1997 da NI
DO cl.1978, figlio dell'ucciso e dell'omonimo NI DO cl.
67,cugino del primo, relativo all'effettiva presenza del figlio minore della vittima al momento dell'agguato sull'autovettura condotta dalla parte offesa che transitava accompagnata da una motoape.
Le dichiarazioni di EL e di UD sono state, inoltre, qualificate come convergenti in ordine alla riferita riunione decisionale nonché sulla composizione del commando, pur rilevandosi che il primo non aveva citato il
UD tra i componenti del gruppo di fuoco e ciò a differenza del Buda medesimo e del NO.
Di rilevo imponente è stata valutata, infine, la causale costituita dalla vicinanza deLL NI agli TO, cui aveva dato il proprio appoggio favorendo la latitanza di OC TO. per come ribadito da tutti i collaboratori ed intuito anche dagli investigatori dell'epoca( cfr. deposizioni dott. Arena e Cap.
Pagliari udienza 7-1-1997) i quali avevano, peraltro, ritenuto, senza esito 눈 - alcuno, che nel delitto fosse stata coinvolta in qualche modo TT
NN, cognata della vittima, suocera di RM UC, orbitante nel clan RT.
128
ے
ک La Corte d'Assise d'AppeLL nell'esaminare analiticamente le dichiarazioni dei collaboranti ha rilevato che dal tenore di esse si rileva una discordanza essenziale tra il narrato del collaboratore UD e queLL deLL EL in ordine alla composizione del commando di fuoco.
Il UD, cioè, non imputato del delitto pur essendo reo confesso del medesimo, ha sostenuto che il commando era costituito da quattro persone: lui stesso, IO RT, IO DÀ ed ON RT.
Lo EL ha, invece, parlato di soli tre soggetti e, cioè, di ON e
IO RT e del DÀ non facendo menzione alcuna del UD che pure aveva indicato come presente in San PI di RA alla riunione deliberativa.
La discrasia evidenziata è stata considerata inconciliabile non potendo affermarsi che la mancata indicazione da parte deLL EL del UD sia derivata da una sua possibile incompleta conoscenza della vicenda.
Invero, il collaboratore non si è limitato ad una semplice elencazione di nomi per averli appresi de relato ma ha sostenuto di aver accompagnato, con il
SI cui mancavano le falangi delle mani, RT ON, RT
IO e IO DÀ nel luogo in cui costoro avevano pernottato la sera prima dell'omicidio ( il torchio del macellaio NE) e di essersi con costoro accordato per eseguire l'indomani mattina le prove di funzionalità della ricetrasmittente.
E' stato anche considerato impossibile, ritenere che i collaboratori nel loro racconto si siano riferiti a diversi segmenti temporali deLL svolgersi dei fatti giacchè il UD ha sostenuto di essere partito insieme agli altri con EL
SI da San PI di RA per recarsi a Campo Piale e non di aver raggiunto gli altri killers autonomamente in un momento successivo ( e,
quindi, senza che lo EL lo avesse saputo).
к
129 La dichiarazione del UD è confermata, poi, da quella del MA che ha indicato come soggetti implicati materialmente nell'esecuzione oltre a lui stesso, aLL EL ed al RC -tutti quali segnalatori- anche RT
ON, IO RT, UD OC ed una quarta persona di cui ha sostenuto di non ricordare il nome. La Corte di merito ha quindi preso atto della necessità di scegliere tra il ritenere che lo EL abbia dimenticato o volontariamente omesso il nome del UD quale partecipe al delitto. (ponendosi, conseguentemente, il problema dell'attendibilità del resto della sua dichiarazione) e l'opinare, invece, che sia il suo il narrato rispondente a verità e, che, dunque, a mentire stabilire sulla circostanza siano stati il UD ed il MA. E di conseguenza se ciò comporti il ripudio delle intere dichiarazioni dei due collaboranti ritenendole irrimediabilmente inficiate oppure se sia possibile attribuire, comunque, credibilità alle parti residue dei racconti in questione. :
Ha riproposto quindi la Corte di merito il problema, della frazionabilità della chiamata in correità e del connesso concetto di riscontro individualizzante,
già trattato nella parte della sentenza dedicata alla trattazione delle problematiche di carattere generale e concluso nel senso della ammissibilità di una valutazione frazionata delle dichiarazioni tutte le volte che non esista un'ineliminabile interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato non riscontrata soggettivamente o di cui è addirittura risultata provata la falsità e quella che ha retto, invece, alla rigorosa verifica del riscontro individualizzante( cfr. in tal senso Cass- i sez. penale 12-12-2000 n° 468).
Ha osservato quindi che nel caso la concorde indicazione del nome degli altri tre soggetti indicati quali componenti del gruppo di fuoco( e, cioè, di RT
ON cl.46, RT IO e DÀ IO) da parte del UD e deLL
EL non può logicamente essere fatta venir meno dalla variabile
G 130 menzione del nome di un quarto complice (il UD della cui responsabilità, peraltro, neppure si discute non essendo stato imputato).
In ordine alla dinamica del delitto le dichiarazioni sono state considerate assolutamente coincidenti.
Per le considerazioni svolte, la Corte di merito ha considerato pienamente provata la dinamica dell'omicidio e la responsabilità dei suoi autori. In particolare l'esitazione di RT IO e DÀ IO nel proseguire l'azione di fuoco contro la vittima, alla presenza del figlio di costui, non può in alcun modo valutarsi desistenza, ma semplice momentanea indecisione, che non ha prodotto alcun effetto, visto che l'RT IO si è lasciato strappare dallemani il fucile, da parte del cugino ON che ha sparato uccidendo lo lanni. Non sussiste pertanto l'ipotesi prevista dall'articolo 56
comma 3° c.p..
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
1
17) IC AR ME( capi B57-B58)
131 Imputati: EL UA cl.50, NN OL cl.64 e MB
GI cl.66
Ricorrenti: NN OL e EL UA.
Con la sentenza di primo grado dell'omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi sono stati dichiarati colpevoli tutti gli imputati.
Il EL e lo NN sono stati condannati alla pena dell'ergastolo mentre il collaboratore MB, a cui è stata concessa l'attenuante di cui all'art. 8
legge 203/91, a quella di anni 15 di reclusione.
L'omicidio si è verificato in LI Marina, nei pressi di un'officina meccanica adiacente al ristorante "Fata Morgana”, alle ore 9 circa del 21-4-
1988.
Nell'agguato era stato ferito anche tale AT DO.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità del EL e del NN ed ha valutato proporzionate all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, la pena dell' ergastolo per i due imputati che
è stata ridotta, per ciascuno di essi, ad anni 30 di reclusione per
l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Per il MB è stata confermata la pena irrogata in primo grado.
Ha proposto ricorso EL UA censurando la sentenza impugnata per non aver i giudici di merito rilevato le notevoli contraddizioni esistenti fra le dichiarazioni rese dai collaboranti e per non aver dato fiducia alla dichiarazione del teste AT che aveva individuato nel RT l'autore del delitto.
NN OL ha proposto ricorso, per contraddittorietà ed iLLgicità della motivazione, sostenendo che la sentenza non aveva evidenziato le notevoli divergenze fra le dichiarazioni dei vari collaboranti, ed erroneamente aveva
132 ritenuto raggiunto il principio della convergenza del molteplice, mentre in realtà dalle risultanze processuali può emergere soltanto la divergenza del molteplice. Ha lamentato noltre la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le cinsure sono infondate. I giudici di merito hanno ricostruito la vicenda, muovendo dalle dichiarazioni del teste AT, nelle quali ha riferito che, mentre si stava intrattenendo unitamente al AR all'esterno dell'officina, aveva visto quest'ultimo darsi improvvisamente alla fuga contestualmente al sopraggiungere di una
Fiat Uno di colore bianco, dalla quale era sceso un giovane, dall'apparente età di 30-35 anni, di corporatura normale e con folti baffi, che aveva esploso al suo indirizzo un colpo di pistola ferendolo alle gambe. Aveva aggiunto il
AT di aver cercato riparo all'interno dell'autofficina, di cui era titolare, e di aver sentito da lì le esplosioni di ulteriori colpi di arma da fuoco.
Nel proseguimento delle indagini, avendo gli inquirenti appreso da fonti confidenziali che uno degli esecutori materiali del delitto era stato tale
RT GI, a sua volta ucciso con il padre DO circa un mese dopo del AR il 16-5-1988), il AT riconosceva in fotografia, informalmente e con qualche perplessità, nel RT anzidetto il suo feritore. Sempre in ordine alla dinamica del delitto, AL EL, operaio alle dipendenze del AR, intento, al momento del fatto, a lavorare in un edificio in costruzione, aveva riferito, invece, di aver visto due individui armati di pistola sparare nei confronti della vittima mentre questa si trovava distesa a terra. I due, ultimata l'azione di fuoco, erano saliti a bordo di una
Fiat Uno condotta da un terzo complice, aLLntanandosi a gran velocità.
E
133 Il cadavere del AR era rinvenuto, riverso bocconi sull'asfalto, tra due autovetture parcheggiate all'esterno dell'officina. Sul luogo venivano individuati e repertati 12 bossoli cal. 7,65 e 7 bossoli cal. 9 corto nonché una parrucca di colore castano. L'esame autoptico consentiva di accertare che la vittima era stata raggiunta da 18 proiettili, cinque dei quali esplosi alla nuca quando già il AR
giaceva a terra. I giudice di merito si sono avvalsi inoltre delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori AU( rese al PM), UD OC( udienza 16-5-1997), GI
IO( udienza 23-6-1997) e MB GI( udienza 27-6-1997).
Il AU (de relato da AC ON) ha sostenuto che la causale del delitto doveva esser ricondotta alla necessità per il carteLL antiTE di eliminare il rappresentante dei De TE in San IO SambateLL, ed ha indicato, negli odierni imputai i killers che avrebbero adoperato una moto.
Il UD, invece, pur confermando la causale, ha indicato, oltre lo NN( il quale aveva fatto da autista), PO IO e RM EL come esecutori materiali, affermando di aver saputo di ciò da ON RT, il quale, a propria volta, avrebbe appreso in nomi dei killers daLL stesso NN
e da IC DO.
Il UD ha, inoltre, asserito che UA EL OR era stato il mandante dell'omicidio.
Il GI( de relato da IA LA) ha confermato l'inserimento della vittima nell'area destefaniana ...era solo una deduzione, non era una "
certezza...fatta da IA LA, da tutto lo schieramento TE
che erano stati loro ad ammazzare il AR perchè era amico nostro...era vicino a noi durante la guerra di mafia”.
134
ے
ہ Il MB, infine, si è autoaccusato dell'omicidio, riferendo che esecutori materiali erano stati lui stesso che aveva usato una pistola cal. 9 corto e si era travisato con una parrucca bionda), OL NN( che aveva usato una pistola cal. 7,65) e UA EL OR (che guidava la Fiat Uno) ed era stato anche il mandante. Aveva aggiunto, inoltre, che RM EL aveva recuperato l'autovettura.
Tra le versioni suindicate i giudici di merito hanno, ritenuto che quella più aderente alla realtà fosse quella del MB, diretto protagonista dei fatti, il cui narrato era risultato pienamente riscontrato quanto alle modalità esecutive del delitto dalle deposizioni dei testi AL e AT( in relazione alla presenza della Fiat Uno) e dalle risultanze della prova generica (in ordine al tipo di armi usate ed al rinvenimento della parrucca).
La sentenza della Corte d'Assise, ha ritenuto, che la mancata menzione, da parte del collaboratore, dell'avvenuto ferimento del AT non assumesse valenza inficiante la credibilità del collaboratore in considerazione della estrema rapidità dell'azione di fuoco posta in essere che ben poteva spiegare la mancata percezione, da parte dei killers, della presenza di altre persone vicine all'obiettivo, o, comunque, dell'avvenuto ferimento di taluna delle stesse.
Sono state valutate, quindi, come convergenti a carico deLL NN le dichiarazioni del MB medesimo, del AU (pur dandosi atto che costui aveva affermato erroneamente che il AR era stato ucciso all'interno dell'officina ed aveva indicato in una moto il mezzo adoperato dai killers) e del UD( nonostante costui avesse indicato come esecutori, oltre lo
NN, persone diverse).
Le divergenze anzidette sono state ricondotte alla natura de relato delle chiamate dovute anche alla possibilità che il gruppo EL avesse
135 modificato parzialmente il programma criminoso in un primo tempo stabilito, modificando i compiti attribuiti ai vari esecutori, in particolare attribuendo a
RM EL, la funzione di recuperare l'auto (v. MB), mentre inizialmente era previsto che partecipasse alla fase esecutiva vera e propria (
v.UD).
Quanto all'imputato EL, il suo ruolo di mandante è stato stato confermato dal AU, e dal dal UD, ed anche dal MB, che però ha ulteriormente precisato che ha svolto anche le mansioni di autista del gruppo di fuoco svolte. Quest'ultima affermazione non è stata ritenuta in contrasto, con le funzione di mandante, ma pienamente credibile attesa la verosimiglianza del fatto che per un delitto eccellente come queLL in esame scendesse personalmente in campo lo stesso capoSC.
Le dichiarazioni del MB sono state quindi considerate, perfettamente riscontrato quanto alla dinamica dei fatti( uso da parte dei killers di una Fiat
Uno. cfr deposizione testi oculari AL EL e del ferito AT
DO udienza 10-1-97, le armi utilizzate sono state effettivamente due pistole cal.7,65 e cal 9, la vittima era distesa tra due macchine, per terra venne rinvenuta una parrucca- cfr. deposizione verbalizzante SC, l'esame autoptico ha consentito di accertare che il AR era stata raggiunta da ben 18 proiettili di cui 5 esplosi alla nuca quando già giaceva al suolo).
Unico particolare non riferito dal collaboratore è queLL relativo al ferimento del AT.
Ma avendo, il ferito sostenuto di aver fatto appena in tempo a vedere un giovane scendere da una Fiat Uno di colore bianco aLLrché questi gli aveva esploso un colpo di pistola alle gambe e considerato che il MB ha sostenuto che era stato lo lannò a sparare per primo, può ragionevolmente ritenersi che l'omissione anzidetta nel racconto del collaboratore sia derivata
136 dal ricordo impreciso scaturente dalla concitazione del momento e, soprattutto, dal non aver egli personalmente esploso il colpo contro il AT immediatamente rifugiatosi all'interno dell'officina( e, quindi, scomparso subito dalla scena).
In relazione alla posizione dell'imputato NN, ha la Corte di merito, ritenuto di poter apllicare il principio della frazionabilità delle dichiarazioni accusatorie all'interno del medesimo episodio delittuoso, considerando che l'indicazione della partecipazione all'esecuzuione dell'omicidio è stata data dal AU de relato e dal MB in forma diretta, e che la narrazione fatta da quest'ultimo può ritenersi altamente attendibile e riscontrata dalle risultanze di prova generica e tale da reggere alla rigorosa verifica del riscontro individualizzante (cfr. in tal senso Cass. I sez. Penale 12-12-2000
n° 468).
Quanto alla causale del delitto, è stato evidenziato che CE OL( indicato dal MB quale mandante dell'omicidio per cui si procede insieme all'imputato EL), zio dell'imputato NN, è stato ucciso in data 10-12-
1988 e quindi circa otto mesi dopo il AR.
Ciò aiuta a capire la causale del delitto in contestazione che le risultanze processuali consentono di ritenere pienamente provata e che i collaboratori hanno univocamente riferito essere stata costituita dalla vicinanza della vittima aLL schieramento TE così come affermato anche dagli investigatori dell'epoca( cfr. deposizione dr. IO SC). Si è cioè ritenuto che la soppressione del AR è stata decisa perché costui, noto TE sin dalla prima guerra di mafia, rappresentava, nel contesto deLL scontro armato in atto, un pericoloso avversario per il carteLL degli
RT- EL.
137
i Sulla base delle considerazioni svolte i giudici di merito hanno ritenuto pienamente raggiunta la prova della responsabilità degli imputati.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
な
18) TENTATO IC TO PP( CAPI B61- B62)
Imputati: RT ON cl. 46, UD OC cl. 64-
Ricorrente: RT ON.
Del tentato omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi sono stati dichiarati colpevoli RT ON, quale mandante e UD
OC, reo confesso, come esecutore.
L'RT è stato condannato alla pena di anni 20 di reclusione ed il UD, invece, concessagli l'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, a quella di dieci successivamente anni di reclusione. \Quest'ultimo ha concordato l'applicazione della pena in AppeLL e la posizione è stata stralciata.
138 La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la colpevolezza dell'imputato
RT ON ed ha valutato proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso la pena di anni 20 di reclusione che è stata ridotta ad anni 13 e mesi 4 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. In tal senso va corretto l'errore materiale contenuto nella motivazione della sentenza d'appeLL, rendendo la decisione omogenea al contenuto della motivazione ed a quanto correttamente indicato nel dispositivo.
+
Ha proposto ricorso RT ON censurando la sentenza per vizio della motivazione, per aver erroneamente ritenuto convalidata l'indicazione fatta dal UD dell'imputato quale mandante, mentre in realtà lo EL aveva soltanto dedotto logicamente l'indicazione del mandante. Mancherebbe inoltre qualsiasi convergenza fra le dichiarazioni dei due collaboranti anche in ordine alla partecipazione di altri correi ed alle modalità di esecuzione del delitto. Ha lamentato infine la mancanza di motivazione in ordine alle contestate aggravanti della premeditazione e dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
I giudici di merito hanno motivato le operate declaratorie di colpevolezza facendo richiamo alle dichiarazioni rese dai collaboratori EL( udienza
2-5-1997) e UD( udienza 16-5-1997).
Il primo ha indicato il UD come esecutore ( avendolo appreso dal medesimo) e l'RT come mandante sulla SC della deduzione logica relativa al fatto che la parte offesa faceva parte del clan TO in guerra contro la SC imertiana.
139
ے
ہ Il collaboratore UD, da parte sua, ha confermato la sua partecipazione al delitto sostenendo che il mandato gli era stato conferito dall'RT ed ha indicato quali altri complici UA EL OR e EL SI.
Ha, inoltre, riferito che quest'ultimo aveva costruito delle scale di legno necessarie per poter avvistare la vittima, il cui passaggio era stato, con una ricetrasmittente, segnalato dall'RT, il quale si trovava su una montagna di fronte al luogo, un giardino sottostante la strada, ove i killers si erano appostati e che ad impedire l'uccisione deLL TO era stato proprio l'uso della scala che aveva reso precario l'equilibrio di chi sparava. La Corte di secondo grado ha ritenuto le dichiarazioni dei collaboratori pienamente convergenti sul ruolo di mandante assunto nella vicenda dall'imputato RT.
Ed a riscontro delle stesse ha indicato il dato di carattere oggettivo consistente nel rinvenimento di due scale a pioli di tipo rudimentale di cui ha riferito il cap. CC Pagliari nel corso della deposizione resa all'udienza del 20-
1-1997. Inoltre, ha considerato certa la causale costituita dalla contrapposizione tra il clan TO (aderente aLL schieramento TE) e queLL capeggiato dall'appellante. Ha ritenuto infondata la causale alternativa indicata dall'imputato, dato che il delitto in contestazione è anteriore di circa tre mesi all'omicidio di RB
PI(reato di cui ai capi B81- B82 commesso in data 21-10-1988). Il
IE, peraltro, era cugino acquisito dell'RT- e, pertanto, la sua uccisione è stata configurata, chiaramente, come "risposta" del clan TO all'agguato ai danni di TO GI, EL del capoSC, e dunque, ulteriore espressione del rapporto causa- effetto tra i suindicati episodi criminosi.
140
i I giudici di appeLL hanno considerato non riscontrate le dichiarazioni dei due collaboranti, nella parte in cui avevano indicato la correità di altre persone, ed hanno ritenuto di poter scindere questa parte delle dichiarazione da quella convergente nella quale sono stati indicati l'RT quale mandante ed il UD
Hanno quindi disatteso la tesi dedotta dalla difesa, secondo la quale, avrebbe quale esecutore. dovuto invece, ritenersi che ove più soggetti siano stati accusati di essersi resi autori di un determinato delitto, la mancariza di riscontro individualizzante la colpevolezza di taluno dei medesimi valga ad elidere anche l'accusa plurima, convergente o altrimenti riscontrata soggettivamente nei confronti degli altri. di riscontro Hanno osservato i giudici di merito che in tal caso non individualizzante dovrebbe parlarsi ma, di riscontro collettivo che raggiunga, individualmente le posizioni processuali di tutti i soggetti coinvolti dalle dichiarazioni dei collaboratori nella medesima vicenda delittuosa. La dedotta infrazionabilità delle dichiarazioni accusatorie all'interno deLL stesso episodio delittuoso è stata considerata non applicabile al caso in esame, in quanto non sussiste alcuna 'ineliminabile interferenza fattuale e logica tra la parte del narrato non riscontrata soggettivamente o di cui è addirittura risultata provata la falsità e quella che, invece, ha retto alla rigorosa verifica del riscontro individualizzante" (cfr. in tal senso Cass. I sez. Penale 12-12-
In ragione delle riflessioni svolte, opportunamente la Corte d'Assise 2000 n° 468)
d'AppeLL ha confermato la sentenza di primo grado, considerando raggiunta la piena prova della responsabilità dell'imputato. La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni
141 di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
19) IC ON PA( capi B67- B68)
Imputato: RT ON
Ricorrente RT ON
Di questo omicidio e dei reati connessi relativi alle armi è stato dichiarato colpevole RT ON condannato alla pena dell'ergastolo.
Il delitto è stato posto in essere alle ore 23,30 circa del 15-8-1988 in RA
di Muro.
La vittima, che già in data 21-8-1986, era scampata ad altro agguato, era stata uccisa da un'unica fucilata, caricata a pallettoni, che l'aveva colpita al volto mentre si trovava sul balcone della casa del suocero, dove viveva segregata volontariamente evidentemente temendo per la sua incolumità.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la colpevolezza dell'RT ed ha valutato proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, la pena dell' ergastolo che è stata ridotta ridotta ad anni
30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso RT ON censurando la motivazione della sentenza per aver omesso di evidenziare e valutare opportunamente le
142 contraddizioni e le incertezze esistenti fra le dichiarazioni rese dai collaboranti e l'inconsistenza della fonte di apprendimento delle notizie de relato. Ha inoltre lamentato la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione dei motivi abbietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate. A carico dell'RT la sentenza impugnata ha valutato come convergenti le dichiarazioni dei collaboratori AU( al PM), EL, UD e GI.
Il AU (dichiarazioni rese al Pm in data 22-11-92 e 20-2-94) aveva riferito dell'appartenenza del SS al clan TO indicando nella medesima la causale dell'agguato e nell'RT ( de relato dal medesimo) il mandante. "
..SS OL..aveva partecipato all'organizzazione del secondo agguato i
a NI RT..in sintesi tradi...per tale motivo fu decisa L'eliminazione del
SS che conseguentemente all'agguato contro il boss di RA si seppellì vivo in casa, non uscendo mai.. per colpirlo ebbe luogo un lungo :
appostamento nei pressi della sua abitazione, finchè, in occasione della festa di San OC, il SS si affacciò ad una finestra per guardare i fuochi artificiali.. ciò bastò al killer appostato dirimpetto per fargli esplodere la testa con un assestatissimo colpo di fucile.. l'appostamento durò mesi con
'cambi sul posto.... l'arma utilizzata fu un fucile cal.12... mandante è stato
RT ON.. fu proprio lui, alcuni mesi prima dell'omicidio, ad informarmi dell'appostamento che era in corso per l'agguato al SS lamentandosi del fatto che la vittima non usciva mai da casa ed assicurandomi che prima o poi qualche errore lo avrebbe commesso.. mi aggiunse infine che i suoi killers si erano nascosti in un pollaio sito davanti l'abitazione del SS proprio neLL luogo da dove,
⚫ stesso successivamente, furono esplosi i colpi che lo uccisero...il coinvolgimento
143 del SS nell'agguato ai danni dell'RT venne desunto non solo dalla sua posizione di rilievo all'interno della SC TO ma anche dal fatto che era stato individuato in un casolare, sito in una località ricadente nella zona di diretta influenza della vittima, il luogo in cui il gruppo di fuoco si era appostato in attesa di eseguire l'attentato."
Anche lo EL aveva sostenuto di aver saputo da ON RT che costui era stato il mandante, aggiungendo di aver intuito che uno dei killers poteva essere stato UD OC, confermando, altresì, la causale consistita nella adesione del SS, già vittima di un precedente attentato, alla SC degli TO. Dichiarazioni convergenti sono state rese anche da UD e da
GI.
Rispondendo ad uno dei motivi d'appeLL, la Corte ha posto in rilievo che il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori che hanno accusato l'imputato di essere stato mandante del delitto in esame, per esserne da lui stesso stati messi a conoscenza non può esser qualificato come confessione stragiudiziale.
Le chiamate in correità la cui valenza probatoria è stata contestata, assumerebbero, valore di fatti storici percepiti dai collaboratori ai quali sono stati riferiti dall'RT medesimo nel pieno svolgersi della vita associativa e,
quindi, anteriormente al procedimento.
ہے 144
- Trattasi, più particolarmente, della rappresentazione del fatto in contestazione di cui i dichiaranti sono stati resi edotti nell'ambiente criminale di appartenenza dal capo SC cui erano legati da rapporti ( alcuni, peraltro, particolarmente fiduciari, essendo lo EL il braccio destro dell'RT ed il UD suo guardaspalle) di comune affiliazione mafiosa ed in ragione della medesima.
Le dichiarazioni anzidette non potrebbero, cioè, esser qualificate, in considerazione della fonte di apprendimento dei loquentes, diversamente
+
rispetto ad una qualunque altra dichiarazione de relato, apparendo iLLgico privare di qualunque valore probatorio la versione che i collaboratori hanno conosciuto direttamente dall'imputato (e, cioè, proprio dal soggetto. meglio informato delle vicende che costituiscono oggetto del processo) e ritenere, al contrario, utilizzabile e valutabile “unitamente agli altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità"- ex art 192 terzo comma CPP succitato -la dichiarazione rappresentativa di fatti appresi, invece, da soggetti che tale veste non ricoprono.
Per le riflessioni svolte, la Corte d'Assise d'AppeLL ha coerentemente ritenuto accertata la responsabilità dell'imputato.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche. Il ricorso va pertanto rigettato.
20) IC IC FRANCESCO e tentato omicidio PE
ON( capi B69-B70)
Imputati:
CE OL deceduto), NN OL cl.64, EL UA cl.50,
EL DO cl.56, RT ON cl. 46, AC ON cl.
42, AN IO cl. 45, ignoti.
Ricorrenti: NN OL e EL UA.
Il 7-9-1988, alle ore 10,40 circa, sulla SS 18- tratto di LI- al civico 165,
IC NC veniva ucciso a colpi di arma da fuoco e PE ON
era ferito gravemente. Nell'immediatezza del fatto, il PE si limitava a riferire di aver udito, all'improvviso, degli spari mentre stava discutendo con il IC fermo all'ingresso del proprio autosalone.
Affermava, inoltre, che sia lui sia il IC- essendosi avveduti che i colpi erano rivolti al loro indirizzo- si erano gettati a terra per sottrarsi alla loro traiettoria.
Dell'omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi, in primo grado, sono stati dichiarati colpevoli e condannati ciascuno alla pena
-
dell'ergastolo- NN OL, EL UA cl. 50 ed RT ON cl.
46. 1
Sono, invece, stati assolti per non aver commesso il fatto Condello
DO, AC ON e AN IO.
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ک
146 Le pronunzie assolutorie sono state motivate sulla SC del dato relativo alla mancanza di altre chiamate in reità o di qualunque altro diverso tipo di riscontro individualizzante da porre a conforto dell'unico elemento probatorio emerso in processo a carico degli imputati, costituito dalle dichiarazioni rese dal collaboratore AU( al PM il 23-11-1992 ed il 20-2-
1994) secondo cui sin dal Gennaio 1986 era stato stilato, con il consenso degli appellati, nella loro qualità di capi dei clans coinvolti nella guerra di mafia, un elenco di obiettivi da eliminare che comprendeva, appunto, anche il
IC.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità degli imputati ed ha ritenuto proporzionate all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso le pene dell'ergastolo inflitte al EL ed aLL NN i che sono state rispettivamente ridotte ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso EL UA censurando la sentenza impugnata per violazione dell'articolo 56 c.p. nella parte relativa al tentato omicidio di
PE ON, risultando dagli atti che quest'ultimo fu attinto dai colpi per errore e che gli attentatori agirono per mero errore e non volevano colpirlo.
Censurava inoltre la motivazione sostenendo che tutte le dichiarazioni passate al vaglio della Corte hanno reso evidente l'assenza di alcun elemento tale da far ritenere il EL concorrente nell'omicidio. Sarebbero mancati i riscontri alle dichiarazioni, e non opportunamente evidenziate le contraddizioni.
Ha proposto ricorso anche lannò OL, sostenendo il vizio della motivazione per aver i giudici basato la loro decisione su testimonianze indirette e su quella del MB non esente da evidenti contraddizioni, in particolare l'erronea indicazione dei killer che avrebbero operato insieme al MB
147 ed all'autista NN. Ha valutato comunque contraddittorie e non convergenti le dichiarazioni rese dal UD e dagli altri collaboratori. Infine ha eccepito il difetto di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
Le affermazioni di responsabilità sono state operate, facendo richiamo alle dichiarazioni rese dai collaboratori, AU( al PM), UD OC( udienza del
23-5-1997) e MB GI( udienzą 28-6-1997).
La Corte d'Assise d'AppeLL ha rigettato l'appeLL del P.M. confermando le assoluzioni di EL DO, AC ON e AN IO.
Inoltre accogliendo l'appeLL di RT ON ha osservato che l'indicazione accusatoria formulata dal collaboratore UD nei confronti dell'RT è rimasta priva di sufficiente riscontro individualizzante, ed ha assolto l'imputato dal reato in contestazione ai sensi dell'art. 530 CPP. cpv
I Giudici d'AppeLL hanno valutato invece come convergenti le dichiarazioni accusatorie nei confronti di NN IO e EL UA, rese dai collaboratori UD e MB, ponendo in rilievo che la mancata indicazione da parte del UD del nome di quest'ultimo reo confesso) e del
NA tra quelli dei killers poteva logicamente essere attribuita all'incompletezza delle conoscenze de relato del collaboratore.
Inoltre, hanno qualificato come irrilevante, in relazione alla posizione deLL
NN, il contenuto delle deposizioni dei testi IC OR e MO
ON IA relative al rapporto amichevole tra la famiglie dell'imputato e quella della vittima, evidenziando la mancata coLLcazione temporale del narrato dei deponenti e la logica ininfluenza sull'intento mafioso di annientamento degli avversari del dato relativo ad un qualunque legame di amicizia.
کے 148
i Ontologicamente infondata, inoltre, la doglianza dell'imputato NN nella parte in cui ha sostenuto che il collaboratore MB, dopo averlo accusato di aver partecipato con lui alla fase esecutiva del delitto, aveva concluso affermando di non ricordare se nell'occasione egli fosse stato presente.
Ed invero, il MB nell'esprimere, al dibattimento, l'incertezza del proprio ricordo non si è mai riferito al momento della esecuzione materiale dell'omicidio ma a queLL in cui lo zio dell'imputato, CE OL ( rappresentante in loco deLL schieramento, avverso a queLL in cui era inserito il IC) aveva manifestato l'intendimento di uccidere quest'ultimo.
Il collaboratore non ha, inoltre, neppure smentito l'originaria indicazione accusatoria deLL NN quale mandante del delitto ma ha semplicemente affermato di non ricordare se l'omicidio per cui si procede fosse stato consumato in epoca successiva o anteriore a queLL del CE (consumato nel dicembre 1988 ), ribadendo, comunque, che era stato fermo proposito di costui queLL di eliminare il IC.
L'imputato, d'altra parte, era "delfino" del CE ed è, infatti, aLL stesso succeduto nel comando del locale di LI (così come affermato oltre che dal collaboratore AU anche dal collaboratore DÀ all'udienza 4-11-1979).
Tale circostanza costituisce riscontro logico dell'asserzione dei collaboratori relativa al ruolo di mandante-organizzatore assunto daLL NN nella vicenda, consentendo alla Corte di merito, di affermare, con certezza, che egli ha concorso, aderendovi con pieno avaLL, alla decisione presa daLL zio.
L'imputato avrebbe assunto sia il ruolo di autista del commando esecutore del delitto sia queLL di mandante.
Il AU, infatti, come già evidenziato, lo ha indicato come organizzatore dell'agguato e MB, al dibattimento, dopo aver sostenuto che aveva svolto compiti di autista, ha confermato, a contestazione dell'Accusa, la
149 dichiarazione resa al PM in data 24-3-1997 laddove si era, invece, riferito all'imputato come istigatore. Irrilevante è stato considerata dalla Corte di merito anche il rilievo formulato dalla difesa relativo al fatto che il MB aveva accusato anche altre persone, identificate in tali NC CA ed RE NA,
prosciolte dall'omicidio in questione nel procedimento c.d. "Olimpia 3".
La Corte ha affermato anche la responsabilità del EL nei cui confronti ha evidenziato come elementi a carico, l'incontestabile qualifica apicale ed il rapporto di“ prestazione d'opera" particolarmente fiduciario ( risultato provato più volte in processo) da cui era legato al killer nel contesto associativo di appartenenza. A coagulo e riscontro logico delle dichiarazioni accusatorie è stata posta la causale costituita, per come affermato concordemente da tutti i collaboratori e già intuito dagli inquirenti dell'epoca ( cfr. deposizione dott. TI - funzionario di polizia all'udienza del 21-10-1997) dalla necessità per lo schieramento avverso a queLL cui apparteneva la vittima di eliminare un pericoloso nemico. Le censure relative al ferimento di PE ON appaiono destituite di fondamento, dato che quest'ultimo è stato colpito, non già per errore, ma perché stava parlando con il IC davanti all'autosalone, e quindi si è trovato nella direzione dei colpi sparati dai killers, né può ritenersi vi sia stata desistenza, dato che non è stato colpito dagli altri colpi perché si è subito buttato a terra (v. dichiarazione PE).
Coerentemente pertanto la Corte d'Assise d'AppeLL ha confermatola sentenza di primo grado affermando la responsabilità degli imputati.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle
150 verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
21) IC di RI UA( capi B75-B76)
Imputati: EL UA cl.50, MB GI cl.66
Ricorrenti: EL UA, MB GI
Il delitto è stato consumato, all'interno della Casa Circondariale, alle ore 9,30
circa del 18-9-1988, aLLrquando il IB, il quale stava scendendo i gradini del cortile della sezione "cellulare"( notoriamente destinata ai detenuti dell'area destefaniana mentre quella "camerotti" era destinata ai detenuti dell'area contrapposta), era ucciso da un unico colpo d'arma da fuoco( che lo aveva colpito in pieno viso, all'altezza della narice sinistra) esploso a mezzo di un fucile di precisione da Killers appostatisi sul terrazzo di uno stabile in costruzione, sito in luogo prospiciente il cortile anzidetto.
"
Dell'omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi sono stati dichiarati colpevoli in primo grado, entrambi gli imputati.
151 Il EL è stato condannato alla pena dell'ergastolo ed il MB, previa concessione dell'attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91, a quella di anni 15 di reclusione.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità dei due imputati ritenendo proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, la pena dell' ergastolo per il EL che è stata ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Equa è stata considerata la pena irrogata con la sentenza impugnata al collaboratore MB, in primo grado quantificata alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 CP. in anni 15 di reclusione.
Ha proposto ricorso EL UA evidenziando le contraddizioni fra le dichiarazioni rese da MB GI e dagli altri collaboranti e i valutando la motivazione della sentenza contraddittoria ed iLLgica, sulla base di una diversa lettura delle risultanze processuali.
MB ha proposto ricorso cumulativamente per tutte le condanne riportate in questo processo, con censure relative alla determinazione della pena.
Sul ricorso del MB si tratterrà quindi a parte.
Le censure formulate dal EL sono infondate.
La sentenza impugnata ha posto a fondamento delle operate declaratorie di colpevolezza le dichiarazioni auto ed etero accusatorie deLL stesso
MB ritenendole pienamente riscontrate sul piano oggettivo dai dati di prova generica costituiti dalle risultanze della deposizione del medico-legale dott. Milardi- udienza 24-1-1997- nonché dalla deposizione resa dalla teste
EL AG.
I Giudici di merito hanno, inoltre, ritenuto le dichiarazioni anzidette e quelle rese dai collaboratori AU IA, DÀ ON, EL GI,
152 e RA IO UL ON, GI IO, ER OL reciprocamente riscontrate in ordine alla partecipazione al fatto delittuoso dell'imputato EL a cui carico è stata posta, anche, la causale costituita dalla sua contrapposta appartenenza (provata dalla già riportata condanna passata in giudicato nel processo cd TA per il delitto di cui all'art. 416 bis CP) aLL schieramento avversario a queLL in cui era inserita la vittima.
I fatti, indicati dall'esecutore materiale: MB, appaiono fornite di alta attendibilità intrinseca. Egli ha indicato, oltre se stesso, quali altri partecipi
HI AR, EL UA- che con un cannocchiale aveva indirizzato la sua mira- EG RO OR e IO RO, i quali si trovavano al piano inferiore del palazzo in costruzione, precisando che l'idea :
di utilizzare il luogo anzidetto come postazione per il delitto era stata di quest'ultimo, il quale, ne aveva, in sua presenza, messo al corrente OL
RA e UA EL. Ha sostenuto, poi che che l'arma utilizzata per l'omicidio- una carabina di precisione 300- era stata usata nell'omicidio di
CO NT ed anche (pur se modificata) nell'omicidio di IB DO, precisando di non aver fatto il nome dei RO all'inizio della esecutori collaborazione perché voleva salvare determinate persone. "
materiali fummo io che sparai con la carabina, UA EL era a fianco a me con il cannocchiale che guardava l'entrata del carcere, il portone e mi teneva al corrente di queLL che succedeva, anche perché io avevo la carabina puntata sul portone che aspettavo la vittima, per cui non è
- che mi potevo muovere parecchio..e lui guardava tutte le finestre che c'erano..del carcere.. "
153 Il narrato del collaboratore, è stato ritenuto tanto dettagliato da consentire la ricostruzione del fatto nel suo dinamico svolgimento con precisione quasi
E non è stata riscontrata alcuna discrasia tra le dichiarazioni anzidette e fotografica.
quelle del collaboratore AU. Il racconto del MB, inoltre, nella parte in cui ha sostenuto che nel corso di un sopralluogo da lui effettuato sul posto, era stata avvertita la presenza di persone che, però, erano andate via ha ricevuto, clamorosa conferma in queLL del collaboratore GI ( appartenente aLL schieramento contrapposto), il quale, all' udienza 23-6-1997, ha riferito che pochi giorni prima del delitto IO TO, OS TO e la stessa vittima si 1 erano accorti dall'interno delle carceri di strani movimenti in un frontistante edificio in costruzione;
che, pertanto, erano stati mandati a controllare il
VO, il CH, EL NA e VI VI, i quali, seppur armati, avendo sentito dei rumori, si erano aLLntanati.
La dichiarazione del MB ha trovato, inoltre, specifico riscontro nella deposizione resa dalla teste EL AG che ha sostenuto di aver visto fuggire due uomini, dei quali uno aveva in mano un binocolo nero di piccole dimensioni. Il collaboratore EL- udienza 2-5-1997- ha affermato, poi, che l'incarico di uccidere il IB era stato, in un primo tempo, alla sua presenza, affidato dal EL a RA IO che, però, aveva rifiutato, aggiungendo di aver, successivamente, appreso dal MB medesimo che costui aveva ucciso il IB con un solo colpo di carabina.
A riscontro della dichiarazionè anzidetta è stata posta quella del RA- udienza 14-2-1998- il quale ha confermato di aver ricevuto in precedenza,
"
incarico da UA EL di eseguire l'omicidio.
کیا 154 La Corte di merito ha esaminato analiticamente tutte le dichiarazioni dei collaboranti e dei testi ed a conclusione, ha ritenuto di poter considerare pienamente confermata la ricostruzione fatta dal MB. Ha quindi valutato di spessore granitico, la causale della guerra di mafia, avuto riguardo anche alla particolare rilevanza criminale della vittima, figlio di IB
DO, acerrimo nemico dell'imputato e capo deLL schieramento a lui avversario, che giustificcherebbe, oltre al mandato, anche la presenza fisica del EL come esecutore.
+
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
22) SECONDO TENTATO IC DI RT UA( capi B79 e B80)
Imputati: RT ON cl. 46, EL GI cl. 56, RA
IO cl. 63, MB GI cl. 66, MA RI cl.67
Ricorrenti: RT ON e MB GI.
155 Alle ore 10,00 del 2-10-1988 in località CanniteLL di Villa San IO,
CA UA, mentre si accingeva ad uscire dalla propria abitazione, era ferito da alcuni colpi di fucile.
-
In merito alla dinamica del delitto, la vittima, interrogata dagli inquirenti, aveva dichiarato di essere stata colpita al coLL pochi attimi dopo aver varcato l'uscio della soglia di casa. Nel corso del sopralluogo, di fronte all'abitazione del CA, veniva rinvenuto un frammento di piombo appartenente ad una cartuccia per fucile cal. 22. Del delitto in contestazione sono stati dichiarati in primo grado, colpevoli i collaboratori- rei confessi- EL, RA, MB e MA( condannati ciascuno alla pena di anni 10 di reclusione ciascuno) nonché
l'imputato RT ON, condannato alla pena di anni 20. di reclusione.
La Corte d'Assise d'AppeLL, ha confermato la sentenza di primo grado nei confronti di RT ON e tenuto conto dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 CP, ha determinata equamente la pena di anni 20 di reclusione che è stata ridotta di un terzo per l'applicazione della diminuente di rito.
Il collaboratore, MB GI, reo confesso, non aveva interposto gravame sulla responsabilità, essendosi doluto, soltanto, dell'eccessività della pena inflitta e del diniego delle attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto di rigettare l'appeLL, considerando di non poter concedere le invocate attenuanti di cui all'art. 62 bis, per la particolare gravità del delitto, decisamente soverchiante sul comportamento processuale tenuto, ed ha confermato la pena di anni 10 di reclusione.
Il suo ricorsao sarà valutato a parte essendo riferito alla pena complessivamente inflittagli in questo procedimento.
156 RT ON ha proposto ricorso censurando l'impugnata sentenza per vizio della motivazione evidenziando tutte le divergenze fra i vari collaboranti e valutandole insanibili e comunque inidonei ad essere giustificati come "segmenti temporali diversi". Ha eccepito inoltre la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha ritenuto, le dichiarazioni rese dai collaboratori, per la loro palese caratterizzazione di incisiva convergenza sul nucleo essenziale del narrato, attendibili e riscontrate, quindi idoneee ad affermare la responsabilità di RT ON quale mandante del delitto in contestazione.
" io il CA non lo Molto precise le dichiarazioni di MB GI :
conoscevo, lo conosceva queLL che poi venne con me...RI...non mi ricordo il nome.. comunque l'ho fatto..è messo a verbale.. NI RT diede incarico di uccidere il CA. Lo sparammo con una 30/30 HE ed una 22, sempre carabina, munita di cannocchiale...Qui devo premettere che siccome c'era stato un lavoro un po' più particolare..perché prima NI
RT aveva organizzato la cosa di farla vicina la sua abitazione..c'era un terrazzino e voleva che andassimo sopra, però poi ho visto che la situazione
'era troppo rischiosa e lo dovevo sparare con un fucile a distanza di circa 7-
8 metri..poi abbiamo scelto un casolare non molto lontano dall'abitazione del CA..è un casolare abbandonato, tra virgolette..abbandonato perché cioè non ci abitava nessuno però era di una persona ..c'era un giardinetto vicino e noi la mattina ci siamo messi lì dentro verso le 5, 4 e mezza, prima di far giorno..sul posto ci ha portati il EL di MA..siamo andati con una Fiat Uno nocciola, due sportelli..niente..siamo arrivati, siamo entrati li dentro.... verso le 8 e mezza, 9 venne il padrone dell'abitazione..ci siamo
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i nascosti dietro la porta di questo casolare e poi quando questo vecchietto è entrato lo abbiamo preso e lo abbiamo sequestrato..lo abbiamo legato, gli ho detto io di non preoccuparsi che non gli facevamo niente, l'ho legato con le mani ad una sedia e lo abbiamo lasciato lì..ci siamo appostati ad una finestra..la distanza era di circa 100-110 metri..il NO aveva ordine di sparare dopo che avevo sparato io, questo non fu fatto perché quando iniziai a sparare..io stavo per sparare e subito il MA iniziò lui a sparare..mi combinai a sparare dopo di lui.. NO notò per primo il CA.. Prima era sceso il EL, un EL di UA CA e suppongo che doveva prendere la macchina, aveva una macchina blindata, un'Alfetta blu,mi sembra e che poi vidi questa macchina uscire dal garece o quanto meno da una traversa, però poi mi disse che c'era il garace lì, mi disse il NO che lui faceva tutti i giorni questa cosa....iniziò a sparare il MA con una carabina, poi sparai subito io sparammo quasi 22,
¿
contemporaneamente..niente io lo mirai alla testa ed alle spalle..l'ho visto che l'ho preso perché ha fatto un accenno come se stava cadendo, però era sempre in piedi, anzi subito si è rifugiato dietro la macchina e abbiamo ancora continuato a sparare...e poi è venuto sempre il EL di MA a prenderci"
La Corte di merito ha analiticamente confrontate le indicate dichiarazioni di
MB, con quelle di NÒ RI, ER OL, EL GI e
RA IO, ha evidenziato le concordanze, spiegato le divergenze ed ha concluso affermando la colpevolezza di RT ON quale mandante del tentato omicidio.
I collaboratori EL, RA e MA hanno concordato la pena in grado di AppeLL e le relative posizioni sono state, pertanto stralciate.
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ے La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
24) IC ELGRINO NT( capi B101- B102)
Imputati: EL UA cl. 50, AC ON cl. 42, NN
OL cl. 64.
Ricorrente: NN OL,
· PEgrino ON veniva ucciso il 23-2-1989, alle ore 19,30, mentre si trovava all'interno della sua abitazione, nel vano cucina, laddove era raggiunto da un colpo di fucile di precisione esploso da una collina prospiciente.
Del delitto in contestazione e di quelli connessi relativi alle armi sono stati dichiarati colpevoli in primo grado gli imputati EL UA e NN
OL, condannati ognuno alla pena dell'ergastolo. E' stato, invece, assolto, con pronuncia non appellata, l'imputato AC ON
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i La Corte d'Assise d'AppeLL ha confermato la statuizione di condanna deLL
NN, valutando equa la pena dell'ergastolo, diminuita ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Per quanto concerne l'appeLL proposto da EL UA, la Corte di secondo grado ha ritenuto che, nonostante la certa sussistenza della causale riconducibile, oltre che specificamente aLL NN, anche, in via più generica, all'imputato, non esistano sufficienti elementi da cui desumere, logicamente, con certezza la partecipazione del EL al delitto, pertanto lo ha assolto dal reato ascrittogli ai sensi dell'art. 530 II comma CPP.
+
Ha proposto ricorso NN OL evidenziando che le dichiarazioni del AU,
in considerazione della loro natura de relato, non avrebbero potuto essere poste a fondamento della operata declaratoria della sua colpevolezza atteso che il collaboratore aveva anche sostenuto di aver appreso le notizie in suo possesso da AC ON, assolto dalla. Corte di primo grado. Le dichiarazioni rese dal MB, andavano qualificate, quale confessione stragiudiziale inutilizzabile a fini probatori.
Le censure sono infondate.
A fondamento delle operate declaratorie di colpevolezza la sentenza impugnata ha posto le dichiarazioni dei collaboratori AU IA ( de relato da AC ON) e MB GI ( de relato da IO
PO). Il AU (al PM in data 24-11-1992 e 25-2-1994) aveva, invero, sostenuto di aver appreso da AC ON che killer era stato OL NN, riferendo che costui, (nipote di OL CE della cui uccisione il PEgrino era ritenuto esser stato partecipe) a seguito di reiterati appostamenti, era riuscito ad accertare che la vittima, la quale, dopo l'omicidio del suo capo AR
EL, si "era sepolta viva in casa", poteva essere colpita solo da una
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i certa posizione che permetteva di inquadrare la cucina della sua abitazione e che, quindi, era stata uccisa proprio mentre si era avvicinata al frigorifero con un colpo esploso da un fucile munito di sistema di puntamento a raggi infrarossi perché si era sparato di sera. Il AU aveva riferito, inoltre, di ritenere mandante del delitto UA
EL, in quel periodo già uscito dal carcere, giacché, "secondo quanto da costui stesso stabilito, ogni omicidio doveva essere preventivamente da lui personalmente vagliato, studiato e decretato."
Anche il collaboratore MB aveva indicato come killer lo NN e come mandante il EL (udienza 27-6-1997) sostenendo di aver appreso la circostanza in carcere da IO PO, altro esecutore.
CO gli aveva confidato che l'arma adoperata era stata una carabina calibro
HE 30 che aveva sparato da circa 60 metri e che la vittima era stata colpita mentre stava aprendo il frigorifero all'interno della sua abitazione.
La Corte di secondo grado ha considerato le dichiarazioni dei collaboratori
AU e MB pienamente convergenti in ordine all'attribuzione del ruolo di esecutore svolto dal NN.
La natura de relato del narrato( in relazione al AU, peraltro, solo parziale, avendo egli affermato di aver visto personalmente l'imputato sul posto qualche giorno prima dell'omicidio) non invaliderebbe, la valenza probatoria delle dichiarazioni, considerato che la conoscenza dei fatti riferiti è stata acquisita nel vivo dell'attività associativa nella quale i dichiaranti erano inseriti, avuto riguardo, anche, all'estrema precisione del riferimento di entrambi, al particolare dell'uccisione del PEgrino nel momento in cui
*
stava aprendo il frigorifero. 1 A riscontro del racconto dei collaboratori è stata posta la causale, individuata nell'inserimento della vittima, unitamente a AR EL, neLL
161 schieramento TE, di cui ha riferito il cap. Cristaudo ( udienza 8-7-
1997) e che è risultata confermata anche dal contenuto della deposizione resa dal EL PEgrino ON ( udienza 4-2-1997), da cui era emerso che l'ucciso svolgeva compiti di autista per il AR anzidetto.
Quest'ultimo, noto TE sin dalla prima guerra di mafia, che controllava per conto dei NO- De TE il "locale" di San IO
SambateLL, era stato trucidato in data 21-4-1988( reato di cui ai capi B59-
B60).
+
Otto mesi dopo, il 10-12-88, veniva assassinato CE OL, zio deLL
NN.
Tale ultimo delitto era già dagli inquirenti dell'epoca interpretato come
: ritorsione del gruppo TE nei confronti del CE, reo di essere passato aLL schieramento avverso degli RT- EL.
Lo NN era, quindi, succeduto a costui. Il delitto nei confronti di PEgrino rientra, quindi, chiaramente, nel programma di ritorsione diretto a sottrarre aLL schieramento TE il controLL mafioso del territorio da parte del carteLL contrapposto di cui lo NN era rappresentante nella "locale" di
LI.
Priva di fondamento, è stata ritenuta l'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni del MB siccome rientranti nel paradigma della c.d. confessione stragiudiziale ( per aver il collaboratore asserito di aver appreso del fatto delittuoso da PO IO che ne era stato uno degli esecutori).
E' stato più volte precisato che le dichiarazioni nelle quali viene indicato come autore dell'informazione lo stesso imputato, vanno considerate e valutate come qualsiasi dichiarazione "de relato".
Le considerazioni svolte hanno indotto quindi la Corete d'Assise d'AppeLL a considerare pienamente provata la responsabilità deLL NN.
162 La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
25) TENTATO IC DI RI CO( capi B109- B110)
Imputati: AU UB IA cl. 42, AC ON cl. 42,
EL UA cl. 50, ignoti-
Ricorrente: EL UA.
Del tentato omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi è
stato dichiarato colpevole, in primo grado, quale mandante, il solo imputato
•
EL UA- condannato alla pena di anni 20 di reclusione.
Il AC ed il AU sono stati, invece, con pronunzie non appellate, assolti per non aver commesso il fatto.
La Corte d'Assise d'AppeLL, ha ritenuto non possano sussistere dubbi di alcun genere sulla penale responsabilità del EL, quale mandante del delitto in contestazione e, conseguentemente, ha confermata la statuizione di colpevolezza, ed ha valutato proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed
163 alla causale di predominio mafioso, la pena di anni 20 di reclusione che è stata ridotta ad anni 13 e mesi 4 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso EL UA censurando la sentenza impugnata per aver erroneamente valutato le risultanze processuali, ed aver attribuito la responsabilità del tentato omicidio al EL soltanto perché aveva interesse ad uccidere, non essendovi prova di un vero mandato. Sussisterebbe totale incertezza fra le dichiarazioni dei collaboranti in ordine alla fase
1
dell'ideazione del delitto.
La censura è infondata.
Il delitto si è verificato alle ore 8,45 circa del 17-3-1989 davanti al portone principale della locale Corte di Assise, sita sulla via Mazzini, aLLrquando;
all'indirizzo del IB, proveniente dalla casa Circondariale di Palmi ed appena sceso dall'ambulanza per presenziare ad una delle udienze del procedimento" SE IO + 06", era stato esploso un colpo di carabina di grosso calibro.
Nell'occorso il proiettile aveva danneggiato un'autovettura Alfa RO blindata tg Roma 55266P, di proprietà del Ministero di Grazia e Giustizia ed in uso al Presidente della Corte di AppeLL.
Sia il IB che la SC erano rimasti illesi.
Nel corso delle prime indagini si accertava che il colpo era stato esploso da una distanza di circa 120 mt dall'interno del cassone telonato di un autocarro
Iveco tg RC 355841, risultato rubato il giorno antecedente a tale AL
Gianfranco.
SuLL stesso autocarro era rinvenuta una carabina cal. 300 magnum, marca krico GMBH Stuttgart, munita di cannocchiale e silenziatore, con numero di
164
ک
ی matricola punzonato, due cartucce inesplose nel serbatoio ed una esplosa nella camera da scoppio.
Nessun esito sortiva l'attività di indagine relativa all'audizione degli inquilini degli edifici adiacenti al palazzo di giustizia ed all'acquisizione della videocassetta registrata dal sistema di controLL esterno esistente presso lo studio del dott. Aldo AR nelle cui immediate vicinanze era stato '
parcheggiato l'automezzo utilizzato dai killers( cfr. deposizione dr. Arena
udienza 11-2-1997).
Il IB, interrogato nell'immediatezza del fatto, escludeva che l'attentato fosse stato posto in essere ai suoi danni, sostenendo di non ritenere di avere nemici.
L'affermazione di colpevolezza dell'imputato EL è stata motivata nella sentenza impugnata facendo richiamo alle dichiarazioni accusatorie mosse nei suoi confronti dai collaboratori AU, DÀ, ER, UL, GI e
MB, con dichiarazioni accusatorie concordanti nei rispettivi nuclei essenziali.
In particolare il MB- udienza 27-6-1997, si è accusato del delitto sostenendo di aver utilizzato la carabina cal. 300 già adoperata negli omicidi di CO NT e di IB UA.
Ha affermato, inoltre, che il camion era stato rubato da IO RO e da altri nel viale Calabria;
che, in un primo tempo, era stato portato nel capannone di CO ON ove era stato in parte verniciato;
che, subito dopo, lo si era trasferito presso l'officina dei RO, vicino al manicomio, ove era stata ultimata l'operazione di verniciatura con il colore azzurro;
che ad eseguire tale operazione erano stati lui stesso e DÀ ON;
che, il giorno prima del delitto, il figlio di DO RA, detto RE aveva bloccato con la sua autovettura il posto che sarebbe servito per
165 parcheggiare il furgone;
che la sostituzione era stata posta in essere, di mattina presto, da IO OM;
che egli era stato accompagnato sul posto con una 600 Enduro da TÒ RO;
che aveva sbagliato il bersaglio perché aveva utilizzato proiettili diversi da quelli usati nell'omicidio di IB
UA; che dopo l'agguato era fuggito con ON RO;
che il DÀ era stato a conoscenza dell'attentato; che, poco dopo il fatto, erano stati avvisati da un ferroviere, appartenente alla SC, che il IB era stato solo sfiorato dal proiettile. Il collaboratore ha, ancora, riferito di aver saldato personalmente sul camion un pezzo di ferro a mezza luna per appoggiare la carabina ed evitare che si potesse muovere ed, inoltre, di essersi avveduto, nel corso del sopralluogo effettuato prima dell'agguato, della presenza di alcune telecamere posizionate sul palazzo di giustizia che guardavano tutta la traversa.
Ha, altresì, precisato di non aver puntato il IB alla testa ma al terzo bottone della camicia, per evitare di sbagliare in quanto il IB era un personaggio molto importante, ritenuto dal suo gruppo responsabile della guerra di mafia a RC " perla tragedia che aveva combinato con UA EL" e, che,
quindi, doveva morire a tutti i costi. Ha, da ultimo, specificato di aver appreso da UA EL che la guerra di mafia si era scatenata perché dopo l'uccisione di OL De TE e di
NC EL, UA EL aveva incontrato DO IB
all'interno delle carceri di RC, dove entrambi erano detenuti, ed aveva manifestato a costui la sua intenzione di “tamponare la situazione per evitare il peggio" e che il IB aveva, invece, riferito ai NO, per farseli alleati, tutt'altra cosa, e che, quindi, il EL voleva vendicare il EL
uccidendoli tutti. Il AU, poi, nel corso delle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari( al PM in data 24-11-1992 e 25-2-1994), dopo aver sostenuto che il desiderio di uccidere il IB era condiviso da tutto il gruppo dirigente dell'organizzazione cui egli era appartenuto, ha affermato di essere stato lui stesso a suggerire, per il tramite di AC ON, l'impiego del camion da posteggiare nei pressi del Palazzo di Giustizia giacché l'esecuzione dell'agguato era stata, in un primo momento, programmata da UA
EL lungo la tratta autostradale Palmi- RC, nel corso, cioè, del tragitto che il IB faceva in ambulanza al fine di partecipare alle udienze del maxiprocesso. Ancora, il collaboratore ha dichiarato di non saper indicare il killer, sostenendo, però, che l'arma utilizzata era stata fornita da lui stesso :
attraverso il canale che aveva con NE LF.
Concordanti sono state ritenute anche le dichiarazioni rese da RO, e ER.
I giudici di merito hanno inoltre osservato che l'avvenuta assoluzione del collaboratore AU non può essere ritenuta incidente in senso favorevole sulla posizione processuale dell'appellante, atteso che l'assoluzione in questione è stata determinata dal fatto che la dichiarazione confessoria non è
risultata assistita da alcun riscontro individualizzante mentre la chiamata in reità effettuata dal AU medesimo nei confronti del EL ne avrebbe,
ricevuto molteplici. In base alle indicate dichiarazioni accusatorie formulate nei confronti del
EL, opportunamente la Corte ha considerato attendibili le dichiarazioni del MB, confermate dal AU e dagli altri dichiaranti e validamente riscontrate dai dati di prova generica concordanti con la narrazione fatta dal predetto MB.
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ہ La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche. 1
Il ricorso va pertanto rigettato.
26) IC RU IO ( capi B111- B112)
Imputati. NN OL cl. 64, PO IO cl. 66, ignoti
Ricorrenti: NN OL e PO IO
Il delitto si è verificato tra le ore 7,30 e le ore 7,45 del 10 Aprile 1989, in
Villa San GI, aLLrquando un nutrito commando di killers trucidava con numerosi colpi di pistola cal. 7,65, fucile mitragliatore e fucile da caccia,
SO IO mentre lo stesso si trovava alla guida di un'Alfa 6 blindata tg. MI 5H5040. Nel corso del sopralluogo di polizia scientifica si accertava che: avevano sparato almeno 4 persone utilizzando armi diverse;
erano state usate due autovetture, entrambe rubate, una delle quali( Fiat Uno) era stata rinvenuta a circa 50 mt. dall'auto della vittima e l'altra(Renault 21)
alla fine di una strada sterrata che conduce al torrente Laganadi;
168 i sicari erano stati verosimilmente in contatto tra loro atteso che era stata rinvenuta una radio ricetrasmittente.
Alla luce delle prime indagini, la locale Squadra Mobile accertava che la vittima, assassinata pochi attimi dopo aver lasciato il suo cantiere, giunta in località Villa San GI si era vista la strada sbarrata dalla Fiat Uno ove si erano appostati i primi killers, i quali avevano esploso alcuni colpi di fucili da caccia e mitragliatore. A nulla era, poi, valso il suo tentativo di sfuggire al fuoco innestando la retromarcia visto che dopo circa 50 metri era stato speronato e bloccato dalla Renault 21. L'imprenditore, quindi, rimasto in completa balia dei suoi sicari, era stato crivellato da una micidiale raffica di colpi.
Del delitto in contestazione e di quelli connessi relativi alle armi sono stati dichiarati colpevoli in primo grado, entrambi gli imputati, condannati, previa unificazione dei reati ex art. 81 CP, ciascuno alla pena dell'ergastolo.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità di NN OL e
PO IO ed ha ritenuto equamente determinate alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 CP. le pene dell'ergastolo per ciascuno di essi.
Le stesse, sono state ridotte ad anni 30 di reclusione per ciascuno degli imputati in conseguenza dell'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso PO IO censurando la sentenza impugnata con il primo motivo per aver attribuito attendibilità alle dichiarazioni rese dai collaboranti in varie soluzioni ed anche a distanza di tempo e per aver utilizzato nella motivazione dichiarazioni non sufficientemente attendibili sul piano intrinseco e prive di riscontro esterno. Con il secondo motivo ha censurato i giudici di merito per non aver tenuto conto degli accertamenti disposti in appeLL con supplemento di istruttoria, dai quali emergeva
169 l'inattendibilità del MB, e di aver immotivatamente fondato la decisione su dichiarazioni chiaramente non corrispondenti alla dinamica dei fatti. In via subordinata lamentava la mancata applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 114 c.p. ed il difetto di motivazione i ordina alle delle dellaattenuanti generiche di quella provocazione denegate dell'applicazione dei minimi edittali.
Ha proposto ricorso lo NN, censurando la sentenza perché fondata su dichiarazioni dei collaboranti profondamente divergenti fra di loro, per aver dichiarato fallito l'alibi per la genericità del teste NO, omettendo di esaminare i documenti prodotti, e comunque per aver effettuato una ricostruzione dei fatti iLLgica e fallace. Ha eccepito inoltre la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
Le affermazioni di responsabilità sono state effettuate dai Giudici di merito facendo riferimento alle dichiarazioni dei collaboratori EL GI,
RA IO e MB GI (quest'ultimo reo confesso)
In particolare, lo EL( udienza del 2-5-1997) aveva riferito che l'omicidio era stato eseguito daLL NN e dal PO per averlo appreso da quest'ultimo, in quanto nei giorni successivi al delitto, tutti e tre si erano trovati in una casa abbandonata adiacente l'abitazione del RA. Il
collaboratore aveva aggiunto che il PO gli aveva raccontato che il fucile
SI SA utilizzato nell'agguato aveva fatto bene il suo lavoro, nel senso che aveva avuto ragione della blindatura dell'auto sulla quale viaggiava la vittima( un'Alfa 6) e che, alla sua obiezione di aver letto, invece, sul giornale, che la blindatura aveva retto ai colpi, il PO gli aveva risposto che la circostanza riportata sulla stampa non rispondeva al vero. Lo EL aveva, inoltre, affermato che, poiché il SO lavorava per conto dei IB, egli aveva ipotizzato che mandante del delitto fosse stato
EL UA.
Nel corso dell'udienza del 5-5-1997 il collaboratore era stato, poi, posto a confronto con l'imputato PO, divergendo le loro versioni in ordine alla vicenda della blindatura dell'auto del SO e ciò in quanto il PO aveva sostenuto che il collaboratore, il quale voleva acquistare un'autovettura blindata da NI CO, si voleva informare sulla robustezza di tale
+
blindatura, avendo letto sul giornale che quella dell'auto del SO aveva retto ai colpi.
All'udienza del 12-5-1998, era, anche, stato sentito il coimputato CO
ON, il quale aveva confermato la versione del PO secondo cui lo
EL voleva acquistare la sua autovettura blindata perché aveva caratteristiche simili a quelle della macchina del SO, in relazione alla quale aveva letto sulla " Gazzetta del Sud" che "la blindatura aveva retto",
nonostante egli stesso ed altri cercassero di convincerlo del fatto che su altri giornali era stata riportata notizia esattamente contraria.
Analoga versione aveva reso, all'udienza del 19-5-1998, il coimputato
ON IO.
Il collaboratore RA IO ( udienza del 14-2-1998) aveva, da parte sua, confermato l'assunto deLL EL relativo all'avvenuta custodia, dopo l'omicidio, per circa 7/8 giorni, presso un rudere ubicato vicino alla propria abitazione, deLL NN e del PO, che erano stati lì accompagnati da un tale di Archi, a nome GI, precisando che lo EL era andato più
volte a trovarli.
Aveva aggiunto, poi, di aver appreso daLL NN i particolari dell'omicidio poco prima compiuto venendo così, a conoscenza del fatto che costui era "
171 stato retribuito da OL RA con la somma di lire 50 milioni e che i killers avevano fatto saltare la serratura dell'autovettura del SO a colpi di fucile.
Il MB( udienza del 27-6-1997) aveva dichiarato di aver partecipato personalmente al delitto insieme al EL MB, a OL NN e a NO
RO; che la vittima, segnalata da IC DO e da un certo IO
66u bumbularu", era stata affiancata in località San GI;
che era stato esploso al suo indirizzo il primo colpo;
che la vettura, quindi, si era fermata, essendo andata a sbattere su un muretto di circa 50-60 cm;
che tutti i killers avevano cominciato a sparare;
che il PO si era adoperato per la fuga insieme con RM EL;
che erano stati esplosi complessivamente circa 70/80 colpi;
che egli aveva sparato con un fucile cal. 12, centrando con un colpo la serratura deLL sporteLL che si era rotta consentendone l'apertura; che gli sembrava anche che la blindatura non avesse retto ai colpi sparati con il SI SA dal EL MB;
che una delle due autovetture utilizzate era stata abbandonata sul posto;
che a fare sparire le stesse avrebbero dovuto pensare il RM ed il PO, cosa che non ricordava, con precisione, essere avvenuta ma che supponeva fosse stata fatta.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha osservato che le dichiarazioni accusatorie provengono da soggetti che, seppure con diversa intensità, hanno vissuto l'episodio delittuoso in modo diretto, nel contesto vivo, concreto ed attuale della realtà associativa che li accomunava.
In relazione alla posizione deLL NN, la Corte si è posta il problema di chiarire il presunto alibi fornito dal teste NO, che aveva affermato che l'imputato lavorava all'Italpostę a LI Marina nel cantiere della ditta
Procopio e che costui il giorno del delitto si trovava sul posto di lavoro. Ha dichiarato, inoltre, che lo NN era sempre stato presente durante gli otto
172 mesi del 1989 in cui anch'egli aveva lavorato nel medesimo cantiere effettuando i lavori di pitturazione delle facciate, affermando, anche, che si recava quotidianamente insieme a lui sul cantiere.
Non ha, però, indicato specificamente di quali mesi si fosse trattato, avendo sostenuto di non ricordare con esattezza il lasso temporale cui si era riferito pur ribadendo, però, che la data dell'omicidio vi era ricompresa e ciò in quanto del delitto si era parlato sul cantiere anche perché la vittima aveva lì
effettuato lavori di carpenteria. Ha precisato, infine, di non ricordare, comunque, se talvolta lo NN( che svolgeva mansioni di manovale e quindi non era addetto al suo settore) o lui stesso si fossero assentati. La Corte di merito ha ritenuto di poter concludere che il tenore assolutamente generico della deposizione non consentiva, di attribuire alla stessa alcuna valenza di alibi in favore deLL NN. Ha aggiunto che l' alibi fallito, anche se, considerato isolatamente, è probatoriamente neutro e deve essere, valutato come elemento del tutto agnostico non costituente neppure un indizio, nel caso di specie, però, in presenza delle convergenti dichiarazioni accusatorie dei collaboratori lo stesso costituisce un elemento integrativo di chiusura del costrutto probatorio delineatosi nei confronti dell'appellante.
A conferma della partecipazione deLL NN all'omicidio sono state inoltre utilizzate le dichiarazioni del collaboratore ST DO che, all'udienza dell'11-11-97 ha affermato di averlo conosciuto in casa di EG RO OR in occasione dei preparativi per l'omicidio in contestazione ( così riscontrando ulteriormente il racconto deLL EL, del RA e del
MB che lo hanno indicato univocamente come partecipe del fatto di sangue). Per ciò che concerne, l'imputato PO la Corte di merito ha evidenziato il fatto che ha ammesso la circostanza relativa al coLLquio avuto con EL sulla blindatura dell'autovettura del SO negandone solo il contesto fattuale. Inoltre dagli accertamenti effettuati dalla polizia scientifica è, risultato che nell'omicidio in contestazione hanno sparato almeno quattro persone e di quattro soggetti ha parlato il MB( lui stesso, il EL MB, NN
OL e NO RO attribuendo al PO il ruolo di copertura per la
Ha quindi ritenuto la Corte che le dichiarazioni non sono, confliggenti ma si fuga). completano vicendevolmente apparendo perfettamente conciliabili e spiegandosi le differenze riscontrate in ragione della parzialità del patrimonio conoscitivo dei dichiaranti. La provenienza infine di alcune dichiarazione de relato da parte degli imputati non sono state considerate confessioni stragiudiziali, perchè il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell'imputato opera solo nel corso del procedimento ed è diretto ad impedire l'utilizzazione di quanto dichiarato da quest'ultimo al di fuori degli atti garantiti dalla presenza del difensore.
Tale divieto presuppone che le dichiarazioni stesse siano state rese nel corso del procedimento e non anteriormente o al di fuori di esso. In quest'ultima ipotesi il divieto non può operare, assumendo la testimonianza, nel suo contenuto specifico, valore di fatto storico percepito dal teste, e come tale,
valutabile alla stregua degli ordinari criteri. A riscontro delle convergenti dichiarazioni accusatorie mosse nei confronti dei due imputati, è stata indicata, la causale costituita dalla vicinanza della vittima alla SC IB, quale emersa sin dalle prime indagini avviate dagli inquirenti dopo il delitto
174 La causale in questione ha trovato, conferma nelle dichiarazioni rese, oltre che daLL EL e dal MB, anche in quelle del AU innanzi al PM il 25-11-92 ed il 18-2-1994( laddove ha indicato il SO come prestanome e socio in affari dei IB ed ha sostenuto che uno dei killers era stato UA
EL)- nonché nel narrato del UL- udienza del 31-5-1997-(il quale ultimo ha parlato del SO come di un affiliato al clan IB ed indicato come killers il MB ed i RO)- ed, infine, nelle dichiarazioni del
GI- udienza del 23-6-1997-( che ha sostenuto di aver saputo da IB
ON e da TO OS che il SO era loro amico ed ha
+
ricollegato la vicenda del suo omicidio e queLL di RG IO).
Per le considerazioni svolte, opportunamente la Corte d'Assise d'Appelo ha considerato pienamente provata la responsabilità degli imputati. Non può
+
essere accolta neanche la censura relativa alla mancata applicazione per il
PO dell'attenuante di cui all'articolo 114 c.p., visto che, nella ricostruzione fatta dai giudici di merito la sua partecipazione, (copertura per la fuga), lungi dall'essere di minima importanze, va considerata essenziale ed inevitabile sin dal momento della progettazione, essendo il delitto composto da tutte le sue fasi compresa la fuga dei killers. La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
175 I ricorsi vanno pertanto rigettati.
27) LI IC di EN PP e EN
RI( capi B119-B120)
Imputati: IB DO, il deceduto NO DO, ignoti.
Ricorrente: IB DO
Il 16-6-1989, in via Andiloro di RC, all'altezza deLL svincolo autostradale di
Spirito NT, RA GI e RA IO erano uccisi a colpi di pistola mentre transitavano a bordo di un'autovettura.
Sul luogo dell'agguato venivano repertati 5 bossoli cal.9 mm e varie ogive di munizioni del medesimo calibro.
LI VI, teste oculare del delitto, riferiva agli inquirenti di aver notato aLLntanarsi repentinamente daLL svincolo autostradale una moto da cross, di grossa cilindrata, di colore chiaro, con a bordo due giovani ( di cui uno portava i capelli lunghi) e che uno di costoro aveva esploso in aria più
colpi di pistola. Lo stesso giorno dell'agguato era rinvenuta da agenti della Polstato, sulla via
RG di RC, una moto " Enduro", marca Suzuki, 600 cc di cilindrata, di colore bianco a strisce azzurre, risultata di provenienza furtiva.
Con la sentenza di primo grado, del duplice omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi è stato dichiarato responsabile IB
DO, condannato alla pena dell'ergastolo.
A suo carico sono state, dai primi giudici, ritenute convergenti le accuse mossegli dai collaboratori GI, AU e UL.
176 La sentenza di primo grado ha sottolineato, che la causale di cui avevano riferito concordemente i collaboratori era già stata intuita nel corso delle prime indagini per come era emerso dalla deposizione dell'isp. La Barbera
all'udienza del 28-4-1997. colpevolezza del IB La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la DO in ordine al delitto in contestazione, ed ha valutato proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso, la pena dell'ergastolo che è stata ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. IB DO ha proposto ricorso, censurando la sentenza impugnata per aver fondato la dichiarazione di responsabilità su dichiarazioni de relato, nelle quali non vengono spiegate né le modalità del mandato, né quelle dell'esecuzione del delitto, tanto da poter ritenere che i collaboranti abbiano fatto una semplice deduzione. Ha eccepito inoltre la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
La censura è fondata. La Corte d'Assise d'AppeLL ha ritenuto di poter attribuire attendibilità alle dichiarazioni rese da GI, perché ha dichiarato di aver appreso i fatti
• nell'ambito associativo in cui era inserito, ricompreso nel più ampio schieramento TE. La fonte "de relato", in questo caso avrebbe particolare efficacia probatoria perché rientrerebbe nelle informazioni comuni agli appartenenti ad un sodalizio, cioè, fra i fatti conosciuti, appresi e maturati da tutti gli associati, all'interno del circoscritto ambiente associativo. non diretta in senso proprio, neppure però,
Sarebbe in sostanza, una prova genericamente de relato, apparendo particolarmente qualificata dal contesto di provenienza. Abbiamo già esaminato nella parte generale di questa
177 sentenza questo di tipo di prova, affermando di non poter condividere l'impostazione data dai giudici di merito. Infatti, l'impossibilità di porre in essere la procedura prevista dall'articolo 195 c.p.p. non può essere considerato che un motivo di debolezza della prova. Viene a mancare l'elemento fondamentale del riscontro probatorio che, consiste nella possibilità di porre l'originario autore dell'informazione accusatoria di fronte all'accusato. Anche se, in alcuni casi è facilmente prevedibile l'esito negativo. dell'esperimento previsto dall'articolo 195 c.p.p., ciò non toglie che esso. ha
1 carattere essenziale, perché dà al giudice nuovi e diversi elementi di valutazione, consistenti nel contenuto del dinego, nelle sue modalità, nella valutazione dei rapporti fra collaboratore ed autore della notizia, sia attuali che al momento dell'informazione, ed alla stessa possibilità che l'informazione si sia potuta propagare dall'uno all'altro (es. verifica di carcerazione neLL stesso stabilimento, o di attività svolte insieme nel periodo che viene indicato come data dell'informazione). Ciò non toglie del tutto consistenza alla dichiarazione "de relato", priva della fonte di informazione,
o meglio nella quale si indichi come fonte la "piena e comune diffusione della stessa all'interno dell'associazione". E' però necessario che sia effettivamente accertato il fatto che la notizia costituisca patrimonio sociale,
'e non un comodo stratagemma per evitare il riscontro, con più riferimenti provenienti dal sodalizio indicato o da altre fonti, che attribuiscono il fatto criminoso a quel particolare gruppo.
Nel caso in esame le dichiarazioni rese da AU e UL, sembrano delle th deduzioni logiche che non si rifanno ad una notizia appresa come certa, ma al plausibile riferimento dell'omicidio al IB. Inoltre il AU ha fatto il nome, quali killers, di soggetti appartenenti a cosche diverse da quella del IB, dimostrando di non poter essere di alcuna utilità come riscontro
ے
178
ہ all'affermazione del GI. D'altra parte la notizia della dinamica di un omicidio e dei suoi partecipanti, va considerata riservata e non può quindi presumersi diffusa all'interno del sodalizio fra tutti gli associati.
Quindi, ritiene la Corte che, lungi dal considerare privilegiata la prova "de relato", con notizia originaria data dalla diffusa conoscenza sociale, rispetto alle altre prove indirette, essa può assumere rilevanza probatoria solo se supportata da validi elementi di verifica in ordine alla attendibilità, in aggiunta ai riscontri normalmente previsti per le prove provenienti. da dichiarazioni di collaboratori di giustizia. Si tratta di una valutazione che può essere data compiutamente soltanto attraverso il riesame degli elemti di prova acquisiti, al fine di verificare, se al di là del tipo di prova erroneamente amplificato, dai giudici di merito, sussistano elementi di fatto che consentano di affermare la colpevolezza dell'imputato.
Per le considerazioni svolte, la sentenza sul punto va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Assise d'AppeLL di Reggio Calabria, per nuovo
:
esame.
28)TENTATO IC di MA MI
( CAPI B135-B136): Imputati TO ON cl.61, EL PE
LI cl.43, IB ON cl.66.
Ricorrenti: ON TO e EL PE LI
Alle ore 19,00 circa del 9-1-1990 sulla via Pio XI di RC ignoti killers esplodevano alcuni colpi di pistola all'indirizzo di EO MI
ferendolo gravemente.
179 Dagli accertamenti espletati risultava che il EO, al momento del fatto, si trovava in compagnia di tali EN IO, CA IO e EL
DO che erano stati testimoni oculari dell'accaduto.
Di costoro, comunque, solo il primo rendeva dichiarazioni utili alle indagini affermando di aver notato un giovane ( di circa 25-28 anni di età, alto circa m.1,65, capelli castano scuri, corporatura robusta), il quale, dopo aver chiesto ad un complice chi fosse la vittima designata, aveva esploso contro il EO
alcuni colpi di pistola. Alcuni giorni più tardi gli inquirenti assumevano a verbale quest'ultimo, il
+
quale , nel confermare la dinamica dell'agguato, aveva precisato che il giovane, prima di sparare, aveva chiesto in dialetto catanese alla persona che si trovava con lui: "Questo è? O queLL?”. Del tentato omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi,
con la sentenza di primo grado, sono stati dichiarati colpevoli gli imputati
TO ON cl.61, EL PE LI cl.43 e IB ON cl.66 condannati il primo alla pena di anni 18 di reclusione e gli altri due a quella di anni 20 di reclusione ciascuno. Statuizioni assolutorie non impugnate per la ritenuta assenza di riscontri individualizzanti al narrato dei collaboratori, sono, invece, state emesse nei confronti di IB DO cl.34, IB ON cl.60, TO OS
cl.54 e D'GO DO cl.63. La Corte d'Assise d'AppeLL, ha affermato la responsabilità del EL valutando proporzionata, la pena di anni 20 di reclusione che è stata ridotta ad anni 13 e mesi 4 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato e la responsabilità di ON TO applicandogli la pena ridotta ad anni 15 di reclusione. Ha invece, accolto l'appeLL di IB
ON, ritenendo problematica la configurabilità del conferimento di un mandato, non avendo i collaboratori fornito alcuna indicazione in proposito, e lo ha assolto per non aver commesso il fatto a norma dell'articolo 530 II
comma c.p.. Ha proposto ricorso EL PE LI censurando la sentenza impugnata per erronea valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboranti, sia per non aver seguito i principi relativi alla verifica dell'attendibilità dei collaboranti, sia per non aver tenuto conto che trattatasi di dichiarazioni de relato. Ha evidenziato, inoltre l'assoluta infondatezza della causale mafiosa ed il lungo lasso di tempo( tre anni) intercorso tra l'attentato subito dal
+
EO e queLL di cui lo stesso avrebbe, secondo la prospettazione accusatoria, dovuto costituite la ritorsione Si tratta di un presunto quanto ipotetico movente( peraltro non proprio del EL che non era stato neppure indicato come destinatario dell'episodio delittuoso posto in essere nei pressi dell'ex fiera agrumaria configurato quale antefatto del delitto in contestazione). . Con il secondo motivo ha lamentato la mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena, alla dengata concessione delle attenuanti generiche, e la mancata riduzione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato . Ha proposto ricorso ON TO sostenendo il vizio della motivazione per mancata verifica dell'attendibilità intrinseca ed esterna dei collaboratori,
e mancata verifica delle fonti delle dichiarazioni de relato. Inoltre la sentenza impugnata non avrebbe tenuto nel debito conto la valenza probatoria del riscontro negativo alle dichiarazioni del collaboratore AN costituite dalla deposizione della parte offesa che aveva descritto le caratteristiche fisiche del killer in maniera completamente diversa dalle sue proprie. Infine ha lamentato la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena.
181 Il ricorso di EL PE LI va accolto. EL PE LI è stato indicato come mandante del tentato omicidio dai collaboratori UL e GI, che hanno ricondotto la causale del delitto ad un pregresso tentativo di omicidio, posto in essere dai fratelli EO nei confronti proprio di EL PE LI. Infatti il GI ed il UL avrebbero indicato una partecipazione personale di EO MI
all'agguato contro il EL. Il fatto che fra i due delitti è intercorso: notevole tempo è stato spiegato dai
66ritorsione" nei confronti del giudici di merito osservando che, vi è stata una འ EL UA è stata posta in essere quasi immediatamente come سعمان strumento per riaffermare i rapporti di forza nei confronti dei nemici e di diminuire numericamente gli avversari;
il tentativo di uccidere EO
MI di cui si conosceva la non intraneità alla SC avversa) è stato realizzato, invece, quando ve ne è stata l'occasione propizia e ciò in quanto, non essendo egli organico e, quindi, funzionale agli interessi dei RA,
non vi era urgenza di vendicarsi a titolo meramente personale.
La motivazione non è sufficiente a condurre con certezza alla colpevolezza dell'imputato. I due collaboratori GI e UL hanno manifestato un loro parere, fondato unicamente su un ragionamento, e non riferito ad un fatto da loro percepito o appreso da altri. Inoltre, notando che la possibilità di attribuire il mandato di morte a EL PE LI, appariva poco credibile, perché l'attentato al EL, cui avrebbe partecipato il EO si era verificato tre anni prima, si è cercato di mettere insieme una reazione in due tempi, della quale però non vi è alcun elemento di prova. Non è certo infatti che il EO abbia tentato di uccidere il EL, e non vi sono elementi per ritenere che proprio quest'ultimo abbia voluto ed organizzato il tentato omicidio.
182 Deve quindi ritenersi che le dichiarazioni dei collaboratori non sono fornite da sufficienti elementi di attendibilità, perché appaiono frutto di un ragionamento, fatto a posteriori, tenendo conto di fatti avvenuti tre anni prima, e sono prive di alcun elemento di riscontro esterno. La Corte di legittimità non può, d'altra parte, riesaminare gli elementi di prova in fatto,
essendo questo compito riservato al giudizio di merito.
La sentenza sul punto va pertanto annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte d'AppeLL di Reggio Calabria, per nuovo esame in merito.
Il ricorso proposto da ON TO è infidato. 1
Le affermazioni di responsabilità sono state effettuate sulla SC delle dichiarazioni accusatorie dei collaboratori
La Corte di merito ha osservato, che, le dichiarazioni dei tre collaboratori di giustizia, UL( udienza 31-5-1997 e del 2-6-1997), GI ( 2-6-1997) ed
AN( 2-12-1997) devono ritenersi convergenti e confermate dal fatto che la stessa parte offesa, sentita nell'immediatezza dei fatti, aveva riferito che il killer, prima di sparare si era rivolto ad un complice in dialetto catanese chiedendogli: "Questo è? O queLL è?"
I giudici di merito hanno valutato non rilevante, la mancata concidenza fra la descrizione fisica del killer fornita dalla vittima e quelle del TO,
atteso che, a cagione della concitazione del momento, il EO aveva potuto confondere le fattezze del killer, con quelle di altra persona presente, mentre aveva perfettamente percepito la voce e l'accento catanese
(caratterizzato anche dal verbo posto alla fine). Hanno peraltro anche considerato la possibilità che il EO avesse riferito agli inquirenti una mezza verità per non indirizzarli sulla giusta pista in un'ottica tipica di omertà.
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ہ
183 Hanno quindi ritenuto i giudici di poter in ogni caso valutare positivamente le prove in base alla frazionabilità delle dichiarazioni. Si tratta infatti di dichiarazioni accusatorie concernenti un determinato episodio criminoso descritto da più collaboratori nelle sue componenti oggettive e soggettive, in cui le dichiarazioni convergono, però, oltre che nella descrizione del fatto, solo nell'indicazione di taluno degli autori del medesimo essendo, invece, discordanti nell'individuazione degli altri. La Corte ha opportunamente osservato che BA ha fornito una dichiarazione diretta, avendo ammesso di aver partecipato al delitto, con funzione di “appoggio", e di aver
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assistito all'esecuzione dell'omicidio da parte di ON TO, mentre
GI e UL hanno dichiarato ciò che hanno appreso da altri. Le loro dalla assoluta convergenza inevitabili divergenze, sono superate nell'indicazione del killer. Le dichiarazioni possono quindi valutarsi in modo frazionato, acquisendo la convergenza, l'attendibilità ed il puntuale riscontro sull'autore materiale del delitto. E' opportuno aggiungere che eliminando la parte delle dichiarazioni da non viene meno la configurabilità dell'accusa mossa espungere, univocamente nei confronti del TO, non essendovi alcun nesso di interferenza fattuale tra le due parti delledichiarazioni.
Per le considerazioni che precedono il ricorso di ON TO deve essere rigettato.
29)IC di IS IG( capi B137- B138) Imputati: RT ON \cl46, EL UA cl.63, ON
IO cl.68 e UD OC
Ricorrenti: RT ON, EL UA, ON IO
184 Dell'omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi sono stati dichiarati colpevoli gli imputati RT ON cl.46, EL UA cl.63, ON IO cl.68, condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo, ed il collaboratore UD OC, condannato alla pena di anni 15 di reclusione.
La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità di TI
ON, EL UA cl.63 e ON IO cl. 68, in ordine ai reati loro ascritti ed ha valutato proporzionate all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso le pene dell'ergastolo che sono state a ciascuno ridotte ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Il Collaboratore UD OC ha patteggiato in AppeLL, pertanto la sua posizione è stata stralciata dal processo.
Ha proposto ricorso ON IO, riproponendo con il primo motivo l'eccezione di nullità del procedimento di primo grado, per violazione dell'articolo 178 comma 1 lettera c) c.p.p., in quanto è stato impedito il diritto dell'imputato non rinunziante di essere presente al dibattimento per ivi svolgere le proprie difese. Con il secondo motivo ha censurato la motivazione sostenendo che la Corte territoriale si è appiattita su percorsi paralogici e
'paraprobatori, senza minimamente storicizzare, tali percorsi in termini di effettività processuale. Le dichiarazioni del UD, sarebbero non riscontrate nella loro attendibilità interna e prive di verifiche esterne.
Hanno proposto ricorso RT ON e EL UA, censurando la sentenza per non aver tenuto conto che dall'esame congiunto di tutte le testimonianze era emerso soltanto che, aveva sparato un solo killer, infliggendo anche il colpo di grazia, che il SI era in buoni rapporti con gli
RTani con cui si frequentava anche di recente, che la vittima non
و 185 presentava colpi di arma da fuoco in faccia, come riferito dal collaboratore
UD. Avrebbero dovuto quindi i giudici ritenere non attendibile il UD e non riscontrate le sue dichiarazioni. Ha eccepito inoltre la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
Il UD, reo confesso, aveva, all'udienza del 23-5-1997, affermato che l'omicidio era stato deciso, alla sua presenza, nel corso di una riunione- svoltasi nel casolare di EL SI- cui avevano partecipato, RT
ON cl.46, il cugino omonimo, UA EL OR ed il collaboratore EL. Aveva sostenuto, inoltre, che all'esecuzione del delitto avevano partecipato
+
personalmente lui stesso e UA EL OR e che l'RT aveva guidato la macchina- una Fiat 131 rubata;
che IO ON aveva svolto il compito di segnalatore;
che si era sparato con fucili cal.12; che aveva sparato per primo UA EL OR seduto all'interno della :
macchina; che dal balcone la moglie della vittima, accortasi della scena, aveva iniziato ad urlare;
che, quindi, erano fuggiti rifugiandosi in una casa del macellaio NE di Villa San IO di cui RT aveva le chiavi;
che da lì l'RT aveva comunicato, via radio, l'esito positivo dell'azione di fuoco aLL EL.. Quest'ultimo (EL udienza 5-5-1997) aveva, da parte sua, asserito di aver appreso dall'imputato RT che costui era stato il mandante dell'omicidio e che esecutori materiali erano stati il UD e EL
UA OR;
che ON IO ( da lui stesso mandato, pochi giorni prima del delitto, ad un appuntamento con NI RT per ricevere le
186 istruzioni del caso) aveva partecipato all'agguato segnalando l'arrivo della vittima.
Lo EL aveva precisato, inoltre, di aver avuto descritta la dinamica di svolgimento dell'omicidio dal ON e di aver, nell'immediatezza, saputo, via radio daLL stesso RT, del successo dell'azione.
Il collaboratore aveva, altresì, riferito di aver appreso, successivamente, dall'
RT che i killers si erano rifugiati in un'abitazione di proprietà del macellaio NE sita in CanniteLL all'interno di un edificio al cui piano terreno c'era un'officina.
sentenza impugnata leimpugnata le dichiarazioni anzidette sono state Nella
opportunamente valutate come pienamente convergenti sia nella descrizione deLL svolgimento dei fatti sia nell'attribuizione dei ruoli ai singoli imputati.
Le stesse sono, ancora, state ritenute riscontrate dal contenuto della deposizione resa dal teste SP in ordine all'effettivo uso di una Fiat 131 da parte dei killers - nonché dalle risultanze della perizia autoptica. :
Per quanto concerne l'imputato ON IO in via preliminare la Corte di secondo grado ha rigettato l'eccezione di nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 178 lettera c) CPP in combinato disposto con l'art. 486 CPP conseguente alla dedotta irregolare costituzione del rapporto processuale relativamente all'udienza del 14-5-1998.
All'udienza suindicata il ON, detenuto presso la casa circondariale di
RC e non rinunziante, non è stato, infatti, tradotto e, nonostante ciò, il processo è stato celebrato.
Ha osservato in proposito la Corte che, nell'ipotesi in cui l'imputato presente non compaia ad un'udienza successiva per assoluta impossibilità dovuta ad impedimento, il giudice è tenuto a rinviare il dibattimento.
187
. L'inosservanza di quest'obbligo determina una nullità di ordine generale, disciplinata dall'art. 178 comma 1° lettera C) CPP.
Trattasi, però, di nullità a regime intermedio deducibile in sede di impugnazione e sottoposta al regime di cui all'art. 180 CPP (Cass. 6-9-1994
Di FR. Cedd- Cass. Nç 198814). Nel caso di specie, l'imputato è stato presente all'udienza del 19-5-98 immediatamente successiva a quella in cui si
è verificata la nullità (in cui, peraltro, erano presenti i difensori) e nulla ha rilevato in ordine alla mancata traduzione per l'udienza precedente, consentendo, così, la prosecuzione del dibattimento, ha altresì partecipato a
+
tutte le udienze successive, nulla eccependo in merito.
Né poteva il giudice rilevarla d'ufficio, trattandosi di una eccezione a regime intermedio posta nell'esclusivo in teresse della parte non tradotta all'udienza.
L'art. 183 CPP prevede e disciplina, le cause di sanatoria delle nullità ( sanabili: intermedie e relative) con l'effetto di escludere, una volta verificata la sanatoria, il potere, dovere del giudice di accertare e dichiarare la nullità, e della parte di eccepirla, anche se non siano decorsi i termini previsti dall'art. 182 CPP. Tra tali cause è ricompresa la rinuncia espressa o tacita a rilevare la nullità. Il
ON ha chiaramente con il suo silenzio nel corso delle numerose udienze
'successive, manifestato di valutare non influente, in ordine alla sua difesa, la mancata traduzione per una udienza nel corso della quale non si erano trattati problemi inerenti la sua posizione. La tacita rinuncia, frutto della evidente carenza d'interesse ad eccepire la nullità, non essendo stata leso sostanzialmente il suo diritto alla difesa, hanno reso tardiva l'eccezione proposta soltanto con i motivi d'AppeLL.
Nel merito, la Corte, ha qualificato le dichiarazioni dei collaboratori
EL e UD (reo confesso) come pienamente convergenti e کے
188 reciprocamente riscontrantesi a carico di TI ON, EL UA
cl.63, e ON IO.
La concordanza è stata evidenziata, oltre che nel ruolo assunto da ciascuno degli imputati, anche nella dinamica complessiva dell'azione criminosa ed è stata ritenuta di portata tale da non essere scalfita da alcuna delle doglianze difensive.
I giudici d'appeLL, hanno tratto il convincimento, dal raffronto delle dichiarazioni dei collaboranti, che il UD e lo EL sanno le stesse cose e che, però, il primo, avendo partecipato all'omicidio, ricorda meglio i particolari e ciò comporta, quindi, che tra i rispettivi racconti vi siano talune differenze ma nessun contrasto essenziale).
UD si è accusato ed ha chiamato in correità il ON( descrivendone il contributo di partecipazione quale staffetta e segnalatore), l'RT ed il
EL come organizzatori e partecipi all'esecuzione del delitto). Ha descritto, inoltre, minuziosamente, la dinamica del fatto e la fuga.
Assolutamente coincidente, nel nucleo fondamentale, il narrato deLL
EL. La Corte di merito ha inoltre analiticamente precisato tutte le convergenze fra le dichiarazioni ed i riscontri dedotti dalla prova generica e dalla perizia autoptica. 'Valore unificante è stato conferito, infine, alla causale da individuarsi, nelle frequentazioni che la vittima aveva con i CA- LO come hanno affermato i collaboratori.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte
189
. introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
30) IC di ER PP( capi B 139-B 140)
Imputati: SC ON, ZZ ON, TO VI,
NC CO TR, NO UA, NO GI, CA
UA, CA VI e SS OC
Ricorrenti: ZZ ON e TO VI.
Alle ore 8,15 circa dell'8-2-1990 tale NI IO segnalava sul 113 della
Sala Operativa della Questura di Modena di aver assistito alla perpetrazione di un omicidio in pregiudizio di un uomo che si trovava all'interno di una autovettura parcheggiata in via Braglia. Personale di quella Squadra Mobile, portatosi sul posto, accertava che all'interno di una Fiat Argenta, di colore azzurro metallizato, tg MO 812457 si trovava il corpo senza vita di un individuo, identificato per RB
GI, che da un primo sommario esame risultava deceduto a causa di diversi colpi di arma da fuoco che lo avevano attinto al capo ed al corpo.
Intorno al mezzo venivano repertati 12 bossoli per pistola cal. 7,65 e nell'abitacolo del medesimo 2 ogive deLL stesso calibro.
190
. Il NI, unico teste oculare del delitto, riferiva che, intorno alle ore 7,15,
mentre si trovava a transitare nei pressi della via Braglia, aveva notato una persona giovane, in posizione eretta ma leggermente chinata sull'autovettura ove si trovava la vittima che stava facendo fuoco con una pistola. Non sapeva, comunque, fornire del killer alcuna descrizione fisio-somatica e riferiva solo approssimativamente sulla età di costui( 18-30 anni).
OZ LD, coinquilino del RB, dichiarava che questi, dopo avergli confidato il timore di essere ucciso, gli aveva raccomandato di stare in guardia, invitandolo ad avere abitudini diverse dalle sue. Specificava, inoltre, di aver notato come il comportamento del RB fosse improntato alla massima circospezione e che tale atteggiamento egli aveva accentuato ulteriormente nelle ultime settimane di vita, tanto da trascorrere il tempo libero rinchiuso in casa e, quasi sempre, al telefono. Riferiva in proposito anche di una burrascosa conversazione telefonica, avvenuta in dialetto calabrese, di cui aveva compreso solo le parole " uccidi...spara..fai qua...fai là..”. Analoghi accertamenti venivano estesi dagli inquirenti anche presso la sede di lavoro della vittima( le officine meccaniche ZI IG & c. s.p.a.) ove era emerso come negli ultimi giorni l'ucciso avesse costantemente manifestato
'nervosismo e preoccupazione per la propria sorte( in presenza di alcuni colleghi aveva strappato un modulo per la futura concessione della pensione esprimendo forti dubbi di poterci arrivare).
DeLL stesso tenore erano, infine, le dichiarazioni di IS IN con la quale il IE aveva intrecciato per un certo periodo di tempo una relazione sentimentale. La donna aveva dichiarato agli inquirenti un episodio verificatosi, quattro giorni prima del delitto, a cui non aveva dato peso eccessivo, avendolo
* ती 191 ritenuto come un tentativo di importunarla operato dai due giovani. Dopo essere uscita dal Policlinico, ove aveva assistito la figlia che aveva partorito, postasi alla guida della Ford FI tg RC, precedentemente acquistata dal
IE, aveva notato, durante il tragitto, il comportamento anomalo di due sconosciuti che viaggiavano su un mezzo di media cilindrata, i quali, dopo averla sorpassata, si erano lasciati agevolmente superare, fissandola insistentemente una volta fermi al semaforo. Aveva affermato, poi, che i due, dopo averla seguita fino alla sua abitazione, avevano fatto perdere le proprie
Dell'omicidio in contestazione e dei reati connessi relativi alle armi sono stati tracce. dichiarati colpevoli in primo grado gli imputati SC ON e ZZ
ON come esecutori e VI TO e NC CO TR come mandanti. Le pene irrogate sono state quella dell'ergastolo per il ZZ, lo
TO ed il CO TR mentre il collaboratore SC è stato condannato
Sono, invece, stati assolti, con motivazione relativa alla ritenuta assenza di di anni 15 di reclusione. alla pena riscontri individualizzanti, gli imputati NO UA, NO IO,
CA UA, CA VI e SS OC. La Corte d'Assise d'AppeLL ha affermato la responsabilità del ZZ e deLL TO per i reati loro ascritti ed ha ritenuto proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla causale di predominio mafioso la pena dell'ergastolo per per l'applicazione ciascuno di loro che è stata ridotta ad anni 30 di reclusione della diminuente del rito abbreviato. La Corte inoltre ha confermato la pena inflitta all'imputato SC in primo grado, ma la ha ridotta ad anni 10 per effetto dell'applicazione della diminuente del rito abbreviato. Ha assolto per non aver commesso il fatto l'imputato FR CO TR.
192
ے
ہ Ha proposto ricorso ZZ ON deducendo la nullità della sentenza impugnata per mancanza iLLgicità e contraddittorietà della motivazione. In particolare ha osservato che non si è tenuto conto del fatto che NI IO, aveva nell'immediatezza dei fatti, effettuato una descrizione somatica del sicario individuandolo in un soggetto di età giovane, tra i 18 ed i 30 anni, di statura media, di capelli neri e folti” e, cioè, con caratteristiche fisiche del "
tutto diverse rispetto alle sue. Che non sarebbe stata analizzata opportunamente la causale alternativa a quella mafiosa, chiaramente introdotta dal teste m.LL ES Rampino aLLrché aveva riferito di aver saputo dal marito separato della teste IS che era stato raggiunto da un'azione di fuoco durante il periodo della relazione tra la IS ed il RB, sottovalutandosi, dunque, la causale alternativa legata alla relazione extraconiugale. Ha evidenziato le contraddizioni fra i due collaboranti GG e SC, sostenendone l'inattendibilità Lo SC avrebbe dovuto essere ritenuto inattendibile, inoltre dato che risultava da una ordinanza di custodia cautelare prodotta che nei giorni in cui avrebbe commesso l'omicidio RB in realtà,
era a LI per commettere altri delitti Ha lamentato infine, il mancato riconoscimento del vizio della seminfermità mentale sulla SC di una perizia cui era stato sottoposto nell'ambito del processo che lo aveva visto imputato dell'omicidio del TO.
Ha proposto ricorso TO VI sostenendo l'erronea valutazione dell'attendibilità del collaborante SC. Infatti dall'ordinanza di custodia cautelare emessa il 17-2-1998 dal GIP del Tribunale di LI nel procedimento n. RGNR 13593/98, si evince che lo SC, secondo quanto daLL stesso dichiarato, il 6-2-1990 si era precipitato a LI in conseguenza del ferimento di un suo amico;
che nei giorni successivi a LI aveva
193 effettuato degli appostamenti per mettere a segno le reazioni contro i clan per LA. rivali e che aveva mandato De TE a comprare i biglietti aerei
Il 9-2-1990 sono stati acquistati i biglietti, mentre l'omicidio a Modena è
e la stato eseguito l'8-2-1990. Ha sostenuto quindi l'incertezza contraddizione della causale, visto che una formula dubitativa ( quanto al tentato omicidio ai danni di TO) è stata trasformata in certezza in ordine alla responsabilità di mandante di un altro reato, attraverso un presunto ringraziamento di TO verso l'esecutore. Le contraddizioni fra le varie dichiarazioni sarebbero state trascurate dai giudici d'AppeLL.
Le censure sono infondate. La sentenza impugnata ha raggiunto la prova della responsabilità degli imputati condannati, attraverso le dichiarazioni dei collaboratori GI ('de relato daLL stesso imputato ZZ) e SC( quest'ultimo reo confesso).
Il GI aveva riferito( udienza 23-6-1997) di aver saputo da ZZ
ON che il IE era stato ucciso da costui e da ON SC su richiesta dei fratelli CA e di TO VI, i quali avevano chiesto ai
NO di localizzare la vittima che si trovava al Nord;
che i NO avevano incaricato dell'esecuzione DO IA e FR CO TR;
che per la localizzazione della vittima lo TO aveva mandato in Lombardia
OC SS, il quale aveva seguito gli spostamenti del IE per segnalarlo ai killers;
che il SS era stato per un periodo di tempo in
Lombardia ed era stato aLLggiato in un appartamento di proprietà del
ZZ intestato alla madre di costui;
che anch'egli era andato, insieme al
ZZ, a trovare il SS nell'appartamento in questione( ubicato tra la provincia di LA e quella di Novara) verso l'11-12-dicembre 1989; che il
ZZ glielo aveva presentato in quell'occasione, rendendogli noti i motivi per cui egli si trovava lì.
ہے 194 Il collaboratore aveva, ancora, aggiunto di aver appreso dal SS che la 66vittima era legata agli imertiani e che il motivo per cui il Barbieri doveva essere ucciso era questo: che il RB insieme ad altre persone della SC
RT avevano cercato di uccidere TO VI e VI TO aveva riconosciuto tra i killer il IE e…... per tale motivo VI TO voleva con insistenza,..per lui era una questione personale ucciderlo".
Aveva, da ultimo, sostenuto di aver rivisto il ZZ in epoca successiva all'omicidio e che lo stesso gliene aveva raccontato i particolari.
Lo SC( 5-7-1997) aveva ammesso di aver ucciso il IE unitamente al ZZ. Aveva aggiunto il collaboratore che lui stesso e FR CO
TR (menzionato a domanda della Corte all'udienza del 19-5-98) avevano ricevuto da GI IM per il tramite di DO
IA la segnalazione della presenza del IE a Modena e la richiesta di eliminarlo;
che lui ed il ZZ avevano atteso la vittima sotto casa al mattino intorno alle 8.00-8.30; che avevano sparato con due pistole, :
una calibro 7,65 ed una 38.; che avevano sparato mentre il IE stava partendo con la propria autovettura;
che non conosceva altri particolari sull'organizzazione del delitto essendosi egli limitato a partecipare alle fase esecutiva.
A riscontro delle dichiarazioni anzidette è stata, innanzitutto, posta la causale della guerra di mafia desunta dalle deposizioni dei testi sacerdote AR
RE e OZ LD (i quali all'udienza del 19-4-97 avevano riferito del clima di terrore in cui viveva la vittima ) nonché dalla testimonianza del
*' dott. Arena che aveva riferito in ordine ai pregressi omicidi di due fratelli del
RB.
Come riscontro ulteriore alle dichiarazioni dei collaboratori sono state valutate, anche, le risultanze di prova generica in tema di modalità esecutive
195 desunte dalla relazione peritale della dott.ssa Gloria Popoli ( depositata all'udienza del 19-4-97- da cui era emerso che effettivamente il IE era stato ucciso all'interno dell'autovettura mentre al mattino presto si recava al lavoro ed, inoltre, che le armi utilizzate erano state due pistole, una calibro
7,65 ed una calibro 38).
Dagli atti processuali è emersa quindi la causale specifica del delitto, nella faida tra la SC TO e la SC RT, svoltasi nel contesto generale della guerra di mafia, con evidenza tale da indurre ad escludere il dedotto movente alternativo riconducibile alla relazione sentimentale intrattenuta dal IE
con la IS, ma privo di qualsiasi elemento concreto.
La perfetta corrispondenza tra il narrato dei collaboratori in ordine alle modalità esecutive del delitto e le risultanze della prova generica, al di là di
A lievi discrasie, tali da non inficiare il convincimento, consente di considerarli affidabili e convergenti.
In particolare a carico dell'imputato ZZ, quale esecutore materiale, è stata indicata la chiamata in correità deLL SC, il quale dopo aver affermato di essere stato incaricato dell'omicidio da PE IM, ha sostenuto che si era deciso con il gruppo IA che all'esecuzione avrebbe partecipato anche un loro uomo e che costui era stato, appunto, il
ZZ.
La chiamata in correità anzidetta ha trovato pieno riscontro individualizzante nel narrato del GI relativo all'uso, da parte del ZZ, di un appartamento intestato alla madre ANsi Antonia ed ubicato in Marano
Ticino( NO.)
Per l'imputato TO la Corte di merito ha valutato a suo carico la dichiarazione de relato del collaboratore GI che lo ha indicato quale mandante.
196
..
G La stessa ha trovato riscontro nella causale( che conduce, nell'ambito della guerra di mafia, specificamente ad una vendetta trasversale posta in essere daLL TO al tentato omicidio del cugino) ed anche nelle dichiarazione deLL
SC.
Il collaboratore anzidetto ha, riferito che il motivo per cui doveva essere ucciso il IE era riconducibile ad un interesse dell'organizzazione destefaniana in quanto costui aveva "in precedenza partecipato a degli agguati..se non erro ai danni di NZ TO" aggiungendo di aver visto l'imputato dopo la commissione dell'omicidio e che quest'ultimo+ "" era contento e lo aveva ringraziato".
Il ringraziamento conferma e riscontra gli elementi già indicati nelle dichiarazioni di GI. Le difese degli imputati ZZ e TO hanno sostenuto che lo SC si è accusato falsamente dell'omicidio in contestazione poiché egli, in relazione all'omicidio di tale ON TO consumato in LI il 1-3-1990, aveva, in altro procedimento dichiarato che in data 6-2-1990 un suo amico ( avv. NO) era stato ferito ad Ercolano, e di essersi, quindi, precipitato a
LI a visitarlo e di aver, fatto rientro a LA.
In atti è stata prodotta la copia dei biglietti aerei acquistati all'aereoporto di
Capodichino il 9-2-1990. In merito ha ritenuto la Corte, che le circostanze evidenziate non valgano ad inficiare le conclusioni acquisite sulla veridicità della confessione del collaboratore, atteso che i biglietti aerei non risultano essere stati utilizzati, e che comunque, tra la data del ferimento di cui ha riferito il collaboratore( 6-2-1990), l'eventuale "precipitarsi" deLL SC
a LI e l'omicidio in contestazione( consumato al mattino dell'8-2-1990)
è intercorso un lasso di tempo pienamente compatibile con il suo portarsi in
Modena.
197 Dopo la disamina di tutte le risultanze processuali la Corte di merito ha ritenuto pienamente provata la responsabilità di ZZ quale esecutore,
insieme a SC dell'omicidio e di TO quale mandante.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una 1
ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche. :
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
31) LI IC BA OA e CH
VA( capi B165- B166) Imputati: IB DO cl.34, TO OS, IB ON cl.66,
ND ON, IB ON cl.60, EL PE LI e
UC ON. Ricorrenti: IB DO, TO OS e ND ON.
In data 18-4-1991, ignoti killers uccidevano a colpi d'arma da fuoco AR
HI e HI SA mentre, a bordo di un'autovettura A112 targata RC 286300, transitavano nei pressi deLL svincolo autostradale di RC-
Modena.
198 Sul luogo del delitto, ad una distanza variabile tra i 5 ed i 10 metri circa, venivano rinvenuti 17 bossoli cal.7,62 x 39mm, quattro ogive deLL stesso calibro e 15 bossoli per pistola cal.9 lungo.
Dopo circa un'ora dall'agguato, a margine della strada provinciale Cannavò-
Nasiti, veniva notata da CC della stazione di RC- Spirito NT- un'autovettura Ford FI, ancora in fiamme.
I successivi accertamenti consentivano di rinvenire all'interno della stessa un caricatore bifilare in cal.9 per pistola mitragliatrice, due bossoli cal.9 ed un bossolo cal.7,62x39 mm.
L'auto, a verifica effettuata, risultava provento di furto così come le sue targhe.
L'esame medico legale condotto sui cadaveri delle due vittime consentiva di stabilire che queste ultime erano state attinte da almeno tre armi deLL stesso calibro atteso che sui corpi era stata riscontrata la presenza di pallettoni nr°
10/10, pertinenti cartucce per fucile cal.12, oltre a quelle in cal.9 mm e 7,62 mm, i cui bossoli erano stati rinvenuti sul luogo del delitto.
Nel corso delle indagini svolte i CC focalizzavano i loro sospetti sul clan
IB ed in particolare su AV GI e TO GE, entrambi abitanti nei pressi del luogo di rinvenimento della Ford FI, irreperibili dal
'giorno dell'omicidio ed in possesso di moto di tipo analogo a quella che si presumeva aver lasciato delle vistose impronte vicino all'auto incendiata.
Un'ulteriore informativa di reato veniva redatta sul grave fatto di sangue dalla Squadra Mobile reggina che prendeva spunto per le indagini da due telefonate anonime pervenute al 113" in una delle quali si segnalava che a 66
commettere il delitto sarebbero stati ND ON e ON PI.
Del duplice omicidio in contestazione, con la sentenza impugnata, sono stati dichiarati responsabili im primo grado gli imputati IB DO cl.34,
199
. TO OS, IB ON cl.66 e ND ON condannati ciascuno alla pena dell'ergastolo.
Sono, invece, stati assolti gli imputati IB ON cl.60 e EL PE
LI mentre declaratoria di NDP per morte dell'imputato è stata emessa nei confronti di UC ON-
La Corte d'Assise d'AppeLL, ha valutato attendibili e riscontrate le dichiarazioni dei collaboranti, ed ha affermato la responsabilità di ND
ON, TO OS e IB NI, in ordine ai reati loro contestati, valutando proporzionata all'efferatezza dell'agguato ed alla. causale di predominio mafioso, per ciascuno di loro la pena dell'ergastolo che è stata ridotta ad anni 30 di reclusione per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha ritenuto invece insussistente, il riscontro individualizzante la colpevolezza dell'imputato IB ON che, in riforma della sentenza di primo grado è stato assolto dal reato in contestazione per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 cpv CPP.
Hanno proposto ricorso IB DO, TO OS e TO
ON, censurando la sentenza impugnata per carente esame dell'attendibilità intrinseca e del confronto esterno dei collaboranti, per non
'aver tenuto conto delle divergenze fra le varie dichiarazioni, giustificandole con salti logici o con avventurose ricostruzioni dei fatti. In particolare non ha tenuto conto del fatto che già il Tribunale del riesame aveva revocato il provvedimento di custodia cautelare non ritenendo che le dichiarazioni di
AU ( sempre de relato), e quelle di GI (pure de relato) fossero sufficienti a far mantenere uno stato di custodia cautelare per gli imputati.
Hanno eccepito inoltre la mancanza di motivazione in ordine alle ritenute
ے
ہ
200
" aggravanti della premeditazione e dei motivi abietti ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La sentenza impugnata ha ritenuto che sulle persone di IB DO come mandante e di TO OS, e di ND ON come esecutori del delitto convergessero, riscontrandosi reciprocamente, le dichiarazioni dei collaboratori GI, ER, AU DÀ e UL.
L'affermazione di colpevolezza di IB DO è stata, operata, oltre che 1 per la qualità indiscussa di capo del ricorrente, anche perché il GI ha espressamente indicato l'esistenza di un mandato di morte, disposto dal
IB, a causa di motivi di rancore personale che costui nutriva nei confronti del HI per il tradimento che il medesimo aveva posto in essere nei suoi confronti attentando alla vita del figlio.
I giudici d'appeLL hanno osservato che a riscontro delle dichiarazioni rese dal collaboratore GI sulla specifica causale del delitto in contestazione deve porsi il dato relativo all'effettivo avvenuto arresto della parte offesa
CH SA, assieme ad MB Strati, in data 21-8-1987, in via
Sbarre Centrali di RC nei pressi della chiesa del Loreto- sita nelle vicinanze del Rione MAni.
La accertata veridicità dell'episodio relativo e soprattutto della non avvenuta denunzia dell'agguato ai danni di IB UA, può indurre a ritenere
l'attendibilità del collaboratore particolarmente qualificata essendosi costui dimostrato portatore di conoscenze talmente specifiche da poter costituire patrimonio appartenente soltanto a chi, intraneo aLL schieramento, ha appreso nei minimi particolari deLL svolgimento dei fatti.
L'arresto del HI non avrebbe, infatti, potuto essere dal GI( non intraneo alla SC IB ma a clan alla stessa federata) collegato all'attentato
201
- posto in essere nei confronti di IB UA se non a seguito di notizie provenienti da soggetti inseriti nell'ambito associativo dei IB medesimi.
D'altra parte la causale indicata dal GI sarebbe emersa, con sicurezza, anche dalla dichiarazione del collaboratore UL che riscontra specificamente e dettagliatamente il racconto al proposito fatto dal collaboratore in relazione al tentativo posto in essere dal HI di uccidere IB UA " in casa si doveva eliminare il HI sua” nonché da quelle del collaboratore ER "
perché era un traditore”.
La causale specifica di vendetta di cui hanno concordemente ed univocamente riferito i collaboratori anzidetti, consente diritenere riscontrate le convergenti dichiarazioni sul punto dei collaboratori e quindi appare legittima la dichiarazione di responsabilità dell'imputato formulata dai 1
giudici di merito.
L'imputato TO OS è stato indicato come componente, del gruppo di fuoco dal GI, il quale ha riferito di aver saputo daLL stesso TO, oltre che da TA e ES della sua materiale partecipazione al delitto.
Le dichiarazioni del GI risultano particolarmente dettagliate sulla complessiva dinamica dell'omicidio ( e riscontrate con particolare riferimento all'uso di un Kalashinkov e di una Ford FI rubata e poi bruciata). Egli ha, poi, sostenuto che a sparare sono state tre persone (il TO, il
IB e tale UC) e dalle risultanze di prova generica è emerso l'avvenuto uso di tre armi.
Lo ER ha sostenuto che il TO gli aveva raccontato il fatto di
AR..che si trovava casualmente", aggiungendo, però, di aver poi saputo da TO, da AV e da NO che" gli esecutori materiali erano stati loro".
202
" Dal che si deduce che il collaboratore non ha riferito solo le supposizioni del suo gruppo sui partecipi all'omicidio ma ha affermato di aver saputo del coinvolgimento del TO, del AV e del NO come killers per aver avuto da loro stessi conferma dei sospetti già nutriti.
Deve, inoltre, evidenziarsi che il collaboratore ER, in data 19-3-1991, è stato arrestato, nella casa della madre e che nella circostanza era con lui stata tratta in arresto per favoreggiamento personale la vittima AR HI .
La circostanza secondo la Corte depone:chiaramente nel senso di un estrema
+ vicinanza tra i due e conferma, quindi, l'attendibilità della dichiarazione deLL
ER che riscontra puntualmente quella del GI in relazione all'asserita partecipazione al delitto di TO OS. In relazione alla posizione del
TO, è stato opportunamente, evidenziato che la circostanza che i due collaboratori lo abbiano concordemente indicato quale componente del commando di fuoco divergendo, invece, sui nominativi degli altri killers, non può incidere elidendo il valore probatorio degli elementi di prova acquisiti in atti nei suoi confronti, perché il riscontro, appare puntuale ed individualizzante.
Inesistente, infine, è stata considerata la lamentata discordanza in ordine al ruolo attribuito al TO dal collaboratore GI atteso che lo stesso ha
'al dibattimento confermato che il TO era stato organizzatore ed ispiratore del delitto, specificando ulteriormente che aveva anche materialmente curato l'esecuzione dell'omicidio alla cui riuscita teneva particolarmente..
Per ND ON la Corte d'Assise d'AppeLL ha evidenziato che il collaboratore GI ha sostenuto di aver appreso che lo ND aveva fatto da "basista" nel delitto in contestazione. A sua volta il collaboratore ER ha affermato di aver saputo da TO OS, AV GI e NO
IO che "c'era stata la copertura di ND".
Si è ritenuto quindi che le dichiarazioni anzidette si riscontrano, reciprocamente sia in relazione all'asserita partecipazione dell'imputato all'omicidio sia in ordine al ruolo dal medesimo assunto nella vicenda. E'
evidente che i termini "far da basista”, e "dare la copertura" si equivalgono
A ciò deve aggiungersi che nei riguardi deLL ND alle dichiarazioni accusatorie del GI e deLL ER si assommano quelle del collaboratore
AU, che ha sostenuto di aver appreso che l'appellante era stato uno degli esecutori del delitto.
In definiva i giudici di merito hanno raccolto con diligenza tutti gli elementi di prova, superando il vaglio dei riscontri per i tre imputati condannati, ed :
escludendo la responsabilità del IB, proprio per insufficienza di riscontri.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dagli accertamenti di polizia, dalle verifiche peritali e dalle dichiarazioni rese dai collaboratori. Le dichiarazioni di questi ultimi sono state verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p., così come indicati e precisati nella parte introduttiva della sentenza. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali ed argomentata in modo con esse coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi vanno pertanto rigettati. La Corte d'Assise d'AppeLL ha successivamente trattato le statuizioni di condanna nei confronti dei collaboranti.
Due di essi hanno proposto ricorso in Cassazione per tutti i reati per i quali sono stati condannati avverso i criteri sanzionatori utilizzati dai giudici d'AppeLL: AU IA e MB GI.
Entrambi i ricorrenti hanno censurato la sentenza per aver applicato il principio del cumulo materiale previsto dagli articoli 71, 73 e 78 c.p. anziché, il concorso formale fra reati e quindi la disciplina prevista nell'articolo 81 cpv. c.p. Non avrebbe tenuto conto, la Corte di merito, che i reati da loro commessi rientravano in un arco temporale senza soluzioni di continuità, si trattava di reati omogenei, vi era stato un unico disegno criminoso e l'identità dell'origine ideativi e volitiva delle plurime azioni delittuose, comprese in un programma criminoso specificato sin dall'inizio e preordinato al raggiungimento di un fine ben determinato.
Infatti, hanno ricordato i ricorrenti che la Corte Suprema di Cassazione ha indicato la possibilità di applicare il reato continuato stabililendo che "il vincolo della continuazione può essere ravvisato anche fra reato associativo e reati attuativi del programma, ove si accerti che sin dal momento della
'costituzione dell'associazione siano stati programmati i singoli reati che dovranno essere commessi con un disegno definito dei delitti realizzabili in attuazione dell'oggetto sociale criminoso. Tale ipotesi peraltro costituisce una eccezione al generale diniego della compatibilità fra reati permanenti, come l'associazione a delinquere e reati a consumazione istantanea, quali siano di solito i delitti fine. (Cass. Sez. 1°, 26-3-1998 n. 1815). In particolare il MB ha osservato che appariva pre-definita la sua funzione nell'organizzazione criminale di killer, adibito all'esecuzione degli omicidi.
205 Hanno inoltre censurato la sentenza per la misura della pena, ritenuta eccessiva anche in ordine all'applicazione dell'articolo 8 della legge 203/91.
Il AU ha lamentato inoltre l'erronea applicazione della diminuente per il rito abbreviato, perché è stata applicata all'interno del calcolo per la definizione della pena, mentre andava valutata sulla pena definitivamente calcolata a norma dell'articolo 78 c.p.p., che era di anni trenta, e quindi la pena definitiva doveva essere di anni venti;
la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'ingiusta condanna al risarcimento danni a favore delle parti civili. Il MB ha censurato la sentenza anche per la misura della pena, ritenuta eccessiva in ordine all'applicazione dell'articolo 8 della legge 203/91..
Va rigetta la censura proposta dai due imputati relativa alla mancata applicazione delle norme relative al concorso formale dei reati ed al regime di continuazione indicato dall'articolo 81 cpv. c.p.
Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il programma di una associazione per delinquere va tenuto distinto dal disegno criminoso, la cui unicità costituisce il presupposto essenziale per la configurabilità della continuazione fra più reati. L'unicità del disegno criminoso richiede infatti, la rappresentazione, sin dall'inizio, dei singoli delitti, individuati almeno nelle loro linee essenziali, e pertanto è ravvisabile solo quando risulti che l'autore abbia già previsto e deliberato in origine, per linee generali, l'iter criminale da percorrere ed i singoli reati attraverso i quali si snoda. Ne consegue che la partecipazione ad una associazione per delinquere non può costituire, di per sé sola, prova dell'unicità di disegno criminoso fra i reati commessi per il perseguimento degli scopi dell'associazione. (v. Cass. Sez. 1°, 15-11-2000
n.3834).
206
i I reati commessi da AU e MB, pur facemdo parte del programma associativo, non possono ritenersi uniti dal vincolo di un unico disegno criminoso, essendo stati decisi ed attuati nel corso della vita dell'associazione, secondo le sopravvenute esigenze criminali. Né l'unicità del ruolo assunto nell'associazione (killer per il MB), può essere confusa con l'unicità del disegno criminoso.
Va altresì rigettato il ricorso del MB in ordine alla misura della pena, avendo i giudici di merito congruamente e logicamente motivato in fatto..
L'intero ricorso del MB va pertanto rigettato.
Il ricorso del AU può essere parzialmente accolto, limitatamente alla censura per erronea applicazione degli articoli 78 c.p. e 442 c.p.p., in realzione alla quantificazione della pena di fatto irrogata.
Infatti i giudici di merito, dovevano effettuare la riduzione della pena in seguito al giudizio abbrevito, sulla pena complessiva stabilita ai sensi dell'articolo 78 c.p., nel limite di anni trenta. L'indicata riduzione si risolve in una operazione puramente aritmetica di natura processuale conseguente alla scelta del rito ad opera dell'imputato e va eseguita dopo la determinazione della pena effettuata secondo i criteri e nel rispetto delle norme sostanziali.
La pena da infliggere al AU era quella di anni trenta stabilita a norma dell'articolo 78 c.p., diminuita di un terzo per effetto della scelta del rito abbreviato, e quindi di anni venti.
La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena che va determinata in anni venti, va rigettato nel resto il ricorso.
207 La sentenza impugnta si è quindi occupata dei reati relativi al traffico di armi per i quali è stato condannato ZZ ON. In particolare:
Capo C2( cessione armi a TA DO). Il collaboratore GI, ha accusato l'imputato di aver ceduto al TA un fucile Spass" con il calcio pieghevole che si raccoglieva...ed altre armi portate giù dal ZZ.
-Capi C5 C8( trasporto armi da Cerminate a Reggio Calabria), e Capo C11( trasporto bazooka e bombe tipo ananas). Il collaboratore GI ha accusato il ZZ di aver importato dalla Svizzera attraverso i suoi Tir, armi, in collaborazione con IA. In particolare in fucile Sig che sparava 20-30 colpi a raffica, bazooka, bombe tipo ananas ed altre armi.
Capo C15 ( "scarichi" di armi effettuati da ZZ nella zona di
"competenza" del AR). Il collaboratore AR ha dichiarato che, presso la sua stazione di servizio, il ZZ aveva più volte scaricato armi dai suoi Tir, destinate alla SC NO-IB-LA. :
Ha proposto ricorso ZZ ON, censurando la sentenza per aver fondato il convincimento di colpevolezza sulla base delle dichiarazioni del solo collaborante GI erroneamente ritenute confermate dall'altro collaborante AR.
La Corte di merito ha osservato che le dichiarazioni accusatorie rese dal collaboratore GI sono state, confermate da quelle del collaboratore
AR, il quale ha sostenuto che l'imputato era un adepto del clan
IA operante a Cermenate, legato alle cosche LA- NO- IB, incaricato del trasporto delle armi dal Nord Italia a Reggio Calabria laddove le scaricava presso la sua stazione di benzina.
La convergenza fra le due dichiarazioni è sufficiente per il riscontro fra le dichiarazioni dei due collaboratori, avuto riguardo all'identità del ruolo 66
208 univocamente attribuito da entrambi i collaboratori al ZZ di procacciatore e corriere delle armi... delle quali è stato indicato convergentemente il tipo".
Il ricorso va rigettato.
Il giudice di legittimità, sulla valutazione della chiamata di correo operata dal giudice di merito, non può né deve, sindacare sulla valutazione, ma limitarsi a verificare la correttezza formale del provvedimento impugnato e, quindi, al riscontro del vaglio critico operato dal giudice di merito al fine di verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca, assolvendosi cosìàl dettato normativo di cui all'articolo 192 c.p.p.(v. Cass. Sez. 2° 1-3-2000 n.1173)
La Corte di merito con un giudizio logico e coerente con i principi stabiliti dall'articolo 192 c.p.p., ha considerato attendibili, convergenti e pienamente riscontrate le dichiarazioni rese dai collaboratori, con una motivazione frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova. Sono così 7
pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alle ritenute aggravanti ed alle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Per quanto riguarda le armi utilizzate dalla SC RT-EL-RA
(capi di imputazione compresi fra C17 e C23) la Corte di merito ha fondato le dichiarazioni di responsabilità soprattutto sulle dichiarazioni del collaborante
AU che aveva affermato di essersi interessato episodicamente della fornitura delle armi all'indicato gruppo criminale, ricevendole anche dalla camorra napoletana. Utilizzando il riscontro delle confessioni rese dai collaboranti EP IO ed LF NE.
.. कम 209 Gli imputate collaboratori AU, EP ed LF, non hanno proposto ricorso avverso la dichiarazione di responsabilità. Il AU come già esaminato ha contestato globalmente il trattamento sanzionatorio ed il EP la misura della pena.
EP IO, censurando la sentenza per quanto riguarda la irrogazione della pena, (sostened to che sulla base della spontanea ed ampia confessione resa e del comportamento processuale tenuto la Corte avrebbe dovuto ritenere le attenuanti generiche oltre alla concessa diminuente di cui all'articolo 8 legge
203/91 ed applicare il giudizio di prevalenza.
Il ricorso di EP IO è inammissibile.
Egli infatti censurando la sentenza in ordine alla misura della pena inflitta, propone un giudizio di merito non ammesso in sede di legittimità. La Corte di merito ha valutato tutti gli aspetti relativi ai reati commessi, nel corso della sua carriera criminale, ha preso atto della collaborazione data, attraverso la confessione e le chiamate in correità, ha tenuto conto della diminuente i speciale prevista dall'articolo 8/legge 203/91, e con un giudizio di merito formulato a norma dell'articolo 133 c.p.p., ha determinato una pena congrua e coerente, non sindacabile in sede di legittimità. Analogamente e motivatamente ha ritenuto di non poter concedere le attenuanti generiche. E' palesemente infondato ritenere, come pare faccia il ricorrente, che per effetto automatico della collaborazione debbano essere applicati tutti i benefici e nella misura massima prevista. Anche per i collaboratori si applicano le norme che regolano la determinazione della pena e la concessione delle attenuanti.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile.
Sempre in relazione al traffico di armi, sono stati configurati quali delitti scopo della SC RT, sulla SC delle dichiarazioni dei collaboratori EL e UD, i capi d'imputazione C24 in ordine al quale è stata affermata la responsabilità di RT ON, SI EL e SI
GI.
Hanno proposto ricorso, SI EL e SI GI (C24), e
RT ON (C24 e C31), sostenendo che la sentenza impugnata ha erroneamente raggiunto la prova della loro responsabilità attraverso la reciproca convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori UD e EL, omettendo una corretta valutazione dell'attendibilità e sorvolando sulle
+
notevoli divergenze delle suddette dichiarazioni. Hanno quindi lamentato l'eccessività della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le censure proposte da SI EL, SI GI e RT ON, sono infondate.
La Corte di merito con un giudizio logico e fondato sui principi stabiliti dall'articolo 192 c.p.p., ha considerato attendibili, convergenti e pienamente riscontrate le dichiarazioni rese dai collaboratori, UD e EL, con una :
motivazione frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico. Hanno inoltre determinato la pena ed escluso le attenuanti generiche, con congrua motivazione. Tale valutazione di merito
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
Per la SC RA è stato ritenuto il delitto di cui al capo C26 ed è stato condannato l'imputato CO ON.
Questi ha proposto ricorso lamentando che la Corte ha fondato la sua convinzione sulla base delle dichiarazioni di EL, ER ed NE,
211 generiche ed inattendibili Ha proposto una diversa lettura degli atti, in base alla qaule, il CO sarebbe stato soltanto l'intestatario del capannone usato direttamente dal RA e da altri associati.
Le censure sono infondate.
La colpevolezza del CO in ordine al reato in contestazione è emersa, con certezza, dalle univoche e concordi dichiarazioni accusatorie mosse nei suoi confronti dai collaboratori EL, ER e di NE.
La Corte di merito con un giudizio logico e fondato sui principi stabiliti
嘈 dall'articolo 192 c.p.p., ha considerato attendibili, convergenti e pienamente riscontrate le dichiarazioni rese dai collaboratori, con una motivazione frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova. Sono.così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle
+ obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico. Hanno inoltre determinato la pena ed escluso le attenuanti generiche, con congrua motivazione.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Per la SC De TE è stato condannato soltanto il collaboratore ZZ
RO, dalle cui dichiarazioni erano scaturite le imputazioni (C33- C35-
C37-C39-C41-C42-C44), che ha proposto ricorso, censurando la sentenza per omessa motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti
"
generiche, non potendo considerarsi tale quella formulata per l'applicazione della diminuente di cui all'articolo 8 legge 203/91.
Il ricorso è inammissibile.
212
," La Corte d'Assise d'AppeLL, previa unificazione dei reati contestati ex art. 81 CP,ha inflitto la pena di 7 anni di reclusione e lire 35 milioni di multa, determinata alla luce dei criteri di valutazione di cui all'art. 133 CP, ed ha ritenuto ridurla successivamente ad anni 6 di reclusione e lire 25 milioni di multa.
Ha svolto così un giudizio di merito, coinvolgente l'intera attività del ZZ, sia per la responsabilità derivante dalla commissione dei reati, sia per l'opera di collaborazione data. Nell'insieme il giudizio appare equo, e conforme ai criteri di legge, pertanto non censurabile in sede di legittimita.
Il ricorso va dichiarato quindi inammissibile.
ESAME DEI RICORSI RELATIVI AI DELITTI DI ESTORSIONE
La Corte d'Assise d'Appelo ha dichiarato in premessa di seguire per la disamina dei fatti in contestazione, il criterio di lettura ricavato dalle comuni regole di esperienza e dai moduli comportamentali che appartengono all'ambito della normalità relazionale ed al ragionevole flusso degli accadimenti umani.
Sulla SC delle regole medesime è stata, qualificata oggettivamente idonea la minaccia posta in essere nei confronti delle parti offese in considerazione dell'attività sopraffattrice degli agenti, dell'organizzazione di cui erano espressione e del contesto ambientale in cui la stessa si è svolta, avuto riguardo alla"consacrazione" della personalità mafiosa degli imputati e delle pregresse attività delittuose del sodalizio. Sussistenti sono stati, ritenuti tutti gli altri elementi costitutivi dei contestati delitti di cui all' art.629 CP , ogni qual volta sia risultato evidente il connotato estorsivo della richiesta di somme di denaro o di beni mobili non supportata da rapporti economici sottostanti e, del pari, ovviamente, esistente in nuce l'ingiustizia del profitto per la mancanza di un titolo giuridico legittimamente la richiesta medesima.
Affermata è stata, pure, la riconducibilità dell'azione posta in essere dal soggetto passivo ad un suo atto di volontà, sia pur ridotto a livelli minimali, 1 nella sola scelta tra il danno minacciato e la consegna delle somme, con correlata diminuzione patrimoniale ed, infine, la sussistenza del dolo, consistente nella piena volontà e consapevolezza di usare violenza o minaccia al fine di procurare a se o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno.
Quanto alla valutazione delle deposizioni a discarico si è tenuto conto del contesto ambientale di riferimento profondamente permeato e caratterizzato da situazione diffusa di omertà, dovendosi evidenziare che il rigoroso rispetto della consegna del silenzio, costituente canone di comportamento diffusamente insito nella coscienza sociale, ha indotto spesso, come è noto alla prassi giudiziaria, i testi a negare l'evidenza o, quantomeno, a sfumare nella misura maggiormente possibile il loro personale coinvolgimento nella convalida dell'ipotesi di accusa al fine di mantenersene estranei o di assumere nei confronti della stessa ruolo assolutamente marginale.
Gli indicati principi sono rispettosi della giurisprudenza più volte indicata da questa Corte di legittimità e pertanto vanno pienamente condivisi.
Le estorsioni ed i danneggiamenti contestati alla SC LA sono in granparte fondate sulle dichiarazioni del collaborante GI.
214
.
f CO, all'udienza del 17-10-1997, ha sostenuto che nel territorio sottoposto alla "giurisdizione mafiosa" dei LA( Croce AL, SaracineLL,
Ravagnese, Arangea, Sant'Elia) la prassi della mazzetta estorsiva era talmente diffusa che addirittura molti imprenditori, prima ancora di iniziare i lavori, contattavano i capi di tale SC (LA UA e dopo la morte di costui LA IA) per concordare la percentuale in denaro da versare;
che a volte veniva pure preteso l'affidamento di subappalti;
che i commercianti pagavano il pizzo mensilmente e che molto spesso erano costretti a regalie di merci o all'assunzione di personale.
Sono state considerate rilevanti anche le dichiarazioni del collaboratore
AR, la deposizione del funzionario di polizia dott. Cannarella, e le deposizioni di numerosi testi.
Passando ad esaminare le imputazioni per le quali è stato proposto ricorso è oopportuno iniziare con la contestazione ai capi D2 e D3 nei confronti di
LA IA condannato ad anni 10 di reclusione. A suo carico sono state indicate le dichiarazioni dei collaboratori GI IO( udienza 17-
10-97) e AR PO( udienza 10-10-97) pienamente convergenti nel nucleo essenziale costituito dall'affermazione relativa alla pressione estorsiva posta in essere dal LA ai danni di RC SA legale '
rappresentante della società GDM spa proprietaria del supermercato A0.
Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo l'inattendibilità dei collaboratori e la carenza di seri riscontri.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito, ha considerato attendibili le dichiarazioni dei due collaboratori e particolarmente del GI, trovando puntuali conferme nell'acclarata veridicità di tutti i particolari di dettaglio forniti dal GI di
215 cui ha riferito il teste funzionario di polizia dott. Cannarella all'udienza del
14-7-97 in relazione all'asserita esclusività della fornitura di carni da parte dell'azienda Labate, all'avvenuta assunzione dei soggetti indicati dal collaboratore in epoca successiva all'attentato dinamitardo subito in data 24-
11-1989, all'assunzione pregressa del Trunfio di cui parimenti aveva esattamente riferito il collaboratore, alla commercializzazione del vino Cirò
Cantina Sociale di Torre Melissa cui era interessato AR GI, figlio di
AR IO “il gioielliere”. Le censure tendendo ad una ricostruzione assolutamente diversa da quella coerente e logica indica ta in sentenza, vanno considerate in fatto e quindi inidonee a proporre la verifica di legittimità.
Pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile.
Estorsione ai danni della SOCIETA' ACEM( capo D5), per la quale è stato condannato LA IA.
Il collaboratore GI IO( udienza 7-10-1997), ha affermato che la ditta ACEM di San Gregorio pagava regolarmente il pizzo( oltre un milione al mese in contanti), e che nell'estorsione, inizialmente compiuta da altri, si era inserito attivamente il LA costringendo il titolare a versargli personalmente "il pizzo”. Nel ricorso il LA ha censurato la sentenza impugnata per aver fondato la su a decisioni sull'inattendibile dichiarazione di GI.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha valutato in modo analitico e puntuale le dichiarazioni rese dal collaboratore, ritenendone l' attendibilità e la coerenza interna.
Ha quindi constatato il riscontro ad esse fornito dalla deposizione resa all'udienza del 14-7-97, dal dott. Cannarella dalla quale è emerso che il
216 titolare dell'EM ( società operante nel settore della produzione e commercializzazione di infissi in legno )si identificava in ES IO e che era stato accertato che presso la società anzidetta lavorava un genero di
Lo DI GI, (come indicato dal GI) identificato in RE
VI( nato a [...] il [...]) coniugato con lo DI Francesca, figlia di GI lo DI;
e che, infine, in danno della società erano stati effettuati due distinti attentati.
Le censure prposte dall'imputato devemo essere considerate generiche nella loro formulazione, e tendenti ad un nuovo giudizio di merito sulle risultanze processuali, assolutamente non proponibile in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Estorsione ai danni del JUMBO MARKET-(capo D6)
E' stato dichiarato responsabile LA IA.
L'affermazione di responsabilità è stata operate facendo riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore GI( udienza 17-10-1997) il quale aveva dichiarato che il delitto era scaturito da un tentativo di furto perpetrato dai LA in danno del negozio;
che il proprietario, nativo di IO IC ed amico degli IE, che a loro volta erano amici dei De TE, aveva, tramite questi ultimi, contattato UA LA con il quale aveva concordato la cifra mensile da pagare a titolo di mazzetta, (lire 800 mila-1
milione mensili).
Nel ricorso il LA ha lamentato che l'accusa si rifà soltanto alle inattendibili dichiarazioni di GI.
Le censure sono generiche, in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha valutato in modo analitico e puntuale le dichiarazioni rese da GI, ritenendole intrinsecamente attendibil. Ha quindi riscontrato
217 il narrato del collaboratore relativo ai rapporti intrattenuti dal marito della titolare dell'esercizio commerciale SC VO con gli IE trovando validi elementi nella sentenza esecutiva emessa dalla Corte di AppeLL di RC in data 15-4-98 nel procedimento c. d. "Zagara" instaurato, tra gli altri, a carico di questi ultimi, in cui si da atto dell'esistenza di un' intercettazione ambientale del 24-1-1997da cui era emerso ½ che IE AR aveva invitato tale BI a recarsi, non appena giunto a RC, presso il supermercato "Jumbo Market" ( sito a circa un KM dall'aereoporto) ed a
"
chiamarlo da lì per telefono.
Elevatissima, dunque, l'attendibilità del narrato del GI che ha, evidentemente, saputo proprio in ragione del suo inserimento nella SC, dei rapporti anzidetti( provati anche dalla circostanza che il IO era risultato essere stato denunziato insieme con altre 18 persone, tra cui IE
NC per gioco d'azzardo in data 11-11-89 e dal contenuto di un informativa dei CC di IO IC in cui il IO medesimo era stato indicato come soggetto che avrebbe potuto dare opsitalità al latitante IE
IO).
La sentenza impugnata risulta pertanto ampiamente motivata in fatto e le censure oltre ad essere totalmente destituite di fondamento, tendono ad una rilettura delle risultanze chiaramente esclusa nel giudizio di legittimità.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
218
; Capo D8 nei confronti di LA IA, e TT ON, per l'estorsione alla ditta RC ON.
Ha proposto ricorso il LA, censurando il difetto di motivazione in ordine alla valutazione delle prove, sostenendo che la sentenza impugnata ha fondato la decisione soltanto sul racconto del GI, omettendo ogni verifica della sua attendibilità e seri riscontri di merito.
Il TT ha sostenuto nel ricorso che la Corte di merito ha trasformato indizi in prove ed erroneamente ha considerato riscontro delle dichiarazioni di GI il fatto che erano stati esplosi colpi di arma da fuoco contro il capannone della parte offesa ed era stato dato alle fiamme un deposito in disponibilità deLL stesso RC, visto che il TT è stato assunto prima del secondo attentato. Ha altresì osservato che in precedenza su annullamento della Corte di Cassazione il Tribunale del riesame aveva revocato l'ordinanza di custodia cautalere emessa nei suoi confronti per il reato di cui al capo D8.
Infine ha censurato la sentenza per non aver accolto la richiesta derubricazione del reato in violenza privata e per non aver concesso le attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
Il GI ha all'udienza del 17-10-97, sostenuto che l'RC, titolare di un'agenzia di distribuzione di giornali, sita in Mortara di Pellaro, aveva subito diversi attentati;
che si era, pertanto, recato a trovare i NO di
Archi; che attraverso costoro aveva saputo che la cifra da elargire mensilmente ai LA era di 1.500.000 al mese che andavano a finire nelle tasche del TA;
che, oltre alla cifra da versare, l'RC aveva accettato di assumere persone vicine alla SC anzidetta quando gli fosse stato richiesto e che per tale motivo aveva assunto il TT.
219 Il narrato del collaboratore( che ha riferito di particolari conoscibili solo da chi, intraneo alla SC, era costantemente al corrente di tutte le attività
estorsive dalla stessa pianificate) è risultato, poi, confermato dalle seguenti circostanze:
1) in data 30-10-1990 risultano essere stati esplosi colpi di arma da fuoco contro il capannone dell'agenzia distribuzione stampa della parte offesa ed in data 14-1-1993 risulta, altresì, essere stato dato alle fiamme un deposito nella disponibilità deLL stesso RC;
2) il 17-11-1992 è stato avviato al lavoro alle dipendenze dell'RC
l'imputato TT ON.
Priva di pregio, è stata considerata inoltre la censura specifica, riproposta in ricorso, con cui si è dedotto che l'assunzione del TT è avvenuta antecedentemente all'incendio subito dalla parte offesa nel gennaio 1993 considerato che il TT è stato, comunque, assunto nel 1992 e, quindi, posteriormente all'attentato del 1990 e tenuto, altresì, conto della circostanza relativa al fatto che se pur l'assunzione formale risale al 1992 è ben possibile che egli abbia iniziato a lavorare precedentemente.
Il secondo attentato, cioè, lungi dall'escludere la sua responsabilità, dimostra, soltanto, che la pressione estorsiva non si era esaurita con l'instaurato rapporto di lavoro ma che si è evoluta dinamicamente.
Quanto alla riferibilità soggettiva all'imputato LA IA, l'accusa del
GI trova riscontro logico nella considerazione relativa all'ubicazione territoriale dell'azienda sita in zona sottoposta al dominio mafioso della SC di cui l'imputato è accusato di essere il capo.
Le censure relative alla mancata concessione delle attenuanti generiche sono chiaramente di merito e contrastano con la valutazione correttamente fatta dalla sentenza di non concederle per la gravità dei fatti. Nessun rilievo può
220
+ inoltre assumere il pregresso rigetto dell'ordinanza di custodia cautelare, trattandosi di valutazioni fatte in momenti diversi, per fini diversi e su materiale probatorio certamente non completo.
La sentenza è congruamente motivata in fatto sui punti oggetto del ricorso, con argomentazioni logiche e coerenti che escludono la possibilità di intervento critico da parte del giudice di legittimità.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
E' stata affermata la responsabilità di MB IO (D10 e D13) e di
VO PI (D11), entrambi accusati di aver costretto SP EL, concessionario Citroen a trasferire loro, delle automobili non pagate. Hanno promosso ricorso i due imputati censurando la sentenza per mancanza di motivazione essendo la condanna fondata sull'incerta dichiarazione di
GI, priva di riscontri. 1
I ricorse sono in fatto e manifestamente infondati.
Le imputazioni sono state elevate sulla SC delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore GI IO, il quale, all'udienza del 17-10-97, ha sostenuto che il titolare della Citroen, tale SP, era stato costretto sia a corrispondere al MB uno stipendio mensile che a consentire che uno dei
'fratelli di costui, VA o EL, aprisse una succursale di vendita in
Arangea; che l'autosalone era stato realizzato su un terreno estorto dai
MB a tale IB di Gallina;
che quest'ultimo era stato letteramente perseguitato con continue minacce;
che gli era stata incendiato l'autovettura; che sul terreno in questione i fratelli MB avevano realizzato un immobile abusivo a tre piani;
che il titolare della concessionaria Citroen, oltre
*
" nella che al pagamento della mazzetta, era sottoposto ad altre richieste concessionaria..se avevamo bisogno di qualche cosa, di auto..si andava lì a
221
A
.. nome di IA LA e chiedevano..ci davano queLL che chiedevamo.
Ricordo in particolare che PI VO si era preso per sé una LA Delta che lo SP voleva un milione e mezzo ma non gli abbiamo dato niente..poi un'altra auto l'avevamo presa, era una Renault 14 che mi ero tenuto per me..poi IC MB prese una jeep, una Toyota..non so..credo che non l'abbia pagata..però non sono sicuro..questa jeep poi l'ha fatta blindare"
Le dichiarazioni del GI sono state confermate dal tenore assolutamente reticente della deposizione della parte offesa SP EL, e dal contenuto della deposizione resa all'udienza del 6-10-97, dal teste IB AS che ha affermato di aver ricevuto telefonicamente numerose minacce di morte;
di aver ceduto il terreno al MB ricevendo come corrispettivo un modesto lavoro di sbancamento di terriccio;
di aver subito un attentato all'autovettura della figlia e di essersi a cagione di ciò rivolto al MB medesimo chiedendogli di aiutarlo. 3
La Corte ha esaminato tutti gli elementi di fatto, e li ha valutati accuratamente, considerando attendibile, logica e sufficientemente provata la dinamica della vicenda estortiva riferita dal GI. Tale motivazione non può essere riesaminata o posta in dubbio dai giudici di legittimita senza esorbitare dai compiti assegnati dalla legge alla Corte di Cassazione.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Per il Capo (D15), sono stati condannati LA IA, VO PI,
l'estorsione GO NC, CH RE, e AR VI, per commessa nei confronti di NA GI in relazione ai lavori di costruzione di un complesso residenziale nella Zona di Arangea, consistente nell'imposizione di sub appalti a favore di imprese degli imputati o controllate dagli stessi.
ہو 222 LA IA, LA GI, AR VI, GO NC, e
VO PI, hanno proposto ricorso per violazione dell'articolo 192 c.p.p. in tema di valutazione di chiamata di correo, per omessa verifica in concreto dell'attendibilità intrinseca dei chiamanti, in particolare del GG, in ordine alla loro posizione, e dei riscontri esterni, con conseguente vizio della motivazione per iLLgicità e contraddittorietà. Hanno sostenuto l'inesistenza di qualsiasi attivita intimidatoria, la mancata considerazione della veridicità di quanto indicato dalla parte offesa Hanno lòamentato la mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena, ed alle denegate attenuanti generiche. Le censure proposte da LA IA, LA GI, GO NC,
e VO PI, sono in fatto e manifestamente infondate.
%
Soltanto il ricorso proposto da AR VI può essere accolto.
La Corte di merito ha fondato le sue decisioni su varii elementi di prova, ed in particolare sulle dichiarazioni rese dal GI, nelle quali ha affermato che avendo notato che il NA stava iniziando i lavori di sbancamento al fine di realizzare un complesso residenziale, IA LA ha mandato suoi messaggeri per minacciare gli operai ed aprire il rapporto estorsivo con l'imprenditore. CO dopo l'indicato contatto, è andato a casa di IA
LA per prendere accordi, accompagnato da VI AR. IA
LA, secondo quanto ha dichiarato GI che era presente, ha chiesto per lui i lavori di sbancamento.. di trasporto di materiale inerte e il NA non ha consentito dicendo che lui aveva questi mezzi e che non poteva lasciare fermi i suoi operai ma che gli avrebbe dato in cambio una percentuale su quella parte di lavori. Poi IA LA gli ha chiesto anche che gli venissero ceduti in subappalto una serie di lavori che dovevano essere fatti all'interno tra cui ferraioli .. cioè per TO e per VO.. poi carpenteria per CH
22 RE.. lavori di riscaldamento, impianto idrico a GO NC.. lavori di muratura.. di rifinizione, cioè piatrellamento alla ditta che aveva suo EL LA GI.. che a sua volta aveva la ditta però non era intestata a lui ma come prestanome aveva NO SA.. altri lavori ..le forniture di infissi li ha fatti la ditta Ima però tramite MB che ha ricevuto una percentuale del 5% e poi anche AR VI ha avuto una percentuale della fornitura delle mattonelle..delle piastrelle dei bagni che la fornitura l'ha fatta la ditta AR.. si sono messi praticamente d'accordo AR VI
e UN AR di fare la fornitura cioè AR VI di fargli fare la "
fornitura a AR e AR gli avrebbe dato una percentuale del 5% a
AR VI.
A riscontro del narrato del collaboratore la Corte di merito ha posto:
1) la testimonianza del funzionario di polizia dr. Cannarella( udienza 14-7-
97) da cui è emerso che nella costruzione dell'immobile in contestazione, la società Ibeco s.r.l. di cui legale rappresentante era NA GI IO, si
:
era avvalsa per: i lavori di carpenteria della ditta individuale di CH RE per i lavori in ferro della ditta TO e VO impresa edile s.n.c peri lavori idraulici ed il riscaldamento della ditta AZ( per conto della quale lavorava tale IO TO di GO NC) per i lavori di impianto elettrico della ditta TO ON e della Ital si
TO SA e C. s.n.c per i lavori di pavimentazione della ditta individuale NO SA per le forniture di infissi interni della ditta Ina s.r.l. di NÀ ON
per la fornitura di piastrelle della ditta AR OL e C. s.n.c.
Con sostanziale conferma di quanto convenuto secondo la dichiarazione resa dal GI.
224 Ma proprio sulla base di quanto emerso dalle dichiarazioni ritenute attendibili rese dal GI, non è evidente il carattere estorsivo della fornitura effettuata dal AR. Questi è andato all'appuntamento con l'imprenditore, mostrando di conoscerlo già in precedenza, e nella riunione ha ottenuto di far fare la fornitura alla ditta AR, che non pare possa esser considerata mafiosa o vicina a gruppi mafiosi. Quanto meno non vi è in atti alcun elemento che lo indichi. Il AR VI ha quindi assunto il ruolo di "portatore di affari", per una ditta regolare, senza aggravio per l'imprenditore, essendo presumibile che la percentuale del 5%, fosse compenso dell'intermediazione e non è stato chiarito se dovesse gravare sull'imprenditore o sul fornitore.
Ritiene pertanto questa Corte di legittimità che non sussistano elementi sufficienti per affermare la colpevolezza di AR VI, che a norma dell'articolo 530 comma II c.p.p., va assolto per non aver commesso il fatto.
In tal senso va annullata la sentenza impugnata senza rinvio.
Per GO NC il ricorso deve considerarsi infondato.
Infatti il riscontro alle dichiarazioni di GI si ricava dal fatto che ha effettuato attività di rifinitura dei lavori edili la ditta AZ presso la quale lavorava il EL o il TO del ricorrente. Trattandosi di riscontro l'indicazione di un qualche interesse da parte del GO deve ritenersi sufficiente. E' stato inoltre accertato che dei lavori erano stati fatti personalmente dal GO, come aveva affermato GI.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Gli altri ricorsi vanno dichiarati inammissibili
La motivazione fornita dai giudici di merito appare congrua logica e scrupolosamente aderente alle risultanze processuali, e non è ammissibile una
225 ulteriore disamina in fatto delle risultanze processuali senza invadere i limiti della giurisdizione di legittimità.
Per le estorsioni indicate ai capi D18 (SIMCAL), D25 (TT pneumatici), la Corte di merito ha osservato che il collaboratore GI, aveva sostenuto che gli esercizi commerciali TT pneumatici e FI
PE avevano stipulato con il LA un accordo che prevedeva, in cambio della protezione mafiosa, la fornitura gratuita in favore dell'imputato e dei loro “amici" delle merci rispettivamente commercializzate e che, invece,
l'impresa che aveva realizzato il Palazzo dell'Enel di SaracineLL( Simcal) si era accordata con il LA per il pagamento di una percentuale del 4% le sull'importo dei lavori oltre che per il conferimento di subappalti e per assunzioni della manodopera segnalata. Le dichiarazioni sono state riscontrate per l'effettività di svolgimento dei fatti dettagliatamente riferiti dal collaboratore quali, di volta in volta, l'assunzione da parte delle imprese vessate di soggetti specificamente indicati, la menzione di ditte che avrebbero agito da prestanomi nella fatturazione dei lavori capo D18) o l'avvenuta fornitura di merci( D 25 e D26) ammessa dalle parti offese, che pur negando sempre di essere state sottoposte a pressione estorsiva, avevano dichiarato di conoscere il LA, sostenendo di aver talvolta effettuato delle regalie in favore di costui, il quale, però, di norma, pagava regolarmente, così come pagavano le persone da lui mandate(
Ha proposto ricorso il LA, censurando il difetto di motivazione in ordine teste TT IO).
alla valutazione delle prove, sostenendo che la sentenza impugnata ha
226 fondato la decisione soltanto sul racconto deLL "storiografo" GI,
omettendo ogni verifica della sua attendibilità
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito, avendo ritenuto attendibile la dichiarazione di GI, ha confermato le declaratorie di colpevolezza del LA in ordine ai reati ascrittigli ai capi D18 e D25 ha, invece, in relazione al delitto di cui al capo
D26, in accoglimento dell'interposto gravame, riformato l'operata declaratoria di colpevolezza, assolvendb l'inputato. Opportunamente hanno osservato i giudici di merito che i numerosi dettagliati particolari riferiti dal GI non possono esser stati da costui conosciuti se non perché appresi nell'ambito della realtà delinquenziale in cui era inserito.
Il suo narrato è risultato, dunque, riscontrato positivamente in fatto.
Il ricorso pertanto va dichiarato inammissibile non essendo consentito alla
Corte di legittimità di ripercorrere le verifiche correttamente effettuate dai giudici di merito.
Per estorsione in danno della tappezzeria TT sono stati condannati
LA IA e ZO GI, D27, accusati di aver costretto il
TT ad assumere formalmente il ZO per consentirgli di uscire dal carcere con l'affidamento in prova, ed pagarlo nonostante non svolgesse alcuna attività lavorativa.
Hanno ribadito nel ricorso LA IA e ZO GI, le critiche alla motivazione della sentenza per erronea valutazione dell'attendibilità del teste GI, e per carenza di riscontri individualizzanti.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
227
.
i La dichiarazione del collaboratore GI suindicata è risultata, riscontrata dalla testimonianza del funzionario di polizia dott. Cannarella da cui è emerso che l'imputato in data 22-1-1992 è stato denunciato in stato di arresto per violazione degli obblighi impostigli con ordinanza del magistrato di sorveglianza del 25-10-1991 perché controllato a bordo di una Renault Clio tg TA B6162 di proprietà di LA IA LI, moglie di AR
IO cl.44 in cui compagnia appunto il ZO si trovava.
E' quindi di tutta evidenza che l'assunzione del ZO è stata imposta alla . tappezzeria TT, ma non ha mai avuto, altra funzione oltre quella di evitare al ZO la permanenza in carcere.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile, non essendo consentito ai giudici di legittimità di ripercorrere l'indagine di merito, aLLrché come nel caso in esame, essa sia stata compiuta nel rispetto delle regole processuali.
Per estorsione in danno della ditta Ima s.r.l. sono stati condannati LA
GI,TA NG e ER NT D28, per aver costretto il titolare della ditta sig. NÀ ad assumere formalmente TA NG, ed ad accettare l'omesso pagamento dei titoli di credito firmati da ER NT.
Nel ricorso LA, TA e ER hanno sostenuto la mancanza e contraddirietà della motivazione in ordine, alla valutazione delle dichiarazioni del collaborante, all'esistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione ed in particolare al grado di consapevolezza del
TA,(elemento soggettivo), facilmente liquidato con l'affermazione del coinvolgimento in un precedente processo per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. Tutti i ricorrenti hanno lamentato l'insufficiente motivazione in ordine alla misura dela pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
228
é I ricorsi di LA e TA sono infondati. Va accolto invece il ricorso proposto da ER NT.
Il collaboratore GI ha affermato che la Ima s.r.l., operante nel settore degli infissi, di cui titolare era un certo NÀ era stata costretta a fornire senza mai ricevere alcun corrispettivo infissi esterni ed interni a LA
IA ed ad altri suoi affiliati, tra cui ER NT;
che il NÀ era stato anche obbligato ad assumere TA NG, EL di TA DO.
Le affermazioni di GI sono state confermate dalla deposizione della parte offesa NÀ ON( udienza 19-7-97) il quale ha sostenuto, di aver assunto il TA, su sua preghiera, previa richiesta nominativa inoltrata all'ufficio di coLLcamento anche se ha escluso qualunque intervento dell'imputato LA che ha asserito di conoscere essendo suo compaesano.
Il NÀ ha escluso, altresì, di aver ricevuto richieste estorsive ed ha riferito di aver conosciuto diversi ER NT di cui uno gli aveva promesso di pagare della merce ratealmente fornendo dei titoli che però non erano stati onorati alla scadenza.
Il riscontro della dichiarazione di GI consente di affermare con sicurezza la responsabilità del LA e del TA, avendo il NÀ sostanzialmente ammesso il fatto, anche se ha, per comprensibile timore, escluso di aver subito una estorsione.
Vanno quindi rigettati i relativi ricorsi.
Per il ER invece deve osservarsi che la dichiarazione di GI, peraltro alquanto generica, non è assistita da alcun riscontro, avendo l'imprenditore dichiarato soltanto di aver conosciuto un ER che non aveva onorato i titoli di credito firmati per acquisti. Il fatto riferito non è lo stesso indicato dal collaboratore ed ha caratteristiche di normalità nella vita corrente di una
229
: azienda. Non può pertanto avere il carattere richiesto per la verifica individualizzante di una chiamata in reità perestorsione.
La sentenza impugnata sul punto, va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di ER NT limitatamente al reato di cui al capo D28, per non aver commesso il fatto e va eliminata la relativa pena di anni sette di reclusione e lire 2.000.000 di multa
Nei confronti del LA IA è stata anche accertata la responsabilità, su indicazione dei collaboranti GI e AR, per l'estorsine nei confronti delle imprese Cambogi e Lodigiani, D32, in ordine ai lavori di raddoppio della linea ferrata Reggio Cal-Melito. Una delle parti offese (l'ing. TI is della Cambogi) ha ammesso di aver pagato in più rate tangenti per trecento milioni. Anche per qesto reato è stato proposto ricorso con gli argomenti già indicati per le altre condanne per estorsione.
I ricorsi sono inammissibili .
A carico dell'imputato sono state indicate le dichiarazioni dei collaboratori
GI IO( udienza 17-10-97) e AR PO( udienza 10-10-97) pienamente convergenti nel nucleo essenziale costituito dall'affermazione
1 relativa alla pressione estorsiva posta in essere dal LA.
I ricorrenti infatti, hanno proposto un riesame in fatto delle risultanze processuali, per pervenire ad una diversa dinamica della vicenda contestata. I
fatti attraverso i quali è maturata l'estorsione condotta dal LA IA sono articolati fra loro da un nesso evidenziato dai giudici di merito in modo evidente, logico e convincente. Qualsiasi ulteriore esame del percorso motivazionale costituirebbe invasione del giudice di legittimità nell'ambito del merito.
230 I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Passando all'esame dei reati di DANNEGGIAMENTO E PORTO ARMI E
MATERIALE ESPLODENTE, contetsti alla SC LA, deve osservarsi che per il primo reato si è provveduto a dichiararlo prescritto, restano quindi in questa fase soltanto le condanne per il secondo reato.
LA IA e TO SA (D45), sono stati condannati per l'attentato dinamitardo nel negozio di mangimi di LI UN. A carico degli imputati sono state poste le dichiarazioni del collaborante GI confermate dall'accertamento di polizia in ordine la verificarsi del fatto.
Proponeva ricorso TO SA eccependo,eccependo, l'inconsistenza dell'accusa basata sul solo dichiarante GI e la poca rilevanza dei riscontri.
LA IA ricorreva contestando genericamente l'accusa proposta dal
GI.
Le censure proposte dal TO sono infondate.
Il collaboratore GI ha affermato che l'attentato dinamitardo è stato eseguito nei confronti di AM UN proprietario di un negozio di mangimi nella zona di Croce AL, perché, costui si era permesso di aggiungere alle merci solitamente vendute, anche la vendita di bibite, facendo così concorrenza a TO SA che nella zona aveva un bar.
231 A riscontro delle affermazioni di GI, è stata posta la deposizione resa dal dott. Cannarella( udienza 18-7-97) che ha dichiarato di aver riscontrato che effettivamente la notte del 17-10-1989 l'esercizio commerciale di LI
UN, titolare di una ditta individuale ubicata in Croce AL avente ad oggetto il commercio all'ingrosso di mangimi, granturco, farinacei e bevande alcoliche, aveva subito un attentato dinamitardo e che nella zona
Pontorieri SA gestiva un bar denominato "Bar Sport”.
Qualsiasi altra indagine sulle prove acquisite, costruirebbe indebita verifica di merito da parte del giudice di legittimità, essendo le prove indicate in sentenza, coerenti, logiche e convincenti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
Il ricorso del LA assolutamente generico si limita a contestare l'attribuibilità del fatto perché capo della SC titolare del territorio ove avvenuto il fatto.
La nericità del ricorso impone di dichiararlo inammissibile.
MB IO (D49), è stato condannato anche per l'attentato all'autocarrozzeria De TE. Ha proposto ricorso l'imputato deducendo il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità del GI, valutata in modo contraddittorio dai giudici, visto che hanno assolto i correi e condannato il MB. Ha censurato altresì l'omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso propone censure di fatto ed è manifestamente infondato..
Infatti l'accusa formulata dal collaboratore all'indirizzo del MB, è stata riscontrata avuto riguardo, dal fatto che quest'ultimo era carrozziere concorrente con De TE. Dalla deposizione del dott. Cannarella( udienza
232 18-7-97) è, infatti, emerso che egli era effettivamente titolare di un'autocarrozzeria sita in contrada Gagliardi n° 7, nella stessa zona dove operava l'autocarrozzeria De TE le cui serrande erano state danneggiate da un ordigno esplosivo in data 23-7-89. Le questioni relative alla misura della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche riguardono valutazioni di merito affrontate dai giudici di primo e secondo grado e risolte con un diniego per la gravità delle condotte
Qualsiasi altra indagine sulle prove acquisite, costruirebbe indebita verifica.di merito da parte del giudice di legittimità, essendo le prove indicate in sentenza, coerenti, logiche e convincenti.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Nell'ambito dei reati contestati alla Cosca LA, la sentenza di secondo grado nella parte motiva ha escluso la responsabilità di TA DO dai reato ascrittogli, indicati ai capi D8, D14, D45,e D50, assolvendolo per non aver commesso il fatto. Nella parte dispositiva della sentenza non è però contenuta la disposizione della relativa assoluzione. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio nei confronti di TA DO limitatamente ai capi
D8, D14, D15, D45 e D50, per non aver commesso il fatto.
Le estorsioni ed i reati connessi relativi alle armi contestate alla SC
NO-Audino sono indicati nei cadi D51,D52,D53,D54, e D55.
NO IO e NO UA (D51), sono stati condannati per l'estorsione delle imprese riunite Mazzitelli-Edilcom Puglia Impianti, per i lavori del Palazzo della Regione, sulla base delle dichiarazioni dei
233
," collaboranti GI e AU. L'estorsione avrebbe avuto come oggetto la consegna di somme di denaro e l'imposizione in subappalto dei lavori di carpenteria. Sono stati condannati anche per l'estorsione, in danno della ditta
Cutrupi, per i lavori relativi alla tratta autostradale LI-RC (D53). Per lo stesso fatto è stato condannato anche GI RO, (D54) accusato di aver partecipato all'estorzione, montando la guardia al cantiere per evitare che da parte dei EL-AN, fossero messi in atto 'attentati che inficiassero la protezione garantita dai NO.
Hanno proposto ricorso gli imputati sostenendo l'inutilizzabilità delle dichiarazioni di GI, valutabili quale inammissibile confessione extragiudiziale de relato, e la genericità di quelle del AU. GI in particolare ha osservato che la genericità delle accuse era stata evidenziata anche dal P.M. d'udienza che aveva richiesto l'assoluzione. Hanno poi, tutti gli imputati lamentato la mancata motivazione in ordine alla misura della pena ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La sentenza impugnata, con puntuale e logica motivazione ha definito assolutamente convergenti, le dichiarazioni rese da entrambi i collaboratori
GI e AU nei confronti di NO IO e NO UA la cui univoca denominazione del solo cognome non può che essere intesa quale indicazione di agire congiunto nell'interesse della SC da entrambi capeggiata.
Irrilevante, è stata ritenuta la dedotta discordanza relativa alla percentuale percepita che il AU ha sostenuto esser pari al 50% ed il GI ha, al dibattimento definito "minima".
E' stata trovata logica spiegazione nel fatto che il secondo collaboratore ha sostenuto che oltre alla mazzetta la SC traeva indebito vantaggio anche
234
7 attraverso l'esecuzione dei lavori di subappalto( ed in ogni caso il GI ha confermato, a contestazione del PM, le dichiarazioni rese in data 14-3-94
aLLrquando si era riferito ad una suddivisione a metà della tangente).
La ricostruzione dei fatti e delle responsabilità è stata quindi effettuata con pieno rispetto delle regole ermeneutiche con una ricostruzione che si è fatta carico anche della misurea della pena e della non concessione delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, non è pertanto, consentito al giudice di legittimità di ulteriormente indagare nel merito della vicenda.
I ricorsi vanno dichiarati inammissibili.
Infine NO IO e NO UA sono stati condannati per l'estorsione nei confronti dell'impresa RA, che stava costruendo il palazzetto deLL Sport. Hanno riferito AU e GI e confermato il cav.
RA, che già l'impresa aveva pagato una tangente di ottanta milioni ai
EL per la protezione, aLLrché si inserirono i NO richiedendo a loro volta il pizzo che fu regolarmente pagato.
Nel loro ricorso gli imputati hanno evidenziato la genericità delle accuse, la contraddizione per quanto riguarda l'ammontare della somma pagata fra quanto dichiarato dai collaboranti e quanto ammesso dal RA. Hanno poi, lamentato la mancata motivazione in ordine alla misura della pena ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
I fatti sono stati ammessi dal RA. CO, infatti,( udienza 22-7-97) ha fatto riferimento a due distinti gruppi malavitosi che percepirono, ciascuno separatamente dagli altri, la mazzetta, sostenendo che dopo qualche mese dall'inizio dei lavori( giugno 1987), aveva ricevuto mediante minacce telefoniche, richieste estorsive di denaro;
che, considerati i tempi in cui si
235
: . viveva in quegli anni in RC, aveva deciso, per poter avere la possibilità di proseguire con tranquillità nella propria attività, di pagare la tangente nei modi e nei tempi indicatigli dagli interlocutori;
che, dopo parecchio tempo, aveva ricevuto ulteriori telefonate con cui gli veniva intimato di pagare ulteriori somme di denaro, che poiché egli si sentiva sicuro della protezione che gli era stata garantita dalle persone da cui era già stato contattato ed alle quali aveva versato una tangente, in un primo momento non aveva dato peso all'episodio; che, però, aveva successivamente subito dei danneggiamenti cui avevano fatto seguito ulteriori telefonate da parte di persone che gli avevano ribadito che avrebbe dovuto pagare dicendogli “dobbiamo campare anche noi"; che, pertanto, egli si era convinto che le ulteriori telefonate estorsive provenivano da altre organizzazioni criminali ed aveva, dunque, accettato di pagare di nuovo;
che l'ammontare delle due distinte estorsioni era stato di lire
5 milioni. 等
Anche se la parte offesa non ha fatto riferimento diretto ai NO è abbastanza evidente il puntuale riscontro alle dichiarazioni del GI.
La motivazione si è fatta carico di tutti i problemi compreso queLL della misura della pena e della mancata concessione delle attenuanti generiche per la gravità dei fatti, ha ricostruito la vicenda in modo logico ed aderente alle risultanze processuali, deve conseguentemente ecludersi qualsiasi possibilità di ulteriore verifica da parte del giudice di legittimità.
Le estorsioni ed i reati collegati contestti alla SC RT-CodeLL sono stati inizialmente indicati ai capi da D56 a D89, ma molte imputazioni sono state definite in primo o in secondo grado con sentenze di assoluzione non impugnta.
236
; Restano daesaminare soltanto i capi di imputazione per i quali è stato proposto ricorso daggli imputati condannati in secondo grado.
Già accertata giudizialmente risulta, dunque, nell'arco temporale di riferimento delle odierne imputazioni, la sussistenza della SC RT che tra i delitti fine comprendeva, appunto, le estorsioni.
Sono stati dichiarati responsabili dell'estorsione in danno dell'impresa
RA per la protezione in ordine ai lavori di costruzione del Palazzotto deLL sport, gli imputati EL UA cl.50 e RT ON, accusati dai collaboranti AU e GI di aver preteso e ricevuto dal cav.
RA la somma di lire 80.000.000. Le dichiarazioni sarebbero confermate dalla parte offesa. Hanno proposto ricorso gli imputati osservando che le stesse dichiarazioni sono state utilizzate per saffermare la responsabilità dei NO, e rilevando l'assurdità della doppia estorsione, indice di inattendibilità delle fonti de relato dei due dichiaranti e censuranto la sentenza per iLLgicità della motivazione Hanno poi, lamentato la mancata motivazione in ordine alla misura della pena ed alle denegate attenuanti generiche.
I ricorsi sono in fatto e manifestamente infondati.
La parte offesa cav. RA, ha, con rara sincerità, dichiarato di aver subito minacce e di aver pagato "il pizzo", a due diverse bande criminali. Ha in particolare precisato che nel corso della telefonata del secondo gruppo, alle sue rimostranze, per aver già adempiuto ai pagamenti convenuti, gli è stato risposto "anche noi dobbiamo campare”, manifestando chiaramente che si trattava di una seconda diversa estorsione. Ciò conferma e riscontra puntualmente le dichiarazioni rese da AU e
GI, conferendo validità di prova alle già attendibili dichiarazioni. Né può
237
-- essere considerata improbabile la doppia estorsione, visto che la guerra di mafia si è verificata anche per le continue reciproche invasioni di territorio.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultabo accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità degli imputati è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura
" della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Le ulteriori verifiche in fatto proposte dai ricorsi consisterebbero in una indebita prevaricazione del giudice di legittimita.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
Sono stati condannati RT ON per estorsione D59 e detenzione e porto materiale esplodente D61, e per il solo capo D61 UD UA.
L'estorsione in danno dell'imprenditore CL FR per la costruzione dell'Hotel de le ville di Villa San IO, è stata descritta accuratamente da
EL che vi avrebbe partecipato.
Hanno proposto ricorso gli imputati censurando la sentenza per vizio di motivazione, essendo stata fondata soltanto sulle dichiarazioni di EL, non verificate e non verificabili. Per il UD in particolare è stato osservato che lo stesso EL si era limitato a dire che aveva prelevato la bomba rudimentale dall'abitazione del UD, senza coinvolgere direttamente quest'ultimo. Non vi sarebbe alcun elemento di riscontro, pertanto in base al principio della frazionabililità della chiamata in correità, andrebbe assolto l'imputato. Entrambi hanno poi, lamentato la mancata motivazione in ordine
238 alla misura della pena ed alle denegate attenuanti generiche e comunque la dichiarazione di prescrizione del reato.
Le censure sono infondate.
Il collaboratore EL ha puntualmente descritto tutte le fasi dell'estorsione, dai suoi preparativi all'esecuzione. Ha precisato dove e come
è stato reperito l'ordigno da fare esplodere e la sua sistemazione all'interno del portone neLL stabile in cui abitava il CL. Le varie operazioni sono state condotte personalmente daLL EL o da altri alla sua presenza, si tratta quindi di una dichiarazione diretta con auto accusa del dichiarante.
Le affermazioni deLL EL sono state riscontrate dal verbalizzante dott.
Cannarella che un ordigno in data 3-5-1986 era stato coLLcato nel portone.
d'ingresso dell'immobile di proprietà del CL. Quest'ultimo ha ammesso di aver subito varii attentati dinamitardi.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultabo accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità degli imputati è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Le ulteriori verifiche in fatto proposte dai ricorsi consisterebbero in una indebita prevaricazione del giudice di legittimita.
I ricorsi vanno pertanto rigettati.
{
کے 239
. RT ON è stato ritenuto dalla sentenza impugnata responsabile anche delle estorsioni consumate nei confronti di CI NC, titolare di una ditta di import-export D62, D64, nei confronti di SI NC
AS, imprenditore di Villa S. IO D65, D67, nei confronti di
SE OC (ditta Edil Sud) D68, nei confronti di NE VI (ditta
Edilim) D69, nei confronti di TR NCc (ditta Edil Costruzioni
Bagnara) D75, nei confronti di NÀ ON D76, nei confronti di
IN TE D78, nei confronti di ZI GI D70 e D71, nei confronti di Lo ER IT D72,D73,D74, nei confronti dei fratelli
MA D86 e D88. Lo stesso RT ON, e con lui in concorso
GU SA e ON IO sono stato ritenuti colpevoli della estorsione nei confronti dei commercianti EC PI e AR VI
D85. Tutte le condanne sono motivate sulla base delle autoaccuse di 15
EL che ha sempre chiamato come correo l'RT, e su parziali ammissioni delle parti offese. Nel ricorso RT ha censurato la sentenza per l'inattendibilità deLL
EL, confermata dal fatto che le parti offese nei casi in cui hanno confermato l'estorsione, hanno però indicato come responsabile EL, escludendo di aver avuto contatti con l'RT, e ridimensionando notevolmente gli importi pagati. Ha poi, lamentato la mancata motivazione in ordine alla misura della pena ed alle denegate attenuanti generiche.
Gli imputati ON e GU hanno proposto ricorso censurando la sentenza per aver violato l'articolo 192 c.p.p., concedendo credibilità alle dichiarazioni del collaborante EL, nonostante fossero carenti e prive di riscontro. Comunque il BO ha sostenuto che per l'estorsione a
AR non sussiste alcuna precisa indicazione nei suoi confronti e per quella a EC, lo stesso EL ha detto che solo qualche volta lo aveva
240 sostituito. Hanno poi, lamentato la mancata motivazione in ordine alla misura della pena ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infonadate.
Le dichiarazioni rese dal collaboratore EL, sono state in tutti i casi analitiche, puntuali, con la descrizione delle varie fasi dell'attività estortiva.
Egli ha riferito fatti da lui compiuti o da altri alla sua presenza, avendo partecipato personalmente alla consumazione dei reati. Si tratta quindi di dichiarazioni dirette e non già de relato, formulate dal collaboratore autoaccusandosi e chiamando gli imputati in correità.
Esse sono state riscontrate dalla polizia che ha verificato il reale verificarsi degli sattentati correlati alle varie estorsioni, ed in alcuni casi sono state ammesse anche dalle parti offese.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e cörretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità degli imputati è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Le ulteriori verifiche in fatto proposte dai ricorsi consisterebbero in una indebita prevaricazione del giudice di legittimita.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
RAPINE( capi d'imputazione da D92 a D100)
-- A 241 La Corte d'Assise d'AppeLL ha valutato una serie d'imputazioni relative a reati non configurabili come reati satellite di singole consorterie criminose ma costituenti ipotesi delittuose che vedono imputati soggetti provenienti, secondo l'accusa, da estrazioni associative diverse.
Il collaboratore GI IO aveva, infatti, affermato che, alla fine del
1991 e nel 1992, conclusasi la guerra di mafia e non essendoci, da un lato, più il timore di subire attentati né, dall'altro, l'intenzione di dedicarsi agli omicidi, si era pensato di eseguire qualche rapina e vi erano stati a tal fine incontri frequenti tra le persone di tutte le cosche.
La Corte di merito ha confermato la responsabilità degli imputati per i capi d'imputazione relativi al delitto di cui all'art. 628 CP ed ai reati connessi concernenti le armi, soltanto per la rapina in danno della pellicceria
IT.
Per la rapina ai danni della PE IT ( capi D92-D93-D94 e D95),
è stata affermata dai giudici di merito, la responsabilità di ZE UN, confermando la sentenza di primo grado, e quella di ZZ
ON, accogliendo l'appeLL del P.M. avverso l'assoluzione dei primi giudici, sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore GI, con alcune conferme provenienti dalle commesse del negozio Fili d'oro, dal teste
OT e da indagini di P.G.
Ha proposto ricorso ZE UN censurando la sentenza impugnata per per aver affermato la responsabilità, in assenza del compendio indiziario previsto dall'articolo 192 c.p.p., sostenendo l'inattendibilità delle dichiarazioni rese dal GI e la genericità dei riscontri, che indicano fatti
242
- facilmente spiegabili in modo diverso da come indicato in sentenza.
Lamentava quindi la mancata concessione delle attenuanti generiche.
ZZ ON ha eccepito la contraddittorietà della motivazione nell'interpretazione delle dichiarazioni rese da GI, nella parte in cui questi aveva dichiarato, che nella rapina era stata utilizzata la pistola d'ordinanza deLL ZZ. I giudici di merito, essendo stato provato che ZZ non essendo più agente di custodia, aveva riconsegnato la pistola all'amministrazione, avrebbero dovuto ritenere nonnon veritiera
l'affermazione del collaborante. Invece hanno ritenuto che si trattasse di un'altra pistola cal.9 che lo ZZ era solito portare.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
Il collaboratore GI ha affermato di aver partecipato alla rapina irrompendo nel negozio "Fili d'oro" con la pistola fornitagli daLL
ZZ, e facendo entrare i complici che si appropriavano della merce.
GI ha descritto nei minimi particolari le varie fasi della rapina e le sue dichiarazioni sono state confermate dalle commesse del negozio che hanno dichiarato di aver subito la rapina, descrivendola con le stesse modalità indicate dal collaratore. Ha dichiarato che dal delitto avevano ricavato fra l'altro un assegno di circa sett-otto milioni. Il teste OT;
cugino di ZE ha confermato il fatto, riferendo di aver cooperato per l'incasso dell'assegno girandolo sul suo conto, ma che era poi risultato privo di copertura.
Il GI va considerato attendibile anche perché ha riferito fatti da lui compiuti o da altri alla sua presenza, e perché la sua descrizione ha trovato concreto e puntuale riscontro all'interno del processo.
Dalla sentenza impugnata si ricava inoltre, che sarebbe stato accertato (v. testi appartenenti alla polizia giudiziaria) che l'ex guardia giurata
ZZ ON possedeva due pistole, di cui una d'ordinanza (cal
Ѐ 243
י. 7,65) e l'altra cal.
9. Appare quindi evidente che il GI avendo ricevuto la pistola daLL ZZ abbia pensato che fosse quella d'ordinanza, non sapendo che invece la aveva riconsegnata al momento del congedo dal corpo e quindi si trattava ovviamente dell'altra pistola. Quest'ultimo elemento logico, non risulta contraddetto da fatti o valutazioni contrapposte, non modifica il contenuto sostanziale del narrato, anzi lo rafforza, dando una spiegazione ad una presunta contraddizione.
La sentenza impugnata è stata motivatá con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità degli imputati è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati: :
Le ulteriori verifiche in fatto proposte dai ricorsi consisterebbero in una indebita prevaricazione del giudice di legittimita.
I ricorsi vanno pertanto dichiarati inammissibili.
IL COMMERCIO DEGLI STUPEFACENTI-( capi da E1 a E61)
Saranno esaminati gli episodi per i quali è stato presentato ricorso in
Cassazione avverso la pronunzia della Corte d'Assise d'AppeLL.
Le ipotesi delittuose in questione sono eterogenee quanto alle principali fonti di accusa collaboratori AU, NNcondia, SF e GI), agli imputati ed alla coLLcazione temporale( coprendo un arco di tempo di circa 10 anni-
precisamente dal 1982 al 1992).
NNcondia SA, collaborante, è stato condannato per i reati di spaccio indicati ai capi E16, E17 ed E20. Non ha proposto gravame sulla responsabilità, ma ha censurato la sentenza impugnata su tre questioni di diritto: 1) omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione del concorso formale fra i reati per i quali è stato condannato con l'applicazione della determinazione della pena con le modalità di cui all'articolo 81 cpv.
c.p.; 2) omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione dell'attenuante di cui all'articolo 71 comma 7 legge 685/75 (oggi art 73 comma 7 D.P.R. 309/90), in aggiunta alla concessa attenuante di cui all'articolo 8 Legge 203/91, o in subordine in base alla regola fissata 1
dall'articolo 68 c.p., per il principio di specialità l'applicazione 2
dell'attenuante che consente una maggiore riduzione cioè quella prevista dalla legge sugli stupefacenti;
3) con i motivi aggiunti ha lamentato la mancata applicazione della diminuente di cui all'articolo 442 cp.p., nonostante avesse impugnato la sentenza di primo grado sul punto relativo alla mancata concessione del consenso da parte del P.M. per l'applicazione del rito abbreviato. Ha ritenuto infine insufficiente la motivazione della sentenza in ordine al diniego delle attenuanti generiche.
Il ricorso va parzialmente accolto. Non possono essere accolte le richieste di nuove valutazioni delle attenuanti a lui concesse dalla Corte di merito o di più favorevole misura della pena, poiché si tratterebbe di giudizio di merito non ammesso in Cassazione. Anche la scelta fra l'attenuante di cui all'articolo 8 legge 203/91, e quella prevista dal 7° comma dell'articolo 73 legge 309/90, comporta una valutazione di merito sui fatti contestati, essendo diversi i presupposti previsti per l'applicazione delle due attenuanti.
Deve invece osservarsi che la sentenza impugnata non ha motivato sul tema indicato dal ricorrente relativo alla mancata concessione della continuazione fra i reati per i quali è stato condannato.. Nel caso non può essere applicata la regola che prevede l'impossibilità di ritenere esistente il vincolo di un medesimo disegno criminoso fra reati associativi e reati fini, perché
l'NNcordia in questo processo è imputato soltanto di reati di spaccio di sostanze stupefacenti.
Sul punto pertanto la sentenza va annullata con rinvio ad altra sezione della
Corte d'AppeLL di Reggio Calabria perché verifichi se sussistono nel merito le condizioni per l'applicazione nei confronti dell'imputato NNcondia
ON della norma prevista dall'articolo 81 cpv. c.p..
Va rigettato nel resto il ricorso.
FR NO è stato condannato (E16), sulla base delle accuse formulate dai dichiaranti NNcondia e SF MI, per aver trasportato due chili di droga dalla Puglia alla Calabria nel 1987.
Ha proposto ricorso il GA censurando la sentenza per aver erroneamente attribuito credibilità ed attendibilità a due dichiaranti incerti e contraddittori e per non aver tenuto conto della mancanza di riscontri.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
Le dichiarazioni rese da NNcondia sono alquanto puntuali. Egli ha riferito di aver nel 1987 trasportato in macchina, insieme a FR NO e
246 RA TE dalla Puglia alla Calabria due chili di droga. Ed il collaboratore SF ha aggiunto di aver più volte consegnato al FR
a Reggio Calabria quantitativi di dogra provenienti da altre regioni e dirette a
Mimmo NO. I due collaboratori hanno riferito fatti particolari da loro posti in essere autoaccusandosi, e chiamando il FR in correità, indicandolo entrambi come un riferimento importante per il rifornimento di droga nella provincia di Reggio. Le loro dichiarazioni convergono sui punti essenziali, quindi si riscontrano reciprocamente, conferendo ai fatti dichiarati sufficienti elementi di certezza. La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Sulla base delle dichiarazioni rese dal collaborante GI IO, è stata affermata inoltre l'esistenza di una associazione finalizzata al traffico di
-
droga E25. Ha dichiarato infatti GI, che ON ZZ nel 1990, era stato incaricato di portare in Calabria un chilo di eroina ed un chilo di cocaina di per cominciare l'attività; che il TO pagava al IA un prezzo
247
i costo circa 40 milioni al chilo per l'eroina e circa 60 milioni al chilo per la cocaina); che il TO si doveva occupare di piazzare lo stupefacente sul mercato reggino;
che la droga, portata dal ZZ e consegnata al TO, veniva custodita da DO TA che la teneva nascosta ed a cui il
TO si rivolgeva tutte le volte che aveva bisogno di tagliare" lo
$6
stupefacente o di prepararne una partita;
che il TO aveva divulgato l'esistenza di questa possibilità di guadagno dicendo " vi dò l'eroina( che lui comprava a 40 mila lire) a 70 mila lire e la cocaina a 100.000, voi ve la tagliate ancora una volta, ci guadagnate sul taglio e ve la rivendete.”.
Il narrato del GI avrebbe trovato riscontro logico nel vaglio dibattimentale che le dichiarazioni del collaboratore AN ON
hanno ricevuto nell'ambito del procedimento n° 157/95 RG Tribunale di RC(" la cui sentenza è acquisita in atti cfr. cartella 306 volume 15) instaurato a carico di La NN BI + altri.
Con la sentenza anzidetta gli imputati TA DO e ZE UN
E25, sono stati, infatti, dichiarati colpevoli del delitto di associazione finalizzato aLL spaccio di droga assieme a TO IO e ad altre persone nonchè del reato di spaccio continuato in favore deLL stesso
AN e ciò sulla SC delle dichiarazioni "incrociate" rese da quest'ultimo e dal collaboratore GI.
In base all'insieme di questi elementi la Corte di merito ha ritenuto che le risultanze processuali consentono, di valutare pienamente provata la sussistenza di una stabile struttura all'interno della quale la condotta di ognuno degli imputati ha realizzato un momento essenziale della catena organizzativa finalizzata aLL spaccio.
Sono state ritenute inoltre varie violazioni dell'articolo 73 legge 309/90, spaccio di droga, ascritti a ZZ ON E22, E24, ed E25 a TA
248
i DO E23, E25 ed E31, ZE UN E23 ed E25, a FR
NO E30, OS AT E51, a AR AT E53, a RO
NU E 55, a LA VI cl.61 E57.
Ha proposto ricorso ZZ ON sia per il reato associativo sia per i singoli episodi di spaccio contestando in particolare il preteso riscontro alle dichiarazioni del GI con una sentenza del Tribunale nella quale in base alle dichiarazioni del collaborante BA erano stati condannati TA e
ZE, osservando 1) che ai fini del riscontro è stata utilizzata una sentenza di primo grado che non poteva essere neanche acquisita come documento, e che infatti in secondo grado è stata modificata con derubricazione del reato da 74
a 73 legge 309/90; 2) quella sentenza aveva riguardato TA e ZE ma non 7
ZZ non conosciuto da AN;
3) che dalla sentenza nulla è ka deducibile in ordine alla esistenza, all'organizzazione ed alla composizione della presunta associazione. Prive di riscontro sarebbero anche le singole condanne per spaccio essendo riscontrate le dichiarazioni del GI soltanto dal fatto che in precedenza il ZZ aveva subito qualche condanna.
ZE UN nell'impugnare la sentenza ha contestato le dichiarazioni di
GI valutandole incerte ed inattendibili, ma soprattutto ha considerato inammissibile che ai fini del riscontro è stata utilizzata una sentenza di primo grado nella quale il TA era stato condannato per il reato di cui all'articolo
74, non tenendo conto del fatto che in appeLL è stato assolto dal reato associativo perché il fatto non sussiste, con sentenza passata in giudicato. Per quanto concerne i singoli episodi di spaccio il ricorrente ha ritenuta inidonea la sentenza utilizzata come riscontro, sia perche improponibile l'utilizzazione di una sentenza di primo grado, sia perché la sentenza citata, in grado di k appeLL, è stata modificata con la condanna del TA soltanto per il reato di cui al 5° comma dell'articolo 73 legge 309/90. Infine ha osservato che la
A 249
. sentenza La NN +altri è stata annullata con rinvio dalla VI sezione della
Corte di cassazione per vizio di motivazione anche nei confronti di ZE
FR NO ha motivato il suo ricorso in ordine all'imputazione E30, UN. censurando l'iLLgica motivazione con la quale sono stati assolti tutti i correi e condannato soltanto il GA. Ha criticato l'inconsistenza del riscontro alle dichiarazione di accusa ritrovate nella precedente condanna per spaccio.
TA DO ha censurato la sentenza in ordine al reato associativo ascrittogli lamentando l'utilizzazione illegittima quale riscontro di una sentenza del tribunale non definitiva ed in effetti modificata in appeLL con assoluzione del TA per il reato di cui all'articolo 74 legge 309/90, e annullata in Cassazione per vizio di motivazione anche per il residuo reato di cui all'articolo 73, 5° comma stessa legge. Per il reato di spaccio ha sostenuto la totale mancanza di prove, non potendosi ergere a tale la dichiarazione di
GI totalmente priva di riscontri. Anche AR AT (E53), OS AT (E51), RO
: NU(E55) e LA VI PO (E57), hanno sostenuto che le rispettive dichiarazioni di responsabilità sono state formulate dalla Corte di merito soltanto sulla base delle dichiarazioni peraltro incerte e confuse del
'dichiarante GI, senza alcun valido riscontro, non potendosi considerare tale una sentenza non definitiva, travolta in appeLL ed in Casazione, o qualche precedente condanna per spaccio, tratandosi di tossicodipendenti che
+ detenevano droga per fini personali. Il RO contestava l'applicazione della continuazione, avendo il GG fatto riferimento ad un solo episodio e tutti lamentavano la mancata applicazione del 5° comma dell'articolo 73 legge
309/90 e la mancata concessione delle attenuanti 'generiche.
250 Tutti i ricorsi proposti escluso queLL del FR, appaiono meritevoli di essere accolti.
A FR NO con il capo di imputazione E30 è stato contestato di aver cooperato, in virtù di un suo aggancio con uno dei capi della camorra a far pervenire a Reggio venti quintali di hascish, da piazzare sul mercato.
L'accusa proveniente da GI, che ha dichiarato di aver partecipato all'operazione, trova sostanziale riscontro nella accertata responsabilità del
FR per il reato di cui al capo E16. Anche in quel caso infatti si tratta di droga proveniente dalla Puglia o dalla Campania per il cui trasporto e consegna si era occupato proprio l'imputato, secondo le convergenti e riscontrate dichiarazioni di NNcordia e SF. Quindi vi sono almeno tre collaboratori che hanno attribuito per più episodi al FR lo stesso compito.
Deve pertanto ritenersi che sul punto i giudici di merito abbiano trovato la convergenza di molteplici dichiarazioni che consentono il riscontro delle affermazioni fatte dal GI. La motivazione è certamente logica e sufficiente, quindi non può essere consentito al giudice di legittimità un ulteriore esame nel merito.
Il relativo ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Per quanto riguarda i ricorsi di ZZ per i capi E22, E24 ed E25, OS
AT E51, LA VI PO E57, AR AT E53,
RO UN E55, TA DO limitatamente ai capi E23,E25 ed
E31, ZE UN, limitatamente ai reati di cui ai capi E23 ed E25,
+
sussistono elementi per dover disporre l'annullamento con rinvio.
Infatti le dichiarazioni rese da GI sulla costituzione di una associazione dedita aLL spaccio di sostanze stupefacenti, anche se suggestive, non appaiono sufficientemente riscontrate. La sentenza impugnata aveva ritenuto
251
i ..
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ل di poter porre a riscontro delle informazioni del collaboratore GI quelle su fatti simili, e nei confronti di quasi tutti gli imputati, rese dal collaboratore
BA, in un altro processo (La NN BI +12), che all'epoca della sentenza impugnata era stato concluso in primo grado.
Sia la sentenza di secondo grado sia quella emessa da questa Corte, (v. Cass. sez. VI 21-5-2001 n.746), hanno posto seri dubbi sulla rilevanza probatoria delle dichiarazioni rese dall'AN soprattutto per la mancanza di riscontri caratterizzanti. Appare quindi necessaria una nuova ed approfondita analisi di merito per valutare complessivamente se sussiste un impianto accusatorio sufficiente. Deve aggiungersi che i ricorrenti hanno chiesto di valutare la possibilità in via subordinata dell'applicazione dell'attenuante di cui al comma 5 dell'articoilo 73 legge 309/90. Si tratta di una richiesta non esaminata dai giudici d'appeLL e sulla quale non può pronunciarsi la Corte di legittimità essendo questione che attiene al merito.
La sentenza va pertanto annullata nei confronti dei ricorrenti suddetti e per i : capi sopra indicati, con rinvio ad altra sezione della Corte d'AppeLL di
Reggio, per nuovo esame nei limiti sopra precisati. Vanno rigettati nel resto i ricorsi.
LE DEVIAZIONI ISTITUZIONALI
La Corte d'Assise d'AppeLL ha accertato la responsabilità di alcuni esponenti delle istituzioni pubbliche, per aiuti in vario modo effettuati a favore di
* singoli esponenti o delle attività delle associazioni mafiose. Per questi reati hanno proposto ricorso:
IE AV condannato alla pena di annire mesi quattro di reclusione, il reato (G7) art. 319 e 321 c.p., per aver nella qualità di assistente delper
252 corpo di polizia penitenziaria in servizio presso la Casa circondariale di
Reggio Calabria, compiuto atti contrari al proprio ufficio consegnando indebitamente all'interno della cennata casa circondariali bevande alcoliche al detenuto EL, su istigazione di quest'ultimo, ed ad altri suoi compagni di cella in cambio di merce di vario tipo tra cui lampadari. Fatto accertato il 28-10-1994.
A suo carico sono state indicate le dichiarazioni di EL,parzialmente riscontrate da quelle di IT IO.
Il ricorrente ha censurato la sentenza sia per aver fondato il giudizio di responsabilità su una acritica accettazione delle dichiarazioni deLL EL, sia per aver considerato riscontro fatti non evidenti e non sicuramente a lui riferibili.
Osserva il collegio che il ricorso, non merita di essere accolto, essendovi molteplici elementi di prova acquisiti nel processo, però essendo state concesse all'imputato dal giudice di appeLL le attenunati generiche con :
giudizio di prevalenza, deve ritenersi superato il termine previsto dalla legge per la prescrizione del reato contestato.
Pertanto la sentenza va annulata limitatamente all'imputazione di cui al capo
G7 senza rinvio, perché estinto il reato per prescrizione.
MA ON è stato dichiarato colpevole del reato di cui all'articolo
416 bis c.p. sotto il profilo del concorso esterno all'associazione RT. La responsabilità dell'imputato è stata affermata sulla base delle dichiarazioni accusatorie mosse nei suoi confronti dal collaboratore EL, il quale ha affermato di essersi avvalso di lui, mentre era detenuto nelle carcere di Palmi,
per recapitare all'esterno ad appartenenti alla SC RT suoi messaggi
253
.." inerenti estorsioni in corso. " Passò una lettera estorsiva per darla a NT
UD..questa guardia era MA di Villa San IO- CanniteLL, era pure colui che ci informava quando stavano iniziando i lavori a CanniteLL
..era sottinteso che ce lo diceva per darci da fare..anche perché questo è cugino, questa guardia, di un nostro affiliato, sarebbe l'elettricista IT
GI".
Il ricorrente ha contestato in via preliminare l'esistenza della fattispecie incriminatrice del concorso esterno, manifestando e condividendo i dubbi contenuti nella sentenza della Suprema Corte emessa dalla VI sezione penale il 23-1-2001 ricorrente Villecco, contrastante con l'indirizzo sancito dale
Sezioni Unite. In particolare non vi sarebbe spazio per una condotta atipica non sovrapponibile alla condotta tipica del partecipe che dia un contributo alla condotta tipica.
Ha aggiunto il ricorrente che non vi è prova che l'imputato conoscesse il conteṛtuto della missiva. Ha contestato i riscontri derivati dalle intercettazioni telefoniche per la loro genericità, perché non è certa la legittimità degli atti con cui le intercettazioni sono state disposte. Ha lamentato infine la mancata concessione delle attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
Va preliminarmente chiarito che la sentenza di questa Corte, indicata dal ricorrente non contempla il caso in esame. Infatti, (v. Cass. Sez. VI 21-9-
2000 n. 3299) è stato ritenuto non configurabile il concorso esterno, perché non era stata motivata nella sentenza di merito la sussistenza deLL stato di crisi o di fibrillazione dell'associazione.
Costituisce invece giurisprudenza costante (v. Cass. Sez. U. 27-9-1995 n.30,
e Cass. Sez. VI 15-5-2000 n. 2285), che il concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, si caratterizza per l'assenza di una
254 compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile.
Richiede quindi, necessariamente una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in relazione a congiunturali esogenze del medesimo.
Queste esigenze congiunturali sono state indicate più volte in forma esplicativa, come stato di crisi o fibrillazione dell'associazione a delinquere.
Nel caso in esame dalla motivazione in fatto della sentenza si evince che alcuni esponenti di spicco del clan criminale, fra i quali lo EL, erano ristretti in carcere ed avevano quindi l'esigenza di poter comunicare con i loro associati, evitando le pastoie della censura, per poter continuare a conferire ordini sulle varie vicende criminali, al fine di mantenere in vita il sodalizio mafioso, superando la congiuntura negativa.
Non ha alcun pregio l'eccezione relativa all'elemento soggettivo del reato, dato che il MA nel passare il biglietto all'esterno sapeva di violare una precisa norma di comportamento. La volontarietà dell'atto era quindi
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necessariamente unita alla coscienza dell'illegittimita deLL stesso.
Deve pertanto ritenersi che l'imputato abbia aiutato l'associazione criminale a superare una difficoltà funzionale, temporanea, consentendo la trasmissione degli ordini dal carcere ai singoli associati.
Ciò basta per integrare il reato contestato. Le altre questioni proposte riguardano il merito della vicenda, non possono quindi essere esaminate in sede di legittimità.
Il ricorso va pertanto rigettato.
255 POSIZIONI ASSOCIATIVE
La Corte d'Assise d'AppeLL ha precisato di aver esaminato le singole posizioni associative adottando un criterio di indagine socializzato" 66
articolato su prova logica, individuando diversi canoni di lettura segnalanti la linea di demarcazione tra comportamenti penalmente neutri od equivoci .e condotte penalmente rilevanti univocamente rivelatrici di consapevole adesione al programma criminoso atteso che il distinto accertamento delle responsabilità personali per il delitto di cui all'art. 416 bis CP non può prescindere dal riferimento al peculiare contesto socio-ambientale in cui si sono verificati i fatti.
Sono stati, considerati indizi validamente apprezzabili, quanto meno, in chiave di conferma, i precedenti penali e giudiziari degli imputati ( sintomo di una scelta di vita dedita al delitto), ed anche i provvedimenti di prevenzione, se relativi a fatti o reati ricollegabili per titolo, per modalità di esecuzione, per l'oggetto o per altre circostanze significative, secondo ragionevole probabilità, a presupposti o a finalità denotanti un retroterra di criminalità organizzata di tipo mafioso.(cfr.Cass. 10.7.1993 n.2260).
Validi indizi sono stati, ancora, ritenuti le lunghe latitanze ( che presuppongono grandi disponibilità finanziarie e vasti appoggi), le informazioni fornite dagli organi di P.G., i rapporti tra i vari soggetti coinvolti, apprezzati sulla base delle massime di esperienza, i legami familiari, di parentela o di affinità, che, pur se di per sè soli ininfluenti, non possono che assumere un importante rilievo di corredo neLL specifico delle associazioni in parola connotate da marcata struttura familistica.
- کے 256 Pur dovendosi escludere, che la semplice esistenza di relazioni di parentela costituisca prova dell'appartenenza di un soggetto ad un'associazione mafiosa, tuttavia, una volta accertate, da un lato l'esistenza di un'organizzazione delinquenziale a base familiare e dall'altro una non occasionale attività criminosa di singoli esponenti della famiglia alla quale fa capo l'organizzazione stessa, appare logico che sia considerato indiziante, in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso anche il fatto che vi siano legami di affinità o di parentela tra un determinato soggetto e coloro che nel sodalizio occupano una posizione di vertice o, comunque, di rilievo.
Ciò in quanto, in una realtà come quella della criminalità organizzata di tipo mafioso calabrese ( che affonda le sue radici nella struttura familiare)
l'aggregazione parentale si connota di significati rafforzativi della partecipazione all'associazione.
NeLL stesso senso sono stati, altresì, valutati i rapporti amicali, esteriorizzati nei noti rapporti di frequentazione(costituenti comprovata espressione di un sistema di solidarietà mutualistica) nonchè l'accertata partecipazione dei singoli ad attività integranti i reati-fine.
Ai fini dell'individuazione della condotta tipica della partecipazione alla associazione mafiosa si è, cioè, ricercata la prova dell'attiva ed attuale partecipazione di ogni singolo imputato nella relativa organizzazione e della conseguente consapevolezza e volontà del soggetto di far parte di quel sodalizio, in guisa tale da apportare un contributo, sia pur minimo, ma non insignificante, alla vita dell'entità associativa in questione.
Avuto riguardo alla natura permanente del delitto, si è ritenuto, infine, che la circostanza relativa alla detenzione di alcuno degli associati, quando non risulti provata l'interruzione del vincolo, non possa qualificarsi come idonea
257 ad escludere il concorso deLL stesso nell'attività successiva continuata dai membri in libertà e ad interrompere la partecipazione.
I criteri indicati dalla sentenza impugnata sono stati contestati da moti ricorrenti attraverso le osservazioni dei loro difensori, sia in via generale, si nell'ambito della presentazione dei motivi di ricorso dei singoli imputati.
Deve però osservarsi che i criteri indicati vanno cordinati fra di loro sul piano logico, e riferiti alle singole posizioni personali. In particolare l'osservazione 1 sociologica di una o più condizioni indizianti, deve essere corroborata da validi elementi di prova sui fatti contestati, e nel caso su comportamenti chiaramente comportanti l'appartenenza all'associazione criminale.
La sentenza impugnata ha svolto con diligenza e puntualità l'indicata verifica con una accurata disamina in fatto.
Proma di passare all'esame delle singole posizioni, è opportuno chiarire la decisione di questa Corte di legittimità su alcune censure di diritto, comuni a molti ricorrenti.
'La prima questione riguarda, l'interpretazione dell'articolo 649 c.p.p., nei casi di contestazione del reato associativo per imputati già condannati o assolti per altra imputazione in un diverso processo per il reato di cui all'articolo 416 bis c.p..
Essendo possibile che si tratti di partecipazioni a nuclei associativi fra loro diversi, ai fini di determinare lawiolazione o meno del principio del "ne bis in idem", deve osservarsi che l'accertamento della sussistenza deLL stesso fatto
è riservato al giudice di merito e non può formare oggetto di valutazione da
258
. parte del giudice di legittimità (v. Cass. Sez. 5, 24-9-1998, n. 10076).
Pertanto tutte le volte in cui i giudici di merito, con motivazione corretta, logica e convincente hanno affermato che queLL contestato in questo processo è un diverso rapporto associativo, o per il tempo in cui si è sviluppato, o per la composizione degli aderenti, o per l'oggetto dell'attività posta in essere (in particolare la guerra di mafia svoltasi in un periodo particolare, sovrapponendosi alle altre attività criminali), deve dichiarasi inammissibile la censura proposta perché non deducibile in Cassazione.
Alla stessa conclusione si perviene per tutti quei casi in cui i giudici di merito hanno ritenuto che l'attività associativa criminale sia proseguita in epoca successiva alla data del giudicato. La prosecuzione dopo il giudicato è infatti del tutto analoga alla diversità fra le associazioni, essendo evidente che trattasi di un giudizio sui comportamenti in fatto dell'agente, che, qualora indichino il mantenimento dell'appartennza al sodalizio delinquenziale non possono essere considerati esenti da responsabilità.
Al principio che precede deve aggiungersi l'altro, più volte indicato dai ricorrenti, secondo il quale ai fini della verifica, dei presupposti di operatività del divieto di un secondo giudizio (art. 649 c.p.p.), qualora la contestazione del fatto oggetto del giudicato rechi soltanto l'indicazione della data di inizio della consumazione, il termine finale della condotta criminosa deve essere individuato con riferimento alla data di pronuncia della sentenza di primo grado prescindendo dalla circostanza che l'esito del giudizio sia stato di condanna o assoluzione (v. Cass. Sez 6° 4-10-2000 n. 1202).
Deve però osservarsi che qualora nel giudizio di fatto è stata accertata la diversità delle consorterie associative, ovviamente i limiti indicati non operano.
259 Inoltre, è legittima la valutazione, con autonomo giudizio, di circostanze di fatto raccolte in altro procedimento conclusosi con una sentenza definitiva di assoluzione, in quanto la preclusione di un nuovo giudizio impedisce soltanto l'esercizio dell'azione penale, mentre non riguarda la rinnovata valutazione di dette circostanze, una volta stabilito che le stesse possono essere rilevanti per l'accertamento di reati diversi da quelli già giudicati. (v. Cass. Sez. 1°, 2-
12-1998 n.1495). Opportunamente quindi la Corte di merito ha integrato.le prove acquisite in questo processo con quelle raccolte in altri precedenti processi nei confronti deLL stesso imputato, anche se conclusi con sentenza di assoluzione.
1
AN LO (F1)
LO UA CL. 50-
E' stato condannato come capo alla pena di anni 8 di reclusione già effettuata la riduzione per la diminuente del rito abbreviato).
Il EL è stato già giudicato, in via definitiva, colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis CP( contestato fino al 24-11-1990) e condannato, quale capo, alla pena di anni 12 di reclusione con sentenza emessa dalla Corte di Assise
di AppeLL di RC in data 8-6-1994 nel proc. c. d. SantaBarbara".
Dalle dichiarazioni rese dai collaboratori AU, MB, UL e ER( i quali tutti hanno evidenziato il ruolo verticistico rivestito dall'imputato nel panorama delinquenziale cittadino durante lo svolgimento della seconda guerra di mafia e dopo la pace instauratasi alla fine della medesima) è stato desunta, la protrazione della condotta associativa di rango supremo a lui ascritta oltre la data coperta dal giudicato anzidetto.
260
و Il convincimento espresso sarebbe avvalorato anche dalla lunghissima latitanza( iniziata nel mese di novembre dell'anno 1990).
Il EL ha proposto ricorso censurando la sentenza impugnata per violazione del principio del ne bis in idem essendo stato condannato per lo stesso reato nel procedimento SE+06 fino a data successiva al
1990,nonché, della mancata esclusione della contestata aggravante di capo deducendo che nessuno dei collaboratori aveva fornito una precisa coLLcazione cronologica delle attività ascrittegli e che, anzi, il collaboratore
DÀ ON( udienza 4-11-1997) aveva addirittura escluso di averlo mai conosciuto, circostanza questa del tutto incompatibile con il ritenuto ruolo di vertice. Ha censurato, poi la mancata motivazione in ordine all'ammontare della pena ed alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate. 1
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in : ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale con il grado dicapo, anche dopo il 1990. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla lunga latitanza. Ed opportunamente verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
261 LO UA cl. 63
È stato condannato- siccome capo- alla pena di 8 anni di reclusione.
Con l'impugnazione proposta ha lamentato la mancata declaratoria d'improcedibilità per precedente giudicato.
A carico dell'imputato risulta la condanna, definitiva, all'ergastolo per l'omicidio di OL De TE( commesso il 13-10-1985) nonché per il delitto di cui all'art. 416 bis CP(ascrittogli nel processo SE + altri a decorrere dall'ottobre 1985, con contestazione c.d. aperta, e, dunque, con giudicato formatosi sino alla data della sentenza di primo grado, ossia sino al
23-10-1989).
Nel ricorso il EL ha sostenuto l'iLLgicità della motivazione perché i giudici di merito hanno sostenuto contraddittoriamente che il protrarsi della latitanza è una prova della sua posizione di associato la clan criminale con il grado di capo. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
Dalle risultanze processuali è stato possibile desumere con certezza, la " protrazione della condotta associativa di carattere apicale a lui ascritta oltre la data coperta dal giudicato anzidetto. Infatti è stata accertata la sua partecipazione al delitto nei confronti di LO, IN e SI, consumato in data 26-1-1990 e, quindi, in epoca successiva a quella coperta dal giudicato.
Il convincimento espresso appare avvalorato, oltre che dalla latitanza protrattasi fino al Marzo 1993 anche dalle dichiarazioni dei collaboranti
AU, MB, EL, AR e UD.
262 La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale con il grado dicapo, anche dopo il 1989. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla lunga latitanza. Ed opportunamente verificate in base ai canoni ermeneutici previsti dall'articolo 192 del c.p.p. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piarlo logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
LO CO cl. 72 7
I
E' stato condannato, esclusa l'aggravante di promotore e capo, in considerazione del ritenuto ruolo di "esattore di mazzette", alla pena di anni
5 di reclusione (in tal senso va corretta la motivazione per renderla conforme al dispositivo).
A carico dell'imputato sono state valutate come pienamente convergenti le univoche e concordi dichiarazioni dei collaboratori EL, ER, UL e
ST.
Con il ricorso ha lamentato la mancata assoluzione deducendo che la sua responsabilità era stata affermata sulla SC di chiamate in reità in parte contrastanti ed in parte adattate all'originario narrato del collaboratore
EL che non aveva indicato, però, a parte l'estorsione alla ditta Teco, alcun altra sua partecipazione ad ulteriori vicende estorsive o fatti di sangue.
263 Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche. Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
A riscontro delle dichiarazioni dei collaboratori è stata indicata, la condanna definitiva riportata dal EL insieme all'RT per fatti estorsivi commessi sino al 1993 in Villa San IO( estorsione ditta Teco cfr. sentenza Corte di AppeLL di RC dell'8-10-1996, irrevocabile il 26-11-1997).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
'AN PA Affermatone il ruolo di rappresentante della SC per il territorio di LI con funzioni di killer negli omicidi commessi in quella zona contro gli avversari rappresentanti in loco deLL schieramento TE, è stato condannato alla pena di anni 10 di reclusione, ridotta ad anni 6 e mesi otto
(per la diminuente del rito abbreviato). Nel ricorso si è doluto della mancata assoluzione deducendo che la sua colpevolezza era stata dichiarata sulla base delle dichiarazioni del tutto
ہوے 264
- generiche dei collaboratori senza tener conto che egli era afflitto da un unico precedente penale(risalente al 1984) e sottovalutando le deposizioni dei testi
IR ON e MA ON ( i quali, all'udienza del 16-4-1998, avevano riferito della sua normale condotta di vita dichiarando che la sua abitazione non aveva vetri blindati e che non si era mai notata la presenza di autovetture blindate nei pressi della stessa). Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
Lo NN è stato latitante fino al giudizio di appeLL.Risulta esser stato condannato per delitto di estorsione aggravata( fatto commesso nel 1984).
Da numerose relazioni di servizio in atti risulterebbe la sua frequentazione con pregiudicati( cfr. deposizione ispettore TO -udienza 13-12-1997
e deposizione dott. Miceli -udienza del 20-1-98 da cui è risultato, tra l'altro, 13
che il 9-10-1991 l'imputato è stato controllato in compagnia di UN
ON; il 23-10-1993 con RT UA, sorvegliato speciale di PS e suo dipendente;
il 24-2-1994 con AL GI e AN ON;
il 21-
4-1994 con NN UD EL di DO ed ON, uccisi nel
,
novembre 1993). Ha subito condanna in questo processo anche, per la sua partecipazione agli omicidi AR, IC, PEgrino e SO.
I collaboratori, hanno proposto deposizioni concordanrti.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla condanna in questo processo per dalla alcuni omicidi, dalla precedente condanna per estorsione, e frequentazione di altri associati a delinquere. Sono così pervenuti i giudici di
265 merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
RMME
Qualificato killer e guardaspalle del capo, è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori AU, EL, ER, UD, ST e
MB.
Ha proposto ricorso il RM, lamentando che la motivazione utilizzata dai giudici d'AppeLL per pervenire all'affermazione della sua responsabilità era inficiata da un vizio di fondo, e, cioè, dal recepimento acritico delle generiche dichiarazioni dei collaboratori, i quali tutti si erano limitati a riferire del suo status di associato senza saper, però, individuare fatti o circostanze specifiche a suo carico.
Ha evidenziato, ancora, che l'unico fatto specifico a lui riferibile era il tentato omicidio in danno di MB IO, delitto dal quale era stato assolto con con formula ampia.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
A riscontro della responsabilità dell'imputato (EL di RM UC il cui omicidio è stato oggetto del procedimento in esame) è stato posto il contenuto della deposizione, resa all'udienza del 13-12-1997, dall'ispettore
TO che ha riferito:
266 1) del rapporto di coniugio tra la sorella dell'imputato ed un cugino di
EL UA OR, EL ON, il quale ultimo era stato ucciso ad Archi nel giugno 1991; 2) della pregressa latitanza posta in essere dall'imputato nel marzo 1975 aLLrquando era stato colpito da mandato di cattura dal GI di RC perchè accusato dell'omicidio di NO UC, delitto dal quale era stato assolto con sentenza emessa in data 14.5.1987 dalla Corte di Assise di RC per insufficienza di prove e dalla Corte di Assise di AppeLL in data 28-6-1993
con formula ampiamente liberatoria,嘈 3) della relazione di servizio attestante il controLL effettuato in data 11-7-
1992 dai CC) del RM mentre era in compagnia di EL DO cl-72-L'imputato risulta, poi, condannato definitivamente ad anni 7 di reclusione e lire 2.00.000 di multa per delitto di estorsione commesso in data
24-6-1984( cfr, testimonianza resa dal mar- Mazzarino all'udienza del 24-1-
98). 霉 La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate,
fra l'altro da una precedente condanna per estorsione.. La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
k
کے 267 CA NA- NO( CAPO F2)-
NA IO
E' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione, diminuita ad anni 4 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. E' stato accusato dai dichiaranti AU, AR, EL, ST, ER e
MB. Dalle dichiarazioni rese nei suoi confronti dai collaboratori di giustizia emerge, la protrazione della condotta associativa da lui posta in 1
essere, quale capo dell'omonimo clan, almeno sino al settembre 1991.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
L'imputato ha, proposto ricorso sostenendo che la Corte di merito avrebbe i dovuto dichiarare il non luogo a procedere per precedente" giudicato ex art. 649 CPP avendo egli già riportato sentenza di condanna nel processo contro
SE IO + 06 in data 1989 ed essendosi, in corrispondenza della scarcerazione di UA EL, avvenuta nel gennaio 1988, per così dire,
"defilato". Ha sostenuto inoltre il difetto di motivazione della sentenza per aver fondato la decisione di responsabilità, su generiche e non riscontrate dichiarazioni dei collaboratori. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
A riscontro è stato posto in rilievo il rapporto di coniugio tra l'imputato e
EL IA, cugina di UA EL nonché, ancora, il rapporto di affinità( cugino) intercorrente tra il AN e i fratelli PA NO cl. 57 e
PA IO cl.58 ed i fratelli AC ON cl.42 e SA cl.
57. L'imputato risulta, poi, esser già stato condannato, con sentenze passate in giudicato, per il delitto di cui all'art. 416 CP contestato nel procedimento a carico di De TE OL + 59 sino al 30-1-1978, nonché per il reato di cui
268 all'art. 416 bis CP con giudicato formatosi fino al 23-10-1989( proc.
SE IO+ 06). La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
Con corretto giudizio di merito la Corte ha ritenuto diverse le associazioni criminali per le quali in precedenza! l'imputato è stato condannato. La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
CA ME( capo F3)
ME AN cl. 46
E' stato condannato, quale capo dell'omonimo raggruppamento, alla pena di anni 14 di reclusione, ridotti ad anni 9 e mesi 4 di reclusione, per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
I collaboratori AU, GI, DÀ. AR e EL hanno univocamente evidenziato il ruolo verticistica dell'imputato durante tutta la guerra di mafia ed anche nel corso delle trattative di pace e dopo l'istaurazione della stessa.
269
- Nel ricorso l'RT ha censurato la sentenza per aver ritenuto che la condotta si sia protratta oltre il limite coperto dal giudicato, facendo riferimento ad una condanna per estorsione, nella quale non era stato ipotizzato il reato di cui all'articolo 416 bis c.p. Immotivate sarebbero anche le aggravanti contestate.
Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
A riscontro i giudici d'AppeLL hanno posto il fatto che l'RT risulta essere stato giudicato, in via definitiva, colpevole del delitto associativo( ascrittogli nel processo SE + 06 a decorrere dall'ottobre 1985, con contestazione c.d. aperta, e, dunque, con giudicato formatosi sino alla data della sentenza di primo grado, ossia sino al 23-10-1989) nonché nell'ambito del processo
-
denominato Santa Barbara, con contestazione chiusa( sino al 24-11-1990).
Ai fini del superamento del giudicato anzidetto in relazione alla condotta associativa protrattasi oltre la data del 24-11-1990, la sentenza ha indicato, la latitanza durata sino al 23-3-1993( data in cui l'RT è stato arrestato in flagrante detenzione di armi unitamente al TO UA EL cl.63.),
e la condanna definitiva riportata per fatti estorsivi commessi in Villa San
IO sino al 1993( estorsione ditta Teco -cfr. sentenza Corte di AppeLL
'di RC dell'8-10-1996 irrevocabile il 26-1-1997).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalle condanne in questo ed in altri processi per reati di matrice mafiosa. E dalla latitanza protrattasi fino al 1993.
Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano
2
270
0
ک
ے logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
ME IO
E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, ridotți ad anni 6 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato, quale dirigente in rapporti di stretta collaborazione con il cugino.
E' stato accusato dai collaboranti ER, ST, UL, AR, UD, RA e
EL. ↑
Ha proposto ricorso l'imputato censurando la sentenza per non aver criticamente esaminato le dichiarazioni dei collaboranti ed in particolare di aver omesso di attribuire rilievo a quanto indicato da AU a favore dell'imputato. In ogni caso la Corte avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità per precedente giudicato. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La corte di merito, ha osservato che con sentenza emessa dalla Corte di
Assise di AppeLL di RC in data 23-3-1991( proc. SE IO+ 103)
l'imputato risulta essere stato assolto con formula ampia dal delitto 20"
associativo con giudicato formatoşi fino alla data della pronuncia di primo grado( 23-10-1989), e che risulta, esser stato detenuto dal 25-6-1988 al 25-
271
ک
ے 11-1990. Ha inoltre accertata, la partecipazione dell'appellante all'omicidio
NI( commesso in data 14-10-1987).
Ha ritenuto quindi che la coLLcazione temporale di tále ultimo delitto( anteriore al giudicato) non impedisce, di prendere in considerazione il medesimo per valutarlo liberamente ai fini della prova, comunque aliunde emersa, concernente il reato associativo oggi in contestazione diverso da queLL già giudicato perché costituente ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto distinta nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla condanna in questo processo per l'omocidio NI, e dalla frequentazione di altri associati a delinquere. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
IC CC qualificato killer della consorteria criminale, in considerazione anche del suo ritenuto coinvolgimento in reati di sangue è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, ridotti ad anni sei per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
272
E
- Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo che nessun elemento è stato addotto dalla sentenza successivo al proscioglimento in istruttoria del
AN nell'ambito del procedimento SE IO +altri del 24-6-1988.
Non vi sarebbe quindi prova della protrazione della condotta illecita oltre l'indicata data, anche perché le dichiarazioni dei collaboranti sarebbero generiche e non riscontrate. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
A carico dell'appellante la Corte di merito, ha indicato le convergenti_ dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia( in specie EL e UD appartenuti alla SC RT anche in tempo posteriore al 1988) da cui i sarebbe possibile desumere la sussistenza della condotta associativa in relazione ad epoca successiva al giudicato.
Ha quindi valutato la sua accertata, partecipazione agli omicidi GL( commesso il 15-7-1986) e AN( consumato il 3-10-1987).
Ed ha considerato che la coLLcazione temporale di tali delitti( anteriori al proscioglimento istruttorio) non impedisce, invero, di prendere in considerazione i medesimi per valutarli liberamente ai fini della prova, comunque aliunde emersa, concernente il reato associativo oggi in contestazione diverso da queLL già giudicato perché costituente ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto distinta nel tempo da quella posta in essere ed accertata in precedenza.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla condanna in questo processo per due omicidi. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei
273
. fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
AR ME
Gli è stata inflitta la pena di anni 7 di reclusione, ridotta ad anni 4 e mesi otto per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. E' stato ritenuto importantissimo il ruolo di supporto logistico svolto in favore della SC e di partecipante, all'interno di un capannone nella sua disponibilità, alle riunioni programmatorie di feroci esecuzioni mafiose.
Nel ricorso ha censurato le dichiarazione dei collaboratori per genericità i> contraddizioni intrinseche (v. Scapelliti), e la motivazione della sentenza per aver osto a riscontro decisioni non definitiva e per non aver tenuto conto che l'imputato era spesso all'estero. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate
Lo hanno accusato i collaboratori EL, UD e MB. A riscontro la Corte ha indicato il fatto accertato che l'imputato aveva effettivamente la d: disponibilità una baracca ubicata in località San PI, di RA, via
Cisterna. Inoltre, in questo processo è stato ritenuto colpevole per aver partecipato all'omicidio NI di cui ai capi B51- B52, al duplice tentato omicidio SS- RO di cui ai capi B19 e B20 ed al reato di cui al capo
C24.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette
E 274 dichiarazioni sono state riscontrate dalla condanna in questo processo per alcuni omicidi, e per estorsione. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
AR PP
E' stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione, ridotta ad anni 4 e mesi
+
otto, per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato, essendo stato ritenuto killer e fornitore di armi.
Lo hanno accusato i collaboranti AU, EL e MB.
Ha proposto ricorso lamentando la violazione dei criteri stabiliti per l'accertamento della prova avendo fondato la decisione sulle inattendibili dichiarazioni dei collaboranti, evitando i rigorosi accertamenti intrinseci ed esterni richiesti dalla giurisprudenza. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulla mancata concessione della continuazione fra i vari reati.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha posto a riscontro il fatto che il SI è stato condannato in via definitiva per il delitto di detenzione di armi commesso il
28-1-1991 ed inoltre è stato sottoposto a sorveglianza speciale di PS con decreto emesso dal Tribunale di RC -sezione Misure prevenzione- in data 10-
12-1990. In questo processo è stata accertata, la sua partecipazione al duplice tentato omicidio SS e RO ed al delitto di cui al capo C24.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in
275 ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla condanna in questo processo per alcuni tentati omicidi, e per estorsione. Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
E' stato condannato, esclusa l'aggravante di dirigente, alla pena di anni 5 di DA NT
Ha proposto ricorso lamentando che erroneamente i primi Giudici avevano reclusione.
ritenuto che
la condotta associativa per la quale egli aveva già riportato condanna nel processo c.d. Santa Barbara( con giudicato formatosi sino alla data del 24-11-1990) si fosse protratta oltre il periodo di tempo suindicato.
Ha censurato la sentenza per difetto di motivazione in ordine alla misura della pena ed alla denegata concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate. E stato accusato dai collaboratori AU, AR, UD, MB, ER e
EL. Quest'ultimo in particolare ha precisato che aveva il ruolo di uomo di collegamento tra gli adepti del clan in carcere e l'esterno ai fini della prosecuzione dell'attività estorsiva anche dopo l'anno 1990, con riferimento
La Corte di merito ha ritenuto riscontrate le convergenti dichiarazioni dei particolare alla società Teco. collaboratori e provata la prosecuzuine dell'attività criminale oltre il
Novembre 1990, osservando che al UD, con decreto del Tribunale Misure
276
i di Prevenzione di RC del 19-11-90 è stata inflitta la sorveglianza speciale perla durata di anni 2.
Inoltre, egli è stato condannato insieme con ON RT, in via definitiva, per estorsioni commesse dal 1987 al 1993 in Villa San IO( ai danni della società Teco- cfr. sentenza Corte di AppeLL di RC dell'8-10-
1996 irrevocabile il 26-1-1997). E' cugino di NI RT.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
Con corretto giudizio di merito la Corte ha ritenuto che l'attività associativa criminale dell'imputato sia proseguita in epoca successiva a quella indicata nell'imputazione per la quale in precedenza era stato condannato. La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura : della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
IA AN cl.55
E' stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione.
RI (EL E' stato accusato dai collaboratori MA
dell'imputato), AU, EL, UD e RA.
Ha proposto ricorso il MA censurando la Corte di merito per aver fondato la sua decisione sulla base di dati del tutto generici ed inconcludenti
277
." offerti dai dichiaranti. Ha lamentato la mancata motivazione sulla misura della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
$
TO PP CL.69
La sentenza impugnata lo ha definito killer e spacciatore per conto della SC condannandolo alla pena di anni 5 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, MA, e RA.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro le condanne definitive per violazione della normativa sugli stupefacenti commessa nel marzo 1989 e per furto e commercio illegale di materie esplodenti commesso l'8-6-1994.
Ha proposto ricorso il IT sostenendo l'inattendibilità dei dichiaranti e la loro inaffidabilità. Ha aggiunto che la Corte avrebbe dovuto tener conto del fatto che nel periodo contestato dal 1986 al 1991, l'imputato è stato assente e perché detenuto e perché si è aLLntanato dalla regione. Ha lamentato la
278
Ѐ mancata motivazione sulla misura della pena e sulla mancata concessione delle attenuanti generiche.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina análitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalle condanna per alcuni reati di violazione delle leggi sui stupefacenti, e per furto e commercio illegale di materiale esplodente, commesso nel 1994. Hanno quindi osservato che lo stato di detenzione non è ostativo alla prosecuzione del rapporto associativo.Sono così pervenuti i giudici di merito ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato T
NC AN
E' stato condannato, previa esclusione della contestata aggravante di dirigenti, atteso il ritenuto ruolo marginale di gregario- favoreggiatore, alla pena di anni 4 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori EL, UD, e RA.
Ha proposto ricorso l'imputato censurando la motivazione della sentenza per aver dato rilievo alle dichiarazioni generiche dei collaboratori di giustizia, che riferiscono di un ruolo del IA di favoreggiamento dei latitanti, e lo indicano come presente ad una riunione operativa, senza alcun riscontro. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione nella mancata concessione delle attenuanti generiche.
279 Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro il contenuto della deposizione resa dall'isp- SC( udienza 23-12-97) da cui è emerso che all'imputato con decreto del prefetto di RC del 21-8-92 era stato fatto divieto di detenere armi e munizioni e la testimonianza del CC CI ID( udienza 24-1-98) che ha riferito delle frequentazioni con soggetti pregiudicati che avevano consigliato la proposta esitata nel decreto suindicato.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
:
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
->
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
DE AE NZ
'E' stato condannato, previa esclusione della contestata aggravante di dirigente, atteso il ritenuto ruolo marginale di gregario, alla pena di anni 4 di reclusione.
Lo hanno Accusato i collaboratori AU, EL e UD.
Ha proposto ricorso l'imputato censurando la sentenza per aver affermato la responsabilità sulla base dele dichiarazioni rese da collaboratori, certamente de relato, perché provenienti da soggetti appartenenti a schieramenti avversi a queLL attribuito al ricorrente. Il giudizio di attendibilità intrinseca, doveva
280 essere condotto con maggior rigore, proprio per l'estraneita del dichiarante rispetto all'ambiente dell'imputato, e non potevano accontentarsi i giudici di affermazioni generiche. Ha poi sostenuto che la Corte non ha tenuto conto del fatto che il De AN era stato prosciolto dal reato di cui all'articolo 416 bis c.p. nel processo denominato SE+06 e che quindi non poteva essere ulteriormente processato.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito, a riscontro ha indicato il fatto che egli risulta, essere stato intestatario di un'autovettura Golf blindata tg RC 285672, munita, tra l'altro, di un impianto anti incendio che poteva, all'occorrenza, funzionare come fumogeno, utilizzata dal capo SC RT ON cl.46, controllato a bordo della stessa in data 23-9-1982( cfr. deposizione verbalizzante isp.
SC-udienza del 23-12-97).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dal suo rapporto con RT e dall'attrezzatura in suo possesso. L'assoluzione in precedente processo non esclude la possibilità di procedere nei suoi confronti, trattandosi di fatti considerati diversi dai giudici di merito. E' così pervenutala Corte d'Assise
d'AppeLL ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
281
к CA RA( CAPO F6)
RA NT
E' stato condannato alla pena di anni 13 di reclusione quale capo.
Lo hanno accusato i collaboratori AR, AU, EL, MB,
SE, GI ed ER.
Ha proposto ricorso eccependo con il primo motivo la violazione dell'articolo
141 bis c.p.p. per l'utilizzazione contro gli imputati di interrogatori ed altri atti provenienti da persone detenute non essendo state depositate le registrazioni foniche. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riapertura del dibattimento per l'audizione di AL ON e AN
UD, per l'esame del collaboratore IG SP, e per l'acquisizione di decreti di archiviazione relativi alla posizione dell'AR. Tutti accertamenti indispensabili per verificare i fatti contestati, alla luce di nuovi elementi che avrebbero chiarito l'inattendibilità dei collaboranti. Con un ulteriore motivo ha sostenuto la violazione del'articolo 414 c.p.p., con conseguente richiesta di improcedibilità dell'azione penale, sostenendo che nei confronti suoi e del coimputato RC AT in data 27-5-1992 era intervenuto provvedimento di archiviazione per il reato di cui all'art. 416 bis CP
'nell'ambito del procedimento n° 2958/91 RGGIP e n° 68/921 RGNR, e che si era riaperta l'istruttoria senza la prescritta autorizzazione. Ha quindi censurato la motivazione per inesatta valutazione ed arbitraria interpretazione del materiale probatorio e per omessa valutazione di elementi processuali favorevoli al ricorrente.
Le censure sono di fatto generiche e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro varie condanne. L'AR, è stato definitivamente condannato per detenzioni di armi commesse nel 1966 e nel
282 1976;per estorsione commessa nel 1971; per traffico di stupefacenti commesso nell'anno 1983( c.d processo Droga 2) in concorso con il collaboratore AR( cfr. sentenza emessa dalla Corte AppeLL di RC in data
9-7-1987 n° 677/87); per l'omicidio dell'ex onorevole e Presidente delle
FF.SS VI LI( cfr. sentenza emessa dalla Corte di Assise di
AppeLL di RC in data 13-3-98 irrevocabile il 27-11-98), commesso in Pellaro il 26-8-1989, di cui era stato imputato quale mandante unitamente a EL
UA cl. 50, RA OL cl. 1942 e RO EG cl. 27( tutti
+
egualmente condannati in via definitiva assiema al killer MB
GI, attuale collaboratore di giustizia).
La causale del delitto anzidetto è stata individuata, nella sentenza succitata, nella volontà di eliminare il referente politico di primo piano deLL schieramento Destefaniano.
Nella stessa si legge che il coinvolgimento dell'AR nella vicenda era derivato dall'esigenza contingente della 'ndrangheta del cartello antiTE di eseguire l'omicido in Calabria laddove godeva di ampia disponibilità di uomini e mezzi;
che a tal fine si era reso necessario colpire la vittima in periodo estivo aLLrquando trascorreva le vacanze nella sua villa al mare.
'La censura relativa alla violazione dell'articolo 141 bis c.p.p. è stata già
esaminata e rigettata nella parte genrale della sentenza. Le richieste di riapertura del dibattimento appaiono generiche e prive di indicazione sul contenuto delle presunte dichiarazioni di nuovi collaboratori.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla condanna per l'omicidio LI
283 passata in giudicato. L'archiviazione in precedente processo non comporta violazione dell'articolo 414 c.p.p. essendo l'associazione contestata all'imputato, secondo il giudizio di merito dei giudici, diversa da quella per la quale vi era stata l'archiviazione. E' così pervenuta la Corte d'Assise
d'AppeLL ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
++
Il ricorso va pertanto rigettato
TE AT T
E' stato condannato alla pena di 5 anni di reclusione, previa esclusione della contestata aggravante di dirigente, ritenutone il ruolo di mero affiliato nel settore della droga e della tenuta della contabilità finanziaria.E' stato accusato dai collaboratori AU, AR e EL.
Ha proposto ricorso l'imputato ribadendo la violazione dell'articolo 414
c.p.p., e censurando la motivazione della sentenza per non aver tenuto conto dei provvedimenti, esibiti dalla difesa, con i quali la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio e successivamente il Tribunale del riesame ha eliminato la custodia cautelare perché le dichiarazioni dei collaboratori sono rimaste senza riscontro, sostenendo inoltre che erroneamente i due procedimenti sono k stati ritenuti diversi, mentre in realtà si trattava degli stessi fatti. Ha lamentato
284 infine la omessa motivazione sulla determinazione della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha ritenuto concordanti le dichiarazioni dei collaboratori ed a riscontro della partecipazione dell'imputato all'associazione mafiosa ha indicato la deposizione resa dal verbalizzante isp. SC( udienza 23-12-989) nella quale si evince che l'RC in data 23-4-1986 è stato controllato a bordo di autovettura blindata con EC GI, figlio di NC, già autista ed uomo di fiducia di DO DO, ucciso nella prima guerra di mafia.
Per quanto riguarda la censura di violazione dell'articolo 414 c.p.p., va ribadito che, in caso di già disposta archiviazione, la necessità dell'autorizzazione alla riapertura delle indagini, prevista dall'art. 414 CPP, deve escludersi quando si sia in presenza di un fatto oggettivamente diverso rispetto a queLL cui si riferiva il provvedimento di archiviazione(cfr. Cass.
6-6-1996, Morici,)
Nel caso di specie, i giudici di merito, con decisione non sindacabile in sede di legittimità, hanno ritenuto che il decreto di archiviazione era stato emesso per un'ipotesi delittuosa di cui all'art. 416 bis CP, assolutamente diversa concernente un episodio ontologicamente ben distinto da queLL in contestazione.
Il pregresso annullamento dell'ordinanza di custodia cautelare non assume rilevanza, trattandosi di un provvedimento a carattere provvisorio, emesso sulla base delle prove all'epoca acquisite e motivato da esigenze cautelari. Il giudizio globale sulla responsabilità dell'imputato è il solo a valutare definitivamente l'intero impianto probatorio.
285 La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalla frequentazione di aderenti al clan criminale. L'archi viazione in precedente processo non esclude la possibilità di procedere nei suoi confronti, trattandosi di fatti considerati diversi dai giudici di merito. E' così pervenuta la Corte d'Assise d'AppeLL ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle, obiettive risultanze processuali, credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
MO AN ī
È stato! condannato alla pena di 6 anni di reclusione, esclusa la contestata aggravante di dirigente e ritenutone il ruolo di " addetto alle pubbliche relazioni con altri raggruppamenti criminali”.
E' stato accusato dai collaboranti AU, MB, GI, EL, ER e
AR.
Ha proposto ricorso il RI, eccependo con il primo motivo la violazione dell'articolo 141 bis c.p.p. per l'utilizzazione di interrogatori ed altri atti provenienti da persone detenute non essendo state depositate le registrazioni foniche. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata riapertura del dibattimento per l'audizione di DO AL,
MO e LA, per l'esame del collaboratore IG SP, e per l'acquisizione di accertamenti presso la Casa Circondariale di R.C., in ordine alla presunta detenzione di uno dei figli dell'imputato. Tutti accertamenti
286
i indispensabili per verificare i fatti contestati, alla luce di nuovi elementi che avrebbero chiarito l'inattendibilità dei collaboranti. Con un ulteriore motivo ha censurato la motivazione per inesatta valutazione ed arbitraria interpretazione del materiale probatorio e per l'omessa valutazione di elementi favorevoli all'imputato. Infine è stata censurato il difetto di motivazione in ordine alla mancata esclusione delle aggravanti, ed alla mancata concessione al ricorrente delle attenuanti generiche con giudizio di prevalenza al minimo della pena.
Le censure sono infondate.
La prima censura è stata già affrontata e considerata infondata nella prima parte della sentenza, fra le eccezioni comuni a più ricorrenti .
La seconda è generica, non avendo il ricorrente indicato, in sede d'AppeLL, gli elementi di prova che riteneva di poter acquisire con l'integrazione del dibattimento, e non essendo ovviamente ammissibile che li indichi in sede di legittimità.
La censura della motivazione è infondata.
La Corte di merito ha considerato concordanti le dichiarazioni dei collaboratori ed a riscontro ha indicato il contenuto della deposizione resa, all'udienza del 23-12-1997, dal verbalizzante isp. SC da cui è emerso che egli è TO di NT AR;
che era stato più volte controllato a bordo di autovetture blindate tra le quali un'Alfa RO tg RC 206129; che era conosciuto come "il geometra” per la sua attività di imprenditore.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dai controlli di polizia giudiziaria, dai quali si evince, che lo stessoè stato visto più volte a bordo di auto blindate
287 appartennti al "clan". L'assoluzione in precedente processo non esclude la possibilità di procedere nei suoi confronti, trattandosi di fatti considerati diversi dai giudici di merito. E' così pervenutala Corte d'Assise d'AppeLL ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato
MO AZ Affermatone l'inserimento inequivoco nel clan con ruolo di spacciatore di droga, è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione. Lo hanno accusato i collaboratori AU, EL e AR. Ha proposto ricorso il RI sostenendo il vizio della motivazione della 8
sentenza in ordine ai criteri stabiliti dall'articolo 192 c.p.p., in particolare per aver attribuito credibilità ed affidabilità a collaboratori de relato, con riscontri non pertinenti ed inidonei ad indicare il dato associativo. Ha sostenuto infine la mancanza di motivazione sull'entità della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate. La Corte di merito ha ritenuto convergenti le dichiarazioni dei collaboratori ed ha indicato a riscontro il contenuto della deposizione del verbalizzante isp.
SC udienza del 23-97) che ha riferito di una serie di arresti subiti th'
dall'imputato per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti( 1'1-7-1989, il
6-6-1991 ed il 17-6-1994) nonché dell'avviso orale intimatogli in data 10-1-
1991.
288
" Il RI risulta, poi, aver riportato condanne definitive per violazioni della legge sulle armi( commessa nel marzo 1988) e per droga( fatti coLLcati cronologicamente nel settembre del 1990), per minaccia e danneggiamento( commessi dal 31-5-92 al 4-6-92).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate 'dalle precedenti condanne per reati relativi alla legge sulle armi, alla droga e da una serie di arresti per detenzione e spaccio di droga. E' così pervenutala Corte d'Assise d'AppeLL ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena 4.5 ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
CA SM (CAPO F 7)
SM IE( classe 1955)
Affermatone il ruolo di capo è stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori AU, EL, AR, ER, MB
e DÀ.
Ha proposto ricorso RO, deducendo il vizio della motivazione per evidente genericità delle dichiarazioni elevate a fonte di prova, per inattendibilità dei collaboranti e per mal valutato l'impossibilità dedotta per
289 la forzata lontananza dalla Calabria. Ha infine indicato il difetto di motivazione su una misura così gravosa di pena.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha ritenuto concordanti ed attendibili le dichiarazioni dei collaboratori ed ha osservato di non poter condividere, l'assunto difensivo relativo alla dedotta materiale impossibilità per il RO di esser stato a capo dell'omonima SC a cagione della sua lontananza dalla Calabria nel periodo in contestazione per essere stato egli sottoposto alla misura di prevenzione dellla sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel འ
comune di Monzuno( B0) inflittagli con decreto n° 35/87 in data 20-7-1987
dal Tribunale di RC.
Ed ha tratto l'infondatezza della tesi prospettata dalla considerazione logica relativa alla possibilità per il RO di mantenere i contatti con gli altri affiliati attraverso i moderni mezzi di comunicazione nonché soprattutto dalla circostanza che l'imputato, in data 22-8-1989 risulta esser stato tratto in arresto in Reggio Calabria dove si era evidentemente portato in palese violazione della misura di prevenzione inflittagli.
Nel corso dell'operazione di PG era stato arrestato anche ST DO. I due erano stati sorpresi su di un'autovettura all'interno della quale erano stati
'rinvenuti una pistola cal.7,65, la carta di identità, il portafogli e la patente del collaboratore MB GI(cfr. deposizione m.LL Pellicanò- l'arresto si è verificato nell'imminenza dell'omicidio LI).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata
*
-
di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia effettuati al momento del suo arresto. E' così pervenutala Corte d'Assise d'AppeLL ad
290 una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
LD VA
E' stato condannato come modesto gregario alla pena di anni 4 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, UL, EL, AR, GI e
DÀ.
Ha proposto ricorso il FA;
sostenendo che che le dichiarazioni dei collaboranti dovevano essere considerate contraddittorie ed inaffidabili, visto che alcuni (GI e AR) considerano il ricorrente un partecipe a pieno titolo, ed altri (DÀ, AU e EL) sostengono che trattasi di una : personalità assolutamente priva di pregio e di significato associativo, indicato come morto di fame o povero Cristo. Ha sostenuto infine la mancanza di motivazione sull'entità della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate
' La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori il fatto che l'imputato è stato condannato in via definitiva per rapina a mano armata compiuta nel 1988 e per detenzione di armi commessa nell'anno 1991. E' stato sottoposto, inoltre, alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni 2 con decreto emesso in data
27-5-1991 dalla Corte di AppeLL di RC.
291
i ." E' stato controllato a bordo dell'autovettura blindata tg. MI 06966N intestata alla madre di NO IO VI in compagnia di costui( cfr. deposizione m.LL Pellicanò-udienza 13-1-98).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
IL CO
Qualificato referente ( unitamente al EL IO VI) della SC
RO per la zona di IT è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
'E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, DÀ, ER, UL e
RA.
Ha proposto ricorso l'imputato eccependo la nullità dell'impugnata sentenza per iLLgicità e carenza di motivazione per aver fondato il giudizio di responsabilità su dichiarazioni generiche e non attendibili, ed inoltre per non aver tenuto conto dei lunghi periodi di detenzione dell'imputato. Ha lamentato la mancata motivazione in ordine all'entità della pena.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
ے
ہ
292 La Corte di merito ha indicato come riscontro alle convergenti dichiarazione dei collaboratori il tentato omicidio subito in data 20-7-1983; la latitanza posta in essere dal 28-10-1986 al 12-7-1987 aLLrquando è stato tratto in arresto presso l'abitazione di RO ON;
le due condanne definitive per estorsione commesse nel 1978 e nel giugno 1994; le ulteriori condanne definitive per favoreggiamento e per detenzione di armi( commessi il 15-3-
1990).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in
་ fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati. :
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
IL AR NZ
Qualificato referente ( unitamente al EL DO) della SC RO per la zona di IT, è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboranti AU, EL, DÀ, RA, ER e
UL.
Con il ricorso ha proposto le stesse censure del EL DO, aggiungendo che erroneamente si è fatto riferimento a vecchie condanne per fatti non legati alla realtà mafiosa. Ha lamentato la mancata motivazione in ordine all'entità della pena.
293 Le censure soni in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboranti, il contenuto della deposizione resa dal verbalizzante m.LL
Pellicanò all'udienza del 13-1-98, da cui è emerso che lo NO è stato sottoposto a sorveglianza speciale di PS nell'ottobre 1991 e che, durante il periodo della guerra di mafia, è stato notato a bordo dell'autovettura blindata tg MI 06966n, intestata alla madre, in compagnia di FA-SA. E' stato accertato inoltre, che è stato condannato in via definitiva detenzioneper e porto illegale di armi commesse nel marzo 1988 e per favoreggiamento personale compiuto in data 20-12-1986( aLLrquando ignoti killers avevano attentato alla sua vita).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
CA ER( Capo F8)-
ER PA
E 294 E' stato condannato come capo alla pena di anni 14 di reclusione, ridotta ad anni nove e mesi quattro per l'applicazione dela diminuente del rito abbreviato.
E' stato accusato in modo dettagliato e puntuale dai collaboratori ER e Di
NE.
Ha proposto ricorso RA OL eccependo il vizio della motivazione per aver arbitrariamente protratto la partecipazione dell'imputato all'associazione ad epoca successiva al giudicato, 'sulla base di argomenti del tutto insignificanti, non riscontrati e privi di qualsiasi addentellato di certezza. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La Corte ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori la condanna del RA in via definitiva per 'omicidio ed associazione mafiosa nel processo c. d TA( con giudicato formatosi fino al 24-11-1990). La condanna, con sentenza passata in giudicato( Corte
Assise AppeLL di RC del 13-3-98 definitiva il 27-11-98) per l'omicidio dell'on. VI LI( commesso nell'agosto 1989).
Ha inoltre ritenuto che la condotta associativa dell'imputato sia proseguita anche in epoca posteriore a quella coperta dal giudicato, in base alla condanna in materia di armi riportata dal RA per fatti commessi il 12-7-
95 e per le credibili affermazioni del collaboratore IE, secondo cui l'imputato sarebbe stato il mandante del duplice omicidio SE- VI commesso nel Febbraio 1991.
Il giudizio sulla prosecuzione dell'attività associativa anche dopo il giudicato, ha, comunque, carattere di merito e, conseguentemente essendo congruamente motivato, non può essere sindacato in sede di legittimità.
295
-i La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia e dalle precedenti condanne, oltre le quali, è stato accertato che l'attività criminale associativa del RA è proseguita. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la. gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
s
OL AN :
E' stato condannato, ritenutone il ruolo di componente di vertice, alla pena di anni 8 di reclusione, ridotta ad anni 5 e mesi 4 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso sostenendo la violazione dell'obbligo di motivazione per aer violazione del giudicato penale avendo attribuito al CO una inesistente prosecuzione dell'attività illecita successivamente al 24-11-1990,
e per erronea valutazione delle prove avendo omesso di considerare le dichiarazioni rese da UL, DÀ e AU. Ha sostenuto inoltre l'erronea interpretazione dell'articolo 81 cpv. c.p. in riferimento alla continuazione tra i fatti di cui alla sentenza nel c.d. processo TA ed il delitto associativo contestato nel presente processo, nonche fra quest'ultimo reato e queLL contestato al capo C26.
296 Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha ritenuto la prosecuzione dell'attività associativa criminale del ricorrente, anche oltre il 1990 sulla base delle dichiarazioni rese dai collaboratori EL e ER che hanno affermato l'indicata prosecuzione dell'attività mafiosa anche in epoca successiva alla condanna definitiva per il delitto di cui all'art. 416 bis CP nel processo c. d
TA( con giudicato formatosi fino al 24-11-1990). In particolare hanno affermato che nel 1991 a seguito della pax mafiosa gli è stata attribuita la zona di Arangea al 50%, e che nel 1995, mentre era detenuto si è adoperato per convincere i collaboratori DÀ e UL a ritrattare, "mandando ambasciata fuori".
Il giudizio formulato nella sentenza impugnata è correttamente motivato nel merito e non può essere oggetto di nuovo esame in sede di legittimità.
La richiesta di applicazione del regime previsto per la continuazione dei reati ex articolo 81 c.p.p., fra la pena applicata in quasto processo e quella inflitta in via definitiva nel processo TA, non può ritenersi ammissibile, perchè è stata proposta per la prima volta in Cassazione. In appeLL era stata formulata la richiesta, ben diversa, della continuazione fra i reati contestati in questo processo.
Per quanto concerne la richiesta di applicazione del regime di cui all'articolo
81 cpv. c.p., fra il reato associativo ed il reato fine, la questione, essendo stata dedotta da molti ricorrenti è stata esaminata in via generale, e definita con il rigetto.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia e dalle
297
-
i precedenti condanne, oltre le quali, è stato accertato che l'attività criminale associativa del CO è proseguita. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
ER CO cl. 45-
E' stato condannato, quale promotore e capo, alla pena di anni 8 di reclusione, ridotta ad anni cinque e mesi otto per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, AR, ST, DÀ,
RA, GG, ER, MB e Di NE.
Ha proposto ricorso il RA eccependo con il primo motivo che la Corte è incorsa in un errore materiale stabilendo, nell'applicare la diminuente del rito abbreviato la pena in anni cinque e mesi otto, anziché in anni cinque e mesi quattro (detraendo un terzo ad anni otto di reclusione). Nel merito ha osservato che le fonti di prova sono costituite soltanto da generiche, inaffidabili e non riscontrate dichiarazioni di collaboratori. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Il primo motivo di riricorso è fondato.
La Corte è incorsa in un errore di conteggio nel detrarre un terzo dalla pena di anni otto di reclusione. L'esatta determinazione della pena è quindi quella di anni cinque e mesi quattro di reclusione.
298
. Le altre censure sono infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle concordanti dichiarazioni dei collaboratori, il contenuto della deposizione resa dal verbalizzante De MA
NC all'udienza del 15-12-1997, da cui è emerso che l'imputato è
EL di RA NC, ucciso unitamente al figlio ES all'interno degli Ospedali Riuniti di RC in data 23-4-1986, nonché di OL che teneva le redini del clan. RA DO ha sempre cooperato alla vita del sodalizio familiare, condidividendone tutti gli aspetti di vita familiare e sociale. Hanno ritenuto i giudici di merito che l'imputato abbia interamente realizzato la sua vita, sociale, affettiva, lavorativa e delinquenziale all'interno del circuito associativo.
L'indicato giudizio è sorretto da una motivazione corretta, rispettosa delle risultanze processuali, logica ed equilibrata.
Pertanto la sentenza impugnata va annullata senza rinvio limitatamente alla misura della pena inflitta a RA DO, che va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione. Va rigettato nel resto il ricorso.
'UN MB
Ne è stato affermato l'inserimento nella SC RA con funzioni di killer ed è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, UL, ER, RI, ST, DÀ e
MB.
Nel ricorso il UN ha censurato la sentenza perché con motivazione contraddittoria ha dato rilievo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia,
299
. che genericamente lo hanno indicato quale partecipe della presunta SC
RA senza alcun serio riscontro. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito a riscontro, ha indicato le diverse condanne definitive riportate dall'imputato per rapine a mano armata commesse negli anni 1983-
1984 e 1985 nonché per detenzione di arma contestatagli come commessa in
Torino 1'8-2-1990. La deposizione resa dal verbalizzante De MA
NC( udienza del 15-12-1997) dalla quale è emerso che il UN, latitante, era stato arrestato in quella città e che nell'aLLggio da lui occupato era stata rinvenuta una pistola Sig SA calibro 9, completa di caricatore,
-
un cannocchiale di precisione per fucile ed una radio ricetrasmittente. Ed in fine le dichiarazioni rese, dalla Canavicci secondo cui l'imputato, alla sua presenza, era stato, in Morlupo, prelevato da alcuni calabresi e condotto su una “Thema" alle ore 19 del 28-1-1990, ricomparendo solo la sera del giorno successivo.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
کھے 300
-" ER PP
E' stato condannato alla pena di 4 anni di reclusione in considerazione del ritenuto ruolo di favoreggiatore di latitanti.
Lo hanno accusato i collaboratori AU, ER, MB, ST e Di NE.
Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo con il primo motivo l'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore AU, a norma dell'articolo 210 c.p.p., perché in sede di controesame delle difese si è avvalso della facoltà di non rispondere. Con il secondo motivo ha censurato motivazione della sentenza per aver fondato la convinzione la dell'appartenenza del ricorrente alla mafia sulla base di un dato sociologico,
درة ritenedo che l'appartenenza alla famiglia RA comporti automaticamente la presunzione di condivisione del programma dell'associazione. La motivazione sarebbe inoltre erronea perché basata su dichiarazioni generiche, erroneee enon verificate nella loro attendibilità e con riscontri esterni. Ha
lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta.
Le censure sono infondate.
Il primo motivo del ricorso è stato esaminato nella parte generale, essendo stato proposto da vari ricorrenti ed è stato considerato infondato.
Con gli altri motivi è stata contestata la motivazione della sentenza.
La Corte di merito ha indicato quali riscontri alle convergenti dichiarazioni dei collaboratori il contenuto della deposizione resa dal verbalizzante De
MA NC( udienza del 15-12-1997) da cui è emerso che nel corso della guerra di mafia il RA ha subito la perdita dei fratelli NC cl.
27, IO cl.40 e DO cl.34 nonché quella dei sottoindicati congiunti: RA IG cl57, RA NC cl.29, CO TO cl.56 e
301
ے
ک
س CO ON cl.69. Con ciò non ha inteso assumere come criterio di prova di mafiosità l'essere appartenente alla famiglia RA, ma constatare che in una famiglia in cui i vari membri, hanno sempre realizzato compiutamente la propria esperienza di vita sociale, affettiva, lavorativa e delinquenziale, non si è registrato da parte dell'imputato alcun segno di di semplice dissento, anzi di significativo anzi momenti distacco 0
coinvolgimento nella guerra di mafia.
Non si tratta quindi di applicazione di una prova sociologica, ma di un riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori, dato dal coinvolgimento dell'imputato in tutti i momenti di vita del nucleo familiare e delinquenziale.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia, dalle precedenti condanne e dal completo coinvolgimento dell'imputato nel clan familiare. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
ER NZ
E' stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione essendosene affermato il ruolo di modesto gregario.
E' stato accusato dai collaboratori AU, ER, e Di NE
02
.. Ha proposto ricorso l'imputato censurando la motivazione della sentenza per aver fondato la decisione di responsabilità su generiche, non conducenti,
contraddittorie ed inattendibili dichiarazioni dei collaboranti.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle univoche dichiarazioni dei collaboratori il contenuto della deposizione del verbalizzante De MA
NC( udienza 15-12-1997) da cui è risultato che il RA è stato controllato in compagnia di pregiudicati(cfr. pag. 440-441 sentenza primo grado). Inoltre nel corso della guerra di mafia il RA ha subito la perdita dei fratelli NC c127, IO cl.40 e DO cl.34 nonché quella dei sottoindicati congiunti: RA IG cl57, RA NC cl.29,
CO NT cl.56 e CO ON cl.69.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
IC AN
E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione in considerazione del ruolo di killer. Ha censurato la sentenza per vizio della motivazione in ordine alla genericità delle dichiarazioni dei collaboratori ed alla loro inattendibilità. Ha eccepito la nullità della sentenza per aver modificato l'imputazione, facendo decorrere la partecipazione alla SC "Ficareddi" alla data del 24-9-1987, successiva a quella del 13-1-1986 indicata nell'imputazione, senza applicare le norme che prevedono una diversa contestazione.Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
E stato accusato dai collaboratori, EL, UL, ER, AR, GI,
UD, DÀ e RA, che hanno univocamente affermato che il AR, dopo aver lasciato la SC LA in cui era originariamente inserito, si è associato al clan RA sin dal 29-4-1987 (prima dell'attentato del 23-5-1987), e che la partecipazione anzidetta non è stata interrotta dalla carcerazione patita da tale ultima data.
La Corte territoriale ha indicato a riscontro delle dichiarazioni dei collaboranti, il contenuto della deposizione resa dal verbalizzante De MA
NC( udienza 15-12-1987) da cui è emerso, tra l'altro, che in data 23-5-
1987 egli ha subito un tentativo di omicidio mentre si trovava a bordo della sua autovettura in compagnia di RO MM. Inoltre il teste SC, funzionario di polizia all' udienza del 24-1-98 ha, riferito che, in occasione dell'agguato patito, l'imputato aveva reagito investendo con l'autovettura
Golf tg RC 341684 i killers che erano a bordo di un vesponę e dei quali uno( tale MB VI ritenuto collegato al gruppo IB) era, successivamente, deceduto a causa delle ferite riporte neLL scontro.
Del tutto infondata la censura relativa alla data iniziale di partecipazione alla SC "Ficarelli", poiché si tratta di una puntualizzazione in fatto del percorso
304 delinquenziale dell'imputato, anche attraverso varie cosche, e non di un fatto nuovo o diverso da contestare.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
IC IO cl. 62
1
E'stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione. :
E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, GI, UL ed ER.
Ha proposto ricorso AR IO sostenendo con il primo motivo l'eccezione relativa alla inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore AU, a norma dell'articolo 210 c.p.p., perché in sede di
'controesame delle difese si è avvalso della facoltà di non rispondere. Con il secondo motivo lamentava il difetto di motivazione per aver la Corte ignorato le dichiarazionei rese dal collaboratore di giustizia ST DO (in un altro processo il 20-6-1997), nelle quali aveva affermato "IO AR... non era affidabile..non era tanto come dire non era, non era uno spessore, era un tipo che chiacchierava ma non portava niente a compimento". Censurava inoltre la motivazione perché argomentata per relationem e su dichiarazioni
305 generiche ed inattendibili. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della penainflitta.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
Il primo motivo di ricorso è stato esaminato nella parte iniziale, trattandosi di censura proposta da molti ricorrenti, e ritenuto infondato.
Gli altri motivi propongono chiaramente una inammissibile rivisitazione del fatto.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori, che dal certificato del casellario giudiziario del AR, risulta una condanna definitiva per estorsione commessa il 6-2-82 e l'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni due( decreto Tribunale RC del 22-4-91). Inoltre delle sue frequentazioni hanno riferito i testi: m.LL D'NG VI( udienza 27-1-98) dalla cui deposizione è emerso che l'imputato è stato sorpreso, in violazione degli obblighi impostigli, in data 19-4-1993 in compagnia di IN RE pluripregiudicato;
De MA NC( udienza 15-12-97), il quale ha affermato che il AR, in data 18-3-94, era stato controllato dai CC di
Monterrigioni, Siena, mentre si accompagnava con ZE EL cl.58 e
TT NO cl.72.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
306 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
ZE ME
E' stato condannato alla pena di 7 anni di reclusione.
E stato accusato dai collaboratori AU, EL, UL, AR e DÀ.
Ha proposto ricorso lo ZE, eccependo la nullità della sentenza per non aver tenuto conto del fatto che l'imputato era stato in precedenza per assolto lo stesso reato con sentenza emessa dalla Corte d'Assise di Reggio Calabria.
Ha precisato che l'attentato subito daLL ZE erroneamente è stato indicato alla data del 26-9-1994 mentre in realtà è avvenuto il 26-9-1990. Ha
censurato inoltre la sentenza per motivazione contraddittoria in ordine alla valutazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche. Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori ha osservato che l'imputato è stato assolto dal delitto di cui all'art. 416 bis CP nel procedimento c.d. TA( con giudicato formatosi fino al 24-11-90). Lo ZE è stato, però, condannato, seppur non in via definitiva, per partecipazione alla SC LA e per il tentato omicidio di ER DO, affiliato alla SC medesima, commesso il 14-9-
90( c. d. procedimento AL -sentenza Corte di Assise di RC del-16-98).
Ed inoltre sono state riscontrate numerose frequentazioni con soggetti pregiudicati successive al giudicato assolutorio secondo quanto ha riferito all'udienza del 15-12-97 il verbalizzante De MA NC). In particolare la Corte ha evidenziato che il teste verbalizzante SI OL in questo processo, ha riferito di un agguato subito daLL ZE il 26-9-1994, nel quale
307 era stato attinto da alcuni colpi di fucile al braccio destro, subendo una grave lesione al tendine, mentre si trovava affacciato al balcone di casa.
La Corte di merito ha quindi ritenuto, con giudizio in fatto, non sindacabile in questa sede, che l'associazione criminale per la quale si procede è diversa rispetto a quella per la quale in precedenza l'imputato era stao assolto.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
NO NT
E' stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione, ridotta ad anni 4 e mesi
8 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Lo hanno accusato i collaboratori AU, EL, ER, UL, GI, e
DÀ.
Ha proposto ricorso l'imputato lamentando che i giudici non hanno tenuto conto del fatto che egli dopo la sua scarcerazione si è trasferito nella zona
IC trovandosi in disaccordo con suoi presunti solidali. Ha censurato la motivazione della sentenza per erronea valutazione delle dichiarazioni dei
308 collaboratori. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle dichiarazioni univoche dei collaboranti le affermazioni del teste verbalizzante De MA NC che ha riferito delle frequentazioni del IN con soggetti pregiudicati nonché della circostanza relativa al fatto che l'imputato, al quale in data 24-
7-91, era stata revocata la patente di guida, risultava avere avuto in uso due autovetture blindate.Ha inoltre osservato che dal certificato generale del casellario giudiziario emerge una condanna definitiva per detenzione illegale di arma commessa il 27-4-1990 nonché l'irrogazione definitiva della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni due inflittagli dal Tribunale
di Rc con decreto del 23-5-1991.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
CA RI( CAPO F9)
RI CO CL.34
309
ے
ہ E' stato condannato come capo alla pena di anni 14 di reclusione, ridotta ad anni nove e mesi quattro per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo l'erronea configurazione della fattispecie associativa in violazione del giudicato formato con la sentenza emessa nell'ambito del processo SE IO + altri con contestazione operante fino al 23-10-1989. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha rigettato l'eccezione con la quale l'imputato aveva chiesto la declaratoria di non luogo a procedere per precedente giudicato ex articolo 649 c.p.p.
Ha sostenuto la Corte che il IB risulta essere stato condannato definitivamente per il reato di associazione per delinquere semplice contestatogli sino al 30-1-1978 nel c.d. processo dei 60(
contro
De TE
OL + 59); per il delitto di cui all'art. 416 bis CP contestatogli sino al 16-
10-1986 nel procedimento relativo ai fatti di VA Marina;
per il delitto di cui all'art. 416 bis CP nel procedimento SE IO + 06 con contestazione aperta" e giudicato formatosi fino alla data della sentenza di primo grado, 66
ossia sino al 23-10-1989; per il delitto di spaccio di droga commesso in
LA il 13-10-1986 e per la violazione della normativa in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale commessa in RC in data 3-11-87. A questi elementi, al fine di rilevare l'evidente inserimento del IB nella guerra di mafia che ha attanagliato la città con ruolo di protagonista e leader, ha evidenziato l'episodio relativo al tentativo di omicidio posto in essere ai suoi danni in data 17-3-1989 con modalità eclatanti, innanzi all'ingresso del
310
; locale Palazzo di Giustizia e queLL, altrattanto plateale, relativo all'omicidio del figlio posto in essere all'interno delle carceri di RC il 18-9-1988.
La prova della protrazione della condotta associativa contestatagli oltre l'epoca coperta del giudicato SE IO+ 06 è stata individuata dalla
Corte di merito:
1) dalla lunga latitanza durata dal 2-6-1989( data in cui il IB è evaso dal reparto di chirurgia vascolare dell'ospedale di Busto Arstizio ove si trovava ristretto agli arresti domiciliari) al 16-9-1992( aLLrquando è stato arrestato in
"
Francia in località Marignane a seguito dell'attività di sorveglianza svolta dalla polizia di Marsiglia che aveva, tra l'altro, accertato una serie di incontri da lui avuti con i coimputati AV GI e Caracciolo
NC cl.62-)
2) dai diversi riferimenti operati dai collaboratori di giustizia all'opera da lui svoltaper addivenire alla pax mafiosa (cfr. in particolare dichiarazioni rese dal AU, daLL SC, dal UL e dal ST, i quali ultimi- udienze 3 ed
11 novembre 1997- hanno riferito della sua partecipazione ad una riunione tenutasi nel 1991 in casa di Pepè ID) nonchè a varie riunioni operative alle quali l'imputato ha partecipato durante la latitanza( cfr. collaboratori
GI e MB)
3) dal contenuto dell' intercettazione ambientale eseguita nel maggio 1993 nella casa della vedova di De TE OL (nella quale NI ON chiedeva espressamente di far partecipare il IB ad una riunione da convocarsi per porre fine ad una sanguinosa faida in corso all'epoca nella zona di Platì- San Luca) chiaramente deponente nel senso di un persistente carisma mafioso dell'imputato in grado di incidere sugli equilibri mafiosi della provincia di RC-
311
i 4) dall'accertata partecipazione, in questo processo, con ruolo di mandante, al duplice omicidio AR- HI consumato in data 18-4-1991( delitto di cui ai capi B165-B166, dell'attuale procedimento).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia e dalle condanne riportate dall'imputato. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
RI NT cl.60
Affermatone il ruolo di dirigente- alter ego del padre DO alla guida della SC è stato condannato alla pena di 10 anni di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori GI, DÀ, AU e AR.
Ha proposto ricorso l'imputato ribadendo l'eccezione relativa al giudicato e censurando la sentenza impugnata per motivazione contraddittoria in ordine alla valutazione dei collaboranti. Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
312
-" Le censure sono infondate.
In ordine all'applicazione della declaratoria di non luogo a procedere per precedente giudicato assolutorio ex articolo 649 c.p.p., la Corte di merito ha osservato che nel procedimento a carico di SE IO + 06 il IB è stato condannato per favoreggiamento( episodio relativo al fallito attentato da lui subito in data 29-4-87 mentre si trovava sul cantiere della Cedil
Costruzioni di cui era titolare insieme al EL GI) ed e' stato, invece, assolto dal delitto di cui all'art 416 bis CP ( con giudicato formatosi sino all' sino all'8-9-87)
E' stato latitante dal settembre 1987 al maggio 1990 aLLrchè è stato arrestato nella villa bunker del padre.
Nel procedimento c. d. AL (n° 7/95 R.G Assise definito in primo grado con sentenzadella corte di assise di RC del 1-6-98) è stato, seppur non in via definitiva, condannato per l'omicidio di CO NT commesso in data 22-
6-1988.Vi è quindi ampia prova della prosecuzione dell'attivita'
delinquenziale associata oltre il settembre 1987.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia e dalle condanne subite dall'imputato. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
313 RI NO RI
Qualificato dirigente con competenza specifica sul quartiere di Modena è stato condannato alla pena di anni 12 di reclusione, ridotta ad anni 8 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Lo hanno accusato i collaboratori AR, UL, GI, MB e DÀ.
Ha proposto ricorso EL PE LI censurando la sentenza per plurime violazioni in materia di valutazione della prova per aver utilizzato dichiarazioni contraddittorie, facendo mal governo del principio di convergenza del molteplice, e valorizzando impropriamente dichiarazioni de relato. Ha inoltre sostenuto il difetto di motivazione nella determinazione dell'entità della pena, e la violazione di legge per la mancata applicazione del principio del concorso formale dei reati con il riconoscimento del vincolo della continuazione a norma dell'articolo 81 cpv c.p..
Le censure sono infondate.
La Corte di merito a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori ha indicato il fatto che l'imputato, il 2-8-1986, è stato testimone di nozze- unitamente ad SE IO- di IB ON cl.60, figlio di
IB DO. In data 4-6-87 ha subito un attentato mentre si trovava in compagnia di IB ON cl.66 nei pressi del piazzale dell'ex fiera agrumaria. Inoltre è stato prosciolto dal GI nel procedimento SE IO
+ 06 con provvedimento del giugno 1988 dall'accusa di cui all'art. 416 bis
CP contestato fino al 24-10-1987( contestazione chiusa). In quella data era stato arrestato insieme a IB ON cl.66, ND ON cl.42,
TO OS, AR ON e ZZ GI. Il 26-9-88 ha venduto una autovettura Golf blindata a NO CO. Il 21-2-1991
SE IO e VI IO sono stati uccisi mentre si trovavano a
314 bordo dell'Alfetta blindata tg RC 409900 di sua proprietà. (Di tutte le circostanze suindicate ha riferito l'ispettore TO all'udienza del 13-
12-1997).
La censura relativa alla presunta violazione dell'articolo 81 cpv. c.p., è stata esaminata in via generale, essendo stata proposta da vari ricorrenti ed è stata ritenuta infondata.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in
"
ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti. 1
Il ricorso va pertanto rigettato. :
IN AN cl. 42
È stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, ridotta ad anni sei per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
E' stato accusato dai collaboratori GI, AU, AR, UL MB,
ST, DÀ ed ER.
Ha proposto ricorso l'imputato censurando la motivazione per violazione dei criteri relativi all'affidabilità ed all'attendibilità dei collaboranti, e reiterando la richiesta di proscioglimento ex articolo 649 c.p.p. per precedente giudicato con contestazione perdurante fino al 24-10-1987. Ha lamentato inoltre il
315 difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche. Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori il fatto che l'imputato risulta essere stato condannato per associazione per delinquere di stampo mafioso contestata sino al 24-10-1987
e per favoreggiamento personale commesso in data 17-11-1986 nel processo
SE IO + 06.
Il suo inserimento nella SC IB con protrazione della condotta associativa chiusa" elevata nei suoi confronti successiva alla data della contestazione"
è stato riscontrato dalla sua acclarata nel procedimento sundicato partecipazione al duplice omicidio AR- CH commesso in data 18-
4-1991, per il quale è imputato in questo processo (-cfr capi B157- B158).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
TT OS
E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, ridotta ad anni 6 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato..
316 E' stato accusato dai collaboratori AR, GI, UL, ER ed Anacordia.
Ha proposto ricorso il TO sostenendo che non vi sono elementi per sostenere che la condotta illecita si sia protratta oltre il 24-10-1987, e che quindi andava prosciolto per precedente giudicato. In ogni caso ha contestato la motivazione per erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori.
Ha lamentato inoltre il difetto di motivazione sulla misura della pena inflitta e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono infondate
La Corte di merito a riscontro delle univoche dichiarazioni dei collaboranti ha osservato che l'imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis CP nel procedimento a carico di SE IO + 06 con giudicato formatosi sino al 24-10-1987. Il 20-3-1992 è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS per la durata di anni
3 con obbligo di soggiorno nel comune di residenza.
La prova della protrazione della condotta associativa contestatagli oltre l'epoca coperta dal giudicato è stata ritenuta dai giudici d'AppeLL, dalla partecipazione del TO al duplice omicidio AR- CH consumato in data 18-4-1991, oggetto di questo procedimento ( delitto di cui ai capi B165-B166) e dalle dichiarazioni dei collaboratori che lo hanno tutti concordemente indicato come killer e membro autorevole della SC.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico,
317 ;
k anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
TT GE.
E' stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, GI, UL, ST e DÀ.
Ha proposto ricorso l'imputato censurando la sentenza per vizio della motivazione avendo valutato erroneamente le dichiarazioni dei collaboranti nonostante la loro genericità. Ha lamentato anche la mancata indicazioni dei criteri di determinazione della pena.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte d'AppeLL ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori il contenuto della deposizione resa dal verbalizzante isp. NT
Noceto che ha riferito di una serie di controlli attestanti frequentazioni,anche a bordo di auto blindate, tra l'imputato e soggetti pregiudicati( il 30-8-1989 a bordo di Alfa grigia blindata tg Roma guidata da NO IO- il 1-10-
1990 controllato in compagnia di D'GO DO cl.63 e LA OL cl.70- il 1-3-1990 in compagnia di NO IO-il 19-4-94 con PO
EL cl.69 e PE DO cl.66).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura
تھے 318 della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
RI AN CL. 66.
ON e non parente della famiglia di IB DO, genero del deceduto SE IO, è stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione ridotta ad anni 6 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Lo ha accusato il collaboratore GI.
Ha proposto ricorso l'imputato ribadendo l'eccezione relativa all'esistenza di una sentenza passata in giudicato per lo stesso reato fino al 24-10-1987, e di essere stato assolto per tutti i reati fine. Ha lamentato inoltre la mancata applicazione del reato continuato fra i due reati associativi, e la genericità degli elementi di prova.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che l'imputato è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis CP nel procedimento a carico di SE
IO + 06 con giudicato formatosi sino al 24-10-1987 nonché per favoreggiamento personale compiuto il 6-6-1987 in relazione alle mendaci e reticenti dichiarazioni rese agli inquirenti in occasione in occasione di un attentato patito in data 4-6-1987 nei pressi dell'ex Fiera agrumaria di Rc nel cui contesto era stato presente anche EL PE LI. Il 7-11-1991 è stato sottoposto alla sorveglianza speciale di PS. La prova della protrazione della condotta associativa contestatagli oltre l'epoca coperta dal giudicato è stata evidenziata dalla circostanza relativa al fatto che il 4 gennaio 1989 è riuscito a scampare miracolosamente ad un attentato nella centrale via Aschenez aLLrquando ignoti killers avevano esploso al suo indirizzo numerosi colpi di pistola cal.7,65 e di fucile cal.12 senza riuscire a colpirlo( cfr. deposizione verbalizzante isp. NT Noceto- udienza 13-12-97); ed inoltre da una serie di controlli attestanti le sue frequentazioni con soggetti coimputati( il 9-2-1991 controllato in compagnia
" di AV GI, il 25-2-1991 controllato all'interno dell'abitazione di
TO IO unitamente a La CA NG. In data 25-11-1991 controllato in compagnia di PE DO( circostanze anche queste tutte riferite dall'isp. NT Noceto all' udienza 13-12-1997).
La richiesta di applicazione dell'articolo 81 cpv. c.p. ritenendo la continuazione fra i due reati associativi, è inammissibile perché non dedotta in appeLL, ma per la prima volta in sede di legittimità.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
MO PP
.
2
0
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ے E' stato condannato alla pena di anni 6 di recllusione.
Ha proposto ricorsol'imputato sostenendo il difetto di motivazione per non aver i giudici verificato opportunamente le dichiarazioni dei collaboranti, tanto che il GI ha dichiarato che l'imputato aveva partecipato all'omicidio di NT LI ed a queLL di CO, omettendo di osservare che il RI è stato assolto da entrambi i reati. Ha quindi lamentato la mancata concessioni delle attenuanti generiche, nonostante i suoi buoni precedenti penale.
Le censure sono infondate.
La prova della sua colpevolezza in ordine al reato ascrittogli è stata indicata, dalle concordi ed univoche dichiarazioni dei collaboratori: GI, DÀ, e
UL, che lo hanno considerato nella SC IB, TO, EL, come killer pericoloso. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate con puntuali accertamenti di polizia, e ritenute idonee a formare un convinto giudizio di colpevolezza.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
321ཀླུ
་ E' stato condannato- ritenutone il ruolo di killer- alla pena di anni 7 anni di VO PP
Lo hanno accusato i collaboranti AU, AR, GI, DÀ, UL e ST. reclusione.
Ha proposto ricorso il AV sostenendo che la Corte ha utilizzato elementi di prova non conferenti in ordine all'apartenieza all'associazione a delinquere.
Non ha invece tenuto conto dell'assoluzione per il reato di omicidio. Lamenta inoltre la mancata motivazione in ordine alle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate. La Corte di merito ha indicato a riscontro delle concordanti dichiarazioni dei collaboratori il contenuto della deposizione resa all'udienza del 12-12-97, dal verbalizzante IanneLL IO da cui è risultato che il AV è stato :
controllato alla guida di un mezzo blindato nella disponibilità dei IB nonché notato accompagnarsi più volte a pregiudicati aggregati a tale sodalizio (NO GI cl. 69, TA ZO cl.64, IB GI cl 58, IB ON cl. 66, NO IO) e che si è reso latitante dal 5-
1-1988 al 1-5-1990); ed inoltre dai precedenti penali( condanne definitive per detenzione e porto illegale di armi, ricettazione ed esplosioni pericolose commesse il 9-10-1988, per furto commesso il 22-6-1991. E' stato condannato anche per il reato di cui all'art. 416 bis CP, per illecita concorrenza con minaccia ed estorsione commessi nel settembre 1993 (in ordine a fatti diversi, sia soggettivamente che oggettivamente, da queLL per cui si procede trattandosi di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzata alla commissione di una serie di reati ai danni di commercianti nel
322 settore della vendita di fiori ascritta al AV unitamente a tali NA
IO, AR NT e LI ON). Egli inoltre ha avuto un ruolo di assistenza al capo, provato dagli incontri che l'imputato ha avuto con
IB DO nei giorni precedenti all'arresto di costui, avvenuto in
Francia il 16-9-1992( cfr. documentazione prodotta dal PM all'udienza del
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in 28-5-98). fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati. Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
'LA CO
E' stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori AU, AR, GI, DÀ, ST e
Nel ricorso l'imputato ha sostenuto che in sentenza si è dato prevalenza alle UL. dichiarazioni generiche dei collaboratori, non tenendo conto delle contraddizioni e dell'insufficienza delle stesse. Ha lamentato inoltre la
323 mancata motivazione in ordine alle richieste riduzione della pena ed applicazione delle attenuanti generiche. Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle dichiarazioni convergenti dei collaboratori il contenuto della deposizione del verbalizzante IanneLL( udienza 12-12-1997), il quale ha riferito che in data 8-5-1987 egli era stato ferito gravemente nei pressi della sua abitazione con colpi di fucile caricato a pallettoni nonché di una serie di controlli relative a sue frequentazioni con coimputati o altri pregiudicati ( il 23-6-1992 in compagnia di RI
GI; il 29-11-1988 a bordo di un'autovettura blindata in compagnia di
VI IO e NA EL entrambi successivamente uccisi;
1'8-10-1990 presso l'abitazione di EL PE LI;
il 14-9-92 in compagnia di DO ON, ON ON ed RT CO;
il 1-10-1993 con DO ON cl. 72; il 19-4-94 con TO GE, e PO
L'imputato risulta, poi, essere stato condannato in via definitiva per EL). favoreggiamento personale commesso il 27-7-87 e per violazione della misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale( inflittagli nel
1991) commessa in data 22-6-92. La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
+
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
ے
ہ
324 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
D'TI CO.
E' stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori GI e DÀ.
Ha proposto ricorso il D'GO, sostenendo la genericità degli elementi di prova, l'omessa verifica del fatto che per il processo SE + altri, è stato detenuto sino al Novembre 1990 ed è stato in quella data assolto e scarcerato,
e non si è tenuto conto neanche dell'assoluzione per il tentato omicidio
EO avvenuta in questo processo. Ha chiesto l'annullamento per vizio della motivazione.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha osservato che il D'GO risulta essere stato assolto in via definitiva dal delitto di cui all'art. 416 bis CP contestatogli nel procedimento a carico di SE IO +06 fino all'8-9-1987.
Ha ritenuto però che a riscontro delle concordanti dichiarazioni dei collaboratori, è possibile indicare la prova della prosecuzione della attività mafiosa associata ascrittagli, oltre all'anzidetto giudicato assolutorio. Ciò in base, alla condanna definitiva per omicidio colposo e per porto illegale di armi commesso nell'aprile 1991; all'irrogazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS inflittagli nell'ottobre 1991; alle numerose frequentazioni di cui ha riferito il teste verbalizzante m.LL IanneLL( udienza
12-12-97)- in data 10-4-1990 controllato in compagnia di TA ZO e
IC ON- 1'8 luglio ed il 15 settembre 1990 con il coimputato
325 AV GI- il 22-9-1990 in compagnia di LA OL- il 1-10-1990 con LA OL e TO GE- il 16-10-1991 in compagnia di
TO ON- il 27-6-1992 in compagnia di IT NG-il 22-4-
1993 con IT NC-il 3-2-1994 in compagnia di RR GI- il 3-4-1994 con CU ON;
al riferimento operato dal teste isp.Martinez all'udienza del 27-1-98 ad una indagine preliminare per fatti estorsivi compiuti dal D'GO nell'anno 1992 ai danni di tale BE OA
UO in presunta complicità con AV GI indicato a riscontro delle concordanti dichiarazioni dei collaboratori. La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
RO RI E' stato condannato alla pena di sei anni di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, GI, e DÀ. Ha proposto ricorso lo SG, sostenendo il vizio della motivazione della sentenza per omessa motivazionė su punti decisivi, per violazione dei criteri relativi alla interpretazione degli elementi di prova, avendo attribuito validità
326 a dichiarazioni dei collaboranti generiche contraddittorie e prive di riscontri ed inaffidabili per essere in gran parte de relato. Ha quindi lamentato la mancata motivazioni sui criteri adottati per la determinazione della pena.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori che nel procedimento a carico di SE IO + 06 lo SG risulta aver riportato condanna definitiva per favoreggiamento in relazione all'episodio concernente l'attentato
contro
IB ON figlio di IB
DO. L'imputato risulta, inoltre esser stato, con statuizione irrevocabile, condannato per il delitto di detenzione illegale di armi commessa in data 7-2-1994. E' stato, inoltre, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con decreto emesso dal
Tribunale di RC in data 14-11-1990.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della : prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
EN CO-
327
." E' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione.
E' strato accusato dai collaboratori GI ed Imbalsamo che univocamente lo hanno indicato come pupiLL di DO IB e partecipe sia al traffico di droga che agli attentati;
nonché dai collaboranti AR, GI e UL.
Ha proposto ricorso l'imputato censurando la sentenza per totale mancanza di prova, non essendo ammissibile che si utilizzino i precedenti penali per verificare l'appartenenza all'associazione. Ha censurato inoltre l'attribuzione di credibilità alle generiche ed erronee dichiarazioni dei collaboranti, Ha lamentato infine la mancanza di motivazione in ordine alle negate attenuanti generiche. Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori ha indicato le deposizione dei verbalizzanti isp. TO ed ispettore Dell'Arte( udienza 13-12-1997- 27-1-98 e 3-2-98), i quali hanno elencato le denunce ed i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti dell'imputato; ed i precedenti penali ( condanne definitive per spaccio di droga commesso nel maggio 1985 e nell'agosto 1986 e per tentato omicidio a mano armata). La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
328
♡ Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
OL NT -cl. 29-
Definito caposocietà del quartiere di Modena, è stato condannato, alla pena di anni 5 di reclusione essendosi ritenuto che la carica da lui ricoperta avesse carattere meramente onorifico, essendo priva di reali poteri decisionali.
Lo hanno accusato i collaboratori AR, GI e UL.
Ha proposto ricorso il AR sostenendo il vizio della motivazione, dato che gli elementi posti dalla Corte a sostegno del giudizio di responsabilità sono antecedenti al 14-11-1992, cioè alla data della pronuncia del giudizio di primo grado in ordine al procedimento "TA", per il quale erroneamente la Corte ha indicato la formazione del giudicato al 24-11-1990.
Ha inoltre indicato il vizio nella valutazione della prova avendo attribuito validità alle dichiarazioni dei collaboratri, generiche, inattendibili e prive di :
validi riscontri. Ha infine lamentato la mancata motivazione in ordine ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La Corte ha osservato che il AR nel procedimento a carico di
SE IO + 06, con sentenza emessa dal GI in data 24-6-1988, è stato prosciolto per insufficienza di prove dall'accusa di cui all'art. 416 bis CP contestatagli fino al 24-10-1987.
Risulta, inoltre, essere stato assolto in via definitiva ( con giudicato formatosi fino al 24-11-1990) da ulteriore ipotesi associativa ascrittagli come partecipe della SC IB, nel procedimento c.d." TA” laddove il suo nome era emerso dalle intercettazioni quale vittima mancata.
.. श्री 329 La sentenza succitata aveva motivato l'assoluzione sostenendo che 66 la valutazione da parte dei nemici, ritenuta dall'accusa il miglior criterio per individuare gli imputati come appartenenti aLL schieramento TE, fosse sufficiente per affermare l'appartenenza del AR ad una qualche area mafiosa ma non certo all'organizzazione contrapposta a quella dei
RO, EL, RA in mancanza di prova in ordine al ruolo assunto all'interno della stessa".
A prescindere dalle considerazioni che precedono, ha comunque, ritenuto-la
Corte che la prova relativa alla sussistenza della condotta associativa posta in essere dal AR in epoca successiva al giudicato possa ritenersi acquisita in atti dalle concordi ed univoche dichiarazioni accusatorie dei collaboratori di giustizia AR ( udienze 10 e 17ottobre 1997), GI
( udienza 18-10-96) e UL( udienza 3-11-97), fra loro convergenti e riscontratesi. La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle plurime dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state fra loro riscontrate. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
330 RA AN- cl. 42
RA ON è stato dichiarato colpevole, accogliendo l'appeLL del
P.M., del delitto di cui all'art. 416 bis CP, originariamente ascrittogli, con condanna alla pena di anni 5 di reclusione.
Ha proposto ricorso il RA, censurando la sentenza impugnata per aver omesso di esaminare gli elementi di prova dai quali si poteva evincere che l'imputato aveva rapporti con i clan per la sua attività imprenditoriale. Ha
i sostenuto che le dichiarazioni rese da GI andavano verificate, e non già acriticamente esaltate. Lamentava che la Corte di merito non aveva tenuto conto del fatto che per ben tre volte la Corte di Cassazione aveva annullato i provvedimenti di custodia cautelare. Ha infine censurato la mancata motivazione in ordine ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
L'attività dell'imputato è stata descritta dettagliatamente dal collaboratore
GI, appartenente aLL stesso gruppo, che ha evidenziato la partecipazione del RA alle riunioni della SC che spesso si svolgevano nei suoi locali.
Ha riferito che dava inoltre appoggio attraverso il riciclaggio del denaro, ed a sua volta riceveva favori per le sue imprese edili e di concessionario per la vendita di automezzi.
La Corte di merito a conferma e riscontro delle dichiarazioni rese da GI, da AU e parzialmente da EL, MB e AR, ha indicato:
l'arresto del RA, avvenuto il 25-11-1974 ( e, cioè, il giorno successivo all'attentato, verificatosi nei pressi del locale reggino Roof Garden, in cui fu ucciso IO De TE e fu gravemente ferito IO De TE) per il possesso di una pistola con matricola punzonata mentre era alla guida di
331- un'autovettura su cui viaggiava anche IB UA ( fatto per il quale
RA ON è stato condannato in via definitiva); la diffida irrogatagli dal Questore in data 9-6-1976 in relazione alle sue costanti frequentazioni con pregiudicati;
l'apertura nell'anno 1982 di cinque libretti al portatore presso il Monte dei Paschi di Siena per un importo complessivo di 140 milioni di lire con provvista proveniente da assegni emessi da IB
GI nella qualità di amministratore della Società Edilizia Reggina;
la denuncia dell'anno successivo per associazione mafiosa con i IB;
"
l'episodio relativo al favoreggiamento personale di IB UA verificatosi il 12-7-1983 in relazione al quale si è dichiarato NDP nei confronti dell'imputato per intervenuta prescrizione con sentenza del 10-4-
1991; l'accertamento nel 1988 della presenza senza alcun titolo di mezzi d'opera di sua proprietà nel cantiere di costruzione del palazzo della Regione in cui erano interessate imprese ricondotte alla SC IB (l'instaurato procedimento per il reato di cui all'art.21 legge 13-9-1982 n° 646 si è concluso con pronuncia del GI di non doversi procedere per estinzione del reato per aministia).
Ha ritenuto conclusivamente la Corte che la qualità di imprenditore rivestita dall'imputato e la conseguente esposizione a rischio che la medesima comportava abbia caratterizzato l'intraneità del RA di una particolare connotazione mimetica.
E' stata proprio tale qualità, cioè, che ha reso per lui necessario e cogente il mantenere anche sporadici rapporti con i gruppi contrapposti al-clan di cui egli faceva parte (avendo con lo stesso stabilito una relazione stabile e continua). 1
332 A ciò deve aggiungersi che l'attività di contatto con gli avversari costituiva, per altro verso, apporto prezioso per la SC cui l'imputato era legato al fine
La condotta dell'appellante non si è manifestata in un contributo esterno di acquisire informazioni. limitato ad un unico o a puntuali interventi posti in essere in momenti di emergenza. Si è trattato, invece, di un rapporto protrattosi nel tempo per oltre venti anni durante tutto lo svolgimento fisiologico della vita associativa.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
SI TR E' stato condannato alla pena di anni 3 di reclusione. E' stato accusato dai collaboratori AU, AR, GI, DÀ e UL.
Ha proposto ricorso CL censuarando la sentenza per vizio della motivazione. Ha evidenziato quindi le contraddizioni e gli errori dei dichiaranti. Ha infine lamentato che la Corte nel concedere le attenuanti generiche non le abbia ritenute prevalenti, ma soltanto equivalenti alle contestate aggravanti. Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
333
ک
ے La Corte di merito ha ritenuto che le dichiarazioni dei collaboratori riscontrandosi reciprocamente, costituiscano prova dell'inserimento dell'imputato nella SC IB con compiti vari, per lo più di modesta importanza.
A riscontro ha indicato il contenuto della deposizione resa( udienza 12-12-
1997) dal teste verbalizzante m.LL IanneLL il quale ha riferito di un
,
controLL cui l'imputato era stato sottoposto in data 3-7-1985 aLLrquando era stato notato in compagnia di AN NC, TO di IB ON cl.60, di d'GO DO, di TI TE e di AN EL.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
AN AN
È stato condannato alla pena di anni 4 di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori AU, AR, GI e DÀ.
334 Ha proposto ricorso il NO censurando la sentenza per vizio della motivazione avendo dato credito a dichiarazioni generiche e non pertinenti e per aver utilizzato come riscontri episodi estranei alla vita dell'associazione a delinquere. Ha infine censurato la mancata motivazione in ordine ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori la deposizione del m.LL IanneLL nella quale aveva riferito, che il NO, era EL, con il coimputato NO IO e con NO
CO, ucciso in data 26-4-1990; che era stato condannato in via definitiva per rapina a mano armata commessa nel 1983; che era stato emesso un ordine 1+
di custodia cautelare nei confronti dell'imputato in relazione all'omicidio del vigile NO revocato dalla corte di Assise di RC in data 20-7-1984; ed infine che gli era stata irrogata una diffida in data 21-11-1985, e, che era solito frequentare soggetti pregiudicati( in data 29-9-1991 controllato in compagnia di IC PI- in data 22-3-1992 in compagnia di RA
NC- in data 19-9-92 in compagnia di CO NC- in data 17-10-
92 in compagnia di TI DO e di LA OL).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
335 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
CA DE ST- EG- NO( capo F10)
EG IO- cl 33. Qualificato dirigente di primo piano è stato condannato alla pena di anni 14 di reclusione, ridotta ad anni 9 e mesi4 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato. E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, GI, AR e DÀ, riscontratesi a vicenda sul ruolo apicale assunto dal IG nel clan durante tutta la guerra di mafia, con condotta associativa protratta fino ad oltre la pax stipulata nel 1991. Ha proposto ricorso il NO sostenendo che la sentenza, in luogo di un attento ed analitico vaglio critico del materiale probatorio acquisito, ha utilizzato pedissequamente stereotipi socio-criminologici alla stregua di massime di esperienza. La genericità delle dichiarazioni, la non affidabilità dei collaboratori, la utilizzazione di banali rapporti di famiglia come prove di appartenenza ad un presunto sodalizio criminale, consentirebbero di definire iLLgica e contraddittoria la motivazione.
Le censure sono infondate. aver riportato La Corte di merito ha osservato che l'imputato risulta condanne definitive per l'ipotesi di cui all'art. 416 CP nel procedimento a carico di De TE OL + 59 con giudicato formatosi fino al 30-1-1979.
336 E' stato, invece, prosciolto in istruttoria dal GI presso il Tribunale di RC con sentenza emessa il 24 giugno 1988 da ulteriore ipotesi associativa contestatagli a decorrere dall'anno 1985( procedimento n° 211/86 RGAGI
contro
SE IO + 06). Ha considerato inesistente l'effetto preclusivo della suindicata sentenza istruttoria all'esercizio dell'azione penale, per mancata applicazione perché il fatto contestato dell'istituto della revoca ex artt.434 e ss CPP, all'imputato non è, il medesimo fatto per il quale il NO è stato prosciolto all'esito dell'istruzione formale del processo suindicato. Ed ha precisato che costituisce, fatto diverso queLL che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza
Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni emerge che: nel irrevocabile. proc. SE + 06 era stato contestato all'imputato di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui imputati, tra gli altri, anche IB DO, AN IO, RT
ON cl.46, i EL, gli TO mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che, sebbene costituite in buona parte dagli stessi soggetti che risultavano imputati nell'altro giudizio, costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti da queLL unitario considerato precedentemente(cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9. 1993) -
A ciò deve aggiungersi il dato relativo alla lunga ed ancora attuale latitanza nonché la partecipazione ai delitti di omicidio di cui ai capi B1-B2 e B13-
337 B14 ed ai reati di estorsione di cui ai capi D51 -D53 e D55( questi ultimi contestati come commessi fino all'anno 1994).
La condotta dell'appellante non si è manifestata in un contributo esterno limitato ad un unico o a puntuali interventi posti in essere in momenti di emergenza. Si è trattato, invece, di un rapporto protrattosi nel tempo per oltre venti anni durante tutto lo svolgimento fisiologico della vita associativa.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
EG UA- cl. 55
E' stato condannato come capo alla pena di anni 14 di reclusione ridotta ad anni nove e mesi 4 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, GI, AR,
MB, SC, NNcondia, DO, DÀ e ST che si riscontrano a vicenda sul ruolo apicale assunto dal NO all'interno dell'omonimo clan durante tutto il corso della guerra di mafia con condotta associativa senz'altro protrattasi oltre la data del giudicato suindicato, come si desume, dal ruolo
338 assunto durante le trattative svolte per addivenire alla sipula della pax mafiosa nel 1991.
Ha proposto ricorso il NO UA, censurando la sentenza per totale mancanza di motivazione in ordine alla ritenuta protrazione della condotta associativa a far data dal 23-10-1989, data fino alla quale si estendeva la contestazione con la quale l'imputato è stato definitivamente condannato per la medesima fattispecie delittuosa nell'ambito del procedimento SE
+altri. Ha quindi sostenuto. che la sentenza si è fondata su dichiarazioni vaghe ed irrilevanti. Ha infine censurato la mancata motivazione in ordine ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha osservato che l'imputato risulta essere stato condannato definitivamente per il delitto di cui all'art. 416 bis CP nell'ambito del procedimento a carico di SE IO + 06 con giudicato formatosi sino al 23-10-1989.
La prova della protrazione della condotta associativa in epoca successiva alla data anzidetta è emersa, con certezza, dal contenuto della deposizione resa dal teste verbalizzante m.LL NE( udienza 22-12-1997) da cui è risultato che il NO è stato colpito, in data 2-10-1993, da ordinanza di custodia cautelare nell'ambito del procedimento De TE + 34 per associazione per delinquere finalizzata all'importazione nel territorio deLL Stato di circa 5 chilogrammi di eroina;
che in data 24-7-94 altro titolo custodiale è stato emesso nei suoi confronti per concorso in più omicidi unitamente al EL sk'
IO ed a soggetti delle cosche IB, LA e AR( c.d. operazione
"AL 2"; che con decreto del Tribunale di RC del 3-1-1994 è stato sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica
339
. sicurezza per la durata di anni 5 ed alla confisca dei beni. A ciò deve aggiungersi il dato relativo alla lunga ed ancora attuale latitanza nonché la partecipazione al delitto di omicidio di cui ai capi B1- B2 ed ai reati di estorsione di cui ai capi D51 -D53 e D55( questi ultimi contestati come commessi fino all'anno 1994). La condotta dell'appellante non si è manifestata in un contributo esterno limitato ad un unico o a puntuali interventi posti in essere in momenti di emergenza. Si è trattato, invece, di un rapporto protrattosi nel tempo per oltre venti anni durante tutto lo svolgimento fisiologico della vita associativa.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
BA ME cl. 48 E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, ridotta di un terzo per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
E' stato accusato dai collaboratori ST, GI, EL, AR,
MB, AU.
Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo che erroneamente la sentenza aveva ritenuto "fatto nuovo" l'imputazione di questo processo rispetto a queLL peril quale era stato assolto. Aggiungeva che erroneamente non era
کے 340 stata opportunamente valutate le ordinanze della Corte di Cassazione, prima e del Tribunale del riesame dopo, con le quali era stata annullata la custodia cautelare disposta in questo processo per il reato associativo, sostenendo che doveva applicarsi l'articolo 649 c.p.p.. Nel merito considerava generiche ed inaffidabili le dichiarazioni dei collaboranti. Ha infine censurato la mancata motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, ai criteri per la determinazione pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.della
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha osservato che, il AR è stato assolto dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso contestatagli nel procedimento SE IO + 06 sino al 24-11-1986( sentenza Corte di
Assise di AppeLL di RC del 23-3-1991).
L'assoluzione anzidetta è stata motivata sostenendosi che l'argomento più solido portato dall'Accusa a carico dell'imputato riguardava la sua presenza in casa di LI LF in data 24-11-86 (aLLrquando era stato rinvenuto nel terreno antistante un arsenale).
Ha ritenuto quindi che il fatto in questo procedimento contestato all'imputato non è, il medesimo fatto per il quale il AR è stato assolto nel procedimento
contro
SE IO + 06.
Costituisce, fatto diverso perché, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile. Ha aggiunto che l'oggetto dell'odierno processo è costituito da fatti che si protraggono fino al settembre 1991 e successivamente e quindi comunque successivi a quelli considerati dalla sentenza assolutoria. Le osservazioni relative agli annullamenti delle ordinanze di custodia cautelare sono irrilevanti perché, non può esservi alcun raffronto fra la valutazione data per l'applicazione delle misure cautelari, é quella definitiva e completa data con il giudizio di merito. Diversi sono gli interessi sociali tutelati e diverse le norme che regolano i due istituti.
La condotta dell'appellante non si è manifestata in un contributo esterno limitato ad un unico o a puntuali interventi posti in essere in momenti di emergenza. Si è trattato, invece, di un rapporto protrattosi nel tempo per oltre
་་
venti anni durante tutto lo svolgimento fisiologico della vita associativa.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette 1:5
dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti,' rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
MO NS-
E' stato condannato, previa esclusione della contestata aggravante, alla pena di anni 9 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AR e GI.
Ha proposto ricorso l'imputato deducendo violazione degli articoli 649 e 192
III comma c.p.p. per aver inopinatamente ritenuto la sentenza impugnata 1
protratta la condotta associativa a data successiva a quella del 24-11-1986.
Ha infine censurato la mancata motivazione in ordine alle ritenute aggravanti,
342 ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche. Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte ha osservato che il LI risulta aver riportato condanna definitiva per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso contestatagli nel procedimento SE IO + altri con giudicato formatosi sino al 24-11-1986 ( sentenza Corte di Assise di AppeLL di RC del
23-3-1991).
Dal 16-5-1989 è ininterrottamente detenuto.
La prova della protrazione della condotta associativa posta in epoca. successiva a quella coperta dal giudicato è stata evidenziata dalla condanna definitiva all'ergastolo da lui riportata per l'omicidio di RT NO( in commesso per motivi mafiosi in data 16-5-1989 in RC in concorso con il coimputato SE ON- cfr. capi B115-B116).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
343 MO IG
E'stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori GI e AR.
Ha proposto ricorso l'imputato deducendo violazione degli articoli 649 e 192
III comma c.p.p. per aver inopinatamente ritenuto la sentenza impugnata protratta la condotta associativa a data successiva a quella del 24-11-1986.
Ha infine censurato la mancata motivazione in ordine alle ritenute aggravanti,
ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le Censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che il LI è stato assolto dall'accusa di
Lin
associazione per delinquere di stampo mafioso contestatagli nel procedimento SE IO + 06 con giudicato formatosi sino al 23-10-
1989( gli erano stati ascritti i capi A, N e P2 – il primo capo d' imputazione
-
con delimitazione cronologica "aperta”, ossia "a decorrere dall'anno 1985", gli altri due, invece, con contestazione" chiusa", ossia " sino al 24-11-1986”.
L'assoluzione anzidetta è stata motivata sostenendosi che l'argomento più solido portato dall'Accusa a carico dell'imputato riguardava la sua presenza in casa del EL LI LF in data 24-11-86 (aLLrquando era stato rinvenuto nel terreno antistante un arsenale).
Ha ritenuto quindi la Corte, che il fatto contestato in questo procedimento, sia diverso da queLL dal quale l'imputato è stato assolto, perché, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile.
344
ک
ے Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni emerge che: nel proc.
SE + 06 era stato contestato all'appellante di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui imputati, tra gli altri soggetti succitati mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti da queLL considerato precedentemente( cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9. 1993)
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della perla ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
TO RI
La Corte d'Assise D'AppeLL, sulla SC delle dichiarazioni dei collaboranti, ha osservato che, poiché l'organizzazione, l'ambito territoriale, il programma operativo e l'accordo criminoso dell'associazione delineata dal racconto dei dichiaranti appaiono differenti da quelli propri della SC De Stefano e concorrenti con gli scopi di quest'ultima solo nell'avvenuta federazione al carteLL omonimo ( al pari, cioè, di quanto riscontrato per tutte le altre cosche aderenti al medesimo) di dover, in riforma dell'impugnata
345
i declaratoria di colpevolezza del IT in ordine al reato ascrittogli, dichiarare la nullità della sentenza impugnata ex art. 521 cpv. CPP e disporre trasmettersi gli atti al PM.
Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo che i giudici d'AppeLL avrebbero dovuto una volta evidenziata l'erronea indicazione dei dichiaranti, disporre l'assoluzione dell'imputato. Il ricorso è chiaramente inammissibile, perchè la sentenza della Corte di
Reggio Calabria, sul punto non era impugnabile, essendo stato emesso un rt provvedimento ai sensi del secondo comma dell'articolo 521 c.p.p., che prevede la trasmissione degli atti al Pubblico Ministero. Le istanze di merito dovranno essere proposte nelle ulteriori sedi in cui il relativo procedimento proseguirà.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
ER NT
E' stato condannato alla pena di 9 anni di reclusione ridotti ad anni sei per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
E' stato accusato dal collaboratore GI che lo ha indicato come uno dei killer più importanti della SC De TE.
Ha proposto ricorso il SE deducendo la violazione degli articoli 454 e 192
III comma c.p.p., per non essere stata richiesta la revoca della sentenza di proscioglimento al fine di poter intraprendere la nuova azione in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. Ha censurato inoltre la sentenza per aver con valutazioni erronee ritenuto che l'attività associativa dell'imputato sia proseguita anche oltre la data di copertura del precedente giudicato. Ha infine lamentato la mancata motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, ai criteri
346
..
ہ
ے per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha osservato che l'imputato è stato prosciolto in istruttoria dal GI presso il Tribunale di RC con sentenza emessa il 24 giugno 1988 dalla ipotesi associativa contestatagli nel procedimento
contro
SE IO +
06 Ha ritenuto quindi la Corte, che il fatto contestato in questo
•
procedimento, sia diverso da queLL dal quale l'imputato è stato assolto, n perché, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni emerge che, nel proc.
SE + 06 era stato contestato all'appellante di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui imputati altri soggetti, mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti da queLL considerato precedentemente( cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9.
1993).
Inoltre è stato ulteriormente rilevato, che l'oggetto dell'odierno processo è costituito da fatti che si protraggono fino al settembre 1991 e successivamente e quindi comunque successivi a quelli considerati dal GI. La prova della protrazione della condotta associativa in epoca successiva alla data anzidetta può evincersi,\ dalla condanna definitiva riportata dall'appellante per l'omicidio di RT NO commesso per motivi mafiosi in concorso con il coimputato LI LF in RC il 16-5-1989( cfr reato di cui ai capi B115-B116). Ed è indicata dal controLL effettuato in data 2-2-1990 in località Viale Matteotti aLLrquando l'imputato è stato notato a bordo dell'Alfetta blindata tg 335777 di sua proprietà con i pregiudicati
NO AN cl. 66 e GA IS( cfr. deposizione verbalizzante m.LL NE- udienza 22-12-1997).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
AN NZ
E' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori AR, GI, MB, UL,
EL e AU. Ha proposto ricorso il UC deducendo la violazione degli articoli 434 e
192 III comma c.p.p., per non essere stata richiesta la revoca della sentenza di proscioglimento al fine di poter intraprendere la nuova azione in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. Ha censurato inoltre la sentenza per aver con valutazioni erronee ritenuto che l'attività associativa dell'imputato sia proseguita anche oltre la data di copertura del precedente giudicato. Ha infine lamentato la mancata motivazione in ordine alle ritenute aggravanti, ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha osservato che l'imputato è stato prosciolto in istruttoria dal GI presso il Tribunale di RC con sentenza emessa il 24 giugno 1988 da ulteriore ipotesi associativa contestatagli nel procedimento
contro
SE
IO +06. Ha ritenuto quindi la Corte, che il fatto contestato in questo procedimento, sia diverso da queLL dal quale l'imputato è stato assolto, perché, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni emerge che: nel proc.
SE + 06 era stato contestato all'appellante di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui imputati altri soggetti, mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti da queLL considerato precedentemente( cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9.
1993).
349 Inoltre è stato ulteriormente rilevato, che l'oggetto dell'odierno processo è costituito da fatti che si protraggono fino al settembre 1991 e successivamente e quindi comunque successivi a quelli considerati dal GI. La prova della protrazione della condotta associativa in epoca successiva alla data anzidetta può evincersi, dalla circostanza obiettiva relativa all'attentato alla vita subito dal UC insieme al coimputato FR IS
in data 18-5-1990.( cfr- reato di cui ai capi B147- B148).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
IU TO E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione, ridotta ad anni 6 per l'applicazione della diminuente del rito abbreviato.
Lo hanno accusato i collaboratori GI, AU e MB.
Ha proposto ricorso il GI deducendo la violazione degli articoli 434 e
192 III comma c.p.p., per non essere stata richiesta la revoca della sentenza di proscioglimento al fine di poter intraprendere la nuova azione in ordine al delitto di cui all'articolo 416 bis c.p. Ha censurato inoltre la sentenza per aver
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;
." con valutazioni erronee ritenuto che l'attività associativa dell'imputato sia proseguita anche oltre la data di copertura del precedente giudicato.
Le censure sono infondate
La Corte di merito ha osservato che l'imputato è stato prosciolto in istruttoria dal GI presso il Tribunale di RC con sentenza emessa il 24 giugno 1988 da una ulteriore ipotesi associativa contestatagli nel procedimento contro
SE IO + 06. Ha ritenuto quindi la Corte, che il fatto contestato in questo procedimento, sia diverso da queLL dal quale l'imputato è stato assolto, perché, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL
2 stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni emerge che: nel proc.
SE + 06 era stato contestato all'appellante di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui
: imputati altri soggetti, mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti da queLL considerato precedentemente( cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9.
1993).
Inoltre è stato ulteriormente rilevato, che l'oggetto dell'odierno processo è costituito da fatti che si protraggono fino al settembre 1991 e successivamente e quindi comunque successivi a quelli considerati dal GI.
Laprova della protrazione della condotta associativa in epoca successiva alla data anzidetta è emersa, dalla acclarata partecipazione del GI al delitto di cui al capo D54 (essendo stata la condotta di guardiania abusiva all'impresa
Sarc certamente posta in essere in epoca successiva al 10-7-1991); dai controlli cui è stato sottoposto in data 19-7-1993 (aLLrquando è stato notato in compagnia dei pregiudicati LI NC ON e LI
NC) ed in data 29-12-1993 (in compagnia di AN ON)- cfr. deposizione m.LL NE- udienza 22-12-97.
Infine in questo procedimento è stata accertata, la sua responsabilità per il delitto di omicidio di cui ai capi B11 e B12.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti. 1
Il ricorso va pertanto rigettato.
PA IO TI
E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AR, GI, MB e UL, che lo hanno indicato come un killer della famiglia De TE.
Ha proposto ricorso il GA eccependo la copertura del giudicato per il reato di cui all'articolo 416 bis fino all'ottobbre 1989 e contestanto la rilevanza dei fatti indicati in sentenza come indici di prosecuzione dell'attività associativa.
Le censure sono infondate.
352
- La Corte di merito ha osservato che il FR è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis CP con giudicato formatosi sino al 23-10-
1989 nell'ambito del procedimento a carico di SE IO + 06. Ha ritenuto però che la condotta associativa sia proseguita oltre la data anzidetta ed ha indicato a prova di ciò, la circostanza obiettiva relativa all'attentato alla vita subito dall'appellante insieme al coimputato UC VI in data 18-5-1990.(cfr. reato di cui ai capi B147- B148), e la latitanza. Infine, è stata accertata la sua partecipazione ai delitti di omicidio di cui ai capi B1-
B2 e B11 B12..
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
PA NO
E' stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
E' stato accusato dal collaboratore GI.
Ha proposto ricorso il FR eccependo la nullità della sentenza impugnata per mancata declaratoria di non luogo a procedere per precedente giudicato. Ha ritenuto insufficienti gli elementi indicati in sentenza a
353 sostegno della tesi della prosecuzione dell'attività associativa dopo il 23-10-
1989.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che l'imputato, cugino di FR
IS, è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis
CP con giudicato formatosi sino al 23-10-1989 nell'ambito del procedimento a carico di SE IO + 06. Ha ritenuto però che sia proseguita la condotta associativa oltre la data anzidetta, sulla base di due elementi obiettivi consistenti nella la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS irrogatagli con decreto emesso dal Tribunale di RC in data 31-10-1991
e nelle due condanne definitive riportate per la violazione degli obblighi inerenti la misura anzidetta . Infine ha fatto riferimento all'accertata partecipazione al reato- fine di cui al capo E30 commesso nell'autunno del
1991.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
1
PP NC
ے
354
ہ E' stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori GI, MB e SC, indicandolo come uno dei più importanti killer dei De TE.
Ha proposto ricorso l'imputato, censurando la sentenza per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione anche in ordine alla mancata valutazione di decisive risultanze probatorie. In merito sosteneva l'inadeguatezza della prova, basata su dichiarazioni, generiche, e provenienti da collaboratori inattendibili. Lamentava infine la mancata concessione delle attenuanti generiche. in
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori la deposizione del verbalizzante m.LL NE che all'udienza del 22-12-1997 ha riferito che lo ZA è stato controllato in data 27-12-
1990 all'interno dell'abitazione di IG OS, vedova di OL De TE, unitamente a ST NC nonché di una serie di controlli di polizia nel corso dei quali egli è stato sorpreso in compagnia di FR
IS e De TE GI( in data 19-1-92), di LI IG( il 22-3-1992), di MA NT( il 6-6-1992), di CA ON( il 20-3-
1993), di RD BI e ZA CO( il 30-3-1993), di IA
NC il 26-8-19939, di CA HI a bordo di autovettura intestata a de TE NE( in Frosinone nei pressi della Casa
Circondariale in data 24-12-1993), di De TE GI( in data 4 e 21 febbraio 1994) ed infine di MA NT IO( in data 15-3-1994).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
355 La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
TT UA
E'stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione .
Lo hanno accusato i collaboratori EL, MB, ER, UL, GI,
SC e AU.
Ha proposto ricorso il GA censurando la sentenza per violazione dei criteri di formazione ed accertamento della prova, non avendo tenuto conto dei, pur segnalati, precedenti annullamenti di misuare cautelari in altri processi, e di riduzione di misure di prevenzione, affidandosi alle incerte contraddittorie ed inaffidabili dichiarazioni dei collaboratiri di giustizia.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che il GA è stato assolto dall'accusa di associazione per delinquere di stampo delinquere di stampo mafioso contestatagli nel procedimento SE IO + 06 sino al 24-11-1986( sentenza Corte di
Assise di AppeLL di RC del 23-3-1991).
L'assoluzione anzidetta è stata motivata sostenendosi che l'argomento più solido portato dall'Accusa a carico dell'imputato riguardava la sua presenza in casa di LI LF in data 24-11-86 (aLLrquando era stato rinvenuto nel terreno antistante un arsenale).
Ha sostenuto, quindi la Corte che il fatto contestato all'imputato in questo procedimento,non è, il medesimo fatto per il quale egli è stato assolto nel
356 procedimento
contro
SE IO + 06. Si tratta di fatto diverso perché,
è pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato,
l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni ha evidenziato in particolare che nel proc. SE + 06 era stato contestato all'appellante di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui imputati i soggetti succitati mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti da queLL considerato precedentemente( cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9. 1993”).
Ha aggiunto che l'imputato ha proseguito l'attività criminale associata anche in epoca successiva al giudicato assolutorio, ricavandone la prova dalla condanna definitiva riportata per i delitti di detenzione, porto illegale di armi e ricettazione commessi in data 4-10-1995, e dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale irrogatagli con decreto del Tribunale di RC del
25-1-1994.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
عليم
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
357 Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
DE ST RM IA e
DE ST PP
Sono stati condannati alla pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione ciascuno.
Gli imputati sono figli del defunto boss OL De TE. : te geure
Hanno proposto ricorso gli imputati eccependo la nullità dell'intercettazione ambientale ai sensi dell'articolo 266 comma 2 c.p.p. Hanno inoltre sostenuto il vizio di motivazione della sentenza per essere stata basata sulle dichiarazioni dei collaboranti caratterizzate da genericità, inaffidabilità e mancanza di riscontri. Hanno infine lamentato la mancata motivazione in ordine, ai criteri per la determinazione della pena e per la omessa concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate
A loro carico è stato indicato, innanzitutto, il contenuto dell'intercettazione ambientale, eseguita il 16-5-1993 in casa della madre IG OS e riportata in sentenza nella quale parlano quattro uomini identificati in NI ON cl. 19, De TE GI, De TE NE, ed un accompagnattore del
NI, che si mostrano preoccupati per la guerra di mafia ed indicano l'esigenza di raggiungere una pace che coinvolga tutti, per evitare nuovi lutti.
Propongono nuove riunioni operative. ''+'
L'intercettazione ambientale è stata in sentenza, qualificata riscontro alle concordi ed univoche dichiarazioni accusatorie mosse nei confronti degli imputati, dai collaboratori AU, AR PO, MB GI (che ne hanno parlato come di obiettivi da colpire nel corso della guerra di mafia)
358
-" EL GI, GI e SC (i quali tutti li hanno indicati quali partecipanti alle trattative per la pax mafiosa).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine defl'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalle intercettazioni ambientali. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
DE ST IO
La Corte d'Assise d'AppeLL, a conclusione di una ampia disamina ha espresso il convincimento della colpevolezza del De TE in ordine al delitto di concorso esterno nell'associazione di cui trattasi, ed in considerazione dell'assoluta incensuratezza, concesse le attenuanti di cui all'art. 62 bis CP, dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, lo ha condannato alla pena di anni tre e mesi sei di reclusione.
Hanno accusato il De TE di appartenenza o vicinanza alla SC del
岫
cugino De TE OL, i collaboratori GI, AU, MB,
EL, AR, SC, TI, NNcordia e TA.
Ha proposto ricorso l'imputato eccependo la nullità della sentenza nei punti riguardanti il rigetto delle eccezioni preliminari ed esattamente: 1) nullità del
359 decreto di rinvio a giudizio per incompatibilità del GUP che era lo stesso magistrato che aveva emesso le ordinanze di custodia cautelare;
2) nullità per violazione dell'articolo 141 bis c.p. per il mancato deposito dei mezzi di documentazione audio o delle trascrizioni delle registrazioni dei verbali di interrogatorio, resi in altri procedimenti da imputati di reati connessi ed utilizzati per le contestazioni e le letture;
3) nullità del verbale di interrogatorio reso dal collaborante AU IA al P.M., perché in esso si
Afferma contrariamente al vero la contestualità dell'interrogatorio; 4) Nullità dell'ordinanza con la quale sono state acquisite tutte le relazioni di servizio elencate nella lista testimoniale;
5) nullità dell'ordinanza che rigetta l' eccezione di inutilizzabilità di tutti gli interrogatori di AU IA;
5)
Nullità della sentenza per violazione degli articoli 434 e segg. C.p.p., per aver iniziato l'azione penale per lo stesso fatto per il quale l'imputato era stato prosciolto, senza richiedere prima la revoca del provvedimento;
6) Nullità della sentenza per erronea applicazione della legge penale sulla :
configurabilità del concorso esterno nel reato di cui all'articolo 416 bis c.p.p.;
6) Nullità della sentenza per iLLgicità manifesta della motivazione;
7) Nullità della sentenza per violazione dell'articolo 521, comma 2 c.p.p. in relazione all'articolo 178 lett. c) c.p.p.; 8) Nullità della sentenza per vizio di manifesta iLLgicità della motivazione;
9) Nullità della sentenza per aver erroneamente utilizzato il contenuto della sentenza di proscioglimento emessa dal GUP nei confronti dell'imputato; 10) Per omessa motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui al comma 4° dell'articolo 416 bis anche in capo al concorrente esterno;
11) Per omessa motivazione in ordine alla ritenuta aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 416 bis anche in capo al concorrente esterno.
Le censure sono infondate. La prince, in quanto nessuna incompatibi lita, ex art. 34,2 epp i zauvijabile lal caso in esame.com
Fee Jew30,u. Cork Contit, 25-3, 11-4-97 Arfic.
- 57)- 360
; altze
Tutte le eccezioni in rito sono state esaminate nella parte generale della sentenza perché proposte anche da altri ricorrenti, e definite con giudizio di infondatezza.
Prima di esaminare le censure relative alla motivazione della sentenza in ordine all'esistenza del reato contestato, la Corte di merito, ha posto in rilievo che l'imputato, incensurato, risulta essere stato prosciolto dall'accusa di associazione per delinquere di stampo mafioso( contestata dall'ottobre 1985) con sentenza del GI presso il Tribunale di RC del 24-6-1988( proc. n° 211/86
☑
RGAGI
contro
SE IO + 06).
Nella sentenza di proscioglimento suindicata si parla del De TE alle pagine 253 e seguenti in relazione alle trattative per l'acquisto di un terreno di tale MP NC da parte della Edilinvest srl facente capo a LA
GI.
Nel ricorso il De TE ha ribadito, come già sostenuto in 'appeLL, che l'effetto preclusivo della suindicata sentenza istruttoria all'esercizio dell'azione penale avrebbe dovuto essere rimosso con l'istituto della revoca ex artt.434 e ss CPP. L'eccezione è infondata.
Infatti, secondo quanto è stato omai definito nei due gradi di giudizio, il fatto contestato all'imputato in questo procedimento non è, il medesimo per il quale il De TE è stato prosciolto all'esito dell'istruzione formale del processo suindicato. Costituisce, fatto diverso queLL che, pur violando la stessa norma ed integrando gli estremi deLL stesso reato, è l'ulteriore estrinsecazione dell'attività del soggetto, diversa e distinta neLL spazio e nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza irrevocabile.
Nel caso di specie, dal mero raffronto delle imputazioni emerge, secondo l'insindacabile giudizio di merito, che: nel proc. SE + 06 era stato
361 contestato al De TE di esser stato semplice partecipe di un'unica associazione di stampo mafioso che vedeva con lui imputati, tra gli altri, anche i fratelli NO, IB DO, AN IO, RT ON cl.46, i EL, gli TO mentre nel procedimento in esame è stata contestata la sussistenza di diverse ben distinte e contrapposte associazioni criminali che, sebbene costituite in buona parte dagli stessi soggetti che risultavano imputati nell'altro giudizio, costituiscono, necessariamente, degli aggregati ontologicamente differenti, da queLL unitario considerato precedentemente(cfr. in tal senso Cass Pen- sez.III 9.9. 1993). i
Passando all'esame delle censure relative al merito della motivazione della sentenza, deve osservarsi che l'imputato è stato accusato di essere stato protagonista (attivo o passivo) di varie vicende, accuratamente analizzate dai giudici di merito, che ne hanno scartate alcune e valorizzate altre.
In particolare, i collaboratori provenienti da clan avversi ai De TE lo hanno indicato come notevolmente pericoloso, perché costituiva la mente pensante cui si rivolgeva per consigli anche OL De TE, ed hanno riferito che erano stati preordinati vari attentati per ucciderlo in Tribunale o a
Roma, non andati a buon fine per banali motivi. Di contro, le accuse di presunti aiuti in Tribunale per i processi nei confronti di alcuni affiliati, non sono state confermate, anzi è stato agevole coglierne l'inesistenza. L'analisi della sua ascesa politica ha evidenziato che se inizialmente gli è giovata la forza elettorale della famiglia De TE, tanto da farlo eleggere Consigliere
Comunale, successivamente ha costituito un handicap tale da impedirgli di fare l'assessore, e da creargli difficoltà con il leader del suo gruppo on.
LI.
In definiva a conclusione delle argomentazioni svolte, ha ritenuto la Corte che la reductio ad unum delle dichiarazioni dei collaboratori, nella parte
362
..
k concordante e logicamente riscontrata, induca a ritenere raggiunta la prova relativa ad una condotta del De TE mantenutasi costantemente nel tempo nei limiti di rapporti di intensa solidarietà familiare e trascesa, poi, in talune particolari occasioni contingenti, in vero e proprio temporaneo rapporto collaborativo.
In atti, a giudizio della Corte, non vi è, dunque, prova che l'appellante abbia messo a disposizione il suo voler far parte, il suo incardinarsi stabilmente nel sodalizio, ma, che abbia piuttosto voluto' soltanto conferire un apporto avulso e contributi temporanei ed episodici, prestati alle fortune dell'associazione medesima.
Così, in tempi precedenti (1982), egli, grande elettore e sostenitore dell' on.
LI, ha palesemente fatto convergere sull'uomo politico, e su se stesso quale consigliere comunale, il consenso elettorale gestito dalla famiglia. Ed da ha poi restituito l'appoggio nel corso delle trattative di acquisto dellaparte ditta Edilnvest del terreno del MP in relazione al quale, peraltro, proprio negli anni in cui il De TE è stato consigliere comunale, era dato constatare l'inerzia dell'amministrazione sulla domanda proposta dal venditore per ottenere il rilascio della licenza edilizia.
Basta al riguardo, invero, ricordare, come già nella sentenza emessa dalla
Corte di Assise di AppeLL nel procedimento SE IO + 06, alla pag. 627 si legge "la circostanza che mentre il MP non era riuscito a portare avanti il proprio progetto per la realizzazione di un complesso alberghiero arenatosi negli uffici comunali competenti, gli acquirenti erano riusciti a farsi approvare un progetto per la costruzione di un complesso residenziale ..conferma la rilevante forza di penetrazione che la consorteria capeggiata da OL De TE vantava presso tutti gli ambienti cittadini”.
.363 Qualche anno dopo( 1986) aLL scoppio della guerra di mafia e durante lo svolgimento della stessa, l'imputato ha, poi, dapprima aiutato i giovanissimi cugini a sottrarsi agli elevatissimi rischi di morte cui erano sottoposti e successivamente( 1991) si è adoperato, non per distogliere ed aLLntanare definitivamente costoro dall'ambiente di provenienza, ma, al contrario, per consentire la non completa dispersione del patrimonio e dell'avviamento criminale di cui la famiglia De TE godeva, prendendone le redini e conducendola alla, salvezza. La sua partecipazione alle trattative è stata determinante per garantire gli interessi del gruppo De TE.
E' opportuno osservare che la conclusione della guerra di mafia, non ha indebolito i gruppi delinquenziali, compreso queLL dei De TE, ma li ha rafforzati nella loro attività. Hanno potuto infatti in un regime di relativa tranquillità organizzare le estorsioni i traffici illeciti, ed il totale controLL del territorio moltiplicando le vessazioni nei confronti dei cittadini.
Così definito l'apporto di De TE IO all'associazione, appare giustificata la conclusione in diritto effettuata dai giudici di secondo grado.
Costituisce infatti, giurisprudenza costante (v. Cass. Sez. U. 27-9-1995 n.30,
e Cass. Sez. VI 15-5-2000 n. 2285), che il concorso esterno in associazione per delinquere di tipo mafioso, si caratterizza per l'assenza di una compenetrazione strutturale e di un vincolo psicologico-finalistico stabile.
Richiede invece, necessariamente una concreta attività collaborativa idonea a contribuire al potenziamento, consolidamento o mantenimento in vita del sodalizio mafioso in relazione a congiunțurali esigenze del medesimo. Queste esigenze congiunturali sono state indicate più volte in forma esplicativa,
come stato di crisi o fibrillazione dell'associazione a delinquere.
*
Nel caso in esame dalla motivazione in fatto della sentenza si evince che l'apporto del De TE IO, era mirato a superare alcune difficoltà
ی
ک
364
; burocratiche, (v. pratica MP), ovvero essenziali per l'esistenza e la prosecuzione in regime di pace dell'attività delinquenziale (v. trattative di pace) al fine di mantenere in vita il sodalizio mafioso, superando la congiuntura negativa. L'aiuto dato nel momento di massima crisi del sodalizio, per aver perduto il capo, ha consentito ai De TE di non abbandonare il campo, ma di rafforzarsi sul territorio. In ciò consiste la partecipazione esterna all'associazione mafiosa.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata "
di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalle intercettazioni ambientali. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa
** delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle concesse attenuanti generiche.
Il ricorso va pertanto rigettato.
DE ST AZ
La Corte d'Assise D'AppeLL ha attribuito all'imputato un ruolo non apicale ed ha pertanto escluso la aggravante di dirigente, determinando la pena in anni 5 di reclusione.
Lo hanno accusato i collaboratori AR, UL, ST, GI, AU,
EL e SC.
365 Ha proposto ricorso De TE OR eccependo la nullità della sentenza nei punti riguardanti il rigetto delle eccezioni preliminari ed esattamente: 1) nullità del decreto di rinvio a giudizio per incompatibilità del GUP che era lo stesso magistrato che aveva emesso le ordinanze di custodia cautelare;
2) nullità per violazione dell'articolo 141 bis c.p. per il mancato deposito dei mezzi di documentazione audio o delle trascrizioni delle registrazioni dei verbali di interrogatorio, resi in altri procedimenti da imputati di reati connessi ed utilizzati per le contestazioni è le letture;
3) nullità del verbale di interrogatorio reso dal collaborante AU IA al P.M., perché in esso si
Afferma contrariamente al vero la contestualità dell'interrogatorio; 4) Nullità dell'ordinanza con la quale sono state acquisite tutte le relazioni di servizio elencate nella lista testimoniale;
5) nullità dell'ordinanza che rigetta l' eccezione di inutilizzabilità di tutti gli interrogatori di AU IA;
5) nullità della sentenza nel punto in cui ha erroneamente ritenuto che non fosse applicabile la declaratoria di non luogo a procedere per precedente giudicato;
6) Nullità della sentenza sotto il profilo della manifesta iLLgicità della motivazione;
7) Nullità della sentenza per omessa motivazione sulle ritenute aggravanti.
Le censure sono infondate.
Tutte le eccezionei relative al rito sono state affrontate nella parte generale, perché proposte da molti ricorrenti e definite con decisione di infondatezza.
La Corte di merito ha osservato che l'imputato risulta essere stato condannato, in via definitiva, colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis CP, esclusa la contestata aggravante di capo, nell'ambito del procedimento a carico di SE IO +06 con giudicato formatosi sino al 23-10-1989.
Ha, però, evidenziato che i collaboratori EL e SC hanno concordemente affermato che il De TE ha protratto la condotta
ہے 366: i associativa oltre la data suddetta, tanto da partecipare alle trattative condotte per la stipula della pax mafiosa.
A riscontro delle dichiarazioni dei pentiti ha indicato sia la latitanza, del De
TE, ma soprattutto, il contenuto dell'intercettazione ambientale eseguita in data 16-5-1993 in casa della vedova del defunto OL De TE, EL
dell'imputato, nel corso della quale egli era stato indicato da NI ON quale rappresentante della famiglia de TE, per svolgere il ruolo di possibile paciere della faida nella locride.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dalle intercettazioni ambientali. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
NO FRANCESCO NT
La Corte d'Assise d'AppeLL, accogliendo l'impugnazione del P.M., in riforma della decisione assolutoria di primo grado ha dichiarato AC
NC ON colpevole del reato ascrittogli e con le attenuanti di cui all'articolo 62 bis c.p., lo ha condannato alla pena di anni 4 di reclusione.
367 Ha proposto ricorso l'imputato eccependo: 1) la nullità della sentenza per aver ammesso quali fonti di prova le dichiarazioni rese da AU IA in violazione del 1° comma dell'articolo 513 c.p.p.; 2) la nullità della sentenza per difetto di motivazione sull'eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore AU;
3) la nullità della sentenza per omessa o iLLgica motivazione in ordine all'attendibilità intrinseca ed ai riscontri sulle dichiarazioni del collaborante AU;
4) la nullità della sentenza per omessa motivazione in ordine alla determinazione della pena inflitta.
Il ricorso è infondato.
L'imputato è stato accusato dal collaboratore AU, che lo ha indicato come organico alla SC con il ruolo di portaordini e testa di legno di OL De
TE, nonché socio per conto di quest'ultimo del notaio MApodi,
nell'esecuzione del Villaggio turistico "La rada azzurra”.
Ha ritenuto la Corte di non poter condividere le conclusioni 'cui sono pervenuți! i Giudici di primo grado che hanno ritenuto la chiamata in reità del
AU priva di riscontro.
Infatti, il nucleo essenziale delle dichiarazioni del collaboratore ( AC. socio occulto di MApodi) ha, invero, ricevuto conferma nel contenuto della deposizione del teste AR il quale ha affermato di aver constatato che l'imputato era fornitore d'opera della società" NI mare Master” e che frequentava assiduamente il MApodi.
E' risultato, altresì, dalle affermazioni del Mafrica che l'appellato ha avuto in comodato) la gestione di un bar- pista da baLL e tale contratto, essenzialmente gratuito, non può che esser considerato elemento sintomatico di società occulta( forma di partecipazione agli utili).
La decisione si basa comunque su una questione di fatto definita dai giudici di merito e non sindacabile in sede di legittimità. La motivazione della
368 sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale e le suddette dichiarazioni sono state riscontrate. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico.
Il ricorso va pertanto rigettato.
ท
EREDI RA TR
NA De UA ha proposto ricorso avverso la parte della sentenza nella quale era stata dichiarata l'inammissibilità avverso la sentenza di primo grado che aveva dichiarato l'estinzione del reato per morte del reo.
Ha sostenuto la ricorrente che i primi giudici avrebbero dovuto a norma dell'articolo 129 c.p.p. pronunciare formula assolutoria perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'impugnazione ha eccepito la illegittimità costituzionale della norma contenuta nell'articolo 571 c.p.p. nella parte in cui legittima a proporre appeLL l'imputato ed il suo difensore, mentre nel caso di morte, tale facoltà non viene riconosciuta agli eredi.
Il ricorso è palesemente inammissibile...
Il diritto dell'imputato a proporre impugnazione è pienamente garantito dalla legge all'articolo 571 c.p.p., ma non può estendersi né in via interpretativa, né analogica ad altri soggetti.
369 Si tratta di un diritto strettamente personale, correlato ad un interesse che sussiste in capo al soggetto imputato fino al suo mantenimento in vita. Con il verificarsi dell'evento morte, si estingue il reato e di conseguenza viene a cadere l'interesse all'impugnazione della sentenza. Gli eredi se ritengono di dover tutelare loro interessi economici o morali (valutabili economicamente), possono rivolgersi al giudice civile competente, ma non al giudice penale.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
RANCOCA RA( capo F 11)
RA MI
Affermatone il ruolo indiscusso di capo è stato condannato alla pena di anni
10 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, AR, GI, UL,
DÀ, l'ero, e ST.
Ha proposto ricorso l'imputato valutando evanescente l'accusa e proponendo un riesame delle risultanze processuali, dal quale emergerebbe l'estraneita del
FR. Ha censurato la sentenza per motivazione iLLgica e contraddittoria in ordine ala valutazione della prova. Ha infine eccepito la mancanza di motivazione sulle ritenute aggravanti, sulle modalità di determinazione della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che la condotta contestata all'imputato deve intendersi a decorrere da epoca successiva all'ottobbre 1986 e quindi non configgente con il procedimento IT CE +35, definito in primo grado dal Tribunale di Reggio Cal.
E 370
. Ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori il contenuto della deposizione resa dal verbalizzante isp. D'OL ON( udienza 15-12-1997), il quale ne ha analiticamente descritto la biografia giudiziaria richiamando le ordinanze di custodia cautelare emesse nei suoi confronti per il reato di associazione per delinquere di stampo mafioso finalizzato al traffico di sostanze stupefacenti ed armi nell'ambito delle c.d operazioni "Riace" "Ghost"; ed inoltre dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS irrogatagli con decreto emesso dal Tribunale di
RC del 30-6-1988 e dalla condanna per detenzione illegale di armi commessa in data 3-7- 1990.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della
:s prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
NA ME
E' stato condannato alla pena di anni 9 di reclusione quale membro di rilievo con poteri direttivi.
E' stato accusato dai collaboratori: AU, EL, AR, GI, UL,
ST, ER, e NNcordia.
371
B Ha proposto ricorso il UR eccependo la nullità della sentenza per vizio della motivazione, essendo stata attribuità validità probatoria a dichiarazioni generiche provenienti da collaboratori inattendibili e non riscontrati. Ha infine eccepito la mancanza di motivazione sulle ritenute aggravanti, sulle modalità di determinazione della pena e sulle denegate attenuanti generiche
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che la condotta contestata all'imputato deve intendersi a decorrere da epoca successiva all'ottobbre 1986 e quindi non configgente con il procedimento IT CE +35, definito in primo grado dal Tribunale di Reggio Cal..
Ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori l'episodio, verificatosi il 22-2-1988, relativo al rinvenimento nell'abitazione da lui occupata unitamente a IT GI, ubicata al civico n° 44 di
Via Enotria, Santa Caterina, di una pistola cal. 7,65, un silenziatore, munizioni varie, un giubbino antiproiettile, timer ed inneschi elettronici a distanza;
nonché queLL concernente l'arresto effettuato in data 28-5-1988 aLLrquando il UR era stato trovato in possesso di due pistole di grosso calibro(per cui l'imputato risulta aver riportato condanna definitiva); inoltre l'ordinanza di custodia cautelare per associazione per delinquere finalizzata aLL spaccio di sostanze stupefacenti nel contesto della c.d. operazione 66
Omicron"; ed infine la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
PS irrogatagli con decreto emesso dal Tribunale di RC n° 35/88.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
372 Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
RA RO
Qualificato affiliato senza funzioni direttive è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione previa esclusione dell'aggravante contestata.
E' stato accusato dai collaboratori AU, GI, UL e DÀ.
Ha proposto ricorso FR ER censurando la sentenza impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori con violazione dell'articolo 192 c.p.p. . In particolare la sentenza non avrebbe dato rilevanza alle evidenti contraddizioni fra le dichiarazioni dei collaboranti, ed avrebbe proposto verifiche non conferenti ed estraneee al reato associativo. Ha infine eccepito la mancanza di motivazione sulle ritenute aggravanti, sulle modalità di determinazione della pena e sulle denegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La corte di merito ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni dei collaboratori ) la diffida di PS irrogata all'imputato in data 7-4-1987; la condanna definitiva per detenzione di arma clandestina( commessa in data 1-
1-1988) inflittagli con sentenza emessa dal Tribunale di RC in data 26-1-
1988; la circostanzanza relativa all'uso di autovetture blindate emersa dalle dichiarazioni rese daLL stesso imputato nel procedimento instaurato a suo carico per favoreggiamento in relazione all'ipotizzato agguato subito in data
19-4-90 nei pressi di Piazza del Popolo;
ed infine il rapporto di parentela(
EL) con FR MI.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
TO LL NT cl. 64
È stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, EL, e UL.
Ha proposto ricorso l'imputato eccependo il vizio della motivazione della sentenza per manifesta iLLgicità e contraddizione avendo fondato il giudizio di colpevolezza su dichiarazioni generiche formulate da collaboratori inaffidabili ed inattendibili. Ha censurato la sentenza per non aver applicato l'aerticolo 649 c.p.p. in ordine alla sentenza emessa nel procedimento
IT CE + altri.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che la condotta contestata all'imputato deve intendersi a decorrere da epoca successiva all'ottobbre 1986 e quindi non
ے
ہ
374
." configgente con il procedimento IT CE +35, definito in primo grado dal Tribunale di Reggio Cal.. Ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori la deposizione del verbalizzante D'OL ON( udienza 15-12-97), il quale, nel descrivere la biografia giudiziaria dell'appellante, ha riferito che un EL del IT era stato ucciso in data 23-8-1986 nel rione Santa
Caterina; che lo stesso imputato era stato, in data 7-10-1986, fatto oggetto di colpi di arma da fuoco ai quali aveva risposto essendo armato;
che in data 11-
7-1987 gli era stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS;
ed infine che in data 4-10-1990 era stato controllato in compagnia dei coimputati FF ON e FR MI.
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
TO PP
Ha riportato condanna alla pena di 5 anni di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori AU, GI e UL.
375 Ha proposto ricorso l'imputato eccependo il vizio della motivazione per aver erroneamente la sentenza ritenuto convergenti le dichiarazioni rese dai collaboratori, per aver erroneamente applicato il principio della convergenza del molteplice. I giudici di appeLL avrebbero inoltre errato ponendo a riscontro fatti irrilevanti e nono conducenti in ordine al rapporto associativo.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che la condotta contestata all'imputato deve intendersi a decorrere da epoca successiva all'ottobbre 1986 e quindi non configgente con il procedimento IT CE +35, definito in primo grado dal Tribunale di Reggio Cal..
Ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori la deposizione resa dal verbalizzante isp. D'OL ON( udienza 15-12-
1997), il quale ne ha analiticamente descritto la biografia giudiziaria richiamando: l'episodio, verificatosi il 22-2-1988, relativo al rinvenimento nell'abitazione da lui occupata unitamente a UR EL, ubicata al civico n° 44 di Via Enotria, Santa Caterina, di una pistola cal. 7,65, un silenziatore, munizioni varie, un giubbino antiproiettile, timer ed inneschi elettronici a distanza;
la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di
PS irrogatagli con decreto emesso dal Tribunale di RC n° 77/87; ed infine la nota della Questura di RC del 23-1-1990 relativa alle sue frequentazioni con pregiudicati ed i precedenti penali( condanne definitive per furto e per il reato di cui all'art. 416 bis CP contestato fino al 1-12-1981, per detenzione illegale di armi commessa il 23-2-1988 e per violazione degli obblighi interenti la misura di prevenzione commessa in data 12-4-92).
La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui
376
.. dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
TO CO-
E' stato condannato alla pena di anni 4 e mesi 6 di reclusione
Lo hanno accusato i collaboratori AU, GI e UL.
Ha proposto ricorso il IT DO chiedendo l'annullamento della sentenza perché viziata da assoluta mancanza e contraddittorietà della motivazione in relazione, anche, alla non corretta applicazione delle norme in tema di governo della prova ex art 192 comma 3 c.p.p.: L'annullamento per violazione dell'articolo 649 c.p.p.. ed inoltre per mancata motivazione in ordine alla determinazione della pena ed alle enegate attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
La Corte di merito ha osservato che la condotta contestata all'imputato deve intendersi a decorrere da epoca successiva all'ottobbre 1986 e quindi non configgente con il procedimento IT CE +35, definito in primo grado dal Tribunale di Reggio Cal..
Ha indicato a riscontro delle convergenti dichiarazioni rese_dai collaboratori la deposizione del verbalizzante D'OL ON( udienza 15-12-97), il quale, nel descrivere la biografia giudiziaria dell'appellante, ha riferito che:
l'immobile sito al civico 44 di via Enotria, Santa Caterina, laddove con il
EL GI era stato individuato il latitante UR EL ed erano
377 state rinvenute armi e munizioni, era di sua proprietà; che un suo EL a nome AN era stato ucciso in data 23-8-1986 nel rione Santa Caterina;
che in data 29-10-1986 egli era stato diffidato dal Questore di RC ed il 26-10-
94 era stato controllato mentre era in compagnia del pregiudicato LÀ
GI. La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità
dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
TO NZ
E' stato condannato, previa esclusione della contestata aggravante di dirigente, alla pena di anni 10 di reclusione.
E' stato accusato dal collaboratore EL GI( udienza 19-9-97), il quale è stato detenuto con l'appellante dal 28-4-1992 ( data in cui lo TO era stato arrestato unitamente a CA UA in CiniseLL Balsamo laddove aveva trovato rifugio in un'abitazione nella disponibilità di SS OC)
sino al 14-7-1992.
Il collaboratore ha, sostenuto, fra l'altro di aver discusso con l'appellante, oltre che con CA UA, degli assetti inerenti la spartizione.
378 Ha proposto ricorso l'imputato sostenendo il vizio della motivazione della sentenza ed osservando l'improbabilità delle affermazioni deLL EL, visto che questi è stato detenuto neLL stesso istituto deLL TO, per soli 20
giorni ed in camerate diverse e non comunicanti.
Le censure sono infondate. La Corte ha osservato, che lo TO è stato dichiarato colpevole del delitto di cui all'art. 416 bis CP con giudicato formatosi fino al 23-10-1989 nell'ambito del procedimento a carico di SE IO +06.
E' stato, inoltre, con sentenza emessa dalla Corte di AppeLL di RC in data
10-3-1995, assolto da ulteriore ipotesi di cui all'art. 416 bis CP contestatagli sino al 15-4-92 nel procedimento n° 14/92 RGNR.
Ha ritenuto però rilevante la partecipazione deLL TO ai delitti di omicidio · :
di cui ai capi B13- B14 e B139-B140( quest'ultimo commesso in data 8-2-
1990). Ed ha, considerato che la coLLcazione temporale di tale delitto( anteriore al giudicato assolutorio) non impedisce, di prendere in considerazione il medesimo per valutarlo liberamente ai fini della prova, comunque aliunde emersa, concernente il reato associativo oggi in contestazione diverso da queLL già giudicato perché costituente ulteriore estrinsecazione dell'attività del sogetto distinta nel tempo da quella posta in essere in precedenza ed accertata con sentenza definitiva.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico,
379 ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
RT UA
Affermato il ruolo di killer, senza funzioni direttive, è stato condannato alla pena di anni 8 di reclusione..
E' stato accusato dai collaboratori EL, AR, GI, UD e
SO.
Ha proposto ricorso il CA eccependo la nullità della sentenza per non aver tenuto conto della copertura del giudicato in ordine alla stessa contestazione fino alla data del 15-4-1992. Ha infine lamentato la violazione dei criteri di verifica della prova stabiliti dall'articolo 192 c.p.p..
Il ricorso è infondato.
La Corte di merito ha osservato che il CA è stato, con sentenza emessa dalla Corte di AppeLL di RC in data 10-3-1995, assolto da un' ipotesi di cui all'art. 416 bis CP contestatagli sino al 15-4-92 nel procedimento n° 14/92
RGNR.
Ha però ritenuto che la prova della protrazione della condotta associativa in epoca successiva al giudicato sarebbe emersa, dalle dichiarazioni del collaboratore EL GI( udienza 19-9-97), il quale è stato detenuto con il CA dal 28-4-1992 ( data in cui il CA era stato arrestato unitamente a TO VI in CiniseLL Balsamo laddove aveva trovato rifugio in un'abitazione nella disponibilità di SS OC) sino al 14-7-
1992. Il collaboratore ha, infatti, ha sostenuto di aver discusso con il CA
380
. in ordine agli assetti inerenti la spartizione mafiosa del territorio già concordati con la stipula della pax mafiosa" lui mi fissò un appuntamento
..e mi delucidò determinate cose riguardo la pace, i proventi illeciti e così via.. per quanto concerne i locali di Villa San IO, CanniteLL e zone limitrofe la suddivisione avveniva al 50%, il 50% lo teneva la loro famiglia,
il 50% noi...."
All'imputato risulta, inoltre, essere stata irrogata la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con decreto emesso dal Tribunale di RC in data 13-12-1990.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate fra di loro e dagli accertamenti di polizia.
La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
RT NZ
Affermato il ruolo di killer, senza funzioni direttive, è stato condannato alla pena di anni 7 di reclusione.
E' stato accusato dai collaboratori EL, AR, GI, UD e
SO.
381 Ha proposto ricorso il CA VI chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione dell'articolo 649 c.p.p., essendo evidente la copertura del giudicato ed assolutamente incerto l'episodio narrato daLL EL.
Eccepiva inoltre la violazione dell'articolo 192 in ordine alla valutazione dei collaboratori e lamentava il difetto di motivazione sui criteri relativi alla determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le censure sono infondate.
La Corte di merito ha osservato che il CA è stato, con sentenza emessa dalla Corte di AppeLL di RC in data 10-3-1995, assolto da un' ipotesi di cui all'art. 416 bis CP contestatagli sino al 15-4-92 nel procedimento n° 14/92
RGNR.
Ha però ritenuto che la prova della protrazione della condotta associativa in epoca successiva al giudicato sarebbe emersa, dalle dichiarazioni del collaboratore EL GI( udienza 19-9-97), che ha sostenuto di averlo conosciuto personalmente prima della guerra di mafia quale componente della SC unitamente al EL UA e di aver ricevuto, dopo la fine del conflitto, un messaggio con cui l'imputato gli aveva comunicato di voler partecipare ad un'estorsione in atto ( reato commesso ai danni di TR NC di cui al capo D57 relativo alla costruzione di un lotto di lavori iniziato nel novembre 1992 e portato a termine nel giugno
1993).
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate dagli accertamenti di polizia. La Corte
d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa
382 delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti.
Il ricorso va pertanto rigettato.
CA AT( CAPO F 15)
ER NT
ま
Il reato è stato contestato al ER per essersi associato con i soggetti già colpiti da provvedimento cautelare per la medesima contestazione nell'ambito del procedimento penale n° 32/93 RGNR DDA-(c.d. AL)
L'imputato è stato condannato alla pena di anni 6 di reclusione
Lo hanno accusato i collaboratori AR e GI.
Ha proposto ricorso il ER censurando la sentenza impugnta per aver iLLgicamente ritenuto convergenti le dichiarazioni di GI e AR. Ha osservato inoltre che nel processo "AL “, avente ad oggetto la SC
LA, il ER non risulti neanche imputato, nonostante l'accusa anche in quel caso sia basata sulle medesime dichiarazioni di GI. Ha lamentato infine l'omessa motivazione in ordine ai criteri per la determinazione della pena ed alla mancata concessione delle attenuanti generiche.
Le cinsure sono infondate.
La Corte di merito ha ritenuto accertata la responsabilità del ER, dalle
*' dichiarazioni rese a suo carico dai collaboratori AR PO( il quale- all'udienza 10-10-97- ne ha parlato come killer dei LA che si interessava anche del traffico di stupefacenti era un uomo che faceva parte della SC "
LA..era a pieno titolo..cioè era uno sgarrista della SC LA") e
383
; GI IO( che, all'udienza del 18-10-97, lo ha definito " uomo d'onore nella locale di Croce AL in cui riveste il grado di sgarrista, molto vicino a LA UA con cui andava sempre a caccia", affermando che anche se non aveva mai svolto il compito di killer era, comunque, inserito nell'organizzazione" era a conoscenza di tutte le situazioni che erano in corso..era addentrato in pieno nella SC".
Il narrato dei collaboratori è stato valutato pienamente convergente nel nucleo essenziale relativo all'inserimento organico del ER nel sodalizio criminoso in contestazione e nella descrizione del grado da lui ricoperto nella gerarchia mafiosa.
Le dichiarazioni in questione, dunque, riscontrandosi reciprocamente hanno consentito ai giudici d'AppeLL di ritenere provata l'affiliazione dell'imputato alla SC LA la cui esistenza è certamente desumibile dalla sentenza emessa nel c.d processo AL in data 1-6-1998 dalla Corte di Assise di
RC il cui dispositivo è stato acquisito in atti.
La motivazione della sentenza è il frutto della disamina analitica ed accurata di tutti gli elementi di prova tratti dalle dichiarazioni rese dai collaboratori, in ordine alla partecipazine dell'imputato al sodalizio criminale. Le suddette dichiarazioni sono state riscontrate fra di loro. La Corte d'Assise d'AppeLL è così pervenuta ad una ricostruzione dei fatti, rispettosa delle obiettive risultanze processuali, coerente e credibile sul piano logico, ed ha motivato anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche, denegate in via generale per la gravità dei fatti. Il ricorso va pertanto rigettato in ozsine cape. a tel сера
CA EC (CAPO F 17)
384 TA UA
Il delitto di cui all'art. 416 bis CP è stato ascritto al ST per essersi associato ai soggetti già colpiti da provvedimento cautelare per la medesima contestazione nell'ambito del procedimento penale n° 32/93 DDA(c.d.
AL).
L'imputato è stato condannato alla pena di anni 5 di reclusione.
Ha proposto ricorso il ST sostenendo l'inesistenza di qualsiasi elemento di prova. Ritrattata l'originaria accusa, gli elementi utilizzati a riscontro non reggono a provare l'appartenenza associativa. Ha lamentato l'omessa motivazione in ordine ai criteri per la determinazione della pena ed al rigetto delle attenuanti generiche.
Le censure sono in fatto e manifestamente infondate.
In realtà, le dichiarazioni accusatorie rese nei suoi confronti dal'collaboratore
AR PO in sede di indagini preliminari in data 28-1-1993, acquisite attraverso il meccanismo della contestazione, non sono state confermate dal collaboratore medesimo al dibattimento laddove il AR ha, invece, sostenuto che l'imputato, figlio di una sorella di suo padre, "era vicino a lui ed al cugino PO ma non era assolutamente inserito nella 'ndrangheta..era un po' posizionato..attraverso il cugino PO ..ma non era un malandrino..non era battezzato” né picciotto o camorrista..all'interno 66
della'ndrangheta non era niente.... qualche volta aveva ospitato il latitante omonimo PO AR”.
In relazione, poi, alle accuse da lui rivolte nei confronti del ST in ordine al tentato omicidio dell'architetto NÀ (reato di cui ai capi B37- B38 da cui l'appellante è stato assolto con decisione adottata dai giudici di primo grado
385
ک
ر confermata dalla Corte), il collaboratore ha asserito di aver "probabilmente confuso..per la foga di raccontare le cose".
Il succedersi di dichiarazioni di tenore tanto contrastante ha indotto la Corte a qualificare la ritrattazione operata come inquinata dal rapporto di parentela intercorrente tra il AR e l'imputato ed a ritenerla, conseguentemente, inattendibile.
A differenza, poi, della chiamata in reità concernente il delitto di tentato omicidio succitato che non è risultata confortata da idonei riscontri individualizzanti), l'accusa originariamnte rivolta dal collaboratore al ST, in ordine alla partecipazione al sodalizio criminoso in contestazione ha ricevuto in atti conferma nel contenuto della deposizione resa dal verbalizzante m.LL Pellicanò( udienza 13-1-98) che ha riferito, oltre che delle sue frequentazioni assidue con con soggetti pregiudicati, dell'arresto subito in data 27-4-1984 per detenzione ai fini di spaccio' di sostanze stupefacenti in concorso con altre persone tra cui AR NT, AR
PO e AR GI;
di un episodio estorsivo verificatosi in data 5-1-
1991 perpetrato ai danni di tale LI GI aLLrquando, armato di pistola e colteLL, il ST aveva indotto costui a non frequentare un terreno di sua proprietà limitrofo alla cava dei AR al fine di costringerlo a cedere a costoro l'immobile; della diffida irrogatagli in data 21-5-1986.
A ciò deve aggiungersi che l'imputato risulta aver riportato condanne definitive per detenzione finalizzata aLL spaccio di sostanze stupefacenti e per estorsioni compiute nell'ottobre 1990 ed il 5-1 1991.
ALL stesso è stata, anche, irrogata con decreto emesso dal Tribunale di RC in data 28-1-1992 la misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS con obbligo di soggiorno.
386 La sentenza impugnata è stata motivata con puntuale e corretto esame in fatto, compiuto nel rispetto delle norme previste per la formazione della prova ed in particolare per la valutazione dei collaboratori, le cui dichiarazioni risultano accertate nell'attendibilità e validamente riscontrate.
La responsabilità dell'imputato è stata quindi legittimamente affermata e la
Corte di merito ha dato conto delle sue scelte anche in ordine alla misura della pena ed alle attenuanti generiche denegate in via generale per la gravità dei reati.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.
Conclusivamente è conforme a giustizia decidere sui ricorsi proposti dal
Procuratore Generale della Repubblica di Reggio Calabria e dai singoli ricorrenti, come segue:
1) devono essere dichiarati inammissibili i ricorsi di: TO GE,
UD NT, IA ON, EL DO cl. 72, IN
ON, FA SA, ST UA, AR ON, AR
IO, AN IO, FR NO, FR MI, FR
ER, GA UA, TT ON, GU SA, LA
IA, ZO GI, IB ON cl. 66, MA ON cl.
55, De UA NA nell'interesse di MApodi PI, LI
LF, LI IG, IT IO, IT DO, IT
GI cl. 65, UN MB, UR EL AT, RM
EL, MB IO, VO PI, EP IO, PE DO,
ZZ RO, AV GI, ZZ ON, RA ZO,
SG IO, CL PI, NO DO, NO IO
387 VI, RA DO, NO ON, ZA NC e ZE
EL e devono essere condannati ciascuno dei ricorrenti al versamento di euro 500 alla Cassa e delle ammende;
2) deve essere annullata senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di:
TA DO, limitatamente ai capi D) 8, D) 14, D) 45 e D) 50, per non aver commesso il fatto;
AR VI, per non aver commesso il fatto;
IE AV IO, perché il reato è estinto per prescrizione;
AU
IA UB, limitatamente alla misura della pena, che va determinata in anni venti di reclusione;
ER NT, limitatamente al reato di cui al capo D)
28, per non aver commesso il fatto, e va eliminata la relativapena;
RA
DO, limitatamente alla misura della pena, che va determinata in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
devono essere rigettati nel resto i ricorsi di AU, ER e RA;
3) deve essere annullata la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di assise di appeLL di Reggio Calabria, nei confronti di: IB
DO, limitatamente ai reati dei capi B) 119 e B) 120; EL PE
LI, limitatamente ai reati dei capi B) 135 e B) 136; NNcondia
SA, limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione;
ZZ ON, limitatamente ai reati dei capi E) 22, E) 24 ed E) 25;
OS AT;
LA VI PO;
AR AT;
RO
UN; TA DO, limitatamente ai reati dei capi E) 23, E) 25 ed E)
31); ZE UN, limitatamente ai reati dei capi E) 23 ed E) 25); devono essere rigettati nel resto i ricorsi di IB DO, EL, NNcondia,
ZZ e ZE;
per gli annullamenti con rinvio questa Corte di legittimità non deve provvedere in ordine alla cessazione di efficacia della misura
388 cautelare personale, poiché a norma dell'articolo 624 bis c.p.p., inserito dall'articolo 6 legge 26-3-2001 n. 128, l'indicato adempimento va disposto soltanto quando, la misura restrittiva sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appeLL, ai sensi dell'articolo 275 comma 2 ter stesso codice, introdotto dall'art. 14
comma 1 lett. C) della citata legge n.128 del 2001. (v. Cass. Sez. 1°, 13-6-
2001 n.29679)
4) deve essere rigettato il ricorso del Procuratore generale;
5) devono essere rigettati i ricorsi di: RC AT, EL UA cl. 50,
AR NT, RC AT, AR EL, SI EL,
SI GI, CA UA, CA VI, ON IO,
TO OS, UD UA, AR ON, CH RE,
EL DO cl. 56, EL UA cl. 63, D'GO DO,
De AN VI, De TE NE, De TE IO, De TE
GI, De TE OR, CÀ IO, FR IO TT,
RA ON, GI RO, GO NC, NN OL, RT
ON cl. 46, RT IO, LA GI, IB ON cl. 60,
AN OC, MB GI, TO ON, MA ON cl. 57, RI ON, RI GI, RI OR
ON, IT GI cl. 69, IT CE, CO ON,
UC VI, TO SA AR, DÀ ON, RO
EG, AC NC, AC VI, SE ON, RA
GI, RA OL, NO IO, NO UA, TA NG,
PO IO, LÀ DO, ND ON e TO VI;
389 ے
; ہ vanno condannati i ricorrenti indicati nei numeri 1 e 5 in solido al pagamento delle spese processuali;
devono essere condannati i ricorrenti riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai capi delle lettere F e G al pagamento in solido delle spese processuali sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro quattromila.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, V Sezione Penale, in nome del popolo italiano ha così deciso:
1) dichiara inammissibili i ricorsi di: TO GE, UD NT, IA
ON, EL DO cl. 72, IN ON, FA
SA, ST UA, AR ON, AR IO, FO
IO, FR NO, FR MI, FR ER, GA
UA, TT ON, GU SA, LA IA, ZO
GI, IB ON cl. 66, MA ON cl. 55, De UA
NA nell'interesse di MApodi PI, LI LF, LI
IG, IT IO, IT DO, IT GI cl. 65,
UN MB, UR EL AT, RM EL, MB
IO, VO PI, EP IO, PE DO, ZZ RO,
AV GI, ZZ ON, RA ZO, SG IO,
CL PI, NO DO, NO IO VI, RA
DO, NO ON, ZA NC e ZE EL e condanna ciascuno dei ricorrenti al versamento di euro 500 alla Cassa e delle ammende;
2) annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di: TA
DO, limitatamente ai capi D) 8, D) 14, D) 45 e D) 50, per non aver commesso il fatto;
AR VI, per non aver commesso il fatto;
390 IE AV IO, perché il reato è estinto per prescrizione;
AU
IA UB, limitatamente alla misura della pena, che determina in anni venti di reclusione;
ER NT, limitatamente al reato di cui al capo D) 28, per non aver commesso il fatto, ed elimina la relativa pena;
RA
DO, limitatamente alla misura della pena, che determina in anni cinque e mesi quattro di reclusione;
rigetta nel resto i ricorsi di AU, ER e
RA;
3) annulla la sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di i assise di appeLL di Reggio Calabria, nei confronti di: IB DO, limitatamente ai reati dei capi B) 119 e B) 120; EL PE LI, limitatamente ai reati dei capi B). 135 e B) 136; NNcondia SA, limitatamente al mancato riconoscimento della continuazione;
ZZ
ON, limitatamente ai reati dei capi E) 22, E) 24 ed E) 25; OS
AT; LA VI PO;
AR AT;
RO UN;
TA DO, limitatamente ai reati dei capi E) 23, E) 25 ed E) 31); ZE
UN, limitatamente ai reati dei capi E) 23 ed E) 25); rigetta nel resto i ricorsi di IB DO, EL, NNcondia, ZZ e ZE;
4) rigetta il ricorso del Procuratore generale;
5) rigetta i ricorsi di: RC AT, EL UA cl. 50, AR NT,
RC AT, AR EL, SI EL, SI GI,
CA UA, CA VI, ON IO, TO OS,
UD UA, AR ON, CH RE, EL DO cl.
56, EL UA cl. 63, D'GO DO, De AN VI,
De TE NE, De TE IO, De TE GI, De TE
Ѐ
391 OR, CÀ IO, FR IO TT, RA ON,
GI RO, GO NC, NN OL, RT ON cl. 46,
RT IO, LA GI, IB ON cl. 60, AN OC,
MB GI, TO ON, MA ON cl. 57, RI
ON, RI GI, RI OR ON, IT
GI cl. 69, IT CE, CO ON, UC VI,
TO SA AR, DÀ ON, RO EG, AC
NC, AC VI, LO ON, RA GI, RA
OL, NO IO, NO UA, TA NG, PO IO,
LÀ DO, ND ON e TO VI;
condanna i ricorrenti indicati nei numeri 1 e 5 in solido al pagamento delle spese processuali;
condanna i ricorrenti riconosciuti colpevoli dei reati di cui ai capi delle lettere
Fe G al pagamento in solido delle spese processuali sostenute dalle parti civili che liquida in complessivi euro quattromila.
Roma 12 aprile 2002
Il Consigliere rel: Il Presidente
Стойчеловия FR M arrone
Depositata in Cancelleria 26 610.2002
IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA
IL CANCELLIE
Renzo Scheggi
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