Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/1994, n. 19
CASS
Sentenza 25 ottobre 1994

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Massime6

L'incompetenza per territorio del giudice che ha disposto una misura cautelare è sindacabile in sede di impugnazione. (In motivazione, la S.C. ha osservato che il potere di disporre una misura cautelare da parte di giudice incompetente, per qualsiasi causa, è del tutto eccezionale, in quanto legittimo solo se sussiste l'improrogabile necessità di salvaguardare le esigenze cautelari e che il sindacato sul corretto esercizio di tale eccezionale potere non può che essere comprensivo della valutazione dei presupposti che lo hanno attivato,e cioè sia dell'incompetenza del giudice, sia dell'urgenza del provvedimento assunto).

L'autonomia decisoria delle Camere e l'insindacabilità delle loro determinazioni in relazione all'applicazione dell'art. 96 della Costituzione pongono il giudice in una situazione di assoluto difetto di giurisdizione non solo con riferimento alla sindacabilità dei motivi in base ai quali l'autorizzazione è stata concessa, ma anche in relazione alle concrete modalità di svolgimento del procedimento che a quella deliberazione era preordinato.

I limiti della cognizione della Corte di Cassazione, anche in relazione ai provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure cautelari, sono individuabili nell'ambito della specifica precisione normativa contenuta nell'art. 606 cod. proc. pen. Ne consegue che, qualora venga denunciato il vizio di motivazione di un'ordinanza, tale vizio, per poter essere rilevato, deve assumere i connotati indicati nell'art. 606 lett. e) -, e cioè riferirsi alla mancanza della motivazione o alla sua manifesta illogicità.

Le esigenze cautelari tutelate dall'art. 274 lett. a) cod. proc. pen. non riguardano soltanto quelle investigative in senso stretto, ma concernono anche l'acquisizione della prova e la conservazione della sua genuinità. Pertanto, ai fini della necessità di prevenire, con la misura della custodia in carcere, il persistente e concreto pericolo di inquinamento probatorio, a nulla rileva la circostanza che le indagini preliminari si siano concluse.

La garanzia della preventiva autorizzazione dell'assemblea parlamentare di appartenenza per l'applicazione di una misura cautelare nei confronti dei ministri, prevista dall'art. 10 della legge costituzionale 16 gennaio 1989 n. 1, non si estende ai ministri cessati dalla carica. (Sulla base di questo principio, la S.C. ha escluso la configurabilità del conflitto di attribuzione fra autorità giudiziaria e Senato della Repubblica, per avere quest'ultimo ritenuto non necessaria alcuna autorizzazione all'adozione di misura cautelare nei confronti di ex ministro).

Allorché la misura cautelare della custodia in carcere sia stata sostituita con gli arresti domiciliari in forza di norma di legge sopravvenuta, al ripristino di essa, seguito alla caducazione di tale norma, non si applica il disposto dell'art. 299 comma quarto cod. proc. pen., che impone al giudice di indicare le sopravvenute circostanze giustificatrici della sostituzione della meno gravosa misura degli arresti domiciliari con quella più gravosa della custodia in carcere.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/10/1994, n. 19
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 19
Data del deposito : 25 ottobre 1994

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