Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 11.
(Persone giuridiche pubbliche).
Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
(Persone giuridiche pubbliche).
Le provincie e i comuni, nonche' gli enti pubblici riconosciuti come persone giuridiche godono dei diritti secondo le leggi e gli usi osservati come diritto pubblico.
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- 1. Gli effetti della “grande naturalizzazione brasiliana” sulla cittadinanza: le SS.UU. fanno il puntoAccesso limitatoAntonio Scalera · https://www.altalex.com/ · 31 agosto 2022 · 26.11288
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- 1. Corte d'Appello Roma, sentenza 02/05/2024, n. 3005Provvedimento: […] 2.‒ I Parte_8 appellanti hanno dedotto un unico articolato motivo di gravame, con il quale denunciano la violazione di legge e l'erronea applicazione delle norme di diritto in relazione all'art. 11 codice civile del 1865, nonché l'erronea ricognizione della fattispecie concreta. […] In definitiva, l'appello proposto dai Parte_9 fa leva: a) sull'art. 11 del codice civile del 1865, […] La terza ipotesi di perdita della cittadinanza italiana prevista dall'art. 11 cod. civ. del 1865 era legata allo svolgimento del servizio militare o ad un impiego governativo in assenza di permesso del governo italiano, […]Leggi di più...
- art. 11 codice civile 1865·
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