Articolo 3 del Codice ambientale
Articolo 2Articolo 3 bis
Versione
29 aprile 2006
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Versione
16 settembre 2010
Art. 3. (criteri per l'adozione dei provvedimenti successivi) 1. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)) .
2. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)) .
(( 3. Per la modifica e l'integrazione dei regolamenti di attuazione ed esecuzione in materia ambientale, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio acquisisce, entro 30 giorni dalla richiesta, il parere delle rappresentanze qualificate degli interessi economici e sociali presenti nel Consiglio economico e sociale per le politiche ambientali (CESPA), senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. )) ((40)) 4. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)) .
5. ((COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 29 GIUGNO 2010, N. 128)) .

------------- AGGIORNAMENTO (40)
Il D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che "Nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , ovunque ricorrano, le parole "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio", sono sostituite dalle seguenti: "Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare", le parole "Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici" sono sostituite dalle seguenti: "Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale", e la parola "APAT" e' sostituita dalla seguente: "ISPRA"".
Entrata in vigore il 16 settembre 2010
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