Articolo 618 del Codice civile
Articolo 561Articolo 563
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19 aprile 1942
Art. 618.

(Casi e termini d'efficacia).

Nella forma speciale stabilita dall'articolo precedente possono testare soltanto coloro i quali, appartenendo a corpi o servizi mobilitati o comunque impegnati in guerra, si trovano in zona di operazioni belliche o sono prigionieri presso il nemico, e coloro che sono acquartierati o di presidio fuori del Regno o in luoghi dove siano interrotte le comunicazioni.

Il testamento perde la sua efficacia tre mesi dopo il ritorno del testatore in un luogo dove e' possibile far testamento nelle forme ordinarie.

Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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