Sentenza 12 novembre 2003
Massime • 5
In tema di riapertura delle indagini, l'art. 415 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che la richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti debba essere proposta non soltanto prima, ma anche dopo che il provvedimento di archiviazione sia emesso. Invece, nell'ipotesi in cui, dopo l'archiviazione di una notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori, vengano iniziate nuove indagini per i medesimi fatti a carico di persone note, i due procedimenti sono del tutto autonomi e non si verifica, pertanto, alcuna "riapertura" delle indagini che necessiti di autorizzazione.
Il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare tutti i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso dello stesso mandante in tutti gli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente a quel mandato possa ritenersi incompatibile con il principio di colpevolezza. Si tratta, infatti, di un incarico relativo ad un ambito ben definito di possibili vittime, che, peraltro, non può essere confuso con l'adesione ad un generico programma di un'associazione criminale, che ponga tra i propri fini la consumazione di una serie indeterminata di delitti. Altro è, infatti, ordinare l'uccisione di tutti i membri di una famiglia, anche se si lascia agli esecutori la scelta dei mezzi più appropriati, altro è costituire un'associazione destinata a commettere una serie non predeterminabile di omicidi. In un caso, il numero dei delitti può essere indeterminato, ma è pur sempre determinabile sulla base di uno specifico progetto di azione; nell'altro, il numero non è predeterminabile, perché viene in discussione un generico programma piuttosto che un progetto concreto.
In tema di testimonianza indiretta relativa a dichiarazioni rese dall'imputato fuori del procedimento, la relativa utilizzabilità si desume "a contrario" dall'art. 62 cod. proc. pen., che vieta la testimonianza sulle sole dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento. Non è, dunque, vietata la testimonianza su dichiarazioni anche confessorie rese dall'imputato prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito. Ai fini dell'anzidetta utilizzabilità non ha alcun rilievo la mancata conferma da parte della fonte primaria, posto che nessuna norma del codice di rito predetermina il valore probatorio della testimonianza indiretta, di talché il giudice di merito è libero di attribuirle un'attendibilità anche maggiore rispetto a quella riconosciuta alla dichiarazioni del teste di riferimento.
In tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, al giudice di merito è inibito riempire con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, ma è, invece, concesso interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare. Così, nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte solo ad un controllo esteriore, e non sostitutivo, di mera ragionevolezza e plausibilità.
Il rito previsto dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144, non è un giudizio abbreviato in senso proprio, in quanto può essere ammesso in via transitoria nel corso del dibattimento anche d'appello. Si tratta di un procedimento con il quale l'imputato rinuncia al pieno esercizio del diritto alla prova in cambio della riduzione della pena, così come avviene nell'anzidetto rito speciale, dal quale, però, si differenzia proprio per l'eccezionale ammissibilità anche nella fase di gravame. Sicché, fatto salvo il diversificato regime di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, è ben possibile che il giudizio ordinario coesista con il particolare rito di cui al menzionato art. 4 ter, a seguito dell'opzione esercitata dall'interessato, e che ci sia, dunque, una contestuale ed unica decisione a carico di tutti gli imputati già giudicati unitariamente in primo grado (nel caso di specie, la S.C., nel ribadire in principio anzidetto, ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale - ed in particolare, la sentenza n. 131 del 1966, con riferimento anche alle sentenze n. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991 - che ha escluso che il contestuale svolgimento dei due giudizi possa essere causa di pregiudizio per il giudice, soggiungendo che è del tutto normale che in uno stesso processo un atto risulti utilizzabile a carico di alcuni soltanto degli imputati).
Commentari • 2
- 1. Sentenza Cassazione Penale n. 1130 del 29https://www.laleggepertutti.it/
Penale Sent. Sez. 5 Num. 1130 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAVALAGLIO CARLO N. IL 18/02/1942 2) CARCIOFALI LORENZO N. IL 22/01/1959 3) GIOMBINI GIUSEPPE N. IL 07/04/1942 4) CAVALAGLIO GABRIELE N. IL 18/12/1943 avverso la sentenza n. 3802/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/03/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R A kf ( G. LLO che ha concluso per i rmia ckr ru-ciervu-, 04-ti r C.:() om-v-. a trAp_orr-A 4zw-u- _ 44 F OkTU ptA Udito, per la parte Udit i nsor …
Leggi di più… - 2. Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2003, n. 47739 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47739 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2003 |
Testo completo
47739/03 Udienza
A A pubblica in
In nome del popolo italiano data 12/11/2003 15. XI. 2003. 14.11.20 3 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SENTENZA N. 1236
QUINTA SEZIONE PENALE
REGISTRO GENERAL
20170/2003 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
dott. Guido Zetti Presidente
dott. US Sica Consigliere
dott. Pier CO Marini Consigliere
dott. Aniello Nappi Consigliere
Consiglieredott. PA Bruno
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorse proposto dal P.M., dalle Parti civili e dagli imputati NI NA, LV RC, melo OC, NI CO, CO CRsa- AN AT, OG CA, LF Cardil-
10, s
LV IS, ED TI, MA ful cello D'AT, LF D'IG, TA D'AN,
AL RC, LV OL, LF RA,
GE DO, LO DO, NO Lo RO
LF, ST TA, AN ZE, LV
ME, AN PA, RO PU, NG
RE, IR RA, TO PA,
NC AN IA, CO IM, LO
ER, NI PE e LV TU
nel procedimento penale a carico di
NA NI, n. a IA il 9 agosto 1956 CE LV, n. a IA il 29 luglio 1958
AT AN, n. a IA il 4 marzo 1361
CA OG, n. a IA il 6 dicembre
1952
AM FR, n. a IA il 2 dicembre 1954
LL LF, n. IA Il 13 gennaio 1966 OC LO, n. IA Il 2 dicembre 1960
CO NI, n a IA 1'1 giugno 12
IS LV, n. a IA il 28 maggio 1957
TI Edoardo, n. a IA il 13 gennaio 1961 D'AT LO, n. a IA il 13 novembre 1948
D'IG LF, n. a IA il 10 dicembre 1965
D'AN TA, n. a IA il 10 agosto 1340
RC AL, n. a IA il 14 novembre 1960
RC LV, n. a IA il 12 gennaio 1950
RA LF, n. a IA il 6 marzo 1951
DO GE, n. a IA il 6 ottobre 1960
DO LO, n. a IA il 16 luglio 1957
Lo RO LF NO, n. a IA il 7 gennaio
1960
TA ST, n. a IA il 2 gennaio 1959
ZE AN. n. a IA il 20 marzo 1956
ME LV, n. a IA il 20 settembre
1961
PA AN, n. a IA il 30 novembre 1967
IV RI US, n. a IA il 26 novem- bre 1965
PU RO, n. a IA il 31 luglio 1958 RE TO, n. a Belpasso il 25 febbraio
1964
RA IR, n. a IA il 9 dicembre 1962
PA TO, m. a IA il 4 giugno 1938
PA NC, n. a IA il 30 agosto 1956
IA NC AN, a IA 1'1 novembre П.
1960
IM CO, n. a Paternò il 27 ottobre 1960
ER LO, n. a Floridia il 2 novembre 1948
PE NI, n. a IA il 7 ottobre 1958
TU LV, a IA il 21 aprile 1953n.
avversO
la sentenza della Corte d'assise d'appello di Cata- nia deliberata 11 10 luglio 2001
Sentita la relaIOne svolta dal Consigliere dott.
Aniello Nappi
Udite le conclusioni del P.M. Dr. Oscar Cedzangole نهjeche ha chiesto od TE TO, IS, RC EL, MO, ME, IE Stiend Turcio;
in visibili e di tudiI gli altri ricova cast ricorso del P.F. delle poti civili. Q
Udito, per le parti civili, l'avy. Barbefelle Angore, Jam alle Pier Praiesc Laudoni Advava, Sen ior US , from va di difensor a Actavia, Branco M. Luciaus, Regousse MI, Bovio G o AR, Foreau Viicurze Sibero احلون
Sub one fetare, Pace Sahraone, Supellier Retaria, Arico, ND EN, AM quiseppe Peppelords Sabr e, Rems. ES, OS RA HI , Tam Envidia, fraude Proto Nicole FA Lewende Regus Sodrome, AL LO, AN IC, fant LF AT AR RN, CO RI.. Motiri della decisione 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'assise
d'appello di IA si è pronunciata sugli appelli proposti contro due distinte sentenze, deliberate dalla corte d'assise di primo grado in data 18 1 - glio 1992 e in data 23 luglio 1998, in relaIOne a diverse imputaIOni di partecipaIOne ad associa- IOne mafiosa e ad associaIOne per delinquere fi- nalizzata al traffico di stupefacenti, di omicidio e soppressione di cadavere, di incendio, di estor- sione, di riciclaggio, di violenza privata, di il- lecita concorrenza con violenza e minaccia, di de- tenIOne e porto illegali di armi, contestate in relaIOne all'attività criminale di una associaIO- ne, promossa e diretta da TO PA, af-
Filiata all'organizzaIOne denominata "Cosa No- stra".
Nel corso del giudiIO d'appello, quando era stata già disposta la rinnovaIOne dell'istruIOne dibat- timentale, la corte ammise la definiIOne anticipa- ta del procedimento a norma dell'art. 4 ter legge n. 144 del 2000, richiesta da gran parte degli im- putati, e dispose la separaIOne del procedimento che proseguiva con il rito ordinario a carico degli altri 1 imputati. Tuttavia, esaurita l'attività istruttoria disposta anche nell'ambito del rito speciale, i due procedimenti furono nuovamente ri- uniti per la discussione;
e la corte si pronunciò con unica sentenza nel merito di tutte le imputa- IOni.
Contro questa decisione hanno proposto ricorso per cassaIOne gli imputati NI NA, Salvatore
CE, AN AT, OG CA, AL fio LL, LO OC, NI CO, FR- sco LL, LV IS, ED CU PO, LO D'AT, LF D'IG, TA
D'AN, AL RC, LV RC, AL fio RA, GE DO, LO DO, Ri- no LF Lo RO, ST TA, AN ZE,
LV ME, AN PA, RO PU, TO RE, IR RA, TO
PA, NC AN IA, CO TI li, LO ER, NI PE e LV
TU. COrrono altresì il pubblico ministero
-
le parti civili, in particolare contro le asnolu- IOni di LO..D'AT, Franco Giammus0, Mario NC AP US IV
e dall'omicidio di US AV e di tutti gli imp tati dall'omicidio di CO CO. Vanno considerate distintamente le posiIOni dei singoli imputaci.
2. NI NA
2.1 In primo grado NI NA è stato dichia- rato colpevole:
A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4', € 6 comma C.P. per aver fatto parte insieme con LV CE, AS ET, Car- melo OC, NI CO, CO LL,
RD TI, TA D'AN, AN Pa- vone, NC AN IA e BA PE, e con altre persone, tra cui US LI, di una associaIOne, promossa e diretta da ED. to PA, affiliata all'organizzaIOne denomi - nata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi con- cretamente della forza di intimidaIOne del vincolo associativo e della condiIOne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona
(quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche riva- li), di delitti contro il patrimonio (quali rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di al- tro genere (tza cui anche lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività eco- nomiche, di appalti e servizi pubblici ed alla rea- lizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiu- sti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata di avere gli associati finanziato le attività D
economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. Con l'aggravante per D'AN TA di aver Co- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o co- munque svolto ruoli direttivi nell'ambito della stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente.
2 - 3B) per il reato di cui all' art. 74 co. 1 H
4 D.P.R. 309/1990 per avere in concorso con Gio- AN CO e NC AN IA fatto parte di una associaIOne finalizzata alla commissione di delitti concernenti gli stupefacenti, previsti dall'art. 73 st. legge, associaIOne promossa e CO- stituita da NT TO e RE GI seppe diretta e organizzata da NG CO,
RC AL, PU RO, CA OG,
www. ON US, NG US, PA An- gelo, FL LV e SA CO.
Con le aggravanti di essere l'associaIOne armata 3
composta da più di dieci persone,
Nella provincia di IA, in Varese @ in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993
e successivamente.
C) per il reato di cui agli artt. 81 cpv.- 110
112 n.
1 -73 co. 1-4-6 e 80 comma 1 lett.b) e co. 2
D.P.R. 309/1990 perché, in concorso ed anche sapa- ratamente con NI CO e NC AN A- lia, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistavano, trasportavano, decenevano, commerciavano, vendevano comunque, cedevano quantitativi anche ingenti di sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle previste dall' art. 14 stes- sa legge.
Nella provincia di IA, in Varese ed in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993
e successivamente.
1 e 2, D) per il reato di cui agli artt.110, 112 n.
61 n. 2, 6 e- 7 D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv. con
203); modificaIOni, nella legge 12 luglio 1991 n. 423 C.P. perché in concorso con TO SA la, AL RC, OG CA, LO
D'AT, LV TU, RO PU, ED
TI e con RI SE CL e AN
US, successivamente ucciso, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato superiore a cinque il TI e l'NA, unitamente ai predetti RI e OC, quali esecutori mate-
riali del reato medesimo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epi- grafe al fine di commettere il delitto di estor-
-
sione nei confronti dei grandi magazzini "Standa". di IA, descritto al capo successivo, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associaIOne di stampo mafioso diretta da TO PA ē della quale anche gli altri indagati facevano par- te, volontariamente cagionavano un incendio di va- stissime proporIOni nei locali dei grandi magazzi- ni Standa di Via Etnea, cospargendo di liquido in- fiammabile uno degli ingressi dell'eserciIO com- merciale e successivamente appiccando il fuoco, per effetto del quale restavano completamente distruiti impianti, attrezzature, merci e scorte per un valo- re di parecchi miliardi, così cagionando alla per- sona offesa un danno patrimoniale di rilevante en- tità.
Con l'ulteriore aggravante, per PA ED to, di aver commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva--volontariamente all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne emessi per precedenti reati.
Consumato in IA nel gennaio 1990.
I) per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110, n. 2, 61 n. 6 c.p.; 7 D.L. 13 maggio 112 n. 1
e
1991, n. 152 (convertit con modificationi, nella legge 12 luglio 1991 n. 203); 7 legge 31 maggio
1965, n.575; 629 C.B., in relaIOne all'articolo
628, 3° comma, n.1 = n. 3 C.P. perché, con più. acioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con TO NT, AL RC,
OG CA, LO D'AT, SalvaOR Tuccio, RO PU, ED TI e con
RI CL e AN US, successivamen- te ucciso, essendo il numero delle persone che con-
correvano nel reato superiore a cinque 11 Cuti- PO e l'NA, unitamente ai predetti RI e PO, quali esecutori materiali del reato mede- simo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epigrafe facendo parte tutti dell'associaIOne per delinquere di stampo mafioso diretta da TO PA ed al fine di agevolare l'attività dell'associaIOne stessa, mediante minacce e violenze consistite in atti di intimidaIOne e danneggiamenti, siccome descritti al capo che precede, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i responsabili dei grandi magazzini Standa a corrispondere somme di denaro non precisace, sia in unica soluIOne che mensilmente e.. non conseguendo l'evento per Cause indipendenti dalla loro volontà.
Con le ulteriori aggravanti per TU, CA
e PA di avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenIOne e per San- taOL anche per aver commesso il fatto durante il tempo in cui volontariamente si sottraeva all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini esecuIOne emessi per precedenti reati.
In IA, nel gennaio 1990.
F) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.1, 56, 82, 110, 575, 577 n. 3, C. P. per avere, in concorso son in concorso con AL RC, ED TI e
TO PA e con AN US, suc- cessivamente ucciso, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di RD US, che veniva attinto ca vari colpi di arma da fuoco, atti che provocavano altre- sì per errore di mira il ferimento di NC AT.
Con le aggravanti di aver agito con premeditaIOne per motivi--abietti cioè al fine di affermare 2
i'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale 8
erano inseriti, su gruppi mafiosi rivali sull'intero territorio dagli stessi controllato.
Per il PA inoltre con l'aggravante di aver commes SO 11 reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
G) per il reato p. e p dagli artt. 61 n. 2, 81,
110 C.P., 2, 4 € 7 5 895/1967 per avere, in con- corso tra loro e con AN US, successiva- mente ucciso, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pub- blico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo precedente.
In IA il 10.9.92.
H) per il delitto p.e p. agli artt. 61 nn. 1, 5 e
6, 110, 112 nn.le 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché, in concorso con TO PA, Salvatore
TU e CO LL, il PA quale mandante, il TU quale organizzaOR, l'NA, segnalando che la vittima era appena uscita dalla propria abitaIOne, gli altri quali componenti del gruppo di fuoco, in concorso fra loro e con IP na US, poi deceduto, in più di cinque perso- ne, cagionavano volontariamente la morte di Romeo
AU, contro cui venivano dal RI esplosi più colpi di un fucile cal. 12 precedentemente for- nitogli dal TU. Con le ulteriori aggravanti di aver commesSO il
f atto p e r m ot i vi ab i e t ti e ci oè al fin e d i m an t en e -
re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui
_facevano parte;
di aver agito con premedicaIOne;
di aver commesSO il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volonta- riamente all'esecuIOne di mandato di catturaבגן spedito per un precedente reato. In Acicastello il 31.10.1989.
I) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2, 4 e 7 legge 895/67 perché, in concorso con in concorso, con TO
PA, LV TU, CO LL con AN US, poi deceduto, essendo i e concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, il- legalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile cal.12 e un'arma comune da sparo corta, con relative muniIOni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.
In Aci LO e zone viciniori il 31-10.1989- v e
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COISO con NI NA, AS ET,
LO OC, NI CO, CO LL,
ED TI, TA D'AN, AN Pa- vone, NC AN IA e BA PE.
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insieme ad altre persone, tra cui US IC dello, di una associaIOne, promossa diretta da
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TO PA, affiliata all'organizzaIOne denominata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concretamente della forza di intimidaIOne del vin- colo associativo e della condiIOne di assoggetta- mento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di af- fermare la propria egemonia nei confronti delle co- sche rivali), di delitti contro il patrimonio (que- li rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di de- litti di altro genere (tra cui anche lo sfruttamen- to della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di acti- vità economiche, di appalti e servizi pubblici ed alla realizzaIOne, comunque, di profitti o vantag- gi ingiusti. Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata
- di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.
Con l'aggravante per D'AN TA di aver CO- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o CO- munque svoito ruoli direttivi nell'ambito della stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc-
cessivamente.
B) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 e 4 (in relaIOne all'art. 61 n.1 C.P.) per avere in concorso con AL RC, AN AV пе e TO PA e con LI GI seppe, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, i primi tre quali mandanti, gli altri quali esecutori materiali, cagionato la morte di Di EO US contro il quale venivano esplosi dal CE due colpi di arma da fuoco (cal. 9 )
Con le aggravanti della premeditaIOne e di aver commesso il fatto per motivi abietti al fine di as- sicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa del- la quale facevano parte. Con l'aggravante per il PA, di cui all'art.61 n. 6 cp. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui-si-sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo Stesso commessi e con l'aggravante, per il Santa- pacia e l'RC, di cui all'art. 7 della 11
11.5.1965 m. 575 per aver commesso il fatto, esser- do gli stessi sottoposti con provvedimento defini- tivo a una misura di prevenIOne, durante il perio- do previsto di applicaIOne della misura.
In IA il 26.2.1993.
C) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110,
112 cp., 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso con AL RC, AN PA e Bene- detto PA e con LI US, 03- sendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto illegalmente, al fine di commette- re il delitto di cui sopra, una pistola cal.9.
In IA il 26.2.1393.
D) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112,
411 C.P. per avere in concorso con AL RC,
AN PA e TO PA e con LI CI US, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, distrutto, mediante carbonizzaIOne, il cadavere di Di EO US.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di occultare il reato di cui al capo F).
In IA il 26.2.1993.
E) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 per avere In concorso con LO OC,
LO D'AT, AL RC, LF RA,
AN PA e TO PA e con Gin- seppe LL (deceduto) e US Di EO (poi ucciso), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, i primi tre quali mandanti, il
CE, quale esecutors materiale, il Pavone svolgendo compiti di supporto (unitamente all'OL e al LI), il RA il OC perlu- strando la zona teatro dell'omicidio con compiti di copertura, cagionato, dopo essere entrati il
CE ed il D'IN nell'abitaIOne della vit- tima, la morte di LT RO contro il quale il CE esplodeva più colpi di arma da fuoco
(cal. 9x21).
Con l'aggravante della premeditaIOne. Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to, durante il tempo in cui si sottraeva volonta- riamente all'esecuIOne dei mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi € con l'aggravante per il
PA e l'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura-di-prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura.
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992
5) per il reato di cui agli artt. 61 n.1.2, 81 CRT,
110, 112, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per a-ve- -=; concorso con LO OC, LO D'AT,
AL RC, LF RA, AN PA e Ee- DE PA ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da
Fuoco (cal. 9x21 cal. 357 ed una mitraglietta C- zi), di cui una da guerra.
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992.
Per tali reati è stato condannato alla pena com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi setze.
I giudici d'appello, limitata la partecipaIOne dell'imputato al delitto associativo sino alla data del 27 dicembre 1993, hanno riDO la pena elimi- nando l'isolamento diurno per il pur confermato e - gastolo.
3.2 COrre per cassaIOne l'imputato e propone cinque motivi d'impugnaIOne.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizio di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio Di EO. Lamenta che i giudici del merito abbiano omesso una valutaIOne critica di ciascuna chiamata in correità, esibendo di conseguenza una motivaIOne resa contraddittoria dalla inconcilia- bilità delle diverse dichiaraIOni accusatorie acriticamente recepite. In particolare i cambiamen- ti di versione del chiamante in correità IC
--- dello circa il movmovente dell'omicidio non vengono adeguatamente considerati ai fini della valutaIOne dell'attendibilità delle sue dichiaraIOni, perché
i giudici 13 imputano a un difetto di informazione anziché alla menzogna, dimostrata dalla ricostru- IOne alternativa di fatti prospettata dalla dife- sa. LI non è incerto, come affermano i giudici del merito, ma si contraddice. Del resto non v'è consequenzialità logica tra la rappresenta- IOne dell'omicidio come programmato, secondo la versione di LI, e la giustificaIOne del fatto come inevitabile che lo stesso LI riferisce di avere avuto dal correo OL. Né il ricorrente poteva essere consapevole del progettato omicidio senza conoscerne le ragioni;
ma vi assisté casualmente. Non è possibile che il movente dell'omicidio Di EO fosse, come sostengono i giu- dici del merito, una ritorsione all'omicidio di
RB, che non era ancora avvenuto.
D'altro canto sarebbe irrilevante la presunta-¯-con- vergenza tra le dichiaraIOni di LI e quelle di OL, perché i giudici del merito non ne 13
verificano l'autonomia. Ma una tale convergenza in realtà manca, perché diverse sono, per crari e ruo- li dei partecipi e moventi dell'aIOne, le narra- IOni dei due collaboratori.
Con il secondo moti o il ricorrente deduce viola- IOne di legge = viIO di motivaIOne in ordine al-
l'affermaIOne della sua responsabilità per l'omi- cidio di Arturo Caltabiano. Lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente valutato le contraddiIOni tra le dichiaraIOni dei collabora tori LI, OL e D'IN, sulle quali si basa l'accusa, né ne abbiano verificato la recipro- ca autonomia. In particolare non si è considerato che D'IN si è deciso a collaborare subito dopo avere riportato una condanna all'ergastolo e quando già conosceva le dichiarazioni Isse sull'omicidio
LT dagli altri chiamanti in correità.
Quanto alle dichiaraIOni di AU OL, i giu- dici del merito finiscono per ipotizzare comporta- menti del tutto irragionevoli pе giustificare l'affermaIOne del collaborante circa la distanza
(60 metri) tra il luogo in cui si fermò la vettura del commando omicida e la casa della vittima.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge 3 viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, in quanto incompatibile con l'aggravante prevista dall'art. 7 della legge n. 203 del 1991 applicate- gli con una precedente sentenza definitiva di con- danna per omicidio.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne di legge e viIO di motivaIOne in ordine al di- niego delle circostanze attenuanti generiche, la- mentando che i giudici del merito abbiano omesso di considerare la sua precedente condotta di vita. Con il quinto motivo infine il ricorrente lamenta che i giudici del merito non abbiano adeguatamente giustificato 1'irrogaIOne della pena dell'ergastolo nonostante la sua scelta del rito abbreviaco.
3.3- Il ricorso è inammissibile per violaIOne dell'art. 606 comma 1 c.p.p., perché propone censu- re manifestamente infondate attinenti al merito della decisione impugnata.
Quanto all'omicidio di US Di EO, eliminato perché se ne temeva la collaboraIOne con gli in-
―quirenti, i giudici del merito hanno fondato il proprio giudiIO di colpevolezza sulle dichiaraIO- T rese da US LI a due giorni
- dall'omicidio e confermate poi da-AU OL, ritenendo che le due chiamate in orrei-à, oltre a 14
corroborarsi reciprocamente per l'attendibilità in- trinseca dei dichiaranti e per la particolareggiana descZIne dei fatti, avevano trovato un ulteriore attendibile riscontro nelle deposiIOne de relato resa da US D'IN, il quale aveva riferito avere appreso in carcere da AN PA
d i dell'assassinio di US Di EO da parte di BA LA con la partecipaIOne dello stesso PA, di OL e di LI. Hanno escluso poi i giudi- ci del merito che l'ipotesi di un movente personale di OL per l'omicidio possa scalfire le concor- danza delle dichiaraIOni dei chiamanti in correità circa le modalità dell'aIOne omicida compiuta da
LV CE, con l'esplosione di due colpi di pistola alla nuca della vittima.
Anche per la dichiaraIOne di colpevolezza del ri- corrente in ordine all'omicidio di RO CA no i giudici del merito si fondano sulle dichiara- IOni di OL, LI e D'IN, in quanto ritenute idonee a un reciproco riscontro. In parti- colare la deposiIOne di AU OL, benché er- rata circa l'esistenza di un cancello automatico presso l'abitaIOne della vittima, è risultata coe- rente con quelle degli altri due collaboratori, pur non essendone una mera riproduIOne, perché le in- tegra di particolari specifici, tali da dimostrare che ciascuno riferisce esperienze direttamente vis-
sute. Mentre non è affatto vero che, secondo il racconto del collaborante, l'auto del commando omi- cida si fermò a sessanta metri dall'abitaIOne del- la vittima, come sostiene la difesa, perché tale disten risulta molto inferiore sulla base delle planimetrie acquisite.
E' evidente, perciò, come per entrambi gli omicidi le censure prospettate con il ricorso si fondano su ipotesi alternative di ricostruIOne dei fatti, non ammissibili nel giudiIO di legittimità.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassaIOne non deve stabilire se la de- cisione di merito proponga effettivamente la mi- gliore possibile ricostruIOne dei fatti né deve condividerne la giustificaIOne, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificaIOne sia compati- bile con il senso comune e con «i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento», secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. V, 30 novembre 1999, Moro, m. 215745, Cass., sez. II, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955).
Quanto al terzo motivo, relativo al delitto di par- tecipaIOne ad associaIOne mafiosa, propone censu- re manifestamente infondate. E' ormai indiscusso in giurisprudenza, inverøy-che-«la circostanza aggra- vante, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1930 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differanti forme dell'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il deli to posto in es- sere, l'attività dell'associaIOne per delinquere di stampo mafioso, è configurabile anche con rife- rimento ai reati fine commessi dagli appartenenti
-
al sodaliIO criminoso» (Cass., sez. un., 28 mariO
2001, Cinalli, m. 218377). Né la dedotta esistenza di un giudicato sulla estraneità di LV BA LA all'associaIOne mafiosa potrebbe risultare preclusiva all'accertamento in questo giuditio di una sua partecipaIOne sodaliIO, posto che
l'art. 2 c.p.p. esclude qualsiasi vincolo positivo del giudicato penale.
Generiche e attinenti al merito della decisione im- pugnata sono infine le censure prospettate con gli ultimi due motivi del ricorso, perché i giudici del merito hanno incensurabilmente valutato, ai Fini del diniego delle attenuanti generiche e della com- misuraIOne della pena, la gravità dei fatti com- messi nel contesto di una pericolosa associaIOne criminale da parte «di un soggetto che formalmente ed incredibilmente militava nella Polizia di Sta- to», oltre al precedente per omicidio cui si zi- chiama la stessa difesa.
4. AN AT
4.1 In primo grado AN AT è stato dichia- rato colpevole dei seguenti reati:
. e p. dagli artt. 61 n.1 6 n. 6, A) per il reato p 110, 575, 577 n.3, 81 cpv, 56, 82, 575 C.P. per avere, in concorso con AL RC, TO
PA e NI PE, con più aIOni esecu- tive del medesimo criminoso, cagionato la morte di
RD LV contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco a canna corta = compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NE LV, che veniva attinto da alcuni colpi di arma da fuoco a canna corta, che gli provocavano lesioni personali, e di RD IO, che invece non veniva attin- to, atti che inoltre per errore di mira provocavano il ferimento di IC IA.
Con le aggravanti di avere agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali e sull'intero territorio dagli stessi controllato.
Per il PA inoltre con l'aggravante di avere CommESSO il durante il tempo in cui si era reato
volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. ΣΕ
B)--per il reato p. p. dagli artt. 61 n. 2, 81,
-
110 C.P. 2, 4 s.7 L. n. $95/1967 per avera in con- con AL RC. TO NT
-
NI PE, con più aIOni esecutive del mede- simo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fucco canna corta al fine di 2
commettere il reato di cui al capo precedente. In IA il 14.10.1991 575,C) per il reato di cui agli artt. 110, 112,
577 m. 3 e n. 4 c. p. (in relaIOne all'art.61 n.
1 C.P.) per avere in concorso con PA Bene- detto, RC AL e D'AT LO nonché con altre persone che materialmente agivano, come pure esso indagato, essendo i concorrenti nei reato al- meno cinque, cagionato con premeditaIOne la morte di RB ST. altresì, di avere commesSO il Con l'aggravante, abietti al fine di assicurare fatto per motivi l'impunità all'organizzaIOne mafiosa della quale faceva parte.
In IA il 26.2.1993.
61 n. 2, 110,D) per il reato di cui agli artt.
112, 411 C.P. per avere in concorsO con PA
TO, RC AL, D'AT LO nonché con altre persone, che materialmente agivano, come pure esso indagato, distrutto il cadavere di Carbo- naro ST.
Con l'aggravante di avere agito al fine di conse- quire 1'impunità del reato di omicidio
- sopra spe- cificato.
In IA il 26.2.1993.
Per tali reati era stato condannato alla pena com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi sei.
I giudici d'appello hanno escluso l'aggravante del- la premeditaIOne contestata per il tentato omici- dio di LV NE e hanno quindi riDO la pena all'ergastolo senza isolamento diurno.
4.2 COrre per cassaIOne l'imputato, che propone quattro motivi d'impugnaIOne. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce
1' abnormità della sentenza, in quanto pronunciata unitariamente dopo l'illegittima riunione del pro- cedimento svoltosi con il rito ordinario e di quel- lo svoltosi con il rito abbreviato. Sostiene che erONamente i giudici d'appello hanno ritenuto di poter distinguere la definiIOne immediata del pro- cedimento, prevista dall'art. 4 ter 1, n. 144 del
2000, dal giudiIO abbreviato. Ma esclude peraltro che ai fini della definiIOne immediata del giudi-- IO la corte di merito avrebbe potuto ammettere
1'integraIOne probatoria prevista per il giudiIO, 17
- deduceabbreviato dall'art. 441 Comma 5 c.p.p.; quindi l'inutilizzabilità delle prove così acquisi-
10.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne, lamentando che i giudici del merito abbiano derogato dallo schema argomentativo prescritto per la valutaIOne delle chiamate in correità. In particolare si ducle della consideraIOne come elemento di riscontro della particolareggiata descZIne dei fatti of- ferta dai collaboratori di giustizia e denuncia il mancato accertamento dell'autonomia dei riscontri rispetto alla dichiaraIOne da riscontrare.
Per quanto più specificamente attiene all'omicidio di ST RB, il ricorrente rileva come siano solo de relato le dichiaraIOni accusatorie rese dal collaboraOR LI, che riferisce quanto AU OL avrebbe appreso dallo stesso Santo AT E per di più si contraddice nell'indicare il movente del delitto. Sicché la confessione stragiudiziale del ricorrente non pote- va essere utilizzata come prova, non potendo rice- vere conferma dall'accusato. Inoltre i giudici del merito hanno utilizzato come prova le dichiaraIOni pur sempre de relato di AU OL, sulla cui attendibilità intrinseca avevano pure espresso dub- bi, senza considerare che il contrasto della sua deposiIOne con quella resa da LI, in cr- dine ai tempi della confidenza ricevuta dal ricor- rente sull'omicidio RB, era stato superato solo in seguito alle contestaIOni dibattimentali e dopo che egli aveva conosciuto la versione dell'altro collaboraOR. La deposiIOne di OL era stata poi smentita, oltre che dal collaboraOR
US RE, che attribui l'omicidio solo a
D'AT e OL e non è stato considerato dai giu- dici del merito, anche dal collaboraOR TA Di
ND, che aveva escluso un soggiorno di Bene- detto PA a Barcellona Pozzo di Gotto, dove
AU OL aveva invece dichiarato di essersi recato insieme al ricorrente per informare il capo clan della «pulizia» compiuta con gli omicidi Di EO e RB. Mentre non era utilizzabile la re- gistraIOne di un'intercettaIOne dalla quale sa- rebbe risultata provata la presenta di PA a
Barcellona, perché il nastro registrato eza stato acquisito dopo l'ammissione del giudiIO abbrevia- to, secondo quanto eccepito con il primo motivo del ricorso. Né l'attendibilità delle dichiaraIOni-dei collaboratori con riferimento all'omicidio Di EO potevano essere valutati come riscontri a suo cari- co, in quanto non individualizzanti.
D'altro canto non erano utilizzabili, perché acqui- -site dopo l'ammissione del giudiIO abbreviato, dichiaraIOni del collaboraOR AL Di OL, che ha riferito di una richiesta del ricorrente di rin- tracciare RB due giorni prima del delitto, mentre egli avrebbe ricevuto l'incarico da OL solo il giorno prima;
il collaboraOR ha poi modi- ficato la sua versione in seguito alle contestaIO- ni del P.M., ipotizzando che la richiesta di rin- tracciare RB gli fosse stata rivolta 1 giorno prima del delitto, ma ha ammesso di conosce- re gli atti processuali e di avere sentito la depo- siIOne di LI. Comunque la deposiIOne di
AL Di OL contrasta con quella di OL circa l'ora in cui il cadavere di RB sarebbe stato riposto nel cassonetto dei rifiuti, perché l'uno riferisce il fatto alle ore 22 e l'altro alle ore
14. In ogni caso il racconto di AU OL e degli altri collaboratori, circa il prelievo del cassonetto con il suo macabro contenuto alle ore
22, perché dalla documentaIOne del comune di Cata- nia, di cui illegittimamente la corte di merito ha negato l'acquisiIOne, risulta che il serviIO ur- bano preleva la spazzatura tra le ore 4 e le ore
10.
Infine i giudici del merito si fondano sulle di- chiaraIOni di TA Di ND, che pure riferi-
Sce di una confessione del ricorrente relativa all'omicidio RB, ma senza indicare le moda- lità del delitto e chi altri vi partecipò; e comun- que anche tali dichiaraIOni sono inutilizzabili,
_perché acquisite dopo l'ammissione del giudiIO ab- breviato.
Quanto all'omicidio di LV RD e ai ten- tati omicidi IO RD e LV O- ne, il ricorrente, ribadita la inaffidabilità del collaboraOR AU OL, riconosciuta dagli stessi giudici del merito che ne utilizzano poi le dichiaraIOni, rileva come ancora una. volta si tratti di dichiaraIOni de relato;
come del resto sono indirette anche le dichiaraIOni di AE
PA, di LO PA, di CL SE PE ri, di CO VI, di BA CA.
AE PA, infatti, riferisce di avere appreso da IO RD, fratello della vittima, del coinvolgimento del ricorrente, ma senza trovare conferma nel presunto testimone diretto.
LO PA riferisce di avere appreso in carcere da NI PA e da LA UG che i killer appartenevano al gruppo del ricorrente, ma non chiarisce quale sia stato il suo ruolo.
CL SE RI e BA CA, ri-
-feriscono di avere ricevuto-da-NI PE la
_ confessione di avere commesso il delitto insieme al 4
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istanza), il rito speciale coesista con quello or- dinario per gli imputati che non ne abbiano fatto richiesta. La mancata previsione da parte del -legi- slaOR della possibilità di una tale coesistenza non può essere intesa
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ion e di v o l c om e esp re ss di esclusione, ma anci può essere interpretata come ammissione di una possibile convivenza du e t r a riti, anche alla luce della norma contenuta nel comma settimo del citato art. 4 ter, nella parte in cui esclude la forma camerale. La coesistenza dei procedimenti comporta solo la necessità che, al mc- mento della decisione, siano tenuti rigorosamente distinti i regimi probatori rispettivamente previ- sti per ciascuno di essi: sono utilizzabili, in en- trambi, la prove già acquisite in precedenza (e per gli imputati ammessi al rito abbreviato anche gli atti contenuti nel fascicolo di cui all'art. 416, comma secondo, del codice di rito), ma non possono essere utilizzate per questi ultimi le prove acqui- site al dibattimento in epoca successiva all'ammis- sione al nuovo rito, mentre per chi ha mantenuto il rito ordinario non sono, invece, utilizzabili le prove contenute nel fascicolo del P.M. >> (Cass., sez. V, 10 aprile 2002, Condello, m. 222617).
In realtà il rito previsto dall'art. 4 ter della legge n. 144 del 2000 non è un giudiIO abbreviato in senso proprio, perché può essere ammesso in via transitoria nel Corso del dibattimento anche d'appello. Si tratta di un procedimento con il qua- le l'imputato rinuncia al pieno eserciIO del di- ritto alla prova in cambio di una riduIOne ella pena, come nel giudiIO abbreviato, ma ma che es- sere ecceIOnalmente ammesso, in via transitoria, anche nel corso del dibattimento d'appello. Sicché, fatta salva la diversificaIOne nel regime di uti- lizzabilità degli atti delle indagini preliminari, nulla preclude la possibilità di una cumulativa de- cisione a carico di tutti gli imputati già giudica- ti unitariamente in primo grado: infatti più volte la Corte costituIOnale ha escluso che ne possa de- rivare un pregiudiIO per il giudice (sentenza n. 131 del 1996, con riferimento anche alle sentenze n. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del
1991); ed è del tutto normale che in uno stesso processo un atto risulti utilizzabile a carico di taluni soltanto degli imputati (cfr. ad esempio, art. 238 e 513 c.p.p.)..
Quanto al secondo profilo di censura, va rilevato che, contrariamente a quanto sostiene il ricorren- te, l'esplicito richiamo all'art. 441 c.p.p., ne rende evidentemente applicabile il quinto comma, laddove riconosce al giudica quel potere di inte- graIOne probatoria indispensabile per controbilan- ciare l'incondiIOnato diritto dell'imputato all'ammissione del rito speciale. Deve anti rite- nersi che la normativa transitoria sarebbe di dub- bia legittimità costituIOnale se, escluso un va- glio di ammissibilità del rito, non riconoscesse al giudice il potere di ovviare all'impossibilità di decidere allo stato degli atti.
4.3.2- Infondato è anche il secondo motivo del ri- corso.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, ai fini di una corretta valutaIOne della chiamata in correicà «il giudice deve in primo luogo scio- gliere il problema della credibilità del dichiaran- te (confitente € accusaOR) in relaIOne, tra
l'altro, alla sua personalità, alle sue condiIOni socio-economiche e familiari, al suo passato, ai rapporti con i chiamati in correità e alla genesi remota e prossima della sua risoluIOne alla con- fessione e alla accusa dei coautori e complici;
in secondo luogo deve verificare l'intrinseca consi- stenza, le caratteristiche delle dichiaraIOni del chiamante, alla luce di criteri quali, tra gli altri, quelli della precisione, della coerenza, della costanza, della spontaneità; infine egli deve esaminare i riscontri cosiddetti esterni. L'esame del giudice deve esser compiuto seguendo l'indicato ordine logico perché non si può procedere a una va- lutaIOne unitaria della chiamata in correità e de- gli "altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità" se prima non si chiariscono gli eventuali dubbi che si addensino sulla chiamata in sé, indipendentemente dagli elementi di verifica esterni a Essa» (Cass., sez. un, 21 ottobre 1992,
MA, m. 192465). Mentre è indiscusso che riscon- tri alle chiamate di correo possono venire anche dalla coincidenza tra dichiaraIOni plurime e auto- nome (Cass., sez. VI, 12 gennaio 1995, Grippi, m. 200994).
A questo schema argomentativo si è rigorosamente attenuta la corte di merito, che ha prima valutato diffusamente e. analiticamente la credibilità e l'attendibilità intrinseca di tutti i collaboratori di giustizia e poi ne ha verificato l'attendibilità estrinseca per mezzo dei riscontri.
Quanto all'omicidio di ST RB, in parti- colare, la corta di secondo grado si è fondata in- nanzitutto sulle dichiaraIOni rese da AL Di PA lo, che come s'è detto, fu legittimamente escusso. dopo 1'ammissione del rito speciale. Secondo i giu- dici del merito invero il collaboraOR ha vissuto- da protagonista tutta la fase immediatamente prepa- ratoria della uccisione di ST RB - a t
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AN AT, NI PE (detto E"),
LV AT e da un ragazzo di Porto Empedo- cie;
LV NE si era salvato perché la pistola di PE si era inceppata. Secondo i giu- dici del merito la dichiaraIOne di PA è in- trinsecamente attendibile, perché egli apparteneva al clan dei Cursoti, cui i superstiti fratelli
RD si erano rivolti per esserne protetti con- tro il clan di PA;
e corrisponde per molti particolari alle effettive modalità dell'agguato, conoscibili solo da parte di chi, come Rosario
RD, era presente al delitto. La mancata con- ferma della sua deposiIOne da parte del teste di riferimento IO RD, che è giunto a negare finanche di essere con il fratello stato
1'obbiettivo dell'agguato, si spiega con il clima di terrore vissuto dal teste dopo che anche l'altro suo fratello, US RD, era stato vittima di un tentativo di omicidio ed era rimasto parali=- zato.
Anche le deposiIOni rese da GE CA, Seba- stiano CA, SE CL RI e AU
OL sono de relato;
e per di più riferiscono fat- ti appresi almeno in parte dagli stessi imputati. Ma si tratta di dichiaraIOni che, superata un'attenta verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca, possono essere utilizzate quantomeno come riscontri alla dichiaraIOne di PA.
Così ricostruita, dunque, la decisione impugnata non risulta censurabile, perché utilizza u una di- chiaraIOne di base, ritenuta particolarmente at- tendibile intrinsecamente, corroborandola con nume- rosi elementi di riscontro esterni attentamente va- lutati. Neppure con riferimento alla dichiaraIOne di colpevolezza del ricorrente per l'omicidio R- dano, pur fondata solo su dichiaraIOni de relato, la decisione appare censurabile.
Invero, contrariamente a quanto sostiene il ricor- rente, l'utilizzabilità della testimonianza indi- retta sulle dichiaraIOni rese dall'imputato fuori del procedimento si desume a contrario dall'art. 62
c.p.p., che vieta la testimonianza sulle sole di- chiaraIOni rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento. Sicché, secondo la giuri- sprudenza del tutto prevalente di questa Corte, non
è affatto vietata la testimonianza sulle «dichiara- IOni, aventi anche contenuto confessorio, rese fuori dal procedimento, Ovvero prima del formal' iniIO delle indagini, le quali possono essere li- beramente valutate dal giudica di merito» (Cass.,
. 213074, Sez. V, 5 novembre 1998; —ntangelo, m Cass. sa . II 13 febbraio 2000, Tornatora, m.
216357). In particolare si ritiene che «le dichia- raIOni al compagno di LA nel corso del r ese procedimento possono essere oggetto di testimonian-
e non rientrano tra quelle coperte dal divieto
-
-
previsto dall'art. 62 c.p.p. poiché esse non posso- no ritenersi rese "nel corso" del procedimento né a soggetti investiti di qualifica processuale istitu- IOnalmente preposti a raccogliere in forma tipica le dichiaraIOni degli indagati o degli imputati> (Cass., sez. VI, 20 maggio 1997, Varelli, m.
208648).
Né può avere rilievo la mancata conferma dells te- stimonianze indirette da parte delle fonti prima- rie;
in particolare non rileva la mancata conferma da parte di IO RD della deposiIOne de relato di PA. Nel codice, infatti, non si rin- viene alcuna disposiIOne che predetermini il valo- re probatorio della testimonianza indiretta, quando essa risulti ammissibile utilizzabile 2 norma dell'art. 195 c.p.p. (Cass., sez. I, 13 ottobre
1995, Grimaldi, m. 202849). E ciò vuol dire che, salve le regole di esclusione e i limiti di utiliz- zabilità, il legislaOR demanda alla valutaIOne in concreto del giudice di determinare il valore probatorio della testimonianza de relato (Cass., sez. V, 4 febbraio 1993, Bevilacqua, m. 195005), consentendogli di attribuirvi anche un'attendibili- tà maggiore di quella riconosciuta alle dichiara- IOni del beste di riferimento (Cass., ser. I, 21 dicembre 1999, Modeo, m. 215342). Sebbene debba ri- tenersi, con una giurisprudenza consolidata (Cass., sez. II, 17 gennaio 1997, Accardo, m. 207843), che la testimonianza indiretta richieda pur sempre un apprezzamento particolarmente prudente e approfon- dito, in quanto il giudice ha il dovere di accer- tarne l'attendibilità non solo «sotto il profilo della stessa esistenza e delle modalità di perce- IOne da parte del dichiarante di quanto riferito», ma anche «sotto l'analogo profilo della veridicità del testimone diretto e delle modalità di perceIO ne da parte dello stesso del fatto oggetto della dichiaraIOne>> (Cass., sez. I, 24 febbraio 1992,
Barbieri, m. 190770)
Sicché, escluso il fondamento di qualsiasi rilievo di legittimità, le valutaIOni dei giudici del me- rito risultano per il resto incensurabili.
4.3.3- Il terzo e-il-quarto motivo del ricorso sono inammissibili per violaIOne dell'art. 606 c.p.p., perché propongono censure generiche, manifestamenter infondate e attinenti al merito della decisione ins pugnata. m o
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± - 65, 11.1.575; 529 C.?., in relaIOne all'articolo n.1
。--628, 3° comma, 1. -3. C.E. perché con più. aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con TO PA, AL RC,
LV TU, LO D'AT, RO PU,
NI NA, ED TI, SE CL RI e US AN, successivamente ucci- essendo il numero delle persone che concorreva- SO, no nel reato superiore a cinque il TI #
1'NA, unitamente ai predetti RI e AN, quali esecutori materiali del reato medesimo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epigrafe facendo parte tutti dell'associaIOne per delinquere di stampo mafioso diretta da TO PA ed al fine di age- volare l'attività dell'associaIOne stessa, median- te minacce e violenze consistite in atti di intimi- daIOne e danneggiamenti, siccome descritti al capo che precede, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i responsabili dei grandi magazzini Standa a corrispondere somme di denaro non precisate, sia in unica soluIOne che mensil- mente e non conseguendo l'evento per cause indipen- denti dalla loro volontà.
Con le ulteriori aggravanti per TU, CA
e PA di avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenIOne e per San- taOL anche per aver commesso il fatto durante il tempo in cui volontariamente si sottraeva all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e per precedenti reati. ordini esecuIOne
In IA, ne 1990.
C) per il delitto p.e p. dagli artt. 61 nn. 1, 5 e
6, 110, 112 nn.1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. per- ché, in concorso con TO PA AL
RC CO NG LO D'AT
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CO e con altre persone, tra cui Di EO US, poi deceduto, il PA, l'RC e il Man- gion quali mandanti, il D'AT e il CA co- me organizzatori, lo IA, quale componente del gruppo di fuoco, il IS ed il CO appostan- dosi, pronti a intervenire, nei pressi del locale gestito dalla vittima, l'OL svolgendo compiti di copertura, in più di cinque persone, cagionavano volontariamente la morte di OR TO, con- cui venivano esplosi colpi di pistola calibro
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Con le ulteriori aggravanti di aver Commesso il
t fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne_mafiosa, di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
di 27≤ commesso il to in circostanze tali da cstacolare la pubblica e privata difesa. Pax il NT = il NG inoltre di aver com- messo il reato durante il tempo in cui si erano sottratti volontariamente all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA il 24 maggio 1991.
D) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 D 2 cpv., 110, 112 n. 1 C.P. 2, 4 a 7 legge 895/67 per- ché, in concors0 con TO NT Aldo
RC CO NG LO D'AT
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CO e con altre persone, fra cui Di EO US
(poi deceduto), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un me- desimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, un revolver cal. 38 ed altre armi non meglio iden- tificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.
In IA il 24 maggio 1991. E) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv.,
110, 112, 575, 577 1.3 C.P. pe= avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorSO con LO D'AT, AL RC, GE DO, LO TO, LF Lo RO,
BA NA, TO RE, TO
PA, LO ER, e con altre persone
(oltre che con Di ST LV e IS Nuc- cio, questi ultimi due poi uccisi), essendo i con- correnti nel reato in numero superiore a cinque, il PA e l'Ercolano, quali mandanti, RE
ONino, D'AT LO, CA OG, NA BA, quali organizzatori (unitaments allo stesso RC) dell'agguato, DO RM lo e DO GE occupandosi di seguire le vit- time mediante appostamenti e pedinamenti nei giorni precedenti al delitto al fine di conoscerne le abi- tudini, il ER ed il Lo RO quali esecuto- ri materiali (unitamente al Di ST), cagionato con premeditaIOne la morte di BE AR, BE RO, RA LO e AL BA contro i quali venivano esplosi più colpi di armi da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e cioè al fine di assicuraze al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della
"famiglia" catanese di "Cosa Nostra". Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art.61 n. 6 C. P er aver commesso il rea- to durante il tempo in cui-si-sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di manda di cattura e ordini d i c a r ce razi on e sp edi t i p er p r ec ed en t i r ea t i dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89. cpv.,F) per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81
110, 112 C.P., 10, 12 1.14.10.1974 n.497 = 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con LO D'AT, AL RC, GE
DO, LO TO, LF Lo RO, Seba- stiano NA, TO RE, TO NT OL, LO ER, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e por- tato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente.
In territorio di IA il 10.3.1989.
G) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in concorso con LO D'AT, AL RC, Ange- lo DO, LO TO, LF Lo RO, Se- bastiano NA, TO RE, TO San- taOL, Carmelo Terranovaā, e con altre persone
(oltre che con Di ST LV e IS Nuc- cio questi ultimi due ( poi uccisi) ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essendo i concor- menti nel reato in numero superiore a cinque, im- possessati, al fine di commettere il reato di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Renault 21 tar- gata PA 898067 e dell'auto Lancia Prisma, targata
VC 503840 che sottraevano, usando violenza sulle cose, ai legittimi proprietari RA CO e
NA MI mentre detti automezzi erano par- cheggiati nella pubblica via e quindi esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede. In Catania il 25.1.1989 ed in epoca precedente e prossima al 10.3.1989.
H) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625
n. 2 e n. 7 C.P. per essersi in concorso con Mar- cello D'AT, AL RC, GE DO, Car- melo TO, LF Lo RO, BA NA,
TO RE, TO PA, LO
ER, (oltre che con Di ST LV 3
IS NU, questi ultimi due poi uccisi) im- possessati, con violenza sulle cose, della targa CT n. 763489 che asportavano dall'auto Fiat Uno di proprietà di GG US, mentre la stessa era parcheggiata nella pubblica strada e quindi esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede..
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo U 1) della ru- brica. I). per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629
€ 2° comma C.P. per avere in concorso Bene- detto PA e AL RC. e con Francesc
EO e CO IL, poi uccisi, talora anche in riunione tra gli stessi, con più aIOni esecuti- ve del medesimo disegno criminoso, mediante minac- ciose richieste telefoniche di denaro e la colloca- IOne di un ordigno esplosivo, costretto, al fine d i c on segu ir e un in g i u st o p ro fitto , R IDOL FI St e fa no
RI, titolare dell'albergo Nettuno, ad assumere alle proprie dipendenze il CAMPANELLA e successiva- ments a Versare loro la somma mensile di lire
700.000 a titolo di "proteIOne" per l'attività al- berghiera svolta.
In IA dalla fine del 1979 alla fine del 1992. Con l'aggravante, a partire dal maggio 1991, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condiIO- ni previste dall'art. 416. bis C.P., e comunque al fine di realizzare gli scopi dell'associaIOne ma- fiosa capeggiata da TO PA di cui gli imputati facevano parte.
Per questi reati l'imputato è stato condannato alla pena complessiva dell'ergastolo con isolamento di- urno per la durata di mesi dieci.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato dal furto pluriaggravato della autovettura Renault 21 targata PA 898067 per non avere commesso il fatto e hanno riDO la pena all'ergastolo senza isclamen- to diurno.
5.2 COrre per cassaIOne l'imputato e, con di- stinte impugnaIOni redatte dai due difensori, de- duce violaIOne di leggeegge e v viIO di motivaIOne della sentenza impugnata. L'avv. D'Amico lamenta che la sentenza impugnata sia errata sul piano metodologico, perché non indi- vidua il ruolo dell'imputato e si fonda solo sulle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia, erro- neamente ritenute credibili ma in realtà prive di effettivi riscontri, per di più trasponendo apodit- ticamente а carico di tutti gli imputati la prova relativa a uno solo di essi. Manca in particolare un' adeguata valutaIOne sia della credibilità per- sonale dei singoli chiamanti in reità o in correi- tà, da rapportare anche ai comportamenti delittuosi talora successivi allo stesso avvio della collabo raIOne con gli inquirenti, sia della attendibilità intrinseca delle loro dichiaraIOni. L'avv. Guzzone articola le sue censure con distinti riferimenti alle diverse imputaIOni.
Quanto quadruplice omicidio di ER prima, RO BE, LO RA Seba- stiano AL Lamenta erONa valutaIOne della chiamata in correità del collaboraOR AU
OL, sia con riferimento alla sua attendibilità estrinseca, sia con riferimento al riscontro che se
- n'è inteso trovare nelle dichiaraIOni di LO 0 0 NC, pur significativamente difformi e munque solo de relato, e nelle dichiaraIOni di
OR NO, che riferisce in diverse versioni 511
una presunta confidenza ricevuta da TO PU renti sulle persone coinvolte nel delitto. Aggiunge che, di fronte alla descZIne di un atteggiamento meramente passivo del ricorrente rispetto alla pro- grammaIOne e all'esecuIOne del delitto, la rile- vanza del suo apporto causale viene scorrettamente desunta solo dal Buo presunto ruolo dirigenziale all'interno dell'associaIOne capeggiata da NT OL.
Quanto all'omicidio di TO OR, lamenta ancora erONa valutaIOne delle dichiaraIOni di
AU OL, succeduto all'arrestato NC nella preparaIOne del delitto e quindi certamente propalaOR de relato di anonime notizie circolanti nell'ambiente del clan mafioso, oltre che di dubbia attendibilità quando afferma di aver partecipato personalmente al delitto. E analoghe censure propo- ne con riferimento alla valutaIOne delle dichiara- IOni di CL SE RI, inattendibile testimone de relato, e di TA Di ND, le cui dichiaraIOni sopravvenute al giudiIO di primo D ' grado erano certamente parametrate alle valutaIOni A già espresse nella prima sentenza di condanna. m i Cinque motivi aggiunti sono stati poi dedotti. c o motivo aggiunto il ricorrente deduce o Ev dall'
.
Con violaIOne degli art. 499 c.p.p., lamentando che non siano state dichiarate inammissibili le rispo- ste date dai collaboratori a domande suggestive lo- ro poste dalle parti nel corso dell'esame dibatti- mentale.
Con gli altri motivi aggiunti il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne nella valutaIOne delle prove, lamentando che le chiamate in reità e in correità siano state valutate senza rispettare i criteri imposti dall'art. 192 c.p.p. e dalla giurisprudenza che lo ha interpretato, anche con. riferimento alla relativa valenza probatoria delle deposiIOni de relato. In particolare lamenta che i giudici del merito non abbiano tenuto adegua- to conto dei contrasti tra le deposiIOni dei col- Laboratori e non abbiano correttamente valutato
1'attendibilità della deposiIOne di AU Avc- 1a, erONamente considerata riscontrata dalle de
-posiIOni di CL SE--Semperi e di LO
NC sul coinvolgimento di OG CA -
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dell'estromissione dalla partecipaIOne al delitto dei DO, cui s'era inizialmente pensato di af-
Fidarne l'esecuIOne. Sicché non rileva che le di- chiaraIOni di AU OL risulTI invece inattendibili per quanto attiene alla fase esecuti- va del delitto, in particolare per la individuaIO- ne delle persone presenti nel casolare di contrada
Torre Allegra che i killer utilizzarono come base logistica per l'agguato. E la presenza di OG
CA alle riunioni preparatorie, è indicati- va, secondo i giudici del merito, di un suo contri- buto organizzativo, come del resto risulta confer- mato dal fatto che la terza riunione si tenne a ca- sa di sua madre.
Conferme alle dichiaraIOni di AU OL ven- gono d'altro canto, secondo i giudici del merito, dalla deposiIOne di LO NC, che rife- risce in modo autonomo ma del tutto conforme circa le ragioni e le fasi preparatorie del delitto, e dalla deposiIOne di OR NO, che, richiesto da RE di fornire i killer per l'agguato, ne apprese del coinvolgimento organizzativo di OG ro CA. E' vero infatti che OR NO pre- ciso solo in dibattimento il riferimento specifico a CA, mentre nella deposiIOne resa al P.M. aveva indicato genericamente il clan PA;
ma l'originaria mancanza di questa specificaIOne non ne sminuisce il valore probatorio, anche perché d i assolutamente coerente con la carica di capo deci- na rivestita in quell'epoca dall'imputato in seno c o alla famiglia catanese di cosa nostra, che appunto o r si estrinsecava principalmenta nell'opera
- dinamento dell'attività svolta dagli uomini di ono-
e con la posiIOne comunque di prestigio in r e ,
fatto di cui godeva l'imputato in seno alla fami- glia in quel momento, per come da tutti gli affi- liati unanimemente riconosciuto».
Quanto all'omicidio di TO OR, i giudici del merito fondano la propria decisione sulle di- chiaraIOni dei collaboranti OL, NC,
RI e Di ND, aggiuntosi quest'ultimo nel giudiIO d'appello.
Secondo i giudici del merito RI ha sempre in- dicato CA.come mandante dell'omicidio, ri- ferendo di avere assistito a una riunione nella quale l'imputato propose il псте di Scalia come possibile esecuOR;
di averlo inteso vantarsi
-
dopo il delitto del buon lavoro compiuto dal giova- ne da lui proposto. Sicché non è fondato il rilievo- del ricorrente circa la natura indiretta delle di- chiaraIOni di RI.
Rilevano pol-i-giudici del merito che la deposiIO- ne di RI hon suo dirsi in contrasto con quel di OL che, avendo partecipato alla fase esecu- tiva del delitto, ha riferito di avere rimproverato
IA per non Evere sparato contro la vittima;
perché la defeillance di IA iu verosimilmente nascosta a CA. I una conferma alla indica- IOne del ricorrente interessato come all'eliminaIOne di OR viene dalla deposiIO- ne di NC, che individua il movente in una intromissione della vittima in un'estorsione in corso da parte del gruppo di CA.
Infine, secondo la corte di merito, una conferma ulteriore alle dichiaraIOni accusatorie nei Con- fronti di OG CA è venuta nel giudiIO
d'appello dalla deposiIOne di TA Di ND, che ha riferito di avere partecipato a riunioni, anche in casa della madre del ricorrente, nel corso delle quali fu decisa l'eliminaIOne di OR.
Sicché la convergenza di tante dichiaraIOni, cer- tamente autonome e intrinsecamente attendibili, 00
-
stituisce prova sufficiente, secondo i giudici del merito, pe¤ l'affermazione della colpevolezza dell'imputato anche in ordine all'omicidio RA re.
Benché opinabili, le valutaIOni espresse dai giu- dici del merito in ordine alla prova di entrambi i delitti sono dunque incensurabili nel giudiIO di legittimità, perché certamente non implausibili e
.
conformi allo schema argomentativo prescritto per la valutaIOne delle dichiaraIOni dei collaborato- ri di giustizia.
6. LF LL
6.1 In primo grado LF LL è stato dichia- rato colpevole dei seguenti reati: A) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.1, 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso US
LL, AN UR, LV IS ed altri, cagionato la morte di ON AS, che veniva prima torturato e poi bruciato.
Con le aggravanti di aver agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti i primi tre, sui gruppi mafiosi ri- vali e sull'intero territorio dagli stessi control- lato.
B) per il reato p. e p. dagli artt.61 n. 2, 110,
605 C.P. per avere, in concorso tra loro ed altri, privato della libertà personale ON AS, il quale veniva conDO contro la propria volontà e presso un frantoio sito in S. RO
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CL ° in altra località viciniore, nella quale veniva torturato ed ucciso. -
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C lo stesso OR NO rendono dichiaraIOni che escludono esaIOni da parte di ON;
e sen- tenza d'appello cerca assurdamente di superare que- ste discrasie individuando lo stesso ricorrente co- me fonte delle informaIOni di VA. euozze s
Sebastiano LO sostiene ±1 che g io rno dell'omicidio ON era stato al mare fino alle ore 15,30; ma è smentito sul punto dalla madre del- la vittima, DD Carracoi, che indica invece nelle
15,30 l'ora in cui il figlio era uscito di casa per recarsi al mare: e la sentenza impugnata ancora una volta spiega il contrasto con una congettura, 50- stenendo che l'erONa informaIOne era stata rife- rita a LO dallo stesso ON. Fondamentale poi
è il contrasto tra VA, che spiega l'omicidio di AS ON come sanIOne per le appropria- IOni denunciate da OR NO, mentre costui nega sia le appropriaIOni sia di essere stato preventi- vamente informato del delitto;
ma la sentenza impu- gnata tenta di superare la divergenza con mere con- getture. Né meno importante è il contrasto tra Di
UR, che esclude di avere partecipato al delitto,
e LO, che lo coinvolge, in quanto non superato neppure ca un confronto tra i due, sebbene Di UR abbia finito per ammettere di avere trasferito il veicolo della vittima dopo l'omicidio. Inoltre DI
UR nega un primo tentativo di uccidere ON, affermato invece da LO e LV GR, che peraltro si contraddicono sul giorno del tentativo, sulle persone che vi presero parte, sulle cause della desistenza. Infine VA e LV RA şi contraddicono sulla fase esecutiva del de-
: il primo dice di aver chiesto al ricorrente di accompagnargli ON 2 San RO CL, mentre il secondo non riferisce di interventi ini- ziali dell'altro; come si contraddicono sulle per- sone presenti all'interrogatorio che precedette l'omicidio: VA individua come presenti A- OR GR, AN UR, US NT e US LL, indicando GR e Inteli- sano come autori di un primo tentativo di strango- lamento, poi portato a compimento da lui Stesso e dal ricorrente;
GR indica come presenti BA bagallo, ZZ e FE, escludendo sia un SuQ ten- tativo di strangolare la vittima sia di essersi re- cato insieme a VA a informare del delitto An- toNO RE, come afferma invece lo ST'330
VA.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne sul diniago delle circostanze attenuanti generiche e sulla de- terminaIOne della pena, Lamentando che i giudici 36
del merito non abbiano tenuto conto della sua gio- vanissima età.
6.3 Il ricorso è infondato.
I giudici del merito, invero, escluso che i colla- boratori avessero in altro processo mosso accuse false ad LF LL e ribaditane la attendibi- lità intrinseca, anche per gli stretti rapporti di amicizia che legavano alcuni di essi al ricorrente, hanno ritenuto che prove convincenti di colpevolez- za si desumono dalle dichiaraIOni di PO AL AG, BA LO, NI Di UR, A- OR GR, US GR e OR NO.
In particolare i giudici del merito offrono plausi- bili spiegaIOni dei denunciati contrasti Ira le dichiaraIOni dei collaboratori. Fondano sulle di- chiaraIOni testuali di VA il convincimento che era stato LL a imputare falsamente a Con- soli 1'appropriaIOne delle somme versate dall'usurato AL, incassate invece da lui, come confermano OR NO e BA LO, mentre tutti concordano sull'effective appropriaIOne da parte di ON dei proventi delle estorsioni.
Fondano su una corretta interpretaIOne delle di- chiaraIOni di VA, LO, US GR e OR NO la conclusione che l'ordine di uccidere
ON era venuto da TO RE, dopo che, a seguito delle lamentele di OR NO sugli ammanchi nei fondi derivanti dalle estorsioni, ne aveva accertato l'effettiva responsabilità e la rinnovata tossicodipendenza. Desumono dalla stessa deposiIOne di LO iil convincimento che il colla- borante riferisca quanto effettivamente dichiarato- gli dallo stesso ON circa il luogo in cui ave- va trascorso la mattinata del giorno in cui fu uc- ciso (al mare anziché a casa, come dichiarato dalla madre), recependone così una menzogna suggerita al- la vittima dall'esigenza di giustificare la fretta" di andare via e che per il collaborante non avrebbe avuto alcuna ragione. Spiegano con la diversità de- gli episodi riferiti le difformità tra i racconti di LO e LV GR su un precedente ten- tativo di uccidere ON, interpretandone le di- chiaraIOni come riferibili alla costante e prolun- gata ricerca da parte del clan RE di un'occasione propizia a fare sparire la vittima senza lasciare tracce. Ritengono infine che
l'afficabilità delle dichiaraIOni di VA, au- toaccusatosi del delitto asserendo di averlo com-.- messo insieme ad LF LL, non trovine smen- tita alcuna nelle dichiaraIOni incerte e generiche di LV GR, escusso solo dal pubblica. ministero per la sua sopravvenuta incapacità, men- 37
tre risultare riscontrata dalle dichiaraIOni degli altri collaboranti: di GE, che, oltre a- raccon- tare l'avvio dell'aIOne direttamente vissuto, ri- ferisce quanto narratogli il giorno successivo da LL sull'esecuIOne del delitto;
e di NI
Di UR, che, sebbene con le incertezze dovuta an- che al desiderio di non autoaccusarsi di un contri- buto al delitto, conferma in sede di confronto di avere trasferito alla staIOne il vespone di Conso- li, prelevandolo nei pressi dell'abitaIOne di Lon- go dove era rimasto dopo l'omicidio.
Sicché, contrariamente a quanto sostiene il ricor- rente, le motivationi esibite dai giudici del meri- to sono conformi al già ricordato schema argomenta- tivo prescritto per l'esame dei collaboranti ed esprimono valutaIOni che, seppure opinabili, non sono certo prive di quella plausibilità che le sot- trae alle censure formulate con il primo motivo del ricorso.
Inammissibile per violaIOne dell'art. 606 c.p.p. è invece il secondo motivo del ricorso, perché i giu- dici del merito hanno correttamente valutato la gravità dei reati e i precedenti dell'imputato ai fini del diniego delle attenuanti generiche, rite- nendo prevalenti tali elementi rispetto agli altri nella commisuraIOne della pena.
7. LO OC
7.1- In primo grado LO OC è stato dichiarato. colpevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°
3°, 4°, e 6°comma C.P. per aver fatto parte insieme a RI NA, LV CE, AS A- NN, NI CO, CO LL,
ED TI, TA D' AN, AN
PA, NC IA, BA PE e ad altre persone, tra cui LI US, di una associaIOne, promossa e diretta da TO
PA, affiliata all'organizzaIOne denominata
"Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concreta- mente della forza di intimidaIOne del vincolo as- sociativo e della condiIOne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche riva- li), di delitti contro il patrimonio ( quali rapi- ne, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti-di- altro genere (tra cui anche lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo- diretto e indiretto del controllo di attività scom nomiche, di appalti e servizi pubblici ed alla .5
lizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiu- sti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. Con l'aggravante per D'AN TA di aver CO- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o CO- della munque svolto rucli direttivi nell'ambi stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente.
B) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 per avere in concorso con LV CE la LO D'AT, AL RC, LF HE
13, AN PA, TO PA e con
LL US (deceduto) e Di EO US
(poi ucciso), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, i primi tre quali man- danti, il CE, quale esecuOR materiale, il Pavone svolgendo compiti di supporto (unicamente all'OL e al LI), il RA e il OC perlustrando la teatro dell'omicidio con zona
-
compiti di copertura, cagionato, dopo essere entra- ti il CE ed il D'IN nell'abitaIOne della vittima, la morte di LT RO contro il quale il CE esplodeva più colpi di arma da fuoco (cal. 9x21).
Con l'aggravante della premeditaIOne. Con 1'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to, durante il tempo in cui si sottraeva volonta- riamente all'esecuIOne dei mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi E con l'aggravante per il
PA e l'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura. In Tremestieri Etneo il 17.11.1992
81 cpv,C) per il reato di cui agli artt. 61 n.2,
110, 112, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per ave- re, in concorso tra loro ed in esecuIOne di un me- desimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al Capo precedente, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, dete- nuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da fuoco (cal. 9x21, cal.-3.57 ed una mitra- glietta Uzi), di cui una da guerra.
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992. D) del delitto p. e p. dagli arth, 110 e 629, 1° e
29 comma, C.P. € 7 L.203/1991, perché, in concorso _con GE CA, AL RC ed Emanue- la PA, mediante violenza e minaccia
- consisti- nell'effettuare ripetute telefonate di tenore te estortivo, nel collocare liquidi infiammabili
- candelotti di dinamite all'esterno degli esercizi commerciali di gioielleria dei F.lli IS Se- bastiano ed TO, nel presentarsi "de visu" in più persone riunite, alle parti offese sfruttando
1'implicita minaccia derivante loro dalla apparte- nenza ad associaIOne di tipo mafioso e comunque rivolgendosi alle predette con fare minaccioso ed arrogante costringendo BA RD e An- toNO RD 3. pagare loro indebitamente la somma complessiva di lire 2.000.000 mensili
(1.500.000 per gli esercizi commerciali del Seba- stiano lire 500.000 al mese per quello dell'TO) nonché a praticare forti sconti su merce che veniva acquistata, procuravano sé in- giusto profitto con correlativo danno delle parti offese.
Con le aggravanti di aver agito in più persone ri- unite ed al fine di agevolare le attività dell'associaIOne mafiosa c.d. PA di Cata- nia.
In IA dal sino al dicembre 1993.
E) del delitto p. e p. dagli artt. 110 e 629, 1' = commi C.P. e 7 L. 203/1991 perché, in concorso 2 con LC CA, AL RC ed Emanue- is PA, mediante violenza e minaccia consisti te nell'effettuare ripetute telefonate di tencre estortivo, nel collocare (nel 1979) un ordigno esplosivo presso i locali della Concessionaria Re- nault CAGIM di Via EOpardi, nel presentarsi "de visu", in più persone riunite, alle parti offese sfruttando l'implicite minaccia derivante loro dal- la appartenenza ad associaIOne di tipo mafioso e comunque rivolgendosi alle predette con fare minac- cioso ed arrogante costringendo SS CC,
-
gesOR della Concessionaria predetta, a pagare lo- ro indebitamente la somma complessiva di lire
1.500.000 mensili, procuravano a sé ingiusto pro- fitto con correlativo danno delle parti offese. Con le aggravanti di aver agito in più persone ri- unite ed al fine di agevolare 10 attività dell'associaIOne mafiosa c. d. PA di Cata- nia.
In IA tra il febbraio 1991 ed il dicembre
1993.
F) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° comma C.P. per avere, in concoISO con
-
-
TO PA, LD RC, OG
CA, AN PA e con AU OL =
CO EO, poi deceduto:=( e altre persone non t.
n identificate), talora anche in riunione tza - gli stessi, con più aIOni esecutive del medesimo dize- gno criminoso, mediante minacce telefoniche ed al- tri atti di intimidaIOne (quali la collocaIOne ed esplosione di un ordigno) costretto VENUTO LO
e RO TO, titolari dell'omonima ditza, versare loro la somma mensile di lire 1.500.000, a così determinata dopo successivi aumenti, a titolo di "proteIOne" per l'attività imprenditoriale esercitata dalle vittime e ciò al fine di consegui- re l'ingiusto profitto della predetta somma. In IA tra il gennaio 1993 ed il dicembre 1993. Con l'aggravante, a far data dal maggio 1991, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condizic- ni previste dall'art. 416 bis C.P., e comunque al fine di agevolare la realizzaIOne degli scopi dell'associaIOne mafiosa capeggiata da AC TO di cui gli imputati facevano parte.
110, G) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 112, 629 1° e 2° comma C.F. per avere in con-
- -
corso con TO PA, OG AM la, AL RC, LO D'AT e con Mauri- IO OL, CO EO e LV CH, questi ultimi due poi uccisi, talora anche in ri- unione tra gli stessi, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, costretto, mediante mi- nacciose richieste telefoniche e al fine di procu- rarsi un ingiusto profitto, GO NE a ver- sare loro la somma di lire due milioni, così deter- minata dopo successivi aumenti, a titolo di
"proteIOne" per l'attività imprenditoriale svolta. In IA e zone limitrofe sino al dicembre 1993.
Con l'aggravante, a partire dal maggio del 1991, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condiIO- ni previste dall'art. 416 bis C.P. e comunque al fine di agevolare la realizzaIOne degli scopi dell'associaIOne mafiosa capeggiata da TO
PA di cui gli imputati facevano parte.
Per questi reati l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi cinque.
I giudici d'appello, esclusa l'aggravante della premeditaIOne per l'omicidio LT e limita- tane sino al 17 gennaio 1994 la partecipaIOne all'associaIOne mafiosa, hanno riconosciuto all'imputato le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti, oltre alla diminuente per il rito abbreviato, ridu- cendo la pena ad anni diciotto di reclusione.
7.2 COrre per cassaIOne l'imputato € propone quattro motivi d'impugnaIOne. +1
Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne dalla sua responsabilità per l'omicidio di RO LT, lamentando che le dichiaraIOni dei collaboratori LI, OL
€ D'IN, sulle quali i giudici del merito hanno fondato la propria decisione, siano intrinsecamente inattendibili e prive di riscontri individualizzan- ti.
Quanto all'attendibilità intrinseca, LI offre giustificaIOni pretestuose alla sua collabo- raIOne, perché l'uccisione dell'amico Di EO, che lo avrebbe motivato, ben poteva essere attribuita alla lotta tra cosche, piuttosto che a una sanIOne interna al suo gruppo. La collaboraIOne di
D'IN, già poliIOtto e perciò persona avvezza al tradimento, è motivata dall'intento di sfuggire alla pesante condanna definitivamente inflittagli per altro omicidio. OL, infine, si decise a col- laborare solo dopo avere letto l'ordinanza di Cu- stodia cautelare nella quale erano riportate le di- chiaraIOni dell'altro collaborante LI.
Inoltre i giudici del merito hanno omesso di valu- tare complessivaments le numerose contraddizioni tra le dichiaraIOni dei collaboranti e il contesto di contatti carcerari e di notizie di stampa che le avevano precedute. Sicché è certamente erONo il giudiIO di autonomia delle diverse dichiaraIOni, considerato che la stessa corte d'appello riconosce un cambiamento di versione da parte di OL in or- dine ai tempi e ai luoghi e agli autori del delit- to.
Quanto ai riscontri, le dichiaraIOni di OL e di
LI non possono corroborarsi reciprocamen- te, perché contraddittorie su tutto tranne che sul movente del delitto;
e d'altro canto né EL lo né D'IN forniscono indicaIOni sui mandanti dell'omicidio. E la presenza del ricorrente nelle fasi preparatoria ed esecutiva del delitto viene ora affermata ora taciuta sia da OL sia da LI CI, le cui dichiaraIOni non coincidono mai sul punto, risultandone comunque egli sempre senza uno specifico ruolo. In particolare, per quanto at- tiene alla distribuIOne dei componenti del comman- do al momento dell'aIOne, LI indica il ricorrente come presente a bordo di una Lancia Del- ta in compagnia di OL, mentre costui lo colloca a bordo dell'auto di RA. E analoghe contraddi- IOni si manifestano sulla collocaIOne del ricor- rente nella fase immediatamente successiva all'omicidio. Anche la deposiIOne di D'IN del- resto è discorde da quella degli altri due collabo- ranti, perché omette ogni riferimento ai passaggi 1
1
al Motel Agip e al Cocktail Bar e al Bar di RC
10 D'AT, di cui parNO invece LI E
OL per la fise immediatamente precedente il de- litto e che sono particolarmente importanti, perché costoro si contraddicono circa la presenza del ri- corrente.
Ulteriori contraddiIOni tra le dichiaraIOni dei tre collaboranti 31 rilevano con riferimento alla presenza di un cancello automatico presso
1'abitaIOne di LT, asserita dal solo O- la;
con riferimento alla collocaIOne della calaz- zina della vittima, già nota secondo D'IN ma non secondo LI;
con riferimento alla dis- ficoltà di ingresso nel condominio della vittima, riferite dal solo LI;
con riferimento al momento in cui US Di Re esegui il compito di rubare le auto da impiegare per l'omicidio, indica- to da OL nel giorno precedente, da D'IN nel-. lo Stesso giorno dell'aIOne; con riferimento ai numero delle auto rubate, una secondo D'IN, due secondo LI e OL;
con riferimento alla presenza di US Di Re in casa di OL nell'incontro che precedette il delitto, riferita solo da D'IN. tuttavia la corte d'appello sottovaluta tali discordanze, talora in ragione di mere congetture. Ma ciò che più rileva è che in nessuna delle deposiIOni d'accusa viene definito il ruolo del ricorrente, con la conseguenza che di- ventano particolarmente significative le contraddi- IOni sulla sua presenza e collocaIOne nella di- verse fasi dell'aIOne delittuosa. Queste discrasie avrebbero dovuto indurre i giudici del merito a concludere almeno per la irrilevanza della sua pre- senza, perché tutt'al più fugace e solo passiva, come si è ritenuto per US Di Re. Infatti la spiegaIOne fornita da OL per la presenza del ricorrente, come compagnia per RA a bordo di un'auto pulita che fungeva da staffetta, era incom- patibile con la fase dell'aIOne cui viene riferi- ta, ancora meramence preparatoria rispetto al de- litto;
ma la corte d'appello supera questa illogi- cità ipotizzando che il collaborante abbia inteso anticipare la spiegaIOne della presenza del ricor- rente, senza considerare che tale presenza non
Fiferita né da LI né D'IN. E con ana- loghe congetture i giudici del merito includono an- che il ricorrente nei generici riferimenti di
D'IN alla presenza di tutti i complici in casa di OL;
come nell'affermaIOne dello. stesso
D'IN e di LI che tutti erano armati.
Mentre in caso di difformità--nelle dichiaraIOni dello stesso collaborante o di collaboranti diversi vengono sempre privilegiate, senza alcuna giustifi- caIOne, le versioni compatibili con l'accusa. Sic- ché la corte d'appello ha viclato la prescZIne dell'art. 546 c.p.p., che le imponeva di enunciare le ragioni per le quali ha ritenuto inattendibili le prove contrarie a quelle di accusa, come ha vio- lato le prescZIni dell'art. 192 c.p.p. sulla va- lutaIOne delle dichiaraIOni dei collaboranti, in particolare sull'esigenza di tener conto delle mc- tivaIOni utilitaristiche e psicologiche della col- laboraIOne.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per i de- litti di estorsione. Lamenta che per l'estorsione ai danni di NE la persona offesa non lo indica affatto tra i percettori del pizzo». Per
l'estorsione ai danni di EN & RO le ac- cuse di OL sono prive di riscontri e la deposi- IOne del teste RA, architetto so
p r e s l'impresa estorta, è contraddittoria, perché rico- nosce in fotografia il ricorrente dopo avere detto di non ricordare le persone incaricate di riscuote- il «pizzO». Per l'estorsione ai danni della r e gioielleria RD le dichiaraIOni di OL so- no prive di riscontri individualizzanti, mentre le dichiaraIOni de relato di LI e di
D'IN, che riferiscono quanto appreso da PA, sono state smentite dalla persona offesa, che non riconosce PA come auOR del delitto. Per la estorsioni ai danni dei concessionari di autovettu- re sono inattendibili le accuse di OL, in quanto non "corroborate dalle dichiaraIOni de relato di
LI, mentre sono contraddittori i ricono- scimenti del ricorrente da parte delle persone cf- fese. In ogni caso il ruolo attribuito al ricorren- te, di mero colletOR del pizzo, ne esclude la partecipaIOne alla coerciIOne delle vittime, per- ché egli agiva come affiliato all'associaIOne cri- minale, non come concorrente nelle estorsioni.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizio di motivaIOne in ordine all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, lamentando che la decisione si fonda sulla ipotiz- sua partecipaIOne ai delitti scopo, priva di zata prove certe, e su chiamate in correità contraddit- torie e prive di riscontri individualizzanti.
Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordi- ne al diniego dell'attenuante della minima parteci- paIOne, essendo stato certamente passivo e non de- terminante il suo ruolo sia nell'omicidio CA no sia nelle estorsioni e alla commisuraIOne del- 44
la pena, non essendo chiaro neppure se sia stata
riconosciuta la continuaIOne tra i vari reati.
7.3- I motivi del ricorso di LO OC vanno esaminati distintamente. 7.3.1- Il primo motivo del ricorso è infondato, perché i giudici del merito, premessa un'ampia e accurata verifica di attendibilità intrinseca di ciascuno dei collaboranti, hanno correttamente in- terpretato e plausibilmente spiegato le denunciate contraddiIOni tra le loro dichiaraIOni.
In particolare, il presunto contrasto sulla cono- scenza da parte del commando della palazzina in cui abitava la vittima, si spiega con il fatto che la domanda a LT sulla precisa posiIOne della sua abitaIOne fu rivolta da LV CE per rendere credibile la messa in scena di un controllo di polizia, che consenti ai killer di entrare nell'abitaIOne. Il contrasto sulla presenza di
US Di Re in casa di OL prima del delitto è del tutto irrilevante e non incide «sul ruolo par- ticolare attribuito al OC o sulle modalità attua- tive od esecutive del delitto»; come irrilevanti sono i contrasti sulla dislocaIOne dei diversi componenti del commando sulle auto impiegate per spostarsi, posto che i vari trasbordi dall'una all'altra auto si erano verificati con una certa velocità ed in momenti di particolare concitaIO- ne». Mentre è inesistente il presunto contrasto sul momento del furto e sul numero delle auto rubate, perché dalle deposiIOni di OL e D'IN risul- ta che un'Alfa EO di colore scuro, già rubata il giorno precedente perché necessaria a rendere cre- dibile il controllo di polizia, era stata parcheg- giata nei pressi dell'abitaIOne di OL e fu pre- levata da D'IN subito prima dell'omicidio. casa di Quanto alla presenza di LO OC in
OL, non può essere considerata fugace e tempora- nea come quella di US Di Re, perché, mentre la presenza di costui è asserita da un solo colla- borante con riferimento al prelevamento dell'Alfa
EO, la presenza di OC, insieme a tutti gli al- tri, invece, è concordemente affermata dai tre col- laboranti, anche in relaIOne alla distribuIOne delle armi e alla comunicaIOne sia pure generica dell'obbiettivo dell'aIOne omicida (un sorvegliato speciale), benché se ne debba escludere la presenza al momento della organizzaIOne del delitto (nono- stante l'isolata dichiaraIOne in senso contrario di OL), in quanto incaricato solo dell'aIOne di copertura per il tempo in cui i killer si sarebbero. trovati all'interno dell'alloggio della vittimat Secondo una precisa indicaIOne di LI, infatti, i partecipi incaricati della copertura avrebbero dovuto contrastare con le armi un even- tuale intervento dei carabinieri subito dopo
1'omicidio. Sicché è indiscusso che sull'Alfa EO
23 presero posto solo i componenti del gruppo di fuoco;
mentre tutti gli altri rimasero di copertu- ra. In particolare, secondo il racconto di IC dello corroborato da D'IN, i quattro del gruppo di fuoco erano nell'Alfa EO, RA compiva gi- ri di perlustraIOne, mentre rimanevano di copertu- ra staIOnaria gli altri quattro: e la corte indi- vidua costoro in OL, Di EO, LL e OC, sulla base delle precedenti dichiaraIOni dello stesso LI. Secondo OL invece LO
OC si sarebbe trovato sull'auto di RA;
ma, secondo i giudici del merito, le dichiaraIOni di
LI sono le più attendibili, perché rese a soli quattro mesi dal delitto. E anche per la pre- senza di Coco રો casa di Avola subito dopo l'omicidio le dichiaraIOni di LI sono confermate da quelle di D'IN. Peraltro la depo- siIOne di AU OL, benché errata anche cir- ca l'esistenza di un cancello automatico presso l'abitaIOne della vittima, è risultata coerente con quelle degli altri due collaboratori, pur non essendone una mera riproduIOne, perché le integra di particolari specifici, tali da dimostrare che ciascuno riferisce esperienze direttamente vissute.
Sicché, concludono i giudici del merito, le dichia- razioni dei collaboranti sulla partecipaIOne di LO OC al delitto concordano, e si riscon- trano reciprocamente, sul nucleo essenziale del suo ruolo di copertura, determinante nella consumaIOne dell'omicidio anche se certamente inferiore a quel- lo degli esecutori materiali. E questa ricostruIO- ne dei fatti, fondata su un'interpretaIOne delle dichiaraIOni dei collaboranti certamente opinabile ma non priva di plausibilità, non è censurabile nel giudiIO di legittimità.
7.3.2- Inammissibile per genericità e per manifesta infondatezza è il secondo motivo del ricorso, per- ché i giudici d'appello hanno plausibilmente asse- gnato un valore probatorio determinante alla depo- siIOne resa in secondo grado dal collaborante Di
ND, che ha riferito dello specifico incarico di Carmelo Coco di esigere il pizzo per conto dell'associaIOne mafiosa;
e su questo punto nulla. deduce il ricorrente.
Inoltre quanto all'estorsione ai danni di NE, i giudici del merito affermano, contrariamente quanto deDO dal ricorrente, che, la persona- 40 lofesa, confortate dalle dichiaraIOni di OL, indica appunto come esatOR delle somme estorte.
Quanto all'estorsione ai danni di EN & Fronter- rè le precise accuse di OL hanno trovato con- ferma nella deposiIOne dell'architetto AR I- chers, che non ha mostrato alcuna incertezza nell'individuare in OC uno degli esattori, rico- nosciuto anche nella fotografia pubblicata dai giornali al momento dell'arresto, mentre s'era mo- incerto nell'identificaIOne di altri Que t o
St r a esattori. Quanto all'estorsione ai danni di Rapi- sarda la chiamata in correità proveniente da UR IO OL è riscontrata sia dalle dichiaraIOni di
US D'IN e US LI sia dal riconoscimento di OC operato dalla parte offesa, il cui mancato riconoscimento nei confronti di Pa- vone, fonte delle dichiaraIOni de relato di LI CI e D'CQ, non ha alcun rilievo, perché la partecipaIOne di PA all'estorsione non im- plica necessariamente il suo intervento al momento dell'esaIOne del «pizzo». Quanto alle estorsioni ai danni delle concessionarie di case automobili- stiche, secondo i giudici del merito, «la chiamata in correità di OL a carico di OC è stata con- fermata pienamente dalla convergente indicaIOne accusatoria fatta da LI US», come dal riconoscimento di OC operato dalla parte of- fesa CL IC, amministraOR delegato della concessionaria Automotori, che non è contraddetto dal mancato riconoscimento da parte di CC
SO, dati i rapporti di amicizia che legavano co- scui a TO PA.
Né può essere esclusa la rilevanza del ruolo svolto da LO OC ai fini della qualificaIOne della sua condotta come concorsO anche nei delitti di estorsione, perché la preventiva assicuraIOne del suo ruolo di esatOR era certamente determinante ai fini dell'organizzaIOne e dell'esecuIOne dei reati.
7.3.3- Inammissibili sono anche il terzo e il quar- to motivo del ricorso, entrambi manifestamente in- fondati.
Quanto al terzo motivo, infatti, hanno ben chiarito i giudici del merito che, essendo dimostrata la partecipaIOne di LO OC ai delitti di omici- estorsione eseguiti per dio e di conto dell'associaIOne mafiosa, può desumersene la prova della sua partecipaIOne anche al delitto associa- tivo (Cass., sez. V, 14 settembre 1991, Monaco, m.
188985, Gass- sez. V, 25 marzo 1997, Puglia, m. peraltro desumibile anche dalle attendibi-208088)
1
1 li deposiIOni_di OL, LI, NC e RI.
Quanto al quarto motivo, i giudici del merito hanno ben considerato i precedenti dell'imputato ai fini della commisuraIOne della pena, fissata in venti- due anni di reclusione per il più grave delitto di omicidic, elise le aggravanti per l'equivalenza con le attenuanti generiche, con l'aument per ia continuaIOne «di anni uno mesi due di reclusione per i reati connessi in tema di armi, di mesi nove di reclusione per il reato associativo e di mesi nove di reclusione rer ciascuna delle quattro estorsioni contestate». Su tale pena, di anni ven- tisette di reclusione, è stata poi operata la ridu- IOne per il rito.
All'imputato non poteva poi essere riconosciuta l'attenuante di cui all'art. 114 c.p., stante l'espresso divieto normativo derivante dal fatto che le persone che hanno partecipato ai delitti erano in numero superiore a cinque.
8. NI CO
8.1- In primo grado NI CO è stato dichia- rato colpevole dei seguenti reati: A.) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°,
3°, 4°, e 6°comma C.P. per aver fatto parte insieme a RI NA, LV CE, AS AP netto, LO OC, CO LL, RD
TI, TA D'AN, AN PA, Vin- cenzo IA, BA PE e ad altre persone, tra cui LI US, di una associaIOne, promossa e diretta c da PA TO, affi- liata all'organizzaIOne denominata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concretamente della forza di intimidaIOne del vincolo associativo e della condiIOne di assoggettamento € di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona (quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche rivali), di delitti contro il patrimonio (quali rapine, furti, estorsioni, ri- ciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di altro genere (tra cui an- che lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività economiche, di appalti e ser- vizi pubblici ed alla realizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiusti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. 48.
Con l'aggravante per D'AN TA di aver stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o CO-
svolto rucli direttivi nell'ambito dellamunque stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e SUC
cessivamente.
- 2 3 -B) per il reato di cui all' art. 74 co. 1
4 D. P.R. 309/1990 per avere fatto parte di una
-
associaIOne finalizzata alla commissione di delit- ti concernenti gli stupefacenti, previsti dall'art. 73 st. legge, associaIOne promossa e costituita da PA TO e RE US, diretta e organizzata da NG CO, RC AL,
PU RO, CA OG, ON GI seppe, NG US, PA GE, TO LV e SA CO.
Con le aggravanti di essere l'associaIOne armata e composta da più di dieci persone.
Nella provincia di IA, in Varese e in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993
e successivamente.
-110 C) per il reato di cui agli artt. 81 cpv.- 1 -73c0. 1-4-6 e 80 comma 1 lett.b) e co. 2 112 n.
D.P.R. 309/1990 perché, in conco±50 con Giovanni
NA e NC IA, ed anche separatamente tra loro, con più aIOni esecutive del medesimo di- segno criminoso, acquistavano, trasportavano, dete- nevano, commerciavano, vendevano o, comunque, cede- vano quantitativi anche ingenti di sostanze stupe- facenti comprese nelle tabelle previste dall' art. 14 stessa legge.
Nella provincia di IA, in Varese ed in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993 e successivamente.
Per tali reati NI CO è stato condannato alla pena di anni quattordici e mesi sei di reclu- sione.
I giudici d'appello hanno dichiarato l'imputato colpevole anche dei seguenti ulteriori reati:
D) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 1, 5 e 6, 110, 112 nn.1 e 2, 575, 577 nn.3 e e 4 C.P. per- ché, in concorso con TO PA, Aldo
RC, CO NG, LO D'AT,
OG CA, NC IA, Salvatore
IS e con altre persone, tra cui Di EO GI seppe, poi deceduto, il PA, l'RC e il
NG quali mandanti, il D'AT e il CA come organizzatori, lo IA, quale componente del gruppo di fuoco, il IS il CO appostan- dosi, pronti a intervenire, nei pressi del locale gestito dalla vittima, l'OL svolgendo compiti di copertura, in più di cinque persone, cagionavano volontariamente la morte di OR TO, con- 49
tro cui venivano esplosi colpi di pistola calibro
7,65.
Con le ulteriori aggravanti di aver Comme330 fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
ave commesso il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Per il PA e il NG inoltre di aver COM- messo 11 reato durante il tempo in cui si erano sottratti volontariamente all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA il 24 maggio 1991.
E) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 C.P. 2, 4 a 7 legge 895/67 per- ché, in concor SO con TO PA, AL
RC, CO NG, LO D'AT, Ca- logero CA, NC IA, Salvatore Cri- staldi e con altre persone, fra cui Di EO US
(poi deceduto), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un me- desimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, un revolver cal. 38 ed altre armi non meglio iden- tificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede. In IA il 24 maggio 1991.
La pena complessiva, riconosciute 19 circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alle contestate aggravanti e ritenuta la continuaIOne. tra tutti i reati, è stata pertanto determinata, con la riduIOne di pena per il rito, in anni di- ciotto di reclusione.
8.2 COrre per cassaIOne l'imputato, che propone tre motivi d'impugnaIOne a mezzo dell'avv. Antille
e due motivi d'impugnaIOne a mezzo dell'avv. Ari- cò. Con il primo motivo l'avv. Antille eccepisce la nullità o 1'inesistenza della sentenza impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano conte- stualmente deciso in merito alle imputaIOni conte- state sia agli imputati a carico dei quali si era proceduto con il rito ordinario sia a carico degli imputati a carico dei quali il giudiIO d'appello s'era svolto con il rito speciale previsto dall'art. 4 ter legge n. 144 del 2000, perché il collegio giudicante s'era così venuto a trovare in una situaIOne di incompatibilità nei confronti de- gli imputati giudicati con rito ordinario, determi nata dalla conoscenza anche degli atti contenuti nel fascicolo delle indagini preliminari acquisito 50
per il giudiIO speciale. Lamenta comunque che la non sia riduIOne di pena per il rito abbreviato stata applicata anche all'aumento di pena la p er continuaIOne.
Con il secondo motivo l'a77. Antille deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne della senten- za impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erONamente e illegittimamente valutato le dichiaraIOni dei collaboranti.
In particolare, per quanto attiene ai delitti asso- ciativi, i giudici del merito non hanno chiarito quale fosse il ruolo del ricorrente né la natura del suo contributo @ non hanno distinto l'associaIOne mafiosa da quella finalizzata al traffico degli stupefacenti, non essendo stati in- dividuati per quest'ultima associaIOne i meccani- smi di accesso alla cassa comune né i fornitori e i destinatari della droga.
Quanto all'omicidio PA e ai reati connessi, i giudici d'appello, che hanno ribaltato la pronuncia assolutoria di primo grado, si sono fondati sull'inattendibile deposiIOne di AU OL, ritenendola confermata dalle sopravvenute dichiara- IOni de relato di TA Di ND, benché nep- pure il dichiarante primario CI avesse par- tecipato al delitto.
Con il terzo motivo l'avv. Antille deduce violaIO-
s di legge e viIO di motivaIOne in ordine al diniego della prevalenza delle attenuanti generiche e alla determinaIOne della pena.
Con il primo motivo l'avv. Aricò deduce violaIOne dell'art. 192 c.p.p. e viIO di motivaIOne in or- dine all'affermaIOne della responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio. Lamenta siano contraddittorie le motivaIOni esibite che dai giudici del merito in ordine all'attendibilità intrinseca di AU OL, ora negata ora affer- mata, e che non sia stata adeguatamente valutata la tardività della collaboraIOne di TA Di IM do, sopravvenuta alla decisione di primo grado, quando erano già note le prove dell'accusa. Aggiun- ge che tra le dichiaraIOni dei due collaboranti v'è contraddiIOne sulla partecipaIOne di NI
CO a un primo vano appostamento dei giorni pre- cedenti l'omicidio, riferito dal solo Di ND,
e sulla presenza di un fucile, riferita dal solo
OL, a bordo della vettura su cui viaggiava Co- mis, che secondo OL era rubata, secondo Di Rai- mondo-era-pulita. Inoltre Di ND, che riferi- sce quanto appreso da CI, indica come parte- cip al delitto tutti coloro che avevano partecipa= to all'appostamento del giorno precedente, cui avrebbe dovuto pertanto partecipare anche OLsche 1
31-
di tale appostamento non parla affatto. Mentre del tutto illogica contraddittoria sarebbe stata
-
l'utilizzaIOne di un'auto rubata e condotta da un sorvegliato speciale con un fucile a bordo, secondo una versione del solo OL, per creare il program- mato diversivo di un incidente con l'auto della po- lizia, come riferisce anche Di ND.
Con il secondo motivo l'avv. Aricò deduce violaIO- ne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento all'affermaIOne della responsabilità di NI CO in ordine ai delitti associativi, fondata su dichiaraIOni di collaboratori che risultano non convergenti per come riferite dagli stessi giudici del merito e senza adeguata consideraIOne né pe= la dimostrata preordinaIOne delle comuni dichiara- IOni di NC e del CO RI nė per il mendacio di VA su un'inesistente comune detenIOne con CO né sulla mancanza di riscontri alle dichiaraIOni di BR.
8.3- Il primo motivo del ricorso dell'avv. Antille
è inammissibile, perché, a parte ogni altra consi- derazione sulla dedotta incompatibilità, propone censure alle quali il ricorrente non ha interesse, avendo richiesto il rito speciale, che legittimava il giudice all'utilizzaIOne anche degli atti delle indagini preliminari;
mentre è manifestamente in- fondata la doglianza relativa alla determinaIOne della pena, avendo i giudici del merito riconosciu- to la continuaIOne tra tutti i reati, determinato i-relativi aumenti e poi applicato la riduIOne per il rito.
Generico e manifestamente infondato è il terzo mc- tivo del ricorso dell'avv. Antille, avendo i giudi- ci del merito applicato del tutto correttamente le norme sulla continuaIOne, dopo aver valutato i buoni precedenti dell'impucato, ai fini del ricono- scimento delle circostanze attenuanti generiche, e l'entità della sua partecipaIOne ai pur gravi rea- ti addebitatigli, ai fini sia del giudiIO di com- paraIOne sia della determinaIOne della pena. Più attento esame richiedono il secondo motivo del ricorso dell'avv. Antille e i due motivi del ricor- so dell'avv. Aricò.
In particolare, quanto all'omicidio OR i giu- dici del merito ritengono che siano pienamente at- tendibili intrinsecamente le costanti e coerenti dichiaraIOni di AU OL, che indica IO ni CO quale partecipe del delicto con compiti di sostegno e di copertura, avendo affiancato, armato di un fucile, LV IS bordo un'autovettura rubata, con la quale perlustravano
Zona dell'agguato per preve ire un eventuale in- tervento della polizia durante l'aIOne affidata ai killer IA e NE con l'autista Di EO. Di tanto Avola era stato infatti testimone directo, avendo partecipato al delicto con compiti di coper- tura fissa, stationando fuori del bar di OR come CI, fermo a bordo di altra vettura.
Le dichiaraIOni di OL risultano co roborate, secondo i giudici del merito, dalla deposiIOne re- sa nel giudiIO d'appello da TA Di ND, che, in quanto riscontro individualizzante, giusti- fica perciò la riforma della sentenza assolutoria di primo grado. TA Di ND infatti imputa a
NI CO la partecipaIOne al delitto con lo stesso ruolo di copertura a bordo di un'autovettura pulita descritto anche da OL. I della sua credi- bilità e attendibilità intrinseca i giudici del me- rito hanno compiuto una valutaIOne attenta e ana- litica, basata sulla ricostruIOne di tutta la sua vicenda criminale, pervenendo a conclusioni che, per la loro plausibilità, non possono certamente essere censurate in sede di legittimità, neppure con riferimento alla ribadita affermaIOne dell'autonomia della sua deposiIOne, oggetto di una specifica verifica anche a seguito di un Con- fronto con OL.
E' vero che, come rileva l'avy. Aricò, tra le di- chiaraIOni dei due collaboranti OL e Di IM do v'è contrasto circa la provenienza o meno da un furto dell'autovettura utilizzata da CO e RI staldi. Ma i giudici del merito valutano adequata- mente questa discordanza, considerandola evidente-. mente irrilevante, in quanto mostrano di considera- re più attendibile la versione di TA Di IM do, appunto perché maggiormente compatibile con la prospettata possibilità di provocare un incidente con autovetture della polizia eventualmente soprav- venute, anche se apprezzano, come calcolato e 2c- cettato, lo stesso rischio che da un eventuale in- cidente sarebbe comunque derivato in ragione della presenza di un fucile sulla vettura di un sorve- gliato speciale («un male certamente minore rispet- to all'intervento dei militari sul luogo del delit- to», secondo la corte catanese). E la marginalità del contrasto tra le due deposiIOni è certamente plausibile, ove se ne consideri la concordanza nel- la fondamentale indicaIOne del ruolo di copertura svolto da CO nell'omicidio; mentre attiene cer- tamente al merito la valutaIOne di plausibilità del riferimento alla presenza di un fucile a bordo
--
dell'auto, posto che tra i compiti di CO e RI staldi viene indicato anche quello di un intervento copertura- dei complici impegnati armato a nell'esecuIOne materiale dell'omicidio. 53
Quanto ai delitti associativi, la prova della col- pevolezza dell'imputato si desume, secondo i giudi- ci del merito, dalle convergenti dichiaraIOni di
AU OL, CL SE RI, LO
NC, CC Di OL, NI BR.
Infatti OL lo indica quale componente del gruppo di Picanello, con il ruolo di killer e di rapinato- re;
RI come dedito, per lo stesso gruppo ca- peggiato da OG CA, anche al traffico di droga, all'usura, alla gestione di bische clan- destine;
BR quale componente del gruppo di
CA nel ruolo di rapinaOR e di ricercaOR degli avversari nella guerra con il clan RR;
NC quale componente del gruppo di IC dello, transitato, alla morte di questi, nel clan
CA e poi in quello di IS. Tutti lo includono anche tra coloro che trafficavano in dro- ga: specialmente in hascisch secondo RI, in società con tale UL secondo NC e
CC Di OL.
a NC Inoltre CO venne fermato unitamente
IA, con il quale era solito accompagnarsi, con indosso un giubbotto antiproiettile.
Sulla base di tali prove, ritenute autonome, coeren- ti e attendibili, i giudici hanno pertanto concluso per la colpevolezza dell'imputato, esprimendo un giudiIO che, per la suz plausibilità E formale correttezza, non è censurabile nel giudiIO di le- gittimità.
Si deve pertanto concludere per l'infondatezza an- che del secondo motivo del ricorso dell'avv. Antil- le e dei due motivi del ricorso dell'avv. Arico.
9. CO LL
9.1- In primo grado CO LL è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°, 3°, 4°, @ 6°comma c.p. per aver fatto parte insieme a RI NA, LV CE, AS A- NN, LO OC, NI CO, ED
TI, TA D'AN, AN PA,
NC IA, BA PE e ad altre per- sone, tra cui US LI, di una asso-. ciaIOne, promossa e diretta da TO SA la, affiliata all'organizzaIOne denominata " cosa nostra" e finalizzata, avvalendosi concretamente della forza di intimidaIOne del vincolo associati-
白 della condiIOne di assoggettamento e di VO omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche rivali), di-de litti contro il patrimonio ( quali rapine, furti, 54
estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di prove- nienza illecite ed usura) e di delitti di altro ge- nete (tra cui anche lo sfruttamento della prostitu- IOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività economiche. di appalti e servizi pubblici ed alla realiz aIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiusti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.
Con l'aggravante per TA D'AN di aver CO- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o 03- munque svolto ruoli direttivi nell'ambito della
Suessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente.
B) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n. 1, 5 € 6, 110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. perché in concorsO con TO PA, LV
TU e NI NA, il PA quale man- dante, il TU quale organizzaOR, l'NA, se- gnalando che la vittima era appena uscita dalla propria abitaIOne, gli altri quali componenti del. gruppo di fuoco, in concorso fra loro e con IP na US, poi deceduto, in più di cinque perso- ne, cagionavano volontariamente la morte di EO
AU, contro cui venivano dal RI esplosi più colpi di un fucile cal. 12 precedentemente for- nitogli dal TU.
Con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volonta- riamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato.
In Acicastello il 31.10.1989.
C) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2, 4 e 7 legge 895/67 perché, in concorso con TO PA, Sal- vaOR TU, NI NA, e AN US, poi deceduto, essendo concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un me- desimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile cal.12 -e un' arma Comune da sparo corta, con relative muni- IOni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che prece In Aci LO e zone viciniori il 31.10.1989.
Per questi reati è stato condannato alla pena com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno p r la durata di mesi quattro.
I giudici d'appello, limitata la sua partecipaIOn al delicto associativo fino alla data dell'11 gen- naio 1996 riconosciutegli le circostanze atte-
-
nuanti generiche dichiarate equivalenti alle conte- state aggravanti, hanno riDO la pena ad anni se- dici di reclusione.
9.2 COrre per cassaIOne l'imputato e propone tre motivi d'impugnaIOne.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne dell'art. 192 c.p.p. e viIO di motivaIOne della sentenza impugnata con riferimento all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio di AU EO. Lamenta una inadeguata valutaIOne del con- trasto tra le deposiIOni del teste LL e del collaborante CL SE RI circa la ve- locità della Fiat Duna con la quale fu conDO
l'agguato a EO, sostenendo che i giudici del me- rito siano pervenuti a una conciliazione meramente congetturale delle due versioni, nel senso che la velocità fu moderata, come riferisce il collaboran- te, nella fase di avvicinamento alla moto sulla quale viaggiava la vittima, era stata invece eleva- ta, come riferisce il testimone, nella fase prece-
-dente.
Analogamente del resto la corte catanese cerca di superare altri contrasti tra le due deposiIOni.
Secondo LL, infatti, la Duna non tornò in- dietro verso Aci LO e nessun colpo di fucile contro la vittima fu esploso dall'auto, come affer- ma CL SE RI;
e la reaIOne armata della vittima fu rivolta contro lo stesso LL ro, avvicinatosi per soccorrerla, € non contro gli aggressori, come sostenuto dal collaborante. I giu- dici del merito ipotizzano allora che il teste, in- tento a tornare verso la sua vettura, possa non es- sersi accorto del nuovo passaggio della Duna e dell'esplosione del colpo di grazia contro la vit- tima. Ma si tratta di ipotesi incompatibile con la ristrettezza dello spaIO in cui il delitto avven- ne. Mentre è del tutto apodittica l'affermaIOne che i colpi esplosi da EO non avessero una spe- cifica direIOne verso qualcuno, sicché non vi sa- rebbe contrasto tra le due deposiIOni.
-D'altro canto. la deposiIOne di ER contrasta anche con le risultanze della perizia medico legale in ordine alla provenienza posteriore, e non fron-
_tale come sostiene il collaborante del colpo in- ferto alla vittima. E la corte di-merito, per supe- 55
rare anche questo contrasto, travisa i fatti, -con- siderando come fori d'ingresso le indirette frattu- re subite dal cranio della vittima per effetto del colpo alla regione occipitale. Eppure la stessa corte ha riconosciuto la falsità delle dichiaraIOni rese da RI in ordine alla fase successiva al delitto;
sicché è contraddit - rio e comunque inspiegabile il riconoscimento di attendibilità intrinseca alla deposiIOne del col- laborante, il cui intento di calunnia nei confronti di altro coimputato risulta così accertato. Né mi- gliore impostaIOne ha la motivaIOne in ordine ai riscontri esterni alla deposiIOne di RI, per- ché i giudici del merito, in ragione di un'errata interpretaIOne dell'art. 238 bis c.p.p., escludono l'esigenza di un riscontro particolarmente forte per una deposiIOne pur di tanto scarsa, credibili- tà, per la sola ragione che la dichiaraIOne del collaborante si riferisce a un delitto per il quale egli ha già riportato sentenza definitiva di con- danna.
Quanto alla deposiIOne de relato di LO RA OL, i giudici del merito ne hanno irragione- volmente privilegiato la versione fornita al pub- blico ministero;
e l'hanno utilizzata come riscon- tro alla deposiIOne del CO CL SE
RI, senza tenere conto della provenienza di entrambe le deposiIOni dalla medesima fonte, ma considerandole autonome sulla base di palesi travi- samenti dei dati processuali e comunque secondo il criterio che 1'autonomia-si presuma fino a prova contraria. L'accertato incontro in carcere tra i due sin dal febbraio 1993, invece, avrebbe dovuto indurre la corte del merito a esercitare almeno una maggiore prudenza, anziché utilizzare le discrasie tra le due dichiaraIOni come dimostraIOne della reciproca autonomia, Peraltro, secondo la corte ca- tanese tali discordanze non escludono la possibili- tà di utilizzare una dichiaraIOne a riscontro dell'altra, benché luogo e dinamica dell'omicidio e composiIOne del gruppo di fuoco siano diversi nel- la narraIOne di NC, che neppure include RI tra gli esecutori materiali del delitto. E le spiegaIOni fornite al riguardo dai giudici del merito sono solo congetturali, laddove ipotizzano una ritrosia di LV TU nel riferire а
NC della partecipaIOne del CO al de- litto. In realtà quella di NC è una depo- siIOne de relato incontrollabile, perché il colla- borante riferisce quanto avrebbe appreso da uno de- gli accusati, LV TU appunto, e quindi da valutare con grande rigore e prudenza. I giudici del merito invece non considerano adeguatamente che 7
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Con il terzo motivo infine il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordi- ne alla determinaIOne della pena, lamentando che i giudici del merito, dopo avere giustificato una prognosi favorevole sullo sviluppo futuro della personalità dell'imputato, dichiarano le circostan- ze attenuanti generiche solo equivalenti alle ag- gravanti e irrogano una pena ben superiore al mini- mo edittale.
9.3 Il ricorso è infondato.
Quanto all'omicidio EO, i giudici del merito si fondano soprattutto sulla chiamata in correità di
CL SE RI, ritenendola particolar- mente attendibile, sia perché con tali dichiaraIO- ni il collaborante si è autoaccusato di un delitto per il quale non era sospettato, sia perché la sua ricostruIOne dei fatti è frutto di diretta espe- rienza ed è stata già posta a fondamento della sen- tenza che per tale reato lo ha definitivamente con- dannato. In particolare RI riferisce che per l'omicidio fu utilizzata una Duna rubata, sulla quale si trovavano CO LL alla guida,
RI accanto al guidaOR, armato con il fucile fornitogli da TU, e seduto sul sedile posterio- ra AN, armato con una pistola calibro 38; raggiunta dopo un inseguimento la moto sulla quale
EO viaggiava, RI colpì la vittima con due fucilate alle spalle, provocandone la caduta sulla carreggiata opposta;
i killer invertirono allora la marcia e, quando ripassarono vicino a EO steso a terra, RI lo colpi con un'altra fucilata alla testa.
Questa descZIne del fatto, di per sé particolar- mente attendibile, trova riscontro, secondo i giu- dici del merito, oltre che nei rilievi di polizia giudiziaria, anche nelle dichiaraIOni rese al pub- blico ministero da LO NC, che, pur inquadrando il delitto nel contesto della guerra tra i clan dei PA e dei RR, ha chiari- to come l'omicidio fu in realtà deciso da LV
TU, che, temendo di poterne essere facile obiettivo in occasione degli innumerevoli passaggi di EO nei pressi della sua azienda, commissionò il delitto a NI NA, ED TI,
US AN, un certo Mimmo e Francesco Cri- LL, cugino dello stesso TU. Infatti la de- posiIOne di NC, che riferisce quanto ap- preso dallo stesso TU, va considerata intrinse- camente attendibile, secondo la corte catanese, perché, resa nell-immediatezza in carcere dell'iniIO della sua collaboraIOne, fu_la_primar sull'omicidio EO, essendo perciò certament 59
tonoma, considerato che dell'unico accertato con- tatto in carcere con il CO RI, nel feb- braio del 1:03, si dispone di una intercettaIOne, dalla quale non risulta che i due parlarono di que- sto omicidio. Ne l'autonomia della deposiIOne di
NC rispetto a quella del CO può esse- re esclusa sulla base dell'astratta ipotesi di una possibile visita da parte di RI in occasione della Pasqua del 1993. Ma soprattutto l'autonomia delle due dichiaraIOni risulta palese dalle diffe- renti indicaIOni sul luogo del delitto e sui nomi degli autori, incluso lo stesso RI, che non viene menIOnato da NC. E tuttavia, secon- do i giudici del merito, tali discordanze non infi- ciano l'attendibilità delle due dichiaraIOni, per- ché sono facilmente spiegabili per il fatto che
NC riferisce quanto appreso da TU, che, non avendo materialmente partecipato all'omicidio, pur da lui organizzato, ben poteva non avere una piena conoscenza della composiIOne del gruppo di fuoco. Inoltre la mancata inclusions di RI tra i partecipanti al delitto, nel rac- conto di NC, si può spiegare anche con il fatto che TU, sapendo del rapporto di affinicà tra RI e NC ed essendo particolarmen- te legato a RI, «ben poté deliberatamente sce- gliere di non fare menIOne al NC del ruo- lo del RI per evidenti motivi di opportunità, sia perché si trattava pur sempre di disvelare la partecipazione ad un omicidio, sia perché non sa- peva il TU se il RI aveva già messo il co- gnato al corrente del fatto e soprattutto. se il
RI aveva intenIOne di rappresentare il fatto al CO, sia perché infine il NC avreb- be potuto lamentarsi con il RI per essere sta- to escluso dalla partecipaIOne all'omicidio».
Plausibile è anche la confidenza fatta da TU a
NC, sia per l'interesse di costui a essere informato circa gli sviluppi della guerra tra San- taOL e RR nella quale era coinvolto, sia per l'interesse dello stesso TU a divulgare le informaIOni sull'omicidio cui aveva partecipato il cugino CO LL. E' vero invece, secondo i giudici del merito, che sono inattendibili le dichiaraIOni rese da NC NO nelle successive fasi, anche dibattimentali, del procedimento, con l'aggiunta di inediti riferi- menti alle attività immediatamente successive al
-delitto. Ma l'evidente falsità di tali dichiaraIO- ni e il fondato sospetto che esse siano state con- cordate a scopo di calunnia con il CO RI, anch'egli auOR di analoghe sopravvenute integra-
EIOni della sua originaria versione dei fatti, non 60
invalidano il giudiIO di attendibilità delle di- chiaraIOni iniziali dei due collaboranti Sicché la originaria dichiaraIOne de relato di NC lo può essere utilizzata a riscontro individuali zante rispetto all'originaria dichiaraIOne directe di RI.
Un ulteriore riscontro alla deposiIOne di RI viene poi, secondo i giudici del merito, dalle di- chiarazioni di Maurizio OL, che, inquadrato l'omicidio di EO nella guerra tra il clan NT OL e il clan RR, indica come esecutori ma- teriali del delitto, oltre TU e RI, OA do TI, NI NA, IM TA e FR- sco LL, riferendo notizie apprese prima da
LO D'AT e da AL RC in casa del primo e poi da US AN e LV TU cio». Anche la deposiIOne di OL è autonoma ri- spetto a quella di RI, secondo la corte cata- nese, perché resa in carcere sin dall'iniIO della sua collaboraIOne;
ed è specifica, perché il col- laborante indica esattamente pure il colore della moto sulla quale viaggiava la vittima. Né è infi- ciata dall'errato inserimento tra gli autori mate- riali del delitto di IM TA e di ED CU PO, spiegabile con il fatto che OL riferisce quanto appreso in particolare da TU (oltre che da D'AT, RC e AN), che, pur avendo promosso l'omicidio, non aveva personalmente parte- cipato all'agguato, delegato a RI anche per il reclutamento dei complici. Anzi l'erONa inclusio- ne nel commando di TA e TI, che accomuna le deposiIOni di NC e OL, conferma che costoro riferiscono attendibilmente quanto appreso da TU. Mentre il fatto che TU abbia riferi- to ad OL della partecipaIOne di RI, che invece ha taciuto a NC, conferma l'ipotesi che fu il rapporto di parentela tra NC e
RI a indurre TU a un maggiore riserbo. E la confidenza di TU ad OL si spiega ancora una volta con le esigenze di informaIOne sullo scontro tra i clan, oltre che con il fatto che in precedenza OL aveva partecipato a un primo fal- lito tentativo di agguato ai danni di EO.
La valutaIOne che i giudici del merito propongono delle dichiaraIOni di RI, NC e LA appare dunque corretta, perché conforme allo schema argomentativo prescritto dalla giurisprudenza di questa Corte, e plausibile, benché certamente opi- nabile. Sicché si sottrae alle censure di legitti- mità prospettate dal ricorrente.
Rimane da considerare il rapporto tra la dichiara- IOne di RI e quella del teste LL, cl- 61
tre che la deposiIOne del collaborante CO
NO e la perizia medico legale.
Come risulta dalla motivaIOne esibita dai giudici del merito a proposito della posiIOne di LV TU, NO riferisce che RI e OC gli avevano confidato di aver partecipato all'omicidio EO insieme a TU: in particola- re, ha precisato NO, AN «si vantava di questo fatto di essere stato utile a TU e mi disse che era stato contento di avere portato a termine questa missione insieme a CL (RI)
e a TU». Sicché è plausibile in questa prospet- tiva la giustificaIOne fornita dai giudici del me- rito per 1' omesso riferimento al ricorrente, se
AN non aveva ragioni per vantarsi di avere agito insieme a lui.
Quanto al deDO contrasto con la deposiIOne del LL ordineteste in alla velocità dell'autovettura dei killer, elevata per il testi- mone e moderata per il collaborante, i giudici del merito lo escludono innanzitutto in base al rilievo che di tale particolare RI parla solo a dibat- timento, quando, essendo decorsi oltre sette anni dal fatto, è possibile un errore di memoria, condi- IOnato anche dalla facilità con la quale la moto della vittima fu raggiunta e affiancata. Aggiungono poi che anche il racconto del testimone può essere stato influenzato dalla sua posiIOne, all'interno di una vettura che procedeva lentamente, «essendo certamente soggettiva la valutaIOne in ordine alla velocità con la quale procede una macchina diversa da quella sulla quale si trova il soggetto che tale valutaIOne compia». Rilevate infine che non può neppure escludersi una variaIOne della velocità della Duna dopo il sorpasso della vettura di Caval- laro, quando circa cinquecento metri dopo raggiunse la moto della vittima, che procedeva lentamente e poté essere affiancata solo con un rallentamento della stessa vettura dei killer. Né sussiste, se- condo i giudici del merito, il contrasto denunciato dalla difesa con riferimento al fatto che LL ro, sceso per soccorrere EO in terra, non avreb- be né visto l'inversione di marcia della Duna né udito il colpo di grazia di cui parla RI. Si tratta infatti di contrasto solo apparente, perché
LL dichiara di non aver visto o udito, ma esclude quanto riferito da RI, posto che non il testimone ha ricordato che, quando vide EO adoperare la pistola, tornò spaventato verso-la-sua- vettura. Sicché è ben possibile che la Duna abbia - raggiunte-EO quando LL volgeva le spalle alla scena e che il testimone abbia imputato alla pistola della vittima anche il rumore del colpo di 52
grazia infertole da RI, dato che la vittima non poté certo sparare dopo il colpo che le devastò la scatola cranica. Inoltre RI non ha affatto dichiarato di essere stato preso di miza dagli spa- zi di EO, sicché nessuna incompatibilità c'è con l'affermaIOne di LL che gli spari vennero esplosi al suo avvicinarsi. E egualmente deve con- cludersi, secondo i giudici del merito, per quanto. attiene al rapporto tra la dichiaraIOne di RI
e la perizia medico legale, posto che la vittima fu colpita alla testa mentre era in terra e il colpo attraverso la scatola cranica da sinistra verso de- stra. Ancora una volta pertanto si tratta di una rico- struIOne dei fatti che, per quanto opinabile, è certamente plausibile e perciò non sindacabile nel giudiIO di legittimità.
Quanto all'aggravante del riciclaggio, contestata per il reato associativo, i giudici del merito de- sumono dal considerevole numero di imprese coinvol- te nell'attività di reimpiego dei proventi crimina- li la consapevolezza del ricorrente circa i presup- posti dell'aggravante. E l'argomento è certamente plausibile, se si consideri che l'aggravante risul- ta imputabile anche a titolo di colpa, a norma dell'art. 59 comma 2 c.p. (Cass., sez. VI, 14 di- cembre 1999, CA, m. 216656). Quanto alla determinaIOne della pena, infine, i giudici del merito hanno ben soppesato la gravità dei reati in relaIOne alla favorevole prognosi evolutiva del ricorrente;
e su queste basi hanno_ espresso un giudiIO di equivalenza tra le c circo- stanze attenuanti generiche e le circostanze aggra- vanti contestate, determinando la pena in misura incensurabilmente ritenuta adeguata.
10. LV IS
10.1- In primo grado LV IS è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati:
A) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 1, 5 e
6, 110, 112 nn.1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 c.p. per- ché, in concorsO con TO PA, AL
RC, CO NG, LO D'AT, A- logero CA, NC IA, LV RI staldi, NI CO, e con altre persone, tra cui di US EO, poi deceduto, il PA,
1'RC e il NG quali mandanti, il D'AT
e il CA come organiz atori, lo IA, qua- le componente del gruppo di fuoco, il IS ed il Comis appostandosi, pronti a intervenire, nei pressi del locale gestito dalla vittima, 1'Avola svolgendo compiti di copertura, in più di cinque persone, cagionavano volontariamente mor e di 63
TO OR, contro cui venivano esplosi col- pi di pistola calibre 7,65. Con le ulteriori aggravanti di aver comme 3SO 11 fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui
!
facevano parte: di aver agito con premeditatione;
di aver CommESSO il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. per il PA e il NG inoltre di aver com-
messo il reato durante il tempo in cui si er an o sottratti volontariamente all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. in IA il 24 maggio 1991.
B) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p. 2, 4 e 7 legge 895/67 per- ché, in concorso TO PA, Aldo Erco- NO, CO NG, LO D'AT, OG ro CA, NC IA, LV TA di, NI CO, e con altre persone, tra cui di
US EO, poi deceduto, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecu- IOne di un medesimo disegno criminoso, illegalmen- te detenevano e portavano in luogo pubblico una pi- stola cal. 7,65, un revolver cal. 38 ed altre armi non meglio identificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede. in IA il 24 maggio 1991.
Per tali reati LV IS è stato condan- nato alla pena complessiva dell'ergastolo, con iso- lamento diurno per la durata di mesi tra, I giudici d'appello hanno riDO la pena ad anni trenta di reclusione, in ragione della scelta dell'imputato per il rito previsto dall'art. 4 ter
1. n. 144/00.
10.2 COrre per cassaIOne l'imputato, che ha proposto due motivi d'impugnaIOne a mezzo dell'avv. LV Pappalardo e quattro motivi a mezzo dell'avv. Corso Bovio. Un ulteriore motivo è stato poi aggiunto a firma di entrambi i difensori.
Con il primo motivo l'avv. Pappalardo deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della responsabilità dell'imputato per il delitto di omicidio, denunciando la contrad- dittoria valutaIOne di attendibilità dei collabo- ranti AU OL e LO NC. Infatti
OL, che pure gli stessi giudici del merito con- siderano inaffidabile, ha già calunniosamente accu- sato LV IS di due omicidi dai quali
1'imputato è stato definitivamente "scagionato. E
NC, oltre a essere disistimato anche nell'ambiente criminale, hafpabesi tare psichiche 64
di cui danno conto i giudici del merito. Inoltre le actività attribuite all'imputato da NC so- no incompatibili con la sorveglianza speciale cui
IS è sottoposto, oltre a essere in contrad- diIOne con le deposiIOni del teste Scaravilli e dello stesso OL.
Con il secondo motivo l'avv. Pappalardo deduce man- canza di motivaIOne in ordine alle aggravanti di cui agli art. 61 n. 1 e 577 n. 3 c.p.
Con il primo motivo l'avv. Bovio deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne della sentenza im- pugnata, lamentando la mancata comparaIOne tra le dichiaraIOni rese dai collaboranti escussi in pri- mo grado, anche in relaIOne alla valutaIOne data- ne dai primi giudici, e le dichiaraIOni rese dai collaboranti escussi in secondo grado, oltre a nu- merose contraddizioni sia logiche sia giuridiche nella valutaIOne di tali dichiaraIOni.
A) Viene innanzitutto censurata la valutaIOne del- la deposiIOne di AU OL, perché i giudici del merito, pur avendo considerato personalmente non credibile il collaborante a causa di suoi com- portamenti anche successivi all'iniIO della colla- boraIOne, hanno tuttavia riconosciuto attendibili- tà intrinseca alle sue dichiaraIOni. In particola- i giudici del merito non hanno adeguatamente r e considerato gli accertati motivi di astio che ave- vano animato altre accuse già Vanamente mosse a
LV IS da AU OL, sentitosi abbandonato dal suo clan, e soprattutto dal ricor- rente, dopo l'incarceraIOne. Hanno ritenuto infat- ti che il rancore non esclude di per sé la veridi- cità delle accuse, perché ne garantisce il succes- SO; ma non hanno spiegato perché siano veritiere le dichiaraIOni di OL, che pure è persona non cre- dibile.
B) Analogamente viene censurata poi la valutaIOne della deposiIOne di LO UO, che i giudici del merito riconoscono come persona sostan- zialmente estranea al clan PA, perché disi- stimata dagli stessi mafiosi, e talora affetta da idee ossessive e maniacali, senza però trarre da questa premessa le inevitabili conseguenze in ordi- ne all'attendibilità intrinseca delle dichiaraIOni del collaborante, che viene invece affermata apo- disticamente.
C) Lamenta d'altro canto il ricorrente che i giudi- ci del merito hanno per converso ignorato o travi-
sato le dichiaraIOni di discarico rese da altri collaboranti.
CL VE RI riferisce come l'omicidio
OR fu deciso da AL RC, braccio destro. di PA, ta OG CA, che indicò 65
come killer il giovane IA. Ma, a differenza di AU OL, non inserisce mai LV Cri-
t a coloro parteciparono alla decisione
°
l di
-st a all'esecuIOne del delitto;
come non vi inserisce
11 CO LO NC, che secondo
l'accusa avrebbe sorvegliato la vittima prima del-
l'omicidio. E sembra illogica la giustificaIOne di tale silenzio proposta dai giudici del merico, quando ipotizzano che per discreIOne NC abbia cmesso di confidare al CO il coinvolgi- di IS nella fase inizialemento suo
-
dell'aIOne criminosa.
Il collaborante LV RA ha indicato come movente dell'omicidio la mancata restituIOne da parte di OR di un prestito di 280 milioni di lire ricevuto da parte di Lo Re, titolare di una torrefaIOne e parente di OG CA, boss del quartiere Picanello. Ha così smentito AU
OL, che offre indicaIOni più generiche sul mo- vente dell'omicidio, ricollegandolo sostanzialmente nella inosservanza da parta di OR della di- sciplina del clan (spaccio di droga non autorizzato e gestione in proprio di talune estorsioni). Ma i giudici del merito hanno sottovalutato la contrad- diIOne.
Anche NA NE, fratello di FR
NE auOR dell'omicidio, ha riferito che il fratello gli aveva raccontato di avere compiuto il delitto insieme a UN CA e US Squil- laci, senza mai parlare di IS. Ma la corte catanese considera inattendibile la deposiIOne_di_ Ferdinando Maccarrone perché l'omicidio risulta commesSO con un'unica pistola, mentre il collabo- rante afferma che a sparare furono contemporanea- mente suo fratello e CA. Sennonché anche U- ZI OL ha fornito indicaIOni erONe sull'arma impiegata per il delitto;
eppure i giudi- ci del merito non hanno considerato questo errore come idoneo a escluderne l'attendibilità.
D) Infine il ricorrente censura la valutaIOne di attendibilità intrinseca ed estrinseca delle depo- siIOni di AU OL.
Oltre alla già rilevata incertezza nella individua- IOne del movente, i giudici del merito non consi-_ derano adeguatamente che egli omette di riferire la presenza sul luogo del delitto del figlio della vittima e descrive come di colore scuro la vectura dei killer, descritta invece come bianca da CRsto- foro OR illogico infatti considerare ir- rilevanti tali discordanze come è illogica la va- lutaIOne di lealtà espressa dai giudici del merito nei confronti di OL, perché il collaborants, -do- po avere iffermato di avere appreso dallo stesso 66
Killer che NE aveva consumato un caffè nel- lo stesso bar in cui l'omicidio fu commesso, ammise nel corso del Controesame di avere appreso il par- ticolare dalla stampa e dalla televisione.
D'altro canto il principale riscontro alle dichia- raIOni di AU OL viene indicato dai giudi- ci del merito nella deposiIOne di TA Di Rai- mondo, che pure per più versi le contraddice. In particolare AU OL afferma che il commando omicida parti da una casa diroccata appartenente a
LV IS, mentre TA Di ND in- dica come punto di partenza una bisca clandestina ubicata nella stessa strada;
ma la corte catanese, riferendo l'appostamento nella bisca ai giorni pre- cedenti quello del delitto, considera la discrasia come prova dell'autonomia delle due deposiIOni e la spiega con il maggior peso che l'appostamento nella bisca avrebbe avuto per TA Di ND, che non partecipò al delitto. Nessuna spiegaIOne viene invece fornita su altre contraddiIOni: come sull'utilizzaIOne di un fucile da parte di A- OR IS, sul numero e sul tipo di vetture utilizzate per l'agguato, sull'identificaIOne di colui che sparò a PA. E quindi è inspiegabile come la deposiIOne di TA Di ND possa essere considerata di riscontro a quella di UR IO OL.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per il delitto di detenIOne e porto illegale di un fuci-_ le, che sulla base della sola deposiIOne di UR IO OL si assume impiegato nell'omicidio RA re. Il viIO, benché non deDO con motivo d'appello, può essere prospettato per il collega- mento nella continuaIOne del reato con quello di omicidio.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine alle ag- gravanti di cui agli art. 61 n. 1 e n. 5 e 577 n. 3
c.p.
Contesta innanzitutto che sussista l'aggravante del motivo futile o abietto, sia per l'incertezza sul movente dell'omicidio sia perché la valutaIOne del movente va rapportata all'ambiente in cui il delit- to si inscrive. Esclude poi che il delitto, commes- so in un bar durante l'orario di apertura, sia sta- to agevolato da qualsiasi ostacolo alla pubblica o privata difesa. Rileva infine che l'ipotizzata pre- meditaIOne si fonda solo sulle inattendibili depo- siIOni di AU OL e TA Di ND.
Con il quarto motivo infine il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne per 11 67
-mencato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Lamenta che i giudici del merito non ab- biano adeguatamente considerato l'inc r e za sul suo effettivo ruolo nell'omicidio né le sue condi- IOni personali e familiari.
Con il motivo aggiunto, infine, viene ribadita la censura relativa alla valutaIOne della deposiIOne di AU OL, sia per la sottovalutaIOne del suo malanimo nei confronti di LV IS, dimostrato dalla accertata infondatezza di altre accuse, sia per le contraddiIOni con le deposiIO- ni del figlio della vittima, IS OR, e degli altri collaboranti LO NC e Na- tale Di ND, che lasciano prive di effettivi riscontri le accuse del collaborante, riscontro non potendo essere considerato la specificità del suo racconto.
10.3 I ricorsi devono essere respinti.
Va innanzitutto considerata la correttezza e plau- sibilità della valutaIOne che i giudici del merito propongono della deposiIOne di AU OL.
In definitiva i giudici del merito, pur riconoscen- do la personalità inaffidabile, in quanto impulsiva e vendicativa, del collaborante, ritengono che tale valutaIOne поп possa di per sé escludere suel'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni, perché le ritrattazioni e talune falsità, progettate per lo più come reaIOne a un trattamento da parte dello Stato ritenuto insoddi- sfacente e comunque inadeguato all'importanza della sua collaboraIOne, sono sempre rientrate dopo bre- ve tempo. Sicché i giudici del merito, pur ritener- do che OL sia persona sulla cui credibilità non si può contare pregiudizialmente, hanno pure esclu- 50 che pregiudizialmente possano essere cestinate tutte le due dichiaraIOni, riservandosi di sotto- porle di volta in volta a un vaglio critico parti- colarmente. attento. E questa impostaIOne della corte catanese non può certo essere considerata scorretta o illogica.
La necessaria valutaIOne della credibilità pers0- nale del collaborante, invero, non è fine a se stessa, ma è strumentale all'accertamento della ve- ridicità delle sue dichiaraIOni, che va compiuto attraverso la valutaIOne dell'attendibilità sia intrinseca sia estrinseca di ciascuna parte del suo racconto. Come è stato ben chiarito, «l'indagine sulla credibilità del crd- "pentito" deve essere compiuta dal giudice non tanto facendo leva sulle qualità morali della persona quindi sulla genui- nità del suo pentimento- bensi attraverso l'esame delle ragioni che possono BinDO alla col- 58
laboraIOne» (Cass., sez. II, 14 gennaio 1997, Spa- taro, m. 207305), Come delle ragioni che possano spiegare la falsità di taluna delle sue affermaIO- ni. Certo la accertata disponibilità a mentire del dichiarante deve indurre alla circospecione, ma non può di per sé privare di attendibilita tutte le sue affermaIOni: altrimenti si finisce per negare an- che l'indiscusso «principio della cosiddetta "fra- IOnabilità delle dichiaraIOni rese da chiamanti in correità», in applicaIOne del quale si ricono- sce che «l'attendibilità della dichiaraIOne accu- satoria, anche se negata per una parte del raccon- to, пол ne coinvolge necessariamente quelle che reggano alla verifica del riscontro>> (Cass., sez.
I, 20 gennaio 2000,, Ferrara, m. 215505). Il giudi- IO di valutaIOne delle prove tende all'accertamento dei fatti, non alla qualificaIOne morale delle persone. E i giudici del merito hanno ampiamente e plausibilmente spiegato perché, pur dovendo riconoscersi la spregevole personalità mo- rale di AU OL, le sue dichiaraIOni non possono essere per principio espunte dall'ambito delle prove. Come hanno spiegato perché la scarsa affidabilità personale di LO NC non escluda necessariamente l'attendibilità delle sue dichiaraIOni.
Per quanto attiene più specificamente all'omicidio
TO OR, le concordi dichiaraIOni di
AU OL e LO NC nei confronti di LV IS non sono smentite, secondo i giudici del merito, dalle deposiIOni di CL. SE RI e di NA NE, che non indicano IS come partecipe del delitto. Infatti il silenIO di LO NC con il CO, circa i riferiti appostamenti compiuti in- sieme a IS in vista dell'omicidio OR, si spiega con l'estraneità a questo delitto di M- peri, che ne ebbe informaIOni solo indirette, per avere partecipato alle riunioni in cui l'omicidio fu discusso deciso da AL RC e OG
CA. E la parzialità delle informaIOni di CL SE RI sul delitto è confermata dal fatto che il collaborante non include nel com- mando omicida né il CO NC, che aveva operato insieme a IS, né OL, che pure vi aveva avuto un ruolo ben preciso. Sicché, secondo i giudici del merito, la discordanza tra la deposi- IOne di RI e quelle di NC e di AV dimostra la parzialità delle conoscenze di RI,- non la falsità delle accuse di NC e OL nei confronti di IS. E questo apprezzamento;
" per quanto discutibile - possa essere in relaIOne alla ipotizzata discreIOne di NC, non 69
certamente censurabile nel giudiIO di legittimità,_.
Né censurabile è la valutaIOne di inattendibilità di NA NE per il suo riferimento al- la pluralità di armi impiegate in un omicidio com- messo certaments con una sola pistola, posto che questo errore sulla quantità delle armi, che è con- seguenza di una falsa rappresentaIOne della dina- mica del delitto (due killer, anziché uno, che spa- rano insieme), è ben più significativo dell'errore commesso da OL, e considerato irrilevante dalla corte catanese, circa il tipo di pistola utilizza- to.
Quanto alla deposiIOne di Salvatore Scaravilli circa il movente dell'omicidio OR, secondo i giudici del merito «non ha uno specifico peso pro- batorio nella ricostruzione delle responsabilità dell'omicidio», benché sia indicativa della situa- IOne di sostanziale isolamento in cui OR si trovava all'interno del clan PA. E comunque si tratta di deposiIOne certamente non incompati- bile con quella di OL, perché non è implausibile che molteplici ragioni avessero inDO i SA la a eliminare uno degli affiliati. Significativa e attendibile è invece, secondo i giudici del merito, innanzitutto la deposiIOne di
LO NC, allorché riferisce che insieme a LV IS era stato incaricato da Cam- panella, RC e D'AT di sorvegliare il bar delle Falme in cui OR svolgeva la sua attivi- tà di lavord, perché in quel bar il delitto doveva essere commesso anche da un ragazzo da mettere alla prova (IA). Arrestato poi NC il 15 maggio 1991, dopo che aveva già riferito ai mandan- ti, IS fu subito coinvolto nella organizza- IOne del delitto da AU OL, che ne era stato incaricato.
Ed è infatti la chiamata in correità proveniente da
OL la principale prova di accusa
contro
TA di. Riferisce il collaborante che IS forni la base operativa del delitto, una sua casa diroccata sita a poche centinaia di metri dal bar delle Pal- me, e insieme a NI CO «svolse compiti di copertura mobile, muovendosi nella zona del delitto a bordo di una autovettura rubata, nella quale era riposto un fucile, al fine di intercettare even- tualmente le autovetture delle forze dell'ordine».
E i giudici del merito ritengono intrinsecamente attendibile la deposiIOne di OL, perché costan- temente reiterata e precisa. Infatti il mancato ri- scontro di altre accuse mosse da OL a IS. non equivale alla dimostraIOne della loro natura calunniosa;
mentre anche l'eventuale vere-e-pro- prio sentimento di astio o rancore non può, di per ।
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se stesso, essere ritenuto aprioristicamente sinto- mo di inattendibilità intrinseca della chiamata in reità o correità fatta in genere da un collaboran- te, dato che l'incenIOne di nuccere alla persona verso cui si nutre rancore è perfettamente compati- bile con una esposiIOne veritiera dei fatti ed an- zi quest'ultima circostanza costituisce solitamente la migliore garanzia per un collaborante che voles- se nuocere ad una persona chiamandola in reità ov- vero in correità». Sicché ancora una volta le con- clusioni dei giudici del merito appaiono al riguar- do incensurabili, perché risultano fondate su cri- teri di valutaIOne plausibili (giustificaIOne esterna) e correttamente applicati (giustificaIOne interna). Né la condiIOne di sorvegliato speciale di IS, abitante in zona, può renderne inve- rosimile il coinvolgimento nel delitto, perché, se- condo i giudici del merito, i relativi rischi erano compensati dalla conoscenza dei luoghi e delle abi- tudini di OR e dalla disponibilità della casa diroccata utilizzata come base logistica, che ridu- ceva al minimo il rischio di essere intercettati dalle forze dell'ordine. Mentre è irrilevante il mancato riferimento di OL alla presenza sul luo- go del delitto di OF OR, figlio della vittima, che ha dichiarato di avere inseguito i killer fuori dal bar con in mano la scopa, perché dal racconto dello stesso testimone risulta che egli, visto il padre in terra, si affacciò prima dal piano rialzato del bar e poi si recò verso la porta di ingresso brandendo la ramazza. Sicché è plausibile, secondo i giudici del merito, che OL non lo vide, perché aveva già avviato la sua auto- vettura. E questa ricostruIOne dei fatti non può
certo essere sovvertita nel giudiIO di legittimi- tà; come non risulta censurabile in questa sede il giudiIO di irrilevanza espresso dai giudici del merito con riferimento al contrasto tra OL €
OF OR circa il colore della Fiat Uno sulla quale viaggiavano i killer, posto che OL, auOR di oltre cinquanta omicidi, parla del fatto a distanza di tre anni, mentre è di per sé signifi- cativa la concordanza sul tipo di autovettura.
D'altro canto, secondo la corte catanese, la depo- siIOne di AU OL risulta corroborata anche dalle dichiaraIOni de relato rese successivamente da TA Di ND, pienamente convergenti in ordine alla compartecipaIOne di LV TA di alla fase esecutiva dell'omicidio-con-compiti di copertura. Infatti Di ND riferisce di avere saputo da US CI che all'omicidio ave- vano partecipato tutte le persone che nei giorni. precedenti si erano insieme a lui appostate nella 71
casa da gioco sita in via Duca degli Abbruzzi, nel- la vana attesa della notizia dell'arrivo di RA re al bag delle Palme. E, secondo i giudici del me- rito, questa indicaIOne della casa da gioco come luogo di appostamento non è incompatibile con 1'indicaIOne di OL della casa diroccata di RI staldi come base logistica, perché sono riferite a giorni diversi. L'unica discrasia è nel silenIO di
OL sugli appostamenti dei giorni precedenti, ma si spiega, secondo i giudici del merito, con la scarsa importanza che quella fase preliminare ebbe per chi, come OL, partecipò effettivamente poi all'esecuIOne del delitto. Sicché, secondo la cor- te catanese, la convergenza tra le dichiaraIOni di
OL e Di ND copre «il nucleo fondamentale delle chiamate in reità fatte da OL e Di IM do nei confronti di IS, costituito dalla condotta di partecipaIOne da parte di quest'ultimo alla fase esecutiva del delitto in questione, con la specificaIOne del ruolo di copertura mobile concretamente svolto dal IS in concorso con gli altri correi nominativamente indicati». Mentre sono irrilevanti le discordanze sulla provenienza da un furto della vettura sulla quale IS si muoveva insieme a CO e sulla presenza di un fu- cile all'interno della posto che l'arma v e t tur
a ,
certamente non fu utilizzata.
Deve perciò concludersi per l'infondatezza dei mo- tivi, anche aggiuati, relativi all'affermaIOne della responsabilità in ordine all'omicidio.
Inammissibile è il motivo con il quale si lamenta l'affermaIOne della responsabilità per la deten- IOne e il porto del fucile sulla base della sola deposiIOne di OL. Lo stesso ricorrente ricono- sce che la questione non era stata dedotta nei mo- tivi d'appello; e poiché trattasi di questione di fatto, non di questione di diritto, non è possibile lamentare ora un difetto di motivaIOne al riguardo della sentenza d'appello. Secondo la giurisprudenza citata dallo stesso ricorrente, infatti, possono essere per la prima volta dedotte per cassaIOne le questioni «di pura legittimità, che non necessiTI di alcun accertamento in punto di fatto>> (Cass., sez. III, 16 giugno 1993, Nait, m. 194663). Infondato è il motivo concernente le aggravanti.
Infatti le prove dell'omicidio ne sorreggono anche la qualificaIOne come premeditato, mentre è indi- scusso nella giurisprudenza di questa Corte che «il fine del conseguimento di un incontrastato control- lo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto,- congrui casi, come 72
configurante un motivo turpe e ignobile, in quanto alla luce del comune sentire nell'attuale momento. storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpe- traIOne di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzaIOni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della conviven- za civile e vista con profonda riprovaIOne da co- loro che della comunità fanno parte» (Cass., sez.
I, 20 gennaio 2000, Ferrara, m. 215504). E nel caso in esame i giudici del merito hanno appunto ritenu- to che l'omicidio fosse finalizzato «al mantenimen- to del prestigio della organizzaIOne mafiosa».
Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p.,
i giudici del merito l'hanno ritenuta configurabile perché «la vittima è stata colta di sorpresa mentre si trovava del tutto indifesa all'interno del bar delle Palme di sua pertinenza, intento a conversare con un amico venuto a trovarlo per assaggiare un nuovo aperitivo e perciò era facile e sicuro bersa- glio di colpi di arma da fuoco esplosi a breve di- stanza dai killers avvicinatisi per ordinare un caffè senza che la vittima designata potesse 50- spettare di nulla (tanto da chiedere ai finti clienti se il caffè loro servito era stato di gra- dimento degli stessi) non al momento della s e
esplosione dei colpi». E si tratta di giustifica- IOne certamente idonea, posto che, secondo la giu- risprudenza, per la configurabilità dell'aggravante
< è sufficiente che la difesa sia semplicemente ostacolata per condiIOni di tempo o di luogo ovve- ro perché si tratta di persona debole o incapace di difendersi per deficienze psichiche 0 fisiche »
(Cass., Sez. II, 4 maggio 1990, De Vito, m.
186537); né si «richiede che la situaIOne di mino- rata difesa sia stata ad arte ricercata od indotta, ma solo che il colpevole tragga coscientemente ed obbiettivamente vantaggio dalle circostanze favore- voli all'incontrastato sviluppo della propria con- dotta illecita» (Cass., sez. I, 10 febbraio 1997,
COrza, m. 207221). Inammissibili infine sono le censure concernenti il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e. la determinazione della pena, perché propongono censure attinenti al merito della decisione impu- gnata, congruamente giustificata con riferimento ali gravità dei reati e deí numerosi precedenti dell noutator
11. AR TI
11.1- In pri rado ED TI è stato di chiarato colpev dei seguenti reati 73
A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°,
3°, 4°, e 6°comma C.P. per aver fatto parte insieme a RI NA, LV CE, Anastasio Ca- NN, LO OC, NI CO, France- sco LL, TA D' AN, AN AV ne, Vincenzo Scalia, BA PE e ad altre persone, tra cui US LI, di una as- sociaIOne, promossa e diretta da TO NT OL, affiliata all'organizzaIOne denominata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concreta- mente della forza di intimidaIOne del vincolo as- sociativo e della condiIOne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche riva- li), di delitti contro il patrimonio ( quali rapi- ne, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di altro genere (tra cui anche lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività eco- nomiche, di appalti e servizi pubblici ed alla rea- lizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiu- sti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.
Con l'aggravante per D'AN TA di aver CO- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa..o.co . ruoli munque svolto direttivi nell'ambito della stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente.
B) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.1, 56, 82,
110, 575, 577 n.3, C.P. per avere, in concorso_con
AL RC, NI NA, TO SA la e con AN US, successivamente ucciso, con più aIOni esecutive del medesimo disegno cri- minoso, compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco, a cagionare la morte di RD P- pe, che veniva attinto da vari colpi di arma da fuoco, atti che provocavano altresì per errore di mira il ferimento di NC AT.
Con le aggravanti di aver agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali sull'intero territorio dagli stessi controllato..
Per il PA inoltre con l'aggravante di aver commesso il reato durante il tempo in cui-si 74-
volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. C. per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81, 110 C.P., 2, 4 e 7 L. 895/1967 per avere, in con- corso con AL RC, NI NA, TO
PA e con AN US, successivamente ucciso, con più aIOni esecutive del medesimo dise- gno criminoso, detenuto e portato in logo pubblico armi da fuoco al fine di commettere il reato di cui al capo precedente.
In IA il 10.9.92.
- - 3D) per il reato di cui all'art. 74 co. 1 2
D.P.R. 309/1990 per avere fatto parte, unita- 4
-
mente a TO PA, AL RC, Giu-
LO seppe NG, TO LI,
ANnocito, US AN, Mario Strano
(AR u CU), AN IO, NI Co- mis, LV IS, AN IS,
PO AN,. AR RE, France ND, CO CO, NC IA, Rinaldo Sura- niti, Sebastiano PE, GE PA,
CO NG, RO PU, Fi VA,
IP IP, OG CA, US PU renti, US UL, Antonino Salvo, Salva- OR PU, RO PU, CO GL si, LV UD, TO UD, A- OR TO, US EOnardi, CC Di OL,
AN AP, CO Guardo, Carmelo De Luca,
US ON, Lucio Tusa, Francesco Tusa, BA RC, NI CO, LF Cam- panella, LV TU, RO LL,
CO TA e AN NA, di una associaIOne finalizzata alla commissione di delitti, concernen- ti gli stupefacenti, pravisti dall'art. 73 st. lag- ge, associaIOne promossa e costituita da TO
PA e US RE, diretta e orga- nizzata da CO NG, AL RC, Pie- tro PU, OG CA, US Mado- nia, US NG, GE PA, Salva- OR TO e CO SA.
Con le aggravanti di essere l'associaIOne armata e composta da più di dieci persone. Nella provincia di IA, in Varese e in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993
e successivamente.
E) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112
n. 1 - 73 co. 1 4 6 e 80 comma 1 lett. b) e co.
2 D.P.R. 309/1990 perché, in concorso con TO
"PA, AL RC, US NG, An- toNO LI, LO ANnocito, P- pe AN, RI AN (AR u CU), AN
NI CO, LV- stellip IO
IS, Venerando PO AN, armando RE, CO ND, Vincenzo Scalia, IN SU, BA- PE, GE San- tiOL, CO NG, RO PU, Fi- lippo VA, OG CA, US
RE, US UL, Antonino Salvo,
LV PU, RO PU, Domenico
PU, LV UD, TO UD,
LV TO, US EOnardi, CC Di
OL, AN AP, CO RD, LO De
CA, US ON, Lucio SA, Francesco SA, BA RC, NI NA, LF
CA, LV TU, RO LL,
CO TA e AN CO ed anche separata- mente tra loro, con più aIOni esecutive del mede- simo disegno criminoso, acquistava, trasportava, deteneva, commerciava, vendeva o, comunque, cedeva quantitativi anche ingenti di sostanze stupefacenti comprese nelle tabelle previste dall'art. 14 st. legge.
Nella provincia di IA, in Varese ed in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993
e successivamente.
Per tali reati ED TI fu condannato alla pena complessiva di anni diciotto di reclusione. I giudici d'appello esclusero nei confronti dell'imputato l'aumento di pena di anni due di re- clusione applicatogli ex art. 61 n. 2 c.p. sulla pena base determinata con riferimento al reato di tentato omicidio di US RD;
dichiararono non doversi procedere a suo carico, ai sensi dell'art. 649 c.p.p., in ordine al reato di spaccio di stupefacenti fino alla data del marzo 1993, per- ché l'aIOne penale non poteva essere proseguita per precedente giudicato, e lo assolsero dal mede- simo reato per il residuo arco temporale contesta- to, perché il fatto non sussiste;
limitarono fino alla data del 17 aprile 1994 la partecipaIOne dell'imputato sia al delitto di associaIOne mafio-
Sa sia al delitto di associaIOne finalizzata al traffico di stupefacenti;
determinarono quindi la pena anni quindici di reclusione.
11.2 COrre per cassaIOne 1'imputato e propone sette motivi d'impugnaIOne, di cui due aggiunti.
Con il primo motivo del ricorso e con il primo dei motivi aggiunti il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per il tentato omicidio di US-RD.-Lamenta in- nanzitutto la illogicità della distinIOne operata dai giudici del merito con riferimento alla deposi- IOne di CL SE RI-tra-dichiaraIOni dirette, relative alla fase organizzativa del de- 76
litto, e dichiaraIOni de relato, concernenti la fase esecutiva. Tale distinIOne, infatti, oltre a essere irrilevante nei confronti del ricorrente, che secondo l'accusa partecipò solo alla fase ese- cutiva, si basa solo sul fatto che il collaborante si autoaccusato di partecipato avere all'organizzaIOne dell'omicidio, ma non escludono l'incontrollabilità di una deposiIOne relativa a confidenze che sarebbero state ricevute dal ricor- rente. Come illogica è la valutaIOne di genuinità espressa per le dichiaraIOni di RI, sol per- ché rilasciate già all'iniIO della sua collabora- zione. E queste errate premesse, unitamente all'omissione del vaglio di credibilità personale di RI, rendono invalide conseguentemente tutte le valutaIOni sulla attendibilità del collaboran- te, perché le dichiaraIOni de relato richiedono una verifica più severa, a maggior ragione quando fonte ne è lo stesso accusato. Né i giudici del me- rito hanno adeguatamente valutato le contraddiIOni tra le dichiaraIOni rese da RI al pubblico ministero e quelle rese al dibattimento circa
l'incarico di uccidere RD e la composiIOne del commando omicida, perché le discrasie sono sta- te superate con mere congetture. Come mere conget- ture hanno inDO i giudici del merito a superare la contraddizione tra la deposiIOne di US RD, che riferisce di aver visto un giovane con il volto nascosto da un cappello dirigersi ver- so di lui con una pistola in pugno, e la deposiIO- ne di RI, secondo il quale la vittima intui_il pericolo quando vide sopraggiungere un'autovettura e scenderne un uomo. La deposiIOne di RI vie- ne manipolata per salvarne l'attendibilità, perché
è inspiegabile il racconto del collaborante quando riferisce che AN, inceppatasi la sua pistola, tornò verso la vettura per cambiare arma, senza po- ter contare sul ricorrente, che secondo l'accusa lo affiancava, né per dare il colpo di grazia a R- dano ferito né per contrastare D'IG, che spara- va dal balcone di casa sua a difesa di RD. E' assurdo ipotizzare che il ricorrente, affiancato a
AN come supporto armato, rimanga inerte di fronte all'inceppamento della pistola del complice e all'imprevista reaIOne di D'IG, quando R- dano afferma invece di essere stato aggredito da un solo killer. La corte catanese del resto non consi- dera adeguatamente la falsità delle dichiaraIOni di RI circa-l'abbandono di AN morente, non coordina le dichiaraIOni di RI con quelle di OL (del tutto generico), di CC Di PA
(improbabile destinaterio di una confidenza ricevu- ta già prima del mandante RI) e di EO (che, 77
contrariamente a quanto afferma la corte, riferisce quanto appreso dallo stesso Sampsri), non risolve i contrasti tra OL e RI sull'individuaIOne di D'IG come auOR dell'intervento a difesa di
RD, ritiene illogicamente inattendibili le dichiaraIOni de relato di PA, sol perché con- trastanti con quelle di RI, e omette di consi- derare la deposiIOne di NI BR, che non include il ricorrente tra gli aggressori di A-
IO.
Con il secondo motivo del ricorso e con il secondo motivo aggiunto il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine al delitto di associaIOne finalizzata al traffico di stupefa- centi, lamentando mancanza totale di motivaIOne sia sul suo presunto inserimento in tale associa- IOne sia sull'autonomia delle chiamate in reità che lo accusano. Sostiene che i giudici del merito hanno apoditticamente desunto la sua pretesa parte- cipaIOne all'associaIOne per il traffico di stu- pefacenti dalla premessa di una sua affiliazione all'associaIOne mafiosa.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento al riconoscimento dell'aggravante del riciclaggio, contestata in relaIOne al delitto di associaIOne mafiosa, privo di qualsiasi indagine sul profilo soggettivo della circostanza, benché egli non fosse né titolare né collaboraOR di alcuna delle impre- se coinvolte.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne di legge e viIO di motivaIOne in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, fondato solo su un suo lontano preceden- te.
Con il quinto motivo il ricorrente lamenta l'immotivata determinaIOne nella eccessiva misura di tre anni di reclusione dell'aumento di pena per la continuaIOne.
-11.3 Il ricorso deve essere respinto.
I giudici del merito fondano invero la propria de- cisione soprattutto sulla deposiIOne di CL
SE RI, ritenuta attendibile perché tem- pestiva, in quanto resa sin dall'iniIO della sua collaboraIOne, autonoma, in quanto resa mentre era in carcere e nessuno aveva ancora parlato del de- litto, autoaccustoria, in quanto si attribuisce il ruolo di organizzaOR dell'aggressione a RD. Escludono in particolare che le dichiaraIOni di
RI siano de relato, perché egli organizza i delitto coordinando il commando, sicché possono sere considerate indirette solo per la fase 78-
tamente esecutiva dell'aIOne criminosa, in quanto realizzata in anticipo rispetto alle direttive del capo gruppo. E questa qualificaIOne della deposi- IOne di RI è certamente corretta, perché, es- sendosi il collaborants attribuito il ruolo di or- ganizzaOR del commando omicida, le stesse dichia- raIOni di coloro che, incaricati di compiere il delitto, ne riferirono immediatamente l'esito al mandante, vanno considerate come parte dell'aIOne delittuosa piuttosto che come sua rappresentaIOne narrativa;
mentre s'è già detto con riferimento al- la posiIOne di AN AT dell'utilizzabilità delle deposiIOni relative alle dichiaraIOni con- fessorie rese dall'imputato fuori del procedimento.
Sicché è plausibile, oltre che corrispondente allo schema argomentativo prescritto dall'art. 192
c.p.p., la valutaIOne di particolare attendibilità intrinseca espressa dai giudici del merito nei con- fronti di RI, la cui credibilità personale è stata attentamente verificata come per tutti i col- laboranti. Secondo la deposiIOne dibattimentale di Claudio SE RI, dunque, l'incarico di uccidere
US RD gli fu dato da PI PU e
AL RC, che ne temevano gli intenti di ven- detta per la precedente uccisione del fratello, ed egli si impegnò nel compito con i ragazzi a lui più vicini, vale a dire NI: NA, ED CU PO, US AN, Mimmo Vasta e US LL;
ma la sera fissata per l'esecuzione dell'omicidio RD non si recò nel campo spor- tivo dove era solito riunirsi con il suo gruppo e perciò l'aIOne fu rinviata. Quella sera stessa, però, i componenti del commando riuscirono а rin- tracciare RD e decisero di procedere immedia- tamente all'esecuzione, senza il previo consenso del capo: lo inseguirono a piedi sparandogli con- tro, ma riuscirono solo a ferirlo per l'esaurimento dei colpi della pistola di AN e per l'intervento difensivo di D'IG. vero che nelle dichiaraIOni rese al pubblico E '
ministero RI aveva parlato di un incarico con- ferito direttamente da PU ad NA, TI
e AN, ma secondo i giudici del merito la di- scrasia non è rilevante, perché, essendo RI il capo gruppo, risultava comunque officiato dell'organizzaIOne del delitto, come risulta con- fermato dal fatto che egli dopo il delitto si recò con-i-componenti del commando a riferire prima a
PU e poi a PA. Né v'è contrasto, se- condo la corta catanese, tra le dichiaraIOni rese
-da-RI in ordine al ruolo di TA, perché in Edibattimento 11 collaborante¨ che incaricati 79
dell'esecuIOne materiale del delitto erano NA,
_ TI e AN, ma ha aggiunto che તુ Vasta era stato attribuito il compito di sostituire dopo il delitto la vettura impiegata dal commando con quella da utilizzare per la fuga. E infatti l'auto utilizzata per l'agguato fu abbandonata con il cor- po di AN a bordo dinanzi a un ospedale.
Quanto alla dinamica del delitto, RI riferisce il resoconto ricevuto la sera stessa da NA e Cu- tiPO, che gli spiegarono come nel fallito tenta- tivo di uccidere US RD avesse perso la vita AN, a lui molto legato. Né v'è contra- sto, seondo i giudici del mento, tra la ricostru- IOne del tentativo di omicidio riferita da RI
e la versione di US RD, anche se la de- posiIOne dibattimentale della persona offesa è stata inizialmente difforme da quella resa al pub- blico ministero. Neppure sulla presenza di un'autovettura dalla quale AN scese per darsi all'inseguimento di RD può dirsi che sussista una sostanziale discrasia tra le deposiIOni di
RI e dell'offeso, che la presenza p o sto dell'autovettura è indiscutibile e che verosimil- mente RD si avvide di AN e delle sue intenIOni quando il killer ne era già disceso;
mentre è solo una deduIOne degli assalitori che Giordano. si fosse avveduto già dell'arrivo dell'autovettura.
Quanto poi alla causa che impedi a AN di in- fliggere alla vittima il colpo di grazia, se
1 inceppamento della pistola, come riferito da
RD, o l'esaurimento dei colpi, come riferito da RI, i giudici d'appello ritengono più at- tendibile l'ipotesi dell'inceppamento, in quanto coerente con il numero di bossoli rinvenuti e il numero di colpi esplosi anche da D'IG, ma non ne traggono conclusioni contrarie all'attendibilità di quanto RI riferisce per averlo appreso da
NA e TI, che a loro volta non erano certo in grado di sapere quanti dei numerosi colpi uditi fossero stati esplosi da AN e quanti da
D'IG, sicché avevano riportato a RI il ri- sultato di una mera deduIOne. Quanto al numero de- gli inseguitori di RD_e_al_ruolo di ED
TI, la corte catanese rileva come la presen- za di due killer risulti dalle dichiaraIOni rese nell'immediatezza dei fatti dalle sorelle di R- dano e da un carabiniere, che vide l'auto degli ag- gressori fuggire dopo il delitto oltre che dalla deposiIOne del collaborante Di DI, che riferi- sce quanto appreso da D'IG. Mentre il mancato intervento di TI, rimasto molto indietro ri- spetto a AN, si spiega con timore di esse- 80
re colpito da D'IG. E, contrariamente a quant affermano NA e TI per cercare di giusti- ficare il fallimento dell'aIOne, AÑ fu col- pito mentre tornava alla macchina, come risulta dal fatto che fu colpito da un proiettile proveniente da distra e dall'alto. Sicché, secondo i giudici d'appello, deve ritenersi che AN s'era dato alla fuga, più che andare a sostituire la pistola,
e che altrettanto fece TI sotto i colpi di
D'IG che gli passavano sulla testa, come con- fermato, oltre che da Di DI, anche da CC Di
OL, che riferisce quanto appreso direttamente da Arena e TI. E questa ricostruIOne degli eventi, del tutto plausibile, è certamente incensu- rabile;
come incensurabile è la spiegaIOne che, in ragione della collocaIOne della vettura abbandona- ta, la corte catanese dà del mancato intervento dell'ospedale in favore di AN, nonostante la richiesta di aiuto che NA e TI avrebbero rivolto a un infermiere, secondo quanto riferisce
RI.
Conferme alla deposiIOne di RI vengono, poi, secondo i giudici del merito, dalle dichiaraIOni di AE EO, testimone diretto, non de relato come sostiene l'imputato, dell'incontro tra il commando e il mandante, avvenuto in casa di PI PU il giorno dopo il delitto. E tale incontro, come rife- risce RI, era il secondo, dopo quello della sera precedente;
né è incompatibile con la visita, precedente o successiva, fatta a PA. Sicché non v'è contrasto tra i due collaboranti;
come con- trasto non v'è tra RI e OL, dalla cui depo- sizione risulta che egli seppe dell'identità di
D'IG, come omicida di AN, da D'AT e dallo stesso RI, e quindi non immediatamente, mentre da NA aveva appreso solo la dinamica dei fatti.
Quanto alla deposiIOne di AE BR, secondo i giudici del merito non è utilizzabile come ri- scontro a quella di RI, perché riferisce quan- to da lui stesso appreso;
e il ricorrente non pre- cisa quali contrasti vi sarebbero tra le due depo- siIOni. Mentre la deposiIOne di PA, che indi- са come aggressori di US RD persone del tutto diverse da quelle indicate da RI, è pa- lesemente inattendibile, in quanto esclude dal com- mando lo stesso AN che vi rimase ucciso. F anche questa valutaIOne appare certamente insinda- cabile.
Sicché sia il primo motivo del ricorso sia il primo motivo aggiunto sono infondati. Inammissibili sono il secondo motivo del ricorso e. il secondo motivo aggiunto, perché propongono cen- 81
sure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificatà con riferimento alle ri- sultanze processuali, in particolare dalle numerose chiamate in correità relative al ruolo svolto da
ED TI nell'associaIOne mafiosa, dalle quali emerge che il gruppo del RI si occupava del traffico di stupefacenti;
e che TI, seb- bene non spacciasse, era incaricato di prendere le ordinaIOni. Il terzo motivo del ricorso è infondato, perché
l'aggravante del riciclaggio è imputabile anche a titolo di colpa, a norma dell'art. 59 comma 2 c.p.
(Cass., sez. VI, 14 dicembre 1999, CA, m. 216656).
Il quarto e il quinto motivo del ricorso, infine, sono inammissibili perché propongono censure atti- nenti al merito della decisione impugnata, congrua- mente giustificata con riferimento alla gravità dei reati e alla precedente condanna riportata dall'imputato per rapina, furto, ricettaIOne ed armi, anche per quanto attiene all'aumento per la continuaIOne, determinato nella misura non manife- stamente incongrua di anni uno mesi tre di reclu- sione per l'associaIOne finalizzata al traffico di stupefacenti, di anni uno di reclusione per i reati satelliti in tema di armi connessi al tentato omi- cidio in danno di US RD e di mesi nove di reclusione per l'associaIOne mafiosa.
12. LO D'AT
12.1- In primo grado LO D'AT è stato di-
- -- chiarato colpevole dei seguenti reati:
A) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575, 577 n. 3 e n. 4 (in relaIOne all'art. 61 n. 1 C.P.) per avere in concorso con TO PA, AL do Ercolano e con altre persone non ancora identi- ficate che materialmente agivano, essendo i concor- renti nel reato almeno cinque, cagionato la morte di RB ST.
Con l'aggravante per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il NT OL e 1'RC, di cui all'art. 7 della L.
31.5.1965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo
а una misura di prevenIOne, durante il-periodo previsto di applicaIOne della misura.
In IA 11-26.2.1993.
B) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 411 cp per avere in concorso con TO PA- AL 82
ancora identi- do RC e con altre persone non essendo i con- ficate, che materialmente agivano, correnti nel reato almeno cinque, distrutto il ca- davere di RB ST.
In IA il 26.2.1993.
C) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112, 575, 577 I. 3 C.P. poiché in concorso con AL Ez- coNO, RO PU, TO NT, quali mandanti, agendo con premeditaIOne, in concorso con altri soggetti non identificati, essendo i con- correnti nel eato in numero superiore a cinque, con più aIOni esecutive del medesimo disegno czi- minoso, Cagionavano volontariamente la morte di
LV CH e US AN CH, nei cui confronti venivano esplosi diversi colpi di pi- stola. Con l'aggravante, per il PA, di cui all'art. 61 n.6 C.P. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di catture e ordini di carcerazione spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il NT OL e 1'ErcoNO, di cui all'art. 7 della L.
31.5.1965 m. 575 per avere commesso il fatto, es- sendo gli stessi sottoposti con provvedimento defi- nitivo a una misura di prevenIOne, durante il pe- riodo previsto di applicaIOne della misura. In RA vina di IA il 10.9.1992.
D) per il reato di cui agli artt.61 n. 2, -81 cpv., 110, 112 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 m. 497 per avera, in concorso con AL RC, RO GL si, TO PA ed essendo 1 concorrenti nel reato almeno cinque, detenuto e portato ille- galmente in luogo pubblico un revolver cal.38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo P) della rubri- ca.
In Gravina di IA il 10.9.1992.
E) per il delitto di cui agli artt. 61 nn 1, 5 e 6,
110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, perché in concor- so con TO PA, AL RC, FR- sco AM e con altre persone, il PA E- DE, quale mandante, l'RC, oltre che qua- le mandante ed organizzaOR, nella veste di esecu- OR materiale, il D'AT ed il AM, quali componenti del gruppo di fuoco, cagionavano volon- tariamente la morte di AV US contro cui ve- nivano esplosi (RC) cinque colpi di pistola cal 7; 65.
Con le aggravanti per tutti: di avere commesSO il fatto per motivim is ti, al fine di assicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parts;
دن
di avere agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in--circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
di essere i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque e per PA TO, anche di commesso il reato durante il tempo in cui si
€79 era sottratto volontariamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA, 15 gennaio 1984.
F ) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 81 Cov., 110 C.P. 10, 12 = 14, legge 14.10.1974 n.
497, perché, in concorso con TO PA,
AL RC, CO AM e con altre per- sone non ancora identificate, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecu- IOne di un medesimo disegno criminoso illegalmente detenevano portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo precedence;
In IA, 5 gennaio 1984.
G) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 1, 110, 575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con Aldo
RC, cagionato la morte di TI ZO, contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco cal.38.
Con la aggravanti di aver agito con premeditaIOne
€ per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali e sull'intero territorio dagli stessi controllato.
H) per il reato BP. e p dagli artt. 61 n. 2, 81, 110 C.P., 2, 4 e 7 L.n.895/1967 per avere, in con- corso con AL RC, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico un'arma da fuoco cal.38 al fine di commettere il reato di cui al capo precedente.
In Aci LO il 5.1.1989.
I) per il delitto p. e p. agli artt. 61 nn.1, 5, 6,
110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché in concorso con TO PA, AL RC,
OG CA, TA D'Emanuele, Ernesto
TA, RI US IV, il PA, 1'Ercolanc e il CA, quali mandanti, il
D'AT, il D'AN e l'OL (il quale ultimo forniva ai killer una delle armi), come organizza- tori, gli altri quali esecutori materiali, con RI LL US (successivamente deceduto), in più di cinque persone, cagionavano-volontariamente la morte di CO CO, contro cui venivano esplosi colpi di arma da fuoco calibro 38. Con le ulteriori aggravanti di aver commesSO 11 fatto per motivi abietti al fine di mantene- 84
il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui r e facevano parte di aver agita. con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da osta- colare la pubblica e privata difesa. Per il NT inoltre con l'aggravante di aver il reato durante il tempo in cui si era commesSO volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
In VO (GR) il 23 luglio 1991.
I) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 2, 4, 7 legge 895/67 per- ché, in concorso con TO PA, AL
RC, OG CA, TA D' Emanuele,
ST TA, RI US IV e con
LL US (successivamente deceduto), es- sendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno crimi- nosc, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal.7,65 e un revolver cal.
38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede. Tra IA VO (GR) e Zone viciniori in
-
data anteriore e fino al 23 luglio 1991. M) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 112, 629 1° e 2° comma C. P. per avere in con- corso con TO PA, OG AM la, AL RC, LO OC e con Maurizio
OL, CO EO e LV CH, que- sti ultimi due poi uccisi, talora anche in riunione tra gli stessi, con più aIOni esecutive del mede- simo disegno criminoso, costretto, mediante minac- ciose richieste telefoniche e al fine di procurarsi un ingiusto profitto, GO NE a versare lo- ro la somma di lire due milioni, così determinata dopo successivi aumenti, a titolo di "proteIOne" per l'attività imprenditoriale svolta.
In IA e zone limitrofe dal 1979 al 1994.
Con l'aggravante, a partire dal maggio del 1991, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condiIO- ni previste dall'art. 416 bis C.P. e comunque al fine di agevolare la realizzaIOne degli scopi dell'associaIOne mafiosa capeggiata da TO NT di cui gli imputati facevano parte.
N) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575, 577 n.3 poiché quali mandanti, agendo con premedi- taIOne, in concorso con AL RC, RO U- glisi, TO PA e con altri soggetti che agivano -quali esecutori materiali, essendo ± concorrenti nel reato in numero superiore a cinque,. cagionavano la morte di IL CO mediante strangolamento. il 85
Con l'aggravante per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante per il SA 1a = per 1'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 m. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo- ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura.. In IA il 10.9.1992.
O) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 411
C.P. per avere in concorso con AL RC, Pie- tro PU, TO PA e con altre per- sone che materialmente agivano, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, di- strutto il cadavere di IL CO. Con l'aggravante per il PA, di cui all'art. 61 C.P., per avere commesso il reato duran- il tempo in cui si sottraeva volontariamente te all'esecuIOne di mandati di cattura. e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati calis stesso commessi e con l'aggravante per il SA la e per l'RC di cui all'art.7 L. n.575/1965 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sot- toposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di ap- plicaIOne della misura. In IA il 10.9.1992.
P) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv.,
110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con OG CA, AL RC,
GE DO, LO TO, LF Lo Ca- stro, BA NA, TO RE, E- DE PA, LO ER con altre persone (oltre che con Di ST LV e AR zisi NU, questi ultimi due poi uccisi), essendo
i concorrenti nel reato in numero superiore a cin- que, il PA e l'RC, quali mandanti,
RE TO, D'AT LO, CA
OG, NA BA, quali organizzatori
(unitamente allo stesso dell'agguato,
E rco lan o
)
DO Carmelo e DO GE occupandosi di seguire le vittime mediante appostamenti e pedina- menti nei giorni precedenti al delitto al fine di conoscerne le abitudini, il ER ed il Lo A- stro quali esecutori materiali (unitaments al Di
ST), cagionato con premeditaIOne la morte di
BE AR, BE RO RA Car- AL Sebastiano contro i quali Z
-melo esplosi-pi colpi di armi da fuoco. 86
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e. cioè al fine di assicurare al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della
'famiglia” catanese di "Cosa Nostra". Con l'aggravante, altresi, per il NT, di cui all'art.61 n. 6 C.2., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
Q) per i reati di cui agli artt.61 n. 2, 81 cpv.,
110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n.497 e 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con OG CA, AL RC, Ange- lo DO, LO TO, LF Lo RO,
BA NA, TO RE, TO
PA, LO ER, essendo i concorren- ti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente.
In territorio di IA il 10.3.1989.
R) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in concorso con OG CA, Aldo RC,
GE DO, LO TO, LF Lo A- stro;
BA NA, TO RE, E- DE PA, LO ER e con altre persone (oltre che con Di ST LV e AR zisi NU, questi ultimi duet poi uccisi) ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essen- do i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, impossessati, al fine di commettere il rea- to di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Re- nault 21 targata PA 898067 e dell'auto Lancia Pri- sma, targata VC 503840 che sottraevano, usando vio- lenza sulle cose, ai legittimi proprietari CA ra CO e NA MI mentre detti auto- mezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quin- di esposti per necessità e consuetudine alla pub- blica fede.
In Catania il 25.1.1989 ed in epoca precedente
-
prossima al 10.3.1989.
S) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625 n. 2 e n. 7 C.P. per essersi in concorso. con Calo- gero CA, AL ER, GE DO, LO TO, LF Do RO BA
NA, TO RE, TO PA,
LO ER (oltre che con Di FA A- core e IS NU, questi po ucci
1
9 31
si) impossessati, con violenza sulle cose, della targa CT n. 763489 che asportavano dall'auto Fiat
Uno di proprietà di GG US, mentre 1a stessa ara parcheggiata nella pubblica strada = quindi esposta per necessità consuetudine alla pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire l'omicidio plurimo di cui al capo pre- cedente.
Per tali reati LO D'AT fu condannato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni uno e mesi nove.
I giudici d'appello assolsero l'imputato dal qua- druplice omicidio in danno di AR BE,
RO BE, LO RA e BA A- lì e dai reati connessi di detenIOne e porto di armi;
dall'omicidio di US AV e reati con- nessi di detenIOne e porto di arma;
dall'omicidio di NC TI e reati connessi di detenIOne e porto di armi e di furto pluriaggravato della auto- vettura Renault 21 targata PA 898067; dall'omicidio di CO CO e reati connessi di deten- zione e porto di arma;
dall'omicidio di CO
IL e reato connesso di distruIOne di cadave- re. Esclusero per l'omicidio di US AN CH la circostanza aggravante della premedita- zione. Determinarono la in quellapena dell'ergastolo senta isolamento diurno.
12.2- COrrono per cassaIOne l'imputato, le parti civili costituite per l'omicidio di US AV e il pubblico ministero.
12.2.1- Il pubblico ministero ricorre contro l'assoluIOne dell'imputato sia dall'omicidio di
US AV sia dall'omicidio di CO O- relli.
Quanto all'omicidio AV il ricorrente deduce vi- IO di motivaIOne della sentenza impugnata, lamen- tando che erONamente i giudici d'appello abbiano ritenuto la deposiIOne di LO NC ini- donea a riscontrare la pur attendibile deposiIOne di AU OL, in quanto sollecitata dal cogna- to CL SE RI e tardiva, per essere stata resa a un mese dall'iniIO della sua o lt r e
collaboraIOne. Infatti RI aveva solo confida- to al CO come fosse necessario rivelare infor- maIOni su un fatto eclatante per accreditarsi. presso gli investigatori, mentre non poteva consi- derarsi eccessivo il decorso di quarantacinque giorni dall'iniIO della collaboraIOne prima che NC parlasse Comicidio AV. Illogico è 28 che i giudici del merito desumano anche
1'inattendibilità di NC dal fatto che dell'omicidio AV nulla sapesse RI, cui pure il CO era legato da una sudditanza psicologi- C3, posto che quella di NC era state solo una deduIOne fondata sul ricordo di avere assisti to alla partenza del gruppo di fuoco dal Motel Agip nello stesso giorno in cui aveva appreso dalla stampa dell'omicidio di US AV. Inoltre non è implausibile il racconto di NC di avere visto le armi del commando esposte sul banco frigo- rifero del bar del motel, perché il collaborante dice che erano nascoste dal corpo dei sicari. Men- tre è significativo che le deposiIOni di OL e di NC coincidano nell'indicaIOne dei com- ponenti del gruppo di fuoco, tra i quali D'AT; e tra le deposiIOni predibattimentali di NC e quelle di US RE e di OL non vi sono le contraddiIOni in ragione delle quali i giudici d'appello ipotizzano tentativi di adegua- mento nella deposiIOne dibattimentale di Granca- NO. La corte d'appello comunque s'è fondata su erONs interpretaIOni del significato delle depo- siIOni di NC, OL e US RE ti. Sicché la deposiIOne di NC può ben essere considerata riscontro individualizzante ri- spetto a quella di OL. Mentre erONamente ia catanese ha omesso di considerare che c o r t e l'omicidio fu deciso nella casa di Siracusa in cui aveva trovato ospitalità PA e che tale casa fu frequentata anche da LO D'AT; come ha omesso di considerare che proprio il gruppo di D'AT tentò alcuni anni dopo di uccidere anche il figlio di US AV. Quanto all'omicidio CO, il pubblico mini- stero deduce viIO di motivaIOne della sentenza impugnata, lamentando che illogicamente siano state considerate inattendibili le deposiIOni di UR IO OL e di CL SE RI, pur poste a fondamento della decisione relativa ad altre im- putaIOni, e sia stata omessa la consideraIOne di deposiIOni importanti, come quella di UT e di
SO, dimostrare l'altro idonee a tra l'inconsistenza dei dubbi espressi dalla corte su taluni tardivi ricordi di OL. Lo stesso discono- scimento del movente dell'omicidio, riconDO al clan PA da tutti i collaboranti, è illogico e contraddictorio.
Per quanto attiene poi in particolare al ruolo di LO D'AT, secondo il ricorrente la corte. catanese ha illogicamente preferito la versione d Fuella di TA Di ND circa RE
AT assunse il ruolo di co l'epoca 19
-
gliere di PA, così escludendo che tile ruc- lo potesse valere come prova del suo coinvolgimento nella decisione di uccidere RA, peraltro già riconducibile, contrariamente a quanto illogi- camente assumono i giudici del merito, anche al pur riconosciuto ruolo di capo decina svoito dall'imputato. Tantopiù che OL, riscontrato poi da RI, indica specificamente LO D'AT come proponente per il ruolo di killer di CO
LL, bisognoso di un aiuto economico.
12.2.2- Le parti civili costituite per l'omicidio AV propongono distinte impugnaIOni.
Tutte peraltro deducono violaIOne di legge e viIO di motivaIOne della sentenza impugnata, lamentando che i giudici d'appello abbiano illogicamente rico- nosciuto attendibilità solo a una parte della depo- siIOne del collaboraOR AU OL, quella relativa alla decisione e organizzaIOne del delit- to, e abbiano considerato inidonee a riscontrarla la dichiaraIOni di LO NC, erronea- mente ritenute in contrasto con le dichiaraIOni di
US RE. A sostegno di tali censure vengono esibiti argomenti analoghi a quelli svolti dal pubblico ministero;
in particolare viene censu- rata la sentenza per avere sottovalutato i numerosi
Iiscontri oggettivi alla deposiIOne di Maurizio OL. 12.2.3- LO D'AT propone sette motivi d'impugnaIOne di cui tre aggiunti. Con il primo motivo del ricorso e con il primo mo- tivo aggiunto il ricorrente deduce violazione di legge € viIO di motivaIOne in ordine all'affermazione della sua responsabilità per l'omicidio dei fratelli CH, fondata su un'erONa valutaIOne delle deposiIOni di UR IO OL, US RE, TA Di ND, US LI.
Lamenta innanzitutto che i giudici del merito ab- biano contraddittoriamente valutato la deposiIOne di AU OL sul suo coinvolgimento come man- dante nel fallito tentativo di uccidere LV
CH mentre era ricoverato in una clinica, per- ché, pur avendo ritenuto che la versione di OL fosse smentiza dalla deposiIOne della moglie di
CH, assegnano poi rilevanza alla dichiaraIO- ne di OL come riscontro alla deposiIOne di LI
--CI, che riferisce di un incontre avuto con il ricorrente insieme a D'IN e OL che lo aveva informato dell'iniziativa da lui assunta di incaricarli dell'omicidio. La stessa dichiaraIOne
DE, circa l'incarico confent Avo 90
la a lui e a D'IN di uccidere LV Marche- se e il successivo-incontro con il ricorrente, vie- ne peraltro considerata dalla corts catanese fonte di un mero sospetto, che doveva essera considerato inidoneo perciò 2 ricevera qualsiasi riscontro.
D'altro canto AU OL riferisce di aver in- formato il ricorrente del fallito tentativo, ma non parla dell'incontro narrato da LI, che perciò non può essere considerato riscontro alle dichiaraIOni di OL;
tantopiù se si consideri che neppure D'IN parla dell'incontro con il ri-
corrente. E' comunque contraddittorio, secondo il ricorrente, il riconoscimento di attendibilità alle dichiaraIOni di OL, della cui credibilità per- sonale la stessa corte catanese dubita;
una atten- dibilità peraltro affermata con riferimento all'omicidio CH e negata con riferimento all'omicidio IL, benché unitaria ne fosse sta- ta la rappresentaIOne.
Illogica poi è la valutaIOne come riscontro alla deposiIOne di OL delle dichiaraIOni di P- pe RE, che riferisce di una riunione del consiglio del clan nel corso della quale il ricor- rente avrebbe sollecitato l'uccisione di LV
CH. La stessa corte catanese, infatti, rico- nosce che solo dopo il 17 aprile 1992 il ricorrente
€ RE poterono partecipare a riunioni del consiglio, posto che prima consiglieri non erano; eppure non considere che il racconto di RE circa i delitti che furono decisi in quella riunio- ne è incompatibile con il fatto che quei delitti risultavano in gran parte già commessi alla data del 17 aprile 1992. Sicché la deposiIOne di GI seppe RE è del tutto inattendibile, anche perché sopravvenuta solo in dibattimento;
mentre la corte catanese la considera attendibile per quanto attiene all'omicidio CH, pur avendola consi- derata inattendibile per quanto attiene alla colle- gata vicenda dell'omicidio IL.
Contrasta con la deposiIOne di AU OL del resto anche quella di TA Di ND, perché l'uno sostiene che CH non si fidava del ri- corrente, l'altro sostiene che CH era invece solito confidarsi con il ricorrente. Mentre è priva di qualsiasi riscontro la dichiaraIOne di TA
Di ND su un suo incontro in casa di RA con PA e il ricorrente, che avrebbe ancora sollecitato l'uccisione di CH.
Infine il ricorrente risulta in realtà estraneo a tutti i tentativi di uccidere CH, incluso quello poi riuscito, salvo I centativo compiuto nella clinica in cui RC stato ricoverato. 91
Con il secondo motivo del ricorso LO D'AT deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne con riferimento all'affermaIOne della sua respon- sabilità per l'omicidio RB, fondata sulle deposiIOni di AU OL, US EL lo e TA Di ND.
Lamenta innanzitutto che i giudici del merito, con- travvenendo alla programmatica attribuIOne di mag- giore attendibilità alle dichiaraIOni predibatti- mentali dei collaboratori, abbia fondato il proprio convincimento sulla dichiaraIOne rasa solo in di- battimento da US LI .circa un'implicita ammissione del ricorrente di avere partecipato all'omicidio RB, che rendeva ne- cessario uccidere anche Di EO, di cui RB era compare. Infatti secondo la dichiaraIOne resa da LI al pubblico ministero, il ricorren- te s'era limitato a dire che l'uccisione di Carbo- naro rendeva necessaria anche quella di Di EO, alcuna responsabilità senza attribuirsi nell'omicidio RB. Ed è questa dichiaraIOne di LI che risulta confermata anche da
AU OL, che peraltro offre indicaIOni pri- ve di riscontro sulla partecipaIOne del ricorrente all'omicidio RB. La presenza del ricorrente nel Motel Agip da lui stesso gestito, infatti, non è significativa;
e non ne implica anche la consape- volezza del conferimento a AN AT da parte di OL del mandato a uccidere. Mentre è inatten- dibile il racconto del successivo resoconto
_ dell'omicidio che AT avrebbe fatto al ricor- rente e ad OL. Né un riscontro alle accuse di
OL viene dalla deposiIOne de relato di Natale Di ND, che, riferendo quanto appreso da Bat- taglia, indica il ricorrente come organizzaOR dell'omicidio Di EO, non dell'omicidio RB.
Con il terzo motivo del ricorso e con il secondo motivo aggiunto LO D'AT deduce violaIOne di legge, sostenendo che i fatti addebitatigli
(presenza al motel al momento dell'incarico a Bat- taglia, riceIOne della notizia dell'omicidio, informaIOne dell'avvenuto omicidio RB data agli incaricati dell'omicidio Di EO) non integrano gli estremi di un concorso nel delitto.
Con il terzo motivo aggiunto LO D'AT la- menta che illogicamente i giudici del merito abbia- no desunto dalla sentenza definitiva di condanna per l'omicidio Di EO la prova di una connessione con l'organizzaIOne anche dell'omicidio RB, assumendo che l'inattesa anticipaIOne di questo delitto indusse Il ricorrente ad assumersene diret- tamente 1a responsabilità promuovere per esecuIOne dell'altro delitto. Ma se:1' immediata t
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2 E6
_Quanto alla deposiIOne di AU OL i giudici del merits hanno concluso, dopo un'analisi molto attenta e diffusa, che sua ricostruIOne dell'omicidio AV è risultata attendibile solo in parte e non ha trovato conferma alcuna neppure nel- la perizia balistica, che non ha rinvenuto sui proiettili tracce del silenziaOR di cui ha parle- to il collaborante. Né riscontri alla deposiIOne di OL possono venire, secondo la corte catanese, dall'inaffidabile e contraddittoria deposiIOne di
NC; tantomeno da quella generica e tardiva di OR NO. Sicché, trattandosi di collaborante di cui è dubbia la stessa credibilità soggettiva, la sua deposiIOne, in mancanza di riscontri rigo- rosi, non è idonea all'affermaIOne della responsa- bilità dei coimputati indicati come suoi complici nell'esecuIOne del delitto, per il quale egli è stato già definitivamente condannato.
Secondo il pubblico ministero e le parti civili sa- rebbe illogica la parcellizzaIOne della deposiIO- ne di OL e, comunque, queste valutaIOni sareb- bero in contraddiIOne con il riconoscimento di at- tendibilità delle deposiIOni sia dello stesso O- la sia di NC che la corte catanese ha po- sto a fondamento della sua decisione su altre impu-
tazioni. Tuttavia nella giurisprudenza di questa
Corte si è già chiarito che «la valutaIOne di plu- rime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito caso per
CASO, con un prudente grado di flessibilità corre- lato alla consistenza delle chiamate stesse, tenen- do conto sia della solidità della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibi- lità all'interno dell'intero quadro probatorio ac- quisito;
solo all'esito di tale operaIOne il giu- dice può stabilire se le chiamate siano autosuffi- cienti, nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se, per rag- giungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato>>>
(Cass., sez. I, 25 ottobre 2001, Annaloro, IT.
220334).
Né appaiono rilevanti, d'altro canto, le censure di omessa valutaIOne di elementi probatori non adega- tamente interpretati, incompatibili, come s'è det- to, con il giudiIO di legittimità.
12.3.2 Il ricorso del pubblico ministero-contro
1'assoluIOne di LO D'AT dallfomicidio.
CO inammissibile per violaIOne dell'art. è
606 p p., perché propone censure attinential/me- rec della decisione impugnata, congruamente giu- stificata con riferimento a plausibili dubbi circa l'attendibilità delle dichiaraIOni dei collaboran- ci.
I giudici del merito, invero, ritengono innanzitutto verino RI riferi della sua partecipaIOne alla in g i u st if i c at o i l r it a r do c on il q u al e C lau d i o Se-
fase preparatoria del delitto, nell'ottobre 1993, solo dopo sette mesi dall'iniIO della sua collabo- raIOne, puz avendo fin dall'iniIO già parlato dell'omicidio CO, eseguito secondo l'accusa da US LL a VO, in provincia di
Grosseto, previ sopralluoghi sul anche da
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RI; e a maggior ragione sospetto considerano i giudici d'appello il fatto che la chiamata in reità di LO D'AT fu formulata da RI per la prima volta all'udienza dibattimentale del 3 dicem- bre 1996, probabilmente per un tentativo di adegua- mento alla deposiIOne già resa da OL il 17 mar- zo 1994.
Quanto alla deposiIOne di AU OL, che si è autoaccusato dell'organizzaIOne del delitto, si è rivelata di una incertezza che i giudici del merito giudicano «sconcertante, inquietante e sospetta».
Il collaborante, infatti, ha taciuto della parteci- paIOne di CL SE RI ai sopralluoghi a VO fin quando non ha saputo che ne aveva parlato RI stesso;
come solo in dibattimento ha riferito di un incontro decisivo al Motel Agip, che specificamente coinvolge LO D'AT, men- ne aveva taciuto nell'interrogatorio reso al t re pubblico ministero circa tre anni prima. Ed è si- appello, gnificativo, secondo i giudici che in seguito alle numerose contestazi mossegli al ri- guardo nel corso dell'esame dibattimentale, la sua versione dei fatti risulta «contorta, farraginosa e confusa». A LO D'AT, d'altro canto, si ri- ferisce specificamente una dei numerosi moventi, peraltro tra loro incompatibili, indicati da OL per 1'omicidio di CO, che in precedenza avrebbe tentato di fare uccidere appunto D'AT per fare uno sgarbo a PA. Ma sul punto, contrariamente a quanto sostiene il pubblico mini- stero, OL è smentito da GA UT, che ri- siedeva anche lui a VO e condivideva con
RA il timore di essere ucciso dalla fami- glia catanese. Né un riscontro alle dichiaraIOni di OL viene dalla deposiIOne di TA Di Rai- mondo, che riferisce in termini analoghi dell'uccisione di due giovani-mandati da CO per assassinare D'AT, perché entrambe le dichia- raIOni sono prive di riscontri oggettivi, non ap- partenendo ai due giovani indicati da OL i resti umani rinvenuti in un no vicino a quello indi- 1
cato da Di ND come luogo in cui i cadaveri ebano stati abbandonati.
OL è poi smentito, secondo i giudici del merito, anche laddove afferma che subito dopo essere stato scarcerato US LL, ammalato in fase terminale, si era dichiarato disposto all'omicidio in cambio della sistemaIOne della sua famiglia;
e che la sua disponibilità era stata ben recepita, tanto da giustificare l'affiliaIOne di LL al clan SataOL, perché VO aveva un'unica via d'uscita e, quindi, v'erano elevati rischi per la fuga dopo il delitto. Infatti la scarceraIOne di CR LL risale a ben sei mesi prima dell'omicidio CO;
e quindi ad almeno quat- tro mesi prima dei sopralluoghi che avrebbero rive- lato le difficoltà di movimento in quel di Gaverra- no;
mentre l'affiliaIOne di LL al clan
PA risaliva almeno di un anno, come risulta da altre dichiaraIOni dello stesso OL;
e false sono risultate le stesse caratteristiche di Gavar- ano. Numerose sono poi, secondo i giudici d'appello, le contraddizioni e le illogicità del racconto di OL anche con riferimento alla fase esecutive, perché ad esempio, il collaborante avrebbe fornito le armi per l'omicidio, di cui era l'organizzaOR, solo in occasione della seconda spediIOne, benché il delitto dovesse essere com- messo già in occasione della prima spediIOne, ri- masta senza esito per un'imprudente telefonata di
LL a D'AT, che, nel timore di intercet- taIOni, aveva ordinato al commando, composto anche.. da ST TA e RI US IV, di rientrare. Comunque i pur divergenti racconti fatti da OL al pubblico e in dibattimento sono, secon- do i giudici del merito, «assolutamente incompati- bili entrambi con le risultanze oggettive acquisite in atti, costituite dalla data in cui venne rubata la Lancia Thema nel paese vicino a. VO
(10.7.1991), dalla data in cui venne noleggiato il camper (18.7.1991), dalla data dell'omicidio di
CO (23.7.1991) e dal chilometraggio percor- so dal camper dal giorno del suo noleggio al giorno della restituIOne (24.7.1991) alla ditta Safrent pari a km. 2971»._ Infine, comunque, la stessa iden- tificaIOne di US LL come auOR dell'omicidio è smentita dal teste ON, vigile urbano di NO presente al delitto, che non ne ha riconosciuto la fotografia;
mentre lo stesso OL non ha riconosciuto IV, che pure aveva detto di ben conoscere. re -Quanto alla deposiIOne di US RE, lativa a una riunione qui D'AT avrebbe parteed-
pato e nel corso del quale fu deciso 1'omicidio *Condorelli, essa è inattendibile secondo i giudici del merito: perché, contrariamente a quanto afferma
TA Di ND, all'epoca dell'omicidio O- relli né RE né D'AT erano ancora stati nominati consiglieri e, quindi, non avrebbero potu- to partecipare alla suddetta riunione;
e perché co- munque non c'è un solo punto della dichiaraIOne di
RE che supera la soglia minima di attendi- bilità intrinseca. Né la responsabilità di D'AT può essere argomentata, secondo la corte catanese,
«in base alla consideraIOne che questi era a capo del gruppo di OG in cui militava il CRsaful- li>; si tratta infatti di circostanza inidonea а fungere da riscontro, posto che al gruppo di OG non era stata neppure affidata l'esecuIOne del de- litto.
Sicché, secondo i giudici del merito, la chiamata in correità di OL nei confronti di LO
D'AT, di per sé scarsamente attendibile, è rima- sta priva di effettivi riscontri. E contro questo convincimento non possono valere in questa sede le interpretaIOni e ricostruIOni alternative dei fatti prospettate dal pubblico ministero.
Deve pertanto concludersi per l'incensurabilità del giudiIO assolutorio pronunciato dalla corte cata- nese nei confronti di LO D'AT in ordine all'omicidio CO.
12.3.2- Inammissibile, peraltro, è anche il ricorso proposto da LO D'AT in relaIOne alle im- putaIOni di cui è stato dichiarato responsabile. Quanto all'omicidio RB, se n'è già detto a proposito del ricorrente AN AT. La decisione di condanna di LO D'AT è in- censurabilmente fondata sulle deposiIOni di UR IO OL, TA Di ND e US IC dello.
E' plausibile invero il significato che i giudici del merito attribuiscono alla rivendicaIOne dell'omicidio RB che LO D'AT compie davanti al suo gruppo criminale per giustificare l'esigenza di un'immediata eliminaIOne anche di Di
EO, che altrimenti avrebbe costituito un pericolo per tutti. E in proposito non v'è sostanziale dif- formità tra le dichiaraIOni rese al pubblico mini- stero e al dibattimento da LI, la cui de- posiIOne, confermata anche da OL, non è pro- priamente de relato, perché il comportamento di
D'AT nel contesto descritto non fu meramente in formativo, ma aveva la funIOne di collegare
1'urgenza dell'omicidio Di EO alla rivendicaIOne: ufficiale», come la definisce OL, dell'omicidio
RB coinvolgimento di D'AT come o
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quanto alla deposiIOne di OL, con riferimento a un viaggio di LV CH in Francia succes - sivo all'iniIO della collaboraIOne di LO
CA, che in quel paese si era rifugiato. Ri- levano infatti i giudici del merito che OL si è costantemente autoaccusato di essere stato, su in- carico di LO D'AT ed AL
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l'esecuOR materiale, insieme a US CRsaful- li, dell'omicidio dei fratelli CH. Un primo tentativo di uccidere LV CH v'era sta- to, secondo il racconto di OL, quando lo stesso
OL e D'AT avevano saputo da IL del suo ricovero in una clinica;
ma il tentativo, cui ave- vano partecipato anche CE, D'IN, US
LL e US LI, non era riusci- to, perché LV CH non risultava regi- strato tra i ricoverati e non era stato possibile rintracciarlo all'interno della clinica. Fu in ra- gione di questo fallimento, secondo OL, che
D'AT gli raccomandò, di occuparsi direttamente dell'omicidio. Le dichiaraIOni di OL, anche se in parte contraddittorie, sono confermate, secondo
i giudici del merito, sullo svolgimento dell'aIOne delittuosa, dalle deposiIOni di D'IN e di LI CI. Inoltre la deposiIOne di OL è con- fermata da quella di LI per quanto attie- ne all'informaIOne del fallimento dell'aIOne im- mediatamente deta a D'AT, e questa conferma è particolarmente importante, perché esclude l'ipotesi di un'iniziativa personale di OL, ri- sultante da taluna delle dichiaraIOni dibattimen- tali dello stesso LI, perché se D'AT fosse stato estraneo al delitto OL non avrebbe avuto ragione di giustificarsi con lui per il man- cato risultato. La smentita di OL proveniente dalla moglie di LV CH sulla fonte del- la notizia del ricovero del marito, dunque, non travolge, secondo i giudici del merito, il riferi- mento di OL a D'AT come mandante e organizza- OR del delitto;
tanto più se si consideri la con- ferma che, alle accuse di OL
contro
D'AT, vene gono dalla deposiIOne di US RE, che ha riferito del mandato a uccidere CH confe- ritogli da D'AT già un anno prima e della suc- cessiva rivendicaIOne del delitto da parte dello stesso D'Agata, e dalla deposiIOne di TA Di
ND, che, come lo stesso RE, riferisce di una riunione con TO PA, a D'AT
a casa di RA a Mascalucia nel corso della quale s'era parlato della necessità di uccidere LV
CH. Né è illogica la valutaIOne dei giudici del merito di attendibilità della deposiIOne di OL nella accusa D'ATparts 11111 99 dell'omicidio CH, rispetto al quale trova le indicate conferme, e-non nella parte in cui lo ac- cusa dell'omicidio IL, essendo smentito sul punto da che coinvolge come TA Di ND, mandante solo AL RC. Mentre non v'è contra- sto tra la deposiIOne di OL, laddove riferisce di essersi conquistata la fiducia di CH, par- landogli male di D'AT e di RC, per prepa- rarsi a ucciderlo, e la deposiIOne di TA Di
ND, che riferisce della fiducia nutrita da
CH nei confronti di D'AT.
Le valutaIOni dei giudici del merito sono pertanto al merito della corrette e plausibili, attenendo decisione impugnata le censure proposte al riguardo del ricorrente.
Manifestamente infondata, infine, è la censura lativa all'estorsione ai danni di GA NE, r e
-
perché, dalla deposiIOne di AU OL risulta che lo stesso NE si recava presso il Motel Agip
a consegnare periodicamente il pizzo a D'AT; e,
a parte ogni consideraIOne sul ruolo dirigenziale dell'imputato, la riceIOne dei proventi dell'estorsione per conto del clan integra certa- mente il concorsO nel reato (Cass., sez. II, 16 febbraio 1995, MarTI, m. 201334).
13. LF D'IG
13.1- In primo grado LF D'IG è stato dichia- rato colpevole del reato p. e p. dagli art. 2 @ 7
n. 895/1967 L. illegalmente per avere detenuto un'arma da fuoco, utilizzata, in IA il.10 setz. tembre 1992, per sparare
contro
US AN, che a sua volta sparava
contro
US RD e rimase ucciso.
Per tale reato l'imputato, assolto per legittima difesa dall'omicidio di AN, è stato condanna- allato, con le circostanze attenuanti generiche,
pena di anni due. e mesi otto di reclusione 600.000 di multa. e
I giudici d'appello hanno riDO la pena ad anni uno mesi otto di reclusione e L. 400.000 di multa, in ragione della scelta dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
13.2 COrre per cassaIOne l'imputato e
1'ingiustificato disconoscimento dell'attenuante di lamenta cui all'art. 5 della legge n. 895 del 1967 e
1'immotivata determinaIOne della eccessiva. pena in misura
13.3- Il ricorso inammissibile, perché proponecensure manifestamente infondate e attinenti rito della decisions impugnata.. 100
I giudici del merito hanno escluso, invero, la ri- chiesta attenuante, in ragione della micidialità dell'arma tenuta in perfetta efficienza e del con- testo della sua utilizzaIOne;
e hanno determinato la pena con riferimento ai gravi precedenti dell'imputato e al suo inserimento in una guerra di mafia.
14. TA D'AN
14.1- In primo Grado TA D'AN è stato di- chiarato colpevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°,
3°, 4°, e 5°comma C.P. per aver fatto parte insieme RI NA, LV CE, AS AP netto, LO OC, NI CO, FranCE
LL, ED TI, Emanuela Pavone,
NC IA, BA PE e ad altre per- sone, tra cui LI US, di una 2350- ciaIOne, promossa e diretta da TO SA la, affiliata all'organizzaIOne denominata "Cosa
Nostra" e finalizzata, avvalendosi concretamente della forza di intimidaIOne del vincolo associati-
e della condiIOne di assoggettamento e di Vo omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche rivali), di de- litti contro il patrimonio ( quali rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di prove- nienza illecita ed usura) e di delitti di altro ge- nere (tra cui anche lo sfruttamento della prostitu- IOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività economiche, di appalti e servizi pubblici ed alla realizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiusti. Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.
Con l'aggravante per D'AN TA di aver CO- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o CO- munque svolto ruoli direttivi nell'ambito della stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1923_e_suc- cessivamente.
B) per il delitto p. e p. agli artt. 61 nn.1, 5, 6,
110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. perché in concorso con TO PA, AL RC,
OG CA, Marcello. D'AT, resto TA, RI US IV, il PA, 1'Ercolano ड 11 CA, quali mandanti, 11 D'AT, 11 D' AN e 1'OL (il quale altimo ller una delle armi), COMEfami 10
tori, gli altri quali esecutori materiali, 2 in
(successivamente concorSO con LL US cagionavanodeceduto), in più di cinque persone, volontariamente la morte di CO CO, contro cui venivano esplosi colpi di arma da fuoco calibro 38.
Con le ulteriori aggravanti di aver Commes50 il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da osta- colare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre con l'aggravante di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. In VO (GR) il 23 luglio 1991.
C) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 2, 4, 7 legge 895/67 per- ché, in concorso con TO PA, AL R- coNO, OG CA, LO D'AT, R- nesto TA, RI US IV e con
LL US (successivamente deceduto), es- sendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno crimi- noso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal.7,65 e un revolver cal. 38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.
RA IA e VO (GR)_e_zone viciniori in. data anteriore e fino al 23 luglio 1991.
Per tali reati TA D'AN è stato condannato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi quattro.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato dall'omicidio di CO CO e dai reati connessi di detenIOne e porto di arma, per non avere commesso il fatto;
e hanno escluso per il de- litto associativo la circostanza aggravante di ave- re costituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o comunque svolto ruoli direttivi nell'ambito della
-stessa, limitando la sua partecipaIOne a tale de- litto fino alla data dell'1 luglio 1995. Hanno per- ciò riDO la pena ad anni otto di reclusione, con la riduIOne per il rito abbreviato transitorio ri- chiesto dall'imputato.
14.2- COrrono per cassaIOne il pubblico ministe- ro e l'imputato. 154
14.2.1- Il pubblico ministero impugna l'assoluIOne di TA D'AN dall'omicidio CO e dai reati connessi.
Di tale imputatione e dei motivi di impugnaIOne proposti dal pubblico ministero s'è già detto a proposito di LO D'AT. pubblico ministero ricorre altresì contro
I'esclusione dell'aggravante di aver costituito = organizzato o comunque diretto l'associaIOne ma- fiosa per la quale TA D'AN è stato con- dannato, lamentando che i giudici del merito hanno così contraddittoriamente deciso, pur avendo rico- nosciuto il ruolo di capo del gruppo di LO UR svolto dall'imputato.
14.2.2- L'imputato ricorre contro la condanna per il delitto associativo e propone due motivi d'impugnaIOne, redatti da due distinti difensori.
Con il primo motivo del suo ricorso l'avv. Antille deduce violaIOne di legge e vizi di motivaIOne della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano violato le regole di valutaIOne delle chiamate in reità de relato, da valutare più rigorosamente delle chiamate in correità dirette, in quanto hanno contraddittoriamente considerato convergenti le deposiIOni di DA RI e
GA MA, benché ne abbiano escluso l'attendibilità con riferimento all'omicidio O- relli. Inoltre la corte catanese ha omesso di ac- certare quale fosse il ruolo effettivo di TA
D'AN e quali le condotte da lui tanute, posto. che si è esclusa la sua partecipaIOne all'omicidio
CO.
Con il secondo motivo del ricorso dell'avv. Antille
€ con l'unico motivo del ricorso dell'avv. D'Amico si deduce violaIOne dell'art. 133 c.p. e si lamen- ta l'ingiustificato diniego delle attenuanti gene- riche e l'eccessività della pena. In particolare l'avv. D'Amico evidenzia la contraddittoria sotto- valutaIOne dello scarso apporto fornito da TA
D'AN all'associaIOne, cui in definitiva ade- ri solo perché parente di PA.
14.3 Quanto al ricorso_proposto dal pubblico mini- stero l'assoluIOne contro dell'imputato dall'omicidio CO, non essendovi specifici rilievi da aggiungere, va ribadita, con riferimento alle argomentaIOni già esposte a proposito di MA cello D'AT, la dichiaraIOne di inammissibilità dell'impugnaIOne, atteso che i giudici del merito hanno plausibilmente escluso attendibilità delle deposiIOni di OL e RI- sulle quali l'accusa si basava anche nei di TA D'AN e hanno addirittura posto in dubbio l'effettiva ri- feribilità del delicto al clan PA.
Quanto all'impugnatione proposta dal pubblico mini- stero contro l'esclusione dell'aggravante contesta- ta a TA D'AN per il delitto associativo, si tratte ancora una volta di censure che attengono al merito della decisione impugnate. I giudici d'appello, infatti, hanno ritenuto che «l'essere stato a capo del gruppo del LO UR non po- scula affatto l'eserciIO di poteri decisionali e non significa partecipare alla strategia dell'associaIOne sia pure nell'ambito di un organo collegiale, ma ha determinato solo la esplicaIOne di una funIOne meramente organizzativa e di coor- dinamento delle risorse umane che in un determinato quartiere della città erano accomunate dalla appar-
tenenza alla stessa associaIOne mafiosa facente capo a TO PA;
il capo del gruppo territoriale in altri termini aveva il compito di gestire i ragazzi che in quel quartiere avevano aderito al clan, eseguendo gli incarichi operativi che i vertici associativi conferivano, senza avere peraltro alcuna possibilità di discutere, esamina- re, sindacare ovvero rifiutare il mandato e tanto meno impedirne comunque la esecuIOne (per come nel processo peraltro è emerso chiaramente, e prescin- dere dalle risultanze della sentenza suindicata, specialmente sulla base delle indicaIOni fornite da RI e Di ND)». Sicché, essendo eviden- te che la ratio dell'art. 416 bis comma 2 c.p. è quella di sanIOnare più gravemente chi partecipi all'associaIOne con poteri decisionali, deve rite- nersi non sindacabile il giudiIO espresso dalla corta catanese.
Inammissibili sono peraltro anche i ricorsi propo- sti per l'imputato.
I giudici d'appello, premesso come la stessa difesa avesse ammesso nelle conclusioni l'appartenenza del ricorrente all'associaIOne mafiosa, hanno rilevato che l'affiliaIOne di TA D'AN a cosa no- stra risulta accertata con autorità di giudicato fino alla data del 24 ottobre 1989 ed è confermata, per il tempo successivo, dalle deposiIOni conver- genti di OL, RI, NC, RE, Di OL, VA, BR, Grazioso US,
IA, RA, CU, VI, NO, AL ON, feON, NO, LI, NO e EOnardi.
L'avv. Antille contesta la convergenza di tali de- posiIOni, ma si-tratta-di-censura che, oltre a es- sere generica, è anche manifestamente infondata, per come si desume dell'ampia motivaIOne già della sentenza di primo grado 104
Quanto alla pena, la corte¯ catanese, negata in ra- gione della gravità del e dei precedent t o re a dell'imputato le attenuanti generiche, hanno valu- tato negativamente la sua adesione all'associaIOne mafiosa nonostante la lecita attività di impiegato comunale e il suo ruolo non subalterno, benché non direttivo, nel clan PA. E queste valutaIOni, certamente plausibili, si sottraggono al sindacato di legittimità.
15. AL RC
15.1- In primo grado AL RC è stato dichia- rato colpevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 e 4 ( in relaIOne all'art.61 n.1 C.P.) per avere in concorso con LV CE, AN
PA, TO PA e US EL lo, essendo i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque, i primi tre quali mandanti, gli al- tri quali esecutori materiali, cagionato la morte di Di EO US contro il quale venivano esplosi dal CE due colpi di arma da fuoco (cal. 9 ) . Con le aggravanti della premeditaIOne e di aver commesso il fatto per motivi abietti al fine di as- sicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa del- la quale facevano parte. Con 1'aggravante per PA, di cui all'art. 61 n. 6 cp. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti __ reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il Santa- OL e 1'RC, di cui all'art. 7 della L.
31.5.1965 n. 575 per aver commesso il fatto, essen- do gli stessi sottoposti con provvedimento defini- tivo a una misura di prevenIOne, durante il perio- do previsto di applicaIOne della misura. In IA il 26.2.1993.
3) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110,
112 cp., 10 e 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere in concorso LV CE, AN PA, Bene- detto PA e US LI, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto illegalmente, al fine di commettere il de- litto di cui sopra, una pistola cal.9.
In IA il 26.2.1993.
C) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112,
411 C.P. per avere in concorso LV CE, AN PA, TO PA e US
LI, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, distrutto, mediante car- bonizzaIOne, il cadavere-di-Di EO US.
1 105
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine¨ di occultare il reato di cui al capo F).
In IA il 26.2.1993.
110,D) per il reato di cui agli artt. 112, 575,
577 n. 3 e n. 4 (in relaIOne all'art.61 n. 1 C.P.) per avere in concorso con LO D'AT, Bane- detto PA con altre persone non ancora
@
identificate che materialmente agivano, essendo i concorrenti nel reato almeno cinque, cagionato la morte di RB ST.
Con l'aggravante per il PA, di cui all'art. 61 n.6 C.P. per avere commesso il reato durante il si sottraeva volontariamente tempo in cui all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carcerazione spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il NT OL e l'RC, di cui all'art. 7 della L.
31.5.1965 n.575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura.
In IA il 26.2.1993.
E) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 411 cp. per avere in concorso con LO D'AT, Bene- detto PA e con altre persone non ancora identificate, che materialmente agivano, essendo i concorrenti nel reato almeno cinque, distrutto il cadavere di RB ST.
In IA il 26.2.1993.
F) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112,
575, 577 n. 3 C.P. poiché quali mandanti, agendo сол premeditaIOne, in concorso con Marcello
D'AT, RO PU, TO PA e con altri soggetti non identificati, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, con più aIOni esecutive del medesimo disegno crimino- so, cagionavano volontariamente la morte di Marche- se LV e CH US AN nel cui confronti venivano esplosi diversi colpi di pisto- la. Con 1' aggravante, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carcerazione spediti per precedenti reati dallo Stesso commessi e con l'aggravante, per il NT OL l'RC, di cui all'art. 7 della L.
31.5.1965 n. 575 per avere commesso il fatto, es- sendo gli stessi sottoposti con provvedimento-defi nitivo a una misura di prevenIOne, durante il pe- riodo previsto di applicaIOne della misura.
In Gravina di IA il 10.9.1992.
کار شام G) per il reato di cui agli artt.61 n. 2, 81 cpv.,
110, 112 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 497 per avere, in concorso con LO D'AT, RO U- glisi, TO PA, essendo i concorrenti nel reato almeno cinque, detenuto e portato ille- galmente in luogo pubblico un revolver cal.38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo P) della rubri- ca.
In Gravina di IA il 10.9.1992.
#) per il reato di cui agli artt. 110, 112 n. 1 e 2,
61 n. 2, 6 e 7 D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv., con modificaIOni, nella legge 12 luglio 1991 n. 203);
423 C.P. perché in concorso con TO SA la, OG CA, LV TU, RC lo D'AT, RO PU, NI NA,
ED TI e con RI SE CL e
AN US, successivamente ucciso, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato superiore a cinque il TI e l'NA, unita-
-
mente ai predetti RI e AN, quali esecu- tori materiali del reato medesimo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epigrafe al fine di commettere il delitto di
-
estorsione nei confronti dei grandi magazzini
"Standa" di IA, descritto al capo successivo, nonché al fine di agevolare l'attività dell'associaIOne di stampo mafioso diretta da E- DE PA e della quale anche gli altri indagati facevano parte, volontariamente cagionava- no un incendio di vastissime proporIOni nei locali. dei grandi magazzini Standa di Via Etnea, cospar- gendo di liquido infiammabile uno degli ingressi dell'eserciIO commerciale e successivamente appic- cando il fuoco, per effetto del quale restavano completamente distrutti impianti, attrezzature, merci e scorte per un valore di parecchi miliardi, cosi cagionando alla persona offesa un danno patri- moniale di rilevante entità.
Con l'ulteriore aggravante, per PA ED to, di aver commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne emessi per precedenti reati.
Consumato in IA nel gennaio 1990.
I) per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv., 110, 112 II. 1 e n. 2, 61 n. 6 cp./ 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 ( convertito, con modificaIOni, nella _legge 12 luglio 1991 m. 203) 7 legge 31-maggio
1965, n.575; 629 C.P.," in relaIOne all'articolo.
-628, 3° comma, n.1 e 11. 3 C.P. perché, con più. daIOni esecutive del medesimo disegno criminoso in concorso con TO PA, OG CA 107
nella LV TU, LO D'AT, Pie- tro PU, NI NA, ED TI e con RI CL e PO US, successi- vamente ucciso, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato superiore a cinque 11 Cu-
-
tiPO e l'NA, unitamente ai predetti RI e
AN, quali esecutori materiali del reato mede- simo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epigrafe facendo parte tutti dell'associaIOne per delinquere di stampo mafioso diretta da TO PA ed al fine di agevolare l'attività dell'associaIOne stesse, mediante minacce e violenze consistite in atti di intimidaIOne danneggiamenti, siccome descritti
-
al capo che precede, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i responsabili dei grandi magazzini ND a corrispondere somme di denaro non precisate, sia in unica soluIOne che mensilmente € non conseguendo l'evento per cause indipendenti dalla loro volontà.
Con le ulteriori aggravanti per TU, CA
e PA di avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenIOne e per San- taOL anche per aver commesso il fatto durante il tempo in cui volontariamente si sottraeva all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini esecuIOne emessi per precedenti reati.
In IA, nel gennaio 1990. 110,L) per il delitto di cui agli artt. 81 cpv.,
112 n. 1, 648 ter c. p. per avere, in concorso E- DE PA, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso impiegato nella vendita presso l'eserciIO commerciale "Superesse s.r.l.", con sede in S. Gregorio di IA, е quindi nell'eserciIO di una attività economica, beni pro- venienti da più delitti di rapina aggravata commes-
Si in epoca diversa, tra cui la rapina consumata in Aci S. AN in data 9.9.92 nei confronti della
"Nuova Aligros S.r.l." e quella commessa in Aci S. AN in data 21.9.92; in danno di tale Lo Giudi- ce CL, autotrasportaOR per conto della ditta "Trans Ionica" di S. Teresa di Riva.-
In San Gregorio di IA ed Aci S. AN sino al 22.9.92.
M) per il delitto di cui agli artt. 61 nn 1, 5 = 6,
110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, perché in concor- con Benedetto PA, LO D'AT, SO
CO AM e con altre persone, il NT OL TO, quale mandante, l'RC, oltre che quale mandante ed organizzaOR, nella veste di esecuOR materiale, il D'AT d i . AM, quali componenti del gruppo di fuoco cagionavano 108
-volontariamente la morte di TA US contro cui venivano esplosi (RC) cinque colpi di pi- stola cal. -7765.
Con le aggravanti per tutti: di avere commesso il fatto per motivi abietti, al
Fine di assicurare 1'impunità all'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di avere agito con premeditaIOne;
di aver commess0 il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
di essere i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque e per PA TO, anche di commesso il reato durante il tempo in cui si aver era sottratto volontariamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA, 15 gennaio 1984. N} per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 8_ cpv., 110 C.P. 10, 12 e 14, legge 14.10.1974 Π.
497, perché, in concorso con TO PA,
LO D'AT, CO AM € con altre persone non ancora identificate, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso ille- galmente detenevano portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente;
In IA, 5 gennaio 1984. O) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 poiché in concorso con LO D'AT,
RO PU, TO PA, quali mandan-
, in concorso con al- ti, agendo con premeditaIOne tri soggetti che agivano quali esecutori materiali, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, cagionavano la morte di IL CO mediante strangolamento.
Con l'aggravante per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carcerazione spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante per il SA la e per l'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura.
In IA il 10.9.1992.
P) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 411
C.P. per. avere in concorso con LO D'AT,
RO PU, TO PA le con altre persone che materialments-agivano, essendo i con- 109
correnti nel reato in numero superiore a cinque, distrutto il cadavere di IL CO. Con 1'aggravante per 11 PA, di cui all'art.61 C.P., per avere commesso il reato duran- te il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti dallo rea t i stesso commessi e con l'aggravante per il SA la di cui all'art. 7 L. n.575/1965 per aver commesSO il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provve- dimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura.
In IA il 10.9.1992.
Q) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575, 577 n.3 per avere in concorso con LV CE la, LO OC, LO D'AT, LF HE ra, Emanuele Pavone, TO PA e con
LL US (deceduto) e Di EO US ( poi ucciso), essendo i concorrenti nel reato in nu- mero superiore a cinque, i primi tre quali mandan- ti, il CE, quale esecuOR materiale, il Pa- vone svolgendo compiti di supporto (unitamente all'OL e al LI), il RA e il OC perlustrando la zona teatro dell'omicidio con compiti di copertura, cagionato, dopo essere entra- ti il CE ed il D'IN nell'abitaIOne della vittima, la morte di LT RO contro il quale il CE esplodeva più colpi di arma da fuoco (cal. 9x21).
_ Con l'aggravante della premeditaIOne. Con agg •, per il PA, di cui all'art. per aver commesso il rea- n. 6 to, durante il tempo in cui si sottraeva volonta- riamente all'esecuIOne dei mandati di cattura € ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante per il
PA e l'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura. In Tremestieri Etneo il 17.11.1992 R) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv,
110, 112, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per ave- re, in concorso con LV CE, Carmelo
OC, LO D'AT, LF RA, AN
PA, TO PA ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, al fine di commette- il reato di cui al capo precedente, essendo i r e concorrenti nel reato in humero superiore a cinque, detenuto e-portato illegalmente in luogo pubblico- più armi da fuoco (cal. 9x21, cal. 357 ed una mi- traglietta Uzi), di cui una da guerra.
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992.
S) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 nn. 1, 5 e 6, 110, 112 nn.1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.F. per- ché, in concorso con TO PA, FR- sco NG, LO D'AT. OG AM la, NC IA, LV IS, Gio- AN CO e con altre persone, RA cui Di EO
US, poi deceduto, il PA, l'RC e il NG quali mandanti, il D'AT e il CA nella come organizzatori, lo IA, quale compo- nente del gruppo di fuoco, il IS ed il CO appostandosi, pronti a intervenire, nei pressi del locale gestito dalla vittima, l'OL svolgendo compiti di copertura, in più di cinque persone, ca- gionavano volontariamente la morte di OR An- toNO, contro cui venivano esplosi colpi di pisto- la calibro 7,65.
Con le ulteriori aggravanti di aver Commes50 il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte; di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesSO il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Per il PA e il NG inoltre di aver com- messo il reato durante il tempo in cui si erano sottratti volontariamente all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. In IA il 24 maggio 1991.
(T) _per_il_delitto_p. ep... dagli artt. 61 n. 2, 81
CDV. 110, 112 n. 1 C.P. 2, e 7 legge 895/67 per- ché, in concorso con TO S PA, FR- sco NG, LO D'AT, OG AM la, NC IA, LV IS, Gio- AN CO con altre persone, fra cui Di EO e
US (poi deceduto), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, illegalmente de- tenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, un revolver cal. 38 ed altre armi non meglio identificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire-il delitto di cui al capo che precede.
In IA il 24 maggio 1991. U) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv., 110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in Concorso con OG CA;
LO
D'AT, GE DO, LO TO, LF
Lo RO, BA NA, TO RE,
TO PA, LO ER e con oltre che con Di ST TO IS NU, questi ultimi due poi uccisi), es- sendo i concorrenti nel reato in numero superiore a 13 cinque, il PA e l'RC, quali mandanti,
RE TO, D'AT LO, CA
OG, Nardo BA, quali organizzatori
(unitamente allo stesso dell'agguato,
E rc o l a n o ) Guidotto Carmelo e DO GE cocupandosi di seguire le vittime mediante appostamenti e pedina- menti nei giorni precedenti al delicto al fine di conoscerne le abitudini, il RA ed il Lo A- stro quali esecutori materiali (unitamente al Di
ST), cagionato con premeditaIOne la morte di
BE AR, BE RO, RA Car- melo Cali Sebastiano contro i quali venivano
@
esplosi più colpi di armi da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mc- al tivi abietti E cioè al fine di assicurare della "gruppo" PA l'egemonia nell'ambito "famiglia" catanese di "Cosa Nostra".
Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art.61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
V) per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv.,
110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n. 497 e 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con-
_corso_con_OG CA, _ LO D'AT, GE DO, LO TO, LF Lo A- stro, BA NA, TO RE, E- DE PA, LO ER, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente. In territorio di IA il 10.3.1989.
W) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv.,
110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in con OG CA, LO concorso
.D! AT, GE DO, LO DO, LF
Lo RO, BA NA, TO RE,
TO PA, Carmelo ER e con al- tre persone (oltre che con Di ST LV
€
IS NU questi ultimi duse poi uccisi) ed in resecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essen- do i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, impossessati, al fine di commettere il rea- to di cui al capo A) della-rubrica, dell'auto Re- nault 21 targata PA 898067 e dell auto Lancia Pri- sma_targata VC 503840 che sottraevano, usando vio- lenza sulle cose, ai legittimi proprietari CA ra CO e NA HE mentre detti auto- mezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quin- di esposti per necessità consuetudine alla pub- D
blica fede.
In Catania il 25.1.1989 ed in epoca precedente = prossima al 10.3.1989.
X) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625
n. 2 e n. 7 C.P. per essersi in concorsO con Calo- gero CA, LO D'AT, GE OT to, LO TO, LF Lo RO, Sebastia- no NA, TO RE, TO SA la, LO ER (oltre che con Di ST
LV e IS NU, questi ultimi due poi uccisi) impossessati, con violenza sulle cose, del- la targa CT n. 763489 che asportavano dall'auto
Fiat Uno di proprietà di GG US, mentre la stessa era parcheggiata nella pubblica strada e quindi esposta per necessità consuetudine alla
-
pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo U 1) della ru- brica. In Catania in epoca precedente e prossima al
10.3.1989.
Y) per il delitto p. e p. agli artt. 61 nn.1, 5, 6,
110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché in concorso con TO PA, OG CA nella, LO D'AT, TA D'AN, Erne-
Sto TA, RI US IV, il NT OL, l'RC e il CA, quali mandanti, 11 D'AT, il D'AN e l'OL (il quale ulti- mo forniva ai killer una delle armi), come organiz- zatori, gli altri quali esecutori materiali, con
LL US (successivamente deceduto), in più di cinque persone, cagionavano volontariamente la morte di CO CO, contro cui veniva- no esplosi colpi di arma da fuoco calibro 38. Con le ulteriori aggravanti di aver commes SO il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da osta- colare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre con l'aggravante di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per unprecedente reato.
In VO (GR) il 23 luglio 1991.
Z) per il delitto p p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P7 2, 7 legge 895/67 per- ntaOL, OG.ché, in concorso con Bens 10
CA, LO D'AT, TA -D'AN,
ST TA, RI US IV e con
LL US (successivamente deceduto), es- sando i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno crimi- nosc, illegalmente detenevano e portavano in logo pubblico una pistola cal.7,65 e un revolver cal.
38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede. Tra IA e VO (GR) e zone viciniori in data anteriore e fino al 23 luglio 1991 Per questi reati AL RC è stato condannato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di anni due e mesi tre.
I giudici d'appello hanno dichiarato l'imputato colpevole dei seguenti ulteriori reati: Al) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.1 e n.6,
110, 575, 577 n.3, 81 cpv, 56, 82, 575 C.P. per avere, in concorso con AN AT, TO
PA, NI PE, con più aIOni esecu- tive del medesimo criminoso, cagionato la morte di
RD LV contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco તું canna corta e compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco a cagionare la morte di NE LV, che veniva attinto da alcuni colpi di arma da fuoco a canna corta, che gli provocavano lesioni personali, e di RD IO, che invece non veniva attin-
_to, atti che inoltre per errore di mira provocavano..... il ferimento di IC IA.
Con le aggravanti di avere agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali e sull'intero territorio dagli stessi controllato.
Per il PA inoltre con l'aggravante di avere commesso il reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
B1) per il reato p. e p. dagli artt. 61 m. 2, 81, 110 C.P. 2, 4 e 7 L. n. 895/1967 per avere in con- COISO con AN_ AT, TO PA,
NI PE, con più aIOni esecutive del mede- simo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco. a сапла corta al fine di commettere il reato di cui al capo precedente.
In IA il 14-10.1991
Ma hanno assolto AL RC dai seguenti reati: omicidio di OR TO e reati connessi di detenIOne-e-porto di arma, omicidio di ND
CO e rea essi di detenIOne e porto di 114
arma; impiego di beni di provenienza illecita;
fur- to pluriaggravato della autovettura Renault 21 tar- gata PA 898067. Hanno dichiarato non doversi proce- dere, trattandosi di reati estinti per intervenuta prescZIne, in ordine ai reati di detenIOne porto di armi connessi all'omicidio di US Fa- va. Hanno escluso per l'omicidio di US AV e reati connessi di detenIOne e porto di arma la circostanza aggravante di cui all'art 112 primo comma n. 1 cp.; per l'omicidio di US AN CH la circostanza aggravante dellà premedita- zione. Hanno 2 quellaridotto la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno.
15.2- COrrono per cassaIOne il pubblico ministe- ro e l'imputato
15.2.1- Il pubblico ministero impugna l'assoluIOne di AL RC dall'omicidio CO a dai reati connessi.
Di tale imputaIOne e dei motivi di impugnaIOne proposti dal pubblico ministero s'è già detto a proposito di LO D'AT. COrre altresì il pubblico ministero contro la de- cisione di proscioglimento dello stesso Ercolano dai reati di detenIOne a porto di armi connessi all'omicidio di US AV, chiedendo che, an- nullata l'assoluIOne degli esecutori materiali del delitto più grave, venga esclusa l'estinIOne per prescZIne dei reaci concernenti le armi, in quanto aggravati-ai sensi dell'art. -112, n.
1. T
c.p.p., in ragione del numero delle persone concor- renti.
15.2.2 AL RC propone sei motivi di impu-
-
gnaIOne.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermazione della sua responsabilità per
1'omicidio di LV RD e per il tentato omicidio di IO RD e di LV AC ON, lamentando che i giudici d'appello siano per- venuti alla decisione di condanna, in riforma dell'assoluIOne di primo grado, in ragione-di-una scorretta valutaIOne delle dichiaraIOni di alcuni collaboratori.
Come risulta dalla stessa sentenza impugnata, in- fatti, CL SE RI addebita il delitto al ricorrente, oltre che a TO PA, in base a una mera deduIOne, fondata non su dati spe- cifici, bensi solo sulla individuaIOne dei fratel-
11 RD come autori di una rapina a un furgone: de LI, protetta dal Clan Santa 110
la. Sicché è illogica la motivaIOne della sentenza d'appello sia laddove afferma che RI riferisce per scienza diretta o comunque per un'equiparabile conoscenza collettive del gruppo (equiparaIOne che comunque contesta) sia laddove considera costante, salvo per l'aggiunta dibattimentale di Campanela, l'oscillante individuaIOne dei mandanti ora nel solo RC ora anche in PA.
Quanto a AU OL, la cui deposiIOne è solo de relato e incontrollabile perché riferisce pre- sunte confidenze dell'accusato AN AT, la corte catanese ne considera attendibile la dichia- raIOne di individuaIOne del ricorrente come man- dante, benché tale indicaIOne manchi in precedenti deposiIOni;
e la giustificaIOne offerta per tale omissione, che la corte ricollega al diverso ogget- to dell'altra deposiIOne, è smentita dai relativi verbali; come è smentito da GE CA, cui
AT s'era rivolto per l'omicidio, che in tale occasione gli fosse stato fatto il nome del ricor- rente come mandante. Contraddittoria poi è
l'affermaIOne della corte catanese che AT
s'era rivolto a AU OL perché aveva diffi- coltà a reperire i killer, benché l'omicidio gli fosse stato commissionato dal ricorrente, ma poi ne aveva rifiutato l'aiuto. Sicché doveva essere con- siderata inattendibile la deposiIOne di OL.
Infine i giudici d'appello ritengono attendibile la deposiIOne de relato di GE CA, che rife- risce di avere saputo da LV PA che il ricorrente aveva rimproverato AN AT.. per поп avere adoperato nell'agguato dei fucili.
Tuttavia, considerato il suo ruolo di vice capo del clan PA, è da ritenere che il ricorrente avrebbe potuto rimproverare AT a
1'insuccesso anche se non gli avesse conferito uno specifico mandato a commettere quel delitto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio di RO LT, lamentando ancora erONa valutaIOne delle dichiaraIOni dei colla- boranti.
_I.giudici del merito, infatti, pur-riconoscendo che la genesi dell'omicidio LT era estranea al clan PA, in quanto riconducibile alla con- trapposiIOne tra il clan ZE e il clan PI CA, cui apparteneva la vittima, considerano attendibile la deposiIOne di AU OL che attribuisce al ricorrente l'idea del delitto. Né una tale dichiaraIOne può assumere valenza proba- toria nei confronti del ricorrent solo fat- che La NA e LI abb no-confermato 116 dell'omicidio nella strategia di
1'inquadramento sostegno a adottata dal clan PA, Ma perché si tratta di riscontro non individualizzan-- te;
come non individualizzante è la conferma che da
LI viene a quanto OL riferisce circa l'aggressione compiuta ai danni di tale IT, colpito al posto di LT, perché solo OL,
e non anche LI, individua nel ricorrente la fonte di tale notizia, di cui peraltro il ricor- rente non poteva certo avere l'esclusiva. D'altro canto non era stato certo il fallito attentato nel quale era rimasto ferito IT a svelare la stra- tegia del clan PA, posto che la faida tra ZE e PI era già in corso, e quindi non può trarsi ragione da questo presunto disvelamento per corroborare l'affermaIOne di OL circa il pres- sante ordine impartitogli dal ricorrente di uccide- re al più presto e a tutti i costi LT;
né è ragionevole ipotizzare che costui potesse avere in- tuito di essere il vero obiettivo dell'attentato a
IT, che come lui faceva parte del clan PI
CA.
Illogicamente poi i giudici del merito non hanno tratto ragione per dubitare dell'attendibilità di OL nemmeno dall'accertata falsità della sua in- dividuaIOne del ricorrente, anziché di PA, come elargiOR del dono di trenta milioni di lire ricevuto dagli autori dell'attentato.
Contrariamente a quanto la corte catanese afferma, del resto, riscontri alla deposiIOne di OL non vengono neppure dalle dichiaraIOni di AE
EO, che solo a dibattimento ha riferito di avere inteso il ricorrente incaricare PI PU di sorvegliare LT, benché già in altro proce- dimento fosse stato sollecitato a chiarire i rap- porti tra US RE e il clan PA in relaIOne all'omicidio LT. Come non ven- gono riscontri dalla deposiIOne resa in appello da TA Di ND, che non riferisce mai di un in- tervento del ricorrente, pur attribuendo l'omicidio al clan PA.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermaIOne della sua-responsabilità per il quadruplice omicidio di AR BE,
RO BE, LO RA e Sebastiano Ca- li, lamentando erONa valutaIOne delle dichiara- IOni dei collaboranti. E' inattendibile la deposiIOne di US A- schetto, che riferisce di avere ricevuto dal ricor- rente il giorno prima del delitto indicaIOni sull'aIOne da compiere, con la raccomandaIOne della massima riservatę erché tale raccomanda- 117
IOne era evidentemente incompatibile con il conte- sto del colloquio, svoltosi nel corso di una ri- unione di quindici o sedici persone. Né la dichia- raIOne di US CH è confermata da qual- la di suo fratello OR, che non individua nel ricorrente L'auOR del dono di dieci milioni di lire e quattro pistole ricevuto dal fratello e, a specifica domanda, risponde di avere solo inteso parlare del ricorrente come persona importante del clan PA, cui il suo clan siracusano aveva prestato 1 sicari per l'omicidio grazie all'intermediaIOne di IG IS. Riferimenti diretti al ricorrente, del resto, non vengono nep- pure da PA OT, che riferisce di confidenze ricevute in carcere da LO ER, uno dei presunti esecutori materiali del delitto;
mentre le sopravvenute dichiaraIOni dibattimentali di Patta- rino in tal senso sono state correttamente ritenute inattendibili dagli stessi giudici del merito. La corte catanese congettura che US CH abbia tenuto fede alla raccomandaIOne di riserva- tezza fattagli dal ricorrente;
e che per questa ra- gione non ne abbia fatto il nome agli altri colla- boranti. Ma si tratta di un'ipotesi smentita dalle riconsciute confidenze fatte da US CH al fratello. Mentre è illogica l'utilizzaIOne come riscontro a CH della deposiIOne di AU
OL, perché i giudici del merito, preso atto del- la smentita di una parte delle sue dichiaraIOni, ne ritengono attendibili altre parti pur relative al medesimo episodio_e_quindi non distinguibili in autonomi segmenti. In particolare i giudici del me- rito non traggono le dovute consequenze, di totale inattendibilità delle dichiaraIOni di OL, dal suo falso riferimento all'arrivo delle vittime a bordo di una sola auto, posto che da tutta l'attività preparatoria del delitto risultava che le guardie del corpo viaggiavano su un'autovettura diversa da quella delle persone scortate.
Inattendibile poi è il tardivo riferimento di Nata- le Di Raimondo a un incotro tra il ricorrente @
IG IS, avvenuto pochi giorni prima del de- litto e nel corso del quale IS sarebbe stato incaricato dell'omicidio, perché il collaborante non chiarisce nemmeno le ragioni della sua presenza nel luogo del colloquio, la ditta Avimec, della quale egli non era certo dipendente. Come inatten- dibile è la deposiIOne di OR NO, che solo a dibattimento indica il ricorrente come mandanta dell'omicidio, mentre in precedenza i suoi riferi- menti erano stati del tutto generici. Mentre avreb bero dovuto essere considerate inutilizzabili le dichiaraIOni di LO NC, che riferisce
- 118
notizie apprese nell'ambiente mafioso. Il coinvol- gimento del ricorrente, infine, non può intendersi confermato dalle deposiIOni di US RE ti e NO, perché riferiscono di diretti con- tatti con TO PA, che ne rendevano evidentemente superfluo l'intervento; né dalla de- posiIOne di RI GR, che riferisce solo de relato di un incarico dato dal ricorrente a FR
IM e TO RE e colloca in un caso- lare in contrada Torre Allegra l'incontro tra il ricorrente e IS, di cui TA Di ND riferisce come avvvenuto all'Avimec.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio AV, lamentando un'erONa valutaIOne delle deposiIOni di AU OL, CO T- TA e IT AT, sulle quali si fonda la sua individuaIOne come intermediario tra il mandante
TO PA e gli esecutori materiali del delitto.
Quanto al movente dell'omicidio, s'era rilevato co- me le denunce di US AV contro l'intreccio catanese tra mafia politica e affari exano state anticipate da tempo su quotidiani di livello naIO- nale, coma La Repubblica e Il Corriere della sera, sicché non aveva senso una ritorsione contro le pubblicaIOni di un mensile locale di ben più scar- sa tiratura e incidenza. Ma la corte catanese ha replicato che solo l'obiettivo locale era a porta- ta di mano del elan PA, mostrando_di_non intendere il riferimento all'inutilità di una tale ritorsione, inidonea a impedire la campagna di stampa già in atto sin dall'intervista di OR
Восса al generale Dalla Chiesa. Ne è conseguita un'erONa valutaIOne delle deposiIOni di IT Amato e di suo figlio CO NO, sulle quali si fonda la ricostruIOne del movente dell'omicidio, posto che entrambi riferiscono di avere assistito alla promessa del ricorrente di fa- re allo IO TO PA il regalo di eli- minare il giornalista PI AV, dei cui articoli il capo clan si lamentava da tempo anche con la donna. Infatti la promessa sarebbe avvenuta a Nata- le del 1982, quando il primo numero della rivista Siciliani era in edicola da pochissimi giorni, e in presenza di una donna e di un ragazzino, in con- traddiIOne con il riserbo assoluto che secondo la stessa corte catanese caratterizzò la decisione di- commettere il delitto. E implausibilmente la stessa AT av rebbe poi richiesto al ricorrente notizię sull'omicidio argomentandore che ne fosse state auOR AN Cortese. Ma il procedimento a cari י
119 ן
di costui fu poi archiviato, benché anche NO avesse riferito di averne ricevuto la confessione, con una dichiaraIOne che la stessa corte catanese considera inattendibile, sebbene senza trarne le dovute consequenze, per un'errata applicaIOne del principio di fraIOnabilità delle dichiaraIOni dei collaboranti.
Analogamente deve dirsi, secondo il ricorrente, per quanto attiene alla deposiIOne di AU OL, perché la corte catanese, pur avendo accertato l'inattendibilità delle sue dichiaraIOni sulla fa- se esecutiva dell'omicidio, le considera invece ri- scontrate dalle deposiIOni di AT e Pattarino sulla fase ideativa e organizzativa del delitto.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità
p e r l'omicidio dei fratelli CH e di CO Ga- rilli, lamentando l'erONa valutaIOne delle depo- siIOni di AU OL, CL SE PE ri, TA Di ND e dei fratelli RI e GI seppe GR, sulle quali la decisione si fonda.
La corte catanese avrebbe innanzitutto omesso un'adeguata valutaIOne dell'attendibilità intrin- seca delle deposiIOni di RI e di OL. In- fatti RI parla di un incontro con il ricorren- te e con OG CA avvenuto quando costui era invece detenuto; e afferma poi, in contraddi- zione con Avola, che il suo coinvolgimento nell'omicidio non era stato programmato ma fu im- nei _provviso. OL era animato da risentimento confronti dei suoi ex sodali e aveva interesse ad alzare il prezzo della sua collaboraIOne. Le due deposiIOni sono poi in netto contrasto tra di loro: sulla posiIOne di PU al momento dell'omicidio; e sull'esistenza di un incarico dato a RI per l'omicidio. Ma la corte catanese su- pera i contrasti con congetture e li considera co- munque indice di autonomia delle due deposiIOni, senza considerare che, nel racconto di due persone effettivamente presenti al medesimo fatto, preval- gono le concordanze: sicché non è possibile che T
RI e OL abbiano preso parte entrambi a un tentativo di strangolamento avvenuto all'interno della TorrefaIOne Lo Re e nessuno dei due indichi l'altro come presente.
Inoltre la corte catanese privilegia illegittima- mente le dichiaraIOni rese da OL al pubblico ministero e comunque non ne considera adeguatamente
1'incostanza. E poi addebita al ricorrente il con- corso negli omicidi sol perché lo ritiene coinvolto. un precedente tentativo, stravolgendo così sia egole della prova sia le regole della responsa- 120
bilità concorsuale. In realtà la corte di seconde grado non ha considerato che l'eliminaIOne di Ma=- chese- era stata deliberata già dal 1986, in seguito al pentimento di CA, quando il ricorrente era detenuto, sicché poteva essere eseguita da qualsiasi affiliato, senza la sua previa autorizza- IOne;
mentre la sua chiamata in correità da parte di OL, intrinsecamente inattendibile, è priva di riscontri, essendo inattendibili anche le deposi- IOni di RI, dei fratelli GR e di GI seppe RE a tal fine utilizzate dai giudici del merito ed è smentita dalle deposiIOni di LI CI e D'IN. In particolare c'è un'autonomia causale tra la deliberaIOne dell'omicidio, il tentativo compiuto durante il ri- covero di CH in clinica, la sua definitiva esecuIOne. E i giudici del merito non chiariscono neppure quando il ricorrente avrebbe assunto il ruolo di vice rappresentante del clan né quali po- teri ne conseguivano, posto che, pur escludendo la rilevanza probatoria di tale ruolo, contradditto- riamente concludono che l'imputato ne risulta avvi- cinato all'area del delitto.
Quanto alla deposiIOne di TA Di ND, la corte catanese non ne ha verificato l'autonomia né ha adeguatamente valutato il sentimento di astio da lui nutrito nei confronti del ricorrente, mentre ne ha trascurato lo specifico contrasto con la deposi- IOne di OL, con il quale il collaborante esclu- de di mai avuto contatti ai fini a v e r e
--dell'omicidio CH..
Con il sesto motivo infine il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizi di motivaIOne con rife- rimento all'affermaIOne della sua responsabilità per gli omicidi Di EO e RB, lamentando che i giudici del merito abbiano posto a base della lo- to decisione la sola inattendibile deposiIOne di
AU OL, erONamente ritenendola corrobora- ta dalla deposiIOne de relato di Natale Di Rai- mondo, mentre hanno trascurato la deposiIOne di
LI sol perché non parla mai del ricorren- te. In particolare è illogica la valutaIOne di at- tendibilità espressa dai giudici del merito nei confronti della deposiIOne_di_OL, che è inco- stante finanche nell'individuaIOne del movente dell'omicidio Di EO, individuato prima nel timore di un suo pentimento poi in una risalente perdita di fiducia da parte dei capi, ma contraddetto dagli importanti incarichi che a Di EO erano stati affi- dati fino a poco prima della sua eliminaIOne. Sic- ché è dubbio che effettivamente il delitto sia da inserire in un progetto del clan, come riveNO le stesse improvvisate modalità della sua esecuIOne. Come del resto dimostra la deposiIOne resa nel di- battimento d'appello da CC Di OL, che attri- buisce la causale del connesse omicidio RB allo stato di tossicodipendenza della vittima, piuttosto che alla strategia della pulizia preven- tiva contro i potenziali collaboranti, inventata da
OL, la cui versione è smentita sui luoghi dei suoi presunti incontri con il ricorrente anche dai testimoni di difesa coniugi RE, laconicamente considerati inattendibili. E, comunque, il suo 140- lo di mandante dei delitti, attestato da OL, non
è confermato da alcun riscontro individualizzante, posto che la deposiIOne di Natale Di Raimondo è generica e solo nominalistica nei suoi confronti.
15.3- Quanto al ricorso proposto dal pubblico mini- l'assoluIOne dell'imputato stero contro dall'omicidio CO, non essendovi specifici rilievi da aggiungere, va ribadita, con riferimento alle argomentaIOni già esposte a proposito di MA cello D'AT e di TA D'NU, la dichiara- IOne di inammissibilità dell'impugnaIOne, atteso che i giudici del merito hanno plausibilmente escluso l'attendibilità delle deposiIOni di OL
e RI sulle quali l'accusa si basava anche nei confronti di AL RC e hanno addirittura po- sto in dubbio l'effettiva riferibilità del delitto al clan PA.
Va altresì rigettato il ricorso proposto dal pub- blico ministero contro il proscioglimento di CO NO dai reati concernenti le armi connessi all'omicidio di US AV, essendone stata di-
1'impugnaIOne propostasattesa contro l'assoluIOne degli imputati cui era addebitata
l'esecuIOne materiale del delitto più grave.
Da rigettare, peraltro, રે anche il ricorso dell'imputato.
In proposito va preliminarmente rilevato che le censure mosse dal ricorrente alla possibilità di autonoma e distinta valutaIOne di diversi segmenti di una medesima deposiIOne finirebbe per negare lo stesso principio di fraIOnabilità delle deposiIO- ni dei collaboranti, più volte affermato dalla giu- risprudenza di questa Corte e formalmente non di- sconosciuto dallo stesso ricorrente. Ciò che può impedire una valutazione diversificata delle di- chiaraIOni rilasciate da una stessa persona non è certo il suo riferimento a un'unica vicenda, come il ricorrente sostiene, _ bensì l'esistenza di una connessione tra le diverse parti del suo racconta, che sia tale da rendere-eventualmente contradditto- ria l'affermaIOne della veridicità di una sua par te nonostante la riconosciuta falsità di altra sua, parte. Infator, come si è già chiarito in giuri- sprudenza, è vero che «la c.d. valutaIOne fraIO- nata delle dichiaraIOni accusatorie provenienti da chiamante in correità (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una
p a rt e del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste regga- no alla verifica giudiziale del riscontro), in tan- to è ammissibile in quanto non esista un'interfe- renza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano in- trinsecamente attendibili e adeguatamente riscon- trate>>; ma è anche vero che «detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima par- te e le altre esista un rapporto di causalità ne- cessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra» (Cass., sez. I, 18 dicembre 2000, Orofino, m. 217820).
E', quindi, infondato questo reiterato rilievo del ricorrente, comune a molti dei motivi del suo ri-
COISO, che per il resto propongono tutti censure attinenti al merito della decisione impugnata.
In particolare, quanto al quadruplice omicidio Ber- nardo BE, RO BE, LO RA e BA AL, di cui s'è già detto con riferi- mento alla posiIOne di OG CA, i giu- dici del merito hanno fondato l'affermaIOne della responsabilità di AL RC soprattutto sulla deposiIOne di US CH, ritenendo che tale dichiaraIOne sia «diretta, nel senso che A- schetto ha raccontato ciò che ha visto davanti ai propri occhi», «sicuramente attendibile siccome e immediata (cioè fatta all'iniIO della collabora- IOne), autonoma (posto che a quel momento nessuno dei collaboranti i quali avevano riferito sul qua- druplice omicidio Monteshell, e cioè RI, RA OL e NO, aveva esposto i particolari suindicati), costante e reiterata anche nelle suc- cessive propalaIOni, specifica per la dovizia di particolari, ed esente da contraddiIOni evidenti».
E le censure mosse dal ricorrente sulla plausibili- tà di una riunione considerata riservata eppure co- mune a più persone attengono evidentemente al meri- to della decisione impugnata, certamente non con- traria al senso comune, tantopiù se si consideri che i giudici del merito escludono la rivelaIOne di fatti riservati dal parte di RC, il quale raccomandò solo al gruppo dei sicari venuti da Len- tini di non rendersi riconoscibili con comportamen ti inusitati e confidenze improvvide.
A riscontro della deposiIOne di US HE to i giudici del merito indicano le dichiaraIOni di AU OL, ampiamente discusse eval 123
legittimamente ritenute attendibili per la sola fa- se preparatoria del delitto;
la deposiIOne di Na- tale Di ND, incensurabilmente ritenuto atten- dibile nel suo resoconto dell'incontro presso la
IT (impresa del padre di AL RC) tra lo stesso RC e IS, cui fu rivolta la ri- chiesta «di delle persone "pulite" da r e u ra p roc utilizzare come killers nella esecuIOne degli omi- cidi»; la deposiIOne dibattimentale di OR I- no, plausibilmente ritenuta non sostanzialmente in- novativa rispetto a quelle precedenti laddove rife- risce di quanto appreso da TO RE cir- ca il ruolo di AL RC in occasione della ri- chiesta rivoltagli di potere impiegare nel delitto
LF NO Lo RO;
la deposiIOne di LO
NC circa l'inquadramento del delitto nella guerra tra il clan PA e il Clan RR, ritenuta attendibile perché riferita a esperienze dirette di un affiliato al clan PA e quindi correttamente non qualificata de relato in relaIO- ne ai comportamenti che della contrapposiIOne tra i due clan erano manifestaIOne;
di AN CO- tino. e US Pulvirenti, che, confermando
l'effettiva provenienza sia da TO PA sia AL RC del mandato a uccidere, rendono del tutto irrilevante ogni valutaIOne circa la ne- cessità di un tale intervento del ricorrente;
dalla deposiIOne di RI GR, che riferisce quanto appreso direttamente da IM e RE circa l'incarico di pedinamento loro conferito da AL
RC, e correttamente colloca l'incontro nella campagna del ricorrente, posto che il casolare di contrada Torre Allegra, utilizzato come base legi- stica per l'agguato, era vicino all'IT. Né può plausibilmente ritenersi che questa costruzione probatoria possa essere scalfita perché non risulta che US CH avesse confidato al fratel- To OR e all'amico OT di avere ricevuto da
AL RC le direttive per l'omicidio.
Quanto agli omicidi di US Di EO e di ST RB, dei quali si è già ampiamente detto, il ricorso inammissibilmente si fonda addirittura Su un'ipotesi ricostruttiva dei fatti del tutto alter- nativa a quella posta a fondamento della decisione, che ne ha argomentatamente individuato la causale in un'aIOne preventiva contro la possibile defe- IOne di altri collaboranti, dopo i devastanti ef- fetti prodotti dall'avvio della collaboraIOne con gli inquirenti di CL SE RI. Il ri- corrente sostiene che questa «strategia di pulizia» sia una mera invenIOne di AU OL;
ma si tratta evidentemente di censura che non può avere
Ingresso nel giudiIO di legittimitàª#Come è già 124
detto, la decisione dei giudici del merito è legit timamente basata sulla deposiIOne di AU O- la, che ha riferito come fu appunto AL RC ad affermare che, se nel contesto della strategia di pulizia si doveva eliminare Di EO, Occorreva eliminare anche RB, per evitarne le possibi- li ritorsioni. E la valutaIOne di inattendibilità dei coniugi RE, addotti dalla difesa per smen- tire OL, è ampiamente giustificata dalla corte catanese in ragione del loro coinvolgimento nelle attività criminali del clan PA. Mentre la deposiIOne di OL è plausibilmente ritenuta cor- roborata dalla deposiIOne di TA Di ND, dalla quale, secondo i giudici del merito, «il ruo- lo di mandante svolto nella vicenda in esame da AL do RC emerge chiaramente ed ine- quivocabilmente». Il collaborante riferisce infatti di avere appreso da AT, esecuOR materiale dell'omicidio RB, che LO D'AT e AL do RC avevano subito deciso l'eliminaIOne di
RB e Di EO non appena OL aveva loro co- municato il suo timore di un'imminente collabora- IOne di Di EO con gli inquirenti. E questa depo- siIOne è particolarmente significativa, secondo i giudici del merito, perché coerente con il ruolo apicale AL RC nell'associaIOne criminale.
Anche per l'omicidio di US AV il ricorso dell'imputato si fonda sulla prospettaIOne di un'alternativa ipotesi ricostruttiva dei fatti, per di più generica, perché intesa solo a escludere che che l'attività informativa di AV possa essere stata la causale del suo omicidio. Ma l'esistenza di una già diffusa campagna di stampa sui rapporti tra la mafia catanese e la locale X imprenditoria legata alla politica non esclude, ma anzi enfatiz- za, la rilevanza anche intimidatoria che il clan
PA attribuiva, secondo la ricostruIOne dei giudici del merito, all'uccisione del fastidioso giornalista ediOR, certamente più facile obietti-
VO di un'aIOne delittuosa, per i suoi articoli pubblicati prima sul quotidiano La Sicilia, in par- ticolare dopo l'omicidio Dalla Chiesa, e poi 50- prattutto sul mensile I Siciliani, aggressivo ed efficace.
Secondo la corte catanese «RC ebbe un ruolo, fondamentale e causalmente efficiente, di interme- diaIOne tra il mandante TO PA e gli esecutori materiali». E questo convincimento si fonda sulla deposiIOne-di-AU OL, plausi- bilmente ritenuta attendibile laddove riferisce del desiderio di TO PA, reiteratamente comunicatogli da AL RC, di una pronta eli- minaIOne del giornalista s deposiIOne di OL 125
trova infatti conferma, ad avviso dei giudici del merito, nella deposiIOne di IT AT, che, le- gata sentimentalmente a CO NG, per set- te mesi dopo l'omicidio Dalla Chiesa ospitò Bene- detto PA, della cui moglie era amica, e ha riferito delle continue lamentele del boss, in par- ticolare con il nipote AL RC, per gli arti- coli pubblicati da US AV soprattutto sul mensile I Siciliani. Più specificamente la donna e il figlio Francesco NO furono presenti quando, dopo la pubblicaIOne di un articolo sui cavalieri del lavoro di IA, AL RC, re- catosi a trovare lo zia insieme ad TO Corte- se, gli promise l'eliminaIOne del giornalista, ag- giungendo che se ne sarebbe occupato proprio Corte- se. Sicché, chiarisce la corte d'appello, non ha rilevanza che sia risultata infondata l'accusa poi rivolta da IT AT a Cortese per questo omici- dio, posto che, dopo il colloquio cui aveva assi- stito, la donna aveva avuto conferma da AL CO NO che AV aveva avuto ciò che si meritava. E questa interpretaIOne e valutaIOne delle dichia- raIOni della collaborante non è certamente implau- sibile;
come incensurabili risultano le giustifica- IOni espresse dai giudici del merito per le analo- ghe dichiaraIOni di CO NO. A queste valutaIOni, invero, il ricorrente contrappone al- tre opposte circa la verosimiglianza delle confi- denze e delle indiscrete esternaIOni di PA in presenza di una donna e di un ragazzino;
ma si tratta all'evidenza di censure incompatibili con-la- natura del giudiIO di legittimità. Quanto all'omicidio di LV RD e al ten-. tato omicidio di IO RD e di LV
NE, i giudici del merito si fondano soprat- tutto sulla deposiIOne di CL SE PE ri, ritenuta particolarmente attendibile, perché resa nell'immediatezza dell'iniIO della sua colla- boraIOne e mantenuta costante e coerente nella in- dicaIOne sia della causale del delitto (la rapina ai danni della protetta ditta LI) sia dei mandanti TO PA AL RC, e dell'organizzaOR RO PU, degli esecutori materiali AN-AT e NI PE, dai- quali poi il collaborante seppe del compimento dell'aIOne. L'aggiunta in dibattimento di OG CA tra coloro che decisero il delitto si spiega con l'esigenza di chiarirne il privilegiato rapporto con LI: ma, comunque, non inficia la coerenza e la costanza del riferimento agli al- tri due. E contrariamente a quanto assume il ricor- rente, correttamente giudici del merito hanno tenuto le dichia oni di RI dirette, Ton 126
relato per quanto attiene al movente e alla fase preparatoria del delitto, posto che le reaIOni, i propositi, la preparaIOne di un delitto all'interno di un'organizzaIOne criminale sono esperienza appunto diretta di chi vi è inserito, anche per la parte in cui le aIOni si compiono con le parole, impartendo direttive, esprimendo adesic- ni, manifestando rabbia, disappunto, odio (Cass., sez. V, 10 aprile 2002, Condello, I. 222616). La deposiIOne di RI, d'altro canto, è corrobora- ta, secondo i giudici del merito, dalla deposiIOne di AU OL, che, nel riferire quanto appreso da AT, rende dichiaraIOni conformi a quelle di RI per quanto attiene ai mandanti del de- litto. Infatti il silenIO di OL sul nome di R- coNO in altre deposiIOni si spiega con i temi posti specificamente in discussione in quei diversi contesti, pertinenti l'uno al reato asso- ciativo, l'altro agli esecutori più che ai mandanti del delitto. 1'interpretaIOne dei precedenti E
contesti dichiarativi, come del significato del si- lenzio su aspetti delle vicende già riferite, stata diffusamente e plausibilmente argomentata dalla corte catanese, sicché non può essere posta in discussione in questa sede, sia perché si tratta di valutaIOni di merito, sia perché una revisione di tali valutaIOni esigerebbe un accesso ai verba- li delle prove, precluso a questa Corte. D'altro canto una conferma al racconto di AT riferito da OL viene dalla deposiIOne di GE CA, cui venne richiesto di collaborare al de- litto benché appartenente adgd altro gruppo, quello di TA Di ND: sia perché AT non po- teva essere legittimato a una tale trasversale ri- chiesta, senza l'autorizzaIOne di un capo come R- coNO;
sia perché CA ha riferito, per averlo appreso da LV PA, che RC, con- trariato dal parziale fallimento dell'agguato, rim- proverò AT per non avere usato i più effica- ci fucili, anziché le pistole. E il significato di questo intervento di RC è plausibilmente in- terpretabile nel senso, indicato dalla corte cata- nese, di una conferma al suo ruolo di mandante, mentre non છે proponibile in questa sede
l'interpretaIOne alternativa proposta dal ricor- rente;
come inammissibile è la valutaIOne alterna- tiva sulla plausibilità del riferito rifiuto da parte di AT dell'aiuto offertogli da OL,
--nonostante le rappresentate difficoltà di organiz- zazione del delitto, sia perché tali difficoltà certamente nascevano, come chiarito dai giudici del merito, dal numero dei soggetti da eliminare, sia perché il superamento di tali difficoltà è dimo- 127
strato dal fatto che lo stesso CA, pure ri- chiesto di tenersi a disposiIOne, non fu poi im- piegato nell'agguato. Quanto all'omicidio dei fratelli CH e di
CO IL, la corte catanese ha corretta- mente escluso innanzitutto che lo stato di deten- IOne di RC al momento in cui PA de- cise il delitto non incide sulla rilevanza concor- suale del suo successivo intervento organizzativo, sopravvenuto ai numerosi precedenti falliti tenta- tivi. Ciò che rileva infatti è l'effettivo apporto causale dato dall'imputato alla consumaIOne del reato, che i giudici d'appello ritengono provato dalle deposiIOni di AU OL e dei fratelli
GR, appartenenti al gruppo di US PU renti. In particolare US GR riferisce dell'incarico dato da PA ed Ercolano al gruppo RE, in particolare a CO I- moli e TO RE, per l'esecuIOne dell'omicidio; e tale indicaIOne è confermata sia da RI GR, che riferisce di avere parteci- pato a uno degli appostamenti organizzati per l'uccisione di LV CH, sia da CL
SE RI, che riferisce di avere occasio- nalmente trovato nei locali della torrefaIOne Lo
Re OG CA, AL RC e LV
IS che attendevano LV CH per strangolarlo. Il contrasto sul punto tra le deposi- IOni di RI e OL, che parNO entrambi di un-tentativo di strangolamento di CH_ma tac- ciono sulle rispettive presenze ai fatti, si spie- ga, secondo i giudici del merito, o con la possibi- le pluralità degli episodi di progettato strangola- mento di CH all'interno della torrefaIOne o anche con un tentativo di OL di adeguare la pro- pria deposiIOne a quella di RI: tuttavia non ne rimane in ogni caso travolta l'attendibilità del riferimento di entrambi a RC come mandante e organizzaOR del delitto. Sicché attengono al me- rito, e sono quindi inammissibili, le censure pro- poste al riguardo dal ricorrente. Quanto al detta- gliato racconto OL sull'esecuIOne di dell'omicidio, commesso con US LL nella villa della vittima, la corta catanese ne ha incensurabilmente ritenuto attendibili i riferimen- ti al costante collegamento mantenuto con RC sia immediatamente prima sia immediatamente dopo il delitto, escludendo che possa essere inficiata dal- le parziali difformità tra la deposiIOne dibatti- mentale e quelle precedenti, in quanto inidonee a mutare alterare 1'indicaIOne fondamentale del ruolo di RC quale manda del delitto. Inol- 123
tra il racconto di OL è oggettivamente conferma- to dall'oggettivo svolgimento dei fatti, per come rappresentati dai vicini di casa della vittima e ricostruiti dai periti balistico e medico legale.
Una significativa conferma alla deposiIOne di O- la viene poi, secondo i giudici d'appello, dalla deposiIOne resa in secondo grado da TA Di Rai- mondo, che autonomamente riferisce di avere ricevu- to direttamente da RC l'incarico di occuparsi del connesso omicidio di IL, con la comunica- IOne che OL e US LL si sarebbero occupati dell'omicidio di CH. Il collaboran- te, infatti, non compie alcun tentativo di adeguar- si alla deposiIOne già resa da OL, ma anzi la contraddice sul punto di un loro contatto ai fini dell'omicidio IL, senzadell'organizzaIOne tale contrasto incida sull'attendibilità del che riferimento di entrambi al ruolo di RC. Sic- ché è palesemente infondato il rilievo del ricor- rente circa l'omessa valutaIOne del contrasto tra le due deposiIOni;
mentre prive di rilevanza sono,
a fronte della specificità dei comportamenti con- corsuali rispetto attribuiti a RC all'omicidio effettivamente consumato, sia le cen- sure relative alla cronologia della sua investitura a vice capo del clan PA sia i denunciati contrasti con le deposiIOni di D'IN e IC dello sul fallito tentativo di assassinare CH durante un sup ricovero in clinica (dei quali s'è detto a proposti della posiIOne di D'AT). Quanto all'omicidio_di RO LT, le censu- re mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata so- no prevalentemente basate su inammissibili inter- pretaIOni alternative di fatti e dichiaraIOni, riproponendo per di più immutate questioni già de- dotte in appello e attentamente vagliate dai giudi- ci di secondo grado.
L'omicidio in realtà è ben ricostruito dai giudici del merito come aspetto della strategia del clan
PA intesa a riaffermare la propria egemonia nel catanese, con la risoluIOne della frattura in- sorta nel clan dei Cursoti, divisosi in due faIO- ni, delle quali quella milanese s'era alleata con il clan PI CA, cui apparteneva Calta- biano. Non v'è pertanto alcuna contraddiIOne sulla ricostruIOne offerta dai giudici del merito del movente dell'omicidio, basata in particolare sulle deposiIOni di AN La NA, appartenente al clan dei Cursoti catanesi e di US LI;
-- né è illogica l'attribuIOne a RC del proget- to di eliminare LT, che attentava alla vita" di ZE, capo della faIOne catanese del clan dei "
Cursoti, cui segretamente il clan PA forni 129
vá il proprio appoggio. E le dichiaraIOni rese in tal senso da OL sull'omicidio LT sono
* plausibilmente considerate attendibili dai giudici del merito anche nella parte in cui si riferiscono all'incarico datogli per l'omicidio da RC, lo aveve in quell'occasione informato che dell'erONo ferimento di FR IT avvenuto alcuni giorni prima. Del resto sul punto la deposi- IOne di OL è riscontrata anche dalle dichiare- IOni di US LI, che conferma il ri- ferimento all'erONo ferimento di IT, dovuto a un estemporaneo tentativo TA Di ND di uc- cidere LT, che gli era parso di avere visto nella vettura guidata da IT. E questo errore
dovuto all'improvvisaIOne rende plausibile la spiegaIOne che i giudici del merito danno dell'urgenza rappresentata da RC ad OL, di uccidere al più presto LT, onde evitare il disvelamento dell'occulto appoggio di PA a Mazzei; sicché appartengono al merito le censure mosse al riguardo dal ricorrente. Una conferma alle accuse di OL viene, poi, secondo i giudici del merito, dalla deposiIOne di Gaetano Aleo, circa l'incarico conferito da AL RC a PI U- glisi di sorvegliare LT in funIOne della sua eliminaIOne, oltre che sulle modalità di con- segna delle armi da impiegare nel delitto. le E
parziali diversità della deposiIOne resa da Also in altro procedimento sono condiIOnate, secondo i giudici del merito, dallo specifico tema di
---quell'esame,---benché già includano _ Ercolano. nell'organizzaIOne dell'omicidio LT, sia pure in termini più generici;
con la conseguenza che non è proponibile in questa sede neppure la di- versa interpretaIOne che di tali dichiaraIOni suggerisce il ricorrente. Individualizzante, al contrario di quanto il ricorrente sostiene, è poi anche il riscontro che alla deposiIOne di OL viene dalla deposiIOne di TA Di ND, che riferisce di avere assistito poco prima dell'omicidio a un colloquio di OL con RC sulle modalità di esecuIOne del delitto. Mentre i giudici del merito hanno ben spiegato come nessuna falsità sia riscontrabile sulle dichiaraIOni-rese sin dall'iniIO della sua collaboraIOne da OL riferimento al compenso di trenta milioni di con lire fatto consegnare da RC a AT, po- sto che l'ulteriore indicaIOne di TO NT OL come donaOR si giustificava con il suo ruo lo di capo assoluto del clan. 130
16. LV RC
16.1- In primo grado LV RC è stato di- chiarato colpevole dei seguenti reati: 61 n. 1, 110, A) per il reato di cui agli artt.
575, 577 n. 3 C.P. per avere, in concorso con MA cello D'AT e TO PA, il NT OL quale mandante e tutti gli altri quali esecu- Tori materiali, cagionato con premeditaIOne 13 morte di Di UR UN, contro il quale venivano esplosi più colpi di arma da fuoco. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti, al fine assicurare di all'organizzaIOne criminosa capeggiata da Santa- OL TO il controllo delle attività crimi- nose nel territorio di IA.
In IA tra il 13 e il 14 marzo 1984.
B) per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 8 1 cpv.
110 C.P. e 4 e 7 L. 895/1967 per avere, in con- corso con LO D'AT e TO SA la, detenuto a portato in luogo pubblico, l'arma utilizzata per commettere il delitto di cui al capo precedente.
In IA tra il 13 e il 14 marzo 1984.
C) per il reato di cui agli artt. 61 n. 1, 110,
575, 577 n.3 C.P. per avere, in concorso con Fran- CE NG e TO PA, il PA
e il NG quali mandanti, l'RC quale ese- cuOR materiale, cagionato con premeditaIOne la morte di CO IgnaIO, contro il quale veni- vano esplosi più colpi di arma da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per me- tivi abietti, Dal fine di assicurare all'organizzaIOne criminosa capeggiata da Santa- OL TO il controllo delle attività crimi- nose nel territorio di IA.
In IA in data 13 marzo 1984.
D) per il reato di cui agli artt_61_n_2, 81 cpv.- 110 C.P. e 4 e 7 L.895/1967 per avere, in concorso con CO NG e TO PA, dete- nuto e portato in luogo pubblico, l'arma utilizzata per commettere il delitto di cui al capo F) della rubrica.
In IA in data 13 marzo 1984
Per questi reati LV RC è stato condan- nato alla pena complessiva dell'ergastolo, con iso- lamento diurno per la durata di mesi sei.
I giudici d'appello hanno dichiarato non doversi procedere, trattandosi di reati estinti per inter- venuta prescZIne, nei confronti di LV R- coNO in ordine ai reati di detenIOne e porto di armi di cui connessi agli omicidi in danno di Nun- IO Di UR e IgnaIO CO. hanno determi- 13 T
nato la pena in quella dell'ergastolo senza isola- mento diurno
16.2- COrre per cassaIOne l'imputato e propone tre motivi d'impugnaIOne. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce 1'abnormità della sentenza, in quanto pronunciata unitariamente dopo l'illegittima riunione del pro- cedimento svoltosi con il rito ordinario e di quel- lo svoltosi con il rito abbreviato. Sostiene che erONamente i giudici d'appello hanno ritenuto di poter distinguere la definiIOne immediata del pro- cedimento, prevista dall'art. 4 ter 1, n. 144 del
2000, dal giudiIO abbreviato.
Con il secondo motivo il ricorrente eccepisce la nullità della sentenza impugnata, per essere stata esercitata l'aIOne penale a suo carico senza un formale provvedimento di riapertura delle indagini archiviate contro ignoti e quindi in violaIOne dell'art. 414 c.p.p.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizio di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità, lamen- tando l'erronea valutaIOne della deposiIOne di Maurizio Avola. In particolare deduce la contrad- dittorietà della condanna nonostante sua l'assoluIOne dei mandanti, che avrebbe dovuto far cadere anche il movente dei delitti attribuitigli, evidentemente non più destinabili al predominio dell'associaIOne in mancanza di affermaIOne della responsabilità dei capi. Per entrambi gli omicidi d'altronde al movente associativo se ne aggiungono altrettanti personalissimi di OL, che odiava Bo- naccorsi per i maltrattamenti ricevutine in carcere e Di UR per lo sfruttamento di una prostituta da lui amata. Sicché la deposiIOne di OL doveva essere considerata intrinsecamente inattendibile, oltre che priva di quei riscontri esterni che i giudici del merito pretendono di desumere dalla de- posiIOne de relato di LO NC, a sua volta inattendibile e in contrasto con quella di
OL sia sulla composiIOne del commando impegnato nel primo tentativo di uccidere CO sia sul mezzo di trasporto utilizzato--per l'omicidio. In- fatti tali contrasti vengono superati con mere con- gstture e con il richiamo alla deposiIOne, pure riconosciuta generica, di AE BR.
16.3 Il ricorso di LV RC deve essere respinto.
Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposta a proposito della posiIOne di AN Batta- glia, cui si rinvia. 13
Quanto al secondo motivo, si discute in realtà in dottrina e in giurisprudenza se sia necessaria
l'autorizzaIOne prevista dall'art. 414, per conti- nuare le indagini dopo il decreto di archiviaIOne previsto dall'art. 415 per il caso in cui siano ri- masti ignoti gli autori del fatto.
Secondo alcuni dovrebbe ritenersi applicabile in via analogica la disposiIOne dell'art. 414; altri ritiene, invece, che, riferendosi l'art. 414 sol- tanto ai casi di archiviaIOne disciplinati dagli articoli precedenti, la disposiIOne non sia appli- cabile all'ipotesi prevista dall'art. 415, sicché, in questo caso, le indagini potrebbero essere ri- prese senza alcuna autorizzaIOne (Cass., sez. I,
11 febbraio 2003, Carelli, m. 224881).
Tuttavia l'esigenza di un controllo giurisdiIOna- le, anche successivo all'archiviaIOne disposta a normá dell art. 415, è nella logica del sistema
(Cass., sez. I, I ottobre 1996, Palumbo, IT.
206004).
Ciò è tanto vero che l'art. 77/2 disp.att. prevede appunto un'ipotesi di autorizzaIOne a proseguire le indagini che il giudice può rilasciare dopo 1'archiviaIOne disposta perché erano ignoti gli autori del reato.
Il fondamento normativo di questa autorizzaIOne cercato, però, nell'art. 414, bensi nello non va stesso art. 415, il quale non esclude affatto che la richiesta dell'autorizzaIOne a proseguire le indagini, ivi espressamente prevista, sia proposta
-anche dopo un provvedimento di archiviaIOne, esplicitamente prevedendo, ora, l'applicaIOne al procedimento contro ignoti delle norme sull'ordina- rio procedimento di archiviaIOne (Cass., sez. VI,
12 dicembre 2002, Ignoti, m. 223588). E sarebbe davvero irragionevole imporre al P.M. di richiedere l'autorizzaIOne a proseguire le indagini contro ignoti prima dell'archiviaIOne e non imporgli una richiesta di prosecuIOne delle indagini dopo che un provvedimento di archiviaIOne è già stato adot- tato.
Questa interpretaIOne, d'altro canto, consente che l'autorizzaIOne a norma dell'art. 415 sia richie- sta solo se ancora non-si ipotizza l'attribuIOne del reato a una persona determinata;
e, viceversa, che il giudice, sulla base della stessa richiesta, possa ritenere già individuata la persona cui il reato è attribuito e ordinare l'iscZIne del suo nome nel registro delle notizie di reato. Diversa- mente deve ritenersi, invece nel caso in cui, dopo l'archiviaIOne di una notizia per essere ignoti gli autori del reato, vengano iniziate nuove inda- gini per i medesimi fa carico di persone note: 153 in questo caso, infatti, i due precedimenti
-->> sono del tutto autonomi e non si verifica alcuna "ria-¨ pertura" delle indagini che necessiti di autorizza- IOne (Cass., Sez. I, 6 novembre 1997, Ligato, m.
209520).
Sicché nel caso in esame, deducendosi che fu aperto a carico del ricorrente un procedimento successivo all'archiviaIOne per essere ignoti gli autori del fatto, deve concludersi che non era necessaria al- cuna preventiva autorizzaIOne. Anche il secondo motivo del ricorso è perciò infondato. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile per violazione dell'art. 606 c.p.p., perché propone censure attinenti al merito della decisione impu- gnata, congruamente giustificata con riferimento alla deposiIOne di AU OL, che attendibil- mente si è autoaccusato di avere commesso entrambi i delitti in concorso con il ricorrente, trovando conferma nella pure attendibile deposiIOne de re- lato di LO NC, oltre che in elementi oggettivi quali i reperti balistici e autoptici e i rilievi di polizia giudiziaria. Quanto al movente, poi, i giudici d'appello hanno ben chiarito che l'assoluIOne dei mandanti è stata determinata dal- la mancanza di riscontri individualizzanti alle di- chiaraIOni di OL, non alla loro inattendibili- tà. Mentre è certamente ragionevole la valutaIOne di marginalità dei particolari sui quali contrasta- no le deposiIOni di OL e NC.
17. LF RA.
17.1 In primo grado LF RA è stato dichia- rato colpevole dei seguenti reati:
A) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 per avere in concorso con LV CE la, LO OC, LO D'AT, AL RC nora, AN PA, TO PA e con
LL US (deceduto) e Di EO US ( poi ucciso), essendo i concorrenti nel reato in nu- mero superiore a cinque, i primi tre quali mandan- ti, il CE, quale esecuOR materiale, il Pa- vone svolgendo compiti di supporto (unitamente all'OL e al LI), il RA e il OC perlustrando la zona teatro dell'omicidio con-- compiti di copertura, cagionato, dopo essere entra- ti il CE ed il D'IN nell'abitaIOne della vittima, la morte di LT RO contro il quale il CE esplodeva più colpi di arma da fuoco (cal. 9x21).
Con l'aggravante della premeditaIOne. Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art.6. 6 CP , per aver commesso il rea mpo in cui si sottraeva volontato, durante 134
1 eriamente all'esecuIOne dei mandati di catture ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante per il PA e l'RC di cui all'art. 7 della D.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura. In Tremestieri Etneo il 17.11.1992
B) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv,
110, 112, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per ave- re, in concorso con LV CE, LO
OC, LO D'AT, AL RCra, Emanue- le PA, - TO PA ed in esecuIOne. di un medesimo disegno criminoso, al fine di com- mettere il reato di cui al capo precedente, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cin- que, detenuto e portato illegalmente in luogo pub- blico più armi da fuoco (cal. 9x21, cal. 357 ed una mitraglietta Uzi), di cui una da guerra.
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992.
Per tali reati l'imputato è stato condannato alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento di- urno per la durata di mesi tre.
I giudici d'appello, riconosciute all'imputato le circostanze attenuanti generiche dichiarate equiva- lenti alle contestate aggravanti e la diminuente per l'abbreviato transitorio, hanno determinato la pena in anni sedici di reclusione.
--17:2- COrre per cassaIOne l'imputato e propone tre motivi d'impugnaIOne.
Con il primo motivo il ricorrente deducendo viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne della senten- za impugnata, lamentando che i giudici del merito abbiano erONamente dato credito alle dichiaraIO- ni di AU OL e US D'IN, dai quali viene indicato come presente all'omicidio CA no, senza adeguatamente considerare che entrambi i collaboranti avevano già ricevuto informaIOne di quanto dichiarato in proposito da US IC dello. La corte catanese, Infatti, ha omesso di veri- ficare, secondo il ricorrente, se discordanze
-
convergenze tra le dichiaraIOni dei-collaboranti fossero sintomo della mancanza di reciproca autono- mia. Inoltre i giudici del merito hanno illogica- mente escluso l'esistenza di motivi di rancore di
US LI nei confronti del ricorrente, perché, se è vero che nella contesa economica tra i due era stato RA a subire il danno, è vero an- che che LI ne era rimasto sagnato, rite- nendo di avere subito un affronto. Mentra nella va della deposiIOne di OL non ade- اب المهبل
guatamente tenuto conto della falsità di sue prece- denti -accuse allo stesso ricorrente né della sua iniziale esclusione dell'intervento nell'omicidio di persone appartenenti a gruppi diversi da quello di OG, cui non apparteneva appunto il ricorren- te, oltre alle στ ο indicate come componenti del commando. Né l'esclusione del ricorrente dal novero dei presenti all'omicidio può essere giustificata dalla imprevista sua partecipaIOne, come affermano i giudici del merito, in ragione dell'occasionale incontro al Motel Agip con OL, che ne riferisce, in contraddiIOne peraltro con l'ulteriore afferma- IOne di essersi recato insieme al ricorrente verso le ore 18 nell'ufficio di NG per incontravi
AL RC. Sul punto del resto OL è smentito anche da TA Di ND;
e quindi la corte ca- tanese avrebbe dovuto accantonare del tutto la sua deposiIOne, manifestamente illogica laddove ipo- tizza una confidenza di OL al ricorrente, incon- trato occasionalmente, e la sua offerta di parteci- paIOne volontaria all'omicidio che si stava per compiere.
Anche per US D'IN i giudici del merito esprimono un'ingiustificata valutaIOne di attendi- bilità della sua deposiIOne, nonostante
l'accertato iniIO della sua collaboraIOne quando egli era già a conoscenza delle deposiIOni di al- tri collaboranti. Mentre insuperate rimangono le discrasie tra le dichiaraIOni dei collaboranti sul tipo delle autovetture impiegate nell'omicidio, sulla composiIOne dei rispettivi equipaggi, sulla presenza accanto al ricorrente di altri soggetti nel corso delle perlustraIOni che egli avrebbe compiuto.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne della senten- za impugnata, sostenendo che, quand anche potesse ritenersi provata la sua presenza al momento dell'omicidio, dovrebbe comunque escludersi la pre- staIOne da parte sua di un rilevante contributo al delitto. L'imprevista sua aggregaIOne al commando, in seguito all'incontro casuale con OL, gli avrebbe fatto assumere un ruolo di copertura del commando, come riferisce US LI: ma questa deposiIOne, oltre а essere incompatibile con la mancanza di armi o di strumenti di comunica- IOne in mano al ricorrente, è contraddetta da quella di OL, che parla di un suo possibile ruc- "lo di staffetta, mentre US D'IN non ne comprende il ruolo e CE lo definisce osserva- OR, posto a vedere come il lavoro andava fatto.
D'altro canto collaboranti riferiscono di non aver visto il ricorrente, dopo il delitto, se non a 136
casa di OL;
il ruolo di staffetta da costui ipotizzato era già più che idoneamente svolto da
CE e D'IN, entrambi poliIOtti a bordo di un'auto pulita. Tutt'al più quindi quella del ri- corrente fu una connivenza non punibile.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e vizi di motivaIOne della sentenza impu- gnata, lamentando che non sia stata esclusa per lui l'aggravante della premeditaIOne, the non siano state dichiarate prevalenti le riconosciute circo- stanze attenuanti generiche, che la pena sia stata irrogata in misura ingiustificatamente eccessiva. In particolare il ricorrente duole si dell'esclusione della premeditaIOne solo per OC
e per PA, che pure erano in posiIOne non dis- simile dalla sua.
17.3- Il primo motivo del ricorso di LF RA inammissibile per violaIOne dell'art. 606
c.p.p., perché attengono al merito sia le censure relative alla valutaIOne di credibilità dei colla- boranti, congruamente giustificata dalla corte ca- tanese con riferimento a una ragionevole interpre- taIOne dell'effettivo rapporto di RA con LI CI e alla già spiegata fraIOnabilità della deposiIOne di OL, sia a una plausibile spiega- IOne del riferimento di costui al numero dei soli componenti del gruppo di fuoco, nel quale RA non era incluso, come della confidenza a colui che lo aveva informato del fallito tentativo di uccide- ra LT nel quale era rimasto ferito IT. ai Del resto i giudici del merito attribuiscono particolari rapporti di amicizia tra OL e HE ra e al ruolo di rilievo di costui nell'associaIOne la comune decisione di integrarlo estemporaneamente nel commando impegnato nell'omicidio LT;
e questo convincimento non è certamente discutibile in questa sede, tanto più che risulta confermato da tutti gli altri componenti di quel commando, come si desume dallo stesso secondo motivo del ricorso.
Diverso discorso va fatto per il secondo motivo ap- punto, sia con riferimento alla definiIOne dell'effettiva attività svolta da RA sia cca riferimento alla rilevanza concorsuale di tale at- tività.
Tuttavia su entrambi i punti la sentenza impugnata offre giustificaIOni più che plausibili, eviden- ziando come l'esigenza di compiere l'agguato all'ora in cui il sorvegliato speciale LT poteva effettivamente ricevere a casa una visita della polizia, rendeva estremamente alto il rischio di imbattersi appunto in una pattuglia delle forze. dell'ordine. Sicché, s do i giudici del merito,¨. 137
il ruolo di RA fu sia quello di copertura ri- ferito da LI, consistente nella disponi-. bilità a creare diversivi (come finti incidenti stradali) per intralciare un possibile intervento della polizia, sia quello di staffetta riferito da
OL, consistente nel tenere a disposiIOne un'ulteriore macchina pulita condotta da persona non armata, per eventuali esigenze di fuga. Né può avere rilievo in questa sede il fatto che D'IN. e CE ritenessero in definitiva inutile la presenza di RA, posto che certamente la pre- senza del ricorrente fu ritenuta utile da chi aveva la responsabilità dell'aIOne, al cui risultato fu evidentemente strumentale come elemento di raffor- zamento della compagine criminosa. Secondo la giu- risprudenza di questa Corte, infatti, «la sola pre- senza fisica di un soggetto allo svolgimento dei fatti non assume univoca rilevanza, allorquando si mantenga in termini di mera passività o connivenza, risolvendosi, invece, in forma di cooperaIOne de- littuosa allorquando la medesima si attui in modo da realizzare un rafforzamento del proposito del-
l'auOR materiale del reato e da agevolare la sua opera, sempre che il concorrente morale si sia rap- presentato l'evento del reato ed abbia partecipato ad esso esprimendo una volontà criminosa uguale a quella dell'auOR materiale»> (Cass., Sez. I, 11 ottobre 2000, Moffa, m. 217347, Cass., sez. I, 11 marzo 1997, Perfetto, m. 207582). Si ritiene perciò che «la distinIOne tra connivenza non punibile e
_concorso__va individuata nel fatto che, mentre la prima postula che l'agente mantenga un comportamen- to meramente passivo, nel secondo detto comporta- mento può manifestarsi anche in forme che agevolino la condotta illecita, anche solo assicurando al-
l'altro concorrente stimolo all'aIOne o un maggior senso di sicurezza nella propria condotta, palesan- do chiara adesione alla condotta delittuosa≫
.
(Cass., sez. VI, m.3 giugno 1994, Campostrini,
199162, Cass., sez. VI, 4 dicembre 1996, Famiano,
m. 206786).
Il secondo motivo è perciò infondato. Il terzo motivo del ricorso è inammissibile, per manifesta infondatezza quanto alla premeditaIOne,__ essendo indiscussa la comunicabilità della aggra- vante della premeditaIOne anche ai concorrenti cui sia comunque nota (Cass., sez. V, 26 giugno 1997,
RE, m. 208704, Cass., sez. I, 28 aprile 1997,
MatON, m. 207997), per riferimento al merito-del-- la decisione per quanto attiene al giudiIO di com- paraIOne tra le attenuanti e alla determinaIOne della pena, congruamente giustificato dalla certe catanese con un approfondito esame, anche compara 138
tivo, della personalità del ricorrente e della gra- vità del reato.
18. FR AM
18.1- In primo grado FR AM è stato di- chiarato colpevole dei seguenti reati:
A) per il delitto di cui agli artt. 61 nn 1, 5 e 5,
110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, perché in concor- SO con TO PA, AL RC, MA cello D'AT e con altre persone, il PA
TO, quale mandante, l'RC, oltre che quale mandante ed organizzaOR, nella veste di esecuOR materiale, il D'AT ed il Giammuso, quali componenti del gruppo di fuoco, cagionavano volontariamente la morte di AV US contro cui venivano esplosi (RC) cinque colpi di pi- stola cal. 7,65.
Con le aggravanti per tutti: di avere commesso il fatto per motivi abietti, al
Fine di assicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di avere agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
di essere i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque e per PA TO, anche di commesso il reato durante il tempo in cui si aver era sottratto volontariamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA, 15 gennaio 1984.
B)-per-it delitto di cui agli artt. 61-n.2, -81- cpv., 110 C.P. 10, 12 e 14, legge 14.10.1974 n.
497, perché, in concorso con TO PA,
AL RC, LO D'AT e con altre persone non ancora identificate, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso illegalmente deter nevano portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente;
In IA, 5 gennaio 1984. Per tali reati è stato condannato alla pena com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento-diurno per la durata di mesi tre.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato per non aver commesso il fatto.
18.2- COrrono per cassaIOne le parti civili co- stituite e il pubblico ministero, che deducono i motivi di cui s'è già detto con riferimento:
Zione di LO D'AT. Tali mot come. 139
s'è già chiarito nella medesima sede, sono tutti infondati.
19. GE DO 19.1- Assolto in primo grado, nel giudiIO
d'appello GE DO è stato dichiarato colpe- vole dei seguenti reati:
A) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv.,
110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorsO con OG CA, Marcello с
т D'AT, AL RC, LO TO, LF
RO, BA NA, TO RE,
TO PA, LO ER e con al- tre persone (oltre che con Di ST LV e
IS NU, questi ultimi due poi uccisi), 03- sendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, il PA e l'RC, quali mandanti, Pulvirenti TO, D'AT LO, CA
OG, Nardo BA, quali organizzatori
(unitamente allo stesso RC) dell'agguato,
DO LO e DO GE occupandosi di seguire le vittime mediante appostamenti e pedina- menti nei giorni precedenti al delitto al fine di conoscerne le abitudini, il ER ed il Lo A- stro quali esecutori materiali (unitamente al Di
ST), cagionato con premeditaIOne la morte di
BE AR, BE RO, RA Car- melo e Call Sebastiano contro i quali venivano esplosi più colpi di armi da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per-mo- tivi abietti e cioè al fine di assicurare al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della "Famiglia" catanese di "Cosa Nostra".
Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea-
-to-durante il tempo in cui si sottraeva-volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89. 21 81 cpv.,B) per i reati di cui agli artt.61 n.
110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n.497 e 10, 12, 14 4. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con-
COISO con OG CA, LO D'AT,
AL RC, LO DO, LF Lo RO,
BA NA, TO RE, Benedetto
PA, LO ER, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, dete-
nuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerr 140
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente. In territorio di IA il 10.3.1989. Per tali reati è stato condannato dai giudici d'appello alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno in ragione dell'opIOne dell'imputato per il giudiIO abbreviato transitorio.
19.2- COrre per cassaIOne GE DO e pro- pone tre motivi d'impugnaIOne. Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne della sentenza im- pugnata.
Lamenta innanzitutto erONa valutaIOne delle de- posiIOni dei collaboratori di giustizia AU
OL, di cui la corte catanese considera in parte attendibili le dichiaraIOni nonostante il negativo giudiIO espresso sulla sua credibilità personale;
LO NC, che contrariamente a quanto affermano i giudici d'appello non lo indica come incaricato del pedinamento delle vittime, affidato invece al fratello;
AN NO, le cui di- chiaraIOni contraddicono quelle di LO NC NO e di RI GR;
OR NO, le cui di- chiaraIOni sono solo de relato come quelle di Sal- vaOR IS;
US RE, che rende di- chiaraIOni solo generiche con riferimento al ri- corrente;
RI GR, che ne esclude la parte- cipaIOne all'omicidio, oltre che al furto della vettura Renault 21 utilizzata per il delitto. Sic- ché manca la prova_di_un_suo effettiva contributo alla realizzaIOne dell'omicidio.
Sostiene poi che, quand' anche egli avesse svolto insieme al fratello l'attività informativa prepara- toria а carico delle vittime, la sua successiva estromissione, determinata dal timore che potesse collaborare con l'autorità giudiziaria, esclude la configurabilità di un suo concorso nel reato, ri- sultando ipotizzabile tutt'al più a suo carico un tentativo. Aggiunge che comunque l'attività infor- mativa svolta sarebbe irrilevante, perché i fatti riferiti, circa le abitudini delle vittime, erano già noti o di facile acquisiIOne;
e fu comunque rinnovata in ragione del cambiamento dei sicari in- gaggiati, non conoscendo essi le vittime designate, E della diffidenza nei confronti del ricorrente, come confermato da US CH e Francesco Pattarino, le cui deposiIOni sono trascurate dai giudici del merito, dalla stessa decisione di in- tegrare il commando omicida, in ragione del soprav- venuto accertamento della presenza anche di una scorta. Lamenta infine che siano state utilizzate in violaIOne delE: c.p.p. le dichiaraIOni 74 di NO su presunte confidenze ricevute da
LO DO.
Con 11 secondo motivo il ricorrente lamenta
1'ingiustificato diniego delle circostanze generi-
-al fatto che @ della minima partecipaIOne
1'illegittimo rifiuto di applicare la pena tempora- nea, prevista dalla legge vigente al momento in cui egli aveva formulato richiesta di giudiIO abbre- viato.
Con il terzo motivo eccepisce l'illegittimità co- stituIOnale dell'art. 8 d.
1. n. 341 del 2000, con- vertito nella legge n. 4 del 2001, per contrasto con gli art. 3, 25, 101 cost., perché prevede l'applicabilità dell'ergastolo, benché senza isola- mento diurno, anche a chi avesse già formulato ri- chiesta di giudiIO abbreviato nel vigore della norma che in tali casi prevedeva la sostituIOne dell'ergastolo con la pena temporanea di trent'anni di reclusione.
19.3- Il primo motivo del ricorso di GE OT to pone due questioni distinte: per un verso quella della prova del suo ipotizzato contributo all'omicidio; per altro verso quella della rilevan- za causale e giuridica di tale eventuale contributo quale condotta di concorso nell'omicidio.
Nella prima prospettiva il ricorso risulta inammis- sibile per violaIOne degli art. 581 e 606 c.p.p., perché propone censure generiche e di merito in re- laIOne alla valutaIOne delle deposiIOni dei col- laboranti,—congruamente-giustificata invece dalla corte catanese, come già chiarito a proposito delle posiIOni di OG CA e AL RC, con riferimento a una ragionevole applicaIOne del principio di fraIOnabilità delle dichiaraIOni re- se da AU OL, insindacabilmente considerate sul punto attendibili e corroborate dalle deposi- IOni di LO NC, TO NO,
OR NO, LV IS, US RE ti, RI GR, tutte concordi nell'indicare nei fratelli DO gli autori della "inchiesta" preventiva svolta per circa una mese dal gruppo RE al fine di conoscere le abitudini di
BE-e-Gali e di poter meglio organizzare-so- sì l'agguato ai loro danni.
Nella seconda prospettiva il ricorso è infondato, perché, secondo la prevalente interpretaIOne dot- trinale e giurisprudenziale, per aversi concorso di persone nel reato non è necessario che il contribu- to di ciascun concorrente sia condicio sine qua non dell'evento. Lesivo, ma è sufficiente che ciascun concorrente dia un contributo utile ad agevolare 1 condotta de altri (Cass., sez. IV, 22 nov 142
1994, A.v.c.i., m. 201244). in
E p o i c h é n e l c aso esame, come risulta incensurabilmente accertato dai giudici del merito, le informaIOni fornite dal ri- corrente e da suo fratello furono in concreto uti- lizzate dagli organizzatori del delitto, non rileva ai fini di escluderne la responsabilità per concor- so il fatto che si trattasse di informaIOni dispo- nibili anche altrimenti, ma rileva in senso contra- rio il fatto che il cotributo del ricorrente fu co- munque strumentale all' organizzaIOne del delitto e alla sua consumaIOne destinato. Né l'estromissione del ricorrente può valere a degradare a tentativo il titolo della sua responsabilità, perché il con- corso è certamente possibile anche quando la con- dotta tipica si sia arrestata al tentativo (concor- so nel delitto tentato), ma è necessario che una condotta corrispondente alla fattispecie monosog- gettiva sia stata compiuta. Sicché non sarebbe ri- levante il tentativo di concorso, vale a dire l'attività preparatoria compiuta dai concorrenti effettivamente seguita senza che ne sia l'esecuIOne di un reato almeno in forma tentata;
ma quando il reato sia stato effettivamente consu- mato, l'attività preparatoria svolta da alcuno dei concorrenti, anche se interrotta, rileva come con-
Corso nel reato consumato non in un inesistente tentativo. E infatti, secondo la giurisprudenza, nell'ipotesi di concorso di persone nel reato, non
è sufficiente, perché si abbia desistenza da parte di uno dei concorrenti, che questi interrompa llaIOne o si astenga dal proseguire o mantenga un atteggiamento inerte nel corso dell'esecuIOne del reato, ma è necessario che egli interrompa la ese- cuIOne collettiva, o, quantomeno, annulli il con- tributo dato al piano criminoso» (Cass., sez. I, 20 gennaio 1987, Pascarella, m. 177605, Cass., sez. I,
11 marzo 1991, Cantone, m. 187982, Cass., sez. I, 8 luglio 1997, Arnone, m. 208472, Cass. VI, sez. 7 aprile 1999, Corriere, m. 214747).
Inammissibili sono anche il secondo e il terzo mo- tivo del ricorso. Attengono infatti al merito della decisione impugnata le censure relative al diniego delle circostanze attenuanti generiche, perché i giudici del merito l'hanno correttamente argomenta- ta con riferimento alla gravità del fatto e ai pre- cedenti dell'imputato. E' manifestamente infondata la censura relativa al diniego dell'attenuante pre- vista dall'art. 114 comma 1 c.p., perché risulta contestata al ricorrente l'aggravante del numero di concorrenti superiore a cinque prevista dall'art. 112, n. 1, c.p.; e ciò preclude, secondo l'espressa evisione dell'art. 114. comma 3 2 c.p. Testamentaapplicabilità dell'attenuante 145
- infondate sono sia la censura sia la questione di legittimità costituIOnale relativa alla contestata applicaIOne dell'art. 7 d.l. п. 341 del 2000, trattandosi di norma effettivamente interpretativa, che ha legittimamente ristretto, anche retroattiva- mente, la riduIOne della pena dell'ergastolo a trent'anni prevista dal precedente testo dell'art. 442 c.p.p. ai soli casi in cui la cosiddetta pena perpetua non fosse accompagnata anche dalla sanIO- ne aggiuntiva dell'isolamento diurno (Cass., sez.
I, 9 luglio 2001, Carelli, m. 220038, Cass., Sez.
II, 16 dicembre 2002, Bellofiore, m. 224875).
20. LO DO
20.1- In primo grado LO DO è stato di- chiarato colpevole:
A) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv.,
110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in con OG CA, LO concorso
D'AT, AL RC, GE DO, LF Τ Ο
RO, BA NA, TO RE,
TO PA, LO ER e con al- tre persone (oltre che con Di ST LV e
IS NU, questi ultimi due poi uccisi) ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essen- do i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, impossessati, al fine di commettere il rea- to di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Re- nault 21 targata PA 898067 e dell'auto Lancia Pri- ema, targata VC 503840 che sottraevano, usando vio- lenza sulle cose, ai legittimi proprietari CA ra CO e NA MI mentre detti auto- mezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quin- di esposti per necessità e consuetudine alla pub- blica fede.
In IA il 25.1.1989 ed in epoca precedente e prossima al 10.3.1989.
Per tale reato, escluse le aggravanti previste da- gli art. 61, n. 2, e 112, n. 1, c.p., è stato con- dannato alla pena di anni tre mesi sei di reclusio- ne e £.
1.000.000 di multa.
I giudici d'appello hanno dichiarato LO GU DO colpevole altresì dei seguenti reati:
B) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv.,
110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con OG CA, LOс in concorso т D'AT, AL RC, GE DO, LF
RO, BA NA;
TO RE,
TO PA, LO ER e con al- tra persone (oltre che con Di ST LV
-
IS NU, questi ultimi due poi uccisi), es- sendo i concorrenti nel re numero superiore a cinque, il PA e l'RC, quali mandanti, RE ON, D'AT LO, CA
OG, NA BA, quali organizzatori
(unitamente stesso RC) dell'agguato,
a llo
DO LO e DO GE occupandosi di seguire le vittime mediante appostamenti e pedina- menti nei giorni precedenti al delitto al fine di conoscerne le abitudini, il ER ed il Lo A- stro quali esecutori materiali (unitamente al Di
ST), cagionato con premeditaIOne la morte di BE AR, BE RO, RA Caz- melo e AL BA contro i quali venivano esplosi più colpi di armi da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e cioè al fine di assicurare al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della
"famiglia" catanese di "Cosa Nostra".
Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
C) per i reati di cui agli artt.61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n.497 e 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con OG CA, LO D'AT, AL RC, GE DO, LF Lo RO,
BA NA, TO RE, TO
PA, LO ER, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, dete- nuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente. In territorio di IA il 10.3.1989.
Ripristinata inoltre l'aggravante già contestata per il delitto di furto, che era stata esclusa dai giudici di primo grado, i giudici d'appello hanno irrogato a LO DO la pena dell'ergastolo senza isolamento diurno in ragione dell'opIOne dell'imputato per il giudiIO abbreviato transito- rio.
20.2 COrre per cassaIOne LO DO, che propone sette motivi d'impugnaIOne. Lamenta innanzitutto che l'affermaIOne in appelle- della sua responsabilità per il quadruplice omici- dio Monteshel sia superficialmente fondata Su- un' erONa valutaIOne delle deposiIOni rese da
AU OL, FranOL, TO CO 145 tino, Orazio Pino, Salvatore Gulisano, US RE, RI GR, ma trascuri quanto _ri- ferito da US CH e FRsco Pattarino circa gli ulteriori sopralluoghi effettuati dal clan dopo la estromissione pretesa sua dall'organizzaIOne del delitto, con la consequente irrilevanza del suo eventuale contributo. In realtà egli non era mai neppure entrato in tale organizza- IOne, perché fu solo presentato agli organizzato- ri, ma non ne ebbe alcun incarico né face alcunché per agevolarne l'aIOne. I giudici del merito ipo- tizzano un suo contributo causale ai delicto, ma neppure si pongono il problema della sua volontà di concorrervi in qualche misura, posto che il piano. effettivamente realizzato era a lui del tutto sco- nosciuto, essendo diverso da quello cui egli aveva aderito e che fu poi abbandonato. Non è sufficiente invece ipotizzare una qualsiasi responsabilità sul- la sola base di un nesso causale tra condotta ed evento, trascurando l'esigenza, umana prima che giuridica, di una consapevole partecipaIOne ai fatti. Inoltre risulta dalla deposiIOne di OR NO il suo dissenso per le modalità dell'omicidio già realizzato e dalla deposiIOne di NO la conferma della sua estromissione dalla organizza- IOne del delitto;
mentre nessuna conferma trova l'utilizzaIOne nell'attentato della Renault 21 che sarebbe stata da lui rubata, perché tanto esclude
RI GR, e l'utilizzaIOne della vettura nei pedinamenti è contraddittoriamente prima affermata poi-negata dalla stessa corte catanese. Lamenta poi che, attesa la sua estromissione dal delitto, non gli sia stata riconosciuta la desi- stenza a norma dell'art. 56 comma 3 c.p.; che non gli siano state riconosciute le circostanze atte- nuanti generiche, almeno per lo stato si soggeIO- ne in cui egli aveva agito, né l'attenuante della minima partecipaIOne;
che non gli sia stata appli- cata la pena detentiva temporanea originariamente prevista per chi avesse richiesto il rito abbrevia-
to.
essere20.3 Il ricorso di LO DO deve respinto-per-le ragioni già esposte a proposito del ricorso di GE DO.
Per quanto attiene al profilo psicologico della fattispecie concorsuale addebitata al ricorrente, occorre aggiungere che la consapevolezza di contri- buira al piano delittuoso ordito ai danni di BE prima e AL risulta palese dalle attività di pedi namento;
e tanto basta ai fini dell'affermaIOne. della a responsabilità, benché il dolo del
.
dola ole concorsuale esiga coscienza 146 ==
elontà di contribuire alla commissione del reato abbia per oggetto sia il contributo dell'agente sia il contributo degli altri concorrenti. I giudici d'appello hanno del resto ben giustificato anche la conferma della dichiaraIOne di colpevolezza di LO DO per il furto della Renault 21, l'unico reato per il quale l'imputato era stato condannato già in primo grado, fondandosi sulla de- posiIOne di NO, corroborata non solo da
OL e dalle successive indagini di polizia giudi- ziaria, ma in parte anche dalla deposiIOne di Ma- rio GR, che, pur non attribuendo il furto a
LO DO, ha confermato l'interessamento di tal TA per alcune componenti della vettura, per come riferito dallo stesso NO, e la sua u- tlizzaIOne per l'omicidio. E la disponibilità del- la vettura da parte del ricorrente, accertata sin dal giudiIO di primo grado, risulta coerente con il convincimento fondatamente espresso dai giudici del merito circa il fatto che la sera prima del de- litto, quando ne era stato già estromesso, LO
DO forni quella vettura, già in precedenza utilizzata per gli appostamenti sulla collina (e non per i pedinamenti, secondo i giudici del meri- to), che gli fu richiesta esplicitamente per utilizzarla nell'agguato. Sicché risulta palesemen- te destituito di qualsiasi fondamento tutto il di- scorso del ricorrente sulla pretesa carenza di pro- va dell'elemento psicologico della fattispecie con- corsuale addebitatagli.
21. LF NO Lo RO
21.1- In primo grado Lo RO è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati:
A) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv.,
110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con AL RC, GE DO,
LO DO, BA NA, TO PU IR, TO PA, Carmelo ER e con altre persone (oltre che con Di ST A- OR e IS NU, questi ultimi due poi ucci- si), essendo i concorrenti nel reato in numero su- periore a cinque, il PA e l'RC, quali mandanti, RE TO, D'AT LO,
CA OG, NA BA, quali orga- nizzatori (unitamente allo stesso RC) dell'agguato, DO LO e DO: GE occupandosi di seguire le vittime mediante apposta- menti e pedinamenti nei giorni precedential delit- fine di conoscerne le abitudini i ER
Lo RO quali esecutori (unita-. 147
mente al Di ST), cagionato con premeditaIOne la morte di BE AR. BE RO, RA LO e AL BA contro i quali ve- nivano esplosi più colpi di armi da fuoco. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e cioè al fine di assicurare al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della
"famiglia" catanese di "Cosa Nostra". Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
B) per i reati di cui agli artt. 61 m. 2, 81 cpv., 110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n.497 e 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con AL RC, GE DO, LO
DO, BA NA, TO RE,
TO PA, LO ER, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente. In territorio di IA il 10.3.1989.
C) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in concorso con AL RC, GE DO,--Car- melo DO, BA NA, TO PU renti, TO PA, LO ER e con altre persone (oltre che con Di ST A- OR e IS NU questi ultimi due ( poi ucci- si) ed in esecuIOne di un medesimo disegno crimi- noso, essendo i concorrenti nel reato in numero su- periore a cinque, impossessati, al fine di commet- tere il reato di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Renault 21 targata PA 898067 e dell'auto
Lancia Prisma, targata VC 503840 che sottraevano, usando violenza sulle cose, ai legittimi proprieta- ri RA CO e NA MI mentre detti automezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quindi esposti per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
In IA il 25.1.1989 ed in epoca precedente e prossima al 10.3.1989. D) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625 n. 2 e n. 7 C.P. per essersi in concorso con AL
RC, GE DO, LO DO, Se- bastiano NA, ON RE, TO
PA, LO tre che con Di --148
ST LV e IS NU, questi ultimi due poi uccisi) impossessati, con violenza sulle cose, della targa CI n. 763489 che asportavano dall'auto Fiat Uno di proprietà di GG US, mentre la stessa era parcheggiata nella pubblica strada e quindi esposta per necessità e consuetudi- ne alla pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo U 1) della ru- brica.
Per tali reati è stato condannato alla pena com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi cinque.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato dal furto pluriaggravato della autovettura Renault 21 targata PA 898067 per non avere commesso il fatto.
E hanno determinato la pena nell'ergastolo senza isolamento diurno in ragione dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
21.2- COrre per cassaIOne l'imputato, che propo- ne cinque motivi d'impugnaIOne.
Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne degli art. 191 e 493 c.p.p., lamentando che non siano state dichiarate inutilizzabili le risposte date dai collaboranti alle domande suggestive loro proposte dal pubblico ministero.
Con i rimanenti motivi il ricorrente deduce viola- IOne di legge e vizi di motivaIOne della sentenza impugnata, lamentando illegittimità ed erONità
-nella valutaIOne delle prove, e segnatamente delle- dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia, uti- lizzate ai fini dell'affermaIOne della sua respon- sabilità. Sostiene innanzitutto che la corte cata- nese non ha correttamente valutato le deposiIOni di AU OL e di US CH, venendo meno all'obbligo di verificarne prima la credibili- tà, poi l'attendibilità intrinseca e infine l'attendibilità estrinseca, per mezzo di riscontri.
In particolare non sono state adeguatamente apprez- zate le discordanze tra le dichiaraIOni dei colla- boranti;
ed è stata illogicamente argomentata sulla base di una sentenza pronunciata in altro processo la credibilità-personale di US CH---
Illogici sono poi i convincimenti della corte del merito sulla non riconoscibilità dei sicari venuti da LE, che era la zona di provenienza anche dei gestori del bar in cui fu teso l'agguato omici- da, sul travisamento di ER con barba e baffi che non sono stati ritrovati. Mentre la deposiIOne di NO OR, che riferisce di essere stato ac compagnato dal renta a Pedara intorno alle or dentell'omicidio, è incompatib 21 della ser 149
le con la presenza dello stesso ricorrente alle ore
22 del medesimo giorno nel casolare utilizzato come base operativa del commando, secondo quanto riferi- to da OL e CH. Né la corte catanese ha ben considerato l'erONità delle indicaIOni for- nite da CH sul luogo in cui furono bruciate le vecture impiegate nell'agguato, l'incerta indi- ViduaIOne del ricorrente come «il catanese>>> e 11 suo impreciso - resoconto della fase esecutiva;
men- tre le altre deposiIOni sono tutte de relato 合 prive di riscontri.
21:3- Il primo motivo del ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza, perché, come s'è già detto a proposito del ricorso di OG AM la, è indiscusso in giurisprudenza che non è san- IOnata da inutilizzabilità la violaIOne delle norme sui limiti di ammissibilità delle domande suggestive.
I rimanenti motivi sono tutti inammissibili per violaIOne degli art. 581 e 606 c.p.p., perché pro- pongono generiche censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutaIOne di atten- dibilità della chiamata in correità proveniente da
US CH, corroborata dalle deposiIOni di AU OL, OR NO, AN COti- no, US RE, LO NC, NI BR, BA LO SE 3
CL RI. In particolare i giudici del meri- to hanno diffusamente giustificato la valutaIOne di attendibilità di US CH, come s' è già visto a proposito del ricorso di AL RC,
€ hanno plausibilmente ricostruito sulla base delle altre deposiIOni utilizzate di riscontro la dina- mica del quadruplice omicidio Monteshell.
22 ST TA
22.1 In primo grado ST TA è stato di- chiarato colpevole dei seguenti reati:
A) reato di cui agli artt.416 bis 1', 3°, 4° € 6° comma C.P. per aver fatto parte insieme ad altre persone, tra cui AU OL, CL RI,
US LI e US VO, di una as- sociaIOne, promossa e diretta da TO NT OL, affiliata all'organizzaIOne denominata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concreta- mente della forza di intimidaIOne del vincolo as- sociativo-a-della condiIOne di assoggettamento-a¨ di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona
(quali gli comicidi anche al fine di affermare la gemonia rei confronti delle cosche--propr 150
li), di delitti contro il patrimonio (quali rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e di beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di altro genere (tra cui anche lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività ecc- nomiche, di appalti e servizi pubblici ed alla rea- lizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiu- sti..
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profilo dei delitti commessi.
In IA e provincia sino al giugno 1994. B) per il delitto p. e p. agli artt. 61 nn.1, 5, 6,
110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché in concorso con TO PA, AL RC,
OG CA, LO D'AT, Natale.
D'AN, RI US IV, il SA la, l'RC e il CA, quali mandanti, il
D'AT, il D'AN e l'OL (il quale ultimo forniva ai killer una delle armi), come organizza- tori, gli altri quali esecutori materiali, in con- corso fra loro e con LL US (successi- vamente deceduto), in più di cinque persone, cagio- navano volontariamente la morte di CO Dome- nico, contro cui venivano esplosi colpi di arma da fuoco calibro 38. Con le ulteriori aggravanti di aver commesSO il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da osta- colare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre con l'aggravante di aver il reato durante il tempo in cui si era commesso volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
In VO (GR) il 23 luglio 1991. C) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 2, 4, 7 legge 895/67 per- ché, in concorso con TO PA, AL
RC, OG CA, LO D'AT,
TA D'AN, RI US IV e con
LL US (successivamente deceduto), es- sendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno crimi- noso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal.7,65-e un revolver cal.
38.
Conl'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede... 151
Tra IA e VO (GR) e zone viciniori in data anteriore e fino al 23 Luglio 1991
Per tali reati è stato condannato alla pena COM- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi quattro.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato dall'omicidio di CO CO € dai reati connessi di detenIOne e porto di arma per non ave- re commesso il fatto. Hanno pertanto determinato la pena in anni sei e mesi sei di reclusione in ragio- ne dell'opIOne dell'imputato per il rito abbrevia- to transitorio.
22.2- COrrono per cassaIOne il pubblico ministė- ro e l'imputato.
22.2.1 Il pubblico ministero impugna l'assoluIOne di ST TA dall'omicidio CO e dai reati connessi.
Di tale imputaIOne e dei motivi di impugnaIOne proposti dal pubblico ministero s'è già detto a proposito di LO D'AT.
22.2.2 ST TA propone un unico motivo di impugnaIOne e deduce che la corte d'appello ha fondato la propria decisione di condanna su una presunta ammissione del fatto da parte del difenso- re del ricorrente e sulle deposiIOni di LE Giuffrida e GA MA, che pure sono state considerate inattendibili ai fini della decisione sull'omicidio CO, e di altri collaboratori, che hanno reso dichiaraIOni de relato.
22.3- Quanto al ricorso proposto dal pubblico mini- contro l'assoluIOne dell'imputato stero dall'omicidio Condorelli, non essendovi specifici rilievi da aggiungere, va ribadita, con riferimento alle argomentaIOni già esposte a proposito di MA cello D'AT, la dichiaraIOne di inammissibilità dell'impugnaIOne, atteso che i giudici del merito hanno plausibilmente escluso l'attendibilità delle deposiIOni di OL e RI sulle quali l'accusa si basava anche nei confronti di TA D'AN
e hanno addirittura posto-in-dubbio l'effettiva ri- feribilità del delitto al clan PA. il ricorsoInammissibile peraltro è anche dell'imputato, per violaIOne degli art. 5.81 € 606
c.p.p., perché propone generiche censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento alle deposiIOni” di AU OL e CL Severino RI, che, benché prive di riscontri. 112 parte in cui lo ac-
I Comicidio ND- Cusano della par LSZ
-
li sono invece dettagliate e attendibili per quan- to attiene al sud inserimento nel clan PA e hanno trovato riscontro, oltre che reciproco, anche nella definitiva condanna di ST TA per una rapina commessa a Savona, reato fine rispetto all'associazione, e nelle deposiIOni di TA Di ND, AL Di OL, GE CA, attendibi- li e dirette, in quanto corrispondenti alla comune conoscenza degli appartenenti al sodaliIO.
23. AN ZE e LV ME
23.1 In primo grado AN ZE e LV Mer- toli sono stati dichiarati colpevoli dei seguenti reati:
81 cpv.,A) per il reato di cui agli artt. 110,
575, 577 n. 3 e n. 4 C.P. per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, in con- corso tra loro e con altre persone non ancora iden- tificate, cagionato, il primo quale mandante e an- che esecuOR, il secondo, traendo in inganno le vittime che a tal fine simulatamente invitava ad un incontro di "chiarificaIOne" con il ZE, cagio- nato con premeditaIOne la morte di MA AN e
SA ST che venivano attinti da più col- pi di arma da fuoco, anche da guerra.
Con l'aggravante, altresì, di avere commesso il fatto per motivi abietti e cioè al fine di afferma- re l'egemonia della consorteria mafiosa nella quale erano inseriti sui gruppi mafiosi rivali. In IA il 26.3.1992. 1-agii artt. 1 --GD - B) per-i-reati di
110, C.P. 10, 12 = 14 L. 14.10.1974 n. per ave- con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in concorso tra loro e con altre per-
,
e sone non ancora identificate, detenuto e portato r
illegalmente in luogo pubblico, al fine di commet- tere il reato di cui al capo precedente, più armi da fuoco, anche da guerra.
In IA il 26.3.1992.
Per tali reati è stato condannato alla pena COM- plessiva dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di mesi otto. giudici d'appello hanno ridotto la pena all'ergastolo--senza isolamento diurno, in ragione- dell'opIOne degli imputati per il rito abbreviato transitorio.
che23.2- COrrono per cassaIOne gli imputati, deducono violaIOne di legge e viIO di motivaIO- ne.
Eccepiscono innanzitutto la nullità e l'inesistenza della sentenz impugnata, in quanto pronunciat isillegittima riunione delunitariament 153.
cedimento svoltosi con il rito ordinario e di quel- lo svoltosi con il rito abbreviato. Sostiene che erONaments i giudici d'appello hanno ritenuto di poter distinguere la definiIOne immediata del pro- cedimento, prevista dall'art. 4 ter 1, n. 144 del
2000, dal giudiIO abbreviato;
e hanno illegittima- mente operato una commistione tra Fascicolo del pubblico ministero e fascicolo del dibattimento, omettendo altresì di motivare adeguatamente sulla conseguente riduIOne della pena.
Lamentano in secondo luogo erONa valutaIOne del- le contraddittorie deposiIOni dei collaboranti TA e La NA, sulle quali la decisione si fonda, con un'erONa applicaIOne del principio_di fraIOnabilità delle dichiaraIOni, senza indivi- duare il movente dell'omicidio e senza neppure di- stinguere i ruoli di mandanti o esecutori indiffe- rentemente attribuiti ai ricorrenti.
Lamentano infine mancanza di motivaIOne sulla de- terminaIOne della pena e sul diniego delle -atte- nuanti generiche.
23.3 L'ecceIOne di nullità della sentenza è in- fondata per le ragioni già esposte a proposito del ricorso di AN AT.
Gli altri motivi sono inammissibili per violaIOne degli art. 581 e 606 c.p.p., perché propongono cen- sure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata:
¡ quanto all'affermaIOne della responsabilità, con
--riferimento alle concordanti deposiIOni dei colla boranti TA, che ha riferito di essere stato presente allorché ZE, quale capo della faIOne catanese dei Cursoti in guerra con quella milanese, diede incarico a ME di uccidere AN MA e chiunque lo accompagnasse;
La NA, che riferisce di una riunione nel corso della quale ZE ribadi il proposito di uccidere MA e SA;
A- ravilli, che riferisce di un incontro pacificaOR nel corso del quale ZE s'era assunta la respon- sabilità degli omicidi MA e SA per ri- affermare il proprio predominio nella contesa con la faIOne milanese dei Cursoti;
quanto alla determinaIOne della pena -al-diniego delle circostanze attenuanti generiche, con riferi- mento a una plausibile valutaIOne di gravità del reato e dei precedenti penali degli imputati, oltre che a una corretta applicaIOne delle norme sul ri- to abbreviato transitorio.
24. AN PA
PAprimo grado AN colpevole dei seguenti r 154
A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°,
3°, 4°, e 6° comma C.P. per aver fatto parte in con- Corso con RI NA, LV CE, Ana- stasio ET, LO OC, NI CO, Francesco LL, ED TI, Natale
D'AN, NC IA, BA PE = insieme ad altre persone, tra cui LI GI seppe, di una associaIOne, promossa e diretta da
PA TO, affiliata all'organizzaIOne denominata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concretamente della forza di intimidaIOne del vin- colo associativo e della condiIOne di assoggetta- mento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti-contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di af- fermare la propria egemonia nei confronti delle co- sche rivali), di delitti contro il patrimonio ( quali rapine, furti, estorsioni, riciclaggio di de- naro e beni di provenienza illecita ad usura) e di delitti di altro genere (tra cui anche lo sfrutta- mento della prostituIOne), nonché alla acquisiIO- . ne in modo diretto e indiretto del controllo di at- tività economiche, di appalti e servizi pubblici ed alla realizzaIOne, comunque, di profitti o vantag- gi ingiusti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi. Con l'aggravante per D'AN TA di aver stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa-e-co- ue ruoli direttivi nell'ambito della svoltomunq stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente
B) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 e 4 ( in relaIOne all'art.61 n.1 C.P.) per avere in concorso con LV CE, Aldo Er- coNO, TO PA @ con LI
US, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, i primi tre quali mandanti, gli altri quali esecutori materiali, cagionato la morte di Di EO US contro il quale venivano esplosi dal CE due colpi di arma da fuoco (cal. 9).
Con le aggravanti della premeditaIOne e di aver commesso il fatto per motivi abietti al fine di as- sicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa del- la quale facevano parte.
Con l'aggravante per il PA, di cui all'art.61.n. -6-cp. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di ceraIOne spediti. Der reati dallo 155 stesso commessi = con l'aggravante, per il NT OL e 1'RC, di cui all'art. 7 della I.
31.5.1965 n. 575 per aver commesso il fatto, essen- do gli stessi sottoposti con provvedimento defini- tivo a una misura di prevenIOne, durante il perio- do previsto di applicaIOne della misura. In IA il 26.2.1993.
C) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110,
112 cọ,, 10 e 11 L. 14.10.1974 1 497 per avere in concorso con LV CE, AL RC,
TO PA e con LI US, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto illegalmente, al fine di commet- tere il delitto di cui sopra, una pistola cal.
9. In IA il 26.2.1993.
D) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112,
411 C.P. per avere in concorso con LV BA
Cella, AL RC, TO PA e con
LI US, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, distrutto, me- diante carbonizzaIOne, il cadavere di Di EO GI seppe.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di occultare il reato di cui al capo F). In IA il 26.2.1993
E) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 per avere in concorso con LV CE la, LO OC, LO D'AT, AL Ercola- no, LF RA, TO PA e con RI LL US (deceduto) e Di EO US ( poi
-ucciso) essendo-i-concorrenti nel reato -in-numero superiore a cinque, i primi tre quali mandanti, il
CE, quale esecuOR materiale, il Pavone svolgendo compiti di supporto (unitamente all'OL
e al LI), il RA e il Coco perlu- strando la zona teatro dell'omicidio con compiti
-
di copertura, cagionato,_dopo essere entrati il
CE ed il D'IN nell'abitaIOne della vit- tima, la morte di LT RO contro il quale il CE esplodeva più colpi di arma da fuoco
(cal. 9x21).
Con l'aggravante della premeditaIOne.
Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n.-6-C.P-7-per aver commesso il rea- to, durante il tempo in cui si sottraeva volonta- riamente all'esecuIOne dei mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi 2 con l'aggravante per il
PA e l'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo- ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura. 223
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992
F) per il reato di cui agli artt. 61 n.2,- 81 cpv, 110, 112, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497 per ave- in concorso con LV CE, LO
I e ,
OC, LO D'AT, AL RC, LF I- chera, TO PA ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, essendo i con- correnti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da fuoco (cal. 9x21, cal. 357 ed una mi- traglietta Uzi), di cui una da guerra.
In Tremestieri Etneo il 17.11.1992
G) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 110, 629 1° e 2° comma - C.P. per avere, in concorso con
TO PA, AL RC, OG
CA, Carmelo Coco e con AU Avola e
CO EO, poi deceduto (e altre persone non identificate), talora anche in riunione tra gli stessi, con più aIOni esecutive del medesimo dise- gno criminoso, mediante minacce telefoniche ed al- tri atti di intimidaIOne (quali la collocaIOne ed esplosione di un ordigno) costretto LO EN e TO TE titolari dell'omonima ditta,
a versare loro la somma mensile di lire 1.500.000, così determinata dopo successivi aumenti, a titolo di "proteIOne" per l'attività imprenditoriale esercitata dalle vittime e ciò al fine di consegui- re l'ingiusto profitto della predetta somma. In IA dal 1980 al gennaio 1994.
Con l'aggravante, a far data dal maggio 1991, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condiIO- ni previste dall'art. 416 bis C.P., e comunque al fine di agevolare la realizzaIOne degli scopi dell'associaIOne mafiosa capeggiata da NT TO di cui gli imputati facevano parte.
Per tali reati l'imputato è stato condannato alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento urno per la durata di mesi otto.
I giudici d'appello hanno assolto 1'imputato dall'estorsione in danno di LO EN e NT NO RO per ΠΟΠ avere Commes SO il fatto;
hanno escluso la premeditaIOne per l'omicidio di RO LT;
hanno limitato la sua responsa- bilità per la partecipaIOne al delitto associativo fino alla data del 27.12.1993; hanno quindi deter- minato la pena nell'ergastolo senza isolamento di- urno, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
cassaIOne AN PA, 24.2 COrre propone sei mo l'impugnaIOne. 157
Con il primo motivo 11 ricorrente deduce violaIOne di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio di US Di EO. Lamenta che i giudi- ci del merito abbiano acriticamente recepito le di- chiaraIOni dei collaboranti, impegnandosi poi 2 superarne le contraddiIOni. Incostanti e contrad- dittorie infatti sono le indicaIOni sullo stesso movente dell'omicidio nelle dichiaraIOni di GI seppe LI, ma i giudici del merito ne Su- perano l'ambiguità ipotizzando che il collaborante non abbia avuto un'esatta perceIOne delle ragioni
.
del delitto, sebbene l'ipotesi esplicativa potrebbe essere anche quella del disvelamento di un menda- cio. E altrettanto illogicamente opera la corte ca- tanese per disattendere la più plausibile ricostru- IOne proposta dalla difesa del rapporto tra
l'omicidio Di EO e il connesso omicidio RB, ad avvalorare la sua versione di tesa un'inconsapevole e occasionale presenza alla consu- maIOne del delitto, perché non v'è consequenziali- tà logica tra l'ipotesi della preordinata uccisione di US Di EO e il rammarico espresso da OL per l'ineluttabilità del delitto. E' contradditto- rio assumere che D'AT comunicò l'esigenza di uc- cidere Di EO, in ragione del già avvenuto omicidio di Carbonaro, se i presenti in casa di OL già sapevano di dover compiere il delitto. E i contra- sti che sul punto riveNO le deposiIOni di LI CI e di OL non sono adeguatamente consi- derati dalla carte_catanese..
Con il secondo m motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine al- la circostanza aggravante della premeditaIOne con- testata per l'omicidio Di EO, lamentando che con- traddittoriamente i giudici del merito facciano ri- salire al pomeriggio la sua consapevolezza del man- dato a uccidere, sebbene poi affermino che solo al- le ore 20 di quella sera D'AT ufficializzò il mandato.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per
L'omicidio LT, lamentando che i giudici del merito abbiano sottovalutato le contraddiIOni e la mancanza di autonomia tra le deposiIOni di OL, LI e D'IN, sulle quali la decisione si fonda. In particolare si duole di un inadeguato apprezzamento dell'attendibilità di D'IN, che si decide collaborare dopo una condanna all'ergastolo e quando gli sono gia note le dichia- collaberan degli altri come attendibilità di AV, in relaz 158
siIOne dell'autovettura del commando al momento dell'agguato e all'inesistente cancello automatico di cui il collaborante parla.
Con il quarto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne di legge e viIO di motivaIOne in relaIOne all'affermaIOne della sua responsabilità per il delitto associativo, incompatibile con la sua defi- nitiva condanna per un omicidio aggravato ai sensi dell'art. 7 legge n. 203 del 1991e comunque non de- sumibile dalla partecipaIOne a reati promossi dall'associaIOne criminale né dalla condivisione della proprietà di un bar con CE e D'IN.
Con il quinto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne di legge e viIO di motivaIOne per l'ingiustificato diniego delle circostanze atte- nuanti generiche, nonostante il suo ruolo minore e la sua giovane età.
Con il sesto motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine alla com- misuraIOne della pena, determinata in misura ec-
cessiva in relaIOne all'entità del suo apporto all'omicidio Di EO e all'esclusione della premedi- taIOne per l'omicidio LT.
24.3- Il ricorso è inammissibile per violaIOne dell'art. 606 c.p.p., perché propone censure atti- nenti al merito della decisione impugnata.
Quanto all'omicidio di US Di EO, eliminato perché se ne temeva la collaboraIOne con gli in- quirenti, il movente del delitto è stato ampiamente ricostruito dalla corte catanese, Come risulta dall'esame delle posiIOni di LO D'AT e
AL RC cui si rinvia. I giudici del merito hanno fondato il proprio giudiIO di colpevolezza sulle dichiaraIOni rese da US LI a due giorni dall'omicidio e confermate poi da UR IO OL, ritenendo che le due chiamate in correi- tà, oltre a corroborarsi reciprocamente per l'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e per la particolareggiata descZIne dei fatti, avevano trovato un ulteriore attendibile riscontro nella deposiIOne de relato resa da US D'IN, il quale aveva riferito di avere appreso in carcere da AN PA dell'assassinio di US Di EO da parte di CE con la partecipaIOne dello stesso PA, di OL e di LI. In par- ticolare la presenza di Pavone поп fu meramente passiva, secondo i giudici del merito, perché oc- correva prevenire possibili reaIOni di US Di
EO, personaggio estremamente pericoloso e spieta- to, e quindi la presenza del ricorrente fu a tale scopo preordinata;
come programmata-era l'attività da lui prestata successivament alla consumaIOne 1159
dell'omicidio, prevista sin dal pomeriggio, secondo il racconto di LI, e comunque certamente dall'intervento di D'AT, che evidentemente pre- cedette il delitto. Sicché correttamente i giudici del merito hanno ribadito anche la configurabilità della contestata aggravante della premeditaIOne.
Anche per la dichiaraIOne di colpevolezza del ri- corrente in ordine all'omicidio di RO CA no i giudici del merito si fondano sulle dichiara- IOni di OL, LI e D'IN, in quanto ritenute idonee a un reciproco riscontro, dopo un esame particolarmente approfondito conDO sulla falsariga dei motivi d'appello, che vengono sostan- zialmente riprodotti in questa sede senza tenere adeguatamente conto delle motivaIOni esibite dalla corte catanese per disattenderli. In particolare la deposiIOne di AU OL, benché errata circa l'esistenza di un cancello automatico presso l'abitaIOne della vittima (dove fu installato suc- r e cessivamente), è risultata coerente sia con i
- perti balistici e autoptici sia con quelle degli altri due collaboratori, pur non essendone una mera riproduIOne, perché le integra di particolari spe- cifici, tali da dimostrare che ciascuno riferisce esperienze direttamente vissute. Mentre non è af- fatto vero che, secondo il racconto del collaboran- te, 'l'auto del commando omicida condotta da PA si fermò a sessanta metri dall'abitaIOne della vittima, come sostiene la difesa, perché tale di- stanza risulta molto inferiore sulla base delle planimetrie acquisite. Quanto al delitto o di partecipaIOne ad associaIOne mafiosa, è ormai indiscusso in giurisprudenza, come s'è già chiarito a proposito di CE, che «la circostanza aggravante, prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella legge 12 luglio 1991 n. 203, nelle due differenti forme del-
l'impiego del metodo mafioso nella commissione dei singoli reati e della finalità di agevolare, con il delitto posto in essere, l'attività dell'associa- IOne per delinquere di stampo mafioso, è configu- rabile anche con riferimento ai reati fine com- messi dagli appartenenti al sodaliIO criminoso» (Cass., sez. un., 28 marzo 2001, Cinalli, m.
218377). Né la dedotta esistenza di un giudicato sulla estraneità di PA all'associaIOne mafiosa potrebbe risultare preclusiva all'accertamento in questo giudiIO di una sua partecipaIOne al soda- liIO, posto che l'art. 2 c.p.p. esclude qualsiasi vincolo positivo del giudicato penale. Mentre è un principio giurisprudenziale riconosciuto «che gli elementi certi relativi alla partecipaIOne di de terminati soggetti Creati fine effettivamente 160
realizzati, possono essere influenti nel giudiIO relativo all'esistenza del vincolo associativo all'inserimento dei soggetti nell'organizzaIOne, in specie quando ricorrano elementi che dimostrino il tipo di criminalità, la struttura e le caratte- ristiche dei singoli reati, le modalità di esecu- IOne, etc..> (Cass., sez. V, 14 settembre 1991, Monaco, m. 188985, Cass., sez. V, 25 marzo 1997,
Puglia, m. 208088).
La giustificaIOne del diniego della circostanze attenuanti generiche e della commisuraIOne della pena, infine, è incensurabilmente fondata su una plausibile valutaIOne di gravità dei fatti e dei precedenti di un imputato ormai trentacinquenne all'epoca del giudiIO d'appello.
25. RI US IV
25.1 In primo grado l'imputato è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati:
A) per il delitto p. e p. agli artt. 61 nn.1, 5, 6,
110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché in concorso con TO PA, AL RC,
OG CA, Marcello D'AT, Natale
D' AN, Ernesto TA, il PA,
1'RC e il CA, quali mandanti, il
D'AT, il D'AN e l'OL ( il quale ultimo forniva ai killer una delle armi), come organizza- tori, gli altri quali esecutori materiali, € con
LL US (successivamente deceduto), in più di cinque persone, cagionavano volontariamente la morte di CO CO, contro cui veniva--
...
no esplosi colpi di arma da fuoco calibro 38. Con le ulteriori aggravanti di aver commesSO il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da osta colare la pubblica e privata difesa. Per il PA inoltre con l'aggravante di aver il reato durante il tempo in cui si era commesso volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato.
In VO (GR) il 23 luglio 1991.
B) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 2, 4, 7 legge 895/67 per- ché, in concorso con TO PA, AL Ercolano, OG CA, LO D'AT,
TA D' AN, ST TA e con CRsa- LL US (successivamente deceduto), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cin- que, in esecuIOne di un medesimo disegno crimino- so, illegalmen detenevano e portavano In 161
pubblico una pistola cal.7,65 e un revolver cal. 38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede. Tra IA e VO (GR) e zone viciniori in data anteriore e fino al 23 luglio 1991
Per tali reati IV è stato condannato alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento di- urno per la durata di mesi tre.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato dall'omicidio di CO CO e dai reati connessi di detenIOne e porto di arma per non ave- re commesso il fatto.
25.2- COrre per cassaIOne il pubblico ministero, che deduce motivi d'impugnaIOne di cui s'è già detto a proposito di LO D'AT.
25.3- Dell'assoluIOne di tutti gli imputati dall'omicidio CO s'è già detto;
e non es- sendovi specifici rilievi da aggiungere con riferi- mento alla posiIOne di IV, va ribadita, con riferimento alle argomentaIOni già esposte a pro- posito di LO D'AT, la dichiaraIOne di inammissibilità dell'impugnaIOne del pubblico mi- nistero, atteso che i giudici del merito hanno plausibilmente escluso l'attendibilità delle depo- siIOni di OL e RI sulle quali l'accusa si basava anche nei suoi confronti e hanno addirittura posto in dubbio l'effettiva riferibilità del delit- to al clan PA...
26. RO PU
26.1- In primo grado RO PU è stato dichia- rato colpevole dei seguenti reati:
A) per il reato di cui agli artt 81 cpv. 110
112 n.
1 -73 co. 1-4-6 e 80 comma 1 lett b) e co. 2.
D.P.R. 309/1990 perché, in concorso con altri ed anche separatamente, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, acquistava, trasporta- va, deteneva, commerciava, vendeva o, comunque, ce- deva quantitativi anche ingenti di sostanze stupe- facenti comprese nelle tabelle previste dall'art. 14 stessa legge.
Nella provincia di IA, in Varese ed in altre parti del territorio italiano fino al novembre 1993
e successivamente.
B) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 1, 110,
-575, 577 n. 3 C.P. per avere, in concorso con Giro- lamo RA, cagionato la morte di SC LF, contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di la cal. 9.. 162
Con le aggravanti di avere agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali sull'intero territorio dagli stessi controllato. C) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81, 110 C.P., 2, 4 e 7 L.n. 895/1967 per avere, in concorso
IR RA, con più aIOni esecutive del me- desimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 9 al fine di COM- mettere il reato di cui al capo precedente. In S. NI Galermo il 5.6.1990. Per tali reati l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi tre.
I giudici d'appello hanno limitato sul piano tempo- rale l'affermaIOne di responsabilità in ordine al reato di cui agli artt. 73 e 80 DPR n. 309/1990.fi- no alla data del 17.11.1993; e hanno determinato la pena in anni trenta di reclusione, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il giudiIO abbre- viato transitorio.
26.2 COrre per cassaIOne l'imputato e propone due motivi d'impugnaIOne. Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per il reato di traffico di sostanze stupefacenti, lamen- tando che i giudici del merito abbiano considerato convergenti le deposiIOni dei collaboranti, benché relative a fatti diversi, e attendibili, benché prive di riscontri oggettivi. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne con riferi- mento all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio di LF SC, lamentando che i giudici del merito, nel contrasto tra le deposiIOni di
US RE e RI GR, abbiano arbi- trariamente privilegiato le dichiarazioni di quest'ultimo, non meno contraddittorie di quelle rese dall'altro collaborante sia sulla dinamica dell'omicidio sia sul tipo di arma impiegato. Né la valutaIOne di minore attendibilità di RE può fondarsi sulle oscillaIOni della sua deposi- IOne dibattimentale. 103
la prova desumibile dalle loro deposiIOni, che, Se-incrociandosi, si riscontrato vicendevolmente, condo il plausibile apprezzamento dei giudici del merito, in relaIOne all'accusa rivolta a PU di stabilmente impegnato per conto essere dell'associaIOne mafiosa nel traffico degli stupe- facenti.
Quanto al secondo motivo, i giudici del merito han- no diffusamente motivato la valutaIOne di attendi- bilità della deposiIOne resa da Mario GraIOso, che ha riferito di avere ricevuto da PU
l'incarico di uccidere insieme a RA il nego- ziante SC recalcitrante alle richieste di favori rivoltegli dal boss, e di inattendibilità della de- posiIOne resa da US RE, che si accu- sa di essere il mandante dell'omicidio e indica altri come esecutori. La corte catanese dimostra invero come il ricordo di US RE di avere conferito l'incarico omicida a qualcuno che voleva sostituire l'arrestato OR NO sia fal- lace, perché Pino fu arrestato tre mesi dopo l'omicidio di SC. Sicché le valutaIOni esibite in proposito dai giudici del merito, benché certa- mente opinabili, sono plausibili e tutt'altro che arbitrarie. Mentre ragionevole è l'utilizzazione della deposiIOne di US RE, come quelle di suo genero US GR, a riscontro di quelle rese da Mario Grazioso sul movente dell'omicidio, considerato che anche PU era genero di RE e lo sgarbo di SC poteva intendersi riferito alla famiglia intera del boss, come confermato anche da CL SE RI, che riferisce di un mandato a uccidere SC confe- rito anche a lui da parte di PU, e de relato da OL. Inoltre la conferma dell'accusa viene, secondo i giudici del merito, anche dalla deposi- IOne del collaborante US EOnardi, che riba- disce la provenienza da PU del mandato omici- da, attestata anche da LO NC per di- retta confidenza dello stesso PU, e riferisce di avere avuto in carcere da RI GR e Ran- nesi la confidenza di essere stati gli esecutori materiali del delitto.
27. TO RE
27.1 In primo grado l'imputato è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati: 575 eA) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 577 nr. 3 C.P., per avere in concorso---CO
IM e con più aIOni esecutive del medesimo di- segno criminoso, cagionato la morte di PI
US e TA PA nei cui-confronti esplodeva- no più colpi di fucile e di revolver 164
Con l'aggravante della premeditaIOne. In contrada Ombra, Agro di Mascalucia, accertato il 4.6.1986.
B) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 nr.497 per avere, in concorso con CO IM e con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenuto e portato in luogo pubblico il fucile ed il revolver di cui al capo precedente. Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo M).
In contrada Ombra, Agro di Mascalcia, accertato il 4.6.1986.
C) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv., 110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso con OG CA, LO
D'AT, AL RC, GE DO, Carmelo
TO, LF Lo RO, BA NA, E- DE PA, LO ER e con altre persone (oltre che con Di ST LV e AR zisi NU, questi ultimi due poi uccisi), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cin- que, il PA € l'RC, quali mandanti,
RE TO, D'AT LO, CA OG, NA BA, quali organizzatori
(unitamente allo stesso RC) dell'agguato, Guidotto Carmelo e DO GE occupandosi di seguire le vittime mediante appostamenti e pedina- menti nei giorni precedenti al delitto al fine di conoscerne le abitudini, il ER ed il Lo A- stro quali esecutori materiali (unitamente al Di ST), cagionato con premeditaIOne la morte di
BE AR, BE RO, RA Car- melo e AL Sebastiano contro i quali venivano esplosi più colpi di armi da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e cioè al fine di assicurare al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della
"famiglia" catanese di "Cosa Nostra".
Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
D) per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 C.P., 10, 12 L-14.10.1974 n.497 e 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con OG CA, LO D'AT,
AL RC, GE DA LO TO, 1
165
LF Lo RO, BA NA, TO San-- taOL, LO ER, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente. In territorio di IA il 10.3.1989.
E) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv.,
110, 112, 624, 625 m.2 e n. 7 C.P. per essersi, in concorso con con OG CA, Marcello
D'AT, AL RC, GE DO, Carmelo
DO, LF Lo RO, BA NA, E- DE PA, LO ER e con altre persone (oltre che con Di ST LV e AR zisi NU, questi ultimi due poi uccisi) ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essen- do i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, impossessati, al fine di commettere il rea- to di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Re- nault 21 targata PA 898067 e dell'auto Lancia Pri- sma, targata VC 503840 che sottraevano, usando vio- lenza sulle cose, ai legittimi proprietari CA ra CO e NA MI mentre detti auto- mezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quin- di esposti per necessità e consuetudine alla pub- blica fede. In Catania il 25.1.1989 ed in epoca precedente e prossima al 10.3.1989.
F) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625 n. 2 e n. 7 C.P. per essersi in concorso con Calo- gero CA, LO D'AT, AL RC, GE DO, LO DO, LF Lo Ca- Sebastiano Nardo, Benedetto PA, stro,
LO ER (oltre che con Di ST A- OR e IS NU, questi ultimi due poi ucci- si) impossessati, con violenza sulle cose, della targa CT n. 763489 che asportavano dall'auto Fiat
Uno di proprietà di GG US, mentre la stessa era parcheggiata nella pubblica strada e quindi esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il suddetto reato di omicidio. Per tali reati TO RE è stato condan- nato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi otto.
I giudici d'appello hanno escluso limitatamente al furto pluriaggravato della autovettura Renault 21 targata PA-898-067 contestato a RE TO, la circostanza aggravante di cui all'art. 112 com ma primo n. hanno dichiarato non doverså 166
procedere a carico dell'imputato in ordine ai reati di armi connessi agli omicidi di US PI
e Paolo TA, perché estinti per prescZIne;
hanno determinato la pena nell'ergastolo senza isc- lamento diurno, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il giudiIO abbreviato transito- rio.
27.2- COrre per cassaIOne l'imputato, che deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne della sentenza impugnata in ordine a entrambi i delitti di cui è accusato, lamentando una frequente con- traddiIOne nell'argomentare della corte catanese, una esasperata applicaIOne del principio di fra- IOnabilità delle dichiaraIOni dei collaboranti anche quando riferite allo stesso episodio, una scorretta seleIOne dei riscontri, una illegittima qualificaIOne privilegiata delle deposiIOni sui fatti di comune conoscenza dell'organizzaIOne cri- minale.
Quanto al quadruplice omicidio di AR BE prima, RO BE, LO RA e Seba- stiano AL, lamenta innanzitutto erONa valuta- IOne di attendibilità della deposiIOne di UR IO OL, nella parte in cui indica il ricorrente come partecipe alle riunioni preparatorie del de- litto, incompatibile con la riconosciuta inattendi- bilità delle altre dichiaraIOni rese dal collabo- rante sullo stesso episodio delittuoso. Infatti, а
parte la critica di fondo sull'applicaIOne del principio di fraIOnabilità e sulla possibilità di distinguere la fase preparatoria dalla fase esecu- tiva di uno stesso delitto, sono isolate, e quindi prive di riscontro, le dichiaraIOni rese da OL sulla fase preparatoria del delitto. Ed è contrad- dittoria l'affermaIOne della corte sul riserbo in ordine a tali riunioni, intesa a giustificare il silenIO sul punto degli altri collaboranti, a fronte della riconosciuta esistenza di un mandato generale a uccidere che aveva dato luogo ad autono- mi tentativi come quelli di NO e di TA
Di ND. Come è contraddittorio ritenere che l'inattendibilità di OL sul numero di auto a bordo delle quali sopraggiunsero le quattro vittime (una sola auto anziché due) sia limitata alla sola fase esecutiva del delitto e non si estenda anche alla fase preparatoria, posto che tra le informa- IOni dei fratelli DO discusse in tale fase v'era certamente anche quella relativa al numero di auto sulle quali viaggiavano le vittime designate.-
Illogica poi, secondo il ricorrente, è la negaIOne del contrasto tra le deposiIOni di AN CO-- tino delle rese da AU OLte iuseppe ☐☐ 167
RE, perché la corte catanese la giustifica con una apodittica affermaIOne di compatibilità delle concorrenti autonome iniziative intese all'eliminaIOne di BE e AL. Come illogi- ci sono gli argomenti esibiti per superare i dubbi sull'attendibilità sia di OR NO, cui erano già note le dichiaraIOni degli altri collaboranti quando rese la sua deposiIOne, sia di US A- schetto, tardive sulla partecipaIOne del ricorren- te al delitto, € per comporre armonicamente, in virtù del principio di fraIOnabilità, il contrasto tra la deposiIOne di US RE e quelle di NO, OL e CH circa la partecipaIOne del ricorrente alle riunioni preparatorie. E ille- gittima è l'utilizzaIOne della deposiIOne de re- lato resa da US RE sulla partecipa- IOne dei ricorrente al delitto, in contrasto con i dati oggettivi relativi alle armi impiegate, oltre che con la deposiIOne di OR NO.
Quanto all'omicidio di TA e RI, la deci- sione impugnata si fonda illegittimamente, secondo il ricorrente, su deposiIOni de relato non sotto- poste alla necessaria rigorosa verifica di attendi- bilità che esigerebbero, soprattutto quando la fon- te primaria sia lo stesso imputato. In particolare la corte catanese non considera adeguatamente che
CL SE RI indica solo tardivamente la fonte della sua deposiIOne de relato, né trae le dovute conseguenze dalle numerose contraddiIOni interne alla deposiIOne di Carmelo GranOL, dalla incontrollabilità della deposiIOne de relato di US RE sulle presunte confessioni fattegli dal figlio ricorrente, dai contrsti tra le deposiIOni di NC, RI, US PU IR e RI GR sull'arma utilizzata per il delitto. Infine la corte utilizza illegittimamente come riscontri elementi descrittivi intrinseci alle stesse dichiaraIOni dei collaboranti e non valuta adeguatamente la circolarità delle notizie da essi riferite in funIOne della verifica di reciproca autonomia.
27.3- Il ricorso di TO RE deve essere
_ respinto.
Va prelimarmente ribadito, come già più ampiamente esposto con riferimento alla posiIOne di AL R- colano, che l'applicabilità del principio di fra- IOnabilità anche alle dichiaraIOni rese da un collaborante su uno stesso episodio criminoso può
¨ essere esclusa solo quando, per la connessione tra Fatti narrati, determinerebbe una motivaIOne contraddittoria. Sicché nel-caso intesame non è il-
Logica la differenziata valutaIOne di cattendibili- 168
tà esibita dai giudici del merito per le dichiara- IOni rese da AU OL con riferimento alle fast preparatoria ed esecutiva del quadruplice. omi- cidio Monteshell, posto che la riferita partecipa- IOne del ricorrente alle riunioni preparatorie non implicava necessariamente la conoscenza sua dell'abituale utilizzaIOne di due distinte vetture da parte delle vittime, tanto più se si consideri che gli stessi fratelli DO, incaricati di as- sumere quelle informaIOni poi discusse nelle ri- unioni riferite da OL, sostengono che solo dopo la ∙loro estromissione dal delitto si ebbe l'ulteriore informaIOne sul numero delle autovet- ture impiegate dalle vittime designate e dalla loro scorta.
Da ribadire pure in via preliminare è la plausibi- lità del riconoscimento di una maggiore attendibi- lità alle dichiaraIOni de relato relative al comu- ne patrimonio conoscitivo dell'organizzaIOne ma- fiosa, trattandosi di apprezzamento di merito che è legittimo ove riferito, come s'è detto, a comporta- menti e atteggiamenti anche linguistici direttamen- te percepibili nell'ambito dell'associaIOne, so- prattutto se si consideri che tale apprezzamento non ha peraltro impedito alla corte catanese di escludere qualsiasi utilizzaIOne delle dichiara- zioni de relato che non sia stato possibile con- frontare con le fonti primarie di cui fosse stata richiesta l'escussione.
Per il resto il ricorso propone censure che atten- gono al merito della decisione impugnata.
Quanto all'omicidio di TA e PI, uccisi con numerosi colpi di arma da fuoco mentre viaggiavano a bordo di una A 112 e rinvenuti cadaveri in una scarpata quando il moOR della vettura era ancora in moto, i giudici del merito, ricostruita detta- gliatamente la dinamica del delitto sulla base dei reperti balistici e autoptici, ne desumono un ri- scontro alle deposiIOni rese in proposito dai col- laboranti, peraltro tutte attendibili e concordanti nell'individuare del delitto il movente nell'esigenza di eliminare PI per il timore di un suo tradimento, anche in ragione della rela- IOne sentimentale intrattenuta dalla sorella con
NI LizIO, un poliIOtto poi ucciso. In particolare sono attendibili, secondo i giudici del merito, le dichiaraIOni rese nell'immediatezza dell'avvio della sua collaboraIOne da CL Se- verino RI, che oltre-a-confermare il movente del delitto, ne indicò come autori materiali NT NO RE e IM sulla base di informaIO- ni ricevute da RO PU, descrivendo corret- tamente anche la dinamica del delitto il tipo di 169
armi adoperate, Né ha rilievo, secondo la corte ca- tanese, che solo in interrogatori successivi PE.. ri ricordò il nome di PU come fonte delle sue informaIOni, dato che oggetto del primo interroga- torio era altro cmicidio e 11 riferimento all'eliminaIOne di PI fu solo incidentale: valutaIOne questa del tutto plausibile e quindi insindacabile, come la valutaIOne di verosimi- glianza di una confidenza di PU a RI. Co- me si desume dalla sentenza impugnata, poi, analo- ghe dichiaraIOni sono state rese da LO RA OL, sulla base di informaIOni ricevute dallo stesso ricorrente e da US GR (che gli aveva così spiegato la presenza dei due sicari che egli aveva notato lungo la strada sulla quale av- venne poi l'omicidio), che i giudici del merito considerano attendibili, plausibilmente privile- giandone la versione resa nel corso delle indagini preliminari in ragione di talune confusioni della deposiIOne dibattimentale;
da US RE ti, che, autoaccusandosi come mandante del delitto e quindi come diretto chiamante in correità, ha ri- badito i nomi degli esecutori, con l'inclusione tra costoro di suo figlio TO RE, il che spiega, secondo i giudici del merito, talune sue reticenze;
da US GR, che ha anche con- fermato la deposiIOne di NC;
e poi da
RI GR, TA Di ND, PO MA gna, US EOnardi, LF LI. eIn definitiva la corte catanese ha correttamente
_ ragionevolmente apprezzato le prove desumibili dal- le deposiIOni rese dai collaboranti, ritenendole corroborate non solo dal reciproco riscontro deri- vante dalla loro concordanza, ma anche dalla corri- spondenza delle loro indicaIOni sulla dinamica del delitto alla ricostruIOne effettuatane ex post da- gli inquirenti sulla base dei reperti balistici e autoptici. E in proposito va chiarito che certamen- te non può essere considerato riscontro estrinseco di una chiamata in reità o in correità la sua ef- fettiva corrispondenza ai luoghi descritti o ad al- tri elementi statici della situaIOne rappresentata dal dichiarante (Cass., sez. IV, 5 febbraio 1998,
Roccaro, m. 210646). Ma vanno considerati al con- trario riscontri particolarmente significativi le conferme che dalla prova generica, per lo più ca- ratterizzata da elevata attendibilità scientifica, vengano alla specifica dinamica di un evento crimi- noso descritta dal dichiarante, trattandosi in-que-
sto caso di informaIOni che non possono essere frutto di manipolaIOni, in quanto note solo a chi al delitto partecipò effettivamente. Sicché -con- trariamente a quanto sostiene il ricorrente, Larm -770
tivaIOne esibita in proposito nella sentenza impu- gnata è più che ineccepibile. Quanto al quadruplice omicidio ON, s'è già detto qui della correttezza della valutaIOne fra- IOnata di attendibilità delle dichiaraIOni rese da AU OL, che viene posta a fondamento della decisione insieme alle deposiIOni di P- pe CH, US RE, TO CO- TI, RI GR, NO OR, sulla cui atten- dibilità e autonomia la corte catanese ha analiti- camente esaminato tutti i rilievi delle difese.
Come s'è già chiarito a proposito dei ricorsi di LO D'AT, AL RC e OG CA nella, TO RE fu incaricato da AL
RC di organizzare l'inchiesta preventiva, che affidò ai fratelli DO, riferendone poi nelle riunioni preparatoria del delitto, e propose Lo A- stro come persona pulita da inserire nel commando, secondo quanto confermato anche da NO OR. E secondo i giudici del merito, se è vero che la di- chiaraIOni di OL sulla partecipaIOne del ri- corrente alle riunioni preparatorie non ha diretti riscontri, ciò nondimeno è ampiamente corroborata l'indicaIOne di TO RE come organiz- zaOR del delitto, che risulta attestata da RI
GR, TO NO, LO NC,
tutti concordi sull'inchiesta preventiva da lui svolta a mezzo dei fratelli DO e dello stesso Cosentino, e non è contraddetta dai contemporanei tentativi di altri affiliati al clan PA di dare seguito all'indiscriminato mandato a uccidere tutti gli affiliati a al clan Ferrera. Sicché le censure del ricorrente risultano per un verso manifestamente infondate, per altro verso ri- volte contro insindacabili valutaIOni di merito.
Come incensurabile risulta la ricostruIOne della fase esecutiva del delitto, nella quale, secondo la corte catanese, TO RE intervenne för- nendo la Renault 21 rubata da LO DO, ac- compagnando Lo RO al casolare utilizzato come base operativa, distribuendo le armi. E particolar- mente significative in tal senso sono ragionevol- mente considerate le deposiIOni di OR NO, cui il ricorrente si rivolse per ottenerne l'autorizzaIOne all'impiego di Lo RO, P- pe CH, presente nel casolare la sera prima del delitto, US RE, non solo per confidenze plausibilmente ricevute dal figlio NT
- nine, NI BR, che riferisee quanto ap- preso da Lo RO. 171
28. IR RA
28.1 In primo grado l'imputato-fu dichiarato col- pevole dei seguenti reati:
A) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n. 1, 110, 575, 577 n. 3 C.P. per avere, in concorso con Pie- tro PU, cagionato la morte di SC LF, contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di pistola cal. 9.
Con le aggravanti di avere agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cicè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali e sull'intero territorio dagli stessi controllato.
B) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.2, 81, 110 C.P., 2, 4 e 7 L.n. 895/1967 per avere, in concorso
RO PU, con più aIOni esecutive del mede- simo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico una pistola cal. 9 al fine di commettere il reato di cui al capo precedente. In S. NI. Galermo il 5.6.1990. Per tali reati l'imputato è stato condannato in primo grado alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi tre.
I giudici d'appello hanno riDO la pena a anni trenta di reclusione, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il giudiIO abbreviato transito- rio.
28.2- COrre per cassaIOne IR RA, che propone due motivi d'impugnaIOne. Con il primo motivo il ricorrente deduce violaIOne -- di lègge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità.
Lamenta che i giudici d'appello, pur avendo corret- to alcune valutaIOni dei giudici di primo grado, siano peraltro giunti contraddittoriamente alle me- desime conclusioni, sulla base della deposiIOne di Mario GR, ritenuta attendibile nonostante l'accertamento degli appunti fornitigli da altro collaborante in vista della sua escussione, che ne aveva traDO in italiano il racconto. Inoltre la corte valuta adeguatamente catanese non-
l'illogicità delle dichiaraIOni di GR sul tipo di armi impiegate, che porterebbero a ipotiz- zare il contemporaneo uso di due pistole da parte del collaborante, il quale peraltro non si sarebbe avveduto dei colpi esplosi nel frattempo dal Suo complice. Né i giudici del merito danno seguito al- la riconosciuta esigenza di una più attenta verifi- ca delle dichiaraIOni de relato rese da VA,
*EOnardi e OL, utilizzate come riscontro alle dichiaraIOni di GR, nonostante fonte prima- ria fosse lo stesso accusato de i accusatori 172 da riscontrare e a dispetto delle reciproche con- traddiIOni.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche e alla commisuraIOne della pena, rapportata esclusi- vamente a esigenze di prevenIOne speciale e senza riferimento alle esigenze rieducative imposte dalla
CostituIOne.
28.3- Il ricorso è inammissibile, perché propone censure attinenti al merito della decisione impu- gnata.
Quanto al primo motivo, come s'è già chiarito а proposito del ricorso di RO PU, i giudici del merito hanno diffusamente motivato la valuta- IOne di attendibilità della deposiIOne resa da
RI GR, che ha riferito di avere ricevuto da PU l'incarico di uccidere insieme a RA il negoziante SC, recalcitrante alle richieste di favori rivoltegli dal boss. E le valutaIOni espresse dalla corte catanese sulle ragioni dell'ausilio del tradutOR cui il collaborante era ricorso, imputandole alla vergogna di GR per la sua ignoranza della lingua italiana, non sono sindacabili né sono in realtà contestate dal ricor- rente, che ipotizza solo un inquinamento della de- posiIOne, non dimostrato e anzi escluso dalla ric- chezza dei particolari riferiti a confronto con lo striminzito ausilio scritto fattosi predisporre.
Inoltre la conferma dell'accusa viene, secondo i giudici del merito, anche dalla deposiIOne del collaborante US EOnardi, che riferisce di avere avuto in carcere da RI GR e RA la confidenza di essere stati gli esecutori mate- riali del delitto.
Per quanto attiene più specificamente alla dinamica del delitto raccontata da GR, secondo una ra- gionevole valutaIOne della corte catanese le moda- lità di inseguimento della vittima, prima con una moto e poi con un'Alfa 33 sulla quale erano i quat- tro sicari, sono del tutto plausibili in ragione dell'accortezza di SC nel tentare di evitare ag- guati;
mentre la descZIne delle armi impiegate è del tutto corrispondente ai rilievi balistici e au- toptici e non rivela le denunciate contraddiIOni, posto che solo due delle quattro pistole disponibi- li spararono effettivamente e solo una colpì il bersaglio;
e la successione dei colpi dopo il primo affiancamento della Fiat Uno di SC è perfetta- mente compatibile con 1 rilievi oggettivi della po- este argomentaIOni della- lizia giudiziarian e analitiche nel disattem corte catanese, 173 dere i rilievi degli appellanti, nulla viene in realtà opposto nel ricorso, che si limita a ripro- porre sinteticamente la prospettiva difensiva, sen- za tenere adeguatamente conto della motivaIOne che ne ha giustificato il rigetto.
Inoltre la deposiIOne di GR è riscontrata, secondo i giudici del merito, da PO VA, LE NGe e IS, laddove riferiscono di una predileIOne per la pistola calabro 9 espressa da RA, che portava l'omicidio SC appunto a esempio dell'efficienza dell'arma.
Quanto al secondo motivo, premesso che la stessa finalità rieducativa risponde notoriamente a una funIOne di prevenIOne speciale, non risulta sin- dacabile la decisione dei giudici del merito giu- stificata dalla gravità del reato e dei precedenti dell'imputato.
29. TO PA
29.1- In primo grado l'imputato è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati:
A) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n.3 e 4 ( in relaIOne all'art. 61 n.1 C.P.) per avere in concorso con LV CE, Aldo Er- coNO, AN PA e con LI P- pe, essendo i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque, i primi tre quali mandanti, gli al- tri quali esecutori materiali, cagionato la morte di Di EO US contro il quale venivano esplosi dal CE due colpi di arma da fuoco (cal. 9 ). Con le aggravanti della premeditaIOne e di aver commesso il fatto per motivi abietti al fine di as- sicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa del- la quale facevano parte. Con l'aggravante per il PA, di cui all'art.61 n. 6 cp. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il NT OL e l'RC, di cui all'art. della L. 7
31.5.1965 n. 575 per aver commesso il fatto, essen- do gli stessi sottoposti con provvedimento defini- tivo a una misura di prevenIOne, durante il perio- do previsto di applicaIOne della misura. In IA il 26.2.1993.
B) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 110,
112 cp., 10 e 14 I. 14.10.1974 . 497 per avere in concorse-con-LV CE, AL RC,
AN PA e con LI US, essen-- do i concorrenti nel reato in numero superiore cinque, detenuto illegalmente, al fine di comme re i Scui sopra, una pistola cal-9- 174
In IA il 26.2.1993.
C) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 110, 112,
411 C.P. per avere in concorso con Salvatore Bar- LA, AL RC, AN PA e con LI CI US, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, distrutto, mediante carbonizzaIOne, il cadavere di Di EO US.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di occultare il reato di cui al capo F).
In IA il 26.2.1993.
D) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575,
577 n. 3 e n. 4 (in relaIOne all'art.61.n. 1 C.P.) per avere in concorso con LO D'AT e AL
RC e con altre persone non ancora identifica- te che materialmente agivano, essendo i concorrenti nel reato almeno cinque, cagionato la morte di Car- bonaro ST.
Con l'aggravante per il PA, di cui all'art. 61 n.6 C.P. per avere commesso il reato durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carcerazione spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il NT OL e 1'RC, di cui all'art. 7 della L.
31.5.1965 n.575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo a una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura.
In IA il 26.2.1993.
E) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 411 cp. per avere in concorsO con LO D'AT e AL
RC e con altre persone non ancora identifica- te, che materialmente agivano, essendo i concorren- 3
ti nel reato almeno cinque, distrutto il cadavere di RB ST.
In IA il 26.2.1993.
F) per il reato di cui agli artt. 81 cpv. 110, 112, 575, 577 n. 3 C.P. poiché quali mandanti, agendo con premeditaIOne, in concorso con Marcello
D'AT, Aldo ErcoNO, RO PU e con al- tri soggetti non identificati, essendo i concorren- ti nel reato in numero superiore a cinque, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionavano volontariamente la morte di CH
LV e CH US AN nei cui con- fronti venivano esplosi diversi colpi di pistola. Con l'aggravante, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per avere commesso il reato du- rante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di mandati di cattura-e-ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante, per il NT pacd Le l'RC, di cui della L 175
- --
-31.5.1965 n. 575 per avere commesso il fatto, es-
- sendo gli stessi sottoposti con provvedimento defi- nitivo a una misura di prevenIOne, durante il pe- riodo previsto di applicaIOne della misura.In RA vina di IA il 10.9.1992.
G) per il reato di cui agli artt.61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 C.P., 10, 12 e 14 L.14.10.1974 n. 497 per avere, in concorso LO D'AT, AL RC no, RO PU, essendo i concorrenti nel rea- to almeno cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico un revolver cal.38.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il suddetto omicidio.
In Gravina di IA il 10.9.1992
H) del delitto p. e p. agli artt. 110 - 112 n. 1 e 2 423 - 6 1 n. 2 e 7 C.P. perché, in concorso con
TU LV, RC AL, RE ONi- no, CA OG e con ignoti dei quali pro- muovevano ed organizzavano la cooperaIOne, diri- gendone, altresì, l'attività di materiali esecutori del reato del quale essi erano stati comunque gli ideatori, essendo il numero delle persone che con- correvano nel reato medesimo superiore a cinque, al fine di commettere il delitto di estorsione ai dan-
"ni del gruppo LA RINASCENTE/SMA" (capo "C"), e di agevolare l'attività di associaIOne di stampo ma- fioso della quale essi facevano parte, volontaria- mente cagionavano un incendio di vastissime propor- IOni nei locali adibiti a deposito dell'azienda
"SIGROS", nel cui interno si introducevano, travi- sati ed armati, gli ignoti, i quali, dopo avervi sparso liquido infiammabile, vi appiccavano il fuo- co: per effetto del quale restavano completamente distrutti impianti attrezzature e scorte per un va- lore di parecchi miliardi, così cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.
Per il NT con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 C.P. per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente alla ese- cuIOne di misure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne, emessi per precedenti reati. In territorio di Misterbianco il 12 febbraio 1991.
I) del delitto p. e p. agli artt. 110 - 610 - 339 comma 1 61 n.2 C.P., per avere, in concorso con
-
TU LV, RC AL, RE ONi- no, CA OG e con ignoti materiali ese- cutori del reato, al fine di commettere il reato di incendio ai danni del "SIGROS"_ (capo "A"), con la minaccia delle armi, commessa da più persone riuni- te e travisate, costretto il personale presente nei locali di deposito dell'azienda predetta a sospen- dere. l'attività lavorativa concentrarsi 176
all'esterno dei capannoni ai quali veniva appiccato il fuoco.
Con l'aggravante per il NT di cui all'art. 7 L. 31/5/1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIO- ne e con l'aggravante di cui all'art. 61 2.5 S per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente alla esecuIOne di mi- sure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne, emessi per precedenti reati.
In territorio di Misterbianco il 12 febbraio 1991.
L) del delitto p e p. agli artt. 81 cpv. 110 629 in relaIOne all'art. 628 cp7. 2 n.1 e 3 61 n. 7
C.P. perché in concorso con TU LV, CO NO AL, RE TO e CA OG ro, essendo in più persone riunite, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tem- pi diversi, facendo parte di associaIOne di cui all'art. 416/bis C.P., mediante minacce e violenze consistite in atti di intimidaIOne e danneggiamen- ti, costringevano CONSERVO LV, in persona. propria e quale amministraOR e legale rappresen- tante della catena di supermercati alimentari
"SIVAD/SIGROS", a corrispondere loro somme di am- montare non inferiore a lire cinque milioni per me- che venivano abitualmente riscosse dal UC se, Salvatore, così procurandosi un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per le persone offese.
Per il NT con l'aggravante di cui all'art. 61. n. 6 C.P., per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente alla esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne, emessi per precedenti reati.
In IA da epoca prossima al 1980 e fino al set- tembre 1990.
110M) del delitto p. e p. agli artt. 81 cpv. 629 in relaIOne all'art. 628 cpv. 2^ n. 1 e 3 61 II. 7 C.P. e art. 7 L. 12.7.1991 n. 203, perché, in concorso tra loro con TU LV, RC Aldo, Pulvirenti Antonino e CA OG, facendo essi parte di associaIOne capeggiata dal PA TO, di cui all'art. 416/bis C.P., della cui forza di intimidaIOne si avvalevano, al fine di agevolare l'attività ed i fini della mede- sima associaIOne, mediante minacce e violenza con- sistita anche nell'incendio ai depositi "SIGROS" (Capo A"), che veniva materialmente cagionato da più persone riunite, non-identificate, travisate ed armate, costringendo i legali rappresentanti e Ie- sponsabili del gruppo "LA RINASCENTE/SMA" a corri spondere ad essi somme annue di importo crescente e di ammontare riors à lire duecento milion: 111 -
per anno, si procuravano un ingiusto profitto Con danno patrimoniale di rilevante gravità per la per- sona offesa.
Con l'aggravante per il NT di cui all'art. 7 L. 31/5/1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIO- ne e con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 cp., per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente alla esecuIOne di mi- sure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne, emessi per precedenti reati. IA dal 1991 e fino alla data corrente.
N) del reato p. e p. agli artt. 110
- 10
- 112 C. P.
L. 14/10/1974 n. 497, per avere in concorso e 14
-
con TU LV RC AL, RE An- toNO, CA OG e con ignoti, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato superiore a cinque, illegalmente detenuto pistole e fucili di tipo non precisato;
armi comuni da sparo. Con l'aggravante per il NT di cui all'art. 9 L. 31/5/1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIO- ne e con l'aggravante di cui all'art. 61 1.6 cp. per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente alla esecuIOne di mi- sure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne, emessi per precedenti reati. Accertato in territorio di Misterbianco il 12 feb- braio 1991.
- -1120) del delitto p. e p. agli artt. 110 61 n. 2 C. P. 12 e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per avere in
-
concorSO tra loro.e con ignoti, essendo il numero delle persone che e concorrevano nel reato superiore a cinque, portato in luogo pubblico, senza licenza dell'Autorità ed al fine di commettere i reati di incendio ai danni del "SIGROS" e di violenza priva- ta (capi "D" e "A") pistole e fucili di tipo non precisato;
Armi comuni da sparo.
Con l'aggravante per il NT di cui all'art. 9 L. 31/5/1965 n. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIO- ne e. con l'aggravante di cui all'art. 61 n.6 cp., per avere commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente alla esecuIOne di mi- sure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne, emessi per precedenti reati.
In territorio di Misterbianco il 12 febbraio 1991.
P) per il delitto di cui agli artt. 61 nn.1, 5 e 6, 110,_112_n 1, 575, 577 nn.3 e 4 perché in-concorse- con AL RC e OG CA, quali man- danti, e con altre persone non ancora identificate, cagionavano volontariamente la morte dell'IspetOR della Polizia di Stato NI LizIO.com 178
venivano esplosi sei colpi di due revolver, dalle caratteristiche non meglio individuate :
Con le aggravanti: di aver commesso il fatto per motivi abietti al fi- di assicurare l'impunità ai n e componenti all'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
di aver commessO il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
di essere i concorrenti nel reato almeno cinque;
per il PA, di aver commesso il reato duran- te il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di numerosi provvedimenti restritti- vi della libertà personale emessi nei suoi confron- ti per reati commessi in precedenza.
Con l'ulteriore aggravante, nei confronti di NT OL TO, RC AL CA OG prevista dall'art. 7 lg. 31.4.1965 n. 575 per aver commes30 il fatto allorché ciascuno di essi era sottoposto, con provvedimento definitivo ad una mi- sura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della stessa. In IA il 27.07.1992.
61 n.2, 81Q) per il delitto di. cui agli artt. cpv., 110 C.P. 10, 12 e 14, legge 14.10.1974 m.497, perché, in concorso con Aldo Ercolano e OG
CA e con altre persone non ancora identifi- cate, essendo i concorrenti nel reato almeno cin- que, in esecuIOne di un medesimo disegno crimino-
SQ, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico due revolver dalle caratteristiche non me- glio individuate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo della ru- brica che precede.
In IA il 27.07.1992.
R) per il delitto di cui agli artt. 61 nn 1, 5 e 6,
T10, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, perché in concor- SO con AL RC, LO D'AT, CO Giammuso e con altre persone, il PA Bene- detto, quale mandante, l'RC, oltre che quale mandante ed organizzaOR, nella veste di esecuOR materiale, il D'AT ed il AM, quali compo- nenti del gruppo di fuoco, cagionavano volontaria- mente la morte di AV US contro cui venivano esplosi (RC) cinque colpi di pistola cal. 7,65.
Con le aggravanti per tutti: di avere commesso il fatto per motivi abietti, al fine di assicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di avere agito con premeditaIOne;
179
di aver commesso il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
di essere i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque e per PA TO, anche di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA, 15 gennaio 1984. S) per il delitto di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110 C.P. 10, 12 e 14, legge 14.10.1974 ☐ .
497, perché, in concorso con AL RC, RC lo D'AT, CO AM e con altre persone non ancora identificate, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso illegalmente dete- nevano portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65;
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente;
In IA, 5 gennaio 1984.
I) per il delitto p.e\p.agli artt. 61 nn. 1, 5 e 6,
110, 112 nn.le 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché in concorso con LV TU, NI NA,
CO LL, il PA quale mandante, il TU quale organizzaOR, l'NA, segnalando che la vittima era appena uscita dalla propria abi- taIOne, gli altri quali componenti del gruppo di fuoco, e con AN US, poi deceduto, in più di cinque persone, cagionavano volontariamente la morte di EO AU, contro cui venivano dal
RI esplosi più colpi di un fucile cal. 12 pre- cedentemente fornitogli dal TU. Con le ulteriori aggravanti di aver commessO il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volonta- riamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato. In Acicastello il 31.10.1989.
U) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2, 4 e 7 legge 895/67 perché, in concorso con LV TU, NI
NA, CO LL e con AN P- pe, poi deceduto, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore -a-cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico un fucile cal.12 e un'arma comune da sparo corta, con relative muni- IOni. 180
Con l'aggravante di aver-commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede:
In Aci LO e zone viciniori il 31.10.1989.
V) per il reato di cui agli artt. 110, 112, 575, 577 n.3 per avere in concorso con LV CE la, LO OC, LO D'AT, AL RC no, LF RA, AN PA e con Crisa- LL US (deceduto) e Di EO US ( poi ucciso), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, i primi tre quali mandanti, il
CE, quale esecuOR materiale, il Pavone svolgendo compiti di supporto (unitamente all'OL
e al LI), il RA e il OC perlu- strando la zona teatro dell'omicidio con compiti di copertura, cagionato, dopo essere entrati il
CE ed il D'IN nell'abitaIOne della vit- tima, la morte di LT RO contro il quale il CE esplodeva più colpi di arma da fuoco
(cal. 9x21).
Con l'aggravante della premeditaIOne. Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to, durante il tempo in cui si sottraeva volonta- riamente all'esecuIOne dei mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi e con l'aggravante per il
PA e l'RC di cui all'art. 7 della L.
31.5.965 n. 575 per aver commesso il fatto, essendo gli stessi sottoposti con provvedimento definitivo ad una misura di prevenIOne, durante il periodo previsto di applicaIOne della misura. In Tremestieri Etneo il 17.11.1992
W) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv,
110, 112, 10, 12 e 14 L. 14.10.1974 m. 497 per ave- re, in concorsO con LV CE, LO
OC, LO D'AT, AL RC, LF I- chera, AN PA ed in esecuIOne di un me- desimo disegno criminoso, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, essendo i concor- renti nel reato in numero superiore a cinque, dete- nuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da fuoco (cal. 9x21, cal. 357 ed una mitra- glietta Uzi), di cui una da guerra. In Tremestieri Etneo il 17.11.1992.
X) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv., 110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorsO con OG. CA, LO
D'AT, AL RC, GE DO, Carmelo
TO, LF Lo RO, BA NA, An- toNO RE, LO ER e con altre persone (oltre che con Di ST LV e NA zisi NU, timi due poi uccisi), essendo 101
i concorrenti nel reato in numero superiore a ciñ= que, il PA е 1'ErcoNO, quali mandanti,
RE TO, D'AT LO, CA
OG, Nardo BA, quali organizzatori
(unitamente allo RC) dell'agguato,
st e sso
Guidotto Carmelo e DO GE occupandosi di seguire le vittime mediante appostamenti e pedina- menti nei giorni precedenti al delitto al fine di conoscerne le abitudini, il ER ed il Lo A- stro quali esecutori materiali (unitamente al Di
ST), cagionato con premeditaIOne la morte di BE AR, BE RO, RA Car- melo € Cali BA i quali venivano
cont ro esplosi più colpi di armi da fuoco.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e cioè al fine di assicurare al
"gruppo" PA l'egemonia nell'ambito della "famiglia" catanese di "Cosa Nostra".
Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
Y) per i reati di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv.,
110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n.497 e 10, 12, 14 L. 14.10.1974 n. 497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con OG CA, LO D'AT, AL RC, GE DO, LO TO,
LF Lo RO, BA NA, TO PU IR, LO ER, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (alcune da guerra).
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente.
In territorio di IA il 10.3.1989.
Z) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv.,
110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in con OG CA, LO concorSO
D'AT, AL RC, GE DO, LO
TO, LF Lo RO, BA NA, An- toNO RE, LO ER e con altre persone (oltre che con Di ST LV e AR zisi NU, questi ultimi dueż poi uccisi) ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essen- do-i--concorrenti nel reato in numero-superiors ar cinque impossessati, al fine di commettere il rea- to di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Re- _nault 21 targata PA 898067 e dell'auto pancia Pri
VC 503840 che sottraevanosma 10%
lenza sulle cose, ai legittimi proprietari CA ra CO e NA MI mentre detti auto- mezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quin- di esposti per necessità e consuetudine alla pub- blica fede.
In IA il 25.1.1989 ed in epoca precedente e prossima al 10.3.1989.
Al) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625 n. 2 n. 7 C.P. per essersi in concorso con
OG CA, LO D'AT, AL CO NO, GE DO, LO DO, LF
Lo RO, BA NA, TO RE,
LO ER (oltre che con Di ST A- OR e IS NU, questi ultimi due poi ucci- si) impossessati, con violenza sulle cose, della targa CT n. 763489 che asportavano dall'auto Fiat Uno di proprietà di GG US, mentre la stessa era parcheggiata nella pubblica strada e quindi esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di omicidio suddetto.
Bl) per il delitto p. e p. agli artt. 61 nn.1, 5,
6, 110, 112 n. 1 e 2, 575, 577 nn. 3 e 4 C.P. perché in concorso con AL RC, OG AM la, LO D'AT, TA D' AN, ST
TA, RI US IV, il PA, l'RC e il CA, quali mandanti, il
D'AT, il D'AN e l'OL ( il quale ultimo formiva ai killer una delle armi), come organizza- tori, gli altri quali esecutori materiali, e con
LL US (successivamente deceduto), in più di cinque persone, cagionavano volontariamente
La morte di CO CO, contro cui veniva- no esplosi colpi di arma da fuoco calibro 38. Con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da osta- colare la pubblica e privata difesa. Per il PA inoltre con l'aggravante di aver il reato durante il tempo in cui si era commesSO volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. In VO (GR) il 23 luglio 1991.
Cl) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n.1 C.P., 2, 4, 7 legge 895/67 per-
———-ché---in-concorso con AL RC,-Galogers-CA nella, LO D'AT, TA D'AN, Erne-. sto TA, RI US IV encom RI LL US (successivamente-deceduto concorrenti nel reato in num FUL
cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno crimi- noso;
illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal.7,65 un revolver cal. 38.
Con l'aggravante di aver commes30 il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.
Tra IA VO (GR) zone viciniori in
@
e data anteriore e fino al 23 luglio 1991 110, D1) per il reato di cui agli artt. 81 cpv., 112, 629 - 1° e 2° comma C.P. per avere, con più
-
aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorsO con OG CA, Aldo ErcoNO,
NC PA, LO OC, CO Pi- stone € con LA AU, MU CO e altre persone non identificate, essendo talora in più persone riunite, mediante minacce telefoniche e altri atti di intimidaIOne, quali incendi e atten- tati dinamitardi con conseguente distruIOne o dan- neggiamento di auto in esposiIOne, essendo i con- correnti nel reato di numero superiore a cinque, costretto i legali rappresentanti di alcune società concessionarie di auto, tra loro collegate (SS
CC per la GA;
AR AR e, poi,
IC CL per la AU SpA;
SS IO HI per la ER srl;
IB RI NA per la CI srl;
D'AM US per la GIDAUTO
SpA), a versare varie somme a titolo di
"proteIOne" per l'attività commerciale svolta e ciò al fine di procurarsi un ingiusto profitto;
in particolare costringendo la GA, in persona di SS CC, a versare lire tre milioni "una tantum" e le altre quattro società, in persona dei legali rappresentanti sopra indicati, a versare la complessiva somma mensile, così determinata dopo successivi aumenti, di lire quattro milioni (un mi- lione ciascuna) somma che veniva riscossa presso la sede di una delle predette società.
In IA dal 1979 al gennaio 1995.
Con l'aggravante, a far data dal maggio 1991, di avere commesso il fatto avvalendosi delle condiIO- ni di cui all'art. 416 bis C.P. e comunque al fine di agevolare la realizzazione degli scopi dell'associaIOne mafiosa capeggiata da NT TO di cui gli imputati facevano parte.
51) per il reato di cui agli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110 C.P., 4 1° e 2° comma I. 2.10.1967 Π.
895, per avere in concorso con OG CA, AL RC, NC PA, LO OC,
--CO PI, LA -AU e MU RA CE, con più aIOni esecutive del medesimo dise- rgno criminoso, essendo concorrenti el reato in numero superiore a cinque detenuto e portato in luogo pubblico, al fine di commettere il reato di cui al capo precedente, materiale esplosivo.. In Catania, nel giugno del 1983, nel giugno del 1985 e nel 1988.
Per tali reati l'imputato è stato condannato, rite- nuta la continuaIOne con i reati di cui alla sen- tenza della Corte di Assise di Appello di Palermo in data 10121990 (divenuta irrevocabile il
30011992), alla pena complessiva di mesi venti di isolamento diurno.
I giudici d'appello hanno dichiarato colpevole dei seguenti ulteriori reati:
F1) per il reato di cui agli artt.110, 112 n. 1 e
2, 61 n. 2, 6 e 7 D.L.13 maggio 1991 n.152 (conv., con modificaIOni, nella legge 12 luglio 1991 n.
203); 423 C.P. perché in concorso con AL RC no, OG CA, LV TU, MA cello D'AT, RO PU, NI NA,
ED TI e con RI SE CL e
AN US, successivamente ucciso, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato superiore a cinque il TI e l'NA, unita- mente ai predetti RI e AN, quali esecu- tori materiali del reato medesimo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epigrafe al fine di commettere il delitto di
-
estorsione nei confronti dei grandi magazzini
"Standa" di IA, descritto al capo successivo, nonché fine di agevolare l'attività al dell'associaIOne di stampo mafioso diretta da E- DE PA e della quale anche gli altri indagati facevano parte, volontariamente cagionava- no un incendio di vastissime proporIOni nei locali dei grandi magazzini Standa di Via Etnea, cospar- gendo di liquido infiammabile uno degli ingressi dell'eserciIO commerciale e successivamente appic- cando il fuoco, per effetto del quale restavano completamente distrutti impianti, attrezzature, merci e scorte per un valore di parecchi miliardi, così cagionando alla persona offesa un danno patri- moniale di rilevante entità.
Con l'ulteriore aggravante, per PA ED to, di aver commesso il fatto durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini di esecuIOne emessi per precedenti reati.
Consumato in IA nel gennaio 1990.
G1) per il reato di cui agli artt. 56, 81 cpv-
110, 112 n. 1 en-2-61-n -6 cp.; 7 D.L. 13 maggio
1991, n. 152 (convertito, con modificaIOni, nella
-203) ; 7 legge 31 maggiolegge 12 luglio 1991-1
.1965, n.575; 629 C.P. relaIOne all'articolo
628, 3° comma perché, con più. aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con AL RC, OG CA,
LV TU, LO D'AT, RO GL si, NI NA, ED TI e con M- peri CL e AN US, successivamente ucciso, essendo il numero delle persone che concor- revano nel reato superiore a cinque il TI
-
e l'NA, unitamente ai predetti RI e IP na, quali esecutori materiali del reato medesimo, del quale erano stati ideatori i rimanenti indagati specificati in epigrafe facendo parte tutti dell'associaIOne per delinquere di stampo mafioso diretta da TO PA ed al fine di age- volare l'attività dell'associaIOne stessa, median- te minacce e violenze consistite in atti di intimi- daIOne e danneggiamenti, siccome descritti al capo che precede, allo scopo di procurarsi un ingiusto profitto, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a costringere i responsabili dei grandi magazzini Standa a corrispondere somme di denaro non precisate, sia in unica soluIOne che mensil- mente e non conseguendo l'evento per cause indipen- denti dalla loro volontà.
Con le ulteriori aggravanti per TU, CA e PA di avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenIOne e per San- taOL anche per aver commesso il fatto durante il tempo in cui volontariamente si sottraeva all'esecuIOne di misure cautelari restrittive e ordini esecuIOne emessi per precedenti reati.
In IA, nel gennaio 1990. Hanno assolto l'imputato dall'omicidio di RO
LT e reati connessi di detenIOne e porto di arma, per non commessO il fatto;
avere dall'omicidio di CO CO e reati con- nessi di detenIOne e porto di arma, per non avere commesso il fatto;
dall'omicidio di Di EO P- pe, reati connessi di detenIOne di arma e distru- IOne di cadavere, per non avere commesso il fatto;
dall'omicidio di RB ST e reato connesso di distruIOne di cadavere, per non avere commessO il fatto;
dal furto pluriaggravato della autovettu- ra Renault 21 targata PA 898067, per non avere com- messo il fatto. Hanno dichiarato non doversi proce- dere a carico dell'imputato in ordine ai reati di detenIOne e porto di armi connessi all'omicidio di
US AV, perché estinti per prescZIne. Hanno escluso per l'omicidio di US AV e reati connessi di detenIOne e porto di arma la circostanza aggravante di cui all'art 112 primo comma n. op, per l'omicidio di CH US AN la circostanza aggravante della-premedi IOne no determinato la pena, ritenuta tinuaIOne tra tutti i reati in ordine ai quali è affermata la penale responsabilità stata dell'imputato nonché, per come statuito nella sen- tenza di primo grado, tra i suddetti reati e quelli per i quali PA ha riportato condanna con la sentenza del 10.12.1990 della Corte di Assise di
Appello di Palermo, divenuta irrevocabile il
30.1.1992, in quella dell'ergastolo senza isolamen-
こつ diurno, anche in consideraIOne dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
29.2 COrrono per cassaIOne il pubblico ministe- IO e l'imputato.
29.2.1- Il pubblico ministero ricorre contro la de- cisione di assoluIOne di TO PA dal- le imputaIOni relative all'omicidio CO, deducendo motivi di cui s'è già detto a proposito di LO D'AT.
COrre altresì il pubblico ministero contro la de- cisione di proscioglimento dello stesso PA dai reati di detenIOne e porto di armi connessi all'omicidio di US AV, chiedendo che, ап- nullata l'assoluIOne degli esecutori materiali del delitto più grave, venga esclusa l'estinIOne per prescZIne dei reati concernenti la armi, in quanto aggravati ai sensi dell'art. 112, n. 1
c.p.p., in ragione del numero delle persone concor- renti..
29.2.2- L'imputato deduce violaIOne di legge e vi- IO di motivaIOne della sentenza impugnata, lamen- tando o erONa valutazione delle deposiIOni dei collaboratori di giustizia, dei quali non è stata preliminarmente valutata la credibilità personale, e illegittimo accertamento del suo ruolo di mandan- te degli omicidi addebitatigli, che i giudici del merito nanno ritenuto di desumere non da suoi spe- cifici comportamenti, bensì esclusivamente dal suo ruolo dirigenziale all'interno dell'associaIOne, al cui generico programma criminoso sono stati ri- condotti i singoli delitti.
Quanto al quadruplice omicidio di AR BE prima, RO BE, LO RA e Seba- stiano AL, secondo il ricorrente i giudici del merito hanno individuato la sua responsabilità in un mandato indiscriminato a uccidere tutti gli ap- partenenti al gruppo mafioso dei RR, ritenendo che tale mandato abbia determinato il proposito criminoso degli organizzatori e degli esecutori ma- teriali del delitto. Avrebbero dovuto invece indi- specifici _ elementi adicativi. effettivo passaggio da una fa rica e - - indeterminata programmaIOne a una fase di istiga- IOne a un'aIOne determinata, fornendo la prova di un suo specifico atto di assenso alla consumaIOne del delitto. In particolare la corte catanese, ri- conoscendo rilevanza a un dolo indeterminato quanto ai singoli specifici obbiettivi della guerra contro il clan RR, ha contraddittoriamente finito per riaffermare in concreto il principio di responsabi- lità per la posiIOne, pur negato in astratto, per- ché non ha fornito la prova di quali fossero i sin- goli concreti eventi delittuosi indifferentemente rappresentatisi dal ricorrente. Non risultano in- fatti individuati i singoli destinatari delle ag- gressioni programmate.
In realtà nessun collaboraOR ha indicato il ri- corrente come mandante del delitto, ma molti di es- si, come NO e NC, l'hanno esplici- tamente esclusa e altri, in particolare LV IS e RI GR, oltre a NO, ne hanno ricondotto la responsabilità esclusiva al clan di US RE. Analoghe consideraIOni valgono, secondo il ricor- rente, per l'omicidio di AU EO, perché an- che per questo reato la corte catanese ha ritenuto che, una volta decretata la guerra, non Occorresse una specifica autorizzaIOne per uccidere ciascun componente del clan RR, ma vi fosse un'autorizzaIOne implicita а permanente. Sicché ancora una volta il cosiddetto dolo indeterminato viene genericorisolto nel progamma dell'associaIOne. E in questo caso con una con- traddiIOne particolarmente stridente, perché gli stessi giudici del merito danno conto di iniziative personali assunte da NC per fare uccidere EO, anche contro la volontà del suo capo clan
US RE, così dimostrando che non tutte le iniziative degli affiliati fossero controllabili dai dirigenti dell'associaIOne mafiosa.
Quanto all'omicidio CH, il ricorrente lamenta che i giudici del merito abbiano omesso di conside- rare adeguatamente sia il clima di serenità degli incontri da lui avuti con LV CH in epoca in cui ne sarebbe stata già deliberata la morte, con una decisione risalente al 1986 e tutta- via illogicamente riferita come oggetto anche di una riunione tenutasi nel 1991, sia le contraddi- IOni della deposiIOne di OL con quelle di M- peri, peraltro generica. e di US RE sul presunto progetto omicida peraltro più volte tentato da diverse organizzaIOni, sia la mancanza di riscontri all'individuaIOne del movente in in- discreIOni di CH sull'uccisione da parte del ricorrente dei quattro giovatie i di uno scippo - - ai danni di sua madre. Per superare queste contrad- diIOni, infatti, la corte catanese ha esibito mere congetture sull'esigenza di far fronte alla. Scal- trezza di CH, ha illogicamente richiamato il principio di fraIOnabilità delle dichiaraIOni a proposito del contrasto tra la deposiIOne di OL e quella di RI e del contrasto tra la deposi- IOne di US GR e quella di US RE sul conferimento dell'incarico a uccide- re CH. Né i giudici del merito hanno giusti- ficato il superamento delle contraddiIOni interne alla deposiIOne di US RE sulla data della riunione del 1991 in casa di RA е sull'oggetto di tale riunione;
e hanno ripreso la deposiIOne di TA Di RÄ senza verificarne i riscontri.
Quanto all'omicidio di US AV, il ricorrente lamenta innanzitutto illogicità della motivaIOne sul movente del delitto, atteso che, con numerosi estratti dalla stampa naIOnale, era stato dimo- strato come una campagna di informaIOne sui rap- porti tra mafia e politica e affari preesisteva all'iniIO delle pubblicaIOni del mensile I Sici- liani il 22 dicembre 1982; sicché non vi sarebbe stata ragione per reagire contro quest'ultima ini- ziativa, di carattere meramente locale;
ma la corte catanese replica con valutaIOni arbitrarie e per- sonali Su una presunta maggiore incisività della stampa locale, dovuta_a una particolare genuinità dell'impegno di AV a fronte degli asettici inter- venti della stampa di rilievo naIOnale, e sulla impossibilità di spingere oltre il territorio cata- nese l'aIOne intimidatoria del clan. Si sarebbe dovuto invece dimostrare che la mafia, indifferente alla campagna di stampa naIOnale, avesse ragioni concrete per voler reagire a un'iniziativa locale;
mentre già sul settimanale 1'Espresso del 14 novem- bre 1982. era stato pubblicato un articolo di denun- cia corredato dalla stessa fotografia del ricorren- te utilizzata da AV sul primo numero del suo men- sile, come avvenne poi per altri articoli pubblica- ti sull'Espresso nel corso del 1983 e ripresi da I
Siciliani. I giudici di appello, che hanno omesso di considerare la deposiIOne del funIOnario di polizia Tommaso RE, hanno invece fondato la propria decisione sulla deposiIOne di OL, ben- ché considerato inattendibile e certamente mendace sulla riferita richiesta di uccidere AV prove- niente dai palermitani per di più privo di ri- scontri;
e sulle inverosimili deposiIOni di RA CE NO e IT AT circa il mandato conferito dal ricorrente per l'uccisione di AV in presenza di una di un ragazzo sedicenne senza peraltro vagliarne le contraddiIOni e veri- ficarne adeguatamente l'attendibilità, sa non сод fantasiose ipotesi anziché con fatti concreti.
Inoltre la corte catanese non ha considerato che, contrariamente a quanto riferito da OL, mai FavE indicò i cavalieri del lavoro di IA come i ca- valieri della tavola rotonda;
che US PU renti ha escluso motivi di rancore del ricorrente verso AV;
che NC neppure sapeva chi fos- sero i cavalieri del lavoro. Mentre ha utilizzato come improbabile prova di una responsabilità del ricorrente generici riferimenti di US LI CI alla progettata utilizzaIOne di una pi- stola per l'omicidio AV.
Quanto all'omicidio di NI LizIO, il ricor- rente lamenta l'illogica valutaIOne delle deposi- IOni di AE CA e LF IA, contraddit- toriamente ritenute attendibili anche laddove rife- riscono di iniziative individuali anche di OL intese all'eliminaIOne del funIOnario di polizia in contrasto con le direttive del clan;
tanto più che contemporaneamente, pur riconoscendo che nel clan RE erano diffusi i sentimenti di odio
contro
LizIO, i giudici del merito addebitano al ricorrente la responsabilità come mandante, perché
l'omicidio non sarebbe stato possibile senza la sua autorizzaIOne. Inoltre manca di riscontri la inco- stante deposiIOne di US RE, che par- la di un consenso prestato dal ricorrente, dopo iniziali dinieghi, senza però chiarire dove e quan- do tale consenso sarebbe stato prestato. Mentre è
Illogica la giustificaIOne dell'iniziativa perso- nale di OL con la valutaIOne di costui circa lo scarso rilievo morale di LizIO ovvero con la pos- sibilità di deroghe alle prassi di cosa nostra. In definitiva la corte catanese ha affermato la sua responsabilità in ragione del suo ruolo dirigenzia- le senza fornire indicaIOni su un suo specifico contributo morale o materiale al delitto.
Quanto ai delitti di incendio, violenza privata ed estorsione ai danni della Sigros, della Rinascente
e delle concessionarie di autoveicoli, lamenta che i giudici del merito abbiano desunto la sua respon- sabilità dal solo riferimento dei delitti al suo clan. eQuanto infine all'incendio ai magazzini Standa alla relativa tentata estorsione, il ricorrente de- nuncia la mancanza fisica di qualsiasi motivaIOne.
29.3- Quanto al ricorso proposto dal pubblico-mini- stero contro l'assoluIOne di TO SanteOL dall'omicidio CO, non essendovi specifici aggiungere, va ribadita, com alle argomentaIOni già esposte a proposito di MA cello D'AT e di TA D'AN, la dichiara- IOne di inammissibilità dell'impugnaIOne, atteso che i giudici del merito nanno plausibilmente escluso l'attendibilità delle deposiIOni di OL e RI sulle quali l'accusa si basava anche nei confronti del ricorrente e hanno addirittura posto in dubbio l'effettiva riferibilità del delitto al clan PA.
Va altresì rigettato il ricorso proposto dal pub- blico ministero contro il proscioglimento di Bene- detto PA dai reati concernenti le armi con- nessi all'omicidio di US AV, essendone sta- ta disattesa 1'impugnaIOne proposta contro
l'assoluIOne degli imputati cui era addebitata
l'esecuIOne materiale del delitto più grave. Da rigettare, peraltro, anche il ricorso dell'imputato.
Occorre premettere che secondo la giurisprudenza di questa Corte il dolo alternativo, «contraddistinto dal fatto che il soggetto attivo prevede e vuole alternativamente, con scelta sostanzialmente equi- pollente, l'uno 0 l'altro evento e risponde per quello effettivamente realizzato» (Cass., sez. un.,
6 dicembre 1991, Casu, m. 189405), si distingue dal dolo indeterminato, che si concretizza allorché nell'ordinaria rappresentaIOne vi sono più eventi diversi che possono scaturire da un'aIOne crimino- sa e l'agente, nonostante tale previsione, concorre con un suo qualsiasi apporto alla realizzaIOne di essa, qualunque sarà poi il risultato» (Cass., sez.
1, 22 maggio 1984, Lo Bianco, m. 166113).
Nel caso in esame, peraltro, non viene in discus- sione un problema di dolo, né alternativo né inde- terminato, perché si assume la volontà di SA la di ottenere l'eliminaIOne di tutti gli apparte- nenti al clan RR. Né è discussa l'idoneità di tale mandato quale contributo concorsuale af singo- li delitti, perché si indica in PA il capo supremo del clan.
Sicché il margine di indeterminatezza del mandato che si assume conferito da TO PA al suo clan di eliminare tutti gli appartenenti all'avverso clan RR è compatibile con il prin- cipio di colpevolezza, perché si riferisce a un am- bito ben definito di possibili vittime, € non può essere confuso, Come sembra invece supporre il ri- corrente, generico programma di con il un'associaIOne criminale, che pone tra i propri la __consumaIOne di una serie non predeterminabile di 3.
delitti.
Itro è ordinare l'uccisione di tu membri di famiglia, anche se si la ecutori la scelta dei mezzi f appropriati, altro è costitui- _ re un'associaIOne destinata a commettere una serie non predeterminabile di reati. In un Caso infatti il numero dei delitti può essere indeterminato, ma
è sempre determinabile sulla base di uno specifico progetto di aIOne;
nell'altro il numero di delitti non è predeterminabile, perché viene in discussione generico programma piuttosto che un progettoun concreto.
Il problema che si pone in questo processo, pertan- to, non è quello della rilevanza penale del mandato che si assume conferito da PA per l'uccisione degli affiliati al clan RR, bensi quello della prova di tala mandato. E in questa prospettiva gli argomenti esibiti dai giudici del merito a sostegno dell'affermaIOne di colpevolezza del ricorrente non sono censurabili, perché sono fondati sulle deposiIOni di US RE, AU OL, CL SE RI, NI BR, IO IU, LO NC, Di
OL CC, TO NO, US EOnardi, CO NO, OR NO, Di ND Nata- le, tutti concordi nel riferire dell'ordine incon- diIOnato emesso da TO PA di uccide- re tutti gli appartenenti al clan RR, a causa dell'insofferenza di costoro a sottostare al predo- minio del boss, peraltro loro cugino, e della loro intenIOne di formare una famiglia autonoma nell'ambito di cosa nostra catanese. Sicché, emesso l'ordine, l'incarico di organizzare i singoli de- litti era stato assunto da OG CA e AL RC, come precisano RI e NC
Lo, senza escludere, peraltro, costui che la deci- sione iniziale provenisse da PA. Mentre
l'astio personale di US FulIR nei con- fronti dei RR non aveva avuto conseguenze, prima che TO PA autorizzasse la re- aIOne, come cqfermato dallo stesso, RE, ol- tre che da altri collaboranti. E queste deposiIOni sono state attentamente vagliate dalla corte cata- nese, che ha dedicato specifici capitoli della lun- ghissima motivaIOne all'esame delle vicende indi- viduali e della personalità dei principali collabo- ratori, sottoponendo tutte le deposiIOni ad anali- tica. verifica di attendibilità intrinseca ed estrinseca. Sicché è manifestamente infondata la censura mossa dal ricorrente a una pretesa omessa valutaIOne della credibilità personale dei colla- boratori.
Quanto al quadruplice omicidio di AR BE prima, RO BE, LO RA.. e Seba- stiano AL, in part
-reg la corte catanese, premesso l'indiscu adramento del's delitto nella guerra tra clan NT clan RR, ha plausibilmente ricostruito, come s'è visto a propo- sito del ricorso di AL RC, l'organizzaIOne e l'esecuIOne del delitto. E altrettanto deve dir- si per l'omicidio di AU EO, anch'esso de- ciso nell'ambito della guerra al clan RR, come
s'è già detto a proposito dei ricorsi di NA
-
CO LL. Né la corte catanese ha mai affermato che per la decisione di un omicidio non eccellente quale quello di AU EO fosse ne- cessaria l'autorizzaIOne di TO PA;
ma ha affermato che tale autorizzaIOne fu suffi- ciente a determinare il delitto;
sicché i preceden- ti tentativi di NC di uccidere di propria iniziativa la vittima, cui il ricorrente si richga- ma, non smentiscono la ricostruIOne dei giudici del merito. ricorrente pro-Quanto all'omicidio CH, il spetta una ricostruIOne dei fatti alterna a quella che i giudici del merito hanno proposto sulla base delle deposiIOne di OL, in quanto riscontrate dalla deposiIOne di US RE. Tale al- ternativa ipotesi difensiva di ricostruIOne dei fatti era stata già sottoposta ai giudici d'appello, che l'hanno attentamente esaminata prima di disattenderla e hanno diffusamente argomentato sul movente del delitto, connesso alla collabora- IOne con la giustizia di LO CA, e sull'attendibilità dei collaboranti OL, RI
e RE, come s'è già visto a proposito dei ricorsi di D'AT e RC. E contro le argomen- taIOni esibite dai giudici del merito non vengono mosse censure compatibili con il giudiIO di legit- timità.
Quanto all'omicidio di US AV, le censure del ricorrente si appuntano soprattutto contro
1'individuaIOne del movente e contro la valutaIO- ne di attendibilità delle deposiIOni di Italia AT e del figlio CO NO. Di entrambi i profili s'è già detto a proposito del ricorso di
AL RC. Va qui aggiunto soltanto che, con- trariamente a quanto il ricorrente sostiene, la pur opinabile, ma certamente incensurabile interpreta- IOne dei fatti proposta dalla corte catanese, non presuppone affatto un'indifferenza della mafia alle denunce che al rapporto tra mafia e politica e af- fari veniva dalla stampa naIOnale, ma attribuisce per un verso all'iniziativa locale di US AV il significato di una sfida più bruciante al elan
PA nel suo stesso territorio (AV era and che ediOR del periodico sul quale scriveva), altro verso alla reaIOne omicida un segnale sia -10
riaffermaIOne del potere sfidato sia di più gene- rale intimidaIOne.
Quanto all'omicidio LizIO, la decisione impugnata
è fondata soprattutto sulla deposiIOne di US RE, che, interessato ä uccidere LizIO, ispetOR di polizia, ne aveva più volte richiesto l'autorizzaIOne a TO PA, senza ct- tenerla perché il boss era contrario a delicti dai quali potessero derivare reaIOni eccessive delle forze dell'ordine; e sulla deposiIOne di OL, che ha riferito di avere appreso direttamente da
PA che finalmente aveva autorizzato
l'uccisione dell'ispetOR.
Secondo i giudici del merito la deposiIOne di GI seppe RE è riscontrata da OR NO, sia per quanto attiene all'avversione di PA per tali delitti sia per una richiesta specifica rivol- ta da lui stesso per l'autorizzaIOne a uccidere
LizIO; e da AN NO e RI GR, sia per la volontà omicida di RE nei con- fronti dell'ispetOR sia per l'iniziale opposiIO- ne di PA.
Il ricorrente si richiama a queste deposiIOni come prova della sua contrarietà all'omicidio; la corte catanese le utilizza al contrario come riscontro alla dichiaraIOne di OL che l'omicidio fu com-
messo solo quando se ne ottenne da PA
l'autorizzaIOne. E la scelta tra l'una о l'altra versione appartiene certamente al merito, tantopiù si considera che la prassi che imponeva se l'autorizzaIOne del capo per l'uccisione di un po- liIOtto è confermata dallo stesso AU OL, che pure giustifica una sua personale precedente iniziativa proprio
contro
LizIO in deroga a tale prassi, e da TA Di ND. Mentre la deposi- IOne di OL è confermata da US RE ti, che ha riferito di avere appreso da AL CO
Iano dell'autorizzaIOne di PA a uccidere
LizIO. Sicché non può certo affermarsi, come fa il ricorrente, che la sua responsabilità viene affer- mata in ragione della sua posiIOne di capo, perché la decisione impugnata si fonda plausibilmente su una specifica chiamata in correità (AU O- la), plausibilmente ritenuta attendibile e corrobo- rata da altre deposiIOni.
Anche per i delitti di incendio, violenza privata ed estorsione ai danni della Sigros, della Rina- scente e delle concessionarie di autoveicoli, il
_ ricorrente denuncia l'affermaIOne della sua-re- sponsabilità solo per la posiIOne di capo. Ma tan- to aveva già fatto con l'atto d'appellor La Corte catanese nel ribadire il ruolo di ideaOR e man- delitti assunto dal Santapaoldante to prove desunte non solo dalle convergenti dichia raIOni di numerosi collaboratori di giustizia re- lative allo specifico incarico dato dal ricorrente per l'incendio (TO NO, PO MA gna, US GR, US RE, Mauri- IO OL, TA Di ND), ma anche da testi- moni. E contro tale motivaIOne nessuna specifica censura viene mossa dal ricorrente.
Manifestamente infondata è infine la--censura di mancanza radicale della motivaIOne in ordine all'affermaIOne della responsabilità dell'imputato per l'incendio ai magazzini Standa e la relativa tentata estorsione. I giudici d'appello, infatti, hanno accolto l'appello proposto dal pubblico mini- stero contro la decisione assolutoria di primo gra- do e hanno diffusamente motivato il proprio convin- cimento sulla base della deposiIOne di AU
OL, che indica TO PA come mandan- te e RI esecuOR insieme a NI NA ed
ED TI, corroborata da altre deposiIO- ni.
30. NC PA
30.1- In primo grado NC PA è stato condannato per i seguenti reati: A) per il delitto di cui agli artt. 61 nn 1, 5 e 6,
110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 e 4, perché in concor- SO con TO PA, AL RC, MA
_cello D'AT e con altre persone, il PA
TO, quale mandante, 1'RC, oltre che quale mandante ed organizzaOR, nella veste di esecuOR materiale, il D'AT ed il AM, quali componenti del gruppo di fuoco, cagionavano volontariamente la morte di AV US contro cui venivano esplosi (RC) cinque colpi di pi- stola cal. 7,65.
Con le aggravanti per tutti: avere commesso il fatto per motivi abietti, al fine di assicurare l'impunità all'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di avere agito con premeditaIOne;
di aver commesso il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa;
di essere i concorrenti nel reato in numero supe- riore a cinque e per PA TO, anche di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volontariamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato.
In IA, 15 gennaio 1984- B per il delitto di cui agli artt 61 n.2, 81
110 C.P. 10, 12 e 14, legge 14-10.1974 n. perché, in concorso con #PA, RC, LO re persone non ancora identificate, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di-un medesimo disegno criminoso illegalmente-dete- nevano portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65%
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di commettere il delitto di cui al capo precedente;
In IA, 5 gennaio 1984.
Per tali reati è stato condannato alla pena сот plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi tre.
I giudici d'appello l'hanno assolto per non aver commesso il fatto.
30.2 COrrono per cassaIOne le parti civili co- stituite e il pubblico ministero, che deducono i motivi di cui s'è già detto con riferimento alla posiIOne di LO D'AT. Tali motivi, come s'è già chiarito nella medesima sede, sono tutti infondati.
31. NC AN IA
31.1- In primo grado IA stato dichiarato col- pevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°,
3°, 4°, .@ 6°comma C.P. per aver fatto parte insieme a RI NA, LV CE, AS A- NN, LO OC, NI CO, France-
SCO LL, Edoardo TI, Natale
D'AN, AN PA, BA PE e ad altre persone, tra cui LI US, di una associaIOne, promossa e diretta da PA
TO, affiliata all'organizzaIOne denominata "Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concreta- mente della forza di intimidaIOne del vincolo as- sociativo e della condiIOne di assoggettamento e di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche riva- li), di delitti contro il patrimonio ( quali rapi- ne, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di altro genere (tra cui anche lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività eco- nomiche, di appalti e servizi pubblici ed alla rea- lizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiu- sti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata e di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui ave unto 11 controllo con il profitto dell Con l'aggravante per D'AN TA di aver co- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o co- munque svolto ruoli direttivi nell'ambito della stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente.
B) per il delitto p.e p. dagli artt. 61 nn. 1, 5 e 6, 110, 112 nn.1 e 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. per- ché, in concorso con TO PA, Aldo
RC, CO NG, LO D'AT, GiovanniOG CA, LV IS,
CO e con altre persone, tra cui Di EO US, poi deceduto, il PA, l'RC e il Man- gion quali mandanti, il D'AT e il CA co- me organizzatori, lo IA, quale componente del gruppo di fuoco, il IS ed il CO appostan- dosi, pronti a intervenire, nei pressi del locale gestito dalla vittima, l'OL svolgendo compiti di copertura, in più di cinque persone, cagionavano volontariamente la morte di OR TO, con- tro cui venivano esplosi colpi di pistola calibro 7,65.
Con le ulteriori aggravanti di aver commesSO il fatto per motivi abietti e cioè al fine di mantene- re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesSO il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa. Per il PA e il NG inoltre di aver com-- messo il reato durante il tempo in cui si erano sottratti volontariamente all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente reato. In IA il 24 maggio 1991. C) per il delitto p. e p. dagli artt. 61 n. 2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 C.P. 2, 4 e 7 legge 895/67 per- ché, in concorso con TO PA, Aldo
RC, CO NG, LO D'AT,
OG CA, LV IS, NI
CO e con altre persone, fra cui Di EO US
(poi deceduto), essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un me- desimo disegno criminoso, illegalmente detenevano e portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, un revolver cal. 38 ed altre armi non meglio iden- tificate.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede.
In IA il 24 maggio 1991 Per tali reati è stato condannato in prime-grade- alla pena complessiva dell'ergastolo, con isolamen to diurno per la durata di mesi quattro.
I giudici limitata alla data del 17 cembre partecipaIOne al delf ciativo, hanno determinato la pena in anni trenta di reclusione, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
31.2- COrre per cassaIOne l'imputato, che propo- ne due motivi d'impugnaIOne. Con il primo motivo il ricorrente eccepisce 1'abnormità della sentenza, in quanto pronunciata unitariamente dopo l'illegittima riunione del pro- cedimento svoltosi con il rito ordinario e di quel- lo svoltosi con il rito abbreviato. Sostiene che erONamente i giudici d'appello hanno ritenuto di poter distinguere la definiIOne immediata del pro- cedimento, prevista dall'art. 4 ter 1, n. 144 del
2000, dal giudiIO abbreviato. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine all'affermaIOne .della sua responsabilità per l'omicidio OR, lamentando che i giudici del merito si siano fondati sulle inattendibili dichia- raIOni di AU OL, ritenute confermate dal- le dichiaraIOni solo de relato del sopravvenuto
(in appello) TA Di ND, ma sottovalutando 11 mancato riconoscimento dell'imputato da parte del figlio della vittima. Sostiene che sia inade- guata la valutaIOne di attendibilità della deposi- IOne di OL, anche in relaIOne al difetto di autonomia, e inidoneo riscontro la deposiIOne solo de relato di TA Di ND. In particolare si duole che i giudici d'appello abbiano illogicamente privilegiato la deposiIOne di OL, espungendo dal processo qualsiasi deposiIOne contrastante, e abbiano considerato individualizzante il riscontro al suo riferimento a IA come destinatario di un rimprovero per non avere sparato, posto che la con- ferma balistica circa l'effettiva provenienza dei colpi letali da un'unica pistola non vale certo a individuare IA come il secondo sicario a fianco di NE. Per di più la corte catanese non considera le numerose contraddiIOni della deposi- IOne di OL, già sulla sua collocaIOne al mo- mento dell'aIOne criminale, oltre che sul tipo di vettura sul quale s'era mosso e sul colore della vettura dei sicari. Infine denuncia una inadeguata consideraIOne per i contrasti tra le deposiIOni di OL e Di ND sugli appostamenti, non ri- feriti dal primo, e sulla provenienza lecita o il- lecita della vettura sulla quale si mossero CO e
IS
pimo motivo del ricorso già esposte a proposito Shaglia. accertato il In contrada- Ombra, Agro-di Mascalcia, 4.6.1986.
Per tali reati è stato condannato alla pena com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi quattro. I giudici d'appello hanno ridotto la репа all'ergastolo senza isolamento diurno, in ragione dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
32.2 COrre per cassaIOne l'imputato, che propo- ne due motivi d'impugnaIOne.
Con il primo motivo il ricorrente eccepisce la nul- lità e l'inesistenza della sentenza impugnata, in quanto pronunciata unitariamente dopo l'illegittima riunione del procedimento svoltosi con il rito or- dinario e di quello svoltosi con il rito abbrevia- to; e solleva questione di legittimità costituIO- nale degli art. 17, 18, 19 c.p.p., per violaIOne degli art. 3, 24, 25, 111 Cost., in quanto non pre- vedono l'impugnabilità delle decisioni di riunione o separaIOne dei procedimenti. Con il secondo motivo il ricorrente deduce viola- IOne di legge e viIO di motivaIOne in ordine al-
l'affermaIOne della sua responsabilità, lamentando che i giudici d'appello abbiano omesso di prendere effettivamente in esame le censure mosse alla valu- taIOne che delle dichiaraIOni dei collaboratori di giustizia aveva proposto la corte di primo gra- do. In particolare denuncia l'inadeguatezza del raffronto tra deposiIOni dei collaboranti e prova generica, l'illogica ricostruIOne del movente, con l'individuaIOne del vero obbiettivo dell'agguato in. cui furono uccisi PI @ TA,
l'ingiustificata attribuIOne di attendibilità e autonomia al collaborante sopravvenuto in appello TA Di ND e alle contrastanti dichiaraIO- ni di NC, di RI, di US PU renti, di US GR, di RI GR, che mente finanche nel memoriale non scritto da lui.
32.3- Il ricorso è inammissibile.
Il primo motivo è generico, perché non indica le ragioni dell'impugnaIOne del provvedimento di ri- unione dei procedimenti, e pertanto è manifestamen- te irrilevante la questione di legittimità costitu- IOnale degli art. 17, 18, 19 c.p.p., che comunque
è manifestamente infondata, perché la decisione di riunione o separaIOne dei procedimenti non incide né sul merito né sul diritto di difesa delle parti.
L'individuaIOne del fatto oggetto di ogni singolo procedimento è in realtà. ite dalla possi- Il secondo_motivo del ricorso è inammissibile per violaIOne dell'art. 606 c.p.p., perché propone
Censure attinenti al merito della decisione impu- gnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutaIOne delle deposiIOni dei collaboranti OL e Di ND, come già chiarito a proposito dei ricorsi proposti da OG CA nella, NI CO e LV IS.
In realtà i giudici del merito, -pur escludendo l'utilizzabilità della deposiIOne di RI, per l'incostanza € l'imprecisione dei riferimenti 2
IA, e della deposiIOne di NC, per la genericità delle sue dichiaraIOni, hanno dimostra- to rigorosamente l'oggettiva inattendibilità della
¨¨deposiIOne di NA NE, che aveva scagionato IA, e hanno ben argomentato la loro valutaIOne di attendibilità e di convergenza delle dichiaraIOni di OL e di TA Di ND.
In particolare, con riferimento all'attendibilità di OL, va aggiunto a quanto già precisato con riferimento ai ricorsi di IS e di RC, che i giudici del merito ne hanno proposto una va- lutaIOne niente affatto acritica, seIOnandola con grandissimo scrupolo e distinguendo con accuratezza i casi in cui darvi credito dai casi in cui dovesse prescindersene.
Sicché il convincimento espresso dai giudici del merito risulta insindacabile, a maggior ragione se inserito nel più generale contesto dell'apparato. probatorio esibito per la precisa ricostruIOne proposta del movente, dell'organizzaIOne e dell'esecuIOne dell'omicidio OR.
32. CO IM
32.1- In primo grado IM è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati: 575 eA) per il reato di cui agli artt. 81 cpv.,
-577 nr. 3 C.P., per avere in concorso tra di loro e con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, cagionato la morte di PI US
e TA PA nei cui confronti esplodevano più colpi di fucile e di revolver.
Con l'aggravante della premeditaIOne. In contrada Ombra, Agro di Mascalucia, accertato il
4.6.1986.
B) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv.,
110 C.P., 10, 12 e 14 legge 14.10.1974 nr. 497 per avere, in concorso tra di loro e con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegal- mente detenuto e portato in luogo pubblico il fuci- le ed il revolver di cui al capo precedente Con l'aggravante di aver.co fatto al fine eseguire il reato diner recedente. bilità che la norma sostanziale qualifichi quel fatto come reato unico ° come pluralità di reati.
Il limite minimo del procedimento è la configurabi- limite lità di almeno un reato;
ma non esiste un massimo circa il numero di reati che possano essere oggetto di un unico procedimento. Ne consegue che, mentre la scelta tra unità e plu- ralità dei reati viene compiuta preventivamente dal legislaOR, la scelta tra unità o pluralità dei procedimenti, e quindi la definiIOne dell'oggetto del giudiIO, non può che essere affidata alla di- screIOnalità del giudice.
Il secondo motivo viola l'art. 606 c.p.p., perché propone censure generiche e attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustifica- ta con riferimento a una plausibile ricostruIOne dei fatti, fondata, come s'è già chiarito a propo- sito del ricorso di TO RE, sui reper- ti balistici e autoptici, dai quali viene plausi- bilmente desunto un riscontro alle deposiIOni rese in proposito dai collaboranti, peraltro tutte at- tendibili e concordanti, secondo i giudici del me- rito, nell'individuare il movente del delitto nell'esigenza di eliminare PI per il timore di un suo tradimento, anche in ragione della rela- IOne sentimentale intrattenuta dalla sorella con
NI LizIO, un poliIOtto poi ucciso. Tali va- lutaIOni, per quanto opinabili come denunciato dal ricorrente, non sono sindacabili nel giudiIO di legittimità.
.
33. LO ER
33.1- In primo grado ER è stato dichiarato colpevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 61 n.1, 81 cpv., 110, 112, 575, 577 n.3 C.P. per avere, con più aIOni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso, con AL RC, GE DO,
LO TO, LF Lo RO, Sebastiano
NA, TO RE, TO PA e con altre persone (oltre che con Di ST A- OR e IS NU, questi ultimi due poi ucci- si), essendo i concorrenti nel reato in numero su- periore a cinque, il PA e l'RC, quali mandanti, RE TO, D'AT LO,
CA OG, NA BA, quali orga- nizzatori (unitamente allo stesso RC) dell'agguato, DO LO e DO GE occupandosi di seguire le vittime mediante apposta- menti e pedinamenti nei giorni precedenti al delit- to al fine di conoscere le abitudini, il ER ed il Lo RO quali esecutori materiali (unita mente al Di ST) gionato con premeditaIOne la morte di BE AR, BE RO, RA LO e AL BA contro i quali ve- nivano esplosi più colpi di armi da fuoco. Con l'aggravante di aver commesso il fatto per mo- tivi abietti e cioè al fine di assicurare al
"gruppo" SanteOL l'egemonia nell'ambico della
"famiglia" catanese di "Cosa Nostra". Con l'aggravante, altresì, per il PA, di cui all'art. 61 n. 6 C.P., per aver commesso il rea- to durante il tempo in cui si sottraeva volontaria- mente all'esecuIOne di mandati di cattura e ordini di carceraIOne spediti per precedenti reati dallo stesso commessi.
In territorio di IA il 10/3/89.
B) per i reati di cui agli artt.61 n. 2, 81 сру.. 110, 112 C.P., 10, 12 L.14.10.1974 n. 497 e 10, 12,
14 L. 14.10.1974 n.497 per avere, con più aIOni esecutive del medesimo disegno criminoso ed in con- corso con AL RC, GE DO, LO
TO, LF Lo RO, BA NA,' An- toNO RE, TO PA, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, detenuto e portato illegalmente in luogo pubblico più armi da sparo (a(alcune da guerra). Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente. In territorio di IA il 10.3.1989.
C) per il reato di cui agli artt. 61 n.2, 81 cpv.,
110, 112, 624, 625 n.2 e n. 7 C.P. per essersi, in concorso con AL RC, GE DO, Car- melo DO, LF Lo RO, BA NA,
TO RE, TO PA e con al- tre persone (oltre che con Di ST LV e
IS NU, questi ultimi due poi uccisi) ed in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, essen- do i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, impossessati, al fine di commettere il rea- to di cui al capo A) della rubrica, dell'auto Re- nault 21 targata PA 898067 e dell'auto Lancia Pri- sma, targata VC 503840 che sottraevano, usando vio- lenza sulle cose, ai legittimi proprietari CA ra CO e NA MI mentre detti auto- mezzi erano parcheggiati nella pubblica via e quin- di esposti per necessità e consuetudine alla pub- blica fede.
In IA il 25.1.1989 ed in epoca precedente e prossima al 10.3.1989. D) per il reato di cui agli artt. 10, 112, 624, 625
2 e m. 7 C-P. per essersi in concorso-con-AL-- 11.
RC, GE DO, LO DO;
AL fio Lo RO BA NA, TO UL
PA (oltre che-reon- renti fano 1 IS NU, Questi ul 1
4
15
poi uccisi) impossessati, con violenza sulle cose, della targa CT n. 763489 che asportavano dall'auto
Fiat Uno di proprietà di GG US, mentre la stessa era parcheggiata nella pubblica strada E quindi esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il suddetto reato di omicidio. Per tali reati è stato condannato alla pena Com- plessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi cinque.
I giudici d'appello hanno assolto l'imputato dal furto pluriaggravato della autovettura Renault 21 targata PA 898067 per non avere commesso il fatto;
e hanno riDO la pena a quella dell'ergastolo senza isolamento diurno, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorib.
33.2- COrre per cassaIOne l'imputato e deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne in ordi- ne all'affermaIOne della sua responsabilità, la- mentando che i giudici del merito abbiano difeso piuttosto che valutare le dichiaraIOni dei colla- boratori di giustizia, esibendosi in congetture tanto raffinate quanto arbitrarie e in fraIOnamen- ti di dichiaraIOni inscindibili. In particolare, di tutti i collaboranti che riferiscono sul delitto
Monteshell, solo tre rilevano a carico del ricor- rente: US Caschetto, fonte principale dell'accusa, e PA OT e CO NO, che secondo la corte catanese riscontrano la di- chiaraIOne principale. Ma la valutaIOne di atten- dibilità di US CH non considera ade- guatamente i cambiamenti di versione del dichiaran- te, i suoi motivi di rancore verso il ricorrente, dimostrati dalla accertata falsità di altre accuse rivoltegli, le sue contraddiIOni con le altre de- posiIOni (OL e OT) sul fatto, negato da
CH, che egli indossasse una parrucca in oc- casione delle riunioni preparatorie, le sue incer- tezze sulla collocaIOne del casolare utilizzato come base logistica e sulle persone presenti alle riunioni. E le insanabili contraddiIOni della sua deposiIOne con quella di OL sulla fase esecuti- va del delitto vengono risolte con la dichiaraIOne di inattendibilità di OL, mentre tutte le altre discrasie del racconto di CH vengono supera- te-een mere congetture, senza una-valutaIOne: uni- taria della prova da soppesare e verificare rattra-
✓ riscontri esternik, che peraltro vengono Indicati in altre deposiIOni tapri÷ attendibilità e solo de re 1 OT, infatti, oltre a essere-animato egli stes- so da rancore verso il ricorrente, riferisce, Come
OL, della presenza alla riunione nel casclare di un soggetto con parrucca e baffi, al quale mancava- no due dita da una mano. E questo riferimento viene considerato riscontro individualizzante nei suoi confronti, benché CH neghi la presenza alla riunione di persone in qualsiasi maniera camuffate, perché la corts catanese supera il contrasto con ipotesi assurde, come quella avanzata dallo stesso
OT di un travestimento solo iniziale e appar- tato del ricorrente, poi dismesso al momento della riunione vera e propria. Ma la deposiIOne di BO taro è smentita anche in altri punti, come quello di una inesistente sua detenIOne insieme al ricor- rente, quello della presenza nel commando di Seba- stiano NA, all'epoca invece detenuto, quello del silenIO sulla partecipaIOne al delitto di Lo A- stro: e tutto la corte catanese spiega o con difet- ti di memoria a distanza di otto anni dai fatti o con l'estraneità di Lo RO al gruppo dei Lenti- nesi cui il racconto di OT era più specifica- mente riferito.
NO infine, benché altrettanto prevenuto nei confronti del ricorrente, viene utilizzato come ri- scontro individualizzante, dopo l'espunIOne di una parte della sua deposiIOne de auditu, sopravvenuta e quindi sospetta di adattamento a quella di A- schetto, perché indica il ricorrente come coauOR materiale del delitto, riferendo quanto appreso dal defunto Di ST. Ma è illogica la scissione del- la deposiIOne riguardante gli stessi fatti ed è fantasioso il richiamo a una presunta auORvolezza di NO, in quanto figlio naturale di NG, per giustificare la confidenza fattagli da Di Ste- fano, mentre prive di spiegaIOne, se non quella di una caduta di memoria, sono altre imprecisioni nel racconto del collaborante.
33.3 Il ricorso è infondato.
Richiamato in tema di fraIOnabilità delle deposi- IOni dei collaboranti quanto già detto a proposito del ricorso di AL RC e per la ricostruIOne del quadruplice omicidio quanto già esposto con ri- ferimento ai ricorsi di OG CA, MA cello D'AT, AL. RC e dei fratelli OT to, va preliminarmente rilevato che la motivaIOne esibita dai giudici d'appello non merita la severa ironia esercitata dal ricorrente contro lo sforzo di coordinamento delle diverse deposiIOni acquisi- te E' vero infatti che secondo la giurisprudenza richiamata nel ricorso, i ice non può riempire on proprie congetture to t i n e lle, n a rra - IOni dei dichiaranti. Ma è vera anche che è al contrario doveroso per il giudice interpretare le prove, coordinandole in ragione dei diversi punti di vista rappresentatigli da chi, narrando i fatti, li carica comunque di significati fortemente condi- zionati da una propria particolare prospettiva.
Sicché sono del tutto legittime, e anzi necessarie, le ipotesi che il giudice formula per spiegare le dichiaraIOni come parte del mondo di quegli stessi fatti che esse rappresentano, contestualizzandole. E' appunto l'esigenza di una valutaIOne unitaria della prova, reiteratamente evocata dallo stesso ricorrente, a imporre in realtà verifiche di effet- tività dei contrasti rilevabili nelle diverse rap- presentaIOni dei medesimi fatti: e queste verifi- che non possono essere asettiche o passive, ma im- pegnano necessariamente coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentaIOni possono essere in questa sede sottoposte a un controllo so- lo esteriore, e non sostitutivo, di mera ragionevo- lezza e plausibilità.
In realtà la corte catanese ha con scrupolo sotto- posto a una verifica attenta l'attendibilità della deposiIOne di US CH, considerando il brevissimo tempo intercorso tra l'iniIO della sua deposiIOne e la chiamata in correità di LO
ER, l'impossibilità di contatti esterni del collaborante all'epoca detenuto, l'incompatibilità dei dedotti motivi di rancore con la sua esitaIO- ne ad accusare ER, l'effettiva consistenza delle presunte false accuse mosse al ricorrente in altri procedimenti. Quanto poi al denunciato con- trasto tra OT e CH sull'uso di una par- rucca da parte di ER, le cui confidenze BO taro riferisce, è del tutto plausibile, benché cer- tamente opinabile, la spiegaIOne che la corte ca- tanese ne dà sulla base della deposiIOne dello stesso OT, la cui attendibilità è stata cor- rettamente valutata, anche in riferimento all'effettivo periodo di comune detenIOne con il ricorrente, come correttamente valutata
1'attendibilità di NO.
34. NI PE
34.1- In primo grado PE è stato dichiarato col- pevole dei seguenti reati: A) per il reato di cui agli artt. 416 bis 1°, 2°,
3°, 4°, e 6°comma C.P. per aver fatto parte insieme a RI NA, LV CE, AS A-
NI CO, RA NN, LO OC,
CE CRsafull ED TI, TA
D' AN vone NC IA e ad altre perso icCI US, 131
una associaIOne, promossa e diretta da PA TO, affiliata all'organizzaIOne denomināta
"Cosa Nostra" e finalizzata, avvalendosi concreta- mente della forza di intimidaIOne del vincolo as- sociativo e della condiIOne di assoggettamento a di omertà che ne deriva, alla commissione di una serie indeterminata di delitti contro la persona ( quali gli omicidi, anche al fine di affermare la propria egemonia nei confronti delle cosche riva- li), di delitti contro il patrimonio ( quali rapi- ne, furti, estorsioni, riciclaggio di denaro e beni di provenienza illecita ed usura) e di delitti di altro genere (tra cui anche lo sfruttamento della prostituIOne), nonché alla acquisiIOne in modo diretto e indiretto del controllo di attività eco- nomiche, di appalti e servizi pubblici ed alla rea- lizzaIOne, comunque, di profitti o vantaggi ingiu- sti.
Con le aggravanti dell'essere l'associaIOne armata di avere gli associati finanziato le attività economiche di cui avevano assunto il controllo con il profitto dei delitti commessi.
Con l'aggravante per D'AN TA di aver CO- stituito e organizzato l'associaIOne mafiosa o CO- munque svolto ruoli direttivi nell'ambito della stessa.
In IA e provincia sino al novembre 1993 e suc- cessivamente. B) per il reato p. e p. dagli artt. 61 n.1 e n.6, 110, 575, 577 n.3, 81 cpv, 56, 82, 575 C.P. per avere, in concorso con AN AT, AL CO lano, TO PA, con più aIOni esecu- tive del medesimo criminoso, cagionato la morte di RD LV contro il quale venivano esplosi numerosi colpi di arma da fuoco a canna corta e compiuto atti idonei, diretti in modo non equivoco. a cagionare la morte di NE LV, che veniva attinto da alcuni colpi di arma da fuoco a canna corta, che gli provocavano lesioni personali, e di RD IO, che invece non veniva attin- to, atti che inoltre per errore di mira provocavano il ferimento di IC IA.
Con le aggravanti di avere agito con premeditaIOne e per motivi abietti e cioè al fine di affermare l'egemonia della consorteria mafiosa, nella quale erano inseriti, sui gruppi mafiosi rivali e sull'intero territorio dagli stessi controllato.
Per il PA inoltre con l'aggravante di avere commesso il reato durante il tempo in cui si era volontariamente sottratto all'esecuIOne di un man- dato di cattura spedito per un precedente re
C) pe ato p. e. p. dagli artt 46
L. n. 895/1967 per corso con AN AT, AL RC, Bene- detto PA, con più aIOni esecutive del me- т
desimo disegno criminoso, detenuto e portato in luogo pubblico armi da fuoco a canna corta al fine di commettere il reato di cui al capo precedente.
In IA il 14.10.1991.
Per tali reati NI PE è stato condannato in primo grado alia pena complessiva dell'ergastolo, con isolamento diurno per la durata di mesi quattro.
I giudici d'appello hanno escluso l'aggravante del- la premeditaIOne per il tentato omicidio di A- OR NE;
hanno limitato fino alla data del
26.6.1995 la sua partecipaIOne al delitto associa- tivo;
hanno determinato la pena nell'ergastolo sen- za isolamento diurno, anche in ragione dell'opIOne dell'imputato per il rito abbreviato transitorio.
34.2 COrre per cassaIOne PE, che deduce violaIOne di legge e viIO di motivaIOne della sentenza impugnata in ordine all'affermaIOne della sua responsabilità per l'omicidio RD, lamen- tando erronea valutaIOne delle depoziIOni dei collaboranti AU OL, CL SE M- peri, GE e BA CA, AE PA.
Inattendibile è innanzitutto la deposiIOne de re- lato di PA, perché egli riferisce di una confi- denza ricevuta da IO RD a Torino, dove s'era recato dopo l'assassinio del fratello A- OR per chiedere aiuto a CO VI;
sicché la_corte catanese utilizza come riscontro la depo siIOne di VI, benché già dichiarata inattendi- bile, ma non giustifica plausibilmente perché R- dano riferi a PA un movente diverso da quello connesso alle rapine ai danni della ditta Bartoli- ni.
Priva di riscontri, poi, è la sopravvenuta deposi- IOne de relato dei CA, con il loro riferimen- to al rimprovero di RC per il mancato uso di fucili, all'inefficiente condotta di ND U- geri e a un presunto ferimento di AT.
Inadeguata, secondo il ricorrente, è pure la veri- fica di attendibilità e di autonomia delle deposi- IOni di OL e RI, che incontrollabilmente riferiscono quanto appreso dagli stessi imputati e avrebbero richiesto un vaglio particolarmente rigo- roso, anche per gli accertati contatti tra di loro dopo l'avvio della collaboraIOne, con il ricono-
-sciuto tentativo di adeguamento di OL a RI.
Mentre è illogica l'applicaIOne che la corte cata- nese fa del principio di fraIOnabil ca anche alle posiIOni sul medesimo fatt logico il. gero di compatibilità confidenza di AT sull'omicidio RD di cui OL riferisce ancorandola ai preparativi dell'omicidio. CH, che sarebbe avvenuto solo ci ca un anno dopo;
quand' anche risalente nel tempo il proposito di uccidere CH, OL ne aveva infatti rice- vuto incarico solo poche settimane prima della con- sumaIOne del delitto. Infine la corte d'appello non ha considerato adeguatamente le discrasie dei collaboranti nell'indicaIOne della composiIOne del commando omicida.
34.3- Il ricorso è infondato.
Richiamato quanto già chiarito a proposito del ri- CORSO di AL RC in tema di fraIOnabilità delle deposiIOni, va rilevato che per il resto il ricorso propone censure attinenti al merito della decisione impugnata, congruamente giustificata con riferimento a una plausibile valutaIOne di atten- dibilità delle deposiIOni rese da AE PA, GE CA, BA CA, SE Clau- dio RI e AU OL, per come s'è già chiarito a proposito del ricorso di AN Batta- glia. Va qui solo aggiunto che non è chiarito nel ricorso quale riscontro venga tratto dai giudici del merito dalla deposiIOne di CO VI, indicato solo come destinatario di una visita di Rosario Giordano. Mentre non sussiste la pretesa incoerenza della ricostruIOne dei rapporti tra 1'omicidio RD e i preparativi dell'omicidio
CH, perché, come risulta da quanto esposto a proposito del ricorso di LO D'AT, già pri- ma di ricevere lo specifico incarico di occuparsi direttamente dell'esecuIOne dell'omicidio Marche- se, OL aveva attivamente collaborato alla lunga fase preparatoria.
35. LV TU
35.1- In primo grado LV TU è stato di- chiarato colpevole dei seguenti reati: A) del delitto p. e p. agli artt. 110, 112 n. 1 e
2, 423, 61 n. 2 e 7 C.P. perché in concorso con An- tonino Pulvirenti e con ignoti dei quali promuove- vano ed organizzavano la cooperaIOne, dirigendone, altresì l'attività di materiali esecutori del reato del quale essi erano stati comunque gli ideatori, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato medesimo superiore a cinque, al fine di commettere il delitto di estorsione ai danni del gruppo "La Rinascente/SMA" (capo C), e di agevolare l'attività di associaIOne di stampo mafioso della quale essi facevano parte, volontariamente cagiona- vano, un incendio div proporIOni nei lo cal adibiti a depos Lenda, Sigros", nel. 208
cui interno si introducevano, travisati ed armati, gli ignoti, i quali, dopo avervi sparso del liquido infiammabile, vi appiccavano il fuoco, per effetto del quale restavano completamente distrutti impian- ti attrezzature e scorte per un valore di parecchi miliardi, così cagionando alla persona offesa un danno patrimoniale di rilevante entità.
In territorio di Misterbianco il 12 febbraio 1991. B) del delitto p. e p. agli artt. 110, 610, 339 comma 10 - 61 n. 2 C.P., per avere, in concorso con
TO RE e con ignoti materiali esecuto- ri del reato, al fine di commettere il reato di in- cendio ai danni del "Sigros" ( capo "A"), con la minaccia delle armi commessa da più persone riunite e travisate, costretto il personale presente nei locali di deposito dell'azienda predetta a sospen- dere l'attività lavorativa ed a concentrarsi all'esterno dei capannoni ai quali veniva appiccato il fuoco.
Con l'ulteriore aggravante per il TU, AM la e PA di cui all'art. 7 L. 31.5.1965 n.
575, per avere commesso il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenIOne. In Territorio di Misterbianco il 12 febbraio 1991.
C) del delitto p. e p. agli artt. 81. cpv. 110
-
629 in relaIOne all'art. 628 cpv. 2 n. 1 e 3 61
n. 7 c.p. perchè, in concorso con TO PU renti, essendo in più persone riunite, con più aIOni esecutive-di-un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi, facendo parte di associaIOne di cui all'art. 416 bis C.P., mediante minacce e vio- lenze consistite in atti di intimidaIOne e danneg- giamenti, costringevano VO LV, in per- sona propria e quale amministraOR e legale rap- presentante della catena di supermercati alimentari 'SIVAD/SIGROS", a corrispondere loro somme di am- montare non inferiore a lire cinque milioni per me- se, che venivano abitualmente riscosse dal TU
LV, così procurandosi un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per le persone offese.
In IA da epoca prossima al 1980 e fino al set- tembre 1990.
D) del delitto p.e p. agli artt. 81 cpv. 110 629 in relaIOne all'art. 628 cpv. 2^ n.1 e l e 3 61 n. 7 C.P. e art. 7 L. 12.7.1991 n. 203, perché, in concorso con TO RE, facendo essi parte di associaIOne capeggiata dal PA E- DE, di cui all'art. 416 bis C.P., della-cut- forza di intimidaIOne si avvalevano, al fine di : agevolare fat ed i fini della medesima asso= ciaIOne minacce e violenza consistitai depositi del "SIGROSanche 1
409
A) che veniva materialmente cagionato da più per-- sone riunite, non identificate, travisate ed arma- te, costringendo i legali rappresentanti e respon- sabili del gruppo "La Rinascente/SMA" a corrispon- dere ad essi somme annue di importo crescente e di ammontare non inferiore a lire duecento milioni per anno, si procuravano un ingiusto profitto con danno patrimoniale di rilevante gravità per la persona offesa.
Con l'ulteriore aggravante per il TU, di cui all'art. 7 L.31.5.1965 n. 575, per avere commessO il fatto dopo essere stati sottoposti a misura di prevenIOne.
Accertato in territorio di Misterbianco il 12 feb- braio 1991.
- -E) del reato p. e p. agli artt. 110 112 c.p. 10
e 14 L. 14.10.1974 n. 497, per aver in concorso con
TO RE e con ignoti, essendo il numero delle persone che concorrevano nel reato superiore a cinque, illegalmente detenuto pistole e fucili di tipo non precisato;
armi comuni da sparo.
Con l'ulteriore aggravante per il UC, di cui all'art. 9 L. 31.5.1965 n. 575, per avere commesSO il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIOne.
F) del delitto p. e p. agli artt. 110, 112, 61 n.
2 C.P. 1 2 e 14 L. 14.10.1974 n.497, per avere in concorSO con TO RE e con ignoti, es- sendo il numero delle persone che concorrevano nel י.
reato superiore a cinque, portato in luogo pubbli- co, senza licenza dell'Autorità ed al fine di com- mettere i reati di incendio ai danni del "Sigros" e di violenza privata ( capi" D" e "A") pistole e fu- cili di tipo non precisato;
armi comuni da sparo.
Con l'ulteriore aggravante per il TU, di cui all'art. 9 L.31.5.1965 m. 575, per avere commesso il fatto dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIOne. 3G) del delitto p. P. all'art. 12 quiquies L.
7.8.1992 n. 356, perché già sottoposto a misure di prevenIOne ex L. 575/1965 (Dec. Trib. CT 11.11.87) al fine di eludere le disposiIOni di legge in ma- teria di misure di prevenIOne patrimoniali, attri- buiva fittiz iamente ad altri ( SO AE, CH NZ e TO OL) la titolarità della società "Amalia" S.r.l. industria per la la- voraIOne del latte e derivati e prodotti alimenta- ri in genere, corrente in Motta S. Anastasia, C.da
Perticone Palazzello n. 10, della quale esso TU™ era effettivo titolare avendone la completa zed: esclusiva disponibilità di fatto.
IA, nell'aprile 1993 isterbianco il 12 feb ZIV
- Per tali reati l'imputato stato condannato in e mesi primo grado alla complessiva di anni sedici nove di reclusione e £ 6.000.000 di-multa.
I giudici d'appello hanno assolto LV TU dal reato di intestaIOne fittizia della titolarità della società Amalia srl, perché il fatto non era previsto dalla legge come reato, e dai delitti di incendio al deposito del Sigros, violenza privata in danno del personale dipendente, estorsione in danno di VO, detenIOne e porto di armi, per non aver commesso il fatto. Ma lo hanno dichiarato colpevole invece dei seguenti ulteriori reati:
H) del delitto p. e p. agli artt. 513 bis C.P. @ 7 L.12.7.1991 n.203 7 L. 31.5.1965 n. 575, perché
-
nella sua qualità di effettivo proprietario del ca- seificio "Amalia" S.r.l., corrente in Motta S. Ana- stasia, del quale aveva comunque l'assoluta dispo- nibilità di fatto pur non figurando tra i soci dell'azienda, dopo essere stato sottoposto a misura di prevenIOne, avvalendosi della forza di intimi- daIOne derivante da associaIOne di cui all'art
416 bis C.P., nell'interesse della quale esso spie- gava la propria attività, avvalendosi altresì degli atti di intimidaIOne danneggiamento indicati al precedente capo"A" ( incendio ai danni del Sigros) dei quali esso era stato organizzaOR e comparte- cipe e che in tal guisa utilizzava anche a vantag- gio proprio ed al fine di concorrenza, costringeva i responsabili de "La Rinascente/SMA" -ad instaurare ed intrattenere per l'approvvigionamento dei super- mercati facenti capo al medesimo gruppo, rapporti commerciali, preferenziali rispetto alle ditte con- correnti con l'anzidetta "Amalia" S.r.l., che, in conseguenza, effettuava forniture di prodotti ca- seari, già nel 1992 anno di iniIO della sua produ- zione, per un complessivo ammontare ( fiscalmente accertato) di £.
2.335.000.000 circa. In IA e Motta S. Anastasia dalla fine 1991 al- la data corrente.
I) per il delitto p.e p.agli artt. 61 nn. 1, 5 e 6,
110, 112 nn.le 2, 575, 577 nn.3 e 4 C.P. perché in concorso con TO PA, NI NA,
CO LL, il PA quale mandante, il TU quale organizzaOR, l'NA, segnalando che la vittima era appena uscita dalla propria abi- taIOne, gli altri quali componenti del gruppo di fuoco, e con AN US, poi deceduto, in più di cinque persone, cagionavano volontariamente
La morte di EO AU, eontre cui venivano dal
* RI esplosi più colpi di un fucile cal. 12 pre- cedentemente fornitogli dal TU. con le ulteriori aggravanti ammes so il atto per motivi abiettile mantene 211
re il prestigio dell'organizzaIOne mafiosa di cui facevano parte;
di aver agito con premeditaIOne;
di aver commesSO il fatto in circostanze tali da ostacolare la pubblica e privata difesa.
Per il PA inoltre di aver commesso il reato durante il tempo in cui si era sottratto volonta- riamente all'esecuIOne di un mandato di cattura spedito per un precedente reato. In Acicastello il 31.10.1989.
L) per il delitto p. e p. agli artt. 61 n.2, 81 cpv., 110, 112 n. 1 c.p., 2, 4 e 7 legge 895/67 perché, in concorso con TO PA, Gio- AN NA, CO LL e con AN
US, poi deceduto, essendo i concorrenti nel reato in numero superiore a cinque, in esecuIOne di un medesimo disegno criminoso, illegalmente de- tenevano e portavano in luogo pubblico un fucile cal.12 e un'arma comune da sparo corta, con relati- ve muniIOni.
Con l'aggravante di aver commesso il fatto al fine di eseguire il delitto di cui al capo che precede. In Aci LO e zone viciniori il 31.10.1989.
Hanno condannato pertanto l'imputato alla pena dell'ergastolo senza isolamento diurno.
Sicché LV TU risulta allo stato imputato di estorsione ai danni della Rinascente, di illeci- ta concorrenza e di concorso nell'omicidio EO.
35.2- COrre per cassaIOne LV TU, che propone cinque motivi d'impugnaIOne tempestivi e un articolato motivo aggiunto;
ha depositato altre-
'si in data 7 novembre 2002 una nota difensiva.
Con il primo motivo del ricorso tempestivo il ri- corrente deduce violaIOne dell'art. 192 c.p.p., lamentando l'illegittima valutaIOne delle deposi- IOni relaIOnedei collaboranti in della sua responsabilità per all'affermaIOne
l'omicidio EO.
Premette che la corte catanese ha fatto un uso im- proprio del principio di fraIOnabilità delle depo- siIOni, di per sé insidioso, e ha sottovalutato
l'esigenza dei riscontri in presenza di una accer- tata credibilità personale del dichiarante, finendo peraltro per avvalersi di dichiaraIOni che di ri- scontri sono rimaste del tutto prive. Aggiunge che la corte d'appello ha capovolto la decisione asso- lutoria di primo grado in quanto ha ritenuto rile- vante l'apporto organizzativo prestato dal ricor- rente nella fase preparatoria del delitto, alla cui esecuIOne materiale non partecipò. Ma le deposi- IOni di RIte NC, sulle quali si fon- da la decisione imp sono del tutto inatten- dibili, per La ione tra i due, come risultante dall'intercettaIOne di un Foro collo- quio all'interno del carcere di Rebibbia. E tutta- via la corte catanese recupera una parziale atten- dibilità delle dichiaraIOni dei due collaboranti, distinguendone la parte antecedente e successiva al colloquio inquinante, senza considerare adeguata- mente le negative consequenze che da quel colloquio debbono farsi derivare in ordine alla stessa credi- bilità personale di entrambi, come peraltro la stessa corte riconosce ad altro proposito anche per i giudizi espressi su NC in particolare da AU OL.
In particolare i giudici d'appello, sulla base del- la deposiIOne di LO NC, individuano nella vicinanza territoriale della vittima, da cui temeva di essere aggredito, un interesse personale del ricorrente all'eliminaIOne di EO, che pure si inquadra nella guerra tra clan PA e clan RR. Ma la deposiIOne de relato di NC è smentita da quella diretta di RI, che indi- vidua in LO D'AT un possibile obbiettivo di EO;
e solo tardivamente, rispetto al citato colloquio inquinante, riferisce anche di un inte- resse del ricorrente all'omicidio. Inoltre la corte d'appello, allo scopo di individuare il ricorrente come impegnato nella ricerca del nascondiglio di
EO, utilizza dichiaraIOni rese da NC al pubblico ministero, inutilizzabili perciò nei suoi confronti, e per di più le amputa della parte- in cui il collaborante dice che la casa di EO era già nota, per poi concentrarsi sulla deposizia. ne dibattimentale nella quale NC contrad- dittoriamente riferisce di avere appreso diretta- mente da TU della scoperta del rifugio di Ro- meo, per di più in presenza di RI, che si era invece attribuito personalmente tale scoperta. In successive dichiaraIOni comunque lo stesso NC NO ha indicato in TA Di ND lo scopri- OR del rifugio di EO;
ma la corte fa erONa- mente dire a RI che la notizia sul rifugio di
EO l'aveva appresa dal ricorrente. Secondo la ricostruIOne della corte catanese, base operativa del delitto fu il caseificio del ricor- rente, in quanto collocato sulla strada che EO__ percorreva abitualmente, benché NC non ri- ferisca affatto di suoi appostamenti presso il ca- seificio, mentre RI ne parla solo nel 1995, con una sospetta integraIOne delle prime dichiara- IOni, nient affatto dedicate alla sola fase esecu= tiva del delitto come erONamente: affermano 1 giudici del che, contravvenendo al propri ne privilegiano la criteri dibatti
-successiva ai co quinanti con NC, per poi tornare a privi- legiare quella resa al pubblico ministero, quando ciò risulti funIOnale all'accusa. Del resto"
l'esecuIOne del delitto non fu in alcun modo col- legata al caseificio, quale base di riferimento per il commando omicida, essendo una mera congettura della corte catanese che vi fosse parcheggiata la
Fiat Duna utilizzata per l'agguato. Infatti FR- sco NO non coinvolge il ricorrente nella sua prima deposiIOne resa al pubblico ministero, cui riferisce di avere appreso del delitto da AN presso il caseificio;
è solo al dibattimento che aggiunge RI tra i suoi confidenti e indica il ricorrente come coauOR dell'omicidio. Ma AT no è stato detenuto per un anno, tra ottobre 1989 e ottobre 1990, e fornisce una improbabile descZI- ne del caseificio, oltre a non ricordare dove abi- tasse AN. Analogamente OL riferisce di aver aiutato RI e il ricorrente nella ricerca di Romeo, ma non è corroborato sul punto da PE ri, che pure tutto ha detto sul delitto. E la tesi del caseificio come base logistica viene smentita proprio da RI e NC, che riferiscono di un appostamento nella casa di LF Di OL, nel cui garage c'era una moto e le armi da utiliz- zare per l'omicidio, come riferito da CC Di PA la, che esclude anche la presenza del ricorrente, confermato anche da NC e RI.
Anche l'utilizzaIOne nell'omicidio di un--fucile del ricorrente, riferita da RI solo al dibat- timento, è rimasta priva di riscontri, è stata smentita anzi dalla perizia balistica nella parte in cui il collaborante aveva a parlato di una modifi- ca delle cartucce da parte di UG, che perciò è stato definitivamente assolto. Ciò nondimeno la corte catanese ha ritenuto attendibile anche sul punto la deposiIOne di RI, mentre ne ha escluso l'attendibilità solo per la parte in cui riferisce sul post delictum, con l'indicaIOne del ricorrente in attesa del commando dinanzi al suo caseificio, per accompagnarlo con il Suo
F io rin o sul luogo in cui sarebbe stata bruciata la vettura utilizzata per l'agguato. Si è ritenuto infatti che
--fosse sospetta la tardiva aggiunta di questo rife- rimento al ricorrente in una deposiIOne del 1996; ma il convincimento che questo adeguamento alla de- posiIOne di NC fosse funIOnale al coin- volgimento del ricorrente avrebbe dovuto determina- re 11 discredito dell'intera deposiIOne dei due. collaboranti.
In realtà, secondo il ricorrente, la atanese tutto omesso un effettiva Fedibi nale dei collaboranti terefamente modificato le proprie iniziale dichia razioni e sono stati talora scoperti a concordare calunnie_
In particolare, LO NC, oltre a essere disistimato anche nell'ambiente criminale, ha pale- si tare psichiche di cui danno conto i giudici del merito e fin dal 1993 concordò con il CO M- peri il contenuto delle sue future deposiIOni. Ma la corte catanese si limita a ritenere unica la fonte quando le due deposiIOni coincidano, fissan- do arbitrariamente alla Pasqua del 1996 la data del definitivo inquinamento delle due deposiIOni, nel presupposto infondato che prima di allora non avessero potuto avere altri incontri, riferiti in- vece dallo stesso NC, o colloqui telefoni- ci.
Quanto a CL SE RI, personaggio di spicco all'interno del clan PA, la corte catanese ne valuta positivamente il contributo, per i suoi effetti devastanti sull'organizzaIOne cri- mimale;
e per questa ragione considera irrilevanti le incertezze della sua deposiIOne, senza valutare adeguatamente il progetto di calunnia che lo acco- muna al CO né la sua smaccata menzogna sugli. incontri con lui.
AU OL cercò di concordare con altro colla- borante uno scambio di menzogne ed è l'unico colla- borante sulla cui credibilità la corte catanese esprime dubbi, che peraltro non le impediscono di porne a fondamento della decisione le dichiaraIOni
…accusatorie nei confronti del ricorrente.
CO NO ebbe frequenti contatti con gli altri collaboranti p presso il serviIO centrale di proteIOne, come egli stesso conferma, e tuttavia viene considerato credibile dalla corte catanese.
Con il secondo motivo del ricorso tempestivo il ri- corrente deduce violaIOne degli art. 191, 500 e
526-c.p.p., lamentando che un'elusione del princi- pio di separaIOne delle fasi si sia avuta con
1'illegittima riunione del procedimento svoltosi con il rito ordinario e di quello svoltosi con il rito abbreviato. E infatti, per quanto attiene all'omicidio EO, la corte d'appello ha utilizza- to anche contro il ricorrente e NI NA, giudicati con rito ordinario, gli atti delle inda- gini preliminari utilizzabili esclusivamente nei confronti del coimputato CO LL, giu- dicato con il rito abbreviato transitorio.
Con il terzo motivo del ricorso tempestivo il ri- corrente deduce viIO di motivaIOne della sentenza. del merito ab- impugnata, lamentando che i gr ano fatto del principio abilità delle deposiIOni dei collabora anelimpro- Friamente preclusiva di un indispensabile väluta- IOne unitaria della prova e non abbiano corretta- mente valutato le deposiIOni de relato, bisognose di una più rigorosa verifica soprattutto quando ne sia fonte primaria lo stes30 accusato. La stessa innegabile utilizzabilità del riscontro incrociato tra diverse chiamate in reità o in correità esige criteri rigorosi di verifica della reciproca auto- nomia, cui non s'è attenuta la corte catanese, che neppure ha considerato il dimostrato inquinamento probatorio né l'astio nutrito certamente da RI nei confronti del ricorrente.
Con il quarto motivo tempestivo il ricorrente dedu- duce violaIOne dell'art. 192. c.p.p., in relaIOne all'affermazione della sua responsabilità per il delitto di estorsione ai danni della Rinascente.
Lamenta che la decisione si fondi sulla deposiIOne de relato di CL SE RI, che riferi- sce quanto avrebbe appreso dallo stesso ricorrente quale seleIOnaOR della persona da minacciare, ma è rimasta priva di qualsiasi riscontro in segui- to all'assoluIOne dell'imputato dal connesso adde- bito di estorsione ai danni della Sigros, perché
RA non è in grado di indicare la fonte della sua informaIOne sull'amicizia tra il ricorrente e Conservo e perché l'incendio ai danni del Sigros rendeva inutile l'intervento del ricorrente per in- dividuare la persona da minacciare. Inoltre è irri- levante il riscontro che la corte catanese vuole desumere dalla deposiIOne del teste IO TE,
_coordinaOR del setOR deperibili rimasto vittima di una rapina, avvenuta quando le trattative per il pagamento erano già in corso. Né valore di riscon- tro possono avere le telefonate fatte due giorni dopo l'attentato da RE, incaricato della Rina- scente, alla ditta Amalia, di pertinenza del ricor- rente, posto che le prime richieste estorsive furo- no successive a quelle telefonate. Con il quinto motivo il ricorrente deduce violaIO- ne dell'art. 513 bis c.p. e viIO di motivaIOne della sentenza impugnata, lamentando che i giudici del merito ne abbiano affermato la responsabilità pur in mancanza di qualsiasi prova di atti violenti intesi ad alterare il mercato, sol perché i giudici d'appello hanno escluso la necessità della prova di un'effettiva incidenza sugli affari degli imprendi- tori del setOR, erONamente ritenuta necessaria dai giudici di primo grado. Con il motivo aggiunto vengono riproposte in una diversa prospettiva le censure già dedotte con ri- ferimento all'omicidio somed Il ricorrente sostie- ne, infatti opravvenuta in appelle La sua condai itto, non opera i mite di rilevabilità del viIO di motivaIOne posto dall'art. 606 lettera e) c.p.p., laddove prevede che debba trattarsi di mancanza o manifesta illogi- cità della motivaIOne risultante dal testo del provvedimento impugnato. E propone quindi un con- fronto tra i verbali della prove e le motivaIOni di entrambe le sentenze di merito, riprodotti per estratto, allo scopo di dimostrare che la corte ca- tanese le ha travisate ovvero ha omesso di conside- rarle.
Con la memoria difensiva il ricorrente eccepisce 1'abnormità della sentenza, in quanto pronunciata unitariamente dopo l'illegittima riunione del pro- cedimento svoltosi con il rito ordinario e di quel- lo svoltosi con il rito abbreviato. Sostiene che erONamente i giudici d'appello hanno ritenuto di poter distinguere la definiIOne immediata del pro- cedimento, prevista dall'art. 4 ter 1, n. 144 del
2000, dal giudiIO abbreviato.
35.3- Va preliminarmente disattesa, per le ragioni già esposte a proposito del ricorso di AN Batta- glia, la questione prospettata con la memoria di- fensiva, in qualche misura connessa con il secondo motivo del ricorso tempestivo.
Preliminare risulta l'esame anche del motivo ag- giunto, che, come s'è detto, ripropone in una più incisiva prospettiva i motivi tempestivamente de- dotti contro la condanna sopravvenuta in appello per l'omicidio EO.
-Deve―rilevarsi peraltro l'inammissibilità di tale motivo di impugnaIOne.
Secondo la comune interpretaIOne giurisprudenzia- le, infatti, l'art. 606 c.p.p. поп consente alla
Corte di cassaIOne una diversa lettura dei dati processuali (Cass., sez. VI, 30 novembre 1994, Bal- di, m. 200842; Cass., sez. I, 27 luglio 1995, Chia- dò, m. 202228) o una diversa interpretaIOne delle
--
prove (Cass., sez. I, 5 novembre 1993, Molino, m.
196353, Cass., sez. un., 27 settembre 1995, Manni- no, m. 202903), perché è estraneo al giudiIO di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali;
E
l'art -606-lettera e) c.p.p., quando esige che il viIO della motivaIOne risulti dal testo del prov- vedimento impugnato, si limita a fornire solo una corretta definiIOne del controllo di legittimità sul viIO di motivaIOne.
Non c'è nessuna prova, infatti, che abbia um signi- ficato isolato, slegato, disancorato dal contesto- in cui è in Può accadere che una prova, eterminante;
ma per poter un onsiderata dal giudice Favola effettivamente un significato probatorio pre- gnante, occorre comunque una valutaIOne complessi-
.
va di tutto il materiale probatorio disponibile. Sicché, il significato delle prove lo deve stabili- re il giudice del merito, non lo può definire il giudice di legittimità sulla base della lettura ne- cessariamente parziale suggeritagli dal ricorso per. cassazione. Né la riproduIOne nel ricorso di מנון verbale di prova può risolvere il problema di una valutaIOne unitaria, perché, soprattutto in proce- dimenti delle dimensioni di quello attuale, le di- chiaraIOni rese da uno stesso collaborante sono molteplici e sempre in qualche misura diverse;
sic- ché non può la Corte di cassaIOne arrogarsi il po- tere di confrontare le diverse versioni per riesa- minare l'attendibilità dell'interpretaIOne che il giudice del merito ne ha proposto. Questa struttura del giudiIO di legittimità può certamente porre problemi nei casi in cui la sentenza d'appello sia di condanna dopo una sentenza assolutoria di primo grado. Ma questi problemi andrebbero risolti a mon- te, con una diversa disciplina del giudiIO
d'appello; e comunque nel caso in esame neppure si pongono, perché, come si vedrà, sia i giudici di primo grado sia i giudici d'appello hanno già tenu- to conto di tutti gli argomenti difensivi ripropo- sti poi con il ricorso di LV TU.
Per il resto, richiamato quanto s'è già detto a proposito del ricorso di AL. RC circa il principio di frazionabilità delle deposiIOni E quanto s'è già detto a proposito del ricorso di
LV IS circa la valutaIOne di credi- bilità dei collaboranti, il ricorso deve essere ri- gettato. In particolare è manifestamente infondato il rilie- vo circa l'omessa valutaIOne di attendibilità dei collaboranti, perché i giudici del merito hanno diffusamence affrontato in appositi specifici capi- toli prima la questione della credibilità di cia- scun collaborante, ricostruendone la particolare vicenda e poi la questione criminale, dell'attendibilità intrinseca di ciascuna singola dichiaraIOne di ogni collaborante.
Per quanto più specificamente attiene all'omicidio
EO, la corte catanese ha ritenuto che i giudici di primo grado, esclusa la prova di un intervento diretto di LV TU nell'esecuIOne del de- litto, avessero erONamente considerato inidonea a integrare gli estremi della fattispecie concorsuale . la comprovata attività preparatoria e organizzativa= svolta dall'imputato. Sicché, contrariamente quanto il ricorrente sostiene con il motivo agga to di appena detto, la diversa.co 410
del giudiIO d'appel dipende soprattutto da una diversa qualificaIOne giuridica dei fatti piutto- sto che da un diverso apprezzamento delle prove. E. il ricorrente non pone qui in discussione la quali- ficaIOne come concorsuale della condotta addebita- tagli, ma pone in discussione appunto la valutaIO- ne delle prove sulle quali i giudici del merito hanno ritenuto di addebitargli una tale condotta preparatoria e organizzativa del delitto. Secondo la corte catanese la prova della colpevo- lezza di LV TU si desume innanzitutto dalle deposiIOni LO NC, che rife- risce di avere direttamente parlato con l'imputato dei suoi propositi omicidi nei confronti di UR IO EO, di cui temeva una possibile aggressione, e del parcheggio nei pressi del caseificio gestito da TU di due auto rubate con all'interno armi, di TU, pronte tra le quali fucile all'agguato, tale dichiaraIOne essendo confermata dal sequestro di polizia giudiziaria di un fucile a canne mozze in un auto rubata parcheggiata nella via IV, vicina al caseificio.
Il ricorrente sostiene che la via IV vicina al caseificio non e, ma i giudici del merito fanno riferimento a una planimetria con una valutazione che non è qui sindacabile. E secondo i giudici del. merito la deposiIOne di NC è attendibile, nella parte relativa alla fase organizzativa del delitto, perché assolutamente immediata, originale, costante, reiterata e genuina;
ed è anche autonoma,
-perché non risulta affatto che nella intercettaIO- ne ambientale relativa al loro colloquio del 4 feb- braio 1993, RI e NC parlarono dell'omicidio EO, mentre le loro deposiIOni so- no in parte diverse in ragione del fatto che RA OL ha riferito de relato notizie apprese in parte da TU.
-La corte catanese utilizza poi la deposiIOne di- battimentale di CO NO, superando con plausibilità di argomentaIOni i dubbi manifestati già allora dalla difesa sulla sua attendibilità in ragione di imprecise indicaIOni sulla collocaIOne degli uffici all'interno del caseificio, perché il collaborante riferisce sia della costante presenza nel caseificio di RI, AN e LL, a conferma della funzione di base logistica dell'edificio nella 9guerra al clan RR, sia perché riferisce di avervi ricevuto distinte confi- denze da AN, che si vantava del suo contribu- to, e da RI, sulla partecipaIOne di TU all'omicidio EO come organizzaOR. E anche ques sta dichiaraIOne è, secondo i giudici del merito, immediata Ale, genuina, costanteme assoluta 414441G autonoma, perché resa per Ia prima volta quando ancora nessun contatto con NC era stato possibile.
Importante secondo i giudici del merito è anche la deposiIOne di AU OL, perché conferma il ruolo organizzativo di TU, impegnato in appo- stamenti e pedinamenti che partivano dal suo casei- ficio, e riferisce tale ruolo a due tre giorni pri- ma dell'omicidio, includendo tra le armi disponibi- li anche il fucile del ricorrente, impiegato per un tentativo non riuscito di commettere il delitto con la diretta partecipaIOne dello stesso Avola. In particolare è significativo, secondo la corte cata- nese, che OL, nel momento in cui decide di rece- dere dalla sua protesta per la revoca dell'ordine di uccidere i fratelli RR, in quanto cugini di
PA, e di mettersi a disposiIOne di per l'uccisione di EO, si reca presso il caseificio di TU, perché ne conferma la funIOne di base nella guerra contro gli uomini dei RR, che continuava senza soste;
come conferma il ruolo di promoOR assunto da TU per quel delitto. quanto alla discussa valutaIOne di attendibilità di OL, che è uno dei temi ricorrenti di questo processo, s'è già detto come la corte catanese of- fra ragionevoli giustificaIOni a sostegno della propria decisione di considerare distintamente le diverse parti del suo racconto.
A carico di LV TU v'è infine la chiamata in correità di CL SE RI, che ne conferma anch'essa il ruolo organizzativo, con
l'utilizzaIOne del suo caseificio come base logi=—— stica, ed è particolarmente attendibile, secondo i giudici del merito, perché il collaborante si è au- toaccusato del delitto. La sua deposiIOne, molto dettagliata, viene considerata attendibile per le fasi preparatoria ed esecutiva del delitto, ma non per la fase post delictum, nella quale ha incluse- tardivamente TU. Ma ciò non esclude secondo i giudici del merito l'utilizzabilità della parte at- tendibile delle sue dichiaraIOni, posto che si tratta di una versione genuina e tempestiva, che non risulta inquinata da contatti con altri colla- boranti.
Le censure ora mosse contro questa costruIOne pro- batoria erano state già proposte dinanzi alla corte catanese, che ne ha compiuto un'attenta analisi, rilevando ad esempio come il luogo in cui avvenne l'omicidio era vicinissimo al caseificio, distando- ne circa ottocento metri, come fosse abitudine del clan conservare le armi in auto rubate parcheggiate li nei pressi come l'abitaIOne di AN fosse conti caseificio, appartenendo Tuc v e argomento esibito dalla difesa che non sia sta to esaminato e valutato dai giudici del merito.―E in realtà il ricorso non oppone censure formali a queste scelte interpretative, ampiamente giustifi- cate, ma vi contrappone interpretaIOni alternati- ve, incompatibili con il giudiIO di legittimità. Sicché risultano infondati sia il primo sia il ter- zo motivo del ricorso tempestivo. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso tempestivo, perché, come risulta dallo stesso ri- corso, i giudici del merito si fondano sempre SU deposiIOni dibattimentali, facendo riferimento al- la deposiIOni rese al pubblico ministero solo quando siano state utilizzate per le contestaIOni
0 al solo scopo di confermare la genuinità della versione dibattimentale, in quanto risalente nel tempo (nel senso che la deposiIOne dibattimentale ribadisce quanto già dichiarato nella fase delle indagini preliminari). Sicché non v'è stata alcuna violaIOne dell'art. 500 c.p.p., laddove prevede che le dichiaraIOni utilizzate per le contestaIO- ni possono essere valutate solo ai fini di stabili- re la credibilità del dichiarante. Né può sostener- si, come il ricorrente propone anche nella memoria difensiva, che il giudice del procedimento ordina- rio possa risultare pregiudicato dalla conoscenza di atti non inclusi nel fascicolo dibattimentale, essendo stato escluso più volte dalla Corte costi- tuIOnale un tale pregiudiIO, come s'è già visto a proposito del ricorso di AN AT. Quanto al delitto di estorsione ai danni della Ri- nascente, 1 giudici del merito ritengono che le di-- chiaraIOni accusatorie rese al riguardo da CL
SE RI trovino adeguati riscontri nella deposiIOne di IO TE, indicato da TU co- me possibile destinatario delle minacce estorsive, perché la rapina ai suoi danni fu in realtà un atto intimidatorio per le minacce rivoltegli e perché, non essendo stato effettuato ancora alcun pagamen- to, gli estortori avevano interesse e e consuetudine a insistere nelle minacce pur con le trattative in corso. Mentre le telefonate tra la ditta estorta e quella gestita da TU r risalgono a quando il re- sponsabile sicurezza della Rinascente, RE, era stato già aggredito e minacciato. Sicché le censure proposte dal ricorrente sono state già esaminate dai giudici d'appello; e il quarto motivo del ri- corso è inammissibile appunto perché ripropone ge- nericamente le medesime censure, attinenti al meri to della decisione impugnata.
Quanto Creato di illecita concorrenza la corte catanese ha rilevato che i giudici di primo grado ne avevamo mandato assolto l'imputato p ché osservando che l'incremento di forniture della dit- to "Amalia" verificatosi nel 1992, poteva conside- rarsi il naturale sviluppo della vicenda Sigros», non v'era la prova che «а fronte dell'incremento della forniture della ditta "Amalia" si fosse veri- ficato un decremento di affari per gli altri im- prenditori». Escluso invece che il decremento di affari degli altri imprenditori sia necessario a integrare gli estremi del reato, i giudici d'appello hanno dichiarato la colpevolezza di Sal- vaOR TU, nel presupposto che gli atti di vio- lenza e di minaccia di cui egli s'era avvantaggiato risultano accertati in relaIOne all'estorsione commessa ai danni della Rinascente.
Il ricorrente sostiene ora che la corte catanese non ha accertato gli atti di violenza e di minac- cia;
ma si tratta di censura manifestamente infon- data, posto che i giudici d'appello hanno conte- stualmente condannato LV TU per l'estorsione ai danni della Rinascente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi proposti dal pubblico ministero contro l'assoluIOne di E- DE PA, Aldo RC, Marcello
D'AT, TA D'AN, ST TA e Ma- rio US IV dai reati relativi all'omicidio di Domenico CO;
e contro
l'esclusione dell'aggravante contestata a Natale
D'AN.
Dichiara inammissibili i ricorsi di NI NA,
LV CE, LO D'AT, LF D'I- go, TA D'AN, LF NO Lo RO, Erne- sto TA, AN PA, RO PU, Gi- rolamo RA e CO IM, che condanna al versamento della somma di €. 500,00 ciascuno in fa- vore della Cassa delle ammende.-
Rigetta i ricorsi dalle parti civili, gli altri ri- corsi del pubblico ministero e i ricorsi di tutti gli altri imputati.
Condanna gli imputati ricorrenti in solido al paga- mento delle spese del procedimento. Condanna NI NA, LV CE, Car- melo OC, NI CO, CO LL,
ED TI, Natale D'AN, ST
TA, AN PA, NC AN IA
e NI PE in solido al rimborso delle spe- sostenute dalla parte civile costituita Comune se di IA, che liquida in complessivi €.
4.800 di cui € 4000,00 per onorari. Condanna TO PA e AL RC in solido al rimborso de spese sostenute dalle par 1722
ti civili costituite per l'omicidio AV, liquidan- dole per -ciascuna di esse in complessivi €.
6.000,00, di cui €. 800,00 per spese.
Roma, 14 novembre 2003
Il Presidente мин Il consigliere relaOR erf
(dr. Aniello Nappi)
IL CANCELLIERE C1 Carmela Lanzuise визніх
Depositata in Cancelleria Roma, 11 1501C. 2003
GASS Lux
O
N E 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26.3- Il ricorso è inammissibile per violaIOne dell'art. 606 c.p.p., perché propone censure atti- nenti al merito della decisione impugnata.
Quanto al primo motivo, va rilevato invero che la diversità degli episodi di spaccio Hiferiti dai laboranti arricchisce, piuttos sminuire,