Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2003, n. 47739
CASS
Sentenza 12 novembre 2003

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime5

In tema di riapertura delle indagini, l'art. 415 cod. proc. pen. deve essere interpretato nel senso che la richiesta di autorizzazione a proseguire le indagini contro ignoti debba essere proposta non soltanto prima, ma anche dopo che il provvedimento di archiviazione sia emesso. Invece, nell'ipotesi in cui, dopo l'archiviazione di una notizia di reato per esserne rimasti ignoti gli autori, vengano iniziate nuove indagini per i medesimi fatti a carico di persone note, i due procedimenti sono del tutto autonomi e non si verifica, pertanto, alcuna "riapertura" delle indagini che necessiti di autorizzazione.

Il mandato generico impartito dal capo di un'organizzazione mafiosa di eliminare tutti i componenti di un clan rivale comporta il necessario concorso dello stesso mandante in tutti gli omicidi commessi, senza che il margine di indeterminatezza inerente a quel mandato possa ritenersi incompatibile con il principio di colpevolezza. Si tratta, infatti, di un incarico relativo ad un ambito ben definito di possibili vittime, che, peraltro, non può essere confuso con l'adesione ad un generico programma di un'associazione criminale, che ponga tra i propri fini la consumazione di una serie indeterminata di delitti. Altro è, infatti, ordinare l'uccisione di tutti i membri di una famiglia, anche se si lascia agli esecutori la scelta dei mezzi più appropriati, altro è costituire un'associazione destinata a commettere una serie non predeterminabile di omicidi. In un caso, il numero dei delitti può essere indeterminato, ma è pur sempre determinabile sulla base di uno specifico progetto di azione; nell'altro, il numero non è predeterminabile, perché viene in discussione un generico programma piuttosto che un progetto concreto.

In tema di testimonianza indiretta relativa a dichiarazioni rese dall'imputato fuori del procedimento, la relativa utilizzabilità si desume "a contrario" dall'art. 62 cod. proc. pen., che vieta la testimonianza sulle sole dichiarazioni rese dall'imputato o dall'indagato nel corso del procedimento. Non è, dunque, vietata la testimonianza su dichiarazioni anche confessorie rese dall'imputato prima del formale inizio delle indagini, le quali possono essere liberamente apprezzate dal giudice di merito. Ai fini dell'anzidetta utilizzabilità non ha alcun rilievo la mancata conferma da parte della fonte primaria, posto che nessuna norma del codice di rito predetermina il valore probatorio della testimonianza indiretta, di talché il giudice di merito è libero di attribuirle un'attendibilità anche maggiore rispetto a quella riconosciuta alla dichiarazioni del teste di riferimento.

In tema di valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti di giustizia, al giudice di merito è inibito riempire con proprie congetture eventuali vuoti nelle propalazioni di accusa, ma è, invece, concesso interpretare quelle dichiarazioni, coordinandole in ragione della particolare prospettiva del dichiarante che attribuisce a quel narrato un significato particolare. Così, nella verifica di contrasti rilevabili nelle diverse rappresentazioni dei fatti, la valutazione non può essere asettica e passiva, impegnando, invece, necessariamente, coscienza, sensibilità e cultura del giudice, le cui argomentazioni, in sede di legittimità, possono essere sottoposte solo ad un controllo esteriore, e non sostitutivo, di mera ragionevolezza e plausibilità.

Il rito previsto dall'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000, n. 82, introdotto dalla legge di conversione 5 giugno 2000, n. 144, non è un giudizio abbreviato in senso proprio, in quanto può essere ammesso in via transitoria nel corso del dibattimento anche d'appello. Si tratta di un procedimento con il quale l'imputato rinuncia al pieno esercizio del diritto alla prova in cambio della riduzione della pena, così come avviene nell'anzidetto rito speciale, dal quale, però, si differenzia proprio per l'eccezionale ammissibilità anche nella fase di gravame. Sicché, fatto salvo il diversificato regime di utilizzabilità degli atti delle indagini preliminari, è ben possibile che il giudizio ordinario coesista con il particolare rito di cui al menzionato art. 4 ter, a seguito dell'opzione esercitata dall'interessato, e che ci sia, dunque, una contestuale ed unica decisione a carico di tutti gli imputati già giudicati unitariamente in primo grado (nel caso di specie, la S.C., nel ribadire in principio anzidetto, ha richiamato la giurisprudenza della Corte Costituzionale - ed in particolare, la sentenza n. 131 del 1966, con riferimento anche alle sentenze n. 455 e 453 del 1994, 186 e 124 del 1992 e 502 del 1991 - che ha escluso che il contestuale svolgimento dei due giudizi possa essere causa di pregiudizio per il giudice, soggiungendo che è del tutto normale che in uno stesso processo un atto risulti utilizzabile a carico di alcuni soltanto degli imputati).

Commentari2

  • 1Sentenza Cassazione Penale n. 1130 del 29
    https://www.laleggepertutti.it/

    Penale Sent. Sez. 5 Num. 1130 Anno 2013 Presidente: TERESI ALFREDO Relatore: LAPALORCIA GRAZIA SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) CAVALAGLIO CARLO N. IL 18/02/1942 2) CARCIOFALI LORENZO N. IL 22/01/1959 3) GIOMBINI GIUSEPPE N. IL 07/04/1942 4) CAVALAGLIO GABRIELE N. IL 18/12/1943 avverso la sentenza n. 3802/2008 CORTE APPELLO di ROMA, del 22/03/2010 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/11/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GRAZIA LAPALORCIA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. R A kf ( G. LLO che ha concluso per i rmia ckr ru-ciervu-, 04-ti r C.:() om-v-. a trAp_orr-A 4zw-u- _ 44 F OkTU ptA Udito, per la parte Udit i nsor …

     Leggi di più…

  • 2Lesioni colpose, scontro con un cane, soggetto attivo del reato, proprietarioAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 11 dicembre 2007

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. V, sentenza 12/11/2003, n. 47739
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47739
Data del deposito : 12 novembre 2003

Testo completo