Sentenza 7 gennaio 1999
Massime • 6
Tra il reato di istigazione alla corruzione (propria) e quello di favoreggiamento personale non è configurabile il concorso formale di reati, rimanendo il secondo assorbito nel primo. Infatti, il delitto di istigazione alla corruzione propria postula per definizione il rifiuto del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mentre quello di favoreggiamento richiede che in concreto sia prestato l'aiuto, di modo che questo rimane escluso proprio perché l'istigazione alla corruzione non viene accolta . (Nel caso si trattava di istigazione rivolta verso il consulente tecnico del pubblico ministero per aiutare un terzo a eludere le investigazioni).
L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ne' l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una USL ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del p.m. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).
Il reato di favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto: essa deve tuttavia consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La frazionabilità dell'iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo.
Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, comma secondo, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, comma sesto, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico.
Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.
L'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. è incompatibile con le figure criminose dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, terzo e quarto comma c.p., le quali, integrando reati propri, presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; non è, invece, incompatibile con l'ipotesi di cui al secondo comma di cui all'art. 322 c.p. che si sostanzia in una fattispecie di reato in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla pubblica amministrazione, opera in posizione analoga a quella del privato.
Commentari • 11
- 1. Corte di cassazionehttps://www.eius.it/articoli/
RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza emessa il 21 ottobre 2015, la Corte di appello di Roma, in riforma della decisione di condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, ha assolto perché il fatto non costituisce reato Gioacchino Genchi e Luigi De Magistris dai reati di abuso di ufficio agli stessi ascritti (Capi A, B, C, D, E, F, G, e H della rubrica), con conseguente caducazione delle statuizioni in favore delle costituite parti civili. L'accusa mossa ai due imputati è di avere, il De Magistris quale sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catanzaro, ed il Genchi quale consulente tecnico del magistrato, agendo in concorso tra loro e nell'ambito di un procedimento in …
Leggi di più… - 2. Brevi riflessioni sul ruolo del Pubblico Ministero nell’esercizio della funzione giurisdizionaleGiuseppe Amara · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Giuseppe Amara Sommario: 1. Introduzione - 2. La Costituzione e la normativa primaria 3. Il ruolo lato sensu giurisdizionale del Pubblico Ministero sino all'esercizio dell'azione penale - 4. Separazione delle carriere - 5. Conclusioni. 1. Introduzione Piace iniziare questa breve riflessione con una banale citazione, banale nel senso che chiunque operi nella giurisdizione probabilmente già la conosce, ma che racchiude, con estrema sintesi, il significato del pensiero che si cercherà di sviluppare. “Fra tutti gli uffici giudiziari, il più arduo mi sembra quello del pubblico accusatore: il quale, come sostenitore dell'accusa, dovrebb'essere parziale al pari di un avvocato: e, come …
Leggi di più… - 3. Alle S.U. la questione della configurabilità del reato di cuiMarianna Ricci · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. Con l'ordinanza in commento la Sesta Sezione della Cassazione affronta la spinosa questione dei rapporti e delle interferenze tra le due forme di istigazione a delinquere previste dagli artt. 322 (Istigazione alla corruzione) e 377 c.p. (Intralcio alla giustizia). Per vero, è proprio quest'ultima disposizione a costituire il fulcro dell'indagine condotta dai Giudici di piazza Cavour, che analizzano la struttura e i presupposti di applicabilità del delitto di intralcio alla giustizia (già subornazione) nella particolare ipotesi in cui il soggetto indotto al mendacio sia il consulente tecnico del pubblico ministero. La Corte, infatti, è chiamata a sciogliere il nodo dell'applicabilità …
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Leggi di più… - 5. La subornazione del consulente tecnico del Pubblico ministero traMarco Scoletta · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. L'ordinanza di rimessione alla Corte costituzionale pronunciata dalle Sezioni Unite della Cassazione prende le mosse dal complesso problema relativo alla esatta qualificazione giuridica della proposta corruttiva rivolta al consulente tecnico del Pubblico ministero al fine di far predisporre una consulenza falsa. Le potenziali soluzioni alternative - puntualmente recepite o prospettate (anche) dai diversi attori intervenuti nel procedimento a quo - oscillano tra l'inquadramento di tale fattispecie concreta come tentativo di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.), come istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.), come istigazione - penalmente irrilevante ex art. 115 c.p. - a …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 4062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4062 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza Pubblica
Dott. Fortunato PISANTI Presidente del 7/1/1999
1. Dott. Francesco ROMANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. Oreste CIAMPA Consigliere N. 52
3. Dott. Tito GARRIBBA Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. Giuseppe LA GRECA Consigliere N. 39256/98
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da CA OM, nato a [...] il [...],
avverso la sentenza in data 8.5.1998 della Corte di appello di Roma. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Giuseppe LA GRECA,
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio ALBANO, che ha concluso per l'annullamento della sentenza limitatamente al reato di favoreggiamento e il rigetto nel resto,
Udito il difensore avv. Antonino BATTIATO, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dell'8.5.1998 la Corte di appello di Roma confermava la condanna di ZZ OM alla pena di anni 1, mesi 10 di reclusione per i reati di istigazione alla corruzione e di favoreggiamento personale. Il ZZ era accusato: a) di avere, quale presidente del comitato di gestione della USL RM 27, in occasione di vari colloqui con UG TO, consulente sanitario del servizio rispettivo della presidenza della giunta regionale del Lazio, promesso utilità non dovute al medesimo, che non accettava, perché questi - nella sua qualità di ausiliario del pubblico ministero nel procedimento penale relativo alle irregolarità constatate presso la casa di cura "Parco delle Rose" - rielaborasse gli esiti dei propri accertamenti in modo da pervenire a conclusioni positive nei confronti di VA NO e altre persone sottoposte ad indagini;
b) di avere compiuto atti diretti ad aiutare VA NO e altri indagati ad eludere le investigazioni dell'autorità, adoperandosi nei confronti di UG TO perché questi rielaborasse le conclusioni degli accertamenti svolti per conto dell'autorità giudiziaria (in Roma, nel luglio-agosto 1991).
2. Il ZZ ha proposto ricorso per cassazione, deducendo i seguenti motivi.
a) Violazione ed errata applicazione dell'art. 322 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ZZ e l'UG si incontrarono la prima volta quando quest'ultimo e la sua collega CO avevano già redatto la relazione. Essendosi esaurito l'incarico del P.M., i due non avevano più alcun ruolo nell'ambito del procedimento penale. La Corte aveva infatti dovuto ripiegare sul fatto che l'attività induttiva fosse diretta verso eventuali e future dichiarazioni dell'UG: peraltro senza considerare che il Tribunale di Roma aveva espressamente assolto il ZZ dall'accusa di subornazione di testimone.
b) Violazione ed errata applicazione dell'art. 378 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il favoreggiamento personale (per giunta, tardivamente ritenuto consumato) non sussiste, in quanto il ZZ non ostacolò alcuna indagine. La Corte ha trascurato l'orientamento giurisprudenziale per il quale sussiste soltanto la falsa testimonianza, quando l'attività di favoreggiamento sia esplicata in sede testimoniale;
non ha d'altronde approfondito la portata dell'"aiuto" rilevante ai fini dell'art. 378 c.p. In ogni caso, poiché i procedimenti a carico del VA sono stati definiti con oblazione, trattandosi di reati contravvenzionali, si doveva semmai applicare il terzo comma dell'art. 378 c.p., con la conseguenza che il delitto di favoreggiamento si sarebbe ormai prescritto. c) Violazione dell'art. 516 c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La contestazione di tentato favoreggiamento è stata aggravata in quella di favoreggiamento consumato dopo la chiusura del dibattimento: donde l'irrituale condanna per un reato diverso da quello contestato.
d) Violazione dell'art. 357 c.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. La Corte di appello si limita ad affermare che non esiste alcun dubbio sulla qualità di pubblico ufficiale dell'UG. In realtà questi poteva al più essere ritenuto un ausiliario di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 348.4 c.p.p. al momento della perquisizione della clinica "Parco delle Rose".
e) Violazione degli artt. 61.9 e 69 c.p. Il ZZ non agì usando illegittimamente potestà pubbliche, ma si rivolse all'UG sulla base di preesistenti rapporti di amicizia: non può dunque sussistere l'aggravante ex art. 61 n. 9 c.p. In ogni caso, doveva ritenersi la prevalenza delle attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con tre motivi di ricorso viene censurata la parte della sentenza che riguarda il reato di istigazione alla corruzione. Si sostiene anzitutto che il ZZ e l'UG si incontrarono quando quest'ultimo e la collega CO avevano già redatto la relazione, di modo che essi non avevano ormai alcun ruolo nel processo penale e perciò non potevano essere oggetto della istigazione. Il motivo non è fondato. Il Tribunale di Roma, alla cui sentenza la Corte di appello ha fatto rinvio, ha esattamente osservato - con riguardo alla serietà e idoneità dell'offerta istigatrice - che nella specie non può utilmente invocarsi l'art. 49 comma 2^ c.p., perché, dovendo la valutazione di cui all'art. 49
avvenire secondo l'id quod plerumque accidit, non si poteva non considerare che - stando alle regole del nuovo processo penale, fondato sull'acquisizione della prova in contraddittorio - sarebbe stato ineludibile e fisiologico l'esame orale del teste o del consulente durante il dibattimento. A ciò deve aggiungersi che il consulente UG, volendo, avrebbe potuto consegnare per iscritto una rettifica della relazione. È dunque certo che al momento dell'intervento del ZZ sarebbe stata ancora possibile la sollecitata attenuazione dei rilievi mossi e detta attenuazione - se posta in atto - avrebbe avuto attitudine ad influire sulla sorte del giudizio.
Con ulteriore motivo si contesta la qualifica di pubblico ufficiale riconosciuta all'UG, sostenendosi che questi poteva essere tale fino al momento della perquisizione della clinica, e non quando in epoca successiva si rivolse a lui il ZZ. Anche questa deduzione non è fondata. Come risulta dalla sentenza di primo grado, richiamata dalla Corte di appello, con delega del pubblico ministero il medico era stato incaricato di procedere al controllo delle condizioni della clinica, della qualità dei servizi sanitari forniti, della idoneità delle strutture della stessa a garantire l'assistenza dovuta: il tutto in vista dell'eventuale promovimento dell'azione penale. Egli era perciò investito di accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria, funzioni di pubblico ufficiale a causa delle quali fu comunque avvicinato, a nulla rilevando l'ultimazione della perquisizione. Pertanto egli, non soltanto sotto il profilo soggettivo e cioè per investitura del P.M. (art. 359 c.p.p.), ma anche sotto il profilo oggettivo (art. 357 c.p.), esercitava un'attività rapportabile in modo ausiliario all'esercizio della funzione giudiziaria e quindi tale da qualificarlo pubblico ufficiale.
Neppure è dubbio che sia stata correttamente configurata a carico del ZZ, nella qualità già indicata, l'aggravante dell'art. 61 n. 9 c.p., ritenuta motivatamente equivalente alle concesse attenuanti generiche. Ed infatti l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o a un pubblico servizio non richiede la competenza o l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la commissione del reato (nella specie l'imputato ZZ era presidente del Comitato di gestione della USL, mentre l'UG era sanitario del servizio ispettivo regionale). E bisogna aggiungere che neppure osta al concorso dell'aggravante la specificità del titolo del reato (art. 322 comma 2^ c.p.), che è ricompreso per ragioni di contiguità sistematica tra i delitti commessi dai pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione. Ed invero l'incompatibilità dell'aggravante sotto questo profilo è ravvisabile rispetto alle ipotesi dei commi 3^ e 4^ dell'art. 322 c.p., che integrano reati propri del pubblico ufficiale;
ma non è configurabile nella fattispecie qui in esame (comma 2^ art. 322), che si sostanzia in una ipotesi in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla pubblica amministrazione, opera in una posizione analoga a quella del privato. Non è infatti revocabile in dubbio che nel caso in esame spetti all'UG, quale ausiliario del pubblico ministero e pubblico ufficiale destinatario dell'illecita offerta non accolta, la qualifica di soggetto passivo secondario della istigazione attiva commessa dal ZZ.
2. Viene dedotta altresì l'insussistenza del reato di favoreggiamento personale, sul presupposto che la condotta attribuita al ZZ, non solo non ostacolò alcuna indagine di ordine igienico- sanitario nei confronti della Casa di cura "Parco delle Rose", amministrata dal VA, ma rimase allo stato di mera proposta, senza essere seguita da concrete prestazioni di aiuto. Sul punto deve premettersi che il favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo, non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto;
essa deve tuttavia consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato e temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia provocato cioè una negativa alterazione - quale che sia, ma pur sempre un'alterazione - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere.
L'opinare diversamente, il ritenere in altri termini che per la configurazione del reato sia sufficiente il porre in essere una condotta qualificata soltanto dalla direzione verso il favoreggiamento, comporterebbe la trasformazione di ciò che la legge connota come aiuto effettivo in un'azione tenuta a fine d'aiuto, anticipando arbitrariamente il momento consumativo del reato. La frazionabilità dell'iter esecutivo consente a sua volta di ammettere il tentativo di favoreggiamento. Per la sussistenza di questo è però necessario, così come prescrive l'art. 56 c.p., che si abbia un inizio di esecuzione della condotta delittuosa, consistente nel compimento di atti di aiuto alla persona oggetto di indagini o di ricerche. Tali atti devono avere, come in ogni tentativo, la caratteristica della idoneità e della non equivoca direzione verso la condotta vietata dalla legge.
Nella vicenda in esame, l'indisponibilità dichiarata dall'UG bloccò sul nascere ogni azione di aiuto nei confronti di VA NO. Indubbiamente, la finalità favoreggiatrice era ben presente alla coscienza e alla volontà del ZZ;
ma essa rimase come un elemento determinatore della condotta posta in atto, senza trovare nella realtà dell'illecito espressioni ulteriori rispetto a quella che si era manifestata nella istigazione dell'UG alla corruzione.
Va affrontata, sulla base di questa ricostruzione fattuale e dei connessi principi di diritto, testè enunciati, il problema della coesistenza dei due reati che è stata osteggiata dal ricorrente (v. in narrativa, sub a,b,c), non solo perché la sentenza di appello, tra i vari significati che può assumere l'istigazione sotto l'aspetto semantico (incitamento, sobillazione, eccitazione, subornazione, ecc.), avrebbe finito con lo scegliere proprio quello della "subornazione del testimone" - con ciò recando confusione, come se volesse riesumare il delitto di cui all'art. 337 c.p., ormai irrevocabilmente travolto dall'assoluzione pronunciata in primo grado - ma anche perché, oltre a ritenere il concorso col favoreggiamento, ha confermato, in assenza di un appello del P.M., la decisione del primo giudice nel punto in cui il favoreggiamento stesso, originariamente contestato come reato tentato, è stato poi configurato come reato consumato.
Rileva il collegio che non va lontano dal vero la censura del ricorrente quando oppone che il fatto materiale, così come ricostruito in sede di merito (v. sentenza di 2^ grado, pag. 4 e segg.: " ... subornazione del testimone, rivolta ad addomesticare la futura testimonianza del Dott. UG ... ed indurlo a modificare le conclusioni della sua relazione ... con offerta in denaro ... per far scagionare VA NO"), assume connotazioni che in via di massima potrebbero essere comuni a ciascuna delle tre fattispecie originariamente contestate.
Di conseguenza, anche per dissolvere il timore espresso dal ricorrente di vedersi attribuito più volte il medesimo fatto, occorre portare l'attenzione sulla esatta qualificazione giuridica del reato o dei reati che possono inerire alla fattispecie e sui criteri che in tema di concorso di norme e di concorso di reati sono dettati dagli articoli 15, 81 comma 1^ e 84 comma 1^ c.p. Orbene, procedendo secondo ordine logico e giuridico, risulta chiaro, in primo luogo, che il giudice di appello ha adoperato il termine "subornazione" in senso atecnico, quale sinonimo di istigazione. E con ciò - come del resto dimostra, anche a livello lessicale, l'impegno riposto proprio nella ricerca delle varie accezioni del termine "istigazione" - si può conclusivamente dire che detto giudice ha inteso confermare, per l'appunto, la sussistenza del delitto di cui all'art. 322 comma 2^ c.p. (istigazione non accolta alla corruzione propria), ferma restando l'irrevocabilità della pronuncia di assoluzione emessa dal primo giudice in merito al delitto di subornazione (art. 377 c.p.). Peraltro, qualora si volesse dubitare della ricostruzione e dell'interpretazione di tale ragionamento, la soluzione non potrebbe avere esito diverso in questa sede di legittimità in base al raffronto e alla qualificazione giuridica delle due fattispecie in questione.
Ed invero tra il reato di cui all'art. 322 comma 2^ c.p. (chiunque offre o promette denaro o altra utilità ad un pubblico ufficiale ... per indurlo a fare un atto contrario ai doveri di ufficio ... soggiace ... qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena ... ) ed il reato di cui all'art. 377 inizialmente contestato con evidente riferimento al nuovo testo risultante dalla modifica del d.l. n. 306/1992 convertito nella l. n.356/1992 (chiunque offre o promette denaro o altra utilità alla persona chiamata svolgere attività di ... consulente tecnico ... per indurla a commettere i reati previsti dagli artt. 571 bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata ... ), intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. (concorso di norme) in virtù del quale - se non vi ostassero le ragioni di cui si sta per dire - si giustificherebbe l'applicabilità del solo art. 377 c.p. Ciò, vuoi sotto l'aspetto soggettivo per la specificità del pubblico ufficiale coinvolto (il consulente del P.M.), vuoi sotto l'aspetto oggettivo per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante in sostanza ad una manipolazione dell'accertamento tecnico in violazione degli artt. 377 e 373 c.p.p. Senonché, come implicitamente osservato dal primo giudice, la via della configurabilità del reato di cui all'art. 377, per effetto della operatività del principio di specialità, è nella specie impraticabile per un duplice ordine di ragioni: la prima, dovuta alla considerazione che al tempo del fatto (1991) l'art. 377 non era stato ancora ampliato dai citati atti normativi del 1992, nel senso di includere tra i destinatari dell'offerta non accolta anche i consulenti tecnici del pubblico ministero (art. 359), accanto a periti ed interpreti di cui alla vecchia previsione;
la seconda dovuta, a sua volta, alla considerazione che il testo previgente dell'art. 377 c.p. (come del resto quello in vigore rispetto alle persone in esso indicate) puniva la subornazione sempre che fosse esercitata verso una persona che avesse già assunto la veste di testimone per effetto di chiamata o di citazione a comparire (in tal senso è la giurisprudenza costante); ond'è che, non avendo a quel tempo l'UG ricevuto ancora una citazione a comparire, neppure avrebbe potuto assumere la veste di subornato qualora si fosse voluto ipotizzare una sua audizione in giudizio in una veste equiparabile al testimone.
Bene pertanto è stata ritenuta la figura del delitto di istigazione alla corruzione in uno alla disposta assoluzione del ZZ dal contestuale delitto di subornazione. Ciò posto, e venendo all'esame della questione di più difficile portata che concerne il ritenuto concorso dei delitti di istigazione alla corruzione propria e di favoreggiamento personale, è avviso del Collegio che il secondo reato debba considerarsi assorbito nel primo non essendo possibile ipotizzare tra le due figure il concorso formale di reati (art. 81 comma 1^ c.p.). Vero è che questa Corte Suprema si è pronunciata affermativamente sulla configurabilità del concorso dei reati di corruzione propria e di favoreggiamento personale;
e ciò sul rilievo che le rispettive norme tutelano beni giuridici distinti, costituiti nell'un caso (art. 378) dall'interesse al buon funzionamento dell'attività giudiziaria e nell'altro (art. 319) dall'interesse alla salvaguardia dei valori costituzionali degli artt. 97 e 54 comma 2^, diretti a garantire il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione (conf v. Cass., sez. I, 14.12.1990, P.M. c. Andraous, CED 186120).
Senonché, a parte che tale criterio non è assoluto
(altrimenti, secondo il noto esempio, vi sarebbe concorso anche tra ingiuria e oltraggio in relazione ad uno stesso fatto), nel caso in esame la situazione di fatto e di diritto è ben diversa da quella dianzi considerata, in quanto, a differenza del reato di cui all'art.319 c.p., il delitto di istigazione alla corruzione propria, commesso in base all'offerta del privato non accolta dal pubblico ufficiale (art. 322 comma 2^ c.p.), postula per definizione il rifiuto del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio nel quale si immedesima e col quale si identifica nella specie anche l'aiuto che integra l'elemento materiale del delitto di favoreggiamento. In altri termini è la stessa previsione normativa dell'istigazione non accolta che registra il rifiuto di eseguire l'attività favoreggiatrice, il quale - attesa la peculiarità della fattispecie costituisce sia l'atto contrario ai doveri di ufficio richiesto al soggetto pubblico, sia l'elemento materiale del delitto di favoreggiamento (consumato o tentato). Con la precisazione ulteriore che, mentre per il perfezionamento del reato di cui all'art. 322 comma 2^ c.p. è sufficiente la sussistenza del semplice fine del privato di far compiere al pubblico ufficiale l'atto contrario ai doveri di ufficio, viceversa per il favoreggiamento occorre che l'aiuto, che si identifica nel compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, si sostanzi in concreto in una condotta materiale diretta ad eludere le investigazioni o a sottrarre alle ricerche l'autore di un reato già commesso: donde l'impossibilità del suo verificarsi in quanto bisognoso del contributo di un terzo non accondiscendente.
Se quindi in siffatto contesto un problema merita di essere sottolineato sul piano dommatico, non è certo quello del concorso formale dei due reati (art. 81 comma 1^ c.p.), quanto piuttosto quello, ben più arduo, di stabilire se l'elisione del delitto di favoreggiamento - discendente ineluttabilmente dall'irrealizzabilità dell'atto contrario ai doveri di ufficio: e, per ciò stesso, dell'aiuto al favorendo - sia conseguenza della inidoneità dell'azione favoreggiatrice ex art. 49 comma 2^ c.p., ovvero dell'assorbimento di essa nel delitto di istigazione non accolta in virtù del principio che presiede al concorso apparente di norme. Un fenomeno, quest'ultimo, che - come è noto - alcuni riconducono all'art. 15 c.p. (interpretando in senso lato l'espressione "stessa materia" ivi adoperata) e altri all'art. 84 comma 1^ c.p. (opinando che nella relativa ratio sia ricompresa anche la regola del ne bis in idem sostanziale).
Ritiene il Collegio che le considerazioni dianzi accennate - a proposito della coscienza e volontà del ZZ di perseguire una finalità favoreggiatrice e, segnatamente, della serietà e della idoneità della proposta corruttiva: quali attributi insiti nella più complessa struttura del reato di cui all'art. 322 comma 2^ - conducono inevitabilmente al risultato di escludere il ricorso alla figura del reato impossibile per inidoneità dell'azione con riguardo al delitto di favoreggiamento. Se, infatti, seria ed idonea, per essere punibile, deve ritenersi l'offerta corruttiva del soggetto agente privato ZZ (ancorché non accolta dal pubblico ufficiale UG), seria ed idonea, oltre che inequivoca rispetto allo scopo, non potrebbe non ritenersi nella valutazione ex ante del medesimo ZZ anche l'azione rivolta a conseguire l'interdipendente finalità di favorire il terzo indagato per reato presupposto (VA).
Sembra pertanto più in linea con le regole che disciplinano il concorso apparente di norme, il ritenere che il delitto di favoreggiamento, in una situazione quale quella in esame, resti assorbito per consunzione e continenza in quello di cui all'art. 322 comma 2^ c.p. Ciò in quanto, a ben vedere, rispetto al fine il delitto contemplato in questo articolo si atteggia come reato a struttura complessa, costituita da un'offerta corruttiva del privato, avente come scopo il compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio e dal rifiuto di accettazione dell'offerta da parte del pubblico ufficiale. Cosicché l'irrealizzabilità del fine, considerato dalla legge come elemento costitutivo del reato di cui all'art. 322, racchiude al suo interno e ricomprende nel suo schema la preclusione del perfezionamento di tutti quei reati che in quel fine irrealizzabile si identificano e si esauriscono. Il reato di favoreggiamento va, dunque, escluso non già perché non punibile ex art. 49 comma 2^ c.p., bensì perché assorbito ex art. 84 c.p. in quello di cui all'art. 322 comma 2^, consegue l'eliminazione della pena di mesi quattro di reclusione per esso computata a titolo di continuazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE in parziale accoglimento del ricorso, qualifica i fatti di cui ai capi A) e C) come unico reato di istigazione alla corruzione di cui all'art. 322 c.p., in esso assorbito il delitto di favoreggiamento, ed esclude la relativa pena di mesi quattro di reclusione, computata a titolo di continuazione. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 7 gennaio 1999.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 1999