Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 4062
CASS
Sentenza 7 gennaio 1999

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Tra il reato di istigazione alla corruzione (propria) e quello di favoreggiamento personale non è configurabile il concorso formale di reati, rimanendo il secondo assorbito nel primo. Infatti, il delitto di istigazione alla corruzione propria postula per definizione il rifiuto del compimento dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mentre quello di favoreggiamento richiede che in concreto sia prestato l'aiuto, di modo che questo rimane escluso proprio perché l'istigazione alla corruzione non viene accolta . (Nel caso si trattava di istigazione rivolta verso il consulente tecnico del pubblico ministero per aiutare un terzo a eludere le investigazioni).

L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, ne' l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una USL ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del p.m. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).

Il reato di favoreggiamento personale è un reato istantaneo, che si consuma nel momento stesso in cui viene realizzata la condotta di ausilio. Trattandosi di reato di pericolo non è richiesto che la condotta consegua l'obiettivo voluto: essa deve tuttavia consistere in un'attività che abbia frapposto un ostacolo, anche se limitato o temporaneo, allo svolgimento delle indagini, che abbia, cioè, provocato una negativa alterazione - quale che sia - del contesto fattuale all'interno del quale le investigazioni e le ricerche erano in corso o si sarebbero comunque potute svolgere. La frazionabilità dell'iter esecutivo consente di ammettere la configurabilità del tentativo.

Tra il reato di istigazione alla corruzione propria di cui all'art. 322, comma secondo, c.p. e quello di subornazione, previsto dall'art. 377 c.p., nel testo risultante dall'art. 11, comma sesto, del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito nella legge 7 agosto 1992, n. 356, qualora l'attività illecita dell'agente si rivolga nei confronti del consulente tecnico del pubblico ministero, intercorre un rapporto di specialità ai sensi dell'art. 15 c.p. in virtù del quale deve trovare applicazione solo l'art. 377 c.p., sia in relazione al profilo soggettivo, per la specificità della persona coinvolta (sempre che abbia già assunto la veste di testimone per effetto di citazione a comparire), sia al profilo oggettivo, per la specificità dell'atto contrario ai doveri di ufficio, mirante, in sostanza, alla manipolazione dell'accertamento tecnico.

Il consulente tecnico del pubblico ministero - incaricato del compito di eseguire accertamenti integrativi delle indagini di polizia giudiziaria (nella specie volte al controllo del funzionamento di una clinica privata) -, sia per l'investitura ricevuta dal magistrato (art. 359 c.p.), sia per lo svolgimento di un incarico ausiliario all'esercizio della funzione giurisdizionale (art. 357 c.p.), assume la qualifica di pubblico ufficiale. Tale qualità, ai fini del reato di istigazione alla corruzione, permane anche dopo la cessazione dell'incarico, sempre che l'offerta corruttiva sia fatta a causa delle funzioni esercitate, attesa la possibilità di rettifica dei risultati della consulenza e la necessità di esame orale del consulente nel dibattimento.

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 cod. pen. è incompatibile con le figure criminose dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, terzo e quarto comma c.p., le quali, integrando reati propri, presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; non è, invece, incompatibile con l'ipotesi di cui al secondo comma di cui all'art. 322 c.p. che si sostanzia in una fattispecie di reato in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla pubblica amministrazione, opera in posizione analoga a quella del privato.

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/01/1999, n. 4062
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4062
Data del deposito : 7 gennaio 1999

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