Articolo 608 del Codice penale
Articolo 544 terArticolo 609
Versione
1 luglio 1931
Art. 608.

(Abuso di autorita' contro arrestati o detenuti)

Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorita' competente, e' punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto e' commesso da un altro pubblico ufficiale, rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorita' sulla persona custodita.
Entrata in vigore il 1 luglio 1931
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