Sentenza 22 ottobre 2002
Massime • 1
Non è abnorme la sentenza pronunciata all'esito di giudizio abbreviato richiesto ai sensi dell'art. 4 ter l. n.144/2000, e celebrato immediatamente dopo la pronuncia di sentenza con la quale il medesimo collegio ha giudicato, nello stesso procedimento, con il rito ordinario altri coimputati, in quanto le eventuali situazioni di incompatibilità dei magistrati dovevano essere fatte valere dagli stessi interessati mediante il ricorso all'istituto della ricusazione, ovvero,sollevate da parte dei giudici, in presenza dei relativi presupposti, con il ricorso all'astensione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 22/10/2002, n. 42106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 42106 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI Antonio - Presidente - del 22/10/2002
1. Dott. LAUDATI Diana - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. FANTACCHIOTTI IO - Consigliere - N. 963
3. Dott. PODO Carla - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 11497/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti nell'interesse di:
1) ES FR, nato a [...] il [...], deceduto il 26.8.2000;
2) VE IO, nato a [...] il [...];
3) AO FR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2001;
visti gli atti, la sentenza denunziata ed. i ricorsi, udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Podo, udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Antonio Albano, che ha concluso con richiesta di annullamento con rinvio delle sentenze di secondo e di primo grado, con trasmissione degli atti al Tribunale di Palmi per nuovo giudizio;
uditi i difensori degli imputati, avvocato Domenico Alvaro per ES FR, avvocato IO Santambrogio per VE, avvocati Giovambattista Valensise e Nino Marazzita per AO, che si sono associati alle richieste del P.G. ed hanno chiesto comunque l'accoglimento dei rispettivi ricorsi, nonché in subordine, nell'interesse di VE, l'acquisizione dei decreti di intercettazione.
RILEVATO
Con sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria in data 24 ottobre 2001, parzialmente riformativa di quella pronunciata dal Tribunale di Palmi il 25 ottobre 2000 all'esito di giudizio abbreviato, sono stati ritenuti colpevoli:
- VE IO e AO FR, del reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A dell'imputazione) per avere partecipato entrambi,
con ES RO, ES FR, ES TE ed altri, all'associazione di tipo mafioso "ES", diramazione della "ndrangheta" operante nei Comuni di Cittanova e Malochio, aggravato dalla disponibilità di armi e dall'impiego dei proventi delittuosi nell'acquisizione del controllo di attività economiche sul territorio: fatto, accertato sino al giugno 1998;
- AO, altresì del reato di cui agli artt. 81, 110 c.p., 10 e 14 della Legge n. 497/1974 (capo C) per avere detenuto illegalmente una pistola ed un fucile da caccia, il 12 gennaio 1998;
- VE, anche: del reato previsto dagli artt. 81, 110, 353 c.p. e 7 del D.L. n. 152/1991 (capo E) per avere turbato con minacce la regolarità di pubblico incanto indetto per l'aggiudicazione di una farmacia e così impedito a SE IO e a NT AR TE di proporre serie offerte, avvalendosi delle condizioni indicate nell'art. 416 bis c.p., in epoca prossima al 9 giugno 1997; del reato di cui agli artt. 81, 110 e p., 10 e 14 della Legge n. 497/1974, 7 del D. L. n. 152/1991 (capo N, in esso assorbito il capo C) per avere detenuto illegalmente, sia le armi già descritte, sia, in concorso con De OR EN (giudicato separatamente) due pistole, due canne per fucile, un fucile calibro 12, chilogrammi 7,400 di polvere da sparo ed una pistola lanciarazzi, allo scopo di agevolare le attività associatile, nonché dei connessi reati di ricettazione e detenzione delle citate armi, clandestine, analogamente aggravati (capi P ed O): fatti, emersi il 26 marzo 1998.
Ciascuno degli imputati è stato quindi condannato alla pena - unitaria a norma dell'art. 81 c.p. e ridotta in applicazione dell'art. 442 c.p.p. - di cinque anni e dieci mesi di reclusione e Lire 2.000.000 di multa quanto a VE e di quattro anni di reclusione quanto a AO, con le interdizioni di legge e con applicazione ad entrambi della misura di sicurezza della libertà vigilata per un periodo rispettivo di due anni ed un anno. Con la medesima sentenza, è stata confermata la declaratoria di estinzione per morte dell'imputato adottata dal Tribunale nei confronti di ES FR, in ordine ai delitti descritti nei capi A e C dell'imputazione, oltre che ad ulteriori delitti di estorsione, incendio ed altra estorsione;
sono stati altresì confermati l'ordine di dissequestro di alcuni beni e, per contro, l'applicazione all'imputato della misura di sicurezza patrimoniale della confisca prevista dall'art. 12 sexies del D. L. n. 306/1992, con riguardo ad altri beni immobili, animali da allevamento e veicoli, formalmente appartenenti ad ES TA (giudicata separatamente ed assolta dal delitto di cui all'art. 416 bis c.p.) qualificata intestataria fittizia.
Contro la decisione hanno proposto ricorso i difensori di tutti gli imputati.
Nell'interesse di ES FR sono stati denunciati, in due atti di impugnazione distinti, violazioni di legge e difetti motivazionali della sentenza, nella parte in cui si era esclusa la sussistenza di condizioni per l'assoluzione dell'imputato deceduto da tutti i reati attribuitigli, a norma dell'art. 129 capoverso c.p.p. e nella parte in cui si era applicata la misura della confisca, sollevandosi in subordine eccezione di illegittimità costituzionale degli artt. 416 bis, terzo comma, 240 c.p. e 12 sexies del D. L. n.306/1992, ove interpretati nel senso che la misura in questione è
adottabile anche in assenza di contraddicono con l'intestatario formale dei beni.
È stata infine eccepita, in motivi aggiunti, la nullità della sentenza di primo grado, poiché lo stesso Collegio - in violazione dell'art. 3^ della Costituzione - aveva giudicato gli imputati con il rito abbreviato consentito dall'art. 4 ter della Legge n. 144/2000, dopo la conclusione del giudizio ordinario nei confronti di altri coimputati (definito mediante diversa sentenza in pari data) con il conseguente ingresso, nel patrimonio conoscitivo del giudice, di prove dibattimentali che sarebbero dovute rimanervi estranee. Tale ultima eccezione ha formato oggetto di specifiche e dettagliate doglianze nel primo motivo di ricorso proposto nell'interesse di VE, esteso alla statuizione della Corte di Appello con la quale era stata dichiarata manifestamente infondata la questione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. pure sollevata dalla difesa, in riferimento all'anomala situazione venutasi a creare per la singolare procedura adottata dal primo giudice. Si è sottolineato, particolarmente, come l'esito delle prove dibattimentali separatamente acquisite nel procedimento ordinario non potesse non aver influito sulla valutazione - nel giudizio abbreviato - dell'attendibilità intrinseca delle fonti, di prova e della ineludibile connessione tra la responsabilità degli uni e degli altri imputati, con la conseguente abnormità della sentenza. In secondo motivo di ricorso, è stata denunciata la violazione degli artt. 192 e 546 lett. e) in relazione all'art. 606 del codice di rito, per omessa valutazione e motivazione, da parte del giudice di secondo grado, delle istanze difensive dirette alla specificazione delle eventuali condotte di tipo mafioso poste in essere dall'imputato ed alla verifica della corrispondenza tra il contenuto delle conversazioni intercettate da un lato ed elementi di fatto concreti dall'altro, con speciale riguardo agli illeciti in materia di armi, supposti dai giudici di merito in base a presunzioni ed illogiche interpretazioni dei colloqui oggetto di captazione. Nel terzo motivo si è prospettata l'inutilizzabilità delle menzionate intercettazioni ambientali nella vettura in uso all'attuale ricorrente, per omesso rinvenimento dei relativi decreti da parte della difesa, che non aveva pertanto potuto verificare se rispondessero ai requisiti prescritti.
Nell'interesse di AO, si sono eccepite le violazioni previste dalla lett. b) e dalla lett. e) dell'art. 606 comma 1 c.p.p., per erronea valutazione delle prove, relative: all'appartenenza dell'imputato al sodalizio di tipo mafioso, verosimilmente ritenuta per il solo vincolo di parentela dell'imputato con FR ES, in assenza di ogni specificazione su un ruolo determinato rivestito, o su illeciti concreti posti in essere;
alla pure ritenuta detenzione di armi, nonostante l'assoluzione dello stesso imputato dal delitto di tentato omicidio, per il quale si supponeva dovessero essere utilizzate.
RITENUTO
In primo luogo debbono essere dichiarate inammissibili entrambe le impugnazioni (atto di appello e ricorso per Cassazione) proposte dai difensori di FR ES, dopo la sua morte, verificatasi nel corso del giudizio di primo grado ed anteriormente alla pronuncia della sentenza resa dal Tribunale di Palmi.
È da ritenere, infatti, che il decesso dell'imputato abbia determinato l'interruzione del pregresso rapporto di rappresentanza e di assistenza con i suoi difensori di fiducia, così i che questi ultimi erano privi della legittimazione prevista dall'art. 571 c.p.p., ai fini della proposizione sia dell'appello, sia dell'attuale ricorso (Cass. 5.4.1993, Riv. 193958; Cass. 9.2.1999, Riv. 216405). La relativa declaratoria non comporta nella specie condanna alcuna al pagamento delle spese processuali o di somme da versarsi in favore della Cassa delle Ammende (Cass. 29.9.1999, Riv. 216405). Appare opportuno precisare che gli interessi di cui sono portatori gli eredi dell'imputato e l'intestataria dei beni assoggettati a confisca potranno essere fatti valere dalle persone legittimate in sede di esecuzione della sentenza di primo grado.
Riguardo alle ulteriori impugnazioni, vanno prese in esame anzitutto le eccezioni di nullità ed anzi di abnormità delle decisioni adottate dai giudici di merito, sollevate nel primo motivo di ricorso di VE ed estensibili al coimputato AO: entrambi infatti risultano giudicati con il rito abbreviato, cui sono stati ammessi a norma dell'art. 4 ter della Legge n. 144/2000, mediante sentenza autonoma e tuttavia pronunciata da un unico collegio all'esito della fase dibattimentale espletata nei confronti di coimputati giudicati con rito ordinario ed immediatamente dopo la lettura del dispositivo nei riguardi di questi ultimi.
Non appare dubbia, in proposito, la singolarità della procedura complessiva, adottata dal Collegio di primo grado per evidenti ragioni di economia processuale ed in dipendenza da altrettanto evidenti esigenze di una sede giudiziaria di ridotte dimensioni, ma astrattamente idonea a determinare le censure proposte. L'irritualità procedimentale in esame, peraltro, non si risolve in alcuna delle ipotesi di nullità della sentenza previste dal codice di rito, informato al principio della tassatività in materia. È da ritenere, piuttosto, che essa abbia concretato un mezzo per impedire future incompatibilità del giudice di primo grado, che sarebbero derivate da una più netta separazione dei processi. Così puntualizzati i termini della questione, non può pervenirsi a qualificare abnorme la sentenza, in adesione ad una recente pronuncia di questa Corte Suprema (Cass. 25.10.2001 n. 1199) nell'ipotesi - analoga, ma non identica - di un processo cumulativo, celebrato nei confronti di vari imputati mediante l'adozione di una pluralità di riti e conclusosi con un unico dispositivo ed un'unica motivazione. Il regime delle incompatibilità infatti è retto dal principio dell'impulso di parte, nel senso che le incompatibilità stesse possono e debbono essere fatte valere dagli interessati mediante il mezzo della ricusazione (o dal giudice mediante astensione) il che preclude di qualificare abnormi i provvedimenti adottati da giudici, soggetti a ricusazione o abilitati all'astensione e non ricusati, ne' astenutisi.
A prescindere ora da ulteriori problemi, sull'utilizzabilità degli istituti in parola nell'ipotesi di procedure che si risolvono in una sostanziale elusione del disposto dell'art. 34 c.p.p., è da rilevare che soltanto in sede di delibazione delle relative istanze avrebbero potuto avere ingresso le censure espresse da VE sulla commistione di conoscenze nel Collegio giudicante tra prove, anche dibattimentali, acquisite sino alla scelta del rito abbreviato da parte degli imputati e prove assunte successivamente, nel giudizio ordinario nei confronti dei coimputati. Analogamente, soltanto in tale sede avrebbe potuto venire proposta l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. e dell'art. 4 ter della Legge 144/2000 sollevata nel ricorso in esame, che è invece in atto del tutto irrilevante.
Si aggiunga che, nella specie, risulta come il Tribunale - e poi la Corte di Appello - abbiano basato i rispettivi giudizi non già su fonti di prova, di cui dovesse valutarsi l'attendibilità specifica in relazione alle connessioni di ruoli tra l'uno e l'altro imputato (secondo i riferimenti contenuti nel ricorso) bensì pressoché esclusivamente sull'esito di intercettazioni ambientali, la cui provenienza e genuinità non era controversa. Si aggiunga ancora che nessuna indicazione è stato possibile specificare nell'impugnazione in ordine a prove determinate, emerse nel giudizio ordinario e suscettibili di influire indebitamente su quello abbreviato, laddove tali indicazioni sarebbero state necessarie, per un controllo della dedotta violazione del principio di terzietà del giudice (contrariamente a quanto si verifica in caso di giudizio ordinario, in cui il Collegio abbia conosciuto tutti gli atti contenuti nel fascicolo del Pubblico Ministero, poiché in tale ipotesi la verifica può essere ordinariamente attuata anche sulla base di soli criteri logici).
Il terzo motivo di ricorso di VE, a sua volta astrattamente estensibile, concerne la prospettazione di inutilizzabilità delle captazioni ambientali, per un espresso "concreto convincimento" della difesa "nel ritenere che i decreti autorizzativi" - mai oggetto di eccezioni sinora - "non siano stati emanati nel rispetto della legge", perché non rinvenuti materialmente nel momento della verifica difensiva.
La formulazione della censura in termini dubitativi, sia in ordine all'esistenza dei citati decreti (che risultano peraltro esaminati dal giudice di secondo grado) sia sulla regolarità degli stessi impedisce l'esercizio di ogni concreto controllo nella presente sede e, prima ancora, preclude la qualificabilità del rilievo come vera e propria eccezione, così che deve ritenersi inammissibile il motivo e superflua l'attuale acquisizione dei provvedimenti. Le ulteriori doglianze di VE si risolvono in valutazioni fattuali divergenti da quelle cui sono pervenuti i giudici di merito mediante apparati argomentativi esaurienti e sorretti da criteri logici: non sono emersi, in particolare, i dedotti omessi esami di argomenti difensivi, considerato che l'appartenenza dell'imputato al sodalizio illecito è stata desunta dalla sua accertata cognizione di gran parte delle attività della cosca in tutti i dettagli e che la disponibilità di armi custodite da altri partecipi è stata tratta dalle specifiche notizie in possesso dello stesso imputato (che hanno consentito di operare il sequestro di quelle materialmente detenute da De OR) oltre che da sue parziali ammissioni.
L'impugnazione di AO è in parte generica, poiché le censure di erroneità o illogicità nella valutazione delle prove, o degli indizi, o dei riscontri oggettivi del contenuto delle intercettazioni ambientali acquisite - cui ha partecipato in prima persona e da cui è stata desunto il suo concreto inserimento nel sodalizio illecito - non risultano sorrette da specifici elementi di fatto emergenti dal testo del provvedimento impugnato;
per altra parte è infondata, posto che il reato di detenzione di armi ritenuto ha per oggetto soltanto quelle risultate nella disponibilità - sia pure non immediata - del gruppo composto dallo stesso AO, da FR ES e da un extracomunitario, in occasione del programmato attentato a Gerace, laddove il tentativo di omicidio in danno di quest'ultimo è stato ritenuto insussistente, non già perché le condotte non fossero attribuibili agli imputati, bensì per un apprezzata carenza del raggiungimento di una soglia di punibilità degli atti compiuti sino al momento del controllo di Polizia. I ricorsi di AO e VE debbono essere conseguentemente respinti ed i ricorrenti sono tenuti in solido, a norma dell'art. 616 c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibili l'appello ed il ricorso proposti dai difensori di FR ES e, per l'effetto, annulla senza rinvio la sentenza di appello nei confronti del predetto. Rigetta gli altri ricorsi e condanna VE IO e AO FR al pagamento in solido delle spese del procedimento. Così deciso in Roma, il 22 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 16 dicembre 2002