Articolo 720 del Codice di procedura penale
Articolo 740 terArticolo 721
Versione
24 ottobre 1989
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Versione
31 ottobre 2017
Art. 720. Domanda di estradizione 1. Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a domandare a uno stato estero l'estradizione di un imputato o di un condannato nei cui confronti debba essere eseguito un provvedimento restrittivo della liberta' personale. A tal fine il procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto si procede o e' stata pronunciata la sentenza di condanna ne fa richiesta al ((Ministro della giustizia)) , trasmettendogli gli atti e i documenti necessari.
2. L'estradizione puo' essere domandata di propria iniziativa dal ministro di grazia e giustizia.
3. Il ((Ministro della giustizia)) puo' decidere di non presentare la domanda di estradizione o di differirne la presentazione ((, quando la richiesta puo' pregiudicare la sovranita', la sicurezza o altri interessi essenziali dello Stato,)) dandone comunicazione all'autorita' giudiziaria richiedente.
4. Il ((Ministro della giustizia)) e' competente a decidere in ordine all'accettazione delle condizioni eventualmente poste dallo stato estero per concedere l'estradizione, purche' non contrastanti con i principi fondamentali dell'ordinamento giuridico italiano.
L'autorita' giudiziaria e' vincolata al rispetto delle condizioni accettate.
5. Il ((Ministro della giustizia)) puo' disporre, al fine di estradizione, le ricerche all'estero dell'imputato o del condannato e domandarne l'arresto provvisorio.
Entrata in vigore il 31 ottobre 2017
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