Versione
19 aprile 1942
19 aprile 1942
Art. 1328.
(Revoca della proposta e dell'accettazione).
La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
(Revoca della proposta e dell'accettazione).
La proposta puo' essere revocata finche' il contratto non sia concluso. Tuttavia, se l'accettante ne ha intrapreso in buona fede l'esecuzione prima di avere notizia della revoca, il proponente e' tenuto a indennizzarlo delle spese e delle perdite subite per l'iniziata esecuzione del contratto.
L'accettazione puo' essere revocata, purche' la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione.
Commentari • 66
- 1. Art. 1328 c.c. “Revoca della proposta e dell’accettazione”: commento e spiegazione sempliceChiarastella Gabbanelli · https://www.lexplain.it/diritto/ · 1 dicembre 2023 · 79.401436
L'articolo 1328 del Codice Civile, […] Sezione I – Dell'accordo delle parti. All'art. 1328 c.c. viene stabilito che la proposta può essere revocata fino a che il contratto non sia concluso, […] il commento e la spiegazione semplice. Art. 1328 c.c.: testo aggiornato Ecco il testo aggiornato dell'art. 1328 del Codice Civile: “Art. 1328. […] purché la revoca giunga a conoscenza del proponente prima dell'accettazione”. All'art. 1328 del Codice civile è stabilito che il proponente può revocare la proposta fino a che il contratto non venga concluso. […] La detta soluzione si basa essenzialmente su quanto disposto dall'articolo 1328 c.c. che mentre consente la revoca della proposta "finché il contratto non sia concluso" – e, […]
Leggi di più…
Giurisprudenza • +500
- 1. Trib. Roma, sentenza 15/10/2025, n. 14267Provvedimento: […] “incarico a procurare la vendita” del 5.4.2019, per non essere stata apposta la sottoscrizione del mediatore sotto la voce “firma per accettazione” e per non aver quest'ultimo mai comunicato l'accettazione dell'incarico; b) l'inquadramento della comunicazione del 5.4.2019 quale revoca di proposta contrattuale ex art. 1328 c.c., pervenuta all'opposta prima della conclusione del contratto; […] Parte_1sig.ra all'indennizzo ex art. 1328, comma 1, c.c., nella misura che sarà accertata in corso di causa o liquidato in via equitativa”.Leggi di più...
- accettazione proposta·
- vessatorietà clausola contrattuale·
- indennizzo ex art. 1328 c.c.·
- perfezionamento contratto·
- opposizione a decreto ingiuntivo·
- art. 52 Codice del Consumo·
- revoca proposta contrattuale·
- art. 1326 c.c.·
- onere della prova·
- art. 1328 c.c.